Gazzetta n. 181 del 3 agosto 2013 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 61
Testo del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 129 del 4 giugno 2013), coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2013, n. 89 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3 del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Commissariamento straordinario

1. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, puo' deliberare il commissariamento straordinario dell'impresa, esercitata anche in forma di societa', (( che impieghi un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione guadagni, non inferiore a mille e )) che gestisca almeno uno stabilimento (( industriale )) di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, (( con modificazioni )), dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, la cui attivita' produttiva abbia comportato e comporti (( oggettivamente )) pericoli gravi e rilevanti per l'integrita' dell'ambiente e della salute a causa della inosservanza (( reiterata )) dell'autorizzazione integrata ambientale, di seguito anche «a.i.a.». Il commissario e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro sette giorni dalla delibera del Consiglio dei ministri e si avvale di un sub commissario nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con gli stessi procedimenti si provvede all'eventuale sostituzione o revoca del commissario e del sub commissario. (( Al commissario e al sub commissario sono attribuiti poteri per i piani e le azioni di bonifica previsti dall'a.i.a.
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il commissariamento di cui al comma 1 e' disposto, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, nei confronti dell'impresa ovvero, previa offerta di idonee garanzie patrimoniali o finanziarie, nei confronti dello specifico ramo d'azienda o stabilimento di cui al comma 1, previo accertamento dell'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'a.i.a. da parte dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), con il supporto delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente (ARPA), in contraddittorio con l'impresa interessata.
1-ter. Il commissariamento di cui al comma 1, fermo restando quanto disposto dall'articolo 29-decies , comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituisce deroga all'articolo 29-decies, comma 9, del medesimo decreto, qualora siano compiuti gli adempimenti previsti dal comma 9 del presente articolo. ))

2. Il commissariamento di cui al comma 1 ha durata di 12 mesi eventualmente prorogabili di 12 mesi fino ad un massimo di 36. La prosecuzione dell'attivita' produttiva durante il commissariamento e' funzionale alla conservazione della continuita' aziendale ed alla destinazione prioritaria delle risorse aziendali alla copertura dei costi necessari per gli interventi conseguenti alle situazioni di cui al comma 1.
3. Per la durata del commissariamento sono attribuiti al commissario tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa ed e' sospeso l'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell'impresa. Nel caso di impresa costituita in forma societaria, i poteri dell'assemblea sono sospesi per l'intera durata del commissariamento. Le linee di credito ed i relativi rapporti debitori, concernenti l'attivita' dell'azienda, oggetto di commissariamento, anche in carico a societa' del medesimo gruppo, sono trasferite al commissario ai sensi degli articoli 1339 e 2558 del codice civile.
4. E' garantita (( al titolare dell'impresa, ovvero al socio di maggioranza, nonche' al )) rappresentante legale all'atto del commissariamento (( o ad altro soggetto )), appositamente designato dall'Assemblea dei soci, l'informazione sull'andamento della gestione e sulle misure di cui al comma 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, (( con decreto motivato )), puo' sostituire (( fino a due terzi dei componenti degli organi di controllo; il restante terzo e' nominato dagli azionisti di minoranza. Tutti i componenti )) restano in carica per la durata del commissariamento.
(( 5. Contestualmente alla nomina del commissario straordinario, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministri della salute e dello sviluppo economico, nomina un comitato di tre esperti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in materia di tutela dell'ambiente e della salute e di ingegneria impiantistica, che, sentito il commissario straordinario, predispone e propone al Ministro, entro sessanta giorni dalla nomina, in conformita' alle norme dell'Unione europea e internazionali nonche' alle leggi nazionali e regionali, il piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria che prevede le azioni e i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'a.i.a. Lo schema di piano e' reso pubblico, anche attraverso la pubblicazione nei siti web dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, nonche' attraverso link nei siti web della regione e degli enti locali interessati, a cura del commissario straordinario, che acquisisce le eventuali osservazioni, che possono essere proposte nei successivi trenta giorni e sono valutate dal comitato ai fini della definitiva proposta entro il termine di centoventi giorni dalla nomina del medesimo comitato.
6. Entro il termine di trenta giorni dal decreto di approvazione del piano di cui al comma 5, il commissario straordinario, comunicato il piano industriale al titolare dell'impresa, ovvero al socio di maggioranza, nonche' al rappresentante legale all'atto del commissariamento o ad altro soggetto, appositamente designato dall'assemblea dei soci, e acquisite e valutate le eventuali osservazioni pervenute entro i successivi dieci giorni, predispone il piano industriale di conformazione delle attivita' produttive, che consente la continuazione dell'attivita' produttiva nel rispetto delle prescrizioni di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza di cui al comma 5. ))

