Gazzetta n. 181 del 3 agosto 2013 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 63
Testo del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 130 del 5 giugno 2013), coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2013, n. 90 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 3), recante: « Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonche' altre disposizioni in materia di coesione sociale.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3 del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

Modificazioni all'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192

1. L'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e' sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Finalita'). - 1. Il presente decreto promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonche' delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all'efficacia sotto il profilo dei costi.
2. Il presente decreto definisce e integra criteri, condizioni e modalita' per:
a) migliorare le prestazioni energetiche degli edifici;
b) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici;
(( b-bis) determinare i criteri generali per la certificazione della prestazione energetica degli edifici e per il trasferimento delle relative informazioni in sede di compravendita e locazione;
b-ter) effettuare le ispezioni periodiche degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva al fine di ridurre il consumo energetico e le emissioni di biossido di carbonio; ))

c) sostenere la diversificazione energetica;
d) promuovere la competitivita' dell'industria nazionale attraverso lo sviluppo tecnologico;
e) (( coniugare le opportunita' offerte dagli obiettivi di efficienza energetica con lo sviluppo di materiali, di tecniche di costruzione, di apparecchiature e di tecnologie sostenibili nel settore delle costruzioni e con l'occupazione; ))
f) conseguire gli obiettivi nazionali in materia energetica e ambientale;
g) razionalizzare le procedure nazionali e territoriali per l'attuazione delle normative energetiche al fine di ridurre i costi complessivi, per la pubblica amministrazione e per i cittadini e per le imprese;
h) applicare in modo omogeneo e integrato la normativa su tutto il territorio nazionale. ».
(( h-bis) assicurare l'attuazione e la vigilanza sulle norme in materia di prestazione energetica degli edifici, anche attraverso la raccolta e l'elaborazione di informazioni e dati;
h-ter) promuovere l'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali». ))

Riferimenti normativi

Il decreto legislativo del 19 agosto 2005, n. 192
(Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al
rendimento energetico nell'edilizia), e' stato pubblicato
nella Gazz. Uff. 23 settembre 2005, n. 222, S.O.
 
Art. 2

Modificazioni all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192

(( 01. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) "prestazione energetica di un edificio": quantita' annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell'immobile, i vari bisogni energetici dell'edificio, la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l'illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili. Tale quantita' viene espressa da uno o piu' descrittori che tengono conto del livello di isolamento dell'edificio e delle caratteristiche tecniche e di installazione degli impianti tecnici. La prestazione energetica puo' essere espressa in energia primaria non rinnovabile, rinnovabile, o totale come somma delle precedenti ». ))

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti:
«l-bis) "attestato di prestazione energetica dell'edificio": documento, redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica;
l-ter) "attestato di qualificazione energetica": il documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprieta', alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unita' immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione;
l-quater) "cogenerazione": produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, (( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011;
l-quinquies) "confine del sistema" o "confine energetico dell'edificio": ))
confine che include tutte le aree di pertinenza dell'edificio, sia all'interno che all'esterno dello stesso, dove l'energia e' consumata o prodotta;
l-sexies) "edificio adibito ad uso pubblico": edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte, l'attivita' istituzionale di enti pubblici;
l-septies) "edificio di proprieta' pubblica": edificio di proprieta' dello Stato, delle regioni o degli enti locali, nonche' di altri enti pubblici, anche economici ed occupati dai predetti soggetti;
l-octies) "edificio a energia quasi zero": edificio ad altissima prestazione energetica, calcolata conformemente alle disposizioni del presente decreto, che rispetta i requisiti definiti al decreto di cui all'articolo 4, comma 1. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo e' coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, (( prodotta in situ ));
l-novies) (( "edificio di riferimento" o "target )) per un edificio sottoposto a verifica progettuale, diagnosi, o altra valutazione energetica":edificio identico in termini di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti), orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d'uso e situazione al contorno, e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati;
l-decies) "elemento edilizio": sistema tecnico per l'edilizia o componente dell'involucro di un edificio;
l-undecies) "energia consegnata o fornita": energia espressa per vettore energetico finale, fornita al confine dell'edificio agli impianti tecnici per produrre energia termica o elettrica per i servizi energetici dell'edificio;
l-duodecies) "energia da fonti rinnovabili": energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;
l-terdecies) "energia esportata": quantita' di energia, relativa a un dato vettore energetico, generata all'interno del confine del sistema (( e ceduta per l'utilizzo )) all'esterno dello stesso confine;
l-quaterdecies) "energia primaria": energia, da fonti rinnovabili e non, che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione;
l-quinquiesdecies) "energia prodotta in situ": energia prodotta o captata o prelevata all'interno del confine del sistema;
l-sexiesdecies) "fabbisogno annuale globale di energia primaria": quantita' di energia primaria relativa a tutti i servizi, (( considerati nella determinazione della prestazione energetica, erogata )) dai sistemi tecnici presenti all'interno del confine del sistema, calcolata su un intervallo temporale di un anno;
l-septiesdecies) "fabbricato": sistema costituito dalle strutture edilizie esterne, costituenti l'involucro dell'edificio, che delimitano un volume definito e dalle strutture interne di ripartizione dello stesso volume. Sono esclusi gli impianti e i dispositivi tecnologici che si trovano al suo interno;
l-octiesdecies) "fattore di conversione in energia primaria": rapporto adimensionale che indica la quantita' di energia primaria impiegata per produrre un'unita' di energia fornita, per un dato vettore energetico; tiene conto dell'energia necessaria per l'estrazione, il processamento, lo stoccaggio, il trasporto e, nel caso dell'energia elettrica, del rendimento medio del sistema di generazione e delle perdite medie di trasmissione del sistema elettrico nazionale e nel caso del teleriscaldamento, delle perdite medie di distribuzione della rete. Questo fattore puo' riferirsi all'energia primaria non rinnovabile, all'energia primaria rinnovabile o all'energia primaria totale come somma delle precedenti;
l-noviesdecies) "involucro di un edificio": elementi e componenti integrati di un edificio che ne separano gli ambienti interni dall'ambiente esterno;
l-vicies) "livello ottimale in funzione dei costi": livello di prestazione energetica che comporta il costo piu' basso durante il ciclo di vita economico stimato, dove:
1) il costo piu' basso e' determinato tenendo conto dei costi di investimento legati all'energia, dei costi di manutenzione e di funzionamento e, se del caso, degli eventuali costi di smaltimento;
2) il ciclo di vita economico stimato si riferisce al ciclo di vita economico stimato rimanente di un edificio nel caso in cui siano stabiliti requisiti di prestazione energetica per l'edificio nel suo complesso oppure al ciclo di vita economico stimato di un elemento edilizio nel caso in cui siano stabiliti requisiti di prestazione energetica per gli elementi edilizi;
3) il livello ottimale in funzione dei costi si situa all'interno della scala di livelli di prestazione in cui l'analisi costi-benefici calcolata sul ciclo di vita economico e' positiva;
l-vicies semel) "norma tecnica europea": norma adottata dal Comitato europeo di normazione, dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica o dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione e resa disponibile per uso pubblico;
l-vicies b. (soppresso).
l-viciester) "riqualificazione energetica di un edificio" un edificio esistente e' sottoposto a riqualificazione energetica quando i lavori in qualunque modo denominati, a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo, ricadono in tipologie diverse da quelle indicate (( alla lettera l-viciesquater) ));
l-viciesquater) "ristrutturazione importante di un edificio": un edificio esistente e' sottoposto a ristrutturazione importante quando i lavori in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo) insistono su oltre il 25 per cento della superficie dell'involucro dell'intero edificio, comprensivo di tutte le unita' immobiliari che lo costituiscono (( e consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo )), nel rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell'impermeabilizzazione delle coperture;
l-viciesquinquies) (( "sistema di climatizzazione estiva" o "impianto )) di condizionamento d'aria": complesso di tutti i componenti necessari a un sistema di trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura e' controllata o puo' essere abbassata;
l-viciessexies) "sistema tecnico, per l'edilizia": impianto tecnologico dedicato (( a un servizio energetico )) o a una combinazione dei servizi energetici o ad assolvere a una o piu' funzioni connesse con i servizi energetici dell'edificio. Un sistema tecnico e' suddiviso in piu' sottosistemi;
l-viciessepties) "teleriscaldamento" o "teleraffrescamento": distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una o piu' fonti di produzione verso una pluralita' di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua calda sanitaria;
l-duodetricies) "unita' immobiliare": parte, piano o appartamento di un edificio progettati o modificati per essere usati separatamente;
l-undetricies) "vettore energetico": sostanza o energia fornite dall'esterno del confine del sistema per il soddisfacimento dei fabbisogni energetici dell'edificio. ».
(( l-tricies) "impianto termico": impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonche' gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unita' immobiliare e' maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unita' immobiliari ad uso residenziale ed assimilate ».
1-bis. Nell'allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, il punto 14 e' sostituito dal seguente:
«14. fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale e' la quantita' di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto». ))

Riferimenti normativi

Si riporta l'articolo 2 del citato decreto legislativo
n. 192 del 2005:
"Art. 2. Definizioni.
1. Ai fini del presente decreto si definisce:
a) «edificio» e' un sistema costituito dalle
strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di
volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono
detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi
tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la
superficie esterna che delimita un edificio puo' confinare
con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno,
il terreno, altri edifici; il termine puo' riferirsi a un
intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o
ristrutturate per essere utilizzate come unita' immobiliari
a se' stanti;
b) «edificio di nuova costruzione» e' un edificio per
il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia
di inizio attivita', comunque denominato, sia stata
presentata successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto;
c) prestazione energetica di un edificio": quantita'
annua di energia primaria effettivamente consumata o che si
prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso
standard dell'immobile, i vari bisogni energetici
dell'edificio, la climatizzazione invernale e estiva, la
preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la
ventilazione e, per il settore terziario, l'illuminazione,
gli impianti ascensori e scale mobili. Tale quantita' viene
espressa da uno o piu' descrittori che tengono conto del
livello di isolamento dell'edificio e delle caratteristiche
tecniche e di installazione degli impianti tecnici. La
prestazione energetica puo' essere espressa in energia
primaria non rinnovabile, rinnovabile, o totale come somma
delle precedenti;
d);
e);
f);
g) «generatore di calore o caldaia» e' il complesso
bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido
termovettore il calore prodotto dalla combustione;
h) «potenza termica utile di un generatore di calore»
e' la quantita' di calore trasferita nell'unita' di tempo
al fluido termovettore; l'unita' di misura utilizzata e' il
kW;
i) «pompa di calore» e' un dispositivo o un impianto
che sottrae calore dall'ambiente esterno o da una sorgente
di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all'ambiente
a temperatura controllata;
l) «valori nominali delle potenze e dei rendimenti»
sono i valori di potenza massima e di rendimento di un
apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il
regime di funzionamento continuo;
l-bis) «attestato di prestazione energetica
dell'edificio»: documento, redatto nel rispetto delle norme
contenute nel presente decreto e rilasciato da esperti
qualificati e indipendenti che attesta la prestazione
energetica di un edificio attraverso l'utilizzo di
specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il
miglioramento dell'efficienza energetica;
l-ter) «attestato di qualificazione energetica»: il
documento predisposto ed asseverato da un professionista
abilitato, non necessariamente estraneo alla proprieta',
alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio, nel
quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di
calcolo, la classe di appartenenza dell'edificio, o
dell'unita' immobiliare, in relazione al sistema di
certificazione energetica in vigore, ed i corrispondenti
valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in
vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali
limiti, per un identico edificio di nuova costruzione;
l-quater) «cogenerazione»: produzione simultanea,
nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di
energia elettrica e/o meccanica rispondente ai requisiti di
cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4
agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del
19 settembre 2011;
l-quinquies) "confine del sistema" o "confine
energetico dell'edificio": confine che include tutte le
aree di pertinenza dell'edificio, sia all'interno che
all'esterno dello stesso, dove l'energia e' consumata o
prodotta;
l-sexies) «edificio adibito ad uso pubblico»: edificio
nel quale si svolge, in tutto o in parte, l'attivita'
istituzionale di enti pubblici;
l-septies) «edificio di proprieta' pubblica»: edificio
di proprieta' dello Stato, delle regioni o degli enti
locali, nonche' di altri enti pubblici, anche economici ed
occupati dai predetti soggetti;
l-octies) «edificio a energia quasi zero»: edificio ad
altissima prestazione energetica, calcolata conformemente
alle disposizioni del presente decreto, che rispetta i
requisiti definiti al decreto di cui all'articolo 4, comma
1. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo e'
coperto in misura significativa da energia da fonti
rinnovabili, prodotta in situ;
l-novies) "edificio di riferimento" o "target per un
edificio sottoposto a verifica progettuale, diagnosi, o
altra valutazione energetica": edificio identico in termini
di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile,
superfici degli elementi costruttivi e dei componenti),
orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d'uso e
situazione al contorno, e avente caratteristiche termiche e
parametri energetici predeterminati;
l-decies) «elemento edilizio»: sistema tecnico per
l'edilizia o componente dell'involucro di un edificio;
l-undecies) «energia consegnata o fornita»: energia
espressa per vettore energetico finale, fornita al confine
dell'edificio agli impianti tecnici per produrre energia
termica o elettrica per i servizi energetici dell'edificio;
l-duodecies) «energia da fonti rinnovabili»: energia
proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire
energia eolica, solare, aerotermica, geotermica,
idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di
discarica, gas residuati dai processi di depurazione e
biogas;
l-ter decies) «energia esportata»: quantita' di
energia, relativa a un dato vettore energetico, generata
all'interno del confine del sistema e ceduta per l'utilizzo
all'esterno dello stesso confine;
l-quater decies) «energia primaria»: energia, da fonti
rinnovabili e non, che non ha subito alcun processo di
conversione o trasformazione;
l-quinquies decies) «energia prodotta in situ»: energia
prodotta o captata o prelevata all'interno del confine del
sistema;
l-sexies decies) «fabbisogno annuale globale di energia
primaria»: quantita' di energia primaria relativa a tutti i
servizi, considerati nella determinazione della prestazione
energetica, erogata dai sistemi tecnici presenti
all'interno del confine del sistema, calcolata su un
intervallo temporale di un anno;
l-septies decies) «fabbricato»: sistema costituito
dalle strutture edilizie esterne, costituenti l'involucro
dell'edificio, che delimitano un volume definito e dalle
strutture interne di ripartizione dello stesso volume. Sono
esclusi gli impianti e i dispositivi tecnologici che si
trovano al suo interno;
l-octies decies) «fattore di conversione in energia
primaria»: rapporto adimensionale che indica la quantita'
di energia primaria impiegata per produrre un'unita' di
energia fornita, per un dato vettore energetico; tiene
conto dell'energia necessaria per l'estrazione, il
processamento, lo stoccaggio, il trasporto e, nel caso
dell'energia elettrica, del rendimento medio del sistema di
generazione e delle perdite medie di trasmissione del
sistema elettrico nazionale e nel caso del
teleriscaldamento, delle perdite medie di distribuzione
della rete. Questo fattore puo' riferirsi all'energia
primaria non rinnovabile, all'energia primaria rinnovabile
o all'energia primaria totale come somma delle precedenti;
l-novies decies) «involucro di un edificio»: elementi e
componenti integrati di un edificio che ne separano gli
ambienti interni dall'ambiente esterno;
l-vicies) «livello ottimale in funzione dei costi»:
livello di prestazione energetica che comporta il costo
piu' basso durante il ciclo di vita economico stimato,
dove:
1) il costo piu' basso e' determinato tenendo conto dei
costi di investimento legati all'energia, dei costi di
manutenzione e di funzionamento e, se del caso, degli
eventuali costi di smaltimento;
2) il ciclo di vita economico stimato si riferisce al
ciclo di vita economico stimato rimanente di un edificio
nel caso in cui siano stabiliti requisiti di prestazione
energetica per l'edificio nel suo complesso oppure al ciclo
di vita economico stimato di un elemento edilizio nel caso
in cui siano stabiliti requisiti di prestazione energetica
per gli elementi edilizi;
3) il livello ottimale in funzione dei costi si situa
all'interno della scala di livelli di prestazione in cui
l'analisi costi-benefici calcolata sul ciclo di vita
economico e' positiva;
l-vicies semel) «norma tecnica europea»: norma adottata
dal Comitato europeo di normazione, dal Comitato europeo di
normalizzazione elettrotecnica o dall'Istituto europeo per
le norme di telecomunicazione e resa disponibile per uso
pubblico;
l-vicies bis). (soppresso).
l-vicies ter) «riqualificazione energetica di un
edificio»: un edificio esistente e' sottoposto a
riqualificazione energetica quando i lavori in qualunque
modo denominati, a titolo indicativo e non esaustivo:
manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e
risanamento conservativo, ricadono in tipologie diverse da
quelle indicate alla lettera l-vicies quater);
l-vicies quater) «ristrutturazione importante di un
edificio»: un edificio esistente e' sottoposto a
ristrutturazione importante quando i lavori in qualunque
modo denominati (a titolo indicativo e non esaustivo:
manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e
risanamento conservativo) insistono su oltre il 25 per
cento della superficie dell'involucro dell'intero edificio,
comprensivo di tutte le unita' immobiliari che lo
costituiscono e consistono, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, nel rifacimento di pareti esterne, di intonaci
esterni, del tetto o dell'impermeabilizzazione delle
coperture;
l-vicies quinquies) "sistema di climatizzazione estiva"
o "impianto di condizionamento d'aria": complesso di tutti
i componenti necessari a un sistema di trattamento
dell'aria, attraverso il quale la temperatura e'
controllata o puo' essere abbassata;
l-vicies sexies) "sistema tecnico, per l'edilizia":
impianto tecnologico dedicato a un servizio energetico o a
una combinazione dei servizi energetici o ad assolvere a
una o piu' funzioni connesse con i servizi energetici
dell'edificio. Un sistema tecnico e' suddiviso in piu'
sottosistemi;
l-vicies septies) «teleriscaldamento» o
«teleraffrescamento»: distribuzione di energia termica in
forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una o
piu' fonti di produzione verso una pluralita' di edifici o
siti tramite una rete, per il riscaldamento o il
raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e per
la fornitura di acqua calda sanitaria;
l-duodetricies) «unita' immobiliare»: parte, piano o
appartamento di un edificio progettati o modificati per
essere usati separatamente;
l-undetricies) «vettore energetico»: sostanza o energia
fornite dall'esterno del confine del sistema per il
soddisfacimento dei fabbisogni energetici dell'edificio.
l-tricies) "impianto termico": impianto tecnologico
destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva
degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda
sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico
utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione,
distribuzione e utilizzazione del calore nonche' gli organi
di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli
impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento.
Non sono considerati impianti termici apparecchi quali:
stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato
ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono
tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma
delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al
servizio della singola unita' immobiliare e' maggiore o
uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i
sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua
calda sanitaria al servizio di singole unita' immobiliari
ad uso residenziale ed assimilate.
l-tricies) "impianto termico": impianto tecnologico
destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva
degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda
sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico
utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione,
distribuzione e utilizzazione del calore nonche' gli organi
di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli
impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento.
Non sono considerati impianti termici apparecchi quali:
stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato
ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono
tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma
delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al
servizio della singola unita' immobiliare e' maggiore o
uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i
sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua
calda sanitaria al servizio di singole unita' immobiliari
ad uso residenziale ed assimilate
1-bis. Nell'allegato A del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192, il punto 14 e' sostituito dal
seguente:
«14. fabbisogno annuo di energia primaria per la
climatizzazione invernale e' la quantita' di energia
primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per
mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di
progetto».
2. Ai fini del presente decreto si applicano, inoltre,
le definizioni dell'allegato A.".
L'Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192 e' stato prima sostituito dall'allegato A al D.Lgs. 29
dicembre 2006, n. 311, ai sensi di quanto disposto
dall'art. 8 dello stesso decreto, poi modificato dalle
lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 7, D.M. 26 giugno
2009 e dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 35, L.
23 luglio 2009, n. 99 e, infine, cosi' sostituito
dall'allegato A al D.M. 22 novembre 2012, ai sensi di
quanto disposto dal comma 1 dell'art. 1 dello stesso D.M.
22 novembre 2012.
 
