IL DIRETTORE GENERALE per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato". Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute; Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie"; Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009; Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009; Vista la domanda del 28 giugno 2010 presentata dall'Impresa Bayer CropScience Srl, con sede legale in Milano, viale Certosa, 130, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Confidor Compact contenente la sostanza attiva imidacloprid; Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Universita' degli studi di Pisa - Dipartimento di biologia delle piante agrarie, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95; Visto il decreto del 22 aprile 2009 di inclusione della sostanza attiva imidacloprid, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 luglio 2019 in attuazione della direttiva 2008/116/CE della Commissione del 15 dicembre 2008; Visto il decreto del 15 ottobre 2010 che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni specifiche relative ad alcune sostanze attive tra cui l'imidacloprid, in attuazione della direttiva 2010/21/UE della Commissione del 12 marzo 2010; Considerato che la direttiva 91/414/CEE e' stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora e' considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011; Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'Impresa Bayer CropScience Srl a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione; Sentita la Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari (CCPF) di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, secondo le modalita' descritte nella procedura di cui alla riunione plenaria del 12 aprile 2012; Vista la nota dell'Ufficio in data 17 ottobre 2011 con la quale e' stata richiesta la documentazione per il proseguimento dell'iter di registrazione; Vista la nota pervenuta in data 22 febbraio 2013 da cui risulta che l'Impresa Bayer CropScience Srl ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio ed ha contestualmente comunicato di violer cambiare la denominazione del prodotto in questione in Provado Evolution; Ritenuto di autorizzare il prodotto Provado Evolution fino al 31 luglio 2019 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva imidacloprd; Visto il pagamento della tariffa a norma del decreto ministeriale 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda;
Decreta:
L'Impresa Bayer CropScience Srl, con sede legale in Milano, viale Certosa, 130, e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Provado Evolution con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 luglio 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva imidacloprid nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194. E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformita' a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti. Il prodotto e' confezionato in formato blister da 8, 10, 16, 20, 24, 32, 40, 60, 80, 100, 250, 500 tavolette effervescenti da 2 g ciascuna. Il prodotto in questione e' importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere: Thompson & Capper Ltd. - Astmoor Runcorn, Cheshire (Regno Unito), nonche' confezionato presso gli stabilimenti delle imprese: Bayer CropScience S.r.l. - Filago (Bergamo); Bayer S.A.S. - Marle sur Serre (France); Kollant S.r.l. - Maniago (Pordenone). Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 15031. E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 marzo 2013
Il direttore generale: Borrello
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