Gazzetta n. 193 del 19 agosto 2013 (vai al sommario)
TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 1 luglio 2013, n. 78
Testo del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 153 del 2 luglio 2013), coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 94 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3 del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul video sono tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


Art. 1
Modifiche al codice di procedura penale

In vigore dal 3 luglio 2013
1. Al codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
(( 0a) all'articolo 280, comma 2:
1) la parola: "quattro" e' sostituita dalla seguente: "cinque";
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni";
0b) all'articolo 274, comma 1, lettera c), secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni; ))

a) all'articolo 284, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Il giudice dispone il luogo degli arresti domiciliari in modo da assicurare comunque le prioritarie esigenze di tutela della persona offesa dal reato.»;
(( a-bis) all'articolo 386, comma 3, dopo le parole: "il relativo verbale" sono inserite le seguenti: ", anche per via telematica"; ))
b) all'articolo 656 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 9, lett. b), quando la residua pena da espiare, computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinche' provveda all'eventuale applicazione della liberazione anticipata. Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. La presente disposizione non si applica nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.
4-ter. Quando il condannato si trova in stato di custodia cautelare in carcere il pubblico ministero emette l'ordine di esecuzione e, se ricorrono i presupposti di cui al comma 4-bis, trasmette senza ritardo gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata.
4-quater. Nei casi previsti dal comma 4-bis, il pubblico ministero emette i provvedimenti previsti dai commi 1, 5 e 10 dopo la decisione del magistrato di sorveglianza.»;
2) al comma 5, nel primo periodo, dopo le parole: «tre anni» sono inserite le seguenti: «, quattro anni nei casi previsti dall'articolo 47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354,»;
3) al comma 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
(( a) nella lettera a), le parole da: "624" fino a: "dall'articolo 625" sono sostituite dalle seguenti: "572, secondo comma, 612-bis, terzo comma" e le parole da: "e per i delitti" fino a: "del medesimo codice," sono soppresse; ))
b) la lettera (( c) )) e' soppressa;
4) al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «da eseguire,» sono inserite le seguenti: «e se la residua pena da espiare determinata ai sensi del comma 4-bis non supera i limiti indicati dal comma 5,».
Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 280 del codice di
procedura penale come modificato dalla presente legge:
"Art. 280. Condizioni di applicabilita' delle misure
coercitive.
1. Salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente
articolo e dall'art. 391, le misure previste in questo capo
possono essere applicate solo quando si procede per delitti
per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o
della reclusione superiore nel massimo a tre anni.
2. La custodia cautelare in carcere puo' essere
disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali
sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel
massimo a cinque anni e per il delitto di finanziamento
illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2
maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni";
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei
confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni
inerenti ad una misura cautelare.".
- Si riporta il testo dell'articolo 274 del codice di
procedura penale come modificato dalla presente legge:
"Art. 274. Esigenze cautelari.
1. Le misure cautelari sono disposte:
a) quando sussistono specifiche ed inderogabili
esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i
quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed
attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinita' della
prova, fondate su circostanze di fatto espressamente
indicate nel provvedimento a pena di nullita' rilevabile
anche d'ufficio. Le situazioni di concreto ed attuale
pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della
persona sottoposta alle indagini o dell'imputato di rendere
dichiarazioni ne' nella mancata ammissione degli addebiti;
b) quando l'imputato si e' dato alla fuga o sussiste
concreto pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il
giudice ritenga che possa essere irrogata una pena
superiore a due anni di reclusione;
c) quando, per specifiche modalita' e circostanze del
fatto e per la personalita' della persona sottoposta alle
indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti
concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto
pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi
o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro
l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalita'
organizzata o della stessa specie di quello per cui si
procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti
della stessa specie di quello per cui si procede, le misure
di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di
delitti per i quali e' prevista la pena della reclusione
non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di
custodia cautelare i carcere, di delitti per i quali e'
prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo
a cinque anni."
- Si riporta il testo dell'articolo 284 del codice di
procedura penale come modificato dalla presente legge:
"Art. 284. Arresti domiciliari.
1. Con il provvedimento che dispone gli arresti
domiciliari, il giudice prescrive all'imputato di non
allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di
privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di
assistenza ovvero, ove istituita, da una casa famiglia
protetta.
1-bis. Il giudice dispone il luogo degli arresti
domiciliari in modo da assicurare comunque le prioritarie
esigenze di tutela della persona offesa dal reato.
2. Quando e' necessario, il giudice impone limiti o
divieti alla facolta' dell'imputato di comunicare con
persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo
assistono.
3. Se l'imputato non puo' altrimenti provvedere alle
sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in
situazione di assoluta indigenza, il giudice puo'
autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal
luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per
provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una
attivita' lavorativa.
4. Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria,
anche di propria iniziativa, possono controllare in ogni
momento l'osservanza delle prescrizioni imposte
all'imputato.
5. L'imputato agli arresti domiciliari si considera in
stato di custodia cautelare.
5-bis. Non possono essere, comunque, concessi gli
arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato
di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il
quale si procede. A tale fine il giudice assume nelle forme
piu' rapide le relative notizie.".
- Si riporta il testo dell'articolo 386 del codice di
procedura penale come modificato dalla presente legge:
"Art. 386. Doveri della polizia giudiziaria in caso di
arresto o di fermo.
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
che hanno eseguito l'arresto o il fermo o hanno avuto in
consegna l'arrestato, ne danno immediata notizia al
pubblico ministero del luogo dove l'arresto o il fermo e'
stato eseguito. Avvertono inoltre l'arrestato o il fermato
della facolta' di nominare un difensore di fiducia.
2. Dell'avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli
agenti di polizia giudiziaria informano immediatamente il
difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello
di ufficio designato dal pubblico ministero a norma
dell'articolo 97.
3. Qualora non ricorra l'ipotesi prevista dall'articolo
389 comma 2, gli ufficiali e gli agenti di polizia
giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a disposizione
del pubblico ministero al piu' presto e comunque non oltre
ventiquattro ore dall'arresto o dal fermo. Entro il
