Gazzetta n. 181 del 3 agosto 2013 (vai al sommario) |
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 63 |
Testo del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 130 del 5 giugno 2013), coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2013, n. 90 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 3), recante: « Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonche' altre disposizioni in materia di coesione sociale.». |
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Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3 del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1
Modificazioni all'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
1. L'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e' sostituito dal seguente: «Art. 1 (Finalita'). - 1. Il presente decreto promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonche' delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all'efficacia sotto il profilo dei costi. 2. Il presente decreto definisce e integra criteri, condizioni e modalita' per: a) migliorare le prestazioni energetiche degli edifici; b) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici; (( b-bis) determinare i criteri generali per la certificazione della prestazione energetica degli edifici e per il trasferimento delle relative informazioni in sede di compravendita e locazione; b-ter) effettuare le ispezioni periodiche degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva al fine di ridurre il consumo energetico e le emissioni di biossido di carbonio; )) c) sostenere la diversificazione energetica; d) promuovere la competitivita' dell'industria nazionale attraverso lo sviluppo tecnologico; e) (( coniugare le opportunita' offerte dagli obiettivi di efficienza energetica con lo sviluppo di materiali, di tecniche di costruzione, di apparecchiature e di tecnologie sostenibili nel settore delle costruzioni e con l'occupazione; )) f) conseguire gli obiettivi nazionali in materia energetica e ambientale; g) razionalizzare le procedure nazionali e territoriali per l'attuazione delle normative energetiche al fine di ridurre i costi complessivi, per la pubblica amministrazione e per i cittadini e per le imprese; h) applicare in modo omogeneo e integrato la normativa su tutto il territorio nazionale. ». (( h-bis) assicurare l'attuazione e la vigilanza sulle norme in materia di prestazione energetica degli edifici, anche attraverso la raccolta e l'elaborazione di informazioni e dati; h-ter) promuovere l'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali». )) Riferimenti normativi
Il decreto legislativo del 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), e' stato pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 2005, n. 222, S.O. |
| Art. 2
Modificazioni all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
(( 01. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) "prestazione energetica di un edificio": quantita' annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell'immobile, i vari bisogni energetici dell'edificio, la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l'illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili. Tale quantita' viene espressa da uno o piu' descrittori che tengono conto del livello di isolamento dell'edificio e delle caratteristiche tecniche e di installazione degli impianti tecnici. La prestazione energetica puo' essere espressa in energia primaria non rinnovabile, rinnovabile, o totale come somma delle precedenti ». )) 1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti: «l-bis) "attestato di prestazione energetica dell'edificio": documento, redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica; l-ter) "attestato di qualificazione energetica": il documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprieta', alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unita' immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione; l-quater) "cogenerazione": produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, (( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011; l-quinquies) "confine del sistema" o "confine energetico dell'edificio": )) confine che include tutte le aree di pertinenza dell'edificio, sia all'interno che all'esterno dello stesso, dove l'energia e' consumata o prodotta; l-sexies) "edificio adibito ad uso pubblico": edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte, l'attivita' istituzionale di enti pubblici; l-septies) "edificio di proprieta' pubblica": edificio di proprieta' dello Stato, delle regioni o degli enti locali, nonche' di altri enti pubblici, anche economici ed occupati dai predetti soggetti; l-octies) "edificio a energia quasi zero": edificio ad altissima prestazione energetica, calcolata conformemente alle disposizioni del presente decreto, che rispetta i requisiti definiti al decreto di cui all'articolo 4, comma 1. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo e' coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, (( prodotta in situ )); l-novies) (( "edificio di riferimento" o "target )) per un edificio sottoposto a verifica progettuale, diagnosi, o altra valutazione energetica":edificio identico in termini di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti), orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d'uso e situazione al contorno, e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati; l-decies) "elemento edilizio": sistema tecnico per l'edilizia o componente dell'involucro di un edificio; l-undecies) "energia consegnata o fornita": energia espressa per vettore energetico finale, fornita al confine dell'edificio agli impianti tecnici per produrre energia termica o elettrica per i servizi energetici dell'edificio; l-duodecies) "energia da fonti rinnovabili": energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas; l-terdecies) "energia esportata": quantita' di energia, relativa a un dato vettore energetico, generata all'interno del confine del sistema (( e ceduta per l'utilizzo )) all'esterno dello stesso confine; l-quaterdecies) "energia primaria": energia, da fonti rinnovabili e non, che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione; l-quinquiesdecies) "energia prodotta in situ": energia prodotta o captata o prelevata all'interno del confine del sistema; l-sexiesdecies) "fabbisogno annuale globale di energia primaria": quantita' di energia primaria relativa a tutti i servizi, (( considerati nella determinazione della prestazione energetica, erogata )) dai sistemi tecnici presenti all'interno del confine del sistema, calcolata su un intervallo temporale di un anno; l-septiesdecies) "fabbricato": sistema costituito dalle strutture edilizie esterne, costituenti l'involucro dell'edificio, che delimitano un volume definito e dalle strutture interne di ripartizione dello stesso volume. Sono esclusi gli impianti e i dispositivi tecnologici che si trovano al suo interno; l-octiesdecies) "fattore di conversione in energia primaria": rapporto adimensionale che indica la quantita' di energia primaria impiegata per produrre un'unita' di energia fornita, per un dato vettore energetico; tiene conto dell'energia necessaria per l'estrazione, il processamento, lo stoccaggio, il trasporto e, nel caso dell'energia elettrica, del rendimento medio del sistema di generazione e delle perdite medie di trasmissione del sistema elettrico nazionale e nel caso del teleriscaldamento, delle perdite medie di distribuzione della rete. Questo fattore puo' riferirsi all'energia primaria non rinnovabile, all'energia primaria rinnovabile o all'energia primaria totale come somma delle precedenti; l-noviesdecies) "involucro di un edificio": elementi e componenti integrati di un edificio che ne separano gli ambienti interni dall'ambiente esterno; l-vicies) "livello ottimale in funzione dei costi": livello di prestazione energetica che comporta il costo piu' basso durante il ciclo di vita economico stimato, dove: 1) il costo piu' basso e' determinato tenendo conto dei costi di investimento legati all'energia, dei costi di manutenzione e di funzionamento e, se del caso, degli eventuali costi di smaltimento; 2) il ciclo di vita economico stimato si riferisce al ciclo di vita economico stimato rimanente di un edificio nel caso in cui siano stabiliti requisiti di prestazione energetica per l'edificio nel suo complesso oppure al ciclo di vita economico stimato di un elemento edilizio nel caso in cui siano stabiliti requisiti di prestazione energetica per gli elementi edilizi; 3) il livello ottimale in funzione dei costi si situa all'interno della scala di livelli di prestazione in cui l'analisi costi-benefici calcolata sul ciclo di vita economico e' positiva; l-vicies semel) "norma tecnica europea": norma adottata dal Comitato europeo di normazione, dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica o dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione e resa disponibile per uso pubblico; l-vicies b. (soppresso). l-viciester) "riqualificazione energetica di un edificio" un edificio esistente e' sottoposto a riqualificazione energetica quando i lavori in qualunque modo denominati, a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo, ricadono in tipologie diverse da quelle indicate (( alla lettera l-viciesquater) )); l-viciesquater) "ristrutturazione importante di un edificio": un edificio esistente e' sottoposto a ristrutturazione importante quando i lavori in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo) insistono su oltre il 25 per cento della superficie dell'involucro dell'intero edificio, comprensivo di tutte le unita' immobiliari che lo costituiscono (( e consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo )), nel rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell'impermeabilizzazione delle coperture; l-viciesquinquies) (( "sistema di climatizzazione estiva" o "impianto )) di condizionamento d'aria": complesso di tutti i componenti necessari a un sistema di trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura e' controllata o puo' essere abbassata; l-viciessexies) "sistema tecnico, per l'edilizia": impianto tecnologico dedicato (( a un servizio energetico )) o a una combinazione dei servizi energetici o ad assolvere a una o piu' funzioni connesse con i servizi energetici dell'edificio. Un sistema tecnico e' suddiviso in piu' sottosistemi; l-viciessepties) "teleriscaldamento" o "teleraffrescamento": distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una o piu' fonti di produzione verso una pluralita' di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua calda sanitaria; l-duodetricies) "unita' immobiliare": parte, piano o appartamento di un edificio progettati o modificati per essere usati separatamente; l-undetricies) "vettore energetico": sostanza o energia fornite dall'esterno del confine del sistema per il soddisfacimento dei fabbisogni energetici dell'edificio. ». (( l-tricies) "impianto termico": impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonche' gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unita' immobiliare e' maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unita' immobiliari ad uso residenziale ed assimilate ». 1-bis. Nell'allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, il punto 14 e' sostituito dal seguente: «14. fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale e' la quantita' di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto». )) Riferimenti normativi
Si riporta l'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 192 del 2005: "Art. 2. Definizioni. 1. Ai fini del presente decreto si definisce: a) «edificio» e' un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio puo' confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine puo' riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unita' immobiliari a se' stanti; b) «edificio di nuova costruzione» e' un edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attivita', comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto; c) prestazione energetica di un edificio": quantita' annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell'immobile, i vari bisogni energetici dell'edificio, la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l'illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili. Tale quantita' viene espressa da uno o piu' descrittori che tengono conto del livello di isolamento dell'edificio e delle caratteristiche tecniche e di installazione degli impianti tecnici. La prestazione energetica puo' essere espressa in energia primaria non rinnovabile, rinnovabile, o totale come somma delle precedenti; d); e); f); g) «generatore di calore o caldaia» e' il complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione; h) «potenza termica utile di un generatore di calore» e' la quantita' di calore trasferita nell'unita' di tempo al fluido termovettore; l'unita' di misura utilizzata e' il kW; i) «pompa di calore» e' un dispositivo o un impianto che sottrae calore dall'ambiente esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all'ambiente a temperatura controllata; l) «valori nominali delle potenze e dei rendimenti» sono i valori di potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo; l-bis) «attestato di prestazione energetica dell'edificio»: documento, redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica; l-ter) «attestato di qualificazione energetica»: il documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprieta', alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unita' immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione; l-quater) «cogenerazione»: produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011; l-quinquies) "confine del sistema" o "confine energetico dell'edificio": confine che include tutte le aree di pertinenza dell'edificio, sia all'interno che all'esterno dello stesso, dove l'energia e' consumata o prodotta; l-sexies) «edificio adibito ad uso pubblico»: edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte, l'attivita' istituzionale di enti pubblici; l-septies) «edificio di proprieta' pubblica»: edificio di proprieta' dello Stato, delle regioni o degli enti locali, nonche' di altri enti pubblici, anche economici ed occupati dai predetti soggetti; l-octies) «edificio a energia quasi zero»: edificio ad altissima prestazione energetica, calcolata conformemente alle disposizioni del presente decreto, che rispetta i requisiti definiti al decreto di cui all'articolo 4, comma 1. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo e' coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta in situ; l-novies) "edificio di riferimento" o "target per un edificio sottoposto a verifica progettuale, diagnosi, o altra valutazione energetica": edificio identico in termini di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti), orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d'uso e situazione al contorno, e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati; l-decies) «elemento edilizio»: sistema tecnico per l'edilizia o componente dell'involucro di un edificio; l-undecies) «energia consegnata o fornita»: energia espressa per vettore energetico finale, fornita al confine dell'edificio agli impianti tecnici per produrre energia termica o elettrica per i servizi energetici dell'edificio; l-duodecies) «energia da fonti rinnovabili»: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas; l-ter decies) «energia esportata»: quantita' di energia, relativa a un dato vettore energetico, generata all'interno del confine del sistema e ceduta per l'utilizzo all'esterno dello stesso confine; l-quater decies) «energia primaria»: energia, da fonti rinnovabili e non, che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione; l-quinquies decies) «energia prodotta in situ»: energia prodotta o captata o prelevata all'interno del confine del sistema; l-sexies decies) «fabbisogno annuale globale di energia primaria»: quantita' di energia primaria relativa a tutti i servizi, considerati nella determinazione della prestazione energetica, erogata dai sistemi tecnici presenti all'interno del confine del sistema, calcolata su un intervallo temporale di un anno; l-septies decies) «fabbricato»: sistema costituito dalle strutture edilizie esterne, costituenti l'involucro dell'edificio, che delimitano un volume definito e dalle strutture interne di ripartizione dello stesso volume. Sono esclusi gli impianti e i dispositivi tecnologici che si trovano al suo interno; l-octies decies) «fattore di conversione in energia primaria»: rapporto adimensionale che indica la quantita' di energia primaria impiegata per produrre un'unita' di energia fornita, per un dato vettore energetico; tiene conto dell'energia necessaria per l'estrazione, il processamento, lo stoccaggio, il trasporto e, nel caso dell'energia elettrica, del rendimento medio del sistema di generazione e delle perdite medie di trasmissione del sistema elettrico nazionale e nel caso del teleriscaldamento, delle perdite medie di distribuzione della rete. Questo fattore puo' riferirsi all'energia primaria non rinnovabile, all'energia primaria rinnovabile o all'energia primaria totale come somma delle precedenti; l-novies decies) «involucro di un edificio»: elementi e componenti integrati di un edificio che ne separano gli ambienti interni dall'ambiente esterno; l-vicies) «livello ottimale in funzione dei costi»: livello di prestazione energetica che comporta il costo piu' basso durante il ciclo di vita economico stimato, dove: 1) il costo piu' basso e' determinato tenendo conto dei costi di investimento legati all'energia, dei costi di manutenzione e di funzionamento e, se del caso, degli eventuali costi di smaltimento; 2) il ciclo di vita economico stimato si riferisce al ciclo di vita economico stimato rimanente di un edificio nel caso in cui siano stabiliti requisiti di prestazione energetica per l'edificio nel suo complesso oppure al