7. Il piano di cui al comma 5 e' approvato con decreto del Ministro dell'ambiente (( e della tutela del territorio e del mare, sentita la regione competente )), quello di cui al comma 6 dal Ministro dello sviluppo economico, entro 15 giorni dalla loro presentazione. Il rappresentante dell'impresa di cui al comma 4 puo' proporre osservazioni al piano di cui al comma 5 entro dieci giorni dalla sua pubblicazione; le stesse sono valutate dal comitato ai sensi dell'ultimo periodo del comma 5. L'approvazione del piano di cui al comma 5 equivale a modifica dell'a.i.a., (( limitatamente alla modulazione dei tempi di attuazione delle relative prescrizioni, che consenta il completamento degli adempimenti previsti nell'a.i.a. non oltre trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In attuazione dell'articolo 1-bis del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, i rapporti di valutazione del danno sanitario si conformano ai criteri metodologici stabiliti dal decreto interministeriale di cui al comma 2 del medesimo articolo 1-bis. Il rapporto di valutazione del danno sanitario non puo' unilateralmente modificare le prescrizioni dell'a.i.a. in corso di validita', ma legittima la regione competente a chiedere il riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. ))
8. Fino all'approvazione del piano industriale di cui al comma 6, il commissario straordinario garantisce comunque la progressiva adozione delle misure previste dall'autorizzazione integrata ambientale e dalle altre autorizzazioni e prescrizioni in materia di tutela ambientale e sanitaria, curando altresi' la prosecuzione dell'attivita' di impresa nel rispetto delle disposizioni del presente comma.
9. La predisposizione dei piani di cui ai commi 5 e 6 nei termini ivi previsti, l'osservanza delle prescrizioni dei piani di cui ai medesimi commi, e, nelle more dell'adozione degli stessi piani, il rispetto delle previsioni di cui al comma 8, equivalgono e producono i medesimi effetti, ai fini dell'accertamento di responsabilita' (( per il commissario, il subcommissario e gli esperti del comitato, )) derivanti dal rispetto dei modelli di organizzazione dell'ente in relazione alla responsabilita' dei soggetti in posizione apicale per fatti di rilievo penale o amministrativo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, per gli illeciti strettamente connessi all'attuazione dell'a.i.a. e delle altre norme a tutela dell'ambiente e della salute.
10. L'attivita' di gestione dell'impresa eseguita in presenza dei presupposti di cui al comma 8 e, successivamente, nel rispetto dei piani, e' considerata di pubblica utilita' ad ogni effetto ed il commissario non risponde delle eventuali diseconomie dei risultati (( ai sensi dell'articolo 2236 del codice civile, )) tranne che abbia agito con dolo o colpa grave.
11. Il giudice competente provvede allo svincolo delle somme per le quali in sede penale sia stato disposto il sequestro, anche ai sensi del decreto legislativo 231 del 2001, in danno dei soggetti nei cui confronti l'autorita' amministrativa abbia disposto l'esecuzione degli obblighi di attuazione delle prescrizioni dell'aia e di messa in sicurezza, risanamento e bonifica ambientale, nonche' degli enti o dei soggetti controllati o controllanti, in relazione a reati comunque connessi allo svolgimento dell'attivita' di impresa. Le predette somme sono messe a disposizione del commissario e vincolate alle finalita' indicate al periodo precedente. (( Le somme di cui al presente comma, messe a disposizione del commissario e utilizzate per l'adempimento delle prescrizioni dell'a.i.a., non sono mai ripetibili, attesa la loro destinazione per finalita' aziendali e di salute pubblica. ))
12. I proventi derivanti dall'attivita' dell'impresa commissariata restano nella disponibilita' del commissario nella misura necessaria all'attuazione dell'a.i.a. ed alla gestione dell'impresa nel rispetto delle previsioni del presente decreto (( e altresi', nei limiti delle disponibilita' residue, a interventi di bonifica dell'area dello stabilimento secondo le modalita' previste dall'ordinamento vigente. ))
13. Il compenso omnicomprensivo del commissario straordinario e' determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 23-bis, comma 5-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, o, se dipendenti pubblici, dall'articolo 23-ter, comma 1, del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il compenso del sub commissario e' determinato nella misura del 50 per cento di quella fissata per il commissario. Se dipendenti pubblici, il commissario e il sub commissario sono collocati in aspettativa senza assegni. Il compenso dei componenti del comitato e' determinato nella misura del 15 per cento di quella fissata per il commissario. (( Tutti i trattamenti economici nonche' gli eventuali ulteriori oneri di funzionamento della struttura commissariale sono per intero a carico dell'impresa.
13-bis. Al fine di consentire il monitoraggio sull'attivita' di ispezione e di accertamento svolta dall'ISPRA e dalle ARPA in relazione alle autorizzazioni integrate ambientali rilasciate alle imprese di cui ai commi 1 e 1-bis , il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta semestralmente alle Camere una relazione sullo stato dei controlli ambientali che da' conto anche dell'adeguatezza delle attivita' svolte dall'ISPRA e dalle ARPA. ))