medesimo termine trasmettono il relativo verbale, anche per
via telematica salvo che il pubblico ministero autorizzi
una dilazione maggiore. Il verbale contiene l'eventuale
nomina del difensore di fiducia, l'indicazione del giorno,
dell'ora e del luogo in cui l'arresto o il fermo e' stato
eseguito e l'enunciazione delle ragioni che lo hanno
determinato.
4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del
pubblico ministero mediante la conduzione nella casa
circondariale o mandamentale del luogo dove l'arresto o il
fermo e' stato eseguito, salvo quanto previsto
dall'articolo 558.
5. Il pubblico ministero puo' disporre che l'arrestato
o il fermato sia custodito, in uno dei luoghi indicati nel
comma 1 dell'articolo 284 ovvero, se ne possa derivare
grave pregiudizio per le indagini, presso altra casa
circondariale o mandamentale.
6. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
trasmettono il verbale di fermo anche al pubblico ministero
che lo ha disposto, se diverso da quello indicato nel comma
1.
7. L'arresto o il fermo diviene inefficace se non sono
osservati i termini previsti dal comma 3.".
- Si riporta il testo dell'articolo 656 del codice di
procedura penale come modificato dalla presente legge:
"Art. 656. Esecuzione delle pene detentive.
1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna
a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di
esecuzione con il quale, se il condannato non e' detenuto,
ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine e' consegnata
all'interessato.
2. Se il condannato e' gia' detenuto, l'ordine di
esecuzione e' comunicato al Ministro di grazia e giustizia
e notificato all'interessato.
3. L'ordine di esecuzione contiene le generalita' della
persona nei cui confronti deve essere eseguito e
quant'altro valga a identificarla, l'imputazione, il
dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie
all'esecuzione. L'ordine e' notificato al difensore del
condannato.
4. L'ordine che dispone la carcerazione e' eseguito
secondo le modalita' previste dall'articolo 277.
4-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 9, lett.
b), quando la residua pena da espiare, computando le
detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio
1975, n. 354, non supera i limiti indicati dal comma 5, il
pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di
esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di
custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi
al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al
magistrato di sorveglianza affinche' provveda all'eventuale
applicazione della liberazione anticipata. Il magistrato di
sorveglianza provvede senza ritardo con ordinanza adottata
ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975,
n. 354. La presente disposizione non si applica nei
confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo
4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.
4-ter. Quando il condannato si trova in stato di
custodia cautelare in carcere il pubblico ministero emette
l'ordine di esecuzione e, se ricorrono i presupposti di cui
al comma 4-bis, trasmette senza ritardo gli atti al
magistrato di sorveglianza per la decisione sulla
liberazione anticipata.
4-quater. Nei casi previsti dal comma 4-bis, il
pubblico ministero emette i provvedimenti previsti dai
commi 1, 5 e 10 dopo la decisione del magistrato di
sorveglianza.
5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo
di maggiore pena, non e' superiore a tre anni, quattro anni
nei casi previsti dall'articolo 47-ter, comma 1, della
legge 26 luglio 1975, n. 354, o sei anni nei casi di cui
agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo
quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione.
L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono
notificati al condannato e al difensore nominato per la
fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha
assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro
trenta giorni puo' essere presentata istanza, corredata
dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta
ad ottenere la concessione di una delle misure alternative
alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma
1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la
sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo
90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresi' che,
ove non sia presentata l'istanza o la stessa sia
inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del
citato testo unico, l'esecuzione della pena avra' corso
immediato.
6. L'istanza deve essere presentata dal condannato o
dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato
dal pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente
alla documentazione, al tribunale di sorveglianza
competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio
del pubblico ministero. Se l'istanza non e' corredata dalla
documentazione utile, questa, salvi i casi di
inammissibilita', puo' essere depositata nella cancelleria
del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima
dell'udienza fissata a norma dell'articolo 666, comma 3.
Resta salva, in ogni caso, la facolta' del tribunale di
sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di
documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a
norma dell'articolo 666, comma 5. Il tribunale di
sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dal
ricevimento dell'istanza.
7. La sospensione dell'esecuzione per la stessa
condanna non puo' essere disposta piu' di una volta, anche
se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a
diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima,
diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione
dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
8. Salva la disposizione del comma 8-bis, qualora
l'istanza non sia tempestivamente presentata, o il
tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la
respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il
decreto di sospensione dell'esecuzione. Il pubblico
ministero provvede analogamente quando l'istanza presentata
e' inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni, nonche', nelle more della decisione del
tribunale di sorveglianza, quando il programma di recupero
di cui all'articolo 94 del medesimo testo unico non risulta
iniziato entro cinque giorni dalla data di presentazione
della relativa istanza o risulta interrotto. A tal fine il
pubblico ministero, nel trasmettere l'istanza al tribunale
di sorveglianza, dispone gli opportuni accertamenti.
8-bis. Quando e' provato o appare probabile che il
condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'avviso
di cui al comma 5, il pubblico ministero puo' assumere,
anche presso il difensore, le opportune informazioni,
all'esito delle quali puo' disporre la rinnovazione della
notifica.
9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non
puo' essere disposta:
a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui
all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e
successive modificazioni, nonche' di cui agli articoli
423-bis, 624- bis, 572, secondo comma, e 612-bis, terzo
comma, del codice penale, fatta eccezione per coloro che si
trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi
dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, e
successive modificazioni;
b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto
della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia
cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene
definitiva;
c) (soppressa).
10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il
condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto
oggetto della condanna da eseguire, e se la residua pena da
espiare determinata ai sensi del comma 4-bis non supera i
limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero sospende
l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli
atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perche'
provveda alla eventuale applicazione di una delle misure
alternative di cui al comma 5. Fino alla decisione del
tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello
stato detentivo nel quale si trova e il tempo
corrispondente e' considerato come pena espiata a tutti gli
effetti. Agli adempimenti previsti dall'articolo 47-ter
della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di
sorveglianza.".
 