ciclo di vita economico stimato di un elemento edilizio nel caso in cui siano stabiliti requisiti di prestazione energetica per gli elementi edilizi; 3) il livello ottimale in funzione dei costi si situa all'interno della scala di livelli di prestazione in cui l'analisi costi-benefici calcolata sul ciclo di vita economico e' positiva; l-vicies semel) «norma tecnica europea»: norma adottata dal Comitato europeo di normazione, dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica o dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione e resa disponibile per uso pubblico; l-vicies bis). (soppresso). l-vicies ter) «riqualificazione energetica di un edificio»: un edificio esistente e' sottoposto a riqualificazione energetica quando i lavori in qualunque modo denominati, a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo, ricadono in tipologie diverse da quelle indicate alla lettera l-vicies quater); l-vicies quater) «ristrutturazione importante di un edificio»: un edificio esistente e' sottoposto a ristrutturazione importante quando i lavori in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo) insistono su oltre il 25 per cento della superficie dell'involucro dell'intero edificio, comprensivo di tutte le unita' immobiliari che lo costituiscono e consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell'impermeabilizzazione delle coperture; l-vicies quinquies) "sistema di climatizzazione estiva" o "impianto di condizionamento d'aria": complesso di tutti i componenti necessari a un sistema di trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura e' controllata o puo' essere abbassata; l-vicies sexies) "sistema tecnico, per l'edilizia": impianto tecnologico dedicato a un servizio energetico o a una combinazione dei servizi energetici o ad assolvere a una o piu' funzioni connesse con i servizi energetici dell'edificio. Un sistema tecnico e' suddiviso in piu' sottosistemi; l-vicies septies) «teleriscaldamento» o «teleraffrescamento»: distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una o piu' fonti di produzione verso una pluralita' di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua calda sanitaria; l-duodetricies) «unita' immobiliare»: parte, piano o appartamento di un edificio progettati o modificati per essere usati separatamente; l-undetricies) «vettore energetico»: sostanza o energia fornite dall'esterno del confine del sistema per il soddisfacimento dei fabbisogni energetici dell'edificio. l-tricies) "impianto termico": impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonche' gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unita' immobiliare e' maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unita' immobiliari ad uso residenziale ed assimilate. l-tricies) "impianto termico": impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonche' gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unita' immobiliare e' maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unita' immobiliari ad uso residenziale ed assimilate 1-bis. Nell'allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, il punto 14 e' sostituito dal seguente: «14. fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale e' la quantita' di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto». 2. Ai fini del presente decreto si applicano, inoltre, le definizioni dell'allegato A.". L'Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e' stato prima sostituito dall'allegato A al D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 dello stesso decreto, poi modificato dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 7, D.M. 26 giugno 2009 e dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 35, L. 23 luglio 2009, n. 99 e, infine, cosi' sostituito dall'allegato A al D.M. 22 novembre 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 1 dello stesso D.M. 22 novembre 2012. |
| Art. 3
Modificazioni all'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera b), le parole «agli articoli 7, 9 e 12» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 7 e 9»; b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis. Il presente decreto si applica all'edilizia pubblica e privata. 2-ter. Il presente decreto disciplina in particolare: a) la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici; b) le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici quando sono oggetto di: 1) nuova costruzione; 2) ristrutturazioni importanti; 3) riqualificazione energetica; c) la definizione di un Piano di azione per la promozione degli edifici a "energia quasi zero"; d) l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e delle unita' immobiliari; e) lo sviluppo di strumenti finanziari e la rimozione di barriere di mercato per la promozione dell'efficienza energetica degli edifici; f) l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili negli edifici; g) la realizzazione di un sistema coordinato di ispezione periodica degli impianti termici negli edifici; h) i requisiti professionali e di indipendenza degli esperti o degli organismi cui affidare l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione; i) la realizzazione e l'adozione di strumenti comuni allo Stato e alle regioni e province autonome per la gestione degli adempimenti a loro carico; l) la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore; m) la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi necessari all'orientamento della politica energetica del settore.»; c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici: a) gli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, fatto salvo quanto disposto al comma 3-bis; b) gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili; c) edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione; d) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati; e) gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici (( di climatizzazione )), quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, fatto salvo quanto disposto dal comma 3-ter; f) gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attivita' religiose.»; d) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: «3-bis. Per gli edifici di cui al comma 3, lettera a), il presente decreto si applica limitatamente alle disposizioni concernenti: a) l'attestazione della prestazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 6; b) l'esercizio, la manutenzione e le ispezioni degli impianti tecnici, di cui all'articolo 7. (( 3-bis. 1. Gli edifici di cui al comma 3, lettera a), sono esclusi dall'applicazione del presente decreto ai sensi del comma 3-bis, solo nel caso in cui, previo giudizio dell'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il rispetto delle prescrizioni implichi un'alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici. )) 3-ter. Per gli edifici di cui al comma 3, lettera d), il presente decreto si applica limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purche' scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica.». Riferimenti normativi
Si riporta l'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 192 del 2005, come modificato dalla presente legge: "Art. 3. Ambito di intervento. 1. Salve le esclusioni di cui al comma 3, il presente decreto si applica, ai fini del contenimento dei consumi energetici: a) alla progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati, di nuovi impianti installati in edifici esistenti, delle opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti con le modalita' e le eccezioni previste ai commi 2 e 3; b) all'esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici degli edifici, anche preesistenti, secondo quanto previsto agli articoli 7 e 9; c) alla certificazione energetica degli edifici, secondo quanto previsto all'articolo 6. 2. Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, e per quanto riguarda i requisiti minimi prestazionali di cui all'articolo 4, e' prevista un'applicazione graduale in relazione al tipo di intervento. A tale fine, sono previsti diversi gradi di applicazione: a) una applicazione integrale a tutto l'edificio nel caso di: 1) ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati; 2) demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati; b) una applicazione integrale, ma limitata al solo ampliamento dell'edificio nel caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20 per cento dell'intero edificio esistente; c) una applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso di interventi su edifici esistenti, quali: 1) ristrutturazioni totali o parziali, manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio e ampliamenti volumetrici all'infuori di quanto gia' previsto alle lettere a) e b); 2) nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti; 3) sostituzione di generatori di calore. 2-bis. Il presente decreto si applica all'edilizia pubblica e privata. 2-ter. Il presente decreto disciplina in particolare: a) la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici; b) le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici quando sono oggetto di: 1) nuova costruzione; 2) ristrutturazioni importanti; 3) riqualificazione energetica; c) la definizione di un Piano di azione per la promozione degli edifici a "energia quasi zero"; d) l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e delle unita' immobiliari; e) lo sviluppo di strumenti finanziari e la rimozione di barriere di mercato per la promozione dell'efficienza energetica degli edifici; f) l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili negli edifici; g) la realizzazione di un sistema coordinato di ispezione periodica degli impianti termici negli edifici; h) i requisiti professionali e di indipendenza degli esperti o degli organismi cui affidare l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione; i) la realizzazione e l'adozione di strumenti comuni allo Stato e alle regioni e province autonome per la gestione degli adempimenti a loro carico; l) la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore; m) la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi necessari all'orientamento della politica energetica del settore. 3. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici: a) gli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, fatto salvo quanto disposto al comma 3-bis; b) gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili; c) edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione; d) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati; e) gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici, di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, fatto salvo quanto disposto dal comma 3-ter; f) gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attivita' religiose. 3-bis. Per gli edifici di cui al comma 3, lettera a), il presente decreto si applica limitatamente alle disposizioni concernenti: a) l'attestazione della prestazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 6; b) l'esercizio, la manutenzione e le ispezioni degli impianti tecnici, di cui all'articolo 7. 3-bis.1. Gli edifici di cui al comma 3, lettera a), sono esclusi dall'applicazione del presente decreto ai sensi del comma 3-bis, solo nel caso in cui, previo giudizio dell'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il rispetto delle prescrizioni implichi un'alterazione sostanziale del loro carattere e aspetto con particolare riferimento ai profili storici e artistici e paesaggistici ovvero non sia conforme alla natura del vincolo a giudizio dell'autorita' preposta. 3-ter. Per gli edifici di cui al comma 3, lettera d), il presente decreto si applica limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purche' scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica.". Si riporta l'articolo 136 del decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), pubblicato nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.: "Art. 136. Immobili ed aree di notevole interesse pubblico 1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico: a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarita' geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali; b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza; c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici; d) le bellezze panoramiche e cosi' pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.". Si riporta l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10), pubblicato nella Gazz. Uff. 14 ottobre 1993, n. 242, S.O.: "Art. 3. Classificazione generale degli edifici per categorie. 1. Gli edifici sono classificati in base alla loro destinazione d'uso nelle seguenti categorie: E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili: E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme; E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili; E.1 (3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attivita' similari; E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attivita' industriali o artigianali, purche' siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico; E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonche' le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici; E.4 Edifici adibiti ad attivita' ricreative o di culto e assimilabili: E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di riunioni per congressi; E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto; E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale da ballo; E.5 Edifici adibiti ad attivita' commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni; E.6 Edifici adibiti ad attivita' sportive: E.6 (1) piscine, saune e assimilabili; E.6 (2) palestre e assimilabili; E.6 (3) servizi di supporto alle attivita' sportive; E.7 Edifici adibiti ad attivita' scolastiche a tutti i livelli e assimilabili; E.8 Edifici adibiti ad attivita' industriali ed artigianali e assimilabili. 2. Qualora un edificio sia costituito da parti individuali come appartenenti a categorie diverse, le stesse devono essere considerate separatamente e cioe' ciascuna nella categoria che le compete.". |
| Art. 4
Modificazioni all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, per i profili di competenza, con il Ministro della salute e con il Ministro della difesa, acquisita l'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti: a) le modalita' di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e l'utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici, in relazione ai paragrafi 1 e 2 dell'allegato I della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia, tenendo conto dei seguenti criteri generali: 1) la prestazione energetica degli edifici e' determinata in conformita' alla normativa tecnica UNI e CTI, allineate con le norme predisposte dal CEN a supporto della direttiva 2010/31/CE, su specifico mandato della Commissione europea; 2) il fabbisogno energetico annuale globale si calcola per singolo servizio energetico, espresso in energia primaria, su base mensile. Con le stesse modalita' si determina l'energia rinnovabile prodotta all'interno del confine del sistema; 3) si opera la compensazione mensile tra i fabbisogni energetici e l'energia rinnovabile prodotta all'interno del confine del sistema, per vettore energetico e fino a copertura totale del corrispondente vettore energetico consumato; 4) ai fini della compensazione di cui al numero 3, e' consentito utilizzare l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili all'interno del confine del sistema ed esportata, secondo le modalita' definite dai decreti di cui al presente comma; b) l'applicazione di prescrizioni e requisiti minimi, aggiornati ogni cinque anni, in materia di prestazioni energetiche degli edifici e unita' immobiliari, siano essi di nuova costruzione, oggetto di ristrutturazioni importanti o di riqualificazioni energetiche, sulla base dell'applicazione della metodologia comparativa di cui all'articolo 5 della direttiva 2010/31/UE, secondo i seguenti criteri generali: 1) i requisiti minimi rispettano le valutazioni tecniche ed economiche di convenienza, fondate sull'analisi costi benefici del ciclo di vita economico degli edifici; 2) in caso di nuova costruzione e di ristrutturazione importante, i requisiti sono determinati con l'utilizzo dell'"edificio di riferimento", in funzione della tipologia edilizia e delle fasce climatiche; 3) per le verifiche necessarie a garantire il rispetto della qualita' energetica prescritta, sono previsti dei parametri specifici del fabbricato, in termini di indici di prestazione termica e di trasmittanze, e parametri complessivi, in termini di indici di prestazione energetica globale, espressi sia in energia primaria totale che in energia primaria non rinnovabile. »; b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica (( ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, )) sono aggiornate, in relazione all'articolo 8 e agli articoli da 14 a 17 della direttiva 2010/31/UE, le modalita' di progettazione, installazione, esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, nonche' i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione e la realizzazione di un sistema informativo coordinato per la gestione dei rapporti tecnici di ispezione e degli attestati di prestazione energetica. (( Per le attivita' propedeutiche all'emanazione dei decreti di cui al primo periodo, di competenza del Ministero dello sviluppo economico, quest'ultimo puo' avvalersi delle competenze dell'ENEA. Con gli stessi decreti, sono individuate modalita' di progettazione, installazione e manutenzione di sistemi di controllo attivo, come i sistemi di automazione, controllo e monitoraggio, finalizzati al risparmio energetico»; )) c) al comma 2, le parole: « comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: «comma 1-bis» e dopo le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» sono inserite le seguenti: «e, per i profili di competenza, con il Ministro della difesa». Riferimenti normativi
