Gazzetta n. 194 del 20 agosto 2013 (vai al sommario)
TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69
Testo del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (in S.O. n. 50/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 144 del 21 giugno 2013), coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 (in questo stesso S.O. alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3 del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

Rafforzamento del Fondo di garanzia
per le piccole e medie imprese

1. Al fine di migliorare l'efficacia degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, specifiche disposizioni volte a:
a) assicurare un piu' ampio accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese, anche tramite:
1) l'aggiornamento, in funzione del ciclo economico e dell'andamento del mercato finanziario e creditizio, dei criteri di valutazione delle imprese ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo e della misura dell'accantonamento a titolo di coefficiente di rischio;
2) l'incremento, sull'intero territorio nazionale, della misura massima della garanzia diretta concessa dal Fondo fino all'80 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria, con riferimento alle «operazioni di anticipazione di credito, senza cessione dello stesso, verso imprese che vantano crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni» e alle «operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi» di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2012, n. 193, fermi restando gli ulteriori limiti nonche' i requisiti e le procedure previsti dai medesimi articoli; la misura massima di copertura della garanzia diretta di cui al presente numero si applica anche alle operazioni in favore di imprese ubicate in aree di crisi definite dall'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonche' alle operazioni garantite a valere sulla sezione speciale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009;
3) la semplificazione delle procedure e delle modalita' di presentazione delle richieste attraverso un maggior ricorso a modalita' telematiche di ammissione alla garanzia e di gestione delle relative pratiche;
4) misure volte a garantire l'effettivo trasferimento dei vantaggi della garanzia pubblica alle piccole e medie imprese beneficiarie dell'intervento;
b) limitare il rilascio della garanzia del Fondo alle operazioni finanziarie di nuova concessione ed erogazione, escludendo la possibilita' di garantire operazioni finanziarie gia' deliberate dai soggetti finanziatori alla data di presentazione della richiesta di garanzia, salvo che le stesse non siano condizionate, nella loro esecutivita', all'acquisizione della garanzia da parte del Fondo.
b-bis) prevedere specifici criteri di valutazione ai fini dell'ammissione alla garanzia del Fondo da parte delle imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, nonche' delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.
2. Le condizioni di ammissibilita' e le disposizioni di carattere generale di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248, sono approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. (soppresso).
4. Al comma 3, ultimo periodo, dell'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento».
5. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, le parole: «nonche' alle grandi imprese limitatamente ai soli finanziamenti erogati con la partecipazione di Cassa depositi e prestiti, secondo quanto previsto e nei limiti di cui all'articolo 8, comma 5, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106» sono soppresse.
5-bis. Nell'ambito delle risorse del Fondo di cui al comma 1 e previa adozione di un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, gli interventi ivi previsti sono estesi ai professionisti iscritti agli ordini professionali e a quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013. Con il decreto di cui al primo periodo sono determinate le modalita' di attuazione del presente comma, prevedendo in particolare un limite massimo di assorbimento delle risorse del Fondo non superiore al 5 per cento delle risorse stesse.
5-ter. Al fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, possono affluire, previa assegnazione all'entrata del bilancio dello Stato, contributi su base volontaria per essere destinati alla microimprenditorialita' ai sensi e secondo le modalita' di cui all'articolo 39, comma 7-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita' di attuazione del presente comma nonche' le modalita' di contribuzione da parte di enti, associazioni, societa' o singoli cittadini al predetto fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996.
Riferimenti normativi

-si riporta la lett. a) del comma 100 dell'articolo 2,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica.", pubblicata
nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1996, n. 303, S.O.:
"a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di
lire per il finanziamento di un fondo di garanzia
costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo
di assicurare una parziale assicurazione ai crediti
concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e
medie imprese;"
-si riportano gli articoli 4 e 5 del decreto del
Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2012,
recante "Modifiche ed integrazioni ai criteri e alle
modalita' per la concessione della garanzia del Fondo di
garanzia per le piccole e medie imprese.", pubblicato nella
Gazz. Uff. 20 agosto 2012, n. 193:
"Articolo 4 Sostegno alle imprese creditrici di
Pubbliche Amministrazioni
1. La garanzia diretta del Fondo e' concessa fino alla
misura massima del 70 percento dell'ammontare delle
operazioni finanziarie di anticipazione del credito senza
cessione dello stesso, accordate ai soggetti beneficiari
ubicati su tutto il territorio nazionale che vantano
crediti nei confronti di Pubbliche Amministrazioni. Ai fini
dell'ammissione alla garanzia del Fondo, tali crediti
devono essere certificati dall'Amministrazione debitrice,
sia nell'ammontare, sia nella loro certezza, esigibilita' e
liquidita', secondo le modalita' previste dai decreti di
cui all'art. 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n.
183 e all'art. 12, comma 11-quinquies, del decreto-legge 2
marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 aprile 2012, n. 44, attuativi dell'art. 9, commi
3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2 e successive modifiche e integrazioni.
2. L'importo dell'operazione finanziaria per la quale
e' presentata richiesta di ammissione alla garanzia del
Fondo non puo' essere superiore all'ammontare dei crediti
di cui al comma 1.
3. Nel limite della copertura massima delle operazioni
di cui al comma 1, la garanzia diretta del Fondo copre fino
al 70 percento dell'ammontare dell'esposizione per
capitale, interessi, contrattuali e di mora, del soggetto
richiedente nei confronti del soggetto beneficiario.
4. Per le operazioni finanziarie di cui al comma 1, la
controgaranzia del Fondo e' concessa fino alla misura
massima dell'80 percento dell'importo garantito dal confidi
o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie
da questi rilasciate non superino la percentuale massima di
copertura dell'80%. Entro il predetto limite, la
controgaranzia copre fino all'80 per cento della somma
liquidata dal confidi o da altro fondo di garanzia al
soggetto finanziatore.
5. L'importo massimo garantibile dal Fondo per singola
impresa beneficiaria, relativamente alle tipologie di
operazioni finanziarie di cui al presente articolo, e' pari
a 2,5 milioni di euro.
6. Relativamente alle operazioni di cui al comma 1, non
e' dovuto il versamento di alcuna commissione al Fondo a
fronte dell'ammissione alla garanzia."
"Articolo 5 Operazioni finanziarie di durata non
inferiore a 36 mesi
1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 3 e 4, per
le operazioni finanziarie comunque finalizzate
all'attivita' di impresa, aventi durata non inferiore a 36
mesi e concesse ai soggetti beneficiari ubicati su tutto il
territorio nazionale, la garanzia diretta del Fondo e'
concessa fino alla misura massima del 70 percento
dell'ammontare dell'operazione stessa. Nel caso in cui le
operazioni finanziarie di cui al presente comma abbiano ad
oggetto il consolidamento di passivita' a breve termine, ai
fini del riconoscimento della predetta misura massima di
copertura nonche' dell'importo massimo garantibile di cui
al comma 4, l'operazione finanziaria per la quale e'
richiesta la garanzia del Fondo deve essere accordata al
soggetto beneficiario da un soggetto finanziatore diverso,
nonche' appartenente ad un differente gruppo bancario,
rispetto a quello che ha erogato, al medesimo soggetto
beneficiario, i prestiti oggetto di consolidamento.
2. Nei limiti della copertura massima delle operazioni
di cui al comma 1, la garanzia diretta del Fondo copre fino
al 70 percento dell'ammontare dell'esposizione per
capitale, interessi, contrattuali e di mora, del soggetto
richiedente nei confronti del soggetto beneficiario.
3. Per le operazioni finanziarie di cui al comma 1, la
controgaranzia del Fondo e' concessa fino alla misura
massima dell'80 percento dell'importo garantito dal confidi
o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie
da questi rilasciate non superino la percentuale massima di
copertura dell'80 percento. Entro il predetto limite, la
controgaranzia copre fino all'80 percento della somma
liquidata dal confidi o da altro fondo di garanzia al
soggetto finanziatore.
4. L'importo massimo garantibile dal Fondo per singola
impresa beneficiaria, relativamente alle tipologie di
operazioni finanziarie di cui al presente articolo, e' pari
a 2,5 milioni di euro."
-si riporta l'articolo 27 del decreto legge 22 giugno
2012, n. 83 recante, "Misure urgenti per la crescita del
Paese.", pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 2012, n.
147, S.O. , convertito, con modificazioni, nella legge 7
agosto 2012, n. 134, recante "Misure urgenti per la
crescita del Paese.", pubblicata nella Gazz. Uff. 11 agosto
2012, n. 187, S.O.:
"Articolo 27 Riordino della disciplina in materia di
riconversione e riqualificazione produttiva di aree di
crisi industriale complessa
1. Nel quadro della strategia europea per la crescita,
al fine di sostenere la competitivita' del sistema
produttivo nazionale, l'attrazione di nuovi investimenti
nonche' la salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi
di situazioni di crisi industriali complesse con impatto
significativo sulla politica industriale nazionale, il
Ministero dello sviluppo economico adotta Progetti di
riconversione e riqualificazione industriale. Sono
situazioni di crisi industriale complessa, quelle che, a
seguito di istanza di riconoscimento della regione
interessata, riguardano specifici territori soggetti a
recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza
nazionale derivante da:
una crisi di una o piu' imprese di grande o media
dimensione con effetti sull'indotto;
una grave crisi di uno specifico settore industriale
con elevata specializzazione nel territorio.
Non sono oggetto di intervento le situazioni di crisi
che risultano risolvibili con risorse e strumenti di
competenza regionale.
2. I Progetti di cui al comma 1 promuovono, anche
mediante cofinanziamento regionale e con l'utilizzo di
tutti i regimi d'aiuto disponibili per cui ricorrano i
presupposti, investimenti produttivi anche a carattere
innovativo, la riqualificazione delle aree interessate, la
formazione del capitale umano, la riconversione di aree
industriali dismesse, il recupero ambientale e
l'efficientamento energetico dei siti e la realizzazione di
infrastrutture strettamente funzionali agli interventi.
Il Piano di promozione industriale di cui agli articoli
5, 6, e 8 della legge 15 maggio 1989, n. 181, come esteso
dall'articolo 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si
applica esclusivamente per l'attuazione dei progetti di
riconversione e riqualificazione industriale.
3. Per assicurare l'efficacia e la tempestivita'
dell'iniziativa, i Progetti di riconversione e
riqualificazione industriale sono adottati mediante
appositi accordi di programma che disciplinano gli
interventi agevolativi, l'attivita' integrata e coordinata
di amministrazioni centrali, regioni, enti locali e dei
soggetti pubblici e privati, le modalita' di esecuzione
degli interventi e la verifica dello stato di attuazione e
del rispetto delle condizioni fissate. Le opere e gli
impianti compresi nel Progetto di riconversione e
riqualificazione industriale sono dichiarati di pubblica
utilita', urgenti ed indifferibili.
4. Le conferenze di servizi strumentali all'attuazione
del Progetto sono indette dal Ministero dello sviluppo
economico ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge
7 agosto 1990, n. 241. Resta ferma la vigente normativa in
materia di interventi di bonifica e risanamento ambientale
dei siti contaminati.
5. La concessione di finanziamenti agevolati mediante
contributo in conto interessi per l'incentivazione degli
investimenti di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n.
120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio
1989, n. 181, e' applicabile, nell'ambito dei progetti di
cui al comma 1 in tutto il territorio nazionale, fatte
salve le soglie di intervento stabilite dalla disciplina
comunitaria per i singoli territori, nei limiti degli
stanziamenti disponibili a legislazione vigente e senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Per la definizione e l'attuazione degli interventi
del Progetto di riconversione e riqualificazione
industriale, il Ministero dello sviluppo economico si
avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa, S.p.A., le cui
attivita' sono disciplinate mediante apposita convenzione
con il Ministero dello sviluppo economico. Gli oneri
derivanti dalle predette convenzioni sono posti a carico
delle risorse assegnate all'apposita sezione del fondo di
cui all'articolo 23, comma 2 utilizzate per l'attuazione
degli accordi di cui al presente articolo, nel limite
massimo del 3 per cento delle risorse stesse.
7. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
elabora misure volte a favorire il ricollocamento
professionale dei lavoratori interessati da interventi di
riconversione e riqualificazione industriale. Tali misure
possono essere realizzate mediante il coinvolgimento di
imprese abilitate allo svolgimento dei servizi di supporto
alla ricollocazione, a condizione che siano autorizzate
allo svolgimento di tale attivita' ai sensi dell'articolo
4, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. Le misure di cui al presente comma
possono essere cofinanziate dalle regioni, nell'ambito
delle rispettive azioni di politica attiva del lavoro,
nonche' dai fondi paritetici interprofessionali nazionali
per la formazione continua di cui all'articolo 118 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
(92)
8. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con
decreto di natura non regolamentare, da adottare entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge, disciplina le modalita' di individuazione
delle situazioni di crisi industriale complessa e determina
i criteri per la definizione e l'attuazione dei Progetti di
riconversione e riqualificazione industriale. Il Ministro
dello sviluppo economico impartisce le opportune direttive
all'Agenzia di cui al comma 6, prevedendo la priorita' di
accesso agli interventi di propria competenza. (93)
9. All'attuazione degli interventi previsti dai
Progetti di cui ai commi precedenti, ivi compresi gli oneri
relativi alla convenzione di cui al comma 6, si provvede a
valere sulle risorse finanziarie individuate dalle
Amministrazioni partecipanti di cui al comma 3 e,
relativamente agli interventi agevolativi, a valere sulle
risorse stanziate sugli strumenti agevolativi prescelti,
ovvero, qualora non disponibili, sul Fondo di cui
all'articolo 23, comma 2. Le attivita' del presente
articolo sono svolte dalle amministrazioni territoriali
partecipanti nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente.
10. Le risorse destinate al finanziamento degli
interventi di cui all'articolo 7 della legge n. 181 del 15
maggio 1989, al netto delle somme necessarie per far fronte
agli impegni assunti e per finanziare eventuali domande
oggetto di istruttoria alla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge, affluiscono all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo
importo con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, su richiesta del Ministro dello sviluppo
economico, ad apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero dello sviluppo economico per la successiva
assegnazione al Fondo di cui all'articolo 23, comma 2.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio."
-si riporta l'articolo 2, comma 2 del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 27 luglio
2009, recante "Istituzione di una sezione speciale
riservata alle piccole e medie imprese di autotrasporto di
merci per conto di terzi, nell'ambito del Fondo di garanzia
per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2,
comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.
662." , pubblicato nella Gazz. Uff. 7 ottobre 2009, n. 233:
"Articolo 2 Tipologia della misura di sostegno
1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, sono
destinate alla concessione di garanzie sui finanziamenti
accordati a piccole e medie imprese di autotrasporto di
merci per conto di terzi, per esigenze finanziarie e
programmi di investimento connessi all'attivita' d'impresa.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, nell'ambito del
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui
all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e' istituita una sezione speciale, con
dotazione di 50 milioni di euro, riservata alla concessione
di garanzie sui finanziamenti accordati a piccole e medie
imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi. A tal
fine, la dotazione del Fondo viene incrementata mediante
versamento, da parte del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, dell'importo di 50 milioni di euro, sul
conto infruttifero n. 22034 aperto presso la tesoreria
centrale dello Stato, intestato al predetto Fondo di
garanzia, a valere sulle somme riassegnate ai sensi
dell'art. 42, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2008,
n. 162, convertito con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2008, n. 201."
- Il decreto legislativo del 24 marzo 2006, n. 155,
recante "Disciplina dell'impresa sociale, a norma della L.
13 giugno 2005, n. 118." e' pubblicato nella Gazz. Uff. 27
aprile 2006, n. 97.
- La legge dell'8 novembre 1991, n. 381, recante
"Disciplina delle cooperative sociali.", e' pubblicata
nella Gazz. Uff. 3 dicembre 1991, n. 283.
-si riporta l'articolo 13 del decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31
maggio 1999, n. 248 , recante "Regolamento recante criteri
e modalita' per la concessione della garanzia e per la
gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese.", pubblicato nella Gazz. Uff. 30 luglio 1999, n.
177:
"Articolo 13. Comitato.
1. Il distinto organo di cui all'articolo 15, comma 3,
della legge 7 agosto 1997, n. 266, e' costituito dal
comitato di cui al presente articolo, al quale e' affidata
l'amministrazione del Fondo.
2. Il comitato, sulla base del presente regolamento,
adotta le necessarie disposizioni operative nel rispetto
della legge 7 agosto 1990, n. 241, in aderenza a criteri di
semplificazione e di minima onerosita' per i soggetti
richiedenti. Le condizioni di ammissibilita' e le
disposizioni di carattere generale sono soggette
all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato sentito il Ministro per le politiche
agricole e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
3. Il comitato delibera a maggioranza secondo l'ordine
cronologico di ricezione delle singole richieste,
verificando la conformita' delle stesse a quanto previsto
dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 e dal
presente regolamento, accertando altresi' che PMI e
consorzi siano in grado di far fronte agli impegni
finanziari derivanti dalle operazioni per le quali e'
richiesto l'intervento del Fondo."
-si l'articolo 39 del decreto-legge del 6 dicembre
2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici."pubblicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2011, n.
284, S.O., convertito, con modificazioni , nella legge del
22 dicembre 2011, n. 214, recante "disposizioni urgenti per
la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici.", pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2011,
n. 300, S.O., cosi' come modificati dalla presente legge:
"Articolo 39 Misure per le micro, piccole e medie
imprese
1. In materia di fondo di garanzia a favore delle
piccole e medie imprese, la garanzia diretta e la
controgaranzia possono essere concesse a valere sulle
disponibilita' del Fondo di garanzia a favore delle piccole
e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive
modificazioni ed integrazioni, fino all'80 per cento
dell'ammontare delle operazioni finanziarie a favore di
piccole e medie imprese e consorzi ubicati in tutto il
territorio nazionale, purche' rientranti nei limiti
previsti dalla vigente normativa comunitaria. La misura
della copertura degli interventi di garanzia e
controgaranzia, nonche' la misura della copertura massima
delle perdite e' regolata in relazione alle tipologie di
operazioni finanziarie, categorie di imprese beneficiarie
finali, settori economici di appartenenza e aree
geografiche, con decreto di natura non regolamentare,
adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa
con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.
2. Nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica,
per ogni operazione finanziaria ammessa all'intervento del
Fondo di cui al comma 1, la misura dell'accantonamento
minimo, a titolo di coefficiente di rischio, puo' essere
definita con decreto di natura non regolamentare adottato
dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il
Ministro dell'Economia e delle Finanze.
3. L'importo massimo garantito per singola impresa dal
Fondo di cui al comma 1 e' elevato a 2 milioni e
cinquecentomila euro per le tipologie di operazioni
finanziarie, le categorie di imprese beneficiarie finali,
le aree geografiche e i settori economici di
appartenenza individuati con decreto di natura non
regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo
Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle
Finanze. Una quota non inferiore al 50 per cento delle
disponibilita' finanziarie del Fondo e' riservata ad
interventi non superiori a [cinquecentomila] euro d'importo
massimo garantito per singola impresa.
4. La garanzia del Fondo di cui al comma 1 puo' essere
concessa, a titolo oneroso, su portafogli di finanziamenti
erogati a piccole e medie imprese da banche e intermediari
finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385 e successive modificazioni. Con decreto di natura
non regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo
Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle
Finanze, sono definite le tipologie di operazioni
ammissibili, le modalita' di concessione, i criteri di
selezione nonche' l'ammontare massimo delle disponibilita'
finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del
rischio derivante dalla concessione di detta garanzia.
5. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal
Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro
dell'Economia e delle Finanze, puo' essere modificata la
misura delle commissioni per l'accesso alla garanzia dovute
dai soggetti richiedenti, a pena di decadenza, in relazione
alle diverse tipologie di intervento del Fondo di cui al
comma 1.
6. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal
Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro
dell'Economia e delle Finanze, sono definite le modalita' e
le condizioni per l'eventuale cessione a terzi e la
controgaranzia degli impegni assunti a carico del Fondo di
cui al comma 1, le cui rinvenienze confluiscono al medesimo
Fondo.
7. In materia di patrimonializzazione dei Confidi, al
capitale sociale dei confidi e delle banche di cui ai commi
29 e 32 dell'articolo 13 del D.L. 30 settembre 2003, n.
269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326
possono partecipare, anche in deroga alle disposizioni di
legge che prevedono divieti o limiti di partecipazione,
imprese non finanziarie di grandi dimensioni ed enti
pubblici e privati, purche' le piccole e medie imprese
socie dispongano almeno della meta' piu' uno dei voti
esercitabili nell'assemblea e la nomina dei componenti
degli organi che esercitano funzioni di gestione e di
supervisione strategica sia riservata all'assemblea. Tale
disposizione si applica anche ai confidi costituiti tra
liberi professionisti ai sensi del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni.
7-bis. Nel rispetto degli equilibri di finanza
pubblica, una quota delle disponibilita' finanziarie del
Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese,
di cui all' articolo 2, comma 100, lettera a), della legge
23 dicembre 1996, n. 662, e' riservata ad interventi di
garanzia in favore del microcredito di cui all' articolo
111 del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni, da destinare alla
microimprenditorialita'. Con decreto di natura non
regolamentare, adottato dal Ministro dello sviluppo
economico, sentito l'Ente nazionale per il microcredito,
sono definiti la quota delle risorse del Fondo da destinare
al microcredito, le tipologie di operazioni ammissibili, le
modalita' di concessione, i criteri di selezione nonche'
l'ammontare massimo delle disponibilita' finanziarie del
Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante
dalla concessione della garanzia di cui al presente
periodo. L'Ente nazionale per il microcredito stipula
convenzioni con enti pubblici, enti privati e istituzioni,
nazionali ed europee, per l'incremento delle risorse del
Fondo dedicate al microcredito per le microimprese o per
l'istituzione di fondi di riserva separati presso il
medesimo Fondo. "
- la legge del 14 gennaio 2013, n. 4, recante
"Disposizioni in materia di professioni non organizzate.",
e' pubblicata nella Gazz. Uff. 26 gennaio 2013, n. 22.
-si riporta il comma 7-bis dell'articolo 39 del citato
decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201:
"Art. 39 Misure per le micro, piccole e medie imprese
1-7. Omissis
7-bis. Nel rispetto degli equilibri di finanza
pubblica, una quota delle disponibilita' finanziarie del
Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese,
di cui all' articolo 2, comma 100, lettera a), della legge
23 dicembre 1996, n. 662, e' riservata ad interventi di
garanzia in favore del microcredito di cui all' articolo
111 del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni, da destinare alla
microimprenditorialita'. Con decreto di natura non
regolamentare, adottato dal Ministro dello sviluppo
economico, sentito l'Ente nazionale per il microcredito,
sono definiti la quota delle risorse del Fondo da destinare
al microcredito, le tipologie di operazioni ammissibili, le
modalita' di concessione, i criteri di selezione nonche'
l'ammontare massimo delle disponibilita' finanziarie del
Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante
dalla concessione della garanzia di cui al presente
periodo. L'Ente nazionale per il microcredito stipula
convenzioni con enti pubblici, enti privati e istituzioni,
nazionali ed europee, per l'incremento delle risorse del
Fondo dedicate al microcredito per le microimprese o per
l'istituzione di fondi di riserva separati presso il
medesimo Fondo."
 


Parte di provvedimento in formato grafico


 
Art. 2
Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e
attrezzature da parte delle piccole e medie imprese

1. Al fine di accrescere la competitivita' dei crediti al sistema produttivo, le micro, le piccole e medie imprese, come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, possono accedere a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonche' per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi, entro il 31 dicembre 2016, dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attivita' di leasing finanziario, purche' garantiti da banche aderenti alla convenzione di cui al comma 7, a valere su un plafond di provvista, costituito, per le finalita' di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A., per l'importo massimo di cui al comma 8.
3. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto e sono accordati per un valore massimo complessivo non superiore a 2 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria, anche frazionato in piu' iniziative di acquisto. I predetti finanziamenti possono coprire fino al cento per cento dei costi ammissibili individuati dal decreto di cui al comma 5.
4. Alle imprese di cui al comma 1 il Ministero dello sviluppo economico concede un contributo, rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti di cui al comma 2, nella misura massima e con le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 5. L'erogazione del predetto contributo e' effettuata in piu' quote determinate con il medesimo decreto. I contributi sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria applicabile e, comunque, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8, secondo periodo.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso ai contributi di cui al presente articolo, la misura massima di cui al comma 4 e le modalita' di erogazione dei contributi medesimi, le relative attivita' di controllo nonche' le modalita' di raccordo con il finanziamento di cui al comma 2.
6. La concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo puo' essere assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima dell'ottanta per cento dell'ammontare del finanziamento. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate priorita' di accesso e modalita' semplificate di concessione della garanzia del Fondo sui predetti finanziamenti.
7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A. stipulano una o piu' convenzioni, in relazione agli aspetti di competenza, per la definizione, in particolare:
a) delle condizioni e dei criteri di attribuzione alle banche e agli intermediari di cui al comma 2 del plafond di provvista di cui al comma 2, anche mediante meccanismi premiali che favoriscano il piu' efficace utilizzo delle risorse;
b) dei contratti tipo di finanziamento e di cessione del credito in garanzia per l'utilizzo da parte delle banche e degli intermediari di cui al comma 2 della provvista di cui al comma 2;
c) delle attivita' informative, di monitoraggio e rendicontazione che devono essere svolte dalle banche e dagli intermediari di cui al comma 2 aderenti alla convenzione, con modalita' che assicurino piena trasparenza sulle misure previste dal presente articolo.
8. L'importo massimo dei finanziamenti di cui al comma 1 e' di 2,5 miliardi di euro incrementabili, sulla base delle risorse disponibili ovvero che si renderanno disponibili con successivi provvedimenti legislativi, fino al limite massimo di 5 miliardi di euro secondo gli esiti del monitoraggio sull'andamento dei finanziamenti effettuato dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comunicato trimestralmente al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi di cui al comma 4, e' autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 21 milioni di euro per l'anno 2015, di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, di 17 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6 milioni di euro per l'anno 2021.
8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, compatibilmente con la normativa europea vigente in materia, anche alle piccole e medie imprese agricole e del settore della pesca.
Riferimenti normativi

- La raccomandazione della Commissione del 6 maggio
2003 n. 2003/361/CE relativa alla definizione delle
microimprese, piccole e medie imprese, e' pubblicata nella
G.U.U.E. del 20 maggio 2003, n. L 124.
- si riporta il testo del comma 4-bis, dell'articolo 3,
del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 recante "Misure
urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi,
nonche' disposizioni in materia di produzione lattiera e
rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario",
pubblicato nella Gazz. Uff. 11 febbraio 2009, n. 34,
convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2009, n.
33, pubblicata nella Gazz. Uff. 11 aprile 2009, n. 85,
S.O.:
"Art. 3. Distretti produttivi e reti di imprese
1-4 (Omissis)
4-bis. Le operazioni, effettuate ai sensi dell'
articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e
successive modificazioni, possono assumere qualsiasi forma,
quale quella della concessione di finanziamenti, del
rilascio di garanzie, dell'assunzione di capitale di
rischio o di debito, e possono essere realizzate anche a
favore delle piccole e medie imprese per finalita' di
sostegno dell'economia. Le predette operazioni possono
essere effettuate in via diretta ovvero attraverso
l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del
credito, ad eccezione delle operazioni a favore delle
piccole e medie imprese che possono essere effettuate
esclusivamente attraverso l'intermediazione di soggetti
autorizzati all'esercizio del credito nonche' attraverso la
sottoscrizione di fondi comuni di investimento gestiti da
una societa' di gestione collettiva del risparmio di cui
all' articolo 33 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, il cui oggetto sociale realizza uno o piu'
fini istituzionali della Cassa depositi e prestiti Spa. Lo
Stato e' autorizzato a sottoscrivere, per l'anno 2010, fino
a 500.000 euro di quote di societa' di gestione del
risparmio finalizzate a gestire fondi comuni di
investimento mobiliare di tipo chiuso riservati a
investitori qualificati che perseguano tra i loro obiettivi
quelli del rafforzamento patrimoniale e dell'aggregazione
delle imprese di minore dimensione.
4-ter-4-quinquies (Omissis)".
- per il testo del comma 100, lettera a), dell'articolo
2, della citata legge 23 dicembre 1996, n. 662 si vedano i
riferimenti normativi all'art.1.
 
Art. 3

Rifinanziamento dei contratti di sviluppo

1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono destinate risorse pari a 150 milioni di euro per il finanziamento dei programmi di sviluppo nel settore industriale, ivi inclusi quelli relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, da realizzare nei territori regionali che, sulla base delle risorse finanziarie disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono destinatari di risorse per la concessione delle agevolazioni.
2. I programmi di cui al comma 1 sono agevolati tramite la concessione del solo finanziamento agevolato, nel limite massimo del cinquanta per cento dei costi ammissibili. Alla concessione del contributo a fondo perduto si provvede, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2010, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 2010, n. 300, nel limite finanziario dell'eventuale cofinanziamento regionale disposto in favore dei singoli programmi d'investimento.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico utilizza le disponibilita' esistenti del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo le procedure e le modalita' previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2013, n. 113. Le somme di cui al comma 1 che non risultano impegnate entro il 30 giugno 2014 per le finalita' previste dal medesimo comma, ritornano nella disponibilita' del Fondo per la crescita sostenibile.
4. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a ridefinire le modalita' e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche al fine di accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni, di favorire la rapida realizzazione dei programmi d'investimento e di prevedere specifiche priorita' in favore dei programmi che ricadono nei territori oggetto di accordi, stipulati dal Ministero dello sviluppo economico, per lo sviluppo e la riconversione di aree interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali.
4-bis. Al fine di consentire la migliore attuazione di quanto previsto all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 4 deve prevedere l'importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili degli investimenti oggetto del contratto di sviluppo, con esclusione del costo di opere infrastrutturali se previste, non inferiore a 20 milioni di euro, con riferimento ai programmi di sviluppo industriale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2010, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24 dicembre 2010, ovvero 7,5 milioni di euro, qualora tali programmi riguardino esclusivamente attivita' di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Nell'ambito del programma di sviluppo, i progetti d'investimento del proponente devono prevedere spese ammissibili di importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro, a parte eventuali progetti di ricerca industriale a prevalente sviluppo sperimentale, con riferimento ai programmi di sviluppo industriale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del medesimo decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2010, ovvero 3 milioni di euro se tali programmi riguardano esclusivamente attivita' di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
Riferimenti normativi

- si riporta l'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria", pubblicato nella Gazz. Uff. 25 giugno 2008, n.
147, S.O., convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, pubblicata nella Gazz. Uff. 21 agosto
2008, n. 195, S.O.:
"Art. 43. Semplificazione degli strumenti di attrazione
degli investimenti e di sviluppo d'impresa
1. Per favorire l'attrazione degli investimenti e la
realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti
per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese,
con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno, con
decreto di natura non regolamentare del Ministro dello
sviluppo economico, sono stabiliti i criteri, le condizioni
e le modalita' per la concessione di agevolazioni
finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la
realizzazione di interventi ad essi complementari e
funzionali. Con tale decreto, da adottare di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, per quanto
riguarda le attivita' della filiera agricola e della pesca
e acquacoltura, e con il Ministro per la semplificazione
normativa, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, si provvede, in particolare a:
a) individuare le attivita', le iniziative, le
categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e
le spese ammissibili all'agevolazione, la misura e la
natura finanziaria delle agevolazioni concedibili nei
limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria, i
criteri di valutazione dell'istanza di ammissione
all'agevolazione;
b) affidare, con le modalita' stabilite da apposita
convenzione, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. le funzioni
relative alla gestione dell'intervento di cui al presente
articolo, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla
valutazione ed alla approvazione della domanda di
agevolazione, alla stipula del relativo contratto di
ammissione, all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio
dell'agevolazione, alla partecipazione al finanziamento
delle eventuali opere infrastrutturali complementari e
funzionali all'investimento privato;
c) stabilire le modalita' di cooperazione con le
Regioni e gli enti locali interessati, ai fini della
gestione dell'intervento di cui al presente articolo, con
particolare riferimento alla programmazione e realizzazione
delle eventuali opere infrastrutturali complementari e
funzionali all'investimento privato;
d) disciplinare una procedura accelerata che preveda la
possibilita' per l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. di chiedere al
Ministero dello sviluppo economico l'indizione di
conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti
della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza
partecipano tutti i soggetti competenti all'adozione dei
provvedimenti necessari per l'avvio dell'investimento
privato ed alla programmazione delle opere infrastrutturali
complementari e funzionali all'investimento stesso, la
predetta Agenzia nonche', senza diritto di voto, il
soggetto che ha presentato l'istanza per la concessione
dell'agevolazione. All'esito dei lavori della conferenza, e
in ogni caso scaduto il termine di cui all'articolo 14-ter,
comma 3, della citata legge n. 241 del 1990, il Ministero
dello sviluppo economico adotta, in conformita' alla
determinazione conclusiva della conferenza di servizi, un
provvedimento di approvazione del progetto esecutivo che
sostituisce, a tutti gli effetti, salvo che la normativa
comunitaria non disponga diversamente, ogni autorizzazione,
concessione, nulla osta o atto di assenso comunque
denominato necessario all'avvio dell'investimento agevolato
e di competenza delle amministrazioni partecipanti, o
comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla
predetta conferenza;
e) le agevolazioni di cui al presente comma sono
cumulabili, nei limiti dei massimali previsti dalla
normativa comunitaria, con benefici fiscali.
2. Il Ministero dello sviluppo economico definisce, con
apposite direttive, gli indirizzi operativi per la gestione
dell'intervento di cui al presente articolo, vigila
sull'esercizio delle funzioni affidate all'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
di impresa S.p.A. ai sensi del decreto di cui al comma 1,
effettua verifiche, anche a campione, sull'attuazione degli
interventi finanziati e sui risultati conseguiti per
effetto degli investimenti realizzati.
3. Le agevolazioni finanziarie e gli interventi
complementari e funzionali di cui al comma 1 possono essere
finanziati con le disponibilita' assegnate ad apposito
Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico, dove affluiscono le risorse
ordinarie disponibili a legislazione vigente gia' assegnate
al Ministero dello sviluppo economico in forza di Piani
pluriennali di intervento e del Fondo per le aree
sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, nell'ambito dei programmi previsti
dal Quadro strategico nazionale 2007-2013 ed in coerenza
con le priorita' ivi individuate. Con apposito decreto del
Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, viene effettuata una ricognizione delle
risorse di cui al presente comma per individuare la
dotazione del Fondo.
4. Per l'utilizzo del Fondo di cui al comma 3, il
Ministero dello sviluppo economico si avvale dell'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa Spa.
5. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
al comma 1, non possono essere piu' presentate domande per
l'accesso alle agevolazioni e agli incentivi concessi sulla
base delle previsioni in materia di contratti di programma,
di cui all'articolo 2, comma 203, lettera e), della legge
23 dicembre 1996, n. 662, ivi compresi i contratti di
localizzazione, di cui alle delibere CIPE 19 dicembre 2002,
n. 130, e del 9 maggio 2003, n. 16. Alle domande presentate
entro la data di cui al periodo precedente si applica la
disciplina vigente prima della data di entrata in vigore
del presente decreto, fatta salva la possibilita' per
l'interessato di chiedere che la domanda sia valutata ai
fini dell'ammissione ai benefici di cui al presente
articolo.
6. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 1, commi
215, 216, 217, 218 e 221, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e dell'articolo 6, commi 12, 13, 14 e 14-bis, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, e'
abrogato l'articolo 1, comma 13, del citato decreto-legge
n. 35 del 2005.
7. Per gli interventi di cui al presente articolo
effettuati direttamente dall'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
Spa, si puo' provvedere, previa definizione nella
convenzione di cui al comma 1, lettera b), a valere sulle
risorse finanziarie, disponibili presso l'Agenzia medesima,
ferme restando le modalita' di utilizzo gia' previste dalla
normativa vigente per le disponibilita' giacenti sui conti
di tesoreria intestati all'Agenzia.
7-bis. Il termine di cui all' articolo 1, comma 862,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2009".
- Si riporta l'articolo 8 del Decreto del Ministro
dello sviluppo economico, 24-9-2010, recate "attuazione
dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, riguardante la semplificazione degli strumenti di
attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa",
pubblicato nella Gazz. Uff. 24 dicembre 2010, n. 300, S.O.:
-
"Art. 8 Presentazione della proposta definitiva di
contratto di sviluppo e della documentazione progettuale
1. La proposta definitiva di contratto di sviluppo di
cui al comma 2, completa della documentazione progettuale
prevista al comma 3, e' presentata dal proponente
all'Agenzia, che ne invia immediatamente copia alla Regione
o alle Regioni interessate, entro il termine di 60 giorni
dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 7,
comma 3, prorogabile una sola volta di non oltre 30 giorni.
Decorso tale termine perentorio, senza che la
documentazione prevista sia stata presentata o qualora
quella presentata risulti incompleta, la stessa non e' piu'
ricevibile e la relativa istanza di accesso e' considerata
decaduta. La Regione o le Regioni, entro 30 giorni dal
ricevimento della proposta comunica/no le proprie
osservazioni ed il proprio parere ed eventualmente la
disponibilita' al cofinanziamento, specificandone la
misura, all'Agenzia, che li trasmette immediatamente al
MiSE. Nel caso in cui la Regione o le Regioni non
trasmettano entro il termine sopra indicato le proprie
osservazioni ed il proprio parere, quest'ultimo si
considera positivo.
2. La proposta definitiva, sottoscritta dal legale
rappresentante del proponente e degli eventuali altri
soggetti beneficiari, redatta, a pena di esclusione,
secondo il modello predisposto dal MiSE, deve descrivere
compiutamente e chiaramente i contenuti del programma di
sviluppo con particolare riguardo ai seguenti elementi:
a) presupposti e obiettivi sotto il profilo economico,
industriale, commerciale e finanziario;
b) soggetto proponente ed eventuali altri soggetti
beneficiari;
c) investimenti relativi ai singoli progetti previsti;
d) piano finanziario di copertura degli investimenti,
con indicazione dell'ammontare e della forma delle
agevolazioni richieste, e delle relative previsioni
economiche, patrimoniali e finanziarie.
3. Alla proposta definitiva deve essere allegata una
scheda sintetica contenente i principali dati e
informazioni relativi al soggetto proponente e al complesso
dei progetti d'investimento proposti.
4. Nel caso in cui la proposta di contratto riguardi
piu' imprese e/o uno o piu' progetti d'investimento della
stessa impresa, ad essa devono essere allegati, riferiti a
ciascuna impresa ed a ciascun progetto i seguenti
documenti:
a) scheda sintetica, contenente i principali dati e
informazioni relativi all'impresa beneficiaria ed al
progetto proposto;
b) documento unico di regolarita' contributiva
rilasciato in data non anteriore al mese precedente quello
di presentazione della proposta di contratto;
c) certificato antimafia ai sensi degli articoli 3 e 10
del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998,
n. 252, qualora non piu' valido il certificato presentato
in fase di accesso ai sensi dell'articolo 7, comma 1;
d) documentazione attestante la disponibilita' degli
immobili oggetto del progetto d'investimento. La predetta
disponibilita' non puo' essere attestata da contratti di
comodato;
e) perizia giurata relativa alla conformita'
urbanistica ed edilizia degli immobili, di cui alla
precedente lettera d), e all'inesistenza di motivi ostativi
circa il rilascio delle necessarie concessioni e/o
autorizzazioni e alla necessita' di eventuali pareri e/o
nulla osta da parte di amministrazioni o enti;
f) dettaglio degli investimenti previsti, con allegati
i relativi preventivi e suddivisione degli stessi per
capitolo di spesa e per articolazione temporale;
g) dichiarazione di cui all'articolo 8 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 160 del 12 luglio 2007.
L'Agenzia potra' richiedere, ogni altra eventuale
ulteriore documentazione ritenuta necessaria per la
successiva istruttoria tecnica. Tale documentazione deve
essere predisposta secondo le specifiche tecniche previste
dall'Agenzia".
- si riporta l'articolo 23 del decreto legge 22 giugno
2012, n. 83, recante
"Misure urgenti per la crescita del Paese", pubblicato
nella Gazz. Uff. 26 giugno 2012, n. 147, S.O., convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134:
"Art. 23 Fondo per la crescita sostenibile
1. Le presenti disposizioni sono dirette a favorire la
crescita sostenibile e la creazione di nuova occupazione
nel rispetto delle contestuali esigenze di rigore nella
finanza pubblica e di equita' sociale, in un quadro di
sviluppo di nuova imprenditorialita', con particolare
riguardo al sostegno alla piccola e media impresa e di
progressivo riequilibrio socio-economico, di genere e fra
le diverse aree territoriali del Paese.
2. Il Fondo speciale rotativo di cui all'articolo 14
della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il
Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione
di «Fondo per la crescita sostenibile» (di seguito Fondo).
Il Fondo e' destinato, sulla base di obiettivi e
priorita' periodicamente stabiliti e nel rispetto dei
vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento
comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con
un impatto significativo in ambito nazionale sulla
competitivita' dell'apparato produttivo, con particolare
riguardo alle seguenti finalita':
a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e
innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della
competitivita' del sistema produttivo, anche tramite il
consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e
sviluppo delle imprese;
b) il rafforzamento della struttura produttiva, il
riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che
versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza
nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di
programma;
c) la promozione della presenza internazionale delle
imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche
in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE -
Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane.
3. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma
2, con decreti di natura non regolamentare del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, nel rispetto degli
equilibri di finanza pubblica, sono individuate le
priorita', le forme e le intensita' massime di aiuto
concedibili nell'ambito del Fondo, avuto riguardo a quanto
previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123 ad eccezione del credito d'imposta. Le
predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive
del Ministro dello sviluppo economico, che individuano i
termini, le modalita' e le procedure, anche in forma
automatizzata, per la concessione ed erogazione delle
agevolazioni. Per la gestione degli interventi il Ministero
dello sviluppo economico puo' avvalersi, sulla base di
apposita convenzione, di societa' in house ovvero di
societa' o enti in possesso dei necessari requisiti
tecnici, organizzativi e di terzieta' scelti, sulla base di
un'apposita gara, secondo le modalita' e le procedure di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Agli
oneri derivanti dalle convenzioni e contratti di cui al
presente comma si applica quanto previsto dall'articolo 3,
comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e
dall'articolo 19, comma 5 del decreto-legge 1° luglio 2009,
n. 78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto
2009, n. 102.
3-bis. Gli obiettivi e le priorita' del Fondo possono
essere periodicamente aggiornati con la medesima procedura
di cui al comma 3 sulla base del monitoraggio
dell'andamento degli incentivi relativi agli anni
precedenti.
4. Il Fondo puo' operare anche attraverso le due
distinte contabilita' speciali gia' intestate al Fondo
medesimo esclusivamente per l'erogazione di finanziamenti
agevolati che prevedono rientri e per gli interventi, anche
di natura non rotativa, cofinanziati dall'Unione Europea o
dalle regioni, ferma restando la gestione ordinaria in
bilancio per gli altri interventi. Per ciascuna delle
finalita' indicate al comma 2 e' istituita un'apposita
sezione nell'ambito del Fondo.
5. (abrogato)
6. I finanziamenti agevolati concessi a valere sul
Fondo possono essere assistiti da garanzie reali e
personali. E' fatta salva la prestazione di idonea garanzia
per le anticipazioni dei contributi.
7. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge sono abrogate le disposizioni di legge
indicate dall'allegato 1, fatto salvo quanto previsto dal
comma 11 del presente articolo.
8. Gli stanziamenti iscritti in bilancio non utilizzati
nonche' le somme restituite o non erogate alle imprese, a
seguito dei provvedimenti di revoca e di rideterminazione
delle agevolazioni concesse ai sensi delle disposizioni
abrogate ai sensi del precedente comma, cosi' come
accertate con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate nel medesimo importo alla
contabilita' speciale del Fondo, operativa per l'erogazione
di finanziamenti agevolati. Le predette disponibilita' sono
accertate al netto delle risorse necessarie per far fronte
agli impegni gia' assunti e per garantire la definizione
dei procedimenti di cui al comma 11.
9. Limitatamente agli strumenti agevolativi abrogati ai
sensi del comma 7, le disponibilita' esistenti sulle
contabilita' speciali nella titolarita' del Ministero dello
sviluppo economico e presso l'apposita contabilita'
istituita presso Cassa Depositi e Prestiti per l'attuazione
degli interventi di cui all'articolo 2, comma 203, lettera
f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
nel medesimo importo, con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero
dello sviluppo economico, ad apposito capitolo dello stato
di previsione dello stesso Ministero per la successiva
assegnazione alla contabilita' speciale del Fondo operativa
per l'erogazione di finanziamenti agevolati. Le predette
disponibilita' sono accertate al netto delle risorse
necessarie per far fronte agli impegni gia' assunti e per
garantire la definizione dei procedimenti di cui al
successivo comma 11. Le predette contabilita' speciali
continuano ad operare fino al completamento dei relativi
interventi ovvero, ove sussistano, degli adempimenti
derivanti dalle programmazioni comunitarie gia' approvate
dalla UE alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
10. Al fine di garantire la prosecuzione delle azioni
volte a promuovere la coesione e il riequilibrio economico
e sociale tra le diverse aree del Paese, le disponibilita'
accertate e versate al Fondo ai sensi dei commi 8 e 9 del
presente articolo, rivenienti da contabilita' speciali o
capitoli di bilancio relativi a misure di aiuto destinate
alle aree sottoutilizzate sono utilizzate secondo il
vincolo di destinazione di cui all'articolo 18, comma 1 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
11. I procedimenti avviati in data anteriore a quella
di entrata in vigore del presente decreto-legge sono
disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione
delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione,
dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e
dalle norme di semplificazione recate dal presente
decreto-legge.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio".
- Il Decreto del Ministero dello sviluppo economico del
8 marzo 2013 reca "Individuazione delle priorita', delle
forme e delle intensita' massime di aiuto concedibili
nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile, ai sensi
dell'articolo 23, comma 3, del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83", e' stato pubblicato nella Gazz. Uff. 16
maggio 2013, n. 113.
 
Art. 3-bis

Misure urgenti per i pagamenti dei debiti
degli enti del Servizio sanitario nazionale

1. Le risorse per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale, ripartite ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e non richieste dalle regioni entro il 31 maggio 2013, possono essere assegnate, con decreto di aggiornamento del decreto direttoriale di cui al medesimo articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 35 del 2013, alle regioni che ne fanno richiesta entro il 30 giugno 2013, prioritariamente in funzione dell'adempimento alla diffida prevista dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni.
2. In relazione a quanto previsto al comma 1, all'articolo 3, comma 9, ultimo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «15 luglio».
Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 3, del decreto-legge
8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 8 aprile 2013, n. 82, recante: "Disposizioni
urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica
amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti
territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi
degli enti locali." come modificato dalla presente legge:
"Art. 3. Pagamenti dei debiti degli enti del servizio
sanitario nazionale-SSN
1. Lo Stato e' autorizzato ad effettuare anticipazioni
di liquidita' alle Regioni ed alle Province autonome di
Trento e di Bolzano a valere sulle risorse della "Sezione
per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti
certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio
Sanitario Nazionale" di cui all'articolo 1, comma 10, al
fine di favorire l'accelerazione dei pagamenti dei debiti
degli enti del Servizio sanitario nazionale ed in
relazione:
a) agli ammortamenti non sterilizzati antecedenti
all'applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118;
b) alle mancate erogazioni per competenza e/o per cassa
delle somme dovute dalle regioni ai rispettivi servizi
sanitari regionali a titolo di finanziamento del Servizio
sanitario nazionale, ivi compresi i trasferimenti di somme
dai conti di tesoreria e dal bilancio statale e le
coperture regionali dei disavanzi sanitari, come risultanti
nelle voci "crediti verso regione per spesa corrente" e
"crediti verso regione per ripiano perdite" nelle voci di
credito degli enti del SSN verso le rispettive regioni dei
modelli SP.
2. In via d'urgenza, per l'anno 2013, il Ministero
dell'economia e delle finanze provvede con decreto
direttoriale, entro il 15 maggio 2013, al riparto fra le
regioni dell'anticipazione di liquidita' fino a concorrenza
massima dell'importo di 5.000 milioni di euro, in
proporzione ai valori di cui al comma 1, lettera a), come
risultanti dai modelli CE per il periodo dal 2001 al 2011,
ponderati al 50%, e ai valori di cui al comma 1, lettera b)
iscritti nei modelli SP del 2011, ponderati al 50%, come
presenti nell'NSIS alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Ai fini dell'erogazione delle risorse di
cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui
al comma 5. Il decreto di cui al presente comma e'
trasmesso alle Regioni e alle Province autonome di Trento e
di Bolzano per il tramite della Conferenza dei Presidenti
delle Regioni e delle Province autonome ed e' pubblicato
sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia
e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2013, e'
stabilito il riparto definitivo, comprensivo anche degli
importi previsti per l'anno 2014, fra le regioni
dell'anticipazione di liquidita' fino a concorrenza massima
dell'importo di 14.000 milioni di euro, in proporzione ai
valori derivanti dalle ricognizioni delle somme di cui al
comma 1, lettere a) e b). Il riparto di cui al presente
comma e' effettuato sulla base della verifica compiuta dal
Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12
dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005 con riferimento
alle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettera
a), per il periodo 2001-2011 e con riferimento alle
ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettera b),
come risultanti nei modelli SP relativi al consuntivo 2011.
Ai fini dell'erogazione per l'anno 2014 delle risorse di
cui al presente comma, al netto di quelle gia' erogate per
l'anno 2013 ai sensi del comma 2, si applicano le
disposizioni di cui al comma 5. Il decreto di cui al
presente comma e' trasmesso alle Regioni e alle Province
autonome di Trento e di Bolzano per il tramite della
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome ed e' pubblicato sul sito del Ministero
dell'economia e delle finanze.
4. Le regioni e le province autonome che, a causa di
carenza di liquidita', non possono far fronte ai pagamenti
di cui al comma 1 del presente articolo, in deroga
all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970,
n. 281, e all'articolo 32, comma 24, lettera b), della
legge 12 novembre 2011, n. 183, trasmettono, con
certificazione congiunta del Presidente e del responsabile
finanziario, al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimenti del Tesoro e della Ragioneria Generale dello
Stato, entro il 31 maggio 2013 l'istanza di accesso
all'anticipazione di liquidita' di cui al comma 2, ed entro
il 15 dicembre 2013 l'istanza di accesso all'anticipazione
di liquidita' di cui al comma 3, per l'avvio delle
necessarie procedure amministrative ai fini di cui al comma
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto
direttoriale, puo' attribuire alle regioni che ne abbiano
fatto richiesta, con l'istanza di cui al primo periodo,
entro il 15 dicembre 2013, importi superiori a quelli di
cui al comma 3, nei limiti delle somme gia' attribuite ad
altre regioni ai sensi del medesimo comma 3, ma non
richieste.
5. All'erogazione delle somme, nei limiti delle
assegnazioni di cui al presente articolo, da accreditare
sui conti intestati alla sanita' di cui all'articolo 21 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si provvede,
anche in tranche successive, a seguito:
a) della predisposizione, da parte regionale, di
misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura
annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidita',
prioritariamente volte alla riduzione della spesa corrente,
verificate dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui
all'articolo 12 della citata Intesa; (14)
b) della presentazione di un piano di pagamento dei
debiti certi, liquidi ed esigibili, cumulati alla data del
31 dicembre 2012 e comprensivi di interessi nella misura
prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero
dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti,
ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla
legislazione vigente, e dettagliatamente elencati, rispetto
ai quali il Tavolo di verifica degli adempimenti regionali
di cui all'articolo 12 della citata Intesa verifica la
coerenza con le somme assegnate alla singola regione in
sede di riparto delle risorse di cui rispettivamente ai
commi 2 e 3. Nei limiti delle risorse assegnate ai sensi
dei commi 2 e 3 e in via residuale rispetto ai debiti di
cui al primo periodo della presente lettera, il piano dei
pagamenti puo' comprendere debiti certi, sorti entro il 31
dicembre 2012, intendendosi sorti i debiti per i quali sia
stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento
entro il predetto termine;
c) della sottoscrizione di apposito contratto tra il
Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del
Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le
modalita' di erogazione e di restituzione delle somme,
comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30
anni, prevedendo altresi', qualora la regione non adempia
nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di
ammortamento dovute, sia le modalita' di recupero delle
medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle
finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso
di interesse a carico della Regione e' pari al rendimento
di mercato del Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in
corso di emissione.
6. All'atto dell'erogazione le regioni interessate
provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel
piano di pagamento: dell'avvenuto pagamento e
dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili
la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di
verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della
citata Intesa, rilasciata dal responsabile della gestione
sanitaria accentrata, ovvero da altra persona formalmente
indicata dalla Regione all'atto della presentazione
dell'istanza di cui al comma 4. Quanto previsto dal
presente comma costituisce adempimento regionale ai fini e
per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c),
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere
dal 2013 dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135.
7. A decorrere dall'anno 2013 costituisce adempimento
regionale - ai fini e per gli effetti dell'articolo 2,
comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
prorogato a decorrere dal 2013 dall'articolo 15, comma 24,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135-
verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui
all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005,
l'erogazione, da parte della regione al proprio Servizio
sanitario regionale, entro la fine dell'anno, di almeno il
90% delle somme che la regione incassa nel medesimo anno
dallo Stato a titolo di finanziamento del Servizio
sanitario nazionale, e delle somme che la stessa regione, a
valere su risorse proprie dell'anno, destina al
finanziamento del proprio servizio sanitario regionale.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle
Province autonome di Trento e di Bolzano che non
partecipano al finanziamento del Servizio sanitario
nazionale con oneri a carico del bilancio statale. Dette
regioni e province autonome, per le finalita' di cui al
comma 3, e comunque in caso di avvenuto accesso alle
anticipazioni di cui al comma 2, trasmettono al Tavolo di
verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12
dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, entro il termine
del 30 giugno 2013, la documentazione necessaria per la
verifica dei dati contenuti nei conti economici e negli
stati patrimoniali. Qualora dette regioni e province
autonome non provvedano alla trasmissione della
certificazione di cui al comma 6, o vi provvedano in modo
incompleto, il Ministero dell'economia e delle finanze,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e'
autorizzato a recuperare le somme erogate a titolo di
anticipazione di liquidita' ai sensi del presente articolo,
fino a concorrenza degli importi non certificati, a valere
sulle somme alle medesime spettanti a qualsiasi titolo.
9. Nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 1,
comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le regioni
possono far valere le somme attinte sull'anticipazione di
liquidita' di cui al presente articolo, con riferimento
alle risorse in termini di competenza di cui al comma 1,
lettera b), come valutate dal citato Tavolo di verifica
degli adempimenti. A tal fine, per l'anno 2013, il termine
del 31 maggio di cui al citato articolo 1, comma 174, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 e' differito al 15 luglio e
conseguentemente il termine del 30 aprile e' differito al
15 maggio."
Si riporta il testo del comma 174, articolo 1, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni.
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2004, n.
306, S.O., recante: "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2005)." :
"174. Al fine del rispetto dell'equilibrio
economico-finanziario, la regione, ove si prospetti sulla
base del monitoraggio trimestrale una situazione di
squilibrio, adotta i provvedimenti necessari. Qualora dai
dati del monitoraggio del quarto trimestre si evidenzi un
disavanzo di gestione a fronte del quale non sono stati
adottati i predetti provvedimenti, ovvero essi non siano
sufficienti, con la procedura di cui all'articolo 8, comma
1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del
Consiglio dei ministri diffida la regione a provvedervi
entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di
riferimento. Qualora la regione non adempia, entro i
successivi trenta giorni il presidente della regione, in
qualita' di commissario ad acta, approva il bilancio di
esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale al
fine di determinare il disavanzo di gestione e adotta i
necessari provvedimenti per il suo ripianamento, ivi
inclusi gli aumenti dell'addizionale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni
dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive entro le misure stabilite dalla normativa
vigente. I predetti incrementi possono essere adottati
anche in funzione della copertura dei disavanzi di gestione
accertati o stimati nel settore sanitario relativi
all'esercizio 2004 e seguenti. Qualora i provvedimenti
necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non
vengano adottati dal commissario ad acta entro il 31
maggio, nella regione interessata, con riferimento agli
anni di imposta 2006 e successivi, si applicano comunque il
blocco automatico del turn over del personale del servizio
sanitario regionale fino al 31 dicembre del secondo anno
successivo a quello in corso, il divieto di effettuare
spese non obbligatorie per il medesimo periodo e nella
misura massima prevista dalla vigente normativa
l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive; scaduto il termine del 31
maggio, la regione non puo' assumere provvedimenti che
abbiano ad oggetto l'addizionale e le maggiorazioni
d'aliquota delle predette imposte ed i contribuenti
liquidano e versano gli acconti d'imposta dovuti nel
medesimo anno sulla base della misura massima
dell'addizionale e delle maggiorazioni d'aliquota di tali
imposte. Gli atti emanati e i contratti stipulati in
violazione del blocco automatico del turn over e del
divieto di effettuare spese non obbligatorie sono nulli. In
sede di verifica annuale degli adempimenti la regione
interessata e' tenuta ad inviare una certificazione,
sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal
responsabile del servizio finanziario, attestante il
rispetto dei predetti vincoli."
 
Art. 4

Norme in materia di concorrenza nel mercato
del gas naturale e nei carburanti

1. All'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, le parole «Per gli stessi clienti vulnerabili» sono sostituite dalle seguenti «Per i soli clienti domestici».
2. I termini previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, come modificati ai sensi del comma 3 del presente articolo, relativi all'avvio delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale sono da intendersi di natura perentoria. In particolare, scaduti tali termini, la Regione con competenza sull'ambito, avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
3. Le date limite di cui all'Allegato 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, relative agli ambiti ricadenti nel primo e secondo raggruppamento dello stesso Allegato 1, che sono scadute o che verrebbero a scadere entro il mese di ottobre 2013, sono prorogate di quattro mesi, con uno spostamento dei rispettivi termini di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento relativi alla mancata nomina della stazione appaltante comunque a data non anteriore al 1° gennaio 2014. Per tutti gli ambiti dello stesso Allegato in cui non e' presente il capoluogo di provincia, la designazione della stazione appaltante di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, avviene a maggioranza qualificata dei due terzi dei comuni appartenenti all'ambito che rappresentino almeno i due terzi dei punti di riconsegna dell'ambito, come risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti pubblicati sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico.
3-bis. Le date stabilite dall'Allegato 1 annesso al regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, sono prorogate di ventiquattro mesi, comprensivi delle proroghe disposte dal comma 3 del presente articolo, per gli ambiti in cui almeno il 15 per cento dei punti di riconsegna e' situato nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e inseriti nell'elenco di cui all'Allegato 1 annesso al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, e successive modificazioni.
4. Decorsi quattro mesi dalla scadenza dei termini di cui al comma 2 senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara, nominando un commissario ad acta.
5. Nei casi in cui gli Enti locali concedenti non abbiano rispettato i termini di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, come modificati ai sensi del comma 3 del presente articolo, il venti per cento delle somme di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, ad essi spettanti a seguito della gara, e' versato dal concessionario subentrante, con modalita' stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, in uno specifico capitolo della Cassa conguaglio per il settore elettrico per essere destinato alla riduzione delle tariffe di distribuzione dell'ambito corrispondente.
6. Al fine di facilitare lo svolgimento delle gare di cui al comma 2 e di ridurre i costi per gli enti locali e per le imprese, il Ministero dello sviluppo economico puo' emanare linee guida su criteri e modalita' operative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale, in conformita' con l'articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226.
7. Al fine di promuovere la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti liquidi e per diffondere l'uso del metano e del GPL per autotrazione nelle aree con scarsa presenza di impianti di distribuzione di tale carburante, il fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e' destinato anche alla erogazione di contributi per la chiusura e contestuale trasformazione da impianti di distribuzione di carburanti liquidi in impianti di distribuzione esclusiva di metano o di GPL per autotrazione, secondo le modalita' definite con i decreti del Ministro dello sviluppo economico 19 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2013, e 7 agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2003.
7-bis. All'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Per tenere conto dell'incidenza delle accise sul reddito di impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, il reddito stesso e' ridotto, a titolo di deduzione forfetaria, di un importo pari alle seguenti percentuali dei volumi d'affari di cui all'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:
a) 1,1 per cento del volume d'affari fino a 1.032.000 euro;
b) 0,6 per cento del volume d'affari oltre 1.032.000 euro e fino a 2.064.000 euro;
c) 0,4 per cento del volume d'affari oltre 2.064.000 euro».
Riferimenti normativi

- si riporta l'articolo 22 del decreto legislativo del
23 maggio 2000, n. 164, recante "Attuazione della direttiva
98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del
gas naturale, a norma dell'articolo 41 della L. 17 maggio
1999, n. 144.", pubblicato nella Gazz. Uff. 20 giugno 2000,
n. 142, cosi' come modificato dalla presente legge:
"22. Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela
dei consumatori.
1. Tutti i clienti sono idonei.
2. Sono considerati clienti vulnerabili i clienti
domestici, le utenze relative ad attivita' di servizio
pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di riposo,
carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e private che
svolgono un'attivita' riconosciuta di assistenza nonche' i
clienti civili e non civili con consumo non superiore a
50.000 metri cubi annui. Per essi vige l'obbligo di
assicurare, col piu' alto livello di sicurezza possibile,
le forniture di gas naturale anche in momenti critici o in
situazioni di emergenza del sistema del gas naturale. Per i
soli clienti domestici, nell'ambito degli obblighi di
servizio pubblico, l'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas continua transitoriamente a determinare i prezzi di
riferimento, ai sensi delle disposizioni di cui al
decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125.
3. Tutti i clienti hanno il diritto di essere riforniti
di gas naturale da un fornitore, ove questi lo accetti, a
prescindere dallo Stato membro in cui il fornitore e'
registrato, a condizione che il fornitore rispetti le norme
applicabili in materia di scambi e bilanciamento e fatti
salvi i requisiti in materia di sicurezza degli
approvvigionamenti.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
provvede affinche':
a) qualora un cliente, nel rispetto delle condizioni
contrattuali, intenda cambiare fornitore, l'operatore o gli
operatori interessati effettuino tale cambiamento entro tre
settimane assicurando comunque che l'inizio della fornitura
coincida con il primo giorno del mese (93);
b) i clienti ricevano tutti i pertinenti dati di
consumo e a tal fine siano obbligate le societa' di
distribuzione a rendere disponibili i dati di consumo dei
clienti alle societa' di vendita, garantendo la qualita' e
la tempestivita' dell'informazione fornita;
c) qualora un cliente finale connesso alla rete di
distribuzione si trovi senza un fornitore di gas naturale e
non sussistano i requisiti per l'attivazione del fornitore
di ultima istanza, l'impresa di distribuzione
territorialmente competente garantisca il bilanciamento
della propria rete in relazione al prelievo presso tale
punto per il periodo in cui non sia possibile la sua
disalimentazione fisica, secondo modalita' e condizioni
definite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
che deve altresi' garantire all'impresa di distribuzione
una adeguata remunerazione dell'attivita' svolta e la
copertura dei costi sostenuti.
5. Allo scopo di promuovere l'efficienza energetica
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas stabilisce
criteri in base ai quali le imprese di gas naturale
ottimizzino l'utilizzo del gas naturale, anche fornendo
servizi di gestione dell'energia, sviluppando formule
tariffarie innovative, introducendo sistemi di misurazione
intelligenti o, se del caso, reti intelligenti.
6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, anche
avvalendosi dell'Acquirente unico Spa, ai sensi
dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n.
99, provvede affinche' siano istituiti sportelli unici al
fine di mettere a disposizione dei clienti tutte le
informazioni necessarie concernenti i loro diritti, la
normativa in vigore e le modalita' di risoluzione delle
controversie di cui dispongono.
7. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico,
anche in base a quanto previsto all'articolo 30, commi 5 e
8, della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono individuati e
aggiornati i criteri e le modalita' per la fornitura di gas
naturale nell'ambito del servizio di ultima istanza, a
condizioni che incentivino la ricerca di un nuovo fornitore
sul mercato, per tutti i clienti civili e i clienti non
civili con consumi pari o inferiori a 50.000 metri cubi
all'anno nonche' per le utenze relative ad attivita' di
servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di
riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e
private che svolgono un'attivita' riconosciuta di
assistenza, nonche' nelle aree geografiche nelle quali non
si e' ancora sviluppato un mercato concorrenziale
nell'offerta di gas naturale, ai sensi dell'articolo 1,
comma 46, della legge 23 agosto 2004, n. 239."
-si riporta l'articolo 3 del decreto del Ministro dello
sviluppo economico del 12 novembre 2011, n. 226, recante
"Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione
dell'offerta per l'affidamento del servizio della
distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo
46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222.", pubblicato nella Gazz. Uff. 27
gennaio 2012, n. 22, S.O.:
"Articolo 3 Intervento della Regione
1. Nel primo periodo di applicazione, qualora,
trascorsi 7 mesi dal termine fissato nell'allegato 1, gli
Enti locali concedenti non abbiano identificato la stazione
appaltante, di cui all'articolo 2, comma 1, secondo
periodo, o qualora, nel caso di presenza nell'ambito del
Comune capoluogo di provincia, trascorsi 15 mesi o, negli
altri casi, 18 mesi dal termine fissato nell'allegato 1, la
stazione appaltante non abbia pubblicato il bando di gara,
la Regione con competenza sull'ambito, previa diffida ai
soggetti inadempienti contenente un termine perentorio a
provvedere, avvia la procedura di gara ai sensi
dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164.
2. A regime valgono i termini e le modalita' indicate
nell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164, per l'intero ambito."
-si riporta il comma 7 dell'articolo 14 del decreto
legislativo del 23 maggio 2000, n. 164, recante "Attuazione
della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il
mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41
della L. 17 maggio 1999, n. 144.", pubblicato nella Gazz.
Uff. 20 giugno 2000, n. 142:
" Art. 14. Attivita' di distribuzione.
1-6 (Omissis)
7. Gli enti locali avviano la procedura di gara non
oltre un anno prima della scadenza dell'affidamento, in
modo da evitare soluzioni di continuita' nella gestione del
servizio. Il gestore uscente resta comunque obbligato a
proseguire la gestione del servizio, limitatamente
all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza
del nuovo affidamento. Ove l'ente locale non provveda entro
il termine indicato, la regione, anche attraverso la nomina
di un commissario ad acta, avvia la procedura di gara.
8-10 (Omissis)".
Il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12
novembre 2011, n. 226, recante "Regolamento per i criteri
di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento
del servizio della distribuzione del gas naturale, in
attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.", e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 27 gennaio 2012, n. 22, S.O.
-si riporta l'articolo 3 del citato decreto del 12
novembre 2011, n. 226:
"Articolo 3 Intervento della Regione
1. Nel primo periodo di applicazione, qualora,
trascorsi 7 mesi dal termine fissato nell'allegato 1, gli
Enti locali concedenti non abbiano identificato la stazione
appaltante, di cui all'articolo 2, comma 1, secondo
periodo, o qualora, nel caso di presenza nell'ambito del
Comune capoluogo di provincia, trascorsi 15 mesi o, negli
altri casi, 18 mesi dal termine fissato nell'allegato 1, la
stazione appaltante non abbia pubblicato il bando di gara,
la Regione con competenza sull'ambito, previa diffida ai
soggetti inadempienti contenente un termine perentorio a
provvedere, avvia la procedura di gara ai sensi
dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164.
2. A regime valgono i termini e le modalita' indicate
nell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164, per l'intero ambito."
-si riporta il comma 1 dell'articolo 2 del medesimo
decreto 12 novembre 2011, n. 226:
"Art. 2 Soggetto che gestisce la gara
1. Gli Enti locali concedenti appartenenti a ciascun
ambito demandano al Comune capoluogo di provincia il ruolo
di stazione appaltante per la gestione della gara per
l'affidamento del servizio di distribuzione del gas
naturale in forma associata secondo la normativa vigente in
materia di Enti locali, ferma restando la possibilita' di
demandare in alternativa tale ruolo a una societa' di
patrimonio delle reti, costituita ai sensi dell'articolo
113, comma 13, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, ove presente. Nel caso in cui il Comune capoluogo di
provincia non appartenga all'ambito, i sopra citati Enti
locali individuano un Comune capofila, o la Provincia, o un
altro soggetto gia' istituito, quale una societa' di
patrimonio delle reti, al quale demandare il ruolo di
stazione appaltante.
2-7 (Omissis)".
-si riportano il comma 4 dell'articolo 8 e l'articolo 5
del citato decreto 12 novembre 2011, n. 226:
"Art. 8 Oneri da riconoscere all'Ente locale concedente
e ai proprietari di impianti
1-3 (Omissis)
4. Il gestore corrisponde annualmente agli Enti locali
una quota parte della remunerazione del capitale di
localita' relativo ai servizi di distribuzione e misura,
relativa al proprio territorio comunale sia nel caso in cui
la rete sia di proprieta' dell'Ente locale sia nel caso in
cui sia di proprieta' del gestore, nonche' della relativa
quota di ammortamento annuale di cui all'articolo 13, comma
1, lettera d), fino al 5%, come risultato dell'esito della
gara.
5-6 (Omissis)".
"Art. 5. Rimborso al gestore uscente nel primo periodo
1. Il valore di rimborso ai titolari degli affidamenti
e concessioni cessanti, per i quali e' previsto un termine
di scadenza naturale non posteriore alla data di cessazione
del servizio prevista nel bando di gara del nuovo
affidamento, viene calcolato in base a quanto stabilito
dalle convenzioni o dai contratti alla scadenza naturale
dell'affidamento.
2. Il valore di rimborso ai titolari degli affidamenti
e concessioni cessanti, per i quali non e' previsto un
termine di scadenza o e' previsto un termine di scadenza
naturale che supera la data di cessazione del servizio
prevista nel bando di gara del nuovo affidamento, viene
calcolato in base a quanto stabilito nelle convenzioni o
nei contratti, conformemente a quanto previsto
nell'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164 e sue modificazioni, in particolare per
i casi di cessazione anticipata del contratto rispetto alla
scadenza naturale.
3. Nel caso in cui la metodologia di calcolo del valore
di rimborso ai titolari di cui al comma 2 non sia
desumibile dai documenti contrattuali, incluso il caso in
cui sia genericamente indicato che il valore di rimborso
debba essere a prezzi di mercato, si applicano i criteri di
cui alle lettere a) e b) dell'articolo 24, comma 4, del
regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, con le modalita'
specificate nei commi da 5 a 13, limitatamente alla
porzione di impianto di proprieta' del gestore, che, alla
scadenza naturale dell'affidamento, non sia prevista essere
trasferita in devoluzione gratuita all'Ente locale
concedente.
4. Nel caso in cui le convenzioni o i contratti
contengano la metodologia generale di calcolo, ma non
prevedano uno o piu' dettagli applicativi, si applica il
comma o i commi pertinenti tra quelli da 5 a 13 per la
determinazione degli elementi applicativi mancanti, mentre
per gli altri parametri si considerano i dati e le
modalita' desumibili dai documenti contrattuali. Cio' vale
anche nel caso di cui al comma 1, qualora la modalita' di
rimborso alla scadenza naturale dell'affidamento prevista
nella convenzione o nel contratto faccia riferimento
all'articolo 24, comma 4 del regio decreto 15 ottobre 1925,
n. 2578.
5. Il valore industriale della parte di impianto di
proprieta' del gestore uscente di cui alla lettera a)
dell'articolo 24, comma 4, del regio decreto 15 ottobre
1925, n. 2578 e' pari al costo che dovrebbe essere
sostenuto per la sua ricostruzione a nuovo, decurtato del
valore del degrado fisico di cui al comma 10, includendo
anche le immobilizzazioni in corso come risultano dai libri
contabili.
6. Il costo per la ricostruzione a nuovo di cui al
comma 5 e' calcolato partendo dallo stato di consistenza
dell'impianto, applicando il prezzario contenuto nei
documenti contrattuali, qualora esplicitamente previsto,
unitamente ad un meccanismo di indicizzazione, per la
valorizzazione dell'impianto in caso di cessazione
anticipata del contratto, ed aggiungendo gli oneri generali
di cui al comma 9, qualora non siano gia' contenuti nel
prezzario utilizzato. Per gli impianti oggetto di
finanziamenti pubblici realizzati dopo l'anno 2000, il
costo per la ricostruzione a nuovo e' calcolato sulla base
dei costi effettivamente sostenuti, aggiornati con il
deflatore degli investimenti fissi lordi, se le condizioni
di posa e di accessibilita' non si sono modificate.
7. Qualora i documenti contrattuali non contengano il
prezzario di cui al comma 6, si utilizzano i prezzari per
lavori edili e per installazione di impianti tecnologici
della Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura della provincia dell'ambito, o, in assenza di
questi, gli analoghi prezzari regionali. Per il valore di
acquisto dei componenti specifici della distribuzione gas,
come impianti principali e secondari di regolazione e
misura, gruppi di misura gas, impianti di protezione
catodica, qualora non desumibili dai prezzari indicati, si
utilizza il prezzario emanato dall'Autorita' per la
valutazione degli investimenti e, in sua mancanza, i valori
di mercato come risultano dalle offerte piu' recenti.
8. Nell'applicazione del prezzario di cui ai commi 6 e
7, in particolare per la rete, si considerano:
a. eventuali pezzi speciali o opere particolari, quali
sovra e sottopassi in corrispondenza delle interferenze con
altri sottoservizi;
b. le modalita' di posa che tengano conto della
tipologia delle condizioni morfologiche del suolo e
sottosuolo, della loro accessibilita' e di eventuali
particolari prescrizioni realizzative;
c. la tipologia dei ripristini delle superfici
interessate dalla posa, sempre considerando
l'accessibilita' dei luoghi di posa.
9. Per tener conto degli oneri amministrativi per
autorizzazioni, per la progettazione, per la direzione
lavori e per i collaudi e delle spese generali, si
incrementa il valore, ottenuto come previsto nei commi 6 e
7, di un fattore pari a 13%, valore minimo di cui
all'articolo 34, comma 2.c, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.
554, Regolamento di attuazione della legge quadro in
materia di lavori pubblici, purche' i costi effettivamente
sostenuti o il prezzario utilizzato non tengano gia' conto
di tali oneri.
10. Il valore del degrado fisico e' determinato
considerando durate utili degli impianti come specificate
nei documenti contrattuali o, in assenza di indicazioni,
considerando fino al 30 settembre 2004 durate utili come
riportate nella tabella 1 di cui all'allegato A, facente
parte integrante del presente regolamento, e dal 1° ottobre
2004 le vite utili ai fini regolatori contenute nel Testo
Unico della regolazione tariffaria allegato alla
deliberazione ARG/Gas 159/08 dell'Autorita', e tenendo
conto dell'anno di installazione dei componenti e di
realizzazione dei singoli tratti di rete come risulta dallo
stato di consistenza. Qualora lo stato di consistenza non
riporti la data di realizzazione dei componenti o delle
condotte e questa non sia desumibile da documenti
amministrativi o altri riferimenti, la data da assumere per
le valutazioni del valore residuo deve essere coerente con
i dati presentati all'Autorita' ai fini della
determinazione delle tariffe, o, in loro mancanza, e'
calcolata sulla base del rapporto tra fondo di ammortamento
e valore del cespite riportato in bilancio, opportunamente
rettificato da eventuali operazioni straordinarie,
moltiplicato per la durata utile del cespite.
11. Il valore di rimborso al gestore uscente e'
ottenuto deducendo dal valore industriale di cui al comma 5
le anticipazioni e sussidi concessi dai Comuni e da altri
finanziatori pubblici e aggiungendo eventuali premi pagati
agli Enti locali concedenti, valutati con le modalita' di
cui ai commi 12 e 13.
12. I valori da detrarre per le anticipazioni e sussidi
concessi dai Comuni e da altri finanziatori pubblici sono,
al netto di eventuali imposte pagate direttamente connesse
con tali anticipazioni e sussidi e quindi escludendo
l'IRES, rivalutati applicando il deflatore degli
investimenti fissi lordi utilizzato nella regolazione
tariffaria. I valori si calcolano applicando le formule
dell'articolo 16, commi 16.3, 16.4 e 16.5, del Testo Unico
della regolazione delle tariffe dei servizi di
distribuzione e misura del gas per il periodo di
regolazione 2009-2012, emanato con deliberazione ARG/Gas
159/08, limitatamente alla parte relativa ai contributi
pubblici ed assumendo le durate utili dei cespiti a cui si
riferiscono, di cui al comma 10. Tutti i contributi in
detrazione, a prescindere dall'anno in cui sono stati
ricevuti, non sono comunque degradati dopo l'anno 2008, in
coerenza col trattamento nella regolazione tariffaria.
13. Nel caso in cui il gestore abbia versato, prima
dell'entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, un premio all'Ente locale concedente per
l'affidamento, la prosecuzione o il rinnovo della gestione
con una scadenza naturale che supera la data di effettiva
cessazione del servizio, il valore di rimborso include
anche le quote residue del premio versato, calcolate
rivalutando i premi con l'applicazione del deflatore degli
investimenti fissi lordi utilizzato nella regolazione
tariffaria e degradandoli considerando una durata utile
pari alla differenza fra la data di scadenza naturale della
concessione e l'anno di versamento del premio.
14. Qualora la concessione preveda, alla sua scadenza
naturale, la devoluzione gratuita all'Ente locale
concedente di una porzione di impianto e la data di
scadenza naturale superi la data di effettiva cessazione
del servizio, il valore di rimborso al gestore uscente di
tale porzione di impianto e' valutato:
a. secondo quanto desumibile dal contratto o
concessione in caso di cessazione anticipata del contratto;
in particolare, nel caso di riferimento al regio decreto 15
ottobre 1925, n. 2578, valgono i commi pertinenti tra
quelli da 5 a 13, per gli elementi applicativi mancanti;
resta sempre esclusa la valutazione del mancato profitto
derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di
gestione;
b. nel caso in cui le modalita' per la cessazione
anticipata del contratto non siano desumibili nelle
convenzioni o nei contratti, valgono i commi da 5 a 9 e da
11 a 13, considerando, per il calcolo del valore del
degrado fisico, una durata utile convenzionale pari alla
differenza fra la data di scadenza naturale della
concessione e la data di realizzazione dell'investimento,
qualora tale differenza sia inferiore alla presunta durata
utile della tipologia di cespite di cui al comma 10.
Il valore di rimborso relativo alla porzione di
impianto per cui la concessione non prevede la devoluzione
gratuita viene determinato seguendo i commi pertinenti da 1
a 13. Qualora il valore di rimborso al gestore uscente
supera di oltre il 25% il valore delle immobilizzazioni
nette di localita', al netto dei contributi pubblici in
conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti
di localita', riconosciuto dalla regolazione tariffaria,
l'Ente locale concedente trasmette le relative valutazioni
di dettaglio all'Autorita'. Eventuali osservazioni
dell'Autorita' sull'applicazione delle previsioni contenute
nel presente regolamento al valore di rimborso sono rese
pubbliche.
15. Il gestore subentrante acquisisce la disponibilita'
dell'impianto dalla data in cui esegue il pagamento, al
gestore uscente, del valore di rimborso residuo
dell'impianto e subentra in eventuali obbligazioni
finanziarie, o ne paga il relativo valore residuo, in
conformita' con l'articolo 14, comma 9, del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e, se applicabile, in
cui l'Ente locale concedente esegue il pagamento al gestore
uscente del valore di rimborso per la porzione di impianto
a cui e' applicabile il comma 14.
16. Qualora, trascorso il periodo di tempo disponibile
per emettere il bando di gara d'ambito, si manifesti un
disaccordo tra l'Ente locale concedente e il gestore
uscente con riferimento alla determinazione del valore di
rimborso del gestore uscente, il bando di gara riporta, per
l'impianto oggetto del disaccordo e soggetto a passaggio di
proprieta' al gestore subentrante, oltre alla stima
dell'Ente locale concedente e la stima del gestore uscente,
un valore di riferimento da utilizzare ai fini della gara,
in particolare per la verifica dei requisiti di
partecipazione e della valutazione delle offerte,
determinato come il piu' grande fra i seguenti valori:
a. la stima dell'Ente locale concedente;
b. il valore delle immobilizzazioni nette di localita',
al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei
contributi privati relativi ai cespiti di localita',
riconosciuto dal sistema tariffario.
Il gestore subentrante versa al gestore uscente il
valore di riferimento, previsto nel bando di gara all'atto
del passaggio di proprieta' dell'impianto. L'eventuale
differenza tra il valore accertato in esito alla definitiva
risoluzione del contenzioso e quello di riferimento versato
dal gestore subentrante e' regolata fra il gestore entrante
e il gestore uscente."
-si riporta l'articolo 6 del decreto legislativo
dell'11 febbraio 1998, n. 32, recante "Razionalizzazione
del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma
dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo
1997, n. 59.", pubblicato nella Gazz. Uff. 5 marzo 1998, n.
53:
"Art. 6. Fondo per la razionalizzazione della rete.
1. E' costituito presso la cassa conguaglio GPL il
Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione
dei carburanti nel quale confluiscono i fondi residui
disponibili nel conto economico avente la medesima
denominazione, istituito ai sensi del provvedimento CIP n.
18 del 12 settembre 1989 e successive integrazioni e
modificazioni. Tale Fondo sara' integrato, per gli anni
1998, 1999 e 2000, attraverso un contributo calcolato su
ogni litro di carburante per autotrazione (benzine,
gasolio, GPL e metano) venduto negli impianti di
distribuzione, pari a lire tre a carico dei titolari di
concessione o autorizzazione e una lira carico dei gestori.
Tali disponibilita' sono utilizzate per la concessione di
indennizzi, per la chiusura di impianti, ai gestori e ai
titolari di autorizzazione o concessione, secondo le
condizioni, le modalita' e i termini stabiliti dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato con
proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo."
Il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19
aprile 2013, recante "Contributi per i costi ambientali di
ripristino dei luoghi a valere sul Fondo per la
razionalizzazione della rete di distribuzione dei
carburanti e suo rifinanziamento.", e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 12 giugno 2013, n. 136.
Il decreto del Ministro delle attivita' produttive del
7 agosto 2003 , recante "Rifinanziamento del Fondo per la
razionalizzazione della rete di distribuzione dei
carburanti.", e' pubblicato nella Gazz. Uff. 25 settembre
2003, n. 223.
-si riporta l'articolo 34 della legge del 12 novembre
2011, n. 183, recante "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di
stabilita' 2012).", pubblicata nella Gazz. Uff. 14 novembre
2011, n. 265, S.O., cosi' come modificato dalla presente
legge :
"Art. 34 Deduzione forfetaria in favore degli esercenti
impianti di distribuzione carburanti
1. Per tenere conto dell'incidenza delle accise sul
reddito di impresa degli esercenti impianti di
distribuzione di carburante, il reddito stesso e' ridotto,
a titolo di deduzione forfetaria, di un importo pari alle
seguenti percentuali dei volumi d'affari di cui
all'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:
a) 1,1 per cento del volume d'affari fino a 1.032.000
euro;
b) 0,6 per cento del volume d'affari oltre 1.032.000
euro e fino a 2.064.000 euro;
c) 0,4 per cento del volume d'affari oltre 2.064.000
euro».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2011. I soggetti di cui al comma 1
nella determinazione dell'acconto dovuto per ciascun
periodo di imposta assumono quale imposta del periodo
precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere
conto della deduzione forfetaria di cui al medesimo comma
1.
3. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono soppresse le parole da:
«nel limite di spesa di 24 milioni di euro per l'anno 2012»
fino alla fine del secondo periodo.
4. L'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina
con piombo nonche' l'aliquota di accisa sul gasolio usato
come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni, sono
rispettivamente fissate:
a) a decorrere dal 1° gennaio 2012, ad euro 614,20 e ad
euro 473,20 per mille litri di prodotto:
b) a decorrere dal 1° gennaio 2013, ad euro 614,70 e ad
euro 473,70 per mille litri di prodotto.
5. Agli aumenti di accisa sulle benzine disposti dal
comma 4 non si applica l'articolo 1, comma 154, secondo
periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il maggior
onere conseguente agli aumenti, disposti con il comma 4,
dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante
e' rimborsato, con le modalita' previste dall'articolo 6,
comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2
febbraio 2007, n. 26, nei confronti dei soggetti di cui
all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le
attivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima
complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2,
del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16.
6. All'onere derivante dalle disposizioni dei commi da
1 a 3, valutato in 41 milioni di euro per l'anno 2012 ed in
65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede
mediante le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni
dei commi 4 e 5.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le transazioni regolate con carte di
pagamento presso gli impianti di distribuzione di
carburanti, di importo inferiore ai 100 euro, sono gratuite
sia per l'acquirente che per il venditore. "
 
Art. 5

Disposizioni per la riduzione
dei prezzi dell'energia elettrica

1. Al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: «volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 1 milione di euro» sono sostituite dalle seguenti: «volume di ricavi superiore a 3 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 300 mila euro».
2. Le maggiori entrate generate dalle disposizioni di cui al comma 1 sono destinate, al netto della copertura finanziaria di cui all'articolo 61, alla riduzione della componente A2 della tariffa elettrica deliberata dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas sulla base delle modalita' individuate con decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Per l'anno 2013, il valore del costo evitato di combustibile di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6/92 del 29 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 1992, n. 109, da riconoscere in acconto fino alla fissazione del valore annuale di conguaglio, e' determinato, per la componente convenzionale relativa al prezzo del combustibile, sulla base del paniere di riferimento individuato ai sensi dell'articolo 30, comma 15, della legge 23 luglio 2009, n. 99, in cui il peso dei prodotti petroliferi sia progressivamente ridotto in ciascun trimestre e posto pari all'ottanta per cento nel primo trimestre, al settanta per cento nel secondo trimestre, al sessanta per cento nel terzo trimestre e al sessanta per cento nel quarto trimestre. Il complemento al cento per cento e' determinato in base al costo di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso come definito dalla deliberazione del 9 maggio 2013, n. 196/2013/R/GAS e degli ulteriori provvedimenti dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. Il Ministro dello sviluppo economico, con provvedimento da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, stabilisce le modalita' di aggiornamento del predetto valore, in acconto e in conguaglio, nonche' le modalita' di pubblicazione dei valori individuati secondo i criteri di cui ai commi 4 e 5. Restano ferme le modalita' di calcolo della componente relativa al margine di commercializzazione all'ingrosso e della componente di trasporto nonche' i valori di consumo specifico di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2012, n. 280.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2014, in attesa della ridefinizione della disciplina organica di settore, il valore di cui al comma 3, primo periodo, e' aggiornato trimestralmente in base al costo di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso come definito al comma 3, ferma restando l'applicazione dei valori di consumo specifico di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2012, n. 280.
5. In deroga ai commi 3 e 4, per gli impianti di termovalorizzazione di rifiuti in esercizio da non piu' di otto anni alla data di entrata in vigore del presente decreto e che sono stati ammessi al regime di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6/92 del 29 aprile 1992, fino al completamento del quarto anno di esercizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il valore di cui al comma 3, primo periodo, e' determinato sulla base del paniere di riferimento individuato ai sensi dell'articolo 30, comma 15, della legge 23 luglio 2009, n. 99, in cui il peso dei prodotti petroliferi e' pari al 60 per cento. Per gli anni di esercizio successivi, si applica il metodo di aggiornamento di cui al comma 4 del presente articolo. Per gli impianti situati in zone di emergenza relativa alla gestione del ciclo dei rifiuti, il valore di cui al comma 3 e' determinato sulla base del paniere di riferimento in cui il peso dei prodotti petroliferi e' pari al 60 per cento fino al completamento dell'ottavo anno di esercizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. (soppresso).
7. I commi 7-bis, 7-ter e 7-quater dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come introdotti dal comma 364 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati.
7-bis. I titolari di impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 possono optare, in alternativa al mantenimento del diritto agli incentivi spettanti sulla produzione di energia elettrica, come riconosciuti alla data di entrata in esercizio, per un incremento del 20 per cento dell'incentivo spettante, per un periodo massimo di un anno a decorrere dal 1° settembre 2013, e del 10 per cento per un ulteriore successivo periodo di un anno, con corrispondente riduzione del 15 per cento dell'incentivo spettante nei successivi tre anni di incentivazione o, comunque, entro la fine del periodo di incentivazione su una produzione di energia pari a quella sulla quale e' stato riconosciuto il predetto incremento. L'incremento e' applicato sul coefficiente moltiplicativo spettante per gli impianti a certificati verdi e, per gli impianti a tariffa onnicomprensiva, sulla tariffa onnicomprensiva spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno 2012. L'opzione per il regime di cui al presente comma e' comunicata dal titolare dell'impianto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Gestore dei servizi energetici (GSE).
8. Le disposizioni di cui al presente articolo sono attuate in modo da comportare una riduzione effettiva degli oneri generali di sistema elettrico e dei prezzi dell'energia elettrica.
Riferimenti normativi

- si riporta il comma 16, dell'articolo 81, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria", pubblicato nella Gazz. Uff. 25
giugno 2008, n. 147, S.O., convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicata nella Gazz.
Uff. 21 agosto 2008, n. 195, S.O., cosi' come modificato
dalla presente legge:
"Art. 81. Settori petrolifero e del gas
1.-15. (soppressi)
16. In dipendenza dell'andamento dell'economia e
dell'impatto sociale dell'aumento dei prezzi e delle
tariffe del settore energetico, l'aliquota dell'imposta sul
reddito delle societa' di cui all' articolo 75 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, e' applicata con una addizionale
di 6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano
conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di
ricavi superiore a 3 milioni di euro e un reddito
imponibile superiore a 300 mila euro e che operano nei
settori di seguito indicati:
a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e
gassosi;
b) raffinazione petrolio, produzione o
commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi
vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio
liquefatto e gas naturale;
c) produzione, trasmissione e dispacciamento,
distribuzione o commercializzazione dell'energia elettrica;
c-bis) trasporto o distribuzione del gas naturale.
Nel caso di soggetti operanti anche in settori diversi
da quelli di cui alle lettere a), b) e c), la disposizione
del primo periodo si applica qualora i ricavi relativi ad
attivita' riconducibili ai predetti settori siano
prevalenti rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi
conseguiti.
16-bis. I soggetti indicati nel comma 16 che abbiano
esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui
all' articolo 117 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, assoggettano autonomamente il proprio
reddito imponibile all'addizionale prevista dal medesimo
comma 16 e provvedono al relativo versamento.
16-ter. I soggetti indicati nel comma 16 che abbiano
esercitato, in qualita' di partecipati, l'opzione per la
trasparenza fiscale di cui all' articolo 115 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, assoggettano autonomamente il
proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal
medesimo comma 16 e provvedono al relativo versamento. I
soggetti indicati nel comma 16 che abbiano esercitato, in
qualita' di partecipanti, l'opzione per la trasparenza
fiscale di cui al citato articolo 115 del testo unico delle
imposte sui redditi assoggettano il proprio reddito
imponibile all'addizionale prevista dal medesimo comma 16
senza tener conto del reddito imputato dalla societa'
partecipata.
17. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio
2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 16 si applica
a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2007. 18. E' fatto divieto agli
operatori economici dei settori richiamati al comma 16 di
traslare l'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi
al consumo. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui
al precedente periodo e dispone per l'adozione di
meccanismi volti a semplificare sostanzialmente gli
adempimenti cui sono chiamate le imprese con fatturato
inferiore a quello previsto dall' articolo 16, comma 1,
prima ipotesi, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas presenta,
entro il 31 dicembre 2008, una relazione al Parlamento
relativa agli effetti delle disposizioni di cui al comma 16
.
19. Al testo unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre
1986, n. 917, dopo l'articolo 92 e' aggiunto il seguente:
«Art. 92-bis (Valutazione delle rimanenze di alcune
categorie di imprese). - 1. La valutazione delle rimanenze
finali dei beni indicati all'articolo 85, comma 1, lettere
a) e b) e' effettuata secondo il metodo della media
ponderata o del «primo entrato primo uscito», anche se non
adottati in bilancio, dalle imprese il cui volume di ricavi
supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di
settore, esercenti le attivita' di:
a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e
gassosi;
b) raffinazione petrolio, produzione o
commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi
vari, oli lubrificanti e residuati, di gas di petrolio
liquefatto e di gas naturale.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche
ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi
contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n.
1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
luglio 2002, ed anche a quelli che abbiano esercitato,
relativamente alla valutazione dei beni fungibili,
l'opzione di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.
3. Per quanto non diversamente disposto dal presente
articolo si applicano le disposizioni dei commi 1, 5 e 7,
dell'articolo 92.».
20. Le disposizioni di cui al comma 19 hanno effetto a
decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
21. Il maggior valore delle rimanenze finali che si
determina per effetto della prima applicazione
dell'articolo 92-bis, del testo unico delle imposte sui
redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, anche per le
imprese che si sono avvalse dell'opzione di cui
all'articolo 13, commi 2 e 4, del decreto legislativo 28
febbraio 2005, n. 38, non concorre alla formazione del
reddito in quanto escluso ed e' soggetto ad un'imposta
sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive con l'aliquota del 16
per cento.
22. L'imposta sostitutiva dovuta e' versata in un'unica
soluzione contestualmente al saldo dell'imposta personale
dovuta per l'esercizio di prima applicazione dell'articolo
92-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986. Alternativamente, su opzione del contribuente puo'
essere versata in tre rate di eguale importo
contestualmente al saldo delle imposte sul reddito relative
all'esercizio di prima applicazione dell'articolo 92-bis
del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e
dei due esercizi successivi. Sulla seconda e terza rata
maturano interessi al tasso annuo semplice del 3 per cento.
23. Il maggior valore assoggettato ad imposta
sostitutiva si considera fiscalmente riconosciuto
dall'esercizio successivo a quello di prima applicazione
dell'articolo 92-bis del testo unico delle imposte sui
redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986; tuttavia fino al terzo
esercizio successivo:
a) le svalutazioni determinate in base all'articolo 92,
comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.
917 del 1986, fino a concorrenza del maggior valore
assoggettato ad imposta sostitutiva non concorrono alla
formazione del reddito ai fini delle imposte personali e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, ma
determinano la riliquidazione della stessa imposta
sostitutiva. In tal caso l'importo corrispondente al 16 per
cento di tali svalutazioni e' computato in diminuzione
delle rate di eguale importo ancora da versare; l'eccedenza
e' compensabile a valere sui versamenti a saldo ed in
acconto dell'imposta personale sul reddito;
a-bis) se la quantita' delle rimanenze finali e'
inferiore a quella esistente al termine del periodo
d'imposta di prima applicazione dell' articolo 92-bis del
testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, il valore
fiscalmente riconosciuto delle quantita' vendute e' ridotto
del maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva. In
tal caso l'importo corrispondente dell'imposta sostitutiva
e' computato in diminuzione delle rate di eguale importo
ancora da versare; l'eccedenza e' compensabile a valere sui
versamenti a saldo e in acconto dell'imposta personale sul
reddito; (477)
b) nel caso di conferimento dell'azienda comprensiva di
tutte o parte delle rimanenze di cui all'articolo 92-bis
del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, il
diritto alla riliquidazione e l'obbligo di versamento
dell'imposta sostitutiva si trasferiscono sul conferitario,
solo nel caso in cui quest'ultimo non eserciti prima del
conferimento le attivita' di cui al predetto articolo
92-bis e adotti lo stesso metodo di valutazione del
conferente. In caso contrario, si rende definitiva
l'imposta sostitutiva in misura corrispondente al maggior
valore delle rimanenze conferite cosi' come risultante
dall'ultima riliquidazione effettuata dal conferente; fino
a concorrenza di tale maggiore valore le svalutazioni
determinate dal conferitario in base all'articolo 92, comma
5, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,
concorrono alla formazione del reddito per il 50 per cento
del loro ammontare fino all'esercizio in corso al 31
dicembre 2011.
24. Fino al termine dell'esercizio in corso al 31
dicembre 2011, nel caso di cessione dell'azienda
comprensiva di tutte o parte delle rimanenze di cui
all'articolo 92-bis, del Testo Unico delle imposte sui
redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, l'imposta sostitutiva in misura
corrispondente al maggior valore delle rimanenze cedute
cosi' come risultante dall'ultima riliquidazione effettuata
dal cedente si ridetermina con l'aliquota del 27,5 per
cento.
25. L'applicazione dell'articolo 92-bis del Testo Unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, come
introdotto dal comma 19, costituisce deroga ai sensi
dell'articolo 2423-bis del codice civile.
26. -27. -28. (soppressi)
29. E' istituito un Fondo speciale destinato al
soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura
alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie
dei cittadini meno abbienti (494). (474) (479) (489)
30. ll Fondo e' alimentato:
a) dalle somme riscosse in eccesso dagli agenti della
riscossione ai sensi dell' articolo 83, comma 22;
b) dalle somme conseguenti al recupero dell'aiuto di
Stato dichiarato incompatibile dalla decisione C(2008)869
def. dell'11 marzo 2008 della Commissione;
c) dalle somme versate dalle cooperative a mutualita'
prevalente di cui all' articolo 82, commi 25 e 26;
d) con trasferimenti dal bilancio dello Stato;
e) con versamenti a titolo spontaneo e solidale
effettuati da chiunque, ivi inclusi in particolare le
societa' e gli enti che operano nel comparto energetico
31. (soppresso)
32. In considerazione delle straordinarie tensioni cui
sono sottoposti i prezzi dei generi alimentari e il costo
delle bollette energetiche, nonche' il costo per la
fornitura di gas da privati, al fine di soccorrere le fasce
deboli di popolazione in stato di particolare bisogno e su
domanda di queste, e' concessa ai residenti di cittadinanza
italiana che versano in condizione di maggior disagio
economico, individuati ai sensi del comma 33, una carta
acquisti finalizzata all'acquisto di tali beni e servizi,
con onere a carico dello Stato.
33. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, con decreto interdipartimentale del
Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono
disciplinati, nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente:
a) i criteri e le modalita' di individuazione dei
titolari del beneficio di cui al comma 32, tenendo conto
dell'eta' dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di
altre forme di sussidi e trasferimenti gia' ricevuti dallo
Stato, della situazione economica del nucleo familiare, dei
redditi conseguiti, nonche' di eventuali ulteriori elementi
atti a escludere soggetti non in stato di effettivo
bisogno;
b) l'ammontare del beneficio unitario;
c) le modalita' e i limiti di utilizzo del Fondo di cui
al comma 29 e di fruizione del beneficio di cui al comma 32
.
33-bis. Per favorire la diffusione della carta acquisti
tra le fasce piu' deboli della popolazione, possono essere
avviate idonee iniziative di comunicazione .
34. Ai fini dell'attuazione dei commi 32 e 33, che in
ogni caso deve essere conseguita entro il 30 settembre
2008, il Ministero dell'economia e delle finanze puo'
avvalersi di altre amministrazioni, di enti pubblici, di
Poste italiane Spa, di SOGEI Spa o di CONSIP Spa.
35. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero
uno dei soggetti di cui questo si avvale ai sensi del comma
34, individua:
a) i titolari del beneficio di cui al comma 32, in
conformita' alla disciplina di cui al comma 33;
b) il gestore del servizio integrato di gestione delle
carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi,
tenendo conto della disponibilita' di una rete distributiva
diffusa in maniera capillare sul territorio della
Repubblica, che possa fornire funzioni di sportello
relative all'attivazione della carta e alla gestione dei
rapporti amministrativi, al fine di minimizzare gli oneri,
anche di spostamento, dei titolari del beneficio, e tenendo
conto altresi' di precedenti esperienze in iniziative di
erogazione di contributi pubblici (500).
36. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici
che detengono informazioni funzionali all'individuazione
dei titolari del beneficio di cui al comma 32 o
all'accertamento delle dichiarazioni da questi effettuate
per l'ottenimento dello stesso, forniscono, in conformita'
alle leggi che disciplinano i rispettivi ordinamenti, dati,
notizie, documenti e ogni ulteriore collaborazione
richiesta dal Ministero dell'economia e delle finanze o
dalle amministrazioni o enti di cui questo si avvale,
secondo gli indirizzi da questo impartiti (492) (501).
37. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, con apposite convenzioni, promuove il
concorso del settore privato al supporto economico in
favore dei titolari delle carte acquisti .
38. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da
32 a 37 si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui al
comma 29.
38-bis. Entro sei mesi dall'approvazione del decreto di
cui al comma 33 e successivamente entro il 31 dicembre di
ogni anno, il Governo presenta una relazione al Parlamento
sull'attuazione della carta acquisti di cui al comma 32 .
38-ter. La dotazione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica di cui all' articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, e' integrata a valere sulla quota delle
maggiori entrate derivanti dalle modifiche normative
previste dagli articoli 81 e 82 del presente decreto,
dell'importo di 168 milioni di euro per l'anno 2008, 267,3
milioni di euro per l'anno 2009, 71,7 milioni di euro per
l'anno 2010 e 77,5 milioni di euro a decorrere dall'anno
2011. Il medesimo fondo e' ridotto di 168 milioni di euro
nel 2008 e di 267 milioni di euro nel 2009 ."
- il Provvedimento CIP n. 6/1992, deliberazione 29
aprile 1992, recante "Prezzi dell'energia elettrica
relativi a cessione, vettoriamento e produzione per conto
dell'Enel, parametri relativi allo scambio e condizioni
tecniche generali per l'assimilabilita' a fonte
rinnovabile", e' stato pubblicato in Gazz. Uff. del 12
maggio 1992, n.109.
- si riporta il comma 15, articolo 30, della Legge 23
luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e
l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia", pubblicata nella Gazz. Uff. 31 luglio 2009, n.
176, S.O.:
-
"30. Art. 30. Misure per l'efficienza del settore
energetico
1-14 (Omissis)
15. In conformita' a quanto previsto dall' articolo 2,
comma 141, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a
decorrere dall'anno 2009, con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, su proposta dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, e' aggiornato trimestralmente
il valore della componente del costo evitato di
combustibile di cui al provvedimento del Comitato
interministeriale dei prezzi n. 6/92 del 29 aprile 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 marzo
1992, da riconoscere in acconto fino alla fissazione del
valore annuale di conguaglio. Tali aggiornamenti sono
effettuati sulla base di periodi trimestrali di
registrazione delle quotazioni dei prodotti del paniere di
riferimento della componente convenzionale relativa al
valore del gas naturale di cui al punto 3 della
deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas n. 154/08 del 21 ottobre 2008 per tener conto delle
dinamiche di prezzo dei prodotti petroliferi, tenendo
altresi' conto dell'evoluzione dell'efficienza di
conversione e fermi restando i criteri di calcolo del costo
evitato di combustibile di cui alla deliberazione della
medesima Autorita' n. 249/06 del 15 novembre 2006.
16-29 (Omissis)".
- la deliberazione del 9 maggio 2013, n. 196/2013/R/GAS
dell'A.E.E.G. reca: "Seconda fase della riforma delle
condizioni economiche applicate ai clienti finali del
servizio di tutela nel mercato del gas naturale a partire
dall'1 ottobre 2013.Modifiche al Tivg".
- Il decreto del Ministro dello sviluppo economico del
20 novembre 2012 recante "Nuove modalita' per la
determinazione della componente del costo evitato
combustibile (CEC), di cui al provvedimento Cip 6/92, e
determinazione del valore di conguaglio del CEC per il
2011", e' pubblicato nella Gazz. Uff. 30 novembre 2012, n.
280.
- si riporta l'articolo 25 del decreto legislativo n.28
del 3 marzo 2011, recante
Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante
modifica e successiva abrogazione delle direttive
2001/77/CE e 2003/30/CE,
pubblicato nella Gazz. Uff. 28 marzo 2011, n. 71, S.O.
come modificato dalla presente legge:
"Art. 25 Disposizione transitorie e abrogazioni
In vigore dal 22 giugno 2013
1. La produzione di energia elettrica da impianti
alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio entro
il 31 dicembre 2012, e' incentivata con i meccanismi
vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, con i correttivi di cui ai commi successivi.
2. L'energia elettrica importata a partire dal 1°
gennaio 2012 non e' soggetta all'obbligo di cui
all'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, esclusivamente nel caso in cui concorra
al raggiungimento degli obiettivi nazionali di cui
all'articolo 3.
3. A partire dal 2013, la quota d'obbligo di cui
all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, si riduce linearmente in ciascuno degli anni
successivi, a partire dal valore assunto per l'anno 2012 in
base alla normativa vigente, fino ad annullarsi per l'anno
2015.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2,
comma 148, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il GSE
ritira annualmente i certificati verdi rilasciati per le
produzioni da fonti rinnovabili degli anni dal 2011 al
2015, eventualmente eccedenti quelli necessari per il
rispetto della quota d'obbligo. Il prezzo di ritiro dei
predetti certificati e' pari al 78 per cento del prezzo di
cui al citato comma 148. Il GSE ritira altresi' i
certificati verdi, rilasciati per le produzioni di cui ai
medesimi anni, relativi agli impianti di cogenerazione
abbinati a teleriscaldamento di cui all'articolo 2, comma
3, lettera a), del decreto del Ministro delle attivita'
produttive del 24 ottobre 2005, pubblicato nel Supplemento
ordinario della Gazzetta Ufficiale 14 novembre 2005, n.
265. Il prezzo di ritiro dei certificati di cui al
precedente periodo e' pari al prezzo medio di mercato
registrato nel 2010. Conseguentemente, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono
abrogati i commi 149 e 149-bis dell'articolo 2 della legge
24 dicembre 2007, n. 244.
5. Ai soli fini del riconoscimento della tariffa di cui
alla riga 6 della tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre
2007, n. 244 i residui di macellazione, nonche' i
sottoprodotti delle attivita' agricole, agroalimentari e
forestali, non sono considerati liquidi anche qualora
subiscano, nel sito di produzione dei medesimi residui e
sottoprodotti o dell'impianto di conversione in energia
elettrica, un trattamento di liquefazione o estrazione
meccanica.
6. Le tariffe fisse omnicomprensive previste
dall'articolo 2, comma 145, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244 restano costanti per l'intero periodo di diritto e
restano ferme ai valori stabiliti dalla tabella 3 allegata
alla medesima legge per tutti gli impianti che entrano in
esercizio entro il 31 dicembre 2012.
7. I fattori moltiplicativi di cui all'articolo 2,
comma 147, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e
all'articolo 1, comma 382-quater, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, restano costanti per l'intero periodo di
diritto e restano fermi ai valori stabiliti dalle predette
norme per tutti gli impianti che entrano in esercizio entro
il 31 dicembre 2012.
7-bis. 7-ter. 7-quater. (abrogati)
8. Il valore di riferimento di cui all'articolo 2,
comma 148, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 resta fermo
al valore fissato dalla predetta norma per tutti gli
impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre
2012.
9. Le disposizioni del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 6 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010, si applicano alla
produzione di energia elettrica da impianti solari
fotovoltaici che entrino in esercizio entro il 31 maggio
2011.
10. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2-sexies
del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41,
l'incentivazione della produzione di energia elettrica da
impianti solari fotovoltaici che entrino in esercizio
successivamente al termine di cui al comma 9 e'
disciplinata con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, da adottare, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del mare, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 aprile
2011, sulla base dei seguenti principi:
a) determinazione di un limite annuale di potenza
elettrica cumulativa degli impianti fotovoltaici che
possono ottenere le tariffe incentivanti;
b) determinazione delle tariffe incentivanti tenuto
conto della riduzione dei costi delle tecnologie e dei
costi di impianto e degli incentivi applicati negli Stati
membri dell'Unione europea;
c) previsione di tariffe incentivanti e di quote
differenziate sulla base della natura dell'area di sedime;
d) applicazione delle disposizioni dell'articolo 7 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, in quanto
compatibili con il presente comma .
11. Fatti salvi i diritti acquisiti e gli effetti
prodotti tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo
24, comma 5, lettera c), sono abrogati:
a) a decorrere dal 1° gennaio 2012, il comma 3
dell'articolo 20 del decreto legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387;
b) a decorrere dal 1° gennaio 2013:
1) i commi 143, 144, 145, 150, 152, 153, lettera a),
dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
2) il comma 4-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102;
3) l'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387;
c) a decorrere dal 1° gennaio 2016:
1) i commi 1, 2, 3, 5 e 6 dell'articolo 11 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
2) l'articolo 4 del decreto legislativo n. 387 del
2003, ad eccezione dell'ultimo periodo del comma 1, che e'
abrogato dalla data di entrata in vigore del presente
decreto;
3) i commi 382, 382-bis, 382-quater, 382-quinquies,
382-sexies, 382-septies, 383 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296;
4) i commi 147, 148, 155 e 156 dell'articolo 2 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
12. Gli incentivi alla produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili di cui ai commi da 382 a 382-quinquies
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e al
comma 145 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.
244 si applicano anche agli impianti a biogas di proprieta'
di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende
agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali,
entrati in esercizio commerciale prima del 1° gennaio 2008.
Il periodo residuo degli incentivi e' calcolato sottraendo
alla durata degli incentivi il tempo intercorso tra la data
di entrata in esercizio commerciale degli impianti di
biogas e il 31 dicembre 2007."
La legge 24 dicembre 2012, n.228 e' pubblicata nella
Gazz. Uff. 29 dicembre 2012, n. 302, S.O.
- Si riporta il comma 3, dell'articolo 13, del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante "attuazione
della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'",
pubblicato nella Gazz. Uff. 31 gennaio 2004, n. 25, S.O.:
"13. Questioni riguardanti la partecipazione al mercato
elettrico.
1-2 (Omissis)
3. Per quanto concerne l'energia elettrica prodotta da
impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza
inferiore a 10 MVA, nonche' da impianti di potenza
qualsiasi alimentati dalle fonti rinnovabili eolica,
solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed
idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli
impianti ad acqua fluente, ad eccezione di quella ceduta al
Gestore della rete nell'ambito delle convenzioni in essere
stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip 12 luglio 1989, n.
15/89, 14 novembre 1990, n. 34/90, 29 aprile 1992, n. 6/92,
nonche' della deliberazione dell'Autorita' per l'energia
elettrica ed il gas 28 ottobre 1997, n. 108/97,
limitatamente agli impianti nuovi, potenziati o rifatti,
come definiti dagli articoli 1 e 4 della medesima
deliberazione, essa e' ritirata, su richiesta del
produttore, dal gestore di rete alla quale l'impianto e'
collegato. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas
determina le modalita' per il ritiro dell'energia elettrica
di cui al presente comma facendo riferimento a condizioni
economiche di mercato.
4. (Omissis)".
 
Art. 6

Gasolio per il riscaldamento
delle coltivazioni sotto serra

1. A decorrere dal 1° agosto 2013 e fino al 31 dicembre 2015, a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale e' applicata, sul gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003 e successive modificazioni, l'accisa al livello di imposizione, per l'anno 2013, pari a euro 25 per 1.000 Litri, qualora gli stessi soggetti, in sede di richiesta dell'assegnazione del gasolio, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, si obblighino a rispettare la progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalita' ambientali.
2. Ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, il livello di accisa da corrispondere non deve essere inferiore al livello minimo di imposizione definito dalla direttiva n. 2003/96/CE, e successive modificazioni. Qualora tale livello minimo sia modificato l'accisa dovuta per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra viene corrispondentemente adeguata. La sintesi delle informazioni relative alla misura di cui al presente articolo e' comunicata alla Commissione europea con le modalita' di cui all'articolo 9 del citato regolamento (CE) n. 800/2008.
3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 14,4 milioni di euro per l'anno 2013 e 34,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 si provvede mediante riduzione dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2002, n. 67, in misura tale da garantire la copertura finanziaria di cui al presente comma.
4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, viene disciplinata l'applicazione del presente articolo.
Riferimenti normativi

- La Direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre
2003 che ristruttura il quadro comunitario per la
tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricita' e'
stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea del 31.10.2003 n. L/283.
- Il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
del 14-12-2001, n. 454, recante Regolamento concernente le
modalita' di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli
minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in
allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella
florovivaistica e' stato pubblicato nella Gazz. Uff. 31
dicembre 2001, n. 302.
- Il Regolamento (ce) n. 800/2008 della Commissione del
6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato comune in applicazione degli
articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di
esenzione per categoria), e' pubblicato nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea del 9.8.2008, n. L 214.
 
Art. 7

Imprese miste per lo sviluppo

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e' sostituito dal seguente:
«1. A valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 6 e con le stesse procedure, possono essere concessi ad imprese italiane crediti agevolati per assicurare il finanziamento della quota di capitale di rischio, anche in forma anticipata, per la costituzione di imprese miste. Possono altresi' essere concessi crediti agevolati ad investitori pubblici o privati o ad organizzazioni internazionali, affinche' finanzino imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo (PVS) o concedano altre forme di agevolazione identificate dal CIPE che promuovano lo sviluppo dei Paesi beneficiari. Una quota del medesimo Fondo puo' essere destinata alla costituzione di un Fondo di garanzia per prestiti concessi dagli istituti di credito a imprese italiane o per agevolare gli apporti di capitale delle imprese italiane nelle imprese miste.».
1-bis. Nel quadro degli impegni assunti dall'Italia in ambito internazionale per il superamento dell'aiuto legato, per accedere ai crediti agevolati a valere sul Fondo rotativo previsto dall'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, le imprese italiane si devono formalmente impegnare a rispettare quanto previsto dalle Linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sulla responsabilita' sociale delle imprese per gli investimenti internazionali e dalla risoluzione P7_TA(2011)0141 del Parlamento europeo, del 6 aprile 2011, in materia di investimenti internazionali e di rispetto da parte delle imprese delle clausole sociali e ambientali e delle norme internazionali sui diritti umani.
Riferimenti normativi

-si riporta l'articolo 7 della legge 26 febbraio 1987,
n. 49, recante "Nuova disciplina della cooperazione
dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.", pubblicata
nella Gazz. Uff. 28 febbraio 1987, n. 49, S.O., cosi' come
modificato dalla presente legge:
"Art. 7. Imprese miste nei Paesi in via di sviluppo.
1. A valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo
6 e con le stesse procedure, possono essere concessi ad
imprese italiane crediti agevolati per assicurare il
finanziamento della quota di capitale di rischio, anche in
forma anticipata, per la costituzione di imprese miste.
Possono altresi' essere concessi crediti agevolati ad
investitori pubblici o privati o ad organizzazioni
internazionali, affinche' finanzino imprese miste da
realizzarsi in Paesi in via di sviluppo (PVS) o concedano
altre forme di agevolazione identificate dal CIPE che
promuovano lo sviluppo dei Paesi beneficiari. Una quota del
medesimo Fondo puo' essere destinata alla costituzione di
un Fondo di garanzia per prestiti concessi dagli istituti
di credito a imprese italiane o per agevolare gli apporti
di capitale dalle imprese italiane nelle imprese miste;
2. Il CICS stabilira':
a) la quota del Fondo di rotazione che potra'
annualmente essere impiegata a tale scopo;
b) i criteri per la selezione di tali iniziative che
dovranno tener conto - oltre che delle generali priorita'
geografiche o settoriali della cooperazione italiana -
anche delle garanzie offerte dai Paesi destinatari a tutela
degli investimenti stranieri. Tali criteri mireranno a
privilegiare la creazione di occupazione e di valore
aggiunto locale;
c) le condizioni a cui potranno essere concessi i
crediti di cui trattasi.
3. La quota, di cui al comma 1, del Fondo di rotazione
viene trasferita al Mediocredito centrale. Allo stesso e'
affidata, con apposita convenzione, la valutazione,
l'erogazione e la gestione dei crediti di cui al presente
articolo. "
L'articolo 6 della citata legge n.49 del 1987 e' il
seguente:
"Art. 6. Fondo rotativo presso il Mediocredito
centrale.
1. Il Ministro del tesoro, previa delibera del CICS, su
proposta del Ministro degli affari esteri, autorizza il
Mediocredito centrale a concedere, anche in consorzio con
enti o banche estere, a Stati, banche centrali o enti di
Stato di Paesi in via di sviluppo, crediti finanziari
agevolati a valere sul Fondo rotativo costituito presso di
esso.
2. In estensione a quanto previsto dall'articolo 13,
secondo comma, del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476 ,
convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956,
n. 786, e successive modificazioni ed integrazioni, il
Ministro del commercio con l'estero delega le competenze di
cui al citato articolo 13, primo comma, lettera d), al
Mediocredito centrale in ordine alle operazioni finanziate
con crediti di aiuto o con crediti misti.
3. I crediti di aiuto, anche quando sono associati ad
altri strumenti finanziari (doni, crediti agevolati
all'esportazione, crediti a condizioni di mercato),
potranno essere concessi solamente per progetti e programmi
di sviluppo rispondenti alle finalita' della presente
legge. Nel predetto fondo rotativo confluiscono gli
stanziamenti gia' effettuati ai sensi della legge 24 maggio
1977, n. 227 , della legge 9 febbraio 1979, n. 38, e della
legge 3 gennaio 1981, n. 7.
4. Ove richiesto dalla natura dei progetti e programmi
di sviluppo, i crediti di aiuto possono essere destinati,
in particolare nei Paesi a piu' basso reddito, anche al
finanziamento di parte dei costi locali e di eventuali
acquisti in paesi terzi di beni inerenti ai progetti
approvati e per favorire l'accrescimento della cooperazione
tra Paesi in via di sviluppo."
- La Risoluzione P7_TA (2011)0141 del Parlamento
europeo del 6 aprile 2011 sulla futura politica europea in
materia di investimenti internazionali (2010/2203(INI)) e'
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (2012/C 296 E/05)
dell'Unione europea 2 ottobre 2012.
 
Art. 8

Partenariati

1. Dopo l'articolo 14 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e' aggiunto il seguente:
«Art. 14-bis (Partenariati). - 1. Per la realizzazione di programmi, progetti o interventi rientranti nelle finalita' della presente legge in partenariato con altri soggetti, sono stipulati appositi accordi di programma ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con enti od organismi pubblici sovranazionali o privati.
2. I soggetti realizzatori degli interventi rendicontano secondo le regole ordinarie le entrate e le spese sostenute per ogni intervento, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze. Si applica l'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.
3. Le somme statali non utilizzate alla fine dell'intervento sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Le somme non statali non utilizzate alla fine dell'intervento sono riversate agli enti o organismi sovranazionali o privati firmatari dell'accordo di programma.».
Riferimenti normativi

- per il testo della legge 26 febbraio 1987, n. 49 si
vedano i riferimenti normativi all'art.7.
 
