Gazzetta n. 187 del 10 agosto 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DELIBERA 25 luglio 2013
Disciplina degli impianti di dimensioni ridotte esclusi dal sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30. (Delibera n. 16/2013).


IL COMITATO NAZIONALE
per la gestione della direttiva 2003/87/CE
e per il supporto nella gestione delle attivita'
di progetto del Protocollo di Kyoto

Vista la direttiva 2003/87/CE come modificata dalla direttiva 2009/29/CE;
Visto l'art. 27 della menzionata direttiva, che disciplina l'esclusione di impianti di dimensioni ridotte subordinatamente all'adozione di misure nazionali equivalenti approvate dalla Commissione europea;
Visto il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, «Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.» (d'ora in avanti «decreto legislativo n. 30/2013"), ed in particolare l'art. 38, recante «Esclusione di impianti di dimensioni ridotte subordinata all'adozione di misure equivalenti»;
Vista la deliberazione n. 12/2012 di questo Comitato, recante «Modalita' per l'applicazione dell'articolo 27 della Direttiva 2003/87/CE, come modificata dalla Direttiva 2009/29/CE», notificata alla Commissione europea in data 20 maggio 2012 a cura del Presidente pro tempore di questo Comitato;
Viste le richieste di esclusione avanzate dai gestori, ai sensi dell'art. 38, comma 5 del decreto legislativo n. 30/2013;
Visto l'art. 38, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 30/2013, che prescrivono rispettivamente gli obblighi e i criteri minimi per l'emanazione delle disposizioni semplificate in materia di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra, di comunicazione dell'identita' del gestore, di comunicazione delle eventuali modifiche alla natura e al funzionamento dell'impianto e di comunicazione degli ampliamenti o riduzioni di capacita' produttiva ;
Vista la lettera 12 dicembre 2012 della Commissione europea, prot. CLIMA/B2/HB Ares(2012) 1478624, la quale non solleva obiezioni alle Misure Nazionali Equivalenti proposte dall'Italia con la delibera 12/2012 e ne prescrive l'applicazione ai 166 impianti allegati alla lettera, con relative emissioni totali annue consentite per ciascuno di essi;
Vista la Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunita' in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020;
Tenuto conto che la lettera della Commissione di cui sopra specifica anche che «questi numeri saranno utilizzati anche come base per regolare gli obiettivi legati alla condivisione dello sforzo, come previsto dall'art. 10 della Decisione 406/2009/CE»;
Su proposta della Segreteria tecnica approvata con procedura scritta il 25 luglio 2013;

Delibera:

Art. 1
Esclusione di impianti dal sistema comunitario per lo scambio delle
quote di emissione di gas ad effetto serra di cui alla direttiva
2003/87/CE.
1. Ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 30/2013 e nel rispetto delle prescrizioni di cui alla presente deliberazione, a far data dal 1° gennaio 2013 gli impianti in Allegato 1, a tutti gli effetti parte integrante della presente delibera, sono esclusi dal sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra (ETS) di cui alla direttiva 2003/87/CE.
2. Agli impianti di cui al comma 1, limitatamente al periodo di esclusione dal sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra (ETS) di cui alla direttiva 2003/87/CE, si applicano esclusivamente gli articoli 2, 3, 4, 24, 28, 30, 31, 33, 38, 39, 40, 42, 44 e 45 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 (d'ora in avanti "decreto legislativo n. 30/2013") nonche' le delibere, compresa la presente,emanate da questo Comitato quali «Misure nazionale equivalenti», ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 30/2013.
3. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del decreto legislativo n. 30/2013, l'impianto di cui all'Allegato 1 che, in uno degli anni del periodo 2013 - 2020, emette piu' di 25.000 tCO2eq., rientra, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si e' verificato il superamento della predetta soglia, nel sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE e non puo' essere oggetto di ulteriore esclusione. La verifica e' fatta sulla base della comunicazione annuale delle emissioni di cui al successivo art. 7.
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Art. 2
Emissioni consentite