Riferimenti normativi

- Per il testo dell'art. 1 del decreto-legge 3 dicembre
2012, n. 207 (Disposizioni urgenti a tutela della salute,
dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di
crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico
nazionale), come modificato dalla presente legge, si veda
ne riferimenti normativi all'art. 2.
- Si riporta il testo dell'art. 29-decies, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile
2006, n. 88, supplemento ordinario:
«Art. 29-decies (Rispetto delle condizioni
dell'autorizzazione integrata ambientale). - 1. Il gestore,
prima di dare attuazione a quanto previsto
dall'autorizzazione integrata ambientale, ne da'
comunicazione all'autorita' competente. Per gli impianti
localizzati in mare, l'Istituto superiore per la protezione
e la ricerca ambientale esegue i controlli di cui al comma
3, coordinandosi con gli uffici di vigilanza del Ministero
dello sviluppo economico.
2. A far data dal ricevimento della comunicazione di
cui al comma 1, il gestore trasmette all'autorita'
competente e ai comuni interessati i dati relativi ai
controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione
integrata ambientale, secondo modalita' e frequenze
stabilite nell'autorizzazione stessa. L'autorita'
competente provvede a mettere tali dati a disposizione del
pubblico tramite gli uffici individuati ai sensi dell'art.
29-quater, comma 3.
3. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale, per impianti di competenza statale, o le
agenzie regionali e provinciali per la protezione
dell'ambiente, negli altri casi, accertano, secondo quanto
previsto e programmato nell'autorizzazione ai sensi
dell'art. 29-sexies, comma 6 e con oneri a carico del
gestore:
a) il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione
integrata ambientale;
b) la regolarita' dei controlli a carico del gestore,
con particolare riferimento alla regolarita' delle misure e
dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonche' al
rispetto dei valori limite di emissione;
c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi
di comunicazione e in particolare che abbia informato
l'autorita' competente regolarmente e, in caso di
inconvenienti o incidenti che influiscano in modo
significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati
della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.
4. Ferme restando le misure di controllo di cui al
comma 3, l'autorita' competente, nell'ambito delle
disponibilita' finanziarie del proprio bilancio destinate
allo scopo, puo' disporre ispezioni straordinarie sugli
impianti autorizzati ai sensi del presente decreto.
5. Al fine di consentire le attivita' di cui ai commi 3
e 4, il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria
per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa
all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere
qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente
decreto.
6. Gli esiti dei controlli e delle ispezioni sono
comunicati all'autorita' competente ed al gestore indicando
le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni di cui
al comma 3, lettere a), b) e c), e proponendo le misure da
adottare.
7. Ogni organo che svolge attivita' di vigilanza,
controllo, ispezione e monitoraggio su impianti che
svolgono attivita' di cui agli allegati VIII e XII, e che
abbia acquisito informazioni in materia ambientale
rilevanti ai fini dell'applicazione del presente decreto,
comunica tali informazioni, ivi comprese le eventuali
notizie di reato, anche all'autorita' competente.
8. I risultati del controllo delle emissioni, richiesti
dalle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e
in possesso dell'autorita' competente, devono essere messi
a disposizione del pubblico, tramite l'ufficio individuato
all'art. 29-quater, comma 3, nel rispetto di quanto
previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
9. In caso di inosservanza delle prescrizioni
autorizzatorie, o di esercizio in assenza di
autorizzazione, l'autorita' competente procede secondo la
gravita' delle infrazioni:
a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale
devono essere eliminate le irregolarita';
b) alla diffida e contestuale sospensione
dell'attivita' autorizzata per un tempo determinato, ove
si' manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione integrata ambientale
e alla chiusura dell'impianto, in caso di mancato
adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in
caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di
pericolo e di danno per l'ambiente.
10. In caso di inosservanza delle prescrizioni
autorizzatorie, l'autorita' competente, ove si manifestino
situazioni di pericolo o di danno per la salute, ne da'
comunicazione al sindaco ai fini dell'assunzione delle
eventuali misure ai sensi dell'art. 217 del regio decreto
27 luglio 1934, n. 1265.
11. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale esegue i controlli di cui al comma 3 anche
avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali per la
protezione dell'ambiente territorialmente competenti, nel
rispetto di quanto disposto all'art. 03, comma 5, del
decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.».
- Si riporta il testo degli articoli 1339 e 2558 del
codice civile:
«Art. 1339 (Inserzione automatica di clausole). - Le
clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla
legge, sono di diritto inseriti nel contratto, anche in
sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti.».
«Art. 2558 (Successione nei contratti). - Se non e'
pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra
nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa
che non abbiano carattere personale.
Il terzo contraente puo' tuttavia recedere dal
contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento,
se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la
responsabilita' dell'alienante.
Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti
dell'usufruttuario e dell'affittuario per la durata
dell'usufrutto e dell'affitto.».
- Si riporta il testo dell'art. 1-bis del citato
decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207:
«Art. 1-bis (Valutazione del danno sanitario). - 1. In
tutte le aree interessate dagli stabilimenti di cui al
comma 1 dell'art. 1 e al comma 1 dell'art. 3, l'azienda
sanitaria locale e l'Agenzia regionale per la protezione
dell'ambiente competenti per territorio redigono
congiuntamente, con aggiornamento almeno annuale, un
rapporto di Valutazione del danno sanitario (VDS) anche
sulla base del registro tumori regionale e delle mappe
epidemiologiche sulle principali malattie di carattere
ambientale.
2. Con decreto del Ministro della salute, adottato di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono stabiliti i criteri metodologici
utili per la redazione del rapporto di VDS.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle
attivita' di cui al presente articolo con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.».
- Si riporta il testo dell'art. 29-octies del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 29-octies (Rinnovo e riesame). - 1. L'autorita'
competente rinnova ogni cinque anni l'autorizzazione
integrata ambientale, o l'autorizzazione avente valore di
autorizzazione integrata ambientale che non prevede un
rinnovo periodico, confermando o aggiornando le relative
condizioni, a partire dalla data di rilascio
dell'autorizzazione. A tale fine, sei mesi prima della
scadenza, il gestore invia all'autorita' competente una
domanda di rinnovo, corredata da una relazione contenente
un aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 29-ter,
comma 1. Alla domanda si applica quanto previsto dall'art.
29-ter, comma 3. L'autorita' competente si esprime nei
successivi centocinquanta giorni con la procedura prevista
dall'art. 29-quater, commi da 5 a 9. Fino alla pronuncia
dell'autorita' competente, il gestore continua l'attivita'
sulla base della precedente autorizzazione.
2. Nel caso di un impianto che, all'atto del rilascio
dell'autorizzazione di cui all'art. 29-quater, risulti
registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, il
rinnovo di cui al comma 1 e' effettuato ogni otto anni. Se
la registrazione ai sensi del predetto regolamento e'
successiva all'autorizzazione di cui all'art. 29-quater, il
rinnovo di detta autorizzazione e' effettuato ogni otto
anni a partire dal primo successivo rinnovo.
3. Nel caso di un impianto che, all'atto del rilascio
dell'autorizzazione di cui all'art. 29-quater, risulti
certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il rinnovo
di cui al comma 1 e' effettuato ogni sei anni. Se la
certificazione ai sensi della predetta norma e' successiva
all'autorizzazione di cui all'art. 29-quater, il rinnovo di
detta autorizzazione e' effettuato ogni sei anni a partire
dal primo successivo rinnovo.
4. Il riesame e' effettuato dall'autorita' competente,
anche su proposta delle amministrazioni competenti in
materia ambientale, comunque quando:
a) l'inquinamento provocato dall'impianto e' tale da
rendere necessaria la revisione dei valori limite di
emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in
quest'ultima di nuovi valori limite;
b) le migliori tecniche disponibili hanno subito
modifiche sostanziali, che consentono una notevole
riduzione delle emissioni senza imporre costi eccessivi;
c) la sicurezza di esercizio del processo o
dell'attivita' richiede l'impiego di altre tecniche;