Art. 9

Accelerazione nell'utilizzazione
dei fondi strutturali europei

1. Le amministrazioni e le aziende dello Stato anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le istituzioni universitarie, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici non economici nazionali, le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenuti a dare precedenza, nella trattazione degli affari di competenza, ai procedimenti, provvedimenti e atti anche non aventi natura provvedimentale relativi alle attivita' in qualsiasi modo connesse all'utilizzazione dei fondi strutturali europei, compresi quelli inerenti allo sviluppo rurale e alla pesca e alla realizzazione dei progetti realizzati con i medesimi fondi.
2. Al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall'ordinamento dell'Unione europea per i casi di mancata attuazione dei programmi e dei progetti cofinanziati con fondi strutturali europei e di sottoutilizzazione dei relativi finanziamenti, relativamente alla programmazione 2007-2013, in caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi, il Governo, allo scopo di assicurare la competitivita', la coesione e l'unita' economica del Paese, esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione secondo le modalita' procedurali individuate dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, dagli articoli 5 e 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dalle disposizioni vigenti in materia di interventi sostitutivi finalizzati all'esecuzione di opere e di investimenti nel caso di inadempienza di amministrazioni statali ovvero di quanto previsto dai contratti istituzionali di sviluppo e dalle concessioni nel caso di inadempienza dei concessionari di servizi pubblici, anche attraverso la nomina di un commissario straordinario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il quale cura tutte le attivita' di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie per l'autorizzazione e per l'effettiva realizzazione degli interventi programmati, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate. A tal fine, le amministrazioni interessate possono avvalersi di quanto previsto dall'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni.
3. (soppresso).
3-bis. Al fine di accelerare le procedure di certificazione delle spese europee relative ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali europei 2007-2013 e per evitare di incorrere nelle sanzioni di disimpegno automatico previste dai regolamenti europei, le autorita' di gestione dei programmi operativi regionali o nazionali che hanno disponibilita' di risorse sui relativi assi territoriali o urbani attingono direttamente agli interventi candidati dai comuni al piano nazionale per le citta', di cui all'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, stipulando accordi diretti con i comuni proponenti, a condizione che tali interventi risultino coerenti con le finalita' dei citati programmi operativi. Su iniziativa del Ministro per la coesione territoriale e d'intesa con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' istituito un tavolo tecnico, a cui partecipano le autorita' di gestione dei programmi operativi regionali e nazionali e, in rappresentanza dei comuni beneficiari, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) che provvede a supportare le autorita' competenti nell'istruttoria di tutti gli adempimenti necessari per l'ammissione al finanziamento dei suddetti interventi. Mediante apposita convenzione da stipulare entro trenta giorni dalla costituzione del tavolo tecnico tra l'ANCI, il Ministro per la coesione territoriale, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le linee di indirizzo per la stipulazione degli accordi diretti tra i comuni e le autorita' di gestione nonche' per il raccordo tra le attivita' di supporto alla stipulazione di tali convenzioni e le misure di assistenza tecnica o le azioni di sistema dei programmi di capacity building della programmazione regionale unitaria.
4. (soppresso).
5. Le risorse economiche rivenienti dal Fondo di solidarieta' dell'Unione Europea per gli interventi di emergenza sono accreditate al Fondo di rotazione previsto dall'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, del Ministero dell'economia e delle finanze e da questo trasferite, per quanto di rispettiva spettanza, alle gestioni commissariali attivate per le emergenze di cui trattasi, ovvero, in mancanza, alle amministrazioni competenti, fermo il ruolo dell'organismo responsabile dell'attuazione dell'Accordo sottoscritto in sede europea.
Riferimenti normativi

- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante
"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59, e' stato
pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1999, n. 203, S.O.
- si riporta l'art. 120 della Costituzione:
"120. La Regione non puo' istituire dazi di
importazione o esportazione o transito tra le Regioni, ne'
adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la
libera circolazione delle persone e delle cose tra le
Regioni, ne' limitare l'esercizio del diritto al lavoro in
qualunque parte del territorio nazionale.
Il Governo puo' sostituirsi a organi delle Regioni,
delle Citta' metropolitane, delle Province e dei Comuni nel
caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali
o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per
l'incolumita' e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo
richiedono la tutela dell'unita' giuridica o dell'unita'
economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
prescindendo dai confini territoriali dei governi locali.
La legge definisce le procedure atte a garantire che i
poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del
principio di sussidiarieta' e del principio di leale
collaborazione."
-si riporta l'articolo 8 della Legge 5-6-2003, n. 131
recante Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento
della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3,
pubblicata nella Gazz. Uff. 10 giugno 2003, n. 132:
"Art.8. Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione
sul potere sostitutivo.
1. Nei casi e per le finalita' previsti dall'articolo
120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente
per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti
locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per
adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso
inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri,
sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro
competente o del Presidente del Consiglio dei ministri,
adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero
nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio
dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale
della Regione interessata al provvedimento.
2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda
necessario al fine di porre rimedio alla violazione della
normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui
al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro competente per materia.
L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato.
3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto
speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi
riguardi Comuni, Province o Citta' metropolitane, la nomina
del commissario deve tenere conto dei principi di
sussidiarieta' e di leale collaborazione. Il commissario
provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali
qualora tale organo sia stato istituito.
4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento
sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in
pericolo le finalita' tutelate dall'articolo 120 della
Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o
degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che
sono immediatamente comunicati alla Conferenza
Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Citta' e autonomie
locali, allargata ai rappresentanti delle Comunita'
montane, che possono chiederne il riesame.
5. I provvedimenti sostitutivi devono essere
proporzionati alle finalita' perseguite.
6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione
non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112"
- si riportano gli artt. 5 e 11 della L. 23-8-1988 n.
400 recante Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214,
S.O.:
"Art.5. Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei
ministri.
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri a nome del
Governo:
a) comunica alle Camere la composizione del Governo e
ogni mutamento in essa intervenuto;
b) chiede la fiducia sulle dichiarazioni di cui alla
lettera a) del comma 3 dell'articolo 2 e pone, direttamente
o a mezzo di un ministro espressamente delegato, la
questione di fiducia;
c) sottopone al Presidente della Repubblica le leggi
per la promulgazione; in seguito alla deliberazione del
Consiglio dei ministri, i disegni di legge per la
presentazione alle Camere e, per l'emanazione, i testi dei
decreti aventi valore o forza di legge, dei regolamenti
governativi e degli altri atti indicati dalle leggi;
d) controfirma gli atti di promulgazione delle leggi
nonche' ogni atto per il quale e' intervenuta deliberazione
del Consiglio dei ministri, gli atti che hanno valore o
forza di legge e, insieme con il ministro proponente, gli
altri atti indicati dalla legge;
e) presenta alle Camere i disegni di legge di
iniziativa governativa e, anche attraverso il ministro
espressamente delegato, esercita le facolta' del Governo di
cui all'articolo 72 della Costituzione;
f) esercita le attribuzioni di cui alla legge 11 marzo
1953, n. 87, e promuove gli adempimenti di competenza
governativa conseguenti alle decisioni della Corte
costituzionale. Riferisce inoltre periodicamente al
Consiglio dei ministri, e ne da' comunicazione alle Camere,
sullo stato del contenzioso costituzionale, illustrando le
linee seguite nelle determinazioni relative agli interventi
nei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. Segnala
altresi', anche su proposta dei ministri competenti, i
settori della legislazione nei quali, in relazione alle
questioni di legittimita' costituzionale pendenti, sia
utile valutare l'opportunita' di iniziative legislative del
Governo.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi
dell'articolo 95, primo comma, della Costituzione:
a) indirizza ai ministri le direttive politiche ed
amministrative in attuazione delle deliberazioni del
Consiglio dei ministri nonche' quelle connesse alla propria
responsabilita' di direzione della politica generale del
Governo;
b) coordina e promuove l'attivita' dei ministri in
ordine agli atti che riguardano la politica generale del
Governo;
c) puo' sospendere l'adozione di atti da parte dei
ministri competenti in ordine a questioni politiche e
amministrative, sottoponendoli al Consiglio dei ministri
nella riunione immediatamente successiva;
c-bis) puo' deferire al Consiglio dei Ministri, ai fini
di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli
interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni
sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra
amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla
definizione di atti e provvedimenti;
d) concorda con i ministri interessati le pubbliche
dichiarazioni che essi intendano rendere ogni qualvolta,
eccedendo la normale responsabilita' ministeriale, possano
impegnare la politica generale del Governo;
e) adotta le direttive per assicurare l'imparzialita',
il buon andamento e l'efficienza degli uffici pubblici e
promuove le verifiche necessarie; in casi di particolare
rilevanza puo' richiedere al ministro competente relazioni
e verifiche amministrative;
f) promuove l'azione dei ministri per assicurare che le
aziende e gli enti pubblici svolgano la loro attivita'
secondo gli obiettivi indicati dalle leggi che ne
definiscono l'autonomia e in coerenza con i conseguenti
indirizzi politici e amministrativi del Governo;
g) esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge in
materia di servizi di sicurezza e di segreto di Stato;
h) puo' disporre, con proprio decreto, l'istituzione di
particolari Comitati di ministri, con il compito di
esaminare in via preliminare questioni di comune
competenza, di esprimere parere su direttive dell'attivita'
del Governo e su problemi di rilevante importanza da
sottoporre al Consiglio dei ministri, eventualmente
avvalendosi anche di esperti non appartenenti alla pubblica
amministrazione;
i) puo' disporre la costituzione di gruppi di studio e
di lavoro composti in modo da assicurare la presenza di
tutte le competenze dicasteriali interessate ed
eventualmente di esperti anche non appartenenti alla
pubblica amministrazione.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri,
direttamente o conferendone delega ad un ministro:
a) promuove e coordina l'azione del Governo relativa
alle politiche comunitarie e assicura la coerenza e la
tempestivita' dell'azione di Governo e della pubblica
amministrazione nell'attuazione delle politiche
comunitarie, riferendone periodicamente alle Camere;
promuove gli adempimenti di competenza governativa
conseguenti alle pronunce della Corte di giustizia delle
Comunita' europee; cura la tempestiva comunicazione alle
Camere dei procedimenti normativi in corso nelle Comunita'
europee, informando il Parlamento delle iniziative e
posizioni assunte dal Governo nelle specifiche materie;
a-bis) promuove gli adempimenti di competenza
governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea
dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato
italiano; comunica tempestivamente alle Camere le medesime
pronunce ai fini dell'esame da parte delle competenti
Commissioni parlamentari permanenti e presenta annualmente
al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle
suddette pronunce (10);
b) promuove e coordina l'azione del Governo per quanto
attiene ai rapporti con le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano e sovraintende all'attivita' dei
commissari del Governo.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita le
altre attribuzioni conferitegli dalla legge."
"Art. 11. Commissari straordinari del Governo.
1. Al fine di realizzare specifici obiettivi
determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati
dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per
particolari e temporanee esigenze di coordinamento
operativo tra amministrazioni statali, puo' procedersi alla
nomina di commissari straordinari del Governo, ferme
restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per legge.
2. La nomina e' disposta con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri. Con il medesimo decreto sono determinati i
compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di
personale. L'incarico e' conferito per il tempo indicato
nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del
conferimento dell'incarico e' data immediata comunicazione
al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale (18).
3. Sull'attivita' del commissario straordinario
riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei
ministri o un ministro da lui delegato."
- si riporta l'art. 55-bis del D.L. 24-1-2012 n. 1
recante Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo
sviluppo delle infrastrutture e la competitivita',
Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 gennaio 2012, n. 19, S.O.,
convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n.
27, pubblicata nella Gazz. Uff. 24 marzo 2012, n. 71, S.O.:
-
"Art. 55-bis Accelerazione degli interventi strategici
per il riequilibrio economico e sociale.
1. Ai fini della realizzazione di interventi
riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con
particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica
per la coesione territoriale finanziati con risorse
nazionali, dell'Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo
e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo
31 maggio 2011, n. 88, anche mediante finanza di progetto,
le amministrazioni centrali competenti possono avvalersi
per le occorrenti attivita' economiche, finanziarie e
tecniche, comprese quelle di cui all'articolo 90 del codice
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, delle
convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa di cui al decreto
legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive
modificazioni.
2. L'articolo 8 della legge 1° agosto 2002, n. 166, e'
abrogato.
2-bis. Al fine di accelerare l'attuazione degli
interventi di rilevanza strategica per la coesione
territoriale e la crescita economica, con particolare
riferimento a quelli riguardanti le aree sottoutilizzate
del Paese finanziati con risorse nazionali, dell'Unione
europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.
88, nonche' per razionalizzare e rendere piu' efficienti le
relative procedure di spesa, per i progetti finanziati con
fondi europei le amministrazioni interessate possono
avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la
disciplina dei relativi rapporti, dell'Agenzia nazionale
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
Spa, in qualita' di centrale di committenza ai sensi degli
articoli 3, comma 34, 19, comma 2, e 33, comma 3, del
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, nell'ambito delle sue competenze istituzionali e ferme
restando le disposizioni vigenti in materia di procedure di
acquisto di beni e servizi."
- si riporta l'art. 12 del D.L. 22-6-2012 n. 83 recante
"Misure urgenti per la crescita del Paese", pubblicato
nella Gazz. Uff. 26 giugno 2012, n. 147, S.O., convertito
in legge con modificazioni con la L. 7-8-2012 n. 134,
pubblicata nella Gazz. Uff. 11 agosto 2012, n. 187, S.O.:
-
"Art. 12 Piano nazionale per le citta'
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
predispone un piano nazionale per le citta', dedicato alla
riqualificazione di aree urbane con particolare riferimento
a quelle degradate. A tal fine, con decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, e' istituita, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Cabina
di regia del piano, composta da due rappresentanti del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno
con funzioni di presidente, da due rappresentanti della
Conferenza delle Regioni e delle province autonome, da un
rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze,
del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, del Ministero per i beni e le attivita' culturali,
del Ministero dell'interno, dei Dipartimenti della
Presidenza del Consiglio dei Ministri per lo sviluppo e la
coesione economica, per la cooperazione internazionale e
l'integrazione e per la coesione territoriale, dell'Agenzia
del demanio, della Cassa depositi e prestiti,
dell'Associazione nazionale comuni italiani e, in veste di
osservatori, da un rappresentante del Fondo Investimenti
per l'Abitare (FIA) di CDP Investimenti SGR e da un
rappresentante dei Fondi di investimento istituiti dalla
societa' di gestione del risparmio del Ministero
dell'economia e delle finanze costituita ai sensi
dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111; con il medesimo decreto sono stabilite le modalita'
di funzionamento della Cabina di regia. Ai rappresentanti
delle amministrazioni pubbliche nella Cabina di regia non
e' corrisposto alcun emolumento, indennita' o rimborso di
spese.
1-bis. Il Ministro dello sviluppo economico e il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferiscono
alle Commissioni parlamentari competenti in merito
all'attivita' della Cabina di regia con apposita relazione
allegata al Documento di economia e finanza.
2. Ai fini della predisposizione del piano di cui al
comma 1, i comuni inviano alla Cabina di regia proposte di
Contratti di valorizzazione urbana costituite da un insieme
coordinato di interventi con riferimento ad aree urbane
degradate, indicando:
a) la descrizione, le caratteristiche e l'ambito urbano
oggetto di trasformazione e valorizzazione;
b) gli investimenti ed i finanziamenti necessari, sia
pubblici che privati, comprensivi dell'eventuale
cofinanziamento del comune proponente;
c) i soggetti interessati;
d) le eventuali premialita';
e) il programma temporale degli interventi da attivare;
f) la fattibilita' tecnico-amministrativa.
3. La Cabina di regia seleziona le proposte sulla base
dei seguenti criteri:
a) immediata cantierabilita' degli interventi;
b) capacita' e modalita' di coinvolgimento di soggetti
e finanziamenti pubblici e privati e di attivazione di un
effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico nei
confronti degli investimenti privati;
c) riduzione di fenomeni di tensione abitativa, di
marginalizzazione e degrado sociale;
d) miglioramento della dotazione infrastrutturale anche
con riferimento all'efficientamento dei sistemi del
trasporto urbano;
e) miglioramento della qualita' urbana, del tessuto
sociale ed ambientale e contenimento del consumo di nuovo
suolo non edificato.
4. La Cabina di regia, sulla base degli apporti e delle
risorse messe a disposizione dai vari organismi che la
compongono, definisce gli investimenti attivabili
nell'ambito urbano selezionato; la stessa propone al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la
destinazione delle risorse del Fondo di cui al comma 5 alle
finalita' del Contratto di valorizzazione urbana. La Cabina
di regia promuove, di intesa con il comune interessato, la
sottoscrizione del Contratto di valorizzazione urbana che
regolamenta gli impegni dei vari soggetti pubblici e
privati, prevedendo anche la revoca dei finanziamenti in
caso di inerzia realizzativa. L'insieme dei Contratti di
valorizzazione urbana costituisce il piano nazionale per le
citta'.
5. Per l'attuazione degli interventi previsti dal
presente articolo, a decorrere dall'esercizio finanziario
2012 e fino al 31 dicembre 2017, e' istituito, nello stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, un Fondo, denominato «Fondo per l'attuazione del
piano nazionale per le citta'», nel quale confluiscono le
risorse, non utilizzate o provenienti da revoche,
relativamente ai seguenti programmi:
a) interventi costruttivi finanziati ai sensi
dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n. 203, per i quali non siano stati ratificati, entro il
termine del 31 dicembre 2007, gli accordi di programma
previsti dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 30
dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 febbraio 2006, n. 51, e gia' destinate
all'attuazione del piano nazionale di edilizia abitativa ai
sensi dell'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella
legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni;
b) programmi di recupero urbano finanziati ai sensi
dell'articolo 2, comma 63, lettera b), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, dell'articolo 1, comma 8 della legge
27 dicembre 1997, n. 449 e dell'articolo 61, comma 1 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448;
c) programmi innovativi in ambito urbano, finanziati ai
sensi dell'articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e dell'articolo 4, comma 3 della legge 8
febbraio 2001, n. 21.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, nel limite di euro 10 milioni per l'anno 2012, di
euro 24 milioni per l'anno 2013, di euro 40 milioni per
l'anno 2014 e di euro 50 milioni per ciascuno degli anni
2015, 2016 e 2017, si provvede mediante utilizzo delle
risorse previste alle lettere a) e b) del comma 5 che sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate sul Fondo di cui al medesimo comma 5.
7. I programmi di cui all'articolo 18 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali sia stato
ratificato l'Accordo di programma entro il 31 dicembre 2007
ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 23 febbraio
2006, n. 51, possono essere rilocalizzati nell'ambito della
medesima regione ovvero in regioni confinanti ed
esclusivamente nei comuni capoluogo di provincia. E'
esclusa, in ogni caso, la possibilita' di frazionare uno
stesso programma costruttivo in piu' comuni. A tal fine il
termine per la ratifica degli Accordi di programma di cui
all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e' fissato al 31 dicembre 2013.
8. All'articolo 2 della legge 1° agosto 2002, n. 166,
il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Agli interventi di edilizia sovvenzionata di cui
all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n. 203, si applicano i limiti di costo di cui al decreto
del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, vigenti
in ciascuna regione e aggiornati ai sensi dell'articolo 9
del medesimo decreto, fermo restando, in ogni caso, il
finanziamento statale ed il numero complessivo degli
alloggi da realizzare.».
9. Per gli interventi di edilizia sovvenzionata
rilocalizzati ai sensi del comma 7 il soggetto attuatore
contribuisce con fondi propri all'incremento del
finanziamento statale di edilizia sovvenzionata ai fini
della completa realizzazione dell'intervento costruttivo.
Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano anche ai
programmi gia' finanziati ai sensi dell'articolo 18 del
citato decreto-legge n. 152 del 1991 per i quali risulti
gia' sottoscritta la convenzione attuativa con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e per i quali si renda
necessario procedere ad aggiornarne i costi di
realizzazione."
Si riporta dall'articolo 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 maggio
1987, n. 109, S.O. recante: "Coordinamento delle politiche
riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti
normativi comunitari:
"Art. 5. Fondo di rotazione.
1. E' istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro -
Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con
amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai
sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041
.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la
tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del
tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie», nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla
legge 3 ottobre 1977, n. 863 , che viene soppresso a
decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di legge
finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), nell'ambito
delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di
legge aventi le stesse finalita' di quelle previste dalle
norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
di cui all'articolo 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente
intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
e dagli organismi di cui all'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321 , ed
alla legge 26 novembre 1975, n. 748."
 
Art. 9-bis

Attuazione rafforzata degli interventi
per lo sviluppo e la coesione territoriali

1. Per le finalita' di cui all'articolo 9, nonche' per accelerare la realizzazione di nuovi progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati, finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, le amministrazioni competenti possono stipulare un contratto istituzionale di sviluppo.
2. Al fine di cui al comma 1, il contratto istituzionale di sviluppo e' promosso dal Ministro per la coesione territoriale o dalle amministrazioni titolari dei nuovi progetti strategici, coerenti con priorita' programmatiche di rango europeo, nazionale o territoriale, ed e' regolato dai commi 2 e seguenti dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, come modificato dal presente articolo, in quanto compatibili con il presente articolo.
3. Il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e' sostituito dal seguente: «Il contratto istituzionale di sviluppo prevede, quale modalita' attuativa, che le amministrazioni centrali, ed eventualmente regionali, si avvalgano, anche ai sensi dell'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, costituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni, ad esclusione di quanto demandato all'attuazione da parte dei concessionari di servizi pubblici».
4. Al comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), la parola: «attuatrici» e' sostituita dalle seguenti: «responsabili dell'attuazione e dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, costituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni, anche quale centrale di committenza della quale si possono avvalere le stesse amministrazioni responsabili dell'attuazione degli interventi strategici»;
b) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' gli incentivi all'utilizzazione del contratto istituzionale di sviluppo di cui all'articolo 6».
5. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, per le attivita' di progettazione e di realizzazione degli interventi di cui al presente articolo opera nel rispetto della disciplina nazionale ed europea in materia. Ai progetti strategici si applicano le disposizioni vigenti in materia di prevenzione e di repressione della criminalita' e dei tentativi di infiltrazione mafiosa, comprese quelle concernenti le comunicazioni e le informazioni antimafia.
6. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e' aggiornato il contenuto minimo delle convenzioni di cui al comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni.
7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Riferimenti normativi

- si riporta l' articolo 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n.88 recante Disposizioni in materia di
risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione
di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16
della legge 5 maggio 2009, n. 42, pubblicato nella Gazz.
Uff. 22 giugno 2011, n. 143:
"Art. 4 Fondo per lo sviluppo e la coesione
1. Il Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui
all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
assume la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di seguito denominato: "Fondo". Il Fondo e'
finalizzato a dare unita' programmatica e finanziaria
all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento
nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e
sociale tra le diverse aree del Paese.
2. Il Fondo ha carattere pluriennale in coerenza con
l'articolazione temporale della programmazione dei Fondi
strutturali dell'Unione europea, garantendo l'unitarieta' e
la complementarieta' delle procedure di attivazione delle
relative risorse con quelle previste per i fondi
strutturali dell'Unione europea.
3. Il Fondo e' destinato a finanziare interventi
speciali dello Stato e l'erogazione di contributi speciali,
secondo le modalita' stabilite dal presente decreto.
L'intervento del Fondo e' finalizzato al finanziamento di
progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia
di carattere immateriale, di rilievo nazionale,
interregionale e regionale, aventi natura di grandi
progetti o di investimenti articolati in singoli interventi
di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra loro
funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e
risultati quantificabili e misurabili, anche per quanto
attiene al profilo temporale. La programmazione degli
interventi finanziati a carico del Fondo di cui al presente
articolo e' realizzata tenendo conto della programmazione
degli interventi di carattere ordinario."
Si riporta l'articolo 6 del citato decreto legislativo
n. 88 del 2011 come modificato dalla presente legge:
"Art. 6 Contratto istituzionale di sviluppo
1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, nonche' allo
scopo di accelerare la realizzazione degli interventi di
cui al presente decreto e di assicurare la qualita' della
spesa pubblica, il Ministro delegato, d'intesa con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati, stipula con le Regioni e le
amministrazioni competenti un "contratto istituzionale di
sviluppo" che destina le risorse del Fondo assegnate dal
CIPE e individua responsabilita', tempi e modalita' di
attuazione degli interventi.
2. Il contratto istituzionale di sviluppo, esplicita,
per ogni intervento o categoria di interventi o programma,
il soddisfacimento dei criteri di ammissibilita' di cui
all'articolo 5, comma 4, e definisce il cronoprogramma, le
responsabilita' dei contraenti, i criteri di valutazione e
di monitoraggio e le sanzioni per le eventuali
inadempienze, prevedendo anche le condizioni di
definanziamento anche parziale degli interventi ovvero la
attribuzione delle relative risorse ad altro livello di
governo, nel rispetto del principio di sussidiarieta'. In
caso di partecipazione dei concessionari di servizi
pubblici, competenti in relazione all'intervento o alla
categoria di interventi o al programma da realizzare, il
contratto istituzionale di sviluppo definisce le attivita'
che sono eseguite dai predetti concessionari, il relativo
cronoprogramma, meccanismi di controllo delle attivita'
loro demandate, sanzioni e garanzie in caso di
inadempienza, nonche' apposite procedure sostitutive
finalizzate ad assicurare il rispetto degli impegni assunti
inserendo a tal fine obbligatoriamente, nei contratti con i
concessionari, clausole inderogabili di responsabilita'
civile e di decadenza. Il contratto istituzionale di
sviluppo prevede, quale modalita' attuativa, che le
amministrazioni centrali, ed eventualmente regionali, si
avvalgano, anche ai sensi dell'articolo 55-bis del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27, e
successive modificazioni, dell'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
Spa, costituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto
legislativo 9 gennaio 1999, n.1, e successive
modificazioni, ad esclusione di quanto demandato
all'attuazione da parte dei concessionari di servizi
pubblici.
3. La progettazione, l'approvazione e la realizzazione
degli interventi individuati nel contratto istituzionale di
sviluppo e' disciplinata dalle norme di cui alla parte II,
titolo III, capo IV, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163. Nei giudizi che riguardano le procedure di
progettazione, approvazione e realizzazione degli
interventi individuati nel contratto istituzionale di
sviluppo si applicano le disposizioni di cui all'articolo
125 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Per i
medesimi interventi, si applicano le vigenti disposizioni
in materia di prevenzione e repressione della criminalita'
organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa, ivi
comprese quelle concernenti le comunicazioni e informazioni
antimafia.
4. Le risorse del Fondo sono trasferite ai soggetti
assegnatari, in relazione allo stato di avanzamento della
spesa, in appositi fondi a destinazione vincolata alle
finalita' approvate, che garantiscono la piena
tracciabilita' delle risorse attribuite, anche in linea con
le procedure previste dall'articolo 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136 e dall'articolo 30 della legge 31 dicembre
2009, n. 196. I soggetti assegnatari, al fine di garantire
la specialita' e l'addizionalita' degli interventi,
iscrivono nei relativi bilanci i Fondi a destinazione
vincolata di cui al primo periodo, attribuendo loro
un'autonoma evidenza contabile e specificando, nella
relativa denominazione, che gli stessi sono costituiti da
risorse derivanti dal Fondo.
5. L'attuazione degli interventi e' coordinata e
vigilata dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione
economica, di seguito denominato "Dipartimento", che
controlla, monitora e valuta gli obiettivi raggiunti anche
mediante forme di cooperazione con le amministrazioni
statali, centrali e periferiche, regionali e locali e in
raccordo con i Nuclei di valutazione delle amministrazioni
statali e delle Regioni, assicurando, altresi', il
necessario supporto tecnico e operativo senza nuovi o
maggiori oneri nell'ambito delle competenze istituzionali.
Le amministrazioni interessate effettuano i controlli
necessari al fine di garantire la correttezza e la
regolarita' della spesa e partecipano al sistema di
monitoraggio unitario di cui al Quadro Strategico Nazionale
2007/2013 previsto, a legislazione vigente, presso la
Ragioneria Generale dello Stato secondo le procedure
vigenti e, ove previsto, al sistema di monitoraggio del
Dipartimento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. I sistemi informativi garantiscono la
tracciabilita' dei flussi finanziari comunitari e nazionali
fino alla realizzazione materiale dell'intervento anche ai
sensi della legge n. 196 del 2009, assicurando, sulla base
di apposite intese, l'accesso a tali informazioni da parte
della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e
della Corte dei conti.
6. In caso di inerzia o inadempimento delle
amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi
individuati ai sensi del presente decreto, anche con
riferimento al mancato rispetto delle scadenze del
cronoprogramma e, comunque, ove si renda necessario al fine
di evitare il disimpegno automatico dei fondi erogati
dall'Unione europea, il Governo, al fine di assicurare la
competitivita', la coesione e l'unita' economica del Paese,
esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120,
comma secondo, della Costituzione secondo le modalita'
procedurali individuate dall'articolo 8 della legge 5
giugno 2003, n. 131, e dagli articoli 5 e 11 della legge n.
400 del 1988 e dalle vigenti disposizioni in materia di
interventi sostitutivi finalizzati all'esecuzione di opere
e di investimenti nel caso di inadempienza di
amministrazioni statali ovvero di quanto previsto dai
contratti istituzionali di sviluppo e dalle concessioni nel
caso di inadempienza dei concessionari di servizi pubblici,
anche attraverso la nomina di un commissario straordinario,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il
quale cura tutte le attivita' di competenza delle
amministrazioni pubbliche occorrenti all'autorizzazione e
all'effettiva realizzazione degli interventi programmati,
nel limite delle risorse allo scopo finalizzate."
Si riporta l'articolo 5 del citato decreto legislativo
n.88 del 2011 come modificato dalla presente legge:
"Art. 5 Programmazione del Fondo per lo sviluppo e la
coesione
1. Il Documento di economia e finanza di cui
all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
adottato nell'anno precedente a quello di inizio del ciclo
di programmazione dei fondi europei, determina, in
relazione alle previsioni macroeconomiche, con particolare
riferimento all'andamento del PIL, e di finanza pubblica e
coerentemente con gli obiettivi programmati di finanza
pubblica, l'ammontare delle risorse da destinare agli
interventi di cui all'articolo 4. Con riferimento agli
esercizi successivi, il Documento di economia e finanza
puo' rideterminare l'ammontare delle risorse di cui al
primo periodo anche in considerazione del grado di
realizzazione finanziaria e reale degli stanziamenti
pregressi. La Nota di aggiornamento del Documento di
economia e finanza di cui all'articolo 10-bis della legge
31 dicembre 2009, n. 196, indica gli obiettivi di
convergenza economica delle aree del Paese a minore
capacita' fiscale, con particolare riferimento al graduale
conseguimento, nelle medesime aree, dei livelli delle
prestazioni e del livello dei costi di erogazione dei
servizi standardizzati secondo quanto previsto dai decreti
attuativi della legge n. 42 del 2009, valutando l'impatto
macroeconomico e gli effetti, in termini di convergenza,
delle politiche di coesione e della spesa ordinaria
destinata alle aree svantaggiate.
2. Sulla base di quanto indicato dal Documento di
economia e finanza, la legge di stabilita' relativa
all'esercizio finanziario che precede l'avvio di un nuovo
ciclo pluriennale di programmazione incrementa la dotazione
finanziaria del Fondo, stanziando risorse adeguate per le
esigenze dell'intero periodo di programmazione, sulla base
della quantificazione proposta dal Ministro delegato,
compatibilmente con il rispetto dei vincoli di bilancio e
degli obiettivi di finanza pubblica. Allo stesso modo, la
legge di stabilita' provvede contestualmente alla
ripartizione della dotazione finanziaria per quote annuali,
collegate all'andamento stimato della spesa.
3. La legge annuale di stabilita', anche sulla scorta
delle risultanze del sistema di monitoraggio unitario di
cui all'articolo 6, puo' aggiornare l'articolazione
annuale, ferma restando la dotazione complessiva del Fondo.
Trascorso il primo triennio del periodo di riferimento, si
puo' procedere alla riprogrammazione del Fondo solo previa
intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Entro il mese di ottobre dell'anno che precede
l'avvio del ciclo pluriennale di programmazione, con
delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), tenendo conto degli
indirizzi comunitari, degli impegni assunti nel Programma
Nazionale di Riforma e nel Documento di economia e finanza
e relativi allegati, su proposta del Ministro delegato,
d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e
dello sviluppo economico, nonche' con la Conferenza
unificata, sentiti gli altri Ministri eventualmente
interessati, sono definiti in un Documento di indirizzo
strategico:
a) gli obiettivi e i criteri di utilizzazione delle
risorse stanziate, le finalita' specifiche da perseguire,
il riparto delle risorse tra le priorita' e le diverse
macro-aree territoriali, nonche' l'identificazione delle
Amministrazioni responsabili dell'attuazione e dell'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa Spa, costituita ai sensi dell'articolo 1 del
decreto legislativo 09 gennaio 1999, n.1, e successive
modificazioni, anche quale centrale di committenza della
quale si possono avvalere le stesse amministrazioni
responsabili dell'attuazione degli interventi strategici ;
b) i principi di condizionalita', ossia le condizioni
istituzionali, generali e relative a ogni settore di
intervento, che devono essere soddisfatte per l'utilizzo
dei fondi;
c) i criteri di ammissibilita' degli interventi al
finanziamento riferiti in particolare:
1) ai tempi di realizzazione definiti per settore, per
tipologia d'intervento, di soggetto attuatore e di contesto
geografico;
2) ai risultati attesi, misurati con indicatori che
soddisfino requisiti di affidabilita' statistica,
prossimita' all'intervento, tempestivita' di rilevazione,
pubblicita' dell'informazione;
3) all'individuazione preventiva di una metodologia
rigorosa di valutazione degli impatti;
4) alla sostenibilita' dei piani di gestione;
5) al possesso da parte del o dei soggetti attuatori
dell'intervento di un rating, individuato secondo criteri e
modalita' stabiliti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, che indichi un livello adeguato di
capacita' amministrativa e tecnica e di legalita' tale da
garantire la realizzazione degli interventi nei tempi
programmati in assenza del quale, con il medesimo decreto,
sono individuate le misure necessarie all'attuazione degli
interventi a partire da forme di affiancamento fino
all'affidamento ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 6,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
d) gli eventuali meccanismi premiali e sanzionatori,
ivi compresa la revoca, anche parziale, dei finanziamenti,
relativi al raggiungimento di obiettivi e risultati
misurabili e al rispetto del cronoprogramma, nonche' gli
incentivi all'utilizzazione del contratto istituzionale di
sviluppo di cui all'articolo 6 ;
e) la possibilita' di chiedere il cofinanziamento delle
iniziative da parte dei soggetti assegnatari, anche
attraverso l'apporto di capitali privati;
f) la coerenza e il raccordo con gli interventi
ordinari programmati o in corso di realizzazione da parte
di amministrazioni pubbliche o concessionari di servizi
pubblici fermo restando l'utilizzo delle risorse per le
rispettive finalita'.
5. Entro il 1° marzo successivo al termine di cui al
comma 4, il Ministro delegato, in attuazione degli
obiettivi e nel rispetto dei criteri definiti dalla
delibera del CIPE di cui al comma 4, propone al CIPE per la
conseguente approvazione, in coerenza con il riparto
territoriale e settoriale ivi stabilito e d'intesa con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati, nonche' con le amministrazioni
attuatrici individuate, gli interventi o i programmi da
finanziare con le risorse del Fondo, nel limite delle
risorse disponibili a legislazione vigente."
Si riporta l'articolo 8 del D.Lgs. 28-8-1997 n. 281
(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.),
pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1997, n. 202:
"Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata.
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno ). "
- si riporta l'articolo 2, comma 5, del decreto
legislativo 9 gennaio 1999 n. 1 recante Riordino degli enti
e delle societa' di promozione e istituzione della societa'
«Sviluppo Italia», a norma degli articoli 11 e 14 della L.
15 marzo 1997, n. 59, pubblicato nella Gazz. Uff. 11
gennaio 1999, n. 7:
"5. Con apposite convenzioni sono disciplinati i
rapporti con le amministrazioni statali interessate, utili
per la realizzazione delle attivita' proprie della societa'
Sviluppo Italia, nonche' delle attivita' a queste
collegate, strumentali al perseguimento di finalita'
pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di
affidare, anche con l'apporto di propri fondi, alla
medesima societa' (9). Il contenuto minimo delle
convenzioni e' stabilito con direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata
Stato-regioni-autonomie locali."
 
Art. 10
Liberalizzazione dell'accesso alla rete internet tramite tecnologia
WIFI e dell'allacciamento dei terminali di comunicazione alle
interfacce della rete pubblica

1. L'offerta di accesso alla rete internet al pubblico tramite tecnologia WIFI non richiede l'identificazione personale degli utilizzatori. Quando l'offerta di accesso non costituisce l'attivita' commerciale prevalente del gestore del servizio, non trovano applicazione l'articolo 25 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e l'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni.
2. (soppresso).
3. Al decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 2 e' abrogato;
b) all'articolo 3 il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314, e' abrogato».
Riferimenti normativi

- si riporta l'Articolo 25 del Decreto Legislativo
1-8-2003 n. 259 recante Codice delle comunicazioni
elettroniche, pubblicato nella Gazz. Uff. 15 settembre
2003, n. 214, S.O.:
"Art. 25 Autorizzazione generale per le reti e i
servizi di comunicazione elettronica.
1. L'attivita' di fornitura di reti o servizi di
comunicazione elettronica e' libera ai sensi dell'articolo
3, fatte salve le condizioni stabilite nel presente Capo e
le eventuali limitazioni introdotte da disposizioni
legislative regolamentari e amministrative che prevedano un
regime particolare per i cittadini o le imprese di Paesi
non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico
europeo, o che siano giustificate da esigenze della difesa
e della sicurezza dello Stato e della sanita' pubblica,
compatibilmente con le esigenze della tutela dell'ambiente
e della protezione civile, poste da specifiche
disposizioni, ivi comprese quelle vigenti alla data di
entrata in vigore del Codice.
2. Le disposizioni del presente Capo si applicano anche
ai cittadini o imprese di Paesi non appartenenti all'Unione
europea, nel caso in cui lo Stato di appartenenza applichi,
nelle materie disciplinate dal presente Titolo, condizioni
di piena reciprocita'. Rimane salvo quanto previsto da
trattati internazionali cui l'Italia aderisce o da
specifiche convenzioni.
3. La fornitura di reti o di servizi di comunicazione
elettronica, fatti salvi gli obblighi specifici di cui
all'articolo 28, comma 2, o i diritti di uso di cui
all'articolo 27, e' assoggettata ad un'autorizzazione
generale, che consegue alla presentazione della
dichiarazione di cui al comma 4.
3-bis. Le imprese che forniscono servizi
transfrontalieri di comunicazione elettronica ad imprese
situate in piu' Stati membri non sono obbligate ad
effettuare piu' di una notifica per Stato membro
interessato.
4. L'impresa interessata presenta al Ministero una
dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero dal
legale rappresentante della persona giuridica, o da
soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di
iniziare la fornitura di reti o servizi di comunicazione
elettronica, unitamente alle informazioni strettamente
necessarie per consentire al Ministero di tenere un elenco
aggiornato dei fornitori di reti e di servizi di
comunicazione elettronica, da pubblicare sul proprio
Bollettino ufficiale e sul sito Internet. Tale
dichiarazione costituisce segnalazione certificata di
inizio attivita' e deve essere conforme al modello di cui
all'allegato n. 9. L'impresa e' abilitata ad iniziare la
propria attivita' a decorrere dall'avvenuta presentazione
della dichiarazione e nel rispetto delle disposizioni sui
diritti di uso stabilite negli articoli 27, 28 e 29. Ai
sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni, il Ministero, entro e non oltre
sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione,
verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei
requisiti richiesti e dispone, se del caso, con
provvedimento motivato da notificare agli interessati entro
il medesimo termine, il divieto di prosecuzione
dell'attivita'. Le imprese titolari di autorizzazione sono
tenute all'iscrizione nel registro degli operatori di
comunicazione di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio
1997, n. 249.
5. La cessazione dell'esercizio di una rete o
dell'offerta di un servizio di comunicazione elettronica,
puo' aver luogo in ogni tempo. La cessazione deve essere
comunicata agli utenti almeno 90 giorni prima, informandone
contestualmente il Ministero. Tale termine e' ridotto a
trenta giorni nel caso di cessazione dell'offerta di un
profilo tariffario.
6. Le autorizzazioni generali hanno durata non
superiore a venti anni e sono rinnovabili. Con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, le autorizzazioni
possono essere prorogate, nel corso della loro durata, per
un periodo non superiore a quindici anni, previa
presentazione di un dettagliato piano tecnico finanziario
da parte degli operatori. La congruita' del piano viene
valutata d'intesa dal Ministero dello sviluppo economico e
dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, in
relazione anche alle vigenti disposizioni comunitarie e
all'esigenza di garantire l'omogeneita' dei regimi
autorizzatori. L'impresa interessata puo' indicare nella
dichiarazione di cui al comma 4 un periodo inferiore. Per
il rinnovo si applica la procedura di cui al medesimo comma
4 e la presentazione della dichiarazione deve avvenire con
sessanta giorni di anticipo rispetto alla scadenza.
7. La scadenza dell'autorizzazione generale coincide
con il 31 dicembre dell'ultimo anno di validita'.
8. Una autorizzazione generale puo' essere ceduta a
terzi, anche parzialmente e sotto qualsiasi forma, previa
comunicazione al Ministero nella quale siano chiaramente
indicati le frequenze radio ed i numeri oggetto di
cessione. Il Ministero entro sessanta giorni dalla
presentazione della relativa istanza da parte dell'impresa
cedente, puo' comunicare il proprio diniego fondato sulla
non sussistenza in capo all'impresa cessionaria dei
requisiti oggettivi e soggettivi per il rispetto delle
condizioni di cui all'autorizzazione medesima. Il termine
e' interrotto per una sola volta se il Ministero richiede
chiarimenti o documentazione ulteriore e decorre nuovamente
dalla data in cui pervengono al Ministero stesso i
richiesti chiarimenti o documenti."
- si riporta l'Articolo 7 del Decreto Legge 27-7-2005
n. 144 recante Misure urgenti per il contrasto del
terrorismo internazionale, convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1,della legge 31 luglio 2005, n.
155, pubblicata in Gazz. Uff. 1° agosto 2005, n. 177:
-
"Art.7. Integrazione della disciplina amministrativa
degli esercizi pubblici di telefonia e internet.
1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto e fino al 31 dicembre 2011, chiunque,
quale attivita' principale intende aprire un pubblico
esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel
quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o
dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le
comunicazioni anche telematiche, deve chiederne la licenza
al questore. La licenza non e' richiesta nel caso di sola
installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati
esclusivamente alla telefonia vocale.
2. Per coloro che gia' esercitano le attivita' di cui
al comma 1, la licenza deve essere richiesta entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
3. La licenza si intende rilasciata trascorsi sessanta
giorni dall'inoltro della domanda. Si applicano in quanto
compatibili le disposizioni dei capi III e IV del titolo I
e del capo II del titolo III del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, nonche' le disposizioni vigenti in materia di
sorvegliabilita' dei locali adibiti a pubblici esercizi.
Restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo
1° agosto 2003, n. 259, nonche' le attribuzioni degli enti
locali in materia.
4. - 5 (abrogati)"
L'articolo 2 del decreto legislativo 26-10-2010 n. 198
recante Attuazione della direttiva 2008/63/CE relativa alla
concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di
telecomunicazioni, pubblicato nella Gazz. Uff. 30 novembre
2010, n. 280, abrogato dalla presente legge, recava: "Art.
2 Allacciamento dei terminali di telecomunicazione alle
interfacce della rete pubblica"
- si riporta l' articolo 3 del citato decreto
legislativo n. 198 del 2010 come modificato dalla presente
legge:
"Art. 3 Abrogazioni
1. La legge 28 marzo 1991, n. 109, e' abrogata.
2. Il decreto del Ministro delle poste e
telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314, e' abrogato."
 
Art. 11

Proroga del credito d'imposta per la produzione,
la distribuzione e l'esercizio cinematografico

1. Per il periodo d'imposta 2014 spettano i crediti d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2014. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate sono dettati termini e modalita' di fruizione dei crediti di imposta nonche' ogni altra disposizione finalizzata a garantire il rispetto del limite massimo di spesa di cui al primo periodo.
Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da 325 a
328 e da 330 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e
successive modificazioni recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300:
-
" Articolo 1. Disposizioni in materia di entrata,
nonche' disposizioni concernenti le seguenti Missioni:
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e
Presidenza del Consiglio dei Ministri; Relazioni
finanziarie con le autonomie territoriali.
(Omissis)"
"325. Ai soggetti di cui all'articolo 73 del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai titolari di
reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, non appartenenti al settore
cinematografico ed audiovisivo, associati in partecipazione
ai sensi dell'articolo 2549 del codice civile, e'
riconosciuto per gli anni 2008, 2009 e 2010 un credito
d'imposta nella misura del 40 per cento, fino all'importo
massimo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta,
dell'apporto in denaro effettuato per la produzione di
opere cinematografiche riconosciute di nazionalita'
italiana ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 28. Il beneficio si applica anche ai
contratti di cui all'articolo 2554 del codice civile
326. Le imprese di produzione cinematografica
destinatarie degli apporti di cui al comma 325 hanno
l'obbligo di utilizzare l'80 per cento di dette risorse nel
territorio nazionale, impiegando mano d'opera e servizi
italiani e privilegiando la formazione e l'apprendistato in
tutti i settori tecnici di produzione
327. Ai fini delle imposte sui redditi e' riconosciuto
un credito d'imposta:
a) per le imprese di produzione cinematografica, in
misura pari al 15 per cento del costo complessivo di
produzione di opere cinematografiche, riconosciute di
nazionalita' italiana ai sensi dell'articolo 5 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e, comunque, fino
all'ammontare massimo annuo di euro 3.500.000 per ciascun
periodo d'imposta, condizionato al sostenimento sul
territorio italiano di spese di produzione per un ammontare
complessivo non inferiore, per ciascuna produzione, all'80
per cento del credito d'imposta stesso (135);
b) per le imprese di distribuzione cinematografica,
pari:
1) al 15 per cento delle spese complessivamente
sostenute per la distribuzione nazionale di opere di
nazionalita' italiana riconosciute di interesse culturale
ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 28, con un limite massimo annuo di euro 1.500.000
per ciascun periodo d'imposta;
2) al 10 per cento delle spese complessivamente
sostenute per la distribuzione nazionale di opere di
nazionalita' italiana, espressione di lingua originale
italiana, con un limite massimo annuo di euro 2.000.000 per
ciascun periodo d'imposta;
3) al 20 per cento dell'apporto in denaro effettuato
mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del
codice civile, per la produzione di opere filmiche di
nazionalita' italiana riconosciute di interesse culturale
ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n.
28 del 2004, con un limite massimo annuo di euro 1.000.000
per ciascun periodo d'imposta;
c) per le imprese di esercizio cinematografico, pari:
1) al 30 per cento delle spese complessivamente
sostenute per l'introduzione e acquisizione di impianti e
apparecchiature destinate alla proiezione digitale, con un
limite massimo annuo non eccedente, per ciascuno schermo,
euro 50.000;
2) al 20 per cento dell'apporto in denaro effettuato
mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del
codice civile, per la produzione di opere cinematografiche
di nazionalita' italiana riconosciute di interesse
culturale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo
n. 28 del 2004, con un limite massimo annuo di euro
1.000.000 per ciascun periodo d'imposta
328. Con riferimento alla medesima opera filmica, i
benefici di cui al comma 327 non sono cumulabili a favore
della stessa impresa ovvero di imprese che facciano parte
dello stesso gruppo societario nonche' di soggetti legati
tra loro da un rapporto di partecipazione ovvero
controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile"
(omissis)
330. Gli apporti di cui ai commi 325 e 327, lettere b),
numero 3), e c), numero 2), non possono, in ogni caso,
superare complessivamente il limite del 49 per cento del
costo di produzione della copia campione dell'opera filmica
e la partecipazione complessiva agli utili degli associati
non puo' superare il 70 per cento degli utili derivanti
dall'opera filmica
331. I crediti d'imposta di cui ai commi 325 e 327,
lettere b), numero 3), e c), numero 2), possono essere
fruiti a partire dalla data di rilascio del nulla osta di
proiezione in pubblico del film di cui alla legge 21 aprile
1962, n. 161, e previa attestazione rilasciata dall'impresa
di produzione cinematografica del rispetto delle condizioni
richieste ai sensi dei commi 326 e 330. I suddetti crediti
d'imposta non concorrono alla formazione del reddito ai
fini delle imposte sui redditi e del valore della
produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli
articoli 96 e 109, comma 5, del citato testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e sono utilizzabili esclusivamente in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta di
cui al comma 327, lettera c), n. 1, e' cedibile dal
beneficiario, nel rispetto delle disposizioni di cui agli
articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa
adeguata dimostrazione dell'effettivita' del diritto al
credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e
assicurativi, ovvero alla societa' fornitrice dell'impianto
di digitalizzazione. Tali cessionari possono utilizzare il
credito ceduto solo in compensazione con i propri debiti
d'imposta o contributivi ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo n. 241 del 1997. Anche a seguito della
cessione, restano impregiudicati i poteri delle competenti
Amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni
dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle
sanzioni nei confronti del beneficiario che ha ceduto il
credito d'imposta di cui al periodo precedente
332. Gli apporti per la produzione e per la
distribuzione di cui ai commi 325 e 327 sono considerati
come risorse reperite dal produttore per completare il
costo del film ai fini dell'assegnazione dei contributi di
cui all'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 28, e successive modificazioni. In ogni caso, tali
contributi non possono essere erogati per una quota
percentuale che, cumulata con gli apporti di cui ai commi
da 325 a 343, superi l'80 per cento del costo complessivo
rispettivamente afferente alle spese di produzione della
copia campione e alle spese di distribuzione nazionale del
film
333. Le disposizioni applicative dei commi da 325 a 332
sono dettate con decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali, entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Il predetto decreto e'
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico
334. L'efficacia dei commi da 325 a 333 e' subordinata,
ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato
istitutivo della Comunita' europea, all'autorizzazione
della Commissione europea. Il Ministero per i beni e le
attivita' culturali provvede a richiedere l'autorizzazione
alla Commissione europea. Le agevolazioni possono essere
fruite esclusivamente in relazione agli investimenti
realizzati e alle spese sostenute successivamente alla data
della decisione di autorizzazione della Commissione europea
335. Alle imprese nazionali di produzione esecutiva e
di post-produzione e' riconosciuto un credito d'imposta,
per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2007 e per i due esercizi successivi, in relazione
a film, o alle parti di film, girati sul territorio
nazionale, utilizzando mano d'opera italiana, su
commissione di produzioni estere, in misura pari al 25 per
cento del costo di produzione della singola opera e
comunque con un limite massimo, per ciascuna opera filmica,
di euro 5.000.000
336. Le disposizioni applicative del comma 335 sono
dettate con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Il predetto decreto e' adottato di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il Ministro dello sviluppo economico
337. Il credito d'imposta di cui al comma 335 non
concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte
sui redditi e del valore della produzione ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non
rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109,
comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241.
(Omissis)".
 
Art. 11-bis

Misure economiche di natura compensativa
per le televisioni locali

1. Le misure economiche compensative percepite dalle emittenti televisive locali a titolo risarcitorio a seguito del volontario rilascio delle frequenze di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29 febbraio 2012, sono da qualificare come contributi in conto capitale di cui all'articolo 88, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e come tali partecipano alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi esercizi non oltre il quarto.
Riferimenti normativi

- Il Decreto del Ministro dello sviluppo economico del
23 gennaio 2012, reca "Attribuzione di misure compensative
finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro
funzionali alla liberazione delle frequenze della banda
790-862 MHz." ed e' pubblicato nella Gazz. Uff. 29 febbraio
2012, n. 50.
-si riporta la lettera b) del comma 3 dell'articolo 88
del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre
1986, n. 917, recante "Approvazione del testo unico delle
imposte sui redditi.", pubblicato nella Gazz. Uff. 31
dicembre 1986, n. 302, S.O. :
"Articolo 88. Sopravvenienze attive
1-2. (Omissis)
3. Sono inoltre considerati sopravvenienze attive:
a) (Omissis)
b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo
di contributo o di liberalita', esclusi i contributi di cui
alle lettere g) e h) del comma 1 dell'articolo 85e quelli
per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal
tipo di finanziamento adottato. Tali proventi concorrono a
formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati
incassati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono
stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto.
Sono fatte salve le agevolazioni connesse alla
realizzazione di investimenti produttivi concesse nei
territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97,
nonche' quelle concesse ai sensi del testo unico delle
leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.
218, per la decorrenza prevista al momento della
concessione delle stesse. Non si considerano contributi o
liberalita' i finanziamenti erogati dallo Stato, dalle
Regioni e dalle Province autonome per la costruzione,
ristrutturazione e manutenzione straordinaria ed ordinaria
di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli
Istituti autonomi per le case popolari, comunque
denominati, nonche' quelli erogati alle cooperative
edilizie a proprieta' indivisa e di abitazione per la
costruzione, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e
straordinaria di immobili destinati all'assegnazione in
godimento o locazione."
 
Art. 12

Ricapitalizzazione
delle Societa' di Gestione del Risparmio

1. Al comma 1 dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «3 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «6 milioni di euro». Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
 
Art. 12-bis

Sostegno alle imprese creditrici dei comuni dissestati

1. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«17-sexies. Al fine di sostenere la grave situazione delle imprese creditrici dei comuni dissestati e di ridare impulso ai relativi sistemi produttivi locali, una quota annua fino all'importo massimo di 100 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 10 della "Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali", non erogata dalla Cassa depositi e prestiti negli anni 2013 e 2014, e' destinata a favore dei comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario nei ventiquattro mesi precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa apposita istanza dell'ente interessato. Tali somme sono messe a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione, che provvede al pagamento dei debiti commerciali al 31 dicembre 2012, ad eccezione dei debiti fuori bilancio non riconosciuti ai sensi dell'articolo 194 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro la medesima data, con le modalita' di cui al citato articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro centoventi giorni dalla disponibilita' delle risorse. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalita' per il riparto e l'attribuzione della somma stanziata tra gli enti beneficiari e la relativa restituzione, ai sensi del comma 13. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
8 aprile 2013, n.35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2013, n.64 come modificato dalla presente
legge:
"Art. 1. - 1. Sono esclusi dai vincoli del patto di
stabilita' interno per un importo complessivo di 5.000
milioni di euro i pagamenti sostenuti nel corso del 2013
dagli enti locali:
a) dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed
esigibili alla data del 31 dicembre 2012;
b) dei debiti in conto capitale per i quali sia stata
emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro
il 31 dicembre 2012, ivi inclusi i pagamenti delle province
in favore dei comuni;
c) dei debiti in conto capitale riconosciuti alla data
del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti
per il riconoscimento entro la medesima data, ai sensi
dell'articolo 194 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
1-bis. Sono altresi' esclusi dai vincoli del patto di
stabilita' interno i pagamenti di obbligazioni giuridiche
di parte capitale verso terzi assunte alla data del 31
dicembre 2012, sostenuti nel corso del 2013 dagli enti
locali e finanziati con i contributi straordinari in conto
capitale di cui all'articolo 1, commi 704 e 707, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
1-ter. Alla compensazione degli effetti finanziari in
termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti
dal comma 1-bis, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno
2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo del
Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,
n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
2. Ai fini della distribuzione della predetta
esclusione tra i singoli enti locali, i comuni e le
province comunicano mediante il sistema web della
Ragioneria generale dello Stato, entro il termine del 30
aprile 2013, gli spazi finanziari di cui necessitano per
sostenere i pagamenti di cui al comma 1. Ai fini del
riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute
entro il predetto termine.
3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 2,
entro il 15 maggio 2013 sono individuati, per ciascun ente
locale, sulla base delle modalita' di riparto individuate
dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali entro il
10 maggio 2013, ovvero, in mancanza, su base proporzionale,
gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di
stabilita' interno per il 90 per cento dell'importo di cui
al comma 1. Con successivo decreto da emanarsi entro il 15
luglio 2013 in relazione alle richieste pervenute, sino a
dieci giorni prima rispetto a tale data, secondo quanto
previsto al periodo precedente, si procede al riparto della
quota residua del 10 per cento unitamente alle
disponibilita' non assegnate con il primo decreto. Gli
eventuali spazi finanziari non distribuiti per l'esclusione
dei pagamenti dei debiti di cui al comma 1 dai vincoli del
patto di stabilita' interno sono attribuiti
proporzionalmente agli enti locali per escludere dai
vincoli del medesimo patto i pagamenti effettuati prima del
9 aprile 2013 in relazione alla medesima tipologia di
debiti. Gli spazi finanziari che si liberano a valere sul
patto di stabilita' interno per effetto del periodo
precedente sono utilizzati, nel corso del 2013,
esclusivamente per sostenere pagamenti in conto capitale.
Nella liquidazione dei pagamenti si osserva il criterio
cronologico per singolo comune.
4. Su segnalazione del collegio dei revisori dei
singoli enti locali, la procura regionale competente della
Corte dei conti esercita l'azione nei confronti dei
responsabili dei servizi interessati che, senza
giustificato motivo, non hanno richiesto gli spazi
finanziari nei termini e secondo le modalita' di cui al
comma 2, ovvero non hanno effettuato, entro l'esercizio
finanziario 2013, pagamenti per almeno il 90 per cento
degli spazi concessi. Nei confronti dei soggetti di cui al
periodo precedente e degli eventuali corresponsabili, per i
quali risulti accertata la responsabilita' ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge, le sezioni giurisdizionali
regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione
pecuniaria pari a due mensilita' del trattamento
retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.
Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al
bilancio dell'ente. Sino a quando le sentenze di condanna
emesse ai sensi della presente disposizione non siano state
eseguite per l'intero importo, esse restano pubblicate,
osservando le cautele previste dalla normativa in materia
di tutela dei dati personali, sul sito istituzionale
dell'ente, con l'indicazione degli estremi della decisione
e della somma a credito.
5. Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze di cui al comma 3, ciascun
ente locale puo' effettuare i pagamenti di cui al comma 1
nel limite massimo del 13 per cento delle disponibilita'
liquide detenute presso la tesoreria al 31 marzo 2013 e,
comunque, entro il 50 per cento degli spazi finanziari che
intendono comunicare entro il 30 aprile 2013 ai sensi del
comma 2.
6. Per l'anno 2013 non si applicano le disposizioni di
cui ai commi da 1 a 9 dell'articolo 4-ter del decreto-legge
2 marzo 2012, n. 16, come convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
7. Al fine di fornire liquidita' agli enti locali, per
l'anno 2013, non rilevano ai fini della verifica del
rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno
delle regioni e delle province autonome i trasferimenti
effettuati in favore degli enti locali soggetti al patto di
stabilita' interno a valere sui residui passivi di parte
corrente, purche' a fronte di corrispondenti residui attivi
degli enti locali.
8. I maggiori spazi finanziari nell'ambito del patto di
stabilita' interno delle regioni e province autonome
derivanti dalla disposizione di cui al comma 7 sono
utilizzati esclusivamente per il pagamento dei debiti di
parte capitale certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre
2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia
stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento
entro il predetto termine. Tali spazi finanziari sono
destinati prioritariamente per il pagamento di residui di
parte capitale in favore degli enti locali.
9. Per l'anno 2013, il limite massimo di ricorso da
parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di
cui all'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e' incrementato, sino alla data del 30
settembre 2013, da tre a cinque dodicesimi.
10. E' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze un fondo,
denominato "Fondo per assicurare la liquidita' per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con una
dotazione di 9.327.993.719 euro per il 2013 e di
14.527.993.719 euro per il 2014. Il Fondo di cui al periodo
precedente e' distinto in tre sezioni a cui corrispondono
tre articoli del relativo capitolo di bilancio, denominati
rispettivamente "Sezione per assicurare la liquidita' per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti
locali" con una dotazione di 1.800 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2013 e 2014, "Sezione per assicurare la
liquidita' alle regioni e alle province autonome per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da
quelli finanziari e sanitari" con una dotazione di
2.527.993.719 euro per l'anno 2013 e di 3.727.993.719 euro
per l'anno 2014 e "Sezione per assicurare la liquidita' per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti
del Servizio Sanitario Nazionale", con una dotazione di
5.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 9.000 milioni di
euro per l'anno 2014. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze da comunicare al Parlamento e
alla Corte dei conti, possono essere disposte variazioni
compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i
predetti articoli in relazione alle richieste di utilizzo
delle risorse. A tal fine, le somme affluite sul conto
corrente di tesoreria di cui al successivo comma 11, sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per la
riassegnazione ai pertinenti articoli del Fondo. E'
accantonata una quota, pari al 10 per cento, della
dotazione complessiva della Sezione di cui all'articolo 2,
comma 1, per essere destinata, entro il 31 ottobre 2013,
unitamente alle disponibilita' non assegnate in prima
istanza e con le medesime procedure ivi previste, ad
anticipazioni di liquidita' per il pagamento dei debiti di
cui all'articolo 2 richieste in data successiva a quella
prevista dal predetto articolo 2, comma 1, e, comunque, non
oltre il 30 settembre 2013.
11. Ai fini dell'immediata operativita' della "Sezione
per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti
certi, liquidi ed esigibili degli enti locali", di cui al
comma 10, il Ministero dell'economia e delle finanze
stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro 5
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un
apposito addendum alla Convenzione del 23 dicembre 2009 e
trasferisce le disponibilita' della predetta sezione su
apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale
dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle
finanze, su cui la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e'
autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento e
versamento per le finalita' di cui alla predetta Sezione.
Il suddetto addendum definisce, tra l'altro, criteri e
modalita' per l'accesso da parte degli enti locali alle
risorse della Sezione, secondo un contratto tipo approvato
con decreto del direttore generale del Tesoro e pubblicato
sui siti internet del Ministero dell'economia e delle
finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonche' i
criteri e le modalita' per lo svolgimento da parte di Cassa
depositi e prestiti S.p.A. della gestione della Sezione.
L'addendum e' pubblicato sui siti internet del Ministero
dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e
prestiti S.p.A.
12. Per le attivita' oggetto dell'addendum alla
convenzione di cui al comma precedente e' autorizzata la
spesa complessiva di 500.000 euro per ciascuno degli anni
2013 e 2014.
13. Gli enti locali che non possono far fronte ai
pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati
alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i
quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di
pagamento entro il predetto termine a causa di carenza di
liquidita', in deroga agli articoli 42, 203 e 204 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, chiedono alla
Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalita'
stabilite nell'addendum di cui al comma 11, entro il 30
aprile 2013 l'anticipazione di liquidita' da destinare ai
predetti pagamenti. L'anticipazione e' concessa, entro il
15 maggio 2013 a valere sulla Sezione di cui al comma 11
proporzionalmente e nei limiti delle somme nella stessa
annualmente disponibili ed e' restituita, con piano di
ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale
e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni.
Le restituzioni sono versate annualmente dalla Cassa
depositi e prestiti S.p.A. all'entrata del bilancio dello
Stato ai sensi e con le modalita' dell'articolo 12, comma
6. Entro il 10 maggio 2013, la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali puo' individuare modalita' di riparto,
diverse dal criterio proporzionale di cui al secondo
periodo. La rata annuale sara' corrisposta a partire dalla
scadenza annuale successiva alla data di erogazione
dell'anticipazione e non potra' cadere oltre il 30
settembre di ciascun anno. Il tasso di interesse da
applicare alle suddette anticipazioni e' pari, per le
erogazioni dell'anno 2013, al rendimento di mercato dei
Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione
rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del
presente decreto e pubblicato sul sito internet del
medesimo Ministero. Per l'erogazione dell'anno 2014, il
tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni
sara' determinato sulla base del rendimento di mercato dei
Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione
con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare
e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia
e delle finanze entro il 15 gennaio 2014. In caso di
mancata corresponsione della rata di ammortamento entro il
30 settembre di ciascun anno, sulla base dei dati
comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A.,
l'Agenzia delle Entrate provvede a trattenere le relative
somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento
agli stessi dell'imposta municipale propria di cui
all'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, riscossa tramite modello F24 o bollettino di
conto corrente postale e, per le province, all'atto del
riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni
contro la responsabilita' civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di
cui all'articolo 60, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, riscossa tramite modello F24.
13-bis. Gli enti locali ai quali viene concessa
l'anticipazione di liquidita' ai sensi del comma 13, e che
ricevono risorse dalla regione o dalla provincia autonoma
ai sensi dell'articolo 2, all'esito del pagamento di tutti
i debiti di cui al medesimo comma 13 e di cui all'articolo
2, comma 6, devono utilizzare le somme residue per
l'estinzione dell'anticipazione di liquidita' concessa alla
prima scadenza di pagamento della rata prevista dal
relativo contratto. La mancata estinzione
dell'anticipazione entro il termine di cui al precedente
periodo e' rilevante ai fini della misurazione e della
valutazione della performance individuale dei dirigenti
responsabili e comporta responsabilita' dirigenziale e
disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni.
14. All'atto di ciascuna erogazione, e in ogni caso
entro i successivi trenta giorni, gli enti locali
interessati provvedono all'immediata estinzione dei debiti
di cui al comma 13. Il responsabile finanziario dell'ente
locale, ovvero altra persona formalmente indicata dall'ente
medesimo, fornisce alla Cassa depositi e prestiti S.p.A.
formale certificazione dell'avvenuto pagamento e
dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili.
15. Gli enti locali che abbiano deliberato il ricorso
alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di
cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, che richiedono l'anticipazione di liquidita'
di cui al comma 13, sono tenuti alla corrispondente
modifica del piano di riequilibrio, da adottarsi
obbligatoriamente entro sessanta giorni dalla concessione
della anticipazione da parte della Cassa depositi e
prestiti S.p.A. ai sensi del comma 13.
16. Nell'ipotesi di cui al comma 15, le anticipazioni
di cassa eventualmente concesse in applicazione
dell'articolo 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,
n. 213, che risultassero non dovute, sono recuperate da
parte del Ministero dell'interno.
17. Per gli enti locali beneficiari dell'anticipazione
di cui al comma 13, il fondo di svalutazione crediti di cui
al comma 17, dell'articolo 6, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, relativo ai 5 esercizi finanziari
successivi a quello in cui e' stata concessa
l'anticipazione stessa, e' pari almeno al 50 per cento dei
residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo
dell'entrata, aventi anzianita' superiore a 5 anni. Previo
parere motivato dell'organo di revisione, possono essere
esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali
i responsabili dei servizi competenti abbiano
analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle
ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilita'.
17-bis. Nelle regioni a statuto speciale e nelle
province autonome che esercitano le funzioni in materia di
finanza locale, gli enti locali effettuano la comunicazione
di cui al comma 2 alle regioni e alle province autonome,
che ne curano la trasmissione alla Ragioneria generale
dello Stato.
17-ter. All'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «sono
versate» sono sostituite dalle seguenti: «sono comunque ed
inderogabilmente versate».
17-quater. All'articolo 6, comma 15-bis, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e'
aggiunto il seguente periodo: «I contributi di cui al
presente comma sono altresi' esclusi dalle riduzioni a
compensazione disposte in applicazione del comma 14 del
presente articolo».
17-quinquies. Agli enti locali che non hanno rispettato
nell'anno 2012 i vincoli del patto di stabilita' in
conseguenza del pagamento dei debiti di cui al comma 1, la
sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26, lettera a),
della legge 12 novembre 2011, n. 183, ferme restando le
rimanenti sanzioni, si applica limitatamente all'importo
non imputabile ai predetti pagamenti.
17-sexies. Al fine di sostenere la grave situazione
delle imprese creditrici dei comuni dissestati e di ridare
impulso ai relativi sistemi produttivi locali, una quota
annua fino all'importo massimo di 100 milioni di euro
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 10 della
"Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei
debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali", non
erogata dalla Cassa depositi e prestiti negli anni 2013 e
2014, e' destinata a favore dei comuni che hanno deliberato
il dissesto finanziario nei 24 mesi precedenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto e che hanno aderito
alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, previa apposita istanza dell'ente interessato. Tali
somme sono messe a disposizione dell' organo straordinario
di liquidazione, che provvede al pagamento dei debiti
commerciali al 31 dicembre 2012, ad eccezione dei debiti
fuori bilancio non riconosciuti ai sensi dell'articolo 194
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, entro la medesima data con le modalita' di
cui al citato articolo 258, nei limiti dell'anticipazione
erogata, entro centoventi giorni dalla disponibilita' delle
risorse. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabiliti i criteri e le modalita' per il riparto e
l'attribuzione della somma stanziata tra gli enti
beneficiari e la relativa restituzione, ai sensi del comma
13. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."
 
Art. 13

Governance dell'Agenda digitale Italiana

1. Il comma 2 dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35 e' sostituito dal seguente:
«2. E' istituita la cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato e composta dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dal Ministro della salute, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da un Presidente di regione e da un Sindaco designati dalla Conferenza Unificata. La cabina di regia e' integrata dai Ministri interessati alla trattazione di specifiche questioni. La cabina di regia presenta al Parlamento, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, avvalendosi anche dell'Agenzia per l'Italia digitale e delle amministrazioni rappresentate nella cabina di regia, un quadro complessivo delle norme vigenti, dei programmi avviati e del loro stato di avanzamento e delle risorse disponibili che costituiscono nel loro insieme l'agenda digitale. Nell'ambito della cabina di regia e' istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il Tavolo permanente per l'innovazione e l'agenda digitale italiana, organismo consultivo permanente composto da esperti in materia di innovazione tecnologica e da esponenti delle imprese private e delle universita', presieduto dal Commissario del Governo per l'attuazione dell'agenda digitale posto a capo di una struttura di missione per l'attuazione dell'agenda digitale istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. All'istituzione della cabina di regia di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
1-bis. Alla lettera f) del comma 2-bis dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, dopo le parole: «per favorire l'accesso alla rete internet» sono inserite le seguenti: «nelle zone rurali, nonche'».
2. Al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19, comma 1, sono soppresse le parole da «del Ministro dell'economia e delle finanze,» sino alla fine del periodo;
b) all'articolo 20, comma 2, sono soppresse le parole da «,altresi', fatte salve» sino a «istituzioni scolastiche,»;
c) all'articolo 21, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro delegato, nomina il direttore generale dell'Agenzia, tramite procedura di selezione ad evidenza pubblica, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di innovazione tecnologica e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di processi di innovazione.»;
d) all'articolo 21, comma 4, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Lo Statuto prevede che il Comitato di indirizzo sia composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da un rappresentante del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da due rappresentanti designati dalla Conferenza unificata e dai membri del Tavolo permanente per l'innovazione e l'Agenda digitale italiana. Ai componenti del Comitato di indirizzo non spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennita' comunque definiti e rimborsi spese e dalla loro partecipazione allo stesso non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con lo Statuto sono altresi' disciplinate le modalita' di nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del Comitato di indirizzo e le modalita' di nomina del Collegio dei revisori dei conti»;
d-bis) all'articolo 22, comma 3, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Sono fatti salvi le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e i relativi rapporti in essere, nonche' le risorse finanziarie a valere sul Progetto operativo di assistenza tecnica "Societa' dell'informazione" che permangono nella disponibilita' della Presidenza del Consiglio dei ministri, che puo' avvalersi, per il loro utilizzo, della struttura di missione per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana istituita presso la medesima Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi del comma 2 dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni»;
e) all'articolo 22, il secondo periodo del comma 4 e' soppresso;
f) all'articolo 22, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla nomina del direttore generale dell'Agenzia, e' determinata la dotazione delle risorse umane dell'Agenzia, fissata entro il limite massimo di 130 unita', con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza, nonche' la dotazione delle risorse finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dell'Agenzia stessa, tenendo conto del rapporto tra personale dipendente e funzioni dell'Agenzia, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse e di riduzione delle spese per il funzionamento e per le collaborazioni esterne. Con lo stesso decreto e' definita la tabella di equiparazione del personale trasferito con quello appartenente al comparto Ministeri. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza, nonche' il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative. Nel caso in cui il trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello del comparto Ministeri, il personale percepisce per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici.».
2-bis. I regolamenti previsti dagli articoli 2, comma 5, 3, comma 4, 12, comma 13, e 14, comma 2-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.
2-ter. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, 3, comma 1, e 7, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati anche ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati.
2-quater. I decreti ministeriali previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, 8, commi 2 e 13, 10, comma 10, 12, comma 7, 13, comma 2, e 15, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri anche ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati.
Riferimenti normativi

-si riporta l'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
aprile 2012 n. 35, recante "Disposizioni urgenti in materia
di semplificazione e di sviluppo", pubblicato nella Gazz.
Uff. 9 febbraio 2012, n. 33, S.O.:
"Art. 47 (Agenda digitale italiana)
1. Nel quadro delle indicazioni dell'agenda digitale
europea, di cui alla comunicazione della Commissione
europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010, il
Governo persegue l'obiettivo prioritario della
modernizzazione dei rapporti tra pubblica amministrazione,
cittadini e imprese, attraverso azioni coordinate dirette a
favorire lo sviluppo di domanda e offerta di servizi
digitali innovativi, a potenziare l'offerta di
connettivita' a larga banda, a incentivare cittadini e
imprese all'utilizzo di servizi digitali e a promuovere la
crescita di capacita' industriali adeguate a sostenere lo
sviluppo di prodotti e servizi innovativi.
2. E' istituita la cabina di regia per l'attuazione
dell'agenda digitale italiana, presieduta dal Presidente
del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato e composta
dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro
per la coesione territoriale, dal Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, dal Ministro della
salute, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
da un Presidente di regione e da un Sindaco designati dalla
Conferenza Unificata. La cabina di regia e' integrata dai
Ministri interessati alla trattazione di specifiche
questioni. La cabina di regia presenta al Parlamento, entro
novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
avvalendosi anche dell'Agenzia per l'Italia digitale e
delle amministrazioni rappresentate nella cabina di regia,
un quadro complessivo delle norme vigenti, dei programmi
avviati e del loro stato di avanzamento e delle risorse
disponibili che costituiscono nel loro insieme l'agenda
digitale. Nell'ambito della cabina di regia e' istituito
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il
Tavolo permanente per l'innovazione e l'agenda digitale
italiana, organismo consultivo permanente composto da
esperti in materia di innovazione tecnologica e da
esponenti delle imprese private e delle universita',
presieduto dal Commissario del Governo per l'attuazione
dell'agenda digitale posto a capo di una struttura di
missione per l'attuazione dell'agenda digitale istituita
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
All'istituzione della cabina di regia di cui al presente
comma si provvede con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2-bis. La cabina di regia di cui al comma 2,
nell'attuare l'agenda digitale italiana nel quadro delle
indicazioni sancite dall'agenda digitale europea, persegue
i seguenti obiettivi:
a) realizzazione delle infrastrutture tecnologiche e
immateriali al servizio delle «comunita' intelligenti»
(smart communities), finalizzate a soddisfare la crescente
domanda di servizi digitali in settori quali la mobilita',
il risparmio energetico, il sistema educativo, la
sicurezza, la sanita', i servizi sociali e la cultura;
b) promozione del paradigma dei dati aperti (open data)
quale modello di valorizzazione del patrimonio informativo
pubblico, al fine di creare strumenti e servizi innovativi;
c) potenziamento delle applicazioni di amministrazione
digitale (e-government) per il miglioramento dei servizi ai
cittadini e alle imprese, per favorire la partecipazione
attiva degli stessi alla vita pubblica e per realizzare
un'amministrazione aperta e trasparente;
d) promozione della diffusione e del controllo di
architetture di cloud computing per le attivita' e i
servizi delle pubbliche amministrazioni;
e) utilizzazione degli acquisti pubblici innovativi e
degli appalti pre-commerciali al fine di stimolare la
domanda di beni e servizi innovativi basati su tecnologie
digitali;
f) infrastrutturazione per favorire l'accesso alla rete
internet nelle zone rurali, nonche' in grandi spazi
pubblici collettivi quali scuole, universita', spazi urbani
e locali pubblici in genere;
g) investimento nelle tecnologie digitali per il
sistema scolastico e universitario, al fine di rendere
l'offerta educativa e formativa coerente con i cambiamenti
in atto nella societa';
h) consentire l'utilizzo dell'infrastruttura di cui
all'articolo 81, comma 2-bis, del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche al fine di
consentire la messa a disposizione dei cittadini delle
proprie posizioni debitorie nei confronti dello Stato da
parte delle banche dati delle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 2, comma 2, del citato codice di cui al
decreto legislativo n. 82 del 2005, e successive
modificazioni;
i) individuare i criteri, i tempi e le relative
modalita' per effettuare i pagamenti con modalita'
informatiche nonche' le modalita' per il riversamento, la
rendicontazione da parte del prestatore dei servizi di
pagamento e l'interazione tra i sistemi e i soggetti
coinvolti nel pagamento, anche individuando il modello di
convenzione che il prestatore di servizi deve sottoscrivere
per effettuare il pagamento.
2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si
applicano, ove possibile tecnicamente e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero direttamente
o indirettamente aumenti di costi a carico degli utenti,
anche ai soggetti privati preposti all'esercizio di
attivita' amministrative.
2-quater. Al fine di favorire le azioni di cui al comma
1 e al fine di garantire la massima concorrenzialita' nel
mercato delle telecomunicazioni, in linea con quanto
previsto dall'articolo 34, comma 3, lettera g), del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, secondo le
procedure previste dalla direttiva 2002/21/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, come
modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, individua le
misure idonee a:
a) assicurare l'offerta disaggregata dei prezzi
relativi all'accesso all'ingrosso alla rete fissa e ai
servizi accessori, in modo che il prezzo del servizio di
accesso all'ingrosso alla rete fissa indichi separatamente
il costo della prestazione dell'affitto della linea e il
costo delle attivita' accessorie, quali il servizio di
attivazione della linea stessa e il servizio di
manutenzione correttiva;
b) rendere possibile, per gli operatori richiedenti,
acquisire tali servizi anche da imprese terze operanti in
regime di concorrenza sotto la vigilanza e secondo le
modalita' indicate dall'Autorita' medesima, assicurando,
comunque, il mantenimento della sicurezza della rete."
- si riporta il testo degli articoli 19, 20, 21 e 22
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante
"Misure urgenti per la crescita del Paese, pubblicato nella
Gazz. Uff. 26 giugno 2012, n. 147, S.O., come modificato
dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, come
modificato dalla presente legge :
"Art. 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia
digitale)
1. E' istituita l'Agenzia per l'Italia Digitale,
sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri o del Ministro da lui delegato.
2. L'Agenzia opera sulla base di principi di autonomia
organizzativa, tecnico-operativa, gestionale, di
trasparenza e di economicita' e persegue gli obiettivi di
efficacia, efficienza, imparzialita', semplificazione e
partecipazione dei cittadini e delle imprese. Per quanto
non previsto dal presente decreto all'Agenzia si applicano
gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300. "
"Art. 20 (Funzioni)
1. L'Agenzia per l'Italia Digitale e' preposta alla
realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale
italiana, in coerenza con gli indirizzi elaborati dalla
Cabina di regia di cui all'articolo 47 del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5, convertito in legge con modificazioni
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e con l'Agenda digitale
europea.
2. L'Agenzia svolge le funzioni di coordinamento, di
indirizzo e regolazione affidate a DigitPA dalla normativa
vigente e, in particolare, dall'articolo 3 del decreto
legislativo 1° dicembre 2009, n. 177 fatto salvo quanto
previsto dal successivo comma 4, nonche' le funzioni
affidate all'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per
l'innovazione istituita dall'articolo 1, comma 368, lettera
d), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e le funzioni
svolte dal Dipartimento per la digitalizzazione della
pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'Agenzia svolge,
altresi', le funzioni dell'Istituto superiore delle
comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione in
materia di sicurezza delle reti. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, su proposta del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, sono
individuati i criteri per il trasferimento del personale in
servizio presso l'Istituto superiore delle comunicazioni e
delle tecnologie dell'informazione, necessario allo
svolgimento delle funzioni di cui al precedente periodo. Il
Ministero dello sviluppo economico provvede alla riduzione
delle strutture e delle dotazioni organiche in misura
corrispondente alle funzioni e al personale effettivamente
trasferito all'Agenzia. L'Agenzia assicura il coordinamento
informatico dell'amministrazione statale, regionale e
locale, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma,
lettera r), della Costituzione.
3. In particolare l'Agenzia esercita le sue funzioni
nei confronti delle pubbliche amministrazioni allo scopo di
promuovere la diffusione delle tecnologie digitali nel
Paese e di razionalizzare la spesa pubblica. A tal fine
l'Agenzia:
a) contribuisce alla diffusione dell'utilizzo delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, allo
scopo di favorire l'innovazione e la crescita economica,
anche mediante lo sviluppo e l'accelerazione della
diffusione delle reti di nuova generazione (NGN);
b) detta indirizzi, regole tecniche e linee guida in
materia di sicurezza informatica e di omogeneita' dei
linguaggi, delle procedure e degli standard, anche di tipo
aperto, anche sulla base degli studi e delle analisi
effettuate a tale scopo dall'Istituto superiore delle
comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, in modo
da assicurare anche la piena interoperabilita' e
cooperazione applicativa tra i sistemi informatici della
pubblica amministrazione e tra questi e i sistemi
dell'Unione europea;
c) assicura l'omogeneita', mediante il necessario
coordinamento tecnico, dei sistemi informativi pubblici
destinati ad erogare servizi ai cittadini ed alle imprese,
garantendo livelli uniformi di qualita' e fruibilita' sul
territorio nazionale, nonche' la piena integrazione a
livello europeo;
d) supporta e diffonde le iniziative in materia di
digitalizzazione dei flussi documentali delle
amministrazioni, ivi compresa la fase della conservazione
sostitutiva, accelerando i processi di informatizzazione
dei documenti amministrativi e promuovendo la rimozione
degli ostacoli tecnici, operativi e organizzativi che si
frappongono alla realizzazione dell'amministrazione
digitale e alla piena ed effettiva attuazione del diritto
all'uso delle tecnologie, previsto dall'articolo 3 del
codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni;
e) vigila sulla qualita' dei servizi e sulla
razionalizzazione della spesa in materia informatica, anche
in collaborazione con CONSIP Spa e SOGEI Spa;
f) promuove e diffonde le iniziative di
alfabetizzazione informatica rivolte ai cittadini, nonche'
di formazione e addestramento professionale destinate ai
pubblici dipendenti, anche mediante intese con la Scuola
superiore della pubblica amministrazione, il Formez e
l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
dell'informazione, e il ricorso a tecnologie didattiche
innovative, nell'ambito delle dotazioni finanziarie
disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica;
g) effettua il monitoraggio, anche a campione,
dell'attuazione dei piani di Information and Communication
Technology (ICT) delle pubbliche amministrazioni, redatti
in osservanza delle prescrizioni di cui alla lettera b),
sotto il profilo dell'efficacia, economicita' e qualita'
delle realizzazioni, proponendo agli organi di governo
degli enti e, ove necessario, al Presidente del Consiglio
dei Ministri, le conseguenti misure correttive, nonche'
segnalando alla Corte dei conti casi in cui si profilino
ipotesi di danno erariale;
h) svolge attivita' di progettazione e coordinamento
delle iniziative strategiche e di preminente interesse
nazionale, anche a carattere intersettoriale, per la piu'
efficace erogazione di servizi in rete della pubblica
amministrazione a cittadini e imprese;
i) costituisce autorita' di riferimento nazionale
nell'ambito dell'Unione europea e internazionale; partecipa
all'attuazione di programmi europei al fine di attrarre,
reperire e monitorare le fonti di finanziamento finalizzate
allo sviluppo della societa' dell'informazione;
l) adotta indirizzi e formula pareri facoltativi alle
amministrazioni sulla congruita' tecnica ed economica dei
contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi
informatici e telematici, anche al fine della piena
integrazione dei sistemi informativi;
m) promuove, anche a richiesta di una delle
amministrazioni interessate, protocolli di intesa e accordi
istituzionali finalizzati alla creazione di strutture
tecniche condivise per aree omogenee o per aree
geografiche, alla risoluzione di contrasti operativi e al
piu' rapido ed effettivo raggiungimento della piena
integrazione e cooperazione applicativa tra i sistemi
informativi pubblici, vigilando sull'attuazione delle
intese o degli accordi medesimi.
3-bis. L'Agenzia promuove altresi' la definizione e lo
sviluppo di grandi progetti strategici di ricerca e
innovazione connessi alla realizzazione dell'Agenda
digitale italiana e in conformita' al programma europeo
Horizon2020, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo delle
comunita' intelligenti, la produzione di beni pubblici
rilevanti, la rete a banda ultralarga, fissa e mobile,
tenendo conto delle singole specificita' territoriali e
della copertura delle aree a bassa densita' abitativa, e i
relativi servizi, la valorizzazione digitale dei beni
culturali e paesaggistici, la sostenibilita' ambientale, i
trasporti e la logistica, la difesa e la sicurezza, nonche'
al fine di mantenere e incrementare la presenza sul
territorio nazionale di significative competenze di ricerca
e innovazione industriale.
4. Dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto sono affidate alla
societa' CONSIP Spa le attivita' amministrative,
contrattuali e strumentali gia' attribuite a DigitPA, ai
fini della realizzazione e gestione dei progetti in
materia, nel rispetto delle disposizioni del comma 3. (65)
5. L'Agenzia svolge le funzioni assegnate attenendosi
al principio dell'ottimizzazione e razionalizzazione della
spesa in materia informatica, al fine di ottenere
significativi risparmi, comunque garantendo, a decorrere
dal 2013, un risparmio di spesa non inferiore a 12 milioni
di euro all'anno rispetto alla spesa complessiva affrontata
dalle amministrazioni pubbliche nel settore informatico
nell'anno 2012."
"Art. 21 (Organi e statuto)
1. Sono organi dell'Agenzia:
a) il Direttore generale;
b) il Comitato di indirizzo;
c) il Collegio dei revisori dei conti.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il
Ministro delegato, nomina il direttore generale
dell'Agenzia, tramite procedura di selezione ad evidenza
pubblica, tra persone di particolare e comprovata
qualificazione professionale in materia di innovazione
tecnologica e in possesso di una documentata esperienza di
elevato livello nella gestione di processi di innovazione.
3. Il Direttore generale e' il legale rappresentante
dell'Agenzia, la dirige e ne e' responsabile. Resta in
carica tre anni.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, o del Ministro delegato, e' approvato lo statuto
dell'Agenzia entro 45 giorni dalla nomina del Direttore
generale, in conformita' ai principi e criteri direttivi
previsti dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, in quanto compatibili con il
presente decreto. Lo Statuto prevede che il Comitato di
indirizzo sia composto da un rappresentante della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un rappresentante
del Ministero dello sviluppo economico, da un
rappresentante del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da un rappresentante del
Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, da un rappresentante del Ministero
dell'economia e finanze e da due rappresentanti designati
dalla Conferenza Unificata e dai membri del Tavolo
permanente per l'innovazione e l'Agenda digitale italiana.
Ai componenti del Comitato di indirizzo non spettano
compensi, gettoni, emolumenti o indennita' comunque
definiti e rimborsi spese e dalla loro partecipazione allo
stesso non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. Con lo Statuto sono altresi'
disciplinate le modalita' di nomina, le attribuzioni e le
regole di funzionamento del Comitato di indirizzo e le
modalita' di nomina del Collegio dei revisori dei conti."

"Art. 22 (Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la
diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione
dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane
e strumentali)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, DigitPA e l'Agenzia per la diffusione delle
tecnologie per l'innovazione sono soppressi.
2. Al fine di garantire la continuita' delle attivita'
e dei rapporti facenti capo alle strutture soppresse, gli
organi in carica alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto continuano a svolgere
le rispettive funzioni fino alla nomina del direttore
generale e deliberano altresi' i bilanci di chiusura degli
enti soppressi alla data di cessazione degli enti stessi,
che sono corredati della relazione redatta dall'organo
interno di controllo in carica alla medesima data e
trasmessi per l'approvazione alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Il Direttore generale esercita in via transitoria le
funzioni svolte dagli enti soppressi e dal Dipartimento di
cui all'articolo 20, comma 2, in qualita' di commissario
straordinario, fino alla nomina degli altri organi
dell'Agenzia per l'Italia Digitale.
3. Sono trasferiti all'Agenzia per l'Italia Digitale il
personale di ruolo delle amministrazioni di cui
all'articolo 20, comma 2, le risorse finanziarie e
strumentali degli enti e delle strutture di cui al medesimo
articolo 20, comma 2, compresi i connessi rapporti
giuridici attivi e passivi, senza che sia esperita alcuna
procedura di liquidazione, neppure giudiziale. Le risorse
finanziarie trasferite all'Agenzia e non ancora impegnate
con atti giuridicamente vincolanti alla data di entrata in
vigore della presente disposizione sono destinate alle
finalita' di cui all'articolo 20 e utilizzate dalla stessa
Agenzia per l'attuazione dei compiti ad essa assegnati.
Sono fatti salvi le risorse finanziarie di cui all'articolo
1, comma 222, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e i
relativi rapporti in essere, nonche' le risorse finanziarie
a valere sul Progetto operativo di assistenza tecnica
"Societa' dell'informazione" che permangono nella
disponibilita' della Presidenza del Consiglio dei ministri,
che puo' avvalersi, per il loro utilizzo, della struttura
di missione per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana
istituita presso la medesima Presidenza del Consiglio dei
ministri, ai sensi del comma 2 dell'articolo 47 del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e
successive modificazioni. E' fatto salvo il diritto di
opzione per il personale in servizio a tempo indeterminato
presso il Dipartimento per la digitalizzazione della
pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e per il personale
dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle
tecnologie dell'informazione. Per i restanti rapporti di
lavoro l'Agenzia subentra nella titolarita' del rapporto
fino alla naturale scadenza.
4. Il personale attualmente in servizio in posizione di
comando presso le amministrazioni di cui all'articolo 20,
comma 2, puo' optare per il transito alle dipendenze
dell'Agenzia.
5. Nelle more della definizione dei comparti di
contrattazione, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, al personale dell'Agenzia si applica il
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del
comparto Ministeri.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, o del Ministro delegato, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro
quarantacinque giorni dalla nomina del direttore generale
dell'Agenzia, e' determinata la dotazione delle risorse
umane dell'Agenzia, fissata entro il limite massimo di 130
unita', con corrispondente riduzione delle dotazioni
organiche delle amministrazioni di provenienza, nonche' la
dotazione delle risorse finanziarie e strumentali
necessarie al funzionamento dell'Agenzia stessa, tenendo
conto del rapporto tra personale dipendente e funzioni
dell'Agenzia, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse
e di riduzione delle spese per il funzionamento e per le
collaborazioni esterne. Con lo stesso decreto e' definita
la tabella di equiparazione del personale trasferito con
quello appartenente al comparto Ministeri. I dipendenti
trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di
provenienza, nonche' il trattamento economico fondamentale
e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative.
Nel caso in cui il trattamento risulti piu' elevato
rispetto a quello del comparto Ministeri, il personale
percepisce per la differenza un assegno ad personam
riassorbibile con i successivi miglioramenti economici.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, o del Ministro delegato, da emanarsi entro
quarantacinque giorni dalla nomina del Direttore generale
dell'Agenzia, e non oltre la data di adozione del decreto
di cui al comma 6, le strutture della Presidenza del
Consiglio dei Ministri sono adeguate in considerazione del
trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 20, comma
2.
8. All'attuazione degli articoli 19, 20, 21 e 22 si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
9. All'Agenzia si applicano le disposizioni sul
patrocinio e sull'assistenza in giudizio di cui
all'articolo 1 del testo unico di cui al regio decreto 30
ottobre 1933, n. 1611.
10. Il comma 1 dell'articolo 68 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' sostituito dal
seguente:
«1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi
informatici o parti di essi a seguito di una valutazione
comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti
soluzioni disponibili sul mercato:
a) software sviluppato per conto della pubblica
amministrazione;
b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati
per conto della pubblica amministrazione;
c) software libero o a codice sorgente aperto;
d) software combinazione delle precedenti soluzioni.
Solo quando la valutazione comparativa di tipo tecnico
ed economico dimostri l'impossibilita' di accedere a
soluzioni open source o gia' sviluppate all'interno della
pubblica amministrazione ad un prezzo inferiore, e'
consentita l'acquisizione di programmi informatici di tipo
proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La
valutazione di cui al presente comma e' effettuata secondo
le modalita' e i criteri definiti dall'Agenzia per l'Italia
Digitale, che, a richiesta di soggetti interessati, esprime
altresi' parere circa il loro rispetto."
-si riporta l'articolo 2, commi 1 e 5 del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante "Ulteriori
misure urgenti per la crescita del Paese", pubblicato nella
Gazz. Uff. 19 ottobre 2012, n. 245, S.O.:
"Art. 2 (Anagrafe nazionale della popolazione
residente)
1. L'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, e' sostituito dal seguente:
«Art. 62 (Anagrafe nazionale della popolazione
residente - ANPR). - 1. E' istituita presso il Ministero
dell'interno l'Anagrafe nazionale della popolazione
residente (ANPR), quale base di dati di interesse
nazionale, ai sensi dell'articolo 60, che subentra
all'Indice nazionale delle anagrafi (INA), istituito ai
sensi del quinto comma dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 1954, n. 1228, recante "Ordinamento delle anagrafi
della popolazione residente" e all'Anagrafe della
popolazione italiana residente all'estero (AIRE), istituita
ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante
"Anagrafe e censimento degli italiani all'estero". Tale
base di dati e' sottoposta ad un audit di sicurezza con
cadenza annuale in conformita' alle regole tecniche di cui
all'articolo 51. I risultati dell'audit sono inseriti nella
relazione annuale del Garante per la protezione dei dati
personali.
(omissis)
5. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, con
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, su proposta del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, sono apportate al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223, le modifiche necessarie per adeguarne la disciplina
alle disposizioni introdotte con il comma 1 del presente
articolo."
-si riporta l'articolo 3, commi 1 e 4 del citato
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179:
"Art. 3 (Censimento permanente della popolazione e
delle abitazioni e Archivio nazionale dei numeri civici
delle strade urbane)
1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e l'ISTAT, previa intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i tempi di
realizzazione del censimento della popolazione e delle
abitazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, effettuato
dall'ISTAT con cadenza annuale, nel rispetto delle
raccomandazioni internazionali e dei regolamenti europei.
(omissias)
4. Allo scopo di rafforzare la funzione statistica in
coerenza con le raccomandazioni internazionali e i
regolamenti comunitari e di aumentare l'efficienza e la
qualita' dei servizi informativi resi al sistema economico
e sociale del Paese dal Sistema statistico nazionale
(SISTAN), su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello
sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e sentito il Garante per la protezione
dei dati personali, il Governo emana entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto un regolamento ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 per la
revisione del decreto legislativo n. 322 del 1989 e il
complessivo riordino del Sistema Statistico Nazionale, nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) rafforzare l'indipendenza professionale dell'ISTAT e
degli enti e degli uffici di statistica del SISTAN;
b) migliorare gli assetti organizzativi dell'ISTAT
anche con riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera b),
del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre
2010, n. 166, e rafforzarne i compiti di indirizzo e
coordinamento tecnico-metodologico, di definizione di
metodi e formati per la raccolta e lo scambio di dati
amministrativi e statistici, nonche' di regolamentazione
del SISTAN;
c) favorire l'armonizzazione del funzionamento del
SISTAN con i principi europei in materia di organizzazione
e di produzione delle statistiche ufficiali, assicurando
l'utilizzo da parte del Sistema delle piu' avanzate
metodologie statistiche e delle piu' moderne tecnologie
dell'informazione e della comunicazione;
d) semplificare e razionalizzare la procedura di
adozione del Programma Statistico Nazionale e la disciplina
in materia di obbligo a fornire i dati statistici;
e) migliorare i servizi resi al pubblico dal SISTAN e
rafforzare i sistemi di vigilanza e controllo sulla
qualita' dei dati prodotti dal Sistema e da altri soggetti
pubblici e privati;
f) adeguare alla normativa europea e alle
raccomandazioni internazionali la disciplina in materia di
tutela del segreto statistico, di protezione dei dati
personali oggetto di trattamento per finalita' statistiche,
nonche' di trattamento ed utilizzo dei dati amministrativi
a fini statistici."
-si riporta l'articolo 7, comma 3 del citato
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179:
"Art. 7 (Trasmissione telematica delle certificazioni
di malattia nel settore pubblico e privato)
1. - 2. (omissis)
3. Al testo unico delle disposizioni legislative in
materia di tutela e di sostegno della maternita' e della
paternita' a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo
2000, n. 53, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 dell'articolo 47 e' sostituito dai
seguenti:
«3. La certificazione di malattia necessaria al
genitore per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 e'
inviata per via telematica direttamente dal medico curante
del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato,
che ha in cura il minore, all'Istituto nazionale della
previdenza sociale, utilizzando il sistema di trasmissione
delle certificazioni di malattia di cui al decreto del
Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, secondo
le modalita' stabilite con decreto di cui al successivo
comma 3-bis, e dal predetto Istituto e' immediatamente
inoltrata, con le medesime modalita', al datore di lavoro
interessato e all'indirizzo di posta elettronica della
lavoratrice o del lavoratore che ne facciano richiesta.
3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da adottare entro il 30 giugno 2013, su proposta
del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, del Ministro delegato per l'innovazione
tecnologica e del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro della salute, previo parere del
Garante per la protezione dei dati personali, sono
adottate, in conformita' alle regole tecniche previste dal
Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le disposizioni necessarie
per l'attuazione di quanto disposto al comma 3, comprese la
definizione del modello di certificazione e le relative
specifiche.»; (17)
b) il comma 1 dell'articolo 51 e' sostituito dal
seguente:
«1. Ai fini della fruizione del congedo di cui al
presente capo, la lavoratrice e il lavoratore comunicano
direttamente al medico, all'atto della compilazione del
certificato di cui al comma 3 dell'articolo 47, le proprie
generalita' allo scopo di usufruire del congedo medesimo.».
"
- si riporta l'articolo 4, comma 1 del medesimo
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179:
"Art. 4 (Domicilio digitale del cittadino)
1. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e' inserito il seguente:
«Art. 3-bis (Domicilio digitale del cittadino). - 1. Al
fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche
amministrazioni e cittadini, e' facolta' di ogni cittadino
indicare alla pubblica amministrazione, secondo le
modalita' stabilite al comma 3, un proprio indirizzo di
posta elettronica certificata, rilasciato ai sensi
dell'articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, quale suo domicilio digitale."
- si riporta l'articolo 8, commi 2 e 13 del citato
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179:
"Art. 8 (Misure per l'innovazione dei sistemi di
trasporto):
1.(omissis)
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e del Ministro delegato per l'innovazione
tecnologica, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono adottate, in coerenza
con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le regole
tecniche necessarie al fine di attuare quanto disposto dal
comma 1, anche gradualmente e nel rispetto delle soluzioni
esistenti.
(omissis)
13. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e
dell'economia e delle finanze, da adottarsi, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono definite le modalita' per la
trasmissione elettronica dei dati di cui ai formulari FAL
con l'implementazione dell'interfaccia unica costituita dal
sistema PMIS, assicurando l'interoperabilita' dei dati
immessi nel sistema PMIS con il Safe Sea Net e con il
Sistema informativo delle dogane, per quanto riguarda gli
aspetti di competenza doganale, e la piena accessibilita'
delle informazioni alle altre autorita' competenti, ai
sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 196, e successive modificazioni, oltre che agli
Stati membri dell'Unione europea. L'interoperativita' va
altresi' assicurata rispetto alle piattaforme realizzate
dalle autorita' portuali per il miglior espletamento delle
funzioni di indirizzo e coordinamento dei nodi logistici
che alle stesse fanno capo. Dall'attuazione del presente
comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica."
- si riporta l'articolo 10, comma 10 dello stesso
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179:
"Art. 10 (Anagrafe nazionale degli studenti e altre
misure in materia scolastica)
(omissis)
10. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali per quanto concerne le attribuzioni dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale, da adottare entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto-legge, sono definite le
modalita' per l'attuazione del comma 9, ai sensi del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle
risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a
legislazione vigente."
- si riporta l'articolo 12, comma 7 del citato
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179:
"Art. 12 ( Fascicolo sanitario elettronico e sistemi di
sorveglianza nel settore sanitario)
(omissis)
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15,
comma 25-bis, di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, con
decreto del Ministro della salute e del Ministro delegato
per l'innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono stabiliti: i
contenuti del FSE e i limiti di responsabilita' e i compiti
dei soggetti che concorrono alla sua implementazione, i
sistemi di codifica dei dati, le garanzie e le misure di
sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali
nel rispetto dei diritti dell'assistito, le modalita' e i
livelli diversificati di accesso al FSE da parte dei
soggetti di cui ai commi 4, 5 e 6, la definizione e le
relative modalita' di attribuzione di un codice
identificativo univoco dell'assistito che non consenta
l'identificazione diretta dell'interessato, i criteri per
l'interoperabilita' del FSE a livello regionale, nazionale
ed europeo, nel rispetto delle regole tecniche del sistema
pubblico di connettivita'."
- si riporta l'articolo 13, comma 2 del citato
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179:
"Art. 13 (Prescrizione medica e cartella clinica
digitale)
(omissis)
2. Dal 1° gennaio 2014, le prescrizioni farmaceutiche
generate in formato elettronico sono valide su tutto il
territorio nazionale nel rispetto delle disposizioni che
regolano i rapporti economici tra le regioni, le ASL e le
strutture convenzionate che erogano prestazioni sanitarie,
fatto salvo l'obbligo di compensazione tra regioni del
rimborso di prescrizioni farmaceutiche relative a cittadini
di regioni diverse da quelle di residenza. Con decreto del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti Stato-regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalita'
di attuazione del presente comma."
- si riporta l'articolo 15, comma 2 del medesimo
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179:
"Art. 15 (Pagamenti elettronici)
(omissis)
2. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera b), le
amministrazioni e i soggetti di cui al comma 1 possono
altresi' avvalersi dei servizi erogati dalla piattaforma di
cui all'articolo 81 comma 2-bis e dei prestatori di servizi
di pagamento abilitati."
 
Art. 13-bis
Piattaforme accreditate per gli acquisti di beni e servizi delle
tecnologie della comunicazione e dell'informazione

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate linee guida per l'accreditamento di conformita' alla normativa in materia di contratti pubblici, di servizi, soluzioni e piattaforme tecnologiche per le aste on line e per il mercato elettronico da utilizzare per gli acquisti di beni e servizi delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione. L'accreditamento indica, tra l'altro, i livelli di sicurezza informatica, gli elementi minimi di tracciabilita' dei processi e i requisiti di inalterabilita', autenticita' e non ripudio dei documenti scambiati.
2. Le pubbliche amministrazioni possono usare piattaforme e soluzioni di acquisto on line accreditate anche ponendole in competizione tra loro. Qualora vi siano prodotti open source che non comportino oneri di spesa, il ricorso ai medesimi prodotti deve essere ritenuto prioritario.
3. Gli operatori che mettono a disposizione soluzioni e tecnologie accreditate sono inseriti nell'elenco dei fornitori qualificati del Sistema pubblico di connettivita' ai sensi dell'articolo 82 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.
Riferimenti normativi

-si riporta l'articolo 82 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione
digitale", pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 2005, n.
112, S.O.:
"Art. 82. (Fornitori del Sistema pubblico di
connettivita')
1. Sono istituiti uno o piu' elenchi di fornitori a
livello nazionale e regionale in attuazione delle finalita'
di cui all'articolo 77.
2. I fornitori che ottengono la qualificazione SPC ai
sensi dei regolamenti previsti dall'articolo 87, sono
inseriti negli elenchi di competenza nazionale o regionale,
consultabili in via telematica, esclusivamente ai fini
dell'applicazione della disciplina di cui al presente
decreto, e tenuti rispettivamente da DigitPA a livello
nazionale e dalla regione di competenza a livello
regionale. I fornitori in possesso dei suddetti requisiti
sono denominati fornitori qualificati SPC.
3. I servizi per i quali e' istituito un elenco, ai
sensi del comma 1, sono erogati, nell'ambito del SPC,
esclusivamente dai soggetti che abbiano ottenuto
l'iscrizione nell'elenco di competenza nazionale o
regionale.
4. Per l'iscrizione negli elenchi dei fornitori
qualificati SPC e' necessario che il fornitore soddisfi
almeno i seguenti requisiti:
a) disponibilita' di adeguate infrastrutture e servizi
di comunicazioni elettroniche;
b) esperienza comprovata nell'ambito della
realizzazione gestione ed evoluzione delle soluzioni di
sicurezza informatica;
c) possesso di adeguata rete commerciale e di
assistenza tecnica;
d) possesso di adeguati requisiti finanziari e
patrimoniali, anche dimostrabili per il tramite di garanzie
rilasciate da terzi qualificati.
5. Limitatamente ai fornitori dei servizi di
connettivita' dovranno inoltre essere soddisfatti anche i
seguenti requisiti:
a) possesso dei necessari titoli abilitativi di cui al
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per l'ambito
territoriale di esercizio dell'attivita';
b) possesso di comprovate conoscenze ed esperienze
tecniche nella gestione delle reti e servizi di
comunicazioni elettroniche, anche sotto il profilo della
sicurezza e della protezione dei dati."
 
Art. 14

Misure per favorire la diffusione del domicilio digitale

1. All'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo il comma 3-ter sono aggiunti i seguenti:
«3-quater. All'atto della richiesta del documento unificato, ovvero all'atto dell'iscrizione anagrafica o della dichiarazione di cambio di residenza a partire dall'entrata a regime dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e' assegnata al cittadino una casella di posta elettronica certificata, di cui all'articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con la funzione di domicilio digitale, ai sensi dell'articolo 3-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, successivamente attivabile in modalita' telematica dal medesimo cittadino. Con il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 3 sono stabilite le modalita' di rilascio del domicilio digitale all'atto di richiesta del documento unificato.
3-quinquies. Il documento unificato di cui al comma 3 sostituisce, a tutti gli effetti di legge, il tesserino di codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle entrate».
1-bis. All'articolo 47, comma 2, lettera c), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo le parole: "di cui all'articolo 71" sono inserite le seguenti: ". E' in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax".
1-ter. All'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. L'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio, ai sensi del precedente comma, esclusivamente per via telematica (L)".
2. Dall'applicazione della disposizione di cui al comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Riferimenti normativi

-si riporta l'Articolo 10 del decreto-legge 13 maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 2011, n. 106, recante "Semestre Europeo - Prime
disposizioni urgenti per l'economia", pubblicato nella
Gazz. Uff. 13 maggio 2011, n. 110, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 10 (Servizi ai cittadini)
1. Per incentivare l'uso degli strumenti elettronici
nell'ottica di aumentare l'efficienza nell'erogazione dei
servizi ai cittadini e, in particolare, per semplificare il
procedimento di rilascio dei documenti obbligatori di
identificazione, all'articolo 7-vicies ter del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. L'emissione della carta d'identita'
elettronica, che e' documento obbligatorio di
identificazione, e' riservata al Ministero dell'interno che
vi provvede nel rispetto delle norme di sicurezza in
materia di carte valori e di documenti di sicurezza della
Repubblica e degli standard internazionali di sicurezza e
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente. E' riservata, altresi',
al Ministero dell'interno la fase dell'inizializzazione del
documento identificativo, attraverso il CNSD".
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, il Ministro delegato all'innovazione
tecnologica e con il Ministro della salute per gli aspetti
relativi alla tessera sanitaria, unificata alla carta
d'identita' elettronica ai sensi del comma 3 del presente
articolo, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono determinate le
modalita' tecniche di attuazione della disposizione di cui
al comma 2-bis, dell'articolo 7-vicies ter, del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, aggiunto
dal comma 1 del presente articolo, e definito un piano per
il graduale rilascio, a partire dai comuni identificati con
il medesimo decreto, della carta d'identita' elettronica
sul territorio nazionale. Nelle more della definizione
delle modalita' di convergenza della tessera sanitaria
nella carta d'identita' elettronica, il Ministero
dell'economia e delle finanze continua ad assicurare la
generazione della tessera sanitaria su supporto di Carta
nazionale dei servizi, ai sensi dell'articolo 11, comma 15,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della salute, con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e con il Ministro
delegato per l'innovazione tecnologica, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, e'
disposto anche progressivamente, nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, l'ampliamento delle possibili utilizzazioni della
carta d'identita' elettronica anche in relazione
all'unificazione sul medesimo supporto della carta
d'identita' elettronica con la tessera sanitaria, alle
modifiche ai parametri della carta d'identita' elettronica
e della tessera sanitaria necessarie per l'unificazione
delle stesse sul medesimo supporto, nonche' al rilascio
gratuito del documento unificato, mediante utilizzazione,
anche ai fini di produzione e rilascio, di tutte le risorse
disponibili a legislazione vigente per la tessera
sanitaria. Le modalita' tecniche di produzione,
distribuzione, gestione e supporto all'utilizzo del
documento unificato, nel rispetto di quanto stabilito al
comma 1, sono stabilite entro sei mesi con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione e con il
Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e,
limitatamente ai profili sanitari, con il Ministro della
salute.
3-bis. Per la realizzazione e il rilascio gratuito del
documento unificato di cui al comma 3, in aggiunta alle
risorse gia' previste dallo stesso comma 3, e' autorizzata
la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2013 e di 82
milioni di euro a decorrere dal 2014.
3-ter. In attesa dell'attuazione dei commi 3 e 3-bis,
si mantiene il rilascio della carta di identita'
elettronica di cui all'articolo 7-vicies ter del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, al fine di
non interromperne l'emissione e la relativa continuita' di
esercizio.
3-quater. All'atto della richiesta del documento
unificato, ovvero all'atto dell'iscrizione anagrafica o
della dichiarazione di cambio di residenza a partire
dall'entrata a regime dell'Anagrafe nazionale della
popolazione residente, di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e'
assegnata al cittadino una casella di posta elettronica
certificata, di cui all'articolo 16-bis, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con la
funzione di domicilio digitale, ai sensi dell'articolo
3-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, successivamente
attivabile in modalita' telematica dal medesimo cittadino.
Con il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 3
sono stabilite le modalita' di rilascio del domicilio
digitale all'atto di richiesta del documento unificato.
3-quinquies. Il documento unificato di cui al comma 3
sostituisce, a tutti gli effetti di legge, il tesserino di
codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle entrate.
4. In funzione della realizzazione del progetto di cui
al comma 2-bis, dell'articolo 7-vicies ter, del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, aggiunto
dal comma 1, e ai commi 2 e 3 del presente articolo, con
atto di indirizzo strategico del Ministro dell'economia e
delle finanze sono ridefiniti i compiti e le funzioni delle
societa' di cui all'articolo 1 della legge 13 luglio 1966,
n. 559, e successive modificazioni, e al comma 15
dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133. Il consiglio di amministrazione delle predette
societa' e' conseguentemente rinnovato nel numero di cinque
consiglieri entro 45 giorni dalla data di emanazione dei
relativi atti di indirizzo strategico, senza applicazione
dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile. Il
relativo statuto, ove necessario, dovra' conformarsi, entro
il richiamato termine, alle previsioni di cui al comma 12,
dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. All'articolo 3 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Il sindaco e' tenuto a rilasciare alle persone aventi
nel comune la loro residenza o la loro dimora una carta
d'identita' conforme al modello stabilito dal Ministero
dell'interno.";
b) al secondo comma:
1) dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "Per
i minori di eta' inferiore a tre anni, la validita' della
carta d'identita' e' di tre anni; per i minori di eta'
compresa fra tre e diciotto anni, la validita' e' di cinque
anni.";
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono
esentati dall'obbligo di rilevamento delle impronte
digitali i minori di eta' inferiore a dodici anni";
c) dopo il quarto comma e' inserito il seguente:
"Per i minori di eta' inferiore agli anni quattordici,
l'uso della carta d'identita' ai fini dell'espatrio e'
subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di
uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga
menzionato in una dichiarazione rilasciata da chi puo' dare
l'assenso o l'autorizzazione, convalidata dalla questura, o
dalle autorita' consolari in caso di rilascio all'estero,
il nome della persona, dell'ente o della compagnia di
trasporto a cui i minori medesimi sono affidati.".
6. All'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' aggiunto infine il seguente
periodo: "In caso di ritardo nella trasmissione all'Indice
nazionale delle anagrafi, il responsabile del procedimento
ne risponde a titolo disciplinare e, ove ne derivi
pregiudizio, anche a titolo di danno erariale.".
7. All'articolo 2, comma 3, della legge 23 novembre
1998, n. 407 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Al
pagamento del beneficio provvedono gli enti previdenziali
competenti per il pagamento della pensione di
reversibilita' o indiretta.".
8. - 9. (abrogati)
10. La durata del corso di formazione di cui
all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217, e' stabilita in mesi sei, di cui almeno uno
di applicazione pratica; la durata del corso di formazione
di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, e' stabilita in mesi sei e la durata
del corso di formazione di cui all'articolo 42, comma 1,
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e'
stabilita in mesi dodici, di cui almeno tre di tirocinio
operativo.
11. Al fine di garantire l'osservanza dei principi
contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in
tema di gestione delle risorse idriche e di organizzazione
del servizio idrico, con particolare riferimento alla
tutela dell'interesse degli utenti, alla regolare
determinazione e adeguamento delle tariffe, nonche' alla
promozione dell'efficienza, dell'economicita' e della
trasparenza nella gestione dei servizi idrici, e'
istituita, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'Agenzia nazionale per la regolazione e
la vigilanza in materia di acqua, di seguito denominata
"Agenzia".
12. L'Agenzia e' soggetto giuridicamente distinto e
funzionalmente indipendente dal Governo.
13. L'Agenzia opera sulla base di principi di autonomia
organizzativa, tecnico-operativa e gestionale, di
trasparenza e di economicita'.
14. L'Agenzia svolge, con indipendenza di valutazione e
di giudizio, le seguenti funzioni:
a) definisce i livelli minimi di qualita' del servizio,
sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei
consumatori, e vigila sulle modalita' della sua erogazione,
esercitando, allo scopo, poteri di acquisizione di
documenti, accesso e ispezione, irrogando, in caso di
inosservanza, in tutto o in parte, dei propri
provvedimenti, sanzioni amministrative pecuniarie non
inferiori nel minimo ad euro 50.000 e non superiori nel
massimo a euro 10.000.000 e, in caso di reiterazione delle
violazioni, qualora cio' non comprometta la fruibilita' del
servizio da parte degli utenti, proponendo al soggetto
affidante la sospensione o la decadenza della concessione;
determina altresi' obblighi di indennizzo automatico in
favore degli utenti in caso di violazione dei medesimi
provvedimenti;
b) predispone una o piu' convenzioni tipo di cui
all'articolo 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152;
c) definisce le componenti di costo per la
determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per
i vari settori di impiego dell'acqua, anche in proporzione
al grado di inquinamento ambientale derivante dai diversi
tipi e settori di impiego e ai costi conseguenti a carico
della collettivita';
d) predispone il metodo tariffario per la
determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui
tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio
idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e
dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo
conto, in conformita' ai principi sanciti dalla normativa
comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del
servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse,
affinche' siano pienamente attuati il principio del
recupero dei costi ed il principio "chi inquina paga", e
con esclusione di ogni onere derivante dal funzionamento
dell'Agenzia; fissa, altresi', le relative modalita' di
revisione periodica, vigilando sull'applicazione delle
tariffe, e, nel caso di inutile decorso dei termini
previsti dalla legge per l'adozione degli atti di
definizione della tariffa da parte delle autorita' al
riguardo competenti, come individuate dalla legislazione
regionale in conformita' a linee guida approvate con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare previa intesa raggiunta in sede di
Conferenza unificata, provvede nell'esercizio del potere
sostitutivo, su istanza delle amministrazioni o delle parti
interessate, entro sessanta giorni, previa diffida
all'autorita' competente ad adempiere entro il termine di
venti giorni;
e) approva le tariffe predisposte dalle autorita'
competenti;
f) verifica la corretta redazione del piano d'ambito,
esprimendo osservazioni, rilievi e impartendo, a pena
d'inefficacia, prescrizioni sugli elementi tecnici ed
economici e sulla necessita' di modificare le clausole
contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le
Autorita' d'ambito territoriale ottimale e i gestori del
servizio idrico integrato;
g) emana direttive per la trasparenza della
contabilita' delle gestioni e valuta i costi delle singole
prestazioni, definendo indici di valutazione anche su base
comparativa della efficienza e della economicita' delle
gestioni a fronte dei servizi resi;
h) esprime pareri in materia di servizio idrico
integrato su richiesta del Governo, delle regioni, degli
enti locali, delle Autorita' d'ambito, dei gestori e delle
associazioni dei consumatori, e tutela i diritti degli
utenti anche valutando reclami, istanze e segnalazioni in
ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da
parte dei soggetti esercenti il servizio, nei confronti dei
quali puo' intervenire con i provvedimenti di cui alla
lettera a);
i) puo' formulare proposte di revisione della
disciplina vigente, segnalandone altresi' i casi di grave
inosservanza e di non corretta applicazione;
l) predispone annualmente una relazione sull'attivita'
svolta, con particolare riferimento allo stato e alle
condizioni di erogazione dei servizi idrici e all'andamento
delle entrate in applicazione dei meccanismi di
autofinanziamento, e la trasmette al Parlamento e al
Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello
cui si riferisce.
15. All'Agenzia, a decorrere dalla data di cui al comma
11, sono trasferite le funzioni gia' attribuite alla
Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse
idriche dall'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 e dalle altre disposizioni vigenti alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
16. L'Agenzia e' organo collegiale costituito da tre
componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati
con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, due su proposta
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e uno su proposta della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano. Le designazioni effettuate dal
Governo sono previamente sottoposte al parere delle
competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro
20 giorni dalla richiesta. In nessun caso le nomine possono
essere effettuate in mancanza del parere favorevole
espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due
terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono
procedere all'audizione delle persone designate. I
componenti dell'Agenzia sono scelti tra persone dotate di
indiscusse moralita' e indipendenza, alta e riconosciuta
professionalita' e competenza nel settore. I componenti
dell'Agenzia durano in carica tre anni e possono essere
confermati una sola volta. La carica di componente
dell'Agenzia e' incompatibile con incarichi politici
elettivi, ne' possono essere nominati componenti coloro che
abbiano interessi di qualunque natura in conflitto con le
funzioni dell'Agenzia. Le funzioni di controllo di
regolarita' amministrativo-contabile e di verifica sulla
regolarita' della gestione dell'Agenzia sono affidate al
Collegio dei revisori composto da tre membri effettivi, di
cui uno con funzioni di presidente, nominati dal Ministro
dell'economia e delle finanze. Due membri del Collegio sono
scelti tra gli iscritti al registro dei revisori legali di
cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Con il
medesimo provvedimento e' nominato anche un membro
supplente. I componenti del collegio dei revisori durano in
carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta.
17. Il direttore generale svolge funzioni di direzione,
coordinamento e controllo della struttura dell'Agenzia. Da'
attuazione alle deliberazioni e ai programmi da questa
approvati e assicura l'esecuzione degli adempimenti di
carattere tecnico-amministrativo, relativi alle attivita'
dell'Agenzia ed al perseguimento delle sue finalita'
istituzionali. Il direttore generale e' nominato
dall'Agenzia per un periodo di tre anni, non rinnovabile.
Al direttore generale non si applica il comma 8
dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
18. I compensi spettanti ai componenti dell'Agenzia
sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare. Il compenso e'
ridotto almeno della meta' qualora il componente
dell'Agenzia, essendo dipendente di una pubblica
amministrazione, opti per il mantenimento del proprio
trattamento economico.
19. A pena di decadenza i componenti dell'Agenzia e il
direttore generale non possono esercitare, direttamente o
indirettamente, alcuna attivita' professionale o di
consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti
pubblici o privati ne' ricoprire altri uffici pubblici, ne'
avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti
nel settore. I componenti dell'Agenzia ed il direttore
generale, ove dipendenti di amministrazioni pubbliche, sono
obbligatoriamente collocati fuori ruolo o in aspettativa
senza assegni per l'intera durata dell'incarico ed il
relativo posto in organico e' reso indisponibile per tutta
la durata dell'incarico.
20. Per almeno dodici mesi dalla cessazione
dell'incarico, i componenti dell'Agenzia e il direttore
generale non possono intrattenere, direttamente o
indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o
di impiego con le imprese operanti nel settore. La
violazione di tale divieto e' punita, salvo che il fatto
costituisca reato, con una sanzione amministrativa
pecuniaria pari ad un'annualita' dell'importo del
corrispettivo percepito. All'imprenditore che abbia violato
tale divieto si applicano una sanzione amministrativa
pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e,
comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore a
euro 10 milioni, e, nei casi piu' gravi o quando il
comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca
dell'atto autorizzativo. I limiti massimo e minimo della
sanzione amministrativa pecuniaria di cui al terzo periodo
sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati rilevato dall'ISTAT.
21. L'Agenzia puo' essere sciolta per gravi e motivate
ragioni, inerenti al suo corretto funzionamento e al
perseguimento dei suoi fini istituzionali, con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con
il medesimo decreto e' nominato un commissario
straordinario, che esercita, per un periodo non superiore a
sei mesi, le funzioni dell'Agenzia. Entro il termine di cui
al periodo precedente, si procede al rinnovo dell'Agenzia,
secondo quanto disposto dal comma 16.
22. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, entro un mese
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, e' approvato lo statuto dell'Agenzia,
con cui sono definiti le finalita' e i compiti
istituzionali, i criteri di organizzazione e funzionamento,
le competenze degli organi e le modalita' di esercizio
delle funzioni. Con analogo decreto, adottato entro trenta
giorni dall'entrata in vigore di quello di cui al periodo
precedente, e' approvato il regolamento che definisce
l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Agenzia e
ne determina il contingente di personale, nel limite di 40
unita', in posizione di comando provenienti da
amministrazioni statali con oneri a carico
dell'amministrazione di appartenenza, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
23. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, da adottare entro
quindici giorni dalla data di emanazione del decreto di cui
al secondo periodo del comma 22, sono individuate le
risorse finanziarie e strumentali del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da
trasferire all'Agenzia ed e' disposto il comando, nel
limite massimo di venti unita', del personale del medesimo
Ministero gia' operante presso la Commissione nazionale per
la vigilanza sulle risorse idriche alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Alla copertura dei rimanenti
posti del contingente di personale di cui al comma 22 si
provvede mediante personale di altre amministrazioni
statali in posizione di comando, cui si applica l'articolo
17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
24. Agli oneri derivanti dal funzionamento dell'Agenzia
si provvede:
a) mediante un contributo posto a carico di tutti i
soggetti sottoposti alla sua vigilanza, il cui costo non
puo' essere recuperato in tariffa, di importo non superiore
all'uno per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo
bilancio approvato prima della data di entrata in vigore
del presente decreto, per un totale dei contributi versati
non superiore allo 0,2% del valore complessivo del mercato
di competenza. Il contributo e' determinato dalla Agenzia
con propria deliberazione, approvata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed
e' versato entro il 31 luglio di ogni anno. Le relative
somme affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia;
b) in sede di prima applicazione, anche mediante
apposito fondo iscritto nello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, nel quale confluiscono le risorse di cui al comma 23,
la cui dotazione non puo' superare 1 milione di euro a
decorrere dall'anno 2011 e puo' essere ridotta con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, sulla base del gettito effettivo del contributo
di cui alla lettera a) e dei costi complessivi
dell'Agenzia.
25. In sede di prima applicazione, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 22,
secondo periodo, e' stabilito l'ammontare delle risorse di
cui alla lettera b) del comma 24, nei limiti delle risorse
disponibili a legislazione vigente per il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sono conseguentemente rideterminate le dotazioni
finanziarie del medesimo Ministero e sono stabilite la
misura del contributo di cui alla lettera a) del comma 24,
e le relative modalita' di versamento al bilancio
dell'Agenzia."
26. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, e' soppressa la
Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse
idriche di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e il predetto articolo 161 e' abrogato
nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui al
presente articolo. Alla nomina dell'Agenzia di cui al comma
11 si provvede entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e
sino a quel momento, in deroga a quanto stabilito dal comma
15, le funzioni gia' attribuite dalla legge alla
Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse
idriche dall'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 continuano ad essere esercitate da
quest'ultima. Entro lo stesso termine si provvede alla
nomina del direttore generale e del Collegio dei revisori
dei conti.
26-bis. La tutela avverso i provvedimenti dell'Agenzia
e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.
27. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura
dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30
ottobre 1933, n. 1611.
28. L'articolo 23-bis, comma 8, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo
15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, si
interpreta nel senso che, a decorrere dalla entrata in
vigore di quest'ultimo, e' da considerarsi cessato il
regime transitorio di cui all'articolo 2, comma 3, del
decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 maggio 1995, n. 172."
-si riporta l'articolo 47 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione
digitale", pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 2005, n.
112, S.O, come modificato dalla presente legge :
"Art. 47. (Trasmissione dei documenti attraverso la
posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni )
1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche
amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta
elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide
ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne
sia verificata la provenienza.
1-bis. L'inosservanza della disposizione di cui al
comma 1, ferma restando l'eventuale responsabilita' per
danno erariale, comporta responsabilita' dirigenziale e
responsabilita' disciplinare.
2. Ai fini della verifica della provenienza le
comunicazioni sono valide se:
a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di
firma elettronica qualificata;
b) ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui
all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445; (146)
c) ovvero e' comunque possibile accertarne altrimenti
la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa
vigente o dalle regole tecniche di cui all'articolo 71. E'
in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo
fax;
d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta
elettronica certificata di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
3. Le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di
cui all'articolo 2, comma 2, provvedono ad istituire e
pubblicare nell'Indice PA almeno una casella di posta
elettronica certificata per ciascun registro di protocollo.
La pubbliche amministrazioni utilizzano per le
comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri dipendenti
la posta elettronica o altri strumenti informatici di
comunicazione nel rispetto delle norme in materia di
protezione dei dati personali e previa informativa agli
interessati in merito al grado di riservatezza degli
strumenti utilizzati."
- Si riporta l'articolo 43 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, pubblicato nella
Gazz. Uff. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O., come modificato
dalla presente legge:
"Articolo 43 (L-R) Accertamenti d'ufficio
1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici
servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni
oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli
articoli 46 e 47, nonche' tutti i dati e i documenti che
siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa
indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei
dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione
sostitutiva prodotta dall'interessato. (L)
2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi
da quelli di cui e' necessario acquisire la certezza o
verificare l'esattezza, si considera operata per finalita'
di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto
dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la
consultazione diretta, da parte di una pubblica
amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli
archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata
all'accertamento d'ufficio di stati, qualita' e fatti
ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive
presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto ai propri
archivi l'amministrazione certificante rilascia
all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in
cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso
volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai
sensi della normativa vigente. (L)
3. L'amministrazione procedente opera l'acquisizione
d'ufficio, ai sensi del precedente comma, esclusivamente
per via telematica. (L)
4. Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di
informazioni e dati relativi a stati, qualita' personali e
fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le
amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle
amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione
per via telematica dei loro archivi informatici, nel
rispetto della riservatezza dei dati personali. (R)
5. In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente
acquisisce direttamente informazioni relative a stati,
qualita' personali e fatti presso l'amministrazione
competente per la loro certificazione, il rilascio e
l'acquisizione del certificato non sono necessari e le
suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con
qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro
fonte di provenienza. (R)
6. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica
amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o
informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza,
soddisfano il requisito della forma scritta e la loro
trasmissione non deve essere seguita da quella del
documento originale."
 
Art. 15

Disposizioni in materia
di sistema pubblico di connettivita'

1. Il comma 2 dell'articolo 80 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e' sostituito dal seguente: «2. Il Presidente della Commissione e' il Commissario del Governo per l'attuazione dell'agenda digitale o, su sua delega, il Direttore dell'Agenzia digitale. Il Presidente e gli altri componenti della Commissione restano in carica per un triennio e l'incarico e' rinnovabile».
Riferimenti normativi

- si riporta l'articolo 80 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione
digitale", pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 2005, n.
112, S.O, come modificato dalla presente legge:
"Art. 80. (Composizione della Commissione di
coordinamento del sistema pubblico di connettivita')
1. La Commissione e' formata da diciassette componenti
incluso il Presidente di cui al comma 2, scelti tra persone
di comprovata professionalita' ed esperienza nel settore,
nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri: otto componenti sono nominati in rappresentanza
delle amministrazioni statali previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sette dei quali su proposta del
Ministro per l'innovazione e le tecnologie ed uno su
proposta del Ministro per la funzione pubblica; i restanti
otto sono nominati su designazione della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281. Uno dei sette componenti proposti dal
Ministro per l'innovazione e le tecnologie e' nominato in
rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Quando esamina questioni di interesse della rete
internazionale della pubblica amministrazione la
Commissione e' integrata da un rappresentante del Ministero
degli affari esteri, qualora non ne faccia gia' parte.
2. Il Presidente della Commissione e' il Commissario
del Governo per l'attuazione dell'agenda digitale o, su sua
delega, il Direttore dell'Agenzia digitale. Il Presidente e
gli altri componenti della Commissione restano in carica
per un triennio e l'incarico e' rinnovabile.
3. La Commissione e' convocata dal Presidente e si
riunisce almeno quattro volte l'anno.
4. L'incarico di Presidente o di componente della
Commissione e la partecipazione alle riunioni della
Commissione non danno luogo alla corresponsione di alcuna
indennita', emolumento, compenso e rimborso spese e le
amministrazioni interessate provvedono agli oneri di
missione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Per i necessari compiti istruttori la Commissione si
avvale di DigitPA e sulla base di specifiche convenzioni,
di organismi interregionali e territoriali.
6. La Commissione puo' avvalersi, nell'ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, della consulenza di uno o piu' organismi
di consultazione e cooperazione istituiti con appositi
accordi ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
7. Ai fini della definizione degli sviluppi strategici
del SPC, in relazione all'evoluzione delle tecnologie
dell'informatica e della comunicazione, la Commissione puo'
avvalersi, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate
a DigitPA a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, di consulenti di chiara fama
ed esperienza in numero non superiore a cinque secondo le
modalita' definite nei regolamenti di cui all'articolo 87."
 
