IL DIRETTORE GENERALE per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute; Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale; Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172, recante "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato"; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernente "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente le misure transitorie; Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009; Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009; Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, ed in particolare l'art. 80, par. 5 e 6, concernente "misure transitorie"; Visto l'art. 58 regolamento (CE) n. 1107/2009, relativo all'immissione sul mercato e uso dei coadiuvanti; Visto l'art. 81 par. 3 del regolamento (CE) n. 1107/2009 che deroga alle disposizioni di cui all'art. 58, par. 1; Vista la domanda presentata in data 15 febbraio 2013 dall'Impresa BAM di Benazzi e Uttini snc con sede legale in 48017 San Patrizio - Conselice (Ravenna), via Nuova Selice, 20, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Bagnante Bam Nuovo, contenente la sostanza attiva coadiuvante sorbitan monooleato etossilato, prodotto uguale al prodotto di riferimento denominato Bagnante Agrico registrato al n. 4351 con D.D. in data 19 maggio 1981, e modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 10 gennaio 2012, dell'Impresa Agrico con sede legale in Bologna, viale Masini 22; Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto e' uguale al citato prodotto di riferimento Bagnante Agrico registrato al n. 4351; esiste legittimo accordo tra l'Impresa BAM di Benazzi e Uttini snc e l'Impresa titolare del prodotto di riferimento; Rilevato pertanto che non e' richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Ritenuto di limitare la validita' dell'autorizzazione al 31 dicembre 2015, data di scadenza del prodotto di riferimento, fatti comunque salvi gli adempimenti e gli adeguamenti alle eventuali ulteriori disposizioni comunitarie relative alla sostanza attiva coadiuvante, componente per il prodotto fitosanitario di riferimento; la validita' dell'autorizzazione e' subordinata alla regolamentazione e agli adeguamenti che dovranno essere adempiuti e che saranno definite in attuazione dell'art. 58 dei prodotti fitosanitari a base di sostanze attive coadiuvanti;
Decreta:
A decorrere dalla data del presente decreto, e fino al 31 dicembre 2015, l'impresa BAM di Benazzi e Uttini snc con sede legale in 48017 San Patrizio - Conselice (Ravenna), via Nuova Selice, 20, e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Bagnante Bam Nuovo, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.. E' fatto altresi' salvo ogni eventuale adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformita' a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti il coadiuvante componente. Il prodotto e' confezionato nelle taglie da L 1 - 5 - 10 - 20 - 25. Il prodotto e' preparato presso lo stabilimento dell'Impresa: Bam snc - S. Patrizio (Ravenna). Il prodotto suddetto e' registrato al n. 15739. E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 marzo 2013
Il direttore generale: Borrello
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