Gazzetta n. 178 del 31 luglio 2013 (vai al sommario)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 30 luglio 2013
Piano di ripartizione dei contributi ai partiti e movimenti politici a titolo di rimborso delle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica, di cui alle elezioni del 24 e 25 febbraio 2013, nonche' a titolo di cofinanziamento.


IL PRESIDENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 luglio 2012, n. 96;
Visti gli articoli 1, 2 e 6-bis della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni;
Visti gli articoli 9, 12 e 15, commi 13 e 16, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni;
Visti gli articoli 1 e 2 del Regolamento di attuazione approvato dal Consiglio di Presidenza del Senato il 21 luglio 1994, ai sensi dell'articolo 20-bis della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificata dall'articolo 1 della legge 15 luglio 1994, n. 448;
Vista la deliberazione n. 19/2013 con la quale il Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica in data 30 luglio 2013 ha approvato il nuovo piano di ripartizione dei rimborsi delle spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Senato della Repubblica del 24 e 25 febbraio 2013;

Decreta

E' resa esecutiva la deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica indicata in premessa e allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante.
Gli Uffici procederanno all'erogazione dei contributi spettanti in base all'anzidetta deliberazione.
Roma, 30 luglio 2013

Il Presidente: Grasso

Il Segretario generale: Serafin

D.P.S. n. 658/13
 
Allegato

XVII LEGISLATURA

Deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 19/2013
Oggetto: Approvazione del piano di ripartizione dei contributi a titolo di rimborso per le spese elettorali sostenute dai partiti e movimenti politici per il rinnovo del Senato della Repubblica del 24 e 25 febbraio 2013, nonche' a titolo di cofinanziamento
Seduta del 30 luglio 2013.

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Vista la legge 6 luglio 2012, n. 96;
Visti gli articoli 1, 2 e 6-bis della legge 3 giugno 1999, n. 157, recante «Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici», e successive modificazioni;
Visti gli articoli 9, comma 2, 12 e 15, commi 13 e 16, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante la «Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica», e successive modificazioni;
Visto l'articolo 39-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Visti i risultati delle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica del 24 e 25 febbraio 2013, sulla base dei quali gli Uffici elettorali regionali e l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero hanno proceduto alla proclamazione dei candidati eletti;
Viste le richieste dei contributi effettuate ai sensi dell'art. 3 della menzionata legge n. 96 del 2012 dai movimenti e partiti politici al Presidente del Senato della Repubblica;
Visti gli atti costitutivi e gli statuti inviati dai movimenti e partiti politici ai sensi dell'art. 5 della menzionata legge n. 96 del 2012;
Vista la comunicazione del 10 luglio 2013 con la quale la Commissione per la trasparenza ed il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici trasmetteva i dati relativi all'entita' dei contributi attribuibili ai partiti ed ai movimenti politici a titolo di cofinanziamento dell'attivita' politica;
Vista la nota in data 22 luglio 2013, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro - Direzione VI - Ufficio V, ha comunicato al Senato della Repubblica l'ammontare dei fondi dei contributi di cui all'oggetto;

Delibera:
Art. 1.

1. E' approvato il piano di ripartizione dei contributi pubblici in favore dei movimenti e partiti politici a titolo di rimborso delle spese elettorali sostenute per il rinnovo del Senato della Repubblica del 24 e 25 febbraio 2013 nonche' a titolo di cofinanziamento, secondo il prospetto allegato che fa parte integrante della presente deliberazione.

Art. 2.

1. Subordinatamente alla messa a disposizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dell'occorrente provvista finanziaria annuale, e' disposta l'erogazione dei contributi risultanti del piano di cui all'articolo 1 a favore dei movimenti e partiti politici ivi indicati e non decaduti ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 6 luglio 2012, n. 96, secondo quanto specificato in calce ai piani medesimi.
2. All'erogazione dei rimborsi si procedera', salvo il disposto di cui agli articoli 1, comma 8, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e 15, comma 13, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, secondo le modalita' indicate dai soggetti che risultino abilitati alla riscossione anche in forza di attestazione corredata di copia fotostatica del documento di identita' del dichiarante.

Art. 3.

1. Il Presidente del Senato della Repubblica dispone l'esecuzione della presente deliberazione a norma dell'art. 3 del regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515, approvato con delibera del Consiglio di Presidenza n. 15 del 21 luglio 1994.
2. Trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 1189 e 2033 del codice civile.
3. In caso di riformulazione del piano di ripartizione che comporti una diversa distribuzione dei contributi, nell'interesse dei movimenti o partiti politici che risultino aver percepito meno di quanto legislativamente previsto e salvo che i soggetti percipienti non dimostrino di aver provveduto direttamente alla restituzione agli aventi diritto, gli importi erogati in eccesso saranno trattenuti, insieme agli interessi legali maturati dalla data di erogazione, a valere sulla prima erogazione annuale successiva e, qualora essa non sia sufficiente, sulle seguenti. Il recupero degli interessi maturati avverra' ai sensi del secondo comma dell'articolo 1194 del codice civile. Le somme in tal modo recuperate saranno quindi messe a disposizione degli aventi diritto.
4. Eventuali controversie relative alla presente deliberazione e alla sua esecuzione sono disciplinate dall'articolo 2, commi 2 e 3, del regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515, approvato con delibera del Consiglio di Presidenza n. 15 del 21 luglio 1994, relativamente all'Organo decidente, alla procedura ed ai termini.

Art. 4.

Sono rimesse al Ministero dell'economia e delle finanze le seguenti somme, una volta intervenuta la definitivita' del piano di cui all'articolo 1:
a) i contributi attribuiti ai partiti o movimenti politici decaduti ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 6 luglio 2012, n. 96;
b) i contributi a titolo di cofinanziamento non erogati ai partiti o movimenti politici in base all'art. 2 della menzionata legge n. 96 del 2012;
c) le somme derivanti dalla riduzione del 5 per cento dei contributi in oggetto ai sensi dell'art. 1, co. 7, della legge n. 96 del 2012;
d) le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni irrogate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 96 del 2012.

Art. 5.

1. La presente deliberazione e' efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Parte di provvedimento in formato grafico


 
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