Si riporta l'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 192 del 2005, come modificato dalla presente legge: "Art. 4. Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica. 1. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, per i profili di competenza, con il Ministro della salute e con il Ministro della difesa, acquisita l'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti: a) le modalita' di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e l'utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici, in relazione ai paragrafi 1 e 2 dell'allegato I della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia, tenendo conto dei seguenti criteri generali: 1) la prestazione energetica degli edifici e' determinata in conformita' alla normativa tecnica UNI e CTI, allineate con le norme predisposte dal CEN a supporto della direttiva 2010/31/UE, su specifico mandato della Commissione europea; 2) il fabbisogno energetico annuale globale si calcola per singolo servizio energetico, espresso in energia primaria, su base mensile. Con le stesse modalita' si determina l'energia rinnovabile prodotta all'interno del confine del sistema; 3) si opera la compensazione mensile tra i fabbisogni energetici e l'energia rinnovabile prodotta all'interno del confine del sistema, per vettore energetico e fino a copertura totale del corrispondente vettore energetico consumato; 4) ai fini della compensazione di cui al numero 3, e' consentito utilizzare l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili all'interno del confine del sistema ed esportata, secondo le modalita' definite dai decreti di cui al presente comma; b) l'applicazione di prescrizioni e requisiti minimi, aggiornati ogni cinque anni, in materia di prestazioni energetiche degli edifici e unita' immobiliari, siano essi di nuova costruzione, oggetto di ristrutturazioni importanti o di riqualificazioni energetiche, sulla base dell'applicazione della metodologia comparativa di cui all'articolo 5 della direttiva 2010/31/UE, secondo i seguenti criteri generali: 1) i requisiti minimi rispettano le valutazioni tecniche ed economiche di convenienza, fondate sull'analisi costi-benefici del ciclo di vita economico degli edifici; 2) in caso di nuova costruzione e di ristrutturazione importante, i requisiti sono determinati con l'utilizzo dell'«edificio di riferimento», in funzione della tipologia edilizia e delle fasce climatiche; 3) per le verifiche necessarie a garantire il rispetto della qualita' energetica prescritta, sono previsti dei parametri specifici del fabbricato, in termini di indici di prestazione termica e di trasmittanze, e parametri complessivi, in termini di indici di prestazione energetica globale, espressi sia in energia primaria totale che in energia primaria non rinnovabile. 1-bis. Con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono aggiornate, in relazione all'articolo 8 e agli articoli da 14 a 17 della direttiva 2010/31/UE, le modalita' di progettazione, installazione, esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, nonche' i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione e la realizzazione di un sistema informativo coordinato per la gestione dei rapporti tecnici di ispezione e degli attestati di prestazione energetica. Per le attivita' propedeutiche all'emanazione dei decreti di cui al primo periodo, di competenza del Ministero dello sviluppo economico, quest'ultimo puo' avvalersi delle competenze dell'ENEA. Con gli stessi decreti, sono individuate modalita' di progettazione, installazione e manutenzione di sistemi di controllo attivo, come i sistemi di automazione, controllo e monitoraggio, finalizzati al risparmio energetico. 2. I decreti di cui al comma 1-bis sono adottati su proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e, per i profili di competenza, con il Ministro della difesa, acquisita 1'intesa con la Conferenza unificata, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche, di seguito denominato CNR, l'Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente, di seguito denominato ENEA, il Consiglio nazionale consumatori e utenti, di seguito denominato CNCU.". Si riporta il testo dell' articolo 17, comma 1, della L. 23-8-1988 n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: "Art. 17. Regolamenti. 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e). ". La direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo del 19 maggio 2010 in materia di prestazione energetica nell'edilizia (rifusione) , e' pubblicata nella Gazz. Uff. dell'Unione Europea L 153/13 del 18 giugno 2010. |
| Art. 5
Modificazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, in materia di edifici a energia quasi zero
1. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono inseriti i seguenti: «Art. 4-bis (Edifici ad energia quasi zero). - 1. A partire dal 31 dicembre 2018, gli edifici di nuova costruzione occupati da pubbliche amministrazioni e di proprieta' di queste ultime, ivi compresi gli edifici scolastici, devono essere edifici a energia quasi zero. Dal 1° gennaio 2021 la predetta disposizione e' estesa a tutti gli edifici di nuova costruzione. 2. Entro il (( 30 giugno 2014 )), con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, della coesione territoriale, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ognuno per i profili di competenza, (( sentita la Conferenza unificata )) e' definito il Piano d'azione destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero. Tale Piano, che puo' includere obiettivi differenziati per tipologia edilizia, e' trasmesso alla Commissione europea. 3. Il Piano d'azione di cui al comma 2 comprende, tra l'altro, i seguenti elementi: a) l'applicazione della definizione di edifici a energia quasi zero alle diverse tipologie di edifici e indicatori numerici del consumo di energia primaria, espresso in kWh/m2 anno; b) le politiche e le misure finanziarie o di altro tipo previste per promuovere gli edifici a energia quasi zero, comprese le informazioni relative alle misure nazionali previste per l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici, in attuazione della direttiva 2009/28/CE, (( tenendo conto dell'esigenza prioritaria di contenere il consumo del territorio; )) (( c) l'individuazione, sulla base dell'analisi costi-benefici sul costo di vita economico, di casi specifici per i quali non si applica quanto disposto al comma 1; )) d) gli obiettivi intermedi di miglioramento della prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione entro il 2015, in funzione dell'attuazione del comma 1. Art. 4-ter (Strumenti finanziari e superamento delle barriere di mercato). - 1. Gli incentivi adottati dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali per promuovere l'efficienza energetica degli edifici, a qualsiasi titolo previsti, sono concessi nel rispetto di requisiti di efficienza commisurati alla tipologia, al tipo di utilizzo e contesto in cui e' inserito l'immobile, nonche' all'entita' dell'intervento. 2. Al fine di promuovere la realizzazione di servizi energetici e di misure di incremento dell'efficienza energetica degli edifici di proprieta' pubblica, con particolare attenzione agli edifici scolastici (( e agli ospedali )), anche attraverso le ESCO, (( il ricorso a forme di partenariato tra pubblico e privato, societa' private appositamente costituite )) o lo strumento del finanziamento tramite terzi, il fondo di garanzia cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e' utilizzato anche per il sostegno della realizzazione di progetti di miglioramento dell'efficienza energetica nell'edilizia pubblica, (( ivi inclusa l'attestazione della prestazione energetica dell'intervento successiva a tale realizzazione, entro i limiti delle risorse del fondo stesso )). La dotazione del fondo e' incrementata attraverso i proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati ai progetti energetico ambientali, con le modalita' e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19. Con il decreto di cui all'articolo 22, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono definite le modalita' di gestione e accesso del fondo stesso. 3. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, mette a disposizione un contratto-tipo per il miglioramento del rendimento energetico dell'edificio, (( analogo al contratto di rendimento energetico europeo EPC, )) che individui e misuri gli elementi a garanzia del risultato e che promuova la finanziabilita' delle iniziative, sulla base del modello contrattuale previsto all'articolo 7, comma 12, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, (( recante disposizioni in materia di incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2013. )) 4. Entro il (( 31 dicembre 2013 )) il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Conferenza unificata, redige un elenco delle misure finanziarie atte a favorire l'efficienza energetica negli edifici e la transizione verso gli edifici a energia quasi zero. Tale elenco e' aggiornato ogni tre anni e inviato alla Commissione nell'ambito del Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica di cui all'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2012/27/UE. ». Riferimenti normativi
Si riporta l'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 192 del 2005: "Art. 4. Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica. 1. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, per i profili di competenza, con il Ministro della salute e con il Ministro della difesa, acquisita l'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti: a) le modalita' di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e l'utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici, in relazione ai paragrafi 1 e 2 dell'allegato I della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia, tenendo conto dei seguenti criteri generali: 1) la prestazione energetica degli edifici e' determinata in conformita' alla normativa tecnica UNI e CTI, allineate con le norme predisposte dal CEN a supporto della direttiva 2010/31/UE, su specifico mandato della Commissione europea; 2) il fabbisogno energetico annuale globale si calcola per singolo servizio energetico, espresso in energia primaria, su base mensile. Con le stesse modalita' si determina l'energia rinnovabile prodotta all'interno del confine del sistema; 3) si opera la compensazione mensile tra i fabbisogni energetici e l'energia rinnovabile prodotta all'interno del confine del sistema, per vettore energetico e fino a copertura totale del corrispondente vettore energetico consumato; 4) ai fini della compensazione di cui al numero 3, e' consentito utilizzare l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili all'interno del confine del sistema ed esportata, secondo le modalita' definite dai decreti di cui al presente comma; b) l'applicazione di prescrizioni e requisiti minimi, aggiornati ogni cinque anni, in materia di prestazioni energetiche degli edifici e unita' immobiliari, siano essi di nuova costruzione, oggetto di ristrutturazioni importanti o di riqualificazioni energetiche, sulla base dell'applicazione della metodologia comparativa di cui all'articolo 5 della direttiva 2010/31/UE, secondo i seguenti criteri generali: 1) i requisiti minimi rispettano le valutazioni tecniche ed economiche di convenienza, fondate sull'analisi costi-benefici del ciclo di vita economico degli edifici; 2) in caso di nuova costruzione e di ristrutturazione importante, i requisiti sono determinati con l'utilizzo dell'«edificio di riferimento», in funzione della tipologia edilizia e delle fasce climatiche; 3) per le verifiche necessarie a garantire il rispetto della qualita' energetica prescritta, sono previsti dei parametri specifici del fabbricato, in termini di indici di prestazione termica e di trasmittanze, e parametri complessivi, in termini di indici di prestazione energetica globale, espressi sia in energia primaria totale che in energia primaria non rinnovabile. 1-bis. Con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica sono aggiornate, in relazione all'articolo 8 e agli articoli da 14 a 17 della direttiva 2010/31/UE, le modalita' di progettazione, installazione, esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, nonche' i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione e la realizzazione di un sistema informativo coordinato per la gestione dei rapporti tecnici di ispezione e degli attestati di prestazione energetica. 2. I decreti di cui al comma 1-bis sono adottati su proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e, per i profili di competenza, con il Ministro della difesa, acquisita 1'intesa con la Conferenza unificata, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche, di seguito denominato CNR, l'Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente, di seguito denominato ENEA, il Consiglio nazionale consumatori e utenti, di seguito denominato CNCU.". La Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, recante "Sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE", pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 140/16 del 5 giugno 2009. Si riporta l'articolo 19 del decreto legislativo . 13 marzo 2013, n. 30 (Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra), uubblicato nella Gazz. Uff. 4 aprile 2013, n. 79: "Art. 19. Messa all'asta delle quote 1. La messa all'asta della quantita' di quote determinata con decisione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, e' disciplinata dal regolamento sulle aste. A tale fine il GSE svolge il ruolo di responsabile per il collocamento di cui al regolamento sulle aste e pone in essere a questo scopo tutte le attivita' necessarie, propedeutiche, connesse e conseguenti, ivi incluse quelle finalizzate a consentire alla Piattaforma d'Asta di trattenere le risorse necessarie per il pagamento del Sorvegliante d'Asta, in conformita' al citato regolamento e agli eventuali indirizzi e norme dei Ministeri competenti. 2. I proventi delle aste sono versati al GSE in un apposito conto corrente dedicato "Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System" ("TARGET2"). Il GSE trasferisce i proventi delle aste ed i relativi interessi maturati su un apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento del tesoro, dandone contestuale comunicazione ai ministeri interessati. Detti proventi sono successivamente versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, ad appositi capitoli per spese di investimento, con vincolo di destinazione in quanto derivante da obblighi comunitari, ai sensi e per gli effetti della direttiva 2009/29/CE, degli stati di previsione interessati. Le somme di cui al primo ed al secondo periodo del presente comma sono sottoposte a gestione separata e non sono pignorabili. 3. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 2 si provvede, previa verifica dell'entita' delle quote restituite e dei corrispondenti proventi derivanti dalla messa all'asta delle quote di cui al comma 1, con decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di effettuazione delle aste, nella misura del 70 per cento a favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del 30 per cento a favore del Ministero dello sviluppo economico. 4. Un'apposita convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e il GSE definisce le attivita' che lo stesso GSE sostiene in qualita' di "responsabile del collocamento", in coerenza con il regolamento n. 1031/2011, ivi compresa la gestione del conto di cui al presente articolo. Ai relativi oneri si provvede a valere sui proventi delle aste ai sensi del comma 6, lettera i). 5. Il 50 per cento dei proventi derivanti dalle singole aste e' riassegnato con i decreti di cui al comma 3 ad apposito capitolo di spesa del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al comma 5, articolo 2, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2010, n. 111, sino alla concorrenza dei crediti previsti dal comma 3, articolo 2, del citato decreto-legge n. 72 del 2010. I crediti degli aventi diritto di cui al citato comma 3 dell'articolo 2 verranno liquidati entro l'anno 2015. Dall'anno 2016 detti proventi sono riassegnati, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al Fondo ammortamento titoli di Stato di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 432. 6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il 50 per cento dei proventi delle singole aste e' destinato alle seguenti attivita' per misure aggiuntive rispetto agli oneri complessivamente derivanti a carico della finanza pubblica dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto: a) ridurre le emissioni dei gas a effetto serra, anche contribuendo al Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili e al Fondo di adattamento, cosi' come reso operativo dalla conferenza di Poznan sui cambiamenti climatici (COP 14 e COP/MOP 4), favorire l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici e finanziare attivita' di ricerca e di sviluppo e progetti dimostrativi volti all'abbattimento delle emissioni e all'adattamento ai cambiamenti climatici, compresa la partecipazione alle iniziative realizzate nell'ambito del Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee; b) sviluppare le energie rinnovabili al fine di rispettare l'impegno comunitario di utilizzare il 20 per cento di energia rinnovabile entro il 2020 e sviluppare altre tecnologie che contribuiscano alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile e aiutare a rispettare l'impegno comunitario di incrementare l'efficienza energetica del 20 per cento per il 2020; c) favorire misure atte ad evitare la deforestazione e ad accrescere l'afforestazione e la riforestazione nei Paesi in via di sviluppo che avranno ratificato l'accordo internazionale sui cambiamenti climatici, trasferire tecnologie e favorire l'adattamento agli effetti avversi del cambiamento climatico in tali Paesi; d) favorire il sequestro mediante silvicoltura nella Comunita'; e) incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO2, in particolare quello emesso dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie di settori e sottosettori industriali, anche nei Paesi terzi; f) incoraggiare il passaggio a modalita' di trasporto pubblico a basse emissioni; g) finanziare la ricerca e lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle tecnologie pulite nei settori disciplinati dal presente decreto; h) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza energetica e l'isolamento delle abitazioni o a fornire un sostegno finanziario per affrontare le problematiche sociali dei nuclei a reddito medio-basso; i) coprire le spese amministrative connesse al sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas ad effetto serra nella Comunita' istituito ai sensi della direttiva 2003/87/CE, diverse dai costi di cui alla direttiva 2003/87/CE, diverse dai costi di cui all'articolo 41. 7. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo economico presentano, a norma della decisione n. 280/2004/CE, alla Commissione europea una relazione sull'utilizzo dei proventi e sulle azioni adottate in conformita' con il comma 5. 8. Al fine di consentire alla Commissione europea la predisposizione della relazione sul funzionamento del mercato del carbonio di cui all'articolo 10, comma 5, della direttiva 2003/87/CE, il Comitato, se necessario, trasmette alla Commissione europea ogni informazione pertinente almeno due mesi prima l'approvazione della citata relazione. A tale fine, fermo restando gli obblighi di riservatezza di cui al regolamento aste, il Comitato puo' richiedere le informazioni necessarie alla Segreteria tecnica ed al GSE relativamente alla sua funzione di responsabile per il collocamento.". Si riporta l'articolo 22 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), pubblicato nella Gazz. Uff. 28 marzo 2011, n. 71, S.O.: "Art.22. Sviluppo dell'infrastruttura per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento 1. Le infrastrutture destinate all'installazione di reti di distribuzione di energia da fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento sono assimilate ad ogni effetto, esclusa la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nei casi e alle condizioni definite con il decreto di cui al comma 5. 2. In sede di pianificazione e progettazione, anche finalizzate a ristrutturazioni di aree residenziali, industriali o commerciali, nonche' di strade, fognature, reti idriche, reti di distribuzione dell'energia elettrica e del gas e reti per le telecomunicazioni, i Comuni verificano la disponibilita' di soggetti terzi a integrare apparecchiature e sistemi di produzione e utilizzo di energia da fonti rinnovabili e di reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, anche alimentate da fonti non rinnovabili. 3. Al fine di valorizzare le ricadute dell'azione di pianificazione e verifica di cui al comma 2, i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti definiscono, in coordinamento con le Province e in coerenza con i Piani energetici regionali, specifici Piani di sviluppo del teleriscaldamento e del teleraffrescamento volti a incrementare l'utilizzo dell'energia prodotta anche da fonti rinnovabili. I Comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti possono definire i Piani di cui al periodo precedente, anche in forma associata, avvalendosi dell'azione di coordinamento esercitata dalle Province. 4. E' istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico un fondo di garanzia a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento, alimentato da un corrispettivo applicato al consumo di gas metano, pari a 0,05 ceuro/Sm3, posto a carico dei clienti finali. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas disciplina le modalita' di applicazione e raccolta del suddetto corrispettivo. 5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa con la Conferenza unificata, sono definite le modalita' di gestione e accesso del fondo di cui al comma 4, nonche' le modalita' per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2, tenendo conto: a) della disponibilita' di biomasse agroforestali nelle diverse regioni, ovvero nelle diverse sub-aree o bacini, ove individuati dalla pianificazione regionale o sub-regionale; b) delle previsioni dei piani regionali per il trattamento dei rifiuti e in particolare degli impianti di valorizzazione energetica a valle della riduzione, del riuso e della raccolta differenziata, nel rispetto della gerarchia comunitaria di trattamento dei rifiuti; c) della disponibilita' di biomasse di scarto in distretti agricoli e industriali; d) della fattibilita' tecnica ed economica di reti di trasporto di calore geotermico; e) della presenza di impianti e progetti di impianti operanti o operabili in cogenerazione; f) della distanza dei territori da reti di teleriscaldamento esistenti.". Si riporta il comma 12 dell'articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 28 dicembre 2012 (Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni): "Art. 7. Procedura di accesso agli incentivi 1 - 11 (Omissis). 12. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto «Consip S.p.a.» e le regioni, anche con il coinvolgimento dell'ANCI, tenuto conto delle norme tecniche di cui all'art. 16 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, sviluppano congiuntamente contratti tipo di rendimento energetico, tra le amministrazioni pubbliche, le ESCO e gli enti finanziatori al fine di facilitare l'accesso agli incentivi per l'efficienza energetica e la produzione di calore da fonti rinnovabili. Per tale adempimento «Consip S.p.a.» puo' avvalersi del supporto tecnico dell'ENEA. Tali modelli contrattuali sono resi disponibili anche dal GSE sul proprio portale.". Si riporta il paragrafo 2 dell'articolo 24 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 in materia di efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE", pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 14.11.2012, L 315/1: "Art. 24. Riesame e monitoraggio dell'attuazione 1. (Omissis). 2. Entro il 30 aprile 2014, e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri presentano piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica. I piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica comprendono le misure significative di miglioramento dell'efficienza energetica e i risparmi di energia attesi e/o conseguiti, inclusi quelli nella fornitura, trasmissione e distribuzione dell'energia nonche' negli usi finali della stessa, in vista del conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica di cui all'articolo 3, paragrafo 1. I piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica sono integrati da stime aggiornate sul consumo generale di energia primaria previsto nel 2020, nonche' da stime dei livelli di consumo di energia primaria nei settori di cui all'allegato XIV, parte 1. Entro il 31 dicembre 2012 la Commissione fornisce un modello che serve da guida per i piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica. Tale modello e' adottato secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 26, paragrafo 2. I piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica includono in ogni caso le informazioni specificate all'allegato XIV.". |
| Art. 6 Modificazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, in materia di attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione. 1. L'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e' sostituito dal seguente: «Art. 6 (Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione). - 1. (( A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'attestato di prestazione energetica degli edifici e' rilasciato )) per gli edifici o le unita' immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario e per gli edifici indicati al comma 6. Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono dotati di un attestato di prestazione energetica (( prima del rilascio del certificato di agibilita' )). Nel caso di nuovo edificio, l'attestato e' prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della costruzione o societa' di costruzione che opera direttamente. Nel caso di attestazione della prestazione degli edifici esistenti, ove previsto dal presente decreto, l'attestato e' prodotto a cura del proprietario dell'immobile. 2. Nel caso di vendita, (( di trasferimento di immobili a titolo gratuito )) o di nuova locazione di edifici o unita' immobiliari, ove l'edificio o l'unita' non ne sia gia' dotato, il proprietario e' tenuto a produrre l'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1. In tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile l'attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all'avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime; in caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell'edificio e produce l'attestato di prestazione energetica (( entro quindici giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilita' )). 3. Nei contratti di vendita, (( negli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito )) o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unita' immobiliari e' inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici. (( 3-bis. L'attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullita' degli stessi contratti. )) 4. L'attestazione della prestazione energetica puo' riferirsi a una o piu' unita' immobiliari facenti parte di un medesimo edificio. L'attestazione di prestazione energetica riferita a piu' unita' immobiliari puo' essere prodotta solo qualora esse abbiano (( la medesima destinazione d'uso, la medesima situazione al contorno, il medesimo orientamento e la medesima geometria e )) siano servite, qualora presente, dal medesimo impianto termico destinato alla climatizzazione invernale e, qualora presente, dal medesimo sistema di climatizzazione estiva. 5. L'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una validita' temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed e' aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unita' immobiliare. La validita' temporale massima e' subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica (( dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, )) comprese le eventuali necessita' di adeguamento, previste (( dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 )). Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui e' prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono allegati, in originale o in copia, all'attestato di prestazione energetica. 6. Nel caso di edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 m2, ove l'edificio non ne sia gia' dotato, e' fatto obbligo al proprietario o al soggetto responsabile della gestione, di produrre l'attestato di prestazione energetica entro (( centottanta )) giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e di affiggere l'attestato di prestazione energetica con evidenza all'ingresso dell'edificio stesso o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico. A partire dal 9 luglio 2015, la soglia di 500 m2 di cui sopra, e' abbassata a 250 m2. Per gli edifici scolastici tali obblighi ricadono sugli enti proprietari di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23. (( 6-bis. Il fondo di garanzia di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e' utilizzato entro i limiti delle risorse del fondo stesso anche per la copertura delle spese relative alla certificazione energetica e agli adeguamenti di cui al comma 6 del presente articolo. )) 7. Per gli edifici aperti al pubblico, con superficie utile totale superiore a 500 m2, per i quali sia stato rilasciato l'attestato di prestazione energetica di cui ai commi 1 e 2, e' fatto obbligo, al proprietario o al soggetto responsabile della gestione dell'edificio stesso, di affiggere con evidenza tale attestato all'ingresso dell'edificio o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico. 8. Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano (( gli indici di prestazione energetica dell'involucro e globale )) dell'edificio o dell'unita' immobiliare e la classe energetica corrispondente. 9. Tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura come committente un soggetto pubblico, devono prevedere la predisposizione dell'attestato di prestazione energetica dell'edificio o dell'unita' immobiliare interessati. 10. L'obbligo di dotare l'edificio di un attestato di prestazione energetica viene meno ove sia gia' disponibile un attestato in corso di validita', rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE. 11. L'attestato di qualificazione energetica, al di fuori di quanto previsto all'articolo 8, comma 2, e' facoltativo ed e' predisposto al fine di semplificare il successivo (( rilascio dell'attestato di prestazione energetica )). A tale fine, l'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unita' immobiliare, in relazione al (( sistema di certificazione energetica )) in vigore, nonche' i possibili passaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione degli interventi stessi. L'estensore provvede ad evidenziare opportunamente sul frontespizio del documento che il medesimo non costituisce attestato di prestazione energetica dell'edificio, ai sensi del presente decreto, nonche', nel sottoscriverlo, quale e' od e' stato il suo ruolo con riferimento all'edificio medesimo. 12. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza unificata, sentito il CNCU, avvalendosi delle metodologie di calcolo definite con i decreti di cui all' articolo 4, e' predisposto l'adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, (( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 )) del 10 luglio 2009, nel rispetto dei seguenti criteri e contenuti: a) la previsione di metodologie di calcolo semplificate, da rendere disponibili per gli edifici caratterizzati da ridotte dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualita', finalizzate a ridurre i costi a carico dei cittadini; b) la definizione di un attestato di prestazione energetica che comprende tutti i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio che consentano ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi. Tra tali dati sono obbligatori: 1) la prestazione energetica globale dell'edificio sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile,attraverso i rispettivi indici; 2) la classe energetica determinata attraverso l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile; 3) la qualita' energetica del fabbricato a contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio; 4) i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge; 5) le emissioni di anidride carbonica; 6) l'energia esportata; 7) le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio con le proposte degli interventi piu' significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica; 8) le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali diagnosi e incentivi di carattere finanziario; c) la definizione di uno schema di annuncio di vendita o locazione, per esposizione nelle agenzie immobiliari, che renda uniformi le informazioni sulla qualita' energetica degli edifici fornite ai cittadini; d) la definizione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale, di utilizzo obbligatorio per le regioni e le province autonome, che comprenda la gestione di un catasto degli edifici, degli attestati di prestazione energetica e dei relativi controlli pubblici.». Riferimenti normativi
Il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), e' pubblicato nella Gazz. Uff. 27 giugno 2013, n. 149". Il Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), e' pubblicato nella Gazz. Uff. 27 giugno 2013, n. 149. Si riporta l'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica), pubblicata nella Gazz. Uff. 19 gennaio 1996, n. 15: "Art. 3. Competenze degli enti locali. 1. In attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici: a) i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie; b) le province, per quelli da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonche' di convitti e di istituzioni educative statali. 2. In relazione agli obblighi per essi stabiliti dal comma 1, i comuni e le province provvedono altresi' alle spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti. 3. Per l'allestimento e l'impianto di materiale didattico e scientifico che implichi il rispetto delle norme sulla sicurezza e sull'adeguamento degli impianti, l'ente locale competente e' tenuto a dare alle scuole parere obbligatorio preventivo sull'adeguatezza dei locali ovvero ad assumere formale impegno ad adeguare tali locali contestualmente all'impianto delle attrezzature. 4. Gli enti territoriali competenti possono delegare alle singole istituzioni scolastiche, su loro richiesta, funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico. A tal fine gli enti territoriali assicurano le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni delegate. 4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.". Per il testo dell'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo n. 28 del 2011, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 5. La Direttiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 in materia di rendimento energetico sull'edilizia , e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europea L 1/65 del 4 gennaio 2003. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici),e' pubblicato nella Gazz. Uff. 10 luglio 2009, n. 158. |
| Art. 7
Modificazioni all'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
1. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e' sostituito dal seguente: «1. Il progettista o i progettisti, nell'ambito delle rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche, (( elettriche )) e illuminotecniche, devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente decreto nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici, che il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti, in doppia copia, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti, (( o alla domanda di concessione edilizia )). Tali adempimenti, compresa la relazione, non sono dovuti in caso di sostituzione del generatore di calore dell'impianto di climatizzazione avente potenza inferiore alla soglia prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera g), del (( regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 )). Gli schemi e le modalita' di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza unificata, in funzione delle diverse tipologie di lavori: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti,interventi di riqualificazione energetica. Ai fini della piu' estesa applicazione dell'articolo 26, comma 7, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, per gli enti soggetti all'obbligo di cui all'articolo 19 della stessa legge, la relazione tecnica di progetto e' integrata attraverso attestazione di verifica sulla (( applicazione del predetto articolo 26, comma 7, )) redatta dal Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia nominato. ». 2. Dopo il comma 1 (( del citato articolo 8 del decreto legislativo n. 192 del 2005 )), e' inserito il seguente: (( «1-bis. In attuazione dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/31/UE, in caso di edifici di nuova costruzione, e dell'articolo 7, in caso di edifici soggetti a ristrutturazione importante, nell'ambito della relazione di cui al comma 1 e' prevista una valutazione della fattibilita' tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza, tra i quali sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi. La valutazione della fattibilita' tecnica di sistemi alternativi deve essere documentata e disponibile a fini di verifica». )) Riferimenti normativi
Si riporta l'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 192 del 2005, come modificato dalla presente legge: "Art. 8. Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni. 1. Il progettista o i progettisti, nell'ambito delle rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche, elettriche e illuminotecniche, devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente decreto nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici, che il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti, in doppia copia, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti, o alla domanda di concessione edilizia. Tali adempimenti, compresa la relazione, non sono dovuti in caso di mera sostituzione del generatore di calore dell'impianto di climatizzazione avente potenza inferiore alla soglia prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37. Gli schemi e le modalita' di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza unificata, in funzione delle diverse tipologie di lavori: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, interventi di riqualificazione energetica. Ai fini della piu' estesa applicazione dell'articolo 26, comma 7, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, per gli enti soggetti all'obbligo di cui all'articolo 19 della stessa legge, la relazione tecnica di progetto e' integrata attraverso attestazione di verifica sulla applicazione del predetto articolo 26, comma 7, della norma predetta redatta dal Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia nominato. 1-bis. In attuazione dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/31/UE, in caso di edifici di nuova costruzione, e dell'articolo 7, in caso di edifici soggetti a ristrutturazione importante, nell'ambito della relazione di cui al comma 1 e' prevista una valutazione della fattibilita' tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza tra i quali sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi. La valutazione della fattibilita' tecnica di sistemi alternativi deve essere documentata e disponibile a fini di verifica. 2. La conformita' delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica di cui al comma 1, nonche' l'attestato di qualificazione energetica dell'edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori e' inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non e' accompagnata da tale documentazione asseverata. 3. Una copia della documentazione di cui ai commi 1 e 2 e' conservata dal comune, anche ai fini degli accertamenti di cui al comma 4. A tale scopo, il comune puo' richiedere la consegna della documentazione anche in forma informatica. 4. Il Comune, anche avvalendosi di esperti o di organismi esterni, qualificati e indipendenti, definisce le modalita' di controllo, ai fini del rispetto delle prescrizioni del presente decreto, accertamenti e ispezioni in corso d'opera, ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente, volte a verificare la conformita' alla documentazione progettuale di cui al comma 1. 5. I Comuni effettuano le operazioni di cui al comma 4 anche su richiesta del committente, dell'acquirente o del conduttore dell'immobile. Il costo degli accertamenti ed ispezioni di cui al presente comma e' posto a carico dei richiedenti.". Si riporta l'articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici), pubblicato nella Gazz. Uff. 12 marzo 2008, n. 61: "Art. 5. Progettazione degli impianti 1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), e' redatto un progetto. Fatta salva l'osservanza delle normative piu' rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto e' redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all'articolo 7, comma 2, e' redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice. 2. Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, e' redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi: a) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unita' abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unita' abitative di superficie superiore a 400 mq; b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali e' obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori; c) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attivita' produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq; d) impianti elettrici relativi ad unita' immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonche' per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc; e) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione; f) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonche' impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialita' frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora; g) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio; h) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un'attivita' soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10. 3. I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell'arte. I progetti elaborati in conformita' alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell'arte. 4. I progetti contengono almeno gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici nonche' una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione e' posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente. 5. Se l'impianto a base di progetto e' variato in corso d'opera, il progetto presentato e' integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore e' tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di conformita'. 6. Il progetto, di cui al comma 2, e' depositato presso lo sportello unico per l'edilizia del comune in cui deve essere realizzato l'impianto nei termini previsti all'articolo 11.". Si riporta il comma 7 dell'articolo 26, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), pubblicata nella Gazz. Uff. 16 gennaio 1991, n. 13, S.O.: "Art. 26. Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti. 1 - 6 (Omissis). 7. Negli edifici di proprieta' pubblica o adibiti ad uso pubblico e' fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia salvo impedimenti di natura tecnica od economica.". Si riporta l'articolo 19 della citata legge n. 10 del 1991: "Art.19. Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia. 1. Entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore industriale ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori, debbono comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia. 2. La mancanza della comunicazione di cui al comma 1 esclude i soggetti dagli incentivi di cui alla presente legge. Su richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i soggetti beneficiari dei contributi della presente legge sono tenuti a comunicare i dati energetici relativi alle proprie strutture e imprese. 3. I responsabili per la conservazione e l'uso razionale dell'energia individuano le azioni, gli interventi, le procedure e quanto altro necessario per promuovere l'uso razionale dell'energia, assicurano la predisposizione di bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali, predispongono i dati energetici di cui al comma 2. 4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ENEA provvede a definire apposite schede informative di diagnosi energetica e di uso delle risorse, diversamente articolate in relazione ai tipi d'impresa e di soggetti e ai settori di appartenenza. 5. Nell'ambito delle proprie competenze l'ENEA provvede sulla base di apposite convenzioni con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano a realizzare idonee campagne promozionali sulle finalita' della presente legge, all'aggiornamento dei tecnici di cui al comma 1 e a realizzare direttamente ed indirettamente programmi di diagnosi energetica.". Si riporta l'articolo 6 della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, n 2010/31/UEin materia di prestazione energetica nell'edilizia (rifusione) , pubblicata nella G.U.U.E. 18 giugno 2010, n. L 153: "Art. 6. Edifici di nuova costruzione 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinche' gli edifici di nuova costruzione soddisfino i requisiti minimi di prestazione energetica fissati conformemente all'articolo 4.Per gli edifici di nuova costruzione gli Stati membri garantiscono che, prima dell'inizio dei lavori di costruzione, sia valutata e tenuta presente la fattibilita' tecnica, ambientale ed economica di sistemi alternativi ad alta efficienza come quelli indicati di seguito, se disponibili: a) sistemi di fornitura energetica decentrati basati su energia da fonti rinnovabili; b) cogenerazione; c) teleriscaldamento o telerinfrescamento urbano o collettivo, in particolare se basato interamente o parzialmente su energia da fonti rinnovabili; d) pompe di calore. 2. Gli Stati membri garantiscono che l'esame di sistemi alternativi di cui al paragrafo 1 sia documentato e disponibile a fini di verifica. 3. Tale esame di sistemi alternativi puo' essere effettuato per singoli edifici, per gruppi di edifici analoghi o per tipologie comuni di edifici nella stessa area. Per quanto riguarda gli impianti di riscaldamento e rinfrescamento collettivi, l'esame puo' essere effettuato per tutti gli edifici collegati all'impianto nella stessa area.". |
| Art. 8
Modificazioni all'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
1. All'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «A tali fini: a) i soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, comunicano (( entro centoventi giorni )) all'ente competente in materia di controlli sugli impianti termici l'ubicazione e le principali caratteristiche degli impianti di proprieta' o dai medesimi gestiti nonche' le eventuali successive modifiche significative; b) le societa' di distribuzione dei diversi tipi di combustibile, a uso degli impianti termici, comunicano all'ente competente in materia di controlli sugli impianti termici l'ubicazione e la titolarita' delle utenze da esse rifornite al 31 dicembre di ogni anno; c) l'ente competente in materia di controlli sugli impianti termici trasmette annualmente alle regioni (( e alle province autonome )) i dati di cui alle lettere a) e b) per via informatica, (( avvalendosi del sistema informativo di cui all'articolo 4, comma 1-bis»; )) (( a-bis) al comma 3-bis, le parole: « Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, » sono soppresse; )) b) dopo il comma 5-bis, sono inseriti i seguenti: «5-ter. In tale contesto, fermo restando il divieto di aggravamento degli oneri e degli adempimenti amministrativi previsti dal presente decreto in conformita' alla direttiva 2010/31/UE, (( le regioni e le province autonome possono adottare provvedimenti migliorativi )) di quelli disposti dal presente decreto, in termini di: a) flessibilita' applicativa dei requisiti minimi, anche con l'utilizzo di soluzioni alternative, in relazione a specifiche situazioni di impossibilita' o di elevata onerosita', che comunque garantiscano un equivalente risultato sul bilancio energetico regionale; b) semplificazioni amministrative in materia di esercizio, manutenzione, controllo e ispezione degli impianti termici, soprattutto in relazione all'integrazione dei controlli di efficienza energetica con quelli in tema di qualita' dell'aria. 5-quater. I provvedimenti di cui al comma 5-ter devono essere compatibili con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con la direttiva 2010/31/UE, con il presente decreto legislativo e devono essere notificati alla Commissione europea. 5-quinquies. Le regioni e le province autonome, (( in conformita' a quanto previsto dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e 16 aprile 2013, n. 75, )) provvedono inoltre a: a) istituire un sistema di riconoscimento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attivita' di ispezione sugli impianti termici e di attestazione della prestazione energetica degli edifici, promuovendo programmi per la loro qualificazione, formazione e aggiornamento professionale, tenendo conto dei requisiti previsti dalle norme nazionali e nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi. b) avviare programmi di verifica annuale della conformita' dei rapporti di ispezione e degli attestati emessi. 5-sexies. Le regioni e le province autonome, anche attraverso propri enti o agenzie, collaborano con il Ministero dello sviluppo economico e, per la sola lettera c) anche (( con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri )), per la definizione congiunta: a) di metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici; b) di metodologie per la determinazione dei requisiti minimi di edifici e impianti; c) di sistemi di classificazione energetica degli edifici, compresa la definizione del sistema informativo comune di cui all'articolo 6, comma 12, lettera d); d) del (( Piano d'azione )) destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero, di cui all'articolo 4-bis, comma 2; e) dell'azione di monitoraggio, analisi, valutazione e adeguamento della normativa energetica nazionale e regionale di cui agli articoli 10 e 13 ». Riferimenti normativi
Si riporta l'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 192 del 2005, come modificato dalla presente legge: "Art. 9. Funzioni delle regioni e degli enti locali. 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione del presente decreto. 2. Le autorita' competenti realizzano, con cadenza periodica, privilegiando accordi tra gli enti locali o anche attraverso altri organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e l'indipendenza, gli accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione e assicurano che la copertura dei costi avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti finali e l'integrazione di questa attivita' nel sistema delle ispezioni degli impianti all'interno degli edifici previsto all'articolo 1, comma 44, della legge 23 agosto 2004, n. 239, cosi' da garantire il minor onere e il minor impatto possibile a carico dei cittadini; tali attivita', le cui metodologie e requisiti degli operatori sono previsti dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, sono svolte secondo principi di imparzialita', trasparenza, pubblicita', omogeneita' territoriale e sono finalizzate a: a) ridurre il consumo di energia e i livelli di emissioni inquinanti; b) correggere le situazioni non conformi alle prescrizioni del presente decreto; c) rispettare quanto prescritto all'articolo 7; d) monitorare l'efficacia delle politiche pubbliche. 3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, allo scopo di facilitare e omogeneizzare territorialmente l'impegno degli enti o organismi preposti agli accertamenti e alle ispezioni sugli edifici e sugli impianti, nonche' per adempiere in modo piu' efficace agli obblighi previsti al comma 2, possono promuovere la realizzazione di programmi informatici per la costituzione dei catasti degli impianti di climatizzazione presso le autorita' competenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti interessati. A tali fini: a) i soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, comunicano entro centoventi giorni all'ente competente in materia di controlli sugli impianti termici l'ubicazione e le principali caratteristiche degli impianti di proprieta' o dai medesimi gestiti nonche' le eventuali successive modifiche significative; b) le societa' di distribuzione dei diversi tipi di combustibile, a uso degli impianti termici, comunicano all'ente competente in materia di controlli sugli impianti termici l'ubicazione e la titolarita' delle utenze da esse rifornite al 31 dicembre di ogni anno; c) l'ente competente in materia di controlli sugli impianti termici trasmette annualmente alle regioni e alle province autonome i dati di cui alle lettere a) e b) per via informatica, avvalendosi del sistema informativo di cui all'art. 4, comma 1-bis. 3-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in accordo con gli enti locali, predispongono entro il 31 dicembre 2008 un programma di sensibilizzazione e riqualificazione energetica del parco immobiliare territoriale, sviluppando in particolare alcuni dei seguenti aspetti: a) la realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini, anche in collaborazione con le imprese distributrici di energia elettrica e gas, in attuazione dei decreti del Ministro delle attivita' produttive 20 luglio 2004 concernenti l'efficienza energetica negli usi finali; b) l'attivazione di accordi con le parti sociali interessate alla materia; c) l'applicazione di un sistema di certificazione energetica coerente con i principi generali del presente decreto legislativo; d) la realizzazione di diagnosi energetiche a partire dagli edifici presumibilmente a piu' bassa efficienza; e) la definizione di regole coerenti con i principi generali del presente decreto legislativo per eventuali sistemi di incentivazione locali; f) la facolta' di promuovere, con istituti di credito, di strumenti di finanziamento agevolato destinati alla realizzazione degli interventi di miglioramento individuati con le diagnosi energetiche nell'attestato di prestazione energetica, o in occasione delle attivita' ispettive di cui all'allegato L, comma 16. 