Art. 16
Razionalizzazione dei CED Centri elaborazione dati - Modifiche al
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179

1. All'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Nell'ambito del piano triennale di cui al comma 4 sono individuati i livelli minimi dei requisiti di sicurezza, di capacita' elaborativa e di risparmio energetico dei CED, nonche' le modalita' di consolidamento e razionalizzazione, ricorrendo ove necessario all'utilizzo dei CED di imprese pubbliche e private nonche' di enti locali o di soggetti partecipati da enti locali nel rispetto della legislazione vigente in materia di contratti pubblici.».
Riferimenti normativi

-si riporta l'articolo 33-septies del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante "Ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese", pubblicato nella Gazz.
Uff. 19 ottobre 2012, n. 245, S.O., come modificato dalla
presente legge:
"Art. 33-septies. (Consolidamento e razionalizzazione
dei siti e delle infrastrutture digitali del Paese)
1. L'Agenzia per l'Italia digitale, con l'obiettivo di
razionalizzare le risorse e favorire il consolidamento
delle infrastrutture digitali delle pubbliche
amministrazioni, avvalendosi dei principali soggetti
pubblici titolari di banche dati, effettua il censimento
dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED)
della pubblica amministrazione, come definiti al comma 2,
ed elabora le linee guida, basate sulle principali metriche
di efficienza internazionalmente riconosciute, finalizzate
alla definizione di un piano triennale di razionalizzazione
dei CED delle amministrazioni pubbliche che dovra' portare
alla diffusione di standard comuni di interoperabilita', a
crescenti livelli di efficienza, di sicurezza e di
rapidita' nell'erogazione dei servizi ai cittadini e alle
imprese.
2. Con il termine CED e' da intendere il sito che
ospita un impianto informatico atto alla erogazione di
servizi interni alle amministrazioni pubbliche e servizi
erogati esternamente dalle amministrazioni pubbliche che al
minimo comprende apparati di calcolo, apparati di rete per
la connessione e apparati di memorizzazione di massa.
3. Dalle attivita' previste al comma 1 sono esclusi i
CED soggetti alla gestione di dati classificati secondo la
normativa in materia di tutela amministrativa delle
informazioni coperte da segreto di Stato e di quelle
classificate nazionali secondo le direttive dell'Autorita'
nazionale per la sicurezza (ANS) che esercita le sue
funzioni tramite l'Ufficio centrale per la segretezza
(UCSe) del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza
(DE).
4. Entro il 30 settembre 2013 l'Agenzia per l'Italia
digitale trasmette al Presidente del Consiglio dei
ministri, dopo adeguata consultazione pubblica, i risultati
del censimento effettuato e le linee guida per la
razionalizzazione dell'infrastruttura digitale della
pubblica amministrazione. Entro i successivi novanta giorni
il Governo, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, adotta il piano triennale di razionalizzazione dei CED
delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1,
aggiornato annualmente.
4-bis. Nell'ambito del piano triennale di cui al comma
4 sono individuati i livelli minimi dei requisiti di
sicurezza, di capacita' elaborativa e di risparmio
energetico dei CED, nonche' le modalita' di consolidamento
e razionalizzazione, ricorrendo ove necessario all'utilizzo
dei CED di imprese pubbliche e private nonche' di enti
locali o di soggetti partecipati da enti locali nel
rispetto della legislazione vigente in materia di contratti
pubblici.
5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano
nuovi o maggiori oneri o minori entrate per il bilancio
dello Stato.".
 
Art. 16-bis
Modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, in materia
di accesso alle banche dati pubbliche

1. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 30-ter, dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, nell'ambito dello svolgimento della propria specifica attivita', gli aderenti possono inviare all'ente gestore richieste di verifica dell'autenticita' dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche nei casi in cui ritengono utile, sulla base della valutazione degli elementi acquisiti, accertare l'identita' delle medesime»;
b) all'articolo 30-sexies, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere del gruppo di lavoro di cui all'articolo 30-ter, comma 9, puo' essere rideterminata la misura delle componenti del contributo di cui al comma 2 del presente articolo».
Riferimenti normativi

-si riporta il testo degli articoli 30-ter e 30-sexies
del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 recante
"Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai
contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del
titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n.
385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti
operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita'
finanziaria e dei mediatori creditizi", pubblicato nella
Gazz. Uff. 4 settembre 2010, n. 207, S.O., come modificato
dalla presente legge:
"Art. 30-ter (Sistema di prevenzione)
1. E' istituito, nell'ambito del Ministero
dell'economia e delle finanze, un sistema pubblico di
prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel
settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati
o differiti, con specifico riferimento al furto di
identita'.
2. Il sistema di prevenzione e' basato sull'archivio
centrale informatizzato di cui all'articolo 30-quater, di
seguito denominato archivio, e sul gruppo di lavoro di cui
al comma 9 del presente articolo.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze e'
titolare dell'archivio e puo' avvalersi, per la gestione
dell'archivio, di Consap S.p.A., di seguito denominato ente
gestore. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle
finanze e l'ente gestore sono disciplinati con apposita
convenzione, dalla quale non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, fatte
salve le attribuzioni previste dalla vigente normativa ad
altre Amministrazioni pubbliche, esercita, con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, funzioni di competenza statale in materia di
monitoraggio sui sistemi di informazioni creditizie e sulle
imprese che offrono servizi assimilabili alla prevenzione,
sul piano amministrativo, delle frodi nei settori del
credito e dei servizi.
5. Partecipano al sistema di prevenzione delle frodi i
seguenti soggetti, di seguito denominati aderenti:
a) le banche, comprese quelle comunitarie e quelle
extracomunitarie, e gli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b) i fornitori di servizi di comunicazione elettronica,
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera gg), del codice
di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
c) i fornitori di servizi interattivi associati o di
servizi di accesso condizionato ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, lettera q), del decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177;
c-bis) le imprese di assicurazione;
d) i gestori di sistemi di informazioni creditizie e le
imprese che offrono ai soggetti di cui alle lettere da a) a
c) servizi assimilabili alla prevenzione, sul piano
amministrativo, delle frodi, in base ad apposita
convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze,
dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' individuata, previo parere del gruppo di lavoro
di cui al comma 9, ogni altra categoria di soggetti cui e'
consentita la partecipazione al sistema di prevenzione.
7. Gli aderenti inviano all'ente gestore richieste di
verifica dell'autenticita' dei dati contenuti nella
documentazione fornita dalle persone fisiche che richiedono
una dilazione o un differimento di pagamento, un
finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, un
servizio a pagamento differito. La verifica
dell'autenticita' dei dati non puo' essere richiesta al di
fuori dei casi e delle finalita' previste per la
prevenzione del furto di identita'. Gli aderenti inviano
altresi', in forma scritta, una comunicazione riguardante
l'avvenuta stipula del contratto, nell'ambito dei settori
di cui al comma 1, all'indirizzo risultante dai registri
anagrafici della persona fisica titolare del rapporto. Gli
aderenti trasmettono al titolare dell'archivio le
informazioni relative ai casi che configurano un rischio di
frodi nei settori del credito, dei servizi di comunicazione
elettronica o interattivi.
7-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7,
nell'ambito dello svolgimento della propria specifica
attivita', gli aderenti possono inviare all'ente gestore
richieste di verifica dell'autenticita' dei dati contenuti
nella documentazione fornita dalle persone fisiche nei casi
in cui ritengono utile, sulla base della valutazione degli
elementi acquisiti, accertare l'identita' delle medesime.
8. Nell'ambito del sistema di prevenzione, e'
istituito, presso l'ente gestore, un servizio gratuito,
telefonico e telematico, che consente di ricevere
segnalazioni da parte di soggetti che hanno subito o temono
di aver subito frodi configuranti ipotesi di furto di
identita'.
9. Nell'ambito del sistema di prevenzione opera, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un
gruppo di lavoro che svolge funzioni di indirizzo, impulso
e coordinamento, al fine di migliorare l'azione di
prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo
e del furto di identita' a livello nazionale, nonche'
compiti finalizzati alla predisposizione, elaborazione e
studio dei dati statistici, in forma anonima, relativi al
comparto delle frodi ai sensi del comma 1 del presente
articolo. Il gruppo di lavoro e' composto da due
rappresentanti, di cui un titolare e un supplente,
designati rispettivamente da ciascuna delle autorita'
indicate: Ministero dell'economia e delle finanze,
Ministero dell'interno, Ministero della giustizia,
Ministero dello sviluppo economico, Banca d'Italia, Guardia
di finanza. La segreteria del gruppo di lavoro e'
assicurata dall'ente gestore. Il Ministro dell'economia e
delle finanze provvede con proprio decreto alla nomina dei
componenti del gruppo di lavoro. Il gruppo di lavoro ha
carattere permanente. I componenti del gruppo di lavoro
durano in carica un triennio. Per la partecipazione
all'attivita' del gruppo di lavoro non sono previsti
compensi, indennita' o rimborsi spese. Il gruppo di lavoro
e' presieduto dal componente del gruppo designato dal
Ministero dell'economia e delle finanze, il quale, in
ragione dei temi trattati, integra la composizione del
gruppo di lavoro con i rappresentanti delle associazioni di
categoria dei soggetti aderenti e degli operatori
commerciali, nonche' con gli esperti delle Forze di
polizia, designati dal Dipartimento della pubblica
sicurezza del Ministero dell'interno. Il Ministro
dell'economia e delle finanze, entro il 30 aprile di
ciascun anno, riferisce al Parlamento, sulla base della
relazione predisposta dal gruppo di lavoro, in ordine ai
risultati dell'attivita' di prevenzione delle frodi svolta
entro il 31 dicembre del precedente anno. Il titolare
dell'archivio, anche attraverso l'attivita' di studio ed
elaborazione dei dati disponibili da parte del gruppo di
lavoro, svolge attivita' d'informazione e conoscenza sui
rischi del fenomeno delle frodi, anche mediante l'ausilio
di campagne pubblicitarie curate dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri. A tali attivita', i soggetti
preposti fanno fronte con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente."
"Art. 30-sexies (Procedura di riscontro
sull'autenticita' dei dati e contributo degli aderenti)
1. Ai fini del riscontro sull'autenticita' dei dati
contenuti nelle richieste di verifica inviate dagli
aderenti, l'ente gestore autorizza di volta in volta la
procedura di collegamento dell'archivio alle banche dati
degli organismi pubblici e privati. Ciascuna richiesta puo'
concernere una o piu' categorie di dati nell'ambito di
quelle elencate nell'articolo 30-quinquies.
2. L'onere derivante dall'attuazione del presente
decreto legislativo e' posto a carico degli aderenti al
sistema pubblico di prevenzione. L'adesione al sistema e
ciascuna richiesta di verifica, riferita ad un singolo
nominativo, comportano, da parte dell'aderente, previa
stipula di apposita convenzione con l'ente gestore, il
pagamento di un contributo articolato in modo tale da
garantire sia le spese di progettazione e di realizzazione
dell'archivio, sia il costo pieno del servizio svolto
dall'ente gestore. La misura delle componenti del
contributo e' determinata con il decreto di cui
all'articolo 30-octies.
2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il parere del gruppo di lavoro di cui
all'articolo 30-ter, comma 9, puo' essere rideterminata la
misura delle componenti del contributo di cui al comma 2
del presente articolo."
 
Art. 17

Misure per favorire la realizzazione
del Fascicolo sanitario elettronico

1. All'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «Il FSE e' istituito dalle regioni e province autonome,» sono inserite le seguenti: «conformemente a quanto disposto dai decreti di cui al comma 7, entro il 30 giugno 2015,»;
b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Per favorire la qualita', il monitoraggio, l'appropriatezza nella dispensazione dei medicinali e l'aderenza alla terapia ai fini della sicurezza del paziente, e' istituito il dossier farmaceutico quale parte specifica del FSE, aggiornato a cura della farmacia che effettua la dispensazione»;
c) al comma 6, le parole «senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti e dei documenti clinici presenti nel FSE» sono sostituite dalle seguenti «senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti presenti nel FSE»;
d) al comma 7, le parole: «con decreto» sono sostituite dalle seguenti: «con uno o piu' decreti» e le parole: «i contenuti del FSE e» sono sostituite dalle seguenti: «i contenuti del FSE e del dossier farmaceutico nonche'»;
e) al comma 15, dopo le parole: «dei servizi da queste erogate» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero partecipare alla definizione, realizzazione ed utilizzo dell'infrastruttura nazionale per l'interoperabilita' per il FSE conforme ai criteri stabiliti dai decreti di cui al comma 7, resa disponibile dall'Agenzia per l'Italia digitale,»;
f) dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti commi:
«15-bis. Entro il 30 giugno 2014, le regioni e le province autonome presentano all'Agenzia per l'Italia digitale e al Ministero della salute il piano di progetto per la realizzazione del FSE, redatto sulla base delle linee guida rese disponibili dalla medesima Agenzia e dal Ministero della salute, anche avvalendosi di enti pubblici di ricerca, entro il 31 marzo 2014.
15-ter. L'Agenzia per l'Italia digitale, sulla base delle esigenze avanzate dalle regioni e dalle province autonome, nell'ambito dei rispettivi piani, cura, in accordo con il Ministero della salute, con le regioni e le province autonome, la progettazione e la realizzazione dell'infrastruttura nazionale necessaria a garantire l'interoperabilita' dei FSE.
15-quater. L'Agenzia per l'Italia digitale e il Ministero della salute operano congiuntamente, per le parti di rispettiva competenza, al fine di:
a) valutare e approvare, entro sessanta giorni, i piani di progetto presentati dalle regioni e dalle province autonome per la realizzazione del FSE, verificandone la conformita' a quanto stabilito dai decreti di cui al comma 7 ed in particolare condizionandone l'approvazione alla piena fruibilita' dei dati regionali a livello nazionale, per indagini epidemiologiche, valutazioni statistiche, registri nazionali e raccolta di dati a fini di programmazione sanitaria nazionale;
b) monitorare la realizzazione del FSE, da parte delle regioni e delle province autonome, conformemente ai piani di progetto approvati. La realizzazione del FSE in conformita' a quanto disposto dai decreti di cui al comma 7 e' compresa tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni e le province autonome per l'accesso al finanziamento integrativo a carico del Servizio sanitario nazionale da verificare da parte del Comitato di cui all'articolo 9 dell'intesa sancita il 23 marzo 2005 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.
15-quinquies. Per il progetto FSE di cui al comma 15-ter, da realizzare entro il 31 dicembre 2015, e' autorizzata una spesa non superiore ai 10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da definire su base annua con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia per l'Italia digitale».
Riferimenti normativi

-si riporta l'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17
dicembre 2012, n. 221, recante "Ulteriori misure urgenti
per la crescita del Paese", pubblicato nella Gazz. Uff. 19
ottobre 2012, n. 245, S.O, come modificato dalla presente
legge :
"Art. 12 (Fascicolo sanitario elettronico e sistemi di
sorveglianza nel settore sanitario)
1. Il fascicolo sanitario elettronico (FSE) e'
l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e
socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e
trascorsi, riguardanti l'assistito.
2. Il FSE e' istituito dalle regioni e province
autonome, conformemente a quanto disposto dai decreti di
cui al comma 7, entro il 30 giugno 2015, entro il 31
dicembre 2014 nel rispetto della normativa vigente in
materia di protezione dei dati personali, a fini di:
a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;
b) studio e ricerca scientifica in campo medico,
biomedico ed epidemiologico;
c) programmazione sanitaria, verifica delle qualita'
delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria.
Il FSE deve consentire anche l'accesso da parte del
cittadino ai servizi sanitari on line secondo modalita'
determinate nel decreto di cui al comma 7.
2-bis. Per favorire la qualita', il monitoraggio,
l'appropriatezza nella dispensazione dei medicinali e
l'aderenza alla terapia ai fini della sicurezza del
paziente, e' istituito il dossier farmaceutico quale parte
specifica del FSE, aggiornato a cura della farmacia che
effettua la dispensazione.
3. Il FSE e' alimentato in maniera continuativa, senza
ulteriori oneri per la finanza pubblica, dai soggetti che
prendono in cura l'assistito nell'ambito del Servizio
sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali,
nonche', su richiesta del cittadino, con i dati medici in
possesso dello stesso.
3-bis. Il FSE puo' essere alimentato esclusivamente
sulla base del consenso libero e informato da parte
dell'assistito, il quale puo' decidere se e quali dati
relativi alla propria salute non devono essere inseriti nel
fascicolo medesimo.
4. Le finalita' di cui alla lettera a) del comma 2 sono
perseguite dai soggetti del Servizio sanitario nazionale e
dei servizi socio-sanitari regionali che prendono in cura
l'assistito.
5. La consultazione dei dati e documenti presenti nel
FSE di cui al comma 1, per le finalita' di cui alla lettera
a) del comma 2, puo' essere realizzata soltanto con il
consenso dell'assistito e sempre nel rispetto del segreto
professionale, salvo i casi di emergenza sanitaria secondo
modalita' individuate a riguardo. Il mancato consenso non
pregiudica il diritto all'erogazione della prestazione
sanitaria.
6. Le finalita' di cui alle lettere b) e c) del comma 2
sono perseguite dalle regioni e dalle province autonome,
nonche' dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali
e dal Ministero della salute nei limiti delle rispettive
competenze attribuite dalla legge, senza l'utilizzo dei
dati identificativi degli assistiti presenti nel FSE,
secondo livelli di accesso, modalita' e logiche di
organizzazione ed elaborazione dei dati definiti, con il
decreto di cui al comma 7, in conformita' ai principi di
proporzionalita', necessita' e indispensabilita' nel
trattamento dei dati personali.
6-bis. La consultazione dei dati e documenti presenti
nel FSE, di cui all'ultimo periodo del comma 2, puo' essere
realizzata soltanto in forma protetta e riservata secondo
modalita' determinate dal decreto di cui al comma 7. Le
interfacce, i sistemi e le applicazioni software adottati
devono assicurare piena interoperabilita' tra le soluzioni
secondo modalita' determinate dal decreto di cui al comma
7.
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15,
comma 25-bis, di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, con uno o
piu' decreti del Ministro della salute e del Ministro
delegato per l'innovazione tecnologica, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, acquisito il parere del Garante per la
protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154,
comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
sono stabiliti: i contenuti del FSE e del dossier
farmaceutico nonche' i limiti di responsabilita' e i
compiti dei soggetti che concorrono alla sua
implementazione, i sistemi di codifica dei dati, le
garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel
trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti
dell'assistito, le modalita' e i livelli diversificati di
accesso al FSE da parte dei soggetti di cui ai commi 4, 5 e
6, la definizione e le relative modalita' di attribuzione
di un codice identificativo univoco dell'assistito che non
consenta l'identificazione diretta dell'interessato, i
criteri per l'interoperabilita' del FSE a livello
regionale, nazionale ed europeo, nel rispetto delle regole
tecniche del sistema pubblico di connettivita'.
8. Le disposizioni recate dal presente articolo non
comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alle
attivita' di competenza nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
9. La cabina di regia per l'attuazione dell'Agenda
digitale italiana, di cui all'articolo 47, comma 2, del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e
successive modificazioni, e' integrata per gli aspetti
relativi al settore sanitario con un componente designato
dal Ministro della salute, il cui incarico e' svolto a
titolo gratuito.
10. I sistemi di sorveglianza e i registri di
mortalita', di tumori e di altre patologie, di trattamenti
costituiti da trapianti di cellule e tessuti e trattamenti
a base di medicinali per terapie avanzate o prodotti di
ingegneria tessutale e di impianti protesici sono istituiti
ai fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione,
programmazione sanitaria, verifica della qualita' delle
cure, valutazione dell'assistenza sanitaria e di ricerca
scientifica in ambito medico, biomedico ed epidemiologico
allo scopo di garantire un sistema attivo di raccolta
sistematica di dati anagrafici, sanitari ed epidemiologici
per registrare e caratterizzare tutti i casi di rischio per
la salute, di una particolare malattia o di una condizione
di salute rilevante in una popolazione definita.
11. I sistemi di sorveglianza e i registri di cui al
comma 10 sono istituiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della
salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano e acquisito il parere del Garante
per la protezione dei dati personali. Gli elenchi dei
sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalita', di
tumori e di altre patologie, di trattamenti costituiti da
trapianti di cellule e tessuti e trattamenti a base di
medicinali per terapie avanzate o prodotti di ingegneria
tessutale e di impianti protesici sono aggiornati
periodicamente con la stessa procedura. L'attivita' di
tenuta e aggiornamento dei registri di cui al presente
comma e' svolta con le risorse disponibili in via ordinaria
e rientra tra le attivita' istituzionali delle aziende e
degli enti del Servizio sanitario nazionale.
12. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono istituire con propria legge registri di
tumori e di altre patologie, di mortalita' e di impianti
protesici di rilevanza regionale e provinciale diversi da
quelli di cui al comma 10.
13. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15,
comma 25-bis, di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, su proposta del Ministro della
salute, acquisito il parere del Garante per la protezione
dei dati personali e previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono individuati, in conformita' alle disposizioni di cui
agli articoli 20, 22 e 154 del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni, i soggetti che possono avere accesso ai
registri di cui al presente articolo, e i dati che possono
conoscere, nonche' le misure per la custodia e la sicurezza
dei dati.
14. I contenuti del regolamento di cui al comma 13
devono in ogni caso informarsi ai principi di pertinenza,
non eccedenza, indispensabilita' e necessita' di cui agli
articoli 3, 11 e 22 del codice in materia di protezione dei
dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196.
15. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo, le regioni e province autonome, possono,
nel principio dell'ottimizzazione e razionalizzazione della
spesa informatica, anche mediante la definizione di
appositi accordi di collaborazione, realizzare
infrastrutture tecnologiche per il FSE condivise a livello
sovra-regionale, ovvero avvalersi, anche mediante riuso, ai
sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, delle
infrastrutture tecnologiche per il FSE a tale fine gia'
realizzate da altre regioni o dei servizi da queste
erogate, ovvero partecipare alla definizione, realizzazione
ed utilizzo dell'infrastruttura nazionale per
l'interoperabilita' per il FSE conforme ai criteri
stabiliti dai decreti di cui al comma 7, resa disponibile
dall'Agenzia per l'Italia digitale, ovvero avvalersi
dell'infrastruttura centrale per il FSE, fruibile in
modalita' cloud computing e conforme ai criteri stabiliti
dal decreto di cui al comma 7, resa disponibile
dall'Agenzia per l'Italia digitale, avvalendosi della
societa' di cui al comma 15 dell'articolo 83 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
15-bis. Entro il 30 giugno 2014, le regioni e le
province autonome presentano all'Agenzia per l'Italia
digitale e al Ministero della salute il piano di progetto
per la realizzazione del FSE, redatto sulla base delle
linee guida rese disponibili dalla medesima Agenzia e dal
Ministero della salute, anche avvalendosi di enti pubblici
di ricerca, entro il 31 marzo 2014.
15-ter. L'Agenzia per l'Italia digitale, sulla base
delle esigenze avanzate dalle regioni e dalle province
autonome, nell'ambito dei rispettivi piani, cura, in
accordo con il Ministero della salute, con le regioni e le
province autonome, la progettazione e la realizzazione
dell'infrastruttura nazionale necessaria a garantire
l'interoperabilita' dei FSE.
15-quater. L'Agenzia per l'Italia digitale e il
Ministero della salute operano congiuntamente, per le parti
di rispettiva competenza, al fine di:
a) valutare e approvare, entro sessanta giorni, i piani
di progetto presentati dalle regioni e dalle province
autonome per la realizzazione del FSE, verificandone la
conformita' a quanto stabilito dai decreti di cui al comma
7 ed in particolare condizionandone l'approvazione alla
piena fruibilita' dei dati regionali a livello nazionale,
per indagini epidemiologiche, valutazioni statistiche,
registri nazionali e raccolta di dati a fini di
programmazione sanitaria nazionale;
b) monitorare la realizzazione del FSE, da parte delle
regioni e delle province autonome, conformemente ai piani
di progetto approvati. La realizzazione del FSE in
conformita' a quanto disposto dai decreti di cui al comma 7
e' compresa tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni
e le province autonome per l'accesso al finanziamento
integrativo a carico del Servizio sanitario nazionale da
verificare da parte del Comitato di cui all'articolo 9
dell'intesa sancita il 23 marzo 2005 dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7
maggio 2005.
15-quinquies. Per il progetto FSE di cui al comma
15-ter, da realizzare entro il 31 dicembre 2015, e'
autorizzata una spesa non superiore ai 10 milioni di euro
per l'anno 2014 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno
2015, da definire su base annua con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia per
l'Italia digitale."
 
Art. 17-bis
Modifica all'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, in
materia di compiti dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

1. All'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«10-bis. Ai fini del presente articolo, ferme restando le specifiche disposizioni legislative in materia, sono considerati carte valori i prodotti, individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, aventi almeno uno dei seguenti requisiti:
a) sono destinati ad attestare il rilascio, da parte dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, di autorizzazioni, certificazioni, abilitazioni, documenti di identita' e riconoscimento, ricevute di introiti, ovvero ad assumere un valore fiduciario e di tutela della fede pubblica in seguito alla loro emissione o alle scritturazioni su di essi effettuate;
b) sono realizzati con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare un'idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni».
Riferimenti normativi

-si riporta l'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n.
559 recante "Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico
dello Stato", pubblicata nella Gazz. Uff. 26 luglio 1966,
n. 184, come modificato dalla presente legge:
"Art. 2
1. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha per
compiti la produzione e la fornitura della carta, delle
carte valori, degli stampati e delle pubblicazioni anche su
supporti informatici, nonche' dei prodotti cartotecnici per
il fabbisogno delle amministrazioni dello Stato.
2. L'Istituto provvede alla stampa ed alla gestione,
anche con strumenti telematici, della Gazzetta Ufficiale e
della Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana, salva la competenza del Ministero di
grazia e giustizia per quanto concerne la direzione e la
redazione delle stesse, nonche' alla stampa delle
pubblicazioni ufficiali dello Stato.
3. L'Istituto cura la stampa di pubblicazioni di
carattere legislativo, di raccolte e di estratti di leggi e
atti ufficiali e di pubblicazioni similari.
4. L'Istituto puo', inoltre, pubblicare e vendere opere
aventi rilevante carattere artistico, letterario,
scientifico e, in genere, culturale, ferme restando in
materia le attribuzioni del Ministero per i beni e le
attivita' culturali.
5. L'Istituto svolge, altresi', i seguenti compiti:
a) conio delle monete di Stato in conformita' delle
leggi vigenti;
b) conio di monete estere;
c) conio di monete a corso legale di speciale scelta da
cedere, a norma di legge, a privati, enti ed associazioni;
d) conio di medaglie e fusioni artistiche per conto
dello Stato italiano, di Stati esteri, di enti e privati;
e) fabbricazione di sigilli ufficiali e marchi
metallici recanti l'emblema dello Stato;
f) fabbricazione di timbri metallici e marchi per conto
di enti pubblici e di privati;
g) fabbricazione di contrassegni di Stato;
h) fabbricazione di targhe, distintivi metallici,
gettoni ed altri prodotti artistici;
i) promozione dell'attivita' della Scuola dell'arte
della medaglia e del Museo della Zecca;
l) esecuzione di saggi su monete e metalli per conto
dello Stato e di privati;
m) riparazione di congegni e macchinari in uso o in
proprieta' dello Stato;
n) partecipazione a studi, rilevazioni e prove
sperimentali nelle materie attinenti al campo specifico
della meccanica;
o) perizia delle monete ritenute false;
p) conio di monete commemorative o celebrative;
q) fabbricazione di contrassegni per macchine
affrancatrici per conto dello Stato;
r) promozione e partecipazione a studi, rilevazioni e
prove sperimentali nelle materie attinenti alle funzioni di
cui al presente articolo.
6. La coniazione da parte della sezione Zecca di monete
per conto di Stati esteri dovra' essere preventivamente
autorizzata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
7. L'Istituto puo' vendere i suoi prodotti alle aziende
autonome di Stato, ad enti e a privati italiani e stranieri
ed assumere commesse in materia cartaria e, con
l'autorizzazione del servizio centrale del Provveditorato
generale dello Stato del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, in materia grafica.
8. Nello svolgimento della sua attivita', l'Istituto
puo' esercitare, direttamente o indirettamente, attivita'
affini, ausiliarie, connesse o strumentali rispetto a
quelle previste nel presente articolo.
9. L'Istituto, nello svolgimento della sua attivita'
puo' compiere ogni operazione di natura mobiliare o
immobiliare necessaria od utile al raggiungimento delle sue
finalita'.
10. Le attivita' e i compiti di cui al presente
articolo sono svolti nel rispetto della normativa
comunitaria in materia.
10-bis. Ai fini del presente articolo, ferme restando
le specifiche disposizioni legislative in materia, sono
considerati carte valori i prodotti, individuati con
decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, aventi almeno uno dei
seguenti requisiti:
a) sono destinati ad attestare il rilascio, da parte
dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, di
autorizzazioni, certificazioni, abilitazioni, documenti di
identita' e riconoscimento, ricevute di introiti, ovvero ad
assumere un valore fiduciario e di tutela della fede
pubblica in seguito alla loro emissione o alle
scritturazioni su di essi effettuate;
b) sono realizzati con tecniche di sicurezza o con
impiego di carte filigranate o similari o di altri
materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi
magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative
infrastrutture, di assicurare un'idonea protezione dalle
contraffazioni e dalle falsificazioni."
 
Art. 17-ter

Sistema pubblico per la gestione
dell'identita' digitale di cittadini e imprese

1. Al comma 2 dell'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Con l'istituzione del sistema SPID di cui al comma 2-bis, le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso in rete ai propri servizi solo mediante gli strumenti di cui al comma 1, ovvero mediante servizi offerti dal medesimo sistema SPID».
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 64 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come da ultimo modificato dal presente articolo, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilita', e' istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID).
2-ter. Il sistema SPID e' costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale, secondo modalita' definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, gestiscono i servizi di registrazione e di messa a disposizione delle credenziali e degli strumenti di accesso in rete nei riguardi di cittadini e imprese per conto delle pubbliche amministrazioni, in qualita' di erogatori di servizi in rete, ovvero, direttamente, su richiesta degli interessati.
2-quater. Il sistema SPID e' adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalita' definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies.
2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi in rete, e' altresi' riconosciuta alle imprese, secondo le modalita' definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, la facolta' di avvalersi del sistema SPID per la gestione dell'identita' digitale dei propri utenti. L'adesione al sistema SPID per la verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i quali e' richiesto il riconoscimento dell'utente esonera l'impresa da un obbligo generale di sorveglianza delle attivita' sui propri siti, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:
a) al modello architetturale e organizzativo del sistema;
b) alle modalita' e ai requisiti necessari per l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale;
c) agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilita' delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dai gestori dell'identita' digitale nei riguardi di cittadini e imprese, compresi gli strumenti di cui al comma 1;
d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini e imprese in qualita' di utenti di servizi in rete;
e) ai tempi e alle modalita' di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualita' di erogatori di servizi in rete;
f) alle modalita' di adesione da parte delle imprese interessate in qualita' di erogatori di servizi in rete».
3. Il sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID) e' realizzato utilizzando le risorse finanziarie gia' stanziate a legislazione vigente per l'Agenzia per l'Italia digitale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Riferimenti normativi

- si riporta l'articolo 64 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione
digitale", pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 2005, n.
112, S.O., come modificato dalla presente legge:
"Art. 64 (Modalita' di accesso ai servizi erogati in
rete dalle pubbliche amministrazioni)
1. La carta d'identita' elettronica e la carta
nazionale dei servizi costituiscono strumenti per l'accesso
ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni
per i quali sia necessaria l'identificazione informatica.
2. Le pubbliche amministrazioni possono consentire
l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono
l'identificazione informatica anche con strumenti diversi
dalla carta d'identita' elettronica e dalla carta nazionale
dei servizi, purche' tali strumenti consentano
l'individuazione del soggetto che richiede il servizio. Con
l'istituzione del sistema SPID di cui al comma 2-bis, le
pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso in
rete ai propri servizi solo mediante gli strumenti di cui
al comma 1, ovvero mediante servizi offerti dal medesimo
sistema SPID. L'accesso con carta d'identita' elettronica e
carta nazionale dei servizi e' comunque consentito
indipendentemente dalle modalita' di accesso predisposte
dalle singole amministrazioni.
2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e
agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e
imprese, anche in mobilita', e' istituito, a cura
dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per
la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese
(SPID).
2-ter. Il sistema SPID e' costituito come insieme
aperto di soggetti pubblici e privati che, previo
accreditamento da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale,
secondo modalita' definite con il decreto di cui al comma
2-sexies, gestiscono i servizi di registrazione e di messa
a disposizione delle credenziali e degli strumenti di
accesso in rete nei riguardi di cittadini e imprese per
conto delle pubbliche amministrazioni, in qualita' di
erogatori di servizi in rete, ovvero, direttamente, su
richiesta degli interessati.
2-quater. Il sistema SPID e' adottato dalle pubbliche
amministrazioni nei tempi e secondo le modalita' definiti
con il decreto di cui al comma 2-sexies.
2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi
in rete, e' altresi' riconosciuta alle imprese, secondo le
modalita' definite con il decreto di cui al comma 2-sexies,
la facolta' di avvalersi del sistema SPID per la gestione
dell'identita' digitale dei propri utenti. L'adesione al
sistema SPID per la verifica dell'accesso ai propri servizi
erogati in rete per i quali e' richiesto il riconoscimento
dell'utente esonera l'impresa da un obbligo generale di
sorveglianza delle attivita' sui propri siti, ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n.
70.
2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali, sono definite le
caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:
a) al modello architetturale e organizzativo del
sistema;
b) alle modalita' e ai requisiti necessari per
l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale;
c) agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche
e organizzative da adottare anche al fine di garantire
l'interoperabilita' delle credenziali e degli strumenti di
accesso resi disponibili dai gestori dell'identita'
digitale nei riguardi di cittadini e imprese, compresi gli
strumenti di cui al comma 1;
d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini e
imprese in qualita' di utenti di servizi in rete;
e) ai tempi e alle modalita' di adozione da parte delle
pubbliche amministrazioni in qualita' di erogatori di
servizi in rete;
f) alle modalita' di adesione da parte delle imprese
interessate in qualita' di erogatori di servizi in rete.
3. (abrogato)"
 
Art. 18

Sblocca cantieri, manutenzione reti e territorio
e fondo piccoli Comuni

1. Per consentire nell'anno 2013 la continuita' dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori e' istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo con una dotazione complessiva pari a 2.069 milioni di euro, di cui 335 milioni di euro per l'anno 2013, 405 milioni di euro per l'anno 2014, 652 milioni di euro per l'anno 2015, 535 milioni di euro per l'anno 2016 e 142 milioni di euro per l'anno 2017. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presenta semestralmente alle Camere una documentazione conoscitiva e una relazione analitica sull'utilizzazione del Fondo di cui al presente comma.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede all'individuazione degli specifici interventi da finanziare e all'assegnazione delle risorse occorrenti, nei limiti delle disponibilita' annuali del Fondo di cui al comma 1. Gli interventi finanziabili ai sensi del presente comma riguardano il completamento delle infrastrutture di rilevanza strategica nazionale in corso di realizzazione, il potenziamento dei nodi, dello standard di interoperabilita' dei corridoi europei e il miglioramento delle prestazioni della rete e dei servizi ferroviari, il collegamento ferroviario funzionale tra la Regione Piemonte e la Valle d'Aosta, il superamento di criticita' sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie, l'asse di collegamento tra la strada statale 640 e l'autostrada A19 Agrigento-Caltanissetta, gli assi autostradali Pedemontana Veneta e Tangenziale Esterna Est di Milano. Per quest'ultimo intervento, l'atto aggiuntivo di aggiornamento della convenzione conseguente all'assegnazione del finanziamento e' approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro trenta giorni dalla trasmissione dell'atto convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente. Gli interventi rispondenti alle finalita' di potenziamento dei nodi, dello standard di interoperabilita' dei corridoi europei e del miglioramento delle prestazioni della rete e dei servizi ferroviari sono in ogni caso riferiti a infrastrutture comprese nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, per le quali si sono perfezionate le procedure di individuazione con il coinvolgimento degli enti territoriali.
3. Con delibere CIPE, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere finanziati, a valere sul fondo di cui al comma 1, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, l'asse viario Quadrilatero Umbria-Marche, la tratta Colosseo-Piazza Venezia della linea C della metropolitana di Roma, la linea M4 della metropolitana di Milano, il collegamento Milano-Venezia secondo lotto Rho-Monza, nonche', qualora non risultino attivabili altre fonti di finanziamento, la linea 1 della metropolitana di Napoli, l'asse autostradale Ragusa-Catania e la tratta Cancello-Frasso Telesino della linea AV/AC Napoli-Bari.
4. Le risorse gia' assegnate con la delibera CIPE n. 88/2010 al «Corridoio tirrenico meridionale A12 - Appia e bretella autostradale Cisterna Valmontone» sono indistintamente utilizzabili per i lotti in cui e' articolata l'opera. L'opera, interamente messa a gara, puo' essere realizzata e finanziata per lotti funzionali, senza alcun obbligo del concedente nei confronti del concessionario al finanziamento delle tratte non coperte ove nei tre anni successivi all'aggiudicazione non vengano reperite le risorse necessarie.
5. Per assicurare la continuita' funzionale e per lo sviluppo degli investimenti previsti nella Convenzione vigente relativa alla realizzazione e gestione delle tratte autostradali A24 e A25 «Strade dei Parchi», a valere sul Fondo di cui al comma 1, ed in deroga alla procedura di cui al comma 2, e' destinato alla societa' concessionaria, secondo le modalita' previste dal Verbale d'Intesa sottoscritto da ANAS S.p.A. e Strada dei Parchi S.p.A. il 16 dicembre 2010, l'importo complessivo di 90,7 milioni di euro, in ragione di 82,2 milioni di euro per l'anno 2013 e 8,5 milioni di euro per l'anno 2014, di cui 34,2 milioni di euro quale contributo dovuto dallo Stato e 56,5 milioni di euro in via di anticipazione a fronte del contributo dovuto dalla Regione Lazio, dalla Provincia e dal Comune di Roma ai sensi della Convenzione. Le risorse anticipate vengono restituite dalla Regione e dagli enti locali interessati entro il 31 dicembre 2015, con versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
6. Entro il 30 ottobre 2013 viene sottoposto al CIPE il progetto definitivo della tratta Colosseo-Piazza Venezia della linea C della metropolitana di Roma, da finanziarsi a valere sul Fondo di cui al comma 1 a condizione che la tratta completata della stessa linea C da Pantano a Centocelle sia messa in pre-esercizio entro il 15 dicembre 2013.
7. Nelle more dell'approvazione del Contratto di Programma - parte investimenti 2012-2016 sottoscritto con RFI e' autorizzata la contrattualizzazione degli interventi per la sicurezza ferroviaria immediatamente cantierabili per l'importo gia' disponibile di 300 milioni di euro di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 maggio 2012, n. 119.
8. Per innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, destina fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 a un piano di interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e di costruzione di nuovi edifici scolastici, anche con strumenti previsti dall'articolo 53, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, secondo un programma concordato tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
8-bis. Al fine di predisporre il piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici, di cui al comma 8, e' autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, in relazione all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'individuazione di un modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio sismico. Al relativo onere, pari a 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2014 e 2015, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8-ter. Al fine di attuare misure urgenti in materia di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, con particolare riferimento a quelle in cui e' stata censita la presenza di amianto, nonche' di garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico, ferma restando la procedura prevista dall'articolo 11, commi da 4-bis a 4-octies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per le altre risorse destinate al Fondo unico di cui al comma 4-sexies del medesimo articolo 11 e nelle more della completa attuazione della stessa procedura, per l'anno 2014 e' autorizzata la spesa di 150 milioni di euro. Per le suddette finalita', nonche' per quelle di cui al comma 8, fino al 31 dicembre 2014, i sindaci e i presidenti delle province interessati operano in qualita' di commissari governativi, con poteri derogatori rispetto alla normativa vigente, che saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 8-sexies.
8-quater. Le risorse previste dal comma 8-ter sono ripartite a livello regionale per essere assegnate agli enti locali proprietari degli immobili adibiti all'uso scolastico sulla base del numero degli edifici scolastici e degli alunni presenti in ciascuna regione e della situazione del patrimonio edilizio scolastico ai sensi della tabella 1 annessa al presente decreto. Le quote imputate alle province autonome di Trento e di Bolzano sono rese indisponibili in attuazione dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. L'assegnazione agli enti locali e' effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca entro il 30 ottobre 2013 sulla base delle graduatorie presentate dalle regioni entro il 15 ottobre 2013. A tale fine, gli enti locali presentano alle regioni entro il 15 settembre 2013 progetti esecutivi immediatamente cantierabili di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici. La mancata trasmissione delle graduatorie da parte delle regioni entro il 15 ottobre 2013 comporta la decadenza dall'assegnazione dei finanziamenti assegnabili. Le risorse resesi disponibili sono ripartite in misura proporzionale tra le altre regioni. L'assegnazione del finanziamento prevista dal medesimo decreto autorizza gli enti locali ad avviare le procedure di gara con pubblicazione delle medesime ovvero le procedure di affidamento dei lavori. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca comunica al Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco dei finanziamenti assegnati agli enti locali e semestralmente lo stato di attuazione degli interventi, che sono pubblicati nel sito internet dei due Ministeri.
8-quinquies. Il mancato affidamento dei lavori di cui al comma 8-quater entro il 28 febbraio 2014 comporta la revoca dei finanziamenti. Le eventuali economie di spesa che si rendono disponibili all'esito delle procedure di cui al citato comma 8-quater ovvero le risorse derivanti dalle revoche dei finanziamenti sono riassegnate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca alle richieste che seguono nell'ordine della graduatoria. Lo stesso Ministero provvede al trasferimento delle risorse agli enti locali per permettere i pagamenti entro il 31 dicembre 2014, secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati.
8-sexies. La somma di 150 milioni di euro giacente sul conto corrente bancario acceso presso la banca Intesa Sanpaolo Spa, relativo alla gestione stralcio del Fondo speciale per la ricerca applicata (FSRA) di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 gennaio 2014 per essere riassegnata al Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le ulteriori somme disponibili all'esito della chiusura della gestione stralcio del FSRA sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al Fondo per il finanziamento ordinario delle universita' statali.
8-septies. All'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo le parole: «non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi,» sono inserite le seguenti: «se non destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia,».
9. A valere sul Fondo di cui al comma 1, in deroga alla procedura indicata al comma 2, l'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2014, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e' destinato alla realizzazione del primo Programma «6000 Campanili» concernente interventi infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici, ivi compresi gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, ovvero di realizzazione e manutenzione di reti viarie e infrastrutture accessorie e funzionali alle stesse o reti telematiche di NGN e WI-FI, nonche' di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio. Possono accedere al finanziamento solo gli interventi muniti di tutti i pareri, autorizzazioni, permessi e nulla osta previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con apposita convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali e il personale - e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale, sono disciplinati i criteri per l'accesso all'utilizzo delle risorse degli interventi che fanno parte del Programma. I Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, le unioni composte da comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e i comuni risultanti da fusione tra comuni, ciascuno dei quali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, per il tramite dell'ANCI, presentano entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della sopra citata convenzione, le richieste di contributo finanziario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il contributo richiesto per il singolo progetto non puo' essere inferiore a 500.000 euro e maggiore di 1.000.000 di euro e il costo totale del singolo intervento puo' superare il contributo richiesto soltanto nel caso in cui le risorse finanziarie aggiuntive necessarie siano gia' immediatamente disponibili e spendibili da parte del Comune proponente. Ogni Comune puo' presentare un solo progetto. Il Programma degli interventi che accedono al finanziamento e' approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
10. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' approvato il programma degli interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie della rete stradale di interesse nazionale in gestione ad ANAS SpA con l'individuazione delle relative risorse e apposita convenzione che disciplina i rapporti tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS SpA per l'attuazione del programma nei tempi previsti e le relative modalita' di monitoraggio. La societa' ANAS SpA presenta semestralmente alle Camere una relazione sull'attuazione del programma di cui al presente comma.
11. Il mancato conseguimento, alla data del 31 dicembre 2013, delle finalita' indicate al comma 1, determina la revoca del finanziamento assegnato ai sensi del presente articolo. Con i provvedimenti di assegnazione delle risorse di cui ai commi 2 e 3 sono stabilite, in ordine a ciascun intervento, le modalita' di utilizzo delle risorse assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e di applicazione di misure di revoca. Le risorse revocate confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
12. Le risorse assegnate a valere sul Fondo di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per la risoluzione di contenziosi.
13. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede: quanto a euro 235 milioni per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; quanto a euro 50 milioni per l'anno 2013, a euro 120 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e a euro 142 milioni per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 6 febbraio 2009, n. 7; quanto a euro 96 milioni per l'anno 2014, a euro 258 milioni per l'anno 2015, a euro 143 milioni per l'anno 2016 e a euro 142 milioni per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; quanto a euro 50 milioni per l'anno 2013, a euro 189 milioni per l'anno 2014, a euro 274 milioni per l'anno 2015 e a euro 250 milioni per l'anno 2016 mediante corrispondente utilizzo delle risorse assegnate dal CIPE in favore del secondo lotto del Terzo Valico dei Giovi a valere sul Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
14. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, le variazioni di bilancio conseguenti alla ripartizione del Fondo di cui al comma 1.
14-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce semestralmente alle Camere sullo stato di attuazione dei decreti attuativi di propria competenza di cui al presente articolo.
Riferimenti normativi

La legge 21 dicembre 2001, n. 443, reca: "Delega al
Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti
produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio
delle attivita' produttive"ed e' pubblicata nella Gazz.
Uff. 27 dicembre 2001, n. 299, S.O.
La delibera CIPE n. 88/2010 reca: " Programma delle
infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001).
Approvazione progetto definitivo Roma (Tor De' Cenci) -
Latina nord (CUP F31B01000210008) e Cisterna - Valmontone
(CUP F31B04000310008) oltre progetti definitivi e
preliminari di opere connesse", ed e' pubblicata nella
Gazz. Uff. 26 agosto 2011,n. 195, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 32, comma 1, del
decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
(disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria):
-
"Art. 32 (Disposizioni in materia di finanziamento e
potenziamento delle infrastrutture)
1. Nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e' istituito il "Fondo
infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di
interesse strategico nonche' per gli interventi di cui
all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798" con
una dotazione di 930 milioni per l'anno 2012 e 1.000
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016.
Le risorse del Fondo sono assegnate dal CIPE, su proposta
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e
sono destinate prioritariamente alle opere ferroviarie da
realizzare ai sensi dell'articolo 2, commi 232, 233 e 234,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' ai contratti
di programma con RFI SpA e ANAS SpA."
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1°
marzo 2012, reca: "Attuazione dell'articolo 7-quinquies del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33" e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 23 maggio 2012, n. 119.
- Si riporta il testo dell'articolo 65, della legge 30
aprile 1969 n. 153 (Revisione degli ordinamenti
pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale):
"Art. 65. Gli enti pubblici e le persone giuridiche
private, comunque denominate, i quali gestiscono forme di
previdenza e di assistenza sociale sono tenuti a compilare
annualmente il piano di impiego dei fondi disponibili. Per
fondi disponibili si intendono le somme eccedenti la
normale liquidita' di gestione.
La percentuale da destinare agli investimenti
immobiliari non puo' superare, comunque, il 40 per cento di
tali somme e non puo' essere inferiore al 20 per cento di
esse; le parti restanti possono essere impiegate negli
altri modi previsti, per ciascun ente, dalle leggi
istitutive, dai regolamenti e dagli statuti.
Le percentuali possono essere variate in relazione a
particolari esigenze di bilancio o alla forma di gestione
adottata da ciascun ente con decreto del Ministro per il
lavoro e della previdenza sociale emanato di concerto con
il Ministro per il tesoro ed il Ministro per il bilancio e
la programmazione economica.
I piani di impiego debbono essere presentati - entro 30
giorni dalla data d'inizio dell'esercizio cui si
riferiscono - al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale ed alle altre amministrazioni vigilanti.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
provvede all'approvazione di tali piani di concerto con il
Ministero del tesoro e con il Ministero del bilancio e
della programmazione economica entro i 60 giorni successivi
a quello di presentazione.
L'approvazione dei piani di impiego esonera gli enti
pubblici e le persone giuridiche private indicati nel primo
comma dalle procedure previste per l'autorizzazione
all'acquisto di beni e valori inclusi nei piani stessi, ivi
comprese le procedure previste nella legge 5 giugno 1850,
n. 1037, e nell'articolo 17 del codice civile e relativi
regolamenti di esecuzione e di attuazione.
Su richiesta del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale o dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale, una quota non superiore al dieci per
cento dei fondi disponibili e' destinata, in aggiunta alle
quote percentuali di cui al secondo comma, all'acquisto e
alla costruzione di immobili per uso ufficio da assegnare
in locazione alle amministrazioni medesime.
L'acquisto e la costruzione di immobili e strutture per
uso degli uffici e per alloggi di servizio non rientrano
tra gli impieghi dei fondi disponibili di cui al presente
articolo. I piani relativi a tali investimenti sono
sottoposti all'approvazione del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del
tesoro, con l'estensione dell'esonero di cui al sesto
comma.
E' abrogata ogni disposizione contraria alle presenti
norme."
- Si riporta il testo dell'articolo 53, comma 5, del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito, con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35
(disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di
sviluppo):
"Art. 53 (Modernizzazione del patrimonio immobiliare
scolastico e riduzione dei consumi e miglioramento
dell'efficienza degli usi finali di energia)
(omissis)
5. Nelle more della definizione e approvazione del
Piano, al fine di assicurare il tempestivo avvio di
interventi prioritari e immediatamente realizzabili di
edilizia scolastica coerenti con gli obiettivi di cui ai
commi 1 e 2:
a) il CIPE, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, approva un Piano di messa in sicurezza
degli edifici scolastici esistenti e di costruzione di
nuovi edifici scolastici, anche favorendo interventi
diretti al risparmio energetico e all'eliminazione delle
locazioni a carattere oneroso, nell'ambito delle risorse
assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca dall'articolo 33, comma 8, della legge 12
novembre 2011, n. 183, pari a cento milioni di euro per
l'anno 2012;
b) le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 626,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche
nel triennio 2012/2014, con estensione dell'ambito di
applicazione alle scuole primarie e dell'infanzia,
subordinatamente al rispetto dei saldi strutturali di
finanza pubblica".
- Si riporta il testo dell'articolo 8, del
decreto-legislativo 28 agosto 1997, n. 281(Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
"Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata).
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno".
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 329 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008):
"329. Allo scopo di garantire la prosecuzione delle
attivita' di monitoraggio del rischio sismico attraverso
l'utilizzo di tecnologie scientifiche innovative integrate
dei fattori di rischio nelle diverse aree del territorio,
ai sensi dell' articolo 1, comma 247, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e' autorizzata la spesa di 1,5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010".
- Si riporta il testo dell'articolo 11, commi da 4-bis
a 4-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazione, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221 (ulteriori misure urgenti per la crescita del
Paese):
"Art. 11. (Libri e centri scolastici digitali)
(omissis)
4-bis. Per consentire il regolare svolgimento del
servizio scolastico in ambienti adeguati e sicuri, il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza unificata,
definisce le priorita' strategiche, le modalita' e i
termini per la predisposizione e per l'approvazione di
appositi piani triennali, articolati in singole annualita',
di interventi di edilizia scolastica, nonche' i relativi
finanziamenti.
4-ter. Per l'inserimento in tali piani, gli enti locali
proprietari degli immobili adibiti all'uso scolastico
presentano, secondo quanto indicato nel decreto di cui al
comma l, domanda alle regioni territorialmente competenti.
4-quater. Ciascuna regione e provincia autonoma,
valutata la corrispondenza con le disposizioni indicate nel
decreto di cui al comma I e tenuto conto della
programmazione dell'offerta formativa, approva e trasmette
al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca il proprio piano, formulato sulla base delle
richieste pervenute. La mancata trasmissione dei piani
regionali nei termini indicati nel decreto medesimo
comporta la decadenza dai finanziamenti assegnabili nel
triennio di riferimento.
4-quinquies. Il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, verificati i piani
trasmessi dalle regioni e dalle province autonome, in
assenza di osservazioni da formulare li approva e ne da'
loro comunicazione ai fini della relativa pubblicazione,
nei successivi trenta giorni, sui rispettivi bollettini
ufficiali regionali.
4-sexies. Per le finalita' di cui al presente articolo,
a decorrere dall'esercizio finanziario 2013 e' istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca il Fondo unico per
l'edilizia scolastica, nel quale confluiscono tutte le
risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque
destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica.
4-septies. Nell'assegnazione delle risorse si tiene
conto della capacita' di spesa dimostrata dagli enti locali
in ragione della tempestivita', dell'efficienza e
dell'esaustivita' dell'utilizzo delle risorse loro
conferite nell'annualita' precedente, con l'attribuzione, a
livello regionale, di una quota aggiuntiva non superiore al
venti per cento di quanto sarebbe ordinariamente spettato
in sede di riparto.
4-octies. Per gli edifici scolastici di nuova
edificazione gli enti locali responsabili dell'edilizia
scolastica provvedono ad includere l'infrastruttura di rete
internet tra le opere edilizie necessarie".
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 109, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2010)
"109. A decorrere dal 1° gennaio 2010 sono abrogati gli
articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386; in
conformita' con quanto disposto dall'articolo 8, comma 1,
lettera f), della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono comunque
fatti salvi i contributi erariali in essere sulle rate di
ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari accesi
dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' i
rapporti giuridici gia' definiti."
- Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 25
ottobre 1968, n. 1089 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918,
recante provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e
sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti
nei settori dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e nuove norme sui territori depressi del
centro-nord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e
sulle ferrovie dello Stato):
-
"Art. 4.
Allo scopo di accelerare il progresso e lo sviluppo del
sistema industriale del Paese e l'adozione delle tecnologie
e delle tecniche piu' avanzate, e' autorizzata la spesa di
lire 100 miliardi da destinare alla ricerca applicata. La
somma e' costituita in fondo speciale presso l'Istituto
mobiliare italiano che lo amministra con le modalita'
proprie dell'istituto ed in base ad apposita convenzione da
stipularsi tra il Ministro per il tesoro e l'IMI. Il fondo
ha carattere rotativo. L'IMI e' tenuto ad erogare le
disponibilita' di cui sopra in base alle direttive del
CIPE:
a) sotto forma di partecipazione al capitale di
societa' di ricerca costituite da enti pubblici economici
da imprese industriali o loro consorzi;
b) sotto forma di crediti agevolati a imprese
industriali o loro consorzi, destinati alla esecuzione di
progetti di ricerca;
e) sotto forma di interventi nella spesa - nella misura
non superiore al 70 per cento - dei progetti di ricerca
sottoposti da imprese industriali e di ricerca e loro
consorzi, disciplinati da convenzioni o contratti che
prevederanno il rimborso degli interventi in rapporto al
successo della ricerca ovvero, in caso contrario,
l'acquisizione degli studi e dei risultati della ricerca
all'IMI.
I programmi, i progetti e le singole proposte
esecutive, con l'indicazione delle forme di utilizzazione
dei risultati della ricerca, sono trasmessi dagli
interessati all'IMI, che li sottopone all'approvazione
definitiva del CIPE.
La segreteria del CIPE provvede a dare tempestiva
comunicazione delle richieste, trasmesse dall'IMI, al
Ministro incaricato della ricerca scientifica, che
partecipa di diritto alle riunioni dello stesso CIPE per la
trattazione della materia prevista dal presente articolo.
In relazione all'impegno e alla vastita' della ricerca
l'IMI scegliera' le forme di intervento di cui al secondo
comma, valutando il rischio economico e tecnico connesso
alla ricerca. A seconda dei tipi di intervento prescelti,
l'IMI, in sede di convenzione o di contratto con gli enti
economici, le imprese o i loro consorzi richiedenti, e
tenendo conto dell'impegno finanziario, concordera' i
termini dell'interesse nazionale o privato dei risultati
della ricerca.
Una quota parte del fondo di cui al presente articolo,
da determinarsi a cura del CIPE, dovra' essere destinata
alla ricerca tecnologica e tecnica di piccole e medie
imprese anche consorziali "
Hanno la precedenza negli interventi IMI, nelle forme
di cui al secondo comma del presente articolo, le societa'
costituite dagli enti pubblici economici, le imprese, e
loro consorzi, che dispongano di personale e laboratori di
ricerca attrezzati per una immediata e adeguata verifica
delle possibilita' di trasferimento sul piano produttivo
dei risultati della ricerca o che collaborino a progetti di
rilevanza internazionale.
Dei risultati delle ricerche sara' riferito con la
relazione previsionale e programmatica da presentarsi al
Parlamento".
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 141, dalla
legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge di stabilita' 2013), come modificato dalla presente
legge :
"141. Ferme restando le misure di contenimento della
spesa gia' previste dalle vigenti disposizioni, negli anni
2013 e 2014 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, e successive modificazioni, nonche' le
autorita' indipendenti e la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa (CONSOB) non possono effettuare spese
di ammontare superiore al 20 per cento della spesa
sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di
mobili e arredi se non destinati all'uso scolastico e dei
servizi all'infanzia, salvo che l'acquisto sia funzionale
alla riduzione delle spese, connesse alla conduzione degli
immobili. In tal caso il collegio dei revisori dei conti o
l'ufficio centrale di bilancio verifica preventivamente i
risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla
minore spesa derivante dall'attuazione del presente comma.
La violazione della presente disposizione e' valutabile ai
fini della responsabilita' amministrativa e disciplinare
dei dirigenti".
Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazz. Uff. 2 maggio 2006, n. 100.
Il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante: Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE), e' pubblicato nella Gazz. Uff. 10 dicembre
2010, n. 288.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 213, dalla
legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge di stabilita' 2013) :
-
"213. Al Fondo per lo sviluppo e la coesione e'
assegnata una dotazione finanziaria aggiuntiva di 250
milioni di euro per l'anno 2013 da destinare all'attuazione
delle misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti
contrattuali con la societa' Stretto di Messina Spa.
Ulteriori risorse fino alla concorrenza di 50 milioni di
euro sono destinate alla medesima finalita' a valere sulle
risorse rivenienti dalle revoche di cui all'articolo 32,
commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111".
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 1, della
legge 6 febbraio 2009, n. 7 (Ratifica ed esecuzione del
Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la
Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica
popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008):
"Art. 5. (Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli
10, lettere a), b), c) e d), e 19 del Trattato di cui
all'articolo 1, pari a euro 34.200.200 per l'anno 2009, a
euro 74.216.200 per l'anno 2010, a euro 70.716.200 per
l'anno 2011 e a euro 1.336.200 per ciascuno degli anni dal
2012 al 2029, e a quelli derivanti dall'attuazione
dell'articolo 8 dello stesso Trattato, valutati in 180
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2028,
nonche' agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo
4 della presente legge, pari a 50 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2009 al 2011, si provvede mediante
utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti
dall'attuazione dell'articolo 3".
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 208, dalla
legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge di stabilita' 2013) :
"208. Per il finanziamento di studi, progetti,
attivita' e lavori preliminari nonche' lavori definitivi
della nuova linea ferroviaria Torino-Lione e' autorizzata
la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2013, di 100
milioni di euro per l'anno 2014, di 680 milioni di euro per
l'anno 2015 e 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2016
al 2029" .
 
Art. 19

Disposizioni in materia di concessioni
e defiscalizzazione

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 143:
1) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'atto della consegna dei lavori il soggetto concedente dichiara di disporre di tutte le autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi o altri atti di consenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente e che detti atti sono legittimi, efficaci e validi.»;
2) al comma 8, le parole: «o nuove condizioni per l'esercizio delle attivita' previste nella concessione, quando determinano una modifica dell'equilibrio del piano», sono sostituite dalle seguenti: «o che comunque incidono sull'equilibrio del piano economico-finanziario, previa verifica del CIPE sentito il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS)»;
3) dopo il comma 8, e' inserito il seguente:
«8-bis. Ai fini della applicazione delle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo, la convenzione definisce i presupposti e le condizioni di base del piano economico-finanziario le cui variazioni non imputabili al concessionario, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua revisione. La convenzione contiene inoltre una definizione di equilibrio economico finanziario che fa riferimento ad indicatori di redditivita' e di capacita' di rimborso del debito, nonche' la procedura di verifica e la cadenza temporale degli adempimenti connessi.»;
b) all'articolo 144:
1) al comma 3-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Per le concessioni da affidarsi con la procedura ristretta, nel bando puo' essere previsto che l'amministrazione aggiudicatrice possa indire, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, una consultazione preliminare con gli operatori economici invitati a presentare le offerte, al fine di verificare l'insussistenza di criticita' del progetto posto a base di gara sotto il profilo della finanziabilita', e possa provvedere, a seguito della consultazione, ad adeguare gli atti di gara aggiornando il termine di presentazione delle offerte, che non puo' essere inferiore a trenta giorni decorrenti dalla relativa comunicazione agli interessati. Non puo' essere oggetto di consultazione l'importo delle misure di defiscalizzazione di cui all'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e all'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonche' l'importo dei contributi pubblici, ove previsti.»
2) dopo il comma 3-bis, sono inseriti i seguenti:
«3-ter. Il bando puo' prevedere che l'offerta sia corredata dalla dichiarazione sottoscritta da uno o piu' istituti finanziatori di manifestazione di interesse a finanziare l'operazione, anche in considerazione dei contenuti dello schema di contratto e del piano economico-finanziario.
3-quater. L'amministrazione aggiudicatrice prevede nel bando di gara che il contratto di concessione stabilisca la risoluzione del rapporto in caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento o in mancanza della sottoscrizione o del collocamento delle obbligazioni di progetto di cui all'articolo 157, entro un congruo termine fissato dal bando medesimo, comunque non superiore a ventiquattro mesi, decorrente dalla data di approvazione del progetto definitivo. Resta salva la facolta' del concessionario di reperire la liquidita' necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente, purche' sottoscritte entro lo stesso termine. Nel caso di risoluzione del rapporto ai sensi del primo periodo, il concessionario non avra' diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, ivi incluse quelle relative alla progettazione definitiva. Il bando di gara puo' altresi' prevedere che in caso di parziale finanziamento del progetto e comunque per uno stralcio tecnicamente ed economicamente funzionale, il contratto di concessione rimanga valido limitatamente alla parte che regola la realizzazione e gestione del medesimo stralcio funzionale.»;
c) all'articolo 153, dopo il comma 21 e' aggiunto il seguente:
«21-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilita' e il coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione, si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute all'articolo 144, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.»;
d) all'articolo 174, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilita' e il coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute all'articolo 144, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.»;
e) all'articolo 175 dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilita' e il coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute all'articolo 144, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e), non si applicano alle procedure in finanza di progetto, di cui agli articoli 153 e 175 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con bando gia' pubblicato alla data di entrata in vigore del presente decreto, ne' agli interventi da realizzare mediante finanza di progetto le cui proposte sono state gia' dichiarate di pubblico interesse alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. All'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1, il primo periodo, e' sostituito dal seguente: «1. Al fine di favorire in via sperimentale la realizzazione di nuove opere infrastrutturali di rilevanza strategica nazionale di importo superiore a 200 milioni di euro mediante l'utilizzazione dei contratti di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la cui progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2016, per i quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto ed e' accertata, in esito alla procedura di cui al comma 2, la non sostenibilita' del piano economico-finanziario, e' riconosciuto al soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico-privato, ivi comprese le societa' di progetto di cui all'articolo 156 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006, un credito di imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP generate in relazione alla costruzione e gestione dell'opera»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il CIPE, previo parere del NARS che allo scopo e' integrato con due ulteriori componenti designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprie delibere individua l'elenco delle opere che, per effetto dell'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2-ter, conseguono le condizioni di equilibrio economico-finanziario necessarie a consentirne il finanziamento, e il valore complessivo delle opere che possono accedere alle agevolazioni; per ciascuna infrastruttura sono inoltre determinate le misure agevolative necessarie per la sostenibilita' del piano economico-finanziario, definendone le modalita' per l'accertamento, per il relativo monitoraggio nonche' per la loro rideterminazione in caso di miglioramento dei parametri posti a base del piano economico-finanziario e applicando, per quanto compatibili, i principi e i criteri definiti dal CIPE con le apposite linee guida per l'applicazione dell'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183»;
c) il comma 2-ter e' sostituito dal seguente: «2-ter. Al fine di favorire la realizzazione di nuove opere infrastrutturali di rilevanza strategica nazionale di importo superiore a 200 milioni di euro mediante l'utilizzazione dei contratti di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la cui progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2016, per le quali e' accertata, in esito alla procedura di cui al comma 2, la non sostenibilita' del piano economico-finanziario, e' riconosciuta al soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico-privato, ivi comprese le societa' di progetto di cui all'articolo 156 del medesimo decreto legislativo n. 163, al fine di assicurare la sostenibilita' economica dell'operazione di partenariato pubblico-privato, l'esenzione dal pagamento del canone di concessione nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del piano economico-finanziario»;
d) al comma 2-quater, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le misure di cui al presente articolo sono alternative a quelle previste dall'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183. Le stesse misure sono riconosciute in conformita' alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.
4. All'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con le modalita' di cui al precedente periodo puo' essere altresi' definita ogni altra disposizione attuativa del presente articolo.»;
b) il comma 3 e' abrogato.
5. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti «le disposizioni di cui al comma 1».
5-bis. Fino alla data del 15 settembre 2013 sono sospesi i pagamenti dei canoni per le concessioni demaniali marittime indicate all'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, anche qualora i relativi importi siano stati iscritti al ruolo esattoriale e siano state emesse cartelle di pagamento da parte degli agenti incaricati alla riscossione. Fino alla stessa data del 15 settembre 2013 sono sospesi i procedimenti amministrativi avviati dalle amministrazioni competenti e gli effetti dei medesimi, relativi alla sospensione, revoca o decadenza dalla concessione demaniale marittima derivante dal mancato versamento del canone demaniale marittimo nella misura determinata dal medesimo articolo 03 del decreto-legge n. 400 del 1993. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le amministrazioni competenti provvedono a trasmettere all'agente della riscossione l'elenco dei codici tributo interessati dalla sospensione.
Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli artt. 143, 144, 153, 174 e
175 del D.Lgs. 12-4-2006 n. 163 recante Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE,
pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 2006, n. 100, S.O.
come modificato dalla presente legge:
Art. 143. Caratteristiche delle concessioni di lavori
pubblici(art. 19, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, legge n.
109/1994; art. 87, comma 2, decreto del Presidente della
Repubblica n. 554/1999).
1. Le concessioni di lavori pubblici hanno, di regola,
ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione
esecutiva e l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica
utilita', e di lavori ad essi strutturalmente e
direttamente collegati, nonche' la loro gestione funzionale
ed economica eventualmente estesa, anche in via anticipata,
ad opere o parti di opere in tutto o in parte gia'
realizzate e direttamente connesse a quelle oggetto della
concessione e da ricomprendere nella stessa.
2. Qualora la stazione appaltante disponga del progetto
definitivo ed esecutivo, ovvero del progetto definitivo,
l'oggetto della concessione, quanto alle prestazioni
progettuali, puo' essere circoscritto al completamento
della progettazione, ovvero alla revisione della medesima,
da parte del concessionario.
3. La controprestazione a favore del concessionario
consiste, di regola, unicamente nel diritto di gestire
funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori
realizzati.
4. Tuttavia, il soggetto concedente stabilisce in sede
di gara anche un prezzo nonche', eventualmente, la gestione
funzionale ed economica, anche anticipata, di opere o parti
di opere gia' realizzate, qualora al concessionario venga
imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi
inferiori a quelli corrispondenti alla remunerazione degli
investimenti e alla somma del costo del servizio e
dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia
necessario assicurare al concessionario il perseguimento
dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e
della connessa gestione in relazione alla qualita' del
servizio da prestare. Nella determinazione del prezzo si
tiene conto della eventuale prestazione di beni e servizi
da parte del concessionario allo stesso soggetto
aggiudicatore, relativamente all'opera concessa, secondo le
previsioni del bando di gara.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici, previa analisi di
convenienza economica, possono prevedere nel piano
economico finanziario e nella convenzione, a titolo di
prezzo, la cessione in proprieta' o in diritto di godimento
di beni immobili nella loro disponibilita' o allo scopo
espropriati la cui utilizzazione ovvero valorizzazione sia
necessaria all'equilibrio economico-finanziario della
concessione. Le modalita' di utilizzazione ovvero di
valorizzazione dei beni immobili sono definite
dall'amministrazione aggiudicatrice unitamente alla
approvazione ai sensi dell'articolo 97 del progetto posto a
base di gara, e costituiscono uno dei presupposti che
determinano l'equilibrio economico-finanziario della
concessione. Nel caso di gara indetta ai sensi
dell'articolo 153, le predette modalita' di utilizzazione
ovvero di valorizzazione sono definite dall'amministrazione
aggiudicatrice nell'ambito dello studio di fattibilita'.
All'atto della consegna dei lavori il soggetto concedente
dichiara di disporre di tutte le autorizzazioni, licenze,
abilitazioni, nulla osta, permessi o altri atti di consenso
comunque denominati previsti dalla normativa vigente e che
detti atti sono legittimi, efficaci e validi.
6. La concessione ha di regola durata non superiore a
trenta anni.
7. L'offerta e il contratto devono contenere il piano
economico-finanziario di copertura degli investimenti e
della connessa gestione per tutto l'arco temporale
prescelto e devono prevedere la specificazione del valore
residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonche'
l'eventuale valore residuo dell'investimento non
ammortizzato al termine della concessione, anche prevedendo
un corrispettivo per tale valore residuo. Le offerte devono
dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o piu'
istituti finanziatori nel progetto.
8. La stazione appaltante, al fine di assicurare il
perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli
investimenti del concessionario, puo' stabilire che la
concessione abbia una durata superiore a trenta anni,
tenendo conto del rendimento della concessione, della
percentuale del prezzo di cui ai commi 4 e 5 rispetto
all'importo totale dei lavori, e dei rischi connessi alle
modifiche delle condizioni di mercato. I presupposti e le
condizioni di base che determinano l'equilibrio
economico-finanziario degli investimenti e della connessa
gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne
costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate
dalla stazione appaltante a detti presupposti o condizioni
di base, nonche' le norme legislative e regolamentari che
stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o che comunque
incidono sull'equilibrio del piano economico-finanziario,
previa verifica del CIPE sentito il Nucleo di consulenza
per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei
servizi di pubblica utilita' (NARS), comportano la sua
necessaria revisione, da attuare mediante rideterminazione
delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la
proroga del termine di scadenza delle concessioni. In
mancanza della predetta revisione il concessionario puo'
recedere dal contratto. Nel caso in cui le variazioni
apportate o le nuove condizioni introdotte risultino piu'
favorevoli delle precedenti per il concessionario, la
revisione del piano dovra' essere effettuata a favore del
concedente. Al fine di assicurare il rientro del capitale
investito e l'equilibrio economico-finanziario del Piano
Economico Finanziario, per le nuove concessioni di importo
superiore ad un miliardo di euro, la durata puo' essere
stabilita fino a cinquanta anni.
8-bis. Ai fini della applicazione delle disposizioni di
cui al comma 8 del presente articolo, la convenzione
definisce i presupposti e le condizioni di base del piano
economico finanziario le cui variazioni non imputabili al
concessionario, qualora determinino una modifica
dell'equilibrio del piano, comportano la sua revisione. La
convenzione contiene inoltre una definizione di equilibrio
economico finanziario che fa riferimento ad indicatori di
redditivita' e di capacita' di rimborso del debito, nonche'
la procedura di verifica e la cadenza temporale degli
adempimenti connessi.
9. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare
in concessione opere destinate alla utilizzazione diretta
della pubblica amministrazione, in quanto funzionali alla
gestione di servizi pubblici, a condizione che resti a
carico del concessionario l'alea economico-finanziaria
della gestione dell'opera.
10. Il concessionario partecipa alla conferenza di
servizi finalizzata all'esame e all'approvazione dei
progetti di loro competenza, senza diritto di voto. Resta
ferma l'applicazione dell'articolo 14-quinquies della legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni."
"Art. 144.Procedure di affidamento e pubblicazione del
bando relativo alle concessioni di lavori pubblici(art. 58,
direttiva 2004/18; art. 20, legge n. 109/1994; art. 84,
decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999).
1. Le stazioni appaltanti affidano le concessioni di
lavori pubblici con procedura aperta o ristretta,
utilizzando il criterio selettivo dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa.
2. Quale che sia la procedura prescelta, le stazioni
appaltanti pubblicano un bando in cui rendono nota
l'intenzione di affidare la concessione.
3. I bandi relativi alle concessioni di lavori pubblici
contengono gli elementi indicati nel presente codice, le
informazioni di cui all'allegato IX B e ogni altra
informazione ritenuta utile, secondo il formato dei modelli
di formulari adottati dalla Commissione in conformita' alla
procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2, direttiva
2004/18.
3-bis. I bandi e i relativi allegati, ivi compresi, a
seconda dei casi, lo schema di contratto e il piano
economico finanziario, sono definiti in modo da assicurare
adeguati livelli di bancabilita' dell'opera. Per le
concessioni da affidarsi con la procedura ristretta, nel
bando puo' essere previsto che l'amministrazione
aggiudicatrice possa indire, prima della scadenza del
termine di presentazione delle offerte, una consultazione
preliminare con gli operatori economici invitati a
presentare le offerte, al fine di verificare
l'insussistenza di criticita' del progetto posto a base di
gara sotto il profilo della finanziabilita', e possa
provvedere, a seguito della consultazione, ad adeguare gli
atti di gara aggiornando il termine di presentazione delle
offerte, che non puo' essere inferiore a trenta giorni
decorrenti dalla relativa comunicazione agli interessati.
Non puo' essere oggetto di consultazione l'importo delle
misure di defiscalizzazione di cui all'articolo 18 della
legge 12 novembre 2011, n. 183, e all'articolo 33 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
nonche' l'importo dei contributi pubblici, ove previsti.
3-ter. Il bando puo' prevedere che l'offerta sia
corredata dalla dichiarazione sottoscritta da uno o piu'
istituti finanziatori di manifestazione di interesse a
finanziare l'operazione, anche in considerazione dei
contenuti dello schema di contratto e del piano
economico-finanziario.
3-quater. L'amministrazione aggiudicatrice prevede nel
bando di gara che il contratto di concessione stabilisca la
risoluzione del rapporto in caso di mancata sottoscrizione
del contratto di finanziamento o in mancanza della
sottoscrizione o del collocamento delle obbligazioni di
progetto di cui all'articolo 157, entro un congruo termine
fissato dal bando medesimo, comunque non superiore a
ventiquattro mesi, decorrente dalla data di approvazione
del progetto definitivo. Resta salva la facolta' del
concessionario di reperire la liquidita' necessaria alla
realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di
finanziamento previste dalla normativa vigente, purche'
sottoscritte entro lo stesso termine. Nel caso di
risoluzione del rapporto ai sensi del primo periodo, il
concessionario non avra' diritto ad alcun rimborso delle
spese sostenute, ivi incluse quelle relative alla
progettazione definitiva. Il bando di gara puo' altresi'
prevedere che in caso di parziale finanziamento del
progetto e comunque per uno stralcio tecnicamente ed
economicamente funzionale, il contratto di concessione
rimanga valido limitatamente alla parte che regola la
realizzazione e gestione del medesimo stralcio funzionale.
4. Alla pubblicita' dei bandi si applica l'articolo 66
ovvero l'articolo 122."
"Art. 153. Finanza di progetto
1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori
di pubblica utilita', ivi inclusi quelli relativi alle
strutture dedicate alla nautica da diporto, inseriti nella
programmazione triennale e nell'elenco annuale di cui
all'articolo 128, ovvero negli strumenti di programmazione
formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice
sulla base della normativa vigente, ivi inclusi i Piani dei
porti, finanziabili in tutto o in parte con capitali
privati, le amministrazioni aggiudicatrici possono, in
alternativa all'affidamento mediante concessione ai sensi
dell'articolo 143, affidare una concessione ponendo a base
di gara uno studio di fattibilita', mediante pubblicazione
di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che
contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente
a carico dei soggetti proponenti.
2. Il bando di gara e' pubblicato con le modalita' di
cui all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo
l'importo dei lavori, ponendo a base di gara lo studio di
fattibilita' predisposto dall'amministrazione
aggiudicatrice o adottato ai sensi del comma 19.
2-bis. Lo studio di fattibilita' da porre a base di
gara e' redatto dal personale delle amministrazioni
aggiudicatrici in possesso dei requisiti soggettivi
necessari per la sua predisposizione in funzione delle
diverse professionalita' coinvolte nell'approccio
multidisciplinare proprio dello studio di fattibilita'. In
caso di carenza in organico di personale idoneamente
qualificato, le amministrazioni aggiudicatrici possono
affidare la redazione dello studio di fattibilita' a
soggetti esterni, individuati con le procedure previste dal
presente codice. Gli oneri connessi all'affidamento di
attivita' a soggetti esterni possono essere ricompresi nel
quadro economico del progetto. (361)
3. Il bando, oltre al contenuto previsto dall'articolo
144, specifica:
a) che l'amministrazione aggiudicatrice ha la
possibilita' di richiedere al promotore prescelto, di cui
al comma 10, lettera b), di apportare al progetto
preliminare, da questi presentato, le modifiche
eventualmente intervenute in fase di approvazione del
progetto, anche al fine del rilascio delle concessioni
demaniali marittime, ove necessarie, e che in tal caso la
concessione e' aggiudicata al promotore solo
successivamente all'accettazione, da parte di quest'ultimo,
delle modifiche progettuali nonche' del conseguente
eventuale adeguamento del piano economico-finanziario;
b) che, in caso di mancata accettazione da parte del
promotore di apportare modifiche al progetto preliminare,
l'amministrazione ha facolta' di chiedere progressivamente
ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione
delle modifiche da apportare al progetto preliminare
presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al
promotore e non accettate dallo stesso.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le
offerte presentate con il criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa di cui all'articolo 83.
5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 83 per il caso
delle concessioni, l'esame delle proposte e' esteso agli
aspetti relativi alla qualita' del progetto preliminare
presentato, al valore economico e finanziario del piano e
al contenuto della bozza di convenzione. Per quanto
concerne le strutture dedicate alla nautica da diporto,
l'esame e la valutazione delle proposte sono svolti anche
con riferimento alla maggiore idoneita' dell'iniziativa
prescelta a soddisfare in via combinata gli interessi
pubblici alla valorizzazione turistica ed economica
dell'area interessata, alla tutela del paesaggio e
dell'ambiente e alla sicurezza della navigazione.
6. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di
importanza loro attribuita, in base ai quali si procede
alla valutazione comparativa tra le diverse proposte. La
pubblicazione del bando, nel caso di strutture destinate
alla nautica da diporto, esaurisce gli oneri di pubblicita'
previsti per il rilascio della concessione demaniale
marittima.
7. Il disciplinare di gara, richiamato espressamente
nel bando, indica, in particolare, l'ubicazione e la
descrizione dell'intervento da realizzare, la destinazione
urbanistica, la consistenza, le tipologie del servizio da
gestire, in modo da consentire che le proposte siano
presentate secondo presupposti omogenei.
8. Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in
possesso dei requisiti previsti dal regolamento per il
concessionario anche associando o consorziando altri
soggetti, fermi restando i requisiti di cui all'articolo
38.
9. Le offerte devono contenere un progetto preliminare,
una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario
asseverato da un istituto di credito o da societa' di
servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed
iscritte nell'elenco generale degli intermediari
finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una societa' di
revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre
1939, n. 1966, nonche' la specificazione delle
caratteristiche del servizio e della gestione, e dare conto
del preliminare coinvolgimento di uno o piu' istituti
finanziatori nel progetto; il regolamento detta indicazioni
per chiarire e agevolare le attivita' di asseverazione ai
fini della valutazione degli elementi economici e
finanziari. Il piano economico-finanziario comprende
l'importo delle spese sostenute per la predisposizione
delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere
dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.
Tale importo non puo' superare il 2,5 per cento del valore
dell'investimento, come desumibile dallo studio di
fattibilita' posto a base di gara. Nel caso di strutture
destinate alla nautica da diporto, il progetto preliminare
deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali
dei lavori ed il quadro delle esigenze da soddisfare e
delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno
studio con la descrizione del progetto ed i dati necessari
per individuare e valutare i principali effetti che il
progetto puo' avere sull'ambiente e deve essere integrato
con le specifiche richieste nei decreti del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti 5 giugno 2009, nn. 10/09,
11/09 e 12/09 e successive modificazioni.
10. L'amministrazione aggiudicatrice:
a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei
termini indicati nel bando;
b) redige una graduatoria e nomina promotore il
soggetto che ha presentato la migliore offerta; la nomina
del promotore puo' aver luogo anche in presenza di una sola
offerta;
c) pone in approvazione il progetto preliminare
presentato dal promotore, con le modalita' indicate
all'articolo 97, anche al fine del successivo rilascio
della concessione demaniale marittima, ove necessaria. In
tale fase e' onere del promotore procedere alle modifiche
progettuali necessarie ai fini dell'approvazione del
progetto, nonche' a tutti gli adempimenti di legge anche ai
fini della valutazione di impatto ambientale, senza che
cio' comporti alcun compenso aggiuntivo, ne' incremento
delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte
indicate nel piano finanziario;
d) quando il progetto non necessita di modifiche
progettuali, procede direttamente alla stipula della
concessione;
e) qualora il promotore non accetti di modificare il
progetto, ha facolta' di richiedere progressivamente ai
concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle
modifiche al progetto presentato dal promotore alle stesse
condizioni proposte al promotore e non accettate dallo
stesso.
11. La stipulazione del contratto di concessione puo'
avvenire solamente a seguito della conclusione, con esito
positivo, della procedura di approvazione del progetto
preliminare e della accettazione delle modifiche
progettuali da parte del promotore, ovvero del diverso
concorrente aggiudicatario. Il rilascio della concessione
demaniale marittima, ove necessaria, avviene sulla base del
progetto definitivo, redatto in conformita' al progetto
preliminare approvato.
12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della
concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo
ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario,
dell'importo delle spese di cui al comma 9, terzo periodo.
13. Le offerte sono corredate dalla garanzia di cui
all'articolo 75 e da un'ulteriore cauzione fissata dal
bando in misura pari al 2,5 per cento del valore
dell'investimento, come desumibile dallo studio di
fattibilita' posto a base di gara. Il soggetto
aggiudicatario e' tenuto a prestare la cauzione definitiva
di cui all'articolo 113. Dalla data di inizio
dell'esercizio del servizio, da parte del concessionario e'
dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al
mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi
contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da
prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo
operativo di esercizio e con le modalita' di cui
all'articolo 113; la mancata presentazione di tale cauzione
costituisce grave inadempimento contrattuale.
14. Si applicano ove necessario le disposizioni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327, e successive modificazioni.
15. Le amministrazioni aggiudicatrici, ferme restando
le disposizioni relative al contenuto del bando previste
dal comma 3, primo periodo, possono, in alternativa a
quanto prescritto dal comma 3, lettere a) e b), procedere
come segue:
a) pubblicare un bando precisando che la procedura non
comporta l'aggiudicazione al promotore prescelto, ma
l'attribuzione allo stesso del diritto di essere preferito
al migliore offerente individuato con le modalita' di cui
alle successive lettere del presente comma, ove il
promotore prescelto intenda adeguare la propria offerta a
quella ritenuta piu' vantaggiosa;
b) provvedere alla approvazione del progetto
preliminare in conformita' al comma 10, lettera c);
c) bandire una nuova procedura selettiva, ponendo a
base di gara il progetto preliminare approvato e le
condizioni economiche e contrattuali offerte dal promotore,
con il criterio della offerta economicamente piu'
vantaggiosa;
d) ove non siano state presentate offerte valutate
economicamente piu' vantaggiose rispetto a quella del
promotore, il contratto e' aggiudicato a quest'ultimo;
e) ove siano state presentate una o piu' offerte
valutate economicamente piu' vantaggiose di quella del
promotore posta a base di gara, quest'ultimo puo', entro
quarantacinque giorni dalla comunicazione
dell'amministrazione aggiudicatrice, adeguare la propria
proposta a quella del migliore offerente, aggiudicandosi il
contratto. In questo caso l'amministrazione aggiudicatrice
rimborsa al migliore offerente, a spese del promotore, le
spese sostenute per la partecipazione alla gara, nella
misura massima di cui al comma 9, terzo periodo;
f) ove il promotore non adegui nel termine indicato
alla precedente lettera e) la propria proposta a quella del
miglior offerente individuato in gara, quest'ultimo e'
aggiudicatario del contratto e l'amministrazione
aggiudicatrice rimborsa al promotore, a spese
dell'aggiudicatario, le spese sostenute nella misura
massima di cui al comma 9, terzo periodo. Qualora le
amministrazioni aggiudicatrici si avvalgano delle
disposizioni del presente comma, non si applicano il comma
10, lettere d) ed e), il comma 11 e il comma 12, ferma
restando l'applicazione degli altri commi che precedono.
16. In relazione a ciascun lavoro inserito nell'elenco
annuale di cui al comma 1, per il quale le amministrazioni
aggiudicatrici non provvedano alla pubblicazione dei bandi
entro sei mesi dalla approvazione dello stesso elenco
annuale, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al
comma 8 possono presentare, entro e non oltre quattro mesi
dal decorso di detto termine, una proposta avente il
contenuto dell'offerta di cui al comma 9, garantita dalla
cauzione di cui all'articolo 75, corredata dalla
documentazione dimostrativa del possesso dei requisiti
soggettivi e dell'impegno a prestare una cauzione nella
misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel
caso di indizione di gara ai sensi delle lettere a), b) e
c) del presente comma. Entro sessanta giorni dalla scadenza
del termine di quattro mesi di cui al periodo precedente,
le amministrazioni aggiudicatrici provvedono, anche nel
caso in cui sia pervenuta una sola proposta, a pubblicare
un avviso con le modalita' di cui all'articolo 66 ovvero di
cui all'articolo 122, secondo l'importo dei lavori,
contenente i criteri in base ai quali si procede alla
valutazione delle proposte. Le eventuali proposte
rielaborate e ripresentate alla luce dei suddetti criteri e
le nuove proposte sono presentate entro novanta giorni
dalla pubblicazione di detto avviso; le amministrazioni
aggiudicatrici esaminano dette proposte, unitamente alle
proposte gia' presentate e non rielaborate, entro sei mesi
dalla scadenza di detto termine. Le amministrazioni
aggiudicatrici, verificato preliminarmente il possesso dei
requisiti, individuano la proposta ritenuta di pubblico
interesse procedendo poi in via alternativa a:
a) se il progetto preliminare necessita di modifiche,
qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 58,
comma 2, indire un dialogo competitivo ponendo a base di
esso il progetto preliminare e la proposta;
b) se il progetto preliminare non necessita di
modifiche, previa approvazione del progetto preliminare
presentato dal promotore, bandire una concessione ai sensi
dell'articolo 143, ponendo lo stesso progetto a base di
gara ed invitando alla gara il promotore;
c) se il progetto preliminare non necessita di
modifiche, previa approvazione del progetto preliminare
presentato dal promotore, procedere ai sensi del comma 15,
lettere c), d), e) ed f), ponendo lo stesso progetto a base
di gara e invitando alla gara il promotore.
17. Se il soggetto che ha presentato la proposta
prescelta ai sensi del comma 16 non partecipa alle gare di
cui alle lettere a), b) e c) del comma 16,
l'amministrazione aggiudicatrice incamera la garanzia di
cui all'articolo 75. Nelle gare di cui al comma 16, lettere
a), b) e c), si applica il comma 13.
18. Il promotore che non risulti aggiudicatario nella
procedura di cui al comma 16, lettera a), ha diritto al
rimborso, con onere a carico dell'affidatario, delle spese
sostenute nella misura massima di cui al comma 9, terzo
periodo. Al promotore che non risulti aggiudicatario nelle
procedure di cui al comma 16, lettere b) e c), si applica
quanto previsto dal comma 15, lettere e) ed f).
19. Gli operatori economici possono presentare alle
amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla
realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori
di pubblica utilita', incluse le strutture dedicate alla
nautica da diporto, non presenti nella programmazione
triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di
programmazione approvati dall'amministrazione
aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La
proposta contiene un progetto preliminare, una bozza di
convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da
uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la
specificazione delle caratteristiche del servizio e della
gestione. Nel caso di strutture destinate alla nautica da
diporto, il progetto preliminare deve definire le
caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori ed il
quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche
prestazioni da fornire, deve contenere uno studio con la
descrizione del progetto ed i dati necessari per
individuare e valutare i principali effetti che il progetto
puo' avere sull'ambiente e deve essere integrato con le
specifiche richieste nei decreti del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti 5 giugno 2009, nn. 10/09,
11/09 e 12/09, e successive modificazioni. Il piano
economico-finanziario comprende l'importo delle spese
sostenute per la predisposizione della proposta,
comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di
cui all'articolo 2578 del codice civile. La proposta e'
corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei
requisiti di cui al comma 21, dalla cauzione di cui
all'articolo 75, e dall'impegno a prestare una cauzione
nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo,
nel caso di indizione di gara. L'amministrazione
aggiudicatrice valuta, entro tre mesi, il pubblico
interesse della proposta. A tal fine l'amministrazione
aggiudicatrice puo' invitare il proponente ad apportare al
progetto preliminare le modifiche necessarie per la sua
approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche
richieste, la proposta non puo' essere valutata di pubblico
interesse. Il progetto preliminare, eventualmente
modificato, e' inserito nella programmazione triennale di
cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di
programmazione approvati dall'amministrazione
aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed e'
posto in approvazione con le modalita' indicate
all'articolo 97; il proponente e' tenuto ad apportare le
eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di
approvazione del progetto; in difetto, il progetto si
intende non approvato. Il progetto preliminare approvato e'
posto a base di gara per l'affidamento di una concessione,
alla quale e' invitato il proponente, che assume la
denominazione di promotore. Nel bando l'amministrazione
aggiudicatrice puo' chiedere ai concorrenti, compreso il
promotore, la presentazione di eventuali varianti al
progetto. Nel bando e' specificato che il promotore puo'
esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti,
compreso il promotore, devono essere in possesso dei
requisiti di cui al comma 8, e presentare un'offerta
contenente una bozza di convenzione, il piano
economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui
al comma 9, primo periodo, la specificazione delle
caratteristiche del servizio e della gestione, nonche' le
eventuali varianti al progetto preliminare; si applicano i
commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta
aggiudicatario, puo' esercitare, entro quindici giorni
dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, il
diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara
di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali
alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il
promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la
prelazione ha diritto al pagamento, a carico
dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la
predisposizione della proposta nei limiti indicati nel
comma 9. Se il promotore esercita la prelazione,
l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a
carico del promotore, dell'importo delle spese per la
predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9.
20. La proposta di cui al comma 19, primo periodo, puo'
riguardare, in alternativa alla concessione, la locazione
finanziaria di cui all'articolo 160-bis.
21. Possono presentare le proposte di cui al comma 19,
primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di cui
al comma 8, nonche' i soggetti dotati di idonei requisiti
tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali,
specificati dal regolamento, nonche' i soggetti di cui agli
articoli 34 e 90, comma 2, lettera b), eventualmente
associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori
di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di
pubblica utilita' rientra tra i settori ammessi di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli
scopi di utilita' sociale e di promozione dello sviluppo
economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla
presentazione di proposte di realizzazione di lavori
pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro
autonomia decisionale.
21-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di
bancabilita' e il coinvolgimento del sistema bancario
nell'operazione, si applicano in quanto compatibili le
disposizioni contenute all'articolo 144, commi 3-bis, 3-ter
e 3-quater.
22. Limitatamente alle ipotesi di cui i commi 16, 19 e
21, i soggetti che hanno presentato le proposte possono
recedere dalla composizione dei proponenti in ogni fase
della procedura fino alla pubblicazione del bando di gara
purche' tale recesso non faccia venir meno la presenza dei
requisiti per la qualificazione. In ogni caso, la mancanza
dei requisiti in capo a singoli soggetti comporta
l'esclusione dei soggetti medesimi senza inficiare la
validita' della proposta, a condizione che i restanti
componenti posseggano i requisiti necessari per la
qualificazione.
23. Ai sensi dell'articolo 4 del presente codice, per
quanto attiene alle strutture dedicate alla nautica da
diporto, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano adeguano la propria normativa ai principi previsti
dal presente articolo."
"Art. 174. Concessioni relative a infrastrutture (art.
7, d.lgs. n. 190/2002)
1. Il concessionario assume a proprio carico il rischio
di gestione dell'opera. Il prezzo eventualmente da
accordare al concessionario e la durata della concessione
sono determinati, nel bando di gara, sulla base del piano
economico finanziario e costituiscono, come previsto al
successivo articolo 177, comma 4, parametri di
aggiudicazione della concessione. Nella determinazione del
prezzo si tiene conto dell'eventuale prestazione di beni e
servizi da parte del concessionario allo stesso soggetto
aggiudicatore, relativamente all'opera concessa, secondo le
previsioni del bando di gara.
2. Le procedure di appalto del concessionario e i
rapporti dello stesso concessionario con i propri
appaltatori o con il proprio contraente generale, sono
regolate esclusivamente dalle:
norme regolanti gli appalti del concessionario di cui
agli articoli da 146 a 151;
norme di qualificazione degli appaltatori e
subappaltatori di cui al regolamento;
verifiche antimafia, da espletarsi nei confronti degli
affidatari e subaffidatari di lavori. I rapporti tra
concessionario e appaltatore o contraente generale sono
rapporti di diritto privato disciplinati dal contratto e
dalle norme del codice civile.
3. I rapporti di collegamento del concessionario con le
imprese esecutrici dei lavori sono individuati e regolati
dall'articolo 149, comma 3. L'elenco limitativo di tali
imprese e' unito alle candidature per la concessione. Tale
elenco e' aggiornato in funzione delle modifiche che
intervengono successivamente nei collegamenti tra le
imprese. Ove il concessionario si avvalga per la
realizzazione delle opere, di un contraente generale, ai
rapporti tra concessionario e contraente generale si
applicano i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 176. Ove il
contraente generale sia un'impresa collegata al
concessionario, deve assicurare il subaffidamento a terzi
delle quote ad essi riservate in sede di gara ovvero ai
sensi del comma 4; il subaffidamento delle quote predette
dovra' avvenire con la procedura prevista per gli appalti
del concessionario dagli articoli da 146 a 151.
4. E' fatto divieto alle amministrazioni
aggiudicatrici, di procedere ad estensioni dei lavori
affidati in concessione al di fuori delle ipotesi
consentite dall'articolo 147, previo aggiornamento degli
atti convenzionali sulla base di uno schema predisposto dal
Ministro delle infrastrutture. Di tale aggiornamento deve
essere data comunicazione al Parlamento.
4-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di
bancabilita' e il coinvolgimento del sistema bancario
nell'operazione, si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni contenute all'articolo 144, commi 3-bis, 3-ter
e 3-quater.
5. (abrogato)"
"Art. 175. Promotore e finanza di progetto(art. 8,
d.lgs. n. 190/2002)
1. Il Ministero pubblica nel sito informatico di cui al
decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio
2001, nonche' nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e in quella dell'Unione europea, la lista delle
infrastrutture inserite nel programma di cui all' articolo
161, comma 1, del presente codice, per le quali i soggetti
aggiudicatori intendono ricorrere alle procedure della
finanza di progetto disciplinate dal presente articolo.
Nella lista e' precisato, per ciascuna infrastruttura,
l'ufficio del soggetto aggiudicatore presso il quale gli
interessati possono ottenere le informazioni ritenute
utili.
2. Ai fini dell'inserimento dell'intervento nella
lista, i soggetti aggiudicatori rimettono lo studio di
fattibilita' al Ministero, che ne cura l'istruttoria
secondo quanto previsto dall' articolo 161, comma 1-quater.
Il Ministero sottopone lo studio di fattibilita' al CIPE,
che si esprime con la partecipazione dei presidenti delle
regioni e delle province autonome eventualmente interessate
e, in caso di valutazione positiva, indica, fra l'altro, le
eventuali risorse pubbliche destinate al progetto, che
devono essere disponibili a legislazione vigente. Dette
risorse devono essere mantenute disponibili per i progetti
approvati sino alla loro realizzazione.
3. Il Ministero aggiorna la lista di cui al comma 1,
indicando gli interventi i cui studi di fattibilita' sono
stati approvati dal CIPE.
4. Il soggetto aggiudicatore, entro novanta giorni
dalla data in cui diventa efficace la delibera del CIPE di
approvazione dello studio di fattibilita', provvede alla
pubblicazione del bando di gara sulla base dello studio di
fattibilita'.
5. Il bando, oltre a quanto previsto dall' articolo
177, deve specificare che:
a) le offerte devono contenere un progetto preliminare
che, oltre a quanto previsto nell'allegato tecnico di cui
all'allegato XXI, deve evidenziare, con apposito adeguato
elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative
eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di
salvaguardia, e deve, inoltre, indicare ed evidenziare
anche le caratteristiche prestazionali, le specifiche
funzionali e i costi dell'infrastruttura da realizzare, ivi
compreso il costo per le eventuali opere e misure
compensative dell'impatto territoriale e sociale; una bozza
di convenzione; un piano economico-finanziario asseverato
ai sensi dell' articolo 153, comma 9, primo periodo,
nonche' dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o
piu' istituti finanziatori nel progetto. Il piano
economico-finanziario comprende l'importo delle spese
sostenute per la predisposizione dell'offerta, comprensivo
anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui
all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo non puo'
superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento,
come desumibile dallo studio di fattibilita' posto a base
di gara;
b) il soggetto aggiudicatore richiede al promotore
scelto ai sensi del comma 6 di apportare al progetto
preliminare, ed eventualmente allo schema di convenzione e
al piano economico-finanziario, da esso presentati, le
modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione
del progetto preliminare da parte del CIPE. In tal caso la
concessione e' definitivamente aggiudicata al promotore
solo successivamente all'accettazione, da parte di
quest'ultimo, delle modifiche indicate. In caso di mancata
accettazione delle modifiche indicate dal CIPE da parte del
promotore, il soggetto aggiudicatore ha facolta' di
chiedere ai concorrenti successivi in graduatoria
l'accettazione, entro trenta giorni dalla richiesta, delle
modifiche da apportare al progetto preliminare presentato
dal promotore alle stesse condizioni proposte a
quest'ultimo e non accettate dallo stesso. In caso di esito
negativo o di una sola offerta, il soggetto aggiudicatore
ha facolta' di procedere ai sensi dell' articolo 177,
ponendo a base di gara il progetto preliminare predisposto
dal promotore, aggiornato con le prescrizioni del CIPE;
c) il promotore, o eventualmente altro concorrente
scelto ai sensi della lettera b) ai fini
dell'aggiudicazione definitiva della concessione, deve dare
adeguato conto dell'integrale copertura finanziaria
dell'investimento, anche acquisendo la disponibilita' di
uno o piu' istituti di credito a concedere il finanziamento
previsto nel piano economico-finanziario correlato al
progetto preliminare presentato dal promotore ed
eventualmente adeguato a seguito della deliberazione del
CIPE.
5-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di
bancabilita' e il coinvolgimento del sistema bancario
nell'operazione, si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni contenute all'articolo 144, commi 3-bis, 3-ter
e 3-quater.
6. In parziale deroga a quanto stabilito dall' articolo
177, il soggetto aggiudicatore valuta le offerte presentate
con il criterio dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa, redige una graduatoria e nomina promotore il
soggetto che ha presentato la migliore offerta; la nomina
del promotore puo' aver luogo anche in presenza di una sola
offerta. L'esame delle offerte e' esteso agli aspetti
relativi alla qualita' del progetto preliminare presentato,
al valore economico e finanziario del piano e al contenuto
della bozza di convenzione.
7. Le offerte sono corredate delle garanzie e delle
cauzioni di cui all' articolo 153, comma 13, primo periodo.
8. L'offerta del promotore e' vincolante per il periodo
indicato nel bando, comunque non inferiore a un anno dalla
presentazione dell'offerta stessa.
9. Il soggetto aggiudicatore promuove, ove necessaria,
la procedura di valutazione di impatto ambientale e quella
di localizzazione urbanistica, ai sensi dell' articolo 165,
comma 3. A tale fine, il promotore integra il progetto
preliminare con lo studio di impatto ambientale e con
quanto necessario alle predette procedure.
10. Il progetto preliminare, istruito ai sensi dell'
articolo 165, comma 4, e' approvato dal CIPE ai sensi dell'
articolo 169-bis, unitamente allo schema di convenzione e
al piano economico-finanziario. La mancata approvazione del
progetto preliminare da parte del CIPE non determina alcun
diritto in capo all'offerente con riguardo alle prestazioni
e alle attivita' gia' svolte.
11. Il soggetto aggiudicatore procede
all'aggiudicazione e alla stipula del contratto di
concessione nei termini e alle condizioni di cui al comma
5, lettere b) e c). Nel caso in cui risulti aggiudicatario
della concessione un soggetto diverso dal promotore,
quest'ultimo ha diritto al pagamento, a carico
dell'aggiudicatario definitivo, dell'importo delle spese
sostenute per la predisposizione dell'offerta e al rimborso
dei costi sostenuti per le integrazioni di cui al comma 9.
12. Il soggetto aggiudicatario e' tenuto agli
adempimenti previsti dall' articolo 153, comma 13, secondo
e terzo periodo.
13. E' facolta' dei soggetti di cui all' articolo 153,
comma 20, presentare al soggetto aggiudicatore studi di
fattibilita' relativi alla realizzazione di infrastrutture
inserite nel programma di cui all' articolo 161, non
presenti nella lista di cui al comma 1 del presente
articolo. Ai fini dell'inserimento dell'intervento nella
lista di cui al predetto comma 1, il soggetto aggiudicatore
trasmette lo studio di fattibilita' al Ministero il quale,
svolta l'istruttoria ai sensi dell' articolo 161, comma
1-quater, lo sottopone al CIPE per l'approvazione ai sensi
del comma 2 del presente articolo. L'inserimento
dell'intervento nella lista non determina alcun diritto del
proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla
realizzazione degli interventi proposti.
14. I soggetti di cui all'articolo 153, comma 20,
possono presentare al soggetto aggiudicatore proposte
relative alla realizzazione di infrastrutture inserite nel
programma di cui all'articolo 161, non presenti nella lista
di cui al comma 1 del presente articolo. Il soggetto
aggiudicatore puo' riservarsi di non accogliere la proposta
ovvero di interrompere il procedimento, senza oneri a
proprio carico, prima che siano avviate le procedure di cui
al sesto periodo del presente comma. La proposta contiene
il progetto preliminare redatto ai sensi del comma 5,
lettera a), lo studio di impatto ambientale, la bozza di
convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da
uno dei soggetti di cui all'articolo 153, comma 9, primo
periodo, nonche' l'indicazione del contributo pubblico
eventualmente necessario alla realizzazione del progetto e
la specificazione delle caratteristiche del servizio e
della gestione. Il piano economico-finanziario comprende
l'importo di cui all'articolo 153, comma 9, secondo
periodo; tale importo non puo' superare il 2,5 per cento
del valore dell'investimento. La proposta e' corredata
delle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti
di cui all'articolo 153, comma 20, della cauzione di cui
all'articolo 75, e dell'impegno a prestare una cauzione
nella misura dell'importo di cui all'articolo 153, comma 9,
terzo periodo, nel caso di indizione di gara. Il soggetto
aggiudicatore promuove, ove necessaria, la procedura di
impatto ambientale e quella di localizzazione urbanistica,
ai sensi dell'articolo 165, comma 3, invitando
eventualmente il proponente ad integrare la proposta con la
documentazione necessaria alle predette procedure. La
proposta viene rimessa dal soggetto aggiudicatore al
Ministero, che ne cura l'istruttoria ai sensi dell'articolo
165, comma 4. Il progetto preliminare e' approvato dal CIPE
ai sensi dell'articolo 169-bis, unitamente allo schema di
convenzione e al piano economico-finanziario. Il soggetto
aggiudicatore ha facolta' di richiedere al proponente di
apportare alla proposta le modifiche eventualmente
intervenute in fase di approvazione da parte del CIPE. Se
il proponente apporta le modifiche richieste assume la
denominazione di promotore e la proposta e' inserita nella
lista di cui al comma 1 ed e' posta a base di gara per
l'affidamento di una concessione ai sensi dell'articolo
177, cui partecipa il promotore con diritto di prelazione,
di cui e' data evidenza nel bando di gara. Se il promotore
non partecipa alla gara, il soggetto aggiudicatore incamera
la cauzione di cui all'articolo 75. I concorrenti devono
essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 153,
comma 8. Si applica l'articolo 153, commi 4 e 19,
tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo periodo. Il
soggetto aggiudicatario e' tenuto agli adempimenti previsti
dall'articolo 153, comma 13, secondo e terzo periodo."
- si riporta il testo dell'art. 33 del D.L. 18-10-2012
n. 179 recante Ulteriori misure urgenti per la crescita del
Paese., pubblicato nella Gazz. Uff. 19 ottobre 2012, n.
245, S.O., convertito, con modificazioni, con legge
17-12-2012 n. 221 pubblicata nella Gazz. Uff. 18 dicembre
2012, n. 294, S.O, come modificato dalla presente legge:
-
"Art. 33 Disposizioni per incentivare la realizzazione
di nuove infrastrutture
1. Al fine di favorire in via sperimentale la
realizzazione di nuove opere infrastrutturali di rilevanza
strategica nazionale di importo superiore a 200 milioni di
euro mediante l'utilizzazione dei contratti di partenariato
pubblico-privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la cui
progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre
2016, per i quali non sono previsti contributi pubblici a
fondo perduto ed e' accertata, in esito alla procedura di
cui al comma 2, la non sostenibilita' del piano economico
finanziario, e' riconosciuto al soggetto titolare del
contratto di partenariato pubblico privato, ivi comprese le
societa' di progetto di cui all'articolo 156 del medesimo
decreto legislativo n. 163 del 2006, un credito di imposta
a valere sull'IRES e sull'IRAP generate in relazione alla
costruzione e gestione dell'opera. Il credito di imposta e'
stabilito per ciascun progetto nella misura necessaria al
raggiungimento dell'equilibrio del piano economico
finanziario e comunque entro il limite massimo del 50 per
cento del costo dell'investimento. Il credito di imposta
non costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e
dell'IRAP. Il credito di imposta e' posto a base di gara
per l'individuazione dell'affidatario del contratto di
partenariato pubblico privato e successivamente riportato
nel contratto.
2. Il CIPE, previo parere del NARS che allo scopo e'
integrato con due ulteriori componenti designati
rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze
e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
con proprie delibere individua l'elenco delle opere che,
per effetto dell'applicazione delle misure di cui ai commi
1 e 2-ter, conseguono le condizioni di equilibrio
economico-finanziario necessarie a consentirne il
finanziamento, e il valore complessivo delle opere che
possono accedere alle agevolazioni; per ciascuna
infrastruttura sono inoltre determinate le misure
agevolative necessarie per la sostenibilita' del piano
economico finanziario, definendone le modalita' per
l'accertamento, per il relativo monitoraggio nonche' per la
loro rideterminazione in caso di miglioramento dei
parametri posti a base del piano economico-finanziario e
applicando, per quanto compatibili, i principi e i criteri
definiti dal CIPE con le apposite linee guida per
l'applicazione dell'articolo 18 della legge 12 novembre
2011, n. 183.
2-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: «puo' avere ad oggetto»
sono inserite le seguenti: «il credito di imposta di cui
all'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, chiesto a rimborso e»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. L'attestazione del credito di imposta di cui
all'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, chiesto a rimborso deve essere rilasciata
dall'Agenzia delle entrate entro quaranta giorni dalla
richiesta del contribuente. Il mancato rilascio equivale ad
attestazione ai sensi e nei limiti di cui al comma 1».
2-ter. Al fine di favorire la realizzazione di nuove
opere infrastrutturali di rilevanza strategica nazionale di
importo superiore a 200 milioni di euro mediante
l'utilizzazione dei contratti di partenariato
pubblico-privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la cui
progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre
2016, per le quali e' accertata, in esito alla procedura di
cui al comma 2, la non sostenibilita' del piano
economico-finanziario, e' riconosciuta al soggetto titolare
del contratto di partenariato pubblico-privato, ivi
comprese le societa' di progetto di cui all'articolo 156
del medesimo decreto legislativo n. 163, al fine di
assicurare la sostenibilita' economica dell'operazione di
partenariato pubblico-privato, l'esenzione dal pagamento
del canone di concessione nella misura necessaria al
raggiungimento dell'equilibrio del piano
economico-finanziario.
2-quater. La misura di cui al comma 2-ter e' utilizzata
anche cumulativamente a quella di cui al comma 1 del
presente articolo al fine di assicurare la sostenibilita'
economica dell'operazione di partenariato pubblico privato.
Nel complesso le misure di cui ai commi 1 e 2-ter del
presente articolo non possono superare il 50 per cento del
costo dell'investimento, tenendo conto anche del contributo
pubblico a fondo perduto. Le misure di cui al presente
articolo sono alternative a quelle previste dall'articolo
18 della legge 12 novembre 2011, n. 183. Le stesse misure
sono riconosciute in conformita' alla disciplina
comunitaria in materia di aiuti di Stato.
3. All'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n.
183, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea del comma 1, le parole: «previste in
piani o programmi di amministrazioni pubbliche» sono
sostituite dalle seguenti: «incluse in piani o programmi di
amministrazioni pubbliche previsti a legislazione vigente»
e, dopo le parole: «per il soggetto interessato,» sono
inserite le seguenti: «ivi inclusi i soggetti
concessionari,»;
b) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «Le misure di cui al comma 1 possono essere
utilizzate anche per le infrastrutture di interesse
strategico gia' affidate o in corso di affidamento con
contratti di partenariato pubblico privato di cui
all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, nel caso in cui risulti necessario
ripristinare l'equilibrio del piano economico finanziario.
Il CIPE con propria delibera, previo parere del Nars che
allo scopo e' integrato con due ulteriori componenti
designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e
delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, adottata su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, determina l'importo del
contributo pubblico a fondo perduto, quello necessario per
il riequilibrio del piano economico finanziario ai sensi
del periodo precedente, l'ammontare delle risorse
disponibili a legislazione vigente utilizzabili,
l'ammontare delle misure di cui al comma 1 da riconoscere a
compensazione della quota di contributo mancante, nonche' i
criteri e le modalita' per la rideterminazione della misura
delle agevolazioni in caso di miglioramento dei parametri
posti a base del piano economico finanziario.».
3-bis. All'articolo 157, comma 4, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «Le
disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche
alle societa'» sono inserite le seguenti: «operanti nella
gestione dei servizi di cui all'articolo 3-bis del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, alle
societa'».
3-ter. All'articolo 163, comma 2, lettera f), del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «. Per gli interventi
ferroviari di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre
2001, n. 443, in cui il soggetto aggiudicatore sia diverso
da RFI S.p.A., ma da quest'ultima direttamente o
indirettamente partecipato, il Ministero individua in RFI
S.p.A. il destinatario dei fondi da assegnare ai sensi
della presente lettera».
4. I canoni di cui all'articolo 1, comma 1020, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
derivanti dalla realizzazione del completamento
dell'autostrada Livorno-Civitavecchia, tratto
Cecina-Civitavecchia, sono trasferiti alla regione Toscana,
per i primi dieci anni di gestione dell'infrastruttura,
fino alla quota massima annua del settantacinque per cento.
Il trasferimento avviene a titolo di concorso al
finanziamento da parte della regione di misure di
agevolazione tariffaria in favore dei residenti nei comuni
dei territori interessati.
4-bis. Al comma 4 dell'articolo 157 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «rete
di trasmissione nazionale di energia elettrica,» sono
inserite le seguenti: «alle societa' titolari delle
autorizzazioni per la realizzazione di reti di
comunicazione elettronica di cui al decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, e alle societa' titolari delle licenze
individuali per l'installazione e la fornitura di reti di
telecomunicazioni pubbliche di cui all'articolo 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n. 318, come modificato dal decreto del Presidente, della
Repubblica 1° agosto 2002, n. 211,».
4-ter. Fermo restando il limite massimo alle spese per
l'indebitamento di cui agli articoli 6 e 7 del decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 49, quale garanzia del
pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei
prestiti le universita' possono rilasciare agli istituti
finanziatori delegazione di pagamento a valere su tutte le
entrate, proprie e da trasferimenti, ovvero sui
corrispondenti proventi risultanti dal conto economico.
L'atto di delega, non soggetto ad accettazione, e'
notificato al tesoriere da parte delle universita' e
costituisce titolo esecutivo. Le somme di competenza delle
universita' destinate al pagamento delle rate in scadenza
dei mutui e dei prestiti non possono essere comprese
nell'ambito di procedure cautelari, di esecuzione forzata e
concorsuali, anche straordinarie, e non possono essere
oggetto di compensazione, a pena di nullita' rilevabile
anche d'ufficio dal giudice.
5. Al fine di assicurare la realizzazione, in uno o
piu' degli Stati le cui acque territoriali confinano con
gli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria,
individuati con il decreto del Ministro della difesa di cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011,
n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto
2011, n. 130, di apprestamenti e dispositivi info-operativi
e di sicurezza idonei a garantire il supporto e la
protezione del personale impiegato anche nelle attivita'
internazionali di contrasto alla pirateria ed assicurare
una maggior tutela della liberta' di navigazione del
naviglio commerciale nazionale, in attuazione delle
disposizioni di cui al citato articolo 5, e' autorizzata
una spesa di 3,7 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2,6
milioni di euro annui fino all'anno 2020.
6. Alla copertura degli oneri di cui al comma 5, pari a
3,7 milioni di euro per l'anno 2012 e 2,6 milioni di euro
annui per gli anni dal 2013 al 2020, si provvede:
a) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2012
mediante utilizzo delle somme relative ai rimborsi
corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale
corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate
italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di
pace, versate nell'anno 2012 e non ancora riassegnate al
fondo per il finanziamento della partecipazione italiana
alle missioni internazionali di pace previsto dall'articolo
1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tal
fine le predette somme sono riassegnate al pertinente
capitolo dello stato di previsione della spesa del
Ministero della difesa;
b) quanto a 2,6 milioni di euro annui dal 2013 al 2020,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 55, comma 5, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122.
6-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, al comma 11, la parola: «affida» e'
sostituita dalle seguenti: «puo' affidare».
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
7-bis. Presso il Ministero dell'interno e' istituita la
Commissione per la pianificazione ed il coordinamento della
fase esecutiva del programma di interventi per il
completamento della rete nazionale standard Te.T.Ra.
necessaria per le comunicazioni sicure della Polizia di
Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia
di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo
forestale dello Stato, cui e' affidato il compito di
formulare pareri sullo schema del programma, sul suo
coordinamento e integrazione interforze e, nella fase di
attuazione del programma, su ciascuna fornitura o progetto.
La Commissione e' presieduta dal direttore centrale dei
servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale del
Dipartimento della pubblica sicurezza, ed e' composta: dal
direttore dell'ufficio per il coordinamento e la
pianificazione, di cui all'articolo 6 della legge 1° aprile
1981, n. 121; da un rappresentante della Polizia di Stato;
da un rappresentante del Comando generale dell'Arma dei
carabinieri; da un rappresentante del Comando generale
della Guardia di finanza; da un rappresentante del
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria; da un
rappresentante del Corpo forestale dello Stato; da un
dirigente della Ragioneria generale dello Stato. Le
funzioni di segretario sono espletate da un funzionario
designato dal Capo della polizia - Direttore generale della
pubblica sicurezza. Per i componenti della Commissione non
sono corrisposti compensi. La Commissione, senza che cio'
comporti oneri per la finanza pubblica, puo' decidere di
chiedere specifici pareri anche ad estranei
all'Amministrazione dello Stato, che abbiano particolare
competenza tecnica. I contratti e le convenzioni inerenti
all'attuazione del programma di cui al presente comma sono
stipulati dal Capo della polizia - Direttore generale della
pubblica sicurezza, o da un suo delegato, acquisito il
parere della Commissione di cui al presente comma."
- si riporta il testo dell'art. 18 della L. 12-11-2011
n. 183 recante Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilita'
2012), pubblicata nella Gazz. Uff. 14 novembre 2011, n.
265, S.O. come modificato dalla presente legge:
"Art. 18 Finanziamento di infrastrutture mediante
defiscalizzazione
1. Al fine di favorire la realizzazione di nuove
infrastrutture, incluse in piani o programmi di
amministrazioni pubbliche previsti a legislazione vigente,
da realizzare con contratti di partenariato pubblico
privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riducendo ovvero
azzerando il contributo pubblico a fondo perduto, in modo
da assicurare la sostenibilita' economica dell'operazione
di partenariato pubblico privato tenuto conto delle
condizioni di mercato, possono essere previste, per le
societa' di progetto costituite ai sensi dell'articolo 156
del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e successive modificazioni, nonche', a seconda delle
diverse tipologie di contratto, per il soggetto
interessato, ivi inclusi i soggetti concessionari, le
seguenti misure:
a) le imposte sui redditi e l'IRAP generate durante il
periodo di concessione possono essere compensate totalmente
o parzialmente con il predetto contributo a fondo perduto;
b) il versamento dell'imposta sul valore aggiunto
dovuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, puo' essere assolto mediante compensazione
con il predetto contributo pubblico a fondo perduto, nel
rispetto della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28
novembre 2006, relativa all'IVA e delle pertinenti
disposizioni in materia di risorse proprie del bilancio
dell'Unione europea, nonche', limitatamente alle grandi
infrastrutture portuali, per un periodo non superiore ai 15
anni, con il 25% dell'incremento del gettito di imposta sul
valore aggiunto relativa alle operazioni di importazione
riconducibili all'infrastruttura oggetto dell'intervento;
c) l'ammontare del canone di concessione previsto
dall'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e successive modificazioni, nonche', l'integrazione
prevista dall'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni,
possono essere riconosciuti al concessionario come
contributo in conto esercizio.
2. L'importo del contributo pubblico a fondo perduto
nonche' le modalita' e i termini delle misure previste al
comma 1, utilizzabili anche cumulativamente, sono posti a
base di gara per l'individuazione del concessionario, e
successivamente riportate nel contratto di concessione da
approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. La misura massima del contributo pubblico,
ivi incluse le misure di cui al comma 1, non puo' eccedere
il 50 per cento del costo dell'investimento e deve essere
in conformita' con la disciplina nazionale e comunitaria in
materia. Le misure di cui al comma 1 possono essere
utilizzate anche per le infrastrutture di interesse
strategico gia' affidate o in corso di affidamento con
contratti di partenariato pubblico privato di cui
all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, nel caso in cui risulti necessario
ripristinare l'equilibrio del piano economico finanziario.
Il CIPE con propria delibera, previo parere del Nars che
allo scopo e' integrato con due ulteriori componenti
designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e
delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, adottata su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, determina l'importo del
contributo pubblico a fondo perduto, quello necessario per
il riequilibrio del piano economico finanziario ai sensi
del periodo precedente, l'ammontare delle risorse
disponibili a legislazione vigente utilizzabili,
l'ammontare delle misure di cui al comma 1 da riconoscere a
compensazione della quota di contributo mancante, nonche' i
criteri e le modalita' per la rideterminazione della misura
delle agevolazioni in caso di miglioramento dei parametri
posti a base del piano economico finanziario. Con le
modalita' di cui al precedente periodo puo' essere altresi'
definita ogni altra disposizione attuativa del presente
articolo.
2-bis. L'incremento del gettito IVA, di cui al comma 1,
lettera b) su cui calcolare la quota del 25 per cento, e'
determinato per ciascun anno di esercizio
dell'infrastruttura:
a) in relazione a progetti di nuove infrastrutture, in
misura pari all'ammontare delle riscossioni dell'IVA
registrato nel medesimo anno;
b) in relazione a progetti di ampliamento ovvero
potenziamento di infrastrutture esistenti, in misura pari
alla differenza tra l'ammontare delle riscossioni dell'IVA
registrato nel medesimo anno e la media delle riscossioni
conseguite nel triennio immediatamente precedente l'entrata
in esercizio dell'infrastruttura oggetto dell'intervento.
2-ter. (soppresso)
2-quater. Con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le
modalita' di accertamento, calcolo e determinazione
dell'incremento di gettito di cui al comma 2-bis, di
corresponsione della quota di incremento del predetto
gettito alla societa' di progetto, nonche' ogni altra
disposizione attuativa della disposizione di cui al
predetto comma 2-bis.
2-quinquies. Restano salve le disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 990 e 991, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, con riguardo agli interventi di finanza di
progetto gia' individuati ed in parte finanziati ai sensi
del citato comma 991. (50)
3. (abrogato)
4. In occasione degli aggiornamenti periodici del piano
economico-finanziario si procede alla verifica del calcolo
del costo medio ponderato del capitale investito ed
eventualmente del premio di rischio indicati nel contratto
di concessione vigente, nonche' alla rideterminazione delle
misure previste al comma 1 sulla base dei valori
consuntivati nel periodo regolatorio precedente, anche alla
luce delle stime di traffico registrate nel medesimo
periodo."
- Si riporta l'art. 1 del D.L. 22-6-2012 n. 83 recante
Misure urgenti per la crescita del Paese, pubblicato nella
Gazz. Uff. 26 giugno 2012, n. 147, S.O. convertito con
modificazioni con Legge 7-8-2012 n. 134 pubblicata nella
Gazz. Uff. 11 agosto 2012, n. 187, S.O., come modificato
dalla presente legge:
-
"Art. 1 Integrazione della disciplina relativa
all'emissione di obbligazioni e di titoli di debito da
parte delle societa' di progetto - project bond
1. Gli interessi delle obbligazioni di progetto emesse
dalle societa' di cui all'articolo 157 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono soggette allo
stesso regime fiscale previsto per i titoli del debito
pubblico.
2. All'articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, dopo le parole: «diversi dalle banche» sono
aggiunte le seguenti: «e dalle societa' di cui all'articolo
157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».
3. Le garanzie di qualunque tipo da chiunque e in
qualsiasi momento prestate in relazione alle emissioni di
obbligazioni e titoli di debito da parte delle societa' di
cui all'articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, nonche' le relative eventuali surroghe,
postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche
parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in
relazione a tali emissioni, sono soggette alle imposte di
registro, ipotecarie e catastali in misura fissa di cui
rispettivamente al decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131 e al decreto legislativo 31 ottobre
1990, n. 347.
4. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano alle
obbligazioni emesse nei tre anni successivi alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
5. E' ammessa l'emissione di obbligazioni ai sensi
dell'articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163 , anche ai fini del rifinanziamento del debito
precedentemente contratto per la realizzazione
dell'infrastruttura o delle opere connesse al servizio di
pubblica utilita' di cui sia titolare. "
- Il testo del Decreto Legge 5-10-1993 n. 400 recante
Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a
concessioni demaniali marittime e' stato pubblicato nella
Gazz. Uff. 5 ottobre 1993, n. 234, e convertito, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 4 dicembre 1993, n.
494 pubblicata nella Gazz. Uff. 4 dicembre 1993, n. 285.
 