1. Ciascun impianto elencato in Allegato 1 puo' emettere annualmente gratuitamente una quantita' di CO2eq inferiore o pari alle emissioni ad esso consentite, specificate nell'apposita colonna.
2. Per ciascuna tonnellata di emissioni di CO2eq in eccesso rispetto alle emissioni consentite, il gestore dell'impianto, a sua scelta:
a) corrisponde all'erario il prezzo medio della quota EUA nell'anno precedente, determinato dall'Autorita' per l'Energia Elettrica e il Gas secondo le previsioni del comma 4, dell'art. 38 del decreto legislativo n. 30/2013;
b) oppure trasferisce su un conto istituito presso il Registro dell'Unione di cui all'art. 28 del D.lgs. n. 30/2013, una quota di emissione (EUA) valida per il periodo 2013-2020.
3. Con apposita comunicazione al Comitato e all'ISPRA il gestore rende noto il codice del conto da cui e' stato effettuato il trasferimento di cui alla lettera b) del comma 2.
4. Il pagamento o il trasferimento delle quote EUA per le emissioni in eccesso avviene secondo la seguente tempistica:
a) Il pagamento o la restituzione delle quote EUA per le emissioni in eccesso prodotte negli anni 2013 e 2014 avviene entro il 20 maggio 2015;
b) Il pagamento o la restituzione delle quote EUA per le emissioni in eccesso prodotte negli anni 2015 e 2016 avviene entro il 20 maggio 2017;
c) Il pagamento o la restituzione delle quote EUA per le emissioni in eccesso prodotte negli anni 2017 e 2018 avviene entro il 20 maggio 2019;
d) Il pagamento o la restituzione delle quote EUA per le emissioni in eccesso prodotte negli anni 2019 e 2020 avviene entro il 20 maggio 2021.
5. Nel caso in cui le emissioni annuali dell'impianto risultino inferiori alle emissioni consentite per quell'anno, il gestore dell'impianto puo' aggiungere tale surplus alle emissioni consentite per l'anno successivo.
 
Art. 3
Monitoraggio delle emissioni

1. Per il periodo di scambio delle quote di emissione che ha inizio il 1 gennaio 2013, i gestori degli impianti elencati in Allegato 1, effettuano il monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra per le attivita' elencate in allegato I del D.lgs. n. 30/2013, secondo il Piano di monitoraggio di cui all'art. 4, come approvato da questo Comitato ai sensi dell'art. 4, comma 5 ovvero, in caso di aggiornamento dello stesso, secondo il Piano aggiornato secondo la procedura indicata all'art. 5.
 
Art. 4
Piano di monitoraggio

1. I gestori degli impianti elencati in Allegato 1, redigono il Piano di monitoraggio secondo il modello predisposto da questo Comitato e disponibile nella sezione dedicata all'attuazione della direttiva 2003/87/CE del sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (www.minambiente.it) e del sito web del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it).
2. I gestori degli impianti elencati in Allegato 1, trasmettono a questo Comitato il Piano di monitoraggio di cui al comma 1, entro il 30 settembre 2013.
3. Il Piano di monitoraggio di cui al comma 1 deve essere sottoscritto dal gestore dell'impianto con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, e trasmesso a questo Comitato secondo le modalita' indicate nella sezione dedicata all'attuazione della direttiva 2003/87/CE del sito www.minambiente.it.
4. Ai fini dell'approvazione del Piano di monitoraggio di cui al comma 1, il Comitato valuta la completezza e la correttezza della documentazione pervenuta nonche' la coerenza con i principi di cui al Regolamento (UE) N. 601/2012 e, se del caso, provvede a richiedere le necessarie integrazioni che devono essere trasmesse al Comitato entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta.
5. Entro 45 giorni dal ricevimento del Piano, il Comitato si pronuncia sull'approvazione del Piano, con propria deliberazione. In caso di valutazione positiva, il Comitato, in sede di approvazione del Piano, puo' prevedere prescrizioni ai fini dell'integrazione e della modifica del Piano medesimo nel caso in cui rilevi un'applicazione non conforme ai principi di cui al Regolamento (UE) n. 601/2012 e, se del caso, aggiorna l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra. In caso di approvazione con prescrizioni, il gestore recepisce tali prescrizioni ed invia un nuovo Piano di monitoraggio.
 