Art. 3

Modificazioni all'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), le parole «agli articoli 7, 9 e 12» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 7 e 9»;
b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Il presente decreto si applica all'edilizia pubblica e privata.
2-ter. Il presente decreto disciplina in particolare:
a) la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici;
b) le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici quando sono oggetto di:
1) nuova costruzione;
2) ristrutturazioni importanti;
3) riqualificazione energetica;
c) la definizione di un Piano di azione per la promozione degli edifici a "energia quasi zero";
d) l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e delle unita' immobiliari;
e) lo sviluppo di strumenti finanziari e la rimozione di barriere di mercato per la promozione dell'efficienza energetica degli edifici;
f) l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili negli edifici;
g) la realizzazione di un sistema coordinato di ispezione periodica degli impianti termici negli edifici;
h) i requisiti professionali e di indipendenza degli esperti o degli organismi cui affidare l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione;
i) la realizzazione e l'adozione di strumenti comuni allo Stato e alle regioni e province autonome per la gestione degli adempimenti a loro carico;
l) la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore;
m) la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi necessari all'orientamento della politica energetica del settore.»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici:
a) gli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, fatto salvo quanto disposto al comma 3-bis;
b) gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
c) edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;
d) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;
e) gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici (( di climatizzazione )), quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, fatto salvo quanto disposto dal comma 3-ter;
f) gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attivita' religiose.»;
d) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Per gli edifici di cui al comma 3, lettera a), il presente decreto si applica limitatamente alle disposizioni concernenti:
a) l'attestazione della prestazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 6;
b) l'esercizio, la manutenzione e le ispezioni degli impianti tecnici, di cui all'articolo 7.
(( 3-bis. 1. Gli edifici di cui al comma 3, lettera a), sono esclusi dall'applicazione del presente decreto ai sensi del comma 3-bis, solo nel caso in cui, previo giudizio dell'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il rispetto delle prescrizioni implichi un'alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici. ))
3-ter. Per gli edifici di cui al comma 3, lettera d), il presente decreto si applica limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purche' scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica.».
Riferimenti normativi

Si riporta l'articolo 3 del citato decreto legislativo
n. 192 del 2005, come modificato dalla presente legge:
"Art. 3. Ambito di intervento.
1. Salve le esclusioni di cui al comma 3, il presente
decreto si applica, ai fini del contenimento dei consumi
energetici:
a) alla progettazione e realizzazione di edifici di
nuova costruzione e degli impianti in essi installati, di
nuovi impianti installati in edifici esistenti, delle opere
di ristrutturazione degli edifici e degli impianti
esistenti con le modalita' e le eccezioni previste ai commi
2 e 3;
b) all'esercizio, controllo, manutenzione e ispezione
degli impianti termici degli edifici, anche preesistenti,
secondo quanto previsto agli articoli 7 e 9;
c) alla certificazione energetica degli edifici,
secondo quanto previsto all'articolo 6.
2. Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, e
per quanto riguarda i requisiti minimi prestazionali di cui
all'articolo 4, e' prevista un'applicazione graduale in
relazione al tipo di intervento. A tale fine, sono previsti
diversi gradi di applicazione:
a) una applicazione integrale a tutto l'edificio nel
caso di:
1) ristrutturazione integrale degli elementi edilizi
costituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie
utile superiore a 1000 metri quadrati;
2) demolizione e ricostruzione in manutenzione
straordinaria di edifici esistenti di superficie utile
superiore a 1000 metri quadrati;
b) una applicazione integrale, ma limitata al solo
ampliamento dell'edificio nel caso che lo stesso
ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20 per
cento dell'intero edificio esistente;
c) una applicazione limitata al rispetto di specifici
parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso
di interventi su edifici esistenti, quali:
1) ristrutturazioni totali o parziali, manutenzione
straordinaria dell'involucro edilizio e ampliamenti
volumetrici all'infuori di quanto gia' previsto alle
lettere a) e b);
2) nuova installazione di impianti termici in edifici
esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti;
3) sostituzione di generatori di calore.
2-bis. Il presente decreto si applica all'edilizia
pubblica e privata.
2-ter. Il presente decreto disciplina in particolare:
a) la metodologia per il calcolo delle prestazioni
energetiche degli edifici;
b) le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di
prestazioni energetiche degli edifici quando sono oggetto
di:
1) nuova costruzione;
2) ristrutturazioni importanti;
3) riqualificazione energetica;
c) la definizione di un Piano di azione per la
promozione degli edifici a "energia quasi zero";
d) l'attestazione della prestazione energetica degli
edifici e delle unita' immobiliari;
e) lo sviluppo di strumenti finanziari e la rimozione
di barriere di mercato per la promozione dell'efficienza
energetica degli edifici;
f) l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili negli
edifici;
g) la realizzazione di un sistema coordinato di
ispezione periodica degli impianti termici negli edifici;
h) i requisiti professionali e di indipendenza degli
esperti o degli organismi cui affidare l'attestazione della
prestazione energetica degli edifici e l'ispezione degli
impianti di climatizzazione;
i) la realizzazione e l'adozione di strumenti comuni
allo Stato e alle regioni e province autonome per la
gestione degli adempimenti a loro carico;
l) la promozione dell'uso razionale dell'energia anche
attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli
utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli
operatori del settore;
m) la raccolta delle informazioni e delle esperienze,
delle elaborazioni e degli studi necessari all'orientamento
della politica energetica del settore.
3. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto
le seguenti categorie di edifici:
a) gli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina
della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere
b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, fatto
salvo quanto disposto al comma 3-bis;
b) gli edifici industriali e artigianali quando gli
ambienti sono riscaldati per esigenze del processo
produttivo o utilizzando reflui energetici del processo
produttivo non altrimenti utilizzabili;
c) edifici rurali non residenziali sprovvisti di
impianti di climatizzazione;
d) i fabbricati isolati con una superficie utile totale
inferiore a 50 metri quadrati;
e) gli edifici che risultano non compresi nelle
categorie di edifici classificati sulla base della
destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il cui
utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego
di sistemi tecnici, di climatizzazione, quali box, cantine,
autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture
stagionali a protezione degli impianti sportivi, fatto
salvo quanto disposto dal comma 3-ter;
f) gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo
svolgimento di attivita' religiose.
3-bis. Per gli edifici di cui al comma 3, lettera a),
il presente decreto si applica limitatamente alle
disposizioni concernenti:
a) l'attestazione della prestazione energetica degli
edifici, di cui all'articolo 6;
b) l'esercizio, la manutenzione e le ispezioni degli
impianti tecnici, di cui all'articolo 7.
3-bis.1. Gli edifici di cui al comma 3, lettera a),
sono esclusi dall'applicazione del presente decreto ai
sensi del comma 3-bis, solo nel caso in cui, previo
giudizio dell'autorita' competente al rilascio
dell'autorizzazione ai sensi del codice di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il rispetto delle
prescrizioni implichi un'alterazione sostanziale del loro
carattere e aspetto con particolare riferimento ai profili
storici e artistici e paesaggistici ovvero non sia conforme
alla natura del vincolo a giudizio dell'autorita' preposta.
3-ter. Per gli edifici di cui al comma 3, lettera d),
il presente decreto si applica limitatamente alle porzioni
eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purche'
scorporabili ai fini della valutazione di efficienza
energetica.".
Si riporta l'articolo 136 del decreto legislativo del
22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio
2002, n. 137), pubblicato nella Gazz. Uff. 24 febbraio
2004, n. 45, S.O.:
"Art. 136. Immobili ed aree di notevole interesse
pubblico
1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per
il loro notevole interesse pubblico:
a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di
bellezza naturale, singolarita' geologica o memoria
storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle
disposizioni della Parte seconda del presente codice, che
si distinguono per la loro non comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un
caratteristico aspetto avente valore estetico e
tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
d) le bellezze panoramiche e cosi' pure quei punti di
vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si
goda lo spettacolo di quelle bellezze.".
Si riporta l'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento
recante norme per la progettazione, l'installazione,
l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli
edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in
attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991,
n. 10), pubblicato nella Gazz. Uff. 14 ottobre 1993, n.
242, S.O.:
"Art. 3. Classificazione generale degli edifici per
categorie.
1. Gli edifici sono classificati in base alla loro
destinazione d'uso nelle seguenti categorie:
E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili:
E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere
continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi,
conventi, case di pena, caserme;
E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione
saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili;
E.1 (3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed
attivita' similari;
E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o
privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite
anche ad attivita' industriali o artigianali, purche' siano
da tali costruzioni scorporabili agli effetti
dell'isolamento termico;
E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura
e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o
cura di minori o anziani nonche' le strutture protette per
l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di
altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
E.4 Edifici adibiti ad attivita' ricreative o di culto
e assimilabili:
E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di riunioni per
congressi;
E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di
culto;
E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale da ballo;
E.5 Edifici adibiti ad attivita' commerciali e
assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita
all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni;
E.6 Edifici adibiti ad attivita' sportive:
E.6 (1) piscine, saune e assimilabili;
E.6 (2) palestre e assimilabili;
E.6 (3) servizi di supporto alle attivita' sportive;
E.7 Edifici adibiti ad attivita' scolastiche a tutti
i livelli e assimilabili;
E.8 Edifici adibiti ad attivita' industriali ed
artigianali e assimilabili.
2. Qualora un edificio sia costituito da parti
individuali come appartenenti a categorie diverse, le
stesse devono essere considerate separatamente e cioe'
ciascuna nella categoria che le compete.".
 
Art. 4

Modificazioni all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, per i profili di competenza, con il Ministro della salute e con il Ministro della difesa, acquisita l'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti:
a) le modalita' di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e l'utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici, in relazione ai paragrafi 1 e 2 dell'allegato I della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia, tenendo conto dei seguenti criteri generali:
1) la prestazione energetica degli edifici e' determinata in conformita' alla normativa tecnica UNI e CTI, allineate con le norme predisposte dal CEN a supporto della direttiva 2010/31/CE, su specifico mandato della Commissione europea;
2) il fabbisogno energetico annuale globale si calcola per singolo servizio energetico, espresso in energia primaria, su base mensile. Con le stesse modalita' si determina l'energia rinnovabile prodotta all'interno del confine del sistema;
3) si opera la compensazione mensile tra i fabbisogni energetici e l'energia rinnovabile prodotta all'interno del confine del sistema, per vettore energetico e fino a copertura totale del corrispondente vettore energetico consumato;
4) ai fini della compensazione di cui al numero 3, e' consentito utilizzare l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili all'interno del confine del sistema ed esportata, secondo le modalita' definite dai decreti di cui al presente comma;
b) l'applicazione di prescrizioni e requisiti minimi, aggiornati ogni cinque anni, in materia di prestazioni energetiche degli edifici e unita' immobiliari, siano essi di nuova costruzione, oggetto di ristrutturazioni importanti o di riqualificazioni energetiche, sulla base dell'applicazione della metodologia comparativa di cui all'articolo 5 della direttiva 2010/31/UE, secondo i seguenti criteri generali:
1) i requisiti minimi rispettano le valutazioni tecniche ed economiche di convenienza, fondate sull'analisi costi benefici del ciclo di vita economico degli edifici;
2) in caso di nuova costruzione e di ristrutturazione importante, i requisiti sono determinati con l'utilizzo dell'"edificio di riferimento", in funzione della tipologia edilizia e delle fasce climatiche;
3) per le verifiche necessarie a garantire il rispetto della qualita' energetica prescritta, sono previsti dei parametri specifici del fabbricato, in termini di indici di prestazione termica e di trasmittanze, e parametri complessivi, in termini di indici di prestazione energetica globale, espressi sia in energia primaria totale che in energia primaria non rinnovabile. »;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica (( ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, )) sono aggiornate, in relazione all'articolo 8 e agli articoli da 14 a 17 della direttiva 2010/31/UE, le modalita' di progettazione, installazione, esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, nonche' i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione e la realizzazione di un sistema informativo coordinato per la gestione dei rapporti tecnici di ispezione e degli attestati di prestazione energetica. (( Per le attivita' propedeutiche all'emanazione dei decreti di cui al primo periodo, di competenza del Ministero dello sviluppo economico, quest'ultimo puo' avvalersi delle competenze dell'ENEA. Con gli stessi decreti, sono individuate modalita' di progettazione, installazione e manutenzione di sistemi di controllo attivo, come i sistemi di automazione, controllo e monitoraggio, finalizzati al risparmio energetico»; ))
c) al comma 2, le parole: « comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: «comma 1-bis» e dopo le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» sono inserite le seguenti: «e, per i profili di competenza, con il Ministro della difesa».
Riferimenti normativi