Art. 20

Riprogrammazione degli interventi
del Piano nazionale della sicurezza stradale

1. Con ricognizione, da completare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, da effettuare con i soggetti beneficiari, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti verifica lo stato di attuazione degli interventi del 1° e 2° Programma annuale di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale cofinanziati con legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ove dalla predetta ricognizione risultino interventi non ancora avviati i corrispondenti finanziamenti ed i relativi impegni di spesa sono revocati con uno o piu' decreti, di natura non regolamentare, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Le risorse derivanti dalle revoche dei finanziamenti sono iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sono destinate alla realizzazione in cofinanziamento di un programma di interventi di sicurezza stradale, concernenti prevalentemente lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali, nonche' al finanziamento della realizzazione e della messa in sicurezza dei tratti stradali mancanti per dare continuita' all'asse viario Terni-Rieti, alla prosecuzione del monitoraggio dei Programmi di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale ed all'implementazione ed al miglioramento del sistema di raccolta dati di incidentalita' stradale in coerenza con quanto previsto dall'articolo 56 della legge 29 luglio 2010, n. 120.
3. Le somme relative ai finanziamenti revocati iscritte in conto residui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica nel triennio 2013-2015, per le finalita' del comma 2.
4. Il programma da cofinanziare e' definito sulla base delle proposte formulate dalle Regioni a seguito di specifica procedura fondata su criteri di selezione che tengono prioritariamente conto dell'importanza degli interventi in termini di effetti sul miglioramento della sicurezza stradale di cui al comma 2 e della loro immediata cantierabilita'.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio conseguenti all'attuazione del presente articolo.
5-bis. Al fine di garantire l'efficacia del sistema sanzionatorio relativo alle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e l'effettiva disponibilita' delle risorse destinate al finanziamento dei programmi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, all'articolo 202 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Tale somma e' ridotta del 30 per cento se il pagamento e' effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. La riduzione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni del presente codice per cui e' prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 210, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida»;
b) al comma 2:
1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico»;
2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico»;
c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2.1. Qualora l'agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura il conducente, in deroga a quanto previsto dal comma 2, e' ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore medesimo, il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico, nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 1. L'agente trasmette il verbale al proprio comando o ufficio e rilascia al trasgressore una ricevuta della somma riscossa, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo»;
d) al comma 2-bis e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora l'agente accertatore sia dotato di idonea apparecchiatura, il conducente puo' effettuare il pagamento anche mediante strumenti di pagamento elettronico»;
e) al comma 2-ter, le parole: «alla meta' del massimo» sono sostituite dalle seguenti: «al minimo».
5-ter. Il Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, promuove la stipulazione di convenzioni con banche, con la societa' Poste italiane Spa e con altri intermediari finanziari al fine di favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la diffusione dei pagamenti mediante strumenti di pagamento elettronico previsti dall'articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo modificato dal comma 5-bis del presente articolo.
5-quater. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, tramite posta elettronica certificata nei confronti dei soggetti abilitati all'utilizzo della posta medesima, escludendo l'addebito delle spese di notificazione a carico di questi ultimi.
Riferimenti normativi

La legge 23-12-1999 n. 488 reca Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
(Legge finanziaria 2000) ed e' pubblicata nella Gazz. Uff.
27 dicembre 1999, n. 302, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 56 della legge 29
luglio 2010, 120 Disposizioni in materia di sicurezza
stradale, pubblicata nella Gazz. Uff. 29 luglio 2010, n.
175, S.O. :
"Art. 56 (Raccolta e invio dei dati relativi
all'incidentalita' stradale)
1. Ferme restando le competenze dell'Istituto nazionale
di statistica e dell'Automobile Club d'Italia, con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'interno, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono fissati i
termini e le modalita' per la trasmissione, in via
telematica, dei dati relativi all'incidentalita' stradale
da parte delle Forze dell'ordine e degli enti locali al
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, ai fini dell'aggiornamento degli archivi
previsti dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo
n. 285 del 1992.
2. Per la predisposizione della dotazione strumentale
necessaria per l'attuazione delle disposizioni del comma 1
e' autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2010 e 2011. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307."
- Si riporta il testo dell'articolo 202 del D.Lgs.
30-4-1992 n. 285
recante il Nuovo codice della strada. Pubblicato nella
Gazz. Uff. 18 maggio 1992, n. 114, S.O., come modificato
dalla presente legge:
"Art. 202 Pagamento in misura ridotta
1. Per le violazioni per le quali il presente codice
stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma
restando l'applicazione delle eventuali sanzioni
accessorie, il trasgressore e' ammesso a pagare, entro
sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione,
una somma pari al minimo fissato dalle singole norme.Tale
somma e' ridotta del 30 per cento se il pagamento e'
effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla
notificazione. La riduzione di cui al periodo precedente
non si applica alle violazioni del presente codice per cui
e' prevista la sanzione accessoria della confisca del
veicolo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 210, e la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida.
2. Il trasgressore puo' corrispondere la somma dovuta
presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore
oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale,
oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto
corrente bancarioovvero mediante strumenti di pagamento
elettronico. All'uopo, nel verbale contestato o notificato
devono essere indicate le modalita' di pagamento, con il
richiamo delle norme sui versamenti in conto corrente
postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente
bancarioovvero mediante strumenti di pagamento elettronico.
2.1. Qualora l'agente accertatore sia munito di idonea
apparecchiatura il conducente, in deroga a quanto previsto
dal comma 2, e' ammesso ad effettuare immediatamente, nelle
mani dell'agente accertatore medesimo, il pagamento
mediante strumenti di pagamento elettronico, nella misura
ridotta di cui al secondo periodo del comma 1. L'agente
trasmette il verbale al proprio comando o ufficio e
rilascia al trasgressore una ricevuta della somma riscossa,
facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che
consegna al trasgressore medesimo
2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2, quando
la violazione degli articoli 142, commi 9 e 9-bis, 148,
167, in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore
al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico,
174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6 e 7, e' commessa da
un conducente titolare di patente di guida di categoria C,
C+E, D o D+E nell'esercizio dell'attivita' di autotrasporto
di persone o cose, il conducente e' ammesso ad effettuare
immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il
pagamento in misura ridotta di cui al comma 1. L'agente
trasmette al proprio comando o ufficio il verbale e la
somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore,
facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che
consegna al trasgressore medesimo. Qualora l'agente
accertatore sia dotato di idonea apparecchiatura, il
conducente puo' effettuare il pagamento anche mediante
strumenti di pagamento elettronico.
2-ter. Qualora il trasgressore non si avvalga della
facolta' di cui al comma 2-bis, e' tenuto a versare
all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma
pari al minimo della sanzione pecuniaria prevista per la
violazione. Del versamento della cauzione e' fatta menzione
nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione
e' versata al comando o ufficio da cui l'agente accertatore
dipende.
2-quater. In mancanza del versamento della cauzione di
cui al comma 2-ter, e' disposto il fermo amministrativo del
veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto
onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta
giorni. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo e'
affidato in custodia, a spese del responsabile della
violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del
comma 1 dell'articolo 214-bis.
3. Il pagamento in misura ridotta non e' consentito
quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito a
fermarsi ovvero, trattandosi di conducente di veicolo a
motore, si sia rifiutato di esibire il documento di
circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro
documento che, ai sensi delle presenti norme, deve avere
con se'; in tal caso il verbale di contestazione della
violazione deve essere trasmesso al prefetto entro dieci
giorni dell'identificazione.
3-bis. Il pagamento in misura ridotta non e' inoltre
consentito per le violazioni previste dagli articoli 83,
comma 6; 88, comma 3; 97, comma 9; 100, comma 12; 113,
comma 5; 114, comma 7; 116, comma 13; 124, comma 4; 136,
comma 6; 168, comma 8; 176, comma 19; 216, comma 6; 217,
comma 6; 218, comma 6. Per tali violazioni il verbale di
contestazione e' trasmesso al prefetto del luogo della
commessa violazione entro dieci giorni. "
 
Art. 21

Differimento dell'operativita' della garanzia globale
di esecuzione

1. Il termine previsto dall'articolo 357, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, gia' prorogato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 119, e' ulteriormente differito al 30 giugno 2014.
Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 5 dell'art 357 del
D.P.R. 5-10-2010 n. 207 recante Regolamento di esecuzione
ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE», pubblicato nella Gazz. Uff. 10
dicembre 2010, n. 288, S.O.:
-
"Art. 357 Norme transitorie
(Omissis)
5. Le disposizioni della parte II, titolo VI, capo II
(sistema di garanzia globale), si applicano ai contratti i
cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano
pubblicati a decorrere da un anno successivo alla data di
entrata in vigore del presente regolamento, nonche', in
caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai
contratti in cui gli inviti a presentare le offerte siano
inviati a decorrere da un anno successivo alla data di
entrata in vigore del presente regolamento."
- si riporta il comma 2 dell'art. 1 del D.L. 6-6-2012
n. 73 recante Disposizioni urgenti in materia di
qualificazione delle imprese e di garanzia globale di
esecuzione pubblicato nella Gazz. Uff. 7 giugno 2012, n.
131, convertito con legge 23-7-2012 n. 119 pubblicata nella
Gazz. Uff. 30 luglio 2012, n. 176:
"2. I termini previsti dall'articolo 357, comma 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207, sono prorogati di un anno."
 
Art. 22

Misure per l'aumento della produttivita' nei porti

1. All'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «Nei siti oggetto di interventi» sono sostituite dalle seguenti: «Nelle aree portuali e marino costiere poste in siti» e il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «Il decreto di approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare deve intervenire entro trenta giorni dalla suddetta trasmissione, previo parere, solo se il progetto di dragaggio prevede anche il progetto di infrastrutture di contenimento non comprese nei provvedimenti di rilascio della Valutazione d'impatto ambientale dei Piani regolatori portuali di riferimento, o comunque difformi da quelle oggetto dei provvedimenti, della Commissione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sull'assoggettabilita' o meno del progetto alla valutazione di impatto ambientale»;
b) al comma 2, lettera a), le parole: «analoghe al fondo naturale con riferimento al sito di prelievo e» sono soppresse;
c) al comma 2, lettera c), le parole «con le modalita' previste dal decreto di cui al comma 6» sono soppresse;
d) al comma 6, le parole: «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce con proprio decreto le modalita' e le norme tecniche per i dragaggi dei materiali, anche al fine dell'eventuale loro reimpiego, di aree portuali e marino costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «adotta con proprio decreto le norme tecniche applicabili alle operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale al fine dell'eventuale reimpiego dei materiali dragati ed al fine di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo».
2. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria, alle autorita' portuali e' consentito di stabilire variazioni in diminuzione, fino all'azzeramento, delle tasse di ancoraggio e portuale, cosi' come adeguate ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, nonche' variazioni in aumento, fino a un limite massimo pari al doppio della misura delle tasse medesime. L'utilizzo delle entrate rivenienti dall'esercizio dell'autonomia impositiva e tariffaria delle autorita' portuali, nonche' la compensazione, con riduzioni di spese correnti, sono adeguatamente esposti nelle relazioni sul bilancio di previsione e nel rendiconto generale. Nei casi in cui le autorita' portuali si avvalgano della predetta facolta' di riduzione della tassa di ancoraggio in misura superiore al settanta per cento, e' esclusa la possibilita' di pagare il tributo con la modalita' dell'abbonamento annuale. Il collegio dei revisori dei conti attesta la compatibilita' finanziaria delle operazioni poste in essere. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. All'articolo 18-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al comma 1, dopo le parole: «nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti» sono aggiunte le seguenti: «e gli investimenti necessari alla messa in sicurezza, alla manutenzione e alla riqualificazione strutturale degli ambiti portuali» e le parole: «di 70 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «di 90 milioni di euro annui».
Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 5-bis della legge 28
gennaio 1994, n. 84 recante "Riordino della legislazione in
materia portuale". Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 febbraio
1997, n. 28, S.O., come modificato dalla preente legge:
-
"Art.5-bis. Disposizioni in materia di dragaggio.
1. Nelle aree portuali e marino costiere poste in siti
di bonifica di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo
252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, le operazioni di dragaggio
possono essere svolte anche contestualmente alla
predisposizione del progetto relativo alle attivita' di
bonifica. Al fine di evitare che tali operazioni possano
pregiudicare la futura bonifica del sito, il progetto di
dragaggio, basato su tecniche idonee ad evitare dispersione
del materiale, ivi compreso l'eventuale progetto relativo
alle casse di colmata, vasche di raccolta o strutture di
contenimento di cui al comma 3, e' presentato
dall'autorita' portuale o, laddove non istituita, dall'ente
competente ovvero dal concessionario dell'area demaniale al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
con proprio decreto, approva il progetto entro trenta
giorni sotto il profilo tecnico-economico e trasmette il
relativo provvedimento al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare per l'approvazione
definitiva. Il decreto di approvazione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare deve
intervenire entro trenta giorni dalla suddetta
trasmissione, previo parere, solo se il progetto di
dragaggio prevede anche il progetto di infrastrutture di
contenimento non comprese nei provvedimenti di rilascio
della Valutazione d'impatto ambientale dei Piani regolatori
portuali di riferimento, o comunque difformi da quelle
oggetto dei provvedimenti della Commissione di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, sull'assoggettabilita' o meno del progetto alla
valutazione di impatto ambientale. Il decreto di
autorizzazione produce gli effetti previsti dai commi 6 e 7
del citato articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e allo stesso deve essere garantita idonea
forma di pubblicita'.
2. I materiali derivanti dalle attivita' di dragaggio
di aree portuali e marino-costiere poste in siti di
bonifica di interesse nazionale, ovvero ogni loro singola
frazione granulometrica ottenuta a seguito di separazione
con metodi fisici:
a) qualora presentino, all'origine ovvero a seguito di
trattamenti aventi esclusivamente lo scopo della rimozione
degli inquinanti, ad esclusione dei processi finalizzati
alla immobilizzazione degli inquinanti stessi,
caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche idonee
con riferimento al sito di destinazione, e non presentino
positivita' ai test eco-tossicologici, su autorizzazione
dell'autorita' competente per la bonifica, possono essere
immessi o refluiti nei corpi idrici dai quali provengono,
ovvero possono essere utilizzati per il rifacimento degli
arenili, per formare terreni costieri ovvero per migliorare
lo stato dei fondali attraverso attivita' di capping, nel
rispetto delle modalita' previste dal decreto di cui al
comma 6. Restano salve le competenze della regione
territorialmente interessata;
b) qualora presentino, all'origine o a seguito di
trattamenti aventi esclusivamente lo scopo della
desalinizzazione ovvero della rimozione degli inquinanti,
ad esclusione quindi dei processi finalizzati alla
immobilizzazione degli inquinanti stessi, livelli di
contaminazione non superiori a quelli stabiliti nelle
colonne A e B della Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in funzione
della destinazione d'uso e qualora risultino conformi al
test di cessione da compiere con il metodo e in base ai
parametri di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5
febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72
alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, possono
essere destinati a impiego a terra secondo le modalita'
previste dal decreto di cui al comma 6. Nel caso siano
destinati a impiego in aree con falda naturalmente
salinizzata, i materiali da collocare possono avere un
livello di concentrazione di solfati e di cloruri
nell'eluato superiore a quello fissato dalla tabella di cui
all'allegato 3 del citato decreto del Ministro
dell'ambiente 5 febbraio 1998 a condizione che, su conforme
parere dell'ARPA territorialmente competente, sia prevenuta
qualsiasi modificazione delle caratteristiche. Tale
destinazione deve essere indicata nei progetti di cui al
comma 1. Il provvedimento di approvazione del progetto di
dragaggio costituisce altresi' autorizzazione all'impiego
dei materiali fissandone l'opera pubblica, il luogo, le
condizioni, i quantitativi e le percentuali di sostituzione
dei corrispondenti materiali naturali;
c) qualora risultino non pericolosi all'origine o a
seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla
rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei
processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti
stessi quali solidificazione e stabilizzazione, possono
essere destinati a refluimento all'interno di casse di
colmata, di vasche di raccolta, o comunque in strutture di
contenimento che presentino un sistema di
impermeabilizzazione naturale o artificiale o completato
artificialmente al perimetro e sul fondo in grado di
assicurare requisiti di permeabilita' equivalenti a quelli
di uno strato di materiale naturale dello spessore di 1
metro con K minore o uguale a 1,0 x 10 - 9 m/s
d) qualora risultino caratterizzati da concentrazioni
degli inquinanti al di sotto dei valori di intervento
definiti ed approvati dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare per ciascun sito di
interesse nazionale, l'area interessata viene restituita
agli usi legittimi, previo parere favorevole della
conferenza di servizi di cui all'articolo 242, comma 13,
del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 152.
3. Nel caso di opere il cui progetto abbia concluso
l'iter approvativo alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, tali requisiti sono certificati
dalle amministrazioni titolari delle opere medesime. Nel
caso in cui, al termine delle attivita' di refluimento, i
materiali di cui sopra presentino livelli di inquinamento
superiori ai valori limite di cui alla Tabella 1
dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n.
152 del 2006 deve essere attivata la procedura di bonifica
dell'area derivante dall'attivita' di colmata in relazione
alla destinazione d'uso. E' fatta salva l'applicazione
delle norme vigenti in materia di autorizzazione
paesaggistica. Nel caso di permanenza in sito di
concentrazioni residue degli inquinanti eccedenti i
predetti valori limite, devono essere adottate misure di
sicurezza che garantiscano comunque la tutela della salute
e dell'ambiente. L'accettabilita' delle concentrazioni
residue degli inquinanti eccedenti i valori limite deve
essere accertata attraverso una metodologia di analisi di
rischio con procedura diretta e riconosciuta a livello
internazionale che assicuri, per la parte di interesse, il
soddisfacimento dei 'Criteri metodologici per
l'applicazione nell'analisi di rischio sanitaria ai siti
contaminati' elaborati dall'ISPRA, dall'Istituto superiore
di sanita' e dalle Agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente. I principali criteri di riferimento per la
conduzione dell'analisi di rischio sono riportati
nell'allegato B del decreto ministeriale 7 novembre 2008.
Per la verifica della presenza di valori di concentrazione
superiori ai limiti fissati dalla vigente normativa e per
la valutazione dell'accettabilita' delle concentrazioni
residue degli inquinanti si tiene conto del contenuto
dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1. Tale
procedura puo' essere attuata con l'impiego di tecnologie
che possano consentire, contestualmente alla loro
applicazione, l'utilizzo delle aree medesime.
4. I materiali di cui al comma 3 destinati ad essere
refluiti all'interno di strutture di contenimento
nell'ambito di porti nazionali diversi da quello di
provenienza devono essere accompagnati da un documento
contenente le indicazioni di cui all'articolo 193, comma 1,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni. Le caratteristiche di idoneita' delle navi e
dei galleggianti all'uopo impiegati sono quelle previste
dalle norme nazionali e internazionali in materia di
trasporto marittimo e garantiscono l'idoneita'
dell'impresa. Le Autorita' marittime competenti per
provenienza e destinazione dei materiali concordano un
sistema di controllo idoneo a garantire una costante
vigilanza durante il trasporto dei materiali, nell'ambito
delle attivita' di competenza senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
5. L'idoneita' del materiale dragato ad essere gestito
secondo quanto previsto ai commi 2 e 3 viene verificata
mediante apposite analisi da effettuare nel sito prima del
dragaggio sulla base di metodologie e criteri stabiliti dal
citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare 7 novembre 2008. Le modifiche al
decreto di cui al periodo precedente sono apportate con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare. In caso di realizzazione,
nell'ambito dell'intervento di dragaggio, di strutture
adibite a deposito temporaneo di materiali derivanti dalle
attivita' di dragaggio nonche' dalle operazioni di
bonifica, prima della loro messa a dimora definitiva, il
termine massimo di deposito e' fissato in trenta mesi senza
limitazione di quantitativi, assicurando il non
trasferimento degli inquinanti agli ambienti circostanti.
Sono fatte salve le disposizioni adottate per la
salvaguardia della laguna di Venezia. Si applicano le
previsioni della vigente normativa ambientale
nell'eventualita' di una diversa destinazione e gestione a
terra dei materiali derivanti dall'attivita' di dragaggio.
6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e trasporti, adotta con proprio decreto le
norme tecniche applicabili alle operazioni di dragaggio
nelle aree portuali e marino costiere poste in siti di
bonifica di interesse nazionale al fine dell'eventuale
reimpiego dei materiali dragati ed al fine di quanto
previsto dal comma 2 del presente articolo. Fino alla data
di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma,
si applica la normativa vigente per i siti di cui al citato
articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
7. Fermo restando quanto previsto dal decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche,
per i porti di categoria II, classe III, la regione
disciplina il procedimento di adozione del Piano regolatore
portuale, garantendo la partecipazione delle province e dei
comuni interessati.
8. I materiali provenienti dal dragaggio dei fondali
dei porti non compresi in siti di interesse nazionale, ai
sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, possono essere
immersi in mare con autorizzazione dell'autorita'
competente nel rispetto di quanto previsto dall'articolo
109, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152. I suddetti materiali possono essere diversamente
utilizzati a fini di ripascimento, anche con sversamento
nel tratto di spiaggia sommersa attiva, o per la
realizzazione di casse di colmata o altre strutture di
contenimento nei porti in attuazione del Piano regolatore
portuale ovvero lungo il litorale per la ricostruzione
della fascia costiera, con autorizzazione della regione
territorialmente competente ai sensi dell'articolo 21 della
legge 31 luglio 2002, n. 179."
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio
2009, n.107 recante Regolamento concernente la revisione
della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi, a
norma dell'articolo 1, comma 989, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 e' pubblicato nella Gazz. Uff. 5 agosto 2009,
n. 180.
- Si riporta il testo dell'art. 18-bis della legge 28
gennaio 1994, n. 84 recante "Riordino della legislazione in
materia portuale", pubblicata nella Gazz. Uff. 4 febbraio
1997, n. 28, S.O., come modificato dalla presente legge:
"Art.18-bis. Autonomia finanziaria delle autorita'
portuali e finanziamento della realizzazione di opere nei
porti.
1. Al fine di agevolare la realizzazione delle opere
previste nei rispettivi piani regolatori portuali e nei
piani operativi triennali e per il potenziamento della rete
infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti
stradali e ferroviari nei porti e gli investimenti
necessari alla messa in sicurezza, alla manutenzione e alla
riqualificazione strutturale degli ambiti portuali, e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, un fondo per il
finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti
alimentato su base annua, in misura pari all'1 per cento
dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sull'importazione
delle merci introdotte nel territorio nazionale per il
tramite di ciascun porto nel limite di 90 milioni di euro
annui.
2. Entro il 30 aprile di ciascun esercizio finanziario,
il Ministero dell'economia e delle finanze quantifica
l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto dovuta
sull'importazione delle merci introdotte nel territorio
nazionale per il tramite di ciascun porto, nonche' la quota
da iscrivere nel fondo.
3. Le autorita' portuali trasmettono al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti la documentazione relativa
alla realizzazione delle infrastrutture portuali in
attuazione del presente articolo.
4. Il fondo di cui al comma 1 e' ripartito con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, attribuendo a ciascun porto l'ottanta per cento
della quota dell'imposta sul valore aggiunto dovuta
sull'importazione delle merci introdotte nel territorio
nazionale per suo tramite e ripartendo il restante venti
per cento tra i porti, con finalita' perequative, tenendo
altresi' conto delle previsioni dei rispettivi piani
operativi triennali e piani regolatori portuali.
5. Per la realizzazione delle opere e degli interventi
di cui al comma 1, le autorita' portuali possono, in ogni
caso, fare ricorso a forme di compartecipazione del
capitale privato, secondo la disciplina della tecnica di
finanza di progetto di cui all'articolo 153 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche
ed integrazioni, stipulando contratti di finanziamento a
medio e lungo termine con istituti di credito nazionali ed
internazionali abilitati, inclusa la Cassa depositi e
prestiti S.p.A.
6. Sono abrogati i commi da 247 a 250 dell'articolo 1
della legge 24 dicembre 2007, n. 244."
 
Art. 23

Disposizioni urgenti per il rilancio della nautica
da diporto e del turismo nautico

01. All'articolo 49-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo le parole: «il titolare persona fisica» sono inserite le seguenti: «o societa' non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione».
1. All'articolo 49-bis, comma 5, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «, di durata complessiva non superiore a quarantadue giorni,» e le parole «sempreche' di importo non superiore a 30.000 euro annui» sono soppresse.
2. Al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le lettere a) e b) sono abrogate e le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
«c) euro 870 per le unita' con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;
d) euro 1.300 per le unita' con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri;».
Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 49-bis del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171 recante Codice della
nautica da diporto ed attuazione della direttiva
2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della L. 8 luglio 2003,
n. 172, pubblicato nella Gazz. Uff. 31 agosto 2005, n. 202,
S.O., come modificato dalla presente legge:
"Art.49-bis. Noleggio occasionale.
1. Al fine di incentivare la nautica da diporto e il
turismo nautico, il titolare persona fisicao societa' non
avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione ,
ovvero l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, di
imbarcazioni e navi da diporto di cui all'articolo 3, comma
1, puo' effettuare, in forma occasionale, attivita' di
noleggio della predetta unita'. Tale forma di noleggio non
costituisce uso commerciale dell'unita'.
2. Il comando e la condotta dell'imbarcazione da
diporto possono essere assunti dal titolare,
dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria
dell'imbarcazione ovvero attraverso l'utilizzazione di
altro personale, con il solo requisito del possesso della
patente nautica di cui all'articolo 39 del presente codice,
in deroga alle disposizioni recanti l'istituzione e la
disciplina dei titoli professionali del diporto. Nel caso
di navi da diporto, in luogo della patente nautica, il
conduttore deve essere munito di titolo professionale del
diporto. Qualora sia utilizzato personale diverso, le
relative prestazioni di lavoro si intendono comprese tra le
prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui
all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e ad esse si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 72 del citato decreto
legislativo n. 276 del 2003.
3. Ferme restando le previsioni di cui al presente
titolo, l'effettuazione del noleggio e' subordinata
esclusivamente alla previa comunicazione, da effettuare
mediante modalita' telematiche, all'Agenzia delle entrate e
alla Capitaneria di porto territorialmente competente,
nonche' all'Inps ed all'Inail, nel caso di impiego di
personale ai sensi dell'ultimo periodo del comma 2.
L'effettuazione del servizio di noleggio in assenza della
comunicazione alla Capitaneria di porto comporta
l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55, comma
1, del presente codice, mentre la mancata comunicazione
all'Inps o all'Inail comporta l'applicazione delle sanzioni
di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22
febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 aprile 2002, n. 73.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze ed il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali sono definite le modalita' di attuazione delle
disposizioni di cui al comma 3
5. I proventi derivanti dall'attivita' di noleggio di
cui al comma 1, di durata complessiva non superiore a
quarantadue giorni, sono assoggettati, a richiesta del
percipiente, a un'imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20
per cento, con esclusione della detraibilita' o
deducibilita' dei costi e delle spese sostenute relative
all'attivita' di noleggio. L'imposta sostitutiva e' versata
entro il termine stabilito per il versamento a saldo
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto
relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche e'
calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui al
presente comma. Per la liquidazione, l'accertamento, la
riscossione e il contenzioso riguardanti l'imposta
sostitutiva di cui al presente comma si applicano le
disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabilite modalita' semplificate di documentazione e di
dichiarazione dei predetti proventi, le modalita' di
versamento dell'imposta sostitutiva, nonche' ogni altra
disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente
comma. La mancata comunicazione all'Agenzia delle entrate
prevista dal comma 3, primo periodo, preclude la
possibilita' di fruire del regime tributario sostitutivo di
cui al presente comma, ovvero comporta la decadenza dal
medesimo regime."
- Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante Disposizioni urgenti
per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici, pubblicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2011, n.
284, S.O., come modificato dalla presente legge:
-
"Art. 16 Disposizioni per la tassazione di auto di
lusso, imbarcazioni ed aerei
1. Al comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il primo periodo e'
inserito il seguente: «A partire dall'anno 2012
l'addizionale erariale della tassa automobilistica di cui
al primo periodo e' fissata in euro 20 per ogni chilowatt
di potenza del veicolo superiore a centottantacinque
chilowatt.».
2. Dal 1° maggio di ogni anno le unita' da diporto sono
soggette al pagamento di una tassa annuale nelle misure di
seguito indicate:
a) - b) (abrogate)
c) euro 870 per le unita' con scafo di lunghezza da
14,01 a 17 metri;
d) euro 1.300 per le unita' con scafo di lunghezza da
17,01 a 20 metri;
e) euro 4.400 per le unita' con scafo di lunghezza da
20,01 a 24 metri;
f) euro 7.800 per le unita' con scafo di lunghezza da
24,01 a 34 metri;
g) euro 12.500 per le unita' con scafo di lunghezza da
34,01 a 44 metri;
h) euro 16.000 per le unita' con scafo di lunghezza da
44,01 a 54 metri;
i) euro 21.500 per le unita' con scafo di lunghezza da
54,01 a 64 metri;
l) euro 25.000 per le unita' con scafo di lunghezza
superiore a 64 metri.
3. La tassa e' ridotta alla meta' per le unita' con
scafo di lunghezza fino a 12 metri, utilizzate
esclusivamente dai proprietari residenti, come propri
ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle
isole minori e nella Laguna di Venezia, nonche' per le
unita' di cui al comma 2 a vela con motore ausiliario il
cui rapporto fra superficie velica e potenza del motore
espresso in Kw non sia inferiore a 0.5.
4. La tassa non si applica alle unita' di proprieta' o
in uso allo Stato e ad altri enti pubblici, a quelle
obbligatorie di salvataggio, ai battelli di servizio,
purche' questi rechino l'indicazione dell'unita' da diporto
al cui servizio sono posti, e alle unita' in uso dei
soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, affetti da patologie che richiedono l'utilizzo
permanente delle medesime.
5. Sono esenti dalla tassa di cui al comma 2 le unita'
da diporto possedute ed utilizzate da enti ed associazioni
di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza
sanitaria e pronto soccorso.
5-bis. La tassa di cui al comma 2 non e' dovuta per le
unita' nuove con targa di prova, nella disponibilita' a
qualsiasi titolo del cantiere costruttore, manutentore o
del distributore, ovvero per quelle usate ritirate dai
medesimi cantieri o distributori con mandato di vendita e
in attesa del perfezionamento dell'atto, ovvero per le
unita' che siano rinvenienti da contratti di locazione
finanziaria risolti per inadempienza dell'utilizzatore.
Allo scopo di sviluppare la nautica da diporto, la tassa
non si applica alle unita' di cui ai commi 2 e 3 per il
primo anno dalla prima immatricolazione.
6. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui
ai commi 2 e 3 la lunghezza e' misurata secondo le norme
armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti
e delle imbarcazioni da diporto.
7. Sono tenuti al pagamento della tassa di cui al comma
2 i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto
di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di
locazione anche finanziaria per la durata della stessa,
residenti nel territorio dello Stato, nonche' le stabili
organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti, che
posseggano, o ai quali sia attribuibile il possesso di
unita' da diporto. La tassa non si applica ai soggetti non
residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia che
posseggano unita' da diporto, sempre che il loro possesso
non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia,
nonche' alle unita' bene strumentale di aziende di
locazione e noleggio. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' ed i
termini di pagamento della tassa, di comunicazione dei dati
identificativi dell'unita' da diporto e delle informazioni
necessarie all'attivita' di controllo. I pagamenti sono
eseguiti anche con moneta elettronica senza oneri a carico
del bilancio dello Stato. Il gettito della tassa di cui al
comma 2 affluisce all'entrata del bilancio dello Stato.
8. La ricevuta di pagamento, anche elettronica, della
tassa di cui al comma 2 e' esibita dal comandante
dell'unita' da diporto all'Agenzia delle dogane ovvero
all'impianto di distribuzione di carburante, per
l'annotazione nei registri di carico-scarico ed i controlli
a posteriori, al fine di ottenere l'uso agevolato del
carburante per lo stazionamento o la navigazione.
9. Le Capitanerie di porto, le forze preposte alla
tutela della sicurezza e alla vigilanza in mare, nonche' le
altre forze preposte alla pubblica sicurezza o gli altri
organi di polizia giudiziaria e tributaria vigilano sul
corretto assolvimento degli obblighi derivanti dalle
disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 del presente articolo
ed elevano, in caso di violazione, apposito processo
verbale di constatazione che trasmettono alla direzione
provinciale dell'Agenzia delle entrate competente per
territorio, in relazione al luogo della commissione della
violazione, per l'accertamento della stessa. Per
l'accertamento, la riscossione e il contenzioso si
applicano le disposizioni in materia di imposte sui
redditi; per l'irrogazione delle sanzioni si applicano le
disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472, esclusa la definizione ivi prevista. Le
violazioni possono essere definite entro sessanta giorni
dalla elevazione del processo verbale di constatazione
mediante il pagamento dell'imposta e della sanzione minima
ridotta al cinquanta per cento. Le controversie concernenti
l'imposta di cui al comma 2 sono devolute alla
giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
10. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento
dell'imposta di cui al comma 2 si applica una sanzione
amministrativa tributaria dal 200 al 300 per cento
dell'importo non versato, oltre all'importo della tassa
dovuta.
10-bis. E' istituita l'imposta erariale sui voli dei
passeggeri di aerotaxi. L'imposta e' applicata anche sui
voli taxi effettuati tramite elicottero. L'imposta e' a
carico del passeggero ed e' versata dal vettore. L'imposta,
dovuta per ciascun passeggero e all'effettuazione di
ciascuna tratta, e' fissata in misura pari a:
a) euro 10 in caso di tragitto non superiore a 100
chilometri;
b) euro 100 in caso di tragitto superiore a 100
chilometri e non superiore a 1.500 chilometri;
c) euro 200 in caso di tragitto superiore a 1.500
chilometri.
11. E' istituita l'imposta erariale sugli aeromobili
privati, di cui all'articolo 744 del codice della
navigazione, immatricolati nel Registro aeronautico
nazionale tenuto dall'Ente nazionale per l'aviazione civile
(ENAC), nelle seguenti misure annuali:
a) aeroplani con peso massimo al decollo:
1) fino a 1.000 kg: euro 0,75 al kg;
2) fino a 2.000 kg: euro 1,25 al kg;
3) fino a 4.000 kg: euro 4,00 al kg;
4) fino a 6.000 kg: euro 5,00 al kg;
5) fino a 8.000 kg: euro 6,65 al kg;
6) fino a 10.000 kg: euro 7,10 al kg;
7) oltre 10.000 kg: euro 7,60 al kg;
b) elicotteri: l'imposta dovuta e' pari a quella
stabilita per gli aeroplani di corrispondente peso
maggiorata del 50 per cento;
c) alianti, motoalianti e aerostati: euro 450.
12. L'imposta e' dovuta da chi risulta dai pubblici
registri essere proprietario, usufruttuario, acquirente con
patto di riservato dominio, ovvero utilizzatore a titolo di
locazione finanziaria dell'aeromobile, ed e' corrisposta
all'atto della richiesta di rilascio o di rinnovo del
certificato di revisione della aeronavigabilita' in
relazione all'intero periodo di validita' del certificato
stesso. Nel caso in cui il certificato abbia validita'
inferiore ad un anno l'imposta e' dovuta nella misura di un
dodicesimo degli importi di cui al comma 11 per ciascun
mese di validita'.
13. Per gli aeromobili con certificato di revisione
della aeronavigabilita' in corso di validita' alla data di
entrata in vigore del presente decreto l'imposta e'
versata, entro novanta giorni da tale data, in misura pari
a un dodicesimo degli importi stabiliti nel comma 11 per
ciascun mese da quello in corso alla predetta data sino al
mese in cui scade la validita' del predetto certificato.
Entro lo stesso termine deve essere pagata l'imposta
relativa agli aeromobili per i quali il rilascio o il
rinnovo del certificato di revisione della
aeronavigabilita' avviene nel periodo compreso fra la data
di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 gennaio
2012.
14. Sono esenti dall'imposta sugli aeromobili di cui ai
commi da 11 a 13:
a) gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati;
b) gli aeromobili di proprieta' o in esercenza dei
licenziatari dei servizi di linea e non di linea, nonche'
del lavoro aereo, di cui alla parte seconda, libro primo,
titolo VI, capi I, II e III, del codice della navigazione;
c) gli aeromobili di proprieta' o in esercenza delle
organizzazioni registrate (OR) o delle scuole di
addestramento (FTO) e dei centri di addestramento per le
abilitazioni (TRTO);
d) gli aeromobili di proprieta' o in esercenza all'Aero
club d'Italia, agli Aero club locali e all'Associazione
nazionale paracadutisti d'Italia;
e) gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori
e in attesa di vendita;
f) gli aeromobili esclusivamente destinati
all'elisoccorso o all'aviosoccorso;
g) gli aeromobili storici, tali intendendosi quelli che
sono stati immatricolati per la prima volta in registri
nazionali o esteri, civili o militari, da oltre quaranta
anni;
h) gli aeromobili di costruzione amatoriale;
i) gli apparecchi per il volo da diporto o sportivo di
cui alla legge 25 marzo 1985, n. 106.
14-bis. L'imposta di cui al comma 11 e' applicata anche
agli aeromobili non immatricolati nel Registro aeronautico
nazionale tenuto dall'ENAC, la cui sosta nel territorio
italiano si protragga oltre quarantacinque giorni in via
continuativa. Ai fini del decorso di tale termine non si
considerano i periodi di sosta dell'aeromobile presso i
manutentori nazionali che effettuano operazioni di
manutenzione sull'aeromobile medesimo risultanti dai
registri tecnici del manutentore. L'imposta deve essere
corrisposta prima che il velivolo rientri nel territorio
estero. Se la sosta nel territorio italiano si protrae per
un periodo inferiore all'anno, l'imposta e' dovuta in
misura pari a un dodicesimo degli importi stabiliti nel
comma 11 per ciascun mese a partire da quello dell'arrivo
fino a quello di partenza dal territorio italiano. Valgono
le esenzioni stabilite nel comma 14 e l'esenzione e' estesa
agli aeromobili di Stati esteri, ivi compresi quelli
militari.
15. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sono
previsti modalita' e termini di attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 10-bis e 11.
15-bis. In caso di omesso o insufficiente pagamento
delle imposte di cui ai commi 10-bis e 11 si applicano le
disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, e del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
15-bis.1. Il Corpo della guardia di finanza e le
autorita' aeroportuali vigilano sul corretto assolvimento
degli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi
da 10-bis a 15-bis.
15-ter. L'addizionale di cui al comma 1 e' ridotta dopo
cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del
veicolo, rispettivamente, al 60, al 30 e al 15 per cento e
non e' piu' dovuta decorsi venti anni dalla data di
costruzione. La tassa di cui ai commi 2 e 3 e' ridotta dopo
cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione
dell'unita' da diporto, rispettivamente, del 15, del 30 e
del 45 per cento. I predetti periodi decorrono dal 1°
gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione. Con
decreto del direttore generale dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato e' rideterminata l'aliquota
di accisa del tabacco da fumo in misura tale da conseguire
un maggior gettito pari all'onere derivante dal presente
comma. "
 
Art. 24

Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188,
ed alla legge 3 luglio 2009, n. 99

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «d'intesa con», sono sostituite dalla seguente: «sentita» e le parole: «e' stabilito il canone dovuto» sono sostituite dalle seguenti: «e' approvata la proposta del gestore per l'individuazione del canone dovuto»;
b) il comma 11 e' sostituito dal seguente: «11. Con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono definiti il quadro per l'accesso all'infrastruttura, i principi e le procedure per l'assegnazione della capacita' di cui all'articolo 27 del presente decreto, per il calcolo del canone ai fini dell'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei corrispettivi dei servizi di cui all'articolo 20 del presente decreto, non ricompresi in quelli obbligatori inclusi nel canone di accesso all'infrastruttura, nonche' le regole in materia di servizi di cui al medesimo articolo 20.».
2. Al fine di completare l'adeguamento della normativa nazionale agli obblighi previsti dalla direttiva 91/440/CEE, all'articolo 5 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
«4-bis. La separazione contabile e dei bilanci di cui ai precedenti commi del presente articolo deve fornire la trasparente rappresentazione delle attivita' di servizio pubblico e dei corrispettivi e/o fondi pubblici percepiti per ogni attivita'.».
3. Al fine di semplificare le procedure di accesso al mercato nei segmenti di trasporto nazionale a media e lunga percorrenza nonche' al fine di integrare il recepimento della direttiva 2007/58/CE, all'articolo 59 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «diritto di far salire e scendere» sono sostituite dalle seguenti «diritto di far salire o scendere»;
b) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. L'autorita' competente, qualora venga accertata la compromissione dell'equilibrio economico del contratto di servizio pubblico, puo' richiedere all'impresa ferroviaria oggetto della procedura di cui al comma 2, il pagamento di opportuni, trasparenti e non discriminatori diritti di compensazione. L'importo di tali diritti deve, in linea con l'analisi economica effettuata dall'organismo di regolazione, essere tale da neutralizzare la predetta compromissione dell'equilibrio economico e non puo' comunque eccedere quanto necessario per coprire i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio, inclusa la componente di remunerazione del capitale investito prevista nei contratti di servizio. I diritti riscossi devono essere utilizzati per il cofinanziamento dei servizi oggetto del contratto di servizio pubblico al fine di ristabilirne l'equilibrio economico. Nel caso in cui le imprese ferroviarie, interessate dal procedimento di limitazione di cui ai commi 1 e 2, provvedano al pagamento dei sopra indicati diritti alla competente autorita', non sono piu' soggette alle limitazioni nel diritto di far salire o scendere le persone fintanto che non si verifichino nuove ulteriori compromissioni dei contratti di servizio pubblico sulle relazioni interessate.
4-ter. Si prescinde dalla valutazione di cui ai commi precedenti e dalle limitazioni conseguenti qualora il modello di esercizio sia tale che le fermate intermedie siano a distanza superiore ai 100 Km e i livelli medi tariffari applicati risultino di almeno il 20% superiori a quelli dei servizi a committenza pubblica.».
3-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, e' inserito il seguente:
«3-bis. Le modifiche di cui al comma 2 non possono prescrivere livelli di sicurezza diversi da quelli minimi definiti dai CST, a meno che non siano accompagnate da una stima dei sovraccosti necessari e da un'analisi di sostenibilita' economica e finanziaria per il gestore dell'infrastruttura e per le imprese ferroviarie, corredata di stime ragionevoli anche in termini di relativi tempi di attuazione».
Riferimenti normativi

- si riporta il testo dell'art. 17 del D.Lgs. 8-7-2003
n. 188 recante Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della
direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in
materia ferroviaria, pubblicato nella Gazz. Uff. 24 luglio
2003, n. 170, S.O. come modificato dalla presente legge:
-
"Art.17. Canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura
ferroviaria.
1. Ai fini dell'accesso e dell'utilizzo equo e non
discriminatorio dell'infrastruttura ferroviaria da parte
delle associazioni internazionali di imprese ferroviarie e
delle imprese ferroviarie, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, acquisita una motivata
relazione da parte del gestore dell'infrastruttura
ferroviaria, previo parere del Comitato interministeriale
per la programmazione economica e sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano limitatamente ai
servizi di loro competenza, e' approvata la proposta del
gestore per l'individuazione del canone dovuto per
l'accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale. Il
decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee.
2. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, sulla
base di quanto disposto al comma 1, calcola il canone
dovuto dalle associazioni internazionali di imprese
ferroviarie e dalle imprese ferroviarie per l'utilizzo
dell'infrastruttura e procede alla riscossione dello
stesso.
3. Ai fini della determinazione del canone sono presi
in considerazione i costi diretti e indiretti dei servizi
di gestione d'infrastruttura forniti, i costi di energia
sostenuti dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria per
lo svolgimento della corrispondente attivita', nonche' le
spese generali dirette e quota di quelle indirette. Dai
costi cosi' considerati devono dedursi gli eventuali
indennizzi e gli eventuali contributi pubblici di qualsiasi
natura previsti nel contratto di programma di cui
all'articolo 14.
4. Per impedire discriminazioni, deve essere garantito
che gli importi medi e marginali del canone per usi
equivalenti dell'infrastruttura siano comparabili e che i
servizi comparabili sullo stesso segmento di mercato siano
soggetti al pagamento dello stesso canone. Del rispetto di
tali garanzie deve essere data dimostrazione nel prospetto
informativo della rete.
5. Per il calcolo e la fissazione del canone dovuto per
l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, si applicano i
seguenti parametri:
a) qualita' dell'infrastruttura ferroviaria, intesa
come velocita' massima e attrezzatura tecnica ed
impiantistica della linea;
b) saturazione, legata alla densita' dei convogli sulle
singole tratte infrastrutturali all'interno della giornata
e all'intensita' di utilizzo dei nodi ferroviari;
c) usura del binario e della linea elettrica, legata al
peso e alla velocita' del convoglio, nonche' alle
caratteristiche del contatto tra pantografo e catenaria;
d) velocita', intesa come grado di assorbimento di
capacita' sulla linea percorsa in relazione alla tipologia
della fascia oraria in cui si inserisce la traccia oraria
richiesta;
e) consumo energetico, legato alla tipologia di
trazione utilizzata.
6. Il parametro indicato al comma 5, lettera a), viene
utilizzato per il calcolo del diritto di prenotazione
dovuto da ciascun assegnatario di capacita' per le tracce
orarie programmate nell'orario ferroviario. Gli altri
parametri di cui al comma 5 si applicano su base
chilometrica.
7. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
puo' individuare con proprio decreto, sentito il Ministero
dell'economia e delle finanze, previa consultazione del
gestore dell'infrastruttura, le ulteriori eventuali
tipologie di costo da prendere in considerazione ai fini
della determinazione del canone.
8. Il canone dovuto per l'utilizzo dell'infrastruttura
ferroviaria e' soggetto a revisione annuale in base al
tasso di inflazione programmato. L'incremento annuo del
canone dovuto per l'utilizzo dell'infrastruttura
ferroviaria Alta Velocita'/Alta Capacita' non dovra'
comunque essere inferiore al 2 per cento. Eventuali
modifiche agli elementi essenziali per il calcolo del
canone devono essere rese pubbliche con almeno tre mesi di
anticipo rispetto alla data di applicazione.
9. In sede di applicazione del decreto di cui al comma
1, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria puo', sulla
base dei principi stabiliti dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, adeguare l'ammontare del
canone in funzione dei volumi e della qualita' delle
capacita' richieste, nonche' in relazione alla situazione
del mercato dei trasporti e del livello di congestionamento
dell'infrastruttura, con corrispondenti variazioni dei
corrispettivi globalmente intesi. In ogni caso il canone
per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria deve essere
calcolato, applicato e riscosso in modo trasparente e non
discriminatorio.
10. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al
comma 1, della conseguente determinazione dei canoni da
parte del gestore dell'infrastruttura e del recepimento
delle modalita' e termini di calcolo dei canoni nel
prospetto informativo della rete, i canoni di utilizzo
dell'infrastruttura ferroviaria continuano ad essere
calcolati sulla base dei criteri dettati dal D.M. 21 marzo
2000 e dal D.M. 22 marzo 2000 del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 94 del 21 aprile
2000, e successive modifiche ed integrazioni.
11. Con uno o piu' decreti del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da pubblicarsi nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono definiti
il quadro per l'accesso all'infrastruttura, i principi e le
procedure per l'assegnazione della capacita' di cui
all'articolo 27 del presente decreto, per il calcolo del
canone ai fini dell'utilizzo dell'infrastruttura
ferroviaria e dei corrispettivi dei servizi di cui
all'articolo 20 del presente decreto, non ricompresi in
quelli obbligatori inclusi nel canone di accesso
all'infrastruttura, nonche' le regole in materia di servizi
di cui al medesimo articolo 20.
11-bis. Relativamente alla corrente di trazione di cui
alla lettera e) del comma 5, il relativo prezzo di
fornitura e' determinato secondo i seguenti principi:
a) applicazione delle condizioni di approvvigionamento
a minor costo ai servizi oggetto di contratti di servizio
pubblico, al fine di minimizzare il costo del servizio
universale;
b) computo dei consumi medi per tipologia di treno;
c) calcolo del costo dell'energia per fasce orarie;
d) applicazione di meccanismi di adeguamento alle
condizioni del mercato dell'energia elettrica, anche
tramite conguagli alle imprese ferroviarie, sulla base dei
costi di approvvigionamento effettivamente sostenuti dal
gestore dell'infrastruttura e comunicati alle imprese
ferroviarie.
11-ter. Al fine di consentire uno sviluppo dei processi
concorrenziali nel settore dei trasporti ferroviari, in
armonia con la necessita' di assicurare la copertura degli
oneri per i servizi universali di trasporto ferroviario di
interesse nazionale oggetto di contratti di servizio
pubblico, di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, della legge
1° agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, dal 13
dicembre 2011 e' introdotto un sovrapprezzo al canone
dovuto per l'esercizio dei servizi di trasporto di
passeggeri a media e a lunga percorrenza, non forniti
nell'ambito di contratti di servizio pubblico, per la parte
espletata su linee appositamente costruite o adattate per
l'alta velocita', attrezzate per velocita' pari o superiori
a 250 chilometri orari.
11-quater. La determinazione del sovrapprezzo di cui al
comma 11-ter, conformemente al diritto comunitario e in
particolare alla direttiva 2007/58/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, nonche' ai
principi di equita', trasparenza, non discriminazione e
proporzionalita', e' effettuata con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ufficio di
cui all'articolo 37, comma 1-bis, sulla base dei costi dei
servizi universali di trasporto ferroviario di interesse
nazionale oggetto di contratti di servizio pubblico di cui
al citato comma 11-ter, senza compromettere la redditivita'
economica del servizio di trasporto su rotaia al quale si
applica, ed e' soggetta ad aggiornamento triennale. I
proventi ottenuti dal sovrapprezzo non possono eccedere
quanto necessario per coprire tutto o parte dei costi
originati dall'adempimento degli obblighi di servizio
pubblico, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi
nonche' di un margine di utile ragionevole per
l'adempimento di detti obblighi.
11-quinquies. Gli introiti derivanti dal sovrapprezzo
di cui al comma 11-ter sono integralmente versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere utilizzati
per contribuire al finanziamento degli oneri dei servizi
universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale
oggetto di contratti di servizio pubblico di cui al citato
comma 11-ter."
- si riporta il testo dell'art. 5 del citato D.Lgs.
8-7-2003 n. 188 come modificato dalla presente legge:
"Art.5. Contabilita' e bilancio delle imprese
ferroviarie.
1. Le imprese ferroviarie rendono pubblico il bilancio
annuale.
2. Nel bilancio annuale sono tenute separate le
attivita' connesse con la prestazione di servizi di
trasporto merci.
3. Qualora siano erogati fondi per le attivita'
relative alla prestazione di servizi di trasporto per
servizio pubblico, essi devono figurare separatamente nella
pertinente contabilita' e non possono essere trasferiti
alle attivita' relative alla prestazione di altri servizi
di trasporto o ad altre attivita'.
4. Qualora l'impresa ferroviaria svolga attivita'
connesse alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria, nel
bilancio sono tenute separate le attivita' connesse alla
prestazione di servizi di trasporto da quelle connesse alla
gestione dell'infrastruttura ferroviaria. Il finanziamento
pubblico concesso ad uno di questi due settori di attivita'
non puo' essere trasferito all'altro. I conti relativi ai
due settori di attivita' sono tenuti in modo da riflettere
tale divieto.
4-bis. La separazione contabile e dei bilanci di cui ai
precedenti commi del presente articolo deve fornire la
trasparente rappresentazione delle attivita' di servizio
pubblico e dei corrispettivi e/o fondi pubblici percepiti
per ogni attivita'."
- si riporta l'art. 59 della legge 23-7-2009 n. 99
recante Disposizioni per lo sviluppo e
l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia, pubblicata nella Gazz. Uff. 31 luglio 2009, n.
176, S.O., come modificato dalla presente legge:
"Art. 59. (Limitazioni ai servizi ferroviari passeggeri
in ambito nazionale)
1. Dal 1° gennaio 2010, le imprese ferroviarie che
forniscono servizi di trasporto internazionale di
passeggeri hanno il diritto di far salire e scendere
passeggeri tra stazioni nazionali situate lungo il percorso
del servizio internazionale, senza il possesso della
licenza nazionale di cui all' articolo 58, a condizione che
la finalita' principale del servizio sia il trasporto di
passeggeri tra stazioni situate in Stati membri diversi. Il
rispetto di tale condizione e' valutato in base a criteri,
determinati con provvedimento dell'Organismo di regolazione
di cui all' articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio
2003, n. 188, quali la percentuale del volume di affari e
di carico, rappresentata rispettivamente dai passeggeri
sulle tratte nazionali e sulle tratte internazionali,
nonche' la percorrenza coperta dal servizio.
2. Lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri in
ambito nazionale, ivi compresa la parte di servizi
internazionali svolta sul territorio italiano, puo' essere
soggetto a limitazioni nel diritto di far salire o scendere
passeggeri in stazioni situate lungo il percorso del
servizio, nei casi in cui il loro esercizio possa
compromettere l'equilibrio economico di un contratto di
servizio pubblico in termini di redditivita' di tutti i
servizi coperti da tale contratto, incluse le ripercussioni
sul costo netto per le competenti autorita' pubbliche
titolari del contratto, domanda dei passeggeri,
determinazione dei prezzi dei biglietti e relative
modalita' di emissione, ubicazione e numero delle fermate,
orario e frequenza del nuovo servizio proposto.
3. L'Organismo di regolazione di cui al comma 1, entro
due mesi dal ricevimento di tutte le informazioni
necessarie, stabilisce se un servizio ferroviario rispetta
le condizioni ed i requisiti di cui ai commi 1 e 2 e, se
del caso, dispone le eventuali limitazioni al servizio, in
base ad un'analisi economica oggettiva e a criteri
prestabiliti, previa richiesta:
a) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) del gestore dell'infrastruttura;
c) della o delle regioni titolari del con tratto di
servizio pubblico;.
d) della impresa ferroviaria che fornisce il servizio
pubblico.
4. L'Organismo di regolazione motiva la sua decisione e
ne informa tutte le parti interessate, precisando il
termine entro il quale le medesime possono richiedere il
riesame della decisione e le relative condizioni cui questo
e' assoggettato.
4-bis. L'autorita' competente, qualora venga accertata
la compromissione dell'equilibrio economico del contratto
di servizio pubblico, puo' richiedere all'impresa
ferroviaria oggetto della procedura di cui al comma 2, il
pagamento di opportuni, trasparenti e non discriminatori
diritti di compensazione. L'importo di tali diritti deve,
in linea con l'analisi economica effettuata dall'organismo
di regolazione, essere tale da neutralizzare la predetta
compromissione dell'equilibrio economico e non puo'
comunque eccedere quanto necessario per coprire i costi
originati dall'adempimento degli obblighi di servizio,
inclusa la componente di remunerazione del capitale
investito prevista nei contratti di servizio. I diritti
riscossi devono essere utilizzati per il cofinanziamento
dei servizi oggetto del contratto di servizio pubblico al
fine di ristabilirne l'equilibrio economico. Nel caso in
cui le imprese ferroviarie, interessate dal procedimento di
limitazione di cui ai commi 1 e 2, provvedano al pagamento
dei sopra indicati diritti alla competente autorita', non
sono piu' soggette alle limitazioni nel diritto di far
salire o scendere le persone fintanto che non si
verifichino nuove ulteriori compromissioni dei contratti di
servizio pubblico sulle relazioni interessate.
4-ter. Si prescinde dalla valutazione di cui ai commi
precedenti e dalle limitazioni conseguenti qualora il
modello di esercizio sia tale che le fermate intermedie
siano a distanza superiore ai 100 Km e i livelli medi
tariffari applicati risultino di almeno il 20% superiori a
quelli dei servizi a committenza pubblica."

- si riporta il testo dell'art. 12 del D.Lgs. 10-8-2007
n. 162 recante Attuazione delle direttive 2004/49/CE e
2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle
ferrovie comunitarie, pubblicato nella Gazz. Uff. 8 ottobre
2007, n. 234, S.O., come modificato dalla presente legge:
"Art.12. Norme nazionali di sicurezza.
1. L'Agenzia provvede affinche' gli standard e le norme
nazionali di sicurezza siano pubblicate in un linguaggio
chiaro e accessibile agli interessati e messe a
disposizione di tutti i gestori dell'infrastruttura, delle
imprese ferroviarie, di chiunque richieda un certificato di
sicurezza e di chiunque richieda un'autorizzazione di
sicurezza.
2. L'Agenzia apporta, quando necessarie, le modifiche
agli standard ed alle norme di sicurezza nazionali.
3. L'Agenzia notifica le modifiche di cui al comma
precedente alla Commissione.
3-bis. Le modifiche di cui al comma 2 non possono
prescrivere livelli di sicurezza diversi da quelli minimi
definiti dai CST, a meno che non siano accompagnate da una
stima dei sovraccosti necessari e da un'analisi di
sostenibilita' economica e finanziaria per il gestore
dell'infrastruttura e per le imprese ferroviarie, corredata
di stime ragionevoli anche in termini di relativi tempi di
attuazione.
4. Qualora tali modifiche prescrivano livelli di
sicurezza superiori a quelli minimi definiti dai CST, o
comunque le norme riguardino l'attivita' di imprese
ferroviarie di altri Stati membri sulla rete ferroviaria
italiana, l'Agenzia presenta tale progetto di norma alla
Commissione."
 
Art. 25

Misure urgenti di settore in materia
di infrastrutture e trasporti

1. Al fine di assicurare la continuita' dell'attivita' di vigilanza sui concessionari della rete autostradale da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in attuazione dell'articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, si procede alla individuazione delle unita' di personale trasferito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alla definizione della tabella di equiparazione del personale trasferito con quello appartenente al comparto Ministeri e all'Area I della dirigenza nonche' alla individuazione delle spese di funzionamento relative all'attivita' di vigilanza e controllo sui concessionari autostradali. Il personale trasferito, cui si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui all'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, mantiene la posizione assicurativa gia' costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, ovvero delle forme sostitutive o esclusive dell'assicurazione stessa. Per le finalita' di cui al presente comma, la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' incrementata di un numero pari alle unita' di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo.
2. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede all'individuazione delle risorse derivanti dalle sub concessioni su sedime autostradale e, ove necessario, di quelle derivanti dal canone comunque corrisposto ad ANAS S.p.a. ai sensi dell'articolo 1, comma 1020, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - anche mediante apposita rideterminazione della quota percentuale del predetto canone da corrispondere direttamente ad ANAS S.p.a. da parte dei concessionari autostradali - destinate a coprire gli oneri derivanti dal comma 1, da iscrivere corrispondentemente nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. ANAS S.p.a. provvede a dare esplicita evidenza tra i ricavi propri del conto economico delle entrate acquisite ai sensi del citato comma 1020.
3. ANAS S.p.a. versa, entro il 30 giugno 2013, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la quota relativa al periodo 1° ottobre-31 dicembre 2012, al netto delle anticipazioni gia' effettuate, dei canoni afferenti alla competenza dell'anno 2012 concernenti le sub concessioni sul sedime autostradale previsti a carico dei concessionari autostradali. A decorrere dal 2013 i canoni di competenza relativi alle sub concessioni sul sedime autostradale previsti a carico dei concessionari autostradali sono versati al bilancio dello Stato con cadenza mensile, entro il mese successivo, nella misura del novanta per cento dell'ammontare degli importi dovuti per il corrispondente periodo dell'anno precedente, salvo conguaglio da effettuarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo. Per il solo anno di competenza 2013 il termine di versamento delle prime sei rate e' fissato al 31 luglio 2013. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assume le situazioni debitorie e creditorie relative alle funzioni di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, nonche' l'eventuale contenzioso, sorti a far data dal 1° ottobre 2012.
5. Le disponibilita' residue delle risorse iscritte in bilancio per l'anno 2012 destinate ai Contratti di servizio e di programma dell'ENAV S.p.A. di cui all'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, possono essere utilizzate per la compensazione dei costi sostenuti dall'ENAV nell'anno 2012, e previsti dai predetti contratti, per garantire la sicurezza degli impianti ed operativa di cui all'articolo 11-septies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
5-bis. Al fine di ridurre il rischio aeronautico e ambientale correlato all'insistenza di abitazioni a uso residenziale intercluse nel sedime dell'aeroporto di Pisa, e' stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa, il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), la societa' di gestione interessata, la regione, la provincia e il comune competenti apposito accordo di programma per la delocalizzazione delle abitazioni intercluse nel sedime dell'aeroporto di Pisa. Nello stesso accordo sono previsti le modalita' di attuazione dell'intervento, le risorse che concorrono al finanziamento e i termini per la loro erogazione nonche' le modalita' di trasferimento delle aree al demanio aeronautico civile e statale.
5-ter. All'accordo di programma di cui al comma 5-bis puo' essere destinata una quota delle risorse da assegnare per l'anno 2013 all'ENAC, ai sensi dall'articolo 11-decies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nella misura massima di 10 milioni di euro e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Al fine di superare lo stato di emergenza derivante dalla scadenza delle gestioni commissariali gia' operanti per la messa in sicurezza delle grandi dighe senza concessionario, all'articolo 55, comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «A tal fine la dotazione organica del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' incrementata di un numero corrispondente di posti».
7. All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) all'alinea, le parole: «, anche avvalendosi di Anas s.p.a.,» sono soppresse;
2) alla lettera a), le parole: «ovvero in affidamento diretto ad Anas s.p.a. a condizione che non comporti effetti negativi sulla finanza pubblica, nonche', subordinatamente alla medesima condizione, di affidamento diretto a tale societa' della concessione di gestione di autostrade per le quali la concessione sia in scadenza ovvero revocata» sono soppresse;
3) alla lettera b), il numero 3) e' abrogato;
b) al comma 3, lettera a), le parole: «anche per effetto di subentro ai sensi del precedente comma 2, lettere a) e b)» sono soppresse.
8. All'articolo 36, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «L'amministratore unico» sono sostituite dalle seguenti: «L'organo amministrativo» e le parole: «entro il 30 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre»;
b) al secondo periodo, le parole: «Entro 30 giorni dall'emanazione del decreto di approvazione dello statuto» sono sostituite dalle seguenti: «Entro 30 giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea del bilancio per l'esercizio 2012»;
c) il terzo periodo e' soppresso.
9. Le funzioni ed i compiti di vigilanza sulle attivita' previste dalla Convenzione per l'esercizio dei servizi di collegamento marittimo con le isole minori siciliane stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, sono attribuiti alla Regione Siciliana a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.
10. All'articolo 6, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole «con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono soppresse e dopo le parole «ogni successiva modificazione ovvero integrazione delle suddette convenzioni e' approvata» sono inserite le seguenti «con decreto del Presidente della Regione Siciliana.».
11. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si provvede, nei successivi trenta giorni, alle modifiche del testo convenzionale, stipulato in data 30 luglio 2012, necessarie all'adeguamento alle presenti disposizioni.
11-bis. Le risorse revocate ai sensi dell'articolo 18, comma 11, che confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono attribuite prioritariamente:
a) al completamento della copertura del Passante ferroviario di Torino;
b) alla regione Piemonte, a titolo di contributo per spese sostenute per la realizzazione del collegamento Torino-Ceres/Aeroporto di Caselle;
c) al collegamento ferroviario Novara-Seregno-Malpensa (potenziamento e variante di Galliate);
d) alla regione autonoma Friuli Venezia Giulia per la realizzazione della terza corsia della tratta autostradale A4 Quarto d'Altino-Villesse-Gorizia, al fine di consentire l'attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3702/2008 del 5 settembre 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 dell'11 settembre 2008;
e) agli interventi di soppressione e automazione di passaggi a livello sulla rete ferroviaria mediante costruzione di idonei manufatti sostitutivi o deviazioni stradali o di miglioramento delle condizioni di esercizio di passaggi a livello non eliminabili, individuati, con priorita' per la tratta terminale pugliese del corridoio ferroviario adriatico da Bologna a Lecce, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
11-ter. Le proposte dei soggetti promotori per l'approvazione dei progetti preliminari, anche suddivisi per lotti funzionali in coerenza con le risorse finanziarie disponibili, degli interventi di adeguamento della strada statale 372 «Telesina» tra lo svincolo di Caianello della strada statale 372 e lo svincolo di Benevento sulla strada statale 88 nonche' del collegamento autostradale Termoli-San Vittore devono essere sottoposte al CIPE per l'approvazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le risorse gia' assegnate con la delibera del CIPE n. 100/2006 del 29 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2006, e quelle a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate assegnate con la delibera del CIPE n. 62/2011 del 3 agosto 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011, sono destinate esclusivamente alla realizzazione della predetta opera di adeguamento della strada statale 372 «Telesina». La mancata approvazione delle proposte determina l'annullamento della procedura avviata e la revoca dei soggetti promotori.
11-quater. All'articolo 11, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, dopo le parole: «dagli autodromi,» sono inserite le seguenti: «dalle aviosuperfici, dai luoghi in cui si svolgono attivita' sportive di discipline olimpiche in forma stabile,». All'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304, dopo le parole: «di autodromi,» sono inserite le seguenti: «aviosuperfici, luoghi in cui si svolgono attivita' sportive di discipline olimpiche in forma stabile,». All'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, dopo la parola: «aeroportuali» sono inserite le seguenti: «, di aviosuperfici, dei luoghi in cui si svolgono attivita' sportive di discipline olimpiche in forma stabile». All'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'ambiente 31 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 1997, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' delle aviosuperfici e dei luoghi in cui si svolgono attivita' sportive di discipline olimpiche in forma stabile».
11-quinquies. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 11, commi 6 e 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nonche' quanto disposto dall'articolo 16, commi 4 e 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le regioni interessate, al fine di consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante da debiti pregressi a carico dei rispettivi bilanci regionali concernenti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale e di applicare i criteri di incremento dell'efficienza e di razionalizzazione previsti dall'articolo 16-bis, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, predispongono un piano di ristrutturazione del debito a tutto il 31 dicembre 2012, da sottoporre, entro il 31 ottobre 2013, all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze. Il piano di ristrutturazione del debito deve individuare le necessarie azioni di razionalizzazione e di incremento dell'efficienza da conseguire attraverso l'adozione dei criteri e delle modalita' di cui al citato articolo 16-bis, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012. Per il finanziamento del piano di ristrutturazione, ciascuna regione interessata e' autorizzata, previa delibera del CIPE, a utilizzare, per gli anni 2013 e 2014, le risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione in attuazione della delibera del CIPE n. 1/2011 dell'11 gennaio 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2011, nel limite massimo dell'importo che sara' concordato tra ciascuna regione, il Ministero per la coesione territoriale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia e delle finanze sulla base del piano stesso. Per le regioni interessate sara' conseguentemente sottoposta all'esame del CIPE, per la presa d'atto, la nuova programmazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.
11-sexies. Per il biennio 2013-2014, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e razionalizzazione di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la regione Calabria e' autorizzata, acquisito il parere del Ministro per la coesione territoriale, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, ad utilizzare le risorse destinate alla programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, nel limite di 40 milioni di euro per operazioni di potenziamento del sistema di mobilita' regionale su ferro, compreso l'acquisto di materiale rotabile automobilistico e ferroviario. Le risorse sono rese disponibili, entro il predetto limite di 40 milioni di euro, previa rimodulazione del piano di interventi rientrante nella programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione.
Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto-legge 29
dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 febbraio 2012, n. 14 recante Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative, pubblicato nella
Gazz. Uff. 29 dicembre 2011, n. 302:
"Art. 11 Proroga di termini in materia di
infrastrutture e trasporti
1. All'articolo 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009,
n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 25 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 7-duodecies, le parole: «per gli anni 2010
e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2010,
2011 e 2012».
2. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9
maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni, le parole:
«31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «30
giugno 2012». Il termine del 30 giugno 2012, di cui
all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio
2005, n. 96, come modificato dal presente comma, e'
prorogato al 31 dicembre 2012 per gli aeroporti che, pur in
presenza di perdite di esercizio pregresse, presentino un
piano da cui risultino, nel rispetto delle disposizioni di
cui all'articolo 6, comma 19, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, il riequilibrio economico-finanziario
della gestione e il raggiungimento di adeguati indici di
solvibilita' patrimoniale. Entro il predetto termine si
provvede all'individuazione degli aeroporti e dei sistemi
aeroportuali di interesse nazionale, di cui all'articolo
698 del codice della navigazione. All'articolo 3, comma 2,
del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, al primo
periodo, le parole: «da effettuare entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo,» sono soppresse.
3. All'articolo 21-bis, comma 1, primo e secondo
periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008,
n. 31, e successive modificazioni, le parole «31 dicembre
2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».
4. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo
2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2010, n. 73, le parole: «entro e non oltre il 31
dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non
oltre il 30 giugno 2012».
5. Fino alla data di adozione dello statuto
dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali,
e comunque non oltre il 30 settembre 2012, le funzioni e i
compiti ad essa trasferiti ai sensi dell'articolo 36 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e
successive modificazioni, continuano ad essere svolti dai
competenti uffici delle Amministrazioni dello Stato e
dall'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie
autostradali e dagli altri uffici di Anas s.p.a. In caso di
mancata adozione, entro il predetto termine, dello statuto
e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
cui all'articolo 36, comma 5, settimo periodo, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
l'Agenzia e' soppressa e le attivita' e i compiti gia'
attribuiti alla medesima sono trasferiti al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 1° ottobre
2012, che rimane titolare delle risorse previste
dall'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, e cui sono contestualmente trasferite le
risorse finanziarie umane e strumentali relative
all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie
autostradali di cui al medesimo comma 5.
6. Fermo restando quanto previsto al comma 5 del
presente articolo, all'articolo 36, comma 4, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le
parole: «A decorrere dalla data di cui al comma 1» sono
sostituite dalle seguenti: «Entro la data del 30 settembre
2012».
6-bis. Il decreto di cui all'articolo 23, comma 7,
quarto periodo, del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, relativo ai cartelli di valorizzazione e
promozione del territorio indicanti siti d'interesse
turistico e culturale, e' adottato entro il 31 marzo 2012
di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il
turismo e lo sport.
6-ter. All'articolo 58, comma 4, della legge 23 luglio
2009, n. 99, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle
seguenti: «ventiquattro mesi».
6-quater. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge
30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «31
dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2012».
6-quinquies. Al comma 7 dell'articolo 41 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le
parole: «Per gli anni 2004-2011» sono sostituite dalle
seguenti: «Per gli anni 2004-2012». E' ulteriormente
prorogato al 31 dicembre 2012 il termine di cui al primo
periodo del comma 8-quinquies dell'articolo 6 del
decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da
ultimo prorogato al 31 dicembre 2011 dall'articolo 2, comma
12-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10. Al terzo periodo dell'articolo 2, comma
12-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10, la parola: «2011», ovunque ricorre, e'
sostituita dalla seguente: «2012». Al fine di attuare le
disposizioni di cui al presente comma, e' autorizzata la
spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2012. All'onere
derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 8
milioni di euro per l'anno 2012 e a 2 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi
strutturali di politica economica. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6-sexies. L'articolo 16, comma 8, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applica alle procedure
gia' fatte salve dall'articolo 45, comma 12, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80, in data precedente
all'entrata in vigore del medesimo comma 8, successivamente
definite con la sottoscrizione di contratti individuali di
lavoro che hanno determinato e consolidato effetti
giuridici decennali.
6-septies. All'articolo 22, comma 9-bis, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le
parole: «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «31
luglio». L'articolo 20 della legge 12 novembre 2011, n.
183, e' abrogato.
6-octies. Il termine del 31 dicembre 2010, di cui
all'articolo 8-duodecies, comma 2-bis, del decreto-legge 8
aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2008, n. 101, e' prorogato al 31 dicembre
2012, a condizione che, entro e non oltre venti giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, i rappresentanti legali degli enti
territoriali interessati sottoscrivano, con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, apposito atto d'intesa con
l'impegno a far fronte agli effetti derivanti dalla
predetta proroga per l'anno 2012 in termini di
indebitamento netto per l'importo del valore della
concessione pari a 568 milioni di euro, nell'ambito del
proprio patto di stabilita' interno e fornendo adeguati
elementi di verifica, nonche' in termini di fabbisogno per
l'importo di 140 milioni di euro mediante riduzione dei
trasferimenti erariali e delle devoluzioni di entrata ad
essi spettanti. "
Si riporta il testo dell'art. 36 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111 recante Disposizioni urgenti
per la stabilizzazione finanziaria, pubblicato nella Gazz.
Uff. 6 luglio 2011, n. 155, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 36 Disposizioni in materia di riordino dell'ANAS
S.p.A.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e' istituita, ai
sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni, presso il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con sede
in Roma, l'Agenzia per le infrastrutture stradali e
autostradali. Il potere di indirizzo, di vigilanza e di
controllo sull'Agenzia e' esercitato dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti; in ordine alle attivita' di
cui al comma 2, il potere di indirizzo e di controllo e'
esercitato, quanto ai profili finanziari, di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finanze. L'incarico di
direttore generale, nonche' quello di componente del
comitato direttivo e del collegio dei revisori dell'Agenzia
ha la durata di tre anni.
2. L'Agenzia svolge i seguenti compiti e attivita'
ferme restando le competenze e le procedure previste a
legislazione vigente per l'approvazione di contratti di
programma nonche' di atti convenzionali e di regolazione
tariffaria nel settore autostradale e nei limiti delle
risorse disponibili agli specifici scopi:
a) proposta di programmazione della costruzione di
nuove strade statali, della costruzione di nuove
autostrade, in concessione;
b) quale amministrazione concedente:
1) selezione dei concessionari autostradali e relativa
aggiudicazione;
2) vigilanza e controllo sui concessionari
autostradali, inclusa la vigilanza sull'esecuzione dei
lavori di costruzione delle opere date in concessione e il
controllo della gestione delle autostrade il cui esercizio
e' dato in concessione;
3) (abrogato);
4) si avvale, nell'espletamento delle proprie funzioni,
delle societa' miste regionali Autostrade del Lazio s.p.a.,
Autostrade del Molise s.p.a., Concessioni Autostradali
Lombarde s.p.a. e Concessioni Autostradali Piemontesi
s.p.a., relativamente alle infrastrutture autostradali,
assentite o da assentire in concessione, di rilevanza
regionale;
c) approvazione dei progetti relativi ai lavori
inerenti la rete autostradale di interesse nazionale, che
equivale a dichiarazione di pubblica utilita' ed urgenza ai
fini dell'applicazione delle leggi in materia di
espropriazione per pubblica utilita';
d) proposta di programmazione del progressivo
miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e
delle autostrade statali e della relativa segnaletica;
e) proposta in ordine alla regolazione e variazioni
tariffarie per le concessioni autostradali secondo i
criteri e le metodologie stabiliti dalla competente
Autorita' di regolazione, alla quale e' demandata la loro
successiva approvazione;
f) vigilanza sull'attuazione, da parte dei
concessionari, delle leggi e dei regolamenti concernenti la
tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade
statali, nonche' la tutela del traffico e della
segnaletica; vigilanza sull'adozione, da parte dei
concessionari, dei provvedimenti ritenuti necessari ai fini
della sicurezza del traffico sulle strade ed autostrade
medesime;
g) effettuazione e partecipazione a studi, ricerche e
sperimentazioni in materia di viabilita', traffico e
circolazione;
h) effettuazione, a pagamento, di consulenze e
progettazioni per conto di altre amministrazioni od enti
italiani e stranieri.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2012 Anas s.p.a.
provvede, nel limite delle risorse disponibili e nel
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica,
esclusivamente a:
a) costruire e gestire le strade, ivi incluse quelle
sottoposte a pedaggio, e le autostrade statali,
incassandone tutte le entrate relative al loro utilizzo,
nonche' alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria;
b) realizzare il progressivo miglioramento ed
adeguamento della rete delle strade e delle autostrade
statali e della relativa segnaletica;
c) curare l'acquisto, la costruzione, la conservazione,
il miglioramento e l'incremento dei beni mobili ed immobili
destinati al servizio delle strade e delle autostrade
statali;
d) espletare, mediante il proprio personale, i compiti
di cui al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e all'articolo 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
nonche' svolgere le attivita' di cui all'articolo 2, comma
1, lettere f), g), h) ed i), del decreto legislativo 26
febbraio 1994, n. 143;
d-bis) approvare i progetti relativi ai lavori inerenti
la rete stradale e autostradale di interesse nazionale, non
sottoposta a pedaggio e in gestione diretta, che equivale a
dichiarazione di pubblica utilita' ed urgenza ai fini
dell'applicazione delle leggi in materia di espropriazione
per pubblica utilita'
4. Entro la data del 30 settembre 2012, l'Agenzia
subentra ad Anas s.p.a. nelle funzioni di concedente per le
convenzioni in essere alla stessa data. A decorrere dalla
medesima data in tutti gli atti convenzionali con le
societa' regionali, nonche' con i concessionari di cui al
comma 2, lettera b), il riferimento fatto ad Anas s.p.a.,
quale ente concedente, deve intendersi sostituito, ovunque
ripetuto, con il riferimento all'Agenzia di cui al comma 1.
5. Relativamente alle attivita' e ai compiti di cui al
comma 2, l'Agenzia esercita ogni competenza gia' attribuita
in materia all'Ispettorato di vigilanza sulle
concessionarie autostradali e ad altri uffici di Anas
s.p.a. ovvero ad uffici di amministrazioni dello Stato, i
quali sono conseguentemente soppressi a decorrere dal 1°
gennaio 2012. Il personale degli uffici soppressi con
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in
servizio alla data del 31 maggio 2012, e' trasferito
all'Agenzia, per formarne il relativo ruolo organico.
All'Agenzia sono altresi' trasferite le risorse finanziarie
previste per detto personale a legislazione vigente nello
stato di previsione del Ministero delle infrastrutture,
nonche' le risorse di cui all'articolo 1, comma 1020, della
legge n. 296 del 2006, gia' finalizzate, in via
prioritaria, alla vigilanza sulle concessionarie
autostradali nei limiti delle esigenze di copertura delle
spese di funzionamento dell'Agenzia. Al personale
trasferito si applica la disciplina dei contratti
collettivi nazionali relativi al comparto Ministeri e
dell'Area I della dirigenza. Il personale trasferito
mantiene il trattamento economico fondamentale ed
accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative,
corrisposto al momento del trasferimento, nonche'
l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto
trattamento economico risulti piu' elevato rispetto a
quello previsto e' attribuito per la differenza un assegno
ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione si
procede alla individuazione delle unita' di personale da
trasferire all'Agenzia e alla riduzione delle dotazioni
organiche e delle strutture delle amministrazioni
interessate al trasferimento delle funzioni in misura
corrispondente al personale effettivamente trasferito. Con
lo stesso decreto e' stabilita un'apposita tabella di
corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche
del personale assegnato all'Agenzia.
6. Entro il 30 giugno 2013 il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e Anas s.p.a. sottoscrivono
la convenzione in funzione delle modificazioni conseguenti
alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, da approvarsi
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
7. - 7-bis. (abrogati)
8. Entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, in deroga a quanto previsto
dallo statuto di Anas s.p.a., nonche' dalle disposizioni in
materia contenute nel codice civile, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede
alla nomina di un amministratore unico della suddetta
societa', al quale sono conferiti i piu' ampi poteri di
amministrazione ordinaria e straordinaria ivi incluse tutte
le attivita' occorrenti per la individuazione delle risorse
umane, finanziarie e strumentali di Anas s.p.a. che
confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nell'Agenzia
di cui al comma 1. Il consiglio di amministrazione di Anas
S.p.A. in carica alla data di entrata in vigore del
presente decreto decade con effetto dalla data di adozione
del citato decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze. La revoca disposta ai sensi del presente comma
integra gli estremi della giusta causa di cui all'articolo
2383, terzo comma, del codice civile e non comporta,
pertanto, il diritto dei componenti revocati al
risarcimento di cui alla medesima disposizione.
9. L'organo amministrativo provvede altresi' alla
riorganizzazione delle residue risorse di Anas s.p.a.
nonche' alla predisposizione del nuovo statuto della
societa' che, entro il 30 novembre 2013, e' approvato con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti. Entro 30 giorni dalla data di approvazione da
parte dell'assemblea del bilancio dell'esercizio 2012,
viene convocata l'assemblea di Anas s.p.a. per la
ricostituzione del consiglio di amministrazione. Il nuovo
statuto di Anas s.p.a. prevede i requisiti necessari per
stabilire forme di controllo analogo del Ministero
dell'economia e delle finanze e del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti sulla societa', al fine di
assicurare la funzione di organo in house
dell'amministrazione.
10. L'articolo 1, comma 1023, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e' abrogato.
10-bis. Il comma 12 dell'articolo 23 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' sostituito dal
seguente:
«12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate
nelle autorizzazioni previste dal presente articolo e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 1.376,55 a euro 13.765,50 in via solidale con
il soggetto pubblicizzato». "
Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1020, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007), pubblicata nella Gazz. Uff. 27
dicembre 2006, n. 299, S.O.:
"1020. A decorrere dal 1° gennaio 2007 la misura del
canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, e' fissata nel 2,4 per cento dei
proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari.
Il 42 per cento del predetto canone e' corrisposto
direttamente ad ANAS Spa che provvede a darne distinta
evidenza nel piano economico-finanziario di cui al comma
1018 e che lo destina prioritariamente alle sue attivita'
di vigilanza e controllo sui predetti concessionari fino
alla concorrenza dei relativi costi, ivi ompresa la
corresponsione di contributi alle concessionarie, secondo
direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture,
volte anche al conseguimento della loro maggiore efficienza
ed efficacia. Il Ministero delle infrastrutture provvede,
nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio,
all'esercizio delle sue funzioni di indirizzo, controllo e
vigilanza tecnica ed operativa nei riguardi di ANAS Spa,
nonche' dei concessionari autostradali, anche attraverso
misure organizzative analoghe a quelle previste
dall'articolo 163, comma 3, del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; all'alinea del
medesimo comma 3 dell'articolo 163, le parole: «, ove non
vi siano specifiche professionalita' interne,» sono
soppresse. Le convenzioni accessive alle concessioni in
essere tra ANAS Spa ed i suoi concessionari sono
corrispondentemente modificate al fine di assicurare
l'attuazione delle disposizioni del presente comma."
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 4
marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 maggio 1989, n. 160 recante Disposizioni urgenti in
materia di trasporti e di concessioni marittime, pubblicato
nella Gazz. Uff. 6 marzo 1989, n. 54 e convertito in legge,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 5 maggio 1989,
n. 160 (Gazz. Uff. 5 maggio 1989, n. 103). Il comma 2 dello
stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che restano validi gli
atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base
del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 547, non convertito
in legge:
"Art.5. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 sono
istituite le seguenti tasse:
a) la tassa per i servizi di assistenza in rotta ai
voli nazionali forniti dall'Azienda autonoma di assistenza
al volo per il traffico aereo generale;
b) la tassa di terminale per i voli nazionali,
comunitari e internazionali.
2. La tassa per i servizi di assistenza in rotta ai
voli nazionali, di cui al comma 1, lettera a), nonche' la
tassa per l'utilizzazione delle installazioni e del
servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta cui
sono assoggettati i voli internazionali per la parte di
volo che si svolge nello spazio aereo nazionale, forniti
dall'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico
aereo generale, sono determinate secondo i criteri di cui
alla legge 11 luglio 1977, n. 411, modificata dalla legge
15 febbraio 1985, n. 25.
3. La tassa di terminale per i voli nazionali ed i voli
internazionali di cui al comma 1, lettera b), e'
determinata secondo la formula: «T =CTT * p * a, nella
quale «T» e' l'ammontare della tassa, «CTT» e' il
coefficiente unitario di tassazione di terminale, 'p' e' il
coefficiente di peso ricavato elevando il peso massimo
dell'aeromobile al decollo come definito dall'articolo 6
della legge 11 luglio 1977, n. 411, ad un valore
determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, tenuto conto dell'effettivo costo di
erogazione del servizio di controllo al volo in base al
peso degli aeromobili. Fino all'emanazione di detto decreto
il valore cui elevare il peso e' stabilito in 0,95. Il
coefficiente «a» e' determinato con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto
dell'effettivo costo di assistenza al volo sostenuto per
categoria di aeroporto; fino all'emanazione del decreto di
determinazione del coefficiente, «a» e' pari a 1 per tutti
gli aeroporti.
4. Il coefficiente unitario di tassazione di terminale
(CTT) e' calcolato mediante il rapporto: "CTT = CT/UST",
nel quale "CT" e' il costo complessivo ammesso per i
servizi di terminale nel complesso degli aeroporti, al
netto dei costi previsti negli aeroporti nei quali si
sviluppa, singolarmente, un traffico in termini di unita'
di servizio inferiore all'1,5 per cento del totale previsto
per l'anno di applicazione della tariffa sull'intera rete
nazionale ed "UST" e' il numero totale delle unita' di
servizio di terminale che si prevede saranno prodotte
nell'anno di applicazione della tassa. Il calcolo delle
unita' di servizio prodotte e' in funzione dei coefficienti
di peso degli aeromobili e del numero dei voli. A decorrere
dal 1° luglio 2012 il costo complessivo ammesso per i
servizi di terminale nel complesso degli aeroporti e'
calcolato al lordo dei costi previsti negli aeroporti nei
quali si sviluppa, singolarmente, un traffico in termini di
unita' di servizio inferiore all'1,5 per cento del totale
previsto per l'anno di applicazione della tariffa
sull'intera rete nazionale. Al fine di garantire la
sicurezza e la continuita' del servizio di assistenza al
volo di terminale prestato dall'Aeronautica militare a
favore dei voli civili, i relativi costi, non soggetti ad
esenzione, sono coperti dalla corrispondente quota dei
ricavi tariffari, secondo le modalita' disciplinate dal
Contratto di programma tra lo Stato e l'ENAV s.p.a. di cui
all'articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665. Dette
somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato da
parte di ENAV s.p.a. per essere riassegnate su apposito
programma dello stato di previsione del Ministero della
difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio
5. (abrogato)
6. Per il pagamento delle tasse di cui al presente
articolo valgono le esenzioni previste dall'articolo 4
della legge 20 dicembre 1995, n. 575.
7. Le tasse di cui ai commi 1, 2 e 3 sono stabilite in
modo da assicurare, per l'anno 1989, la copertura del 60
per cento del costo dei servizi di assistenza in rotta ai
voli nazionali e di quelli di terminale con incrementi
annui pari al 10 per cento fino alla copertura, nell'anno
1993, dell'intero costo dei servizi. Con decreto del
Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del
tesoro, sono stabiliti i termini e le modalita' per
l'accertamento delle tasse stesse.
7-bis. I coefficienti unitari di tassazione, di cui al
comma 4 del presente articolo e di cui all'articolo 3 della
legge 11 luglio 1977, n. 411, sono determinati secondo
parametri di efficientamento dei costi indicati nel
contratto di programma di cui all'articolo 9, comma 2,
della legge 21 dicembre 1996, n. 665. Nel contratto di
programma e' assegnato all'Azienda un obiettivo di recupero
della produttivita' tenendo conto del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi offerti, delle esigenze di
recupero dei costi, in base a criteri di efficienza e di
sviluppo delle strutture di assistenza al volo,
dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di sicurezza,
nonche' di un sistema di contabilita' analitica,
certificato da societa' di revisione contabile, che
consenta l'individuazione dei ricavi e dei costi di
competenza afferenti a ciascuno dei servizi, regolamentati
e non regolamentati
8. Sono a carico dello Stato:
a) il mancato gettito di tassazione dei servizi di
assistenza alla navigazione aerea in rotta, sia nazionale
che internazionale, nonche' di quelli di terminale, forniti
dall'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico
aereo generale agli aeromobili esonerati ai sensi del comma
6, sulla base del numero delle unita' di servizio rese;
b) i mancati introiti dell'Azienda in base a quanto
previsto dai commi 4 e 5 del presente articolo;
c) la differenza tra le tasse applicate ed i costi
sostenuti in relazione alla gradualita' delle tasse stesse
di cui al comma 7.
9. Il coefficiente unitario di tassazione per la tassa
di terminale e' determinato con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sulla base di un'istruttoria
effettuata dall'ENAC sentita l'Azienda.
10. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 8
si fa fronte nei limiti degli stanziamenti iscritti nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze destinati ai Contratti di servizio e di programma
dell'ENAV s.p.a. che non potranno essere superiori, per
l'anno 2012, ad euro 60.173.983 e, a decorrere dall'anno
2013, ad euro 18.173.983."
- Si riporta il testo dell'art. 11-septies del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 recante
Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni
urgenti in materia tributaria e finanziaria, pubblicato
nella Gazz. Uff. 3 ottobre 2005, n. 230:
"Art.11-septies. Interventi a favore della sicurezza
degli impianti ed operativa.
1. All'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, le parole: «per la parte eccedente 30 milioni
di euro» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 30
milioni di euro, in un apposito fondo istituito presso il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinato a
compensare ENAV Spa, secondo modalita' regolate dal
contratto di servizio di cui all'articolo 9 della legge 21
dicembre 1996, n. 665, per i costi sostenuti da ENAV Spa
per garantire la sicurezza ai propri impianti e per
garantire la sicurezza operativa e, quanto alla residua
quota,».
2. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa
di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006.
- Si riporta il testo dell'art. 55 del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27 recante Disposizioni urgenti per
la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitivita'. Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 gennaio
2012, n. 19, S.O.
"Art. 55 Affidamento concessioni relative a
infrastrutture strategiche sulla base anche del progetto
definitivo
1. All'articolo 177, comma 2, primo periodo, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole:
«Per l'affidamento delle concessioni si pone a base di gara
il progetto preliminare» sono inserite le seguenti «ovvero
il progetto definitivo».
1-bis. Per le attivita' di cui al numero 80
dell'Allegato I al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, i
termini degli adempimenti restano rispettivamente
disciplinati dal decreto legislativo 5 ottobre 2006, n.
264, e dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 28 ottobre 2005, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 2006.
1-ter. Al fine di svolgere le necessarie ed
indifferibili attivita' di vigilanza e controllo delle
grandi dighe, nonche' per le attivita' di controllo delle
opere di derivazione a valle e condotte forzate, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'
autorizzato ad effettuare la spesa di euro 1.514.000 annui
a decorrere dal 2013 per provvedere, anche in deroga alla
normativa vigente, all'assunzione a tempo indeterminato di
32 unita' di personale. A tal fine la dotazione organica
del personale del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e' incrementata di un numero corrispondente di
posti. Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo
periodo si provvede mediante corrispondente parziale
utilizzo della quota delle entrate previste, per il
medesimo anno, dall'articolo 2, comma 172, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, con
corrispondente riduzione della spesa relativa al
funzionamento del Registro italiano dighe. A tal fine, dopo
il primo periodo del suddetto comma 172, e' inserito il
seguente: «Una quota degli introiti che affluiscono
annualmente a titolo di contribuzione degli utenti dei
servizi, pari a euro 1.514.000 annui a decorrere dal 2013,
resta acquisita al bilancio dello Stato; il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
1-quater. Fatto salvo il conseguimento dei risparmi
previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, per le esigenze connesse al traffico o a
condizioni meteorologiche sfavorevoli la societa' ANAS e'
autorizzata ad utilizzare personale da adibire ai servizi
di sicurezza e di polizia stradale di cui all'articolo 12,
comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in
deroga al comma 28 del citato articolo 9, con
corrispondente riduzione delle somme destinate
all'acquisizione dei medesimi servizi attraverso procedure
di esternalizzazione."
- Si riporta il testo dell'art. 11-decies del citato
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203:
"Art.11-decies. Competitivita' del sistema
aeroportuale.
1. Al fine di incrementare la competitivita' e
razionalizzare il sistema del trasporto aereo nazionale, i
canoni di concessione demaniale, istituiti dal
decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, sono
ridotti del 75 per cento fino alla data di introduzione del
sistema di determinazione dei diritti aeroportuali di cui
all'articolo 11-nonies del presente decreto.
2. Fino alla determinazione dei diritti aeroportuali di
cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, secondo le modalita'
previste nel comma 10 dell'articolo 10 della legge 24
dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall'articolo
11-nonies del presente decreto, la misura dei diritti
aeroportuali attualmente in vigore e' ridotta in misura
pari all'importo della riduzione dei canoni demaniali di
cui al comma 1 del presente articolo. Detta misura e'
ulteriormente ridotta del 10 per cento per i gestori che
non adottano un sistema di contabilita' analitica,
certificato da societa' di revisione contabile, che
consenta l'individuazione, per tutti i servizi offerti, dei
ricavi e dei costi di competenza afferenti a ciascun
singolo servizio.
3. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del
presente articolo, valutate in 42 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2006, si provvede ai sensi
dell'articolo 12."
- Si dell'art. 1, comma 998, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 recante Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007) pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre
2006, n. 299, S.O. :
"Art.1. 998. Ai fini di completare il processo di
riporta il testo liberalizzazione del settore del
cabotaggio marittimo e di privatizzare le societa'
esercenti i servizi di collegamento ritenuti essenziali per
le finalita' di cui all'articolo 8 della legge 20 dicembre
1974, n. 684, e agli articoli 1 e 8 della legge 19 maggio
1975, n. 169, e successive modificazioni, nuove
convenzioni, con scadenza in data non anteriore al 31
dicembre 2012, sono stipulate, nei limiti degli
stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, con dette
societa' entro il 30 giugno 2007. A tal fine e' autorizzata
la spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009."
- Si riporta l'articolo 55 del decreto-legge 24 gennaio
2012, n.1, Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo
sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'.
pubblicato nella Gazz. Uff. 24 gennaio 2012, n. 19,
S.O. convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n.27 , come modificato dalla presente legge:
"Art. 55 Affidamento concessioni relative a
infrastrutture strategiche sulla base anche del progetto
definitivo
1. All'articolo 177, comma 2, primo periodo, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole:
«Per l'affidamento delle concessioni si pone a base di gara
il progetto preliminare» sono inserite le seguenti «ovvero
il progetto definitivo».
1-bis. Per le attivita' di cui al numero 80
dell'Allegato I al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, i
termini degli adempimenti restano rispettivamente
disciplinati dal decreto legislativo 5 ottobre 2006, n.
264, e dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 28 ottobre 2005, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 2006.
(127)
1-ter. Al fine di svolgere le necessarie ed
indifferibili attivita' di vigilanza e controllo delle
grandi dighe, nonche' per le attivita' di controllo delle
opere di derivazione a valle e condotte forzate, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'
autorizzato ad effettuare la spesa di euro 1.514.000 annui
a decorrere dal 2013 per provvedere, anche in deroga alla
normativa vigente, all'assunzione a tempo indeterminato di
32 unita' di personale. A tal fine la dotazione organica
del personale del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e' incrementata di un numero corrispondente di
posti. Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo
periodo si provvede mediante corrispondente parziale
utilizzo della quota delle entrate previste, per il
medesimo anno, dall'articolo 2, comma 172, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, con
corrispondente riduzione della spesa relativa al
funzionamento del Registro italiano dighe. A tal fine, dopo
il primo periodo del suddetto comma 172, e' inserito il
seguente: «Una quota degli introiti che affluiscono
annualmente a titolo di contribuzione degli utenti dei
servizi, pari a euro 1.514.000 annui a decorrere dal 2013,
resta acquisita al bilancio dello Stato; il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
1-quater. Fatto salvo il conseguimento dei risparmi
previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, per le esigenze connesse al traffico o a
condizioni meteorologiche sfavorevoli la societa' ANAS e'
autorizzata ad utilizzare personale da adibire ai servizi
di sicurezza e di polizia stradale di cui all'articolo 12,
comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in
deroga al comma 28 del citato articolo 9, con
corrispondente riduzione delle somme destinate
all'acquisizione dei medesimi servizi attraverso procedure
di esternalizzazione. "
- Si riporta il testo dell'art. 19-ter del
decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166 recante
Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi
comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di
giustizia delle Comunita' europee, pubblicato nella Gazz.
Uff. 25 settembre 2009, n. 223:
"Art. 19-ter. Disposizioni di adeguamento comunitario
in materia di liberalizzazione delle rotte marittime)
1. Al fine di adeguare l'ordinamento nazionale ai
principi comunitari in materia di cabotaggio marittimo e di
liberalizzazione delle relative rotte, a decorrere dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto e' trasferito a titolo gratuito, da
Tirrenia di navigazione S.p.a., il cento per cento del
capitale sociale della:
a) Caremar-Campania Regionale Marittima S.p.a. alla
regione Campania;
b) Saremar-Sardegna Regionale Marittima S.p.a. alla
regione Sardegna
c) Toremar-Toscana Regionale Marittima S.p.a. alla
regione Toscana.
2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto sono posti
in essere gli atti di perfezionamento del trasferimento
delle societa' di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1
3. Entro i novanta giorni successivi al completamento
degli atti relativi al trasferimento di cui ai commi 1 e 2,
la regione Campania cede, per il tramite della societa'
Caremar, alla regione Lazio, a titolo gratuito, il ramo
d'azienda di tale societa' costituito dal complesso delle
attivita', passivita' e risorse umane utilizzate per
l'esercizio dei collegamenti con l'arcipelago pontino.
4. Le societa' di cui al comma 1, lettere a), b) e c),
sono trasferite nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, con le attivita' e
passivita' connesse.
5. I trasferimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, sotto
l'aspetto contabile, non determinano sui bilanci
rispettivamente della societa' Tirrenia di navigazione e
della societa' Caremar riflessi di carattere economico ma
solo patrimoniale.
6. Al fine di assicurare le condizioni per la migliore
valorizzazione delle societa' esercenti i servizi di
collegamento ritenuti essenziali per le finalita' di cui
all' articolo 8 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e
agli articoli 1 e 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169,
nelle more della completa liberalizzazione del settore del
cabotaggio marittimo attraverso il completamento del
processo di privatizzazione entro il 30 settembre 2010, le
convenzioni attualmente in vigore sono prorogate fino a
tale data nei limiti degli stanziamenti pro quota di cui ai
commi da 16 a 18.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2010, le funzioni e i
compiti di programmazione e di amministrazione relativi ai
servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico che si
svolgono all'interno di una regione sono esercitati dalla
stessa regione. Per le regioni a statuto speciale il
conferimento delle funzioni e dei compiti avviene nel
rispetto dei relativi statuti. Per le regioni di cui ai
commi 1, lettere a), b) e c), e 3, la gestione dei servizi
di cabotaggio e' regolata da contratti di servizio secondo
quanto previsto dagli articoli 17 e 19 del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive
modificazioni, in quanto applicabili al settore.
8. La Tirrenia di navigazione S.p.a. e la
Siremar-Sicilia Regionale Marittima S.p.a., nonche' la
Caremar-Campania Regionale Marittima S.p.a., la
Saremar-Sardegna Regionale Marittima S.p.a. e la
Toremar-Toscana Regionale Marittima S.p.a. sono
privatizzate, in conformita' alle disposizioni nazionali e
comunitarie vigenti in materia, attraverso procedure di
gara aperte, non discriminatorie, atte a determinare un
prezzo di mercato, le quali, relativamente alle
privatizzazioni realizzate dalle regioni Campania, Lazio,
Sardegna e Toscana, possono riguardare sia l'affidamento
dei servizi marittimi sia l'apertura del capitale ad un
socio privato.
9. Ai fini di cui al comma 8:
a) entro il 31 dicembre 2009:
1) e' pubblicato il bando di gara per la
privatizzazione di Tirrenia di navigazione S.p.a., nonche',
per effetto dei trasferimenti di cui ai commi da 1 a 7,
della Siremar-Sicilia Regionale Marittima S.p.a.;
2) e' approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, ai sensi della normativa vigente, uno schema
di nuova convenzione di durata non superiore a otto anni
con la Tirrenia di navigazione S.p.a., costituente uno
degli atti della gara di cui al numero 1);
3) e' approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Regione siciliana, ai sensi della
normativa vigente, uno schema di nuova convenzione di
durata non superiore a dodici anni con la Siremar-Sicilia
Regionale Marittima S.p.a., costituente uno degli atti
della gara di cui al numero 1);
4) sono pubblicati dalle regioni Sardegna e Toscana i
bandi di gara per la privatizzazione, rispettivamente, di
Saremar-Sardegna Regionale Marittima S.p.a. e di
Toremar-Toscana Regionale Marittima S.p.a.
5) sono approvati dalle regioni Sardegna e Toscana,
secondo i rispettivi ordinamenti e nel rispetto del
mantenimento del servizio universale e della continuita'
territoriale con le isole, gli schemi di contratti di
servizio di durata non superiore a dodici anni con le
societa', rispettivamente, Saremar e Toremar, costituenti
altresi' atti delle gare di cui al numero 4);
b) entro il 28 febbraio 2010, in considerazione di
quanto disposto dal comma 3:
1) sono pubblicati dalle regioni Campania e Lazio i
bandi di gara per la privatizzazione, rispettivamente, di
Caremar-Campania Regionale Marittima S.p.a. e della
societa' della regione Lazio derivante dalla cessione del
ramo d'azienda di cui al comma 3;
2) sono approvati dalle regioni Campania e Lazio,
secondo i rispettivi ordinamenti e nel rispetto del
mantenimento del servizio universale e della continuita'
territoriale con le isole, gli schemi di contratti di
servizio di durata non superiore a dodici anni con le
societa', rispettivamente, Caremar e quella della regione
Lazio derivante dalla cessione del ramo d'azienda di cui al
comma 3, costituenti altresi' atti delle gare di cui al
numero 1).
10. Le convenzioni e i contratti di servizio di cui al
comma 9 sono stipulati all'atto del completamento delle
procedure di gara di cui al medesimo comma 9.
11. Le nuove convenzioni di cui al comma 9, stipulate
sulla base dei criteri stabiliti dal CIPE e comunque nei
limiti degli stanziamenti di cui ai commi da 16 a 18,
determinano le linee da servire, le procedure e i tempi di
liquidazione del rimborso degli oneri di servizio pubblico,
introducendo meccanismi di efficientamento volti a ridurre
i costi del servizio per l'utenza, nonche' forme di
flessibilita' tariffaria non distorsive della concorrenza.
I contratti di servizio di cui al comma 9 sono stipulati
nel rispetto del mantenimento del servizio universale e
della continuita' territoriale con le isole.
12. Le nuove convenzioni e i contratti di servizio di
cui al comma 9 prevedono la presenza nel collegio sindacale
delle singole societa' esercenti i servizi oggetto di
convenzione o contratto di servizio di due rappresentanti
designati, rispettivamente, dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero
dell'economia e delle finanze. Per le societa' Siremar
S.p.a. e Tirrenia di navigazione S.p.a. il rappresentante
designato dal Ministero dell'economia e delle finanze
assume le funzioni di presidente.
13. Per la privatizzazione dell'intero capitale della
Tirrenia di navigazione S.p.a., che, a seguito dei
trasferimenti di cui ai commi da 1 a 7, comporta altresi'
la cessione dell'intero capitale sociale della
Siremar-Sicilia Regionale Marittima S.p.a., si applicano,
in quanto compatibili con le disposizioni dei commi da 1 a
7, nonche' dei commi da 8 a 15, le disposizioni del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 13 marzo 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile
2009.
14. Qualora, ai fini delle procedure di privatizzazione
di cui ai commi da 8 a 15, si renda necessario l'esercizio
dei poteri di cui all' articolo 16 della legge 10 ottobre
1990, n. 287, il termine per il relativo esercizio e' di
trenta giorni dall'avvio del procedimento.
15. All' articolo 2, comma 192, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e successive modificazioni, il secondo
periodo e' soppresso.
16. Le risorse necessarie a garantire il livello dei
servizi erogati sulla base delle convenzioni attualmente in
vigore e prorogate ai sensi del comma 6, nonche' delle
nuove convenzioni e dei contratti di servizio di cui ai
commi da 8 a 15, nel limite di complessivi euro 184.942.251
a decorrere dal 2010, sono ripartite, per il 2010 e per
ciascuno degli anni della durata delle nuove convenzioni e
dei singoli contratti di servizio, come segue:
a) Tirrenia di navigazione S.p.a.: euro 72.685.642;
b) Siremar-Sicilia Regionale Marittima S.p.a.: euro
55.694.895
c) Saremar-Sardegna Regionale Marittima S.p.a. -
regione Sardegna: euro 13.686.441;
d) Toremar-Toscana Regionale Marittima S.p.a. - regione
Toscana: euro 13.005.441;
e) Caremar-Campania Regionale Marittima S.p.a. -
regione Campania: euro 29.869.832.
17. Successivamente alla cessione alla regione Lazio
del ramo d'azienda per l'esercizio dei collegamenti con
l'arcipelago pontino, ai sensi del comma 3, le risorse di
cui al comma 16, lettera e), sono cosi' ripartite: ramo
Campania: euro 19.839.226; ramo Lazio: euro 10.030.606.
18. Il contributo dello Stato alle regioni a copertura
degli oneri di servizio pubblico sui contratti di servizio
di cui ai commi da 8 a 15 e' incrementato, senza maggiori
oneri per lo Stato, per la durata dei contratti medesimi in
misura parametrata al maggiore onere derivante
dall'attuazione dell' articolo 19 del decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422, nonche' dell' articolo 9, comma
4, della legge 7 dicembre 1999, n. 472.
19. Nell'ambito delle risorse iscritte in conto
residui, non ancora impegnate alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
relative all'autorizzazione di spesa di cui all' articolo
1, comma 1046, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
l'importo di 7 milioni di euro, per l'anno 2009, e'
finalizzato all'ammodernamento e all'adeguamento alle norme
internazionali in materia di sicurezza marittima della
flotta del gruppo Tirrenia.
20. Previa richiesta delle regioni interessate al
processo di privatizzazione di cui ai commi da 8 a 15, il
CIPE, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, delibera in ordine all'utilizzo delle
risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate relative ai
programmi di interesse strategico regionale di cui alla
delibera CIPE n. 1/2009 del 6 marzo 2009, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2009, per fare
fronte a specifiche criticita' nel settore del cabotaggio
marittimo.
21. Al fine di garantire la continuita' territoriale
con le isole e a fronte degli obblighi di servizio pubblico
sono riconosciuti alle societa' oggetto del processo di
privatizzazione di cui ai commi da 8 a 15 il mantenimento
degli accosti gia' assegnati e la priorita'
nell'assegnazione di nuovi accosti, nel rispetto delle
procedure di competenza delle Autorita' portuali e
marittime e dei principi sanciti dalla legge 28 gennaio
1994, n. 84, nonche' dal codice della navigazione.
22. All' articolo 7-sexies, comma 3, del decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l'ultimo periodo e'
sostituito dal seguente: «Nel limite massimo complessivo di
spesa di 15 milioni di euro a valere sulle risorse di cui
all' articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n.
203, e successive modificazioni, ai dipendenti delle
societa' del Gruppo Tirrenia, delle societa' da queste
derivanti e di quelle che dalle stesse acquistano o
affittano aziende o rami d'azienda, il Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, puo' concedere per
dodici mesi l'intero trattamento di integrazione salariale
straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni di legge,
con la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per
il nucleo familiare ove spettanti».
23. Agli oneri di cui ai commi da 16 a 18, pari a
184.942.251 euro a decorrere dal 2010, si fa fronte
mediante utilizzo degli stanziamenti di bilancio allo scopo
finalizzati, pari a 181.370.249 euro annui, quanto a
3.550.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 a valere
sulle risorse disponibili sulla contabilita' speciale
istituita ai sensi del comma 8 dell' articolo 13-bis del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato, per la
conseguente riassegnazione alle pertinenti unita'
previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, e quanto a 22.002
euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e a 3.572.002 euro
a decorrere dall'anno 2012 si provvede mediante
corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'
articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti
variazioni di bilancio.
24. Per le regioni a statuto speciale l'efficacia delle
disposizioni di cui ai commi da 1 a 22 e' subordinata
all'emanazione, ove occorrente, di apposite norme di
attuazione.
24-bis. Gli atti e le operazioni posti in essere per i
trasferimenti e i conferimenti di cui ai commi da 1 a 15
sono esenti da imposizione fiscale.
25. L' articolo 57 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, nonche' l' articolo 1, comma 999, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.
26. Il primo e il secondo periodo del comma 1 dell'
articolo 26 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14, sono soppressi.
27. Una quota, pari a 5,6 milioni di euro, delle
risorse iscritte per l'anno 2009 sul Fondo per interventi
strutturali di politica economica di cui all' articolo 10,
comma 5, del citato decreto-legge n. 282 del 2004,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004,
e' versata all'entrata del bilancio dello Stato, per essere
trasferita nell'anno 2010 alla contabilita' speciale
istituita ai sensi del comma 8 dell' articolo 13-bis del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. E'
altresi' trasferito alla citata contabilita' speciale di
cui al periodo precedente, con le medesime modalita',
l'importo di 1,5 milioni di euro a valere sulle risorse di
cui all' articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, intendendosi
corrispondentemente ridotta la predetta autorizzazione di
spesa."
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135 recante disposizioni urgenti
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini, pubblicata nella Gazz. Uff. 14 agosto
2012, n. 189, S.O., come modificato dalla presente legge:
"Art. 6 Rafforzamento della funzione statistica e del
monitoraggio dei conti pubblici
1. Le disposizioni di cui ai commi 587, 588 e 589
dall'articolo 1 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006
(Legge Finanziaria 2007), costituiscono principio
fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai
fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di
stabilita' e crescita dell'Unione europea e si applicano
anche alle Fondazioni, Associazioni, Aziende speciali,
Agenzie, Enti strumentali, Organismi e altre unita'
istituzionali non costituite in forma di societa' o
consorzio, controllati da amministrazioni pubbliche
statali, regionali e locali indicate nell'elenco ISTAT ai
sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre
2009, n. 196 (Legge di contabilita' e di finanza pubblica),
e successive modifiche e integrazioni. Per controllo si
deve intendere la capacita' di determinare la politica
generale o il programma di una unita' istituzionale, se
necessario scegliendo gli amministratori o i dirigenti.
2. Le modalita' di effettuazione della trasmissione
delle informazioni di cui al precedente comma rese
disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, sono definite con apposito decreto del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito
l'Istat.
3. Fermo restando quanto previsto da altre disposizioni
legislative, il potere ispettivo attribuito dalla vigente
normativa al Dipartimento della funzione pubblica ed al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nei
confronti delle amministrazioni pubbliche e' esteso alle
societa' a totale partecipazione pubblica, diretta o
indiretta, con riferimento agli obblighi previsti
dall'articolo 4, commi 4, 5, 9, 10 e 11 del presente
decreto.
4. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i
Comuni e le Province allegano al rendiconto della gestione
una nota informativa contenente la verifica dei crediti e
debiti reciproci tra l'Ente e le societa' partecipate. La
predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di
revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e
ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la
Provincia adottano senza indugio, e comunque non oltre il
termine dell'esercizio finanziario in corso, i
provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle
partite debitorie e creditorie.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 9 sono
prioritariamente dirette a garantire la puntuale
applicazione dei criteri di contabilita' nazionale relativi
alle modalita' di registrazione degli investimenti fissi
lordi, in base ai quali le spese di tale natura devono
essere registrate nel momento in cui il bene capitale entra
nella disponibilita' dell'acquirente o, per i beni prodotti
secondo contratti pluriennali, al momento della consegna
dei vari stati di avanzamento dei lavori.
6. Nelle more dell'attuazione della delega prevista
dall'articolo 40 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ed al
fine di garantire completezza dei dati di bilancio nel
corso della gestione, attraverso la rilevazione puntuale
dei costi, effettuata anche mediante l'acquisizione dei
documenti contenenti le informazioni di cui al comma 5, a
decorrere dal 1° gennaio 2013, tutte le Amministrazioni
centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche,
sono tenute ad adottare il sistema informativo SICOGE anche
ai fini delle scritture di contabilita' integrata
economico-patrimoniale analitica. Le predette scritture
contabili saranno integrate, per l'acquisto di beni e
servizi, con l'utilizzo delle funzionalita' di ciclo
passivo rese disponibili dalla Ragioneria Generale dello
Stato, al fine della razionalizzazione di tali tipologie di
acquisti.
7. Le Amministrazioni di cui al comma 6 potranno
fruire, con le modalita' di cui all'articolo 13 della legge
31 dicembre 2009, n. 196, delle informazioni utili al
monitoraggio della propria gestione.
8. A decorrere dal 2013, le amministrazioni pubbliche
diverse dallo Stato adeguano i propri sistemi contabili
allo scopo di garantire le informazioni necessarie
all'attuazione delle finalita' di cui al comma 5. Con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
sentito l'ISTAT, sono definite le modalita' di
contabilizzazione degli investimenti per le amministrazioni
di cui al presente comma.
9. Con riferimento alle opere che abbiano avuto
rappresentazione nei documenti contabili degli enti fino
all'esercizio in corso, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero
dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e l'Istat, da emanare entro
60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e
le modalita' per la ricognizione e la raccolta di
informazioni relative alle opere d'importo piu' rilevante.
Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
cui al periodo precedente sono in particolare individuati
gli enti interessati alla ricognizione, le caratteristiche
delle opere rilevate e le modalita' per l'invio delle
informazioni.
10. Nelle more del riordino della disciplina della
gestione del bilancio dello Stato, in via sperimentale per
il triennio 2013-2015, il dirigente responsabile della
gestione, in relazione a ciascun impegno assunto sui
capitoli di bilancio di propria pertinenza a partire
dall'esercizio finanziario 2013, ha l'obbligo di
predisporre un apposito piano finanziario pluriennale sulla
base del quale ordina e paga le spese, da aggiornare con
cadenza mensile. A decorrere dall'entrata in vigore del
presente decreto sono avviate le attivita' propedeutiche
all'avvio della sperimentazione di cui al periodo
precedente.
11. Il piano finanziario dei pagamenti indica, quali
elementi necessari e presupposti del pagamento stesso, in
relazione a ciascun impegno, il preciso ammontare del
debito e l'esatta individuazione della persona del
creditore, supportati dai titoli e dai documenti
comprovanti il diritto acquisito, nonche' la data in cui
viene a scadenza l'obbligazione.
12. Quali titoli e documenti comprovanti il diritto
acquisito dai creditori sono considerati prioritari i
provvedimenti di approvazione degli stati di avanzamento
lavori, ove previsti, ovvero le fatture regolarmente
emesse.
13. Al fine di consentire la corretta imputazione
all'esercizio finanziario di competenza economica delle
spese dei Ministeri che hanno dato luogo a debiti non
ancora estinti relativi a somministrazioni, forniture e
appalti, mediante l'esatta individuazione della data di
insorgenza degli stessi, le richieste di reiscrizione in
bilancio delle somme corrispondenti a residui passivi
caduti in perenzione ovvero di attribuzione delle risorse
finanziarie occorrenti per l'estinzione dei debiti
formatisi fuori bilancio, da inoltrare all'amministrazione
debitrice tramite il competente Ufficio centrale del
bilancio, devono essere corredate dai titoli e documenti
comprovanti il diritto acquisito dal creditore, quali
prioritariamente i provvedimenti di approvazione degli
stati di avanzamento lavori e le fatture regolarmente
emesse.
14. Al fine di preordinare nei tempi stabiliti le
disponibilita' di cassa occorrenti per disporre i
pagamenti, nel corrente esercizio finanziario e in quello
successivo, anche nelle more dell'adozione del piano
finanziario di cui al comma 10, con decreto del Ministro
competente, da comunicare al Parlamento ed alla Corte dei
conti, in ciascun stato di previsione della spesa, possono
essere disposte, tra capitoli, variazioni compensative di
sola cassa, fatta eccezione per i pagamenti effettuati
mediante l'emissione di ruoli di spesa fissa, previa
verifica da parte del Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, della compatibilita' delle medesime con gli
obiettivi programmati di finanza pubblica.
15. Le somme stanziate nel bilancio dello Stato,
relative ad autorizzazioni di spese pluriennali, totalmente
non impegnate alla chiusura dell'esercizio, costituiscono
economie di bilancio. Le stesse, con l'esclusione di quelle
riferite ad autorizzazioni di spese permanenti ed a fondi
da ripartire, sono reiscritte, con la legge di bilancio,
nella competenza dell'esercizio successivo a quello
terminale dell'autorizzazione medesima. Qualora dette somme
non risultino impegnate nei tre anni successivi a quello di
prima iscrizione in bilancio della spesa, la relativa
autorizzazione e' definanziata per i corrispondenti
importi. Delle operazioni effettuate ai sensi del presente
comma viene data apposita evidenza nella nota integrativa
al bilancio di previsione.
15-bis. Dal calcolo per le riduzioni delle spettanze
per i comuni effettuate, in applicazione dell'articolo 14,
comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, sono esclusi i contributi in conto capitale
assegnati dalla legge direttamente al comune beneficiario.
Il Ministero dell'interno e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni ai decreti
ministeriali di attuazione. I contributi di cui al presente
comma sono altresi' esclusi dalle riduzioni a compensazione
disposte in applicazione del comma 14 del presente
articolo.
16. In via sperimentale per gli esercizi 2013, 2014 e
2015, relativamente alle autorizzazioni di spesa
pluriennale, con legge di bilancio gli stanziamenti di
competenza possono essere rimodulati negli anni ricompresi
nel bilancio pluriennale, assicurandone apposita evidenza,
nel rispetto del limite complessivo della spesa
autorizzata, per adeguarli alle corrispondenti
autorizzazioni di cassa determinate in relazione ai
pagamenti programmati ai sensi del comma 10.
17. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, nelle
more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti locali
iscrivono nel bilancio di previsione un fondo svalutazione
crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi,
di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi
anzianita' superiore a 5 anni. Previo parere motivato
dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base
di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei
servizi competenti abbiano analiticamente certificato la
perdurante sussistenza delle ragioni del credito e
l'elevato tasso di riscuotibilita'.
18. I termini previsti nel decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2012, n. 143, in
attuazione dell'articolo 35, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono
prorogati rispettivamente come segue:
a) all'articolo 1, comma 4, il termine del «28 giugno
2012» e' prorogato al «27 luglio 2012»;
b) all'articolo 3, comma 4, al primo periodo, il
termine del «31 luglio 2012» e' prorogato al «30 agosto
2012» e, all'ultimo periodo, il termine del «31 agosto
2012» e' prorogato al «28 settembre 2012.»;
c) all'articolo 3, comma 5, il termine del «28
settembre 2012» e' prorogato al «31 ottobre 2012»;
d) all'articolo 3, comma 7, il termine del «31 ottobre
2012» e' prorogato al «30 novembre 2012»;
e) all'articolo 4, il termine del «1° novembre 2012» e'
prorogato al «1° dicembre 2012» e quello del «1° novembre
2016» e' prorogato al «1° dicembre 2016».
19. Le convenzioni, di cui all'articolo 1, comma 5-bis,
lettera f) del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125,
convertito con modificazioni dalla legge 1° ottobre 2010,
n. 163, stipulate con i soggetti aggiudicatari dei compendi
aziendali, si intendono approvate e producono effetti a far
data dalla sottoscrizione. Ogni successiva modificazione
ovvero integrazione delle suddette convenzioni e' approvata
con decreto del Presidente della Regione Siciliana, sentite
le regioni interessate.
20. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 616, l'ultimo periodo e' sostituito dal
seguente: «A decorrere dal 2013 gli ambiti territoriali
scolastici sono limitati nel numero a non piu' di 2.000 e
comunque composti da almeno quattro istituzioni.»;
b) dopo il comma 616 e' inserito il seguente comma:
«616-bis. I revisori di cui al comma 616 sono tenuti
allo svolgimento dei controlli ispettivi di secondo livello
per i fondi europei, nonche' a ogni altra verifica e
controllo richiesti dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e dal Ministero
dell'economia e delle finanze.» ."
- Si riporta il testo dell'art. 32, comma 1, del
decreto-legge 6-7-2011 n. 98, convertito, con modificazioni
dalla legge 15 luglio 2011, 111, recante Disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziaria, pubblicato
nella Gazz. Uff. 6 luglio 2011, n. 155:
"Art. 32 Disposizioni in materia di finanziamento e
potenziamento delle infrastrutture
1. Nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e' istituito il "Fondo
infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di
interesse strategico nonche' per gli interventi di cui
all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798" con
una dotazione di 930 milioni per l'anno 2012 e 1.000
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016.
Le risorse del Fondo sono assegnate dal CIPE, su proposta
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e
sono destinate prioritariamente alle opere ferroviarie da
realizzare ai sensi dell'articolo 2, commi 232, 233 e 234,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' ai contratti
di programma con RFI SpA e ANAS SpA."
- Si riporta il testo dell'art. 11, della legge 26
ottobre 1995, n. 447, Legge quadro sull'inquinamento
acustico, pubblicata nella Gazz. Uff. 30 ottobre 1995, n.
254, S.O., come modificato dalla presente legge:
"Art.11. Regolamenti di esecuzione.
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di
concerto, secondo le materie di rispettiva competenza, con
i Ministri della sanita', dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, dei
lavori pubblici e della difesa, sono emanati regolamenti di
esecuzione, distinti per sorgente sonora relativamente alla
disciplina dell'inquinamento acustico avente origine dal
traffico veicolare, ferroviario, marittimo ed aereo,
avvalendosi anche del contributo tecnico-scientifico degli
enti gestori dei suddetti servizi, dagli autodromi, dalle
aviosuperfici, dai luoghi in cui si svolgono attivita'
sportive di discipline olimpiche in forma stabile, dalle
piste motoristiche di prova e per attivita' sportive, da
natanti, da imbarcazioni di qualsiasi natura, nonche' dalle
nuove localizzazioni aeroportuali.
2. I regolamenti di cui al comma 1 devono essere
armonizzati con le direttive dell'Unione europea recepite
dallo Stato italiano.
3. La prevenzione e il contenimento acustico nelle aree
esclusivamente interessate da installazioni militari e
nelle attivita' delle Forze armate sono definiti mediante
specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui
all'articolo 3 della L. 24 dicembre 1976, n. 898, e
successive modificazioni."
- Si riporta il testo dell'art. 1 del D.P.R. 3-4-2001
n. 304 Regolamento recante disciplina delle emissioni
sonore prodotte nello svolgimento delle attivita'
motoristiche, a norma dell'articolo 11 della L. 26 ottobre
1995, n. 447, pubblicato nella Gazz. Uff. 26 luglio 2001,
n. 172,come modificato dalla presente legge:
"1. Campo di applicazione.
1. Il presente regolamento disciplina le emissioni
sonore prodotte nello svolgimento delle attivita'
motoristiche di autodromi, aviosuperfici, luoghi in cui si
svolgono attivita' sportive di discipline olimpiche in
forma stabile, piste motoristiche di prova e per attivita'
sportive, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge
26 ottobre 1995, n. 447."
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 3, del
D.P.C.M. 14-11-1997 recante Determinazione dei valori
limite delle sorgenti sonore, pubblicato nella Gazz. Uff.
1° dicembre 1997, n. 280, come modificato dalla presente
legge:
"Art.4. Valori limite differenziali di immissione.
(omissis)
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano alla rumorosita' prodotta:
dalle infrastrutture stradali, ferroviarie,
aeroportuali, di aviosuperfici, dei luoghi in cui si
svolgono attivita' sportive di discipline olimpiche in
forma stabile e marittime;
da attivita' e comportamenti non connessi con esigenze
produttive, commerciali e professionali;
da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad
uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno
dello stesso."
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera a)
del decreto del Ministro dell'Ambiente. 31 ottobre 1997
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 267
del 15 novembre 1997, come modificato dalla presente legge:
"Art. 1. Campo di applicazione
1. Ai fini del contenimento dell'inquinamento acustico
negli aeroporti civili e negli aeroporti militari aperti al
traffico civile,limitatamente al traffico civile, il
presente decreto disciplina:
a) i criteri di misura del rumore emesso dagli
aeromobili nelle attivita' aeroportuali come definite 3,
comma 1, lettera m), punto 3), della legge 26 ottobre 1995,
n. 447, nonche' delle aviosuperfici e dei luoghi in cui si
svolgono attivita' sportive di discipline olimpiche in
forma stabile."
- Si riporta il testo dell'art. 11, commi 6 e 7, del
decreto-legge 8-4-2013 n. 35, convertito, con
modificazioni, dalle legge 6 giugno 2013, n. 64.
Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti
della pubblica amministrazione, per il riequilibrio
finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di
versamento di tributi degli enti locali, pubblicato nella
Gazz. Uff. 8 aprile 2013, n. 82.:
"Art. 11 Misure per l'equilibrio finanziario della
Regione Siciliana, della Regione Piemonte e della Regione
Sardegna nonche' per la programmazione regionale del Fondo
per lo sviluppo e la coesione
1-5.(Omissis)
6. Per consentire la rimozione dello squilibrio
finanziario derivante da debiti pregressi a carico del
bilancio regionale inerenti ai servizi di trasporto
pubblico locale su gomma e di trasporto ferroviario
regionale, la Regione Piemonte predispone un piano di
rientro, da sottoporre, entro trenta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, all'approvazione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero
dell'economia e delle finanze. Il piano di rientro dovra'
individuare le necessarie azioni di razionalizzazione e di
incremento dell'efficienza da conseguire attraverso
l'adozione dei criteri e delle modalita' di cui
all'articolo 16-bis, comma 3, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni.
7. Per il finanziamento del piano di cui al comma
precedente, la Regione Piemonte e' autorizzata ad
utilizzare, per l'anno 2013, le risorse ad essa assegnate
del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui alla
delibera del CIPE n. 1 dell'11 gennaio 2011(pubblicata
nella G.U. n. 80 del 7 aprile 2011), nel limite massimo di
150 milioni di euro. La Regione Piemonte propone
conseguentemente al CIPE per la presa d'atto, la nuova
programmazione nel limite delle risorse disponibili."
- Si riporta il testo dell'art. 16 commi 4 e 9 del D.L.
22-6-2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012, n. 134. Misure urgenti per la crescita del
Paese, pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 2012, n. 147,
S.O:
"Art. 16 Disposizioni urgenti per la continuita' dei
servizi di trasporto
1-3. (Omissis)
4. Al fine di consentire l'attivazione delle procedure
per il trasferimento della proprieta' sociale dello Stato
delle Ferrovie della Calabria s.r.l. e delle Ferrovie del
Sud-Est e Servizi Automobilistici s.r.l., rispettivamente
alle Regioni Calabria e Puglia, nonche' per garantire il
raggiungimento di obiettivi di efficientamento e
razionalizzazione della gestione aziendale, e' autorizzata
la spesa complessiva di euro 40.000.000,00, a condizione
che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto siano
sottoscritti con le regioni interessate i relativi accordi
di trasferimento entro il 31 dicembre 2012. A seguito del
trasferimento della proprieta' sociale, le predette
regioni, a copertura degli oneri necessari per la
regolazione delle partite debitorie delle societa' di cui
al primo periodo, possono utilizzare, entro il limite
complessivo di euro 100 milioni, per ciascuna regione, le
risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione ad esse
assegnate. Per la regione Calabria, le risorse di cui al
secondo periodo sono rese disponibili previa rimodulazione
del piano di interventi di cui alla delibera del CIPE n.
62/2011 del 3 agosto 2011, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011. Gli accordi di
trasferimento devono essere corredati di una dettagliata
ricognizione della situazione debitoria e creditoria delle
societa' trasferite.
5-8. (Omissis)
9. A copertura dei debiti del sistema di trasporto
regionale su ferro, nel rispetto degli equilibri di finanza
pubblica e previa approvazione dei piani di cui al comma 5,
la Regione Campania puo' utilizzare, per gli anni 2012 e
2013, le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione,
di cui alla delibera CIPE n. 1/2009 del 6 marzo 2009,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno
2009, ad esse assegnate, entro il limite complessivo di 200
milioni di euro. A decorrere dall'anno 2013,
subordinatamente al mancato verificarsi dei presupposti per
l'aumento delle misure di cui all'articolo 2, comma 86,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il predetto aumento
automatico e' destinato alla ulteriore copertura del piano
di rientro di cui al comma 5. A decorrere dal medesimo
anno, per garantire la completa copertura del piano di
rientro, nel caso in cui si verifichino i presupposti per
l'aumento delle misure di cui all'articolo 2, comma 86,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'incremento nelle
misure fisse ivi previsto e' raddoppiato. Il Ministero
delle infrastrutture comunica al Ministero dell'economia e
delle finanze e all'Agenzia delle entrate, il verificarsi
delle condizioni per l'applicazione del predetto incremento
automatico."
- Si riporta il testo dell'art. 16-bis, comma 3, del
D.L. 6-7-2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135 recante Disposizioni urgenti
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario, pubblicato
nella Gazz. Uff. 6 luglio 2012, n. 156, S.O:
"3. Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi
della legislazione vigente all'Autorita' di regolazione dei
trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio
2013, sono definiti i criteri e le modalita' con cui
ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le
risorse del Fondo di cui al comma 1. I criteri sono
definiti, in particolare, tenendo conto del rapporto tra
ricavi da traffico e costi dei servizi previsto dalla
normativa nazionale vigente in materia di servizi di
trasporto pubblico locale e di servizi ferroviari
regionali, salvaguardando le esigenze della mobilita' nei
territori anche con differenziazione dei servizi, e sono
finalizzati a incentivare le regioni e gli enti locali a
razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e la
gestione dei servizi medesimi mediante:
a) un'offerta di servizio piu' idonea, piu' efficiente
ed economica per il soddisfacimento della domanda di
trasporto pubblico;
b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da
traffico e costi operativi;
c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in
eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente
incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda
elevata;
d) la definizione di livelli occupazionali appropriati;
e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e
di verifica."
 
Art. 25-bis

Modifica all'articolo 37
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201

1. All'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «La sede dell'Autorita' e' individuata in un immobile di proprieta' pubblica nella citta' di Torino, laddove idoneo e disponibile, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il termine del 31 dicembre 2013».
Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 37, comma 1, del D.L.
6-12-2011 n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici,
pubblicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2011, n. 284, S.O.,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 37 Liberalizzazione del settore dei trasporti
1. Nell'ambito delle attivita' di regolazione dei
servizi di pubblica utilita' di cui alla legge 14 novembre
1995, n. 481, e' istituita l'Autorita' di regolazione dei
trasporti, di seguito denominata «Autorita'», la quale
opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e
di valutazione.La sede dell'Autorita' e' individuata in un
immobile di proprieta' pubblica nella citta' di Torino,
laddove idoneo e disponibile, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, entro il termine del 31
dicembre 2013. In sede di prima attuazione del presente
articolo, il collegio dell'Autorita' e' costituito entro il
31 maggio 2012. L'Autorita' e' competente nel settore dei
trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture e ai
servizi accessori, in conformita' con la disciplina europea
e nel rispetto del principio di sussidiarieta' e delle
competenze delle regioni e degli enti locali di cui al
titolo V della parte seconda della Costituzione.
L'Autorita' esercita le proprie competenze a decorrere
dalla data di adozione dei regolamenti di cui all'articolo
2, comma 28, della legge 14 novembre 1995, n. 481.
All'Autorita' si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni organizzative e di funzionamento di cui alla
medesima legge."
 
Art. 26

Proroghe in materia di appalti pubblici

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il comma 418 e' sostituito dal seguente:
«418. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, i dati ivi previsti relativi all'anno 2012 sono pubblicati unitamente ai dati relativi all'anno 2013.».
2. All'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9-bis:
1) al primo e al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;
2) al primo periodo, le parole: «ai migliori cinque anni del decennio» sono sostituite dalle seguenti: «al decennio»;
b) al comma 15-bis le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;
c) al comma 20-bis le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
Riferimenti normativi

- La legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013) e'
pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2012, n. 302, S.O..
- Si riporta il testo dell'art. 253, commi 9-bis,
15-bis, 20-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 recante Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE, pubblicato nella Gazz. Uff. 2
maggio 2006, n. 100, S.O., come modificato dalla presente
legge:
"Art. 253. Norme transitorie
(omissis)
9-bis. In relazione all'articolo 40, comma 3, lettera
b), fino al 31 dicembre 2015, per la dimostrazione del
requisito della cifra di affari realizzata con lavori
svolti mediante attivita' diretta ed indiretta, del
requisito dell'adeguata dotazione di attrezzature tecniche
e del requisito dell'adeguato organico medio annuo, il
periodo di attivita' documentabile e' quello relativo al
decennio antecedente la data di sottoscrizione del
contratto con la SOA per il conseguimento della
qualificazione. Per la dimostrazione del requisito dei
lavori realizzati in ciascuna categoria e del requisito
dell'esecuzione di un singolo lavoro ovvero di due o tre
lavori in ogni singola categoria, fino al 31 dicembre 2015,
sono da considerare i lavori realizzati nel decennio
antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la
SOA per il conseguimento della qualificazione. Le presenti
disposizioni si applicano anche alle imprese di cui
all'articolo 40, comma 8, per la dimostrazione dei
requisiti di ordine tecnico-organizzativo, nonche' agli
operatori economici di cui all'articolo 47, con le
modalita' ivi previste.
(omissis)
15-bis. In relazione alle procedure di affidamento di
cui all'articolo 91 (Procedure di affidamento art. 17,
legge n. 109/1994) fino al 31 dicembre 2015 per la
dimostrazione dei requisiti di capacita'
tecnico-professionale ed economico-finanziaria, il periodo
di attivita' documentabile e' quello relativo ai migliori
tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque
anni del decennio precedente la data di pubblicazione del
bando di gara. Le presenti disposizioni si applicano anche
agli operatori economici di cui all'articolo 47 (Operatori
economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia), con le
modalita' ivi previste.
(omissis)
20-bis. Le stazioni appaltanti possono applicare fino
al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui agli articoli
122, comma 9, e 124, comma 8, per i contratti di importo
inferiore alle soglie di cui all' articolo 28 (Importi
delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza
comunitaria)."
 
Art. 26-bis

Suddivisione in lotti

1. All'articolo 2, comma 1-bis, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Nella determina a contrarre le stazioni appaltanti indicano la motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti».
2. All'articolo 6, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente,» sono inserite le seguenti: «di tutela delle piccole e medie imprese attraverso adeguata suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali».
3. All'articolo 7, comma 8, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo le parole: «i dati concernenti il contenuto dei bandi» sono inserite le seguenti: «, con specificazione dell'eventuale suddivisione in lotti ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis,».
Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell' articolo dell'articolo 2,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE),
come modificato dalla presente legge:
"Art 2 (Principi)
1. L'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori
pubblici, servizi e forniture, ai sensi del presente
codice, deve garantire la qualita' delle prestazioni e
svolgersi nel rispetto dei principi di economicita',
efficacia, tempestivita' e correttezza; l'affidamento deve
altresi' rispettare i principi di libera concorrenza,
parita' di trattamento, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalita', nonche' quello di pubblicita' con le
modalita' indicate nel presente codice.
1-bis. Nel rispetto della disciplina comunitaria in
materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso
delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti
devono, ove possibile ed economicamente conveniente,
suddividere gli appalti in lotti funzionali. Nella
determina a contrarre le stazioni appaltanti indicano la
motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in
lotti. I criteri di partecipazione alle gare devono essere
tali da non escludere le piccole e medie imprese"
. 1-ter. La realizzazione delle grandi infrastrutture,
ivi comprese quelle disciplinate dalla parte II, titolo
III, capo IV, nonche' delle connesse opere integrative o
compensative, deve garantire modalita' di coinvolgimento
delle piccole e medie imprese. (6)
2. Il principio di economicita' puo' essere
subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente
consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai
criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali,
nonche' alla tutela della salute e dell'ambiente e alla
promozione dello sviluppo sostenibile.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente
codice, le procedure di affidamento e le altre attivita'
amministrative in materia di contratti pubblici si
espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento
amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni e integrazioni.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente
codice, l'attivita' contrattuale dei soggetti di cui
all'articolo 1 si svolge nel rispetto, altresi', delle
disposizioni stabilite dal codice civile."
- Si riporta il testo dell' articolo dell'articolo 6,
del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come
modificato dall'approvazione della presente legge:
"Art 6. (Autorita' per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture)
1. L'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici,
con sede in Roma, istituita dall'articolo 4 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, assume la denominazione di Autorita'
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture.
2. L'Autorita' e' organo collegiale costituito da sette
(30) membri nominati con determinazione adottata d'intesa
dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica. I membri dell'Autorita', al fine di garantire
la pluralita' delle esperienze e delle conoscenze, sono
scelti tra personalita' che operano in settori tecnici,
economici e giuridici con riconosciuta professionalita'.
L'Autorita' sceglie il presidente tra i propri componenti e
stabilisce le norme sul proprio funzionamento. (26)
3. I membri dell'Autorita' durano in carica sette anni
fino all'approvazione della legge di riordino delle
autorita' indipendenti e non possono essere confermati.
Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna
attivita' professionale o di consulenza, non possono essere
amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati ne'
ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o
rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti
politici. I dipendenti pubblici, secondo gli ordinamenti di
appartenenza, sono collocati fuori ruolo o in aspettativa
per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, e' determinato il
trattamento economico spettante ai membri dell'Autorita'.
(27) (28)
4. L'Autorita' e' connotata da indipendenza funzionale,
di giudizio e di valutazione e da autonomia organizzativa.
5. L'Autorita' vigila sui contratti pubblici, anche di
interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei
settori ordinari e nei settori speciali, nonche', nei
limiti stabiliti dal presente codice, sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture esclusi dall'ambito
di applicazione del presente codice, al fine di garantire
l'osservanza dei principi di cui all'articolo 2 e,
segnatamente, il rispetto dei principi di correttezza e
trasparenza delle procedure di scelta del contraente, di
tutela delle piccole e medie imprese attraverso adeguata
suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali e di
economica ed efficiente esecuzione dei contratti, nonche'
il rispetto delle regole della concorrenza nelle singole
procedure di gara.
6. Sono fatte salve le competenze delle altre Autorita'
amministrative indipendenti.
7. Oltre a svolgere i compiti espressamente previsti da
altre norme, l'Autorita':
a) vigila sull'osservanza della disciplina legislativa
e regolamentare vigente, verificando, anche con indagini
campionarie, la regolarita' delle procedure di affidamento;
b) vigila sui contratti di lavori, servizi, forniture,
esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del
presente codice, verificando, con riferimento alle concrete
fattispecie contrattuali, la legittimita' della sottrazione
al presente codice e il rispetto dei principi relativi ai
contratti esclusi; non sono soggetti a obblighi di
comunicazione all'Osservatorio ne' a vigilanza
dell'Autorita' i contratti di cui agli articoli 16, 17, 18;
c) vigila affinche' sia assicurata l'economicita' di
esecuzione dei contratti pubblici;
d) accerta che dall'esecuzione dei contratti non sia
derivato pregiudizio per il pubblico erario;
e) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita
comunicazione, fenomeni particolarmente gravi di
inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui
contratti pubblici;
f) formula al Governo proposte in ordine alle modifiche
occorrenti in relazione alla legislazione che disciplina i
contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
g) formula al Ministro delle infrastrutture proposte
per la revisione del regolamento; (25)
h) predispone e invia al Governo e al Parlamento una
relazione annuale nella quale si evidenziano le disfunzioni
riscontrate nel settore dei contratti pubblici con
particolare riferimento:
h.1) alla frequenza del ricorso a procedure non
concorsuali;
h.2) alla inadeguatezza della pubblicita' degli atti;
h.3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui
all'articolo 7;
h.4) alla frequenza del ricorso a sospensioni
dell'esecuzione o a varianti in corso di esecuzione;
h.5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi
nei confronti dei concessionari e degli appaltatori;
h.6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;
i) sovrintende all'attivita' dell'Osservatorio di cui
all'articolo 7;
l) esercita i poteri sanzionatori ad essa attribuiti;
m) vigila sul sistema di qualificazione, con le
modalita' stabilite dal regolamento di cui all'articolo 5;
nell'esercizio di tale vigilanza l'Autorita' puo'
annullare, in caso di constatata inerzia degli organismi di
attestazione, le attestazioni rilasciate in difetto dei
presupposti stabiliti dalle norme vigenti, nonche'
sospendere, in via cautelare, dette attestazioni;
n) su iniziativa della stazione appaltante e di una o
piu' delle altre parti, esprime parere non vincolante
relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento
delle procedure di gara, eventualmente formulando una
ipotesi di soluzione; si applica l'articolo 1, comma 67,
terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
o) svolge i compiti previsti dall'articolo 1, comma 67,
legge 23 dicembre 2005, n. 266.
8. Quando all'Autorita' e' attribuita la competenza ad
irrogare sanzioni pecuniarie, le stesse, nei limiti
edittali, sono commisurate al valore del contratto pubblico
cui le violazioni si riferiscono. Sono fatte salve le
diverse sanzioni previste dalle norme vigenti. I
provvedimenti dell'Autorita' devono prevedere il termine di
pagamento della sanzione. La riscossione della sanzione
avviene mediante iscrizione a ruolo.
9. Nell'ambito della propria attivita' l'Autorita'
puo':
a) richiedere alle stazioni appaltanti, agli operatori
economici esecutori dei contratti, alle SOA nonche' ad ogni
altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche
regionale, operatore economico o persona fisica che ne sia
in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti
relativamente ai lavori, servizi e forniture pubblici, in
corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di
progettazione, agli affidamenti; b) disporre ispezioni,
anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse,
avvalendosi anche della collaborazione di altri organi
dello Stato;
c) disporre perizie e analisi economiche e statistiche
nonche' la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi
elemento rilevante ai fini dell'istruttoria;
d) avvalersi del Corpo della Guardia di Finanza, che
esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con
i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini degli
accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e
alle imposte sui redditi. Tutte le notizie, le informazioni
e i dati acquisiti dalla Guardia di Finanza nello
svolgimento di tali attivita' sono comunicati
all'Autorita'.
10. Tutte le notizie, le informazioni o i dati
riguardanti gli operatori economici oggetto di istruttoria
da parte dell'Autorita' sono tutelati, sino alla
conclusione dell'istruttoria medesima, dal segreto di
ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.
I funzionari dell'Autorita', nell'esercizio delle loro
funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal
segreto d'ufficio.
11. Con provvedimento dell'Autorita', i soggetti ai
quali e' richiesto di fornire gli elementi di cui al comma
9 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria
fino a euro 25.822 se rifiutano od omettono, senza
giustificato motivo, di fornire le informazioni o di
esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa
pecuniaria fino a euro 51.545 se forniscono informazioni od
esibiscono documenti non veritieri. Le stesse sanzioni si
applicano agli operatori economici che non ottemperano alla
richiesta della stazione appaltante o dell'ente
aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di
partecipazione alla procedura di affidamento, nonche' agli
operatori economici che forniscono dati o documenti non
veritieri, circa il possesso dei requisiti di
qualificazione, alle stazioni appaltanti o agli enti
aggiudicatori o agli organismi di attestazione.
12. Qualora i soggetti ai quali e' richiesto di fornire
gli elementi di cui al comma 9 appartengano alle pubbliche
amministrazioni, si applicano le sanzioni disciplinari
previste dai rispettivi ordinamenti. Il procedimento
disciplinare e' instaurato dall'amministrazione competente
su segnalazione dell'Autorita' e il relativo esito va
comunicato all'Autorita' medesima.
13. Qualora accerti l'esistenza di irregolarita',
l'Autorita' trasmette gli atti e i propri rilievi agli
organi di controllo e, se le irregolarita' hanno rilevanza
penale, agli organi giurisdizionali competenti. Qualora
l'Autorita' accerti che dalla esecuzione dei contratti
pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli
atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti
interessati e alla procura generale della Corte dei conti."
- Si riporta il testo dell' articolo dell'articolo 7,
del c itato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
come modificato dalla presente legge:
"Art 7. (Osservatorio dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture)
1. Nell'ambito dell'Autorita' opera l'Osservatorio dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
composto da una sezione centrale e da sezioni regionali
aventi sede presso le regioni e le province autonome. I
modi e i protocolli della articolazione regionale sono
definiti dall'Autorita' di concerto con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. (40)
2. Sono fatte salve le competenze del Nucleo tecnico di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui
all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre
1997, n. 430.
3. L'Osservatorio, in collaborazione con il CNIPA,
opera mediante procedure informatiche, sulla base di
apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli
analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e degli
altri Ministeri interessati, dell'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT), dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
delle regioni, dell'Unione province d'Italia (UPI),
dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
delle casse edili, della CONSIP. (35)
4. La sezione centrale dell'Osservatorio si avvale
delle sezioni regionali competenti per territorio, per
l'acquisizione delle informazioni necessarie allo
svolgimento dei seguenti compiti, oltre a quelli previsti
da altre norme: (33)
a) provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati
informativi concernenti i contratti pubblici su tutto il
territorio nazionale e, in particolare, di quelli
concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni
e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della
mano d'opera e le relative norme di sicurezza, i costi e
gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di
esecuzione e le modalita' di attuazione degli interventi, i
ritardi e le disfunzioni;
b) determina annualmente costi standardizzati per tipo
di lavoro in relazione a specifiche aree territoriali,
facendone oggetto di una specifica pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale;
c) determina annualmente costi standardizzati per tipo
di servizio e fornitura in relazione a specifiche aree
territoriali, facendone oggetto di una specifica
pubblicazione, avvalendosi dei dati forniti dall'ISTAT, e
tenendo conto dei parametri qualita-prezzo di cui alle
convenzioni stipulate dalla CONSIP, ai sensi dell'articolo
26, legge 23 dicembre 1999, n. 488;
d) pubblica annualmente per estremi i programmi
triennali dei lavori pubblici predisposti dalle
amministrazioni aggiudicatrici, nonche' l'elenco dei
contratti pubblici affidati; (37)
e) promuove la realizzazione di un collegamento
informatico con le stazioni appaltanti, nonche' con le
regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale
sui contratti pubblici;
f) garantisce l'accesso generalizzato, anche per via
informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni;
g) adempie agli oneri di pubblicita' e di
conoscibilita' richiesti dall'Autorita';
h) favorisce la formazione di archivi di settore, in
particolare in materia contrattuale, e la formulazione di
tipologie unitarie da mettere a disposizione dei soggetti
interessati;
i) gestisce il proprio sito informatico;
l) cura l'elaborazione dei prospetti statistici di cui
all'articolo 250 (contenuto del prospetto statistico per i
contratti pubblici di lavori, forniture e servizi di
rilevanza comunitaria) e di cui all'articolo 251 (contenuto
del prospetto statistico per i contratti pubblici di
lavori, forniture e servizi nei settori di gas, energia
termica, elettricita', acqua, trasporti, servizi postali,
sfruttamento di area geografica).
5. Al fine della determinazione dei costi
standardizzati di cui al comma 4, lettera c), l'ISTAT,
avvalendosi, ove necessario, delle Camere di commercio,
cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi di mercato
dei principali beni e servizi acquisiti dalle
amministrazioni aggiudicatrici, provvedendo alla
comparazione, su base statistica, tra questi ultimi e i
prezzi di mercato. Gli elenchi dei prezzi rilevati sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, con cadenza almeno semestrale, entro il 30 giugno
e il 31 dicembre. Per i prodotti e servizi informatici,
laddove la natura delle prestazioni consenta la rilevazione
di prezzi di mercato, dette rilevazioni sono operate
dall'ISTAT di concerto con il Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
5-bis. Nella determinazione dei costi standardizzati,
di cui al comma 4, lettere b) e c), si tiene conto del
costo del lavoro determinato dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, secondo quanto previsto
dall'articolo 87, comma 2, lettera g). (36)
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa
con quello per la funzione pubblica, assicura lo
svolgimento delle attivita' di cui al comma 5, definendo
modalita', tempi e responsabilita' per la loro
realizzazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze
vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni
aggiudicatrici degli obblighi, dei criteri e dei tempi per
la rilevazione dei prezzi corrisposti e, in sede di
concerto per la presentazione al Parlamento del disegno di
legge recante il bilancio di previsione dello Stato, puo'
proporre riduzioni da apportare agli stanziamenti di
bilancio delle amministrazioni inadempienti.
7. In relazione alle attivita', agli aspetti e alle
componenti peculiari dei lavori, servizi e forniture
concernenti i beni sottoposti alle disposizioni della parte
seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i
compiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 sono
svolti dalla sezione centrale dell'Osservatorio, su
comunicazione del soprintendente per i beni ambientali e
architettonici avente sede nel capoluogo di regione, da
effettuare per il tramite della sezione regionale
dell'Osservatorio.
8. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono
tenuti a comunicare all'Osservatorio, per contratti di
importo superiore a 50.000 euro:
a) entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione
definitiva o di definizione della procedura negoziata, i
dati concernenti il contenuto dei bandi, con specificazione
dell'eventuale suddivisione in lotti ai sensi dell'articolo
2, comma 1-bis, dei verbali di gara, i soggetti invitati,
l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario
e del progettista
b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta
giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione,
l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei
lavori, servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo,
l'importo finale.
Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non
e' necessaria la comunicazione dell'emissione degli stati
di avanzamento. Le norme del presente comma non si
applicano ai contratti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, per i quali le stazioni appaltanti e gli
enti aggiudicatori trasmettono all'Autorita', entro il 31
gennaio di ciascun anno, una relazione contenente il numero
e i dati essenziali relativi a detti contratti affidati
nell'anno precedente. Il soggetto che ometta, senza
giustificato motivo, di fornire i dati richiesti e'
sottoposto, con provvedimento dell'Autorita', alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma fino a euro
25.822. La sanzione e' elevata fino a euro 51.545 se sono
forniti dati non veritieri.
9. I dati di cui al comma 8, relativi ai lavori di
interesse regionale, provinciale e comunale, sono
comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio che li
trasmettono alla sezione centrale.
10. E' istituito il casellario informatico dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture presso
l'Osservatorio. Il regolamento di cui all'articolo 5
disciplina il casellario informatico dei contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture, nonche' le modalita' di
funzionamento del sito informatico presso l'Osservatorio,
prevedendo archivi differenziati per i bandi, gli avvisi e
gli estremi dei programmi non ancora scaduti e per atti
scaduti, stabilendo altresi' il termine massimo di
conservazione degli atti nell'archivio degli atti scaduti,
nonche' un archivio per la pubblicazione di massime tratte
da decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali. )".
 
Art. 26-ter

Anticipazione del prezzo

1. Per i contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, affidati a seguito di gare bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, e' prevista e pubblicizzata nella gara d'appalto la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
2. Nel caso di contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale, l'anticipazione va compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile.
3. Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione e' effettuata nel primo mese dell'anno successivo ed e' compensata nel corso del medesimo anno contabile.
Riferimenti normativi

Per i riferimenti al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 si vedano i riferimenti normativi all'articolo
26-bis.
- Si riporta il testo dell' articolo 124, commi 1 e 2
del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,
n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante: Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE),
pubblicato nella Gazz. Uff. 10 dicembre 2010, n. 288:
"Art. 124. (Fideiussione a garanzia dell'anticipazione
e fideiussione a garanzia dei saldi)
1. L'erogazione dell'anticipazione, ove consentita
dalla leggi vigenti, e' subordinata alla costituzione di
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo
pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse
legale applicato al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei
lavori.
2. L'importo della garanzia viene gradualmente ed
automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto
al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle
stazioni appaltanti."
- Si riporta il testo dell' articolo 140, commi 2 e 3
del citato decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207:
"Art. 140. (Anticipazione)
(omissis)
2. Nei casi consentiti dalle leggi vigenti, le stazioni
appaltanti erogano all'esecutore, entro quindici giorni
dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal
responsabile del procedimento, l'anticipazione sull'importo
contrattuale nella misura prevista dalle norme vigenti. La
ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al
pagamento degli interessi corrispettivi a norma
dell'articolo 1282 codice civile.
3. Il beneficiario decade dall'anticipazione se
l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi
contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli
interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza
dalla data di erogazione della anticipazione".
 
Art. 27

Semplificazione in materia di procedura CIPE
e concessioni autostradali

1. Il comma 5 dell'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«5. Il concessionario formula al concedente, entro il 15 ottobre di ogni anno, la proposta di variazioni tariffarie che intende applicare nonche' la componente investimenti dei parametri X e K relativi a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi. Con decreto motivato del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 15 dicembre, sono approvate o rigettate le variazioni proposte. Il decreto motivato puo' riguardare esclusivamente le verifiche relative alla correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e dei relativi conteggi, nonche' alla sussistenza di gravi inadempienze delle disposizioni previste dalla convenzione e che siano state formalmente contestate dal concessionario entro il 30 giugno precedente.».
2. All'articolo 169-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, terzo periodo, le parole: «Dipartimento per la programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri si pronuncia entro sessanta giorni, decorsi infruttuosamente i quali il decreto puo' essere comunque adottato»;
b) al comma 3 e' aggiunto, in fine il seguente periodo: «In caso di criticita' procedurali, tali da non consentire il rispetto del predetto termine di trenta giorni per l'adozione del decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce al Consiglio dei Ministri per le conseguenti determinazioni.».
Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 21, del decreto
legge 24 dicembre 2003, n. 355, "Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative", pubblicato nella
Gazz. Uff. 29 dicembre 2003, n. 300 e convertito in legge,
con modificazioni, dall'art. 1, della legge 27 febbraio
2004, n. 47, come modificato dalla presente legge:
"Art. 21. Concessioni autostradali.
1. - 2. (abrogati)
3. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottopone al
CIPE una proposta intesa a integrare gli standard di
qualita' e le modalita' di misurazione e verifica dei
relativi livelli, con l'obiettivo di migliorare qualita' e
sicurezza del servizio, fluidita' in itinere e qualita'
ambientale. La formulazione integrativa dovra' basarsi su
rilevazioni oggettive e verificabili dei risultati
ottenuti. Essa dovra' essere resa operativa in tempo utile
a permetterne l'applicazione alle scadenze previste dagli
impegni contrattuali vigenti o a far tempo dal loro
rinnovo.
4. (abrogato)
5. Il concessionario formula al concedente, entro il 15
ottobre di ogni anno, la proposta di variazioni tariffarie
che intende applicare nonche' la componente investimenti
dei parametri X e K relativi a ciascuno dei nuovi
interventi aggiuntivi. Con decreto motivato del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro
il 15 dicembre, sono approvate o rigettate le variazioni
proposte. Il decreto motivato puo' riguardare
esclusivamente le verifiche relative alla correttezza dei
valori inseriti nella formula revisionale e dei relativi
conteggi, nonche' alla sussistenza di gravi inadempienze
delle disposizioni previste dalla convenzione e che siano
state formalmente contestate dal concessionario entro il 30
giugno precedente.
6. (abrogato)
7. Il IV atto aggiuntivo alla vigente convenzione tra
ANAS e Autostrade Spa, ora Autostrade per l'Italia Spa,
stipulato il 23 dicembre 2002, e' approvato a tutti gli
effetti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze. Ai soli fini di tale atto aggiuntivo, lo stesso
subordina l'applicazione del primo incremento tariffario
annuale relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi
all'approvazione del relativo progetto ai sensi della
vigente normativa; i successivi incrementi tariffari
annuali devono essere applicati in funzione del progressivo
stato di avanzamento dei lavori di realizzazione del
singolo intervento "
- Si riporta il testo dell'articolo 169-bis del citato
decreto legislativo 12-4-2006 n. 163, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 169-bis Approvazione unica progetto preliminare
1. Su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, il CIPE puo' valutare il progetto preliminare,
istruito secondo le previsioni dell'articolo 165, ai fini
dell'approvazione unica dello stesso, assicurando
l'integrale copertura finanziaria del progetto. In caso di
opere finanziate a carico della finanza pubblica, la
delibera CIPE relativa al progetto preliminare deve
indicare un termine perentorio, a pena di decadenza
dell'efficacia della delibera e del finanziamento, per
l'approvazione del progetto definitivo. In caso di
approvazione unica del progetto preliminare, che comporta
gli effetti dell'articolo 165, comma 7, il progetto
definitivo e' approvato con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente,
della tutela del territorio e del mare per i profili di
rispettiva competenza, sentito il Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le
modalita' di cui al presente articolo e sempre che siano
rispettate le condizioni previste al comma 2. II
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della
politica economica della Presidenza del Consiglio dei
Ministri si pronuncia entro sessanta giorni, decorsi
infruttuosamente i quali il decreto puo' essere comunque
adottato. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
fornisce al CIPE comunicazione periodica sulle avvenute
approvazioni dei progetti definitivi e sullo stato di
avanzamento delle opere.
2. Il progetto definitivo e' corredato, oltre che dalla
relazione del progettista prevista dall'art. 166, comma 1,
da una ulteriore relazione del progettista, confermata dal
responsabile del procedimento, che attesti:
a) che il progetto definitivo rispetta le prescrizioni
e tiene conto delle raccomandazioni impartite dal CIPE;
b) che il progetto definitivo non comporta varianti
localizzative rilevanti ai sensi dell'articolo 167, comma
6;
c) che la realizzazione del progetto definitivo non
comporta il superamento del limite di spesa fissato dal
CIPE in sede di approvazione del progetto preliminare.
3. Il progetto definitivo e' rimesso da parte del
soggetto aggiudicatore, del concessionario o contraente
generale a ciascuna delle amministrazioni interessate dal
progetto rappresentate nel CIPE e a tutte le ulteriori
amministrazioni competenti a rilasciare permessi e
autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonche' ai gestori di
opere interferenti. Nel termine perentorio di
quarantacinque giorni dal ricevimento del progetto le
pubbliche amministrazioni competenti e i gestori di opere
interferenti possono presentare motivate proposte di
adeguamento o richieste di prescrizioni per il progetto
definitivo o di varianti migliorative che non modificano la
localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere,
nel rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche
prestazionali e delle specifiche funzionali individuati in
sede di progetto preliminare. Nei trenta giorni successivi
il Ministero valuta la compatibilita' delle proposte e
richieste pervenute dalle pubbliche amministrazioni
competenti e dai gestori di opere interferenti con le
indicazioni vincolanti contenute nel progetto preliminare
approvato e, nel caso in cui verifichi il rispetto di tutte
le condizioni di cui al comma 2, il progetto definitivo
viene approvato con il decreto di cui al comma 1. In caso
di criticita' procedurali, tali da non consentire il
rispetto del predetto termine di trenta giorni per
l'adozione del decreto, il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti riferisce al Consiglio dei Ministri per le
conseguenti determinazioni.
4. L'approvazione del progetto definitivo con il
decreto di cui al comma 1, comporta gli effetti
dell'articolo 166, comma 5, e la dichiarazione di pubblica
utilita' dell'opera. Per quanto riguarda l'avvio del
procedimento di dichiarazione di pubblica utilita' si
applica l'articolo 166, comma 2.
5. Il termine di cui all'articolo 170, comma 3, per
l'indicazione delle interferenze non rilevate dal soggetto
aggiudicatore e' pari a quarantacinque giorni ed il
programma di risoluzione, approvato con il decreto di cui
al comma 2 unitamente al progetto definitivo, e' vincolante
per gli enti gestori di reti o opere destinate al pubblico
servizio, con gli effetti dell'articolo 170, commi 4 e 5."
 
Art. 28

Indennizzo da ritardo nella conclusione
del procedimento

1. La pubblica amministrazione procedente o, in caso di procedimenti in cui intervengono piu' amministrazioni, quella responsabile del ritardo e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo iniziato ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, con esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, corrispondono all'interessato, a titolo di indennizzo per il mero ritardo, una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento, comunque complessivamente non superiore a 2.000 euro.
2. Al fine di ottenere l'indennizzo, l'istante e' tenuto ad azionare il potere sostitutivo previsto dall'articolo 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990 nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. Nel caso di procedimenti in cui intervengono piu' amministrazioni, l'interessato presenta istanza all'amministrazione procedente, che la trasmette tempestivamente al titolare del potere sostitutivo dell'amministrazione responsabile del ritardo. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, della medesima legge individuano a tal fine il responsabile del potere sostitutivo.
3. Nel caso in cui anche il titolare del potere sostitutivo non emani il provvedimento nel termine di cui all'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, o non liquidi l'indennizzo maturato fino alla data della medesima liquidazione l'istante puo' proporre ricorso ai sensi dell'articolo 117 del codice del processo amministrativo di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni, oppure, ricorrendone i presupposti, dell'articolo 118 dello stesso codice.
4. Nel giudizio di cui all'articolo 117 del codice di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni, puo' proporsi, congiuntamente al ricorso avverso il silenzio, domanda per ottenere l'indennizzo. In tal caso, anche tale domanda e' trattata con rito camerale e decisa con sentenza in forma semplificata.
5. Nei ricorsi di cui al comma 3, nonche' nei giudizi di opposizione e in quelli di appello conseguenti, il contributo unificato e' ridotto alla meta' e confluisce nel capitolo di cui all'articolo 37, comma 10, secondo periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.
6. Se il ricorso e' dichiarato inammissibile o e' respinto in relazione all'inammissibilita' o alla manifesta infondatezza dell'istanza che ha dato avvio al procedimento, il giudice, con pronuncia immediatamente esecutiva, condanna il ricorrente a pagare in favore del resistente una somma da due volte a quattro volte il contributo unificato.
7. La pronuncia di condanna a carico dell'amministrazione e' comunicata, a cura della Segreteria del giudice che l'ha pronunciata, alla Corte dei conti al fine del controllo di gestione sulla pubblica amministrazione, al Procuratore regionale della Corte dei Conti per le valutazioni di competenza, nonche' al titolare dell'azione disciplinare verso i dipendenti pubblici interessati dal procedimento amministrativo.
8. Nella comunicazione di avvio del procedimento e nelle informazioni sul procedimento pubblicate ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e' fatta menzione del diritto all'indennizzo, nonche' delle modalita' e dei termini per conseguirlo, e sono altresi' indicati il soggetto cui e' attribuito il potere sostitutivo e i termini a questo assegnati per la conclusione del procedimento.
9. All'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalita' stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento».
10. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in via sperimentale e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai procedimenti amministrativi relativi all'avvio e all'esercizio dell'attivita' di impresa iniziati successivamente alla medesima data di entrata in vigore.
11. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo restano a carico degli stanziamenti ordinari di bilancio di ciascuna amministrazione interessata.
12. Decorsi diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sulla base del monitoraggio relativo alla sua applicazione, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti la conferma, la rimodulazione, anche con riguardo ai procedimenti amministrativi esclusi, o la cessazione delle disposizioni del presente articolo, nonche' eventualmente il termine a decorrere dal quale le disposizioni ivi contenute sono applicate, anche gradualmente, ai procedimenti amministrativi diversi da quelli individuati al comma 10 del presente articolo.
Riferimenti normativi

- Si riportano gli artt 1 e 2 della legge 7-8-1990 n.
241 recante Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi, pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990,
n. 192:
"Art. 1. Principi generali dell'attivita'
amministrativa.
1. L'attivita' amministrativa persegue i fini
determinati dalla legge ed e' retta da criteri di
economicita', di efficacia, di imparzialita' di pubblicita'
e di trasparenza secondo le modalita' previste dalla
presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano
singoli procedimenti, nonche' dai principi dell'ordinamento
comunitario.
1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di
atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di
diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.
1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di
attivita' amministrative assicurano il rispetto dei criteri
e dei principi di cui al comma 1, con un livello di
garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le
pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di
cui alla presente legge.
2. La pubblica amministrazione non puo' aggravare il
procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze
imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
Art. 2. Conclusione del procedimento.
1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad
un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le
pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo
mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se
ravvisano la manifesta irricevibilita', inammissibilita',
improcedibilita' o infondatezza della domanda, le pubbliche
amministrazioni concludono il procedimento con un
provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la
cui motivazione puo' consistere in un sintetico riferimento
al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i
provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un
termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti
pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di
trenta giorni.
3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei
Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e per la
semplificazione normativa, sono individuati i termini non
superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri
ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
i quali devono concludersi i procedimenti di propria
competenza.
4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita'
dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione
amministrativa, della natura degli interessi pubblici
tutelati e della particolare complessita' del procedimento,
sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per
la conclusione dei procedimenti di competenza delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i
decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche
dei Ministri per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa
deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi
previsti non possono comunque superare i centottanta
giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto
della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti
l'immigrazione .
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche
disposizioni normative, le autorita' di garanzia e di
vigilanza disciplinano, in conformita' ai propri
ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di
rispettiva competenza.
6. I termini per la conclusione del procedimento
decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal
ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad
iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i
termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo
possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo
non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di
informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o
qualita' non attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 14, comma 2.
8. La tutela in materia di silenzio
dell'amministrazione e' disciplinata dal codice del
processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in giudicato che
accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio
inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via
telematica, alla Corte dei conti.
9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento
costituisce elemento di valutazione della performance
individuale, nonche' di responsabilita' disciplinare e
amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario
inadempiente.
9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle
figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui
attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia.
Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo
si considera attribuito al dirigente generale o, in
mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza
al funzionario di piu' elevato livello presente
nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito
internet istituzionale dell'amministrazione e' pubblicata,
in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella
homepage, l'indicazione del soggetto a cui e' attribuito il
potere sostitutivo e a cui l'interessato puo' rivolgersi ai
sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in
caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del
responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del
procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del
proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di
lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle
disposizioni del presente comma, assume la sua medesima
responsabilita' oltre a quella propria.
9-ter. Decorso inutilmente il termine per la
conclusione del procedimento o quello superiore di cui al
comma 7, il privato puo' rivolgersi al responsabile di cui
al comma 9-bis perche', entro un termine pari alla meta' di
quello originariamente previsto, concluda il procedimento
attraverso le strutture competenti o con la nomina di un
commissario .
9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del
comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica
all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per
tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali
non e' stato rispettato il termine di conclusione previsto
dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni
provvedono all'attuazione del presente comma, con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su
istanza di parte sono espressamente indicati il termine
previsto dalla legge o dai regolamenti e quello
effettivamente impiegato."
- si riporta l'art. 117 del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104
recante Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno
2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del
processo amministrativo, pubblicato nella Gazz. Uff. 7
luglio 2010, n. 156, S.O.:
"Art. 117 Ricorsi avverso il silenzio
1. Il ricorso avverso il silenzio e' proposto, anche
senza previa diffida, con atto notificato
all'amministrazione e ad almeno un controinteressato nel
termine di cui all' articolo 31 , comma 2.
2. Il ricorso e' deciso con sentenza in forma
semplificata e in caso di totale o parziale accoglimento il
giudice ordina all'amministrazione di provvedere entro un
termine non superiore, di norma, a trenta giorni.
3. Il giudice nomina, ove occorra, un commissario ad
acta con la sentenza con cui definisce il giudizio o
successivamente su istanza della parte interessata.
4. Il giudice conosce di tutte le questioni relative
all'esatta adozione del provvedimento richiesto, ivi
comprese quelle inerenti agli atti del commissario.
5. Se nel corso del giudizio sopravviene il
provvedimento espresso, o un atto connesso con l'oggetto
della controversia, questo puo' essere impugnato anche con
motivi aggiunti, nei termini e con il rito previsto per il
nuovo provvedimento, e l'intero giudizio prosegue con tale
rito.
6. Se l'azione di risarcimento del danno ai sensi dell'
articolo 30 , comma 4, e' proposta congiuntamente a quella
di cui al presente articolo, il giudice puo' definire con
il rito camerale l'azione avverso il silenzio e trattare
con il rito ordinario la domanda risarcitoria.
6-bis. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 6, si
applicano anche ai giudizi di impugnazione. "
- si riporta l'art. 37 del citato D.L. 06/07/2011, n.
98 :
"Art. 37 Disposizioni per l'efficienza del sistema
giudiziario e la celere definizione delle controversie
1. I capi degli uffici giudiziari sentiti, i presidenti
dei rispettivi consigli dell'ordine degli avvocati, entro
il 31 gennaio di ogni anno redigono un programma per la
gestione dei procedimenti civili, amministrativi e
tributari pendenti. Con il programma il capo dell'ufficio
giudiziario determina:
a) gli obiettivi di riduzione della durata dei
procedimenti concretamente raggiungibili nell'anno in
corso;
b) gli obiettivi di rendimento dell'ufficio, tenuto
conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati
individuati dai competenti organi di autogoverno, l'ordine
di priorita' nella trattazione dei procedimenti pendenti,
individuati secondo criteri oggettivi ed omogenei che
tengano conto della durata della causa, anche con
riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti,
nonche' della natura e del valore della stessa.
2. Con il programma di cui al comma 1, sulla cui
attuazione vigila il capo dell'ufficio giudiziario, viene
dato atto dell'avvenuto conseguimento degli obiettivi
fissati per l'anno precedente o vengono specificate le
motivazioni del loro eventuale mancato raggiungimento.
Ai fini della valutazione per la conferma dell'incarico
direttivo ai sensi dell' articolo 45 del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160 , i programmi previsti
dal comma 1 sono comunicati ai locali consigli dell'ordine
degli avvocati e sono trasmessi al Consiglio superiore
della magistratura.
3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di
cui ai commi 1, e seguenti, il programma di cui al comma 1
viene adottato entro il 31 ottobre 2011 e vengono indicati
gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti
civili, amministrativi e tributari concretamente
raggiungibili entro il 31 dicembre 2012, anche in assenza
della determinazione dei carichi di lavoro di cui al comma
1, lett. b).
4. In relazione alle concrete esigenze organizzative
dell'ufficio, i capi degli uffici giudiziari possono
stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della
finanza pubblica, con le facolta' universitarie di
giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le
professioni legali di cui all' articolo 16 del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398 , e successive
modificazioni, e con i consigli dell'ordine degli avvocati
per consentire ai piu' meritevoli, su richiesta
dell'interessato e previo parere favorevole del Consiglio
giudiziario per la magistratura ordinaria, del Consiglio di
presidenza della giustizia amministrativa per quella
amministrativa e del Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria per quella tributaria, lo svolgimento
presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno del
corso di dottorato di ricerca, del corso di
specializzazione per le professioni legali o della pratica
forense per l'ammissione all'esame di avvocato.
5. Coloro che sono ammessi alla formazione
professionale negli uffici giudiziari assistono e
coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel
compimento delle loro ordinarie attivita', anche con
compiti di studio, e ad essi si applica l' articolo 15 del
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 . Lo
svolgimento delle attivita' previste dal presente comma
sostituisce ogni altra attivita' del corso del dottorato di
ricerca, del corso di specializzazione per le professioni
legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame
di avvocato. Al termine del periodo di formazione il
magistrato designato dal capo dell'ufficio giudiziario
redige una relazione sull'attivita' e sulla formazione
professionale acquisita, che viene trasmessa agli enti di
cui al comma 4. Ai soggetti previsti dal presente comma non
compete alcuna forma di compenso, di indennita', di
rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte
della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce
ad alcun titolo pubblico impiego. E' in ogni caso
consentita la partecipazione alle convenzioni previste dal
comma 4 di terzi finanziatori.
6. Al testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese giustizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica del titolo I della parte II e' sostituito
dalla seguente: "Contributo unificato nel processo civile,
amministrativo e tributario";
b) all' articolo 9 :
1) al comma 1, dopo le parole: "volontaria
giurisdizione," sopprimere la parola: "e", dopo le parole:
"processo amministrativo" sono aggiunte le seguenti: "e nel
processo tributario";
2) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Nei
processi per controversie di previdenza ed assistenza
obbligatorie, nonche' per quelle individuali di lavoro o
concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono
titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta
personale sul reddito, risultante dall'ultima
dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto
dall'articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al
contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di
cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo
che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui
il contributo e' dovuto nella misura di cui all'articolo
13, comma 1.»;
c) all' articolo 10 , comma 1, le parole: «il processo
esecutivo per consegna e rilascio» sono soppresse;
d) all' articolo 10 , al comma 3, le parole: «i
processi di cui al libro IV, titolo II, capi I, II, III, IV
e V, del codice di procedura civile» sono sostituite dalle
seguenti: «i processi di cui al libro IV, titolo II, capi
II, III, IV e V, del codice di procedura civile»;
e) all' articolo 10 , al comma 6-bis, le parole: «per i
processi dinanzi alla Corte di cassazione» sono soppresse;
f) all' articolo 13 , comma 1, la lettera a) e'
sostituita dalla seguente: «a) euro 37 per i processi di
valore fino a 1.100 euro, nonche' per i processi per
controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo
quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, per i
procedimenti di cui all'articolo 711 del codice di
procedura civile, e per i procedimenti di cui all' articolo
4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 ;»;
g) all' articolo 13 , comma 1, la lettera b) e'
sostituita dalla seguente: «b) euro 85 per i processi di
valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i
processi di volontaria giurisdizione, nonche' per i
processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e
capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi
contenziosi di cui all' articolo 4 della legge 1° dicembre
1970, n. 898 ,»;
h) all' articolo 13 , comma 1, alla lettera c) le
parole: «euro 187» sono sostituite dalle seguenti: «euro
206»;
i) all' articolo 13 , comma 1, alla lettera d) le
parole: «euro 374» sono sostituite dalle seguenti: «euro
450»;
l) all' articolo 13 , comma 1, alla lettera e) le
parole: «euro 550» sono sostituite dalle seguenti: «euro
660»;
m) all' articolo 13 , comma 1, alla lettera f) le
parole: «euro 880» sono sostituite dalle seguenti: «euro
1.056»;
n) all' articolo 13 , comma 1, alla lettera g) le
parole: «euro 1.221» sono sostituite dalle seguenti: «euro
1.466»;
o) all' articolo 13 , il comma 2 e' sostituito dal
seguente: «2. Per i processi di esecuzione immobiliare il
contributo dovuto e' pari a euro 242. Per gli altri
processi esecutivi lo stesso importo e' ridotto della
meta'. Per i processi esecutivi mobiliari di valore
inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a euro
37. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il
contributo dovuto e' pari a euro 146.»;
p) all' articolo 13 , al comma 3, dopo le parole:
«compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e
di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento»
sono inserite le seguenti: «e per le controversie
individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico
impiego, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma
1-bis»;
q) all' articolo 13 , dopo il comma 3, e' inserito il
seguente:
"3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio
numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del
codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 , ovvero qualora la
parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto
introduttivo del giudizio o, per il processo tributario,
nel ricorso il contributo unificato e' aumentato della
meta'.";
r) all' articolo 13 , comma 5, le parole: «euro 672»
sono sostituite dalle seguenti: «euro 740»;
s) all' articolo 13 , il comma 6-bis e' sostituito dal
seguente:
"6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti
davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al
Consiglio di Stato e' dovuto nei seguenti importi:
a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 , per quelli
aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza,
di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per
i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza
del giudicato il contributo dovuto e' di euro 300.
Non e' dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti
dall' articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990
avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 , di attuazione
della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale;
b) per le controversie concernenti rapporti di pubblico
impiego, si applica il comma 3;
c) per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato
comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo
V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 , nonche'
da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il
contributo dovuto e' di euro 1.800;
d) per i ricorsi di cui all' articolo 119, comma 1,
lettere a) e b), del codice di cui all'allegato 1 al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 , il contributo
dovuto e' di euro 2.000 quando il valore della controversia
e' pari o inferiore ad euro 200.000; per quelle di importo
compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo dovuto
e' di euro 4.000 mentre per quelle di valore superiore a
1.000.000 di euro e' pari ad euro 6.000. Se manca la
dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il
contributo dovuto e' di euro 6.000;
e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere
precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente,
il contributo dovuto e' di euro 650. I predetti importi
sono aumentati della meta' ove il difensore non indichi il
proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il
proprio recapito fax, ai sensi dell' articolo 136 del
codice del processo amministrativo di cui al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104 . Ai fini del presente
comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello
incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande
nuove.";
t) all' articolo 13 , dopo il comma 6-ter, e' aggiunto
il seguente:
"6-quater. Per i ricorsi principale ed incidentale
proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e
regionali e' dovuto il contributo unificato nei seguenti
importi:
a) euro 30 per controversie di valore fino a euro
2.582,28;
b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro
2.582,28 e fino a euro 5.000;
c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro
5.000 e fino a euro 25.000;
d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro
25.000 e fino a euro 75.000;
e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro
75.000 e fino a euro 200.000;
f) euro 1.500 per controversie di valore superiore a
euro 200.000.";
u) all' articolo 14 , dopo il comma 3, e' inserito il
seguente:
"3-bis. Nei processi tributari, il valore della lite,
determinato ai sensi del comma 5 dell' articolo 12 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 , e successive
modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione
resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche
nell'ipotesi di prenotazione a debito.";
v) all' articolo 18 , comma 1, secondo periodo:
1) dopo le parole: "volontaria giurisdizione," e'
soppressa la seguente: "e";
2) dopo le parole: "processo amministrativo" sono
inserite le seguenti: "e nel processo tributario";
z) all' articolo 131 , comma 2:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) il contributo unificato nel processo civile, nel
processo amministrativo e nel processo tributario»;
2) alla lettera b), le parole: "e tributario" sono
soppresse;
aa) all' articolo 158 , comma 1:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) il contributo unificato nel processo civile, nel
processo amministrativo e nel processo tributario»;
2) alla lettera b), le parole: "e tributario" sono
soppresse;
bb) la rubrica del capo I del titolo III della parte VI
e' sostituita dalla seguente: "Capo I - Pagamento del
contributo unificato nel processo civile, amministrativo e
tributario";
cc) l' articolo 260 e' abrogato.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano ai
procedimenti iscritti a ruolo, nonche' ai ricorsi
notificati ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546 , successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
8. All'articolo unico, primo comma della legge 2 aprile
1958, n. 319 , e' inserito, in fine, il seguente periodo:
", fatto salvo quanto previsto dall' articolo 9, comma
1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115 ".
9. All' articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010,
n. 225 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10 , il comma 4-quinquiesdecies e'
abrogato.
10. Il maggior gettito derivante dall'applicazione
delle disposizioni di cui ai commi 6, lettere da b) a r),
7, 8 e 9, ad eccezione del maggior gettito derivante dal
contributo unificato nel processo tributario, e' versato
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato
al pertinente capitolo dello stato di previsione del
Ministero della giustizia, per la realizzazione di
interventi urgenti in materia di giustizia civile. Il
maggior gettito derivante dall'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 6, lettera s), e' versato
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato
al pertinente capitolo dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato con le
modalita' di cui al periodo precedente, per la
realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia
amministrativa.
11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze e della giustizia, e' stabilita la ripartizione in
quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma
10, primo periodo, per essere destinate, in via
prioritaria, all'assunzione di personale di magistratura
ordinaria, nonche', per il solo anno 2013, per consentire
ai lavoratori cassintegrati, in mobilita', socialmente
utili e ai disoccupati e agli inoccupati, che a partire
dall'anno 2010 hanno partecipato a progetti formativi
regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari, il
completamento del percorso formativo entro il 31 dicembre
2013, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro. La
titolarita' del relativo progetto formativo e' assegnata al
Ministero della giustizia. A decorrere dall'anno 2014 tale
ultima quota e' destinata all'incentivazione del personale
amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che
abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12, anche
in deroga alle disposizioni di cui all' articolo 9, comma
2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122 , e alle spese di funzionamento degli uffici
giudiziari. La riassegnazione prevista dal comma 10, primo
periodo, e' effettuata al netto delle risorse utilizzate
per le assunzioni del personale di magistratura ordinaria.
11-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, e' stabilita la ripartizione in quote delle
risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, secondo
periodo, per essere destinate, per un terzo, all'assunzione
di personale di magistratura amministrativa e, per la
restante quota, nella misura del 50 per cento
all'incentivazione del personale amministrativo
appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunto
gli obiettivi di cui al comma 12, anche in deroga alle
disposizioni di cui all' articolo 9, comma 2-bis, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 , e nella
misura del 50 per cento alle spese di funzionamento degli
uffici giudiziari. La riassegnazione prevista dal comma 10,
secondo periodo, e' effettuata al netto delle risorse
utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura
amministrativa.
12. Ai fini dei commi 11 e 11-bis, il Ministero della
giustizia e il Consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa comunicano alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro
il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli uffici giudiziari
presso i quali, alla data del 31 dicembre, risultano
pendenti procedimenti civili e amministrativi in numero
ridotto di almeno il 10 per cento rispetto all'anno
precedente. Relativamente ai giudici tributari,
l'incremento della quota variabile del compenso di cui all'
articolo 12, comma 3-ter, del decreto-legge 2 marzo 2012,
n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26
aprile 2012, n. 44 , e' altresi' subordinato, in caso di
pronuncia su una istanza cautelare, al deposito della
sentenza di merito che definisce il ricorso entro novanta
giorni dalla data di tale pronuncia. Per l'anno 2011 la
percentuale indicata al primo periodo del presente comma e'
ridotta al cinque per cento.
13. Il Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio
superiore della magistratura, e gli organi di autogoverno
della magistratura amministrativa e tributaria provvedono
al riparto delle somme di cui al comma 11 tra gli uffici
giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi di smaltimento
dell'arretrato di cui al comma 12, secondo le percentuali
di cui al comma 11 e tenuto anche conto delle dimensioni e
della produttivita' di ciascun ufficio.
14. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il maggior gettito
derivante dall'applicazione dell' articolo 13, comma 6-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115 , confluisce nel capitolo di cui al comma 10,
secondo periodo. Conseguentemente, il comma 6-ter dell'
articolo 13 del predetto decreto del Presidente della
Repubblica n. 115 del 2002 e' abrogato.
15. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui ai
commi 11 e 11-bis e ferme restando le procedure
autorizzatorie previste dalla legge, le procedure
concorsuali per l'assunzione di personale di magistratura
gia' bandite alla data di entrata in vigore del presente
decreto possono essere completate.
16. A decorrere dall'anno 2012, il Ministro della
giustizia presenta alle Camere, entro il mese di giugno,
una relazione sullo stato delle spese di giustizia, che
comprende anche un monitoraggio delle spese relative al
semestre precedente.
17. Se dalla relazione emerge che siano in procinto di
verificarsi scostamenti rispetto alle risorse stanziate
annualmente dalla legge di bilancio per le spese di
giustizia, con decreto del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e'
disposto l'incremento del contributo unificato di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115 , in misura tale da garantire l'integrale copertura
delle spese dell'anno di riferimento e in misura comunque
non superiore al cinquanta per cento.
18. Al fine di ridurre la spese di giustizia sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 36 del codice penale sono apportate le
seguenti modificazioni:
1) al secondo comma le parole: ", per una sola volta,
in uno o piu' giornali designati dal giudice e" sono
soppresse;
2) al quarto comma le parole: ", salva la pubblicazione
nei giornali, che e' fatta unicamente mediante indicazione
degli estremi della sentenza e dell'indirizzo internet del
sito del Ministero della giustizia" sono soppresse;
b) all'articolo 729, primo comma, del codice di
procedura civile, le parole: "e in due giornali indicati
nella sentenza stessa" sono sostituite dalle seguenti: "e
pubblicata nel sito internet del Ministero della
giustizia".
19. Una quota dei risparmi ottenuti dall'applicazione
del comma 18, accertati al 31 dicembre di ciascun esercizio
finanziario con decreto del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei
limiti del 30%, sono versati all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnati al Fondo per l'editoria di cui
alla legge 25 febbraio 1987, n. 67 .
20. Il Consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa, il Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria e il Consiglio della magistratura militare,
affidano il controllo sulla regolarita' della gestione
finanziaria e patrimoniale, nonche' sulla corretta ed
economica gestione delle risorse e sulla trasparenza,
imparzialita' e buon andamento dell'azione amministrativa a
un Collegio dei revisori dei conti, composto da un
Presidente di sezione della Corte dei Conti, in servizio
designato dal Presidente della Corte dei conti e da due
componenti di cui uno scelto tra i magistrati della Corte
dei conti in servizio, designati dal Presidente della Corte
dei conti o tra i professori ordinari di contabilita'
pubblica o discipline similari, anche in quiescenza, e
l'altro designato dal Ministro dell'economia e delle
finanze, ai sensi dell' articolo 16, della legge 31
dicembre 2009, n. 196 . Per tali finalita' e' autorizzata
la spesa di 63.000 euro annui a decorrere dal 2011.
21. Ove sussista una scopertura superiore al 30 per
cento dei posti di cui all' articolo 1, comma 4, della
legge 4 maggio 1998, n. 133 , alla data di assegnazione ai
magistrati ordinari nominati con il decreto del Ministro
della giustizia in data 5 agosto 2010 della sede
provvisoria di cui all' articolo 9-bis del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160 , il Consiglio superiore
della magistratura con provvedimento motivato puo'
attribuire esclusivamente ai predetti magistrati le
funzioni requirenti e le funzioni giudicanti monocratiche
penali, in deroga all' articolo 13 , comma 2, del medesimo
decreto legislativo. Si applicano ai medesimi magistrati le
disposizioni di cui all' articolo 3-bis, commi 2 e 3, del
decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24 . "
-Si riporta il testo dell'art. 35 del D.Lgs.
14/03/2013, n. 33 recante Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni, pubblicato nella Gazz. Uff. 5 aprile 2013,
n. 80:
"Art. 35 Obblighi di pubblicazione relativi ai
procedimenti amministrativi e ai controlli sulle
dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei
dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati
relativi alle tipologie di procedimento di propria
competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono
pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con
indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unita' organizzativa responsabile
dell'istruttoria;
c) il nome del responsabile del procedimento,
unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale, nonche', ove diverso, l'ufficio
competente all'adozione del provvedimento finale, con
l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio,
unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella
di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i
documenti da allegare all'istanza e la modulistica
necessaria, compresi i fac-simile per le
autocertificazioni, anche se la produzione a corredo
dell'istanza e' prevista da norme di legge, regolamenti o
atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonche' gli
uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le
modalita' di accesso con indicazione degli indirizzi, dei
recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica
istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalita' con le quali gli interessati possono
ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso
che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa
del procedimento per la conclusione con l'adozione di un
provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale
rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento
dell'amministrazione puo' essere sostituito da una
dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo'
concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e
giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore
dell'interessato, nel corso del procedimento e nei
confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di
adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato
per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia gia'
disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua
attivazione;
l) le modalita' per l'effettuazione dei pagamenti
eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'
articolo 36 ;
m) il nome del soggetto a cui e' attribuito, in caso di
inerzia, il potere sostitutivo, nonche' le modalita' per
attivare tale potere, con indicazione dei recapiti
telefonici e delle caselle di posta elettronica
istituzionale;
n) i risultati delle indagini di customer satisfaction
condotte sulla qualita' dei servizi erogati attraverso
diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere
l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati;
in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti
possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli
o formulari. L'amministrazione non puo' respingere
l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o
formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti,
e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in
un termine congruo.
3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito
istituzionale:
a) i recapiti telefonici e la casella di posta
elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le
attivita' volte a gestire, garantire e verificare la
trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da
parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli
articoli 43 , 71 e 72 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ;
b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le
modalita' di accesso ai dati di cui all' articolo 58 del
codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ;
c) le ulteriori modalita' per la tempestiva
acquisizione d'ufficio dei dati nonche' per lo svolgimento
dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte
delle amministrazioni procedenti."
- Si riporta il testo dell'art 2-bis della legge
07/08/1990, n. 241 recante Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, pubblicata nella Gazz. Uff. 18
agosto 1990, n. 192, come modificato dalla presente legge:
"Art.2-bis. Conseguenze per il ritardo
dell'amministrazione nella conclusione del procedimento.
1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui
all'articolo 1, comma 1- ter, sono tenuti al risarcimento
del danno ingiusto cagionato in conseguenza
dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di
conclusione del procedimento.
1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad
esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei
concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di
conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il
quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, l'istante ha
diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle
condizioni e con le modalita' stabilite dalla legge o,
sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a
titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad
esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei
concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di
conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il
quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, l'istante ha
diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle
condizioni e con le modalita' stabilite dalla legge o,
sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi
dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a
titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento ."
- si riporta l'art. 17 della legge. 23/08/1988, n. 400
recante Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicata
nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
"17. Regolamenti.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) (abrogata)
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4- bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4- ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete."
- si riporta l'art. 8 del D.Lgs. 28/08/1997, n. 281
recante Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ,pubblicato
nella Gazz. Uff. 30 agosto 1997, n. 202:
"Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata.
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall' articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno."
 
Art. 29

Data unica di efficacia degli obblighi

1. Gli atti normativi del Governo e gli atti amministrativi a carattere generale delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, fissano la data di decorrenza dell'efficacia degli obblighi amministrativi introdotti a carico di cittadini e imprese, al 1° luglio o al 1° gennaio successivi alla loro entrata in vigore, fatta salva la sussistenza di particolari esigenze di celerita' dell'azione amministrativa o derivanti dalla necessita' di dare tempestiva attuazione ad atti dell'Unione europea.
2. Per obbligo amministrativo ai sensi del comma 1 si intende qualunque adempimento, comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti, cui cittadini e imprese sono tenuti nei confronti della pubblica amministrazione.
3. All'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il responsabile della trasparenza delle amministrazioni competenti pubblica sul sito istituzionale uno scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e lo comunica tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica per la pubblicazione riepilogativa su base temporale in un'apposita sezione del sito istituzionale. L'inosservanza del presente comma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 46.».
4. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono determinate le modalita' di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, inserito dal comma 3 del presente articolo.
5. Il comma 1 del presente articolo ha efficacia a decorrere dal 2 luglio 2013.
Riferimenti normativi

Il testo del D.Lgs. 30/07/1999, n. 300 recante Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della L. 15 marzo 1997, n. 59 e' stato pubblicato nella
Gazz. Uff. 30 agosto 1999, n. 203, S.O.
- si riporta il testo dell'art. 12 D.Lgs. 14/03/2013,
n. 33 recante Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni,
pubblicato nella Gazz. Uff. 5 aprile 2013, n. 80, come
modificato dalla seguente legge:
"Art. 12 Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti
di carattere normativo e amministrativo generale
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla
legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di
attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui
propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i
relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella
banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione,
l'organizzazione e l'attivita'. Sono altresi' pubblicati le
direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni
emanati dall'amministrazione e ogni atto che dispone in
generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli
obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina
l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o
si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi
compresi i codici di condotta.
1-bis. Il responsabile della trasparenza delle
amministrazioni competenti pubblica sul sito istituzionale
uno scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia
dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e lo comunica
tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica per
la pubblicazione riepilogativa su base temporale in
un'apposita sezione del sito istituzionale. L'inosservanza
del presente comma comporta l'applicazione delle sanzioni
di cui all'articolo 46.
2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge
regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo
svolgimento delle attivita' di competenza
dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli
atti e dei testi ufficiali aggiornati. "
 
Art. 29-bis
Disposizioni transitorie in materia di incompatibilita' di cui
all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148

1. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, non si applicano alle cariche elettive di natura monocratica relative ad organi di governo di enti pubblici territoriali con popolazione tra 5.000 e 20.000 abitanti, le cui elezioni sono state svolte prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto.
Riferimenti normativi

- si riporta il testo dell'art. 13 del D.L. 13/08/2011,
n. 138 recante Ulteriori misure urgenti per la
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, pubblicato
nella Gazz. Uff. 13 agosto 2011, n. 188:
"Art. 13 Trattamento economico dei parlamentari e dei
membri degli altri organi costituzionali. Incompatibilita'.
Riduzione delle spese per i referendum
1. A decorrere dal mese successivo a quello di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
per gli anni 2011, 2012 e 2013, ai membri degli organi
costituzionali, fatta eccezione per il Presidente della
Repubblica e i componenti della Corte costituzionale, si
applica, senza effetti a fini previdenziali, una riduzione
delle retribuzioni o indennita' di carica superiori a
90.000 Euro lordi annui previste alla data di entrata in
vigore del presente decreto, in misura del 10 per cento per
la parte eccedente i 90.000 euro e fino a 150.000 euro,
nonche' del 20 per cento per la parte eccedente 150.000
euro. A seguito della predetta riduzione il trattamento
economico complessivo non puo' essere comunque inferiore a
90.000 euro lordi annui.
2. In attesa della revisione costituzionale concernente
la riduzione del numero dei parlamentari e della
rideterminazione del trattamento economico omnicomprensivo
annualmente corrisposto ai sensi dell' articolo 1, comma 1,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 :
a) ai parlamentari che svolgono qualsiasi attivita'
lavorativa per la quale sia percepito un reddito uguale o
superiore al 15 per cento dell'indennita' parlamentare la
riduzione dell'indennita' di cui al comma 1 si applica in
misura del 20 per cento per la parte eccedente i 90.000
euro e fino a 150.000 euro, in misura del 40 per cento per
la parte eccedente i 150.000 euro. La riduzione si applica
con la medesima decorrenza e durata di cui al comma 1;
b) le Camere, in conformita' con quanto previsto dai
rispettivi ordinamenti, individuano entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto le
modalita' piu' adeguate per correlare l'indennita'
parlamentare al tasso di partecipazione di ciascun
parlamentare ai lavori delle Assemblee, delle Giunte e
delle Commissioni.
3. Fermo restando quanto previsto dalla legge 20 luglio
2004, n. 215 , e successive modificazioni, le cariche di
deputato e di senatore, nonche' le cariche di governo di
cui all' articolo 1, comma 2, della citata legge n. 215 del
2004 , sono incompatibili con qualsiasi altra carica
pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi
di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data
di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione
superiore a 5.000 abitanti, fermo restando quanto previsto
dall' articolo 62 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 . Le incompatibilita' di
cui al primo periodo si applicano a decorrere dalla data di
indizione delle elezioni relative alla prima legislatura
parlamentare successiva alla data di entrata in vigore del
presente decreto. A decorrere dalla data di indizione delle
relative elezioni successive alla data di entrata in vigore
del presente decreto, le incompatibilita' di cui al primo
periodo si applicano, altresi', alla carica di membro del
Parlamento europeo spettante all'Italia, fermo restando
quanto previsto dall' articolo 6, commi secondo, terzo,
quarto, quinto e sesto, della legge 24 gennaio 1979, n. 18
, e successive modificazioni. Resta fermo in ogni caso il
divieto di cumulo con ogni altro emolumento; fino al
momento dell'esercizio dell'opzione, non spetta alcun
trattamento per la carica sopraggiunta.
4. All' articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111 , dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Nel caso in cui, nel medesimo anno, debba tenersi
piu' di un referendum abrogativo, la convocazione degli
elettori ai sensi dell' articolo 34 della legge 25 maggio
1970, n. 352 , avviene per tutti i referendum abrogativi
nella medesima data.»."
 
Art. 29-ter

Disposizioni transitorie in materia di incompatibilita'
di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39

1. In sede di prima applicazione, con riguardo ai casi previsti dalle disposizioni di cui ai capi V e VI del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, gli incarichi conferiti e i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo in conformita' alla normativa vigente prima della stessa data, non hanno effetto come causa di incompatibilita' fino alla scadenza gia' stabilita per i medesimi incarichi e contratti.
Riferimenti normativi

Il testo del D.Lgs. 08/04/2013, n. 39 recante
Disposizioni in materia di inconferibilita' e
incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della
legge 6 novembre 2012, n. 190 e' stato pubblicato nella
Gazz. Uff. 19 aprile 2013, n. 92.
 
Art. 30

Semplificazioni in materia edilizia

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 6, del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, al medesimo decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:
«Art. 2-bis (L) (Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati). - 1. Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprieta' e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attivita' collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali»;
a) all'articolo 3, comma 1, lettera d), ultimo periodo, le parole: «e sagoma» sono soppresse e dopo la parola «antisismica» sono aggiunte le seguenti: «nonche' quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purche' sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente.»;
b) all'articolo 6, al comma 4, al primo periodo, le parole da «dichiara preliminarmente» a «e che» sono soppresse;
c) all'articolo 10, comma 1, lettera c) le parole: «della sagoma,» sono soppresse; dopo le parole «comportino mutamenti della destinazione d'uso» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni».
d) all'articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 8, e' sostituito dal seguente: «8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 9.»;
2) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
«9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, il termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso, il procedimento e' concluso con l'adozione di un provvedimento espresso e si applica quanto previsto dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. In caso di diniego dell'atto di assenso, eventualmente acquisito in conferenza di servizi, decorso il termine per l'adozione del provvedimento finale, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende respinta. Il responsabile del procedimento trasmette al richiedente il provvedimento di diniego dell'atto di assenso entro cinque giorni dalla data in cui e' acquisito agli atti, con le indicazioni di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Per gli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, resta fermo quanto previsto dall'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.»;
3) il comma 10 e' abrogato;
e) all'articolo 22, comma 2, dopo le parole: «non alterano la sagoma dell'edificio» sono aggiunte le seguenti: «qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni,»;
f) nel capo III del titolo II, dopo l'articolo 23, e' aggiunto il seguente:
«Art. 23-bis (Autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata di inizio attivita' e alla comunicazione dell'inizio dei lavori). - 1. Nei casi in cui si applica la disciplina della segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prima della presentazione della segnalazione, l'interessato puo' richiedere allo sportello unico di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, o presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla segnalazione. Lo sportello unico comunica tempestivamente all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso. Se tali atti non vengono acquisiti entro il termine di cui all'articolo 20, comma 3, si applica quanto previsto dal comma 5-bis del medesimo articolo.
2. In caso di presentazione contestuale della segnalazione certificata di inizio attivita' e dell'istanza di acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, l'interessato puo' dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito positivo della conferenza di servizi.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano anche alla comunicazione dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 6, comma 2, qualora siano necessari atti di assenso, comunque denominati, per la realizzazione dell'intervento edilizio.
4. All'interno delle zone omogenee A) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, i comuni devono individuare con propria deliberazione, da adottare entro il 30 giugno 2014, le aree nelle quali non e' applicabile la segnalazione certificata di inizio attivita' per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma. Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, decorso tale termine e in mancanza di intervento sostitutivo della regione ai sensi della normativa vigente, la deliberazione di cui al primo periodo e' adottata da un Commissario nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nelle restanti aree interne alle zone omogenee A) e a quelle equipollenti di cui al primo periodo, gli interventi cui e' applicabile la segnalazione certificata di inizio attivita' non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della segnalazione. Nelle more dell'adozione della deliberazione di cui al primo periodo e comunque in sua assenza, non trova applicazione per le predette zone omogenee A) la segnalazione certificata di inizio attivita' con modifica della sagoma»;
g) all'articolo 24, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Il certificato di agibilita' puo' essere richiesto anche:
a) per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purche' funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonche' collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;
b) per singole unita' immobiliari, purche' siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilita' parziale».
4-ter (soppresso);
h) all'articolo 25, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Ove l'interessato non proponga domanda ai sensi del comma 1, fermo restando l'obbligo di presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettere a), b) e d), del presente articolo e all'articolo 5, comma 3, lettera a), presenta la dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, con la quale si attesta la conformita' dell'opera al progetto presentato e la sua agibilita', corredata dalla seguente documentazione:
a) richiesta di accatastamento dell'edificio che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;
b) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformita' degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrita', risparmio energetico valutate secondo la normativa vigente.
5-ter. Le Regioni a statuto ordinario disciplinano con legge le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis e per l'effettuazione dei controlli.».
2. (soppresso).
3. Salva diversa disciplina regionale, previa comunicazione del soggetto interessato, sono prorogati di due anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei titoli abilitativi rilasciati o comunque formatisi antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, purche' i suddetti termini non siano gia' decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati.
3-bis. Il termine di validita' nonche' i termini di inizio e fine lavori nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque nominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di tre anni.
4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche alle denunce di inizio attivita' e alle segnalazioni certificate di inizio attivita' presentate entro lo stesso termine.
5. Dall'attuazione dei commi 3 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5-bis. I destinatari degli atti amministrativi relativi alle attivita' ricomprese nell'articolo 7, comma 9, della legge 1° agosto 2002, n. 166, effettuate dal Servizio tecnico centrale della Presidenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici, gia' rilasciati alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 novembre 2012, n. 267, sono tenuti al versamento, entro il 30 giugno 2014, dell'aliquota percentuale dell'importo totale di cui all'allegato I annesso allo stesso regolamento, corrispondente ai giorni di validita' degli atti amministrativi rilasciati, nonche' all'importo totale, nei casi in cui tali atti non prevedano un termine di scadenza.
5-ter. All'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, potendo prevedere al riguardo, senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attivita' produttive e commerciali».
5-quater. All'articolo 15 della legge 11 novembre 2011, n. 180, le parole: «con posa in opera» sono soppresse.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 22 del D.P.R. 6
giugno 2001, n. 380, "Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia" pubblicato
nel S.O. della Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245:
"Art. 22 Interventi subordinati a denuncia di inizio
attivita' (decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4,
commi 7, 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 493, come modificato dall'art. 2, comma
60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo
risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 10 del
decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669; decreto-legge 25
marzo 1997, n. 67, art. 11, convertito, con modifiche,
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135; decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, in part. articoli 34 ss, e 149)
1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio
attivita' gli interventi non riconducibili all'elenco di
cui all'articolo 10 e all'articolo 6, che siano conformi
alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei
regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia
vigente.
2. Sono, altresi', realizzabili mediante denuncia di
inizio attivita' le varianti a permessi di costruire che
non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie,
che non modificano la destinazione d'uso e la categoria
edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora
sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, e non
violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di
costruire. Ai fini dell'attivita' di vigilanza urbanistica
ed edilizia, nonche' ai fini del rilascio del certificato
di agibilita', tali denunce di inizio attivita'
costituiscono parte integrante del procedimento relativo al
permesso di costruzione dell'intervento principale e
possono essere presentate prima della dichiarazione di
ultimazione dei lavori.
3. In alternativa al permesso di costruire, possono
essere realizzati mediante denuncia di inizio attivita':
a) gli interventi di ristrutturazione di cui
all'articolo 10, comma 1, lettera c);
b) gli interventi di nuova costruzione o di
ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da
piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli
accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che
contengano precise disposizioni plano-volumetriche,
tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia
stata esplicitamente dichiarata dal competente organo
comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di
ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi
risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore
della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di
ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla
richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde
dall'atto di ricognizione, purche' il progetto di
costruzione venga accompagnato da apposita relazione
tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani
attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in
diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali
recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
4. Le regioni a statuto ordinario con legge possono
ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni
di cui ai commi precedenti. Restano, comunque, ferme le
sanzioni penali previste all'articolo 44.
5. Gli interventi di cui al comma 3 sono soggetti al
contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 16. Le
regioni possono individuare con legge gli altri interventi
soggetti a denuncia di inizio attivita', diversi da quelli
di cui al comma 3, assoggettati al contributo di
costruzione definendo criteri e parametri per la relativa
determinazione.
6. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1,
2 e 3 che riguardino immobili sottoposti a tutela
storico-artistica o paesaggistica-ambientale, e'
subordinata al preventivo rilascio del parere o
dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni
normative. Nell'ambito delle norme di tutela rientrano, in
particolare, le disposizioni di cui al decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490.
7. E' comunque salva la facolta' dell'interessato di
chiedere il rilascio di permesso di costruire per la
realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, senza
obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui
all'articolo 16, salvo quanto previsto dal secondo periodo
del comma 5. In questo caso la violazione della disciplina
urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle
sanzioni di cui all'articolo 44 ed e' soggetta
all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 37."
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato D.P.R.
6 giugno 2001, n. 380, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 3 (L) Definizioni degli interventi edilizi (legge
5 agosto 1978, n. 457, art. 31)
1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:
a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli
interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione,
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e
quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza
gli impianti tecnologici esistenti;
b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere
e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti
anche strutturali degli edifici, nonche' per realizzare ed
integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre
che non alterino i volumi e le superfici delle singole
unita' immobiliari e non comportino modifiche delle
destinazioni di uso;
c) "interventi di restauro e di risanamento
conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare
l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalita'
mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto
degli elementi tipologici, formali e strutturali
dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con
essi compatibili. Tali interventi comprendono il
consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi
costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi
accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze
dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei
all'organismo edilizio;
d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli
interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi
mediante un insieme sistematico di opere che possono
portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte
diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il
ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento
di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi
di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli
consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa
volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole
innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa
antisismica nonche' quelli volti al ripristino di edifici,
o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti,
attraverso la loro ricostruzione, purche' sia possibile
accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che,
con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive
modificazioni, gli interventi di demolizione e
ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici
crollati o demoliti costituiscono interventi di
ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la
medesima sagoma dell'edificio preesistente;
e) "interventi di nuova costruzione", quelli di
trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non
rientranti nelle categorie definite alle lettere
precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o
interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti
all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli
interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera
e.6);
e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e
secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;
e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti,
anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione
in via permanente di suolo inedificato;
e.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti
radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di
telecomunicazione;
e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche
prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali
roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano
utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come
depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a
soddisfare esigenze meramente temporanee ancorche' siano
posizionati, con temporaneo ancoraggio al suolo,
all'interno di strutture ricettive all'aperto, in
conformita' alla normativa regionale di settore, per la
sosta ed il soggiorno di turisti;
e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche
degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione
e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree,
qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero
che comportino la realizzazione di un volume superiore al
20% del volume dell'edificio principale;
e.7) la realizzazione di depositi di merci o di
materiali, la realizzazione di impianti per attivita'
produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori
cui consegua la trasformazione permanente del suolo
inedificato;
f) gli "interventi di ristrutturazione urbanistica",
quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico
- edilizio con altro diverso, mediante un insieme
sistematico di interventi edilizi, anche con la
modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della
rete stradale.
2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle
disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei
regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro
prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n.490."
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato D.P.R.
6 giugno 2001, n. 380, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 6 Attivita' edilizia libera (legge 28 gennaio
1977, n. 10, art. 9, lettera c); legge 9 gennaio 1989, n.
13, art. 7, commi 1 e 2; decreto-legge 23 gennaio 1982, n.
9, art. 7, comma 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 marzo 1982, n. 94)
1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti
urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre
normative di settore aventi incidenza sulla disciplina
dell'attivita' edilizia e, in particolare, delle norme
antisismiche, di sicurezza, antincendio,
igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza
energetica nonche' delle disposizioni contenute nel codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , i seguenti interventi
sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere
architettoniche che non comportino la realizzazione di
rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che
alterino la sagoma dell'edificio;
c) le opere temporanee per attivita' di ricerca nel
sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione
di attivita' di ricerca di idrocarburi, e che siano
eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti
all'esercizio dell'attivita' agricola e le pratiche
agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti
idraulici agrari;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture
in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attivita'
agricola.
2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al
comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica,
dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato
all'amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza
alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa
l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti
interne, sempre che non riguardino le parti strutturali
dell'edificio, non comportino aumento del numero delle
unita' immobiliari e non implichino incremento dei
parametri urbanistici;
b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze
contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse
al cessare della necessita' e, comunque, entro un termine
non superiore a novanta giorni;
c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi
esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro
l'indice di permeabilita', ove stabilito dallo strumento
urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di
intercapedini interamente interrate e non accessibili,
vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
d) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli
edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al
decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968,
n. 1444;
e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi
di arredo delle aree pertinenziali degli edifici;
e-bis) le modifiche interne di carattere edilizio sulla
superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio
d'impresa, ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei
locali adibiti ad esercizio d'impresa.
3. (abrogato)
4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2,
lettere a) ed e-bis), l'interessato, unitamente alla
comunicazione di inizio dei lavori, trasmette
all'amministrazione comunale i dati identificativi
dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione
dei lavori e una relazione tecnica provvista di data certa
e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma
di un tecnico abilitato, il quale assevera, sotto la
propria responsabilita', che i lavori sono conformi agli
strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi
vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non
prevede il rilascio di un titolo abilitativo. Limitatamente
agli interventi di cui al comma 2, lettera e-bis), sono
trasmesse le dichiarazioni di conformita' da parte
dell'Agenzia per le imprese di cui all'articolo 38, comma
3, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei
presupposti di cui al presente comma.
5. Riguardo agli interventi di cui al presente
articolo, l'interessato provvede, nei casi previsti dalle
vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di
aggiornamento catastale nel termine di cui all' articolo
34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10
gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 marzo 2006, n. 80.
6. Le regioni a statuto ordinario:
a) possono estendere la disciplina di cui al presente
articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli
previsti dai commi 1 e 2;
b) possono individuare ulteriori interventi edilizi,
tra quelli indicati nel comma 2, per i quali e' fatto
obbligo all'interessato di trasmettere la relazione tecnica
di cui al comma 4;
c) possono stabilire ulteriori contenuti per la
relazione tecnica di cui al comma 4, nel rispetto di quello
minimo fissato dal medesimo comma.
7. La mancata comunicazione dell'inizio dei lavori
ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica, di
cui ai commi 2 e 4 del presente articolo, comportano la
sanzione pecuniaria pari a 258 euro. Tale sanzione e'
ridotta di due terzi se la comunicazione e' effettuata
spontaneamente quando l'intervento e' in corso di
esecuzione.
8. (abrogato)"
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del citato
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dalla
presente legge:
Art. 10 (L) Interventi subordinati a permesso di
costruire (legge n. 10 del 1977, art. 1; legge 28 febbraio
1985, n. 47, art. 25, comma 4)
1. Costituiscono interventi di trasformazione
urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a
permesso di costruire:
a) gli interventi di nuova costruzione;
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che
portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte
diverso dal precedente e che comportino aumento di unita'
immobiliari, modifiche del volume, dei prospetti o delle
superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi
nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della
destinazione d'uso, nonche' gli interventi che comportino
modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli
ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e
successive modificazioni.
2. Le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti,
connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso
di immobili o di loro parti, sono subordinati a permesso di
costruire o a denuncia di inizio attivita'.
3. Le regioni possono altresi' individuare con legge
ulteriori interventi che, in relazione all'incidenza sul
territorio e sul carico urbanistico, sono sottoposti al
preventivo rilascio del permesso di costruire. La
violazione delle disposizioni regionali emanate ai sensi
del presente comma non comporta l'applicazione delle
sanzioni di cui all'articolo 44."
- Si riporta il testo dell'articolo 20 del citato
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 20 (R) Procedimento per il rilascio del permesso
di costruire (decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4,
commi 1, 2, 3 e 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 493)
1. La domanda per il rilascio del permesso di
costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai
sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico
corredata da un'attestazione concernente il titolo di
legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti, e
quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti
previsti dalla parte II. La domanda e' accompagnata da una
dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la
conformita' del progetto agli strumenti urbanistici
approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e
alle altre normative di settore aventi incidenza sulla
disciplina dell'attivita' edilizia e, in particolare, alle
norme antisismiche, di sicurezza, antincendio,
igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a
tale conformita' non comporti valutazioni
tecnico-discrezionali, alle norme relative all'efficienza
energetica.
2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al
richiedente il nominativo del responsabile del procedimento
ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni. L'esame delle domande si
svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione.
3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della
domanda, il responsabile del procedimento cura
l'istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello
unico, secondo quanto previsto all' articolo 5, comma 3, i
prescritti pareri e gli atti di assenso eventualmente
necessari e, valutata la conformita' del progetto alla
normativa vigente, formula una proposta di provvedimento,
corredata da una dettagliata relazione, con la
qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto.
4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga
che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia
necessario apportare modifiche di modesta entita' rispetto
al progetto originario, puo', nello stesso termine di cui
al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le
ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di
modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione,
e' tenuto ad integrare la documentazione nei successivi
quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma
sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di
cui al comma 3.
5. Il termine di cui al comma 3 puo' essere interrotto
una sola volta dal responsabile del procedimento, entro
trenta giorni dalla presentazione della domanda,
esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che
integrino o completino la documentazione presentata e che
non siano gia' nella disponibilita' dell'amministrazione o
che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso,
il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione
della documentazione integrativa.
5-bis. Se entro il termine di cui al comma 3 non sono
intervenute le intese, i concerti, i nulla osta o gli
assensi, comunque denominati, delle altre amministrazioni
pubbliche, o e' intervenuto il dissenso di una o piu'
amministrazioni interpellate, qualora tale dissenso non
risulti fondato sull'assoluta incompatibilita'
dell'intervento, il responsabile dello sportello unico
indice la conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14
e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni. Le amministrazioni che esprimono parere
positivo possono non intervenire alla conferenza di servizi
e trasmettere i relativi atti di assenso, dei quali si
tiene conto ai fini dell'individuazione delle posizioni
prevalenti per l'adozione della determinazione motivata di
conclusione del procedimento, di cui all'articolo 14-ter,
comma 6-bis, della citata legge n. 241 del 1990, e
successive modificazioni.
6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico
provvede a notificare all'interessato, e' adottato dal
dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine
di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3. Qualora
sia indetta la conferenza di servizi di cui al comma 5-bis,
la determinazione motivata di conclusione del procedimento,
assunta nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-ter
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, e', ad ogni effetto, titolo per la
realizzazione dell'intervento. Il termine di cui al primo
periodo e' fissato in quaranta giorni con la medesima
decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del
procedimento abbia comunicato all'istante i motivi che
ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi
dell'articolo 10-bis della citata legge n. 241 del 1990, e
successive modificazioni. Dell'avvenuto rilascio del
permesso di costruire e' data notizia al pubblico mediante
affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di
costruire sono indicati nel cartello esposto presso il
cantiere, secondo le modalita' stabilite dal regolamento
edilizio.
7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per
i comuni con piu' di 100.000 abitanti, nonche' per i
progetti particolarmente complessi secondo la motivata
risoluzione del responsabile del procedimento.
8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del
provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il
responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato
diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende
formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui
sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali,
per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 9.
9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia
sottoposto a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali,
il termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del
relativo atto di assenso, il procedimento e' concluso con
l'adozione di un provvedimento espresso e si applica quanto
previsto dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
e successive modificazioni. In caso di diniego dell'atto di
assenso, eventualmente acquisito in conferenza di servizi,
decorso il termine per l'adozione del provvedimento finale,
la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende
respinta. Il responsabile del procedimento trasmette al
richiedente il provvedimento di diniego dell'atto di
assenso entro cinque giorni dalla data in cui e' acquisito
agli atti, con le indicazioni di cui all'articolo 3, comma
4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni. Per gli immobili sottoposti a vincolo
paesaggistico, resta fermo quanto previsto dall'articolo
146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42 e successive modificazioni.
10. (abrogato)
11. Il termine per il rilascio del permesso di
costruire per gli interventi di cui all'articolo 22, comma
7, e' di settantacinque giorni dalla data di presentazione
della domanda.
12. Fermo restando quanto previsto dalla vigente
normativa in relazione agli adempimenti di competenza delle
amministrazioni statali coinvolte, sono fatte salve le
disposizioni contenute nelle leggi regionali che prevedano
misure di ulteriore semplificazione e ulteriori riduzioni
di termini procedimentali.
13. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato,
chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o
asseverazioni di cui al comma 1, dichiara o attesta
falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di
cui al medesimo comma e' punito con la reclusione da uno a
tre anni. In tali casi, il responsabile del procedimento
informa il competente ordine professionale per
l'irrogazione delle sanzioni disciplinari."
- Si riporta il testo dell'articolo 22 del citato
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 22 (L) Interventi subordinati a denuncia di
inizio attivita' (decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398,
art. 4, commi 7, 8, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 493, come modificato dall'art. 2,
comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo
risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 10 del
decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669; decreto-legge 25
marzo 1997, n. 67, art. 11, convertito, con modifiche,
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135; decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, in part. articoli 34 ss, e 149)
1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio
attivita' gli interventi non riconducibili all'elenco di
cui all'articolo 10 e all'articolo 6, che siano conformi
alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei
regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia
vigente.
2. Sono, altresi', realizzabili mediante denuncia di
inizio attivita' le varianti a permessi di costruire che
non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie,
che non modificano la destinazione d'uso e la categoria
edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora
sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, e non
violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di
costruire. Ai fini dell'attivita' di vigilanza urbanistica
ed edilizia, nonche' ai fini del rilascio del certificato
di agibilita', tali denunce di inizio attivita'
costituiscono parte integrante del procedimento relativo al
permesso di costruzione dell'intervento principale e
possono essere presentate prima della dichiarazione di
ultimazione dei lavori.
3. In alternativa al permesso di costruire, possono
essere realizzati mediante denuncia di inizio attivita':
a) gli interventi di ristrutturazione di cui
all'articolo 10, comma 1, lettera c);
b) gli interventi di nuova costruzione o di
ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da
piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli
accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che
contengano precise disposizioni plano-volumetriche,
tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia
stata esplicitamente dichiarata dal competente organo
comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di
ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi
risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore
della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di
ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla
richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde
dall'atto di ricognizione, purche' il progetto di
costruzione venga accompagnato da apposita relazione
tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani
attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in
diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali
recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
4. Le regioni a statuto ordinario con legge possono
ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni
di cui ai commi precedenti. Restano, comunque, ferme le
sanzioni penali previste all'articolo 44.
5. Gli interventi di cui al comma 3 sono soggetti al
contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 16. Le
regioni possono individuare con legge gli altri interventi
soggetti a denuncia di inizio attivita', diversi da quelli
di cui al comma 3, assoggettati al contributo di
costruzione definendo criteri e parametri per la relativa
determinazione.
6. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1,
2 e 3 che riguardino immobili sottoposti a tutela
storico-artistica o paesaggistica-ambientale, e'
subordinata al preventivo rilascio del parere o
dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni
normative. Nell'ambito delle norme di tutela rientrano, in
particolare, le disposizioni di cui al decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490.
7. E' comunque salva la facolta' dell'interessato di
chiedere il rilascio di permesso di costruire per la
realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, senza
obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui
all'articolo 16, salvo quanto previsto dal secondo periodo
del comma 5. In questo caso la violazione della disciplina
urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle
sanzioni di cui all'articolo 44 ed e' soggetta
all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 37."
- Si riporta il testo degli articoli 24 e 25 del citato
D.P.R. 6-6-2001 n. 380, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 24 (L) Certificato di agibilita' (regio decreto
27 luglio 1934, n. 1265, articoli 220; 221, comma 2, come
modificato dall'art. 70, decreto legislativo 30 dicembre
1999, n. 507; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
articoli 107 e 109; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 52,
comma 1)
1. Il certificato di agibilita' attesta la sussistenza
delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrita',
risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli
stessi installati, valutate secondo quanto dispone la
normativa vigente.
2. Il certificato di agibilita' viene rilasciato dal
dirigente o dal responsabile del competente ufficio
comunale con riferimento ai seguenti interventi:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano
influire sulle condizioni di cui al comma 1.
3. Con riferimento agli interventi di cui al comma 2,
il soggetto titolare del permesso di costruire o il
soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attivita',
o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere
il rilascio del certificato di agibilita'. La mancata
presentazione della domanda comporta l'applicazione della
sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro.
4. Alla domanda per il rilascio del certificato di
agibilita' deve essere allegato copia della dichiarazione
presentata per la iscrizione in catasto, redatta in
conformita' alle disposizioni dell'articolo 6 del regio
decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, e successive
modificazioni e integrazioni.
4-bis. Il certificato di agibilita' puo' essere
richiesto anche:
a) per singoli edifici o singole porzioni della
costruzione, purche' funzionalmente autonomi, qualora siano
state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione
primaria relative all'intero intervento edilizio e siano
state completate le parti comuni relative al singolo
edificio o singola porzione della costruzione;
b) per singole unita' immobiliari, purche' siano
completati le opere strutturali, gli impianti, le parti
comuni e le opere di urbanizzazione primarie ultimate o
dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di
agibilita' parziale.
4-ter. (soppresso) "
"Art. 25 (R) Procedimento di rilascio del certificato
di agibilita' (decreto del Presidente della Repubblica 22
aprile 1994, n. 425; legge 5 novembre 1971, n. 1086,
articoli 7 e 8)
1. Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di
finitura dell'intervento, il soggetto di cui all'articolo
24, comma 3, e' tenuto a presentare allo sportello unico la
domanda di rilascio del certificato di agibilita',
corredata della seguente documentazione:
a) richiesta di accatastamento dell'edificio,
sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di
agibilita', che lo sportello unico provvede a trasmettere
al catasto;
b) dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente
il certificato di agibilita' di conformita' dell'opera
rispetto al progetto approvato, nonche' in ordine alla
avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrita' degli
ambienti;
c) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta
la conformita' degli impianti installati negli edifici
adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli
articoli 113 e127, nonche' all'articolo 1 della legge 9
gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di collaudo degli
stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione di
conformita' degli impianti prevista dagli articoli 111 e
126 del presente testo unico.
2. Lo sportello unico comunica al richiedente, entro
dieci giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma
1, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi
degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di
cui al comma 1, il dirigente o il responsabile del
competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione
dell'edificio, rilascia il certificato di agibilita'
verificata la seguente documentazione:
a) certificato di collaudo statico di cui all'articolo
67;
b) certificato del competente ufficio tecnico della
regione, di cui all'articolo 62, attestante la conformita'
delle opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni
di cui alcapo IV della parte II;
c) la documentazione indicata al comma 1;
d) dichiarazione di conformita' delle opere realizzate
alla normativa vigente in materia di accessibilita' e
superamento delle barriere architettoniche di cui
all'articolo 77, nonche' all'articolo 82.
4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3,
l'agibilita' si intende attestata nel caso sia stato
rilasciato il parere dell'A.S.L. di cui all'all'articolo 5,
comma 3, lettera a). In caso di autodichiarazione, il
termine per la formazione del silenzio-assenso e' di
sessanta giorni.
5. Il termine di cui al comma 3 puo' essere interrotto
una sola volta dal responsabile del procedimento, entro
quindici giorni dalla domanda, esclusivamente per la
richiesta di documentazione integrativa, che non sia gia'
nella disponibilita' dell'amministrazione o che non possa
essere acquisita autonomamente. In tal caso, il termine di
trenta giorni ricomincia a decorrere dalla data di
ricezione della documentazione integrativa.
5-bis. Ove l'interessato non proponga domanda ai sensi
del comma 1, fermo restando l'obbligo di presentazione
della documentazione di cui al comma 3, lettere a), b) e
d), e all'articolo 5, comma 3, lettera a), presenta la
dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non
nominato, di un professionista abilitato, con la quale si
attesta la conformita' dell'opera al progetto presentato e
la sua agibilita', corredata dalla seguente documentazione:
a) richiesta di accatastamento dell'edificio che lo
sportello unico provvede a trasmettere al catasto;
b) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta
la conformita' degli impianti installati negli edifici alle
condizioni di sicurezza, igiene, salubrita', risparmio
energetico valutate secondo la normativa vigente.
5-ter. Le Regioni a statuto ordinario disciplinano con
legge le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di
cui al comma 5-bis e per l'effettuazione dei controlli."
- Si riporta il testo dell'articolo 15 del c itato
D.P.R. 6-6-2001 n. 380, come modificato dalla presente
legge:
"Art.15. Efficacia temporale e decadenza del permesso
di costruire (legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, commi
3, 4 e 5; legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma
11).
1. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di
inizio e di ultimazione dei lavori.
2. Il termine per l'inizio dei lavori non puo' essere
superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di
ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata
non puo' superare i tre anni dall'inizio dei lavori.
Entrambi i termini possono essere prorogati, con
provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei
alla volonta' del titolare del permesso. Decorsi tali
termini il permesso decade di diritto per la parte non
eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga
richiesta una proroga. La proroga puo' essere accordata,
con provvedimento motivato, esclusivamente in
considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle
sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero
quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento
sia previsto in piu' esercizi finanziari.
3. La realizzazione della parte dell'intervento non
ultimata nel termine stabilito e' subordinata al rilascio
di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo
che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili
mediante denuncia di inizio attivita' ai sensi
dell'articolo 22. Si procede altresi', ove necessario, al
ricalcolo del contributo di costruzione.
4. Il permesso decade con l'entrata in vigore di
contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori
siano gia' iniziati e vengano completati entro il termine
di tre anni dalla data di inizio."
- Si riporta il testo dell'articolo 28 della legge 17
agosto 1942, n. 1150 "Legge urbanistica", pubblicata nella
gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1942, n. 244:
" < Art.28. (Lottizzazione di aree)
Prima dell'approvazione del piano regolatore generale o
del programma di fabbricazione di cui all'articolo 34 della
presente legge e' vietato procedere alla lottizzazione dei
terreni a scopo edilizio.
Nei Comuni forniti di programma di fabbricazione ed in
quelli dotati di piano regolatore generale fino a quando
non sia stato approvato il piano particolareggiato di
esecuzione, la lottizzazione di terreno a scopo edilizio
puo' essere autorizzata dal Comune previo nulla osta del
provveditore regionale alle opere pubbliche, sentita la
Sezione urbanistica regionale, nonche' la competente
Soprintendenza
L'autorizzazione di cui al comma precedente puo' essere
rilasciata anche dai Comuni che hanno adottato il programma
di fabbricazione o il piano regolatore generale, se entro
dodici mesi dalla presentazione al Ministero dei lavori
pubblici la competente autorita' non ha adottato alcuna
determinazione, sempre che si tratti di piani di
lottizzazione conformi al piano regolatore generale ovvero
al programma di fabbricazione adottato.
Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di
concerto con i Ministri per l'interno e per la pubblica
istruzione puo' disporsi che il nullaosta
all'autorizzazione di cui ai precedenti commi venga
rilasciato per determinati Comuni con decreto del Ministro
per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per la
pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore dei
lavori pubblici.
L'autorizzazione comunale e' subordinata alla stipula
di una convenzione, da trascriversi a cura del
proprietario, che preveda:
1) la cessione gratuita entro termini prestabiliti
delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione
primaria, precisate dall'articolo 4 della legge 29
settembre 1964, n. 847, nonche' la cessione gratuita delle
aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria
nei limiti di cui al successivo n. 2;
2) l'assunzione, a carico del proprietario, degli oneri
relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una
quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria
relative alla lottizzazione o di quelle opere che siano
necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi; la
quota e' determinata in proporzione all'entita' e alle
caratteristiche degli insediamenti delle lottizzazioni;
3) i termini non superiori ai dieci anni entro i quali
deve essere ultimata la esecuzione delle opere di cui al
precedente paragrafo;
4) congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli
obblighi derivanti dalla convenzione.
La convenzione deve essere approvata con deliberazione
consiliare nei modi e forme di legge.
Il rilascio delle licenze edilizie nell'ambito dei
singoli lotti e' subordinato all'impegno della
contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione
primaria relative ai lotti stessi. Sono fatte salve
soltanto ai fini del quinto comma le autorizzazioni
rilasciate sulla base di deliberazioni del Consiglio
comunale, approvate nei modi e forme di legge, aventi data
anteriore al 2 dicembre 1966.
Il termine per l'esecuzione di opere di urbanizzazione
poste a carico del proprietario e' stabilito in dieci anni
a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge,
salvo che non sia stato previsto un termine diverso.
Le autorizzazioni rilasciate dopo il 2 dicembre 1966 e
prima dell'entrata in vigore della presente legge e
relative a lottizzazioni per le quali non siano stati
stipulati atti di convenzione contenenti gli oneri e i
vincoli precisati al quinto comma del presente articolo,
restano sospese fino alla stipula di dette convenzioni.
Nei Comuni forniti di programma di fabbricazione e in
quelli dotati di piano regolatore generale anche se non si
e' provveduto alla formazione del piano particolareggiato
di esecuzione, il sindaco ha facolta' di invitare i
proprietari delle aree fabbricabili esistenti nelle singole
zone a presentare entro congruo termine un progetto di
lottizzazione delle aree stesse. Se essi non aderiscono,
provvede alla compilazione d'ufficio.
Il progetto di lottizzazione approvato con le
modificazioni che l'Autorita' comunale abbia ritenuto di
apportare e' notificato per mezzo del messo comunale ai
proprietari delle aree fabbricabili con invito a
dichiarare, entro 30 giorni dalla notifica, se l'accettino.
Ove manchi tale accettazione, il podesta' ha facolta' di
variare il progetto di lottizzazione in conformita' alle
richieste degli interessati o di procedere alla
espropriazione delle aree."
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 9 della
legge 1° agosto 2002, n. 166, pubblicata nel S.O. della
Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 2002, n. 181:
9. All'unita' previsionale di base di cui al comma 7
affluiscono, sulla base di apposito regolamento, emanato
dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i
proventi delle attivita' del Servizio tecnico centrale del
Consiglio superiore dei lavori pubblici connesse con
l'applicazione del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e
attinenti allo svolgimento delle funzioni di organismo di
certificazione ed ispezione, nonche' di notifica di altri
organismi e di benestare tecnico europeo. Confluiscono,
altresi', in detta unita' previsionale di base, secondo
quanto disposto dall'articolo 43, comma 4, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, i proventi dell'attivita' di studio
e ricerca, anche nel campo della modellistica fisica delle
opere, svolte dallo stesso Servizio tecnico centrale per
l'espletamento dei compiti relativi al rilascio delle
concessioni ai laboratori di prove sui materiali, ai sensi
dell'articolo 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e di
prove geotecniche sui terreni e sulle rocce, ai sensi
dell'articolo 8 del citato regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 246 del 1993, nonche'
dell'attivita' ispettiva, relativamente agli aspetti che
riguardano la sicurezza statica delle costruzioni, presso
impianti di prefabbricazione e di produzione di prodotti di
impiego strutturale nelle costruzioni civili".
- Il D.M. 26 novembre 2012, n. 267 "Regolamento
riguardante i proventi delle attivita' del Servizio tecnico
centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80.
- Si riporta il testo originario dell'articolo 31, del
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante
"Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici", pubblicato nel S.O.
alla Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2011, n. 284, e
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, come modificato dalla presente legge:
" Art. 31 Esercizi commerciali
In vigore dal 25 marzo 2012
1. In materia di esercizi commerciali, all'articolo 3,
comma 1, lettera d-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, sono soppresse le parole: "in via
sperimentale" e dopo le parole "dell'esercizio" sono
soppresse le seguenti "ubicato nei comuni inclusi negli
elenchi regionali delle localita' turistiche o citta'
d'arte".
2. Secondo la disciplina dell'Unione Europea e
nazionale in materia di concorrenza, liberta' di
stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce
principio generale dell'ordinamento nazionale la liberta'
di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio
senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di
qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela
della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso
l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli
enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni
del presente comma entro il 30 settembre 2012", potendo
prevedere al riguardo, senza discriminazioni tra gli
operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali,
ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi
attivita' produttive e commerciali."
- Si riporta il testo originario dell'articolo 15 della
legge 11 novembre 2011, n. 180, "Norme per la tutela della
liberta' d'impresa. Statuto delle imprese", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 14 novembre 2011, n. 265, come
modificato dalla presente legge:
"Art.15 (Contratti di fornitura con posa in opera)
1. La disposizione prevista dall'articolo 118, comma 3,
secondo periodo, del codice di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si
applica anche alle somme dovute agli esecutori in
subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in
base allo stato di avanzamento lavori ovvero stato di
avanzamento forniture."
 
Art. 30-bis

Semplificazioni in materia agricola

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola, nonche' per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non e' richiesta la comunicazione di inizio attivita'»;
b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. La vendita diretta mediante il commercio elettronico puo' essere iniziata contestualmente all'invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione»;
c) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. In conformita' a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta e' consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilita' dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.
8-ter. L'attivita' di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del presente articolo non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e puo' esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a cio' destinati».
Riferimenti normativi

- si riporta il testo dell'art. 4 del D.Lgs. 18-5-2001
n. 228 recante Orientamento e modernizzazione del settore
agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n.
57, pubblicato nella Gazz. Uff. 15 giugno 2001, n. 137,
S.O., come modificato dalla presente legge:
"Art. 4. Esercizio dell'attivita' di vendita.
1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati,
iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere
direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della
Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente
dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti
in materia di igiene e sanita'.
2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma
itinerante e' soggetta a comunicazione al comune del luogo
ove ha sede l'azienda di produzione e puo' essere
effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima
comunicazione. Per la vendita al dettaglio esercitata su
superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola,
nonche' per la vendita esercitata in occasione di sagre,
fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o
politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non
e' richiesta la comunicazione di inizio attivita'.
3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle
indicazioni delle generalita' del richiedente,
dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi
di ubicazione dell'azienda, deve contenere la
specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la
vendita e delle modalita' con cui si intende effettuarla,
ivi compreso il commercio elettronico.
4. Qualora si intenda esercitare la vendita al
dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in
locali aperti al pubblico, la comunicazione e' indirizzata
al sindaco del comune in cui si intende esercitare la
vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche
mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve
contenere la richiesta di assegnazione del posteggio
medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114.
4-bis. La vendita diretta mediante il commercio
elettronico puo' essere iniziata contestualmente all'invio
della comunicazione al comune del luogo ove ha sede
l'azienda di produzione.
5. La presente disciplina si applica anche nel caso di
vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di
attivita' di manipolazione o trasformazione dei prodotti
agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento
del ciclo produttivo dell'impresa.
6. Non possono esercitare l'attivita' di vendita
diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di
societa' di persone e le persone giuridiche i cui
amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle
funzioni connesse alla carica ricoperta nella societa',
condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in
materia di igiene e sanita' o di frode nella preparazione
degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio
dell'esercizio dell'attivita'. Il divieto ha efficacia per
un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della
sentenza di condanna.
7. Alla vendita diretta disciplinata dal presente
decreto legislativo continuano a non applicarsi le
disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 114, in conformita' a quanto stabilito dall'articolo 4,
comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n.
114 del 1998.
8. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla
vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive
aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000
euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di
euro per le societa', si applicano le disposizioni del
citato decreto legislativo n. 114 del 1998.
8-bis. In conformita' a quanto previsto dall'articolo
34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta e'
consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di
vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella
disponibilita' dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione
del servizio assistito di somministrazione e con
l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere
igienico-sanitario.
8-ter. L'attivita' di vendita diretta dei prodotti
agricoli ai sensi del presente articolo non comporta cambio
di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e
puo' esercitarsi su tutto il territorio comunale a
prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in
cui sono ubicati i locali a cio' destinati."
 
Art. 31

Semplificazioni in materia di DURC

1. All'articolo 13-bis, comma 5, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, le parole: «di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,» sono soppresse.
1-bis. In caso di lavori privati di manutenzione in edilizia realizzati senza ricorso a imprese direttamente in economia dal proprietario dell'immobile, non sussiste l'obbligo della richiesta del documento unico di regolarita' contributiva (DURC) agli istituti o agli enti abilitati al rilascio.
2. Al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 38, comma 3, le parole da: «resta fermo» fino a: «successive modificazioni e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «resta fermo per le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori l'obbligo di acquisire d'ufficio il documento unico di regolarita' contributiva»;
b) all'articolo 118, comma 6, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarita' contributiva in corso di validita' relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.».
3. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle ipotesi previste dai commi 4 e 5 del presente articolo, in caso di ottenimento da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, del documento unico di regolarita' contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o piu' soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, i medesimi soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 trattengono dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC e' disposto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
4. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, acquisiscono d'ufficio, attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarita' contributiva (DURC) in corso di validita':
a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
c) per la stipula del contratto;
d) per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformita', l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.
5. Il documento unico di regolarita' contributiva (DURC) rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validita' di centoventi giorni dalla data del rilascio. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, utilizzano il DURC in corso di validita', acquisito per l'ipotesi di cui al comma 4, lettera a), del presente articolo, anche per le ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma nonche' per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali e' stato espressamente acquisito. Dopo la stipula del contratto, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 acquisiscono il DURC ogni centoventi giorni e lo utilizzano per le finalita' di cui al comma 4, lettere d) ed e), del presente articolo, fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale e' in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC.
6. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarita' contributiva (DURC) in corso di validita' relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' nei casi previsti al comma 4, lettere d) ed e), del presente articolo.
7. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono essere corredati dal documento unico di regolarita' contributiva (DURC) anche in formato elettronico.
8. Ai fini della verifica per il rilascio del documento unico di regolarita' contributiva (DURC), in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento gli Enti preposti al rilascio, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento gia' rilasciato, invitano l'interessato, mediante posta elettronica certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro ovvero degli altri soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarita'.
8-bis. Alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, da parte di amministrazioni pubbliche per le quali e' prevista l'acquisizione del documento unico di regolarita' contributiva (DURC), si applica, in quanto compatibile, il comma 3 del presente articolo.
8-ter. Ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell'Unione europea, statale e regionale, il documento unico di regolarita' contributiva (DURC) ha validita' di centoventi giorni dalla data del rilascio.
8-quater. Ai fini dell'ammissione delle imprese di tutti i settori ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi, le pubbliche amministrazioni procedenti anche per il tramite di eventuali gestori pubblici o privati dell'intervento interessato sono tenute a verificare, in sede di concessione delle agevolazioni, la regolarita' contributiva del beneficiario, acquisendo d'ufficio il documento unico di regolarita' contributiva (DURC).
8-quinquies. La concessione delle agevolazioni di cui al comma 8-quater e' disposta in presenza di un documento unico di regolarita' contributiva (DURC) rilasciato in data non anteriore a centoventi giorni dalla data del rilascio.
8-sexies. Fino al 31 dicembre 2014 la disposizione di cui al comma 5, primo periodo, si applica anche ai lavori edili per i soggetti privati.
8-septies. L'esercizio dell'attivita' d'impresa di spedizione non e' soggetto a licenza di pubblica sicurezza e ai relativi controlli.
Riferimenti normativi

- si riporta il testo dell'articolo 13-bis, del
decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, come
modificato dal presente decreto-legge, ( Disposizioni
urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica) ,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 13-bis Disposizioni in materia di certificazione
e compensazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e
servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche
1. All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 3-bis, al primo periodo, dopo le parole:
«enti locali» sono inserite le seguenti: «nonche' gli enti
del Servizio sanitario nazionale» e le parole: «sessanta
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»; al
secondo periodo, le parole da: «provvede la Ragioneria
territoriale dello Stato» fino alla fine del periodo sono
sostituite dalle seguenti: «e' nominato un Commissario ad
acta, con oneri a carico dell'ente debitore. La nomina e'
effettuata dall'Ufficio centrale del bilancio competente
per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni
statali centrali e degli enti pubblici nazionali, o dalla
Ragioneria territoriale dello Stato competente per
territorio per le certificazioni di pertinenza delle
amministrazioni statali periferiche, delle regioni, degli
enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale»;
b) al comma 3-ter, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente:
«b) dagli enti del Servizio sanitario nazionale delle
regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi
sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione
degli stessi, qualora nell'ambito di detti piani o
programmi siano state previste operazioni relative al
debito. Sono in ogni caso fatte salve le certificazioni
rilasciate ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche'
le certificazioni rilasciate nell'ambito di operazioni di
gestione del debito sanitario, in attuazione dei predetti
piani o programmi operativi»;
c) dopo il comma 3-ter e' aggiunto il seguente:
«3-quater. Esclusivamente per consentire la cessione di
cui al primo periodo del comma 3-bis, sono fatte salve le
certificazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 141, comma
2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, secondo le modalita'
stabilite con il decreto di attuazione di cui all'articolo
13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183».
2. All'articolo 28-quater, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «nei confronti»
sono inserite le seguenti: «dello Stato, degli enti
pubblici nazionali,»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: « legge 28
gennaio 2009, n. 2,» sono inserite le seguenti: «o le
certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter,
lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto,»;
c) al quarto periodo, le parole: «la regione, l'ente
locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale'» sono
sostituite dalle seguenti: «l'ente debitore» e le parole:
«della regione, dell'ente locale o dell'ente del Servizio
sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti:
«dell'ente debitore».
3. All'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, l'ultimo periodo e' soppresso;
b) al comma 1-ter, le parole da: «; le modalita' di
certificazione» fino alla fine del comma sono soppresse.
4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da
1 a 3 si provvede con le modalita' previste dall'articolo
13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Le
certificazioni dei crediti rilasciate secondo le modalita'
indicate dall'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), secondo
periodo, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, come sostituita dal comma 1 del presente articolo,
possono essere utilizzate anche ai fini dell'ammissione
alla garanzia del fondo di garanzia di cui all'articolo 2,
comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.
662, secondo i criteri e le modalita' e nei limiti
stabiliti dal decreto di cui all'articolo 8, comma 5,
lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,
n. 106, e all'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214.
5. Il documento unico di regolarita' contributiva e'
rilasciato anche in presenza di una certificazione,
rilasciata ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come da
ultimo modificato dal presente articolo, che attesti la
sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed
esigibili vantati nei confronti delle pubbliche
amministrazioni di importo almeno pari agli oneri
contributivi accertati e non ancora versati da parte di un
medesimo soggetto. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono stabilite le modalita' di
attuazione del presente comma, assicurando l'assenza di
riflessi negativi sui saldi di finanza pubblica.".
- Il si riporta il testo dell'articolo 38, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 38 Requisiti di ordine generale (art. 45,
direttiva 2004/18; art. 75, d.P.R. n. 554/1999; art. 17,
d.P.R. n. 34/2000)
1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di
affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori,
forniture e servizi, ne' possono essere affidatari di
subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i
soggetti:
a) che si trovano in stato di fallimento, di
liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il
caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
b) nei cui confronti e' pendente procedimento per
l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di
una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della
legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto
operano se la pendenza del procedimento riguarda il
titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di
societa' in nome collettivo, i soci accomandatari o il
direttore tecnico se si tratta di societa' in accomandita
semplice, gli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di
societa' con meno di quattro soci, se si tratta di altro
tipo di societa'; (104)
c) nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza di
condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati
gravi in danno dello Stato o della Comunita' che incidono
sulla moralita' professionale; e' comunque causa di
esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato,
per uno o piu' reati di partecipazione a un'organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1,
direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se
la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:
del titolare o del direttore tecnico se si tratta di
impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se
si tratta di societa' in nome collettivo; dei soci
accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di
societa' in accomandita semplice; degli amministratori
muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico
o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di
maggioranza in caso di societa' con meno di quattro soci,
se si tratta di altro tipo di societa' o consorzio. In ogni
caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti
dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa
non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando
il reato e' stato depenalizzato ovvero quando e'
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e'
stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di
revoca della condanna medesima;
d) che hanno violato il divieto di intestazione
fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990,
n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente
dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque
disposta se la violazione non e' stata rimossa;
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente
accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai
dati in possesso dell'Osservatorio;
f) che, secondo motivata valutazione della stazione
appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede
nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione
appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un
errore grave nell'esercizio della loro attivita'
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da
parte della stazione appaltante;
g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta
l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'
articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa
dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti
e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di
gara e per l'affidamento dei subappalti; i) che hanno
commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle
norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello
Stato in cui sono stabiliti;
l) che non presentino la certificazione di cui
all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il
disposto del comma 2;
m) nei cui confronti e' stata applicata la sanzione
interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c),
del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell' articolo 40,
comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario
informatico di cui all' articolo 7, comma 10, per aver
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai
fini del rilascio dell'attestazione SOA;
m-ter) di cui alla precedente lettera b) che pur
essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell' articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorita'
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'
articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.
689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere
dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio
formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente
alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata,
unitamente alle generalita' del soggetto che ha omesso la
predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica
procedente all'Autorita' di cui all' articolo 6, la quale
cura la pubblicazione della comunicazione sul sito
dell'Osservatorio;
m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro
partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale .
1-bis. Le cause di esclusione previste dal presente
articolo non si applicano alle aziende o societa'
sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell' articolo
12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,
n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate
ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a
quelle riferite al periodo precedente al predetto
affidamento, o finanziario.
1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione
o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne da'
segnalazione all'Autorita' che, se ritiene che siano state
rese con dolo o colpa grave in considerazione della
rilevanza o della gravita' dei fatti oggetto della falsa
dichiarazione o della presentazione di falsa
documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario
informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara
e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1,
lettera h), fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione
e' cancellata e perde comunque efficacia.
2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso
dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in
conformita' alle previsioni del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in
cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese
quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione.
Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non e'
tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per
reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la
condanna stessa, ne' le condanne revocate, ne' quelle per
le quali e' intervenuta la riabilitazione. Ai fini del
comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che
comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un
importo superiore all'importo di cui all' articolo 48-bis,
commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono
violazioni definitivamente accertate quelle relative
all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse
certi, scaduti ed esigibili. Ai fini del comma 1, lettera
i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio
del documento unico di regolarita' contributiva di cui all'
articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002,
n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47,
comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il
possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio
del documento unico di regolarita' contributiva. Ai fini
del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega,
alternativamente:
a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato
l'offerta autonomamente;
b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della
partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni
di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e
di aver formulato l'offerta autonomamente;
c) la dichiarazione di essere a conoscenza della
partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di
aver formulato l'offerta autonomamente.
Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la
stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali
accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La
verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo
l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.
3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di
esclusione di cui al presente articolo, si applica
l'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo per le stazioni
appaltanti e per gli enti aggiudicatori l'obbligo di
acquisire d'ufficio il documento unico di regolarita'
contributiva. In sede di verifica delle dichiarazioni di
cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al
competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente
ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario
giudiziale di cui all'articolo 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313,
oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del
medesimo decreto n. 313 del 2002.
4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di
esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di
candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le
stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai
concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e
possono altresi' chiedere la cooperazione delle autorita'
competenti.
5. Se nessun documento o certificato e' rilasciato da
altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova
sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati
membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una
dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorita'
giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un
organismo professionale qualificato a riceverla del Paese
di origine o di provenienza."
- si riporta il testo dell'articolo 118, del citato
decreto legislativo 163 del 2006, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 118 Subappalto, attivita' che non costituiscono
subappalto e tutela del lavoro
1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al
presente codice sono tenuti ad eseguire in proprio le opere
o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto.
Il contratto non puo' essere ceduto, a pena di nullita',
salvo quanto previsto nell'articolo 116.
2. La stazione appaltante e' tenuta ad indicare nel
progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e, per
i lavori, la categoria prevalente con il relativo importo,
nonche' le ulteriori categorie, relative a tutte le altre
lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo
importo. Tutte le prestazioni nonche' lavorazioni, a
qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e
affidabili in cottimo. Per i lavori, per quanto riguarda la
categoria prevalente, con il regolamento, e' definita la
quota parte subappaltabile, in misura eventualmente
diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in
ogni caso non superiore al trenta per cento. Per i servizi
e le forniture, tale quota e' riferita all'importo
complessivo del contratto. L'affidamento in subappalto o in
cottimo e' sottoposto alle seguenti condizioni:
1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o
l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione,
all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le
parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di
servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere
in cottimo;
2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto
di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti
giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione
delle relative prestazioni;
3) che al momento del deposito del contratto di
subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario
trasmetta altresi' la certificazione attestante il possesso
da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione
prescritti dal presente codice in relazione alla
prestazione subappaltata e la dichiarazione del
subappaltatore attestante il possesso dei requisiti
generali di cui all'articolo 38;
4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del
subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni.
3. Nel bando di gara la stazione appaltante indica che
provvedera' a corrispondere direttamente al subappaltatore
o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli
stessi eseguite o, in alternativa, che e' fatto obbligo
agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla
data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti,
copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da
essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista,
con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture
quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il
predetto termine, la stazione appaltante sospende il
successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di
pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione
appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal
subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del
relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
4. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni
affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari
risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore
al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri
della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun
ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei
lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede
alla verifica dell'effettiva applicazione della presente
disposizione. L'affidatario e' solidalmente responsabile
con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo
ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente.
5. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del
cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte
le imprese subappaltatrici, nonche' i dati di cui al comma
2, n. 3).
6. L'affidatario e' tenuto ad osservare integralmente
il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per
il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni; e', altresi', responsabile in solido
dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le
prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario
e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla
stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la
documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e
antinfortunistici, nonche' copia del piano di cui al comma
7. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito
dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante
acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarita'
contributiva in corso di validita' relativo all'affidatario
e a tutti i subappaltatori.
7. I piani di sicurezza di cui all'articolo 131 sono
messi a disposizione delle autorita' competenti preposte
alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
L'affidatario e' tenuto a curare il coordinamento di tutti
i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere
gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo
o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il
direttore tecnico di cantiere e' responsabile del rispetto
del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell'esecuzione dei lavori.
8. L'affidatario che si avvale del subappalto o del
cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali
forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo
2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del
cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da
ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di
raggruppamento temporaneo, societa' o consorzio. La
stazione appaltante provvede al rilascio
dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa
richiesta; tale termine puo' essere prorogato una sola
volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale
termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si
intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo
inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni
affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini
per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione
appaltante sono ridotti della meta'.
9. L'esecuzione delle prestazioni affidate in
subappalto non puo' formare oggetto di ulteriore
subappalto.
10. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9
si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle
societa' anche consortili, quando le imprese riunite o
consorziate non intendono eseguire direttamente le
prestazioni scorporabili, nonche' alle associazioni in
partecipazione quando l'associante non intende eseguire
direttamente le prestazioni assunte in appalto; si
applicano altresi' alle concessioni per la realizzazione di
opere pubbliche e agli affidamenti con procedura negoziata.
11. Ai fini del presente articolo e' considerato
subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita'
ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera,
quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
singolarmente di importo superiore al 2 per cento
dell'importo delle prestazioni affidate o di importo
superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo
della manodopera e del personale sia superiore al 50 per
cento dell'importo del contratto da affidare. Il
subappaltatore non puo' subappaltare a sua volta le
prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di
impianti e di strutture speciali da individuare con il
regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore,
per la posa in opera o il montaggio, puo' avvalersi di
imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno
dei divieti di cui al comma 2, numero 4). E' fatto obbligo
all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per
tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione
dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del
contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura
affidati.
12. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, le
seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro
specificita', non si configurano come attivita' affidate in
subappalto:
a) l'affidamento di attivita' specifiche a lavoratori
autonomi;
b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici".
- si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, lett.
b) del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n.207 (Regolamento di esecuzione
ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE»):
"Art. 3 Definizioni (art. 2, D.P.R. n. 554/1999 e art.
2, D.P.R. n. 34/2000)
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
(omissis)
b) amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto
pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori,
soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti: i soggetti
indicati rispettivamente dall'articolo 3, commi 25, 26, 29,
31, 32 e 33, del codice; "
- si riporta il testo dell'articolo 38, comma 1,
lettera i) del citato decreto legislativo, n. 163 del 2006:
"i) strutture, impianti e opere speciali previsti
all'articolo 37, comma 11, del codice: quelli elencati
all'articolo 107, comma 2.".
- si riporta il testo dell'articolo 11, comma 8, del
citato decreto legislativo 163 del 2006:
"Art. 11. Fasi delle procedure di affidamento(artt. 16,
17, 19, r.d. n. 2440/1923; art. 109, d.P.R. n. 554/1999;
articolo 44, comma 3, lettere b) ed e), legge n. 88/2009;
articoli 2-bis e 2-ter, lettera b), direttiva 89/665/CEE e
articoli 2-bis e 2-ter, lettera b), direttiva 92/13/CEE,
come modificati dalla direttiva 2007/66/CE)
(omissis)
8. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la
verifica del possesso dei prescritti requisiti.".
- si riporta il testo dell'articolo 118, comma 8 del
citato decreto legislativo n. 163 del 2006:
"Art. 118. Subappalto, attivita' che non costituiscono
subappalto e tutela del lavoro
(omissis)
8. L'affidatario che si avvale del subappalto o del
cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali
forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo
2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del
cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da
ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di
raggruppamento temporaneo, societa' o consorzio. La
stazione appaltante provvede al rilascio
dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa
richiesta; tale termine puo' essere prorogato una sola
volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale
termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si
intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo
inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni
affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini
per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione
appaltante sono ridotti della meta'.".
- si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 11
gennaio 1979, n.12 (Norme per l'ordinamento della
professione di consulente del lavoro):
"Art.1. Esercizio della professione di consulente del
lavoro.
Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza
ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non
sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo
di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da
coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del
lavoro a norma dell'articolo 9 della presente legge, salvo
il disposto del successivo articolo 40, nonche' da coloro
che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori
legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti
commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne
comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province
nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli
adempimenti di cui sopra.
I dipendenti del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale che abbiano prestato servizio, almeno
per 15 anni, con mansioni di ispettori del lavoro presso
gli ispettorati del lavoro, sono esonerati dagli esami per
l'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro e dal
tirocinio per esercitare tale attivita'. Il personale di
cui al presente comma non potra' essere iscritto all'albo
della provincia dove ha prestato servizio se non dopo 4
anni dalla cessazione del servizio stesso.
Il titolo di consulente del lavoro spetta alle persone
che, munite dell'apposita abilitazione professionale, sono
iscritte nell'albo di cui all'articolo 8 della presente
legge.
Le imprese considerate artigiane ai sensi della legge
25 luglio 1956, n. 860 , nonche' le altre piccole imprese,
anche in forma cooperativa, possono affidare l'esecuzione
degli adempimenti di cui al primo comma a servizi o a
centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive
associazioni di categoria. Tali servizi possono essere
organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se
dipendenti dalle predette associazioni.
Per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa
relative agli adempimenti di cui al primo comma, nonche'
per l'esecuzione delle attivita' strumentali ed accessorie,
le imprese di cui al quarto comma possono avvalersi anche
di centri di elaborazione dati che devono essere in ogni
caso assistiti da uno o piu' soggetti iscritti agli albi di
cui alla presente legge con versamento, da parte degli
stessi, della contribuzione integrativa alle casse di
previdenza sul volume di affari ai fini IVA, ovvero
costituiti o promossi dalle rispettive associazioni di
categoria alle condizioni definite al citato quarto comma.
I criteri di attuazione della presente disposizione sono
stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale sentiti i rappresentanti delle associazioni di
categoria e degli ordini e collegi professionali
interessati. Le imprese con oltre 250 addetti che non si
avvalgono, per le operazioni suddette, di proprie strutture
interne possono demandarle a centri di elaborazione dati,
di diretta costituzione od esterni, i quali devono essere
in ogni caso assistiti da uno o piu' soggetti di cui al
primo comma.
L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro non e'
richiesta per i soggetti abilitati allo svolgimento delle
predette attivita' dall'ordinamento giuridico comunitario
di appartenenza, che operino in Italia in regime di libera
prestazione di servizi.
Presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e' istituito un comitato di monitoraggio, composto
dalle associazioni di categoria, dai rappresentanti degli
ordini e collegi di cui alla presente legge e delle
organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale, allo scopo di
esaminare i problemi connessi all'evoluzione professionale
ed occupazionale del settore.".
- si riporta il testo dell'articolo 1, comma 553 della
legge 23 dicembre 2005, n.266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006):
"553. Per accedere ai benefici ed alle sovvenzioni
comunitarie per la realizzazione di investimenti, le
imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il
documento unico di regolarita' contributiva di cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre
2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
novembre 2002, n. 266.".
 
