Gazzetta n. 193 del 19 agosto 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 5 agosto 2013 |
Disciplina sostituzione motori dei pescherecci. |
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IL DIRETTORE GENERALE della pesca marittima e dell'acquacoltura
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il «Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima», ed in particolare l'art. 98; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante «Norme di attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima»; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»; Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96; Visto il D.M. 26 luglio 1995 recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca; Visto il D.M. 26 gennaio 2012 recante adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca; Visto il Reg. (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del Reg. (CEE) n. 2847/93 e che abroga il Reg. (CE) n. 1626/94; Visto il Reg. (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca ed in particolare gli articoli 25 e 26 aventi ad oggetto misure di finanziamento per l'ammodernamento dei pescherecci; Visto il Programma Operativo dell'intervento comunitario del Fondo Europeo per la Pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013, approvato da ultimo dalla Commissione Europea con Decisione C (2013) 119 del 17 gennaio 2013 recante modifica della decisione C(2007) 6792, del 19 dicembre 2007, quale modificata dalla Decisione C(2010) 7914 dell'11 novembre 2010; Visto il Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE)n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1432/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 ed in particolare il secondo comma dell'art. 6 che stabilisce che lo Stato membro di bandiera assicura che le informazioni contenute nella licenza di pesca siano corrette e coerenti con quelle contenute nel registro della flotta peschereccia comunitaria di cui all'art. 15 del regolamento (CE) n. 2371/2002; Visto il Regolamento (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009; Considerata la necessita' di garantire, da parte dello Stato membro, la piena coerenza tra le informazioni contenute nella licenza di pesca con quelle indicate nel registro della flotta peschereccia comunitaria, cosi' come stabilito dall'art. 5 del Reg. (CE) n. 1224/2009; Ritenuto quindi necessario, in conformita' alla citata normativa, assicurare piena corrispondenza tra il flusso economico relativo ai finanziamenti comunitari ed il tempestivo aggiornamento dei dati contenuti nell'Archivio Licenze di pesca e del fleet register, anche in relazione ad eventuali azioni di controllo incrociato da parte della Commissione Europea;
Decreta:
Art. 1
Nei casi di sostituzione dell'apparato motore sulle unita' da pesca, che comportano una variazione della potenza rispetto a quella riportata in licenza, per l'aggiornamento del fleet-register, ai fini della sostituzione della licenza o per le variazioni da riportare nell'archivio della flotta, l'impresa interessata presenta al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - per il tramite dell'Ufficio di iscrizione dell'unita', istanza redatta in conformita' al Modello B del D.M. 26 gennaio 2012, corredata della licenza da rettificare secondo le modalita' degli articoli 4 e 5 del D.M. 26 luglio 1995.
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| Art. 2
Ai fini dell'aggiornamento di cui all'art. 1 e' necessario che all'istanza venga allegata la seguente documentazione: a) estratto delle matricole o dei RR.NN.MM.GG. dell'unita' con l'annotazione degli estremi dell'apparato motore in carta semplice; b) copia del certificato di origine dell'apparato motore, rilasciato dalla casa costruttrice; c) copia del certificato di potenza dell'apparato motore, rilasciato dal competente Ente tecnico.
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| Art. 3
Nei casi di sostituzione dell'apparato motore sulle unita' da pesca, che non comportano una variazione della potenza rispetto a quella riportata in licenza e, quindi, la modifica della licenza stessa, per l'aggiornamento del fleet-register o per le variazioni da riportare nell'archivio della flotta, l'Ufficio di iscrizione dell'unita' interessata invia al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - l'estratto, in carta semplice, delle matricole o dei RR.NN.MM.GG. dell'unita' con l'annotazione degli estremi dell'apparato motore.
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| Art. 4
L'Ufficio marittimo di iscrizione della nave, trasmette la documentazione di cui al punto 2 avendo cura di indicare nella corrispondenza il numero UE del peschereccio ed, all'oggetto, «aggiornamento dati per sostituzione apparato motore», al fine di consentire il tempestivo e corretto aggiornamento dei dati dell'archivio licenze di pesca (ALP) e dell'archivio comunitario delle navi da pesca (Fleet-Register), indispensabile per l'invio dei dati complessivi della flotta ai competenti Uffici della Commissione Europea, cosi' come previsto dai pertinenti regolamenti comunitari.
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| Art. 5
Stante l'importanza della tempestivita' per la definizione dell'aggiornamento, la documentazione di cui agli articoli 2 e 3 puo' essere trasmessa per le vie brevi o anche per posta elettronica certificata all'indirizzo PEMAC3@pec.mpaaf.gov.it. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 agosto 2013
Il direttore generale ad interim: Gatto
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