Allegato
(Articolo 4, comma 1)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215;
Visto l'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'articolo 2, comma 2-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;
Visto l'articolo 3 del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;
Visto l'articolo 44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;
Visto l'articolo 17 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14;
Visto l'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
Visto l'articolo 17-ter del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;
Visto l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 marzo 2010, n. 3861, e 13 gennaio 2012, n. 3995;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 gennaio 2012 e 11 maggio 2012;
Considerato che ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, le gestioni commissariali che operano ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, non sono suscettibili di proroga o rinnovo oltre il termine del 31 dicembre 2012;
Considerato altresi' che, ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, la gestione commissariale di cui al predetto articolo 44-bis e' stata prorogata sino al 31 dicembre 2012;
Ritenuta la persistente necessita' di fare fronte alla grave situazione di sovrappopolamento delle carceri, assicurando l'attuazione del programma degli interventi necessari per conseguire la realizzazione delle nuove infrastrutture carcerarie e l'aumento della capienza di quelle esistenti, ai sensi del citato articolo 44-bis, da conseguirsi attraverso il completamento del piano di interventi previsto dall'articolo 1 dell'O.P.C.M. n. 3861 del 19 marzo 2010, gia' avviato dal commissario delegato per l'emergenza conseguente al sovraffollamento degli istituti penitenziari;
Ritenuta inoltre la necessita', al fine di realizzare gli specifici obiettivi del programma sopra indicato, di avvalersi di un soggetto gestore che assicuri l'attuazione del citato piano degli interventi, in continuita' con i compiti gia' svolti dal predetto commissario delegato;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla nomina di un Commissario straordinario di governo ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 400 del 1988;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 novembre 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della giustizia;

Decreta:
Art. 1.

1. Al fine di assicurare il completamento degli interventi necessari per la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie e per l'aumento della capienza di quelle esistenti, previsti dal programma di interventi di cui in premessa, il prefetto dott. Angelo Sinesio e' nominato Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, a decorrere dal 1º gennaio 2013.
2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 svolge presso il Ministero della giustizia le funzioni di competenza statale per gli interventi necessari alla completa attuazione del programma e del piano degli interventi citati in premessa, per il tempo a tale fine occorrente e comunque non oltre il 31 dicembre 2013.
3. Al Commissario straordinario sono attribuiti, con riferimento ad ogni fase del programma e ad ogni atto necessario per l'attuazione del piano degli interventi citati in premessa, i poteri degli organi delle amministrazioni competenti in via ordinaria, nonche' quelli di cui all'articolo 17-ter del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.
4. Al Commissario straordinario sono assegnate le risorse strumentali e finanziarie gia' attribuite al commissario delegato di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3861 del 2010 e n. 3995 del 2012, comprese quelle disponibili sulla contabilita' speciale n. 5421. Esse sono gestite, non oltre il termine di cui al comma 2, sulla stessa contabilita' speciale, che viene intestata al Commissario straordinario. Sulla medesima contabilita' speciale confluiscono altresi' i fondi assegnati dalla delibera CIPE n. 6 del 20 gennaio 2012, nonche' le eventuali ulteriori risorse finanziarie che saranno assegnate o destinate per le finalita' di cui al presente decreto.
5. Per le esigenze indicate al comma 1 e non oltre il termine di cui al comma 2, al Commissario straordinario e' assegnata una dotazione organica di personale di 15 unita'. Il personale proveniente dalla pubblica amministrazione, ivi compresi gli enti territoriali, e' confermato anche in posizione di comando o di distacco, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento, con oneri a carico dell'amministrazione di provenienza.
6. Per il medesimo personale, per la durata della gestione commissariale, e' autorizzata la corresponsione di compensi per lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite massimo di 50 ore mensili pro capite. I relativi oneri sono posti a carico delle risorse iscritte sulla contabilita' speciale n. 5421.
7. Il Commissario straordinario, per la realizzazione degli interventi, puo' avvalersi altresi' dei competenti Provveditorati interregionali per le opere pubbliche per l'espletamento delle procedure contrattuali e la cura delle fasi esecutive, ferma restando la propria titolarita' delle relative procedure di spesa.
8. Il Commissario straordinario subentra nelle convenzioni, nei protocolli, nei rapporti attivi e passivi, nei contratti di lavori, di fornitura, di servizi e di collaborazione stipulati dal commissario delegato sopra menzionato.
9. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione, ai sensi della legislazione vigente, relativi alle precedenti gestioni commissariali.

Art. 2.

1. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, esercita le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attivita' del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie e approva eventuali modifiche al piano di interventi necessarie per conseguire la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie e l'aumento della capienza di quelle esistenti, su proposta congiunta del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie. Questi riferisce trimestralmente al Ministro della giustizia ed al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sull'attivita' svolta.
2. Gli atti del Commissario straordinario sono soggetti al controllo di regolarita' amministrativa e contabile nei termini e con le modalita' previsti dalla legislazione vigente.
3. Il Commissario straordinario trasmette altresi' annualmente all'ufficio di controllo, ai fini del successivo inoltro al Ministro della giustizia ed alla competente sezione di controllo della Corte dei conti, una relazione sullo stato di attuazione dell'intervento, a norma dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

Art. 3.

Al Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 1 non spetta alcun tipo di compenso.
Dato a Roma, addi' 3 dicembre 2012.

NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Severino Di Benedetto, Ministro della
giustizia
 
Art. 1-bis
Modifica al codice penale in materia di atti persecutori

(( 1. All'articolo 612-bis, primo comma, del codice penale, le parole: "a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "a cinque anni".». ))
Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 612-bis del codice
penale come modificato dalla presente legge:
"Art. 612-bis. Atti persecutori.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e'
punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni
chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno
in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o
di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per
l'incolumita' propria o di un prossimo congiunto o di
persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da
costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di
vita.
La pena e' aumentata se il fatto e' commesso dal
coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che
sia stata legata da relazione affettiva alla persona
offesa.
La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e'
commesso a danno di un minore, di una donna in stato di
gravidanza o di una persona con disabilita' di cui
all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero
con armi o da persona travisata.
Il delitto e' punito a querela della persona offesa. Il
termine per la proposizione della querela e' di sei mesi.
Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto e' commesso nei
confronti di un minore o di una persona con disabilita' di
cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
nonche' quando il fatto e' connesso con altro delitto per
il quale si deve procedere d'ufficio.".
 
Art. 2
Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
(( a) all'articolo 21, dopo il comma 4-bis e' aggiunto il seguente:
"4-ter. I detenuti e gli internati di norma possono essere assegnati a prestare la propria attivita' a titolo volontario e gratuito, tenendo conto anche delle loro specifiche professionalita' e attitudini lavorative, nell'esecuzione di progetti di pubblica utilita' in favore della collettivita' da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane, le unioni di comuni, le aziende sanitarie locali o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. I detenuti e gli internati possono essere inoltre assegnati a prestare la propria attivita' a titolo volontario e gratuito a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi. L'attivita' e' in ogni caso svolta con modalita' che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dei detenuti e degli internati. Sono esclusi dalle previsioni del presente comma i detenuti e gli internati per il delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale e per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni in esso previste. Si applicano, in quanto compatibili, le modalita' previste nell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274";
a-bis) all'articolo 30-ter, comma 2, la parola: "venti" e' sostituita dalla seguente: "trenta" e la parola: "sessanta" e' sostituita dalla seguente: "cento";
a-ter) all'articolo 30-ter, comma 4, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: "a) nei confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione non superiore a quattro anni anche se congiunta all'arresto; b) nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a quattro anni, salvo quanto previsto dalla lettera c), dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena"; ))

b) all'articolo 47-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1.1 e' soppresso;
2) al comma 1-bis, nel secondo periodo, le parole: "e a quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale" sono soppresse;
3) il comma 1-quater e' sostituito dal seguente:
«1-quater. L'istanza di applicazione della detenzione domiciliare e' rivolta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo di esecuzione. Nei casi in cui vi sia un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l'istanza di detenzione domiciliare di cui ai precedenti (( commi 01, 1, 1-bis e 1-ter )) e' rivolta al magistrato di sorveglianza (( che puo' disporre l'applicazione provvisoria della misura. )) Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, (( comma 4.»; ))
(( 4) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
"9. La condanna per il delitto di cui al comma 8, salvo che il fatto non sia di lieve entita', importa la revoca del beneficio";
c) l'articolo 50-bis e' abrogato;
d) (soppressa). ))