Si riporta l'articolo 4 del citato decreto legislativo
n. 192 del 2005, come modificato dalla presente legge:
"Art. 4. Adozione di criteri generali, di una
metodologia di calcolo e requisiti della prestazione
energetica.
1. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e, per i profili di
competenza, con il Ministro della salute e con il Ministro
della difesa, acquisita l'intesa con la Conferenza
unificata, sono definiti:
a) le modalita' di applicazione della metodologia di
calcolo delle prestazioni energetiche e l'utilizzo delle
fonti rinnovabili negli edifici, in relazione ai paragrafi
1 e 2 dell'allegato I della direttiva 2010/31/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010,
sulla prestazione energetica nell'edilizia, tenendo conto
dei seguenti criteri generali:
1) la prestazione energetica degli edifici e'
determinata in conformita' alla normativa tecnica UNI e
CTI, allineate con le norme predisposte dal CEN a supporto
della direttiva 2010/31/UE, su specifico mandato della
Commissione europea;
2) il fabbisogno energetico annuale globale si calcola
per singolo servizio energetico, espresso in energia
primaria, su base mensile. Con le stesse modalita' si
determina l'energia rinnovabile prodotta all'interno del
confine del sistema;
3) si opera la compensazione mensile tra i fabbisogni
energetici e l'energia rinnovabile prodotta all'interno del
confine del sistema, per vettore energetico e fino a
copertura totale del corrispondente vettore energetico
consumato;
4) ai fini della compensazione di cui al numero 3, e'
consentito utilizzare l'energia elettrica prodotta da fonti
rinnovabili all'interno del confine del sistema ed
esportata, secondo le modalita' definite dai decreti di cui
al presente comma;
b) l'applicazione di prescrizioni e requisiti minimi,
aggiornati ogni cinque anni, in materia di prestazioni
energetiche degli edifici e unita' immobiliari, siano essi
di nuova costruzione, oggetto di ristrutturazioni
importanti o di riqualificazioni energetiche, sulla base
dell'applicazione della metodologia comparativa di cui
all'articolo 5 della direttiva 2010/31/UE, secondo i
seguenti criteri generali:
1) i requisiti minimi rispettano le valutazioni
tecniche ed economiche di convenienza, fondate sull'analisi
costi-benefici del ciclo di vita economico degli edifici;
2) in caso di nuova costruzione e di ristrutturazione
importante, i requisiti sono determinati con l'utilizzo
dell'«edificio di riferimento», in funzione della tipologia
edilizia e delle fasce climatiche;
3) per le verifiche necessarie a garantire il rispetto
della qualita' energetica prescritta, sono previsti dei
parametri specifici del fabbricato, in termini di indici di
prestazione termica e di trasmittanze, e parametri
complessivi, in termini di indici di prestazione energetica
globale, espressi sia in energia primaria totale che in
energia primaria non rinnovabile.
1-bis. Con uno o piu' decreti del Presidente della
Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono aggiornate, in relazione
all'articolo 8 e agli articoli da 14 a 17 della direttiva
2010/31/UE, le modalita' di progettazione, installazione,
esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici
per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici,
nonche' i requisiti professionali e i criteri di
accreditamento per assicurare la qualificazione e
l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui
affidare l'attestazione della prestazione energetica degli
edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione e
la realizzazione di un sistema informativo coordinato per
la gestione dei rapporti tecnici di ispezione e degli
attestati di prestazione energetica. Per le attivita'
propedeutiche all'emanazione dei decreti di cui al primo
periodo, di competenza del Ministero dello sviluppo
economico, quest'ultimo puo' avvalersi delle competenze
dell'ENEA. Con gli stessi decreti, sono individuate
modalita' di progettazione, installazione e manutenzione di
sistemi di controllo attivo, come i sistemi di automazione,
controllo e monitoraggio, finalizzati al risparmio
energetico.
2. I decreti di cui al comma 1-bis sono adottati su
proposta del Ministro delle attivita' produttive, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e, per i profili di competenza, con il
Ministro della difesa, acquisita 1'intesa con la Conferenza
unificata, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche,
di seguito denominato CNR, l'Ente per le nuove tecnologie
l'energia e l'ambiente, di seguito denominato ENEA, il
Consiglio nazionale consumatori e utenti, di seguito
denominato CNCU.".
Si riporta il testo dell' articolo 17, comma 1, della
L. 23-8-1988 n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214,
S.O.:
"Art. 17. Regolamenti.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e). ".
La direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo del 19
maggio 2010 in materia di prestazione energetica
nell'edilizia (rifusione) , e' pubblicata nella Gazz. Uff.
dell'Unione Europea L 153/13 del 18 giugno 2010.
 
Art. 5

Modificazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, in
materia di edifici a energia quasi zero

1. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono inseriti i seguenti:
«Art. 4-bis (Edifici ad energia quasi zero). - 1. A partire dal 31 dicembre 2018, gli edifici di nuova costruzione occupati da pubbliche amministrazioni e di proprieta' di queste ultime, ivi compresi gli edifici scolastici, devono essere edifici a energia quasi zero. Dal 1° gennaio 2021 la predetta disposizione e' estesa a tutti gli edifici di nuova costruzione.
2. Entro il (( 30 giugno 2014 )), con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, della coesione territoriale, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ognuno per i profili di competenza, (( sentita la Conferenza unificata )) e' definito il Piano d'azione destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero. Tale Piano, che puo' includere obiettivi differenziati per tipologia edilizia, e' trasmesso alla Commissione europea.
3. Il Piano d'azione di cui al comma 2 comprende, tra l'altro, i seguenti elementi:
a) l'applicazione della definizione di edifici a energia quasi zero alle diverse tipologie di edifici e indicatori numerici del consumo di energia primaria, espresso in kWh/m2 anno;
b) le politiche e le misure finanziarie o di altro tipo previste per promuovere gli edifici a energia quasi zero, comprese le informazioni relative alle misure nazionali previste per l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici, in attuazione della direttiva 2009/28/CE, (( tenendo conto dell'esigenza prioritaria di contenere il consumo del territorio; ))
(( c) l'individuazione, sulla base dell'analisi costi-benefici sul costo di vita economico, di casi specifici per i quali non si applica quanto disposto al comma 1; ))
d) gli obiettivi intermedi di miglioramento della prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione entro il 2015, in funzione dell'attuazione del comma 1.
Art. 4-ter (Strumenti finanziari e superamento delle barriere di mercato). - 1. Gli incentivi adottati dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali per promuovere l'efficienza energetica degli edifici, a qualsiasi titolo previsti, sono concessi nel rispetto di requisiti di efficienza commisurati alla tipologia, al tipo di utilizzo e contesto in cui e' inserito l'immobile, nonche' all'entita' dell'intervento.
2. Al fine di promuovere la realizzazione di servizi energetici e di misure di incremento dell'efficienza energetica degli edifici di proprieta' pubblica, con particolare attenzione agli edifici scolastici (( e agli ospedali )), anche attraverso le ESCO, (( il ricorso a forme di partenariato tra pubblico e privato, societa' private appositamente costituite )) o lo strumento del finanziamento tramite terzi, il fondo di garanzia cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e' utilizzato anche per il sostegno della realizzazione di progetti di miglioramento dell'efficienza energetica nell'edilizia pubblica, (( ivi inclusa l'attestazione della prestazione energetica dell'intervento successiva a tale realizzazione, entro i limiti delle risorse del fondo stesso )). La dotazione del fondo e' incrementata attraverso i proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati ai progetti energetico ambientali, con le modalita' e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19. Con il decreto di cui all'articolo 22, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono definite le modalita' di gestione e accesso del fondo stesso.
3. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, mette a disposizione un contratto-tipo per il miglioramento del rendimento energetico dell'edificio, (( analogo al contratto di rendimento energetico europeo EPC, )) che individui e misuri gli elementi a garanzia del risultato e che promuova la finanziabilita' delle iniziative, sulla base del modello contrattuale previsto all'articolo 7, comma 12, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, (( recante disposizioni in materia di incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2013. ))
4. Entro il (( 31 dicembre 2013 )) il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Conferenza unificata, redige un elenco delle misure finanziarie atte a favorire l'efficienza energetica negli edifici e la transizione verso gli edifici a energia quasi zero. Tale elenco e' aggiornato ogni tre anni e inviato alla Commissione nell'ambito del Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica di cui all'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2012/27/UE. ».
Riferimenti normativi

Si riporta l'articolo 4 del citato decreto legislativo
n. 192 del 2005:
"Art. 4. Adozione di criteri generali, di una
metodologia di calcolo e requisiti della prestazione
energetica.
1. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e, per i profili di
competenza, con il Ministro della salute e con il Ministro
della difesa, acquisita l'intesa con la Conferenza
unificata, sono definiti:
a) le modalita' di applicazione della metodologia di
calcolo delle prestazioni energetiche e l'utilizzo delle
fonti rinnovabili negli edifici, in relazione ai paragrafi
1 e 2 dell'allegato I della direttiva 2010/31/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010,
sulla prestazione energetica nell'edilizia, tenendo conto
dei seguenti criteri generali:
1) la prestazione energetica degli edifici e'
determinata in conformita' alla normativa tecnica UNI e
CTI, allineate con le norme predisposte dal CEN a supporto
della direttiva 2010/31/UE, su specifico mandato della
Commissione europea;
2) il fabbisogno energetico annuale globale si calcola
per singolo servizio energetico, espresso in energia
primaria, su base mensile. Con le stesse modalita' si
determina l'energia rinnovabile prodotta all'interno del
confine del sistema;
3) si opera la compensazione mensile tra i fabbisogni
energetici e l'energia rinnovabile prodotta all'interno del
confine del sistema, per vettore energetico e fino a
copertura totale del corrispondente vettore energetico
consumato;
4) ai fini della compensazione di cui al numero 3, e'
consentito utilizzare l'energia elettrica prodotta da fonti
rinnovabili all'interno del confine del sistema ed
esportata, secondo le modalita' definite dai decreti di cui
al presente comma;
b) l'applicazione di prescrizioni e requisiti minimi,
aggiornati ogni cinque anni, in materia di prestazioni
energetiche degli edifici e unita' immobiliari, siano essi
di nuova costruzione, oggetto di ristrutturazioni
importanti o di riqualificazioni energetiche, sulla base
dell'applicazione della metodologia comparativa di cui
all'articolo 5 della direttiva 2010/31/UE, secondo i
seguenti criteri generali:
1) i requisiti minimi rispettano le valutazioni
tecniche ed economiche di convenienza, fondate sull'analisi
costi-benefici del ciclo di vita economico degli edifici;
2) in caso di nuova costruzione e di ristrutturazione
importante, i requisiti sono determinati con l'utilizzo
dell'«edificio di riferimento», in funzione della tipologia
edilizia e delle fasce climatiche;
3) per le verifiche necessarie a garantire il rispetto
della qualita' energetica prescritta, sono previsti dei
parametri specifici del fabbricato, in termini di indici di
prestazione termica e di trasmittanze, e parametri
complessivi, in termini di indici di prestazione energetica
globale, espressi sia in energia primaria totale che in
energia primaria non rinnovabile.
1-bis. Con uno o piu' decreti del Presidente della
Repubblica sono aggiornate, in relazione all'articolo 8 e
agli articoli da 14 a 17 della direttiva 2010/31/UE, le
modalita' di progettazione, installazione, esercizio,
manutenzione e ispezione degli impianti termici per la
climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, nonche'
i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per
assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti
e degli organismi a cui affidare l'attestazione della
prestazione energetica degli edifici e l'ispezione degli
impianti di climatizzazione e la realizzazione di un
sistema informativo coordinato per la gestione dei rapporti
tecnici di ispezione e degli attestati di prestazione
energetica.
2. I decreti di cui al comma 1-bis sono adottati su
proposta del Ministro delle attivita' produttive, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e, per i profili di competenza, con il
Ministro della difesa, acquisita 1'intesa con la Conferenza
unificata, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche,
di seguito denominato CNR, l'Ente per le nuove tecnologie
l'energia e l'ambiente, di seguito denominato ENEA, il
Consiglio nazionale consumatori e utenti, di seguito
denominato CNCU.".
La Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 23 aprile 2009, recante "Sulla promozione
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante
modifica e successiva abrogazione delle direttive
2001/77/CE e 2003/30/CE", pubblicata nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea L 140/16 del 5 giugno 2009.
Si riporta l'articolo 19 del decreto legislativo . 13
marzo 2013, n. 30
(Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la
direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere
il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione
di gas a effetto serra), uubblicato nella Gazz. Uff. 4
aprile 2013, n. 79:
"Art. 19. Messa all'asta delle quote
1. La messa all'asta della quantita' di quote
determinata con decisione della Commissione europea, ai
sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva
2003/87/CE, e' disciplinata dal regolamento sulle aste. A
tale fine il GSE svolge il ruolo di responsabile per il
collocamento di cui al regolamento sulle aste e pone in
essere a questo scopo tutte le attivita' necessarie,
propedeutiche, connesse e conseguenti, ivi incluse quelle
finalizzate a consentire alla Piattaforma d'Asta di
trattenere le risorse necessarie per il pagamento del
Sorvegliante d'Asta, in conformita' al citato regolamento e
agli eventuali indirizzi e norme dei Ministeri competenti.
2. I proventi delle aste sono versati al GSE in un
apposito conto corrente dedicato "Trans-European Automated
Real-time Gross Settlement Express Transfer System"
("TARGET2"). Il GSE trasferisce i proventi delle aste ed i
relativi interessi maturati su un apposito conto acceso
presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento
del tesoro, dandone contestuale comunicazione ai ministeri
interessati. Detti proventi sono successivamente versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, ad
appositi capitoli per spese di investimento, con vincolo di
destinazione in quanto derivante da obblighi comunitari, ai
sensi e per gli effetti della direttiva 2009/29/CE, degli
stati di previsione interessati. Le somme di cui al primo
ed al secondo periodo del presente comma sono sottoposte a
gestione separata e non sono pignorabili.
3. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 2 si
provvede, previa verifica dell'entita' delle quote
restituite e dei corrispondenti proventi derivanti dalla
messa all'asta delle quote di cui al comma 1, con decreti
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico e dell'economia e delle finanze da emanarsi entro
il 31 maggio dell'anno successivo a quello di effettuazione
delle aste, nella misura del 70 per cento a favore del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e del 30 per cento a favore del Ministero dello
sviluppo economico.
4. Un'apposita convenzione fra il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e
il GSE definisce le attivita' che lo stesso GSE sostiene in
qualita' di "responsabile del collocamento", in coerenza
con il regolamento n. 1031/2011, ivi compresa la gestione
del conto di cui al presente articolo. Ai relativi oneri si
provvede a valere sui proventi delle aste ai sensi del
comma 6, lettera i).
5. Il 50 per cento dei proventi derivanti dalle singole
aste e' riassegnato con i decreti di cui al comma 3 ad
apposito capitolo di spesa del Ministero dello sviluppo
economico, ai fini di cui al comma 5, articolo 2, del
decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 2010, n. 111, sino
alla concorrenza dei crediti previsti dal comma 3, articolo
2, del citato decreto-legge n. 72 del 2010. I crediti degli
aventi diritto di cui al citato comma 3 dell'articolo 2
verranno liquidati entro l'anno 2015. Dall'anno 2016 detti
proventi sono riassegnati, ai sensi dell'articolo 25, comma
1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al
Fondo ammortamento titoli di Stato di cui all'articolo 2,
comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 432.
6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il 50 per
cento dei proventi delle singole aste e' destinato alle
seguenti attivita' per misure aggiuntive rispetto agli
oneri complessivamente derivanti a carico della finanza
pubblica dalla normativa vigente alla data di entrata in
vigore del presente decreto:
a) ridurre le emissioni dei gas a effetto serra,
anche contribuendo al Fondo globale per l'efficienza
energetica e le energie rinnovabili e al Fondo di
adattamento, cosi' come reso operativo dalla conferenza di
Poznan sui cambiamenti climatici (COP 14 e COP/MOP 4),
favorire l'adattamento agli impatti dei cambiamenti
climatici e finanziare attivita' di ricerca e di sviluppo e
progetti dimostrativi volti all'abbattimento delle
emissioni e all'adattamento ai cambiamenti climatici,
compresa la partecipazione alle iniziative realizzate
nell'ambito del Piano strategico europeo per le tecnologie
energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee;
b) sviluppare le energie rinnovabili al fine di
rispettare l'impegno comunitario di utilizzare il 20 per
cento di energia rinnovabile entro il 2020 e sviluppare
altre tecnologie che contribuiscano alla transizione verso
un'economia a basse emissioni di carbonio sicura e
sostenibile e aiutare a rispettare l'impegno comunitario di
incrementare l'efficienza energetica del 20 per cento per
il 2020;
c) favorire misure atte ad evitare la deforestazione e
ad accrescere l'afforestazione e la riforestazione nei
Paesi in via di sviluppo che avranno ratificato l'accordo
internazionale sui cambiamenti climatici, trasferire
tecnologie e favorire l'adattamento agli effetti avversi
del cambiamento climatico in tali Paesi;
d) favorire il sequestro mediante silvicoltura nella
Comunita';
e) incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico
ambientalmente sicuri di CO2, in particolare quello emesso
dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie
di settori e sottosettori industriali, anche nei Paesi
terzi;
f) incoraggiare il passaggio a modalita' di trasporto
pubblico a basse emissioni;
g) finanziare la ricerca e lo sviluppo dell'efficienza
energetica e delle tecnologie pulite nei settori
disciplinati dal presente decreto;
h) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza
energetica e l'isolamento delle abitazioni o a fornire un
sostegno finanziario per affrontare le problematiche
sociali dei nuclei a reddito medio-basso;
i) coprire le spese amministrative connesse al sistema
per lo scambio di quote di emissioni di gas ad effetto
serra nella Comunita' istituito ai sensi della direttiva
2003/87/CE, diverse dai costi di cui alla direttiva
2003/87/CE, diverse dai costi di cui all'articolo 41.
7. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo
economico presentano, a norma della decisione n.
280/2004/CE, alla Commissione europea una relazione
sull'utilizzo dei proventi e sulle azioni adottate in
conformita' con il comma 5.
8. Al fine di consentire alla Commissione europea la
predisposizione della relazione sul funzionamento del
mercato del carbonio di cui all'articolo 10, comma 5, della
direttiva 2003/87/CE, il Comitato, se necessario, trasmette
alla Commissione europea ogni informazione pertinente
almeno due mesi prima l'approvazione della citata
relazione. A tale fine, fermo restando gli obblighi di
riservatezza di cui al regolamento aste, il Comitato puo'
richiedere le informazioni necessarie alla Segreteria
tecnica ed al GSE relativamente alla sua funzione di
responsabile per il collocamento.".
Si riporta l'articolo 22 del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione
delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), pubblicato nella
Gazz. Uff. 28 marzo 2011, n. 71, S.O.:
"Art.22. Sviluppo dell'infrastruttura per il
teleriscaldamento e il teleraffrescamento
1. Le infrastrutture destinate all'installazione di
reti di distribuzione di energia da fonti rinnovabili per
il riscaldamento e il raffrescamento sono assimilate ad
ogni effetto, esclusa la disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto, alle opere di urbanizzazione primaria di cui
all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nei casi e alle
condizioni definite con il decreto di cui al comma 5.
2. In sede di pianificazione e progettazione, anche
finalizzate a ristrutturazioni di aree residenziali,
industriali o commerciali, nonche' di strade, fognature,
reti idriche, reti di distribuzione dell'energia elettrica
e del gas e reti per le telecomunicazioni, i Comuni
verificano la disponibilita' di soggetti terzi a integrare
apparecchiature e sistemi di produzione e utilizzo di
energia da fonti rinnovabili e di reti di teleriscaldamento
e teleraffrescamento, anche alimentate da fonti non
rinnovabili.
3. Al fine di valorizzare le ricadute dell'azione di
pianificazione e verifica di cui al comma 2, i Comuni con
popolazione superiore a 50.000 abitanti definiscono, in
coordinamento con le Province e in coerenza con i Piani
energetici regionali, specifici Piani di sviluppo del
teleriscaldamento e del teleraffrescamento volti a
incrementare l'utilizzo dell'energia prodotta anche da
fonti rinnovabili. I Comuni con popolazione inferiore a
50.000 abitanti possono definire i Piani di cui al periodo
precedente, anche in forma associata, avvalendosi
dell'azione di coordinamento esercitata dalle Province.
4. E' istituito presso la Cassa conguaglio per il
settore elettrico un fondo di garanzia a sostegno della
realizzazione di reti di teleriscaldamento, alimentato da
un corrispettivo applicato al consumo di gas metano, pari a
0,05 ceuro/Sm3, posto a carico dei clienti finali.
L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas disciplina le
modalita' di applicazione e raccolta del suddetto
corrispettivo.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, previa intesa con la
Conferenza unificata, sono definite le modalita' di
gestione e accesso del fondo di cui al comma 4, nonche' le
modalita' per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e
2, tenendo conto:
a) della disponibilita' di biomasse agroforestali nelle
diverse regioni, ovvero nelle diverse sub-aree o bacini,
ove individuati dalla pianificazione regionale o
sub-regionale;
b) delle previsioni dei piani regionali per il
trattamento dei rifiuti e in particolare degli impianti di
valorizzazione energetica a valle della riduzione, del
riuso e della raccolta differenziata, nel rispetto della
gerarchia comunitaria di trattamento dei rifiuti;
c) della disponibilita' di biomasse di scarto in
distretti agricoli e industriali;
d) della fattibilita' tecnica ed economica di reti di
trasporto di calore geotermico;
e) della presenza di impianti e progetti di impianti
operanti o operabili in cogenerazione;
f) della distanza dei territori da reti di
teleriscaldamento esistenti.".
Si riporta il comma 12 dell'articolo 7 del decreto del
Ministro dello sviluppo economico del 28 dicembre 2012
(Incentivazione della produzione di energia termica da
fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di
piccole dimensioni):
"Art. 7. Procedura di accesso agli incentivi
1 - 11 (Omissis).
12. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto «Consip S.p.a.» e le regioni, anche con il
coinvolgimento dell'ANCI, tenuto conto delle norme tecniche
di cui all'art. 16 del decreto legislativo 30 maggio 2008,
n. 115, sviluppano congiuntamente contratti tipo di
rendimento energetico, tra le amministrazioni pubbliche, le
ESCO e gli enti finanziatori al fine di facilitare
l'accesso agli incentivi per l'efficienza energetica e la
produzione di calore da fonti rinnovabili. Per tale
adempimento «Consip S.p.a.» puo' avvalersi del supporto
tecnico dell'ENEA. Tali modelli contrattuali sono resi
disponibili anche dal GSE sul proprio portale.".
Si riporta il paragrafo 2 dell'articolo 24 della
direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 25 ottobre 2012 in materia di efficienza energetica,
che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga
le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE", pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 14.11.2012, L
315/1:
"Art. 24. Riesame e monitoraggio dell'attuazione
1. (Omissis).
2. Entro il 30 aprile 2014, e successivamente ogni tre
anni, gli Stati membri presentano piani d'azione nazionali
per l'efficienza energetica. I piani d'azione nazionali per
l'efficienza energetica comprendono le misure significative
di miglioramento dell'efficienza energetica e i risparmi di
energia attesi e/o conseguiti, inclusi quelli nella
fornitura, trasmissione e distribuzione dell'energia
nonche' negli usi finali della stessa, in vista del
conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza
energetica di cui all'articolo 3, paragrafo 1. I piani
d'azione nazionali per l'efficienza energetica sono
integrati da stime aggiornate sul consumo generale di
energia primaria previsto nel 2020, nonche' da stime dei
livelli di consumo di energia primaria nei settori di cui
all'allegato XIV, parte 1.
Entro il 31 dicembre 2012 la Commissione fornisce un
modello che serve da guida per i piani d'azione nazionali
per l'efficienza energetica. Tale modello e' adottato
secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo
26, paragrafo 2. I piani d'azione nazionali per
l'efficienza energetica includono in ogni caso le
informazioni specificate all'allegato XIV.".
 