Art. 32

Semplificazione di adempimenti formali
in materia di lavoro

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) all'articolo 3, il comma 12-bis e' sostituito dal seguente:
«12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che prestano la propria attivita', spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese, in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, nonche' nei confronti di tutti i soggetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del presente decreto. Con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile possono essere individuate le modalita' di attuazione della tutela di cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione nell'ambito di una organizzazione di un datore di lavoro, questi e' tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali e' chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attivita'. Egli e' altresi' tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove cio' non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attivita' che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione»;
0b) all'articolo 6, comma 8, lettera g), la parola: «definire» e' sostituita dalle seguenti: «discutere in ordine ai» e dopo le parole: «con decreto del Presidente della Repubblica,» sono aggiunte le seguenti: «su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,»;
a) all'articolo 26, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dai seguenti:
«3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove cio' non e' possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attivita' a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attivita' del datore di lavoro committente sia alle attivita' dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonche' di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso e' allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attivita' delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento e' redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.
3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non e' superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attivita' in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entita' presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.»;
a-bis) all'articolo 27, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), sono individuati i settori, ivi compresi i settori della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, e i criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla base delle attivita' di cui all'articolo 21, comma 2, nonche' sull'applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni»;
b) all'articolo 29:
1) ai commi 5 e 6 sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter,»;
2) dopo il comma 6-bis sono inseriti i seguenti:
«6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sulla base delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati settori di attivita' a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell'INAIL e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda. Il decreto di cui al primo periodo reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attivita' a basso rischio infortunistico possono dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 e al presente articolo. Resta ferma la facolta' delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 del presente articolo.
6-quater. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6-ter per le aziende di cui al medesimo comma trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 6-bis.»;
b-bis). All'articolo 31, comma 1, dopo le parole: «servizio di prevenzione e protezione» e' inserita la seguente: «prioritariamente»;
c) all'articolo 32, dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
«5-bis. In tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e per gli addetti del servizio prevenzione e protezione, e' riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalita' di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali e' documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e dell'articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro»;
d) all'articolo 37, dopo il comma 14 e' inserito il seguente:
«14-bis. In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, e' riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalita' di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali e' documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e dell'articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro»;
e) l'articolo 67 e' sostituito dal seguente:
«Art. 67 (Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio). - 1. In caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonche' nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all'organo di vigilanza competente per territorio i seguenti elementi informativi:
a) descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalita' di esecuzione delle stesse;
b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.
2. Il datore di lavoro effettua la comunicazione di cui al comma 1 nell'ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attivita' produttive con le modalita' stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate, secondo criteri di semplicita' e di comprensibilita', le informazioni da trasmettere e sono approvati i modelli uniformi da utilizzare per i fini di cui al presente articolo.
3. Le amministrazioni che ricevono le comunicazioni di cui al comma 1 provvedono a trasmettere in via telematica all'organo di vigilanza competente per territorio le informazioni loro pervenute con le modalita' indicate dal comma 2.
4. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 si applica ai luoghi di lavoro ove e' prevista la presenza di piu' di tre lavoratori.
5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.»;
f) all'articolo 71, il comma 11 e' sostituito dal seguente:
«11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell'attrezzatura. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro puo' avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalita' di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove cio' sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalita' di cui al comma 13. Per l'effettuazione delle verifiche l'INAIL puo' avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all'esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro»;
g) all'articolo 88, comma 2, la lettera g-bis) e' sostituita dalla seguente:
«g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonche' ai piccoli lavori la cui durata presunta non e' superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all'allegato XI»;
g-bis) all'articolo 88, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attivita', individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013»;
h) al capo I del titolo IV, e' aggiunto, in fine, il seguente articolo:
«Art. 104-bis (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili). - 1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro della salute, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell'opera di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), fermi restando i relativi obblighi.»;
i) all'articolo 225, comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale comunicazione puo' essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.»;
l) all'articolo 240, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale comunicazione puo' essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.»;
m) all'articolo 250, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale notifica puo' essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.»;
n) all'articolo 277, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale comunicazione puo' essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.».
2. I decreti di cui agli articoli 29, comma 6-ter e 104-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotti dal comma 1, lettere b), ed h), del presente articolo sono adottati, rispettivamente, entro novanta giorni e sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, lettera f), del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate adempiono ai compiti derivanti dalla medesima disposizione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4. Dopo il comma 2 dell'articolo 131 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' inserito il seguente:
«2-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento di cui al comma 2, lettera b), fermi restando i relativi obblighi».
5. Il decreto previsto dal comma 4 e' adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 54 e' abrogato a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
b) all'articolo 56:
1) il primo comma e' sostituito dal seguente:
«A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'INAIL trasmette telematicamente, mediante il Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, alle autorita' di pubblica sicurezza, alle aziende sanitarie locali, alle autorita' portuali, marittime e consolari, alle direzioni territoriali del lavoro e ai corrispondenti uffici della Regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni»;
2) al secondo comma, l'alinea e' sostituito dal seguente: «Nel piu' breve tempo possibile, e in ogni caso entro quattro giorni dalla presa visione, mediante accesso alla banca dati INAIL, dei dati relativi alle denunce di infortuni di cui al primo comma, la direzione territoriale del lavoro - settore ispezione del lavoro procede, su richiesta del lavoratore infortunato, di un superstite o dell'INAIL, ad un'inchiesta al fine di accertare:»;
3) dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente:
«Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
7. Le modalita' di comunicazione previste dalle disposizioni di cui al comma 6 si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, che definisce le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro.
7-bis. All'articolo 82 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Il prezzo piu' basso e' determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro».
7-ter. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che il pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi in misura ridotta e' riconosciuto anche alle cooperative e relativi consorzi di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, non operanti in zone svantaggiate o di montagna, in misura proporzionale alla quantita' di prodotto coltivato o allevato dai propri soci, anche avvalendosi di contratti agrari di natura associativa di cui al libro V, titolo II, capo II, del codice civile, in zone di montagna o svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa. Non si da' luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Riferimenti normativi

- si riporta il testo dell'articolo 3, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo
1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), come
modificato dalle presente legge:
"Art. 3. Campo di applicazione
1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i
settori di attivita', privati e pubblici, e a tutte le
tipologie di rischio.
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile, dei servizi di protezione civile,
nonche' nell'ambito delle strutture giudiziarie,
penitenziarie, di quelle destinate per finalita'
istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in
materia di ordine e sicurezza pubblica, delle universita',
degli istituti di istruzione universitaria, delle
istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica,
degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e
grado, degli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le
disposizioni del presente decreto legislativo sono
applicate tenendo conto delle effettive particolari
esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarita'
organizzative ivi comprese quelle per la tutela della
salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed
attivita' condotte dalle Forze armate, compresa l'Arma dei
Carabinieri, nonche' dalle altre Forze di polizia e dal
Corpo dei Vigili del fuoco, nonche' dal Dipartimento della
protezione civile fuori dal territorio nazionale,
individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo con
decreti emanati, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di
concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle
politiche sociali e per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sentite le organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale nonche', relativamente
agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate,
compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia
di finanza, gli organismi a livello nazionale
rappresentativi del personale militare; analogamente si
provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e
i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari
vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali.
Con decreti, da emanare entro cinquantacinque mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con
il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, acquisito il parere della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le
disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con
la disciplina recata dal presente decreto della normativa
relativa alle attivita' lavorative a bordo delle navi, di
cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in
ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio
1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui
al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e
l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai
titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina
in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26
aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.
3. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2,
sono fatte salve le disposizioni attuative dell'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
nonche' le disposizioni di cui al decreto legislativo 27
luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999,
n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le
disposizioni tecniche del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del
Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164,
richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai
relativi decreti di attuazione. Gli schemi dei decreti di
cui al citato comma 2 del presente articolo sono trasmessi
alle Camere per l'espressione del parere da parte delle
Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro
trenta giorni dalla data di assegnazione.
3-bis. Nei riguardi delle cooperative sociali di cui
alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle organizzazioni
di volontariato della protezione civile, ivi compresi i
volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale
soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili
del fuoco, le disposizioni del presente decreto legislativo
sono applicate tenendo conto delle particolari modalita' di
svolgimento delle rispettive attivita', individuate entro
il 31 dicembre 2010 con decreto del Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, di concerto con il
Dipartimento della protezione civile e il Ministero
dell'interno, sentita la Commissione consultiva permanente
per la salute e sicurezza sul lavoro.
4. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i
lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonche'
ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto
previsto dai commi successivi del presente articolo.
5. Nell'ipotesi di prestatori di lavoro nell'ambito di
un contratto di somministrazione di lavoro di cui agli
articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e successive modificazioni, fermo restando
quanto specificamente previsto dal comma 5 dell'articolo 23
del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, tutti gli
obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente
decreto sono a carico dell'utilizzatore.
6. Nell'ipotesi di distacco del lavoratore di cui
all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di
prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario,
fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare
e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente
connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli
viene distaccato. Per il personale delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che presta servizio con
rapporto di dipendenza funzionale presso altre
amministrazioni pubbliche, organi o autorita' nazionali,
gli obblighi di cui al presente decreto sono a carico del
datore di lavoro designato dall'amministrazione, organo o
autorita' ospitante.
7. Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui agli
articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e successive modificazioni, e dei
collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo
409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, le
disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la
prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del
committente.
8. Nei confronti dei lavoratori che effettuano
prestazioni occasionali di tipo accessorio, ai sensi
dell'articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e
integrazioni, il presente decreto legislativo e tutte le
altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e
tutela della salute si applicano con esclusione dei piccoli
lavori domestici a carattere straordinario, compresi
l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza
domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai
disabili.
9. Fermo restando quanto previsto dalla legge 18
dicembre 1973, n. 877, ai lavoratori a domicilio ed ai
lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del
contratto collettivo dei proprietari di fabbricati trovano
applicazione gli obblighi di informazione e formazione di
cui agli articoli 36 e 37. Ad essi devono inoltre essere
forniti i necessari dispositivi di protezione individuali
in relazione alle effettive mansioni assegnate.
Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca
attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali
attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di
cui al titolo III.
10. A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una
prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante
collegamento informatico e telematico, compresi quelli di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 70, e di cui all'accordo-quadro europeo sul
telelavoro concluso il 16 luglio 2002, si applicano le
disposizioni di cui al titolo VII, indipendentemente
dall'ambito in cui si svolge la prestazione stessa.
Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca
attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali
attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di
cui al titolo III. I lavoratori a distanza sono informati
dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in
ordine alle esigenze relative ai videoterminali ed
applicano correttamente le direttive aziendali di
sicurezza. Al fine di verificare la corretta attuazione
della normativa in materia di tutela della salute e
sicurezza da parte del lavoratore a distanza, il datore di
lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorita'
competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il
lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei contratti
collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al
preavviso e al consenso del lavoratore qualora la
prestazione sia svolta presso il suo domicilio. Il
lavoratore a distanza puo' chiedere ispezioni. Il datore di
lavoro garantisce l'adozione di misure dirette a prevenire
l'isolamento del lavoratore a distanza rispetto agli altri
lavoratori interni all'azienda, permettendogli di
incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni
dell'azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi
aziendali.
11. Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui
all'articolo 2222 del codice civile si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 21 e 26.
12. Nei confronti dei componenti dell'impresa familiare
di cui all'articolo 230-bis del codice civile, dei
coltivatori diretti del fondo, degli artigiani e dei
piccoli commercianti e dei soci delle societa' semplici
operanti nel settore agricolo si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 21.
12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge
11 agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano
servizio civile, dei soggetti che prestano la propria
attivita', spontaneamente e a titolo gratuito o con mero
rimborso di spese, in favore delle associazioni di
promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n.
383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui
alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all'articolo 90
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, nonche' nei confronti di tutti i soggetti di
cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del
presente decreto. Con accordi tra i soggetti e le
associazioni o gli enti di servizio civile possono essere
individuate le modalita' di attuazione della tutela di cui
al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui al primo
periodo svolga la sua prestazione nell'ambito di una
organizzazione di un datore di lavoro, questi e' tenuto a
fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi
specifici esistenti negli ambienti nei quali e' chiamato ad
operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza
adottate in relazione alla sua attivita'. Egli e' altresi'
tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove cio'
non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da
interferenze tra la prestazione del soggetto e altre
attivita' che si svolgano nell'ambito della medesima
organizzazione.
13. In considerazione della specificita' dell'attivita'
esercitata dalle imprese medie e piccole operanti nel
settore agricolo, il Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui
alla normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi
di lavoro, e limitatamente alle imprese che impiegano
lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le
cinquanta giornate lavorative e per un numero complessivo
di lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali
aziendali, provvede ad emanare disposizioni per
semplificare gli adempimenti relativi all'informazione,
formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente
decreto, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali
comparativamente piu' rappresentative del settore sul piano
nazionale. I contratti collettivi stipulati dalle predette
organizzazioni definiscono specifiche modalita' di
attuazione delle previsioni del presente decreto
legislativo concernenti il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza nel caso le imprese utilizzino
esclusivamente la tipologia di lavoratori stagionali di cui
al precedente periodo.
13-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e del Ministro della salute, adottato ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sentite la Commissione consultiva permanente
per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6
del presente decreto e la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di
tutela di cui alla normativa in materia di salute e
sicurezza sul lavoro e fermi restando gli obblighi di cui
agli articoli 36, 37 e 41 del presente decreto, sono
definite misure di semplificazione degli adempimenti
relativi all'informazione, formazione e sorveglianza
sanitaria previsti dal presente decreto applicabili alle
prestazioni che implicano una permanenza del lavoratore in
azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate
lavorative nell'anno solare di riferimento, al fine di
tener conto, mediante idonee attestazioni, degli obblighi
assolti dallo stesso o da altri datori di lavoro nei
confronti del lavoratore durante l'anno solare in corso. ".
- si riporta il testo dell'articolo 6 del citato
decreto legislativo n. 81 del 2008, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 6. Commissione consultiva permanente per la
salute e sicurezza sul lavoro
1. Presso il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali e' istituita la Commissione consultiva
permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. La
Commissione e' composta da:
a) un rappresentante del Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali che la presiede;
b) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per le pari opportunita';
c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo
economico;
d) un rappresentante del Ministero dell'interno;
e) un rappresentante del Ministero della difesa;
f) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti; g) un rappresentante del Ministero dei
trasporti;
h) un rappresentante del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali;
i) un rappresentante del Ministero della solidarieta'
sociale;
l) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;
m) dieci rappresentanti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;
n) dieci esperti designati delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale;
o) dieci esperti designati delle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro, anche dell'artigianato e
della piccola e media impresa, comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale.
2. Per ciascun componente puo' essere nominato un
supplente, il quale interviene unicamente in caso di
assenza del titolare. Ai lavori della Commissione possono
altresi' partecipare rappresentanti di altre
amministrazioni centrali dello Stato in ragione di
specifiche tematiche inerenti le relative competenze, con
particolare riferimento a quelle relative alla materia
dell'istruzione per le problematiche di cui all'articolo
11, comma 1, lettera c).
3. All'inizio di ogni mandato la Commissione puo'
istituire comitati speciali permanenti, dei quali determina
la composizione e la funzione.
4. La Commissione si avvale della consulenza degli
istituti pubblici con competenze in materia di salute e
sicurezza sul lavoro e puo' richiedere la partecipazione di
esperti nei diversi settori di interesse.
5. I componenti della Commissione e i segretari sono
nominati con decreto del Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali, su designazione degli organismi
competenti e durano in carica cinque anni.
6. Le modalita' di funzionamento della commissione sono
fissate con regolamento interno da adottarsi a maggioranza
qualificata rispetto al numero dei componenti; le funzioni
di segreteria sono svolte da personale del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali
appositamente assegnato.
7. Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a
partecipare ai sensi del comma 1, non spetta alcun
compenso, rimborso spese o indennita' di missione.
8. La Commissione consultiva permanente per la salute e
sicurezza sul lavoro ha il compito di:
a) esaminare i problemi applicativi della normativa di
salute e sicurezza sul lavoro e formulare proposte per lo
sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;
b) esprimere pareri sui piani annuali elaborati dal
Comitato di cui all'articolo 5;
c) definire le attivita' di promozione e le azioni di
prevenzione di cui all'articolo 11;
d) validare le buone prassi in materia di salute e
sicurezza sul lavoro;
e) redigere annualmente, sulla base dei dati forniti
dal sistema informativo di cui all'articolo 8, una
relazione sullo stato di applicazione della normativa di
salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da
trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai
presidenti delle regioni;
f) elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le
procedure standardizzate di effettuazione della valutazione
dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, tenendo conto
dei profili di rischio e degli indici infortunistici di
settore. Tali procedure vengono recepite con decreto dei
Ministeri del lavoro, della salute e delle politiche
sociali e dell'interno acquisito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano;
g) discutere in ordine ai criteri finalizzati alla
definizione del sistema di qualificazione delle imprese e
dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 27. Il sistema
di qualificazione delle imprese e' disciplinato con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere
della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto;
h) valorizzare sia gli accordi sindacali sia i codici
di condotta ed etici, adottati su base volontaria, che, in
considerazione delle specificita' dei settori produttivi di
riferimento, orientino i comportamenti dei datori di
lavoro, anche secondo i principi della responsabilita'
sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati,
ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti
legislativamente;
i) valutare le problematiche connesse all'attuazione
delle direttive comunitarie e delle convenzioni
internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza
del lavoro;
i-bis) redigere ogni cinque anni una relazione
sull'attuazione pratica della direttiva 89/391/CEE del
Consiglio e delle altre direttive dell'Unione europea in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, comprese le
direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e
94/33/CE, con le modalita' previste dall'articolo 17-bis
della direttiva 89/391/CEE del Consiglio;
l) promuovere la considerazione della differenza di
genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla
predisposizione delle misure di prevenzione;
m) indicare modelli di organizzazione e gestione
aziendale ai fini di cui all'articolo 30;
m-bis) elaborare criteri di qualificazione della figura
del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche
tenendo conto delle peculiarita' dei settori di
riferimento;
m-ter) elaborare le procedure standardizzate per la
redazione del documento di valutazione dei rischi di cui
all' articolo 26, comma 3, anche previa individuazione di
tipologie di attivita' per le quali l'obbligo in parola non
operi in quanto l'interferenza delle lavorazioni in tali
ambiti risulti irrilevante;
m-quater) elaborare le indicazioni necessarie alla
valutazione del rischio da stress lavoro-correlato.".
- si riporta il testo dell'articolo 26, del citato
decreto legislativo n. 81 del 2008, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o
d'opera o di somministrazione
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di
lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a
lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di
una singola unita' produttiva della stessa, nonche'
nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda
medesima, sempre che abbia la disponibilita' giuridica dei
luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di
lavoro autonomo: (87)
a) verifica, con le modalita' previste dal decreto di
cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneita'
tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei
lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e
alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto
d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in
vigore del decreto di cui al periodo che precede, la
verifica e' eseguita attraverso le seguenti modalita':
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla
camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa
appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei
requisiti di idoneita' tecnico-professionale, ai sensi
dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; (88)
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate
informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente
in cui sono destinati ad operare e sulle misure di
prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla
propria attivita'.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro,
ivi compresi i subappaltatori:
a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione
e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attivita'
lavorativa oggetto dell'appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e
prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare
rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse
imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la
cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2,
elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che
indichi le misure adottate per eliminare o, ove cio' non e'
possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze
ovvero individuando, limitatamente ai settori di attivita'
a basso rischio di infortuni e malattie professionali di
cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia
all'attivita' del datore di lavoro committente sia alle
attivita' dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori
autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione,
esperienza e competenza professionali, adeguate e
specifiche in relazione all'incarico conferito, nonche' di
periodico aggiornamento e di conoscenza diretta
dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali
cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del
documento esso e' allegato al contratto di appalto o di
opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione
dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli
organismi locali delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello
nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al
primo periodo o della sua sostituzione deve essere data
immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le
disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi
specifici propri dell'attivita' delle imprese appaltatrici
o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di
applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, tale documento e' redatto, ai fini
dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del
potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello
specifico appalto.
3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1
e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi
di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o
attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non e'
superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non
comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di
livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro
dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile
1998, o dallo svolgimento di attivita' in ambienti
confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o
dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici,
di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei
rischi particolari di cui all'allegato XI del presente
decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si
intende l'entita' presunta dei lavori, servizi e forniture
rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro
necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o
forniture considerata con riferimento all'arco temporale di
un anno dall'inizio dei lavori.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai
soggetti di cui all' articolo 3, comma 34, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in
cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il
soggetto che affida il contratto redige il documento di
valutazione dei rischi da interferenze recante una
valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla
tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente
derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso
il quale deve essere eseguito il contratto, prima
dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento
riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti
nei luoghi in cui verra' espletato l'appalto;
l'integrazione, sottoscritta per accettazione
dall'esecutore, integra gli atti contrattuali. (90)
4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in
materia di responsabilita' solidale per il mancato
pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali
e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in
solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli
eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il
lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal
subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza
per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del
presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei
rischi specifici propri dell'attivita' delle imprese
appaltatrici o subappaltatrici.
5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di
somministrazione, anche qualora in essere al momento della
data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli
articoli 1559, ad esclusione dei contratti di
somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e
1677 del codice civile, devono essere specificamente
indicati a pena di nullita' ai sensi dell'articolo 1418 del
codice civile i costi delle misure adottate per eliminare
o, ove cio' non sia possibile, ridurre al minimo i rischi
in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle
interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo
periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai
contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del
25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono
essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli
stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali
dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente
piu' rappresentative a livello nazionale. (91)
6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella
valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di
affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di
forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare
che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto
al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il
quale deve essere specificamente indicato e risultare
congruo rispetto all'entita' e alle caratteristiche dei
lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente
comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in
apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, sulla base dei valori economici
previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai
sindacati comparativamente piu' rappresentativi, delle
norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei
diversi settori merceologici e delle differenti aree
territoriali. In mancanza di contratto collettivo
applicabile, il costo del lavoro e' determinato in
relazione al contratto collettivo del settore merceologico
piu' vicino a quello preso in considerazione. (86)
7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo
modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto
2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti
pubblici le disposizioni del presente decreto.
8. Nell'ambito dello svolgimento di attivita' in regime
di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa
appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di
apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia,
contenente le generalita' del lavoratore e l'indicazione
del datore di lavoro."
- si riporta il testo dell'articolo 27, del citato
decreto legislativo n. 81 del 2008, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 27. Sistema di qualificazione delle imprese e dei
lavoratori autonomi
1. Con il decreto del Presidente della Repubblica di
cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), sono individuati i
settori, ivi compresi i settori della sanificazione del
tessile e dello strumentario chirurgico, e i criteri
finalizzati alla definizione di un sistema di
qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con
riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul
lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza,
competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso
percorsi formativi mirati, e sulla base delle attivita' di
cui all'articolo 21, comma 2, nonche' sull'applicazione di
determinati standard contrattuali e organizzativi
nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli
appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati
ai sensi del titolo VIII, capo I, del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni
1-bis. Con riferimento all'edilizia, il sistema di
qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi si
realizza almeno attraverso la adozione e diffusione, nei
termini e alle condizioni individuati dal decreto del
Presidente della Repubblica di cui all' articolo 6, comma
8, lettera g) di uno strumento che consenta la continua
verifica della idoneita' delle imprese e dei lavoratori
autonomi, in assenza di violazioni alle disposizioni di
legge e con riferimento ai requisiti previsti, tra cui la
formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e i
provvedimenti impartiti dagli organi di vigilanza. Tale
strumento opera per mezzo della attribuzione alle imprese
ed ai lavoratori autonomi di un punteggio iniziale che
misuri tale idoneita', soggetto a decurtazione a seguito di
accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul
lavoro. L'azzeramento del punteggio per la ripetizione di
violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro
determina l'impossibilita' per l'impresa o per il
lavoratore autonomo di svolgere attivita' nel settore
edile.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, che
potra', con le modalita' ivi previste, essere esteso ad
altri settori di attivita' individuati con uno o piu'
accordi interconfederali stipulati a livello nazionale
dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative, il
possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione di
cui al comma 1 costituisce elemento preferenziale per la
partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti
pubblici e per l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e
contributi a carico della finanza pubblica, sempre se
correlati ai medesimi appalti o subappalti.
2-bis. Sono fatte salve le disposizioni in materia di
qualificazione previste dal decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni.".
- si riporta il testo dell'articolo 29, del citato
decreto legislativo n. 81 del 2008, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 29. Modalita' di effettuazione della valutazione
dei rischi
1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed
elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1,
lettera a), in collaborazione con il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione e il medico
competente, nei casi di cui all'articolo 41.
2. Le attivita' di cui al comma 1 sono realizzate
previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza.
3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente
rielaborata, nel rispetto delle modalita' di cui ai commi 1
e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o
della organizzazione del lavoro significative ai fini della
salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado
di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della
protezione o a seguito di infortuni significativi o quando
i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la
necessita'. A seguito di tale rielaborazione, le misure di
prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui
ai periodi che precedono il documento di valutazione dei
rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle
modalita' di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta
giorni dalle rispettive causali.
4. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1,
lettera a), e quello di cui all'articolo 26, comma 3,
devono essere custoditi presso l'unita' produttiva alla
quale si riferisce la valutazione dei rischi.
5. Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter, i
datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori
effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente
articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui
all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del
terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del
decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8,
lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012, gli
stessi datori di lavoro possono autocertificare
l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto
previsto nel precedente periodo non si applica alle
attivita' di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b),
c), d) nonche' g).
6. Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter, i
datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono
effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle
procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8,
lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure
trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2,
3, e 4.
6-bis. Le procedure standardizzate di cui al comma 6,
anche con riferimento alle aziende che rientrano nel campo
di applicazione del titolo IV, sono adottate nel rispetto
delle disposizioni di cui all' articolo 28.
6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, da adottare, sulla base delle
indicazioni della Commissione consultiva permanente per la
salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
individuati settori di attivita' a basso rischio di
infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e
parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici di
settore dell'INAIL e relativi alle malattie professionali
di settore e specifiche della singola azienda. Il decreto
di cui al primo periodo reca in allegato il modello con il
quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di
lavoro delle aziende che operano nei settori di attivita' a
basso rischio infortunistico possono dimostrare di aver
effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli
17 e 28 e al presente articolo. Resta ferma la facolta'
delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate
previste dai commi 5 e 6 del presente articolo.
6-quater. Fino alla data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma 6-ter per le aziende di cui al
medesimo comma trovano applicazione le disposizioni di cui
ai commi 5, 6 e 6-bis.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano
alle attivita' svolte nelle seguenti aziende:
a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a),
b), c), d), f) e g);
b) aziende in cui si svolgono attivita' che espongono i
lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere
esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione
ad amianto;
c) (soppressa)".
- si riporta il testo dell'articolo 31, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 81 del 2008, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 31. Servizio di prevenzione e protezione
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, il datore di
lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione
prioritariamente all'interno della azienda o della unita'
produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti
anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli
organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente
articolo.
2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o
esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacita' e
i requisiti professionali di cui all'articolo 32, devono
essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche
dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo
svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono
subire pregiudizio a causa della attivita' svolta
nell'espletamento del proprio incarico.
3. Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il
datore di lavoro puo' avvalersi di persone esterne alla
azienda in possesso delle conoscenze professionali
necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione di
prevenzione e protezione del servizio.
4. Il ricorso a persone o servizi esterni e'
obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno
dell'azienda ovvero dell'unita' produttiva, siano in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 32.
5. Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi
esterni non e' per questo esonerato dalla propria
responsabilita' in materia.
6. L'istituzione del servizio di prevenzione e
protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unita'
produttiva, e' comunque obbligatoria nei seguenti casi:
a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive
modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto,
ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli
7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e
successive modificazioni;
d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito
separato di esplosivi, polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e
private con oltre 50 lavoratori.
7. Nelle ipotesi di cui al comma 6 il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione deve essere interno.
8. Nei casi di aziende con piu' unita' produttive
nonche' nei casi di gruppi di imprese, puo' essere
istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I
datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per
l'istituzione del servizio e per la designazione degli
addetti e del responsabile.".
- si riporta il testo dell'articolo 32 del citato
decreto legislativo n. 81 del 2008, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 32. Capacita' e requisiti professionali degli
addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e
protezione interni ed esterni
1. Le capacita' ed i requisiti professionali dei
responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e
protezione interni o esterni devono essere adeguati alla
natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi
alle attivita' lavorative.
2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei
soggetti di cui al comma 1, e' necessario essere in
possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di
istruzione secondaria superiore nonche' di un attestato di
frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici
corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi
presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivita'
lavorative. Per lo svolgimento della funzione di
responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre
ai requisiti di cui al precedente periodo, e' necessario
possedere un attestato di frequenza, con verifica
dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in
materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di
natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui
all'articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione
delle attivita' tecnico-amministrative e di tecniche di
comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi
di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso
quanto previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio
2006, e successive modificazioni.
3. Possono altresi' svolgere le funzioni di
responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in
possesso del titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino
di aver svolto una delle funzioni richiamate,
professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro,
almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo
svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall'accordo
di cui al comma 2.
4. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono
organizzati dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano, dalle universita', dall'ISPESL,
dall'INAIL, o dall'IPSEMA per la parte di relativa
competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
dall'amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore
della pubblica amministrazione e dalle altre Scuole
superiori delle singole amministrazioni, dalle associazioni
sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli
organismi paritetici, nonche' dai soggetti di cui al punto
4 dell'accordo di cui al comma 2 nel rispetto dei limiti e
delle specifiche modalita' ivi previste. Ulteriori soggetti
formatori possono essere individuati in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Coloro che sono in possesso di laurea in una delle
seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, e della laurea
magistrale LM26 di cui al decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca in data 16 marzo 2007,
pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6
luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto
del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla
Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella
classe 4 di cui al decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile
2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 128
del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree e lauree
magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della
normativa vigente con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, su parere conforme del
Consiglio universitario nazionale ai sensi della normativa
vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di
formazione di cui al comma 2, primo periodo. Ulteriori
titoli di studio possono essere individuati in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
5-bis. In tutti i casi di formazione e aggiornamento,
previsti dal presente decreto legislativo, in cui i
contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto
o in parte, a quelli previsti per il responsabile e per gli
addetti del servizio prevenzione e protezione, e'
riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti
della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti
erogati. Le modalita' di riconoscimento del credito
formativo e i modelli per mezzo dei quali e' documentata
l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la
Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6.
Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a
rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e dell'articolo 37,
comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli
attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza
sul lavoro».
6. I responsabili e gli addetti dei servizi di
prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di
aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell'accordo
Stato-regioni di cui al comma 2. E' fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 34.
7. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento
delle attivita' di formazione di cui al presente articolo
nei confronti dei componenti del servizio interno sono
registrate nel libretto formativo del cittadino di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, se concretamente disponibile in quanto
attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. (116)
8. Negli istituti di istruzione, di formazione
professionale e universitari e nelle istituzioni dell'alta
formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che
non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del
servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione,
individuandolo tra:
a) il personale interno all'unita' scolastica in
possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si
dichiari a tal fine disponibile;
b) il personale interno ad una unita' scolastica in
possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si
dichiari disponibile ad operare in una pluralita' di
istituti.
9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e b)
del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi in
maniera comune dell'opera di un unico esperto esterno,
tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria
con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e,
in via subordinata, con enti o istituti specializzati in
materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro
esperto esterno libero professionista.
10. Nei casi di cui al comma 8 il datore di lavoro che
si avvale di un esperto esterno per ricoprire l'incarico di
responsabile del servizio deve comunque organizzare un
servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero
di addetti.".
- si riporta il testo dell'articolo 37 del citato
decreto legislativo n. 81 del 2008, come modificato dalla
presente legge
"Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro
rappresentanti
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore
riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di
salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze
linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione,
organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e
doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza,
controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e
alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e
protezione caratteristici del settore o comparto di
appartenenza dell'azienda.
2. La durata, i contenuti minimi e le modalita' della
formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali,
entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo. (127)
3. Il datore di lavoro assicura, altresi', che ciascun
lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in
merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente
decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni
gia' in vigore in materia, la formazione di cui al periodo
che precede e' definita mediante l'accordo di cui al comma
2.
4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento
specifico devono avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o
dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di
somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o
di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati
pericolosi.
5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta
e sul luogo di lavoro.
6. La formazione dei lavoratori e dei loro
rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in
relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di
nuovi rischi.
7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore
di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un
aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in
materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della
formazione di cui al presente comma comprendono: (122)
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative
e procedurali di prevenzione e protezione.
7-bis. La formazione di cui al comma 7 puo' essere
effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui
all' articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso
le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei
lavoratori. (123)
8. I soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, possono
avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti,
tramite l'accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
9. I lavoratori incaricati dell'attivita' di
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei
luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di
salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione
dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica
formazione e un aggiornamento periodico; in attesa
dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3
dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le
disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in
data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta
Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo
13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
ha diritto ad una formazione particolare in materia di
salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti
negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza,
tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali
tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
11. Le modalita', la durata e i contenuti specifici
della formazione del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione
collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti
minimi: a) principi giuridici comunitari e nazionali; b)
legislazione generale e speciale in materia di salute e
sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i
relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei
fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f)
individuazione delle misure tecniche, organizzative e
procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti
normativi dell'attivita' di rappresentanza dei lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima
dei corsi e' di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi
specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di
prevenzione e protezione adottate, con verifica di
apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale
disciplina le modalita' dell'obbligo di aggiornamento
periodico, la cui durata non puo' essere inferiore a 4 ore
annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e
a 8 ore annue per le imprese che occupano piu' di 50
lavoratori.
12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro
rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli
organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel
territorio in cui si svolge l'attivita' del datore di
lavoro, durante l'orario di lavoro e non puo' comportare
oneri economici a carico dei lavoratori. (124)
13. Il contenuto della formazione deve essere
facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire
loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in
materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione
riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica
della comprensione e conoscenza della lingua veicolare
utilizzata nel percorso formativo.
14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento
delle attivita' di formazione di cui al presente decreto
sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, se concretamente disponibile in quanto
attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il
contenuto del libretto formativo e' considerato dal datore
di lavoro ai fini della programmazione della formazione e
di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della
verifica degli obblighi di cui al presente decreto. (125)
14-bis. In tutti i casi di formazione ed aggiornamento,
previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti,
preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si
sovrappongano, in tutto o in parte, e' riconosciuto il
credito formativo per la durata e per i contenuti della
formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati. Le
modalita' di riconoscimento del credito formativo e i
modelli per mezzo dei quali e' documentata l'avvenuta
formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva
permanente di cui all'articolo 6. Gli istituti di
istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli
allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, lettera a), e dell'articolo 37, comma 1, lettere
a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta
formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro ".
- si riporta il testo dell'articolo 71 del citato
decreto legislativo n.81 del 2008 come modificato dalla
presente legge:
"Art. 71 Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei
lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui
all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e
sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a
tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle
disposizioni legislative di recepimento delle direttive
comunitarie.
2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro,
il datore di lavoro prende in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del
lavoro da svolgere;
b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature
stesse;
d) i rischi derivanti da interferenze con le altre
attrezzature gia' in uso.
3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i
rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per
impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate
per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono
adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative,
tra le quali quelle dell'allegato VI.
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie
affinche':
a) le attrezzature di lavoro siano:
1) installate ed utilizzate in conformita' alle
istruzioni d'uso;
2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire
nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui
all'articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da
apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;
3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei
requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico
provvedimento regolamentare adottato in relazione alle
prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera z);
b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del
registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui
lo stesso e' previsto.
5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite
all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le
condizioni di sicurezza in rapporto alle previsioni del
comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3), non
configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo
1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino
modifiche delle modalita' di utilizzo e delle prestazioni
previste dal costruttore. (177)
6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie
affinche' il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori
durante l'uso delle attrezzature presentino requisiti di
sicurezza e rispondano ai principi dell'ergonomia.
7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro
impiego conoscenze o responsabilita' particolari in
relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro
prende le misure necessarie affinche':
a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai
lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una
informazione, formazione ed addestramento adeguati; (178)
b) in caso di riparazione, di trasformazione o
manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in
maniera specifica per svolgere detti compiti.
8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore
di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti
ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme
tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede
affinche': (179)
a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende
dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un
controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della
messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio
in un nuovo cantiere o in una nuova localita' di impianto,
al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon
funzionamento; (180)
b) le attrezzature soggette a influssi che possono
provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a
situazioni pericolose siano sottoposte:
1. ad interventi di controllo periodici, secondo
frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai
fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in
assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona
prassi; (181)
2. ad interventi di controllo straordinari al fine di
garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza,
ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano
avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle
attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni,
incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di
inattivita' (181); (180)
c) gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e
b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione
e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di
lavoro e devono essere effettuati da persona competente.
(182)
9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono
essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi
agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a
disposizione degli organi di vigilanza.
10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8
siano usate al di fuori della sede dell'unita' produttiva
devono essere accompagnate da un documento attestante
l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo.
11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di
lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate
nell'allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne
l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini
di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo
allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si
avvale dell'INAIL che vi provvede nel termine di
quarantacinque giorni dalla messa in servizio
dell'attrezzatura. Una volta decorso inutilmente il termine
di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di
lavoro puo' avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti
pubblici o privati abilitati secondo le modalita' di cui al
comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera
scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove cio' sia
previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti
pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le
modalita' di cui al comma 13. Per l'effettuazione delle
verifiche l'INAIL puo' avvalersi del supporto di soggetti
pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all'esito
delle verifiche di cui al presente comma devono essere
conservati e tenuti a disposizione dell'organo di
vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono
effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro
effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.
12. I soggetti privati abilitati di cui al comma 11
acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio
e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare
della funzione. (186)
13. Le modalita' di effettuazione delle verifiche
periodiche di cui all'allegato VII, nonche' i criteri per
l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al
comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto (187). (176) (184)
14. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di
Trento e di Bolzano e sentita la Commissione consultiva di
cui all'articolo 6, vengono apportate le modifiche
all'allegato VII relativamente all'elenco delle
attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche di cui
al comma 11.".
- si riporta il Il testo dell'articolo 88 del citato
decreto legislativo n.81 del 2008 come modificato dalla
presente legge:
"Art. 88. Campo di applicazione
1. Il presente capo contiene disposizioni specifiche
relative alle misure per la tutela della salute e per la
sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili
quali definiti all'articolo 89, comma 1, lettera a).
2. Le disposizioni del presente capo non si applicano:
a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione
delle sostanze minerali;
b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle
attivita' minerarie esistenti entro il perimetro dei
permessi di ricerca, delle concessioni o delle
autorizzazioni;
c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono
pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni o
esterni, i pozzi, le gallerie, nonche' i macchinari, gli
apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della
miniera, le opere e gli impianti destinati
all'arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del
perimetro delle concessioni;
d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura
e trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di
caricamento di tali prodotti dai piazzali;
e) alle attivita' di prospezione, ricerca, coltivazione
e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel
territorio nazionale, nel mare territoriale e nella
piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine
comunque soggette ai poteri dello Stato;
f) ai lavori svolti in mare;
g) alle attivita' svolte in studi teatrali,
cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si
effettuino riprese, purche' tali attivita' non implichino
l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile;
g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti
informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento,
nonche' ai piccoli lavori la cui durata presunta non e'
superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla
realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per
servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di cui
all'allegato XI ;
g-ter) alle attivita' di cui al decreto legislativo 27
luglio 1999, n. 272, che non comportino lavori edili o di
ingegneria civile di cui all' allegato X;
2-bis. Le disposizioni di cui al presente titolo si
applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e
teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto
delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle
relative attivita', individuate con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva
permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve
essere adottato entro il 31 dicembre 2013".
- si riporta il testo dell'articolo 225 del citato
decreto legislativo n.81 del 2008 come modificato dalla
presente legge:
"Art. 225. Misure specifiche di protezione e di
prevenzione
1. Il datore di lavoro, sulla base dell'attivita' e
della valutazione dei rischi di cui all'articolo 223,
provvede affinche' il rischio sia eliminato o ridotto
mediante la sostituzione, qualora la natura dell'attivita'
lo consenta, con altri agenti o processi che, nelle
condizioni di uso, non sono o sono meno pericolosi per la
salute dei lavoratori. Quando la natura dell'attivita' non
consente di eliminare il rischio attraverso la sostituzione
il datore di lavoro garantisce che il rischio sia ridotto
mediante l'applicazione delle seguenti misure da adottarsi
nel seguente ordine di priorita':
a) progettazione di appropriati processi lavorativi e
controlli tecnici, nonche' uso di attrezzature e materiali
adeguati;
b) appropriate misure organizzative e di protezione
collettive alla fonte del rischio;
c) misure di protezione individuali, compresi i
dispositivi di protezione individuali, qualora non si
riesca a prevenire con altri mezzi l'esposizione;
d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli
articoli 229 e 230.
2. Salvo che possa dimostrare con altri mezzi il
conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e di
protezione, il datore di lavoro, periodicamente ed ogni
qualvolta sono modificate le condizioni che possono
influire sull'esposizione, provvede ad effettuare la
misurazione degli agenti che possono presentare un rischio
per la salute, con metodiche standardizzate di cui e'
riportato un elenco meramente indicativo nell'allegato XLI
o in loro assenza, con metodiche appropriate e con
particolare riferimento ai valori limite di esposizione
professionale e per periodi rappresentativi
dell'esposizione in termini spazio temporali.
3. Quando sia stato superato un valore limite di
esposizione professionale stabilito dalla normativa vigente
il datore di lavoro identifica e rimuove le cause che hanno
cagionato tale superamento dell'evento, adottando
immediatamente le misure appropriate di prevenzione e
protezione.
4. I risultati delle misurazioni di cui al comma 2 sono
allegati ai documenti di valutazione dei rischi e resi noti
ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori. Il
datore di lavoro tiene conto delle misurazioni effettuate
ai sensi del comma 2 per l'adempimento degli obblighi
conseguenti alla valutazione dei rischi di cui all'articolo
223. Sulla base della valutazione dei rischi e dei principi
generali di prevenzione e protezione, il datore di lavoro
adotta le misure tecniche e organizzative adeguate alla
natura delle operazioni, compresi l'immagazzinamento, la
manipolazione e l'isolamento di agenti chimici
incompatibili fra di loro; in particolare, il datore di
lavoro previene sul luogo di lavoro la presenza di
concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o
quantita' pericolose di sostanze chimicamente instabili.
5. Laddove la natura dell'attivita' lavorativa non
consenta di prevenire sul luogo di lavoro la presenza di
concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o
quantita' pericolose di sostanze chimicamente instabili, il
datore di lavoro deve in particolare:
a) evitare la presenza di fonti di accensione che
potrebbero dar luogo a incendi ed esplosioni, o l'esistenza
di condizioni avverse che potrebbero provocare effetti
fisici dannosi ad opera di sostanze o miscele di sostanze
chimicamente instabili;
b) limitare, anche attraverso misure procedurali ed
organizzative previste dalla normativa vigente, gli effetti
pregiudizievoli sulla salute e la sicurezza dei lavoratori
in caso di incendio o di esplosione dovuti all'accensione
di sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti
da sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili.
6. Il datore di lavoro mette a disposizione
attrezzature di lavoro ed adotta sistemi di protezione
collettiva ed individuale conformi alle disposizioni
legislative e regolamentari pertinenti, in particolare per
quanto riguarda l'uso dei suddetti mezzi in atmosfere
potenzialmente esplosive.
7. Il datore di lavoro adotta misure per assicurare un
sufficiente controllo degli impianti, apparecchi e
macchinari, anche mettendo a disposizione sistemi e
dispositivi finalizzati alla limitazione del rischio di
esplosione o dispositivi per limitare la pressione delle
esplosioni.
8. Il datore di lavoro informa i lavoratori del
superamento dei valori limite di esposizione professionale,
delle cause dell'evento e delle misure di prevenzione e
protezione adottate e ne da' comunicazione, senza indugio,
all'organo di vigilanza. Tale comunicazione puo' essere
effettuata in via telematica, anche per mezzo degli
organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro.".
- si riporta il testo dell'articolo 240 del citato
decreto legislativo n.81 del 2008 come modificato dalla
presente legge:
"Art. 240. Esposizione non prevedibile
1. Qualora si verifichino eventi non prevedibili o
incidenti che possono comportare un'esposizione anomala dei
lavoratori ad agenti cancerogeni o mutageni, il datore di
lavoro adotta quanto prima misure appropriate per
identificare e rimuovere la causa dell'evento e ne informa
i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.
2. I lavoratori devono abbandonare immediatamente
l'area interessata, cui possono accedere soltanto gli
addetti agli interventi di riparazione ed ad altre
operazioni necessarie, indossando idonei indumenti
protettivi e dispositivi di protezione delle vie
respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di
lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione
non puo' essere permanente e la sua durata, per ogni
lavoratore, e' limitata al tempo strettamente necessario.
3. Il datore di lavoro comunica senza indugio
all'organo di vigilanza il verificarsi degli eventi di cui
al comma 1 indicando analiticamente le misure adottate per
ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose. Tale
comunicazione puo' essere effettuata in via telematica,
anche per mezzo degli organismi paritetici o delle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.".
- si riporta il testo dell'articolo 250 del citato
decreto legislativo n.81 del 2008 come modificato dalla
presente legge:
"Art. 250. Notifica
1. Prima dell'inizio dei lavori di cui all'articolo
246, il datore di lavoro presenta una notifica all'organo
di vigilanza competente per territorio. Tale notifica puo'
essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli
organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro.
2. La notifica di cui al comma 1 comprende almeno una
descrizione sintetica dei seguenti elementi:
a) ubicazione del cantiere;
b) tipi e quantitativi di amianto manipolati;
c) attivita' e procedimenti applicati;
d) numero di lavoratori interessati;
e) data di inizio dei lavori e relativa durata;
f) misure adottate per limitare l'esposizione dei
lavoratori all'amianto.
3. Il datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori
o i loro rappresentanti abbiano accesso, a richiesta, alla
documentazione oggetto della notifica di cui ai commi 1 e
2.
4. Il datore di lavoro, ogni qualvolta una modifica
delle condizioni di lavoro possa comportare un aumento
significativo dell'esposizione alla polvere proveniente
dall'amianto o da materiali contenenti amianto, effettua
una nuova notifica.".
- si riporta il testo dell'articolo 277 del citato
decreto legislativo n.81 del 2008 come modificato dalla
presente legge:
"Art. 277. Misure di emergenza
1. Se si verificano incidenti che possono provocare la
dispersione nell'ambiente di un agente biologico
appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, i lavoratori devono
abbandonare immediatamente la zona interessata, cui possono
accedere soltanto quelli addetti ai necessari interventi,
con l'obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione.
2. Il datore di lavoro informa al piu' presto l'organo
di vigilanza territorialmente competente, nonche' i
lavoratori ed il rappresentante per la sicurezza,
dell'evento, delle cause che lo hanno determinato e delle
misure che intende adottare, o che ha gia' adottato, per
porre rimedio alla situazione creatasi. Tale comunicazione
puo' essere effettuata in via telematica, anche per mezzo
degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro.
3. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di
lavoro o al dirigente o al preposto, qualsiasi infortunio o
incidente relativo all'uso di agenti biologici.".
- si riporta il testo dell'articolo 131 del citato
decreto legislativo n. 163 del 2006 come modificato dalla
presente legge:
"Art. 131. Piani di sicurezza (art. 31, legge n.
109/1994)
1. Il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e
delle politiche sociali, della salute, delle
infrastrutture, e delle politiche comunitarie, sentite le
organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente
rappresentative, approva le modifiche che si rendano
necessarie al regolamento recato dal decreto del Presidente
della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, in materia di piani
di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in
conformita' alle direttive comunitarie, e alla relativa
normativa nazionale di recepimento.
2. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque
prima della consegna dei lavori, l'appaltatore od il
concessionario redige e consegna ai soggetti di cui
all'articolo 32:
a) eventuali proposte integrative del piano di
sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia
previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996,
n. 494;
b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di
sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo non sia
previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996,
n. 494;
c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene
alle proprie scelte autonome e relative responsabilita'
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei
lavori, da considerare come piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando
quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 494, ovvero del piano di sicurezza
sostitutivo di cui alla lettera b).
2-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro della
salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la
salute e sicurezza sul lavoro, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
individuati modelli semplificati per la redazione del piano
di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e
coordinamento di cui al comma 2, lettera b), fermi restando
i relativi obblighi.
3. Il piano di sicurezza e di coordinamento, quando
previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996,
n. 494, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui
alla lettera b) del comma 2, nonche' il piano operativo di
sicurezza di cui alla lettera c) del comma 2 formano parte
integrante del contratto di appalto o di concessione; i
relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non
sono soggetti a ribasso d'asta. Le gravi o ripetute
violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del
concessionario, previa formale costituzione in mora
dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del
contratto. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce
quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione
del contratto da parte della stazione appaltante. Il
direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie
competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di
sicurezza.
4. Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori
ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore
per l'esecuzione dei lavori di cui al decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 494, proposte di modificazioni o
integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro
trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i
contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per
garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli
infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano stesso.
5. I contratti di appalto o di concessione, se privi
dei piani di sicurezza di cui al comma 2, sono nulli.
6. Ai fini dell'applicazione degli articoli 9, 11 e 35
della legge 20 maggio 1970, n. 300, la dimensione numerica
prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali
aziendali nei cantieri di opere e lavori pubblici e'
determinata dal complessivo numero dei lavoratori
mediamente occupati trimestralmente nel cantiere e
dipendenti dalle imprese concessionarie, appaltatrici e
subappaltatrici, per queste ultime nell'ambito della
categoria prevalente, secondo criteri stabiliti dai
contratti collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle
disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali.
7. Ai fini del presente articolo il concessionario che
esegue i lavori con la propria organizzazione di impresa e'
equiparato all'appaltatore.".
Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124, (Testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali) e' pubblicato nella
Gazz. Uff 13 ottobre 1965, n. 257, S.O.
- si riporta il testo dell'articolo 56 del citato
d.P.R. n.1124 del 1965 come modificato dalla presente
legge:
"Art. 56
A decorrere dal 1o gennaio 2014, l'INAIL trasmette
telematicamente, mediante il Sistema informativo nazionale
per la prevenzione nei luoghi di lavoro, alle autorita' di
pubblica sicurezza, alle aziende sanitarie locali, alle
autorita' portuali, marittime e consolari, alle direzioni
territoriali del lavoro e ai corrispondenti uffici della
Regione siciliana e delle province autonome di Trento e di
Bolzano competenti per territorio i dati relativi alle
denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con
prognosi superiore a trenta giorni;
Nel piu' breve tempo possibile, e in ogni caso entro
quattro giorni dalla presa visione, mediante accesso alla
banca dati INAIL, dei dati relativi alle denunce di
infortuni di cui al primo comma, la direzione territoriale
del lavoro - settore ispezione del lavoro procede, su
richiesta del lavoratore infortunato, di un superstite o
dell'INAIL, ad un'inchiesta al fine di accertare:
1) la natura del lavoro al quale era addetto
l'infortunato;
2) le circostanze in cui e' avvenuto l'infortunio e la
causa e la natura di esso, anche in riferimento ad
eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione;
3) l'identita' dell'infortunato e il luogo dove esso si
trova;
4) la natura e l'entita' delle lesioni;
5) lo stato dell'infortunato;
6) la retribuzione;
7) in caso di morte, le condizioni di famiglia
dell'infortunato, i superstiti aventi diritto a rendita e
la residenza di questi ultimi.
La direzione provinciale del lavoro - settore ispezione
del lavoro, qualora lo ritenga necessario ovvero ne sia
richiesto dall'Istituto assicuratore o dall'infortunato o
dai suoi superstiti, esegue l'inchiesta sul luogo
dell'infortunio. (153)
L'Istituto assicuratore, l'infortunato o i suoi
superstiti hanno facolta' di domandare direttamente alla
direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del
lavoro che sia eseguita l'inchiesta per gli infortuni che
abbiano le conseguenze indicate nella prima parte del
presente articolo e per i quali, per non essere stata fatta
la segnalazione all'autorita' di pubblica sicurezza o per
non essere state previste o indicate nella segnalazione le
conseguenze predette o per qualsiasi altro motivo,
l'inchiesta non sia stata eseguita. (153)
Agli adempimenti di cui al presente articolo si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.".
- si riporta il testo dell'articolo 8, comma 4, del
decreto legislativo n. 81 del 2008:
" Art. 8 Sistema informativo nazionale per la
prevenzione nei luoghi di lavoro
(omissis)
4. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,
acquisito il parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, da adottarsi entro 180 giorni dalla
data dell'entrata in vigore del presente decreto
legislativo, vengono definite le regole tecniche per la
realizzazione ed il funzionamento del SINP, nonche' le
regole per il trattamento dei dati. Tali regole sono
definite nel rispetto di quanto previsto dal decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, cosi' come modificato ed
integrato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, e
dei contenuti del Protocollo di intesa sul Sistema
informativo nazionale integrato per la prevenzione nei
luoghi di lavoro. Con il medesimo decreto sono disciplinate
le speciali modalita' con le quali le forze armate e le
forze di polizia partecipano al sistema informativo
relativamente alle attivita' operative e addestrative. Per
tale finalita' e' acquisita l'intesa dei Ministri della
difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze.".
- si riporta il testo dell'articolo 82, del citato
decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 82 Criterio del prezzo piu' basso (art. 53,
direttiva 2004/18; art. 55, direttiva 2004/17; art. 19,
d.lgs. n. 358/1992; art. 21, legge n. 109/1994; art. 23,
d.lgs. n. 157/1995; art. 24, d.lgs. n. 158/1995; artt. 89 e
90, d.P.R. n. 554/1999)
1. Il prezzo piu' basso, inferiore a quello posto a
base di gara, e' determinato come segue.
2. Il bando di gara stabilisce:
a) se il prezzo piu' basso, per i contratti da
stipulare a misura, e' determinato mediante ribasso
sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante
offerta a prezzi unitari;
b) se il prezzo piu' basso, per i contratti da
stipulare a corpo, e' determinato mediante ribasso
sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero
mediante offerta a prezzi unitari.
3. Per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a
misura, il prezzo piu' basso e' determinato mediante
offerta a prezzi unitari.
3-bis. Il prezzo piu' basso e' determinato al netto
delle spese relative al costo del personale, valutato sulla
base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione
collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni
sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale, delle voci retributive previste dalla
contrattazione integrativa di secondo livello e delle
misure di adempimento alle disposizioni in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
4. Le modalita' applicative del ribasso sull'elenco
prezzi e dell'offerta a prezzi unitari sono stabilite dal
regolamento.".
- si riporta il testo dell'articolo 9, comma 5, della
legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):
"5. I premi ed i contributi relativi alle gestioni
previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro
agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a
tempo indeterminato e a tempo determinato nei territori
montani di cui all'art. 9, D.P.R. 29 settembre 1973, n.
601, sono fissati nella misura del 20 per cento a decorrere
dal 1° ottobre 1994, del 25 per cento a decorrere dal 1°
ottobre 1995 e del 30 per cento a decorrere dal 1° ottobre
1996. I predetti premi e contributi dovuti dai datori di
lavoro agricolo operanti nelle zone agricole svantaggiate,
delimitate ai sensi dell'art. 15, L. 27 dicembre 1977, n.
984, sono fissati nella misura del 30 per cento a decorrere
dal 1° ottobre 1994, del 40 per cento a decorrere dal 1°
ottobre 1995, del 60 per cento a decorrere dal 1° ottobre
1996.".
- si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 15
giugno 1984, n. 240 (Norme previdenziali e assistenziali
per le imprese cooperative e loro dipendenti che
trasformano, manipolano e commercializzano prodotti
agricoli e zootecnici):
"Art. 2
Qualora non si verifichi la condizione di cui
all'articolo precedente, le imprese cooperative e loro
consorzi, menzionati nell'articolo stesso, sono inquadrati,
ai fini previdenziali, nei settore dell'agricoltura.
Per i periodi di paga antecedenti alla data di entrata
in vigore della presente legge, l'obbligo del versamento
dei contributi di previdenza e di assistenza sociale si
considera adempiuto dalle imprese e loro consorzi di cui al
precedente primo comma, anche quando esso sia stato assolto
secondo le norme e con le modalita' proprie del settore
dell'industria o del commercio, ivi compreso il beneficio
della fiscalizzazione degli oneri sociali.
Nell'ipotesi di cui al precedente comma restano valide
e conservano la loro efficacia le prestazioni maturate ed
erogate ai lavoratori dipendenti dalle predette imprese, le
quali, se per gli stessi periodi o per i medesimi
lavoratori dipendenti abbiano versato anche i contributi
agricoli unificati, hanno diritto, a domanda, al rimborso
di questi ultimi.".
 
Art. 33

Semplificazione del procedimento per l'acquisto
della cittadinanza per lo straniero nato in Italia

1. Ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli puo' dimostrare il possesso dei requisiti con ogni idonea documentazione.
2. Gli ufficiali di stato civile sono tenuti, nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di eta', a comunicare all'interessato, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la possibilita' di esercitare il diritto di cui al comma 2 del citato articolo 4 della legge n. 91 del 1992 entro il compimento del diciannovesimo anno di eta'. In mancanza, il diritto puo' essere esercitato anche oltre tale data.
2-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli uffici pubblici coinvolti nei procedimenti di rilascio della cittadinanza acquisiscono e trasmettono dati e documenti attraverso gli strumenti informatici.
Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 5
febbraio 1992, n. 91 recante Nuove norme sulla
cittadinanza, pubblicata nella Gazz. Uff. 15 febbraio 1992,
n. 38.:
"Art. 4
1. Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la
madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo
grado sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino:
a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato
italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la
cittadinanza italiana;
b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello
Stato, anche all'estero, e dichiara di voler acquistare la
cittadinanza italiana;
c) se, al raggiungimento della maggiore eta', risiede
legalmente da almeno due anni nel territorio della
Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di
voler acquistare la cittadinanza italiana.
2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto
legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della
maggiore eta', diviene cittadino se dichiara di voler
acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla
suddetta data."
 
Art. 34
Disposizioni in materia di trasmissione in via telematica del
certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del
parto, del certificato di parto e del certificato di interruzione
di gravidanza

1. All'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. A decorrere dal termine indicato nel comma 2-ter, il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto deve essere inviato all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) esclusivamente per via telematica direttamente dal medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, secondo le modalita' e utilizzando i servizi definiti con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia, di cui al decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 marzo 2010, n. 65.»;
b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. La trasmissione all'INPS del certificato di parto o del certificato di interruzione di gravidanza deve essere effettuata esclusivamente per via telematica dalla competente struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, secondo le modalita' e utilizzando i servizi definiti con il decreto interministeriale di cui al comma 1-bis.
2-ter. Le modalita' di comunicazione di cui ai commi 1-bis e 2-bis trovano applicazione a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui al comma 1-bis.
2-quater. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2-ter rimane in vigore l'obbligo per la lavoratrice di consegnare all'INPS il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, a sensi del comma 1, nonche' la dichiarazione sostitutiva attestante la data del parto, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni».
2. Alle funzioni e ai compiti derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 l'amministrazione provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Riferimenti normativi

- si riporta il testo dell'articolo 21 del decreto
legislativo del 26 marzo 2001 n. 151 (Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo
15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), come modificato dal
presente legge:
"Art. 21. Documentazione
1. Prima dell'inizio del periodo di divieto di lavoro
di cui all'articolo 16, lettera a), le lavoratrici devono
consegnare al datore di lavoro e all'istituto erogatore
dell'indennita' di maternita' il certificato medico
indicante la data presunta del parto. La data indicata nel
certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore di
previsione.
1-bis. A decorrere dal termine indicato nel comma
2-ter, il certificato medico di gravidanza indicante la
data presunta del parto deve essere inviato all'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) esclusivamente
per via telematica direttamente dal medico del Servizio
sanitario nazionale o con esso convenzionato, secondo le
modalita' e utilizzando i servizi definiti con decreto del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministero della salute, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, utilizzando
il sistema di trasmissione delle certificazioni di
malattia, di cui al decreto del Ministro della salute 26
febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 marzo
2010, n. 65.
2. La lavoratrice e' tenuta a presentare, entro trenta
giorni, il certificato di nascita del figlio, ovvero la
dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.
2-bis. La trasmissione all'INPS del certificato di
parto o del certificato di interruzione di gravidanza deve
essere effettuata esclusivamente per via telematica dalla
competente struttura sanitaria pubblica o privata
convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, secondo
le modalita' e utilizzando i servizi definiti con il
decreto interministeriale di cui al comma 1-bis.
2-ter. Le modalita' di comunicazione di cui ai commi
1-bis e 2-bis trovano applicazione a decorrere dal
novantesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore del decreto interministeriale di cui al comma 1-bis.
2-quater. Fino alla scadenza del termine di cui al
comma 2-ter rimane in vigore l'obbligo per la lavoratrice
di consegnare all'INPS il certificato medico di gravidanza
indicante la data presunta del parto, a sensi del comma 1,
nonche' la dichiarazione sostitutiva attestante la data del
parto, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni. "
 
Art. 35

Misure di semplificazione
per le prestazioni lavorative di breve durata

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«13-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e sentite la Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del presente decreto e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 del presente decreto, sono definite misure di semplificazione della documentazione, anche ai fini dell'inserimento di tale documentazione nel libretto formativo del cittadino, che dimostra l'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi di informazione e formazione previsti dal presente decreto in relazione a prestazioni lavorative regolamentate dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento.
13-ter. Con un ulteriore decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali, e per le imprese di piccole dimensioni».
1-bis. All'articolo 6, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il rispetto del parametro e' considerato al fine della definizione, da parte della regione, della puntuale applicazione della disposizione recata in termini di principio dal comma 28 dell'articolo 9 del presente decreto».
Riferimenti normativi

- si riporta il testo dell'articolo 3 del citato n. 81
del 2008, come modificato dal presente legge:
"Art. 3. Campo di applicazione
1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i
settori di attivita', privati e pubblici, e a tutte le
tipologie di rischio.
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile, dei servizi di protezione civile,
nonche' nell'ambito delle strutture giudiziarie,
penitenziarie, di quelle destinate per finalita'
istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in
materia di ordine e sicurezza pubblica, delle universita',
degli istituti di istruzione universitaria, delle
istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica,
degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e
grado, degli uffici all'estero di cui all' articolo 30 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le
disposizioni del presente decreto legislativo sono
applicate tenendo conto delle effettive particolari
esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarita'
organizzative ivi comprese quelle per la tutela della
salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed
attivita' condotte dalle Forze armate, compresa l'Arma dei
Carabinieri, nonche' dalle altre Forze di polizia e dal
Corpo dei Vigili del fuoco, nonche' dal Dipartimento della
protezione civile fuori dal territorio nazionale,
individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo con
decreti emanati, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di
concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle
politiche sociali e per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sentite le organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale nonche', relativamente
agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate,
compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia
di finanza, gli organismi a livello nazionale
rappresentativi del personale militare; analogamente si
provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e
i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari
vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali.
Con decreti, da emanare entro cinquantacinque mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con
il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, acquisito il parere della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le
disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con
la disciplina recata dal presente decreto della normativa
relativa alle attivita' lavorative a bordo delle navi, di
cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in
ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio
1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui
al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e
l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai
titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina
in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26
aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.
3. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2,
sono fatte salve le disposizioni attuative dell'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
nonche' le disposizioni di cui al decreto legislativo 27
luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999,
n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le
disposizioni tecniche del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del
Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164,
richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai
relativi decreti di attuazione. Gli schemi dei decreti di
cui al citato comma 2 del presente articolo sono trasmessi
alle Camere per l'espressione del parere da parte delle
Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro
trenta giorni dalla data di assegnazione.
3-bis. Nei riguardi delle cooperative sociali di cui
alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle organizzazioni
di volontariato della protezione civile, ivi compresi i
volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale
soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili
del fuoco, le disposizioni del presente decreto legislativo
sono applicate tenendo conto delle particolari modalita' di
svolgimento delle rispettive attivita', individuate entro
il 31 dicembre 2010 (12) con decreto del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto
con il Dipartimento della protezione civile e il Ministero
dell'interno, sentita la Commissione consultiva permanente
per la salute e sicurezza sul lavoro.
4. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i
lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonche'
ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto
previsto dai commi successivi del presente articolo.
5. Nell'ipotesi di prestatori di lavoro nell'ambito di
un contratto di somministrazione di lavoro di cui agli
articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e successive modificazioni, fermo restando
quanto specificamente previsto dal comma 5 dell'articolo 23
del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, tutti gli
obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente
decreto sono a carico dell'utilizzatore.
6. Nell'ipotesi di distacco del lavoratore di cui all'
articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di
prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario,
fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare
e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente
connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli
viene distaccato. Per il personale delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che presta servizio con
rapporto di dipendenza funzionale presso altre
amministrazioni pubbliche, organi o autorita' nazionali,
gli obblighi di cui al presente decreto sono a carico del
datore di lavoro designato dall'amministrazione, organo o
autorita' ospitante.
7. Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui agli
articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e successive modificazioni, e dei
collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo
409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, le
disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la
prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del
committente.
8. Nei confronti dei lavoratori che effettuano
prestazioni occasionali di tipo accessorio, ai sensi dell'
articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, il
presente decreto legislativo e tutte le altre norme
speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della
salute si applicano con esclusione dei piccoli lavori
domestici a carattere straordinario, compresi
l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza
domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai
disabili.
9. Fermo restando quanto previsto dalla legge 18
dicembre 1973, n. 877, ai lavoratori a domicilio ed ai
lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del
contratto collettivo dei proprietari di fabbricati trovano
applicazione gli obblighi di informazione e formazione di
cui agli articoli 36 e 37. Ad essi devono inoltre essere
forniti i necessari dispositivi di protezione individuali
in relazione alle effettive mansioni assegnate.
Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca
attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali
attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di
cui al titolo III.
10. A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una
prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante
collegamento informatico e telematico, compresi quelli di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 70, e di cui all'accordo-quadro europeo sul
telelavoro concluso il 16 luglio 2002, si applicano le
disposizioni di cui al titolo VII, indipendentemente
dall'ambito in cui si svolge la prestazione stessa.
Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca
attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali
attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di
cui al titolo III. I lavoratori a distanza sono informati
dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in
ordine alle esigenze relative ai videoterminali ed
applicano correttamente le direttive aziendali di
sicurezza. Al fine di verificare la corretta attuazione
della normativa in materia di tutela della salute e
sicurezza da parte del lavoratore a distanza, il datore di
lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorita'
competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il
lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei contratti
collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al
preavviso e al consenso del lavoratore qualora la
prestazione sia svolta presso il suo domicilio. Il
lavoratore a distanza puo' chiedere ispezioni. Il datore di
lavoro garantisce l'adozione di misure dirette a prevenire
l'isolamento del lavoratore a distanza rispetto agli altri
lavoratori interni all'azienda, permettendogli di
incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni
dell'azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi
aziendali.
11. Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui
all'articolo 2222 del codice civile si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 21 e 26.
12. Nei confronti dei componenti dell'impresa familiare
di cui all'articolo 230-bis del codice civile, dei
coltivatori diretti del fondo, degli artigiani e dei
piccoli commercianti e dei soci delle societa' semplici
operanti nel settore agricolo si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 21.
12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge
11 agosto 1991, n. 266, e dei volontari che effettuano
servizio civile si applicano le disposizioni relative ai
lavoratori autonomi di cui all'articolo 21. Con accordi tra
il volontario e l'associazione di volontariato o l'ente di
servizio civile possono essere individuate le modalita' di
attuazione della tutela di cui al precedente periodo. Ove
il volontario svolga la propria prestazione nell'ambito
dell'organizzazione di un datore di lavoro, questi e'
tenuto a fornire al volontario dettagliate informazioni sui
rischi specifici esistenti negli ambienti in cui e'
chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di
emergenza adottate in relazione alla propria attivita'.
Egli e' altresi' tenuto ad adottare le misure utili ad
eliminare o, ove cio' non sia possibile, ridurre al minimo
i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario
e altre attivita' che si svolgano nell'ambito della
medesima organizzazione.
13. In considerazione della specificita' dell'attivita'
esercitata dalle imprese medie e piccole operanti nel
settore agricolo, il Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui
alla normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi
di lavoro, e limitatamente alle imprese che impiegano
lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le
cinquanta giornate lavorative e per un numero complessivo
di lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali
aziendali, provvede ad emanare disposizioni per
semplificare gli adempimenti relativi all'informazione,
formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente
decreto, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali
comparativamente piu' rappresentative del settore sul piano
nazionale. I contratti collettivi stipulati dalle predette
organizzazioni definiscono specifiche modalita' di
attuazione delle previsioni del presente decreto
legislativo concernenti il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza nel caso le imprese utilizzino
esclusivamente la tipologia di lavoratori stagionali di cui
al precedente periodo.
13-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e del Ministro della salute, adottato ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari e sentite la Commissione consultiva per la
salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del
presente decreto e la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di
cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul
lavoro e fermi restando gli obblighi di cui agli articoli
36 e 37 del presente decreto, sono definite misure di
semplificazione della documentazione, anche ai fini
dell'inserimento di tale documentazione nel libretto
formativo del cittadino, che dimostra l'adempimento da
parte del datore di lavoro degli obblighi di informazione e
formazione previsti dal presente decreto in relazione a
prestazioni lavorative regolamentate dal decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che implicano una
permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non
superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare
di riferimento.
13-ter. Con un ulteriore decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della
salute, adottato di concerto con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, sentite le
Commissioni parlamentari competenti per materia e la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel
rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla
normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono
definite misure di semplificazione degli adempimenti
relativi all'informazione, formazione, valutazione dei
rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole,
con particolare riferimento a lavoratori a tempo
determinato e stagionali, e per le imprese di piccole
dimensioni.".
- si riporta il testo dell'articolo 6, del decreto
legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n.122, (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 6 Riduzione dei costi degli apparati
amministrativi
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, la partecipazione agli organi collegiali
di cui all'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e' onorifica; essa puo' dar
luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove
previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di
presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta
giornaliera. La disposizione di cui al presente comma non
si applica alle commissioni che svolgono funzioni
giurisdizionali, agli organi previsti per legge che operano
presso il Ministero per l'ambiente, alla struttura di
missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al consiglio
tecnico-scientifico di cui all' art. 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, alla
Commissione per l'esame delle istanze di indennizzi e
contributi relative alle perdite subite dai cittadini
italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella Zona B
dell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex Colonie ed
in altri Paesi, istituita dall' articolo 2 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 114, al Comitato di consulenza globale e di
garanzia per le privatizzazioni di cui ai decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 1993 e 4
maggio 2007 nonche' alla Commissione di cui all' articolo
1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14
maggio 2007, n. 114. (16) (24)
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto la partecipazione agli organi collegiali,
anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono
contributi a carico delle finanze pubbliche, nonche' la
titolarita' di organi dei predetti enti e' onorifica; essa
puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese
sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora
siano gia' previsti i gettoni di presenza non possono
superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La
violazione di quanto previsto dal presente comma determina
responsabilita' erariale e gli atti adottati dagli organi
degli enti e degli organismi pubblici interessati sono
nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto
disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche
indirettamente, contributi o utilita' a carico delle
pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base
alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La
disposizione del presente comma non si applica agli enti
previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del
1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque
alle universita', enti e fondazioni di ricerca e organismi
equiparati, alle camere di commercio, agli enti del
Servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella
tabella C della legge finanziaria ed agli enti
previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle
associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici
economici individuati con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero
vigilante, nonche' alle societa'. (16) (29) (31)
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1°
gennaio 2011 le indennita', i compensi, i gettoni, le
retribuzioni o le altre utilita' comunque denominate,
corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma
3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
incluse le autorita' indipendenti, ai componenti di organi
di indirizzo, direzione e controllo, consigli di
amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed
ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono
automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli
importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31
dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non
possono superare gli importi risultanti alla data del 30
aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le
disposizioni del presente comma si applicano ai commissari
straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge
23 agosto 1988, n. 400 nonche' agli altri commissari
straordinari, comunque denominati. La riduzione non si
applica al trattamento retributivo di servizio.
4. All'articolo 62, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Nei casi di rilascio dell'autorizzazione
del Consiglio dei Ministri prevista dal presente comma
l'incarico si intende svolto nell'interesse
dell'amministrazione di appartenenza del dipendente ed i
compensi dovuti dalla societa' o dall'ente sono corrisposti
direttamente alla predetta amministrazione per confluire
nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio
della dirigenza o del personale non dirigenziale.». La
disposizione di cui al presente comma si applica anche agli
incarichi in corso alla data di entrata in vigore del
presente provvedimento. (16)
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7,
tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi
pubblici, anche con personalita' giuridica di diritto
privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti
al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo
successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto, gli organi di amministrazione e quelli di
controllo, ove non gia' costituiti in forma monocratica,
nonche' il collegio dei revisori, siano costituiti da un
numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre
componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti
provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di
organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo
2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con
riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici
rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli
adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La
mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento
statutario o di organizzazione previsti dal presente comma
nei termini indicati determina responsabilita' erariale e
tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli
organismi pubblici interessati sono nulli. Agli enti
previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto
dall'art. 7, comma 6. (18)
6. Nelle societa' inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, nonche' nelle societa' possedute
direttamente o indirettamente in misura totalitaria, alla
data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle
amministrazioni pubbliche, il compenso di cui all'articolo
2389, primo comma, del codice civile, dei componenti degli
organi di amministrazione e di quelli di controllo e'
ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo
periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del
consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in
vigore del presente provvedimento. La disposizione di cui
al presente comma non si applica alle societa' quotate e
alle loro controllate. (16)
7. Al fine di valorizzare le professionalita' interne
alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa
annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella
relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a
pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita'
indipendenti, escluse le universita', gli enti e le
fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonche'
gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi
di privatizzazione e alla regolamentazione del settore
finanziario, non puo' essere superiore al 20 per cento di
quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi
in assenza dei presupposti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilita' erariale. Le disposizioni di cui al
presente comma non si applicano alle attivita' sanitarie
connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del
personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (16)
8. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
incluse le autorita' indipendenti, non possono effettuare
spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre,
pubblicita' e di rappresentanza, per un ammontare superiore
al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le
medesime finalita'. Al fine di ottimizzare la produttivita'
del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle
pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1° luglio 2010
l'organizzazione di convegni, di giornate e feste
celebrative, nonche' di cerimonie di inaugurazione e di
altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello
Stato e delle Agenzie, nonche' da parte degli enti e delle
strutture da esse vigilati e' subordinata alla preventiva
autorizzazione del Ministro competente. L'autorizzazione e'
rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi
alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di
messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo,
per le medesime finalita', di video/audio conferenze da
remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in
ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare
aumento delle spese destinate in bilancio alle predette
finalita', si devono svolgere al di fuori dall'orario di
ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a
percepire compensi per lavoro straordinario ovvero
indennita' a qualsiasi titolo. Per le magistrature e le
autorita' indipendenti, fermo il rispetto dei limiti
anzidetti, l'autorizzazione e' rilasciata, per le
magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per
le autorita' indipendenti, dall'organo di vertice. Le
disposizioni del presente comma non si applicano ai
convegni organizzati dalle universita' e dagli enti di
ricerca ed agli incontri istituzionali connessi
all'attivita' di organismi internazionali o comunitari,
alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a
quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di
polizia, nonche', per il 2012, alle mostre autorizzate, nel
limite di spesa complessivo di euro 40 milioni, nel
rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente
nonche' dal patto di stabilita' interno, dal Ministero per
i beni e le attivita' culturali, di concerto, ai soli fini
finanziari, con il Ministero dell'economia e delle finanze.
(22) (32)
9. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
incluse le autorita' indipendenti, non possono effettuare
spese per sponsorizzazioni.
10. Resta ferma la possibilita' di effettuare
variazioni compensative tra le spese di cui ai commi 7 e 8
con le modalita' previste dall'articolo 14 del
decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.
11. Le societa', inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, si conformano al principio di
riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni
pubbliche, convegni, mostre e pubblicita', nonche' per
sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9.
In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi
corrispettivi sono ridotti in applicazione della
disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I
soggetti che esercitano i poteri dell'azionista
garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio,
sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo
corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso
l'inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche,
convegni, mostre e pubblicita', nonche' per
sponsorizzazioni, e' attestata con apposita relazione
sottoposta al controllo del collegio sindacale.
12. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
incluse le autorita' indipendenti, non possono effettuare
spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle
missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle
missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del
personale di magistratura, nonche' di quelle strettamente
connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili
per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e
organismi internazionali o comunitari, nonche' con
investitori istituzionali necessari alla gestione del
debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento
della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i
contratti posti in essere in violazione della disposizione
contenuta nel primo periodo del presente comma
costituiscono illecito disciplinare e determinano
responsabilita' erariale. Il limite di spesa stabilito dal
presente comma puo' essere superato in casi eccezionali,
previa adozione di un motivato provvedimento adottato
dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare
preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di
revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla
spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi e
a quella effettuata dalle universita' e dagli enti di
ricerca con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione
europea ovvero di soggetti privati. A decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le
missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n.
248, non sono piu' dovute; la predetta disposizione non si
applica alle missioni internazionali di pace e a quelle
comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze
armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con
decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate
le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di
vitto e alloggio per il personale inviato all'estero. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n.
836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative
disposizioni di attuazione, non si applicano al personale
contrattualizzato di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 e
cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni
contenute nei contratti collettivi. (19) (26) (30) (32)
(35)
13. A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta
dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita' indipendenti,
per attivita' esclusivamente di formazione deve essere non
superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno
2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente
l'attivita' di formazione tramite la Scuola superiore della
pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi
di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in
violazione della disposizione contenuta nel primo periodo
del presente comma costituiscono illecito disciplinare e
determinano responsabilita' erariale. La disposizione di
cui al presente comma non si applica all'attivita' di
formazione effettuata dalle Forze armate, dal Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e dalle Forze di Polizia
tramite i propri organismi di formazione. (16)
14. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le
autorita' indipendenti, non possono effettuare spese di
ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta
nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio
e l'esercizio di autovetture, nonche' per l'acquisto di
buoni taxi; il predetto limite puo' essere derogato, per il
solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti
pluriennali gia' in essere. La predetta disposizione non si
applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica. (16)
15. All'art. 41, comma 16-quinquies, del decreto-legge
30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in fine, sono aggiunti
i seguenti periodi: «Il corrispettivo previsto dal presente
comma e' versato entro il 31 ottobre 2010 all'entrata del
bilancio dello Stato.».
16. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge il Comitato per l'intervento nella
Sir e in settori ad alta tecnologia, istituito con
decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, D.P.C.M. 5 settembre
1980 e legge 28 ottobre 1980, n. 687, e' soppresso e cessa
ogni sua funzione, fatto salvo l'assolvimento dei compiti
di seguito indicati. A valere sulle disponibilita' del
soppresso Comitato per l'intervento nella Sir e in settori
ad alta tecnologia, la societa' trasferitaria di seguito
indicata versa, entro il 15 dicembre 2010, all'entrata del
bilancio dello Stato la somma di euro 200.000.000. Il
residuo patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir
e in settori ad alta tecnologia, con ogni sua attivita',
passivita' e rapporto, ivi incluse le partecipazioni nella
Ristrutturazione Elettronica REL S.p.a. in liquidazione e
nel Consorzio Bancario Sir S.p.a. in liquidazione, e'
trasferito alla Societa' Fintecna S.p.a. o a Societa' da
essa interamente controllata, sulla base del rendiconto
finale delle attivita' e della situazione
economico-patrimoniale aggiornata alla medesima data, da
redigere da parte del Comitato entro 60 giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto-legge. Detto patrimonio
costituisce un patrimonio separato dal residuo patrimonio
della societa' trasferitaria, la quale pertanto non
risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri
del patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir ed
in settori ad alta tecnologia ad essa trasferito. La
societa' trasferitaria subentra nei processi attivi e
passivi nei quali e' parte il Comitato per l'intervento
nella Sir e in settori ad alta tecnologia, senza che si
faccia luogo all'interruzione dei processi. Un collegio di
tre periti verifica, entro 90 giorni dalla data di consegna
della predetta situazione economico-patrimoniale, tale
situazione e predispone, sulla base della stessa, una
valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione
del patrimonio trasferito. I componenti del collegio dei
periti sono designati uno dalla societa' trasferitaria, uno
dal Ministero dell'economia e delle finanze ed il terzo,
con funzioni di presidente, d'intesa dalla societa'
trasferitaria ed il predetto Ministero dell'economia e
delle finanze. La valutazione deve, fra l'altro, tenere
conto di tutti i costi e gli oneri necessari per la
liquidazione del patrimonio trasferito, ivi compresi quelli
di funzionamento, nonche' dell'ammontare del compenso dei
periti, individuando altresi' il fabbisogno finanziario
stimato per la liquidazione stessa. Il valore stimato
dell'esito finale della liquidazione costituisce il
corrispettivo per il trasferimento del patrimonio, che e'
corrisposto dalla societa' trasferitaria al Ministero
dell'economia e delle finanze. L'ammontare del compenso del
collegio di periti e' determinato con decreto dal Ministro
dell'Economia e delle Finanze. Al termine della
liquidazione del patrimonio trasferito, il collegio dei
periti determina l'eventuale maggiore importo risultante
dalla differenza fra l'esito economico effettivo
consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il
corrispettivo pagato. Di tale eventuale maggiore importo il
70% e' attribuito al Ministero dell'economia e delle
finanze ed e' versato all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnato al fondo ammortamento dei titoli di
Stato e la residua quota del 30% e' di competenza della
societa' trasferitaria in ragione del migliore risultato
conseguito nella liquidazione. (23)
17. Alla data di entrata in vigore del presente
decreto, i liquidatori delle societa' Ristrutturazione
Elettronica REL S.p.a. in liquidazione, del Consorzio
Bancario Sir S.p.a. in liquidazione e della Societa'
Iniziative e Sviluppo di Attivita' Industriali - Isai
S.p.a. in liquidazione, decadono dalle loro funzioni e la
funzione di liquidatore di dette societa' e' assunta dalla
societa' trasferitaria di cui al comma 16. Sono abrogati i
commi 5 e 7 dell'art. 33 della legge 17 maggio 1999, n.
144.
18. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei
commi 16 e 17 sono esenti da qualunque imposta diretta o
indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque
inteso o denominato. Si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni di cui ai commi da 488 a 495 e 497
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
19. Al fine del perseguimento di una maggiore
efficienza delle societa' pubbliche, tenuto conto dei
principi nazionali e comunitari in termini di economicita'
e di concorrenza, le amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono,
salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile,
effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari,
aperture di credito, ne' rilasciare garanzie a favore delle
societa' partecipate non quotate che abbiano registrato,
per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero
che abbiano utilizzato riserve disponibili per il
ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni
caso consentiti i trasferimenti alle societa' di cui al
primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di
servizio o di programma relativi allo svolgimento di
servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di
investimenti. Al fine di salvaguardare la continuita' nella
prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di
gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico
e la sanita', su richiesta della amministrazione
interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con gli altri Ministri
competenti e soggetto a registrazione della Corte dei
Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al
primo periodo del presente comma.
20. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano in via diretta alle regioni, alle province
autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per
i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del
coordinamento della finanza pubblica. A decorrere dal 2011,
una quota pari al 10 per cento dei trasferimenti erariali
di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, a
favore delle regioni a statuto ordinario e' accantonata per
essere successivamente svincolata e destinata alle regioni
a statuto ordinario che hanno attuato quanto stabilito
dall'art. 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2,
convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42 e che aderiscono
volontariamente alle regole previste dal presente articolo.
Ai fini ed agli effetti di cui al periodo precedente, si
considerano adempienti le Regioni a statuto ordinario che
hanno registrato un rapporto uguale o inferiore alla media
nazionale fra spesa di personale e spesa corrente al netto
delle spese per i ripiani dei disavanzi sanitari e del
surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal
patto di stabilita' interno e che hanno rispettato il patto
di stabilita' interno. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti
modalita', tempi e criteri per l'attuazione del presente
comma. Ai lavori della Conferenza Stato-Regioni partecipano
due rappresentanti delle Assemblee legislative regionali
designati d'intesa tra loro nell'ambito della Conferenza
dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e
delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15
della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
Il rispetto del parametro e' considerato al fine della
definizione, da parte della regione, della puntuale
applicazione della disposizione recata in termini di
principio dal comma 28 dell'articolo 9 del presente
decreto.

21. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di
cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui
al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente
dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia
finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si
applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza
regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano,
del Servizio sanitario nazionale, nonche' alle associazioni
di cui all' articolo 270 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (21)
21-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non
si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio
1996, n. 103. (17)
21-ter. 21-quater. (abrogati)
21-quinquies. Con decreto di natura non regolamentare
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri della giustizia e dell'interno, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono dettate
specifiche disposizioni per disciplinare termini e
modalita' per la vendita dei titoli sequestrati di cui all'
articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2008, n. 181, in modo tale da garantire la massima
celerita' del versamento del ricavato dell'alienazione al
Fondo unico giustizia, che deve avvenire comunque entro
dieci giorni dalla notifica del provvedimento di sequestro,
nonche' la restituzione all'avente diritto, in caso di
dissequestro, esclusivamente del ricavato dell'alienazione,
in ogni caso fermi restando i limiti di cui al citato
articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2008, n. 181, entro i quali e' possibile l'utilizzo di beni
e valori sequestrati. (17)
21-sexies. Per il triennio 2011-2013, ferme restando le
dotazioni previste dalla legge 23 dicembre 2009, n. 192, le
Agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, possono assolvere alle disposizioni del
presente articolo, del successivo articolo 8, comma 1,
primo periodo, nonche' alle disposizioni vigenti in materia
di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo
effettuando un riversamento a favore dell'entrata del
bilancio dello Stato pari all'1 per cento delle dotazioni
previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento
stabilite con la citata legge. Si applicano in ogni caso
alle Agenzie fiscali le disposizioni di cui al comma 3 del
presente articolo, nonche' le disposizioni di cui all'
articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
all'articolo 2, comma 589, e all'articolo 3, commi 18, 54 e
59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all' articolo 27,
comma 2, e all' articolo 48, comma 1, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133. Le predette Agenzie possono
conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell' articolo
19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
tenendo conto delle proprie peculiarita' e della necessita'
di garantire gli obiettivi di gettito fissati annualmente.
Le medesime Agenzie possono conferire incarichi
dirigenziali ai sensi dell' articolo 19, comma 5-bis, del
citato decreto legislativo n. 165 del 2001 anche a soggetti
appartenenti alle magistrature e ai ruoli degli avvocati e
procuratori dello Stato previo collocamento fuori ruolo,
comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi
ordinamenti. Il conferimento di incarichi eventualmente
eccedenti le misure percentuali previste dal predetto
articolo 19, comma 6, e' disposto nei limiti delle facolta'
assunzionali a tempo indeterminato delle singole Agenzie.
(17)
21-septies. All' articolo 17, comma 3, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la parola:
«immediatamente» e' soppressa. "
 
Art. 36

Proroga di consigli di indirizzo
e vigilanza di INPS e INAIL

1. Nelle more del completamento del processo di riordino dei consigli di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), conseguente alle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al fine di garantire la continuita' dell'azione amministrativa e gestionale, nonche' il rispetto degli adempimenti di natura contabile, economica e finanziaria, i componenti dei medesimi organismi operanti alla data del 30 aprile 2013 sono prorogati nei rispettivi incarichi fino alla costituzione dei nuovi consigli di indirizzo e vigilanza e comunque non oltre il 30 settembre 2013.
2. Gli obiettivi di risparmio rivenienti dalle misure di razionalizzazione organizzativa dell'INPS e dell'INAIL di cui all'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 403, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono incrementati di ulteriori 150.000 euro per l'anno 2013, per la copertura delle spese di funzionamento conseguenti alla proroga dei consigli di indirizzo e vigilanza dei medesimi enti disposta dal presente articolo.
Riferimenti normativi

- si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto legge
del 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni
dalla legge 30 luglio 2010 n. 122:
"Art. 7 Soppressione ed incorporazione di enti ed
organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di
enti
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge, al fine di assicurare la piena
integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca
connesse alla materia della tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e il
coordinamento stabile delle attivita' previste
dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, ottimizzando le risorse ed evitando
duplicazioni di attivita', l'IPSEMA e l'ISPESL sono
soppressi e le relative funzioni sono attribuite all'INAIL,
sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e del Ministero della salute; l'INAIL
succede in tutti i rapporti attivi e passivi.
2. Al fine di assicurare la piena integrazione delle
funzioni in materia di previdenza e assistenza,
ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di
attivita', l'IPOST e' soppresso.
3. Le funzioni dell'IPOST sono trasferite all'INPS,
sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali; l'INPS succede in tutti i rapporti
attivi e passivi.
3-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, al fine di
assicurare la piena integrazione delle funzioni in materia
di previdenza e assistenza, l'Ente nazionale di assistenza
magistrale (ENAM), istituito in base al decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346,
ratificato dalla legge 21 marzo 1953, n. 90, e successive
modificazioni, e' soppresso e le relative funzioni sono
attribuite all'INPDAP che succede in tutti i rapporti
attivi e passivi.
4. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nonche',
per quanto concerne la soppressione dell'ISPESL, con il
Ministro della salute, da adottarsi entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto
ovvero, per l'ENAM, di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono trasferite le
risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti
soppressi, sulla base delle risultanze dei bilanci di
chiusura delle relative gestioni alla data di entrata in
vigore del presente decreto-legge ovvero, per l'ENAM, alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
5. Le dotazioni organiche dell'INPS e dell'INAIL sono
incrementate di un numero pari alle unita' di personale di
ruolo trasferite in servizio presso gli enti soppressi. In
attesa della definizione dei comparti di contrattazione in
applicazione dell'articolo 40, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale
transitato dall'ISPESL continua ad applicarsi il
trattamento giuridico ed economico previsto dalla
contrattazione collettiva del comparto ricerca e dell'area
VII. Nell'ambito del nuovo comparto di contrattazione di
riferimento per gli enti pubblici non economici da definire
in applicazione del menzionato articolo 40, comma 2, puo'
essere prevista un'apposita sezione contrattuale per le
professionalita' impiegate in attivita' di ricerca
scientifica e tecnologica. Per i restanti rapporti di
lavoro, l'INPS e l'INAIL subentrano nella titolarita' dei
relativi rapporti.
5-bis. Nelle more dell'effettiva costituzione del polo
della salute e della sicurezza dei lavoratori, il direttore
generale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, rimane in carica
fino al completamento delle iniziative correlate alla fase
transitoria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, per
consentire l'ordinato trasferimento di cui al comma 4. Ai
predetti fini, per l'esercizio delle funzioni di ricerca di
cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, a valere sui posti della consistenza
organica trasferita ai sensi del comma 4, puo' essere
affidato un incarico di livello dirigenziale generale ad un
soggetto in possesso dei requisiti previsti dall'articolo
5, comma 1, del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 303 del 2002, anche in deroga alle
percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
6. I posti corrispondenti all'incarico di componente
dei Collegi dei sindaci, in posizione di fuori ruolo
istituzionale, soppressi ai sensi dei commi precedenti,
sono trasformati in posti di livello dirigenziale generale
per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Gli
incarichi dirigenziali di livello generale conferiti presso
i collegi dei sindaci ai sensi dell'articolo 3, comma 7,
del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, riferiti a
posizioni soppresse per effetto dei commi precedenti,
cessano dalla data di adozione dei provvedimenti previsti
dal comma 4 e ai dirigenti ai quali non sia riattribuito il
medesimo incarico presso il Collegio dei sindaci degli enti
riordinati ai sensi del presente articolo e' conferito
dall'Amministrazione di appartenenza un incarico di livello
dirigenziale generale.
7. All'art. 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 479, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«Sono organi degli Enti:
a) il presidente;
b) il consiglio di indirizzo e vigilanza;
c) il collegio dei sindaci;
d) il direttore generale.»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«Il presidente ha la rappresentanza legale
dell'Istituto, puo' assistere alle sedute del consiglio di
indirizzo e vigilanza ed e' scelto in base a criteri di
alta professionalita', di capacita' manageriale e di
qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti
al settore operativo dell'Ente. E' nominato ai sensi della
legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui
all'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la
deliberazione del Consiglio dei Ministri e' adottata su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Contestualmente alla richiesta di parere prevista dalle
predette disposizioni, si provvede ad acquisire l'intesa
del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Ente, che deve
intervenire nel termine di trenta giorni. In caso di
mancato raggiungimento dell'intesa entro tale termine, il
Consiglio dei Ministri puo' comunque procedere alla nomina
con provvedimento motivato.»;
c) al comma 4, dopo il primo periodo e' aggiunto il
seguente: «Almeno trenta giorni prima della naturale
scadenza ovvero entro dieci giorni dall'anticipata
cessazione del presidente, il consiglio di indirizzo e
vigilanza informa il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali affinche' si proceda alla nomina del nuovo
titolare.»;
d) al comma 5, primo e secondo periodo, le parole «il
consiglio di amministrazione» e «il consiglio» sono
sostituite dalle parole «il presidente»; sono eliminati gli
ultimi tre periodi del medesimo comma 5, dall'espressione
«Il consiglio e' composto» a quella «componente del
consiglio di vigilanza.»;
e) al comma 6, l'espressione «partecipa, con voto
consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione e
puo' assistere a quelle del consiglio di vigilanza» e'
sostituita dalla seguente «puo' assistere alle sedute del
consiglio di indirizzo e vigilanza»;
f) al comma 8, e' eliminata l'espressione da «il
consiglio di amministrazione» a «funzione pubblica»;
g) al comma 9, l'espressione «con esclusione di quello
di cui alla lettera e)» e' sostituita dalla seguente «con
esclusione di quello di cui alla lettera d)»;
h) e' aggiunto il seguente comma 11:
«Al presidente dell'Ente e' dovuto, per l'esercizio
delle funzioni inerenti alla carica, un emolumento
onnicomprensivo stabilito con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.»."
- si riporta il testo dell'articolo 21 del
decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214:
"Art. 21 Soppressione enti e organismi
1. In considerazione del processo di convergenza ed
armonizzazione del sistema pensionistico attraverso
l'applicazione del metodo contributivo, nonche' al fine di
migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione
amministrativa nel settore previdenziale e assistenziale,
l'INPDAP e l'ENPALS sono soppressi dal 1° gennaio 2012 e le
relative funzioni sono attribuite all'INPS, che succede in
tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino
al 31 dicembre 2011, l'INPDAP e l'ENPALS possono compiere
solo atti di ordinaria amministrazione.
2. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da
emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione dei bilanci di
chiusura delle relative gestioni degli Enti soppressi sulla
base delle risultanze dei bilanci medesimi, da deliberare
entro il 31 marzo 2012, le risorse strumentali, umane e
finanziarie degli Enti soppressi sono trasferite all'INPS.
Conseguentemente la dotazione organica dell'INPS e'
incrementata di un numero di posti corrispondente alle
unita' di personale di ruolo in servizio presso gli enti
soppressi alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Non sono trasferite le posizioni soprannumerarie,
rispetto alla dotazione organica vigente degli enti
soppressi, ivi incluse quelle di cui all'articolo 43, comma
19 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le posizioni
soprannumerarie di cui al precedente periodo costituiscono
eccedenze ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148. I due posti di direttore generale
degli Enti soppressi sono trasformati in altrettanti posti
di livello dirigenziale generale dell'INPS, con conseguente
aumento della dotazione organica dell'Istituto
incorporante. I dipendenti trasferiti mantengono
l'inquadramento previdenziale di provenienza.
2-bis. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui al
comma 2, le strutture centrali e periferiche degli Enti
soppressi continuano ad espletare le attivita' connesse ai
compiti istituzionali degli stessi. A tale scopo, l'INPS,
nei giudizi incardinati relativi alle attivita' degli Enti
soppressi, e' rappresentato e difeso in giudizio dai
professionisti legali, gia' in servizio presso l'INPDAP e
l'ENPALS.
3. L'Inps subentra, altresi', nella titolarita' dei
rapporti di lavoro diversi da quelli di cui al comma 2 per
la loro residua durata.
4. Gli organi di cui all'articolo 3, comma 2, del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive
modificazioni, degli enti soppressi ai sensi del comma 1
possono compiere solo gli adempimenti connessi alla
definizione dei bilanci di chiusura e cessano alla data di
approvazione dei medesimi, e comunque non oltre il 1°
aprile 2012.
5. I posti corrispondenti all'incarico di componente
del Collegio dei sindaci dell'INPDAP, di qualifica
dirigenziale di livello generale, in posizione di fuori
ruolo istituzionale, sono cosi' attribuiti:
a) in considerazione dell'incremento dell'attivita'
dell'INPS derivante dalla soppressione degli Enti di cui al
comma 1, due posti, di cui uno in rappresentanza del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed uno in
rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze,
incrementano il numero dei componenti del Collegio dei
sindaci dell'INPS;
b) due posti in rappresentanza del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali e tre posti in rappresentanza del
Ministero dell'economia e delle finanze sono trasformati in
posizioni dirigenziali di livello generale per le esigenze
di consulenza, studio e ricerca del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e
delle finanze, nell'ambito del Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato; le dotazioni organiche dei
rispettivi Ministeri sono conseguentemente incrementate in
attesa della emanazione delle disposizioni regolamentari
intese ad adeguare in misura corrispondente
l'organizzazione dei medesimi Ministeri. La disposizione di
cui all'articolo 3, comma 7, del citato decreto legislativo
n. 479 del 1994, si interpreta nel senso che i relativi
posti concorrono alla determinazione delle percentuali di
cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modifiche ed integrazioni,
relativamente alle dotazioni organiche dei Ministeri di
appartenenza.
6. Per le medesime esigenze di cui al comma 5, lettera
a), e per assicurare una adeguata rappresentanza degli
interessi cui corrispondevano le funzioni istituzionali di
ciascuno degli enti soppressi di cui al comma 1, il
Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS e' integrato
di sei rappresentanti secondo criteri definiti con decreto,
non regolamentare, del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali.
7. Entro sei mesi dall'emanazione dei decreti di cui al
comma 2, l'Inps provvede al riassetto organizzativo e
funzionale conseguente alla soppressione degli Enti di cui
al comma 1 operando una razionalizzazione
dell'organizzazione e delle procedure.
8. Le disposizioni dei commi da 1 a 9 devono comportare
una riduzione dei costi complessivi di funzionamento
relativi all'INPS ed agli Enti soppressi non inferiore a 20
milioni di euro nel 2012, 50 milioni di euro per l'anno
2013 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2014. I relativi
risparmi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnati al Fondo ammortamento titoli di
Stato. Resta fermo il conseguimento dei risparmi, e il
correlato versamento all'entrata del bilancio statale,
derivante dall'attuazione delle misure di razionalizzazione
organizzativa degli enti di previdenza, previste
dall'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n.
183.
9. Per assicurare il conseguimento degli obiettivi di
efficienza e di efficacia di cui al comma 1, di
razionalizzazione dell'organizzazione amministrativa ai
sensi del comma 7, nonche' la riduzione dei costi di cui al
comma 8, il Presidente dell'INPS, la cui durata in carica,
a tal fine, e' differita al 31 dicembre 2014, promuove le
piu' adeguate iniziative, ne verifica l'attuazione,
predispone rapporti, con cadenza quadrimestrale, al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e al
Ministero dell'economia e delle finanze in ordine allo
stato di avanzamento del processo di riordino conseguente
alle disposizioni di cui al comma 1 e redige alla fine del
mandato una relazione conclusiva, che attesti i risultati
conseguiti.
10. Al fine di razionalizzare le attivita' di
approvvigionamento idrico nei territori delle Regioni
Puglia e Basilicata, nonche' nei territori della provincia
di Avellino, a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, l'Ente per lo sviluppo
dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e
Lucania (EIPLI) e' soppresso e posto in liquidazione.
11. Le funzioni del soppresso Ente con le relative
risorse umane e strumentali, nonche' tutti i rapporti
attivi e passivi, sono trasferiti, entro il 30 settembre
2012 al soggetto costituito o individuato dalle Regioni
interessate, assicurando adeguata rappresentanza delle
competenti amministrazioni dello Stato. Fino all'adozione
delle misure di cui al presente comma e, comunque, non
oltre il termine del 30 settembre 2014 sono sospese le
procedure esecutive e le azioni giudiziarie nei confronti
dell'EIPLI. La tutela occupazionale e' garantita con
riferimento al personale titolare di rapporto di lavoro a
tempo indeterminato con l'ente soppresso. A far data dalla
soppressione di cui al comma 10 e fino all'adozione delle
misure di cui al presente comma, la gestione liquidatoria
dell'Ente e' assicurata dall'attuale gestione
commissariale, che mantiene i poteri necessari ad
assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente,
anche nei confronti dei terzi.
12. A decorrere dall'entrata in vigore del presente
decreto, e' istituito, sotto la vigilanza del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il
Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, che
svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie
strumentali e di personale, attribuite dall'articolo 63,
comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al
consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione,
manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago
Maggiore, al consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la
costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera
regolatrice del lago d'Iseo e al consorzio dell'Adda - Ente
autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio
dell'opera regolatrice del lago di Como. Per garantire
l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle
attivita' istituzionali fino all'avvio del Consorzio
nazionale, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, con proprio decreto, da emanarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, nomina un commissario e un sub
commissario e, su designazione del Ministro dell'economia e
delle finanze, un collegio dei revisori formato da tre
membri, di cui uno con funzioni di presidente. Dalla data
di insediamento del commissario, il consorzio del Ticino -
Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio
dell'opera regolatrice del lago Maggiore, il consorzio
dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione
ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e il
consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione,
manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago
di Como sono soppressi e i relativi organi decadono. La
denominazione "Consorzio nazionale per i grandi laghi
prealpini" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente,
le denominazioni: «Consorzio del Ticino - Ente autonomo per
la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera
regolatrice del lago Maggiore», «Consorzio dell'Oglio -
Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio
dell'opera regolatrice del lago d'Iseo» e «Consorzio
dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione
ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como». Con
decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottarsi entro e non oltre sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sentite le Commissioni parlamentari competenti in
materia di ambiente, che si esprimono entro venti giorni
dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza
con obiettivi di funzionalita', efficienza, economicita' e
rappresentativita', gli organi di amministrazione e
controllo, la sede, nonche' le modalita' di funzionamento,
e sono trasferite le risorse strumentali, umane e
finanziarie degli enti soppressi, sulla base delle
risultanze dei bilanci di chiusura delle relative gestioni
alla data di soppressione. I predetti bilanci di chiusura
sono deliberati dagli organi in carica alla data di
soppressione, corredati della relazione redatta dall'organo
interno di controllo in carica alla medesima data, e
trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e al Ministero
dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi
dei soppressi consorzi, i compensi, indennita' o altri
emolumenti comunque denominati ad essi spettanti sono
corrisposti fino alla data di soppressione mentre per gli
adempimenti di cui al precedente periodo spetta
esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese
effettivamente sostenute nella misura prevista dai
rispettivi ordinamenti. I dipendenti a tempo indeterminato
dei soppressi Consorzi mantengono l'inquadramento
previdenziale di provenienza e sono inquadrati nei ruoli
del Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, cui
si applica il contratto collettivo nazionale del comparto
enti pubblici non economici. La dotazione organica del
Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini non puo'
eccedere il numero del personale in servizio, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, presso i soppressi
Consorzi.
13. Gli enti di cui all'allegato A sono soppressi a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e i relativi organi decadono, fatti salvi gli
adempimenti di cui al comma 15.
14. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 13
dalla normativa vigente e le inerenti risorse finanziarie e
strumentali compresi i relativi rapporti giuridici attivi e
passivi, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna
procedura di liquidazione, neppure giudiziale, alle
amministrazioni corrispondentemente indicate nel medesimo
allegato A.
15. Con decreti non regolamentari del Ministro
interessato, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono trasferite le risorse strumentali e
finanziarie degli enti soppressi. Fino all'adozione dei
predetti decreti, per garantire la continuita' dei rapporti
gia' in capo all'ente soppresso, l'amministrazione
incorporante puo' delegare uno o piu' dirigenti per lo
svolgimento delle attivita' di ordinaria amministrazione,
ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a
valere sui conti correnti gia' intestati all'ente soppresso
che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei
decreti medesimi.
16. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto-legge, i bilanci di chiusura
degli enti soppressi sono deliberati dagli organi in carica
alla data di cessazione dell'ente, corredati della
relazione redatta dall'organo interno di controllo in
carica alla data di soppressione dell'ente medesimo e
trasmessi per l'approvazione al Ministero vigilante al
Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti
degli organi degli enti di cui al comma 13 i compensi,
indennita' o altri emolumenti comunque denominati ad essi
spettanti sono corrisposti fino alla data di soppressione.
Per gli adempimenti di cui al primo periodo del presente
comma ai componenti dei predetti organi spetta
esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese
effettivamente sostenute nella misura prevista dai
rispettivi ordinamenti.
17. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite, le
amministrazioni incorporanti possono avvalersi di personale
comandato nel limite massimo delle unita' previste dalle
specifiche disposizioni di cui alle leggi istitutive degli
enti soppressi.
18. Le amministrazioni di destinazione esercitano i
compiti e le funzioni facenti capo agli enti soppressi con
le articolazioni amministrative individuate mediante le
ordinarie misure di definizione del relativo assetto
organizzativo. Al fine di garantire la continuita' delle
attivita' di interesse pubblico gia' facenti capo agli enti
di cui al presente comma fino al perfezionamento del
processo di riorganizzazione indicato, l'attivita' facente
capo ai predetti enti continua ad essere esercitata presso
le sedi e gli uffici gia' a tal fine utilizzati.
19. Con riguardo all'Agenzia nazionale per la
regolazione e la vigilanza in materia di acqua, sono
trasferite all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei
servizi idrici, che vengono esercitate con i medesimi
poteri attribuiti all'Autorita' stessa dalla legge 14
novembre 1995, n. 481. Le funzioni da trasferire sono
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
19-bis. All'onere derivante dal funzionamento
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, in
relazione ai compiti di regolazione e controllo dei servizi
idrici di cui al comma 19, si provvede mediante un
contributo di importo non superiore all'uno per mille dei
ricavi dell'ultimo esercizio versato dai soggetti esercenti
i servizi stessi, ai sensi dell'articolo 2, comma 38,
lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e
successive modificazioni, e dell'articolo 1, comma 68-bis,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
19-ter. In ragione delle nuove competenze attribuite
all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai sensi del
comma 19, la pianta organica dell'Autorita' e' incrementata
di quaranta posti.
20. La Commissione Nazionale per la Vigilanza sulle
Risorse idriche e' soppressa.
Parte di provvedimento in formato grafico


20-bis. Con riguardo all'Agenzia per la sicurezza
nucleare, in via transitoria e fino all'adozione, di
concerto anche con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, del decreto di cui al comma 15 e
alla contestuale definizione di un assetto organizzativo
rispettoso delle garanzie di indipendenza previste
dall'Unione europea, le funzioni e i compiti facenti capo
all'ente soppresso sono attribuiti all'Istituto superiore
per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
21. Dall'attuazione dei commi da 13 a 20-bis non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica."
- si riporta il testo dell'articolo 4, comma 66, della
legge 12 novembre 2011, n. 183, (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilita' 2012:
"Art. 4 Riduzioni delle spese non rimodulabili dei
Ministeri
(omissis)
66. Al fine di concorrere al raggiungimento degli
obiettivi programmati di finanza pubblica per gli anni 2012
e seguenti l'INPS, I'INPDAP e l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
nell'ambito della propria autonomia, adottano misure di
razionalizzazione organizzativa volte a ridurre le proprie
spese di funzionamento in misura non inferiore all'importo
complessivo, in termini di saldo netto, di 60 milioni di
euro per l'anno 2012, 10 milioni di euro per l'anno 2013 e
16,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014. Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
e' stabilito il riparto dell'importo di cui al primo
periodo tra gli enti sopracitati nonche' tra gli altri enti
nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici
individuati con il medesimo decreto. Le somme provenienti
dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono
versate annualmente entro la data stabilita con il predetto
decreto ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato. ".
- si riporta il testo dell'articolo 1, comma 403, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilita' 2013:
"403. Gli obiettivi di risparmio rivenienti dalle
misure di razionalizzazione organizzativa dell'INPS e
dell'INAIL di cui all'articolo 4, comma 66, della legge 12
novembre 2011, n. 183 sono incrementati di 150.000 euro per
l'anno 2013. Tali disponibilita' sono destinate per le
spese di funzionamento conseguenti alla proroga dei
Consigli di Indirizzo e Vigilanza dei medesimi enti, ai
sensi del comma 402.".
 
Art. 37

Zone a burocrazia zero

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme di liberalizzazione delle attivita' economiche e di riduzione degli oneri burocratici per le imprese, le convenzioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 9 febbraio, 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, possono essere sottoscritte dai soggetti sperimentatori entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Le attivita' di sperimentazione di cui al citato articolo 12 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono estese a tutto il territorio nazionale, anche ai fini della definizione delle modalita' operative per la creazione di un sistema integrato di dati telematici tra le diverse amministrazioni e i gestori di servizi pubblici e di servizi per la pubblica utilita'.
3. I soggetti sperimentatori individuano e rendono pubblici sul loro sito istituzionale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza e' sostituito da una comunicazione dell'interessato.
3-bis. Si intendono non sottoposte a controllo tutte le attivita' delle imprese per le quali le competenti pubbliche amministrazioni non ritengano necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attivita', con o senza asseverazioni, ovvero la mera comunicazione. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale l'elenco delle attivita' soggette a controllo. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui al presente comma.
4. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l'accesso alle informazioni, comprese quelle di cui al comma 3, tramite il proprio sito istituzionale.
Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, predispone, altresi', un Piano nazionale delle zone a burocrazia zero e ne monitora costantemente l'attuazione pubblicando sul proprio sito una relazione trimestrale.
5. Le attivita' di cui al comma 2 non sono soggette a limitazioni, se non quando sia necessario tutelare i principi fondamentali della Costituzione, la sicurezza, la liberta' e la dignita' dell'uomo e l'utilita' sociale, il rispetto della salute, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico e culturale.
6. Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Riferimenti normativi

- si riporta l'articolo 12 del decreto-legge 9
febbraio, 2012. n. 5 convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 aprile 2012, n. 35, pubblicata nella Gazz. Uff. 6
aprile 2012, n. 82, S.O. :
"Art. 12 Semplificazione procedimentale per l'esercizio
di attivita' economiche e segnalazione certificata di
inizio attivita' in caso di esercizio congiunto
dell'attivita' di estetista, anche non prevalente, con
altre attivita' commerciali
1. Fermo restando quanto previsto dalle norme di
liberalizzazione delle attivita' economiche e di riduzione
degli oneri amministrativi per le imprese e tenendo conto
anche dei risultati del monitoraggio di cui all'articolo
11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7
settembre 2010, n. 160, le Regioni, le Camere di commercio,
industria, agricoltura e artigianato, i comuni e le loro
associazioni, le agenzie per le imprese ove costituite, le
altre amministrazioni competenti e le organizzazioni e le
associazioni di categoria interessate, comprese le
organizzazioni dei produttori di cui al decreto legislativo
18 maggio 2001, n. 228, possono stipulare convenzioni, su
proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e per lo sviluppo economico, sentita la
Conferenza unificata Stato-regioni ed autonomie locali, per
attivare percorsi sperimentali di semplificazione
amministrativa per gli impianti produttivi e le iniziative
ed attivita' delle imprese sul territorio, in ambiti
delimitati e a partecipazione volontaria, anche mediante
deroghe alle procedure ed ai termini per l'esercizio delle
competenze facenti esclusivamente capo ai soggetti
partecipanti, dandone preventiva ed adeguata informazione
pubblica.
2. Nel rispetto del principio costituzionale di
liberta' dell'iniziativa economica privata in condizioni di
piena concorrenza e pari opportunita' tra tutti i soggetti,
che ammette solo i limiti, i programmi e i controlli
necessari ad evitare possibili danni alla salute,
all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e
culturale, alla sicurezza, alla liberta', alla dignita'
umana e possibili contrasti con l'utilita' sociale, con
l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli
obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica, il
Governo adotta uno o piu' regolamenti ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, al fine di semplificare i procedimenti amministrativi
concernenti l'attivita' di impresa, compresa quella
agricola, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) semplificazione e razionalizzazione delle procedure
amministrative, anche mediante la previsione della
conferenza di servizi telematica ed aperta a tutti gli
interessati, e anche con modalita' asincrona;
b) previsione di forme di coordinamento, anche
telematico, attivazione ed implementazione delle banche
dati consultabili tramite i siti degli sportelli unici
comunali, mediante convenzioni fra Anci, Unioncamere,
Regioni, agenzie per le imprese e Portale nazionale impresa
in un giorno, in modo che sia possibile conoscere
contestualmente gli oneri, le prescrizioni ed i vantaggi
per ogni intervento, iniziativa ed attivita' sul
territorio;
c) individuazione delle norme da abrogare a decorrere
dall'entrata in vigore dei regolamenti e di quelle
tacitamente abrogate ai sensi della vigente normativa in
materia di liberalizzazione delle attivita' economiche e di
riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese;
c-bis) definizione delle modalita' operative per
l'integrazione dei dati telematici tra le diverse
amministrazioni.
3. I decreti di cui al comma 2 sono adottati entro il
31 dicembre 2012, tenendo conto dei risultati della
sperimentazione di cui al comma 1 e di quanto previsto dai
regolamenti di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, su proposta dei
Ministri per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e dello sviluppo economico, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere
dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato che
si intende reso in senso favorevole decorsi trenta giorni
dalla richiesta.
4. Con i regolamenti di cui all'articolo 1, comma 3,
del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, sono altresi'
individuate le attivita' sottoposte ad autorizzazione, a
segnalazione certificata di inizio di attivita' (SCIA) con
asseverazioni o a segnalazione certificata di inizio di
attivita' (SCIA) senza asseverazioni ovvero a mera
comunicazione e quelle del tutto libere.
4-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, le
disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 10 del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e
successive modificazioni, si applicano anche in caso di
esercizio congiunto dell'attivita' di estetista con altra
attivita' commerciale, a prescindere dal criterio della
prevalenza.
5. Le Regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nell'esercizio della loro potesta' normativa,
disciplinano la materia oggetto del presente articolo nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 29 della legge 7
agosto 1990, n. 241, dall'articolo 3 del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148 e dall'articolo 34 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. A tale
fine, il Governo, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, promuovono anche sulla base delle
migliori pratiche e delle iniziative sperimentali statali,
regionali e locali, accordi, o intese ai sensi
dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59.
6. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del
presente articolo i servizi finanziari, come definiti
dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.
59, nonche' i procedimenti tributari e in materia di giochi
pubblici e di tabacchi lavorati, per i quali restano ferme
le particolari norme che li disciplinano."
 
Art. 38

Disposizioni in materia di prevenzione incendi

1. Gli enti e i privati di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, sono esentati dalla presentazione dell'istanza preliminare di cui all'articolo 3 del citato decreto qualora gia' in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorita'.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma presentano l'istanza preliminare di cui all'articolo 3 e l'istanza di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011 entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso.
Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 3, 4 e 11, comma 4
del citato d.P.R. 1° agosto 2011, n. 151:
"Art. 3 - 1. Gli enti ed i privati responsabili delle
attivita' di cui all'Allegato I, categorie B e C, sono
tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando
l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni
nonche' dei progetti di modifiche da apportare a quelli
esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti
condizioni di sicurezza antincendio.
2. I progetti di cui al comma 1 sono corredati dalla
documentazione prevista dal decreto di cui al comma 7
dell'articolo 2.
3. Il Comando esamina i progetti ed entro trenta giorni
puo' richiedere documentazione integrativa. Il Comando si
pronuncia sulla conformita' degli stessi alla normativa ed
ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro sessanta
giorni dalla data di presentazione della documentazione
completa."
"Art. 4 - 1. Per le attivita' di cui all'Allegato I del
presente regolamento, l'istanza di cui al comma 2
dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139, e' presentata al Comando, prima dell'esercizio
dell'attivita', mediante segnalazione certificata di inizio
attivita', corredata dalla documentazione prevista dal
decreto di cui all'articolo 2, comma 7, del presente
regolamento. Il Comando verifica la completezza formale
dell'istanza, della documentazione e dei relativi allegati
e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta.
2. Per le attivita' di cui all'Allegato I, categoria A
e B, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento
dell'istanza di cui al comma 1, effettua controlli,
attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto
delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione
degli incendi, nonche' la sussistenza dei requisiti di
sicurezza antincendio. I controlli sono disposti anche con
metodo a campione o in base a programmi settoriali, per
categorie di attivita' o nelle situazioni di potenziale
pericolo comunque segnalate o rilevate. Entro lo stesso
termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei
presupposti per l'esercizio delle attivita' previsti dalla
normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta
motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione
dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti
dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia
possibile, l'interessato provveda a conformare alla
normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione
incendi detta attivita' entro un termine di quarantacinque
giorni. Il Comando, a richiesta dell'interessato, in caso
di esito positivo, rilascia copia del verbale della visita
tecnica.
3. Per le attivita' di cui all'Allegato I categoria C,
il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento
dell'istanza di cui al comma 1, effettua controlli,
attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto
delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione
degli incendi, nonche' la sussistenza dei requisiti di
sicurezza antincendio. Entro lo stesso termine, in caso di
accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per
l'esercizio delle attivita' previsti dalla normativa di
prevenzione incendi, il Comando adotta motivati
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e
di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa
prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile,
l'interessato provveda a conformare alla normativa
antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi
detta attivita' entro un termine di quarantacinque giorni.
Entro quindici giorni dalla data di effettuazione delle
visite tecniche effettuate sulle attivita' di cui al
presente comma, in caso di esito positivo, il Comando
rilascia il certificato di prevenzione incendi.
4. Il Comando acquisisce le certificazioni e le
dichiarazioni attestanti la conformita' delle attivita' di
cui all'Allegato I alla normativa di prevenzione incendi,
ai sensi del comma 4 dell'articolo 16 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
5. Qualora il sopralluogo debba essere effettuato dal
Comando nel corso di un procedimento di autorizzazione che
prevede un atto deliberativo propedeutico emesso da organi
collegiali, dei quali e' chiamato a far parte il Comando
stesso, si applicano i diversi termini stabiliti per tali
procedimenti.
6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del
presente decreto in caso di modifiche che comportano un
aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza
antincendio, l'obbligo per l'interessato di avviare
nuovamente le procedure previste dal presente articolo
ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di
strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di
variazioni qualitative e quantitative delle sostanze
pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni
qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di
sicurezza precedentemente accertate."
"Art. 11 -
(Omissis)
4. Gli enti e i privati responsabili delle nuove
attivita' introdotte all'Allegato I, esistenti alla data di
pubblicazione del presente regolamento, devono espletare i
prescritti adempimenti entro due anni dalla data di entrata
in vigore del presente regolamento.
(Omissis)."
 