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 21 della legge 26 luglio 1975,
n. 354 - Norme sull'ordinamento penitenziario e
sull'esecuzione delle misure privative e limitative della
liberta' -, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto
1975, n. 212, S.O. ,come modificato dalla presente legge:
"Art. 21. Lavoro all'esterno.
1. I detenuti e gli internati possono essere assegnati
al lavoro all'esterno in condizioni idonee a garantire
l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'articolo
15. Tuttavia, se si tratta di persona condannata alla pena
della reclusione per uno dei delitti indicati nei commi 1,
1-ter e 1-quater dell'articolo 4-bis, l'assegnazione al
lavoro esterno puo' essere disposta dopo l'espiazione di
almeno un terzo della pena e, comunque, di non oltre cinque
anni. Nei confronti dei condannati all'ergastolo
l'assegnazione puo' avvenire dopo l'espiazione di almeno
dieci anni.
2. I detenuti e gli internati assegnati al lavoro
all'esterno sono avviati a prestare la loro opera senza
scorta, salvo che essa sia ritenuta necessaria per motivi
di sicurezza. Gli imputati sono ammessi al lavoro
all'esterno previa autorizzazione della competente
autorita' giudiziaria.
3. Quando si tratta di imprese private, il lavoro deve
svolgersi sotto il diretto controllo della direzione
dell'istituto a cui il detenuto o l'internato e' assegnato,
la quale puo' avvalersi a tal fine del personale dipendente
e del servizio sociale.
4. Per ciascun condannato o internato il provvedimento
di ammissione al lavoro all'esterno diviene esecutivo dopo
l'approvazione del magistrato di sorveglianza.
4-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti e la
disposizione di cui al secondo periodo del comma sedicesimo
dell'articolo 20 si applicano anche ai detenuti ed agli
internati ammessi a frequentare corsi di formazione
professionale all'esterno degli istituti penitenziari.
4-ter. I detenuti e gli internati di norma possono
essere assegnati a prestare la propria attivita' a titolo
volontario e gratuito, tenendo conto anche delle loro
specifiche professionalita' e attitudini lavorative,
nell'esecuzione di progetti di pubblica utilita' in favore
della collettivita' da svolgere presso lo Stato, le
regioni, le province, i comuni, le comunita' montane, le
unioni di comuni, le aziende sanitarie locali o presso enti
o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza
sociale, sanitaria e di volontariato. I detenuti e gli
internati possono essere inoltre assegnati a prestare la
propria attivita' a titolo volontario e gratuito a sostegno
delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi.
L'attivita' e' in ogni caso svolta con modalita' che non
pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia
e di salute dei detenuti e degli internati. Sono esclusi
dalle previsioni del presente comma i detenuti e gli
internati per il delitto di cui all'articolo 416-bis del
codice penale e per i delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di
agevolare l'attivita' delle associazioni in esso previste.
Si applicano, in quanto compatibili, le modalita' previste
nell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.
274.".
- Si riporta l'articolo 30-ter della citata legge 26
luglio 1975, n. 354, come modificato dalla presente legge:
"Art. 30-ter. Permessi premio.
1. Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai
sensi del successivo comma 8 e che non risultano
socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza,
sentito il direttore dell'istituto, puo' concedere permessi
premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni
per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali
o di lavoro. La durata dei permessi non puo' superare
complessivamente quarantacinque giorni in ciascun anno di
espiazione.
1-bis. (Abrogato)
2. Per i condannati minori di eta' la durata dei
permessi premio non puo' superare ogni volta i trenta
giorni e la durata complessiva non puo' eccedere i cento
giorni in ciascun anno di espiazione.
3. L'esperienza dei permessi premio e' parte integrante
del programma di trattamento e deve essere seguita dagli
educatori e assistenti sociali penitenziari in
collaborazione con gli operatori sociali del territorio.
4. La concessione dei permessi e' ammessa:
a) nei confronti dei condannati all'arresto o alla
reclusione non superiore a quattro anni anche se congiunta
all'arresto;
b) nei confronti dei condannati alla reclusione
superiore a quattro anni, salvo quanto previsto dalla
lettera c), dopo l'espiazione di almeno un quarto della
pena;
c) nei confronti dei condannati alla reclusione per
taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater
dell'articolo 4-bis, dopo l'espiazione di almeno meta'
della pena e, comunque, di non oltre dieci anni;
d) nei confronti dei condannati all'ergastolo, dopo
l'espiazione di almeno dieci anni.
5. Nei confronti dei soggetti che durante l'espiazione
della pena o delle misure restrittive hanno riportato
condanna o sono imputati per delitto doloso commesso
durante l'espiazione della pena o l'esecuzione di una
misura restrittiva della liberta' personale, la concessione
e' ammessa soltanto decorsi due anni dalla commissione del
fatto.
6. Si applicano, ove del caso, le cautele previste per
i permessi di cui al primo comma dell'articolo 30; si
applicano altresi' le disposizioni di cui al terzo e al
quarto comma dello stesso articolo.
7. Il provvedimento relativo ai permessi premio e'
soggetto a reclamo al tribunale di sorveglianza, secondo le
procedure di cui all'articolo 30-bis.
8. La condotta dei condannati si considera regolare
quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato
costante senso di responsabilita' e correttezza nel
comportamento personale, nelle attivita' organizzate negli
istituti e nelle eventuali attivita' lavorative o
culturali.".
- Si riporta l'articolo 47-ter della citata legge 26
luglio 1975, n. 354, come modificato dalla presente legge:
"Art.47-ter. Detenzione domiciliare.
01. La pena della reclusione per qualunque reato, ad
eccezione di quelli previsti dal libro II, titolo XII, capo
III, sezione I, e dagli articoli 609-bis, 609-quater e
609-octies del codice penale, dall'articolo 51, comma
3-bis, del codice di procedura penale e dall'articolo 4-bis
della presente legge, puo' essere espiata nella propria
abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed
accoglienza, quando trattasi di persona che, al momento
dell'inizio dell'esecuzione della pena, o dopo l'inizio
della stessa, abbia compiuto i settanta anni di eta'
purche' non sia stato dichiarato delinquente abituale,
professionale o per tendenza ne' sia stato mai condannato
con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale.
1. La pena della reclusione non superiore a quattro
anni, anche se costituente parte residua di maggior pena,
nonche' la pena dell'arresto, possono essere espiate nella
propria abitazione o in altro luogo di privata dimora
ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza
ovvero, nell'ipotesi di cui alla lettera a), in case
famiglia protette, quando trattasi di:
a) donna incinta o madre di prole di eta' inferiore ad
anni dieci con lei convivente;
b) padre, esercente la potesta', di prole di eta'
inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre
sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a
dare assistenza alla prole;
c) persona in condizioni di salute particolarmente
gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi
sanitari territoriali;
d) persona di eta' superiore a sessanta anni, se
inabile anche parzialmente;
e) persona minore di anni ventuno per comprovate
esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.
1.1. (soppresso).
1-bis. La detenzione domiciliare puo' essere applicata
per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura
non superiore a due anni, anche se costituente parte
residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni
di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per
l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che
tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il
condannato commetta altri reati. La presente disposizione
non si applica ai condannati per i reati di cui
all'articolo 4-bis.
1-ter. Quando potrebbe essere disposto il rinvio
obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai
sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, il
tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il
limite di cui al comma 1, puo' disporre la applicazione
della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di
durata di tale applicazione, termine che puo' essere
prorogato. L'esecuzione della pena prosegue durante la
esecuzione della detenzione domiciliare.
1-quater. L'istanza di applicazione della detenzione
domiciliare e' rivolta, dopo che ha avuto inizio
l'esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza
competente in relazione al luogo di esecuzione. Nei casi in
cui vi sia un grave pregiudizio derivante dalla protrazione
dello stato di detenzione, l'istanza di detenzione
domiciliare di cui ai precedenti commi 01, 1, 1-bis e 1-ter
e' rivolta al magistrato di sorveglianza che puo' disporre
l'applicazione provvisoria della misura. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47,
comma 4.
2.-3. (abrogati).
4. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la
detenzione domiciliare, ne fissa le modalita' secondo
quanto stabilito dall'articolo 284 del codice di procedura
penale. Determina e impartisce altresi' le disposizioni per
gli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e
disposizioni possono essere modificate dal magistrato di
sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la
detenzione domiciliare.
4-bis. Nel disporre la detenzione domiciliare il
tribunale di sorveglianza, quando ne abbia accertato la
disponibilita' da parte delle autorita' preposte al
controllo, puo' prevedere modalita' di verifica per
l'osservanza delle prescrizioni imposte anche mediante
mezzi elettronici o altri strumenti tecnici. Si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 275-bis del codice di
procedura penale.
5. Il condannato nei confronti del quale e' disposta la
detenzione domiciliare non e' sottoposto al regime
penitenziario previsto dalla presente legge e dal relativo
regolamento di esecuzione. Nessun onere grava
sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la
cura e l'assistenza medica del condannato che trovasi in
detenzione domiciliare.
6. La detenzione domiciliare e' revocata se il
comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle
prescrizioni dettate, appare incompatibile con la
prosecuzione delle misure.
7. Deve essere inoltre revocata quando vengono a
cessare le condizioni previste nei commi 1 e 1-bis.
8. Il condannato che, essendo in stato di detenzione
nella propria abitazione o in un altro dei luoghi indicati
nel comma 1, se ne allontana, e' punito ai sensi
dell'articolo 385 del codice penale. Si applica la
disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo.
9. La condanna per il delitto di cui al comma 8, salvo
che il fatto non sia di lieve entita', importa la revoca
del beneficio.
9-bis. Se la misura di cui al comma 1-bis e' revocata
ai sensi dei commi precedenti la pena residua non puo'
essere sostituita con altra misura.".
- L'articolo 50-bis della citata legge 26 luglio 1975,
n. 354, abrogato dalla presente legge, recava:
"Art. 50-bis. Sopravvenienza di nuovi titoli di
privazione della liberta'.".
 