d) nuove disposizioni legislative comunitarie o
nazionali lo esigono.
5. In caso di rinnovo o di riesame dell'autorizzazione,
l'autorita' competente puo' consentire deroghe temporanee
ai requisiti ivi fissati ai sensi dell'art. 29-sexies,
comma 4, se un piano di ammodernamento da essa approvato
assicura il rispetto di detti requisiti entro un termine di
sei mesi, e se il progetto determina una riduzione
dell'inquinamento.
6. Per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato
VIII, il rinnovo di cui al comma 1 e' effettuato ogni dieci
anni.».
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della
responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche,
delle societa' e delle associazioni anche prive di
personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29
settembre 2000, n. 300), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140:
«Art. 6 (Soggetti in posizione apicale e modelli di
organizzazione dell'ente). - 1. Se il reato e' stato
commesso dalle persone indicate nell'art. 5, comma 1,
lettera a), l'ente non risponde se prova che:
a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente
attuato, prima della commissione del fatto, modelli di
organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della
specie di quello verificatosi;
b) il compito di vigilare sul funzionamento e
l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento e'
stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi
poteri di iniziativa e di controllo;
c) le persone hanno commesso il reato eludendo
fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
d) non vi e' stata omessa o insufficiente vigilanza da
parte dell'organismo di cui alla lettera b).
2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al
rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla
lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti
esigenze:
a) individuare le attivita' nel cui ambito possono
essere commessi reati;
b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare
la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in
relazione ai reati da prevenire;
c) individuare modalita' di gestione delle risorse
finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
d) prevedere obblighi di informazione nei confronti
dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e
l'osservanza dei modelli;
e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a
sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel
modello.
3. I modelli di organizzazione e di gestione possono
essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2,
sulla base di codici di comportamento redatti dalle
associazioni rappresentative degli enti, comunicati al
Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri
competenti, puo' formulare, entro trenta giorni,
osservazioni sulla idoneita' dei modelli a prevenire i
reati.
4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati
nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti
direttamente dall'organo dirigente.
4-bis. Nelle societa' di capitali il collegio
sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per
il controllo della gestione possono svolgere le funzioni
dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b).
5. E' comunque disposta la confisca del profitto che
l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per
equivalente.».
- Si riporta il testo dell'art. 2236 del codice civile:
«Art. 2236 (Responsabilita' del prestatore di opera). -
Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici
di speciale difficolta', il prestatore d'opera non risponde
dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.».
- Si riportano il testo degli articoli 23-bis e 23-ter
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni
urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei
conti pubblici), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6
dicembre 2011, n. 284 (supplemento ordinario):
«Art. 23-bis (Compensi per gli amministratori e per i
dipendenti delle societa' controllate dalle pubbliche
amministrazioni). - 1. Fatto salvo quanto previsto
dall'art. 19, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare entro il 31 maggio 2012, previo
parere delle commissioni parlamentari competenti, le
societa' non quotate, direttamente controllate dal
Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art.
2359, primo comma, numero 1), del codice civile, sono
classificate per fasce sulla base di indicatori
dimensionali quantitativi e qualitativi. Per ciascuna
fascia e' determinato il compenso massimo al quale i
consigli di amministrazione di dette societa' devono fare
riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per
la determinazione degli emolumenti da corrispondere, ai
sensi dell'art. 2389, terzo comma, del codice civile.
L'individuazione delle fasce di classificazione e dei
relativi compensi potra' essere effettuata anche sulla base
di analisi svolte da primarie istituzioni specializzate.
2. In considerazione di mutamenti di mercato e in
relazione al tasso di inflazione programmato, nel rispetto
degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si
provvede a rideterminare, almeno ogni tre anni, le fasce di
classificazione e l'importo massimo di cui al comma 1.
3. Gli emolumenti determinati ai sensi dell'art. 2389,
terzo comma, del codice civile, possono includere una
componente variabile che non puo' risultare inferiore al 30
per cento della componente fissa e che e' corrisposta in
misura proporzionale al grado di raggiungimento di
obiettivi annuali, oggettivi e specifici, determinati
preventivamente dal consiglio di amministrazione. Il
consiglio di amministrazione riferisce all'assemblea
convocata ai sensi dell'art. 2364, secondo comma, del
codice civile, in merito alla politica adottata in materia
di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche in
termini di conseguimento degli obiettivi agli stessi
affidati con riferimento alla parte variabile della stessa
retribuzione.
4. Nella determinazione degli emolumenti da
corrispondere, ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, del
codice civile, i consigli di amministrazione delle societa'
non quotate, controllate dalle societa' di cui al comma 1
del presente articolo, non possono superare il limite
massimo indicato dal decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze di cui al predetto comma 1 per la societa'
controllante e, comunque, quello di cui al comma 5-bis e
devono in ogni caso attenersi ai medesimi principi di
oggettivita' e trasparenza.
5. Il decreto di cui al comma 1 e' sottoposto alla
registrazione della Corte dei conti.
5-bis. Il compenso stabilito ai sensi dell'art. 2389,
terzo comma, del codice civile, dai consigli di
amministrazione delle societa' non quotate, direttamente o
indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni
di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, non puo' comunque essere superiore al
trattamento economico del primo presidente della Corte di
cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni
legislative e regolamentari che prevedono limiti ai
compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente.
5-ter. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo
dei dipendenti delle societa' non quotate di cui al comma
5-bis non puo' comunque essere superiore al trattamento
economico del primo presidente della Corte di cassazione.
Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e
regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a
quello previsto al periodo precedente.».
«Art. 23-ter (Disposizioni in materia di trattamenti
economici). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, previo parere delle competenti commissioni
parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e'
definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di
chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti
o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente
o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il
personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3
del medesimo decreto legislativo, e successive
modificazioni, stabilendo come parametro massimo di
riferimento il trattamento economico del primo presidente
della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della
disciplina di cui al presente comma devono essere computate
in modo cumulativo le somme comunque erogate
all'interessato a carico del medesimo o di piu' organismi,
anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da uno
stesso organismo nel corso dell'anno.
2. Il personale di cui al comma 1 che e' chiamato,
conservando il trattamento economico riconosciuto
dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di
funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in
posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri
o enti pubblici nazionali, comprese le autorita'
amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di
retribuzione o di indennita' per l'incarico ricoperto, o
anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per
cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico
percepito.
3. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere
previste deroghe motivate per le posizioni apicali delle
rispettive amministrazioni ed e' stabilito un limite
massimo per i rimborsi di spese.
4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure
di cui al presente articolo sono annualmente versate al
Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.».
 