Art. 6
Modificazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, in
materia di attestato di prestazione energetica, rilascio e
affissione.
1. L'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e' sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione). - 1. (( A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'attestato di prestazione energetica degli edifici e' rilasciato )) per gli edifici o le unita' immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario e per gli edifici indicati al comma 6. Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono dotati di un attestato di prestazione energetica (( prima del rilascio del certificato di agibilita' )). Nel caso di nuovo edificio, l'attestato e' prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della costruzione o societa' di costruzione che opera direttamente. Nel caso di attestazione della prestazione degli edifici esistenti, ove previsto dal presente decreto, l'attestato e' prodotto a cura del proprietario dell'immobile.
2. Nel caso di vendita, (( di trasferimento di immobili a titolo gratuito )) o di nuova locazione di edifici o unita' immobiliari, ove l'edificio o l'unita' non ne sia gia' dotato, il proprietario e' tenuto a produrre l'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1. In tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile l'attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all'avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime; in caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell'edificio e produce l'attestato di prestazione energetica (( entro quindici giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilita' )).
3. Nei contratti di vendita, (( negli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito )) o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unita' immobiliari e' inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici.
(( 3-bis. L'attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullita' degli stessi contratti. ))
4. L'attestazione della prestazione energetica puo' riferirsi a una o piu' unita' immobiliari facenti parte di un medesimo edificio.
L'attestazione di prestazione energetica riferita a piu' unita' immobiliari puo' essere prodotta solo qualora esse abbiano (( la medesima destinazione d'uso, la medesima situazione al contorno, il medesimo orientamento e la medesima geometria e )) siano servite, qualora presente, dal medesimo impianto termico destinato alla climatizzazione invernale e, qualora presente, dal medesimo sistema di climatizzazione estiva.
5. L'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una validita' temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed e' aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unita' immobiliare. La validita' temporale massima e' subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica (( dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, )) comprese le eventuali necessita' di adeguamento, previste (( dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 )). Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui e' prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono allegati, in originale o in copia, all'attestato di prestazione energetica.
6. Nel caso di edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 m2, ove l'edificio non ne sia gia' dotato, e' fatto obbligo al proprietario o al soggetto responsabile della gestione, di produrre l'attestato di prestazione energetica entro (( centottanta )) giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e di affiggere l'attestato di prestazione energetica con evidenza all'ingresso dell'edificio stesso o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico. A partire dal 9 luglio 2015, la soglia di 500 m2 di cui sopra, e' abbassata a 250 m2. Per gli edifici scolastici tali obblighi ricadono sugli enti proprietari di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.
(( 6-bis. Il fondo di garanzia di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e' utilizzato entro i limiti delle risorse del fondo stesso anche per la copertura delle spese relative alla certificazione energetica e agli adeguamenti di cui al comma 6 del presente articolo. ))
7. Per gli edifici aperti al pubblico, con superficie utile totale superiore a 500 m2, per i quali sia stato rilasciato l'attestato di prestazione energetica di cui ai commi 1 e 2, e' fatto obbligo, al proprietario o al soggetto responsabile della gestione dell'edificio stesso, di affiggere con evidenza tale attestato all'ingresso dell'edificio o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico.
8. Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano (( gli indici di prestazione energetica dell'involucro e globale )) dell'edificio o dell'unita' immobiliare e la classe energetica corrispondente.
9. Tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura come committente un soggetto pubblico, devono prevedere la predisposizione dell'attestato di prestazione energetica dell'edificio o dell'unita' immobiliare interessati.
10. L'obbligo di dotare l'edificio di un attestato di prestazione energetica viene meno ove sia gia' disponibile un attestato in corso di validita', rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE.
11. L'attestato di qualificazione energetica, al di fuori di quanto previsto all'articolo 8, comma 2, e' facoltativo ed e' predisposto al fine di semplificare il successivo (( rilascio dell'attestato di prestazione energetica )). A tale fine, l'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unita' immobiliare, in relazione al (( sistema di certificazione energetica )) in vigore, nonche' i possibili passaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione degli interventi stessi. L'estensore provvede ad evidenziare opportunamente sul frontespizio del documento che il medesimo non costituisce attestato di prestazione energetica dell'edificio, ai sensi del presente decreto, nonche', nel sottoscriverlo, quale e' od e' stato il suo ruolo con riferimento all'edificio medesimo.
12. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza unificata, sentito il CNCU, avvalendosi delle metodologie di calcolo definite con i decreti di cui all' articolo 4, e' predisposto l'adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, (( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 )) del 10 luglio 2009, nel rispetto dei seguenti criteri e contenuti:
a) la previsione di metodologie di calcolo semplificate, da rendere disponibili per gli edifici caratterizzati da ridotte dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualita', finalizzate a ridurre i costi a carico dei cittadini;
b) la definizione di un attestato di prestazione energetica che comprende tutti i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio che consentano ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi. Tra tali dati sono obbligatori:
1) la prestazione energetica globale dell'edificio sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile,attraverso i rispettivi indici;
2) la classe energetica determinata attraverso l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile;
3) la qualita' energetica del fabbricato a contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio;
4) i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge;
5) le emissioni di anidride carbonica;
6) l'energia esportata;
7) le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio con le proposte degli interventi piu' significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica;
8) le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali diagnosi e incentivi di carattere finanziario;
c) la definizione di uno schema di annuncio di vendita o locazione, per esposizione nelle agenzie immobiliari, che renda uniformi le informazioni sulla qualita' energetica degli edifici fornite ai cittadini;
d) la definizione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale, di utilizzo obbligatorio per le regioni e le province autonome, che comprenda la gestione di un catasto degli edifici, degli attestati di prestazione energetica e dei relativi controlli pubblici.».
Riferimenti normativi

Il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile
2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri
generali in materia di esercizio, conduzione, controllo,
manutenzione e ispezione degli impianti termici per la
climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la
preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a
norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 27 giugno 2013, n. 149".
Il Decreto del Presidente della Repubblica del 16
aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei
criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione
e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui
affidare la certificazione energetica degli edifici, a
norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192), e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 27 giugno 2013, n. 149.
Si riporta l'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n.
23 (Norme per l'edilizia scolastica), pubblicata nella
Gazz. Uff. 19 gennaio 1996, n. 15:
"Art. 3. Competenze degli enti locali.
1. In attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera i),
della legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla
realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria
e straordinaria degli edifici:
a) i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole
materne, elementari e medie;
b) le province, per quelli da destinare a sede di
istituti e scuole di istruzione secondaria superiore,
compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di
conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori
per le industrie artistiche, nonche' di convitti e di
istituzioni educative statali.
2. In relazione agli obblighi per essi stabiliti dal
comma 1, i comuni e le province provvedono altresi' alle
spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per
le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista
dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi
impianti.
3. Per l'allestimento e l'impianto di materiale
didattico e scientifico che implichi il rispetto delle
norme sulla sicurezza e sull'adeguamento degli impianti,
l'ente locale competente e' tenuto a dare alle scuole
parere obbligatorio preventivo sull'adeguatezza dei locali
ovvero ad assumere formale impegno ad adeguare tali locali
contestualmente all'impianto delle attrezzature.
4. Gli enti territoriali competenti possono delegare
alle singole istituzioni scolastiche, su loro richiesta,
funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici
destinati ad uso scolastico. A tal fine gli enti
territoriali assicurano le risorse finanziarie necessarie
per l'esercizio delle funzioni delegate.
4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno
effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a
quello in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge.".
Per il testo dell'articolo 22, comma 4, del decreto
legislativo n. 28 del 2011, si veda nei riferimenti
normativi all'articolo 5.
La Direttiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 16 dicembre 2002 in materia di rendimento
energetico sull'edilizia , e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' Europea L 1/65 del 4 gennaio
2003.
Il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26
giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione
energetica degli edifici),e' pubblicato nella Gazz. Uff. 10
luglio 2009, n. 158.
 
