Gazzetta n. 183 del 6 agosto 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 26 aprile 2013
Modalita' per effettuare i rimborsi dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (ADDIRPEF). Art. 1, comma 8, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del 28 settembre 1998, n. 360, che ha istituito l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
Visto l'art. 1, comma 4, del citato decreto legislativo, che dispone che l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e' versata, in acconto e a saldo, unitamente all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
Visto l'art. 1, comma 8, del medesimo decreto legislativo, che stabilisce che i comuni provvedono agli eventuali rimborsi richiesti dagli interessati con le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno;
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto interministeriale del 20 dicembre 1999, che stabilisce che il pagamento dell'addizionale e' effettuato utilizzando il modello di versamento unitario di cui al decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241;
Visto il decreto ministeriale del 29 dicembre 2000, concernente l'individuazione delle imposte da rimborsare mediante procedure automatizzate e determinazione delle relative modalita' di esecuzione, ai sensi dell'art. 75 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di riscossione delle imposte sul reddito;
Visto l'art. 13, comma 16, ultimo periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale dispone che l'Agenzia delle entrate procede all'erogazione dei rimborsi dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche gia' richiesti con dichiarazioni o con istanze presentate entro la data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, senza far valere l'eventuale prescrizione decennale del diritto dei contribuenti;
Visto l'art. 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce che, a decorrere dall'anno d'imposta 2007, il versamento dell'addizionale e' effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 ottobre 2007, che disciplina le modalita' di effettuazione del versamento diretto ai comuni dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
Considerato che gli esiti di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi, da cui si desume l'entita' dei rimborsi da effettuare a titolo di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono in possesso dell'Agenzia delle entrate;
Visto l'art. 4 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante disposizioni relative all'individuazione della competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;
Sentita la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 21 marzo 2013.

Decreta:

Art. 1
Oggetto del provvedimento

1. Con il presente decreto sono individuate le modalita' con le quali l'Agenzia delle entrate effettua i rimborsi delle somme relative all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di seguito «addizionale comunale all'IRPEF», emergenti dalle dichiarazioni dei redditi e dalle istanze presentate dai contribuenti.
 
Art. 2
Modalita' di erogazione dei rimborsi

1. L'Agenzia delle entrate provvede ad erogare ai beneficiari i rimborsi di cui all'art. 1 con le modalita' previste dal decreto ministeriale del 29 dicembre 2000 e sulla base del domicilio fiscale risultante nell'Anagrafe tributaria come valido alla data del 31 dicembre dell'anno d'imposta a cui si riferiscono, prelevando le relative somme dalla contabilita' speciale di nuova istituzione intestata all'Agenzia delle entrate di cui all'art. 3, comma 2.
 
Art. 3
Risorse finanziarie

1. Per la disponibilita' delle risorse finanziarie necessarie per l'erogazione dei rimborsi di cui all'art. 2, l'Agenzia delle entrate attribuisce a ciascun comune le somme riscosse tramite modello F24 e F24 «enti pubblici» a titolo di addizionale comunale all'IRPEF, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 ottobre 2007, al netto degli importi riconosciuti erogabili ai contribuenti, risultanti a rimborso dalle istanze ovvero dalle dichiarazioni dei redditi.
2. E' istituita una nuova contabilita' speciale intestata all'Agenzia delle entrate, aperta presso la sezione di Tesoreria dello Stato di Roma, nella quale sono riversati gli importi riconosciuti erogabili ai contribuenti e trattenuti dalle somme riscosse tramite modello F24 e F24 «enti pubblici», di cui al comma 1, dalla quale sono prelevate le somme necessarie all'erogazione dei rimborsi di cui all'art. 1.
3. Le somme accreditate nella contabilita' speciale di cui al comma 2, che al 31 dicembre di ogni anno risultano non utilizzate, restano a disposizione dell'Agenzia delle entrate per consentire l'erogazione dei rimborsi di cui al presente decreto senza soluzione di continuita'.
 
Art. 4
Modalita' di trasmissione dei dati ai comuni

1. L'Agenzia delle entrate trasmette semestralmente per via telematica ai omuni i dati relativi alla liquidazione dei rimborsi la cui erogazione e' prevista a partire dal semestre successivo.
2. L'Agenzia delle entrate trasmette telematicamente ai comuni i dati relativi ai rimborsi erogati, nonche' gli importi trattenuti ai sensi dell'art. 3, comma 1.
 
Art. 5
Adempimenti a carico dell'Agenzia delle entrate
e dei comuni

1. Il comune provvede alla trasmissione al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate delle istanze in originale presentate ai propri uffici, dandone contestuale comunicazione al contribuente.
2. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, i comuni trasmettono agli uffici territoriali competenti dell'Agenzia delle entrate tutte le istanze gia' presentate ai propri uffici, indicando gli estremi del pagamento nei casi in cui questo sia stato eseguito. Entro lo stesso termine l'Agenzia delle entrate trasmette altresi' ai comuni i dati delle liquidazioni in via di erogazione.
3. Le somme che si rilevino erroneamente rimborsate sono recuperate dall'Agenzia delle entrate secondo le modalita' e i termini di cui all'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. Per quanto non espressamente previsto in materia di riscossione, si applicano le disposizioni contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 aprile 2013

Il Ministro dell'economia e delle finanze: Grilli Il Ministro dell'interno: Cancellieri
 
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