Gazzetta n. 189 del 13 agosto 2013 (vai al sommario) |
UNIVERSITA' DI ROMA TRE |
DECRETO RETTORALE 1 agosto 2013 |
Modificazioni allo Statuto. |
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IL RETTORE
Viste la legge 168/89 e la legge 240/2010; Visto lo statuto dell'Universita' degli Studi Roma Tre; Viste la deliberazione del senato accademico nell'adunanza del 9 luglio u.s., con cui e' stata adottata la modifica dei commi 5 e 6 dell'art. 15 dello statuto di Ateneo, e la deliberazione del consiglio di amministrazione nell'adunanza del 12 luglio u.s., con cui e' stato espresso parere favorevole in merito a tale modifica, ai sensi dell'art. 45 del medesimo statuto; Vista la nota del Rettore n. 19838 del 23 luglio u.s., con cui sono state trasmesse al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca le delibere sopracitate; Vista la nota ministeriale n. 17096 del 1° agosto 2013, con cui si e' espresso il nulla-osta alla modifica dell'art. 15 dello statuto come adottata con le delibere degli organi di governo dell'Ateneo sopracitate; Sentito il direttore generale;
Decreta:
Art. 1
L'art. 15 dello statuto dell'Universita' degli Studi Roma Tre, modificato secondo quanto deliberato dagli organi di governo dell'Ateneo nelle adunanze citate nelle premesse, e' emanato nel testo allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
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| Allegato
Art. 15 - Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni relative all'indirizzo strategico dell'Universita' e alla programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonche' alla vigilanza sulla sostenibilita' finanziaria delle attivita'. Al Consiglio di Amministrazione, in particolare, sono attribuite le seguenti competenze: a) deliberare in merito alla costituzione e modificazione dei Dipartimenti, delle Scuole, dei Centri e di altre strutture dell'Universita', previa proposta del Senato Accademico, nonche' alla soppressione delle strutture di cui alla presente lettera e alla costituzione delle partizioni interne ai Dipartimenti, previo parere del Senato Accademico; b) deliberare in merito all'attivazione o soppressione dei corsi di studio, dei corsi di dottorato di ricerca, di altre attivita' formative e delle relative sedi, previa proposta del Senato Accademico; c) approvare il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' e gli altri regolamenti in materia di gestione amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, previo parere del Senato Accademico; d) approvare il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale, su proposta del Rettore e previo parere del Senato Accademico; e) assegnare, previo parere del Senato Accademico, le risorse finanziarie ai centri di spesa dell'Universita', nonche' comunicare ai singoli Dipartimenti la quota delle disponibilita' di bilancio da destinare alla copertura di posti di personale docente e di ricercatore a tempo determinato, sulla base di quanto indicato nel documento di programmazione triennale e delle complessive disponibilita' di bilancio, tenendo conto delle loro esigenze funzionali, nonche' dei risultati da essi conseguiti, stimati dal Nucleo di Valutazione; f) trasmettere al Ministero dell'Universita' e al Ministero dell'Economia e delle Finanze il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo; g) conferire l'incarico di Direttore Generale di cui all'art. 22 del presente Statuto, su proposta del Rettore, previo parere del Senato Accademico; h) applicare le sanzioni disciplinari superiori alla censura relativamente ai professori e ai ricercatori universitari, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina di cui all'art. 21; i) deliberare in merito alle proposte di reclutamento del personale docente, trasmesse dal Senato Accademico secondo le richieste dei Dipartimenti; j) deliberare in merito alle proposte di chiamata dei docenti formulate dai Dipartimenti, limitatamente ai profili di compatibilita' finanziaria in relazione alle attribuzioni di cui alla lettera e); k) esercitare ogni altra attribuzione ad esso conferita da leggi, regolamenti, dal presente Statuto e dai regolamenti di Ateneo, nonche' deliberare su tutte le questioni ad esso sottoposte dal Rettore. 2. Il Consiglio di Amministrazione e' nominato con decreto rettorale ed e' composto da: a) il Rettore, che lo presiede; b) cinque componenti scelti tra candidature individuate tra il personale di ruolo dell'Universita' avente i requisiti previsti dalla legge, dei quali uno appartenente al personale tab; c) due componenti individuati tra personalita' italiane o straniere non appartenenti ai ruoli universitari, aventi i requisiti previsti dalla legge e che non siano in situazione di conflitto di interessi secondo quanto stabilito dal Codice etico di Ateneo; d) due rappresentanti degli studenti, i quali non partecipano alla seduta quando l'organo e' chiamato a deliberare su quanto previsto dalla lettera h) del comma 1. 3. Il Prorettore vicario partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto. In caso di assenza del Rettore, il Prorettore vicario assume la funzione di presidente con voto deliberativo. 4. Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo e ne esercita le funzioni di segretario. 5. Per l'individuazione dei componenti di cui alla lettera b) del comma 2, il Rettore richiede la presentazione di candidature, attraverso la pubblicazione sul sito internet dell'Universita' di un avviso, nel quale sono indicati i requisiti previsti dalla legge. Il Senato Accademico, senza la partecipazione del Rettore, verifica il possesso dei requisiti necessari da parte dei soggetti che abbiano presentato la propria candidatura e definisce l'elenco delle candidature ammissibili; l'elenco deve essere formato da almeno otto candidati appartenenti al personale docente e da almeno due candidati appartenenti al personale tab. Se il numero dei candidati e' inferiore a tali numeri per il personale docente e/o per il personale tab, l'avviso viene ripetuto una sola volta. 6. Le candidature dichiarate ammissibili per la designazione dei componenti di cui alla lettera b) del comma 2 sono sottoposte secondo le modalita' definite dal Regolamento Generale di Ateneo: al personale docente, ivi compresi i ricercatori a tempo determinato, per la designazione mediante elezione dei quattro componenti docenti; al personale tab, ivi compreso il personale a tempo determinato, per la designazione mediante elezione del componente appartenente al medesimo personale. 7. I componenti di cui alla lettera c) del comma 2 sono individuati tra personalita' italiane o straniere in possesso dei seguenti requisiti: comprovata competenza in campo gestionale, preferibilmente nel settore delle istituzioni accademiche, culturali e scientifiche, ovvero esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione culturale. Tali componenti sono designati dal Senato Accademico sulla base di una rosa di nominativi proposta dal Rettore. 8. La rappresentanza degli studenti di cui alla lettera d) del comma 2 e' eletta da parte degli studenti. 9. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve rispettare il principio costituzionale delle pari opportunita' tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici. 10. Il Consiglio di Amministrazione e' convocato dal Rettore almeno una volta ogni due mesi. Il Consiglio deve essere comunque convocato quando ne facciano richiesta almeno quattro dei suoi componenti, con indicazione degli argomenti da trattare. 11. I componenti del Consiglio di Amministrazione che non partecipino a piu' della meta' delle riunioni ordinarie in uno stesso anno accademico decadono dalla carica. La decadenza e' disposta con decreto rettorale.
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| Art. 2
Il presente decreto verra' trasmesso al competente Ufficio del Ministero della giustizia per la prescritta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1° agosto 2013
Il rettore: Panizza
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