3-ter. Ai fini della predisposizione del programma di cui al comma 3-bis, i comuni possono richiedere ai proprietari e agli amministratori degli immobili nel territorio di competenza di fornire gli elementi essenziali, complementari a quelli previsti per il catasto degli impianti di climatizzazione di cui al comma 3, per la costituzione di un sistema informativo relativo agli usi energetici degli edifici. A titolo esemplificativo, tra detti elementi, si segnalano: il volume lordo climatizzato, la superficie utile corrispondente e i relativi consumi di combustibile e di energia elettrica. 3-quater. Su richiesta delle regioni e dei comuni, le aziende di distribuzione dell'energia rendono disponibili i dati che le predette amministrazioni ritengono utili per i riscontri e le elaborazioni necessarie alla migliore costituzione del sistema informativo di cui al comma 3-ter. 3-quinquies. I dati di cui ai commi 3, 3-ter e 3-quater possono essere utilizzati dalla pubblica amministrazione esclusivamente ai fini dell'applicazione del presente decreto legislativo. 4. Per gli impianti che sono dotati di generatori di calore di eta' superiore a quindici anni, le autorita' competenti effettuano, con le stesse modalita' previste al comma 2, ispezioni dell'impianto termico nel suo complesso comprendendo una valutazione del rendimento medio stagionale del generatore e una consulenza su interventi migliorativi che possono essere correlati. 5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riferiscono periodicamente alla Conferenza unificata e ai Ministeri delle attivita' produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, sullo stato di attuazione del presente decreto. 5-bis. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali considerano, nelle normative e negli strumenti di pianificazione ed urbanistici di competenza, le norme contenute nel presente decreto, ponendo particolare attenzione alle soluzioni tipologiche e tecnologiche volte all'uso razionale dell'energia e all'uso di fonti energetiche rinnovabili, con indicazioni anche in ordine all'orientamento e alla conformazione degli edifici da realizzare per massimizzare lo sfruttamento della radiazione solare e con particolare cura nel non penalizzare, in termini di volume edificabile, le scelte conseguenti. 5-ter. In tale contesto, fermo restando il divieto di aggravamento degli oneri e degli adempimenti amministrativi previsti dal presente decreto in conformita' alla direttiva 2010/31/UE, le regioni e le province autonome possono adottare o prendere provvedimenti migliorativi di quelli disposti dal presente decreto, in termini di: a) flessibilita' applicativa dei requisiti minimi, anche con l'utilizzo di soluzioni alternative, in relazione a specifiche situazioni di impossibilita' o di elevata onerosita', che comunque garantiscano un equivalente risultato sul bilancio energetico regionale; b) semplificazioni amministrative in materia di esercizio, manutenzione, controllo e ispezione degli impianti termici, soprattutto in relazione all'integrazione dei controlli di efficienza energetica con quelli in tema di qualita' dell'aria. 5-quater. I provvedimenti di cui al comma 5-ter devono essere compatibili con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con la direttiva 2010/31/UE, con il presente decreto legislativo e devono essere notificati alla Commissione europea. 5-quinquies. Le regioni e le province autonome, in conformita' a quanto previsto dai regolamenti di cui ai Decreti del Presidente della repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e 16 aprile 2013, n. 73, provvedono inoltre a: a) istituire un sistema di riconoscimento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attivita' di ispezione sugli impianti termici e di attestazione della prestazione energetica degli edifici, promuovendo programmi per la loro qualificazione, formazione e aggiornamento professionale, tenendo conto dei requisiti previsti dalle norme nazionali e nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi; b) avviare programmi di verifica annuale della conformita' dei rapporti di ispezione e degli attestati emessi. 5-sexies. Le regioni e le province autonome, anche attraverso propri enti o agenzie, collaborano con il Ministero dello sviluppo economico e, per la sola lettera c) anche con il Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la definizione congiunta: a) di metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici; b) di metodologie per la determinazione dei requisiti minimi di edifici e impianti; c) di sistemi di classificazione energetica degli edifici, compresa la definizione del sistema informativo comune di cui all'articolo 6, comma 12, lettera d); d) del Piano d'azione destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero, di cui all'articolo 4-bis, comma 2; e) dell'azione di monitoraggio, analisi, valutazione e adeguamento della normativa energetica nazionale e regionale di cui agli articoli 10 e 13.". |
| Art. 9
Modificazioni all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
1. L'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e' sostituito dal seguente: «Art. 11 (Norme transitorie). - 1. Nelle more dell'aggiornamento delle specifiche norme europee di riferimento per l'attuazione della direttiva 2010/31/UE, le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, predisposte in conformita' alle norme EN a supporto della direttive 2002/91/CE e 2010/31/UE, sono quelle di seguito elencate: a) raccomandazione CTI 14/2013 "Prestazioni energetiche degli edifici - Determinazione dell'energia primaria e della prestazione energetica EP per la classificazione dell'edificio", o normativa UNI equivalente e successive norme tecniche che ne conseguono; b) UNI/TS 11300 - 1 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva e invernale; c) UNI/TS 11300 - 2 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione e l'illuminazione; d) UNI/TS 11300 - 3 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e deirendimenti per la climatizzazione estiva; e) UNI/TS 11300 - 4 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per riscaldamento di ambienti e preparazione acqua calda sanitaria. ». (( e-bis) UNI EN 15193 - Prestazione energetica degli edifici - Requisiti energetici per illuminazione». )) Riferimenti normativi
Si riporta l'articolo 11 del decreto legislativo n. 192 del 2005, come modificato dalla presente legge: «Art. 11. Norme transitorie. 1. Nelle more dell'aggiornamento delle specifiche norme europee di riferimento per l'attuazione della direttiva 2010/31/UE, le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, predisposte in conformita' alle norme EN a supporto delle direttive 2002/91/CE e 2010/31/UE, sono quelle di seguito elencate: a) raccomandazione CTI 14/2013 "Prestazioni energetiche degli edifici - Determinazione dell'energia primaria e della prestazione energetica EP per la classificazione dell'edificio", o normativa UNI equivalente e successive norme tecniche che ne conseguono; b) UNI/TS 11300 - 1 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva e invernale; c) UNI/TS 11300 - 2 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione e l'illuminazione; d) UNI/TS 11300 - 3 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva; e) UNI/TS 11300 - 4 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per riscaldamento di ambienti e preparazione acqua calda sanitaria." e-bis) UNI EN 15193 - Prestazione energetica degli edifici - Requisiti energetici per illuminazione». Si riporta l'articolo 3 , comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia), pubblicato nella Gazz. Uff. 10 giugno 2009, n. 132: "Art. 3. Metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici e degli impianti. 1. Ai fini dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo, per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici si adottano le norme tecniche nazionali, definite nel contesto delle norme EN a supporto della direttiva 2002/91/CE, della serie UNI/TS 11300 e loro successive modificazioni. Di seguito si riportano le norme a oggi disponibili: a) UNI/TS 11300 - 1 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale; b) UNI/TS 11300 - 2 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria. 2. Ai fini della certificazione degli edifici, le metodologie per il calcolo della prestazione energetica, sono riportate nelle Linee guida nazionali di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo.". |
| Art. 10
Modificazioni dell'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
1. L'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e' sostituito dal seguente: «Art. 14 (Copertura finanziaria). - 1. All'attuazione del presente decreto, fatta salva l'implementazione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 4-ter, (( si provvede )) con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». Riferimenti normativi
Si riporta l'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 192 del 2005, come modificato dalla presente legge: "Art. 14. Copertura finanziaria. 1. All'attuazione del presente decreto, fatta salva l'implementazione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 4-ter, si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica." |
| Art. 11
Modificazioni dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
1. Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e' sostituito dal seguente: «3. Le attivita' di cui al comma 2, lettere a) e b), sono condotte in sinergia con le misure di accompagnamento previste dall'articolo 16 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, recante disposizioni in materia di incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni, e all'articolo 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, recante disposizioni in materia di determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 1 del 2 gennaio 2013.». Riferimenti normativi
Si riporta il comma 3 dell'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 192 del 2005: "Art. 13. Misure di accompagnamento. (Omissis). 3. Le attivita' di cui al comma 2, lettere a) e b), sono condotte in sinergia con le misure di accompagnamento previste dall'articolo 16 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, recante disposizioni in materia di incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni, e all'articolo 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, recante disposizioni in materia di determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 1 del 2 gennaio 2013. 4. Le attivita' per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, lettere c) e d) competono alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, che possono provvedervi nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.". Si riporta il testo degli articoli 15 e 16 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 28 dicembre 2012 (Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni) , pubblicato nella Gazz. Uff. 2 gennaio 2013, n. 1, S.O.: "Art. 15. Diagnosi e certificazione energetica. 1. Nel caso di realizzazione di interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), le richieste di incentivo devono essere corredate da diagnosi energetica precedente l'intervento e da certificazione energetica successiva. Nel caso di realizzazione di interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettere da b) a d) e comma 2, lettere da a) a c), quando l'intervento stesso e' realizzato su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale totale del focolare maggiori o uguali a 100 kW, le richieste di incentivo devono essere corredate da diagnosi energetica precedente l'intervento e da certificazione energetica successiva. 2. La certificazione energetica degli edifici e' redatta nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali o regionali, ove presenti. 3. Le spese sostenute per la diagnosi e certificazione energetica dalle amministrazioni pubbliche per gli adempimenti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto indicato all'allegato III, sono incentivate nella misura del cento per cento della spesa. 4. Le spese sostenute per la diagnosi e certificazione energetica dai soggetti di cui all'art. 3, comma 2, per gli adempimenti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto indicato all'allegato III, sono incentivate nella misura del cinquanta per cento della spesa. 5. L'incentivo di cui al comma 3 e al comma 4 non concorre alla determinazione dell'incentivo complessivo nei limiti del valore massimo erogabile." "Art. 16. Misure di accompagnamento. 1. Per favorire la definizione di interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio privato, pubblico e segnatamente dell'edilizia residenziale pubblica, il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definiscono, anche in collaborazione con altri enti ed associazioni comprese le rappresentanze degli enti locali, specifiche misure di accompagnamento e interventi di sensibilizzazione e formazione, anche nell'ambito di programmi nazionali e interregionali destinati alla promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica di cui sono titolari. Essi definiscono altresi', in collaborazione con «Consip S.p.a.» e le regioni, modelli contrattuali volontari tra enti proprietari ed inquilini che favoriscano il ricorso al finanziamento tramite terzi per interventi incentivabili ai sensi del presente decreto. 2. L'ENEA promuove la conoscenza delle opportunita' offerte dal presente decreto e mette a disposizione dei soggetti destinatari degli incentivi di cui al presente decreto, in coordinamento con le regioni e gli enti locali e con la «Consip S.p.a.», gli strumenti utili a sollecitare l'effettuazione degli interventi di riqualificazione energetica, ivi inclusi modelli di diagnosi energetica e di verifica e misurazione dei risultati ottenuti. 3. Le regioni e gli enti locali promuovono, ciascuno per le proprie competenze, programmi di interventi incentivabili ai sensi del presente decreto, eventualmente concorrendo anche al finanziamento delle spese per la quota non sostenuta dagli incentivi statali, secondo criteri di priorita' per interventi integrati di efficienza energetica e produzione di energia rinnovabile nell'edilizia pubblica e per la riqualificazione dell'edilizia sociale. 4. Al fine di favorire la diffusione degli impianti di climatizzazione e scaldacqua utilizzanti pompe di calore elettriche e al fine di consentire la riduzione delle emissioni inquinanti locali, favorendo al contempo il raggiungimento degli obiettivi di cui al decreto ministeriale del 15 marzo 2012, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas definisce tariffe elettriche specifiche per l'utilizzo di tali impianti.". |
| Art. 12
Modificazioni dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
1. L'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e' sostituito dal seguente: «Art. 15 (Sanzioni). - 1. L'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6, il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, la relazione tecnica, l'asseverazione di conformita' e l'attestato di qualificazione energetica di cui all'articolo 8, sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 2. Le autorita' competenti che ricevono i documenti di cui al comma 1 eseguono i controlli (( periodici e diffusi )) con le modalita' di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e applicano le sanzioni amministrative di cui ai commi da 3 a 6. Inoltre, qualora ricorrano le ipotesi di reato di cui all'articolo 76, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si applicano le sanzioni previste dal medesimo articolo. 3. Il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica di cui all'articolo 8, compilata senza il rispetto degli schemi e delle modalita' stabilite nel decreto di cui all'articolo 8, comma 1 e 1-bis, o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 6, e' punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro. L'ente locale e la regione (( o la provincia autonoma )), che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti. 4. Il direttore dei lavori che omette di presentare al comune l'asseverazione di conformita' delle opere e l'attestato di qualificazione energetica, di cui all'articolo 8, comma 2, (( prima del rilascio del certificato di agibilita', )) e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti. 5. Il proprietario o il conduttore dell'unita' immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne e' assunta la responsabilita', qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro. 6. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. L'ente locale, o la regione competente in materia di controlli, che applica la sanzione comunica alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti. 7. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, come previsto dall'articolo 6, comma 1, il costruttore o il proprietario e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro. 8. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unita' immobiliari nel caso di vendita, come previsto dall'articolo 6, comma 2, il proprietario e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro. 9. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unita' immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, come previsto dall'articolo 6, comma 2, il proprietario e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro. 10. In caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, come previsto dall'articolo 6, comma 8, il responsabile dell'annuncio e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.». Riferimenti normativi