Art. 5
Aggiornamento del Piano di monitoraggio

1. Il Piano di monitoraggio approvato ai sensi dell'art. 4, comma 5 e' aggiornato nei seguenti casi:
a) modifiche dell'identita' del gestore;
b) ampliamenti o riduzioni della capacita' produttiva dell'impianto superiori al 20%;
c) modifiche alla natura e al funzionamento dell'impianto nonche' modifiche significative del sistema di monitoraggio, laddove la significativita' della modifica va valutata conformemente ai principi di cui all'art. 15 del Regolamento (UE) n. 601/2012.
2. I gestori degli impianti trasmettono al Comitato, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta modifica, l'aggiornamento del Piano di monitoraggio di cui al comma 1, sottoscritto con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, e secondo le modalita' indicate sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (http://www.minambiente.it) e sul sito del Ministero dello sviluppo economico (http://www.mise.gov.it).
3. Ai fini dell'approvazione dell'aggiornamento del Piano di monitoraggio, il Comitato esamina l'aggiornamento al fine di verificare l'adeguatezza della documentazione pervenuta, nonche' la rispondenza alle disposizioni riportate al comma 2 e ai principi di cui al Regolamento (UE) N. 601/2012. Il Comitato, se del caso, provvede a richiedere le necessarie integrazioni che devono essere trasmesse al Comitato entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta.
4. Entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento, il Comitato conclude l'istruttoria e si pronuncia sull'approvazione del Piano, con propria deliberazione, secondo le medesime procedure di cui all'art. 4, comma 5.
5. La modifica di cui alle lettere b) e c) comporta una rideterminazione da parte del Comitato delle emissioni consentite all'impianto. La rideterminazione delle emissioni consentite ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la modifica ha avuto luogo.
 
Art. 6
Autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra

1. Nell'ottica di riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese, all'atto del riesame di cui all'art. 15, comma 1 del D.lgs. n. 30/2013, il Comitato rilascia a ciascuno degli impianti elencati in Allegato 1 un'autorizzazione contenente gli elementi essenziali previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 30/2013 ed, in ogni caso, semplificata rispetto a quella prevista per gli impianti inclusi nel sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra (ETS).
2. Il piano di monitoraggio delle emissioni e successivi aggiornamenti, approvati rispettivamente ai sensi dell'art. 4, comma 5 e dell'art. 5, comma 4 della presente deliberazione, e' parte integrante dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra.
3. L'aggiornamento del Piano di monitoraggio di cui all'art. 5 non comporta necessariamente l'aggiornamento dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra tranne nel caso di cui all'art. 5, comma 1, lettera a).
 
Art. 7
Comunicazione annuale delle emissioni di gas serra

1. Per il periodo di scambio delle quote di emissione che ha inizio il 1° gennaio 2013, i gestori degli impianti elencati in Allegato 1, effettuano la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra per le attivita' elencate in allegato 1 del D.lgs. n. 30/2013, secondo il modello predisposto da questo Comitato e disponibile nella sezione dedicata all'attuazione della direttiva 2003/87/CE del sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (www.minambiente.it) e del sito web del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it).
2. I gestori degli impianti elencati in Allegato 1, trasmettono a questo Comitato la comunicazione di cui al comma 1, verificata conformemente alle disposizioni di cui all'art. 8, entro il 31 marzo di ogni anno.
3. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere sottoscritta dal gestore dell'impianto con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, e trasmessa a questo Comitato secondo le modalita' indicate nella sezione dedicata all'attuazione della direttiva 2003/87/CE del sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (www.minambiente.it) e del sito web del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it).
 