Art. 3
Modifiche al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

1. Nell'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, dopo il comma 5-bis, e' aggiunto il seguente:
«5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche nell'ipotesi (( di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro la persona. ))
Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 73 del Decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309 (Testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza),
come modificato dalla presente legge:
"Art. 73 (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 14, comma
1) Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze
stupefacenti o psicotrope.
1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo
17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende,
offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia,
trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in
transito, consegna per qualunque scopo sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista
dall'articolo 14, e' punito con la reclusione da sei a
venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.
1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 e' punito
chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17,
importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o
comunque illecitamente detiene:
a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per
quantita', in particolare se superiore ai limiti massimi
indicati con decreto del Ministro della salute emanato di
concerto con il Ministro della giustizia sentita la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalita'
di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo
o al confezionamento frazionato, ovvero per altre
circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non
esclusivamente personale;
b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o
psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che
eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima
ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla
meta'.
2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui
all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che
altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni
indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, e'
punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la
multa da euro 26.000 a euro 300.000.
2-bis. (abrogato).
3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva,
produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope
diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.
4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i
medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C e
D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della
lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 e non ricorrono le
condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi
stabilite, diminuite da un terzo alla meta'.
5. Quando, per i mezzi, per la modalita' o le
circostanze dell'azione ovvero per la qualita' e quantita'
delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono
di lieve entita', si applicano le pene della reclusione da
uno a sei anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.
5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai
reati di cui al presente articolo commessi da persona
tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o
psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di
applicazione della pena su richiesta delle parti a norma
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su
richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero,
qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione
condizionale della pena, puo' applicare, anziche' le pene
detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica
utilita' di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28
agosto 2000, n. 274, secondo le modalita' ivi previste. Con
la sentenza il giudice incarica l'Ufficio locale di
esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo
svolgimento del lavoro di pubblica utilita'. L'Ufficio
riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto
disposto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto
2000, n. 274, il lavoro di pubblica utilita' ha una durata
corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata.
Esso puo' essere disposto anche nelle strutture private
autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso
delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi
allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita', in deroga
a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo
28 agosto 2000, n. 274, su richiesta del pubblico ministero
o d'ufficio, il giudice che procede, o quello
dell'esecuzione, con le formalita' di cui all'articolo 666
del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entita'
dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la
revoca della pena con conseguente ripristino di quella
sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca e' ammesso
ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il
lavoro di pubblica utilita' puo' sostituire la pena per non
piu' di due volte.
5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica
anche nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al
comma 5, commesso, per una sola volta, da persona
tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze
stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria
condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il
quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno
di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto
dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di
procedura penale o di reato contro la persona.
6. Se il fatto e' commesso da tre o piu' persone in
concorso tra loro, la pena e' aumentata.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite
dalla meta' a due terzi per chi si adopera per evitare che
l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
anche aiutando concretamente l'autorita' di polizia o
l'autorita' giudiziaria nella sottrazione di risorse
rilevanti per la commissione dei delitti.".
 