Si riporta l'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 192 del 2005, come modificato dalla presente legge: "Art. 15. Sanzioni. 1. L'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6, il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, la relazione tecnica, l'asseverazione di conformita' e l'attestato di qualificazione energetica di cui all'articolo 8, sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 2. Le autorita' competenti che ricevono i documenti di cui al comma 1 eseguono i controlli periodici e diffusi con le modalita' di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e applicano le sanzioni amministrative di cui ai commi da 3 a 6. Inoltre, qualora ricorrano le ipotesi di reato di cui all'articolo 76, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si applicano le sanzioni previste dal medesimo articolo. 3. Il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica di cui all'articolo 8, compilata senza il rispetto degli schemi e delle modalita' stabilite nel decreto di cui all'articolo 8, commi 1 e 1-bis, o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 6, e' punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro. L'ente locale e la regione o la provincia autonoma che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti. 4. Il direttore dei lavori che omette di presentare al comune l'asseverazione di conformita' delle opere e l'attestato di qualificazione energetica, di cui all'articolo 8, comma 2, prima del rilascio del certificato di agibilita', contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti. 5. Il proprietario o il conduttore dell'unita' immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne e' assunta la responsabilita', qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro. 6. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. L'ente locale, o la regione competente in materia di controlli, che applica la sanzione comunica alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti. 7. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, come previsto dall'articolo 6, comma 1, il costruttore o il proprietario e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro. 8. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unita' immobiliari nel caso di vendita, come previsto dall'articolo 6, comma 2, il proprietario e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro. 9. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unita' immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, come previsto dall'articolo 6, comma 2, il proprietario e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro. 10. In caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, come previsto dall'articolo 6, comma 8, il responsabile dell'annuncio e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.". Si riportano gli articoli 47, 71 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.: "Art. 47. Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'. 1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'articolo 38. 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.". "Art. 71. Modalita' dei controlli. 1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. 2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalita' di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. 3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarita' o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsita', il funzionario competente a ricevere la documentazione da' notizia all'interessato di tale irregolarita'. Questi e' tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. 4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui all'articolo 2, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, e' tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi." "Art. 76. Norme penali. 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2. L'esibizione di un atto contenente dati non piu' rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.". |
| Art. 13
Modificazioni dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
1. All'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: «4-bis. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59;». Riferimenti normativi
Si riporta l'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 192 del 2005, come modificato dalla presente legge: "Art. 16. Abrogazioni e disposizioni finali. 1. Sono abrogate le seguenti norme della legge 9 gennaio 1991, n. 10: a) l'articolo 4, commi 1, 2 e 4; l'articolo 28, commi 3 e 4; l'articolo 29; l'articolo 30; l'articolo 31, comma 2, l'articolo 33, commi 1 e 2; l'articolo 34, comma 3. 1-bis. Il comma 2 dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e' sostituito dal seguente: «2. Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1, individuati attraverso un attestato di prestazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza semplice delle quote millesimali». 2. Il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, si applica, in quanto compatibile con il presente decreto legislativo, e puo' essere modificato o abrogato con i decreti di cui all'articolo 4. Di tale decreto sono abrogate le seguenti norme: a) l'articolo 5, commi 1, 2, 3 e 4; l'articolo 7, comma 7; l'articolo 8; l'articolo 11, commi 4, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20. 3. E' abrogato l'articolo 1 del D.M. 6 agosto 1994 del Ministro dell'industria commercio e artigianato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 1994, recante recepimento delle norme UNI attuative del decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412, recante il regolamento per il contenimento dei consumi di energia degli impianti termici degli edifici, e rettifica del valore limite del fabbisogno energetico normalizzato. 4. Gli allegati, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono modificati con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e trasporti, sentita la Conferenza unificata, in conformita' alle modifiche tecniche rese necessarie dal progresso ovvero a quelle introdotte a livello comunitario a norma dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11. 4-bis. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59.". |
| (( Art. 13 bis
Modifica dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
1. L'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e' sostituito dal seguente: «Art. 17 (Clausola di cedevolezza). - 1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle regioni e alle province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2010/31/UE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto. Sono fatte salve, in ogni caso, le norme di attuazione delle regioni e delle province autonome che, alla data di entrata in vigore della normativa statale di attuazione, abbiano gia' provveduto al recepimento». ))
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| Art. 14 Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del 65 per cento anche alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2013. 2. La detrazione spettante ai sensi del comma 1 si applica nella misura del 65 per cento alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 30 giugno 2014 per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unita' immobiliari di cui si compone il singolo condominio. 3. La detrazione spettante ai sensi del presente articolo e' ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. (( 3-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) elabora le informazioni contenute nelle richieste di detrazione pervenute per via telematica e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali. Nell'ambito di tale attivita', l'ENEA predispone il costante aggiornamento del sistema di reportistica multi-anno delle dichiarazioni ai fini della detrazione fiscale di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gia' attivo e assicura, su richiesta, il necessario supporto tecnico alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano. )) Riferimenti normativi
Si riporta il comma 48 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2011) ", pubblicata nella Gazz. Uff. 21 dicembre 2010, n. 297, S.O. : "Art.1. Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle. (Omissis). 48. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura ivi prevista, anche alle spese sostenute entro il 30 giugno 2013. Le disposizioni di cui al citato comma 347 si applicano anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. La detrazione spettante ai sensi del presente comma e' ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.". Si riportano gli articoli 1117 e 1117 bis del Codice Civile: "RUBRICA: Libro Terzo della Proprieta' Titolo VII - Della comunione Capo II - Del Condominio negli edifici Art. 1117. Parti comuni dell'edificio. Sono oggetto di proprieta' comune dei proprietari delle singole unita' immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo: 1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate; 2) le aree destinate a parcheggio nonche' i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune; 3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprieta' individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche." Art. 1117-bis. Ambito di applicabilita'. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui piu' unita' immobiliari o piu' edifici ovvero piu' condominii di unita' immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell'articolo 1117.". Si riporta il comma 24 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008) , pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.: "Art. 1. (Omissis). 20 Le disposizioni di cui all' articolo 1, commi da 344 a 347, 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010. Le disposizioni di cui al citato comma 347 si applicano anche alle spese per la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione, sostenute entro il 31 dicembre 2009. La predetta agevolazione e' riconosciuta entro il limite massimo di spesa di cui al comma 21. 21- 23 (Omissis). 24. Ai fini di quanto disposto al comma 20: a) i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale ai fini dell'applicazione del comma 344 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e i valori di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione del comma 345 del medesimo articolo 1 sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro il 28 febbraio 2008; b) per tutti gli interventi la detrazione puo' essere ripartita in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente, operata all'atto della prima detrazione; c) per gli interventi di cui al comma 345 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unita' immobiliari, e ai commi 346 e 347 del medesimo articolo 1, non e' richiesta la documentazione di cui all' articolo 1, comma 348, lettera b), della medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296.". Si riporta il comma 6 dell'articolo 29 del decreto legge del 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), pubblicato nella Gazz. Uff. 29 novembre 2008, n. 280, S.O. , convertito, con modificazioni, nella legge del 28 gennaio 2009, n.2, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.", pubblicata nella Gazz. Uff. 28 gennaio 2009, n. 22, S.O.: "Art. 29. Meccanismi di controllo per assicurare la trasparenza e l'effettiva copertura delle agevolazioni fiscali. 1 - 5 (Omissis). 6. Per le spese sostenute nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2008, i contribuenti interessati alle detrazioni di cui agli articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fermi restando i requisiti e le altre condizioni previsti dalle relative disposizioni normative, inviano all'Agenzia delle entrate apposita comunicazione, nei termini e secondo le modalita' previsti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con il medesimo provvedimento puo' essere stabilito che la comunicazione sia effettuata esclusivamente in via telematica, anche tramite i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, e sono stabiliti i termini e le modalita' di comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati in possesso dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007. Il predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' comunque modificato con decreto di natura non regolamentare al fine di semplificare le procedure e di ridurre gli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti. Per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009 la detrazione dall'imposta lorda deve essere ripartita in cinque rate annuali di pari importo.". Si riporta il comma 349 dell' articolo 1 della L. 27-12-2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O. " 349. Ai fini di quanto disposto dai commi da 344 a 350 si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 28 febbraio 2007, sono dettate le disposizioni attuative di quanto disposto ai commi 344, 345, 346 e 347". |
| Art. 15
Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione ed efficienza energetica e idrica
1. Nelle more della definizione di misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale, (( da adottare entro il 31 dicembre 2013, )) finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento, (( l'adeguamento antisismico )) e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonche' per l'incremento (( dell'efficienza idrica )) e del rendimento energetico degli stessi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e 16. (( Nella definizione delle misure e degli incentivi di cui al primo periodo e' compresa l'installazione di impianti di depurazione delle acque da contaminazione di arsenico di tipo domestico, produttivo e agricolo nei comuni dove e' stato rilevato il superamento del limite massimo di tolleranza stabilito dall'Organizzazione mondiale della sanita' o da norme vigenti, ovvero dove i sindaci o altre autorita' locali sono stati costretti ad adottare misure di precauzione o di divieto dell'uso dell'acqua per i diversi impieghi. 1-bis. Nella definizione delle misure di cui al comma 1 si tiene conto dell'opportunita' di agevolare ulteriori interventi rispetto a quelli previsti dal presente decreto, quali ad esempio le schermature solari, la micro-cogenerazione e la micro-trigenerazione per il miglioramento dell'efficienza energetica, nonche' interventi per promuovere l'efficienza idrica e per la sostituzione delle coperture di amianto negli edifici. ))
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| (( Art. 15 bis
Banca dati degli incentivi in materia di efficienza energetica e di produzione di energia da fonti rinnovabili
1. Al fine di monitorare l'andamento, e i relativi costi, delle attivita' connesse ai settori dell'efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonche' di prevenire eventuali fenomeni fraudolenti nella richiesta di riconoscimento dei diversi meccanismi incentivanti previsti dalle singole normative di settore, e' istituita presso il Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE) una banca dati nazionale in cui confluiscono i flussi di dati relativi ai soggetti beneficiari degli incentivi erogati dal GSE e quelli acquisiti da altre amministrazioni pubbliche autorizzate ad erogare incentivi o sostegni finanziari per attivita' connesse ai settori dell'efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili. 2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Conferenza unificata, utilizzando le competenze istituzionali dell'ENEA, individua, con apposito decreto, le modalita' di gestione dei flussi informativi della banca dati di cui al comma 1, oltre alle opportune forme di collaborazione e raccordo tra le amministrazioni interessate e il GSE, per assicurare un celere e compiuto afflusso per via telematica dei dati in proprio possesso alla banca dati stessa, in modo da riscontrare eventuali anomalie, e per individuare idonee forme di pubblicita' di tali informazioni. 3. All'attuazione del presente articolo, dal quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. ))
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| Art. 16
Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili
1. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013». (( 1-bis. Per le spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosita' (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attivita' produttive, spetta, fino al 31 dicembre 2013, una detrazione dall'imposta lorda pari al 65 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unita' immobiliare. 2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 e' altresi' riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate e sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonche' A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, e' calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro. )) Riferimenti normativi
Si riporta il comma 1 dell' articolo 11 del decreto legge del 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 2012, n. 147, S.O. , convertito, con modificazioni, nella legge del 7 agosto 2012, n. 134, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese.", pubblicata nella Gazz. Uff. 11 agosto 2012, n. 187, S.O.: "Art. 11. Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico. 1. Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2013, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unita' immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato articolo 16-bis.". |