Art. 8
Disposizioni semplificate per l'attivita' di verifica
della comunicazione delle emissioni

1. Per gli impianti dell'Allegato 1 che negli anni tra il 2008 e il 2010 hanno registrato emissioni annuali medie verificate inferiori a 5.000 tonnellate di CO2eq, la comunicazione di cui all'art. 7 e' verificata dal Comitato sulla base dei documenti di supporto di cui al comma 4. Il Comitato comunica i risultati della verifica al gestore dell'impianto entro i successivi 30 (trenta) giorni. Gli eventuali documenti di supporto sono sottoscritti con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005.
2. Per gli impianti riportati in Allegato 1, diversi da quelli di cui al comma 1, la comunicazione di cui all'art. 7 e' verificata da un verificatore accreditato ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. n. 30/2013 che puo' effettuare la verifica «fuori sito». All'atto della verifica il verificatore accerta comunque anche la congruita' delle informazioni riportate sul Piano di Monitoraggio. Qualora necessario il verificatore richiede al gestore di aggiornare, entro il 30 giugno successivo, il Piano di Monitoraggio sulla base delle proprie osservazioni, facendone esplicito riferimento all'interno dell'attestato di verifica.
3. Il Comitato procede affinche' ogni anno un campione casuale costituito dal 5% degli impianti riportati in Allegato 1 sia assoggettato a verifica di parte terza in sito. Le spese di verifica sono a carico del gestore dell'impianto.
4. L'elenco dei documenti di supporto per la verifica della comunicazione delle emissioni annuali e' riportato nei siti web del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (www.minambiente.it) e dello sviluppo economico (www.mise.gov.it).
 
Art. 9
Disciplina della chiusura degli impianti

1. Ai sensi della presente deliberazione si considera in stato di chiusura l'impianto che sospende la propria attivita' per un periodo continuativo superiore a 10 mesi.
2. Nei casi di cui al comma 1, il gestore ha l'obbligo di comunicare al Comitato l'avvenuta chiusura entro il termine di 10 (dieci) giorni dal verificarsi della stessa. Il gestore, inoltre, invia al Comitato la documentazione attestante l'effettiva chiusura dell'impianto entro il 31 marzo dell'anno successivo alla chiusura. Le eventuali emissioni in eccesso rispetto a quelle consentite devono essere regolate entro il 30 aprile successivo nelle forme previste dall'art. 2, comma 2.
3. L'autorizzazione decade a seguito della comunicazione di cui al comma 2. Il Comitato provvede a rimuovere l'impianto dal Registro di cui all'art. 6.
 
Art. 10
Istituzione del Registro Nazionale Piccoli Emettitori

1. E' istituito presso questo Comitato, ai sensi della lettera g), comma 7, art. 38 del D.lgs. n. 30/2013 il Registro Nazionale dei Piccoli Emettitori (d'ora in avanti «RENAPE») a cui sono iscritti d'ufficio a cura del Comitato gli impianti dell'Allegato 1.
2. La presente delibera viene trasmessa all'ISPRA, affinche' provveda, in qualita' di amministratore della sezione italiana del Registro dell'Unione, entro un congruo periodo di tempo, e comunque non oltre i 60 (sessanta) giorni dall'approvazione della presente delibera, alla modifica dello stato da «attivo» ad «escluso» dei conti degli impianti di cui all'Allegato 1 nel Registro dell'Unione.
3. ISPRA comunica al Comitato la data di decorrenza della modifica dello stato del conto di cui al comma 2. L'iscrizione al RENAPE ha validita' da tale data.
 
Art. 11
Norme transitorie e finali

1. Al verificarsi della circostanza di cui all'art. 1, comma 3, l'impianto viene cancellato dal RENAPE e iscritto nuovamente al registro di cui all'art. 28 del D.lgs n. 30/2013. Ad esso si applicano tutte le previsioni di cui al medesimo decreto legislativo.
2. Nel caso di cui al comma 1, il Comitato comunica senza indugio al gestore e alla Commissione Europea che l'impianto dal medesimo anno e' riammesso nel sistema europeo di scambio di quote di emissione. L'eventuale assegnazione di quote ai sensi della decisione 278/2011 per l'anno in corso, fatto salva l'approvazione della Commissione europea, ha luogo entro il 28 febbraio dell'anno successivo, contestualmente all'assegnazione per quest'ultimo anno.
3. Tutte le comunicazioni di cui alla presente delibera, ove non diversamente previsto, sono effettuate sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
4. La presente deliberazione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 luglio 2013

Il Presidente: Clini
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone