Gazzetta n. 193 del 19 agosto 2013 (vai al sommario)
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
DELIBERA 1 agosto 2013
Regolamento sugli obblighi di pubblicita' e trasparenza relativi all'organizzazione e all'attivita' del Garante per la protezione dei dati personali (articoli 154 e 156, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196). (Provvedimento n. 380)


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
Visto l'art. 156, comma 3, lettera a), del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), ai sensi del quale il Garante, con propri regolamenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, definisce l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio, anche ai fini dello svolgimento dei compiti assegnati al Garante dall'art. 154 del medesimo Codice;
Visto l'art. 1, comma 15, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione, ai sensi del quale la trasparenza dell'attivita' amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e' assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilita', completezza e semplicita' di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», adottato ai sensi dell'art. 1, commi 35 e 36 della predetta legge n. 190 del 2012;
Visto, in particolare, l'art. 11, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013, ai sensi del quale le autorita' indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all'attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti;
Visto il regolamento del Garante n. 1/2000 sull'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio del Garante (deliberazione 28 giugno 2000, n. 15, e successive modificazioni, in Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2000, n. 162) e, in particolare gli articoli 13 e 16, relativi, rispettivamente, ai principi di trasparenza, partecipazione e contraddittorio, nonche' alla pubblicazione di un bollettino nel quale sono riportati, fra l'altro, i provvedimenti, gli atti e i documenti piu' significativi dell'Autorita';
Ritenuto necessario, dopo l'entrata in vigore del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013, dare attuazione ai principi di trasparenza e di pubblicita' in relazione all'organizzazione e all'attivita' svolta dal Garante, anche sulla base dell'esperienza acquisita nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, con riferimento agli obblighi di pubblicazione di documenti, informazioni e dati e alle relative condizioni e modalita' di pubblicazione, nonche' alle connesse responsabilita', anche mediante ricognizione e coordinamento delle disposizioni che gia' prevedono facolta' o obblighi di pubblicita' a carico dell'Autorita';
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del predetto regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;

Delibera:

E' adottato il regolamento n. 1/2013 concernente gli obblighi di pubblicita' e trasparenza relativi all'organizzazione e all'attivita' del Garante per la protezione dei dati personali. Il regolamento e' riportato in allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante, e ne e' disposta la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 156, comma 3, lettera a), del Codice in materia di protezione dei dati personali.
La presente deliberazione entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° agosto 2013

Il presidente
Soro
Il relatore
Iannini
Il segretario generale
Busia

 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico


 
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