Art. 7

Modificazioni all'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192

1. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e' sostituito dal seguente:
«1. Il progettista o i progettisti, nell'ambito delle rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche, (( elettriche )) e illuminotecniche, devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente decreto nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici, che il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti, in doppia copia, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti, (( o alla domanda di concessione edilizia )). Tali adempimenti, compresa la relazione, non sono dovuti in caso di sostituzione del generatore di calore dell'impianto di climatizzazione avente potenza inferiore alla soglia prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera g), del (( regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 )). Gli schemi e le modalita' di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza unificata, in funzione delle diverse tipologie di lavori: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti,interventi di riqualificazione energetica. Ai fini della piu' estesa applicazione dell'articolo 26, comma 7, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, per gli enti soggetti all'obbligo di cui all'articolo 19 della stessa legge, la relazione tecnica di progetto e' integrata attraverso attestazione di verifica sulla (( applicazione del predetto articolo 26, comma 7, )) redatta dal Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia nominato. ».
2. Dopo il comma 1 (( del citato articolo 8 del decreto legislativo n. 192 del 2005 )), e' inserito il seguente:
(( «1-bis. In attuazione dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/31/UE, in caso di edifici di nuova costruzione, e dell'articolo 7, in caso di edifici soggetti a ristrutturazione importante, nell'ambito della relazione di cui al comma 1 e' prevista una valutazione della fattibilita' tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza, tra i quali sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi. La valutazione della fattibilita' tecnica di sistemi alternativi deve essere documentata e disponibile a fini di verifica». ))
Riferimenti normativi

Si riporta l'articolo 8 del citato decreto legislativo
n. 192 del 2005, come modificato dalla presente legge:
"Art. 8. Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni.
1. Il progettista o i progettisti, nell'ambito delle
rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche,
elettriche e illuminotecniche, devono inserire i calcoli e
le verifiche previste dal presente decreto nella relazione
tecnica di progetto attestante la rispondenza alle
prescrizioni per il contenimento del consumo di energia
degli edifici e dei relativi impianti termici, che il
proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve
depositare presso le amministrazioni competenti, in doppia
copia, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei
lavori complessivi o degli specifici interventi proposti, o
alla domanda di concessione edilizia. Tali adempimenti,
compresa la relazione, non sono dovuti in caso di mera
sostituzione del generatore di calore dell'impianto di
climatizzazione avente potenza inferiore alla soglia
prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera g), del
regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 22 gennaio 2008, n. 37. Gli schemi e le modalita'
di riferimento per la compilazione della relazione tecnica
di progetto sono definiti con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza
unificata, in funzione delle diverse tipologie di lavori:
nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, interventi
di riqualificazione energetica. Ai fini della piu' estesa
applicazione dell'articolo 26, comma 7, della legge 9
gennaio 1991, n. 10, per gli enti soggetti all'obbligo di
cui all'articolo 19 della stessa legge, la relazione
tecnica di progetto e' integrata attraverso attestazione di
verifica sulla applicazione del predetto articolo 26, comma
7, della norma predetta redatta dal Responsabile per la
conservazione e l'uso razionale dell'energia nominato.
1-bis. In attuazione dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2,
della direttiva 2010/31/UE, in caso di edifici di nuova
costruzione, e dell'articolo 7, in caso di edifici soggetti
a ristrutturazione importante, nell'ambito della relazione
di cui al comma 1 e' prevista una valutazione della
fattibilita' tecnica, ambientale ed economica per
l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza tra
i quali sistemi di fornitura di energia rinnovabile,
cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento,
pompe di calore e sistemi di monitoraggio e controllo
attivo dei consumi. La valutazione della fattibilita'
tecnica di sistemi alternativi deve essere documentata e
disponibile a fini di verifica.
2. La conformita' delle opere realizzate rispetto al
progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione
tecnica di cui al comma 1, nonche' l'attestato di
qualificazione energetica dell'edificio come realizzato,
devono essere asseverati dal direttore dei lavori e
presentati al comune di competenza contestualmente alla
dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo
per il committente. La dichiarazione di fine lavori e'
inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non e'
accompagnata da tale documentazione asseverata.
3. Una copia della documentazione di cui ai commi 1 e 2
e' conservata dal comune, anche ai fini degli accertamenti
di cui al comma 4. A tale scopo, il comune puo' richiedere
la consegna della documentazione anche in forma
informatica.
4. Il Comune, anche avvalendosi di esperti o di
organismi esterni, qualificati e indipendenti, definisce le
modalita' di controllo, ai fini del rispetto delle
prescrizioni del presente decreto, accertamenti e ispezioni
in corso d'opera, ovvero entro cinque anni dalla data di
fine lavori dichiarata dal committente, volte a verificare
la conformita' alla documentazione progettuale di cui al
comma 1.
5. I Comuni effettuano le operazioni di cui al comma 4
anche su richiesta del committente, dell'acquirente o del
conduttore dell'immobile. Il costo degli accertamenti ed
ispezioni di cui al presente comma e' posto a carico dei
richiedenti.".
Si riporta l'articolo 5 del decreto del Ministro dello
sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento
concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies,
comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre
2005, recante riordino delle disposizioni in materia di
attivita' di installazione degli impianti all'interno degli
edifici), pubblicato nella Gazz. Uff. 12 marzo 2008, n. 61:
"Art. 5. Progettazione degli impianti
1. Per l'installazione, la trasformazione e
l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma
2, lettere a), b), c), d), e), g), e' redatto un progetto.
Fatta salva l'osservanza delle normative piu' rigorose in
materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il
progetto e' redatto da un professionista iscritto negli
albi professionali secondo la specifica competenza tecnica
richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come
specificato all'articolo 7, comma 2, e' redatto, in
alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa
installatrice.
2. Il progetto per l'installazione, trasformazione e
ampliamento, e' redatto da un professionista iscritto agli
albi professionali secondo le specifiche competenze
tecniche richieste, nei seguenti casi:
a) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
a), per tutte le utenze condominiali e per utenze
domestiche di singole unita' abitative aventi potenza
impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di
singole unita' abitative di superficie superiore a 400 mq;
b) impianti elettrici realizzati con lampade
fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti
elettrici, per i quali e' obbligatorio il progetto e in
ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di
1200 VA resa dagli alimentatori;
c) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
a), relativi agli immobili adibiti ad attivita' produttive,
al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze
sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la
parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate
in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw
o qualora la superficie superi i 200 mq;
d) impianti elettrici relativi ad unita' immobiliari
provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a
normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad
uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o
a maggior rischio di incendio, nonche' per gli impianti di
protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume
superiore a 200 mc;
e) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
b), relativi agli impianti elettronici in genere quando
coesistono con impianti elettrici con obbligo di
progettazione;
f) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonche'
impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni
aventi una potenzialita' frigorifera pari o superiore a
40.000 frigorie/ora;
g) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
e), relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas
combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati
di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi
a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo
stoccaggio;
h) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
g), se sono inseriti in un'attivita' soggetta al rilascio
del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli
idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli
apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a
10.
3. I progetti degli impianti sono elaborati secondo la
regola dell'arte. I progetti elaborati in conformita' alla
vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle
norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione
appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che
sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico
europeo, si considerano redatti secondo la regola
dell'arte.
4. I progetti contengono almeno gli schemi
dell'impianto e i disegni planimetrici nonche' una
relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia
dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento
dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla
tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti
da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza
da adottare. Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in
quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione
e' posta nella scelta dei materiali e componenti da
utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica
vigente.
5. Se l'impianto a base di progetto e' variato in corso
d'opera, il progetto presentato e' integrato con la
necessaria documentazione tecnica attestante le varianti,
alle quali, oltre che al progetto, l'installatore e' tenuto
a fare riferimento nella dichiarazione di conformita'.
6. Il progetto, di cui al comma 2, e' depositato presso
lo sportello unico per l'edilizia del comune in cui deve
essere realizzato l'impianto nei termini previsti
all'articolo 11.".
Si riporta il comma 7 dell'articolo 26, della legge 9
gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano
energetico nazionale in materia di uso razionale
dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle
fonti rinnovabili di energia), pubblicata nella Gazz. Uff.
16 gennaio 1991, n. 13, S.O.:
"Art. 26. Progettazione, messa in opera ed esercizio di
edifici e di impianti.
1 - 6 (Omissis).
7. Negli edifici di proprieta' pubblica o adibiti ad
uso pubblico e' fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno
energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti
rinnovabili di energia salvo impedimenti di natura tecnica
od economica.".
Si riporta l'articolo 19 della citata legge n. 10 del
1991:
"Art.19. Responsabile per la conservazione e l'uso
razionale dell'energia.
1. Entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti operanti
nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti
che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia
rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti
di petrolio per il settore industriale ovvero a 1.000
tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri
settori, debbono comunicare al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato il nominativo del tecnico
responsabile per la conservazione e l'uso razionale
dell'energia.
2. La mancanza della comunicazione di cui al comma 1
esclude i soggetti dagli incentivi di cui alla presente
legge. Su richiesta del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato i soggetti beneficiari dei
contributi della presente legge sono tenuti a comunicare i
dati energetici relativi alle proprie strutture e imprese.
3. I responsabili per la conservazione e l'uso
razionale dell'energia individuano le azioni, gli
interventi, le procedure e quanto altro necessario per
promuovere l'uso razionale dell'energia, assicurano la
predisposizione di bilanci energetici in funzione anche dei
parametri economici e degli usi energetici finali,
predispongono i dati energetici di cui al comma 2.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge l'ENEA provvede a definire apposite
schede informative di diagnosi energetica e di uso delle
risorse, diversamente articolate in relazione ai tipi
d'impresa e di soggetti e ai settori di appartenenza.
5. Nell'ambito delle proprie competenze l'ENEA provvede
sulla base di apposite convenzioni con le regioni e con le
province autonome di Trento e di Bolzano a realizzare
idonee campagne promozionali sulle finalita' della presente
legge, all'aggiornamento dei tecnici di cui al comma 1 e a
realizzare direttamente ed indirettamente programmi di
diagnosi energetica.".
Si riporta l'articolo 6 della Direttiva del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, n 2010/31/UEin
materia di prestazione energetica nell'edilizia (rifusione)
, pubblicata nella G.U.U.E. 18 giugno 2010, n. L 153:
"Art. 6. Edifici di nuova costruzione
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie
affinche' gli edifici di nuova costruzione soddisfino i
requisiti minimi di prestazione energetica fissati
conformemente all'articolo 4.Per gli edifici di nuova
costruzione gli Stati membri garantiscono che, prima
dell'inizio dei lavori di costruzione, sia valutata e
tenuta presente la fattibilita' tecnica, ambientale ed
economica di sistemi alternativi ad alta efficienza come
quelli indicati di seguito, se disponibili:
a) sistemi di fornitura energetica decentrati basati
su energia da fonti rinnovabili;
b) cogenerazione;
c) teleriscaldamento o telerinfrescamento urbano o
collettivo, in particolare se basato interamente o
parzialmente su energia da fonti rinnovabili;
d) pompe di calore.
2. Gli Stati membri garantiscono che l'esame di sistemi
alternativi di cui al paragrafo 1 sia documentato e
disponibile a fini di verifica.
3. Tale esame di sistemi alternativi puo' essere
effettuato per singoli edifici, per gruppi di edifici
analoghi o per tipologie comuni di edifici nella stessa
area. Per quanto riguarda gli impianti di riscaldamento e
rinfrescamento collettivi, l'esame puo' essere effettuato
per tutti gli edifici collegati all'impianto nella stessa
area.".
 
Art. 8

Modificazioni all'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«A tali fini:
a) i soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, comunicano (( entro centoventi giorni )) all'ente competente in materia di controlli sugli impianti termici l'ubicazione e le principali caratteristiche degli impianti di proprieta' o dai medesimi gestiti nonche' le eventuali successive modifiche significative;
b) le societa' di distribuzione dei diversi tipi di combustibile, a uso degli impianti termici, comunicano all'ente competente in materia di controlli sugli impianti termici l'ubicazione e la titolarita' delle utenze da esse rifornite al 31 dicembre di ogni anno;
c) l'ente competente in materia di controlli sugli impianti termici trasmette annualmente alle regioni (( e alle province autonome )) i dati di cui alle lettere a) e b) per via informatica, (( avvalendosi del sistema informativo di cui all'articolo 4, comma 1-bis»; ))
(( a-bis) al comma 3-bis, le parole: « Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, » sono soppresse; ))
b) dopo il comma 5-bis, sono inseriti i seguenti:
«5-ter. In tale contesto, fermo restando il divieto di aggravamento degli oneri e degli adempimenti amministrativi previsti dal presente decreto in conformita' alla direttiva 2010/31/UE, (( le regioni e le province autonome possono adottare provvedimenti migliorativi )) di quelli disposti dal presente decreto, in termini di:
a) flessibilita' applicativa dei requisiti minimi, anche con l'utilizzo di soluzioni alternative, in relazione a specifiche situazioni di impossibilita' o di elevata onerosita', che comunque garantiscano un equivalente risultato sul bilancio energetico regionale;
b) semplificazioni amministrative in materia di esercizio, manutenzione, controllo e ispezione degli impianti termici, soprattutto in relazione all'integrazione dei controlli di efficienza energetica con quelli in tema di qualita' dell'aria.
5-quater. I provvedimenti di cui al comma 5-ter devono essere compatibili con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con la direttiva 2010/31/UE, con il presente decreto legislativo e devono essere notificati alla Commissione europea.
5-quinquies. Le regioni e le province autonome, (( in conformita' a quanto previsto dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e 16 aprile 2013, n. 75, )) provvedono inoltre a:
a) istituire un sistema di riconoscimento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attivita' di ispezione sugli impianti termici e di attestazione della prestazione energetica degli edifici, promuovendo programmi per la loro qualificazione, formazione e aggiornamento professionale, tenendo conto dei requisiti previsti dalle norme nazionali e nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi.
b) avviare programmi di verifica annuale della conformita' dei rapporti di ispezione e degli attestati emessi.
5-sexies. Le regioni e le province autonome, anche attraverso propri enti o agenzie, collaborano con il Ministero dello sviluppo economico e, per la sola lettera c) anche (( con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri )), per la definizione congiunta:
a) di metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici;
b) di metodologie per la determinazione dei requisiti minimi di edifici e impianti;
c) di sistemi di classificazione energetica degli edifici, compresa la definizione del sistema informativo comune di cui all'articolo 6, comma 12, lettera d);
d) del (( Piano d'azione )) destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero, di cui all'articolo 4-bis, comma 2;
e) dell'azione di monitoraggio, analisi, valutazione e adeguamento della normativa energetica nazionale e regionale di cui agli articoli 10 e 13 ».
Riferimenti normativi

Si riporta l'articolo 9 del citato decreto legislativo
n. 192 del 2005, come modificato dalla presente legge:
"Art. 9. Funzioni delle regioni e degli enti locali.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono all'attuazione del presente decreto.
2. Le autorita' competenti realizzano, con cadenza
periodica, privilegiando accordi tra gli enti locali o
anche attraverso altri organismi pubblici o privati di cui
sia garantita la qualificazione e l'indipendenza, gli
accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle
norme relative al contenimento dei consumi di energia
nell'esercizio e manutenzione degli impianti di
climatizzazione e assicurano che la copertura dei costi
avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti
finali e l'integrazione di questa attivita' nel sistema
delle ispezioni degli impianti all'interno degli edifici
previsto all'articolo 1, comma 44, della legge 23 agosto
2004, n. 239, cosi' da garantire il minor onere e il minor
impatto possibile a carico dei cittadini; tali attivita',
le cui metodologie e requisiti degli operatori sono
previsti dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, sono
svolte secondo principi di imparzialita', trasparenza,
pubblicita', omogeneita' territoriale e sono finalizzate a:
a) ridurre il consumo di energia e i livelli di
emissioni inquinanti;
b) correggere le situazioni non conformi alle
prescrizioni del presente decreto;
c) rispettare quanto prescritto all'articolo 7;
d) monitorare l'efficacia delle politiche pubbliche.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, allo scopo di facilitare e omogeneizzare
territorialmente l'impegno degli enti o organismi preposti
agli accertamenti e alle ispezioni sugli edifici e sugli
impianti, nonche' per adempiere in modo piu' efficace agli
obblighi previsti al comma 2, possono promuovere la
realizzazione di programmi informatici per la costituzione
dei catasti degli impianti di climatizzazione presso le
autorita' competenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli
enti interessati.
A tali fini:
a) i soggetti di cui all'articolo 7, comma 1,
comunicano entro centoventi giorni all'ente competente in
materia di controlli sugli impianti termici l'ubicazione e
le principali caratteristiche degli impianti di proprieta'
o dai medesimi gestiti nonche' le eventuali successive
modifiche significative;
b) le societa' di distribuzione dei diversi tipi di
combustibile, a uso degli impianti termici, comunicano
all'ente competente in materia di controlli sugli impianti
termici l'ubicazione e la titolarita' delle utenze da esse
rifornite al 31 dicembre di ogni anno;
c) l'ente competente in materia di controlli sugli
impianti termici trasmette annualmente alle regioni e alle
province autonome i dati di cui alle lettere a) e b) per
via informatica, avvalendosi del sistema informativo di cui
all'art. 4, comma 1-bis.
3-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano in accordo con gli enti locali, predispongono entro
il 31 dicembre 2008 un programma di sensibilizzazione e
riqualificazione energetica del parco immobiliare
territoriale, sviluppando in particolare alcuni dei
seguenti aspetti:
a) la realizzazione di campagne di informazione e
sensibilizzazione dei cittadini, anche in collaborazione
con le imprese distributrici di energia elettrica e gas, in
attuazione dei decreti del Ministro delle attivita'
produttive 20 luglio 2004 concernenti l'efficienza
energetica negli usi finali;
b) l'attivazione di accordi con le parti sociali
interessate alla materia;
c) l'applicazione di un sistema di certificazione
energetica coerente con i principi generali del presente
decreto legislativo;
d) la realizzazione di diagnosi energetiche a partire
dagli edifici presumibilmente a piu' bassa efficienza;
e) la definizione di regole coerenti con i principi
generali del presente decreto legislativo per eventuali
sistemi di incentivazione locali;
f) la facolta' di promuovere, con istituti di
credito, di strumenti di finanziamento agevolato destinati
alla realizzazione degli interventi di miglioramento
individuati con le diagnosi energetiche nell'attestato di
prestazione energetica, o in occasione delle attivita'
ispettive di cui all'allegato L, comma 16.
3-ter. Ai fini della predisposizione del programma di
cui al comma 3-bis, i comuni possono richiedere ai
proprietari e agli amministratori degli immobili nel
territorio di competenza di fornire gli elementi
essenziali, complementari a quelli previsti per il catasto
degli impianti di climatizzazione di cui al comma 3, per la
costituzione di un sistema informativo relativo agli usi
energetici degli edifici. A titolo esemplificativo, tra
detti elementi, si segnalano: il volume lordo climatizzato,
la superficie utile corrispondente e i relativi consumi di
combustibile e di energia elettrica.
3-quater. Su richiesta delle regioni e dei comuni, le
aziende di distribuzione dell'energia rendono disponibili i
dati che le predette amministrazioni ritengono utili per i
riscontri e le elaborazioni necessarie alla migliore
costituzione del sistema informativo di cui al comma 3-ter.
3-quinquies. I dati di cui ai commi 3, 3-ter e 3-quater
possono essere utilizzati dalla pubblica amministrazione
esclusivamente ai fini dell'applicazione del presente
decreto legislativo.
4. Per gli impianti che sono dotati di generatori di
calore di eta' superiore a quindici anni, le autorita'
competenti effettuano, con le stesse modalita' previste al
comma 2, ispezioni dell'impianto termico nel suo complesso
comprendendo una valutazione del rendimento medio
stagionale del generatore e una consulenza su interventi
migliorativi che possono essere correlati.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano riferiscono periodicamente alla Conferenza
unificata e ai Ministeri delle attivita' produttive,
dell'ambiente e della tutela del territorio e delle
infrastrutture e dei trasporti, sullo stato di attuazione
del presente decreto.
5-bis. Le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano e gli enti locali considerano, nelle normative e
negli strumenti di pianificazione ed urbanistici di
competenza, le norme contenute nel presente decreto,
ponendo particolare attenzione alle soluzioni tipologiche e
tecnologiche volte all'uso razionale dell'energia e all'uso
di fonti energetiche rinnovabili, con indicazioni anche in
ordine all'orientamento e alla conformazione degli edifici
da realizzare per massimizzare lo sfruttamento della
radiazione solare e con particolare cura nel non
penalizzare, in termini di volume edificabile, le scelte
conseguenti.
5-ter. In tale contesto, fermo restando il divieto di
aggravamento degli oneri e degli adempimenti amministrativi
previsti dal presente decreto in conformita' alla direttiva
2010/31/UE, le regioni e le province autonome possono
adottare o prendere provvedimenti migliorativi di quelli
disposti dal presente decreto, in termini di:
a) flessibilita' applicativa dei requisiti minimi,
anche con l'utilizzo di soluzioni alternative, in relazione
a specifiche situazioni di impossibilita' o di elevata
onerosita', che comunque garantiscano un equivalente
risultato sul bilancio energetico regionale;
b) semplificazioni amministrative in materia di
esercizio, manutenzione, controllo e ispezione degli
impianti termici, soprattutto in relazione all'integrazione
dei controlli di efficienza energetica con quelli in tema
di qualita' dell'aria.
5-quater. I provvedimenti di cui al comma 5-ter devono
essere compatibili con il Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, con la direttiva 2010/31/UE, con il
presente decreto legislativo e devono essere notificati
alla Commissione europea.
5-quinquies. Le regioni e le province autonome, in
conformita' a quanto previsto dai regolamenti di cui ai
Decreti del Presidente della repubblica 16 aprile 2013, n.
74 e 16 aprile 2013, n. 73, provvedono inoltre a:
a) istituire un sistema di riconoscimento degli
organismi e dei soggetti cui affidare le attivita' di
ispezione sugli impianti termici e di attestazione della
prestazione energetica degli edifici, promuovendo programmi
per la loro qualificazione, formazione e aggiornamento
professionale, tenendo conto dei requisiti previsti dalle
norme nazionali e nel rispetto delle norme comunitarie in
materia di libera circolazione dei servizi;
b) avviare programmi di verifica annuale della
conformita' dei rapporti di ispezione e degli attestati
emessi.
5-sexies. Le regioni e le province autonome, anche
attraverso propri enti o agenzie, collaborano con il
Ministero dello sviluppo economico e, per la sola lettera
c) anche con il Dipartimento per la funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la definizione
congiunta:
a) di metodologie di calcolo della prestazione
energetica degli edifici;
b) di metodologie per la determinazione dei requisiti
minimi di edifici e impianti;
c) di sistemi di classificazione energetica degli
edifici, compresa la definizione del sistema informativo
comune di cui all'articolo 6, comma 12, lettera d);
d) del Piano d'azione destinato ad aumentare il
numero di edifici a energia quasi zero, di cui all'articolo
4-bis, comma 2;
e) dell'azione di monitoraggio, analisi, valutazione
e adeguamento della normativa energetica nazionale e
regionale di cui agli articoli 10 e 13.".
 
Art. 9

Modificazioni all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192

1. L'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e' sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Norme transitorie). - 1. Nelle more dell'aggiornamento delle specifiche norme europee di riferimento per l'attuazione della direttiva 2010/31/UE, le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, predisposte in conformita' alle norme EN a supporto della direttive 2002/91/CE e 2010/31/UE, sono quelle di seguito elencate:
a) raccomandazione CTI 14/2013 "Prestazioni energetiche degli edifici - Determinazione dell'energia primaria e della prestazione energetica EP per la classificazione dell'edificio", o normativa UNI equivalente e successive norme tecniche che ne conseguono;
b) UNI/TS 11300 - 1 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva e invernale;
c) UNI/TS 11300 - 2 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione e l'illuminazione;
d) UNI/TS 11300 - 3 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e deirendimenti per la climatizzazione estiva;
e) UNI/TS 11300 - 4 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per riscaldamento di ambienti e preparazione acqua calda sanitaria. ».
(( e-bis) UNI EN 15193 - Prestazione energetica degli edifici - Requisiti energetici per illuminazione». ))
Riferimenti normativi

Si riporta l'articolo 11 del decreto legislativo n. 192
del 2005, come modificato dalla presente legge:
«Art. 11. Norme transitorie.
1. Nelle more dell'aggiornamento delle specifiche norme
europee di riferimento per l'attuazione della direttiva
2010/31/UE, le metodologie di calcolo delle prestazioni
energetiche degli edifici, di cui all'articolo 3, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009,
n. 59, predisposte in conformita' alle norme EN a supporto
delle direttive 2002/91/CE e 2010/31/UE, sono quelle di
seguito elencate:
a) raccomandazione CTI 14/2013 "Prestazioni
energetiche degli edifici - Determinazione dell'energia
primaria e della prestazione energetica EP per la
classificazione dell'edificio", o normativa UNI equivalente
e successive norme tecniche che ne conseguono;
b) UNI/TS 11300 - 1 Prestazioni energetiche degli
edifici - Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia
termica dell'edificio per la climatizzazione estiva e
invernale;
c) UNI/TS 11300 - 2 Prestazioni energetiche degli
edifici - Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia
primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale,
per la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione
e l'illuminazione;
d) UNI/TS 11300 - 3 Prestazioni energetiche degli
edifici - Parte 3: Determinazione del fabbisogno di energia
primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva;
e) UNI/TS 11300 - 4 Prestazioni energetiche degli
edifici - Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di
altri metodi di generazione per riscaldamento di ambienti e
preparazione acqua calda sanitaria."
e-bis) UNI EN 15193 - Prestazione energetica degli
edifici - Requisiti energetici per illuminazione».
Si riporta l'articolo 3 , comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica del 2 aprile 2009, n. 59
(Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1,
lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul
rendimento energetico in edilizia), pubblicato nella Gazz.
Uff. 10 giugno 2009, n. 132:
"Art. 3. Metodologie di calcolo della prestazione
energetica degli edifici e degli impianti.
1. Ai fini dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b),
del decreto legislativo, per le metodologie di calcolo
delle prestazioni energetiche degli edifici si adottano le
norme tecniche nazionali, definite nel contesto delle norme
EN a supporto della direttiva 2002/91/CE, della serie
UNI/TS 11300 e loro successive modificazioni. Di seguito si
riportano le norme a oggi disponibili:
a) UNI/TS 11300 - 1 Prestazioni energetiche degli
edifici - Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia
termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed
invernale;
b) UNI/TS 11300 - 2 Prestazioni energetiche degli
edifici - Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia
primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale
e per la produzione di acqua calda sanitaria.
2. Ai fini della certificazione degli edifici, le
metodologie per il calcolo della prestazione energetica,
sono riportate nelle Linee guida nazionali di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato ai
sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo.".
 
Art. 10

Modificazioni dell'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192

1. L'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e' sostituito dal seguente:
«Art. 14 (Copertura finanziaria). - 1. All'attuazione del presente decreto, fatta salva l'implementazione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 4-ter, (( si provvede )) con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
Riferimenti normativi

Si riporta l'articolo 14 del citato decreto legislativo
n. 192 del 2005, come modificato dalla presente legge:
"Art. 14. Copertura finanziaria.
1. All'attuazione del presente decreto, fatta salva
l'implementazione degli strumenti finanziari di cui
all'articolo 4-ter, si provvede con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica."
 
Art. 11

Modificazioni dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192

1. Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e' sostituito dal seguente:
«3. Le attivita' di cui al comma 2, lettere a) e b), sono condotte in sinergia con le misure di accompagnamento previste dall'articolo 16 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, recante disposizioni in materia di incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni, e all'articolo 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, recante disposizioni in materia di determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 1 del 2 gennaio 2013.».
Riferimenti normativi

Si riporta il comma 3 dell'articolo 13 del citato
decreto legislativo n. 192 del 2005:
"Art. 13. Misure di accompagnamento.
(Omissis).
3. Le attivita' di cui al comma 2, lettere a) e b),
sono condotte in sinergia con le misure di accompagnamento
previste dall'articolo 16 del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 28 dicembre 2012, recante disposizioni
in materia di incentivazione della produzione di energia
termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza
energetica di piccole dimensioni, e all'articolo 15 del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre
2012, recante disposizioni in materia di determinazione
degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio
energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di
distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni
dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei
certificati bianchi, pubblicati nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 1 del
2 gennaio 2013.
4. Le attivita' per il raggiungimento degli obiettivi
di cui al comma 2, lettere c) e d) competono alle regioni e
alle province autonome di Trento e Bolzano, che possono
provvedervi nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.".
Si riporta il testo degli articoli 15 e 16 del decreto
del Ministro dello sviluppo economico del 28 dicembre 2012
(Incentivazione della produzione di energia termica da
fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di
piccole dimensioni) , pubblicato nella Gazz. Uff. 2 gennaio
2013, n. 1, S.O.:
"Art. 15. Diagnosi e certificazione energetica.
1. Nel caso di realizzazione di interventi di cui
all'art. 4, comma 1, lettera a), le richieste di incentivo
devono essere corredate da diagnosi energetica precedente
l'intervento e da certificazione energetica successiva. Nel
caso di realizzazione di interventi di cui all'art. 4,
comma 1, lettere da b) a d) e comma 2, lettere da a) a c),
quando l'intervento stesso e' realizzato su interi edifici
con impianti di riscaldamento di potenza nominale totale
del focolare maggiori o uguali a 100 kW, le richieste di
incentivo devono essere corredate da diagnosi energetica
precedente l'intervento e da certificazione energetica
successiva.
2. La certificazione energetica degli edifici e'
redatta nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali o
regionali, ove presenti.
3. Le spese sostenute per la diagnosi e certificazione
energetica dalle amministrazioni pubbliche per gli
adempimenti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto
indicato all'allegato III, sono incentivate nella misura
del cento per cento della spesa.
4. Le spese sostenute per la diagnosi e certificazione
energetica dai soggetti di cui all'art. 3, comma 2, per gli
adempimenti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto
indicato all'allegato III, sono incentivate nella misura
del cinquanta per cento della spesa.
5. L'incentivo di cui al comma 3 e al comma 4 non
concorre alla determinazione dell'incentivo complessivo nei
limiti del valore massimo erogabile."
"Art. 16. Misure di accompagnamento.
1. Per favorire la definizione di interventi di
riqualificazione energetica del patrimonio edilizio
privato, pubblico e segnatamente dell'edilizia residenziale
pubblica, il Ministero dello sviluppo economico ed il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare definiscono, anche in collaborazione con altri enti ed
associazioni comprese le rappresentanze degli enti locali,
specifiche misure di accompagnamento e interventi di
sensibilizzazione e formazione, anche nell'ambito di
programmi nazionali e interregionali destinati alla
promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza
energetica di cui sono titolari. Essi definiscono altresi',
in collaborazione con «Consip S.p.a.» e le regioni, modelli
contrattuali volontari tra enti proprietari ed inquilini
che favoriscano il ricorso al finanziamento tramite terzi
per interventi incentivabili ai sensi del presente decreto.
2. L'ENEA promuove la conoscenza delle opportunita'
offerte dal presente decreto e mette a disposizione dei
soggetti destinatari degli incentivi di cui al presente
decreto, in coordinamento con le regioni e gli enti locali
e con la «Consip S.p.a.», gli strumenti utili a sollecitare
l'effettuazione degli interventi di riqualificazione
energetica, ivi inclusi modelli di diagnosi energetica e di
verifica e misurazione dei risultati ottenuti.
3. Le regioni e gli enti locali promuovono, ciascuno
per le proprie competenze, programmi di interventi
incentivabili ai sensi del presente decreto, eventualmente
concorrendo anche al finanziamento delle spese per la quota
non sostenuta dagli incentivi statali, secondo criteri di
priorita' per interventi integrati di efficienza energetica
e produzione di energia rinnovabile nell'edilizia pubblica
e per la riqualificazione dell'edilizia sociale.
4. Al fine di favorire la diffusione degli impianti di
climatizzazione e scaldacqua utilizzanti pompe di calore
elettriche e al fine di consentire la riduzione delle
emissioni inquinanti locali, favorendo al contempo il
raggiungimento degli obiettivi di cui al decreto
ministeriale del 15 marzo 2012, entro novanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas definisce tariffe
elettriche specifiche per l'utilizzo di tali impianti.".
 