Art. 2
Commissariamento della S.p.a. ILVA

1. I presupposti di cui al comma 1 dell'articolo 1 sussistono per la S.p.a. ILVA avente sede a Milano. (( In considerazione delle evidenze e dei profili di straordinaria necessita' e urgenza della relativa fattispecie, non trova applicazione il comma 1-bis del medesimo articolo 1. ))
2. L'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 207 del 2012 e' cosi' sostituito:
«1. Gli impianti siderurgici della societa' ILVA S.p.a. costituiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale a norma dell'articolo 1».
3. All'articolo 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 207 del 2012, dopo le parole: «sanzione amministrativa pecuniaria» sono aggiunte le seguenti: « (( , escluso il pagamento in misura ridotta )), da euro 50.000» e, dopo le parole «prefetto competente per territorio.» sono aggiunte le seguenti: «Le attivita' di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni sono svolte dall'IS.P.R.A. (( Agli ispettori dell'ISPRA, nello svolgimento di tali attivita', e' attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. )) I proventi delle sanzioni irrogate sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale del territorio interessato». Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(( 3-bis. Entro trenta giorni dalla data di entra in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con apposito decreto avente natura regolamentare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio federale istituito presso l'ISPRA, definisce i contenuti minimi e i formati dei verbali di accertamento, contestazione e notificazione dei procedimenti di cui all'articolo 29-quattuordecies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. ))
Riferimenti normativi