Art. 39

Disposizioni in materia di beni culturali

1. Al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 106, comma 2, la parola: «soprintendente» e' sostituita dalla seguente: «Ministero»;
b) all'articolo 146:
1) al comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio, l'autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi»;
2) al comma 5, secondo periodo, le parole: «e, ove non sia reso entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti, si considera favorevole» sono sostituite dalle seguenti: «ed e' reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione»;
3) (soppresso).
1-bis. I commi da 24 a 30 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono abrogati.
1-ter. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla revisione del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 24 settembre 2008, n. 182, prevedendo anche la trasmissione al Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici dell'atto di indirizzo per la societa' Arcus Spa, annualmente emanato con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici ha facolta' di proporre osservazioni entro trenta giorni dalla ricezione dell'atto di indirizzo. Lo schema del decreto recante l'atto di indirizzo e' trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto puo' comunque essere adottato. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 106 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive
modificazioni, recante "Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio
2002, n. 137", come modificato dalla presente legge:
"Articolo 106 Uso individuale di beni culturali
1. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali possono concedere l'uso dei beni culturali che
abbiano in consegna, per finalita' compatibili con la loro
destinazione culturale, a singoli richiedenti.
2. Per i beni in consegna al Ministero, il Ministero
determina il canone dovuto e adotta il relativo
provvedimento.
2-bis. Per i beni diversi da quelli indicati al comma
2, la concessione in uso e' subordinata all'autorizzazione
del Ministero, rilasciata a condizione che il conferimento
garantisca la conservazione e la fruizione pubblica del
bene e sia assicurata la compatibilita' della destinazione
d'uso con il carattere storico-artistico del bene medesimo.
Con l'autorizzazione possono essere dettate prescrizioni
per la migliore conservazione del bene."
- Si riporta il testo dell'articolo 146 del citato
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come modificato
dalla presente legge:
"Articolo 146 Autorizzazione
1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi
titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico,
tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in
base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma
1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, ne'
introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori
paesaggistici oggetto di protezione.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di
presentare alle amministrazioni competenti il progetto
degli interventi che intendano intraprendere, corredato
della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare
i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta
l'autorizzazione.
3. La documentazione a corredo del progetto e'
preordinata alla verifica della compatibilita' fra
interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato.
Essa e' individuata, su proposta del Ministro, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la
Conferenza Stato-regioni, e puo' essere aggiornata o
integrata con il medesimo procedimento.
4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto
autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o
agli altri titoli legittimanti l'intervento
urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo
167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non puo' essere
rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione,
anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione e'
efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale
l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a
nuova autorizzazione. Qualora i lavori siano iniziati nel
quinquennio, l'autorizzazione si considera efficace per
tutta la durata degli stessi.
5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si
pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere
vincolante del soprintendente in relazione agli interventi
da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla
legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo
quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5. Il parere
del soprintendente, all'esito dell'approvazione delle
prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati,
predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141,
comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d),
nonche' della positiva verifica da parte del Ministero, su
richiesta della regione interessata, dell'avvenuto
adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura
obbligatoria non vincolante ed e' reso nel rispetto delle
previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico,
entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione
degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente
provvede sulla domanda di autorizzazione.
6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in
materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di
adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse
strumentali. Puo' tuttavia delegarne l'esercizio, per i
rispettivi territori, a province, a forme associative e di
cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti
disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti
parco, ovvero a comuni, purche' gli enti destinatari della
delega dispongano di strutture in grado di assicurare un
adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonche'
di garantire la differenziazione tra attivita' di tutela
paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in
materia urbanistico-edilizia.
7. L'amministrazione competente al rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza
dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per
l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei
criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141,
comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d).
Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione
verifica se l'istanza stessa sia corredata della
documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove
necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a
svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni
dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua
gli accertamenti circa la conformita' dell'intervento
proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di
dichiarazione di interesse pubblico e nei piani
paesaggistici e trasmette al soprintendente la
documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola
con una relazione tecnica illustrativa nonche' con una
proposta di provvedimento, e da' comunicazione
all'interessato dell'inizio del procedimento e
dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di
procedimento amministrativo.
8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5,
limitatamente alla compatibilita' paesaggistica del
progettato intervento nel suo complesso ed alla conformita'
dello stesso alle disposizioni contenute nel piano
paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui
all'articolo 140, comma 2, entro il termine di
quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il
soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli
interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi
dell' articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Entro venti giorni dalla ricezione del parere,
l'amministrazione provvede in conformita'.
9. Decorso inutilmente il termine di cui al primo
periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso
il prescritto parere, l'amministrazione competente puo'
indire una conferenza di servizi, alla quale il
soprintendente partecipa o fa pervenire il parere scritto.
La conferenza si pronuncia entro il termine perentorio di
quindici giorni. In ogni caso, decorsi sessanta giorni
dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente,
l'amministrazione competente provvede sulla domanda di
autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro
d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto
dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio
dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve
entita' in base a criteri di snellimento e concentrazione
dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui
agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
10. Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo
periodo del comma 8 senza che l'amministrazione si sia
pronunciata, l'interessato puo' richiedere l'autorizzazione
in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche
mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal
ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia
delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa
inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva
e' presentata al soprintendente.
11. L'autorizzazione paesaggistica e' trasmessa, senza
indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel
corso del procedimento, nonche', unitamente allo stesso
parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici
territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco
nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti
al vincolo.
12. L'autorizzazione paesaggistica e' impugnabile, con
ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, dalle
associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di
ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto
pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le
ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono
essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non
abbiano proposto ricorso di primo grado.
13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica e' istituito un elenco
delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni
trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via
telematica, in cui e' indicata la data di rilascio di
ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del
relativo oggetto. Copia dell'elenco e' trasmessa
trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini
dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.
14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano
anche alle istanze concernenti le attivita' di coltivazione
di cave e torbiere nonche' per le attivita' minerarie di
ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui all'
articolo 134.
15. (abrogato)
16. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica."
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto
legge 6 luglio 2012, n. 95 recante "Disposizioni urgenti
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario",
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 luglio 2012, n.
156, come modificato dalla presente legge:
"Art. 12 Soppressione di enti e societa'
1. L'INRAN e' soppresso a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
2. Per effetto della detta soppressione sono attribuiti
al CRA le funzioni ed i compiti gia' affidati all'INRAN ai
sensi dell'articolo 11, decreto legislativo n. 454 del 1999
e le competenze dell'INRAN acquisite nel settore delle
sementi elette. Sono soppresse le funzioni dell'INRAN gia'
svolte dall'ex INCA. (113)
3. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare
del Ministro per le politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie
trasferite al CRA. (114)
4. Il nuovo organico del CRA quale risultante a seguito
del trasferimento del personale di ruolo dell'INRAN, che
mantiene il trattamento economico, giuridico e
previdenziale del personale del comparto ricerca, e'
ridotto del 10 per cento, con esclusione del personale di
ricerca. Per i restanti rapporti gli enti incorporanti
subentrano nella titolarita' fino alla loro naturale
scadenza.
5. (abrogato)
6. Al fine di garantire la continuita' dei rapporti
gia' in capo all'ente soppresso, il direttore generale
dell'INRAN, e' delegato allo svolgimento delle attivita' di
ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di
pagamento e riscossione a valere sui conti correnti gia'
intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla
data di emanazione dei decreti medesimi, per un termine
comunque non superiore a dodici mesi.
7. Al fine di ridurre la spesa di funzionamento, di
incrementare l'efficienza e di migliorare la qualita' dei
servizi resi alle imprese agricole, a decorrere dal 1°
ottobre 2012, le funzioni di coordinamento di cui
all'articolo 6, comma 3, del regolamento (CE) n. 1290 del
2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al
finanziamento della politica agricola comune sono svolte
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali che agisce come unico rappresentante dello Stato
italiano nei confronti della Commissione europea per tutte
le questioni relative al FEAGA e al FEASR, ai sensi del
regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21
giugno 2006.
8. Restano ferme in capo ad AGEA tutte le altre
funzioni previste dalla vigente normativa.
9. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare
del Ministro per le politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie
riallocate presso il Ministero per le politiche agricole
alimentari e forestali. A tal fine, e fermo restando quanto
previsto al comma 12, la dotazione organica di AGEA
attualmente esistente e' ridotta del 50 per cento per il
personale dirigenziale di prima fascia e del 10 per cento
per il personale dirigenziale di seconda fascia e,
conseguentemente, AGEA adegua il proprio assetto
organizzativo.
10. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione e' approvata
apposita tabella di corrispondenza per l'inquadramento del
personale trasferito. Con regolamento da adottarsi ai sensi
dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis della legge n. 400 del
1988, il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali adegua la propria dotazione organica sulla base
delle unita' di personale effettivamente trasferito e la
propria organizzazione.
11. Il personale trasferito al Ministero politiche
agricole alimentari e forestali mantiene il trattamento
previdenziale nonche' quello economico fondamentale e
accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative,
corrisposte al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui
il trattamento economico risulti piu' elevato rispetto a
quello previsto per il personale del Ministero politiche
agricole alimentari forestali e' attribuito per la
differenza un assegno ad personam riassorbibile con i
successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo
conseguiti. Il Ministero subentra nella titolarita' dei
restanti rapporti fino alla naturale scadenza.
12. La consistenza numerica complessiva del personale
di ruolo che rimane in servizio presso AGEA, a seguito del
trasferimento di cui al comma 11 costituisce il limite
massimo della dotazione organica della stessa Agenzia.
13. A decorrere dall'entrata in vigore del presente
decreto, gli organi dell'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura, sottoposta alla vigilanza del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, sono:
a) il direttore dell'agenzia, scelto in base a criteri
di alta professionalita' e conoscenza del settore
agroalimentare;
b) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre
membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
Il presidente, scelto tra i dirigenti di livello
dirigenziale non generale, e' designato dal Ministro
dell'economia e delle finanze ed e' collocato fuori ruolo
(104).
14. Il direttore e' nominato con decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, previa
trasmissione della proposta di nomina alle Commissioni
parlamentari per il parere di competenza, che dovra' essere
espresso entro i termini stabiliti dai regolamenti delle
due Camere. L'incarico ha la durata massima di tre anni, e'
rinnovabile per una sola volta ed e' incompatibile con
altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra
attivita' professionale privata. (105)
15. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, e' adottato lo
statuto dell'Agenzia, e con altro decreto, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati
il compenso del direttore e dei componenti del collegio dei
revisori.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
17. Sono abrogati dalla data di trasferimento delle
funzioni, di cui ai commi 7 e 8, le disposizioni del
decreto legislativo n. 165 del 1999 incompatibili con i
commi da 1 a 16 del presente articolo e dalla data di
entrata in vigore del presente decreto l'articolo 9 del
citato decreto legislativo. (105)
18. Dalle disposizioni dei commi da 1 a 17 non derivano
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. (105)
18-bis. La societa' Buonitalia s.p.a. in liquidazione,
di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 99, e' soppressa. Al fine di razionalizzare
l'attuazione delle politiche promozionali di competenza
nazionale nell'ambito della promozione all'estero delle
produzioni agroalimentari italiane e rendere piu' efficaci
ed efficienti gli interventi a favore della
internazionalizzazione delle imprese agricole, le funzioni,
gia' svolte da Buonitalia s.p.a. in liquidazione, sono
attribuite all'Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui
all'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, e' disposto il trasferimento delle
funzioni e delle risorse umane di Buonitalia s.p.a. in
liquidazione all'Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui al
presente comma. Con ulteriore decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare
entro sessanta giorni dalla chiusura della fase di
liquidazione, e' disposto il trasferimento delle eventuali
risorse strumentali e finanziarie residue di Buonitalia
s.p.a. in liquidazione all'Agenzia. I dipendenti a tempo
indeterminato in servizio presso la predetta societa' al 31
dicembre 2011, previo espletamento di apposita procedura
selettiva da espletare nei limiti e a valere sulle facolta'
assunzionali dell'ente, di verifica dell'idoneita', sono
inquadrati nei ruoli dell'ente di destinazione sulla base
di un'apposita tabella di corrispondenza approvata con il
predetto decreto. I dipendenti traferiti mantengono il
trattamento economico fondamentale, percepito al momento
dell'inquadramento. Nel caso in cui il trattamento
economico predetto risulti piu' elevato rispetto a quello
previsto per il personale dell'Agenzia i dipendenti
percepiscono per la differenza un assegno ad personam
riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a
qualsiasi titolo conseguiti. L'articolo 17 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e' abrogato.
19. Al fine di semplificare le procedure di riordino,
trasformazione e soppressione di enti ed organismi pubblici
statali, nonche' di strutture pubbliche statali o
partecipate dallo Stato, i regolamenti previsti
dall'articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007
sono emanati, anche sulla base delle proposte del
commissario straordinario di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
sentito il Ministro vigilante. (105)
20. A decorrere dalla data di scadenza degli organismi
collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in
regime di proroga ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le
attivita' svolte dagli organismi stessi sono
definitivamente trasferite ai competenti uffici delle
amministrazioni nell'ambito delle quali operano. Restano
fermi, senza oneri per la finanza pubblica, gli osservatori
nazionali di cui all'articolo 11 della legge 7 dicembre
2000, n. 383, e all'articolo 12 della legge 11 agosto 1991,
n. 266, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza di cui all'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, la
Consulta nazionale per il servizio civile, istituita
dall'articolo 10, comma 2, della legge 8 luglio 1998, n.
230, l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e
della pornografia minorile, di cui all'articolo 17, comma
1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269 nonche' il
Comitato nazionale di parita' e la Rete nazionale delle
consigliere e dei consiglieri di parita' di cui,
rispettivamente, all'articolo 8 ed all'articolo 19 del
decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. A decorrere
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, ai componenti dei suddetti organismi
collegiali non spetta alcun emolumento o indennita'. (112)
21. 22. (soppresso)
23. La Commissione scientifica CITES di cui
all'articolo 4, comma 5, della legge 7 febbraio 1992, n.
150, non e' soggetta alle disposizioni di cui agli articoli
68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e 29,
comma 2, lettera e-bis), e comma 2-bis, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248. La partecipazione alla
Commissione e' a titolo gratuito e non da' diritto a
corresponsione di compensi, comunque denominati, gettoni di
presenza e rimborsi spese.
24. - 30. (abrogati)
31. - 38. (soppressi)
39. All'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente:
«L'incarico del commissario non puo' eccedere la durata di
tre anni e puo' essere prorogato, per motivate esigenze,
una sola volta per un periodo massimo di due anni. Decorso
tale periodo, le residue attivita' liquidatorie continuano
ad essere svolte dal Ministero vigilante ai sensi della
normativa vigente.».
40. In relazione alle liquidazioni coatte
amministrative di organismi ed enti vigilati dallo Stato in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,
qualora alla medesima data il commissario sia in carica da
piu' di cinque anni, il relativo incarico cessa decorso un
anno dalla predetta data e l'amministrazione competente per
materia ai sensi della normativa vigente subentra nella
gestione delle residue attivita' liquidatorie, fatta salva
la facolta' di prorogare l'incarico del commissario per un
ulteriore periodo non superiore a sei mesi
41. - 48. (soppressi)
49. L'Associazione italiana di studi cooperativi «Luigi
Luzzatti» di cui all'articolo 10, comma 10, della legge 23
luglio 2009, n. 99, e' soppressa e i relativi organi
decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 51.
50. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dello sviluppo economico e' nominato un dirigente
delegato che esercita i poteri attribuiti al presidente e
al consiglio di amministrazione dell'associazione, fatti
salvi gli adempimenti di cui al comma 51, e provvede alla
gestione delle operazioni di liquidazione delle attivita'
ed estinzione delle passivita' e alla definizione delle
pendenze dell'ente soppresso. Il dirigente delegato e'
individuato tra i dirigenti del Ministero dello sviluppo
economico e il relativo incarico costituisce integrazione
dell'oggetto dell'incarico di funzione dirigenziale
conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e non comporta variazioni
del trattamento economico complessivo.
51. Il collegio dei revisori in carica alla data della
soppressione assicura il controllo delle attivita' del
dirigente delegato. Entro 30 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, il bilancio di chiusura
dell'ente soppresso e' deliberato dagli organi in carica
alla data di cessazione dell'ente, corredato
dall'attestazione redatta dall'organo interno di controllo
in carica alla data di soppressione dell'ente medesimo e
trasmesso per l'approvazione al Ministero dello sviluppo
economico e al Ministero dell'economia e delle finanze.
52. Le funzioni attribuite all'associazione di cui al
comma 49 dalla normativa vigente sono trasferite, senza che
sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche
giudiziale, al Ministero dello sviluppo economico che,
previo accertamento della sussistenza e dell'attualita'
dell'interesse pubblico allo svolgimento delle attivita',
esercita i relativi compiti e provvede alla gestione con i
propri uffici mediante utilizzo del Fondo di cui al comma
53.
53. Le convenzioni in essere tra l'associazione e il
Ministero dello sviluppo economico, sono risolte alla data
di entrata in vigore del presente decreto e le
corrispondenti somme, impegnate in favore
dell'associazione, individuate con apposito decreto del
Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono trasferite in
un apposito fondo da istituire nello stato di previsione
del Ministero dello sviluppo economico e sono destinate
alla prosecuzione delle attivita' di cui al comma 52.
54. Il personale di ruolo in servizio a tempo
indeterminato presso l'associazione Luigi Luzzatti alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, e' trasferito al Ministero dello sviluppo
economico. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e
la semplificazione e' approvata apposita tabella di
corrispondenza per l'inquadramento del personale
trasferito. Con regolamento da adottarsi ai sensi
dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis della legge n. 400 del
1988, il Ministero dello sviluppo economico adegua la
propria dotazione organica in misura corrispondente alle
unita' di personale effettivamente trasferite e la propria
organizzazione. Il personale trasferito al Ministero dello
sviluppo economico mantiene il trattamento previdenziale in
godimento. (105)
55. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento
economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle
voci fisse e continuative, corrisposto al momento
dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento
risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per il
personale del Ministero, e' attribuito per la differenza un
assegno ad personam riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
56. I contratti di consulenza, di collaborazione
coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale e
i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato in
corso alla data di soppressione dell'associazione cessano
di avere effetto il quindicesimo giorno successivo
all'entrata in vigore del presente decreto; entro tale
data, il dirigente delegato puo' prorogarne l'efficacia non
oltre l'originaria scadenza per far fronte alle attivita'
previste dal comma 50. (105)
57. L'eventuale attivo netto risultante dalla chiusura
della gestione del dirigente delegato di cui al comma 50 e'
versato all'entrata del bilancio dello Stato. Le risorse
strumentali dell'associazione sono acquisite al patrimonio
del Ministero dello sviluppo economico.
58. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e' abrogato l'articolo 10, comma 10, della legge 23
luglio 2009, n. 99 e le eventuali disposizioni legislative
e normative in contrasto con la presente norma.
59. A decorrere dal 1° gennaio 2014 la Fondazione
Valore Italia di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30
dicembre 2005, n. 273, convertito in legge 23 febbraio
2006, n. 51 e' soppressa e i relativi organi, oggetto di
scioglimento ai sensi dell'articolo 25 del codice civile,
decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 62.
(105)
60. Il commissario in carica al momento della
soppressione di cui al comma 59 esercita i poteri del
presidente e del consiglio di amministrazione della
fondazione e provvede alla gestione delle operazioni della
liquidazione delle attivita' ed estinzione delle passivita'
e alla definizione delle pendenze della fondazione
soppressa entro il termine del 30 giugno 2014. A tal fine,
dalla data di cui al comma 59 e' istituito nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico un
apposito Fondo al quale sono trasferite per essere
destinate alla estinzione delle passivita' risultanti dalla
gestione liquidatoria, anche le somme impegnate dal
Ministero in favore della Fondazione, individuate con un
apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il
compenso dovuto al commissario e' determinato dal Ministro
dello sviluppo economico. (105)
61. Il commissario entro il termine di cui al comma 60,
verifica altresi' la disponibilita' degli operatori del
mercato a subentrare nell'esecuzione del progetto per la
realizzazione dell'Esposizione permanente di cui
all'articolo 4, commi 68, 69 e 70, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, senza previsione e impegno di oneri per il
bilancio dello Stato, provvedendo, se del caso, previa
autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, al
trasferimento dei relativi rapporti e attivita' in essere
alla data del presente decreto. In caso di mancato
trasferimento entro la data del 30 giugno 2014 tutti i
rapporti di cui e' parte la Fondazione si risolvono di
diritto senza che sia dovuta alcuna compensazione, comunque
denominata, per l'estinzione anticipata. (105)
62. Il Ministero dello sviluppo economico provvede
dalla data di cui al comma 59 alla gestione diretta del
programma, oggetto di specifica convenzione con la
Fondazione, concernente la «Realizzazione del programma di
agevolazioni a favore delle micro, piccole e medie imprese
italiane per la valorizzazione economica dei disegni e
modelli industriali», utilizzando a tal fine le risorse
trasferite alla Fondazione e depositate su un conto
corrente vincolato allo scopo. Tali risorse sono versate
all'entrate dello Stato per essere riassegnate ad apposito
capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico e destinate all'esecuzione del
suddetto programma secondo criteri e modalita' definite con
decreto del Ministero dello sviluppo economico. (105)
63. Le convenzioni in essere alla data di cui al comma
59 tra il Ministero e la Fondazione soppressa e tra
quest'ultima e soggetti terzi, fatte salve le previsioni
dei commi 61 e 62, devono intendersi risolte in ogni caso a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. (105)
64. Il collegio dei revisori in carica alla data della
soppressione assicura il controllo delle attivita' del
commissario. Entro 15 giorni dalla data di cui al comma 59,
il bilancio di chiusura della Fondazione soppressa e'
presentato dal commissario per l'approvazione al Ministero
dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e
delle finanze ed e' corredato dall'attestazione redatta dal
collegio dei revisori. Il bilancio da' evidenza della
contabilita' separata attivata per la gestione della
convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la
Fondazione, concernente la realizzazione del programma di
cui al comma 62. I compensi, le indennita' o gli altri
emolumenti comunque denominati spettanti al collegio dei
revisori sono corrisposti fino agli adempimenti previsti
dal presente comma e comunque non oltre i 15 giorni dalla
data di cui al comma 59. (105)
65. Le risorse umane, nei limiti del personale con
contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato in
servizio presso la Fondazione alla data di cui al comma 59,
sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico che
provvede corrispondentemente ad incrementare la propria
dotazione organica. (105)
66. Il personale di cui al comma 65 e' inquadrato nei
ruoli del Ministero dello sviluppo economico, con decreto
del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto
con il Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e il Ministro dell'economia e delle
finanze, previo espletamento di apposita procedura
selettiva di verifica dell'idoneita', sulla base di una
tabella di equiparazione tra le qualifiche possedute presso
la Fondazione e quelle del Ministero tenuto conto delle
mansioni svolte e dei titoli di servizio. Il predetto
personale puo' essere destinato, in tutto o in parte, a
supporto delle attivita' del commissario per il compimento
delle operazioni di cui ai commi 60 e 61.
67. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento
economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle
voci fisse e continuative, corrisposto al momento
dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento
risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per il
personale del Ministero, e' attribuito per la differenza un
assegno ad personam riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
68. I contratti di consulenza, di collaborazione
coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale e
i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato in
corso alla data di soppressione della Fondazione cessano di
avere effetto il quindicesimo giorno successivo alla data
di cui al comma 59; entro tale data, il commissario puo'
prorogarne l'efficacia non oltre l'originaria scadenza per
far fronte alle attivita' previste dai commi 60 e 61. (105)
69. L'eventuale attivo netto risultante dalla chiusura
della gestione del commissario e le disponibilita' liquide
costituenti il Fondo di dotazione della Fondazione, o
comunque destinate alla realizzazione dell'Esposizione
permanente di cui al comma 61, sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato. Le risorse strumentali della
Fondazione sono acquisite al patrimonio del Ministero dello
sviluppo economico.
70. Dalla data di cui al comma 59, sono abrogati, i
commi 68, 69 e 70 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre
2003, n. 350 e l'articolo 1, comma 230, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, nella parte in cui dispone lo
stanziamento delle risorse del predetto Fondo alle
attivita' previste al comma 68 dell'articolo 4 della legge
24 dicembre 2003, n. 350 e l'articolo 33 del decreto-legge
30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge 23 febbraio
2006, n. 51 e le eventuali disposizioni legislative e
normative in contrasto con la presente disposizione. (105)
71. La titolarita' degli affidamenti diretti disposti
dal Ministero dello sviluppo economico in favore di
Promuovi Italia S.p.A. (nel seguito Promuovi Italia) e
delle convenzioni dalla stessa sottoscritte con il medesimo
Ministero e' trasferita a titolo gratuito, a decorrere
dalla data di stipula dell'accordo di cui al comma 73,
all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e
lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.A. (nel seguito
Invitalia) ovvero ad una societa' dalla stessa interamente
partecipata. La societa' conferitaria subentra in tutti i
rapporti attivi e passivi derivanti dal trasferimento.
72. Per gli effetti di cui al comma 71, sono trasferiti
da Promuovi Italia alla societa' conferitaria i beni
strumentali e, previo subentro nei relativi contratti di
lavoro, il personale a tempo indeterminato impiegato nello
svolgimento delle attivita'; la societa' subentra altresi'
in tutti i contratti di lavoro temporaneo e per prestazioni
professionali in essere alla data di perfezionamento
dell'accordo di cui al successivo comma 73. (108)
73. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
Invitalia stipula con Promuovi Italia apposito accordo per
l'individuazione della societa' conferitaria e delle
attivita', dei beni e del personale oggetto di
trasferimento, nel quale sono individuate le modalita' e i
criteri per la regolazione dei rispettivi rapporti
economici; lo schema del predetto accordo e' sottoposto
alla preventiva approvazione, da esercitarsi d'intesa con
il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo
sport, del Ministero dello sviluppo economico,
nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'articolo
1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (108)
74. Al comma 8-bis dell'articolo 12 del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: «Il Ministero delle
attivita' produttive» e: «Il Ministro delle attivita'
produttive», sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «La Presidenza del Consiglio dei Ministri» e «Il
Presidente del Consiglio dei Ministri». Per i soggetti di
cui al medesimo comma 8-bis trova applicazione quanto
disposto dall'articolo 4, comma 3, del presente decreto.
(108)
75. L'incarico di commissario per la gestione delle
societa' cooperative di cui all'articolo 2545-sexiesdecies
del codice civile, commissario liquidatore delle societa'
cooperative sciolte per atto dell'autorita' di cui
all'articolo 2545-septiesdecies del codice civile,
commissario liquidatore delle societa' cooperative in
liquidazione coatta amministrativa di cui agli articoli
2545-terdecies del codice civile e 198 del regio-decreto 16
marzo 1942, n. 267, e' monocratico. Il commissario
liquidatore esercita personalmente le funzioni del proprio
ufficio; nel caso di delega a terzi di specifiche
operazioni, l'onere per il compenso del delegato e'
detratto dal compenso del commissario.
76. Il provvedimento che dispone la liquidazione coatta
amministrativa delle societa' cooperative nonche' la
contestuale o successiva nomina del relativo commissario
liquidatore, di cui agli articoli 2545-terdecies del codice
civile e 198 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, e'
adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
77. Nelle procedure di liquidazione coatta
amministrativa di cui al comma 76, l'ammontare del compenso
dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza,
ove previsto, ed i relativi criteri di liquidazione, sono
determinati con decreto non regolamentare del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con Ministro
dell'economia e delle finanze, che individua modalita' di
remunerazione dei commissari liquidatori sulla base di
criteri predeterminati di apprezzamento della economicita',
efficacia ed efficienza delle attivita' svolte, tenuto
conto, per quanto applicabili e con gli adattamenti resi
necessari dalla specificita' della procedura, delle
disposizioni di cui al decreto ministeriale 25 gennaio
2012, n. 30, recante «Regolamento concernente l'adeguamento
dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la
determinazione dei compensi nelle procedure di concordato
preventivo». In ogni caso la remunerazione dei commissari
liquidatori non puo' essere superiore a quella prevista
all'entrata in vigore del presente decreto. (105)
78. All'articolo 11 del decreto-legge 29 dicembre 2011,
n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24
febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 5, le parole: «31 luglio 2012» sono
sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012» ed e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di mancata
adozione, entro il predetto termine, dello statuto e del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
all'articolo 36, comma 5, settimo periodo, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
l'Agenzia e' soppressa e le attivita' e i compiti gia'
attribuiti alla medesima sono trasferiti al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 1° ottobre
2012, che rimane titolare delle risorse previste
dall'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, e cui sono contestualmente trasferite le
risorse finanziarie umane e strumentali relative
all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie
autostradali di cui al medesimo comma 5»;
b) al comma 6, le parole: «31 luglio 2012» sono
sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012».
79. All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, secondo periodo, le parole: «in servizio
dalla data in vigore del presente decreto», sono sostituite
dalle seguenti: «in servizio alla data del 31 maggio 2012»;
b) al comma 7, le parole: «31 luglio 2012» sono
sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012».
80. All'articolo 83-bis, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «A tale fine nella fattura viene indicata,
altresi', la lunghezza della tratta effettivamente
percorsa»;
b) il comma 14, e' sostituito dal seguente:
«14. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo
26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive
modificazioni, e dall'articolo 7 del decreto legislativo 21
novembre 2005, n. 286, ove applicabili, alla violazione
delle norme di cui ai commi 7, 8 e 9, consegue la sanzione
amministrativa pecuniaria pari al doppio della differenza
tra quanto fatturato e quanto dovuto sulla base dei costi
individuati ai sensi dei commi 1 e 2; alla violazione delle
norme di cui ai commi 13 e 13-bis consegue la sanzione
amministrativa pecuniaria pari al dieci per cento
dell'importo della fattura e comunque non inferiore a
1.000,00 euro»;
c) il comma 15, e' sostituito dal seguente:
«15. Le violazioni indicate al comma 14 sono constatate
dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle entrate in
occasione dei controlli ordinari e straordinari effettuati
presso le imprese per la successiva applicazione delle
sanzioni ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689»
(104).
81. A decorrere dall'esercizio finanziario 2013 il
Comitato centrale per l'Albo nazionale degli
autotrasportatori di cui al Titolo II del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 284, opera quale centro di
costo nell'ambito del Centro di responsabilita'
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti.
82. Sono soppresse le lettere c), g) ed l)
dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005,
n. 284.
83. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 novembre
2005, n. 284, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) del comma 1 e' sostituita dalla
seguente: «a) un Dirigente del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti con incarico di livello
dirigenziale generale nell'ambito di quelli previsti
dall'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211 "Regolamento recante
riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti", con funzioni di Presidente»;
b) al comma 1, lettera b) le parole «dei quali il primo
e' eletto dal Comitato centrale fra i componenti in
rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «dei quali il
primo, responsabile dell'attivita' amministrativa e
contabile, con incarico di livello dirigenziale di seconda
fascia assegnato nell'ambito di quelli previsti
dall'articolo 14, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211»;
c) al comma 1, lettera g) le parole «quattro
rappresentanti» sono sostituite dalle seguenti: «un
rappresentante per ciascuna».
84. Le disposizioni di cui al comma 83 entrano in
vigore dal 1° gennaio 2013 (110). (105)
85. Lo stanziamento assegnato al Comitato centrale per
l'Albo degli autotrasportatori per le iniziative in materia
di sicurezza della circolazione, di controlli sui veicoli
pesanti e di protezione ambientale, stanziato sul capitolo
1330 - piano di gestione 1 - del bilancio del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, e' ridotto di 1,5
milioni di euro per l'anno 2012 e di 1,5 milioni di euro
per gli anni 2013 e 2014.
86. Il Comitato centrale per l'Albo degli
autotrasportatori, con i fondi disponibili, proseguira' in
particolare gli interventi necessari per l'attuazione dei
controlli sull'autotrasporto previsti dalle direttive
dell'Unione europea in materia e dalle intese intercorse
tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il
Ministero dell'interno.
87. Al fine di consentire una sollecita definizione
delle procedure connesse alla soppressione dell'INPDAP ed
alla sua confluenza nell'INPS e realizzare i conseguenti
risparmi previsti dall'articolo 21 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'approvazione del
bilancio di chiusura dell'INPDAP si provvede mediante la
nomina di un commissario ad acta.
88. All'articolo 24, comma 18, del citato decreto-legge
n. 201 del 2011, le parole: «30 giugno 2012» sono
sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2012».
89. Il Comitato amministratore della forma di
previdenza complementare denominata FONDINPS previsto
dall'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 30 gennaio 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2007, continua ad
operare in regime di proroga fino al perfezionamento della
procedura di ricostituzione dello stesso, e comunque non
oltre il 31 ottobre 2012, con le riduzioni stabilite
dall'art. 7, comma 10 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma
1, della legge 30 luglio 2010, n. 122. (105)
90. In funzione del processo di razionalizzazione
dell'Istituto per lo sviluppo della formazione
professionale dei lavoratori (ISFOL), istituito con il
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n.
478, e di contenimento dei costi degli organismi
collegiali, il regime di commissariamento del suddetto
Istituto disposto, a partire dal 22 dicembre 2011, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
i cui effetti sono confermati, mediante la nomina di un
dirigente generale di ruolo del Ministero, e' prorogato
fino all'approvazione del nuovo Statuto, volto a riordinare
il predetto Istituto secondo regole di contenimento della
spesa e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012.
90-bis. Per il personale alle dipendenze dell'ente CONI
alla data del 7 luglio 2002, transitato alla CONI Servizi
S.p.A. in attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge 8
luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 2002, n. 178, si applica, non oltre il 31
dicembre 2013, l'articolo 30 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. Alle amministrazioni destinatarie del
personale in mobilita' sono trasferite le risorse
finanziarie occorrenti per la corresponsione del
trattamento economico al personale medesimo, nei cui
confronti trova applicazione anche il comma 2-quinquies
dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001. "
Il decreto ministeriale del Ministro per i beni e le
attivita' culturali in data 24 settembre 2008, n. 182,
recante: "Disciplina dei criteri e delle modalita' per
l'utilizzo e la destinazione per la tutela e gli interventi
a favore dei beni e delle attivita' culturali della quota
percentuale degli stanziamenti previsti per le
infrastrutture" e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana del 18 novembre 2008,
n. 270.
 
Art. 40
Riequilibrio finanziario dello stato di previsione della spesa del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo

1. All'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, dopo le parole: «Soprintendenze speciali ed autonome,» sono aggiunte le seguenti: «nonche' il reintegro degli stanziamenti di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo» e dopo le parole: «impegni gia' presi su dette disponibilita'» sono aggiunte le seguenti «, o versamenti all'entrata del bilancio dello Stato, per i quali il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, ai fini della loro riassegnazione, in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio, allo stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo per l'attivita' di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.». Restano fermi, inoltre, gli obblighi di versamento all'entrata del bilancio dello Stato di cui all'articolo 4, comma 85, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.
1-bis. L'articolo 3, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, si interpreta nel senso che alle fondazioni, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, non si applicano le disposizioni di legge che prevedono la stabilizzazione del rapporto di lavoro come conseguenza della violazione delle norme in materia di stipulazione di contratti di lavoro subordinato a termine, di proroga o di rinnovo dei medesimi contratti.
Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2, del decreto
legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, recante: "Disposizioni
urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra
settori della stampa e della televisione, di
razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di
abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di
nuovi impianti nucleari, di partecipazioni della Cassa
depositi e prestiti, nonche' per gli enti del Servizio
sanitario nazionale della regione Abruzzo.", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31
marzo 2011, n. 74, come modificato dalla presente legge:
"Art. 2 Potenziamento delle funzioni di tutela
dell'area archeologica di Pompei
1. Al fine di rafforzare l'efficacia delle azioni e
degli interventi di tutela nell'area archeologica di Pompei
e nei luoghi ricadenti nella competenza territoriale della
Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e
di Pompei, il Ministro per i beni e le attivita' culturali
adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, un programma straordinario e
urgente di interventi conservativi di prevenzione,
manutenzione e restauro da realizzarsi nelle suddette aree.
Il piano e' predisposto dalla competente Soprintendenza ed
e' proposto dal Direttore generale per le antichita',
previo parere del Consiglio superiore per i beni culturali
e paesaggistici.
2. Per la realizzazione del programma di cui al comma 1
si provvede anche mediante l'utilizzo di risorse derivanti
dal fondo per le aree sottoutilizzate (F.A.S.), di cui
all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni, destinati alla regione Campania,
nonche' di una quota dei fondi disponibili nel bilancio
della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di
Napoli e di Pompei, determinata con decreto del Ministro
per i beni e le attivita' culturali. La quota da destinare
al programma straordinario di manutenzione da parte della
regione Campania e' individuata dalla Regione medesima
nell'ambito del Programma di interesse strategico regionale
(PAR) da sottoporre al CIPE per l'approvazione. (7)
3. Per il conseguimento degli obiettivi e per la
realizzazione del programma di cui al comma 1 e'
autorizzata l'assunzione, in deroga alle disposizioni di
cui all'articolo 2, commi 8-bis e 8-quater, del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e di
cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, mediante l'utilizzazione
di graduatorie in corso di validita', di personale di III
area, posizione economica F1, nel limite di spesa di euro
900.000 annui a decorrere dall'anno 2011. Tale personale e'
vincolato alla permanenza presso le sedi di servizio della
Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e
di Pompei per almeno un quinquennio dalla data di
assunzione. E' altresi' autorizzata, in deroga alle
medesime disposizioni di cui al primo periodo, l'assunzione
di ulteriore personale specializzato, anche dirigenziale,
mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso di
validita', nel limite delle ordinarie facolta' assunzionali
consentite per l'anno 2011 dalla normativa vigente, da
destinare all'espletamento di funzioni di tutela del
patrimonio culturale. Alla copertura degli oneri derivanti
dal presente comma si provvede, a valere sulle facolta'
assunzionali del predetto Ministero, nell'ambito degli
stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente
per il reclutamento del personale del Ministero per i beni
e le attivita' culturali e nel rispetto dei limiti
percentuali in materia di assunzioni di personale a tempo
indeterminato di cui all'articolo 3, comma 102, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni. Al
fine di procedere alle assunzioni di personale presso la
Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e
di Pompei, il Ministero per i beni e le attivita' culturali
procede, dopo l'utilizzo delle graduatorie regionali in
corso di validita' ai fini di quanto previsto dal terzo
periodo, alla formazione di una graduatoria unica nazionale
degli idonei secondo l'ordine generale di merito risultante
dalla votazione complessiva riportata da ciascun candidato
nelle graduatorie regionali in corso di validita',
applicando in caso di parita' di merito il principio della
minore eta' anagrafica. La graduatoria unica nazionale e'
elaborata anche al fine di consentire ai candidati di
esprimere la propria accettazione e non comporta la
soppressione delle singole graduatorie regionali. I
candidati che non accettano mantengono la collocazione ad
essi spettante nella graduatoria della regione per cui
hanno concorso. Il Ministero per i beni e le attivita'
culturali provvede alle attivita' di cui al presente comma
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
gia' disponibili a legislazione vigente. Il Ministero per i
beni e le attivita' culturali comunica alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato le
assunzioni effettuate ai sensi del presente comma ed i
relativi oneri. (8)
4. La Soprintendenza speciale per i beni archeologici
di Napoli e di Pompei, ai fini dell'attuazione del
programma di cui al comma 1, puo' altresi' avvalersi, nel
rispetto dei principi e delle disposizioni di fonte
comunitaria, della societa' ALES S.p.A., interamente
partecipata dallo Stato, mediante stipula di un'apposita
convenzione, nell'ambito delle risorse disponibili, per
l'affidamento diretto di servizi tecnici, anche afferenti
alla fase di realizzazione degli interventi in attuazione
del programma di cui al comma 1.
5. Al fine della realizzazione del programma di cui al
comma 1, i termini minimi stabiliti dagli articoli 70, 71,
72 e 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni, sono ridotti della meta'. Per
l'affidamento dei lavori compresi nel programma e'
sufficiente il livello di progettazione preliminare, in
deroga all'articolo 203, comma 3-bis, del citato decreto
legislativo n. 163 del 2006, salvo che il responsabile del
procedimento ritenga motivatamente la necessita' di
acquisire un maggiore livello di definizione progettuale.
6. Gli interventi previsti dal programma di cui al
comma 1 ricadenti all'esterno del perimetro delle aree
archeologiche sono dichiarati di pubblica utilita',
indifferibili e urgenti e possono essere realizzati, ove
occorra, in deroga alle previsioni degli strumenti di
pianificazione urbanistica e territoriali vigenti, sentiti
la Regione e il Comune territorialmente competente.
7. Allo scopo di favorire l'apporto di risorse
provenienti da soggetti privati per l'esecuzione dei
lavori, dei servizi e delle forniture di cui al comma 1,
gli obblighi di pubblicita', imparzialita', parita' di
trattamento, trasparenza, proporzionalita', previsti dagli
articoli 26 e 27 del codice dei contratti pubblici, di cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, per i contratti di sponsorizzazione
finalizzati all'acquisizione di risorse finanziarie o alla
realizzazione degli interventi ricompresi nel programma
straordinario di cui al comma 1, si considerano assolti con
la pubblicazione di un avviso pubblico nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e, ove occorrente,
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, nonche' su
due quotidiani a diffusione nazionale, per almeno trenta
giorni, contenente un elenco degli interventi da
realizzare, con l'indicazione dell'importo di massima
stimato previsto per ciascuno intervento. In caso di
presentazione di una pluralita' di proposte di
sponsorizzazione, la Soprintendenza provvede ad assegnare a
ciascun candidato gli specifici interventi, definendo le
correlate modalita' di valorizzazione del marchio o
dell'immagine aziendale dello sponsor, secondo quanto
previsto dall'articolo 120 del codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, e successive modificazioni. In caso di mancata
o insufficiente presentazione di candidature, il
Soprintendente puo' ricercare ulteriori sponsor, senza
altre formalita' e anche mediante trattativa privata.
8. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio
2003, n. 240, al fine di assicurare l'equilibrio
finanziario delle Soprintendenze speciali ed autonome,
nonche' il reintegro degli stanziamenti di bilancio dello
stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo, con proprio
decreto, puo' disporre trasferimenti di risorse tra le
disponibilita' depositate sui conti di tesoreria delle
Soprintendenze medesime, in relazione alle rispettive
esigenze finanziarie, comunque assicurando l'assolvimento
degli impegni gia' presi su dette disponibilita', o
versamenti all'entrata del bilancio dello Stato, per i
quali il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti
variazioni di bilancio, ai fini della loro riassegnazione,
in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio, allo
stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo per l'attivita' di
tutela e valorizzazione del patrimonio culturale."
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 85, della
citata legge 12 novembre 2011, n. 183:
"Art. 4 Riduzioni delle spese non rimodulabili dei
Ministeri
(Omissis)"
85. Le somme giacenti, alla data di entrata in vigore
della presente legge, nelle contabilita' speciali, aperte
ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 25
marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni,
per la gestione dei fondi assegnati in applicazione dei
piani di spesa approvati ai sensi dell'articolo 7 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237,
intestate ai capi degli Istituti del Ministero per i beni e
le attivita' culturali, con priorita' per quelle
accreditate fino al 31 dicembre 2006, sono versate in conto
entrata del bilancio dello Stato, rispettivamente, per un
importo pari a 60,4 milioni di euro entro il 30 giugno 2012
e per un importo pari a 10 milioni di euro entro il 30
giugno 2013, previa individuazione con uno o piu' decreti
del Ministro per i beni e le attivita' culturali, su
proposta del Segretario generale che provvede alla
necessaria attivita' istruttoria e di verifica. Le
disposizioni del presente comma si applicano anche alle
somme giacenti presso i conti di tesoreria unica degli
Istituti dotati di autonomia speciale di cui all'articolo
15, comma 3, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233.
(Omissis)"
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 6, del
decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, recante:
"Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attivita'
culturali" e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana del 30 aprile 2010, n. 100:
"Art. 3 Disposizioni in materia di personale dipendente
dalle fondazioni lirico-sinfoniche
(Omissis)
6. Alle fondazioni lirico-sinfoniche, fin dalla loro
trasformazione in soggetti di diritto privato, continua ad
applicarsi l'articolo 3, quarto e quinto comma, della legge
22 luglio 1977, n. 426, e successive modificazioni, anche
con riferimento ai rapporti di lavoro instaurati dopo la
loro trasformazione in soggetti di diritto privato e al
periodo anteriore alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Sono altresi'
inefficaci i contratti di scrittura artistica non
concretamente riferiti a specifiche attivita' artistiche
espressamente programmate. Non si applicano, in ogni caso,
alle fondazioni lirico-sinfoniche le disposizioni
dell'articolo 1, commi 01 e 2, del decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368. Ai dipendenti delle fondazioni
lirico-sinfoniche, per le missioni all'estero, si applicano
come tetto massimo le disposizioni in materia di
trattamento economico di cui alla lettera D (Gruppo IV)
della tabella A allegata al decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica in
data 27 agosto 1998, e successive modificazioni, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998.
(Omissis)"
 
Art. 41

Disposizioni in materia ambientale

1. L'articolo 243 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«Art. 243 (Gestione delle acque sotterranee emunte). - 1. Al fine di impedire e arrestare l'inquinamento delle acque sotterranee nei siti contaminati, oltre ad adottare le necessarie misure di messa in sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento delle acque, anche tramite conterminazione idraulica con emungimento e trattamento, devono essere individuate e adottate le migliori tecniche disponibili per eliminare, anche mediante trattamento secondo quanto previsto dall'articolo 242, o isolare le fonti di contaminazione dirette e indirette; in caso di emungimento e trattamento delle acque sotterranee deve essere valutata la possibilita' tecnica di utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito, in conformita' alle finalita' generali e agli obiettivi di conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti nella parte terza.
2. Il ricorso al barrieramento fisico e' consentito solo nel caso in cui non sia possibile conseguire altrimenti gli obiettivi di cui al comma 1 secondo le modalita' dallo stesso previste.
3. Ove non si proceda ai sensi dei commi 1 e 2, l'immissione di acque emunte in corpi idrici superficiali o in fognatura deve avvenire previo trattamento depurativo da effettuare presso un apposito impianto di trattamento delle acque di falda o presso gli impianti di trattamento delle acque reflue industriali esistenti e in esercizio in loco, che risultino tecnicamente idonei.
4. Le acque emunte convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuita' il punto di prelievo di tali acque con il punto di immissione delle stesse, previo trattamento di depurazione, in corpo ricettore, sono assimilate alle acque reflue industriali che provengono da uno scarico e come tali soggette al regime di cui alla parte terza.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 104, ai soli fini della bonifica, e' ammessa la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nello stesso acquifero da cui sono emunte. A tal fine il progetto di cui all'articolo 242 deve indicare la tipologia di trattamento, le caratteristiche qualitative e quantitative delle acque reimmesse, le modalita' di reimmissione e le misure di controllo e monitoraggio della porzione di acquifero interessata; le acque emunte possono essere reimmesse anche mediante reiterati cicli di emungimento, trattamento e reimmissione, e non devono contenere altre acque di scarico ne' altre sostanze ad eccezione di sostanze necessarie per la bonifica espressamente autorizzate, con particolare riferimento alle quantita' utilizzabili e alle modalita' d'impiego.
6. Il trattamento delle acque emunte deve garantire un'effettiva riduzione della massa delle sostanze inquinanti scaricate in corpo ricettore, al fine di evitare il mero trasferimento della contaminazione presente nelle acque sotterranee ai corpi idrici superficiali».
2. All'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, adottato in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attivita' o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non si applica comunque alle ipotesi disciplinate dall'articolo 109 del presente decreto.».
3. All'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito, e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri.»;
b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Fatti salvi gli accordi di programma per la bonifica sottoscritti prima della data di entrata in vigore della presente disposizione che rispettano le norme in materia di bonifica vigenti al tempo della sottoscrizione, ai fini dell'applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 152 del 2006, le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte a test di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1998, n. 88, ai fini delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e, ove conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati.
3. Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono fonti di contaminazione e come tali devono essere rimosse o devono essere rese conformi ai limiti del test di cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovano i contaminanti o devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute.
3-bis. Gli oneri derivanti dai commi 2 e 3 sono posti integralmente a carico dei soggetti richiedenti le verifiche ivi previste.».
3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, i materiali di scavo provenienti dalle miniere dismesse, o comunque esaurite, collocate all'interno dei siti di interesse nazionale, possono essere utilizzati nell'ambito delle medesime aree minerarie per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali, a condizione che la caratterizzazione di tali materiali, tenuto conto del valore di fondo naturale, abbia accertato concentrazioni degli inquinanti che si collocano al di sotto dei valori di cui all'allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in funzione della destinazione d'uso e qualora risultino conformi ai limiti del test di cessione da compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni.
3-ter. Le aree sulle quali insistono i materiali di cui al comma 3-bis, ricorrendo le medesime condizioni ivi previste per i suoli e per le acque sotterranee, sono restituite agli usi legittimi. Ai fini di tale restituzione, il soggetto interessato comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i risultati della caratterizzazione, validati dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, che si avvale anche delle banche dati di enti o istituti pubblici.
4. All'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole «esigenze meramente temporanee», sono aggiunte le seguenti «ancorche' siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformita' alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti.».
5. All'articolo 1, comma 359, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, dopo le parole «1, comma 2,» sono aggiunte le seguenti «ed agli articoli 2,», e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «, se attribuiti, in tutto o in parte, con il decreto di nomina di cui al comma 358».
6. In relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2007/2195, al fine di consentire la semplificazione e l'accelerazione nell'attuazione degli interventi di adeguamento del sistema dei rifiuti nella Regione Campania e di accelerare l'attuazione delle azioni in corso per il superamento delle criticita' della gestione del sistema stesso, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nomina con propri decreti uno o piu' commissari ad acta per provvedere, in via sostitutiva degli Enti competenti in via ordinaria, alla realizzazione e all'avvio della gestione degli impianti nella Regione, gia' previsti e non ancora realizzati, e per le altre iniziative strettamente strumentali e necessarie. I decreti, adottati sentiti gli Enti interessati, specificano i compiti e la durata della nomina, per un periodo di sei mesi, salvo proroga o revoca.
6-bis. I commissari ad acta di cui al comma 6 possono avvalersi dei poteri previsti per i commissari regionali dai commi 2 e 2-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, e successive modificazioni.
6-ter. I commissari ad acta di cui al comma 6 possono promuovere la conclusione di accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e accordi tra i soggetti istituzionali interessati, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di assicurare l'efficace coordinamento e l'accelerazione delle procedure amministrative concernenti l'attuazione degli interventi; l'acquisizione al patrimonio pubblico e la disciplina del regime giuridico delle aree di localizzazione degli impianti e degli impianti medesimi; la realizzazione delle opere complementari e accessorie per il collegamento dei siti d'impianto alle reti viarie e delle infrastrutture a rete; il riconoscimento delle misure premiali e di compensazione ambientale in favore degli enti locali nel cui territorio ricadono gli impianti; le forme associative fra gli enti locali per garantire l'utilizzo convenzionale o obbligatorio degli impianti, nell'ambito del ciclo di gestione dei rifiuti nel bacino territoriale interessato, quale modello giuridico con l'efficacia prevista dal comma 7 dell'articolo 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
6-quater. Nelle more del completamento degli impianti di cui al comma 6 e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in considerazione delle perduranti imperative esigenze di protezione sanitaria e ambientale nella regione Campania, e' vietata l'importazione nella regione di rifiuti speciali, pericolosi e no, e di rifiuti urbani pericolosi destinati allo smaltimento.
6-quinquies. Essendo cessata il 31 dicembre 2012 la struttura commissariale del Commissario di Governo per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque nella regione Campania, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 19 febbraio 2010, n. 3849, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2010, in ragione delle competenze residue al 31 dicembre 2012, non precedentemente trasferite agli enti ordinariamente competenti, consistenti prevalentemente nel contenzioso di natura legale derivante dalle precedenti gestioni, e' assegnato al Commissario delegato di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2010, n. 3891, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2010, prorogato con l'articolo 2 del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, in considerazione della precedente attivita' di liquidazione svolta, il compito di definire entro il termine del 31 dicembre 2013 il valore economico del predetto contenzioso e gli enti legittimati al subentro, e comunque di garantire la continuita' dell'attivita' amministrativa in corso. Alle attivita' di cui al precedente periodo si procede con l'ausilio, oltre che dell'Avvocatura dello Stato, anche dell'Avvocatura della regione Campania. Per le eventuali esigenze di natura economica derivanti da procedimenti esecutivi nel periodo fino al 31 dicembre 2013, il Commissario di cui al presente comma e' autorizzato, nel limite massimo di 3 milioni di euro, ad utilizzare le somme giacenti sulla contabilita' speciale di competenza.
7. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6 sono posti a carico degli enti e dei soggetti inadempienti secondo le modalita' da stabilirsi con i decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previsti dal medesimo comma.
7-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli impianti geotermici pilota sono di competenza statale».
7-ter. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il punto 7-ter dell'allegato II alla parte II, e' inserito il seguente:
«7-quater). Impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni»;
b) alla lettera v) dell'allegato III alla parte II, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni»;
c) alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla parte II dopo le parole: «le risorse geotermiche» sono inserite le seguenti: «con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni».
7-quater. La lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e' sostituita dalla seguente:
«e-bis) l'esplorazione e lo sfruttamento offshore di minerali, compresi gli idrocarburi nonche' quelli previsti dall'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni».
Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 184-bis del decreto legislativo
3 aprile 2006, n.152 Norme in materia ambientale,
pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O.,
come modificato dalla preente legge:
"Art.184-bis. Sottoprodotto (594).
1. E' un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi
dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza
od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto e' originato da un processo
di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il
cui scopo primario non e' la produzione di tale sostanza od
oggetto;
b) e' certo che la sostanza o l'oggetto sara'
utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo
processo di produzione o di utilizzazione, da parte del
produttore o di terzi;
c) la sostanza o l'oggetto puo' essere utilizzato
direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso
dalla normale pratica industriale;
d) l'ulteriore utilizzo e' legale, ossia la sostanza o
l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i
requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione
della salute e dell'ambiente e non portera' a impatti
complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.
2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1,
possono essere adottate misure per stabilire criteri
qualitativi o quantitativi da soddisfare affinche'
specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano
considerati sottoprodotti e non rifiuti. All'adozione di
tali criteri si provvede con uno o piu' decreti del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, in conformita' a quanto previsto dalla
disciplina comunitaria.
2-bis. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto
2012, n. 161, adottato in attuazione delle previsioni di
cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo
che provengono da attivita' o opere soggette a valutazione
d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata
ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non si
applica comunque alle ipotesi disciplinate dall'articolo
109 del presente decreto ."
- Si riporta l'articolo 3 del D.L. 25-1-2012 n. 2
Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale,
pubblicato nella Gazz. Uff. 25 gennaio 2012, n. 20.
come modificato dalla presente legge:
"Art. 3 Interpretazione autentica dell'articolo 185 del
decreto legislativo n. 152 del 2006, disposizioni in
materia di matrici materiali di riporto e ulteriori
disposizioni in materia di rifiuti (9)
1. Ferma restando la disciplina in materia di bonifica
dei suoli contaminati, i riferimenti al «suolo» contenuti
all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano
come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di
cui all'allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto
legislativo, costituite da una miscela eterogenea di
materiale di origine antropica, quali residui e scarti di
produzione e di consumo, e di terreno, che compone un
orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle
caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del
terreno in un determinato sito, e utilizzate per la
realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri.
(10)
2.Fatti salvi gli accordi di programma per la bonifica
sottoscritti prima dell'entrata in vigore della presente
disposizione che rispettano le norme in materia di bonifica
vigenti al tempo della sottoscrizione, ai fini
dell'applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettere b) e
c), del decreto legislativo n. 152 del 2006, le matrici
materiali di riporto devono essere sottoposte a test di
cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi
dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 5
febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1998, n. 88, ai fini delle
metodiche da utilizzare per escludere rischi di
contaminazione delle acque sotterranee e, ove conformi ai
limiti del test di cessione, devono rispettare quanto
previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica
dei siti contaminati. (11)
3. Le matrici materiali di riporto che non siano
risultate conformi ai limiti del test di cessione sono
fonti di contaminazione e come tali devono essere rimosse o
devono essere rese conformi ai limiti del test di cessione
tramite operazioni di trattamento che rimuovano i
contaminanti o devono essere sottoposte a messa in
sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche
disponibili e a costi sostenibili che consentano di
utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza
rischi per la salute.
3-bis. Gli oneri derivanti dai commi 2 e 3 sono posti
integralmente a carico dei soggetti richiedenti le
verifiche ivi previste.
4. All'articolo 240, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la parola: «suolo»
sono inserite le seguenti: «, materiali di riporto».
5. All'articolo 264 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Le integrazioni e le modifiche degli allegati
alle norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica
dei siti inquinati del presente decreto sono adottate con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro della
salute e con il Ministro dello sviluppo economico, previo
parere dell'ISPRA, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281».
6. All'allegato D alla parte IV del decreto legislativo
n. 152 del 2006, il punto 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Se un rifiuto e' identificato come pericoloso
mediante riferimento specifico o generico a sostanze
pericolose, esso e' classificato come pericoloso solo se le
sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad
esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto
in questione una o piu' delle proprieta' di cui
all'allegato I. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e
H11, di cui all'allegato I, si applica quanto previsto al
punto 3.4 del presente allegato. Per le caratteristiche H1,
H2, H9, H12, H13 e H14, di cui all'allegato I, la decisione
2000/532/CE non prevede al momento alcuna specifica. Nelle
more dell'adozione, da parte del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di uno specifico
decreto che stabilisca la procedura tecnica per
l'attribuzione della caratteristica H14, sentito il parere
dell'ISPRA, tale caratteristica viene attribuita ai rifiuti
secondo le modalita' dell'accordo ADR per la classe 9 - M6
e M7»."
- Si riporta l'articolo 49 del
D.L. 24-1-2012 n. 1
Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo
delle infrastrutture e la competitivita',
pubblicato nella Gazz. Uff. 24 gennaio 2012, n. 19,
S.O.:"Art. 49 Utilizzo terre e rocce da scavo )
1. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo e'
regolamentato con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. (116) (118)
1-bis. Il decreto di cui al comma precedente, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
stabilisce le condizioni alle quali le terre e rocce da
scavo sono considerate sottoprodotti ai sensi dell'articolo
184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006. (117)
1-ter. All'articolo 39, comma 4, del decreto
legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, il primo periodo e'
sostituito dal seguente: «Dalla data di entrata in vigore
del decreto ministeriale di cui all'articolo 49 del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e' abrogato l'articolo
186». (117)
1-quater. Dall'attuazione del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica"
- L'allegato 5 alla parte quarta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' il seguente:
"ALLEGATO 5 AL TITOLO V Concentrazione soglia di
contaminazione nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque
sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso
dei siti
Tabella 1: Concentrazione soglia di contaminazione nel
suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione
d'uso dei siti da bonificare
Parte di provvedimento in formato grafico


(1) In Tabella sono selezionate, per ogni categoria
chimica, alcune sostanze frequentemente rilevate nei siti
contaminati. Per le sostanze non esplicitamente indicate in
Tabella i valori di concentrazione limite accettabili sono
ricavati adottando quelli indicati per la sostanza
tossicologicamente piu' affine.
(*) Corrisponde al limite di rilevabilita' della
tecnica analitica (diffrattometria a raggi X oppure I.R.-
Trasformata di Fourier)
(**) = e' esponente:
kg-1 = -1 e' esponente;
1x10-5 = -5 e' esponente;
1x10-4 = -4 e' esponente.
Tabella 2. Concentrazione soglia di contaminazione
nelle acque sotterranee
Parte di provvedimento in formato grafico


(*) Non sono disponibili dati di letteratura tranne il
valore di 7 milioni fibre/l comunicato da ISS, ma giudicato
da ANPA e dallo stesso ISS troppo elevato. Per la
definizione del limite si propone un confronto con ARPA e
Regioni.
(**) 1x10-6 = -6 e' esponente
- Si riporta l'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 3 (L) Definizioni degli interventi edilizi (legge
5 agosto 1978, n. 457, art. 31)
1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:
a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli
interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione,
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e
quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza
gli impianti tecnologici esistenti;
b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere
e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti
anche strutturali degli edifici, nonche' per realizzare ed
integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre
che non alterino i volumi e le superfici delle singole
unita' immobiliari e non comportino modifiche delle
destinazioni di uso;
c) "interventi di restauro e di risanamento
conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare
l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalita'
mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto
degli elementi tipologici, formali e strutturali
dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con
essi compatibili. Tali interventi comprendono il
consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi
costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi
accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze
dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei
all'organismo edilizio;
d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli
interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi
mediante un insieme sistematico di opere che possono
portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte
diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il
ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento
di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi
di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli
consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa
volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole
innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa
antisismica nonche' quelli volti al ripristino di edifici,
o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti,
attraverso la loro ricostruzione, purche' sia possibile
accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che,
con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive
modificazioni, gli interventi di demolizione e
ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici
crollati o demoliti costituiscono interventi di
ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la
medesima sagoma dell'edificio preesistente; (2)
e) "interventi di nuova costruzione", quelli di
trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non
rientranti nelle categorie definite alle lettere
precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o
interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti
all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli
interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera
e.6);
e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e
secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;
e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti,
anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione
in via permanente di suolo inedificato;
e.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti
radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di
telecomunicazione;
e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche
prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali
roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano
utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come
depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a
soddisfare esigenze meramente temporanee ancorche' siano
installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno
di strutture ricettive all'aperto, in conformita' alla
normativa regionale di settore, per la sosta ed il
soggiorno di turisti; (3)
e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche
degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione
e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree,
qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero
che comportino la realizzazione di un volume superiore al
20% del volume dell'edificio principale;
e.7) la realizzazione di depositi di merci o di
materiali, la realizzazione di impianti per attivita'
produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori
cui consegua la trasformazione permanente del suolo
inedificato;
f) gli "interventi di ristrutturazione urbanistica",
quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico
- edilizio con altro diverso, mediante un insieme
sistematico di interventi edilizi, anche con la
modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della
rete stradale.
2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle
disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei
regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro
prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490."
-Si riporta il testo del comma 359, dell'articolo 1,
della legge 24 dicembre 2012 n. 228 Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilita' 2013).
pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2012, n. 302,
S.O., come modificato dalla presente legge:
"359. Il commissario, per l'attuazione dei necessari
interventi, e' autorizzato a procedere con i poteri di cui
agli articoli 1, comma 2, ed agli articoli 2, 3 e 4
dell'O.P.C.M. 6 settembre 2011, n. 3963, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre 2011, salvo
diversa previsione da parte del presente comma e dei commi
360 e 361, se attribuiti, in tutto o in parte, con il
decreto di nomina di cui al comma 358. Con il medesimo
decreto sono determinati i compiti e la durata della
nomina, per un periodo di sei mesi, salvo proroga o revoca.
"
- L'art. 1, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 26
novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 gennaio 2011, n. 1, e successive modificazioni e'
il seguente:
"2. Al fine di garantire la realizzazione urgente dei
siti da destinare a discarica, nonche' ad impianti di
trattamento o di smaltimento dei rifiuti nella regione
Campania, il Presidente della Regione, ferme le procedure
amministrative e gli atti gia' posti in essere, procede
sentiti le Province e gli enti locali interessati, alla
nomina per la durata massima di dodici mesi, di commissari
straordinari da individuare fra il personale della carriera
prefettizia o fra i magistrati ordinari, amministrativi o
contabili o fra gli avvocati dello Stato o fra i professori
universitari ordinari con documentata e specifica
competenza nel settore dell'impiantistica di trattamento
dei rifiuti, che abbiano adeguate competenze
tecnico-giuridiche i quali, con funzioni di amministrazione
aggiudicatrice, individuano il soggetto aggiudicatario
sulla base delle previsioni di cui all'articolo 57 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e provvedono in
via di somma urgenza ad individuare le aree occorrenti,
assumendo le necessarie determinazioni, anche ai fini
dell'acquisizione delle disponibilita' delle aree medesime,
e conseguendo le autorizzazioni e le certificazioni
pertinenti. Alla individuazione delle ulteriori aree dove
realizzare siti da destinare a discarica anche tra le cave
abbandonate o dismesse con priorita' per quelle acquisite
al patrimonio pubblico provvede, sentiti le province ed i
comuni interessati, il Commissario straordinario
individuato, ai sensi del periodo precedente, fra il
personale della carriera prefettizia. In deroga alle
disposizioni relative alla valutazione di impatto
ambientale (VIA) di cui al decreto legislativo 3 aprile
2006. n. 152, nonche' alla pertinente legislazione
regionale in materia, per la valutazione relativa
all'apertura delle discariche ed all'esercizio degli
impianti, i commissari straordinari di cui al primo periodo
del presente comma procedono alla convocazione della
conferenza dei servizi che e' tenuta a rilasciare il
proprio parere entro e non oltre quindici giorni dalla
convocazione. Qualora il parere reso dalla conferenza dei
servizi non intervenga nei termini previsti dal presente
comma il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri, si esprime in ordine al
rilascio della VIA entro i sette giorni successivi. Qualora
il parere reso dalla conferenza dei servizi sia negativo,
il Consiglio dei Ministri si esprime entro i sette giorni
successivi. A tale fine, i commissari predetti svolgono, in
luogo del Presidente della Regione Campania, le funzioni
gia' attribuite al Sottosegretario di Stato di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008,
n. 123, avvalendosi, per l'attuazione delle disposizioni
contenute nel presente comma, degli uffici della Regione e
delle Province interessate, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse allo
scopo finalizzate nell'ambito dei bilanci degli enti
interessati. I termini dei procedimenti relativi al
rilascio delle autorizzazioni, di certificazioni e di nulla
osta, pertinenti all'individuazione delle aree di cui al
primo periodo del presente comma, sono ridotti alla meta'.
2.bis. Al fine di garantire la realizzazione urgente di
impianti nella regione Campania destinati al recupero, alla
produzione e alla fornitura di energia mediante trattamenti
termici di rifiuti, fermi le procedure amministrative e gli
atti gia' posti in essere, il Presidente della regione
Campania, ovvero i Commissari straordinari individuati ai
sensi del comma 2, nell'ambito territoriale di competenza,
con funzione di amministrazione aggiudicatrice sulla base
delle previsioni di cui agli articoli 25 e 27 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, provvede, in via di
somma urgenza, ad individuare le aree occorrenti assumendo
tutte le necessarie ulteriori determinazioni anche ai fini
dell'acquisizione della disponibilita' delle aree medesime
e conseguendo le autorizzazioni e le certificazioni
pertinenti. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 23 maggio 2008,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2008, n. 123, e le funzioni gia' attribuite al
Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1 del predetto
decreto legge sono svolte dal Presidente della Regione ed i
termini dei procedimenti relativi al rilascio di
autorizzazioni, di certificazioni e di nulla osta sono
ridotti della meta'. A tal fine il Presidente della Regione
costituisce un'apposita struttura di supporto composta da
esperti del settore aventi adeguate professionalita' nel
numero massimo di cinque unita'. Alle spese di
funzionamento della struttura di supporto si provvede nel
limite massimo di euro 350.000 nell'ambito delle risorse di
cui all'articolo 3, comma 1."
- L'art. 34 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' il seguente:
"1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di
interventi o di programmi di intervento che richiedono, per
la loro completa realizzazione, l'azione integrata e
coordinata di comuni, di province e regioni, di
amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o
comunque di due o piu' tra i soggetti predetti, il
presidente della regione o il presidente della provincia o
il sindaco, in relazione alla competenza primaria o
prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di
intervento, promuove la conclusione di un accordo di
programma, anche su richiesta di uno o piu' dei soggetti
interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e
per determinarne i tempi, le modalita', il finanziamento ed
ogni altro connesso adempimento. 2. L'accordo puo'
prevedere altresi' procedimenti di arbitrato, nonche'
interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei
soggetti partecipanti. 3. Per verificare la possibilita' di
concordare l'accordo di programma, il presidente della
regione o il presidente della provincia o il sindaco
convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le
amministrazioni interessate. 4. L'accordo, consistente nel
consenso unanime del presidente della regione, del
presidente della provincia, dei sindaci e delle altre
amministrazioni interessate, e' approvato con atto formale
del presidente della regione o del presidente della
provincia o del sindaco ed e' pubblicato nel bollettino
ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con
decreto del presidente della regione, produce gli effetti
della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli
strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni
edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune
interessato. 5. Ove l'accordo comporti variazione degli
strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso
deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta
giorni a pena di decadenza. 6. Per l'approvazione di
progetti di opere pubbliche comprese nei programmi
dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente
utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma
dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di
programma comporta la dichiarazione di pubblica utilita',
indifferibilita' ed urgenza delle medesime opere; tale
dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non
hanno avuto inizio entro tre anni. 7. La vigilanza
sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali
interventi sostitutivi sono svolti da un collegio
presieduto dal presidente della regione o dal presidente
della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti
degli enti locali interessati, nonche' dal commissario del
Governo nella regione o dal prefetto nella provincia
interessata se all'accordo partecipano amministrazioni
statali o enti pubblici nazionali.8. Allorche' l'intervento
o il programma di intervento comporti il concorso di due o
piu' regioni finitime, la conclusione dell'accordo di
programma e' promossa dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al
comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 7 e' in
tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza
del Consiglio dei Ministri ed e' composto dai
rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato
all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri
esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al commissario
del Governo ed al prefetto."
- L'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' il
seguente:
"Art.15. Accordi fra pubbliche amministrazioni (87).
1. "Anche al di fuori delle ipotesi previste
dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono
sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo
svolgimento in collaborazione di attivita' di interesse
comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11,
commi 2 e 3 .
2-bis. A fare data dal 1° gennaio 2013 gli accordi di
cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai
sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma
elettronica qualificata, pena la nullita' degli stessi.
Dall'attuazione della presente disposizione non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato. All'attuazione della medesima si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
previste dalla legislazione vigente."
- L'art. 200, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 e' il seguente:
"Le regioni possono adottare modelli alternativi o in
deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali
laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che
dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi
strategici previsti dalla normativa vigente, con
particolare riferimento ai criteri generali e alle linee
guida riservati, in materia, allo Stato ai sensi
dell'articolo 195.".
- L'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei ministri 4 agosto 2010, n. 3891, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2010, prorogato con
l'articolo 2 del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio
2013, n. 11, e' il seguente:
" Il dott. Mario Pasquale De Biase, commissario
delegato ai sensi dell'art. 9, comma 6, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3849 del 19
febbraio 2010, provvede, avvalendosi in qualita' di
Soggetto attuatore della Societa' Sogesid S.p.A., e nel
rigoroso rispetto delle determinazioni assunte e da
assumersi da parte dell'Autorita' giudiziaria, alla
realizzazione degli interventi urgenti di messa in
sicurezza e bonifica delle aree di Giugliano in Campania
(Napoli) e dei Laghetti di Castelvolturno (Caserta).
2. Per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1
si provvede nel limite massimo di euro 47.807.351,01 a
valere sulle risorse presenti nella contabilita' del sopra
citato commissario delegato."
- L'art. 2 del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio
2013, n. 11, e' il seguente:
"Art. 2
1. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui
all'articolo 3,comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012,
n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
2012, n. 100, atteso il permanere di gravi condizioni di
emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessita'
e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di
continuita' nelle gestioni delle medesime emergenze
ambientali, fino al 31 dicembre 2013 continuano a produrre
effetti le disposizioni, di cui all'articolo 11
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3891 del 4 agosto 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 195 del 21 agosto 2010, l'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre
2006, e successive modificazioni, l'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3998 del 20
gennaio 2012, e successive modificazioni, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2012, e le
disposizioni di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4023 del 15 maggio
2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14
giugno 2012, ((nonche' le disposizioni di cui all'articolo
17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3738 del 5 febbraio 2009, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2009, e successive
modificazioni.))
Fino allo stesso termine continuano a
produrre effetti i provvedimenti rispettivamente
presupposti, conseguenti e connessi alle ordinanze di cui
al presente comma.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo si provvede con le risorse gia' previste per la
copertura finanziaria delle richiamate ordinanze del
Presidente del Consiglio dei Ministri.".
- Si riporta 'art. 1 del decreto legislativo 11
febbraio 2010, n. 22 Riassetto della normativa in materia
di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a
norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio
2009, n. 99, pubblicato nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2010,
n. 45., come modificato dalla presente legge:
"Art. 1 Ambito di applicazione della legge e competenze
1. La ricerca e la coltivazione a scopi energetici
delle risorse geotermiche effettuate nel territorio dello
Stato, nel mare territoriale e nella piattaforma
continentale italiana, quale definita dalla legge 21 luglio
1967, n. 613, sono considerate di pubblico interesse e di
pubblica utilita' e sottoposte a regimi abilitativi ai
sensi del presente decreto.
2. Ai sensi e per gli effetti del presente decreto
legislativo, valgono le seguenti definizioni:
a) sono risorse geotermiche ad alta entalpia quelle
caratterizzate da una temperatura del fluido reperito
superiore a 150 °C;
b) sono risorse geotermiche a media entalpia quelle
caratterizzate da una temperatura del fluido reperito
compresa tra 90 °C e 150 °C;
c) sono risorse geotermiche a bassa entalpia quelle
caratterizzate da una temperatura del fluido reperito
inferiore a 90 °C.
3. Sono d'interesse nazionale le risorse geotermiche ad
alta entalpia, o quelle economicamente utilizzabili per la
realizzazione di un progetto geotermico, riferito
all'insieme degli impianti nell'ambito del titolo di
legittimazione, tale da assicurare una potenza erogabile
complessiva di almeno 20 MW termici, alla temperatura
convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi; sono
inoltre di interesse nazionale le risorse geotermiche
economicamente utilizzabili rinvenute in aree marine. (6)
3-bis. Al fine di promuovere la ricerca e lo sviluppo
di nuove centrali geotermoelettriche a ridotto impatto
ambientale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387, sono altresi' di interesse nazionale
i fluidi geotermici a media ed alta entalpia finalizzati
alla sperimentazione, su tutto il territorio nazionale, di
impianti pilota con reiniezione del fluido geotermico nelle
stesse formazioni di provenienza, e comunque con emissioni
nulle, con potenza nominale installata non superiore a 5 MW
per ciascuna centrale, per un impegno complessivo
autorizzabile non superiore ai 50 MW; per ogni proponente
non possono in ogni caso essere autorizzati piu' di tre
impianti, ciascuno di potenza nominale non superiore a 5
MW. Gli impianti geotermici pilota sono di competenza
statale.
4. Fatto salvo quanto disposto ai commi 3, 3-bis e 5,
sono di interesse locale le risorse geotermiche a media e
bassa entalpia, o quelle economicamente utilizzabili per la
realizzazione di un progetto geotermico, riferito
all'insieme degli impianti nell'ambito del titolo di
legittimazione, di potenza inferiore a 20 MW ottenibili dal
solo fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei
reflui di 15 gradi centigradi. (3) (6)
5. Sono piccole utilizzazioni locali le risorse
geotermiche come definite e disciplinate dall'articolo 10.
Le stesse non sono soggette alla disciplina mineraria di
cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e
all'articolo 826 del codice civile. (6)
6. Le risorse geotermiche ai sensi e per gli effetti di
quanto previsto e disciplinato dal regio decreto 29 luglio
1927, n. 1443, e dall'articolo 826 del codice civile sono
risorse minerarie, dove le risorse geotermiche di interesse
nazionale sono patrimonio indisponibile dello Stato mentre
quelle di interesse locale sono patrimonio indisponibile
regionale. (4)
7. Le autorita' competenti per le funzioni
amministrative, ai fini del rilascio del permesso di
ricerca e delle concessioni di coltivazione, comprese le
funzioni di vigilanza sull'applicazione delle norme di
polizia mineraria, riguardanti le risorse geotermiche
d'interesse nazionale e locale sono le regioni o enti da
esse delegati, nel cui territorio sono rinvenute o il
Ministero dello sviluppo economico di concerto con il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, che si avvale, per l'istruttoria e per il controllo
sull'esercizio delle attivita', senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, della Direzione
generale per le risorse minerarie ed energetiche - Ufficio
nazionale minerario per gli idrocarburi di cui all'articolo
40 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e successive
modifiche, alla cui denominazione sono aggiunte le parole
«e le georisorse», di seguito denominato UNMIG, nel caso di
risorse geotermiche rinvenute nel mare territoriale e nella
piattaforma continentale italiana. (6)
8. E' esclusa dall'applicazione del presente
provvedimento la disciplina della ricerca e coltivazione
delle acque termali, intendendosi come tali le acque da
utilizzarsi a scopo terapeutico, ai sensi dell'articolo 2
della legge 24 ottobre 2000, n. 323.
9. Nel caso che insieme al fluido geotermico siano
presenti sostanze minerali industrialmente utilizzabili, le
disposizioni del presente provvedimento non si applicano
qualora il valore economico dei KWH termici recuperabili da
detto fluido risulti inferiore a quello delle sostanze
minerali coesistenti. In tale caso si applicano le norme di
cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e quelle
relative alla legislazione regionale di settore.
10. L'iniezione di acque e la reiniezione di fluidi
geotermici nelle stesse formazioni di provenienza, o
comunque al di sotto di falde utilizzabili a scopo civile o
industriale, anche in area marina, sono autorizzate
dall'autorita' competente."
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme
in materia ambientale e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O.
-Si riporta l'articolo 4 del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 334 Attuazione della direttiva 96/82/CE
relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti
connessi con determinate sostanze pericolose,
pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 1999, n. 228,
S.O., come modificato dalla presente legge:
"Art.4. Esclusioni.
1. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto:
a) gli stabilimenti, gli impianti o i depositi
militari;
b) i pericoli connessi alle radiazioni ionizzanti;
c) il trasporto di sostanze pericolose e il deposito
temporaneo intermedio su strada, per idrovia interna e
marittima o per via aerea;
d) il trasporto di sostanze pericolose in condotta,
comprese le stazioni di pompaggio, al di fuori degli
stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1;
e) lo sfruttamento, ossia l'esplorazione, l'estrazione
e il trattamento di minerali in miniere, cave o mediante
trivellazione, ad eccezione delle operazioni di trattamento
chimico o termico e del deposito ad esse relativo che
comportano l'impiego delle sostanze pericolose di cui
all'allegato I (3);
e-bis) l'esplorazione e lo sfruttamento off shore di
minerali, compresi gli idrocarburi nonche' quelli previsti
dall'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11
febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni
f) le discariche di rifiuti, ad eccezione degli
impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi i
bacini e le dighe di raccolta degli sterili, contenenti le
sostanze pericolose di cui all'allegato I, in particolare
quando utilizzati in relazione alla lavorazione chimica e
termica dei minerali (5);
g) il trasporto di sostanze pericolose per ferrovia,
nonche' le soste tecniche temporanee intermedie,
dall'accettazione alla riconsegna delle merci e le
operazioni di composizione e scomposizione dei treni
condotte negli scali di smistamento ferroviario, ad
eccezione degli scali merci terminali di ferrovia di cui al
comma 2:
h) gli scali merci terminali di ferrovia individuati
secondo le tipologie di cui all'allegato I del decreto del
Ministro dell'ambiente 20 ottobre 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7 novembre 1998, che svolgono
in modo non occasionale le attivita' ivi menzionate, per i
quali restano validi gli obblighi, gli adempimenti e i
termini di adeguamento di cui agli articoli 2, 3, 4 del
citato decreto 20 ottobre 1998.
2. Gli scali merci terminali di ferrovie rientrano
nella disciplina del presente decreto:
a) quando svolgono attivita' di carico, scarico o
travaso di sostanze pericolose presenti in quantita' uguale
o superiore a quelle indicate nell'allegato I nei o dai
carri ferroviari sotto forma sfusa o in recipienti o in
colli fino a un volume massimo di 450 litri e a una massa
massima di 400 chilogrammi;
b) quando effettuano, in aree appositamente attrezzate,
una specifica attivita' di deposito, diversa da quella
propria delle fasi di trasporto, dall'accettazione alla
riconsegna delle sostanze pericolose presenti in quantita'
uguale o superiore a quelle indicate nell'allegato I.
3. Nei porti industriali e petroliferi si applica la
normativa del presente decreto con gli adattamenti
richiesti dalla peculiarita' delle attivita' portuali,
definiti in un regolamento interministeriale da adottarsi
di concerto tra il Ministro dell'Ambiente, quello dei
trasporti e della navigazione, e quelli della sanita' e
dell'interno, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. Il regolamento dovra'
garantire livelli di sicurezza equivalenti a quelli
stabiliti, in particolare specificando le modalita' del
rapporto di sicurezza, del piano di emergenza e dei sistemi
di controllo. Fino alla data di entrata in vigore del
regolamento continuano ad applicarsi, per i porti
industriali, petroliferi e commerciali, in cui sono
presenti sostanze pericolose di cui all'articolo 2, comma
1, le normative vigenti in materia di rischi industriali e
di sicurezza (6). "
 
Art. 41-bis

Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, i materiali da scavo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del citato regolamento, prodotti nel corso di attivita' e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, se il produttore dimostra:
a) che e' certa la destinazione all'utilizzo direttamente presso uno o piu' siti o cicli produttivi determinati;
b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale;
c) che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l'utilizzo non determina rischi per la salute ne' variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime;
d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non e' necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.
2. Il proponente o il produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 tramite dichiarazione resa all'Agenzia regionale per la protezione ambientale ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, precisando le quantita' destinate all'utilizzo, il sito di deposito e i tempi previsti per l'utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale e' destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore. Le attivita' di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformita' alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria. La modifica dei requisiti e delle condizioni indicate nella dichiarazione di cui al primo periodo e' comunicata entro trenta giorni al comune del luogo di produzione.
3. Il produttore deve, in ogni caso, confermare alle autorita' di cui al comma 2, territorialmente competenti con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo, che i materiali da scavo sono stati completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate.
4. L'utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali e' accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche ai materiali da scavo derivanti da attivita' e opere non rientranti nel campo di applicazione del comma 2-bis dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 2 dell'articolo 41 del presente decreto.
6. L'articolo 8-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e' abrogato.
7. L'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo, nel definire al comma 1, lettera b), i materiali da scavo integra, a tutti gli effetti, le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Riferimenti normativi

- L'art. 266, comma 7, del Decreto Legislativo n. 152
del 3 aprile 2006 e successive modificazioni, e' il
seguente:
" 7. Con successivo decreto, adottato dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con
i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle
attivita' produttive e della salute, e' dettata la
disciplina per la semplificazione amministrativa delle
procedure relative ai materiali, ivi incluse le terre e le
rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole
dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri
cubi di materiale nel rispetto delle disposizioni
comunitarie in materia.";
- L'art. 1, comma 1, lettera b) del decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare 10 agosto 2012, n. 161, e' il seguente:
" b. «materiali da scavo»: il suolo o sottosuolo, con
eventuali presenze di riporto, derivanti dalla
realizzazione di un'opera quali, a titolo esemplificativo:
scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee,
ecc.);
perforazione, trivellazione, palificazione,
consolidamento, ecc.;
opere infrastrutturali in generale (galleria, diga,
strada, ecc.);
rimozione e livellamento di opere in terra;
materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre
plausibili frazioni granulometriche provenienti da
escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici
superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone
golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e
marini;
residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi,
graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla
realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze
pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o
poliacrilamide). I materiali da scavo possono contenere,
sempreche' la composizione media dell'intera massa non
presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti
massimi previsti dal presente Regolamento, anche i seguenti
materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC),
vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo
meccanizzato;"
- L'art. 184-bis del citato decreto legislativo n. 152
del 2006 e successive modificazioni, e' il seguente:
"184-bis. Sottoprodotto
1. E' un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi
dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza
od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto e' originato da un processo
di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il
cui scopo primario non e' la produzione di tale sostanza od
oggetto;
b) e' certo che la sostanza o l'oggetto sara'
utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo
processo di produzione o di utilizzazione, da parte del
produttore o di terzi;
c) la sostanza o l'oggetto puo' essere utilizzato
direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso
dalla normale pratica industriale;
d) l'ulteriore utilizzo e' legale, ossia la sostanza o
l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i
requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione
della salute e dell'ambiente e non portera' a impatti
complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.
2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1,
possono essere adottate misure per stabilire criteri
qualitativi o quantitativi da soddisfare affinche'
specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano
considerati sottoprodotti e non rifiuti. All'adozione di
tali criteri si provvede con uno o piu' decreti del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, in conformita' a quanto previsto dalla
disciplina comunitaria.
2-bis. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto
2012, n. 161, adottato in attuazione delle previsioni di
cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo
che provengono da attivita' o opere soggette a valutazione
d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata
ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non si
applica comunque alle ipotesi disciplinate dall'articolo
109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.".
- Gli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21
novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, sono i
seguenti:
"6. Forma dei contratti.
1. Il contratto di trasporto di merci su strada e'
stipulato, di regola, in forma scritta e, comunque, con
data certa per favorire la correttezza e la trasparenza dei
rapporti fra i contraenti, ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge.
2. Con decreto dirigenziale della competente struttura
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da
adottarsi entro il termine di novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono
determinati modelli contrattuali tipo per facilitare l'uso
della forma scritta dei contratti di trasporto di merci su
strada.
3. Elementi essenziali dei contratti stipulati in forma
scritta sono:
a) nome e sede del vettore e del committente e, se
diverso, del caricatore;
b) numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale
degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
c) tipologia e quantita' della merce oggetto del
trasporto, nel rispetto delle indicazioni contenute nella
carta di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto
stesso;
d) corrispettivo del servizio di trasporto e modalita'
di pagamento;
e) luoghi di presa in consegna della merce da parte del
vettore e di riconsegna della stessa al destinatario;
e-bis) i tempi massimi per il carico e lo scarico della
merce trasportata.
4. Elementi eventuali dei contratti stipulati in forma
scritta sono:
a) termini temporali per la riconsegna della merce;
b) istruzioni aggiuntive del committente o dei soggetti
di cui alla lettera a) del comma 3.
5. Per i trasporti eseguiti in regime di cabotaggio
stradale, il contratto di autotrasporto deve contenere gli
elementi di cui al comma 3 ed alla lettera a) del comma 4,
nonche' gli estremi della licenza comunitaria e di ogni
altra eventuale documentazione prevista dalle vigenti
disposizioni.
6. In assenza di anche uno degli elementi indicati al
comma 3, il contratto di trasporto si considera non
stipulato in forma scritta.".
"7-bis.. Istituzione della scheda di trasporto.
1. Al fine di conseguire maggiori livelli di sicurezza
stradale e favorire le verifiche sul corretto esercizio
dell'attivita' di autotrasporto di merci per conto di terzi
in ambito nazionale, e' istituito un documento, denominato:
«scheda di trasporto», da compilare a cura del committente
e conservare a bordo del veicolo adibito a tale attivita',
a cura del vettore. La scheda di trasporto puo' essere
sostituita dalla copia del contratto in forma scritta di
cui all'articolo 6, o da altra documentazione equivalente,
che contenga le indicazioni di cui al comma 3. Le
disposizioni del presente articolo non si applicano al
trasporto di merci a collettame, cosi' come definito dal
decreto ministeriale di cui al comma 3.
2. La scheda di trasporto costituisce documentazione
idonea ai fini della procedura di accertamento della
responsabilita' di cui all'articolo 8.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con
il Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilito il
contenuto della scheda di trasporto, nella quale devono
figurare le indicazioni relative al vettore, comprensive
del numero di iscrizione all'Albo nazionale degli
autotrasportatori, al committente, al caricatore ed al
proprietario della merce, nei casi indicati dal decreto
stesso, come definiti all'articolo 2, comma 1, nonche'
quelle relative alla tipologia ed al peso della merce
trasportata, ed ai luoghi di carico e scarico della stessa.
Lo stesso decreto individua le categorie di trasporto di
merci a collettame, ai fini dell'esenzione
dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente
articolo, nonche' i documenti di trasporto previsti dalle
norme comunitarie, dagli accordi o dalle convenzioni
internazionali, o da altra norma nazionale in materia di
autotrasporto di merci, da considerare equipollenti alla
scheda di trasporto.
4. Il committente, ovvero chiunque non compila la
scheda di trasporto, o la altera, o la compila in modo
incompleto o non veritiero, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 600
euro a 1.800 euro.
5. Chiunque, durante l'effettuazione di un trasporto,
non porta a bordo del veicolo la scheda di trasporto
ovvero, in alternativa, copia del contratto in forma
scritta o altra documentazione equivalente, ovvero
equipollente ai sensi del comma 3, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma da 40 a 120 euro. All'atto dell'accertamento della
violazione, e' sempre disposto il fermo amministrativo del
veicolo, che verra' restituito al conducente, proprietario
o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal
proprietario, solo dopo che sia stata esibita la scheda di
trasporto, ovvero copia del contratto redatto in forma
scritta o altra documentazione equivalente ai sensi del
comma 1. La scheda di trasporto, il contratto in forma
scritta o altra documentazione equivalente ovvero
equipollente deve essere esibita entro il termine di
quindici giorni successivi all'accertamento della
violazione. In caso di mancata esibizione, l'ufficio dal
quale dipende l'organo accertatore provvede
all'applicazione della sanzione di cui al comma 4, con
decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno
successivo a quello stabilito per la presentazione dei
documenti. Si applicano le disposizioni degli articoli 214
e 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni.
6. Le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche
a chiunque circoli alla guida di veicoli immatricolati
all'estero nello svolgimento di trasporti internazionali o
di cabotaggio, qualora non rechi a bordo i documenti
equipollenti di cui al comma 3 ovvero gli stessi non
risultino compilati correttamente. In tali casi si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 207 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni."
L'articolo 8-bis del D.L. 26-4-2013 n. 43
Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area
industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze
ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio
2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la
realizzazione degli interventi per Expo 2015,
pubblicato nella Gazz. Uff. 26 aprile 2013, n. 97.,
abrogato dalla preente legge, recava: «Art. 8-bis Deroga
alla disciplina dell'utilizzazione di terre e rocce da
scavo».
 
Art. 41-ter
Norme ambientali per gli impianti ad inquinamento scarsamente
significativo

1. Alla parte I dell'allegato IV alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera m) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' silos per i materiali vegetali»;
b) dopo la lettera v) e' inserita la seguente:
«v-bis) impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale, per corpo essiccante, uguale o inferiore a 1 MW, se alimentati a biomasse o a biodiesel o a gasolio come tale o in emulsione con biodiesel, e uguale o inferiore a 3 MW, se alimentati a metano o a gpl o a biogas»;
c) alla lettera z), la parola: «potenzialmente» e' soppressa;
d) dopo la lettera kk) sono aggiunte le seguenti:
«kk-bis) Cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l'anno di uva nonche' stabilimenti di produzione di aceto o altre bevande fermentate, con una produzione annua di 250 ettolitri per i distillati e di 1.000 ettolitri per gli altri prodotti. Sono comunque sempre escluse, indipendentemente dalla produzione annua, le fasi di fermentazione, movimentazione, travaso, addizione, trattamento meccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio delle materie prime e dei residui effettuate negli stabilimenti di cui alla presente lettera.
kk-ter) Frantoi».
2. Alla parte II dell'allegato IV alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera v) e' inserita la seguente:
«v-bis) Impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati o a servizio di imprese agricole non ricompresi nella parte I del presente allegato»;
b) dopo la lettera oo) e' aggiunta la seguente:
«oo-bis) Stabilimenti di produzione di vino, aceto o altre bevande fermentate non ricompresi nella parte I del presente allegato».
Riferimenti normativi

Si riporta la parte I dell'allegato IV alla parte V del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, come modificata dalla presente legge:
"Allegato IV
Impianti e attivita' in deroga
Parte I
Impianti ed attivita' di cui all'articolo 272, comma 1.
1. Elenco degli impianti e delle attivita':
a) Lavorazioni meccaniche dei metalli, con esclusione
di attivita' di verniciatura e trattamento superficiale e
smerigliature con consumo complessivo di olio (come tale o
come frazione oleosa delle emulsioni) inferiore a 500
kg/anno.
b) Laboratori orafi in cui non e' effettuata la fusione
di metalli, laboratori odontotecnici, esercizi in cui viene
svolta attivita' estetica, sanitaria e di servizio e cura
della persona, officine ed altri laboratori annessi a
scuole.
c) Decorazione di piastrelle ceramiche senza
procedimento di cottura.
d) Le seguenti lavorazioni tessili:
- preparazione, filatura, tessitura della trama, della
catena o della maglia di fibre naturali, artificiali o
sintetiche, con eccezione dell'operazione di
testurizzazione delle fibre sintetiche e del bruciapelo;
- nobilitazione di fibre, di filati, di tessuti
limitatamente alle fasi di purga, lavaggio, candeggio (ad
eccezione dei candeggi effettuati con sostanze in grado di
liberare cloro e/o suoi composti), tintura e finissaggio a
condizione che tutte le citate fasi della nobilitazione
siano effettuate nel rispetto delle seguenti condizioni:
1) le operazioni in bagno acquoso devono essere
condotte a temperatura inferiore alla temperatura di
ebollizione del bagno, oppure, nel caso in cui siano
condotte alla temperatura di ebollizione del bagno, cio'
deve avvenire senza utilizzazione di acidi, di alcali o di
prodotti volatili, organici o inorganici, o, in
alternativa, all'interno di macchinari chiusi;
2) le operazioni di asciugamento o essiccazione e i
trattamenti con vapore espanso o a bassa pressione devono
essere effettuate a temperatura inferiore a 150° e
nell'ultimo bagno acquoso applicato alla merce non devono
essere stati utilizzati acidi, alcali o prodotti volatili,
organici od inorganici.
e) Cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense,
rosticcerie e friggitorie.
f) Panetterie, pasticcerie ed affini con un utilizzo
complessivo giornaliero di farina non superiore a 300 kg.
g) Stabulari acclusi a laboratori di ricerca e di
analisi.
h) Serre.
i) Stirerie.
j) Laboratori fotografici.
k) Autorimesse e officine meccaniche di riparazioni
veicoli, escluse quelle in cui si effettuano operazioni di
verniciatura.
l) Autolavaggi.
m) Silos per materiali da costruzione ad esclusione di
quelli asserviti ad altri impianti, nonche' silos per i
materiali vegetali.
n) Macchine per eliografia.
o) Stoccaggio e movimentazione di prodotti
petrolchimici ed idrocarburi naturali estratti da
giacimento, stoccati e movimentati a ciclo chiuso o
protetti da gas inerte.
p) Impianti di trattamento acque escluse le linee di
trattamento fanghi.
q) Macchinari a ciclo chiuso di concerie e pelliccerie.
r) Attivita' di seconde lavorazioni del vetro,
successive alle fasi iniziali di fusione, formatura e
tempera, ad esclusione di quelle comportanti operazioni di
acidatura e satinatura.
s) Forni elettrici a volta fredda destinati alla
produzione di vetro.
t) Trasformazione e conservazione, esclusa la
surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione
giornaliera massima non superiore a 350 kg.
u) Trasformazione e conservazione, esclusa la
surgelazione, di carne con produzione giornaliera massima
non superiore a 350 kg.
v) Molitura di cereali con produzione giornaliera
massima non superiore a 500 kg.
v-bis) impianti di essiccazione di materiali vegetali
impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con
potenza termica nominale, per corpo essiccante, uguale o
inferiore a 1 MW, se alimentati a biomasse o a biodiesel o
a gasolio come tale o in emulsione con biodiesel, e uguale
o inferiore a 3 MW, se alimentati a metano o a gpl o a
biogas;
w) Lavorazione e conservazione, esclusa surgelazione,
di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione
giornaliera massima non superiore a 350 kg.
x) Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo
giornaliero di materie prime non superiore a 350 kg.
y) Trasformazioni lattiero-casearie con produzione
giornaliera massima non superiore a 350 kg.
z) Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui
il numero di capi presenti e' inferiore a quello indicato,
per le diverse categorie di animali, nella seguente
tabella. Per allevamento effettuato in ambiente confinato
si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il
sistematico utilizzo di una struttura coperta per la
stabulazione degli animali.
Parte di provvedimento in formato grafico


aa) Allevamenti effettuati in ambienti non confinati.
bb) Impianti di combustione, compresi i gruppi
elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, di
potenza termica nominale pari o inferiore a 1 MW,
alimentati a biomasse di cui all'allegato X alla parte
quinta del presente decreto, e di potenza termica inferiore
a 1 MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a
biodiesel.
cc) Impianti di combustione alimentati ad olio
combustibile, come tale o in emulsione, di potenza termica
nominale inferiore a 0,3 MW.
dd) Impianti di combustione alimentati a metano o a
GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW.
ee) Impianti di combustione, compresi i gruppi
elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione,
ubicati all'interno di impianti di smaltimento dei rifiuti,
alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi
di depurazione e biogas, di potenza termica nominale non
superiore a 3 MW, se l'attivita' di recupero e' soggetta
alle procedure autorizzative semplificate previste dalla
parte quarta del presente decreto e tali procedure sono
state espletate.
ff) Impianti di combustione, compresi i gruppi
elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione,
alimentati a biogas di cui all'allegato X alla parte quinta
del presente decreto, di potenza termica nominale inferiore
o uguale a 3 MW.
gg) Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di
cogenerazione alimentati a metano o a GPL, di potenza
termica nominale inferiore a 3 MW.
hh) Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di
cogenerazione alimentati a benzina di potenza termica
nominale inferiore a 1 MW.
ii) Impianti di combustione connessi alle attivita' di
stoccaggio dei prodotti petroliferi funzionanti per meno di
2200 ore annue, di potenza termica nominale inferiore a 5
MW se alimentati a metano o GPL ed inferiore a 2,5 MW se
alimentati a gasolio.
jj) Laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota
per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di
prototipi. Tale esenzione non si applica in caso di
emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la
riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicita' e
cumulabilita' particolarmente elevate, come individuate
dall'allegato I alla parte quinta del presente decreto.
kk) Dispostivi mobili utilizzati all'interno di uno
stabilimento da un gestore diverso da quello dello
stabilimento o non utilizzati all'interno di uno
stabilimento.
kk-bis) Cantine che trasformano fino a 600 tonnellate
l'anno di uva nonche' stabilimenti di produzione di aceto o
altre bevande fermentate, con una produzione annua di 250
ettolitri per i distillati e di 1.000 ettolitri per gli
altri prodotti. Sono comunque sempre escluse,
indipendentemente dalla produzione annua, le fasi di
fermentazione, movimentazione, travaso, addizione,
trattamento meccanico, miscelazione, confezionamento e
stoccaggio delle materie prime e dei residui effettuate
negli stabilimenti di cui alla presente lettera.
kk-ter) Frantoi."
Si riporta la parte II dell'allegato IV alla parte V
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, come modificata dalla presente legge:
"Parte II
Impianti ed attivita' di cui all'articolo 272, comma 2
1. Elenco degli impianti e delle attivita':
a) Riparazione e verniciatura di carrozzerie di
autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di
impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti
vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo
non superiore a 20 kg.
b) Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di
prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari)
giornaliero massimo complessivo non superiore a 30 kg.
c) Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo
giornaliero massimo complessivo di resina pronta all'uso
non superiore a 200 kg.
d) Produzione di articoli in gomma e prodotti delle
materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo
complessivo di materie prime non superiore a 500 kg.
e) Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti
semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo
giornaliero massimo complessivo di materie prime non
superiore a 2000 kg.
f) Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri
oggetti in legno con utilizzo complessivo di prodotti
vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g.
g) Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con
utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso
non superiore a 50 kg/g.
h) Panificazione, pasticceria e affini con consumo di
farina non superiore a 1500 kg/g.
i) Torrefazione di caffe' ed altri prodotti tostati con
produzione non superiore a 450 kg/g.
l) Produzione di mastici, pitture, vernici, cere,
inchiostri e affini con produzione complessiva non
superiore a 500 kg/h.
m) Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo
complessivo di solventi non superiore a 10 kg/g.
n) Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di
venticinque addetti.
o) Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di
superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non
superiore a 10 kg/g.
p) Utilizzazione di mastici e colle con consumo
complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g.
q) Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti
per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime
non superiori a 200 kg/g.
r) Tempra di metalli con consumo di olio non superiore
a 10 kg/g.
s) Produzione di oggetti artistici in ceramica,
terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con
utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini
non superiore a 50 kg/g.
t) Trasformazione e conservazione, esclusa la
surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione non
superiore a 1000 kg/g.
u) Trasformazione e conservazione, esclusa la
surgelazione, di carne con produzione non superiore a 1000
kg/g.
v) Molitura cereali con produzione non superiore a 1500
kg/g.
v-bis) Impianti di essiccazione di materiali vegetali
impiegati o a servizio di imprese agricole non ricompresi
nella parte I del presente allegato.
z) Lavorazione e conservazione, esclusa la
surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini
con produzione non superiore a 1000 kg/g.
aa) Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantita' non
superiore a 1500 kg/g.
bb) Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in
quantita' non superiore a 100 kg/g.
cc) Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo
di materie prime non superiori a 1000 kg/g.
dd) Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti
vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo non
superiore a 50 kg.
ee) Fonderie di metalli con produzione di oggetti
metallici giornaliero massimo non superiore a 100 kg.
ff) Produzione di ceramiche artistiche esclusa la
decoratura con utilizzo di materia prima giornaliero
massimo non superiore a 3000 kg.
gg) Produzione di carta, cartone e similari con
utilizzo di materie prime giornaliero massimo non superiore
a 4000 kg.
hh) Saldatura di oggetti e superfici metalliche.
ii) Trasformazioni lattiero-casearie con produzione
giornaliera non superiore a 1000 kg.
ll) Impianti termici civili aventi potenza termica
nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10-50 MW.
mm) Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di
tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle
pulitintolavanderie a ciclo chiuso.
nn) Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui
il numero di capi potenzialmente presenti e' compreso
nell'intervallo indicato, per le diverse categorie di
animali, nella seguente tabella. Per allevamento effettuato
in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo
produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura
coperta per la stabulazione degli animali.
Parte di provvedimento in formato grafico


oo) Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo
complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle
emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno.
oo-bis) Stabilimenti di produzione di vino, aceto o
altre bevande fermentate non ricompresi nella parte I del
presente allegato."
 
Art. 41-quater

Disciplina dell'utilizzo del pastazzo

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emana entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un decreto contenente disposizioni che consentano la produzione, la commercializzazione e l'uso del pastazzo quale sottoprodotto della lavorazione degli agrumi ad uso agricolo e zootecnico, sottraendolo in modo definitivo alla disciplina dei rifiuti. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' adottato un decreto ai sensi dell'articolo 184-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per stabilire i criteri qualitativi e quantitativi per l'utilizzo delle sostanze prodotte nel corso della lavorazione degli agrumi, nel medesimo o in altri cicli di produzione.
Riferimenti normativi

-si riporta l'articolo 184-bis, comma 2, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia
ambientale", pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n.
88, S.O.:
"Art. 184-bis. (Sottoprodotto)
(omissis)
2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1,
possono essere adottate misure per stabilire criteri
qualitativi o quantitativi da soddisfare affinche'
specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano
considerati sottoprodotti e non rifiuti. All'adozione di
tali criteri si provvede con uno o piu' decreti del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, in conformita' a quanto previsto dalla
disciplina comunitaria."
 
Art. 42

Soppressione certificazioni sanitarie

1. Fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, sono abrogate le disposizioni concernenti l'obbligo dei seguenti certificati attestanti l'idoneita' psico-fisica al lavoro:
a) certificato di sana e robusta costituzione, di cui:
1) all'articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 4 maggio 1925, n. 653;
2) all'articolo 17, secondo comma, del regolamento di cui al regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330;
3) all'articolo 3, secondo comma, lettera f), del regolamento di cui al regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;
4) all'articolo 8, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2000, n. 402;
b) limitatamente alle lavorazioni non a rischio, certificato di idoneita' per l'assunzione di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668, e all'articolo 8 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e successive modificazioni;
c) certificato medico comprovante la sana costituzione fisica per i farmacisti, di cui:
1) all'articolo 4, primo comma, lettera e), del regolamento di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;
2) all'articolo 31, quinto comma, del regolamento di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;
3) all'articolo 5, secondo comma, numero 3), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275;
d) certificato di idoneita' fisica per l'assunzione nel pubblico impiego, di cui:
1) all'articolo 2, primo comma, numero 4), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
2) all'articolo 11, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
3) all'articolo 2, comma 1, numero 3), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
4) all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483;
5) all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220;
e) certificato di idoneita' psico-fisica all'attivita' di maestro di sci, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 8 marzo 1991, n. 81.
2. All'articolo 32 del regolamento per il servizio farmaceutico, di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «ed esibire tanti certificati medici quanti sono i dipendenti medesimi per comprovare che essi siano esenti da difetti ed imperfezioni che impediscano l'esercizio professionale della farmacia e da malattie contagiose in atto che rendano pericoloso l'esercizio stesso» sono soppresse;
b) al terzo comma, le parole: «Le suddette comunicazioni devono essere trascritte» sono sostituite dalle seguenti: «La suddetta comunicazione deve essere trascritta».
3. Per i lavoratori che rientrano nell'ambito della disciplina di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, non si applicano le disposizioni concernenti l'obbligo della certificazione attestante l'idoneita' psico-fisica relativa all'esecuzione di operazioni relative all'impiego di gas tossici, di cui all'articolo 27, primo comma, numero 4°, del regolamento di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147.
4. Sono abrogate le disposizioni relative all'obbligatorieta' del certificato per la vendita dei generi di monopolio, di cui all'articolo 6, primo comma, numero 5), della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.
5. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, le parole: «, muniti di idoneita' fisica,» sono soppresse.
6. La lettera e) del comma 1, dell'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, e la lettera e) del comma 1 dell'articolo 2, della legge 22 luglio 1997, n. 276, sono abrogate.
7-bis. L'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e l'articolo 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, sono abrogati.
7-ter. All'articolo 240, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, la lettera f) e' abrogata.
Riferimenti normativi

- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante
"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro", e' stato pubblicato nella Gazz. Uff.
30 aprile 2008, n. 101, S.O.
-si riporta l'articolo 2 del regio decreto 4 maggio
1925, n. 653, recante "Regolamento sugli alunni, gli esami
e le tasse negli istituti medi di istruzione", pubblicato
nella Gazz. Uff. 25 maggio 1925, n. 120:
"Art. 2. Coloro che chiedono di essere inscritti, per
la prima volta, in un istituto debbono presentare al
preside, entro il termine indicato nell'articolo
precedente, domanda in carta legale corredata dei seguenti
documenti, debitamente legalizzati ove occorra:
1° certificato di nascita;
2° certificato di rivaccinazione o di sofferto vaiuolo;
3° titolo di studio rispettivamente prescritto;
4° attestato d'identita' personale costituito da
tessera postale di riconoscimento o da altri documenti o
garanzie che il preside riconosca equivalenti.
Per la inscrizione al corso superiore dell'istituto
magistrale, oltre i documenti predetti, deve essere
allegato alla domanda un certificato medico, dal quale
risultino la sana e robusta costituzione fisica e l'assenza
di imperfezioni tali da diminuire il prestigio di un
insegnante o da impedirgli il pieno adempimento dei suoi
doveri.
Il preside, non accettando le conclusioni del
certificato medico, puo' ordinare la visita medica fiscale
a spese dell'interessato.
Ai ciechi e' concessa l'inscrizione anche al corso
superiore dell'istituto magistrale, nonostante il disposto
del secondo comma del presente articolo, soltanto ai fini
del conseguimento del diploma di abilitazione di cui
all'ultimo comma dell'art. 102."
- si riporta l'articolo 17 del Regio Decreto del 21
novembre 1929, n. 2330, recante "Approvazione del
regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 15 agosto
1925, n. 1832, riguardante le scuole-convitto professionali
per infermiere e le scuole specializzate di medicina,
pubblica igiene ed assistenza sociale per assistenti
sanitarie visitatrici, pubblicato nella Gazz. Uff. 1°
febbraio 1930, n. 26:
"17. Coloro che desiderano di essere ammesse in una
scuola-convitto professionale per infermiere debbono farne
domanda alla direttrice della scuola stessa, prima
dell'inizio dell'anno scolastico e nel termine fissato dal
regolamento speciale.
Alla domanda d'ammissione debbono essere uniti:
- il certificato di nascita;
- il certificato attestante la cittadinanza della
richiedente;
- il certificato di stato civile della richiedente;
- il certificato di buona condotta, di data recente;
- il certificato penale, di data egualmente recente;
- una dichiarazione firmata da due persone
rispettabili, conosciute dall'amministrazione della scuola,
che attestino la indiscussa moralita' dell'aspirante;
- il certificato medico di sana e robusta costituzione
fisica o di perfetto stato mentale, debitamente
legalizzato;
- il certificato di subita rivaccinazione rilasciato
dal competente ufficio sanitario comunale, debitamente
legalizzato;
- la fotografia della richiedente, debitamente
vidimata;
- il certificato degli studi compiuti, a norma del
successivo art. 20 (14).
Le aspiranti di nazionalita' estera devono comprovare
di conoscere bene la lingua italiana.
Coloro che desiderano di essere ammesse in una scuola
specializzata per assistenti sanitarie visitatrici, debbono
farne domanda alla direttrice o al direttore della scuola
stessa, prima dell'inizio dell'anno scolastico e nel
termine fissato dal regolamento speciale, e unire alla
domanda i documenti di cui al secondo comma del presente
articolo, sostituendo solo, al certificato degli studi
compiuti, il diploma di Stato di infermiera professionale.
Sull'ammissione delle aspiranti decide il consiglio di
amministrazione della scuola."
-si riporta l'articolo 3 del R.D. 12/10/1933, n. 1364,
recante "Approvazione del regolamento per la carriera e la
disciplina del personale della Corte dei conti", pubblicato
nella Gazz. Uff. 31 ottobre 1933, n. 253:
"3. Gli aspiranti ad impieghi negli uffici della Corte
dei conti debbono far pervenire, al segretariato generale,
la domanda di ammissione al concorso nel termine stabilito
dal relativo bando.
La domanda, rivolta al presidente della Corte, deve
essere firmata dal candidato, con l'indicazione della
paternita' e del domicilio o della residenza e corredata
dei seguenti documenti:
a) estratto dell'atto di nascita;
b) certificato della competente autorita' comunale dal
quale risulti che il candidato sia cittadino italiano,
salvo il disposto del penultimo comma dell'art. 1° del
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 , e non sia privo
del godimento dei diritti politici;
c) certificato del podesta' del Comune di residenza
attestante che il candidato ha sempre tenuto regolare
condotta morale, civile e politica;
d) certificato generale rilasciato dall'ufficio del
casellario giudiziale;
e) certificato comprovante l'inscrizione del candidato,
a seconda della eta', al partito nazionale fascista o ai
fasci giovanili di combattimento, nonche' la data
dell'inscrizione ;
f) certificato rilasciato o da un medico militare o da
un medico provinciale o da un ufficiale sanitario,
comprovante che il candidato e' di sana e robusta
costituzione ed esente da difetti ed imperfezioni che
possano influire sul rendimento del servizio. Al
certificato predetto deve essere unita la fotografia del
candidato munita del visto dell'autorita' comunale e di
quella sanitaria che ha rilasciato il certificato stesso
(9);
g) foglio di congedo illimitato o certificato
dell'esito di leva o di inscrizione nelle liste di leva;
h) titolo di studio prescritto;
i) i documenti necessari a comprovare l'eventuale
diritto alla protrazione del limite massimo di eta' e alla
preferenza nell'ordine di nomina.
Il candidato deve dare inoltre notizia dei servizi
eventualmente prestati presso amministrazioni pubbliche.
Sono dispensati dal produrre i documenti di cui alle
lettere a), b), c), d), f) e g) gli aspiranti che siano
gia' impiegati dello Stato.
La domanda e i documenti debbono essere conformi alle
prescrizioni della legge sul bollo.
I certificati di cui alle lettere b), c), d), e) e f),
debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a
quella del decreto che indice il concorso e quelli di cui
alle lettere a), b), c) e f) debbono essere debitamente
legalizzati."
- si riporta l'articolo 8 del D.P.R. del 23 novembre
2000, n. 402, recante "Regolamento concernente modalita'
per il conseguimento della idoneita' alle funzioni di
ufficiale esattoriale in sostituzione di quelle previste
dalla L. 11 gennaio 1951, n. 56, da emanarsi ai sensi
dell'articolo 31 della L. 8 maggio 1998, n. 146",
pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 2001, n. 5:
"Art. 8 (Conseguimento dell'abilitazione)
1. Ai fini del conseguimento dell'abilitazione alle
funzioni di ufficiale della riscossione i candidati idonei
producono al prefetto competente per territorio, entro
trenta giorni dal colloquio, dichiarazioni sostitutive ai
sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , e successive
integrazioni e modificazioni, nonche' del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403, attestanti i seguenti stati, fatti e qualita'
personali:
a) il possesso del titolo di studio di cui all'articolo
2;
b) il luogo e la data di nascita;
c) la cittadinanza italiana;
d) il godimento dei diritti politici;
e) di non aver riportato condanne penali;
f) per gli idonei di sesso maschile: la posizione nei
riguardi del servizio militare, con l'indicazione del tipo
di servizio prestato ossia come ufficiale ovvero come
sottufficiale o militare di truppa oppure se sia stato
esonerato dal servizio.
2. I candidati idonei devono produrre, entro lo stesso
termine, un certificato medico rilasciato dall'A.S.L.
competente per residenza o domicilio ovvero, se il
candidato risiede o si trova temporaneamente all'estero, da
un medico di fiducia dell'autorita' diplomatica o
consolare, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente
tradurlo, attestante la sana e robusta costituzione e
l'idoneita' psico-fisica all'impiego.
3. In luogo delle dichiarazioni sostitutive di cui al
comma 1, possono essere prodotti altrettanti certificati
rilasciati dagli uffici competenti."
-si riporta l'articolo 9 del D.P.R. del 30 dicembre
1956, n. 1668, recante "Approvazione del regolamento per
l'esecuzione della disciplina legislativa
sull'apprendistato", pubblicato nella Gazz. Uff. 16 marzo
1957, n. 70:
"Art. 9. Gli aspiranti apprendisti non possono essere
avviati in imprese non artigiane, ne' possono essere
adibiti al lavoro in quelle artigiane, prima di essere
sottoposti alla visita sanitaria prescritta dall'art. 4
della legge per l'accertamento della idoneita' delle loro
condizioni fisiche al particolare lavoro per il quale
devono essere assunti.
Per gli apprendisti dipendenti da imprese artigiane, la
visita sanitaria ha luogo dopo la comunicazione di
assunzione.
L'accertamento e' eseguito gratuitamente dall'autorita'
sanitaria comunale a seguito della richiesta dell'Ufficio
di collocamento.
Nel caso in cui la visita si concluda con un giudizio
di non idoneita' temporanea al mestiere prescelto, il
sanitario dispone una ulteriore visita, decorso un congruo
periodo di tempo, senza dar luogo ad alcuna trascrizione
nel libretto individuale di lavoro."
- si riporta l'articolo 8 della Legge del 17 ottobre
1967, n. 977, recante "Tutela del lavoro dei bambini e
degli adolescenti", pubblicata nella Gazz. Uff. 6 novembre
1967, n. 276:
"Art. 8
1. I bambini nei casi di cui all'articolo 4, comma 2, e
gli adolescenti, possono essere ammessi al lavoro purche'
siano riconosciuti idonei all'attivita' lavorativa cui
saranno adibiti a seguito di visita medica.
2. L'idoneita' dei minori indicati al comma 1
all'attivita' lavorativa cui sono addetti deve essere
accertata mediante visite periodiche da effettuare ad
intervalli non superiori ad un anno.
3. Le visite mediche di cui al presente articolo sono
effettuate, a cura e spese del datore di lavoro, presso un
medico del Servizio sanitario nazionale.
4. L'esito delle visite mediche di cui ai commi 1 e 2
deve essere comprovato da apposito certificato.
5. Qualora il medico ritenga che un adolescente non sia
idoneo a tutti o ad alcuni dei lavori di cui all'articolo
6, comma 2, deve specificare nel certificato i lavori ai
quali lo stesso non puo' essere adibito.
6. Il giudizio sull'idoneita' o sull'inidoneita'
parziale o temporanea o totale del minore al lavoro deve
essere comunicato per iscritto al datore di lavoro, al
lavoratore e ai titolari della potesta' genitoriale. Questi
ultimi hanno facolta' di richiedere copia della
documentazione sanitaria.
7. I minori che, a seguito di visita medica, risultano
non idonei ad un determinato lavoro non possono essere
ulteriormente adibiti allo stesso.
8. Agli adolescenti adibiti alle attivita' lavorative
soggette alle norme sulla sorveglianza sanitaria dei
lavoratori di cui al titolo I, capo IV, del decreto
legislativo n. 626 del 1994 , non si applicano le
disposizioni dei commi da 1 a 7.
9. Il controllo sanitario di cui all' articolo 44,
comma 1, del decreto legislativo n. 277 del 1991, si
applica agli adolescenti la cui esposizione personale al
rumore sia compresa fra 80 e 85 decibel. In tale caso il
controllo sanitario ha periodicita' almeno biennale.
10. In deroga all' articolo 44, comma 3, del decreto
legislativo n. 277 del 1991, per gli adolescenti la cui
esposizione personale al rumore sia compresa fra 85 e 90
decibel, gli intervalli del controllo sanitario non possono
essere superiori all'anno."
- si riportano l'articolo 4, primo comma, lettera e) e
l'articolo 31 del Regio Decreto del 30 settembre 1938, n.
1706, recante "Approvazione del regolamento per il servizio
farmaceutico, pubblicato nella Gazz. Uff. 14 novembre 1938,
n. 259:
"Art. 4.
Gli aspiranti all'autorizzazione all'esercizio delle
farmacie, debbono far pervenire entro il termine fissato
dal bando, al Prefetto che ha indetto il concorso, la
domanda contenente l'indicazione del domicilio, corredata
dei seguenti documenti:
a) - d) (omissis);
e) certificato medico comprovante che il concorrente e'
esente da difetti o imperfezioni che impediscano
l'esercizio personale della farmacia e da malattie
contagiose in atto che non abbiano carattere temporaneo e
che rendono pericoloso l'esercizio medesimo. E' in facolta'
del Prefetto di disporre che i concorrenti siano sottoposti
a visita medica per accertarne lo stato di salute ;"
"Art. 31
Il titolare autorizzato di una farmacia puo' farsi
sostituire nell'esercizio della medesima.
La sostituzione temporanea non puo' avere durata
superiore a due mesi.
La sostituzione per motivi di famiglia puo' avere
durata fino a due anni. Quella dovuta a motivi di salute o
per obblighi di leva o per richiamo alle armi od anche per
comprovata e riconosciuta necessita' di pubblico servizio
di carattere non permanente, dura finche' dura la causa che
l'ha determinata. Di ogni sostituzione il titolare della
farmacia deve dare avviso al Prefetto, indicando il
farmacista diplomato o laureato che lo sostituisce.
Questi deve essere un farmacista regolarmente iscritto
all'albo professionale e possedere i requisiti prescritti
dalle lettere a), b), c), d), e), h), dell'art. 4.
Quando il titolare o il direttore di una farmacia si
assenti per motivi di salute, per oltre 15 giorni, non puo'
riprendere servizio, se non dimostri con certificato medico
che e' esente da difetti o imperfezioni che impediscano
l'esercizio personale della farmacia e da malattie
contagiose in atto che rendano pericoloso l'esercizio
medesimo."
-si riporta l'articolo 5 del D.P.R. del 21 agosto 1971,
n. 1275: recante "Regolamento per l'esecuzione della Legge
2 aprile 1968, n. 475, recante norme concernenti il
servizio farmaceutico, pubblicato nella Gazz. Uff. 3
febbraio 1972, n. 31:
"Art. 5.
Gli aspiranti per l'autorizzazione all'esercizio della
farmacia devono far pervenire, entro il termine fissato dal
bando, al medico provinciale che ha indetto il concorso la
domanda in carta legale contenente l'indicazione del
domicilio, l'ordine di preferenza delle sedi messe a
concorso e la dichiarazione di non partecipare a piu' di
tre concorsi provinciali, nonche' l'eventuale indicazione
dei concorsi ai quali abbiamo gia' presentato la domanda in
relazione a quanto disposto dall'ultimo comma dell' art. 3
della legge 2 aprile 1968, numero 475.
La domanda, entro il termine di presentazione, deve
essere corredata come segue:
1) certificato, rilasciato dal comune di residenza a
norma dell' art. 11 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
attestante:
a) data e luogo di nascita;
b) la residenza;
c) lo stato di famiglia;
d) il godimento dei diritti politici;
2) certificato generale del casellario giudiziario;
3) certificato medico comprovante che il concorrente e'
di sana costituzione fisica, esente da difetti ed
imperfezioni che possono impedirgli l'esercizio personale
della farmacia e da malattie contagiose in atto che non
abbiano carattere temporaneo e che rendano pericoloso
l'esercizio stesso.
I concorrenti potranno essere sottoposti a visita
medica di controllo per accertare lo stato di salute ;
4) certificato rilasciato dal competente ordine
professionale, indicante:
a) data di iscrizione all'albo;
b) il titolo di studio posseduto con data, luogo ed
universita' presso la quale e' stato conseguito;
c) data e luogo in cui e' stata conseguita
l'abilitazione professionale, ovvero estremi del decreto
ministeriale di abilitazione definitiva ai sensi dell' art.
7 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378;
5) documenti, pubblicazioni e titoli di servizio che
l'aspirante ritenga utile produrre nel proprio interesse.
I servizi di direttore di farmacia e di collaboratore
in farmacia devono risultare da certificati rilasciati
dagli uffici dei medici provinciali, dai sindaci competenti
o dagli ordini provinciali dei farmacisti. Gli altri
certificati relativi alla pratica professionale sono
rilasciati a seconda dei casi dalle autorita' competenti o
dagli ordini provinciali dei farmacisti.
I documenti devono essere in regola con le disposizioni
della legge sul bollo.
I documenti indicati ai numeri 1), 2), 3) e 4) devono
essere di data con anteriore ai tre mesi dalla data di
pubblicazione del bando nel Foglio annunzi legali della
provincia."
-si riporta l'articolo 2 del D.P.R. del 10 gennaio
1957, n. 3, recante "Testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato",
pubblicato nella Gazz. Uff. 25 gennaio 1957, n. 22, S.O.:
"Art. 2. (Requisiti generali)
Possono accedere agli impieghi civili dello Stato
coloro che posseggono i seguenti requisiti generali:
1) cittadinanza italiana;
2) eta' non inferiore agli anni 18 e non superiore ai
40. Per i candidati appartenenti a categorie per le quali
leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non
puo' superare, anche in caso di cumulo di benefici, i
quarantacinque anni di eta';3) buona condotta ;
4) idoneita' fisica all'impiego.
L'Amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita
medica di controllo i vincitori del concorso.
Per l'ammissione a particolari carriere, gli
ordinamenti delle singole amministrazioni possono
prescrivere anche altri requisiti.
Il titolo di studio per l'accesso a ciascuna carriera
e' stabilito dagli articoli seguenti.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano
esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano
stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una
pubblica amministrazione.
Salvo che i singoli ordinamenti non dispongano
diversamente, sono equiparati ai cittadini gli italiani non
appartenenti alla Repubblica.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito nel bando di
concorso per la presentazione della domanda di ammissione."
- si riporta l'articolo 11 del D.P.R. del 3 maggio
1957, n. 686, recante " Norme di esecuzione del testo unico
delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili
dello Stato", approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Pubblicato nella Gazz.
Uff. 12 agosto 1957, n. 200, S.O.:
"Art. 11 (Presentazione dei documenti)
I concorrenti che abbiano superato la prova orale
debbono far pervenire all'Amministrazione nel termine
stabilito dal bando di concorso i documenti prescritti per
dimostrare i titoli di precedenza e di preferenza nella
nomina.
La graduatoria prevista dall'art. 7 del T.U. approvato
con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e' approvato con decreto
Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei
requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i
concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono
inviati dalla Amministrazione a presentare nel termine e
con le modalita' stabilite nel bando di concorso, a pena di
decadenza:
a) l'originale diploma del titolo di studio o una copia
autentica, ovvero il documento rilasciato dalla competente
autorita' scolastica in sostituzione del diploma;
b) il certificato generale del casellario giudiziale;
c) il certificato medico attestante l'idoneita' fisica
al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al
quale si riferisce il concorso (3);
d) gli altri documenti necessari per dimostrare il
possesso dei requisiti prescritti.
Il personale statale di ruolo deve presentare, nel
termine di cui al precedente comma, una copia integrale
dello stato matricolare il titolo di studio ed il
certificato medico, ed e' esonerato dalla presentazione
degli altri documenti occorrenti per dimostrare il possesso
degli altri requisiti indicati dal primo comma dell'art.
2."
- si riporta l'articolo 2, comma 1, del D.P.R. del 9
maggio 1994, n. 487, "Regolamento recante norme
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni
e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi", pubblicato nella Gazz. Uff. 9 agosto 1994, n.
185, S.O.:
"Art. 2. Requisiti generali
1. Possono accedere agli impieghi civili delle
pubbliche amministrazioni i soggetti che posseggono i
seguenti requisiti generali:
1) cittadinanza italiana. Tale requisito non e'
richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione europea,
fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994
, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1994,
serie generale n. 61;
2) eta' non inferiore agli anni 18 e non superiore ai
40. Per i candidati appartenenti a categorie per le quali
leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non
puo' superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 45
anni di eta' (3). Il limite di eta' di 40 anni e' elevato:
a) di un anno per gli aspiranti coniugati;
b) di un anno per ogni figlio vivente;
c) di cinque anni per coloro che sono compresi fra le
categorie elencate nella legge 2 aprile 1968, n. 482 , e
successive modifiche ed integrazioni, e per coloro ai quali
e' esteso lo stesso beneficio. Per le assunzioni
obbligatorie di personale appartenente a tali categorie, il
limite massimo non puo' superare i 55 anni. Per le
assunzioni obbligatorie dei centralinisti ciechi il limite
massimo di eta' e' di 50 anni;
d) di un periodo pari all'effettivo servizio prestato,
comunque non superiore a tre anni, a favore dei cittadini
che hanno prestato servizio militare volontario di leva e
di leva prolungata, ai sensi della legge 24 dicembre 1986,
n. 958 . Si prescinde dal limite di eta' per i candidati
che siano dipendenti civili di ruolo delle pubbliche
amministrazioni, per gli ufficiali e sottufficiali
dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica cessati
d'autorita' o a domanda; per gli ufficiali, ispettori,
sovrintendenti, appuntati, carabinieri e finanzieri in
servizio permanente dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della guardia di finanza, nonche' delle corrispondenti
qualifiche degli altri Corpi di polizia. Si prescinde
parimenti dal limite di eta' per i dipendenti collocati a
riposo ai sensi dell' art. 3, comma 51, della legge 24
dicembre 1993, n. 537;
3) idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha
facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i
vincitori di concorso, in base alla normativa vigente."
- si riporta l'articolo 1 del D.P.R. del 10 dicembre
1997, n. 483, "Regolamento recante la disciplina
concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio
sanitario nazionale", pubblicato nella Gazz. Uff. 17
gennaio 1998, n. 13, S.O.:
"Art. 1. (Requisiti generali di ammissione)
1. Ai sensi dell' articolo 18, comma 1, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive
modificazioni e integrazioni, possono partecipare ai
concorsi coloro che possiedono i seguenti requisiti
generali:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni
stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei
Paesi dell'Unione europea;
b) idoneita' fisica all'impiego:
1) l'accertamento della idoneita' fisica all'impiego -
con la osservanza delle norme in tema di categorie protette
- e' effettuato, a cura dell'Unita' sanitaria locale
(U.s.l.) o dell'azienda ospedaliera, prima dell'immissione
in servizio;
2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni
ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti
di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e'
dispensato dalla visita medica (2);
c) titolo di studio per l'accesso alle rispettive
carriere;
d) iscrizione all'albo professionale, ove richiesta,
per l'esercizio professionale. L'iscrizione al
corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi,
fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia
prima dell'assunzione in servizio.
2. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano
stati esclusi dall'elettorato attivo nonche' coloro che
siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidita' non sanabile."
- si riporta l'articolo 2 del D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220, "Regolamento recante disciplina concorsuale del
personale non dirigenziale del Servizio sanitario
nazionale", pubblicato nella Gazz. Uff. 12 giugno 2001, n.
134, S.O.:
"Art. 2. (Requisiti generali di ammissione)
1. Ai sensi dell' art. 18, comma 1, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, possono partecipare ai concorsi coloro che
possiedono i seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni
stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei
Paesi dell'Unione europea;
b) idoneita' fisica all'impiego:
1) l'accertamento dell'idoneita' fisica all'impiego,
con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette,
e' effettuato da una struttura pubblica del Servizio
sanitario nazionale, prima della immissione in servizio;
2) il personale dipendente dalle amministrazioni ed
enti di cui al n. 1 della presente lettera e' dispensato
dalla visita medica;
c) titolo di studio previsto per l'accesso alle
rispettive carriere;
d) iscrizione all'albo professionale, ove richiesto per
l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente
albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea,
ove prevista, consente la partecipazione ai concorsi, fermo
restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima
dell'assunzione in servizio.
2. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano
esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche
amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di
entrata in vigore del primo contratto collettivo.
3. I requisiti di cui al presente articolo devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle
domande di ammissione."
- si riporta l'articolo 4 della Legge dell'8 marzo
1991, n. 81, recante "Legge-quadro per la professione di
maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di
ordinamento della professione di guida alpina", pubblicata
nella Gazz. Uff. 16 marzo 1991, n. 64:
"Art. 4 (Condizioni per l'iscrizione all'albo)
1. Possono essere iscritti all'albo dei maestri di sci
coloro che siano in possesso della relativa abilitazione,
conseguita con le modalita' di cui all'articolo 6, nonche'
dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente
alla Comunita' economica europea;
b) maggiore eta';
c) idoneita' psico-fisica attestata da certificato
rilasciato dalla unita' sanitaria locale del comune di
residenza;
d) possesso del diploma di scuola dell'obbligo;
e) non aver riportato condanne penali che comportino
l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della
professione, salvo che non sia intervenuta la
riabilitazione."
- si riporta l'articolo 32 del Regio Decreto del 30
settembre 1938, n. 1706, recante "Approvazione del
regolamento per il servizio farmaceutico", pubblicato nella
Gazz. Uff. 14 novembre 1938, n. 259, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 32
Il titolare di un esercizio farmaceutico deve
comunicare al medico provinciale il nome e cognome e la
data di assunzione degli addetti all'esercizio stesso.
Ugualmente deve comunicare la data di cessazione degli
stessi dal servizio.
La suddetta comunicazione deve essere trascritta in
apposito registro tenuto dall'ufficio del medico
provinciale."
- il Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81,
recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro", e' stato pubblicato nella
Gazz. Uff. 30 aprile 2008, n. 101, S.O.
- si riporta l'articolo 27 del Regio Decreto del 9
gennaio 1927, n. 147, recante "Approvazione del regolamento
speciale per l'impiego dei gas tossici", pubblicato nella
Gazz. Uff. 1° marzo 1927, n. 49:
"Art. 27. Certificato d'idoneita'.
Coloro che intendono ottenere il certificato
d'idoneita', di cui all'articolo precedente, sottostanno ad
esame facendone domanda al prefetto della Provincia nella
cui circoscrizione e' compreso il Comune di residenza del
richiedente. La domanda e' corredata dai seguenti
documenti:
1° Atto di nascita, dal quale risulti che il
richiedente ha compiuto gli anni ventuno. Qualora non abbia
compiuto tale eta', ma abbia compiuto gli anni diciotto,
occorre il consenso dei genitori o di chi ne fa le veci.
2° Certificato di studi elementari inferiori (alla fine
della terza classe) corrispondente all'antico certificato
di compimento.
3° Certificato generale del casellario giudiziario al
nome del richiedente di data non anteriore a due mesi, e
certificato, della stessa data, comprovante la buona
condotta morale e politica.
4° Certificato di un medico militare o di un ufficiale
sanitario comunale, con firma legalizzata e di data non
anteriore ad un mese, dal quale risulti che il richiedente:
non e' affetto da malattie fisiche o psichiche e non
presenta deficienze organiche di qualsiasi specie, che gli
impediscano di eseguire con sicurezza le operazioni
relative all'impiego dei gas tossici;
non presenta segni d'intossicazione alcoolica o da
sostanze stupefacenti;
ha integri il senso olfattorio e la pervieta' nasale;
percepisce la voce afona ad almeno otto metri di
distanza da ciascun orecchio;
possiede il visus complessivamente non inferiore a
14/10 (tavola di Snellen), purche' da un occhio non
inferiore a 5/10.
5° Fotografia di data recente, firmata e applicata ad
un libretto di patente in bianco."
- si riporta l'articolo 6, primo comma della Legge del
22 dicembre 1957, n. 1293, recante "Organizzazione dei
servizi di distribuzione e vendita dei generi di
monopolio", pubblicata nella Gazz. Uff. 13 gennaio 1958, n.
9:
"Art. 6 (Cause di esclusione dalla gestione dei
magazzini di vendita)
Non puo' gestire un magazzino chi:
1) sia minore di eta', salvo che non sia autorizzato
all'esercizio di impresa commerciale;
2) non abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri
delle Comunita' europee (19);
3) sia inabilitato o interdetto;
4) sia stato dichiarato fallito fino a che non ottenga
la cancellazione dal registro dei falliti;
5) non sia immune da malattie infettive o contagiose
(20);
6) abbia riportato condanne:
a) per offese alla persona del Presidente della
Repubblica ed alle Assemblee legislative;
b) per delitto punibile con la reclusione non inferiore
nel minimo ad anni tre, ancorche', per effetto di
circostanze attenuanti, sia stata inflitta una pena di
minore durata ovvero per delitto per cui sia stata irrogata
una pena che comporta l'interdizione perpetua dai pubblici
uffici;
c) per delitto contro il patrimonio, la moralita'
pubblica, il buon costume, la fede pubblica, la pubblica
Amministrazione, l'industria ed il commercio, tanto se
previsto dal Codice penale quanto da leggi speciali ove la
pena inflitta sia superiore a trenta giorni di reclusione
ovvero ad una multa commutabile, a norma del Codice penale,
nella reclusione non inferiore a trenta giorni a meno che,
in entrambi i casi, il condannato non goda della
sospensione condizionale della pena;
d) per contrabbando, qualunque sia la pena inflitta;
7) abbia nei precedenti cinque anni rinunciato alla
gestione di un magazzino;
8) abbia definito in sede amministrativa procedimento
per contrabbando di generi di monopolio a suo carico. E' in
facolta' dell'Amministrazione consentire la gestione quando
siano trascorsi almeno cinque anni dall'avvenuta estinzione
del reato;
9) sia stato rimosso dalla qualifica di gestore,
coadiutore o commesso di un magazzino o di una rivendita,
ovvero da altre mansioni inerenti a rapporti con
l'Amministrazione dei monopoli di Stato, se non siano
trascorsi almeno cinque anni dal giorno della rimozione;
9- bis) non abbia conseguito, entro sei mesi
dall'assegnazione, l'idoneita' professionale all'esercizio
dell'attivita' di rivenditore di generi di monopolio
all'esito di appositi corsi di formazione disciplinati
sulla base di convenzione stipulata tra l'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato e l'organizzazione di
categoria maggiormente rappresentativa."
- si riporta l'articolo 3 del Decreto Legislativo del 5
aprile 2002, n. 77, recante "Disciplina del Servizio civile
nazionale a norma dell'articolo 2 della Legge 6 marzo 2001,
n. 64", pubblicato nella Gazz. Uff. 29 aprile 2002, n. 99,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 3 (Requisiti di ammissione e durata del servizio)
1. Sono ammessi a svolgere il servizio civile, a loro
domanda, senza distinzioni di sesso i cittadini italiani
che, alla data di presentazione della domanda, abbiano
compiuto il diciottesimo anno di eta' e non superato il
ventottesimo.
2. Costituisce causa di esclusione dal servizio civile
l'aver riportato condanna anche non definitiva alla pena
della reclusione superiore ad un anno per delitto non
colposo ovvero ad una pena anche di entita' inferiore per
un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso,
porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di
armi o materie esplodenti ovvero per delitti riguardanti
l'appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi,
terroristici, o di criminalita' organizzata.
3. Il servizio civile ha la durata complessiva di
dodici mesi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentite le Amministrazioni dello Stato
interessate, la durata del servizio puo' essere prevista o
articolata per un periodo maggiore o minore in relazione
agli specifici ambiti e progetti di impiego.
4. L'orario di svolgimento del servizio e' stabilito in
relazione alla natura del progetto e prevede comunque un
impegno settimanale complessivo di trenta ore, ovvero di un
monte ore annuo minimo corrispondente a millequattrocento
ore. I criteri per l'articolazione dell'orario di
svolgimento del servizio sono definiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri .
5. Al servizio civile non possono essere ammessi gli
appartenenti a corpi militari o alle forze di polizia.
6. [Con il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui al comma 3, di concerto con i Ministri per
gli affari regionali, per le pari opportunita', sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di
seguito denominata «Conferenza Stato-regioni», sono
individuati gli incarichi pericolosi, faticosi o insalubri
ai quali non puo' essere destinato il personale
femminile]."
- si riporta il testo dell'articolo 5, comma 1, della
Legge 21 novembre 1991, n. 374, recante "Istituzione del
giudice di pace", pubblicata nella Gazz. Uff. 27 novembre
1991, n. 278, S.O. , come modificato dalla presente legge:
"Art. 5 (Requisiti per la nomina)
1. Per la nomina a giudice di pace sono richiesti i
seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano;
b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) non avere riportato condanne per delitti non colposi
o a pena detentiva per contravvenzione e non essere
sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
d) avere conseguito la laurea in giurisprudenza;
e) (abrogata);
f) avere eta' non inferiore a 30 anni e non superiore a
70 anni;
g) avere cessato, o impegnarsi a cessare prima
dell'assunzione delle funzioni di giudice di pace,
l'esercizio di qualsiasi attivita' lavorativa dipendente,
pubblica o privata;
h) avere superato l'esame di abilitazione all'esercizio
della professione forense."
- si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1 della
Legge del 22 luglio 1997, n. 276, recante "Disposizioni per
la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di
giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni
stralcio nei tribunali ordinari", pubblicata nella Gazz.
Uff. 19 agosto 1997, n. 192, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 2 (Requisiti per la nomina e titoli di
preferenza)
1. Per la nomina a giudice onorario aggregato sono
richiesti i seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano;
b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne per delitti non colposi
o a pena detentiva per contravvenzione;
d) non essere sottoposto a misura di prevenzione o di
sicurezza;
e) (abrogata);
f) non aver compiuto i sessantasette anni di eta';
g) essere capace di assolvere, per indipendenza,
prestigio ed esperienza acquisiti, le funzioni giudiziarie;
h) non avere precedenti disciplinari, anche se non
definitivi;
h-bis) i notai, i professori universitari e i
ricercatori confermati devono aver compiuto i trentacinque
anni di eta'."
- La Legge del 30 aprile 1962, n. 283, recante
"Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U.
delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.
1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita
delle sostanze alimentari e delle bevande" e' pubblicata
nella Gazz. Uff. 4 giugno 1962, n. 139.
- l'articolo 37 del D.P.R. del 26 marzo 1980, n. 327,
recante "Regolamento di esecuzione della Legge 30 aprile
1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di
disciplina igienica della produzione e della vendita delle
sostanze alimentari e delle bevande", pubblicato nella
Gazz. Uff. 16 luglio 1980, n. 193, abrogato dalla presente
legge, recava: «Art. 37. Libretto di idoneita' sanitaria.».
- si riporta l'articolo 240, comma 1 del D.P.R. del 16
dicembre 1992, n. 495, recante "Regolamento di esecuzione e
di attuazione del nuovo codice della strada", pubblicato
nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1992, n. 303, S.O., come
modificato dalla presente legge:
"Art. 240. (Art. 80 Cod. Str.) Requisiti dei titolari
delle imprese e dei responsabili tecnici.
1. I requisiti personali e professionali del titolare
dell'impresa individuale, quando questa si avvalga di una
sola sede operativa, o in sua vece e negli altri casi, ivi
compresi i consorzi, del responsabile tecnico, sono i
seguenti:
a) avere raggiunto la maggiore eta';
b) non essere e non essere stato sottoposto a misure
restrittive di sicurezza personale o a misure di
prevenzione;
c) non essere e non essere stato interdetto o
inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso
procedimento per dichiarazione di fallimento;
d) essere cittadino italiano o di altro stato membro
della Comunita' Europea, ovvero di uno Stato anche non
appartenente alla Comunita' Europea, con cui sia operante
specifica condizione di reciprocita';
e) non avere riportato condanne per delitti, anche
colposi e non essere stato ammesso a godere dei benefici
previsti dall'articolo 444 del codice di procedura penale e
non essere sottoposto a procedimenti penali;
f) (abrogata)
g) aver conseguito un diploma di perito industriale, di
geometra o di maturita' scientifica ovvero un diploma di
laurea o di laurea breve in ingegneria ;
h) aver superato un apposito corso di formazione
organizzato secondo le modalita' stabilite dal Dipartimento
dei trasporti terrestri;"
 
Art. 42-bis

Ulteriore soppressione di certificazione sanitaria

1. Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, per non gravare cittadini e Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni, e' soppresso l'obbligo di certificazione per l'attivita' ludico-motoria e amatoriale previsto dall'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dal decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013.
2. Rimane l'obbligo di certificazione presso il medico o pediatra di base per l'attivita' sportiva non agonistica. Sono i medici o pediatri di base annualmente a stabilire, dopo anamnesi e visita, se i pazienti necessitano di ulteriori accertamenti come l'elettrocardiogramma.
Riferimenti normativi

- si riporta l'articolo 7, comma 11, del decreto-legge
13 settembre 2012, n. 158 convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante "Disposizioni
urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un
piu' alto livello di tutela della salute", pubblicato nella
Gazz. Uff. 13 settembre 2012, n. 214:
"Art. 7 (Disposizioni in materia di vendita di prodotti
del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la
ludopatia e per l'attivita' sportiva non agonistica)
(omissis)
11. Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini
che praticano un'attivita' sportiva non agonistica o
amatoriale il Ministro della salute, con proprio decreto,
adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo e
allo sport, dispone garanzie sanitarie mediante l'obbligo
di idonea certificazione medica, nonche' linee guida per
l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per
la dotazione e l'impiego, da parte di societa' sportive sia
professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori
semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita."
- il D.M. del Ministro della Salute 24 aprile 2013,
recante "Disciplina della certificazione dell'attivita'
sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla
dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e
di eventuali altri dispositivi salvavita", e' stato
pubblicato nella Gazz. Uff. 20 luglio 2013, n. 169.
 