Art. 12

Modificazioni dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192

1. L'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e' sostituito dal seguente:
«Art. 15 (Sanzioni). - 1. L'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6, il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, la relazione tecnica, l'asseverazione di conformita' e l'attestato di qualificazione energetica di cui all'articolo 8, sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Le autorita' competenti che ricevono i documenti di cui al comma 1 eseguono i controlli (( periodici e diffusi )) con le modalita' di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e applicano le sanzioni amministrative di cui ai commi da 3 a 6. Inoltre, qualora ricorrano le ipotesi di reato di cui all'articolo 76, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si applicano le sanzioni previste dal medesimo articolo.
3. Il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica di cui all'articolo 8, compilata senza il rispetto degli schemi e delle modalita' stabilite nel decreto di cui all'articolo 8, comma 1 e 1-bis, o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 6, e' punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro. L'ente locale e la regione (( o la provincia autonoma )), che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
4. Il direttore dei lavori che omette di presentare al comune l'asseverazione di conformita' delle opere e l'attestato di qualificazione energetica, di cui all'articolo 8, comma 2, (( prima del rilascio del certificato di agibilita', )) e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
5. Il proprietario o il conduttore dell'unita' immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne e' assunta la responsabilita', qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.
6. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. L'ente locale, o la regione competente in materia di controlli, che applica la sanzione comunica alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
7. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, come previsto dall'articolo 6, comma 1, il costruttore o il proprietario e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro.
8. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unita' immobiliari nel caso di vendita, come previsto dall'articolo 6, comma 2, il proprietario e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro.
9. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unita' immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, come previsto dall'articolo 6, comma 2, il proprietario e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro.
10. In caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, come previsto dall'articolo 6, comma 8, il responsabile dell'annuncio e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.».
Riferimenti normativi

Si riporta l'articolo 15 del citato decreto legislativo
n. 192 del 2005, come modificato dalla presente legge:
"Art. 15. Sanzioni.
1. L'attestato di prestazione energetica di cui
all'articolo 6, il rapporto di controllo tecnico di cui
all'articolo 7, la relazione tecnica, l'asseverazione di
conformita' e l'attestato di qualificazione energetica di
cui all'articolo 8, sono resi in forma di dichiarazione
sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47, del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.
2. Le autorita' competenti che ricevono i documenti di
cui al comma 1 eseguono i controlli periodici e diffusi con
le modalita' di cui all'articolo 71 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
applicano le sanzioni amministrative di cui ai commi da 3 a
6. Inoltre, qualora ricorrano le ipotesi di reato di cui
all'articolo 76, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si applicano le
sanzioni previste dal medesimo articolo.
3. Il professionista qualificato che rilascia la
relazione tecnica di cui all'articolo 8, compilata senza il
rispetto degli schemi e delle modalita' stabilite nel
decreto di cui all'articolo 8, commi 1 e 1-bis, o un
attestato di prestazione energetica degli edifici senza il
rispetto dei criteri e delle metodologie di cui
all'articolo 6, e' punito con una sanzione amministrativa
non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro.
L'ente locale e la regione o la provincia autonoma che
applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze,
danno comunicazione ai relativi ordini o collegi
professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
4. Il direttore dei lavori che omette di presentare al
comune l'asseverazione di conformita' delle opere e
l'attestato di qualificazione energetica, di cui
all'articolo 8, comma 2, prima del rilascio del certificato
di agibilita', contestualmente alla dichiarazione di fine
lavori, e' punito con la sanzione amministrativa non
inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. Il
comune che applica la sanzione deve darne comunicazione
all'ordine o al collegio professionale competente per i
provvedimenti disciplinari conseguenti.
5. Il proprietario o il conduttore dell'unita'
immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale
terzo che se ne e' assunta la responsabilita', qualora non
provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli
impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito
dall'articolo 7, comma 1, e' punito con la sanzione
amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a
3000 euro.
6. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione,
che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di
controllo tecnico di cui all'articolo 7, comma 2, e' punito
con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e
non superiore a 6000 euro. L'ente locale, o la regione
competente in materia di controlli, che applica la sanzione
comunica alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di appartenenza per i provvedimenti
disciplinari conseguenti.
7. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un
attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova
costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni
importanti, come previsto dall'articolo 6, comma 1, il
costruttore o il proprietario e' punito con la sanzione
amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a
18000 euro.
8. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un
attestato di prestazione energetica gli edifici o le unita'
immobiliari nel caso di vendita, come previsto
dall'articolo 6, comma 2, il proprietario e' punito con la
sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non
superiore a 18000 euro.
9. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un
attestato di prestazione energetica gli edifici o le unita'
immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, come
previsto dall'articolo 6, comma 2, il proprietario e'
punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300
euro e non superiore a 1800 euro.
10. In caso di violazione dell'obbligo di riportare i
parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o
locazione, come previsto dall'articolo 6, comma 8, il
responsabile dell'annuncio e' punito con la sanzione
amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a
3000 euro.".
Si riportano gli articoli 47, 71 e 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa), pubblicato nella
Gazz. Uff. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.:
"Art. 47. Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'.
1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita'
personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva.".
"Art. 71. Modalita' dei controlli.
1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad
effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i
casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicita' delle
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.
2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di
certificazione sono effettuati dall'amministrazione
procedente con le modalita' di cui all'articolo 43
consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione
certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche
attraverso strumenti informatici o telematici, conferma
scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le
risultanze dei registri da questa custoditi.
3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e
47 presentino delle irregolarita' o delle omissioni
rilevabili d'ufficio, non costituenti falsita', il
funzionario competente a ricevere la documentazione da'
notizia all'interessato di tale irregolarita'. Questi e'
tenuto alla regolarizzazione o al completamento della
dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.
4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni
sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui
all'articolo 2, l'amministrazione competente per il
rilascio della relativa certificazione, previa definizione
di appositi accordi, e' tenuta a fornire, su richiesta del
soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante,
conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti
informatici o telematici, della corrispondenza di quanto
dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi."
"Art. 76. Norme penali.
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti
falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo
unico e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non piu'
rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli
articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle
persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate
come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi
per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte,
il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla
professione e arte.".
 
Art. 13

Modificazioni dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59;».
Riferimenti normativi

Si riporta l'articolo 16 del citato decreto legislativo
n. 192 del 2005, come modificato dalla presente legge:
"Art. 16. Abrogazioni e disposizioni finali.
1. Sono abrogate le seguenti norme della legge 9
gennaio 1991, n. 10:
a) l'articolo 4, commi 1, 2 e 4; l'articolo 28, commi
3 e 4; l'articolo 29; l'articolo 30; l'articolo 31, comma
2, l'articolo 33, commi 1 e 2; l'articolo 34, comma 3.
1-bis. Il comma 2 dell'articolo 26 della legge 9
gennaio 1991, n. 10, e' sostituito dal seguente:
«2. Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti
volti al contenimento del consumo energetico ed
all'utilizzazione delle fonti di energia di cui
all'articolo 1, individuati attraverso un attestato di
prestazione energetica o una diagnosi energetica realizzata
da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni
condominiali sono valide se adottate con la maggioranza
semplice delle quote millesimali».
2. Il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412, si applica, in quanto compatibile con il
presente decreto legislativo, e puo' essere modificato o
abrogato con i decreti di cui all'articolo 4. Di tale
decreto sono abrogate le seguenti norme:
a) l'articolo 5, commi 1, 2, 3 e 4; l'articolo 7,
comma 7; l'articolo 8; l'articolo 11, commi 4, 12, 14, 15,
16, 18, 19, 20.
3. E' abrogato l'articolo 1 del D.M. 6 agosto 1994 del
Ministro dell'industria commercio e artigianato, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 1994, recante
recepimento delle norme UNI attuative del decreto del
Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412,
recante il regolamento per il contenimento dei consumi di
energia degli impianti termici degli edifici, e rettifica
del valore limite del fabbisogno energetico normalizzato.
4. Gli allegati, che costituiscono parte integrante del
presente decreto, sono modificati con decreto del Ministro
delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri
dell'ambiente e della tutela del territorio e delle
infrastrutture e trasporti, sentita la Conferenza
unificata, in conformita' alle modifiche tecniche rese
necessarie dal progresso ovvero a quelle introdotte a
livello comunitario a norma dell'articolo 13 della legge 4
febbraio 2005, n. 11.
4-bis. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di
cui all'articolo 4, comma 1, e' abrogato il decreto del
Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59.".
 
(( Art. 13 bis

Modifica dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192

1. L'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e' sostituito dal seguente:
«Art. 17 (Clausola di cedevolezza). - 1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle regioni e alle province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2010/31/UE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto. Sono fatte salve, in ogni caso, le norme di attuazione delle regioni e delle province autonome che, alla data di entrata in vigore della normativa statale di attuazione, abbiano gia' provveduto al recepimento». ))

 
Art. 14
Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del 65 per cento anche alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2013.
2. La detrazione spettante ai sensi del comma 1 si applica nella misura del 65 per cento alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 30 giugno 2014 per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unita' immobiliari di cui si compone il singolo condominio.
3. La detrazione spettante ai sensi del presente articolo e' ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
(( 3-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) elabora le informazioni contenute nelle richieste di detrazione pervenute per via telematica e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali. Nell'ambito di tale attivita', l'ENEA predispone il costante aggiornamento del sistema di reportistica multi-anno delle dichiarazioni ai fini della detrazione fiscale di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gia' attivo e assicura, su richiesta, il necessario supporto tecnico alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano. ))
Riferimenti normativi

Si riporta il comma 48 dell'articolo 1 della legge 13
dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di
stabilita' 2011) ", pubblicata nella Gazz. Uff. 21 dicembre
2010, n. 297, S.O. :
"Art.1. Gestioni previdenziali. Rapporti con le
regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle.
(Omissis).
48. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344
a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano,
nella misura ivi prevista, anche alle spese sostenute entro
il 30 giugno 2013. Le disposizioni di cui al citato comma
347 si applicano anche alle spese per interventi di
sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a
pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda
sanitaria. La detrazione spettante ai sensi del presente
comma e' ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di
cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 29,
comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2.".
Si riportano gli articoli 1117 e 1117 bis del Codice
Civile:
"RUBRICA:
Libro Terzo della Proprieta'
Titolo VII - Della comunione
Capo II - Del Condominio negli edifici
Art. 1117. Parti comuni dell'edificio.
Sono oggetto di proprieta' comune dei proprietari delle
singole unita' immobiliari dell'edificio, anche se aventi
diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario
dal titolo:
1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso
comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le
fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti,
i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di
ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e
le facciate;
2) le aree destinate a parcheggio nonche' i locali per
i servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio
del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti
destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali,
all'uso comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque
genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i
pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i
sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione
per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento
ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione
radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di
flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i
relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai
locali di proprieta' individuale dei singoli condomini,
ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di
utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in
materia di reti pubbliche."
Art. 1117-bis. Ambito di applicabilita'.
Le disposizioni del presente capo si applicano, in
quanto compatibili, in tutti i casi in cui piu' unita'
immobiliari o piu' edifici ovvero piu' condominii di unita'
immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi
dell'articolo 1117.".
Si riporta il comma 24 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2008) , pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre
2007, n. 300, S.O.:
"Art. 1. (Omissis). 20 Le disposizioni di cui all'
articolo 1, commi da 344 a 347, 353, 358 e 359, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura e alle
condizioni ivi previste, anche alle spese sostenute entro
il 31 dicembre 2010. Le disposizioni di cui al citato comma
347 si applicano anche alle spese per la sostituzione
intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale
non a condensazione, sostenute entro il 31 dicembre 2009.
La predetta agevolazione e' riconosciuta entro il limite
massimo di spesa di cui al comma 21.
21- 23 (Omissis).
24. Ai fini di quanto disposto al comma 20:
a) i valori limite di fabbisogno di energia primaria
annuo per la climatizzazione invernale ai fini
dell'applicazione del comma 344 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e i valori di trasmittanza
termica ai fini dell'applicazione del comma 345 del
medesimo articolo 1 sono definiti con decreto del Ministro
dello sviluppo economico entro il 28 febbraio 2008;
b) per tutti gli interventi la detrazione puo' essere
ripartita in un numero di quote annuali di pari importo non
inferiore a tre e non superiore a dieci, a scelta
irrevocabile del contribuente, operata all'atto della prima
detrazione;
c) per gli interventi di cui al comma 345 dell'articolo
1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente alla
sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole
unita' immobiliari, e ai commi 346 e 347 del medesimo
articolo 1, non e' richiesta la documentazione di cui all'
articolo 1, comma 348, lettera b), della medesima legge 27
dicembre 2006, n. 296.".
Si riporta il comma 6 dell'articolo 29 del decreto
legge del 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il
sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale), pubblicato nella Gazz. Uff. 29 novembre 2008,
n. 280, S.O. , convertito, con modificazioni, nella legge
del 28 gennaio 2009, n.2, recante "Misure urgenti per il
sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale.", pubblicata nella Gazz. Uff. 28 gennaio 2009,
n. 22, S.O.:
"Art. 29. Meccanismi di controllo per assicurare la
trasparenza e l'effettiva copertura delle agevolazioni
fiscali.
1 - 5 (Omissis).
6. Per le spese sostenute nei periodi d'imposta
successivi a quello in corso al 31 dicembre 2008, i
contribuenti interessati alle detrazioni di cui agli
articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, fermi restando i requisiti e le altre
condizioni previsti dalle relative disposizioni normative,
inviano all'Agenzia delle entrate apposita comunicazione,
nei termini e secondo le modalita' previsti con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. Con il
medesimo provvedimento puo' essere stabilito che la
comunicazione sia effettuata esclusivamente in via
telematica, anche tramite i soggetti di cui all'articolo 3,
comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, e sono stabiliti i termini e le modalita' di
comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati in
possesso dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e
l'ambiente (ENEA) ai sensi del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007. Il
predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
19 febbraio 2007, entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
e' comunque modificato con decreto di natura non
regolamentare al fine di semplificare le procedure e di
ridurre gli adempimenti amministrativi a carico dei
contribuenti. Per le spese sostenute a decorrere dal 1°
gennaio 2009 la detrazione dall'imposta lorda deve essere
ripartita in cinque rate annuali di pari importo.".
Si riporta il comma 349 dell' articolo 1 della L.
27-12-2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2007), pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre
2006, n. 299, S.O.
" 349. Ai fini di quanto disposto dai commi da 344 a
350 si applicano le definizioni di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 28
febbraio 2007, sono dettate le disposizioni attuative di
quanto disposto ai commi 344, 345, 346 e 347".
 
Art. 15

Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione ed efficienza
energetica e idrica

1. Nelle more della definizione di misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale, (( da adottare entro il 31 dicembre 2013, )) finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento, (( l'adeguamento antisismico )) e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonche' per l'incremento (( dell'efficienza idrica )) e del rendimento energetico degli stessi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e 16. (( Nella definizione delle misure e degli incentivi di cui al primo periodo e' compresa l'installazione di impianti di depurazione delle acque da contaminazione di arsenico di tipo domestico, produttivo e agricolo nei comuni dove e' stato rilevato il superamento del limite massimo di tolleranza stabilito dall'Organizzazione mondiale della sanita' o da norme vigenti, ovvero dove i sindaci o altre autorita' locali sono stati costretti ad adottare misure di precauzione o di divieto dell'uso dell'acqua per i diversi impieghi.
1-bis. Nella definizione delle misure di cui al comma 1 si tiene conto dell'opportunita' di agevolare ulteriori interventi rispetto a quelli previsti dal presente decreto, quali ad esempio le schermature solari, la micro-cogenerazione e la micro-trigenerazione per il miglioramento dell'efficienza energetica, nonche' interventi per promuovere l'efficienza idrica e per la sostituzione delle coperture di amianto negli edifici. ))

 
(( Art. 15 bis

Banca dati degli incentivi in materia di efficienza energetica e di
produzione di energia da fonti rinnovabili

1. Al fine di monitorare l'andamento, e i relativi costi, delle attivita' connesse ai settori dell'efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonche' di prevenire eventuali fenomeni fraudolenti nella richiesta di riconoscimento dei diversi meccanismi incentivanti previsti dalle singole normative di settore, e' istituita presso il Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE) una banca dati nazionale in cui confluiscono i flussi di dati relativi ai soggetti beneficiari degli incentivi erogati dal GSE e quelli acquisiti da altre amministrazioni pubbliche autorizzate ad erogare incentivi o sostegni finanziari per attivita' connesse ai settori dell'efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Conferenza unificata, utilizzando le competenze istituzionali dell'ENEA, individua, con apposito decreto, le modalita' di gestione dei flussi informativi della banca dati di cui al comma 1, oltre alle opportune forme di collaborazione e raccordo tra le amministrazioni interessate e il GSE, per assicurare un celere e compiuto afflusso per via telematica dei dati in proprio possesso alla banca dati stessa, in modo da riscontrare eventuali anomalie, e per individuare idonee forme di pubblicita' di tali informazioni.
3. All'attuazione del presente articolo, dal quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. ))

 
Art. 16

Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione
edilizia e per l'acquisto di mobili

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013».
(( 1-bis. Per le spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosita' (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attivita' produttive, spetta, fino al 31 dicembre 2013, una detrazione dall'imposta lorda pari al 65 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unita' immobiliare.
2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 e' altresi' riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate e sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonche' A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, e' calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro. ))

Riferimenti normativi

Si riporta il comma 1 dell' articolo 11 del decreto
legge del 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la
crescita del Paese), pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno
2012, n. 147, S.O. , convertito, con modificazioni, nella
legge del 7 agosto 2012, n. 134, recante "Misure urgenti
per la crescita del Paese.", pubblicata nella Gazz. Uff. 11
agosto 2012, n. 187, S.O.:
"Art. 11. Detrazioni per interventi di ristrutturazione
e di efficientamento energetico.
1. Per le spese documentate, sostenute dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e fino al 31
dicembre 2013, relative agli interventi di cui all'articolo
16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione
dall'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un
ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000
euro per unita' immobiliare. Restano ferme le ulteriori
disposizioni contenute nel citato articolo 16-bis.".
 