- Il nuovo testo dell'art. 1 del citato decreto-legge
n. 207 del 2012, come modificato dalla presente legge, e'
il seguente:
«Art. 1 (Efficacia dell'autorizzazione integrata
ambientale in caso di crisi di stabilimenti industriali di
interesse strategico nazionale). - 1. In caso di
stabilimento di interesse strategico nazionale, individuato
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
quando presso di esso sono occupati un numero di lavoratori
subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di
integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da
almeno un anno, qualora vi sia una assoluta necessita' di
salvaguardia dell'occupazione e della produzione, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare puo' autorizzare, in sede di riesame
dell'autorizzazione integrata ambientale, la prosecuzione
dell'attivita' produttiva per un periodo di tempo
determinato non superiore a 36 mesi ed a condizione che
vengano adempiute le prescrizioni contenute nel
provvedimento di riesame della medesima autorizzazione,
secondo le procedure ed i termini ivi indicati, al fine di
assicurare la piu' adeguata tutela dell'ambiente e della
salute secondo le migliori tecniche disponibili.
2. Nei casi di cui al comma 1, le misure volte ad
assicurare la prosecuzione dell'attivita' produttiva sono
esclusivamente e ad ogni effetto quelle contenute nel
provvedimento di autorizzazione integrata ambientale,
nonche' le prescrizioni contenute nel provvedimento di
riesame. E' fatta comunque salva l'applicazione degli
articoli 29-octies, comma 4, e 29-nonies e 29-decies del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni.
3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli
29-decies e 29-quattuordecies del decreto legislativo n.
152 del 2006 e dalle altre disposizioni di carattere
sanzionatorio penali e amministrative contenute nelle
normative di settore, la mancata osservanza delle
prescrizioni contenute nel provvedimento di cui al comma 1
e' punita con sanzione amministrativa pecuniaria, escluso
il pagamento in misura ridotta, da euro 50.000 fino al 10
per cento del fatturato della societa' risultante
dall'ultimo bilancio approvato. La sanzione e' irrogata, ai
sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal prefetto
competente per territorio. Le attivita' di accertamento,
contestazione e notificazione delle violazioni sono svolte
dall'IS.P.R.A. Agli ispettori dell'ISPRA, nello svolgimento
di tali attivita', e' attribuita la qualifica di ufficiale
di polizia giudiziaria. I proventi delle sanzioni irrogate
sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnati al pertinente capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare per il finanziamento
degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e
risanamento ambientale del territorio interessato. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano
applicazione anche quando l'autorita' giudiziaria abbia
adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa
titolare dello stabilimento. In tale caso i provvedimenti
di sequestro non impediscono, nel corso del periodo di
tempo indicato nell'autorizzazione, l'esercizio
dell'attivita' d'impresa a norma del comma 1.
5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare riferisce semestralmente al
Parlamento circa l'ottemperanza delle prescrizioni
contenute nel provvedimento di riesame dell'autorizzazione
integrata ambientale nei casi di cui al presente articolo.
5-bis. Il Ministro della salute riferisce annualmente
alle competenti commissioni parlamentari sul documento di
valutazione del danno sanitario, sullo stato di salute
della popolazione coinvolta, sulle misure di cura e
prevenzione messe in atto e sui loro benefici.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214 (supplemento ordinario):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Si riporta il testo dell'art. 29-quattuordecies del
citato decreto legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 29-quattuordecies (Sanzioni). - 1. Chiunque
esercita una delle attivita' di cui all'allegato VIII senza
essere in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale
o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e' punito
con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da
2.500 euro a 26.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, si
applica la sola pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000
euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso
dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le
prescrizioni o quelle imposte dall'autorita' competente.
3. Chiunque esercita una delle attivita' di cui
all'allegato VIII dopo l'ordine di chiusura dell'impianto
e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni o
con l'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.
4. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 5.000 euro a 52.000 euro il gestore che omette di
trasmettere all'autorita' competente la comunicazione
prevista dall'art. 29-decies, comma 1.
5. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 2.500 euro a 11.000 euro il gestore che omette di
comunicare all'autorita' competente e ai comuni interessati
i dati relativi alle misurazioni delle emissioni di cui
all'art. 29-decies, comma 2.
6. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 5.000 euro a 26.000 euro il gestore che, senza
giustificato e documentato motivo, omette di presentare,
nel termine stabilito dall'autorita' competente, la
documentazione integrativa prevista dall'art. 29-quater,
comma 8.
7. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
presente articolo non si applica il pagamento in misura
ridotta di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n.
689.
8. Le sanzioni sono irrogate dal prefetto per gli
impianti di competenza statale e dall'autorita' competente
per gli altri impianti.
9. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni
amministrative previste dal presente articolo sono versate
all'entrata dei bilanci delle autorita' competenti.
10. Per gli impianti rientranti nel campo di
applicazione del presente titolo, dalla data di rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale, non si applicano
le sanzioni, previste da norme di settore, relative a
fattispecie oggetto del presente articolo.».
 