Art. 3-bis

Misure per favorire l'attivita' lavorativa dei detenuti ed internati

(( 1. All'articolo 4, comma 3-bis, delle legge 8 novembre 1991, n. 381, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: " Gli sgravi contributivi di cui al presente comma si applicano per un periodo successivo alla cessione dello stato di detenzione di diciotto mesi per i detenuti ed internati che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di ventiquattro mesi per i detenuti ed internati che non ne hanno beneficiato".
2. Alla legge 22 giugno 2000, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) L'articolo 3 e' sostituto dal seguente:
"Art. 3. - 1. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, lavoratori detenuti e internati ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, o che svolgono effettivamente attivita' formative nei loro confronti, e' concesso un credito d'imposta mensile nella misura massima di settecento euro per ogni lavoratore assunto.
2. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione, o che svolgono effettivamente attivita' formative nei loro confronti, e' concesso un credito d'imposta mensile nella misura massima di trecentocinquanta euro per ogni lavoratore assunto.
3. I crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 2 sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e si applicano per un periodo di diciotto mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione per i detenuti ed internati che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di ventiquattro mesi per i detenuti ed internati che non ne hanno beneficiato";
b) all'articolo 4, comma 1, le parole: "sulla base delle risorse" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti delle risorse". ))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 8
novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative
sociali) , come modificato dalla presente legge:
"Art. 4. Persone svantaggiate.
1. Nelle cooperative che svolgono le attivita' di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b), si considerano persone
svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali,
gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari,
i soggetti in trattamento psichiatrico, i
tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in eta'
lavorativa in situazioni di difficolta' familiare, le
persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i
condannati e gli internati ammessi alle misure alternative
alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi
dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e
successive modificazioni. Si considerano inoltre persone
svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro della sanita', con il Ministro dell'interno e con
il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione
centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del
citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.
2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono
costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della
cooperativa e, compatibilmente con il loro stato
soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La
condizione di persona svantaggiata deve risultare da
documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione,
fatto salvo il diritto alla riservatezza.
3. Le aliquote complessive della contribuzione per
l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale
dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla
retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui
al presente articolo, con l'eccezione delle persone di cui
al comma 3-bis, sono ridotte a zero.
3-bis. Le aliquote di cui al comma 3, dovute dalle
cooperative sociali relativamente alle retribuzioni
corrisposte alle persone detenute o internate negli
istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali
psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e
internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell'articolo
21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, sono ridotte nella misura percentuale
individuata ogni due anni con decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Gli sgravi
contributivi di cui al presente comma si applicano per un
periodo successivo alla cessazione dello stato di
detenzione di diciotto mesi per i detenuti ed internati che
hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o
del lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e
di ventiquattro mesi per i detenuti ed internati che non ne
hanno beneficiato.".
- La legge 22 giugno 2000, n. 193 (Norme per favorire
l'attivita' lavorativa dei detenuti), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2000, n. 162.
- Si riporta il testo dell'articolo 4 della citata
legge 22 giugno 2000, n. 193, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 4. 1. Le modalita' ed entita' delle agevolazioni
e degli sgravi di cui all'articolo 3 sono determinate
annualmente, nei limiti delle risorse finanziarie di cui
all'articolo 6, con apposito decreto del Ministro della
giustizia da emanare, di concerto con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con
il Ministro delle finanze, entro il 31 maggio di ogni anno.
Lo schema di decreto e' trasmesso alle Camere per
l'espressione del parere da parte delle competenti
Commissioni parlamentari.".
 
Art. 4

Compiti attribuiti al commissario straordinario del Governo per le
infrastrutture carcerarie

1. Nei limiti di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2012, registro n. 10, foglio n. 144, che viene integralmente richiamato (( ed e' allegato al presente decreto, )) le funzioni del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie sono prorogate fino al 31 dicembre 2014 e sono altresi' integrate fino alla medesima scadenza con i seguenti ulteriori compiti:
a) programmazione dell'attivita' di edilizia penitenziaria;
b) manutenzione straordinaria, ristrutturazione, completamento, ampliamento delle strutture penitenziarie esistenti, (( d'intesa con il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e con il Capo del Dipartimento della giustizia minorile;
b-bis) nel rispetto dei criteri di economicita' individuati dal Ministero della giustizia, mantenimento e promozione delle piccole strutture carcerarie idonee all'istituzione di percorsi di esecuzione della pena differenziati su base regionale e all'implementazione di quei trattamenti individualizzati indispensabili per la rieducazione e il futuro reinserimento sociale del detenuto; ))