(( Art. 16 bis
Interventi per favorire l'accesso al credito

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, promuove con l'Associazione bancaria italiana una verifica sulle condizioni per offrire credito agevolato ai soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni previste, ai sensi del presente decreto, per gli interventi di efficienza energetica e di ristrutturazione edilizia». ))

 
Art. 17

Qualificazione degli installatori degli impianti a fonti rinnovabili

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono sostituiti dai seguenti:
«1. La qualifica professionale per l'attivita' di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, e' conseguita con il possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, alternativamente, alle lettere a), b), c) o d) dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.
2. (( Entro il 31 dicembre 2013 )), le regioni e le province autonome, nel rispetto dell'allegato 4, attivano un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le regioni e province autonome possono riconoscere ai soggetti partecipanti ai corsi di formazione crediti formativi per i periodi di prestazione lavorativa e di collaborazione tecnica continuativa svolti presso imprese del settore.».
Riferimenti normativi

Si riporta l'articolo 15 del citato decreto legislativo
n. 28 del 2011:
"Art. 15. Sistemi di qualificazione degli installatori.
1. La qualifica professionale per l'attivita' di
installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie,
caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari
fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici
a bassa entalpia e di pompe di calore, e' conseguita con il
possesso dei requisiti tecnico professionali di cui,
alternativamente, alle lettere a), b), c) o d)
dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.
2. Entro il 31 ottobre 2013, le regioni e le province
autonome, nel rispetto dell'allegato 4, attivano un
programma di formazione per gli installatori di impianti a
fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di
fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero
dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare. Le regioni e
province autonome possono riconoscere ai soggetti
partecipanti ai corsi di formazione crediti formativi per i
periodi di prestazione lavorativa e di collaborazione
tecnica continuativa svolti presso imprese del settore.
3.
4. Allo scopo di favorire la coerenza con i criteri di
cui all'allegato 4 e l'omogeneita' a livello nazionale,
ovvero nel caso in cui le Regioni e le Province autonome
non provvedano entro il 31 dicembre 2012, l'ENEA mette a
disposizione programmi di formazione per il rilascio
dell'attestato di formazione. Le Regioni e le Province
autonome possono altresi' stipulare accordi con l'ENEA e
con la scuola di specializzazione in discipline ambientali,
di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 11 febbraio
1992, n. 157, e successive modificazioni, per il supporto
nello svolgimento delle attivita' di cui al comma 3.
5. Gli eventuali nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica derivanti dalle attivita' di formazione di cui ai
commi 3 e 4 sono posti a carico dei soggetti partecipanti
alle medesime attivita'.
6. Il riconoscimento della qualificazione rilasciata da
un altro Stato membro e' effettuato sulla base di principi
e dei criteri di cui al decreto legislativo 9 novembre
2007, n. 206, nel rispetto dell'allegato 4.
7. I titoli di qualificazione di cui ai precedenti
commi sono resi accessibili al pubblico per via
informatica, a cura del soggetto che li rilascia.".
Si riporta l'articolo 4 del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento
concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies,
comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre
2005, recante riordino delle disposizioni in materia di
attivita' di installazione degli impianti all'interno degli
edifici), pubblicato nella Gazz. Uff. 12 marzo 2008, n. 61:
"Art. 4. Requisiti tecnico-professionali.
1. I requisiti tecnico-professionali sono, in
alternativa, uno dei seguenti:
a) diploma di laurea in materia tecnica specifica
conseguito presso una universita' statale o legalmente
riconosciuta;
b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola
secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa
al settore delle attivita' di cui all'articolo 1, presso un
istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un
periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi,
alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il
periodo di inserimento per le attivita' di cui all'articolo
1, comma 2, lettera d) e' di un anno;
c) titolo o attestato conseguito ai sensi della
legislazione vigente in materia di formazione
professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno
quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una
impresa del settore. Il periodo di inserimento per le
attivita' di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) e' di
due anni;
d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette
dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attivita'
cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore
per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello
computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come
operaio qualificato, in qualita' di operaio installatore
con qualifica di specializzato nelle attivita' di
installazione, di trasformazione, di ampliamento e di
manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.
2. I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c)
e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del
comma 1 possono svolgersi anche in forma di collaborazione
tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del
titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si
considerano, altresi', in possesso dei requisiti
tecnico-professionali ai sensi dell'articolo 4 il titolare
dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno
svolto attivita' di collaborazione tecnica continuativa
nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo
non inferiore a sei anni. Per le attivita' di cui alla
lettera d) dell'articolo 1, comma 2, tale periodo non puo'
essere inferiore a quattro anni.".
 
(( Art. 17 bis
Requisiti degli impianti termici

1. Con decorrenza 31 agosto 2013, il comma 9 dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, e' sostituito dai seguenti:
«9. Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.
9-bis. E' possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:
a) si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;
b) l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;
c) il progettista attesta e assevera l'impossibilita' tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.
9-ter. Nei casi di cui al comma 9-bis e' obbligatorio installare generatori di calore a gas che, per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali di tiraggio in conformita' alla vigente norma tecnica UNI 7129, e successive integrazioni.
9-quater. I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter». ))

 
Art. 18
Abrogazioni e disposizioni finali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, (( sono abrogati gli articoli 2, comma 1, lettere d), e) ed f), 5 e 12, i punti 2, 11, 12, 18, 22 e 56 dell'Allegato A, )) gli Allegati B ed I del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nonche' il comma 3 dell'articolo 15 e il punto 4 dell'allegato 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
2. Alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, come modificato dal presente decreto, sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo stesso.
(( 2-bis. Al punto 4 dell'Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, le parole: « soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettera c) » sono sostituite dalle seguenti: « soggetti di cui all'articolo 4, comma 1-bis ». ))
3. Nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ovunque ricorrano le parole: « attestato di certificazione energetica » sono sostituite dalle seguenti: « attestato di prestazione energetica ».
(( 3-bis. I decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), capoverso « 1 », all'articolo 6, comma 1, capoverso « ART. 6 », comma 12, e all'articolo 7, comma 1, capoverso « 1 », terzo periodo, sono emanati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))
 
Art. 19
Modifiche alla disciplina IVA delle cessioni di prodotti editoriali

1. Alla lettera c) dell'articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
(( a) al secondo periodo le parole: « a supporti integrativi o ad altri beni » sono sostituite dalle seguenti: « a beni diversi dai supporti integrativi »;
a-bis) il quarto ed il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: « Per supporti integrativi si intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori, videomagnetici o digitali ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente ai libri per le scuole di ogni ordine e grado e per le universita', ivi inclusi i dizionari, ed ai libri fruibili dai disabili visivi, a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che, per il loro contenuto, non siano commercializzabili separatamente. Qualora non ricorrano tali condizioni, ai beni ceduti congiuntamente si applica il sesto periodo. »; ))

b) al sesto periodo le parole "se il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione e' superiore al dieci per cento del prezzo dell'intera confezione" sono sostituite dalle seguenti "in ogni caso";
c) l'ottavo periodo e' abrogato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai prodotti editoriali consegnati o spediti a partire dal 1° gennaio 2014.
Riferimenti normativi

Si riporta la lettera c) dell'articolo 74, primo comma
del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre
1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto), pubblicata nella Gazz. Uff. 11 novembre
1972, n. 292, S.O., come modificata dalla presente legge:
"Art. 74. Disposizioni relative a particolari settori.
In deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo
l'imposta e' dovuta:
a) - b) (Omissis).
c) per il commercio di giornali quotidiani, di
periodici, di libri, dei relativi a beni diversi dai
supporti integrativi e di cataloghi, dagli editori sulla
base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al
numero delle copie vendute. L'imposta puo' applicarsi in
relazione al numero delle copie consegnate o spedite,
diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 70 per
cento per i libri e dell'80 per cento per i giornali
quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e
quelli ceduti unitamente a supporti integrativi o ad altri
beni. Per periodici si intendono i prodotti editoriali
registrati come pubblicazioni ai sensi della legge 8
febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni. Per
supporti integrativi si intendono i nastri, i dischi, le
videocassette e gli altri supporti sonori, videomagnetici o
digitali ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione,
unitamente ai libri per le scuole di ogni ordine e grado e
per le universita', ivi inclusi i dizionari, ed ai libri
fruibili dai disabili visivi, a condizione che i beni
unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che, per il
loro contenuto, non siano commercializzabili separatamente.
Qualora non ricorrano tali condizioni, ai beni ceduti
congiuntamente si applica il sesto periodo.".
 
Art. 20

Modifiche alla disciplina IVA sulle somministrazioni di alimenti e
bevande

1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il n. 38), e' abrogato.
2. (( Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 121), le parole: «somministrazioni di alimenti e bevande; prestazioni» sono sostituite dalle seguenti: «somministrazioni di alimenti e bevande, effettuate anche mediante distributori automatici; prestazioni». ))
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2014.
Riferimenti normativi

La tabella A, parte II, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto), e' stata pubblicata nella Gazz. Uff. 11 novembre
1972, n. 292, S.O.
Si riporta il n. 121 della tabella A, parte III,
allegata al decreto del Presidente della Repubblica , n.
633 del 1972, come modificata dalla presente legge:
"Tabella A - Parte III - Beni e servizi soggetti ad
aliquota ridotta.
Parte III
Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento
(Omissis).
121) somministrazioni di alimenti e bevande;
prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto
aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti
e bevande; somministrazioni di alimenti e bevande
effettuate anche mediante distributori automatici;
prestazioni;".
 
Art. 21
Disposizioni finanziarie

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementata di 47,8 milioni di euro per l'anno 2013 e di 121,5 milioni di euro per l'anno 2014, per essere destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7 e' incrementata di 413,1 milioni di euro per l'anno 2024.
3. Agli oneri derivanti dagli articoli 14 e 16 e dai commi da 1 e 2 del presente articolo, pari a 47,8 milioni di euro per l'anno 2013, (( a 274 milioni di euro per l'anno 2014, a 379,7 milioni di euro per l'anno 2015, a 265,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 262,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023 )) e a 413,1 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:
a) quanto a 47,8 milioni di euro per l'anno 2013, a (( 194 milioni )) di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2023 (( e a 379 milioni )) di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate (( e delle minori spese )) derivanti dalle misure previste dagli articoli 14, 16, 19 e 20;
b) (( quanto a 44,8 milioni )) di euro per l'anno 2014, (( a 54,7 milioni )) di euro per l'anno 2015 e (( a 34,7 milioni )) di euro per l'anno 2016 (( e a 31,8 milioni )) di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7;
c) quanto a (( 0,2 milioni di euro per l'anno 2014, a 20 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2024, )) mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 2 comma 616 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico;
d) quanto a (( 20 milioni di euro per l'anno 2014 e a )) 35 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) destinata allo Stato;
e) quanto a 41 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione della proiezione, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
(( e-bis) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2014, a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2023 e a 32,7 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. ))
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi

Si riporta il comma 7 dell'articolo 1 del decreto legge
del 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno
dell'occupazione), pubblicato nella Gazz. Uff. 20 maggio
1993, n. 116:
"Art. 1. Fondo per l'occupazione.
1 - 6 (Omissis).
7. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle
risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al
comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi
comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di
cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i
contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnati al predetto Fondo.".
Si riporta la lett. a) del comma 1 dell'articolo 18 del
decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per
il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale), pubblicato nella Gazz. Uff. 29 novembre 2008,
n. 280, S.O.:
"Art. 18. Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali.
1. In considerazione della eccezionale crisi economica
internazionale e della conseguente necessita' della
riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili,
fermi i criteri di ripartizione territoriale e le
competenze regionali, nonche' quanto previsto ai sensi
degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in maniera
non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza
con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del
Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
e' istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale
affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione,
nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento
degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla
normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal
CIPE alla formazione;".
Si riportano i commi 64, 65 e 66 dell'articolo 2 della
legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di
riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di
crescita), pubblicata nella Gazz. Uff. 3 luglio 2012, n.
153, S.O.:
"64. Al fine di garantire la graduale transizione verso
il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori
sociali di cui alla presente legge, assicurando la gestione
delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di
debolezza dei livelli produttivi del Paese, per gli anni
2013-2016 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
puo' disporre, sulla base di specifici accordi governativi
e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla
normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di
continuita', di trattamenti di integrazione salariale e di
mobilita', anche con riferimento a settori produttivi e ad
aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal
fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, come rifinanziato dal comma 65 del presente articolo.
65. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e'
incrementata di euro 1.000 milioni per ciascuno degli anni
2013 e 2014, di euro 700 milioni per l'anno 2015 e di euro
400 milioni per l'anno 2016.
66. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate
alla concessione, in deroga alla normativa vigente, anche
senza soluzione di continuita', di trattamenti di
integrazione salariale e di mobilita', i trattamenti
concessi ai sensi dell'articolo 33, comma 21, della legge
12 novembre 2011, n. 183, nonche' ai sensi del comma 64 del
presente articolo possono essere prorogati, sulla base di
specifici accordi governativi e per periodi non superiori a
dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di
cui al periodo precedente e' ridotta del 10 per cento nel
caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda
proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive.
I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe
successive alla seconda, possono essere erogati
esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi
di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione
professionale. Bimestralmente il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali invia al Ministero dell'economia e
delle finanze una relazione sull'andamento degli impegni
delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga.".
Si riporta l'articolo 5 della legge 6 febbraio 2009, n.
7 (Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia,
partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la
Grande Giamahiria araba libica popolare socialista , fatto
a Bengasi il 30 agosto 2008), pubblicata nella Gazz. Uff.
18 febbraio 2009, n. 40:
"Art. 5. (Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli
10, lettere a), b), c) e d), e 19 del Trattato di cui
all'articolo 1, pari a euro 34.200.200 per l'anno 2009, a
euro 74.216.200 per l'anno 2010, a euro 70.716.200 per
l'anno 2011 e a euro 1.336.200 per ciascuno degli anni dal
2012 al 2029, e a quelli derivanti dall'attuazione
dell'articolo 8 dello stesso Trattato, valutati in 180
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2028,
nonche' agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo
4 della presente legge, pari a 50 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2009 al 2011, si provvede mediante
utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti
dall'attuazione dell'articolo 3.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede
al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione
dell'articolo 8 del Trattato di cui all'articolo 1 della
presente legge, anche ai fini dell'adozione dei
provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma
7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi
dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata
legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in
vigore dei provvedimenti e delle misure di cui al periodo
precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere,
corredati di apposite relazioni illustrative.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.".
Si riporta l'articolo 47, secondo comma, della legge 20
maggio 1985, n. 222 (Diposizioni sugli enti e beni
ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero
cattolico in servizio nelle diocesi), pubblicata nella
Gazz. Uff. 3 giugno 1985, n. 129, S.O.:
"Art. 47.
Le somme da corrispondere a far tempo dal 1° gennaio
1987 e sino a tutto il 1989 alla Conferenza episcopale
italiana e al Fondo edifici di culto in forza delle
presenti norme sono iscritte in appositi capitoli dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, verso
contestuale soppressione del capitolo n. 4493 del medesimo
stato di previsione, dei capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031
e n. 2071 dello stato di previsione del Ministero
dell'interno, nonche' del capitolo n. 7871 dello stato di
previsione del Ministero dei lavori pubblici.
A decorrere dall'anno finanziario 1990 una quota pari
all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle
dichiarazioni annuali, e' destinata, in parte, a scopi di
interesse sociale o di carattere umanitario a diretta
gestione statale e, in parte, a scopi di carattere
religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica.
Le destinazioni di cui al comma precedente vengono
stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti
in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di
scelte non espresse da parte dei contribuenti, la
destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte
espresse.
Per gli anni finanziari 1990, 1991 e 1992 lo Stato
corrisponde, entro il mese di marzo di ciascun anno, alla
Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e
salvo conguaglio complessivo entro il mese di giugno 1996,
una somma pari al contributo alla stessa corrisposto
nell'anno 1989, a norma dell'articolo 50.
A decorrere dall'anno finanziario 1993, lo Stato
corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alla
Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e
salvo conguaglio entro il mese di gennaio del terzo periodo
d'imposta successivo, una somma calcolata sull'importo
liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni
annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con
destinazione alla Chiesa cattolica.".
 
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