(( Art. 2 bis
Intervento urgente per l'efficacia
dell'azione ispettiva ambientale

1. Nell'ambito dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2, per gli anni 2013, 2014 e 2015 e' corrisposto all'ISPRA un contributo di 90.000 euro annui, da destinare all'attribuzione di un assegno annuo lordo non pensionabile, non rivalutabile e non riassorbibile da altri emolumenti contrattuali, in favore del personale dell'Istituto, avente la qualifica di ispettore ambientale, che svolga attivita' che richiedano particolare impegno.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 90.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. ))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 4 del citato
decreto-legge n. 207 del 2012:
«Art. 4 (Copertura finanziaria). - 1. Agli oneri
derivanti dall'art. 3, comma 5, pari a 200 mila euro, per
ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, nell'ambito della quota destinata alle azioni di
sistema di cui alla delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio
2012. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.».
 
(( Art. 2 ter
Deroga al patto di stabilita' interno per la regione Puglia

1. Gli impegni e i pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, finanziati con le risorse statali trasferite alla regione Puglia, sono esclusi, nel limite di 1,3 milioni di euro per l'anno 2013 e di 40 milioni di euro per l'anno 2014, dai limiti del patto di stabilita' interno per la medesima regione Puglia. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente articolo, pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2013 e a 40 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 7
agosto 2012, n. 129, convertito dalla legge 4 ottobre 2012,
n. 171 (Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale
e la riqualificazione del territorio della citta' di
Taranto), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 agosto
2012, n. 184:
«Art. 1. - 1. Per assicurare l'attuazione degli
interventi previsti dal Protocollo d'intesa del 26 luglio
2012, di seguito denominato: "Protocollo", compresi quelli
individuati per un importo complessivo pari ad euro
110.167.413 dalle delibere CIPE del 3 agosto 2012,
afferenti a risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione
gia' assegnate alla regione Puglia e ricomprese nel
predetto Protocollo, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e'
nominato, senza diritto ad alcun compenso e senza altri
oneri per la finanza pubblica, un Commissario
straordinario, di seguito denominato: "Commissario"
autorizzato ad esercitare i poteri di cui all'art. 13 del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e
successive modificazioni. Il Commissario resta in carica
per la durata di un anno, prorogabile con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare.
2. Restano fermi gli interventi di carattere portuale
previsti dal Protocollo con oneri propri della relativa
Autorita' portuale. A tale fine, e' assicurato il
coordinamento fra il Commissario di cui al comma 1 ed il
commissario straordinario dell'Autorita' portuale di
Taranto.
3. All'attuazione degli altri interventi previsti nel
Protocollo sono altresi' finalizzate, nel limite di 20
milioni di euro, le risorse disponibili nello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare per l'esercizio finanziario 2012,
destinate a trasferimenti alle regioni per interventi di
carattere ambientale e per la tutela del territorio contro
il dissesto idrogeologico, ai sensi del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112.
4. Le risorse di cui alle delibere indicate nel comma 1
e quelle di cui al comma 3 sono trasferite alla regione
Puglia per essere destinate al Commissario, cui e'
intestata apposita contabilita' speciale aperta presso la
tesoreria statale.
5. Il Commissario e' altresi' individuato quale
soggetto attuatore per l'impiego delle risorse del
Programma operativo nazionale ricerca e competitivita'
dedotte nel Protocollo, e pari ad euro 30 milioni, da
utilizzare mediante gli ordinari ed i nuovi strumenti di
programmazione negoziata, nonche' del Programma operativo
nazionale reti e mobilita', per un importo pari ad euro 14
milioni.
6. Per la realizzazione degli interventi di cui ai
commi 1 e 3, e per ogni adempimento propedeutico o comunque
connesso, il Commissario puo' avvalersi, tramite delega di
funzioni, di un soggetto attuatore, anch'esso senza diritto
ad alcun compenso e senza altri oneri per la finanza
pubblica, e puo' in ogni caso avvalersi degli uffici e
delle strutture di amministrazioni pubbliche, centrali,
regionali e locali, nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Il Commissario puo' altresi' avvalersi di
organismi partecipati, nei termini previsti dall'art. 4,
comma 2, del Protocollo. Alle spese di funzionamento degli
organismi di cui al comma 1 dell'art. 4 del Protocollo si
provvede nell'ambito delle risorse delle Amministrazioni
sottoscrittrici gia' disponibili a legislazione vigente.
7. Ai fini dell'attuazione del presente articolo si
applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi
2-septies e 2-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010,
n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10, e successive modificazioni.
8. I finanziamenti a tasso agevolato di cui all'art.
57, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
possono essere concessi, secondo i criteri e le modalita'
previsti dallo stesso art. 57, anche per gli interventi di
ambientalizzazione e riqualificazione ricompresi nell'area
definita del Sito di interesse nazionale di Taranto. A tale
fine, nell'ambito del Fondo istituito con l'art. 1, comma
1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' destinata
una quota di risorse fino ad un massimo di 70 milioni di
euro.».
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 2008, n. 189 (Disposizioni urgenti per il
contenimento della spesa sanitaria e in materia di
regolazioni contabili con le autonomie locali), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2008, n. 235:
«Art. 6 (Disposizioni finanziarie e finali). - 1.
L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per le aree
sottoutilizzate, e' ridotta di 781,779 milioni di euro per
l'anno 2008 e di 528 milioni di euro per l'anno 2009.
1-bis. Le risorse rivenienti dalla riduzione delle
dotazioni di spesa previste dal comma 1 sono iscritte nel
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
1-ter. Alla copertura dell'onere derivante
dall'attuazione degli articoli 1, comma 5, 2, comma 8, e
5-bis, pari, rispettivamente, a 260,593 milioni di euro per
l'anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l'anno 2009, si
provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui al comma 1-bis per gli importi, al fine di compensare
gli effetti in termini di indebitamento netto, di cui al
comma 1.
1-quater. Una quota delle risorse iscritte nel Fondo
per interventi strutturali di politica economica ai sensi
del comma 1-bis, pari rispettivamente a 521,186 milioni di
euro per l'anno 2008 e 91,407 milioni di euro per l'anno
2009, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per i
medesimi anni.
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n.
350, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per le
finalita' previste dall'art. 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.».
 