c) realizzazione di nuovi istituti penitenziari e di alloggi di servizio per la polizia penitenziaria, al di fuori delle aree di notevole interesse pubblico sottoposte a vincolo ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
d) destinazione e valorizzazione dei beni immobili penitenziari anche mediante acquisizione, cessione, permuta, (( costituzione di diritti reali sugli immobili in favore di terzi per la realizzazione di impianti finalizzati alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili )) e forme di partenariato pubblico-privato ovvero tramite la costituzione di uno o piu' fondi immobiliari, articolati in un sistema integrato nazionale e locale;
e) individuazione di immobili, nella disponibilita' dello Stato o degli enti pubblici territoriali e non territoriali, dismessi e atti alla riconversione, alla permuta, (( alla costituzione di diritti reali sugli immobili in favore di terzi per la realizzazione di impianti finalizzati alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili )) o alla valorizzazione al fine della realizzazione di strutture carcerarie, anche secondo le modalita' di cui alla lettera d);
f) raccordo con il capo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e con il capo Dipartimento per la giustizia minorile.
2. Gli atti del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, di cui al comma 1, lettere (( d) )) ed (( e), )) sono adottati d'intesa con l'Agenzia del demanio.
3. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, esercita le funzioni di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attivita' del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie di cui al comma 1. Questi riferisce trimestralmente al Ministro della giustizia e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sull'attivita' svolta. (( Il Commissario trasmette annualmente al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta. Il Commissario trasmette semestralmente alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sull'attivita' programmatica. In sede di prima applicazione, la relazione di cui al terzo periodo deve comunque essere trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari entro il 31 dicembre 2013. ))
4. Gli atti del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie di cui al comma 1 sono soggetti al controllo di regolarita' amministrativa e contabile nei termini e con le modalita' previsti dalla legislazione vigente. Il medesimo Commissario trasmette annualmente al Ministro della giustizia ed alla competente sezione di controllo della Corte dei conti una relazione sullo stato di attuazione dei compiti di cui al comma 1, a norma dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.
5. Gli atti del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, di cui al comma 1, sono adottati nei limiti delle risorse disponibili (( sulla )) contabilita' speciale del medesimo Commissario.
6. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie sono attribuiti i poteri derogatori, ove necessario, di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri nn. 3861/2010 e 3995/2012, limitatamente alle deroghe alla legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modifiche ed integrazioni, al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, all'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
7. Fermo restando quanto gia' previsto dal citato decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012, al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie e' assegnata una dotazione organica di ulteriori quindici unita', ripartite tra le varie qualifiche, ivi comprese quelle dirigenziali, secondo la pianta organica stabilita dal medesimo Commissario. Il personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie e dagli enti territoriali e' assegnato, anche in posizione di comando o di distacco, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza. (( Il personale in posizione di comando o di distacco non ha diritto ad indennita' o compensi aggiuntivi. )) Al fine di assicurare la piena operativita' della struttura, il medesimo Commissario e' altresi' autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, nei limiti delle risorse disponibili (( sulla )) contabilita' speciale del medesimo Commissario.
8. Sono confermate le risorse strumentali e finanziarie gia' assegnate al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, nonche' quelle gia' disponibili sulla contabilita' speciale del medesimo Commissario.
9. Al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie non spetta alcun tipo di compenso.
Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 136 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137):
"Articolo 136 Immobili ed aree di notevole interesse
pubblico
In vigore dal 24 aprile 2008
1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per
il loro notevole interesse pubblico:
a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di
bellezza naturale, singolarita' geologica o memoria
storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle
disposizioni della Parte seconda del presente codice, che
si distinguono per la loro non comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un
caratteristico aspetto avente valore estetico e
tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
d) le bellezze panoramiche e cosi' pure quei punti di
vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si
goda lo spettacolo di quelle bellezze.".
- Si riporta il testo dell'articolo 15 del decreto
legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli
di regolarita' amministrativa e contabile e potenziamento
dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa, a
norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n.
196):
"Art. 15. Relazione sulla realizzazione degli
interventi delegati.
In vigore dal 18 agosto 2011
1. Fermo l'obbligo di presentazione degli atti cui
all'articolo 11, i funzionari delegati, i commissari
delegati, i commissari del Governo o i soggetti, in
qualunque altro modo denominati, autorizzati alla gestione
di fondi statali per la realizzazione di specifici
interventi o progetti trasmettono annualmente all'ufficio
di controllo, ai fini del successivo inoltro al Ministero
delegante ed alla competente sezione di controllo della
Corte dei conti, una relazione sullo stato di attuazione
dell'intervento indicando, qualora esso non sia concluso
nei tempi prestabiliti, le ragioni ostative. Del contenuto
della relazione si tiene conto ai fini della valutazione
della performance individuale.
2. La relazione e' trasmessa all'ufficio di controllo
per il successivo inoltro al Ministero delegante ed anche
alla competente sezione di controllo della Corte dei conti.
Di essa si tiene conto anche ai fini della valutazione
della performance individuale.".
- L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3861/2010 reca: "Disposizioni urgenti di protezione
civile dirette a fronteggiare la situazione di emergenza
conseguente all'eccessivo affollamento degli istituti
penitenziari presenti sul territorio nazionale".
- L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3995/2012 reca: "Ulteriori disposizioni urgenti di
protezione civile dirette a fronteggiare la situazione di
emergenza conseguente all'eccessivo affollamento degli
istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale.".
- La legge 29 luglio 1949, n. 717 recante: "Norme per
l'arte negli edifici pubblici", e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 14 ottobre 1949, n. 237.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 383, recante: "Regolamento recante disciplina dei
procedimenti di localizzazione delle opere di interesse
statale", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno
1994, n. 141, S.O.
- L'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127
(Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita'
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo), dal comma 1 al comma 138, reca : "Ulteriori
disposizioni in materia di semplificazione dell'attivita'
amministrativa e di snellimento dei procedimenti di
decisione e di controllo".
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
 
Art. 5
Copertura finanziaria
In vigore dal 3 luglio 2013
1. All'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
 
Art. 6
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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