Gazzetta n. 180 del 2 agosto 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 8 luglio 2013
Conferimento delle deleghe di attribuzione del Ministro della salute al Sottosegretario di Stato sig. Paolo Fadda.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato», e in particolare l'art. 1, comma 7, che prevede che, fino alla data di entrata in vigore dei nuovi regolamenti di organizzazione, e' fatto salvo, tra gli altri, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2003, n. 208;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute;
Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2003, n. 208, recante «Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2013, con cui l'onorevole Beatrice Lorenzin e' stata nominata Ministro della salute;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2013, recante la nomina di Sottosegretario di Stato alla salute del sig. Paolo Fadda;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avente ad oggetto «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Ritenuta la necessita' di determinare le attribuzioni delegate al Sottosegretario di Stato alla salute sig. Paolo Fadda;

Decreta:

Art. 1

1. Il Sottosegretario di Stato sig. Paolo Fadda e' delegato alla trattazione ed alla firma degli atti relativi:
a) alle competenze in materia di termalismo;
b) alla materia della sanita' pubblica veterinaria;
e) alle competenze in materia di sanita' penitenziaria e salute mentale limitatamente agli ospedali psichiatrici giudiziari;
d) alla tenuta dei rapporti con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta e le relative associazioni sindacali per le cure primarie;
e) alle funzioni in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati;
f) alle competenze in materia di relazioni tra il Ministero della salute e le organizzazioni sindacali;
g) alle competenze in materia di malattie rare.
2. Al fine di assicurare il coordinamento tra le attivita' espletate in base alla presente delega e gli obiettivi, i programmi e i progetti deliberati dal Ministro, il Sottosegretario di Stato sig. Paolo Fadda opera in costante raccordo con il Ministro stesso.
3. Nelle materie delegate il Sottosegretario di Stato sig. Paolo Fadda firma i relativi atti e provvedimenti. Tali atti sono inviati alla firma per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto.
 
Art. 2

1. Il Sottosegretario di Stato sig. Paolo Fadda e' delegato a rappresentare il Ministro presso le Camere, nel rispetto delle direttive eventualmente fornite dal Ministro e sempre che quest'ultimo non ritenga di attendervi personalmente, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari con riferimento alle materie di cui all'art. 1 e ad ogni altra materia che il Ministro intenda di volta in volta affidare al medesimo Sottosegretario di Stato.
2. Con riferimento alle materie di cui all'art. 1, il Sottosegretario di Stato sig. Paolo Fadda e' delegato a partecipare alle Conferenze unificata, Stato-regioni e Stato-citta' e autonomie locali, salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente.
3. Al Sottosegretario di Stato sig. Paolo Fadda e' inoltre delegata la firma delle risposte alle interrogazioni a risposta scritta nelle materie di cui all'art. 1.
4. E' altresi' delegata, relativamente alle predette materie, la firma delle richieste di parere al Consiglio di Stato e ad altri organi istituzionali su questioni non rivestenti carattere generale o di principio.
 
Art. 3

1. Non sono compresi nella delega di cui ai precedenti articoli, oltre agli atti espressamente riservati alla firma del Ministro o dei dirigenti da leggi o regolamenti, quelli appresso indicati:
a) gli atti e i provvedimenti che implichino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica; i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di ordine generale; gli atti inerenti alla modificazione dell'ordinamento e delle attribuzioni dei dipartimenti, nonche' degli enti sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro; tutti gli atti da sottoporre al Consiglio dei Ministri e ai Comitati interministeriali;
b) i decreti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria e straordinaria e di controllo degli enti sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro della salute, nonche' le nomine e le designazioni, previste da disposizioni legislative, di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, aziende, collegi, commissioni e comitati, cosi' come le proposte e gli atti comunque concernenti enti contemplati dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14;
c) gli atti relativi alla costituzione di commissioni e di comitati istituiti o promossi dal Ministro;
d) le valutazioni di cui all'art. 14, comma 2 e comma 4, lettera e), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sull'attivita' di controllo strategico ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonche' sulle prestazioni svolte dai dirigenti di vertice sulla base degli elementi forniti dall'organismo di cui al citato art. 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
e) le determinazioni sulle relazioni che i responsabili degli uffici sono tenuti a sottoporre al Ministro per le questioni che presuppongono le risoluzioni di tematiche di rilievo generale o il coordinamento delle attivita' tra Dipartimenti del Ministero;
f) le assegnazioni finanziarie ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;
g) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo nonche' le risposte agli organi di controllo sui provvedimenti del Ministro;
h) l'adozione degli atti amministrativi generali inerenti alle materie di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
i) gli atti e i provvedimenti che, sebbene delegati, siano dal Ministro a se' avocati o direttamente compiuti.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2013

Il Ministro: Lorenzin
Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2013 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 10, foglio n. 367
 
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