(( Art. 2 quater
Soppressione del Garante e promozione
di iniziative di informazione e consultazione

1. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, sono abrogati. Il Garante ivi previsto cessa lo svolgimento delle sue funzioni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Le risorse derivanti dall'applicazione del comma 1 sono destinate alle attivita' dell'ISPRA in relazione alle autorizzazioni integrate ambientali rilasciate alle imprese di cui all'articolo 1, commi 1 e 1-bis.
3. Il commissario straordinario, in accordo con la regione e con gli enti locali interessati, promuove iniziative di informazione e consultazione finalizzate ad assicurare la massima trasparenza per i cittadini in ordine alle vicende di cui al presente decreto, in conformita' ai principi della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, resa esecutiva ai sensi della legge 16 marzo 2001, n. 108. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le pubbliche amministrazioni vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto
legge n. 207 del 2012:
«Art. 3 (Efficacia dell'autorizzazione integrata
ambientale rilasciata in data 26 ottobre 2012 alla societa'
ILVA S.p.a. Controlli e garanzie). - 1. Gli impianti
siderurgici della societa' ILVA S.p.a. costituiscono
stabilimenti di interesse strategico nazionale a norma
dell'art. 1.
1-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
il Governo adotta una strategia industriale per la filiera
produttiva dell'acciaio.
2. L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata in
data 26 ottobre 2012 alla societa' ILVA S.p.a. con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare prot. n. DVA/DEC/2012/0000547, nella versione di
cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
252 del 27 ottobre 2012, contiene le prescrizioni volte ad
assicurare la prosecuzione dell'attivita' produttiva dello
stabilimento siderurgico della societa' ILVA S.p.A. di
Taranto a norma dell'art. 1.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, per un periodo di trentasei mesi, la
societa' ILVA S.p.a. di Taranto e' immessa nel possesso dei
beni dell'impresa ed e' in ogni caso autorizzata, nei
limiti consentiti dal provvedimento di cui al comma 2, alla
prosecuzione dell'attivita' produttiva nello stabilimento e
alla commercializzazione dei prodotti, ivi compresi quelli
realizzati antecedentemente alla data di entrata in vigore
del presente decreto, ferma restando l'applicazione di
tutte le disposizioni contenute nel medesimo decreto.
4. Entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, ai fini del monitoraggio dell'esecuzione
delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata
ambientale di cui al comma 2, e' nominato, per un periodo
non superiore a tre anni, con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della
salute, un Garante, di indiscussa indipendenza, competenza
ed esperienza, incaricato di vigilare sulla attuazione
delle disposizioni del presente decreto. Se dipendente
pubblico, il Garante viene collocato in posizione di fuori
ruolo per tutta la durata dell'incarico.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri e' definito il compenso del Garante in misura non
superiore a duecentomila euro lordi annui. Si applica
l'art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214.
6. Il Garante, avvalendosi dell'Istituto superiore per
la protezione e la ricerca ambientale nell'ambito delle
competenze proprie dell'Istituto, con il supporto delle
Agenzie regionali e provinciali per la protezione
dell'ambiente (ARPA-APPA) di cui al decreto-legge 4
dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 gennaio 1994, n. 61, e sentendo le rappresentanze
dei lavoratori, acquisisce le informazioni e gli atti
ritenuti necessari che l'azienda, le amministrazioni e gli
enti interessati devono tempestivamente fornire, segnalando
al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al
Ministro della salute eventuali criticita' riscontrate
nell'attuazione della predetta autorizzazione e proponendo
le idonee misure, ivi compresa l'eventuale adozione di
provvedimenti di amministrazione straordinaria anche in
considerazione degli articoli 41 e 43 della Costituzione. A
tal fine il Garante promuove, anche in accordo con le
istituzioni locali, iniziative di informazione e
consultazione, finalizzate ad assicurare la massima
trasparenza per i cittadini, in conformita' ai principi
della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la
partecipazione del pubblico ai processi decisionali e
l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due
allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, resa esecutiva
ai sensi della legge 16 marzo 2001, n. 108. Tale attivita'
svolta dal Garante, nonche' le criticita' e le inadempienze
riscontrate, sono parte integrante della relazione
semestrale di cui al comma 5 dell'art. 1. Dall'attuazione
delle disposizioni del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate provvedono alle attivita' di
cui al presente comma con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
- La legge 16 marzo 2001, n. 108 (Ratifica ed
esecuzione della Convenzione sull'accesso alle
informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi
decisionali e l'accesso alla giustizia in materia
ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno
1998), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile
2001, n. 85, supplemento ordinario.
 
Art. 3
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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