Gazzetta n. 186 del 9 agosto 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
DECRETO 1 agosto 2013 |
Ripartizione delle risorse del Programma annuale 2013 del Fondo Europeo per i Rifugiati 2008-2013, relativamente alle Azioni 1 e 4. |
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L'AUTORITA' RESPONSABILE del «Fondo Europeo per i Rifugiati» 2008-2013
Vista la Decisione 2007/573/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007 che istituisce il Fondo europeo per i Rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarieta' e gestione dei flussi migratori» e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio; Vista la Decisione 2007/815/CE della Commissione Europea del 29 novembre 2007 recante applicazione della decisione n. 2007/573/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adozione degli orientamenti strategici 2008-2013; Vista la Decisione 2008/22/CE della Decisione del 19 dicembre 2007 recante modalita' di applicazione della Decisione 2007/573/CE relativamente ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all'ammissibilita' delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo e le successive decisioni modificative - Decisione modificativa del 9 luglio 2009 (2009/533/CE) e Decisione modificativa del 3 marzo 2011 (2011/152/UE); Visto il decreto del Capo Dipartimento del 29 aprile 2008 con cui la Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo e' individuata quale Autorita' Responsabile per il Fondo Rifugiati ed il Direttore Centrale pro-tempore e' incaricato di esercitare le funzioni previste dall'art. 27 della Decisione 2007/573/CE; Vista la Decisione C(2013) 1584 del 18 marzo 2013 di approvazione del Programma Annuale 2013; Considerato che il succitato Programma Annuale 2013 prevede azioni da realizzarsi attraverso «progetti di sistema» e/o «a valenza territoriale», da ammettere a finanziamento tramite avvisi pubblici, sia attraverso progetti attuati dall'Autorita' Responsabile in qualita' di Organo Esecutivo; Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'art. 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189; Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, recante «Attuazione della direttiva n. 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri»; Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 di attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta; Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 di attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato; Visto il Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo; Visto il decreto prot. n. 5007 dell'11 giugno 2013 di ripartizione delle risorse finanziate a valere sul Programma Annuale 2013 del Fondo Europeo per i Rifugiati in relazione unicamente alle Azioni 2.A, 2.B, 2.C, 2.D, 3.A, 3.B, 3.C e 3.D; Considerate le risorse da stanziare sulle restanti Azioni 1 e 4 a valere sul Programma Annuale 2013, da realizzarsi mediante avvisi pubblici;
Decreta:
Art. 1
A valere sul Programma annuale 2013 del Fondo Europeo per i Rifugiati, nel rispetto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa e al fine di incentivare l'emersione di progettualita' a livello territoriale e la creazione di reti tra i soggetti attivi nell'ambito di riferimento delle azioni previste, vengono destinate alla realizzazione di interventi «a valenza territoriale» le seguenti risorse: € 2.741.000,00 per l'Azione 1 «Interventi finalizzati all'integrazione socio-economica dei richiedenti/titolari di protezione internazionale (non appartenenti a categorie vulnerabili)»; € 2.429.453,87 per l'Azione 4 «Interventi di riabilitazione e integrazione socio-economica rivolti ai titolari di protezione internazionale vulnerabili». L'ammontare complessivo della dotazione prevista per le suddette azioni e' pari a € 5.170.453,87.
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| Art. 2
Con successivo decreto saranno adottati gli avvisi per la selezione di progetti «a valenza territoriale», che definiscono l'articolazione ed i contenuti delle proposte progettuali finanziabili per le suddette azioni, i soggetti proponenti, i destinatari, le procedure relative alla presentazione dei progetti, i criteri di ammissibilita' e valutazione degli stessi. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1° agosto 2013
L'Autorita' responsabile: Scotto Lavina
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