Gazzetta n. 176 del 29 luglio 2013 (vai al sommario)
CAMERA DEI DEPUTATI
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 25 luglio 2013
Piani di ripartizione dei contributi pubblici ai movimenti e ai partiti politici connessi al rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana del 28 ottobre 2012, della Camera dei deputati e dei Consigli regionali del Lazio, della Lombardia e del Molise del 24-25 febbraio 2013, del Friuli-Venezia Giulia del 21-22 aprile 2013 e della Valle d'Aosta del 26 maggio 2013.


LA PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto l'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni;
Vista la legge 6 luglio 2012, n. 96;
Vista la deliberazione con la quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati in data 25 luglio 2013 ha approvato i piani di ripartizione dei contributi pubblici ai movimenti e partiti politici per le consultazioni elettorali svoltesi successivamente all'entrata in vigore della menzionata legge n. 96 del 2012;
Visti gli articoli 2 e 7 del Regolamento dei Servizi e del personale;

Decreta:

E' resa esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati indicata in premessa e allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante.
Gli uffici procederanno all'erogazione dei contributi spettanti in base all'anzidetta deliberazione subordinatamente all'ottemperanza, da parte dei partiti e movimenti politici aventi diritto, alle disposizioni di legge in materia di rendiconto di esercizio nonche', con riferimento alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e dei Consigli delle regioni a statuto ordinario, alla presentazione agli organi competenti dei consuntivi delle spese elettorali.
Roma, 25 luglio 2013

La Presidente: Boldrini

Il Segretario generale: Zampetti
 
Allegato

XVII LEGISLATURA
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 36/2013
Oggetto: Piani di ripartizione dei contributi pubblici ai movimenti e
ai partiti politici connessi al rinnovo dell'Assemblea regionale
siciliana del 28 ottobre 2012, della Camera dei deputati e dei
Consigli regionali del Lazio, della Lombardia e del Molise del
24-25 febbraio 2013, del Friuli-Venezia Giulia del 21-22 aprile
2013 e della Valle d'Aosta del 26 maggio 2013. Riunione di giovedi' 25 luglio 2013.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Vista la legge 6 luglio 2012, n. 96;
Visti gli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'articolo 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni e integrazioni;
Visti gli articoli 12 e 15, commi 13 e 16, della menzionata legge n. 515 del 1993 e successive modificazioni e integrazioni;
Visti gli articoli 5 e 6, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e successive modificazioni e integrazioni;
Visti i risultati delle consultazioni elettorali in oggetto;
Viste le richieste dei contributi effettuate ai sensi dell'art. 3 della menzionata legge n. 96/2012 dai movimenti e partiti politici al Presidente della Camera dei deputati;
Visti gli atti costitutivi e gli statuti inviati dai movimenti e partiti politici ai sensi dell'articolo 5 della menzionata legge n. 96/2012;
Vista la nota in data 11 luglio 2013, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro - Direzione VI - Ufficio V, ha comunicato alla Camera dei deputati l'ammontare dei fondi relativi ai contributi di cui all'oggetto;

Delibera:
Art. 1.

1. I piani di ripartizione dei contributi pubblici ai movimenti e ai partiti politici per le consultazioni elettorali in oggetto sono determinati nei prospetti allegati, che fanno parte integrante della presente deliberazione.
2. Salvo modificazioni alla legislazione vigente, i piani di cui agli allegati da 1 a 7 della presente deliberazione, riferiti ai contributi a titolo di rimborso elettorale, hanno efficacia per l'intera durata della legislatura degli organi interessati.
3. I piani di cui agli allegati da 8 a 15 della presente deliberazione, riferiti ai contributi a titolo di cofinanziamento dell'attivita' politica, hanno efficacia per il solo anno 2013. I relativi importi sono annualmente rideterminati dall'Ufficio di Presidenza in base all'entita' del contributo attribuibile comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato dalla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

Art. 2.

1. Subordinatamente alla messa a disposizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dell'occorrente provvista finanziaria annuale, e' disposta l'erogazione dei contributi risultanti dai piani di cui all'articolo 1 a favore dei movimenti e partiti politici ivi indicati e non decaduti ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 6 luglio 2012, n. 96, secondo quanto specificato in calce ai piani medesimi; ciascuna rata sara' posta a disposizione dei beneficiari entro il 31 luglio di ciascun anno.
2. All'erogazione dei rimborsi si procedera' secondo le modalita' indicate dai soggetti abilitati alla riscossione, sussistendone le condizioni di legge.

Art. 3.

1. Le erogazioni di cui alla presente deliberazione sono eseguite ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1189 del codice civile.
2. In caso di riformulazione del piano di ripartizione che comporti una diversa distribuzione dei rimborsi elettorali, nell'interesse dei movimenti o partiti politici che risultino aver percepito meno di quanto legislativamente previsto e salvo che i soggetti percipienti non dimostrino di aver provveduto direttamente alla restituzione agli aventi diritto, gli importi erogati in eccesso saranno trattenuti, insieme agli interessi legali maturati dalla data di erogazione, a valere sulla prima erogazione annuale successiva e, qualora essa non sia sufficiente, sulle seguenti. Il recupero degli interessi maturati avverra' ai sensi del secondo comma dell'articolo 1194 del codice civile. Le somme in tal modo recuperate saranno quindi messe a disposizione degli aventi diritto.
3. Qualora non sia applicabile il comma 1 del presente articolo, la Camera dei deputati potra' procedere al recupero con le modalita' indicate nel comma 2 del medesimo articolo.

Art. 4.

1. Eventuali controversie relative alla presente deliberazione e alla sua esecuzione sono disciplinate dall'articolo 1, commi 2 e 3, del Regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 1994, relativamente all'Organo decidente, alla procedura ed ai termini. Si applica la sospensione feriale dei termini prevista dall'articolo 9, comma 1, del Regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i dipendenti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 1999, come modificato dal decreto del Presidente della Camera dei deputati 18 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2001.

Art. 5.

1. Una volta intervenuta la definitivita' dei piani di cui all'articolo 1, sono rimessi al Ministero dell'economia e delle finanze:
a) i contributi attribuiti ai partiti o movimenti politici decaduti ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 6 luglio 2012, n. 96;
b) i contributi a titolo di cofinanziamento non erogati ai partiti o movimenti politici in base all'articolo 2 della menzionata legge n. 96/2012;
c) le somme derivanti dalla riduzione del 5 per cento dei contributi in oggetto ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge n. 96/2012;
d) le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni irrogate ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 96/2012.

Art. 6.

1. La presente deliberazione e' efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
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