Gazzetta n. 175 del 27 luglio 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 28 dicembre 2012
Anticipazione di somme da destinare ai comuni in stato di dissesto finanziario di competenza dell'esercizio 2012.


IL DIRETTORE CENTRALE
della finanza locale

Visto l'art. 3, comma 5-bis, del decreto legge del 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale prevede che al fine di favorire il ripristino dell'ordinata gestione di cassa del bilancio corrente, i comuni che, nell'anno 2012, entro la data di entrata in vigore del medesimo decreto, hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario di cui all'art. 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono motivatamente chiedere al Ministero dell'interno, entro il 15 dicembre 2012, l'anticipazione di somme da destinare ai pagamenti in sofferenza, di competenza dell'esercizio 2012;
Tenuto conto, altresi', che ai sensi del comma 5-ter, del sopracitato art. 3, l'anticipazione di cui al comma 5-bis e' stabilita nella misura massima di 20 milioni di euro, da restituire in parti uguali, nei tre esercizi successivi, entro il 30 settembre di ciascun anno;
Visto che, in base al comma 5-quater del sopracitato art. 3, ai fini della copertura degli oneri derivanti nell'anno 2012 dalle disposizioni di cui al comma 5-bis del medesimo articolo, si provvede a valere sulla dotazione del fondo di rotazione di cui all'art. 4, comma 1, del suddetto decreto legge;
Viste le richieste dei comuni, pervenute entro il termine previsto e riportate nell'Allegato A, che forma parte integrante del presente decreto;
Ritenuto dover stabilire con il presente decreto anche i criteri per l'assegnazione a ciascun ente dell'anticipazione richiesta nei limiti della misura massima di 20 milioni di euro;
Ritenuto, ai fini dell'assegnazione delle risorse disponibili, che occorre rideterminare le anticipazioni richieste dai comuni di cui all'allegato A in quanto eccedenti l'importo complessivo di 20 milioni di euro, e prendendo in considerazione la grandezza demografica e l'importo richiesto;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Art. 1
Criteri e modalita' per la concessione dell'anticipazione

1. L'anticipazione concessa a ciascun ente richiedente e' determinata, nel limite della misura massima di 20 milioni di euro, stabilita dalla legge, tenuto conto della popolazione e dell'importo richiesto, in una percentuale del 50% per ciascuno dei suddetti parametri.
2. L'anticipazione richiesta e' erogata, mediante operazione di giro fondi sulla contabilita' speciale, sotto conto infruttifero, intestata all'ente locale, in un'unica soluzione entro 15 giorni successivi alla data di efficacia del presente decreto.
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Art. 2
Concessione anticipazione di somme

1. Ai comuni di cui all'allegato A, che forma parte integrante del presente decreto, e' concessa l'anticipazione di cui all'art. 3, comma 5-bis, del decreto legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, a valere sulla dotazione del fondo di rotazione di cui all'art. 4 del medesimo decreto legge, da destinare ai pagamenti in sofferenza, di competenza dell'esercizio 2012.
 
Art. 3
Modalita' per la restituzione dell'anticipazione

1. L'anticipazione ricevuta dai comuni di cui all'allegato A, che forma parte integrante del presente decreto, deve essere restituita, ai sensi del comma 5-ter, dell'art. 3 del gia' citato decreto legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, in parti uguali, nei tre esercizi successivi, entro il 30 settembre di ciascun anno.
2. l'importo annuale da restituire deve essere previsto nel bilancio di previsione dell'ente beneficiario.
3. La restituzione dell'anticipazione e' effettuata mediante operazione di giro fondi sulla apposita contabilita' speciale relativa al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. In caso di mancato versamento entro il termine di cui al primo comma, previa apposita comunicazione da parte del Ministero dell'interno, e' disposto, da parte dell'Agenzia delle entrate, il recupero delle somme nei confronti del comune inadempiente, all'atto del pagamento allo stesso dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
5. La restituzione dell'anticipazione e' imputata contabilmente tra i rimborsi di prestiti (codice Siope 3311 "Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico").
Il presente decreto verra' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 28 dicembre 2012

Il direttore centrale: Verde
 
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