| (( Art. 16 bis Interventi per favorire l'accesso al credito
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, promuove con l'Associazione bancaria italiana una verifica sulle condizioni per offrire credito agevolato ai soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni previste, ai sensi del presente decreto, per gli interventi di efficienza energetica e di ristrutturazione edilizia». ))
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| Art. 17
Qualificazione degli installatori degli impianti a fonti rinnovabili
1. I commi 1 e 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono sostituiti dai seguenti: «1. La qualifica professionale per l'attivita' di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, e' conseguita con il possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, alternativamente, alle lettere a), b), c) o d) dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37. 2. (( Entro il 31 dicembre 2013 )), le regioni e le province autonome, nel rispetto dell'allegato 4, attivano un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le regioni e province autonome possono riconoscere ai soggetti partecipanti ai corsi di formazione crediti formativi per i periodi di prestazione lavorativa e di collaborazione tecnica continuativa svolti presso imprese del settore.». Riferimenti normativi
Si riporta l'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 28 del 2011: "Art. 15. Sistemi di qualificazione degli installatori. 1. La qualifica professionale per l'attivita' di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, e' conseguita con il possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, alternativamente, alle lettere a), b), c) o d) dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37. 2. Entro il 31 ottobre 2013, le regioni e le province autonome, nel rispetto dell'allegato 4, attivano un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le regioni e province autonome possono riconoscere ai soggetti partecipanti ai corsi di formazione crediti formativi per i periodi di prestazione lavorativa e di collaborazione tecnica continuativa svolti presso imprese del settore. 3. 4. Allo scopo di favorire la coerenza con i criteri di cui all'allegato 4 e l'omogeneita' a livello nazionale, ovvero nel caso in cui le Regioni e le Province autonome non provvedano entro il 31 dicembre 2012, l'ENEA mette a disposizione programmi di formazione per il rilascio dell'attestato di formazione. Le Regioni e le Province autonome possono altresi' stipulare accordi con l'ENEA e con la scuola di specializzazione in discipline ambientali, di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, per il supporto nello svolgimento delle attivita' di cui al comma 3. 5. Gli eventuali nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dalle attivita' di formazione di cui ai commi 3 e 4 sono posti a carico dei soggetti partecipanti alle medesime attivita'. 6. Il riconoscimento della qualificazione rilasciata da un altro Stato membro e' effettuato sulla base di principi e dei criteri di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nel rispetto dell'allegato 4. 7. I titoli di qualificazione di cui ai precedenti commi sono resi accessibili al pubblico per via informatica, a cura del soggetto che li rilascia.". Si riporta l'articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici), pubblicato nella Gazz. Uff. 12 marzo 2008, n. 61: "Art. 4. Requisiti tecnico-professionali. 1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti: a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una universita' statale o legalmente riconosciuta; b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attivita' di cui all'articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attivita' di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) e' di un anno; c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attivita' di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) e' di due anni; d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attivita' cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualita' di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attivita' di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1. 2. I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresi', in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'articolo 4 il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attivita' di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attivita' di cui alla lettera d) dell'articolo 1, comma 2, tale periodo non puo' essere inferiore a quattro anni.". |
| (( Art. 17 bis Requisiti degli impianti termici
1. Con decorrenza 31 agosto 2013, il comma 9 dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, e' sostituito dai seguenti: «9. Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente. 9-bis. E' possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui: a) si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata; b) l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale; c) il progettista attesta e assevera l'impossibilita' tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto. 9-ter. Nei casi di cui al comma 9-bis e' obbligatorio installare generatori di calore a gas che, per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali di tiraggio in conformita' alla vigente norma tecnica UNI 7129, e successive integrazioni. 9-quater. I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter». ))
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| Art. 18 Abrogazioni e disposizioni finali
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, (( sono abrogati gli articoli 2, comma 1, lettere d), e) ed f), 5 e 12, i punti 2, 11, 12, 18, 22 e 56 dell'Allegato A, )) gli Allegati B ed I del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nonche' il comma 3 dell'articolo 15 e il punto 4 dell'allegato 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. 2. Alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, come modificato dal presente decreto, sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo stesso. (( 2-bis. Al punto 4 dell'Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, le parole: « soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettera c) » sono sostituite dalle seguenti: « soggetti di cui all'articolo 4, comma 1-bis ». )) 3. Nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ovunque ricorrano le parole: « attestato di certificazione energetica » sono sostituite dalle seguenti: « attestato di prestazione energetica ». (( 3-bis. I decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), capoverso « 1 », all'articolo 6, comma 1, capoverso « ART. 6 », comma 12, e all'articolo 7, comma 1, capoverso « 1 », terzo periodo, sono emanati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))
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| Art. 19 Modifiche alla disciplina IVA delle cessioni di prodotti editoriali
1. Alla lettera c) dell'articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: (( a) al secondo periodo le parole: « a supporti integrativi o ad altri beni » sono sostituite dalle seguenti: « a beni diversi dai supporti integrativi »; a-bis) il quarto ed il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: « Per supporti integrativi si intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori, videomagnetici o digitali ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente ai libri per le scuole di ogni ordine e grado e per le universita', ivi inclusi i dizionari, ed ai libri fruibili dai disabili visivi, a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che, per il loro contenuto, non siano commercializzabili separatamente. Qualora non ricorrano tali condizioni, ai beni ceduti congiuntamente si applica il sesto periodo. »; )) b) al sesto periodo le parole "se il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione e' superiore al dieci per cento del prezzo dell'intera confezione" sono sostituite dalle seguenti "in ogni caso"; c) l'ottavo periodo e' abrogato. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai prodotti editoriali consegnati o spediti a partire dal 1° gennaio 2014. Riferimenti normativi
Si riporta la lettera c) dell'articolo 74, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), pubblicata nella Gazz. Uff. 11 novembre 1972, n. 292, S.O., come modificata dalla presente legge: "Art. 74. Disposizioni relative a particolari settori. In deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo l'imposta e' dovuta: a) - b) (Omissis). c) per il commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi a beni diversi dai supporti integrativi e di cataloghi, dagli editori sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute. L'imposta puo' applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 70 per cento per i libri e dell'80 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a supporti integrativi o ad altri beni. Per periodici si intendono i prodotti editoriali registrati come pubblicazioni ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni. Per supporti integrativi si intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori, videomagnetici o digitali ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente ai libri per le scuole di ogni ordine e grado e per le universita', ivi inclusi i dizionari, ed ai libri fruibili dai disabili visivi, a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che, per il loro contenuto, non siano commercializzabili separatamente. Qualora non ricorrano tali condizioni, ai beni ceduti congiuntamente si applica il sesto periodo.". |
| Art. 20
Modifiche alla disciplina IVA sulle somministrazioni di alimenti e bevande
1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il n. 38), e' abrogato. 2. (( Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 121), le parole: «somministrazioni di alimenti e bevande; prestazioni» sono sostituite dalle seguenti: «somministrazioni di alimenti e bevande, effettuate anche mediante distributori automatici; prestazioni». )) 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2014. Riferimenti normativi
La tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), e' stata pubblicata nella Gazz. Uff. 11 novembre 1972, n. 292, S.O. Si riporta il n. 121 della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica , n. 633 del 1972, come modificata dalla presente legge: "Tabella A - Parte III - Beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta. Parte III Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento (Omissis). 121) somministrazioni di alimenti e bevande; prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande; somministrazioni di alimenti e bevande effettuate anche mediante distributori automatici; prestazioni;". |
| Art. 21 Disposizioni finanziarie
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementata di 47,8 milioni di euro per l'anno 2013 e di 121,5 milioni di euro per l'anno 2014, per essere destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92. 2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7 e' incrementata di 413,1 milioni di euro per l'anno 2024. 3. Agli oneri derivanti dagli articoli 14 e 16 e dai commi da 1 e 2 del presente articolo, pari a 47,8 milioni di euro per l'anno 2013, (( a 274 milioni di euro per l'anno 2014, a 379,7 milioni di euro per l'anno 2015, a 265,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 262,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023 )) e a 413,1 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede: a) quanto a 47,8 milioni di euro per l'anno 2013, a (( 194 milioni )) di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2023 (( e a 379 milioni )) di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate (( e delle minori spese )) derivanti dalle misure previste dagli articoli 14, 16, 19 e 20; b) (( quanto a 44,8 milioni )) di euro per l'anno 2014, (( a 54,7 milioni )) di euro per l'anno 2015 e (( a 34,7 milioni )) di euro per l'anno 2016 (( e a 31,8 milioni )) di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7; c) quanto a (( 0,2 milioni di euro per l'anno 2014, a 20 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2024, )) mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 2 comma 616 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico; d) quanto a (( 20 milioni di euro per l'anno 2014 e a )) 35 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) destinata allo Stato; e) quanto a 41 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione della proiezione, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. (( e-bis) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2014, a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2023 e a 32,7 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. )) 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Riferimenti normativi
Si riporta il comma 7 dell'articolo 1 del decreto legge del 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), pubblicato nella Gazz. Uff. 20 maggio 1993, n. 116: "Art. 1. Fondo per l'occupazione. 1 - 6 (Omissis). 7. Per le finalita' di cui al presente articolo e' istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo.". Si riporta la lett. a) del comma 1 dell'articolo 18 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), pubblicato nella Gazz. Uff. 29 novembre 2008, n. 280, S.O.: "Art. 18. Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali. 1. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate: a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che e' istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione;". Si riportano i commi 64, 65 e 66 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), pubblicata nella Gazz. Uff. 3 luglio 2012, n. 153, S.O.: "64. Al fine di garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali di cui alla presente legge, assicurando la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del Paese, per gli anni 2013-2016 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuita', di trattamenti di integrazione salariale e di mobilita', anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 65 del presente articolo. 65. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementata di euro 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014, di euro 700 milioni per l'anno 2015 e di euro 400 milioni per l'anno 2016. 66. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alla concessione, in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di continuita', di trattamenti di integrazione salariale e di mobilita', i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 33, comma 21, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonche' ai sensi del comma 64 del presente articolo possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di cui al periodo precedente e' ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale. Bimestralmente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali invia al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sull'andamento degli impegni delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga.". Si riporta l'articolo 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7 (Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista , fatto a Bengasi il 30 agosto 2008), pubblicata nella Gazz. Uff. 18 febbraio 2009, n. 40: "Art. 5. (Copertura finanziaria). 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 10, lettere a), b), c) e d), e 19 del Trattato di cui all'articolo 1, pari a euro 34.200.200 per l'anno 2009, a euro 74.216.200 per l'anno 2010, a euro 70.716.200 per l'anno 2011 e a euro 1.336.200 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2029, e a quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 8 dello stesso Trattato, valutati in 180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2028, nonche' agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4 della presente legge, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 3. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 8 del Trattato di cui all'articolo 1 della presente legge, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti e delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.". Si riporta l'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222 (Diposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi), pubblicata nella Gazz. Uff. 3 giugno 1985, n. 129, S.O.: "Art. 47. Le somme da corrispondere a far tempo dal 1° gennaio 1987 e sino a tutto il 1989 alla Conferenza episcopale italiana e al Fondo edifici di culto in forza delle presenti norme sono iscritte in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro, verso contestuale soppressione del capitolo n. 4493 del medesimo stato di previsione, dei capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031 e n. 2071 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, nonche' del capitolo n. 7871 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. A decorrere dall'anno finanziario 1990 una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, e' destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica. Le destinazioni di cui al comma precedente vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse. Per gli anni finanziari 1990, 1991 e 1992 lo Stato corrisponde, entro il mese di marzo di ciascun anno, alla Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e salvo conguaglio complessivo entro il mese di giugno 1996, una somma pari al contributo alla stessa corrisposto nell'anno 1989, a norma dell'articolo 50. A decorrere dall'anno finanziario 1993, lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alla Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e salvo conguaglio entro il mese di gennaio del terzo periodo d'imposta successivo, una somma calcolata sull'importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione alla Chiesa cattolica.". |
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