Art. 42-ter
Semplificazione in merito alle verifiche dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale sull'accertamento dell'invalidita'

1. I soggetti per i quali e' gia' stata accertata da parte degli uffici competenti una menomazione o una patologia stabilizzate o ingravescenti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 27 settembre 2007, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide o da sindrome di Down, che hanno ottenuto il riconoscimento dell'indennita' di accompagnamento o di comunicazione sono esclusi dalle visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante da parte degli uffici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
2. Il soggetto chiamato dall'INPS per la verifica sull'accertamento del suo stato invalidante effettua la verifica limitatamente alle situazioni incerte.
3. Il soggetto chiamato dall'INPS per la verifica sull'accertamento del suo stato invalidante non perde il diritto a percepire l'emolumento economico di cui e' titolare anche se i verbali di visita non sono immediatamente vidimati dal responsabile preposto.
Riferimenti normativi

- il D.M. del Ministro dell'economia e delle finanze 2
agosto 2007, recante "Individuazione delle patologie
rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla
permanenza dello stato invalidante", e' stato pubblicato
nella Gazz. Uff. 27 settembre 2007, n. 225.
 
Art. 42-quater
Modifica all'articolo 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33

1. Dopo il comma 14-bis dell'articolo 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' inserito il seguente:
«14-ter. Ai fini della determinazione del diritto e della misura del trattamento pensionistico, nei casi di lavoratori che risultino, alla data del 22 giugno 2013, cessati per mobilita', oppure titolari di prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarieta' o autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, restano validi ed efficaci i provvedimenti di certificazione di esposizione all'amianto rilasciati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai fini del conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni. I provvedimenti di revoca delle certificazioni rilasciate sono privi di effetto, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva».
Riferimenti normativi

-si riporta l'articolo 7-ter del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33, recante "Misure urgenti a
sostegno dei settori industriali in crisi, nonche'
disposizioni in materia di produzione lattiera e
rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario",
pubblicato nella Gazz. Uff. 11 febbraio 2009, n. 34, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 7-ter (Misure urgenti a tutela dell'occupazione)
1. All' articolo 2, comma 6, della legge 23 luglio
1991, n. 223, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Il pagamento diretto ai lavoratori e' disposto
contestualmente all'autorizzazione del trattamento di
integrazione salariale straordinaria, fatta salva la
successiva revoca nel caso in cui il servizio competente
accerti l'assenza di difficolta' di ordine finanziario
dell'impresa».
2. Le imprese, in caso di richiesta di cassa
integrazione straordinaria e di cassa integrazione in
deroga, con pagamento diretto, e con riferimento alle
sospensioni successive alla data del 1° aprile 2009,
presentano o inviano la relativa domanda entro venti giorni
dall'inizio della sospensione o della riduzione dell'orario
di lavoro.
3. In via sperimentale per il periodo 2009-2012, in
attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione
dei trattamenti di integrazione salariale in deroga con
richiesta di pagamento diretto, l'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) e' autorizzato ad anticipare i
relativi trattamenti sulla base della domanda corredata
dagli accordi conclusi dalle parti sociali e dell'elenco
dei beneficiari, conformi agli accordi quadro regionali e
comunque entro gli specifici limiti di spesa previsti, con
riserva di ripetizione nei confronti del datore di lavoro
delle somme indebitamente erogate ai lavoratori. La domanda
deve essere presentata all'INPS dai datori di lavoro in via
telematica, secondo le modalita' stabilite dal medesimo
Istituto. Le regioni trasmettono in via telematica all'INPS
le informazioni relative ai provvedimenti autorizzatori dei
trattamenti in deroga e l'elenco dei lavoratori, sulla base
di apposita convenzione con la quale sono definite le
modalita' di attuazione, di gestione dei flussi informativi
e di rendicontazione della spesa.
4. Il primo periodo del comma 36 dell'articolo 2 della
legge 22 dicembre 2008, n. 203, e' sostituito dal seguente:
«In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel
limite complessivo di spesa di 600 milioni di euro per
l'anno 2009 a carico del Fondo per l'occupazione di cui
all' articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, di seguito denominato "Fondo per
l'occupazione", il Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, puo' disporre, sulla base di
specifici accordi governativi e per periodi non superiori a
dodici mesi, in deroga alla vigente normativa, la
concessione, anche senza soluzione di continuita', di
trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilita' e
di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori
produttivi e ad aree regionali».
5. Il primo periodo del comma 9 dell'articolo 19 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e'
sostituito dal seguente: «Nell'ambito delle risorse
finanziarie destinate per l'anno 2009 alla concessione in
deroga alla vigente normativa, anche senza soluzione di
continuita', di trattamenti di cassa integrazione guadagni,
di mobilita' e di disoccupazione speciale, i trattamenti
concessi ai sensi dell' articolo 2, comma 521, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni,
possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi
governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con
decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze».
6. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a
tutte le forme di integrazione del reddito, si applicano
anche ai lavoratori destinatari della cassa integrazione
guadagni in deroga e della mobilita' in deroga,
rispettivamente, le disposizioni di cui all' articolo 8,
comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988,
n. 160, e di cui all' articolo 16, comma 1, della legge 23
luglio 1991, n. 223. Con riferimento ai lavoratori di cui
al primo periodo, ai fini del calcolo del requisito di cui
all' articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n.
223, si considerano valide anche eventuali mensilita'
accreditate dalla medesima impresa presso la Gestione
separata di cui all' articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti
individuati all' articolo 1, comma 212, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, per i soggetti che abbiano
conseguito in regime di monocommittenza un reddito
superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette
mensilita'.
7. Ai datori di lavoro, che non abbiano sospensioni dal
lavoro in atto ai sensi dell' articolo 1 della legge 23
luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, che senza
esservi tenuti assumono lavoratori destinatari per gli anni
2009, 2010, 2011 e 2012 di ammortizzatori sociali in
deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o
parziale dell'attivita' o per intervento di procedura
concorsuale da imprese non rientranti nella disciplina di
cui alla medesima legge n. 223 del 1991, e' concesso
dall'INPS un incentivo pari all'indennita' spettante al
lavoratore, nel limite di spesa autorizzato e con
esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione
figurativa, per il numero di mensilita' di trattamento di
sostegno al reddito non erogate. Tale incentivo e' erogato
attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di
lavoro a titolo di contributi previdenziali e
assistenziali, fermo restando quanto previsto dall'
articolo 8, comma 4-bis, della citata legge n. 223 del
1991. L'incentivo di cui al primo periodo e' erogato al
lavoratore destinatario del trattamento di sostegno al
reddito nel caso in cui il medesimo ne faccia richiesta per
intraprendere un'attivita' di lavoro autonomo, avviare
un'attivita' autoimprenditoriale o una micro impresa, o per
associarsi in cooperativa in conformita' alle norme
vigenti. In caso di cassa integrazione in deroga, o di
sospensione ai sensi dell' articolo 19, comma 1, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
successive modificazioni, il lavoratore, successivamente
all'ammissione al beneficio e prima dell'erogazione del
medesimo, deve dimettersi dall'impresa di appartenenza. Le
somme corrisposte sono cumulabili con il beneficio di cui
all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49.
8. All' articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 2 e' inserito il
seguente:
«2-bis. Per l'anno 2009 ai fini dell'attuazione
dell'istituto sperimentale di tutela del reddito di cui al
comma 2 nella misura del 20 per cento, in via aggiuntiva
alla somma destinata al finanziamento del medesimo ai sensi
del presente articolo, determinata in 100 milioni di euro,
e' destinata l'ulteriore somma di 100 milioni di euro a
valere sulle risorse preordinate allo scopo sul Fondo di
cui all' articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845,
come rideterminato dall' articolo 9, comma 5, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fermo
restando per il medesimo anno 2009 il limite dell'ammontare
complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo come
stabilito dall' articolo 2, comma 36, ultimo periodo, della
legge 22 dicembre 2008, n. 203».
9. All' articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, lettere a) e b), le parole: «Tale
indennita', fino alla data di entrata in vigore del decreto
di cui al comma 3 del presente articolo, puo' essere
concessa anche senza necessita' dell'intervento integrativo
degli enti bilaterali» sono soppresse;
b) al comma 1-bis, le parole: «secondo quando precisato
dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo» sono
sostituite dalle seguenti: «, fermo restando che, nelle
ipotesi in cui manchi l'intervento integrativo degli enti
bilaterali, i predetti periodi di tutela si considerano
esauriti e i lavoratori accedono direttamente ai
trattamenti in deroga alla normativa vigente»;
c) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
«1-ter. In via transitoria, e per il solo biennio
2009-2010, le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate
anche per garantire ai lavoratori beneficiari delle misure
di cui al medesimo comma 1, lettere a), b) e c), un
trattamento equivalente a quello di cui al comma 8»;
d) al comma 14, il secondo periodo e' sostituito dai
seguenti: «Ai fini dell'attuazione del presente comma, e'
autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 35 milioni di
euro, di cui 5 milioni di euro a valere sul Fondo per
l'occupazione e 30 milioni di euro mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo
1, comma 1161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le
somme di cui al precedente periodo, non utilizzate al
termine dell'esercizio finanziario 2009, sono conservate
nel conto residui per essere utilizzate nell'esercizio
successivo. All' articolo 5, comma 5, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, dopo le parole: "al fine di
evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della
procedura di cui all' articolo 24 della legge 23 luglio
1991, n. 223," sono inserite le seguenti: "o al fine di
evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato
motivo oggettivo,"».
10. All' articolo 19, comma 7-bis, primo periodo, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le
parole: «presso il fondo di provenienza» sono inserite le
seguenti: «nel triennio precedente» e dopo le parole: «pari
a 3.000 euro» sono aggiunte le seguenti: «e che tali
posizioni non siano riferite ad aziende o datori di lavoro
le cui strutture, in ciascuno dei tre anni precedenti,
rispondano alla definizione comunitaria di micro e piccole
imprese di cui alla raccomandazione n. 2003/361/CE della
Commissione, del 6 maggio 2003. Sono comunque esclusi dalle
quote da trasferire i versamenti del datore di lavoro
riversati dall'INPS al fondo di provenienza prima del 1°
gennaio 2009».
11. I servizi competenti al lavoro di cui all' articolo
1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 181, e successive modificazioni, sono tenuti, con
periodicita' almeno settimanale e senza oneri per la
finanza pubblica, a rendere note le opportunita' di lavoro
disponibili mediante adeguate forme di promozione della
pubblicazione o diffusione sugli organi di comunicazione di
massa locali. Le comunicazioni di cui al presente comma
rilevano ai fini della concessione e del mantenimento dei
requisiti di autorizzazione e di accreditamento di cui agli
articoli 5 e 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, e successive modificazioni.
12. All'articolo 70 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla
seguente:
«d) di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche
o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarieta'
anche in caso di committente pubblico»;
b) al comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla
seguente:
«e) di qualsiasi settore produttivo il sabato e la
domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani
con meno di venticinque anni di eta', regolarmente iscritti
a un ciclo di studi presso l'universita' o un istituto
scolastico di ogni ordine e grado e compatibilmente con gli
impegni scolastici»;
c) al comma 1, lettera f), dopo le parole: «di
attivita' agricole di carattere stagionale effettuate da
pensionati», sono inserite le seguenti: «, da casalinghe»;
d) al comma 1 e' aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
«h-bis) di qualsiasi settore produttivo da parte di
pensionati»;
e) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. In via sperimentale per il 2009, prestazioni di
lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori
produttivi e nel limite massimo di 3.000 euro per anno
solare, da percettori di prestazioni integrative del
salario o di sostegno al reddito compatibilmente con quanto
stabilito dall' articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2. L'INPS provvede a sottrarre
dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni
integrative del salario o di sostegno al reddito gli
accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di
lavoro accessorio».
13. All' articolo 74, comma 1, del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, le parole: «parenti e affini
sino al terzo grado» sono sostituite dalle seguenti:
«parenti e affini sino al quarto grado».
14. Restano validi ed efficaci i trattamenti
pensionistici erogati antecedentemente alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto a
seguito degli accertamenti compiuti dall'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ai fini
del conseguimento dei benefici di cui all' articolo 13,
comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive
modificazioni, sulla base dei curricula presentati dal
datore di lavoro e della documentazione integrativa, salvo
il caso di dolo dell'interessato accertato in via
giudiziale con sentenza definitiva. All'onere derivante dal
presente comma, valutato in 700.000 euro per ciascuno degli
anni 2009, 2010 e 2011, in 600.000 euro per ciascuno degli
anni 2012, 2013 e 2014, in 500.000 euro per l'anno 2015, in
400.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e in
200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede
a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all' articolo
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, con pari riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all' articolo 6, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n.
53.
14-bis. Gli effetti della disposizione di cui al comma
14, primo periodo, sono prorogati con riferimento ai
trattamenti pensionistici erogati fino alla data di entrata
in vigore della presente disposizione, senza corresponsione
di arretrati per le eventuali rate di pensione sospese fino
alla predetta data. I benefici in questione decadono, con
obbligo di integrale restituzione delle somme percepite,
laddove gli stessi siano stati conseguiti in base ad atti
costituenti reato, accertati con sentenza definitiva.
All'onere derivante dal presente comma, valutato in 602.000
euro per gli anni 2012 e 2013, 322.000 euro per l'anno
2014, 42.000 euro per gli anni dal 2015 al 2020 e 42.000
euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sul
Fondo sociale per occupazione e formazione di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2.
14-ter. Ai fini della determinazione del diritto e
della misura del trattamento pensionistico, nei casi di
lavoratori che risultino, alla data del 22 giugno 2013,
cessati per mobilita', oppure titolari di prestazioni
straordinarie a carico dei fondi di solidarieta' o
autorizzati alla prosecuzione volontaria della
contribuzione, restano validi ed efficaci i provvedimenti
di certificazione di esposizione all'amianto rilasciati
dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro, ai fini del conseguimento dei
benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27
marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni. I
provvedimenti di revoca delle certificazioni rilasciate
sono privi di effetto, salvo il caso di dolo
dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza
definitiva.
15. All' articolo 7-bis del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2009, n. 14, dopo il comma 1 e' aggiunto il
seguente:
«1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da adottare entro il 30 giugno 2009, su proposta
del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, ferma restando la disapplicazione prevista
dall' articolo 67, comma 2, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, delle disposizioni di cui all'allegato
B relativamente alle risorse considerate ai fini del
miglioramento dei saldi di finanza pubblica, sono
individuati, per l'anno 2009, i criteri, i tempi e le
modalita' volti a utilizzare per la contrattazione
integrativa nonche' per le finalita' di cui al comma 1 del
citato articolo 67, in correlazione con l'impegno e le
maggiori prestazioni lavorative, le risorse derivanti dal
processo attuativo delle leggi elencate nel citato allegato
B eccedenti rispetto a quelle finalizzate al miglioramento
dei saldi di finanza pubblica, valutando a tal fine anche
la possibilita' di utilizzare le maggiori entrate proprie
rispetto a quelle del triennio 2005-2007 conseguite per
effetto dello svolgimento di attivita' aggiuntive rispetto
a quelle istituzionali, nonche' le risorse disponibili il
cui utilizzo sia neutrale sui saldi di finanza pubblica».
16. All' articolo 18 del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 3 e' inserito il
seguente:
«3-bis. Le risorse del Fondo per le aree
sottoutilizzate derivanti dall'applicazione dell' articolo
6-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, assegnate dal CIPE al Fondo di cui al comma 1,
lettera a), del presente articolo, sono ripartite, in forza
dell'accordo del 12 febbraio 2009 tra il Governo, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in
base ai principi stabiliti all'esito della seduta del 12
marzo 2009 della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, avuto riguardo alle contingenti esigenze
territoriali derivanti dalla crisi occupazionale, senza il
vincolo di cui al comma 3 del presente articolo».
17. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 37 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, come da ultimo modificata
dall' articolo 41-bis, comma 6, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo le parole: «Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,»
sono inserite le seguenti: «a seguito di accordi recepiti
in sede di Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali,».
18. Sono escluse dal patto di stabilita' interno delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano
per gli anni 2009 e 2010 le maggiori spese correnti
realizzate con la quota di cofinanziamento nazionale e
riconducibili alle finalita' degli assi prioritari
«Adattabilita'» e «Occupabilita'» conseguenti all'accordo
riguardante gli interventi e le misure anticrisi con
riferimento al sostegno del reddito e alle competenze, al
Fondo per le aree sottoutilizzate e alla nettizzazione dei
fondi strutturali comunitari sancito nella seduta della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del
26 febbraio 2009.
19. Ai fini di cui al comma 18, per maggiori spese
degli anni 2009 e 2010 si intende, per la gestione di
competenza finanziaria, la differenza tra gli impegni
effettivi e gli importi indicati per i corrispondenti
esercizi nella programmazione finanziaria prevista dal
piano operativo regionale (POR) gia' approvato dalla
Commissione europea alla data dell'accordo di cui al citato
comma 18 e, per la gestione di cassa, la differenza tra i
pagamenti effettuati e gli importi indicati,
rispettivamente, per gli esercizi 2007 e 2008 nella
programmazione finanziaria prevista dal POR.
20. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle
risorse comunitarie e nazionali destinate agli interventi
di sostegno al reddito e alle competenze, di cui
all'accordo tra il Governo, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano del 12 febbraio 2009,
individuate nell'ambito dei programmi operativi del Fondo
sociale europeo 2007/2013 - assi prioritari «Adattabilita'»
e «Occupabilita'», il Fondo di rotazione di cui alla legge
16 aprile 1987, n. 183, e' autorizzato ad anticipare, nei
limiti delle proprie disponibilita', su richiesta delle
regioni e delle province autonome interessate, le quote dei
contributi comunitari e statali previste fino
all'annualita' 2010 per i predetti assi prioritari. Le
risorse anticipate dal citato Fondo di rotazione ai sensi
del presente comma sono imputate, per la parte comunitaria,
agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di
rimborso delle spese effettivamente sostenute e, per la
parte statale, agli stanziamenti previsti in favore dei
medesimi programmi, ai sensi della citata legge n. 183 del
1987.
21. Al fine di evitare la possibilita' di
un'applicazione estesa anche ad altri enti, e per garantire
conseguentemente anche l'effettivo rispetto delle
disponibilita' finanziarie gia' previste, l' articolo 41,
comma 16-terdecies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14, si interpreta nel senso che si applica
esclusivamente ai soggetti di cui all' articolo 2, comma
550, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per le finalita'
di cui al comma 551 del medesimo articolo 2. Resta
confermato che alla relativa spesa si fa fronte
esclusivamente nei limiti delle risorse preordinate nel
bilancio dello Stato con il citato articolo 41, comma
16-terdecies, del decreto-legge n. 207 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009."
 
Art. 43

Disposizioni in materia di trapianti

1. Al terzo comma dell'articolo 3 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I comuni trasmettono i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli organi al Sistema informativo trapianti, di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 1 aprile 1999, n. 91.».
1-bis. Il consenso o il diniego alla donazione degli organi confluisce nel fascicolo sanitario elettronico di cui all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni.
2. Agli adempimenti di cui al comma 1, si provvede senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Riferimenti normativi

- si riporta l'articolo 3 del Regio Decreto del 18
giugno 1931, n. 773, recante "Approvazione del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza", pubblicato nella Gazz.
Uff. 26 giugno 1931, n. 146, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 3 (art. 159 T.U. 1926)
Il sindaco e' tenuto a rilasciare alle persone aventi
nel comune la loro residenza o la loro dimora una carta
d'identita' conforme al modello stabilito dal Ministero
dell'interno.
La carta di identita' ha durata di dieci anni e deve
essere munita della fotografia della persona a cui si
riferisce. Per i minori di eta' inferiore a tre anni, la
validita' della carta d'identita' e' di tre anni; per i
minori di eta' compresa fra tre e diciotto anni, la
validita' e' di cinque anni. Le carte di identita' di cui
all' articolo 7-vicies ter del decreto-legge 31 gennaio
2005, n. 7 , convertito con modificazioni dalla legge 31
marzo 2005, n. 43 , e successive modifiche ed integrazioni,
devono essere munite anche delle impronte digitali della
persona a cui si riferiscono. Sono esentati dall'obbligo di
rilevamento delle impronte digitali i minori di eta'
inferiore a dodici anni. I Comuni, trasmettono i dati
relativi al consenso o al diniego alla donazione degli
organi al Sistema informativo trapianti, di cui all'
articolo 7, comma 2, della legge 1 aprile 1999, n. 91.
La carta d'identita' puo' altresi' contenere
l'indicazione del consenso ovvero del diniego della persona
cui si riferisce a donare i propri organi in caso di morte.
I comuni trasmettono i dati relativi al consenso o al
diniego alla donazione degli organi al Sistema informativo
trapianti, di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 1
aprile 1999, n. 91.
La carta d'identita' e' titolo valido per l'espatrio
anche per motivi di lavoro negli Stati membri dell'Unione
europea e in quelli con i quali vigono, comunque,
particolari accordi internazionali.
La carta di identita' valida per l'espatrio rilasciata
ai minori di eta' inferiore agli anni quattordici puo'
riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa
le veci. L'uso della carta d'identita' ai fini
dell'espatrio dei minori di anni quattordici e' subordinato
alla condizione che essi viaggino in compagnia di uno dei
genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato, in
una dichiarazione rilasciata da chi puo' dare l'assenso o
l'autorizzazione, il nome della persona, dell'ente o della
compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono
affidati. Tale dichiarazione e' convalidata dalla questura
o dalle autorita' consolari in caso di rilascio all'estero.
A decorrere dal 1° gennaio 1999 sulla carta d'identita'
deve essere indicata la data di scadenza."
- si riporta l'articolo 12 del Decreto Legge del 18
ottobre 2012, n. 179, recante "Ulteriori misure urgenti per
la crescita del Paese", pubblicato nella Gazz. Uff. 19
ottobre 2012, n. 245, S.O.:
"Art. 12 (Fascicolo sanitario elettronico e sistemi di
sorveglianza nel settore sanitario)
1. Il fascicolo sanitario elettronico (FSE) e'
l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e
socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e
trascorsi, riguardanti l'assistito.
2. Il FSE e' istituito dalle regioni e province
autonome, entro il 31 dicembre 2014 nel rispetto della
normativa vigente in materia di protezione dei dati
personali, a fini di: (44)
a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;
b) studio e ricerca scientifica in campo medico,
biomedico ed epidemiologico;
c) programmazione sanitaria, verifica delle qualita'
delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria.
Il FSE deve consentire anche l'accesso da parte del
cittadino ai servizi sanitari on line secondo modalita'
determinate nel decreto di cui al comma 7.
3. Il FSE e' alimentato in maniera continuativa, senza
ulteriori oneri per la finanza pubblica, dai soggetti che
prendono in cura l'assistito nell'ambito del Servizio
sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali,
nonche', su richiesta del cittadino, con i dati medici in
possesso dello stesso.
3-bis. Il FSE puo' essere alimentato esclusivamente
sulla base del consenso libero e informato da parte
dell'assistito, il quale puo' decidere se e quali dati
relativi alla propria salute non devono essere inseriti nel
fascicolo medesimo.
4. Le finalita' di cui alla lettera a) del comma 2 sono
perseguite dai soggetti del Servizio sanitario nazionale e
dei servizi socio-sanitari regionali che prendono in cura
l'assistito.
5. La consultazione dei dati e documenti presenti nel
FSE di cui al comma 1, per le finalita' di cui alla lettera
a) del comma 2, puo' essere realizzata soltanto con il
consenso dell'assistito e sempre nel rispetto del segreto
professionale, salvo i casi di emergenza sanitaria secondo
modalita' individuate a riguardo. Il mancato consenso non
pregiudica il diritto all'erogazione della prestazione
sanitaria.
6. Le finalita' di cui alle lettere b) e c) del comma 2
sono perseguite dalle regioni e dalle province autonome,
nonche' dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali
e dal Ministero della salute nei limiti delle rispettive
competenze attribuite dalla legge, senza l'utilizzo dei
dati identificativi degli assistiti presenti nel FSE,
secondo livelli di accesso, modalita' e logiche di
organizzazione ed elaborazione dei dati definiti, con il
decreto di cui al comma 7, in conformita' ai principi di
proporzionalita', necessita' e indispensabilita' nel
trattamento dei dati personali.
6-bis. La consultazione dei dati e documenti presenti
nel FSE, di cui all'ultimo periodo del comma 2, puo' essere
realizzata soltanto in forma protetta e riservata secondo
modalita' determinate dal decreto di cui al comma 7. Le
interfacce, i sistemi e le applicazioni software adottati
devono assicurare piena interoperabilita' tra le soluzioni
secondo modalita' determinate dal decreto di cui al comma
7.
7. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 15,
comma 25-bis, di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95
, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135 , entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, con
decreto del Ministro della salute e del Ministro delegato
per l'innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali, ai sensi dell' articolo 154, comma 4, del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , sono
stabiliti: i contenuti del FSE e i limiti di
responsabilita' e i compiti dei soggetti che concorrono
alla sua implementazione, i sistemi di codifica dei dati,
le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel
trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti
dell'assistito, le modalita' e i livelli diversificati di
accesso al FSE da parte dei soggetti di cui ai commi 4, 5 e
6, la definizione e le relative modalita' di attribuzione
di un codice identificativo univoco dell'assistito che non
consenta l'identificazione diretta dell'interessato, i
criteri per l'interoperabilita' del FSE a livello
regionale, nazionale ed europeo, nel rispetto delle regole
tecniche del sistema pubblico di connettivita'.
8. Le disposizioni recate dal presente articolo non
comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alle
attivita' di competenza nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
9. La cabina di regia per l'attuazione dell'Agenda
digitale italiana, di cui all' articolo 47, comma 2, del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 , e
successive modificazioni, e' integrata per gli aspetti
relativi al settore sanitario con un componente designato
dal Ministro della salute, il cui incarico e' svolto a
titolo gratuito.
10. I sistemi di sorveglianza e i registri di
mortalita', di tumori e di altre patologie, di trattamenti
costituiti da trapianti di cellule e tessuti e trattamenti
a base di medicinali per terapie avanzate o prodotti di
ingegneria tessutale e di impianti protesici sono istituiti
ai fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione,
programmazione sanitaria, verifica della qualita' delle
cure, valutazione dell'assistenza sanitaria e di ricerca
scientifica in ambito medico, biomedico ed epidemiologico
allo scopo di garantire un sistema attivo di raccolta
sistematica di dati anagrafici, sanitari ed epidemiologici
per registrare e caratterizzare tutti i casi di rischio per
la salute, di una particolare malattia o di una condizione
di salute rilevante in una popolazione definita.
11. I sistemi di sorveglianza e i registri di cui al
comma 10 sono istituiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della
salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano e acquisito il parere del Garante
per la protezione dei dati personali. Gli elenchi dei
sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalita', di
tumori e di altre patologie, di trattamenti costituiti da
trapianti di cellule e tessuti e trattamenti a base di
medicinali per terapie avanzate o prodotti di ingegneria
tessutale e di impianti protesici sono aggiornati
periodicamente con la stessa procedura. L'attivita' di
tenuta e aggiornamento dei registri di cui al presente
comma e' svolta con le risorse disponibili in via ordinaria
e rientra tra le attivita' istituzionali delle aziende e
degli enti del Servizio sanitario nazionale.
12. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono istituire con propria legge registri di
tumori e di altre patologie, di mortalita' e di impianti
protesici di rilevanza regionale e provinciale diversi da
quelli di cui al comma 10.
13. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 15,
comma 25-bis, di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95
, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135 , con regolamento, da adottare ai sensi dell'
articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ,
e successive modificazioni, su proposta del Ministro della
salute, acquisito il parere del Garante per la protezione
dei dati personali e previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono individuati, in conformita' alle disposizioni di cui
agli articoli 20 , 22 e 154 del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , e successive
modificazioni, i soggetti che possono avere accesso ai
registri di cui al presente articolo, e i dati che possono
conoscere, nonche' le misure per la custodia e la sicurezza
dei dati. 14. I contenuti del regolamento di cui al comma
13 devono in ogni caso informarsi ai principi di
pertinenza, non eccedenza, indispensabilita' e necessita'
di cui agli articoli 3, 11 e 22 del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 .
15. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo, le regioni e province autonome, possono,
nel principio dell'ottimizzazione e razionalizzazione della
spesa informatica, anche mediante la definizione di
appositi accordi di collaborazione, realizzare
infrastrutture tecnologiche per il FSE condivise a livello
sovra-regionale, ovvero avvalersi, anche mediante riuso, ai
sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , delle
infrastrutture tecnologiche per il FSE a tale fine gia'
realizzate da altre regioni o dei servizi da queste
erogate, ovvero avvalersi dell'infrastruttura centrale per
il FSE, fruibile in modalita' cloud computing e conforme ai
criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 7, resa
disponibile dall'Agenzia per l'Italia digitale, avvalendosi
della societa' di cui al comma 15 dell' articolo 83 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 .
15-bis. Entro il 31 dicembre 2013, le regioni e le
province autonome presentano all'Agenzia per l'Italia
digitale il piano di progetto per la realizzazione del FSE.
15-ter. L'Agenzia per l'Italia digitale sulla base
delle esigenze avanzate dalle regioni nell'ambito dei
rispettivi piani cura la progettazione e la realizzazione
dell'infrastruttura centrale per il FSE di cui al comma 15.
15-quater. L'Agenzia per l'Italia digitale e il
Ministero della salute operano congiuntamente, per le parti
di rispettiva competenza, al fine di:
a) valutare e approvare, entro 60 giorni, i piani di
progetto presentati dalle regioni e province autonome per
la realizzazione del FSE, verificandone la conformita' ai
criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 7;
b) monitorare la realizzazione del FSE, da parte delle
regioni e province autonome, conformemente ai piani di
progetto approvati.
15-quinquies. Per la realizzazione dell'infrastruttura
centrale di FSE di cui al comma 15, e' autorizzata una
spesa non superiore ai 10 milioni di euro per il 2014 e ai
5 milioni di euro a decorrere dal 2015, da definirsi su
base annua con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze su proposta dell'Agenzia per l'Italia digitale."
 
Art. 44
Riconoscimento del servizio prestato presso le pubbliche
amministrazioni di altri Stati membri e semplificazioni per la
certificazione di qualita' delle materie prime utilizzate per la
produzione di medicinali nonche' disposizioni per la
classificazione dei farmaci orfani e di eccezionale rilevanza
terapeutica

1. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Relativamente al personale delle aree della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria che presta servizio presso le strutture sanitarie pubbliche, per le quali l'ordinamento italiano richiede, ai fini del riconoscimento di vantaggi economici o professionali, che l'esperienza professionale e l'anzianita' siano maturate senza soluzione di continuita', tale condizione non si applica se la soluzione di continuita' dipende dal passaggio dell'interessato da una struttura sanitaria, di cui alla legge 10 luglio 1960, n. 735, di uno Stato membro a quella di un altro Stato membro».
2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede con le risorse del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che a tale scopo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo sanitario nazionale, ai fini della successiva erogazione alle regioni, sulla base di apposito riparto, da effettuare con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2011/62/UE, non si applica il disposto di cui al primo periodo dell'articolo 54, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni. Fino alla stessa data, le materie prime di cui all'articolo 54, comma 2, del medesimo decreto legislativo, anche importate da paesi terzi, devono essere corredate di una certificazione di qualita' che attesti la conformita' alle norme di buona fabbricazione rilasciata dalla persona qualificata responsabile della produzione del medicinale che utilizza le materie prime. Resta ferma la possibilita', per l'AIFA, di effettuare ispezioni dirette a verificare la conformita' delle materie prime alla certificazione resa.
4. Il comma 3-bis dell'articolo 54 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, e' abrogato.
4-bis. All'articolo 12, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, le parole: «Fatta eccezione per i medicinali per i quali e' stata presentata domanda ai sensi del comma 3, i medicinali» sono sostituite dalle seguenti: «I medicinali».
4-ter. Dopo il comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. L'AIFA valuta, ai fini della classificazione e della rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale, i farmaci di cui al comma 3, per i quali e' stata presentata la relativa domanda di classificazione di cui al comma 1, corredata della necessaria documentazione, in via prioritaria e dando agli stessi precedenza rispetto ai procedimenti pendenti alla data di presentazione della domanda di classificazione di cui al presente comma, anche attraverso la fissazione di sedute straordinarie delle competenti Commissioni. In tal caso, il termine di cui al comma 4, primo periodo, e' ridotto a cento giorni.
5-ter. In caso di mancata presentazione entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale di cui al comma 3, l'AIFA sollecita l'azienda titolare della relativa autorizzazione all'immissione in commercio a presentare la domanda di classificazione di cui al comma 1 entro i successivi trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine, viene data informativa nel sito istituzionale dell'AIFA e viene meno la collocazione nell'apposita sezione di cui al comma 5».
4-quater. Nelle more dell'emanazione della disciplina organica in materia di condizioni assicurative per gli esercenti le professioni sanitarie, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e al fine di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa anche per i giovani esercenti le professioni sanitarie, incentivandone l'occupazione, nonche' di consentire alle imprese assicuratrici e agli esercenti stessi di adeguarsi alla predetta disciplina, il comma 5.1 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e' sostituito dal seguente:
«5.1. Limitatamente agli esercenti le professioni sanitarie, gli obblighi di cui al comma 5, lettera e), si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'alinea del medesimo comma 5».
4-quinquies. All'articolo 37 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Nei casi di modificazioni apportate al foglietto illustrativo, l'AIFA autorizza la vendita al pubblico delle scorte, subordinandola alla consegna al cliente, a cura del farmacista, di un foglietto sostitutivo conforme a quello autorizzato».
Riferimenti normativi

- si riporta l'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile
2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2008, n. 101, recante "Disposizioni urgenti per
l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di
sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee",
pubblicato nella Gazz. Uff. 9 aprile 2008, n. 84, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 5 (Disposizioni in materia di riconoscimento del
servizio pubblico svolto nell'ambito dell'Unione europea.
Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in
data 26 dicembre 2006 nella causa C-371/04. Procedura di
infrazione n. 2002/4888)
1. Le amministrazioni pubbliche tenute al rispetto del
principio di libera circolazione dei lavoratori di cui agli
articoli 39 del Trattato che istituisce la Comunita'
europea e 7 del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio,
del 15 ottobre 1968, salve piu' favorevoli previsioni,
valutano, ai fini giuridici ed economici, l'esperienza
professionale e l'anzianita' acquisite da cittadini
comunitari nell'esercizio di un'attivita' analoga a quella
considerata rilevante e svolta presso pubbliche
amministrazioni di un altro Stato membro, anche in periodi
antecedenti all'adesione del medesimo all'Unione europea, o
presso organismi dell'Unione europea secondo condizioni di
parita' rispetto a quelle maturate nell'ambito
dell'ordinamento italiano. Relativamente al personale delle
aree della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria che
presta servizio presso le strutture sanitarie pubbliche,
per le quali l'ordinamento italiano richiede, ai fini del
riconoscimento di vantaggi economici o professionali, che
l'esperienza professionale e l'anzianita' siano maturate
senza soluzione di continuita', tale condizione non si
applica se la soluzione di continuita' dipende dal
passaggio dell'interessato da una struttura sanitaria, di
cui alla legge 10 luglio 1960, n. 735, di uno Stato membro
a quella di un altro Stato membro. Sono inapplicabili le
disposizioni normative e le clausole dei contratti
collettivi contrastanti con il presente comma. Ai fini
dell'accesso rimane fermo quanto previsto dall'articolo 38
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."
-si riporta l'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n.
183, recante "Coordinamento delle politiche riguardanti
l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed
adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari", pubblicata nella Gazz. Uff. 13 maggio 1987, n.
109, S.O:
"Art. 5 (Fondo di rotazione)
1. E' istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro -
Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con
amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai
sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041
.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la
tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del
tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie», nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla
legge 3 ottobre 1977, n. 863 , che viene soppresso a
decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di legge
finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), nell'ambito
delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di
legge aventi le stesse finalita' di quelle previste dalle
norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
di cui all'articolo 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente
intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
e dagli organismi di cui all'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321 , ed
alla legge 26 novembre 1975, n. 748."
- la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio
che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice
comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine
di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella
catena di fornitura legale (Testo rilevante ai fini del
SEE), e' stata pubblicata nella G.U.U.E. 1 luglio 2011, n.
L 174.
- si riporta l'articolo 54, del decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 219 recante "Attuazione della direttiva
2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad
un codice comunitario concernente i medicinali per uso
umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE", pubblicato
nella Gazz. Uff. 21 giugno 2006, n. 142, S.O.:
"Art. 54. (Specificazione dell'ambito di applicazione
della disciplina relativa all'autorizzazione a produrre
medicinali)
1. Le disposizioni degli articoli 50, 51, 52 e 53
disciplinano anche l'esecuzione di operazioni parziali di
preparazione, di divisione e di confezionamento e
presentazione di medicinali, nonche' l'esecuzione di
controlli di qualita' di medicinali nei casi previsti dalla
legge.
2. Il presente titolo si applica altresi' alle
attivita' di produzione di sostanze attive utilizzate come
materie prime per la produzione di medicinali, con
riferimento sia alle fasi di produzione totale o parziale
sia all'importazione di una sostanza attiva, anche
utilizzata essa stessa come materia prima per la produzione
o estrazione di altre sostanze attive, come definito
nell'allegato I, parte I, punto 3.2.1.1.b), sia alle varie
operazioni di divisione, confezionamento o presentazione
che precedono l'incorporazione della materia prima nel
medicinale, compresi il riconfezionamento e la
rietichettatura effettuati da un distributore all'ingrosso
di materie prime.
3. Per le materie prime anche importate da Stati terzi
deve essere disponibile un certificato di conformita' alle
norme di buona fabbricazione rilasciato all'officina di
produzione dalle Autorita' competenti di uno Stato
dell'Unione europea. Per le domande di AIC presentate ai
sensi del capo V, titolo III del presente decreto e ai
sensi del regolamento (CE) n. 726/2004, la messa a
disposizione del certificato non e' obbligatoria, fatto
salvo quanto previsto dalle relative linee guida. Sono
fatti salvi eventuali accordi di mutuo riconoscimento dei
sistemi ispettivi stipulati dall'Unione europea con Paesi
terzi. Per le modalita' operative verra' fatto riferimento
a quanto disposto dal testo di tali accordi. Le attivita'
previste dal presente comma vengono svolte nei limiti delle
risorse umane e strumentali disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica .
3-bis. (abrogato)
4. Il possesso da parte del produttore di materie prime
di un certificato di conformita' alle norme di buona
fabbricazione rilasciato da un'Autorita' competente
nell'ambito della Comunita' europea non esonera
l'importatore o il produttore del medicinale finito dalla
responsabilita' dell'esecuzione di controlli sulla materia
prima e dalle verifiche sul produttore.
4-bis. La produzione di una specifica materia prima
farmacologicamente attiva destinata esclusivamente alla
produzione di medicinali sperimentali da utilizzare in
sperimentazioni cliniche di fase I non necessita di
specifica autorizzazione, se, previa notifica all'AIFA da
parte del titolare dell'officina, e' effettuata nel
rispetto delle norme di buona fabbricazione in un'officina
autorizzata alla produzione di materie prime
farmacologicamente attive. Entro il 31 dicembre 2014 l'AIFA
trasmette al Ministro della salute e pubblica nel suo sito
internet una relazione sugli effetti derivanti
dall'applicazione della disposizione di cui al presente
comma e sui possibili effetti della estensione di tale
disciplina ai medicinali sperimentali impiegati nelle
sperimentazioni cliniche di fase II. La relazione tiene
adeguatamente conto anche degli interventi ispettivi
effettuati dall'AIFA presso le officine di produzione delle
materie prime farmacologicamente attive."
- si riporta l'articolo 12, del decreto-legge 13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante "Disposizioni
urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un
piu' alto livello di tutela della salute", pubblicato nella
Gazz. Uff. 13 settembre 2012, n. 214, come modificato dalla
preente legge:
"Art. 12 (Procedure concernenti i medicinali)
1. La domanda di classificazione di un medicinale fra i
medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario
nazionale ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, e'
istruita dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA)
contestualmente alla contrattazione del relativo prezzo, ai
sensi dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, conmodificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326.
2. Fatto salvo il disposto del comma 3, l'azienda
farmaceutica interessata puo' presentare all'AIFA la
domanda di classificazione di cui al comma 1 e di avvio
della procedura di contrattazione del prezzo soltanto dopo
aver ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio
del medicinale prevista dall'articolo 6, comma 1, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive
modificazioni.
3. In deroga al disposto del comma 2, la domanda
riguardante farmaci orfani ai sensi del regolamento (CE) n.
141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
dicembre 1999, o altri farmaci di eccezionale rilevanza
terapeutica e sociale previsti in una specifica
deliberazione dell'AIFA, adottata su proposta della
Commissione consultiva tecnico-scientifica, o riguardante
medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente
ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili, puo'
essere presentata anteriormente al rilascio
dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
4. L'AIFA comunica all'interessato le proprie
determinazioni entro centottanta giorni dal ricevimento
della domanda. Il rigetto della domanda e' comunicato al
richiedente unitamente al parere della Commissione
consultiva tecnico-scientifica o del Comitato prezzi e
rimborso sul quale la decisione e' fondata. Parimenti
documentata e' la comunicazione della determinazione di
esclusione di un medicinale in precedenza classificato fra
i farmaci erogabili dal Servizio sanitario nazionale.
5. I medicinali per i quali e' rilasciata
un'autorizzazione all'immissione in commercio comunitaria a
norma del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, del regolamento
(CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 12 dicembre 2006, o del regolamento (CE) n. 1394/2007
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre
2007, o un'autorizzazione all'immissione in commercio ai
sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono
automaticamente collocati in apposita sezione, dedicata ai
farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita',
della classe di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c),
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive
modificazioni, nelle more della presentazione, da parte
dell'azienda interessata, di un'eventuale domanda di
diversa classificazione ai sensi della citata disposizione
legislativa. Entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
della decisione della Commissione europea sulla domanda di
autorizzazione all'immissione in commercio a norma del
regolamento (CE) n. 726/2004, del regolamento (CE) n.
1901/2006 o del regolamento (CE) n. 1394/2007, l'AIFA
pubblica nella Gazzetta Ufficiale un provvedimento recante
la classificazione del medicinale ai sensi del primo
periodo del presente comma e il suo regime di fornitura.
Per i medicinali autorizzati ai sensi del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219, le indicazioni della
classificazione ai sensi del primo periodo del presente
comma e del regime di fornitura sono incluse nel
provvedimento di autorizzazione all'immissione in
commercio. In ogni caso, prima dell'inizio della
commercializzazione, il titolare dell'autorizzazione
all'immissione in commercio e' tenuto a comunicare all'AIFA
il prezzo ex factory e il prezzo al pubblico del
medicinale. Le disposizioni del presente comma si applicano
anche ai medicinali oggetto di importazione parallela.
5-bis. L'AIFA valuta, ai fini della classificazione e
della rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario
nazionale, i farmaci di cui al comma 3, per i quali e'
stata presentata la relativa domanda di classificazione di
cui al comma 1, corredata della necessaria documentazione,
in via prioritaria e dando agli stessi precedenza rispetto
ai procedimenti pendenti alla data di presentazione della
domanda di classificazione di cui al presente comma, anche
attraverso la fissazione di sedute straordinarie delle
competenti Commissioni. In tal caso, il termine di cui al
comma 4, primo periodo, e' ridotto a cento giorni.
5-ter. In caso di mancata presentazione entro trenta
giorni dal rilascio dell'autorizzazione all'immissione in
commercio di un medicinale di cui al comma 3, l'AIFA
sollecita l'azienda titolare della relativa autorizzazione
all'immissione in commercio a presentare la domanda di
classificazione di cui al comma 1 entro i successivi trenta
giorni. Decorso inutilmente tale termine, viene data
informativa nel sito istituzionale dell'AIFA e viene meno
la collocazione nell'apposita sezione di cui al comma 5.
6. Fatto in ogni caso salvo il disposto dell'ultimo
periodo del comma 1 dell'articolo 11 del presente decreto,
ciascun medicinale che abbia le caratteristiche di
medicinale generico, di cui all'articolo 10, comma 5,
lettera b), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,
o di medicinale biosimilare, di cui all'articolo 10, comma
7, dello stesso decreto, e' automaticamente collocato,
senza contrattazione del prezzo, nella classe di rimborso a
cui appartiene il medicinale di riferimento qualora
l'azienda titolare proponga un prezzo di vendita di
evidente convenienza per il Servizio sanitario nazionale.
E' considerato tale il prezzo che, rispetto a quello del
medicinale di riferimento, presenta un ribasso almeno pari
a quello stabilito con decreto adottato dal Ministro della
salute, su proposta dell'AIFA, in rapporto ai volumi di
vendita previsti. Le disposizioni del presente comma si
applicano anche ai medicinali oggetto di importazione
parallela.
7. Quando e' autorizzata un'estensione delle
indicazioni terapeutiche di un medicinale autorizzato per
l'immissione in commercio secondo la procedura prevista dai
regolamenti comunitari di cui al comma 5 e gia'
classificato come farmaco erogabile dal Servizio sanitario
nazionale, il medicinale non puo' essere prescritto per le
nuove indicazioni con onere a carico del Servizio sanitario
nazionale prima della conclusione della procedura di
contrattazione del prezzo e della correlata conferma della
rimborsabilita' del medicinale medesimo, nonche' della
pubblicazione, da parte dell'AIFA, del nuovo prezzo ai
sensi della normativa vigente. Quando e' autorizzata
un'estensione delle indicazioni terapeutiche di un
medicinale autorizzato per l'immissione in commercio
secondo le disposizioni del decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219, e gia' classificato come farmaco erogabile
dal Servizio sanitario nazionale, il provvedimento che
autorizza l'estensione delle indicazioni terapeutiche
contiene, altresi', il prezzo concordato in seguito alla
nuova procedura di contrattazione del prezzo e di conferma
della rimborsabilita' del medicinale.
8. All'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219,
e successive modificazioni, e' abrogato il comma 6.
9. Le competenze in materia di sperimentazione clinica
dei medicinali attribuite dal decreto legislativo 24 giugno
2003, n. 211, all'Istituto superiore di sanita' sono
trasferite all'AIFA, la quale si avvale del predetto
Istituto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, ai fini dell'esercizio delle funzioni
trasferite, secondo modalita' stabilite con decreto del
Ministro della salute, sentiti i due enti interessati. Fino
all'adozione del decreto del Ministro della salute,
l'Istituto superiore di sanita', raccordandosi con l'AIFA,
svolge le competenze ad esso gia' attribuite, secondo le
modalita' previste dalle disposizioni previgenti. Sono
altresi' trasferite all'AIFA le competenze di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera t), numeri 1) e 1-bis),
del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211. Sono
confermate in capo all'AIFA le competenze in materia di
sperimentazione clinica di medicinali attribuite dal citato
decreto legislativo n. 211 del 2003 al Ministero della
salute e trasferite all'AIFA ai sensi dell'articolo 48 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e
successive modificazioni.
10 Entro il 30 giugno 2013 ciascuna delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano provvede a
riorganizzare i comitati etici istituiti nel proprio
territorio, attenendosi ai seguenti criteri:
a) a ciascun comitato etico e' attribuita una
competenza territoriale di una o piu' province, in modo che
sia rispettato il parametro di un comitato per ogni milione
di abitanti, fatta salva la possibilita' di prevedere un
ulteriore comitato etico, con competenza estesa a uno o
piu' istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
b) la scelta dei comitati da confermare tiene conto del
numero dei pareri unici per sperimentazione clinica di
medicinali emessi nel corso dell'ultimo triennio;
c) la competenza di ciascun comitato puo' riguardare,
oltre alle sperimentazioni cliniche dei medicinali, ogni
altra questione sull'uso dei medicinali e dei dispositivi
medici, sull'impiego di procedure chirurgiche e cliniche o
relativa allo studio di prodotti alimentari sull'uomo
generalmente rimessa, per prassi internazionale, alle
valutazioni dei comitati;
d) sono assicurate l'indipendenza di ciascun comitato e
l'assenza di rapporti gerarchici tra diversi comitati.
11. Con decreto del Ministro della salute, su proposta
dell'AIFA per i profili di sua competenza, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
dettati criteri per la composizione dei comitati etici e
per il loro funzionamento. Fino alla data di entrata in
vigore del predetto decreto continuano ad applicarsi le
norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
12 A decorrere dal 1° luglio 2013, la documentazione
riguardante studi clinici sui medicinali disciplinati dal
decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, e' gestita
esclusivamente con modalita' telematiche, attraverso i
modelli standard dell'Osservatorio nazionale sulla
sperimentazione clinica dell'AIFA."
- si riporta l'articolo 3 del decreto-legge 13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante "Disposizioni
urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un
piu' alto livello di tutela della salute", pubblicato nella
Gazz. Uff. 13 settembre 2012, n. 214:
"Art. 3 (Responsabilita' professionale dell'esercente
le professioni sanitarie)
1. L'esercente la professione sanitaria che nello
svolgimento della propria attivita' si attiene a linee
guida e buone pratiche accreditate dalla comunita'
scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In
tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui
all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche
nella determinazione del risarcimento del danno, tiene
debitamente conto della condotta di cui al primo periodo.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, da emanare entro il 30 giugno 2013, su
proposta del Ministro della salute, di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle
finanze, sentite l'Associazione nazionale fra le imprese
assicuratrici (ANIA), la Federazione nazionale degli ordini
dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonche' le
Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle
professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative delle categorie professionali
interessate, anche in attuazione dell'articolo 3, comma 5,
lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, al fine di agevolare l'accesso alla copertura
assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie, sono
disciplinati le procedure e i requisiti minimi e uniformi
per l'idoneita' dei relativi contratti, in conformita' ai
seguenti criteri:
a) determinare i casi nei quali, sulla base di definite
categorie di rischio professionale, prevedere l'obbligo, in
capo ad un fondo appositamente costituito, di garantire
idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni
sanitarie. Il fondo viene finanziato dal contributo dei
professionisti che ne facciano espressa richiesta, in
misura definita in sede di contrattazione collettiva, e da
un ulteriore contributo a carico delle imprese autorizzate
all'esercizio dell'assicurazione per danni derivanti
dall'attivita' medico-professionale, determinato in misura
percentuale ai premi incassati nel precedente esercizio,
comunque non superiore al 4 per cento del premio stesso,
con provvedimento adottato dal Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro della salute e il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la
Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e
degli odontoiatri, nonche' le Federazioni nazionali degli
ordini e dei collegi delle professioni sanitarie;
b) determinare il soggetto gestore del Fondo di cui
alla lettera a) e le sue competenze senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica;
c) prevedere che i contratti di assicurazione debbano
essere stipulati anche in base a condizioni che dispongano
alla scadenza la variazione in aumento o in diminuzione del
premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri e
subordinare comunque la disdetta della polizza alla
reiterazione di una condotta colposa da parte del sanitario
accertata con sentenza definitiva.
3. Il danno biologico conseguente all'attivita'
dell'esercente della professione sanitaria e' risarcito
sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, eventualmente
integrate con la procedura di cui al comma 1 del predetto
articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati
articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non
previste, afferenti all'attivita' di cui al presente
articolo.
4. Per i contenuti e le procedure inerenti ai contratti
assicurativi per i rischi derivanti dall'esercizio
dell'attivita' professionale resa nell'ambito del Servizio
sanitario nazionale o in rapporto di convenzione, il
decreto di cui al comma 2 viene adottato sentita altresi'
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Resta comunque esclusa a carico degli enti del Servizio
sanitario nazionale ogni copertura assicurativa della
responsabilita' civile ulteriore rispetto a quella
prevista, per il relativo personale, dalla normativa
contrattuale vigente.
5. Gli albi dei consulenti tecnici d'ufficio di cui
all'articolo 13 del regio decreto 18 dicembre 1941, n.
1368, recante disposizioni di attuazione del codice di
procedura civile, devono essere aggiornati con cadenza
almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella
medico legale, una idonea e qualificata rappresentanza di
esperti delle discipline specialistiche dell'area
sanitaria, anche con il coinvolgimento delle societa'
scientifiche tra i quali scegliere per la nomina tenendo
conto della disciplina interessata nel procedimento.
6. Dall'applicazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica."
- si riporta l'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, recante "Ulteriori misure urgenti
per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo",
pubblicato nella Gazz. Uff. 13 agosto 2011, n. 188, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 3 (Abrogazione delle indebite restrizioni
all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle
attivita' economiche)
1. Comuni, Province, Regioni e Stato, entro il 30
settembre 2012, adeguano i rispettivi ordinamenti al
principio secondo cui l'iniziativa e l'attivita' economica
privata sono libere ed e' permesso tutto cio' che non e'
espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:
a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e
dagli obblighi internazionali;
b) contrasto con i principi fondamentali della
Costituzione;
c) danno alla sicurezza, alla liberta', alla dignita'
umana e contrasto con l'utilita' sociale;
d) disposizioni indispensabili per la protezione della
salute umana, la conservazione delle specie animali e
vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio
culturale;
e) disposizioni relative alle attivita' di raccolta di
giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti
sulla finanza pubblica.
2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo
sviluppo economico e attua la piena tutela della
concorrenza tra le imprese.
3. Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del
termine di cui al comma 1, le disposizioni normative
statali incompatibili con quanto disposto nel medesimo
comma, con conseguente diretta applicazione degli istituti
della segnalazione di inizio di attivita' e
dell'autocertificazione con controlli successivi. Nelle
more della decorrenza del predetto termine, l'adeguamento
al principio di cui al comma 1 puo' avvenire anche
attraverso gli strumenti vigenti di semplificazione
normativa. Entro il 31 dicembre 2012 il Governo e'
autorizzato ad adottare uno o piu' regolamenti ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, con i quali vengono individuate le disposizioni
abrogate per effetto di quanto disposto nel presente comma
ed e' definita la disciplina regolamentare della materia ai
fini dell'adeguamento al principio di cui al comma 1.
4. (abrogato)
5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo
33, quinto comma, della Costituzione per l'accesso alle
professioni regolamentate secondo i principi della
riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra
professioni che svolgono attivita' similari, gli
ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio
dell'attivita' risponda senza eccezioni ai principi di
libera concorrenza, alla presenza diffusa dei
professionisti su tutto il territorio nazionale, alla
differenziazione e pluralita' di offerta che garantisca
l'effettiva possibilita' di scelta degli utenti nell'ambito
della piu' ampia informazione relativamente ai servizi
offerti. Con decreto del Presidente della Repubblica
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno
essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto per recepire i seguenti
principi:
a) l'accesso alla professione e' libero e il suo
esercizio e' fondato e ordinato sull'autonomia e
sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del
professionista. La limitazione, in forza di una
disposizione di legge, del numero di persone che sono
titolate ad esercitare una certa professione in tutto il
territorio dello Stato o in una certa area geografica, e'
consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di
interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse
alla tutela della salute umana, e non introduca una
discriminazione diretta o indiretta basata sulla
nazionalita' o, in caso di esercizio dell'attivita' in
forma societaria, della sede legale della societa'
professionale;
b) previsione dell'obbligo per il professionista di
seguire percorsi di formazione continua permanente
predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai
consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla
normativa vigente in materia di educazione continua in
medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione
continua determina un illecito disciplinare e come tale e'
sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento
professionale che dovra' integrare tale previsione;
c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla
professione deve conformarsi a criteri che garantiscano
l'effettivo svolgimento dell'attivita' formativa e il suo
adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior
esercizio della professione;
d) (abrogata)
e) a tutela del cliente, il professionista e' tenuto a
stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti
dall'esercizio dell'attivita' professionale. Il
professionista deve rendere noti al cliente, al momento
dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza
stipulata per la responsabilita' professionale e il
relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze
assicurative di cui al presente comma possono essere
negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai
Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei
professionisti;
f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere
l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da
quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono
specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle
questioni disciplinari e di un organo nazionale di
disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine
territoriale o di consigliere nazionale e' incompatibile
con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e
territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si
applicano alle professioni sanitarie per le quali resta
confermata la normativa vigente;
g) la pubblicita' informativa, con ogni mezzo, avente
ad oggetto l'attivita' professionale, le specializzazioni
ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello
studio ed i compensi delle prestazioni, e' libera. Le
informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette
e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.
5.1. Limitatamente agli esercenti le professioni
sanitarie, gli obblighi di cui al comma 5, lettera e), si
applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore
del decreto del Presidente della Repubblica di cui
all'alinea del medesimo comma 5.
5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali
in contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da
a) a g), sono abrogate con effetto dalla data di entrata in
vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in
ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012.
5-ter. Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvede
a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non
risultano abrogate per effetto del comma 5-bis in un testo
unico da emanare ai sensi dell' articolo 17-bis della legge
23 agosto 1988, n. 400.
6. Fermo quanto previsto dal comma 5 per le
professioni, l'accesso alle attivita' economiche e il loro
esercizio si basano sul principio di liberta' di impresa.
7. Le disposizioni vigenti che regolano l'accesso e
l'esercizio delle attivita' economiche devono garantire il
principio di liberta' di impresa e di garanzia della
concorrenza. Le disposizioni relative all'introduzione di
restrizioni all'accesso e all'esercizio delle attivita'
economiche devono essere oggetto di interpretazione
restrittiva, fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1
del presente articolo.
8. Le restrizioni in materia di accesso ed esercizio
delle attivita' economiche previste dall'ordinamento
vigente sono abrogate quattro mesi dopo l'entrata in vigore
del presente decreto, fermo in ogni caso quanto previsto al
comma 1 del presente articolo.
9. Il termine "restrizione", ai sensi del comma 8,
comprende:
a) la limitazione, in forza di una disposizione di
legge, del numero di persone che sono titolate ad
esercitare una attivita' economica in tutto il territorio
dello Stato o in una certa area geografica attraverso la
concessione di licenze o autorizzazioni amministrative per
l'esercizio, senza che tale numero sia determinato,
direttamente o indirettamente sulla base della popolazione
o di altri criteri di fabbisogno;
b) l'attribuzione di licenze o autorizzazioni
all'esercizio di una attivita' economica solo dove ce ne
sia bisogno secondo l'autorita' amministrativa; si
considera che questo avvenga quando l'offerta di servizi da
parte di persone che hanno gia' licenze o autorizzazioni
per l'esercizio di una attivita' economica non soddisfa la
domanda da parte di tutta la societa' con riferimento
all'intero territorio nazionale o ad una certa area
geografica;
c) il divieto di esercizio di una attivita' economica
al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a
esercitarla solo all'interno di una determinata area;
d) l'imposizione di distanze minime tra le
localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una
attivita' economica;
e) il divieto di esercizio di una attivita' economica
in piu' sedi oppure in una o piu' aree geografiche;
f) la limitazione dell'esercizio di una attivita'
economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di
alcune categorie, di commercializzazione di taluni
prodotti;
g) la limitazione dell'esercizio di una attivita'
economica attraverso l'indicazione tassativa della forma
giuridica richiesta all'operatore;
h) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la
fornitura di beni o servizi, indipendentemente dalla
determinazione, diretta o indiretta, mediante
l'applicazione di un coefficiente di profitto o di altro
calcolo su base percentuale;
i) l'obbligo di fornitura di specifici servizi
complementari all'attivita' svolta.
10. Le restrizioni diverse da quelle elencate nel comma
9 precedente possono essere revocate con regolamento da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, emanato su proposta del Ministro
competente entro quattro mesi dall'entrata in vigore del
presente decreto, fermo in ogni caso quanto previsto dal
comma 1 del presente articolo.
11. Singole attivita' economiche possono essere
escluse, in tutto o in parte, dall'abrogazione delle
restrizioni disposta ai sensi del comma 8; in tal caso, la
suddetta esclusione, riferita alle limitazioni previste dal
comma 9, puo' essere concessa, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita l'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato, entro quattro mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, qualora:
a) la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse
pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla
tutela della salute umana;
b) la restrizione rappresenti un mezzo idoneo,
indispensabile e, dal punto di vista del grado di
interferenza nella liberta' economica, ragionevolmente
proporzionato all'interesse pubblico cui e' destinata;
c) la restrizione non introduca una discriminazione
diretta o indiretta basata sulla nazionalita' o, nel caso
di societa', sulla sede legale dell'impresa.
11-bis. In conformita' alla direttiva 2006/123/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006,
sono invece esclusi dall'abrogazione delle restrizioni
disposta ai sensi del comma 8 i servizi di taxi e noleggio
con conducente non di linea, svolti esclusivamente con
veicoli categoria M1, di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
12. All'articolo 307, comma 10, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento
militare, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) i proventi monetari derivanti dalle procedure di
cui alla lettera a) sono determinati con decreto del
Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto dei saldi
strutturali di finanza pubblica, e sono versati all'entrata
del bilancio dello Stato per essere destinati, mediante
riassegnazione anche in deroga ai limiti previsti per le
riassegnazioni, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, fino al 31 dicembre 2013, agli stati di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per
una quota corrispondente al 55 per cento, da assegnare al
fondo ammortamento dei titoli di Stato, e del Ministero
della difesa, per una quota corrispondente al 35 per cento,
nonche' agli enti territoriali interessati alle
valorizzazioni, per la rimanente quota del 10 per cento. Le
somme riassegnate al Ministero della difesa sono
finalizzate esclusivamente a spese di investimento. E' in
ogni caso precluso l'utilizzo di questa somma per la
copertura di oneri di parte corrente. Ai fini della
valorizzazione dei medesimi beni, le cui procedure sono
concluse entro il termine perentorio di centottanta giorni
dal loro avvio, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 4, comma 4-decies, del decreto-legge 25
gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 marzo 2010, n. 42, ovvero all'articolo 34 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e la
determinazione finale delle conferenze di servizio o il
decreto di approvazione degli accordi di programma,
comportanti variazione degli strumenti urbanistici, sono
deliberati dal consiglio comunale entro trenta giorni,
decorsi i quali i due citati provvedimenti, in caso di
mancata deliberazione, si intendono comunque ratificati. Il
medesimo termine perentorio e il meccanismo del silenzio
assenso per la ratifica delle determinazioni finali delle
conferenze di servizi si applicano alle procedure di
valorizzazione di cui all'articolo 314».
12-bis. All'articolo 8-bis del decreto-legge 13 maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: «In caso di» sono sostituite
dalle seguenti: «Entro dieci giorni dalla» e le parole da:
«cancellate» fino a: «avvenuto pagamento» sono sostituite
dalle seguenti: «integrate dalla comunicazione
dell'avvenuto pagamento. La richiesta da parte
dell'istituto di credito deve pervenire immediatamente dopo
l'avvenuto pagamento»;
b) al comma 2, dopo le parole: «gia' registrate» sono
inserite le seguenti: «e regolarizzate» e le parole da:
«estinte» fino a: «presente decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «aggiornate secondo le medesime modalita' di cui
al comma precedente."
- si riporta l'articolo 37 del decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 219, recante "Attuazione della direttiva
2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad
un codice comunitario concernente i medicinali per uso
umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE", pubblicato
nella Gazz. Uff. 21 giugno 2006, n. 142, S.O., come
modificato dalla presente legge:
"Art. 37 (Smaltimento scorte o termine per il ritiro
delle confezioni a seguito di autorizzazione di modifiche)
1. Nei casi di variazioni minori di tipo IA e IB,
definite a norma del regolamento (CE) n. 1084/2003,
autorizzate ai sensi dell'articolo 35, e' concesso lo
smaltimento delle scorte del medicinale oggetto di modifica
salvo che l'AIFA, per motivi di salute pubblica o di
trasparenza del mercato, stabilisca un termine per il
ritiro dal commercio delle confezioni per le quali e'
intervenuta la modifica; nei casi di variazioni di tipo II,
definite a norma del regolamento (CE) n. 1084/2003,
autorizzate ai sensi dell'articolo 35, l'AIFA quando a cio'
non ostano motivi di salute pubblica o di trasparenza del
mercato, valutata l'eventuale richiesta dell'azienda
interessata, puo' concedere un termine per il ritiro dal
commercio delle confezioni per le quali e' intervenuta la
modifica. L'AIFA, sentite le associazioni dell'industria
farmaceutica, adotta e rende noti criteri generali per
l'applicazione delle disposizioni del presente comma.
1-bis. Nei casi di modificazioni apportate al foglietto
illustrativo, l'AIFA autorizza la vendita al pubblico delle
scorte, subordinandola alla consegna al cliente, a cura del
farmacista, di un foglietto sostitutivo conforme a quello
autorizzato."
 
Art. 45

Omologazioni delle macchine agricole

1. Al primo periodo del comma 2, dell'articolo 107 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri» sono aggiunte le seguenti «o da parte di strutture o Enti aventi i requisiti stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali».
Riferimenti normativi

-si riporta l'articolo 107 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice della strada",
pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 1992, n. 114, S.O.,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 107 (Accertamento dei requisiti di idoneita'
delle macchine agricole)
1. Le macchine agricole di cui all'art. 57, comma 2,
sono soggette all'accertamento dei dati di identificazione,
della potenza del motore quando ricorre e della
corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle
caratteristiche disposte a norma di legge. Il regolamento
stabilisce le categorie di macchine agricole operatrici
trainate che sono escluse dall'accertamento di cui sopra.
2. L'accertamento di cui al comma 1 ha luogo mediante
visita e prova da parte degli uffici competenti del
Dipartimento per i trasporti terrestri o da parte di
strutture o Enti aventi i requisiti stabiliti con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di
concerto con il Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali, secondo modalita' stabilite con
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con i Ministri delle politiche agricole e
forestali e del lavoro e delle politiche sociali, fatte
salve le competenze del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio in materia di emissioni inquinanti e
di rumore.
3. Per le macchine agricole di cui al comma 1, i loro
componenti o entita' tecniche, prodotti in serie,
l'accertamento viene effettuato su un prototipo mediante
omologazione del tipo, secondo modalita' stabilite con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentito il Comitato interministeriale per le macchine
agricole (C.I.M.A.), fatte salve le competenze del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio (591) in
materia di emissioni inquinanti e di rumore. Fatti salvi
gli accordi internazionali, l'omologazione totale o
parziale rilasciata da uno Stato estero puo' essere
riconosciuta valida in Italia a condizione di
reciprocita'."
 
Art. 45-bis

Abilitazione all'uso di macchine agricole

1. Al comma 5 dell'articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione».
2. Il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'accordo 22 febbraio 2012, n. 53, pubblicato nel supplemento ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali e' richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonche' le modalita' per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validita' della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, e' differito al 22 marzo 2015.
Riferimenti normativi

- si riporta l'articolo 73 del Decreto Legislativo del
9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro",
pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 2008, n. 101, S.O.,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 73 (Informazione, formazione e addestramento)
1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e
37 il datore di lavoro provvede, affinche' per ogni
attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori
incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria
informazione e istruzione e ricevano una formazione e un
addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza
relativamente:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
b) alle situazioni anormali prevedibili.
2. Il datore di lavoro provvede altresi' a informare i
lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle
attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro
presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se
da essi non usate direttamente, nonche' sui cambiamenti di
tali attrezzature.
3. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono
risultare comprensibili ai lavoratori interessati.
4. Il datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori
incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono
conoscenze e responsabilita' particolari di cui all'
articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione
ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire
l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro,
anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad
altre persone. (192)
5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le
quali e' richiesta una specifica abilitazione degli
operatori nonche' le modalita' per il riconoscimento di
tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli
indirizzi ed i requisiti minimi di validita' della
formazione e le condizioni considerate equivalenti alla
specifica abilitazione."
- Conferenza permanente Stato, Regioni e Province
Autonome, Acc. 22/02/2012, n. 53/CSR: l'Accordo ai sensi
dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature
di lavoro per le quali e' richiesta una specifica
abilitazione degli operatori, nonche' le modalita' per il
riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori,
la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validita'
della formazione, in attuazione dell'art. 73, comma 5, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive
modifiche e integrazioni (Repertorio atti n. 53/CSR), e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 12 marzo 2012, n. 60, S.O.
 
Art. 46

EXPO Milano 2015

1. In via straordinaria, e fino al 31 dicembre 2015, le disposizioni di cui ai commi 8 e 12, dell'articolo 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, non si applicano agli enti locali coinvolti nell'organizzazione del grande evento EXPO Milano 2015 indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 maggio 2013, n. 123, limitatamente alle spese connesse all'organizzazione del grande evento.
1-bis. Al fine di promuovere l'adeguata presentazione delle iniziative e delle esperienze della cooperazione italiana all'Expo Milano 2015 nonche' la valorizzazione delle esperienze innovative nel campo del diritto all'alimentazione, della sovranita' alimentare e dell'accesso alle risorse naturali da essa condotte, e' assegnato al Ministero degli affari esteri, nell'ambito dei fini e degli obiettivi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, un contributo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, specificamente destinato alle attivita' di organizzazione logistica e comunicazione attinenti alla partecipazione all'Expo Milano 2015.
1-ter. Al fine di garantire la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, il comune di Milano, nonche' gli enti coinvolti nella realizzazione dell'evento, sono obbligati a pubblicare nel proprio sito internet ufficiale le spese sostenute per l'organizzazione del grande evento Expo Milano 2015.
1-quater. Il comune di Milano puo', senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, destinare fino all'80 per cento del gettito derivante dall'applicazione dell'imposta di soggiorno nella citta' di Milano, relativamente agli anni 2013, 2014 e 2015, al programma di azioni finalizzato alla realizzazione dell'evento «Expo 2015» denominato «City Operations», approvato con deliberazione della Giunta comunale di Milano.
1-quinquies. Le azioni indicate nel programma di cui al comma 1-quater del presente articolo e le relative spese, finanziate con le entrate di cui al medesimo comma 1-quater, non sono sottoposte ai limiti e ai divieti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
1-sexies. I comuni della provincia di Milano, e successivamente ricompresi nell'istituenda area metropolitana, possono istituire l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni. Ai medesimi comuni sono estese le facolta' previste per il comune di Milano dai commi 1-quater e 1-quinquies del presente articolo, sulla base di idonee deliberazioni delle rispettive Giunte comunali.
Riferimenti normativi

-si riporta l'articolo 6 del decreto legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30
luglio 2010 n. 122, recante "Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica",
pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2010, n. 125, S.O.:
"Art. 6 (Riduzione dei costi degli apparati
amministrativi)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, la partecipazione agli organi collegiali
di cui all'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e' onorifica; essa puo' dar
luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove
previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di
presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta
giornaliera. La disposizione di cui al presente comma non
si applica alle commissioni che svolgono funzioni
giurisdizionali, agli organi previsti per legge che operano
presso il Ministero per l'ambiente, alla struttura di
missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al consiglio
tecnico-scientifico di cui all' art. 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, alla
Commissione per l'esame delle istanze di indennizzi e
contributi relative alle perdite subite dai cittadini
italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella Zona B
dell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex Colonie ed
in altri Paesi, istituita dall' articolo 2 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 114, al Comitato di consulenza globale e di
garanzia per le privatizzazioni di cui ai decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 1993 e 4
maggio 2007 nonche' alla Commissione di cui all' articolo
1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14
maggio 2007, n. 114.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto la partecipazione agli organi collegiali,
anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono
contributi a carico delle finanze pubbliche, nonche' la
titolarita' di organi dei predetti enti e' onorifica; essa
puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese
sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora
siano gia' previsti i gettoni di presenza non possono
superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La
violazione di quanto previsto dal presente comma determina
responsabilita' erariale e gli atti adottati dagli organi
degli enti e degli organismi pubblici interessati sono
nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto
disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche
indirettamente, contributi o utilita' a carico delle
pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base
alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La
disposizione del presente comma non si applica agli enti
previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del
1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque
alle universita', enti e fondazioni di ricerca e organismi
equiparati, alle camere di commercio, agli enti del
Servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella
tabella C della legge finanziaria ed agli enti
previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle
associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici
economici individuati con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero
vigilante, nonche' alle societa'.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1°
gennaio 2011 le indennita', i compensi, i gettoni, le
retribuzioni o le altre utilita' comunque denominate,
corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma
3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
incluse le autorita' indipendenti, ai componenti di organi
di indirizzo, direzione e controllo, consigli di
amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed
ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono
automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli
importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31
dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non
possono superare gli importi risultanti alla data del 30
aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le
disposizioni del presente comma si applicano ai commissari
straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge
23 agosto 1988, n. 400 nonche' agli altri commissari
straordinari, comunque denominati. La riduzione non si
applica al trattamento retributivo di servizio.
4. All'articolo 62, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Nei casi di rilascio dell'autorizzazione
del Consiglio dei Ministri prevista dal presente comma
l'incarico si intende svolto nell'interesse
dell'amministrazione di appartenenza del dipendente ed i
compensi dovuti dalla societa' o dall'ente sono corrisposti
direttamente alla predetta amministrazione per confluire
nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio
della dirigenza o del personale non dirigenziale.». La
disposizione di cui al presente comma si applica anche agli
incarichi in corso alla data di entrata in vigore del
presente provvedimento.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7,
tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi
pubblici, anche con personalita' giuridica di diritto
privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti
al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo
successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto, gli organi di amministrazione e quelli di
controllo, ove non gia' costituiti in forma monocratica,
nonche' il collegio dei revisori, siano costituiti da un
numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre
componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti
provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di
organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo
2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con
riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici
rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli
adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La
mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento
statutario o di organizzazione previsti dal presente comma
nei termini indicati determina responsabilita' erariale e
tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli
organismi pubblici interessati sono nulli. Agli enti
previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto
dall'art. 7, comma 6.
6. Nelle societa' inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, nonche' nelle societa' possedute
direttamente o indirettamente in misura totalitaria, alla
data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle
amministrazioni pubbliche, il compenso di cui all'articolo
2389, primo comma, del codice civile, dei componenti degli
organi di amministrazione e di quelli di controllo e'
ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo
periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del
consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in
vigore del presente provvedimento. La disposizione di cui
al presente comma non si applica alle societa' quotate e
alle loro controllate.
7. Al fine di valorizzare le professionalita' interne
alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa
annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella
relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a
pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita'
indipendenti, escluse le universita', gli enti e le
fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonche'
gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi
di privatizzazione e alla regolamentazione del settore
finanziario, non puo' essere superiore al 20 per cento di
quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi
in assenza dei presupposti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilita' erariale. Le disposizioni di cui al
presente comma non si applicano alle attivita' sanitarie
connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del
personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
8. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
incluse le autorita' indipendenti, non possono effettuare
spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre,
pubblicita' e di rappresentanza, per un ammontare superiore
al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le
medesime finalita'. Al fine di ottimizzare la produttivita'
del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle
pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1° luglio 2010
l'organizzazione di convegni, di giornate e feste
celebrative, nonche' di cerimonie di inaugurazione e di
altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello
Stato e delle Agenzie, nonche' da parte degli enti e delle
strutture da esse vigilati e' subordinata alla preventiva
autorizzazione del Ministro competente. L'autorizzazione e'
rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi
alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di
messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo,
per le medesime finalita', di video/audio conferenze da
remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in
ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare
aumento delle spese destinate in bilancio alle predette
finalita', si devono svolgere al di fuori dall'orario di
ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a
percepire compensi per lavoro straordinario ovvero
indennita' a qualsiasi titolo. Per le magistrature e le
autorita' indipendenti, fermo il rispetto dei limiti
anzidetti, l'autorizzazione e' rilasciata, per le
magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per
le autorita' indipendenti, dall'organo di vertice. Le
disposizioni del presente comma non si applicano ai
convegni organizzati dalle universita' e dagli enti di
ricerca ed agli incontri istituzionali connessi
all'attivita' di organismi internazionali o comunitari,
alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a
quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di
polizia, nonche', per il 2012, alle mostre autorizzate, nel
limite di spesa complessivo di euro 40 milioni, nel
rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente
nonche' dal patto di stabilita' interno, dal Ministero per
i beni e le attivita' culturali, di concerto, ai soli fini
finanziari, con il Ministero dell'economia e delle finanze.
9. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
incluse le autorita' indipendenti, non possono effettuare
spese per sponsorizzazioni.
10. Resta ferma la possibilita' di effettuare
variazioni compensative tra le spese di cui ai commi 7 e 8
con le modalita' previste dall'articolo 14 del
decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.
11. Le societa', inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, si conformano al principio di
riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni
pubbliche, convegni, mostre e pubblicita', nonche' per
sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9.
In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi
corrispettivi sono ridotti in applicazione della
disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I
soggetti che esercitano i poteri dell'azionista
garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio,
sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo
corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso
l'inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche,
convegni, mostre e pubblicita', nonche' per
sponsorizzazioni, e' attestata con apposita relazione
sottoposta al controllo del collegio sindacale.
12. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
incluse le autorita' indipendenti, non possono effettuare
spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle
missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle
missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del
personale di magistratura, nonche' di quelle strettamente
connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili
per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e
organismi internazionali o comunitari, nonche' con
investitori istituzionali necessari alla gestione del
debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento
della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i
contratti posti in essere in violazione della disposizione
contenuta nel primo periodo del presente comma
costituiscono illecito disciplinare e determinano
responsabilita' erariale. Il limite di spesa stabilito dal
presente comma puo' essere superato in casi eccezionali,
previa adozione di un motivato provvedimento adottato
dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare
preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di
revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla
spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi e
a quella effettuata dalle universita' e dagli enti di
ricerca con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione
europea ovvero di soggetti privati. A decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le
missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n.
248, non sono piu' dovute; la predetta disposizione non si
applica alle missioni internazionali di pace e a quelle
comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze
armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con
decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate
le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di
vitto e alloggio per il personale inviato all'estero. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n.
836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative
disposizioni di attuazione, non si applicano al personale
contrattualizzato di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 e
cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni
contenute nei contratti collettivi.
13. A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta
dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita' indipendenti,
per attivita' esclusivamente di formazione deve essere non
superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno
2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente
l'attivita' di formazione tramite la Scuola superiore della
pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi
di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in
violazione della disposizione contenuta nel primo periodo
del presente comma costituiscono illecito disciplinare e
determinano responsabilita' erariale. La disposizione di
cui al presente comma non si applica all'attivita' di
formazione effettuata dalle Forze armate, dal Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e dalle Forze di Polizia
tramite i propri organismi di formazione.
14. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le
autorita' indipendenti, non possono effettuare spese di
ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta
nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio
e l'esercizio di autovetture, nonche' per l'acquisto di
buoni taxi; il predetto limite puo' essere derogato, per il
solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti
pluriennali gia' in essere. La predetta disposizione non si
applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica.
15. All'art. 41, comma 16-quinquies, del decreto-legge
30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in fine, sono aggiunti
i seguenti periodi: «Il corrispettivo previsto dal presente
comma e' versato entro il 31 ottobre 2010 all'entrata del
bilancio dello Stato.».
16. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge il Comitato per l'intervento nella
Sir e in settori ad alta tecnologia, istituito con
decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, D.P.C.M. 5 settembre
1980 e legge 28 ottobre 1980, n. 687, e' soppresso e cessa
ogni sua funzione, fatto salvo l'assolvimento dei compiti
di seguito indicati. A valere sulle disponibilita' del
soppresso Comitato per l'intervento nella Sir e in settori
ad alta tecnologia, la societa' trasferitaria di seguito
indicata versa, entro il 15 dicembre 2010, all'entrata del
bilancio dello Stato la somma di euro 200.000.000. Il
residuo patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir
e in settori ad alta tecnologia, con ogni sua attivita',
passivita' e rapporto, ivi incluse le partecipazioni nella
Ristrutturazione Elettronica REL S.p.a. in liquidazione e
nel Consorzio Bancario Sir S.p.a. in liquidazione, e'
trasferito alla Societa' Fintecna S.p.a. o a Societa' da
essa interamente controllata, sulla base del rendiconto
finale delle attivita' e della situazione
economico-patrimoniale aggiornata alla medesima data, da
redigere da parte del Comitato entro 60 giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto-legge. Detto patrimonio
costituisce un patrimonio separato dal residuo patrimonio
della societa' trasferitaria, la quale pertanto non
risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri
del patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir ed
in settori ad alta tecnologia ad essa trasferito. La
societa' trasferitaria subentra nei processi attivi e
passivi nei quali e' parte il Comitato per l'intervento
nella Sir e in settori ad alta tecnologia, senza che si
faccia luogo all'interruzione dei processi. Un collegio di
tre periti verifica, entro 90 giorni dalla data di consegna
della predetta situazione economico-patrimoniale, tale
situazione e predispone, sulla base della stessa, una
valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione
del patrimonio trasferito. I componenti del collegio dei
periti sono designati uno dalla societa' trasferitaria, uno
dal Ministero dell'economia e delle finanze ed il terzo,
con funzioni di presidente, d'intesa dalla societa'
trasferitaria ed il predetto Ministero dell'economia e
delle finanze. La valutazione deve, fra l'altro, tenere
conto di tutti i costi e gli oneri necessari per la
liquidazione del patrimonio trasferito, ivi compresi quelli
di funzionamento, nonche' dell'ammontare del compenso dei
periti, individuando altresi' il fabbisogno finanziario
stimato per la liquidazione stessa. Il valore stimato
dell'esito finale della liquidazione costituisce il
corrispettivo per il trasferimento del patrimonio, che e'
corrisposto dalla societa' trasferitaria al Ministero
dell'economia e delle finanze. L'ammontare del compenso del
collegio di periti e' determinato con decreto dal Ministro
dell'Economia e delle Finanze. Al termine della
liquidazione del patrimonio trasferito, il collegio dei
periti determina l'eventuale maggiore importo risultante
dalla differenza fra l'esito economico effettivo
consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il
corrispettivo pagato. Di tale eventuale maggiore importo il
70% e' attribuito al Ministero dell'economia e delle
finanze ed e' versato all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnato al fondo ammortamento dei titoli di
Stato e la residua quota del 30% e' di competenza della
societa' trasferitaria in ragione del migliore risultato
conseguito nella liquidazione.
17. Alla data di entrata in vigore del presente
decreto, i liquidatori delle societa' Ristrutturazione
Elettronica REL S.p.a. in liquidazione, del Consorzio
Bancario Sir S.p.a. in liquidazione e della Societa'
Iniziative e Sviluppo di Attivita' Industriali - Isai
S.p.a. in liquidazione, decadono dalle loro funzioni e la
funzione di liquidatore di dette societa' e' assunta dalla
societa' trasferitaria di cui al comma 16. Sono abrogati i
commi 5 e 7 dell'art. 33 della legge 17 maggio 1999, n.
144.
18. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei
commi 16 e 17 sono esenti da qualunque imposta diretta o
indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque
inteso o denominato. Si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni di cui ai commi da 488 a 495 e 497
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
19. Al fine del perseguimento di una maggiore
efficienza delle societa' pubbliche, tenuto conto dei
principi nazionali e comunitari in termini di economicita'
e di concorrenza, le amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono,
salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile,
effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari,
aperture di credito, ne' rilasciare garanzie a favore delle
societa' partecipate non quotate che abbiano registrato,
per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero
che abbiano utilizzato riserve disponibili per il
ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni
caso consentiti i trasferimenti alle societa' di cui al
primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di
servizio o di programma relativi allo svolgimento di
servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di
investimenti. Al fine di salvaguardare la continuita' nella
prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di
gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico
e la sanita', su richiesta della amministrazione
interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con gli altri Ministri
competenti e soggetto a registrazione della Corte dei
Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al
primo periodo del presente comma.
20. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano in via diretta alle regioni, alle province
autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per
i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del
coordinamento della finanza pubblica. A decorrere dal 2011,
una quota pari al 10 per cento dei trasferimenti erariali
di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, a
favore delle regioni a statuto ordinario e' accantonata per
essere successivamente svincolata e destinata alle regioni
a statuto ordinario che hanno attuato quanto stabilito
dall'art. 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2,
convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42 e che aderiscono
volontariamente alle regole previste dal presente articolo.
Ai fini ed agli effetti di cui al periodo precedente, si
considerano adempienti le Regioni a statuto ordinario che
hanno registrato un rapporto uguale o inferiore alla media
nazionale fra spesa di personale e spesa corrente al netto
delle spese per i ripiani dei disavanzi sanitari e del
surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal
patto di stabilita' interno e che hanno rispettato il patto
di stabilita' interno. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti
modalita', tempi e criteri per l'attuazione del presente
comma. Ai lavori della Conferenza Stato-Regioni partecipano
due rappresentanti delle Assemblee legislative regionali
designati d'intesa tra loro nell'ambito della Conferenza
dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e
delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15
della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
21. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di
cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui
al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente
dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia
finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si
applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza
regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano,
del Servizio sanitario nazionale, nonche' alle associazioni
di cui all' articolo 270 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
21-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non
si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio
1996, n. 103.
21-ter. 21-quater.(abrogati)
21-quinquies. Con decreto di natura non regolamentare
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri della giustizia e dell'interno, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono dettate
specifiche disposizioni per disciplinare termini e
modalita' per la vendita dei titoli sequestrati di cui all'
articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2008, n. 181, in modo tale da garantire la massima
celerita' del versamento del ricavato dell'alienazione al
Fondo unico giustizia, che deve avvenire comunque entro
dieci giorni dalla notifica del provvedimento di sequestro,
nonche' la restituzione all'avente diritto, in caso di
dissequestro, esclusivamente del ricavato dell'alienazione,
in ogni caso fermi restando i limiti di cui al citato
articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2008, n. 181, entro i quali e' possibile l'utilizzo di beni
e valori sequestrati.
21-sexies. Per il triennio 2011-2013, ferme restando le
dotazioni previste dalla legge 23 dicembre 2009, n. 192, le
Agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, possono assolvere alle disposizioni del
presente articolo, del successivo articolo 8, comma 1,
primo periodo, nonche' alle disposizioni vigenti in materia
di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo
effettuando un riversamento a favore dell'entrata del
bilancio dello Stato pari all'1 per cento delle dotazioni
previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento
stabilite con la citata legge. Si applicano in ogni caso
alle Agenzie fiscali le disposizioni di cui al comma 3 del
presente articolo, nonche' le disposizioni di cui all'
articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
all'articolo 2, comma 589, e all'articolo 3, commi 18, 54 e
59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all' articolo 27,
comma 2, e all' articolo 48, comma 1, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133. Le predette Agenzie possono
conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell' articolo
19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
tenendo conto delle proprie peculiarita' e della necessita'
di garantire gli obiettivi di gettito fissati annualmente.
Le medesime Agenzie possono conferire incarichi
dirigenziali ai sensi dell' articolo 19, comma 5-bis, del
citato decreto legislativo n. 165 del 2001 anche a soggetti
appartenenti alle magistrature e ai ruoli degli avvocati e
procuratori dello Stato previo collocamento fuori ruolo,
comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi
ordinamenti. Il conferimento di incarichi eventualmente
eccedenti le misure percentuali previste dal predetto
articolo 19, comma 6, e' disposto nei limiti delle facolta'
assunzionali a tempo indeterminato delle singole Agenzie.
21-septies. All' articolo 17, comma 3, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la parola:
«immediatamente» e' soppressa."
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
6 maggio 2013, recante "Nomina del Commissario unico
delegato del Governo per Expo Milano 2015", e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 maggio 2013, n. 123.
- la legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante "Nuova
disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in
via di sviluppo" e' stata pubblicata nella Gazz. Uff. 28
febbraio 1987, n. 49, S.O.
-si riporta l'articolo 4 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, recante "Disposizioni in materia di
federalismo Fiscale Municipale", pubblicato nella Gazz.
Uff. 23 marzo 2011, n. 67:
"Art. 4 (Imposta di soggiorno)
1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni
nonche' i comuni inclusi negli elenchi regionali delle
localita' turistiche o citta' d'arte possono istituire, con
deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a
carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive
situate sul proprio territorio, da applicare, secondo
criteri di gradualita' in proporzione al prezzo, sino a 5
euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito e'
destinato a finanziare interventi in materia di turismo,
ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive,
nonche' interventi di manutenzione, fruizione e recupero
dei beni culturali ed ambientali locali, nonche' dei
relativi servizi pubblici locali.
2. Ferma restando la facolta' di disporre limitazioni
alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo
7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta
di soggiorno puo' sostituire, in tutto o in parte, gli
eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la
circolazione e la sosta nell'ambito del territorio
comunale.
3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, e' dettata la disciplina generale di
attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformita' con
quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con
proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite
le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari
delle strutture ricettive, hanno la facolta' di disporre
ulteriori modalita' applicative del tributo, nonche' di
prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie
o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata
emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del
presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono
comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.
3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole
minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori
possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, e successive modificazioni, in alternativa
all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente
articolo, un'imposta di sbarco, da applicare fino ad un
massimo di euro 1,50, da riscuotere, unitamente al prezzo
del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione che
forniscono collegamenti marittimi di linea. La compagnia di
navigazione e' responsabile del pagamento dell'imposta, con
diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della
presentazione della dichiarazione e degli ulteriori
adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento
comunale. Per l'omessa o infedele presentazione della
dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si
applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento
dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale
versamento dell'imposta si applica la sanzione
amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive
modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle
disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1,
commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
L'imposta non e' dovuta dai soggetti residenti nel comune,
dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonche' dai
componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino
aver pagato l'imposta municipale propria e che sono
parificati ai residenti. I comuni possono prevedere nel
regolamento modalita' applicative del tributo, nonche'
eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie
o per determinati periodi di tempo. Il gettito del tributo
e' destinato a finanziare interventi in materia di turismo
e interventi di fruizione e recupero dei beni culturali e
ambientali locali, nonche' dei relativi servizi pubblici
locali."
 
Art. 46-bis

Rifinanziamento della legge n. 499 del 1999

1. Al fine di favorire il rilancio del settore agricolo e di assicurare la realizzazione delle iniziative in campo agroalimentare connesse all'evento Expo Milano 2015 nonche' per la partecipazione all'evento medesimo, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a favore del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
 
Art. 46-ter

Disposizioni in favore dell'Esposizione Universale
di Milano del 2015

1. Al fine dello svolgimento delle attivita' di propria competenza, la societa' Expo 2015 s.p.a. puo' avvalersi della struttura organizzativa di Consip spa, nella sua qualita' di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mediante preventiva stipula di apposita convenzione che preveda il mero rimborso delle relative spese a carico della societa' Expo 2015 s.p.a. e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Fermo restando il conseguimento complessivo dei risparmi di spesa previsti a legislazione vigente, le societa' in house degli enti locali soci di Expo 2015 s.p.a. possono procedere, anche in deroga agli specifici vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di personale, ad assunzioni di personale a tempo determinato necessarie per la realizzazione di opere infrastrutturali essenziali e altre opere, nonche' per la prestazione di servizi e altre attivita', tutte strettamente connesse all'evento, fino alla conclusione delle medesime e comunque con durata non oltre il 31 dicembre 2015, nei limiti delle risorse finalizzate a dette opere.
3. L'articolo 19, paragrafo 2, dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Bureau Internationale des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012, ratificato ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 3, si interpreta nel senso che le disposizioni dell'articolo 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano anche alle prestazioni di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria previste al capo IV, sezione I, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
4. Ai diritti per l'accesso all'Esposizione Universale di Milano del 2015 si applica, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'aliquota ridotta del 10 per cento.
5. Al fine di garantire la tempestiva realizzazione delle opere Expo indispensabili per l'Evento, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del Commissario Unico di cui all'articolo 5 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, sentiti gli enti territoriali interessati, sono revocati, fino alla concorrenza del contributo in conto impianti dovuto dai soci inadempienti, i finanziamenti statali relativi ad opere connesse all'Evento, gia' incluse in apposito allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2008, e successive modificazioni, il cui progetto definitivo non e' stato approvato dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Riferimenti normativi

-Si riporta il comma 34 dell'articolo 3 del D.Lgs.
12-4-2006 n. 163
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE,
pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 2006, n. 100,
S.O.:
"34. La «centrale di committenza» e' un'amministrazione
aggiudicatrice che:
- acquista forniture o servizi destinati ad
amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori,
o
- aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro
di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni
aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori."
- Il D.P.R. 26-10-1972 n. 633
Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto e' pubblicato nella Gazz. Uff. 11 novembre 1972,
n. 292, S.O.
- si riporta il testo dell'articolo 5 del D.L.
26-4-2013 n. 43
Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area
industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze
ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio
2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la
realizzazione degli interventi per Expo 2015,
pubblicato nella Gazz. Uff. 26 aprile 2013, n. 97:
"Art. 5 Disposizioni volte ad accelerare la
realizzazione di Expo 2015
In vigore dal 26 giugno 2013
1. Tenuto conto dei tempi di realizzazione dell'evento
Expo 2015 e delle opere essenziali e connesse di cui agli
allegati del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 22 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2008, e successive
modificazioni, nonche' degli interventi strettamente
funzionali nelle programmazioni comunali, provinciali e
regionali, e della contestuale presenza di cantieri in
corso e al fine di garantire, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, il rispetto dei tempi stabiliti
per lo svolgimento dell'evento Expo 2015 e l'adempimento
degli obblighi internazionali assunti dal Governo italiano
nei confronti del Bureau International des Expositions
(BIE): (15)
a) il comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e' sostituito dai seguenti:
"2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentiti il presidente della Regione Lombardia, il
Sindaco di Milano e i rappresentanti degli enti locali
interessati, sono istituiti gli organismi per la gestione
delle attivita', compresa la previsione di un tavolo
istituzionale per il governo complessivo degli interventi
regionali e sovra regionali presieduto dal presidente della
Regione Lombardia pro tempore, e sono stabiliti i criteri
di ripartizione e le modalita' di erogazione dei
finanziamenti. Con il medesimo decreto e' nominato, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche
nell'ambito dei soggetti della governance della Societa'
Expo 2015 S.p.A., ivi incluso l'Amministratore delegato, il
Commissario Unico delegato del Governo per Expo 2015 a cui
vengono attribuiti tutti i poteri e tutte le funzioni, gia'
conferiti al Commissario Straordinario delegato del Governo
per Expo Milano 2015, ivi compresi i poteri e le deroghe
previsti nelle ordinanze di protezione civile richiamate
all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 15
maggio 2012, n. 59, convertito in legge 12 luglio 2012, n.
100, da intendersi estese a tutte le norme modificative e
sostitutive delle disposizioni ivi indicate. Sono altresi'
attribuiti al Commissario Unico i poteri del Commissario
Generale dell'Esposizione, ad eccezione dei poteri e delle
funzioni di cui agli articoli 12 e 13 della Convenzione
sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22
novembre 1928, come da ultimo modificata con protocollo
aperto alla firma a Parigi il 30 novembre 1972, ratificato
ai sensi della legge 3 giugno 1978, n. 314, che verranno
individuati con apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri.
2.1. Nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento, della normativa dell'Unione europea e
degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e nei
limiti delle risorse stanziate ai sensi della legislazione
vigente, il Commissario unico esercita poteri sostitutivi
per risolvere situazioni o eventi ostativi alla
realizzazione delle opere essenziali e connesse di cui agli
allegati del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 22 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2008, alla partecipazione
degli Stati e degli enti iscritti o al regolare svolgimento
dell'Evento.
2.2. Ove necessario, il Commissario puo' provvedere in
deroga alla legislazione vigente a mezzo di ordinanza, nei
limiti indicati con delibera del Consiglio dei Ministri
sentito il Presidente della regione Lombardia. Tali
ordinanze, cosi' come i provvedimenti commissariali anche
adottati dai soggetti delegati di cui al comma 2-bis, sono
immediatamente efficaci e devono essere pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale. Le ordinanze del Commissario unico
delegato del Governo per Expo 2015 sono altresi'
pubblicate, in evidenza, nella prima pagina del sito
internet di Expo 2015. Il Commissario unico delegato del
Governo per Expo 2015, al termine dell'incarico
commissariale, invia al Parlamento e ai Ministri
dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei
trasporti una relazione sulle attivita' svolte, anche per
il superamento delle criticita' emerse e sullo stato di
attuazione delle opere, nonche' la rendicontazione
contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione
commissariale di Expo Milano 2015.
2-bis. Il Commissario Unico nomina, entro il 31 maggio
2013, con proprio provvedimento, fino a tre soggetti, di
alta e riconosciuta professionalita' nelle discipline
giuridico-economiche ed ingegneristiche, o dalla comprovata
esperienza istituzionale, delegati per le specifiche
funzioni in relazione a determinate opere e attivita'
nonche' per le funzioni di garanzia e controllo
dell'andamento dei lavori delle opere strettamente
funzionali all'Evento nei tempi utili alla realizzazione e
per assicurare il corretto ed efficiente utilizzo delle
deroghe e dei poteri di cui ai commi 2, 2.1 e 2.2 del
presente articolo. Uno dei delegati puo' essere scelto
anche nel ruolo dei prefetti. I soggetti delegati si
avvalgono per la loro attivita' delle strutture della
societa' ovvero del contingente di personale gia' esistente
presso la struttura del Commissario Straordinario delegato
del Governo per Expo Milano 2015 cui il Commissario Unico
subentra, ivi inclusa la titolarita' della esistente
relativa contabilita' speciale, ovvero del personale
distaccato dai soci. Dall'attuazione del presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, eventuali compensi dei delegati sono a carico
delle disponibilita' della predetta contabilita'.
2-ter. Il commissario esercita tutte le attivita'
necessarie, coordinandosi con la societa' Expo 2015 p.a.,
affinche' gli impegni finanziari assunti dai soci siano
mantenuti negli importi di cui all'allegato 1 decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008 e nei
tempi adeguati alla realizzazione delle opere e allo
svolgimento dell'Evento."; (16)
b) al comma 216 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre
2012, n. 228, le parole: "nella realizzazione delle stesse
opere", sono sostituite dalle seguenti: "prioritariamente
nella realizzazione delle opere nonche' per lo svolgimento
delle attivita' strettamente necessarie per la gestione
dell'Evento, previa attestazione, da parte della societa',
della conclusione del piano delle opere";
c) ai contratti di appalto di lavori, servizi e
forniture della societa' Expo 2015 S.p.A. si applicano
direttamente, nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico e della normativa comunitaria,
le deroghe normative previste in materia di contratti
pubblici per il Commissario delegato per gli interventi di
Expo 2015, ai sensi delle ordinanze del Presidente del
Consiglio dei Ministri richiamate all'articolo 3, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59,
convertito in legge 12 luglio 2012, n. 100; la societa' ha
altresi' facolta' di deroga agli artt. 93 e 140 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nonche' alle
disposizioni di cui al D.M. 10 agosto 2012, n. 161; per le
opere temporanee la societa' puo' altresi' derogare
all'applicazione dell'art. 127 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163. In attesa dell'attuazione
dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, per le opere in corso di realizzazione
e da realizzare da parte di Expo 2015 S.p.A., che
riguardano recuperi ambientali, rilevati e sottofondi
stradali e ferroviari nonche' piazzali, e' consentito
l'utilizzo delle materie prime secondarie, di cui al punto
7.1.4 dell'allegato 1, suballegato 1, del decreto del
Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88
del 16 aprile 1998, e successive modificazioni, acquisite o
da acquisire da impianti autorizzati con procedura
semplificata, ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Possono trovare
applicazione per le procedure di affidamento da porre in
essere da parte della Societa' l'art. 59, anche per i
lavori diversi dalla manutenzione e l'art. 253, comma
20-bis, del citato D.Lgs. n. 163 del 2006, anche per i
contratti sopra la soglia di rilevanza comunitaria e oltre
la data del 31 dicembre 2013. Le disposizioni di cui alla
presente lettera si possono applicare anche alle stazioni
appaltanti relativamente alle seguenti opere strettamente
funzionali all'Evento:
1. Interconnessione Nord Sud tra la SS 11 all'altezza
di Cascina Merlata e l'Autostrada A4 Milano-Torino;
2. Linea Metropolitana di Milano M4;
3. Linea Metropolitana di Milano M5;
4. Strada di Collegamento SS 11 e SS 233 Zara - Expo;
5. Parcheggi Remoti Expo;
6. Collegamento SS 11 da Molino Dorino ad Autostrada
dei Laghi - lotto 1 da Molino Dorino a Cascina Merlata;
lotto 2 da Cascina Merlata a innesto a A8; Adeguamento
Autostrada dei Laghi tra il nuovo svincolo Expo e lo
svincolo Fiera; (16)
d) i Padiglioni dei Paesi, i manufatti e qualunque
altro edificio da realizzare, connessi all'Expo 2015, per i
quali sussista l'obbligo di smontaggio ovvero di
smantellamento al termine dell'Evento, sono qualificati, a
tutti gli effetti, come edifici temporanei ai sensi
dell'art. 6, comma 2, lett. b), del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ; agli edifici
temporanei connessi all'evento Expo 2015, per i quali
sussista l'obbligo di smontaggio ovvero di smantellamento
al termine dell'evento, non si applicano le seguenti norme:
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 relativamente al
rispetto dei valori limite del fabbisogno di energia
primaria, dell'obbligo di certificazione energetica e del
soddisfacimento dei requisiti minimi di trasmittanza; art.
11 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28; decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre
1997; art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42. La sostenibilita' ambientale di Expo 2015 e' in ogni
caso garantita dalla compensazione delle emissioni di CO2
nel corso della preparazione e realizzazione dell'evento
nonche', negli edifici non temporanei, da prestazioni
energetiche e da copertura dei consumi di calore,
elettricita' e raffrescamento attraverso fonti rinnovabili
superiori ai minimi previsti dalla legge; (16)
e) con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per lo Sviluppo
Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle
Finanze, da emanare entro il 30 aprile 2013, sono
individuate misure volte alla tutela dei segni distintivi
di Expo 2015 SpA in relazione all'Esposizione Universale
"Expo Milano 2015", ivi compreso quanto necessario a
garantire l'appartenenza in via esclusiva dei beni
immateriali rappresentati da marchi, loghi, denominazioni,
simboli e colori che contraddistinguono l'attivita' e
l'Esposizione, ed al relativo uso per il periodo di
svolgimento dell'evento e comunque non oltre il 31 dicembre
2015. Con il medesimo decreto sono individuati specifici
interventi volti a reprimere attivita' parallele a quelle
esercitate da enti economici o non economici, non
autorizzate da Expo 2015 SpA, dirette ad intraprendere
attivita' di commercializzazione parassitaria al fine di
ricavarne visibilita' o profitto economico (fenomeno del
c.d. "ambush marketing"), anche prevedendo le relative
sanzioni amministrative da un minimo di 5.000 euro ad un
massimo di 250.000 euro, fatte salve le sanzioni gia'
previste dalla legislazione vigente;
f) nei giudizi che riguardano i provvedimenti e gli
atti del Commissario Unico e le procedure di affidamento
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di
Expo 2015 S.p.A., si applicano le disposizioni processuali
di cui all'art. 125 del decreto legislativo n. 104/2010;
g) nella prospettiva della crescita per il Paese, il
Comitato Interministeriale Programmazione Economica assume
le decisioni strategiche, anche finalizzate ad ottenere
eventuali finanziamenti comunitari, per la valorizzazione
dell'innovazione del settore turistico e la valorizzazione
del patrimonio culturale e paesaggistico, connesse con la
realizzazione dell'Expo Milano 2015, assicurando il
coordinamento tra le amministrazioni interessate
concertandole con il Commissario Unico delegato per il
Governo ed il Commissario di sezione per il Padiglione
Italia, la regione Lombardia, la camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Milano, la
provincia e il comune di Milano e le eventuali altre
autonomie locali coinvolte nella realizzazione
dell'Esposizione Universale di Milano 2015. Il Commissario
unico riferisce trimestralmente al CIPE sullo stato di
attuazione delle opere e su azioni correttive intraprese
per il superamento delle criticita' (16).
1-bis. La Societa' Expo 2015 S.p.A. puo' stipulare
apposito Protocollo con le Nazioni Unite per disciplinare
le modalita' della relativa partecipazione a supporto
dell'organizzazione dell'Evento. A tal fine puo' essere
costituito uno specifico Fondo Fiduciario (Trust Fund)
attraverso il quale l'Organizzazione delle Nazioni Unite
opera, a valere sulle risorse della Societa', secondo le
modalita' previste nel medesimo Protocollo. (17)
1-ter. In relazione alla specificita' dell'attivita'
operativa, a valere sulle risorse della contabilita'
speciale del Commissario generale di sezione per il
Padiglione Italia, puo' essere istituito un Fondo economale
per il pagamento delle spese contrattuali per le quali non
e' possibile disporre tramite ordinativi di pagamento nella
forma ordinaria con obbligo di rendicontazione. A tal fine
il Commissario generale di sezione per il Padiglione Italia
nomina un funzionario responsabile del predetto servizio
cassa economale, la cui attivita' e' disciplinata dagli
articoli 33 e seguenti del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 13 novembre 2002, n. 254, e
dagli articoli 7 e 8 del decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze 21 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2006. (17)
1-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 10
dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Bureau
International des Expositions, ratificato ai sensi della
legge 14 gennaio 2013, n. 3, in materia di esenzioni a
favore dei Commissariati generali di sezione per la
partecipazione all'Esposizione Universale di Milano 2015,
si applicano, limitatamente alle attivita' svolte in
relazione alla realizzazione e gestione del Padiglione
Italia, alla Expo 2015 S.p.A."
 
Art. 47

Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289

1. L'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' cosi' modificato:
a) al comma 13, come modificato dall'articolo 64, comma 3-ter, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, le parole «Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport» sono sostituite da «Presidente del Consiglio dei Ministri, o dall'Autorita' di Governo delegata per lo sport, ove nominata»;
b) il comma 15 e' abrogato.
Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 90 della legge 27-12-2002
n. 289 recante Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)
pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2002, n. 305, S.O.,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 90. Disposizioni per l'attivita' sportiva
dilettantistica.
1. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n.
398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni
tributarie riguardanti le associazioni sportive
dilettantistiche si applicano anche alle societa' sportive
dilettantistiche costituite in societa' di capitali senza
fine di lucro.
2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge, l'importo
fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre
1991, n. 398, come sostituito dall'articolo 25 della legge
13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e'
elevato a 250.000 euro.
3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) ...
b) all'articolo 83, comma 2, le parole: «a lire
10.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «a 7.500 euro».
4. Il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli
enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI non sono
obbligati ad operare la ritenuta del 4 per cento a titolo
di acconto sui contributi erogati alle societa' e
associazioni sportive dilettantistiche, stabilita
dall'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
5. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle
societa' e associazioni sportive dilettantistiche, nonche'
delle Federazioni sportive e degli enti di promozione
sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo
svolgimento dell'attivita' sportiva, sono soggetti
all'imposta di registro in misura fissa .
6. Al n. 27-bis della tabella di cui all'allegato B
annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «e dalle federazioni sportive ed enti di promozione
sportiva riconosciuti dal CONI».
7. All'articolo 13-bis, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo
le parole: «organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale (ONLUS)» sono inserite le seguenti: «e le societa'
e associazioni sportive dilettantistiche».
8. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di
societa', associazioni sportive dilettantistiche e
fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonche'
di associazioni sportive scolastiche che svolgono attivita'
nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni
sportive nazionali o da enti di promozione sportiva
costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo
annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa
di pubblicita', volta alla promozione dell'immagine o dei
prodotti del soggetto erogante mediante una specifica
attivita' del beneficiario, ai sensi dell'articolo 74,
comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
9. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) ... ;
b) all'articolo 65, comma 2, la lettera c-octies) e'
abrogata .
10. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «delle indennita' e
dei rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m),
del citato testo unico delle imposte sui redditi» sono
soppresse .
11. All'articolo 111-bis, comma 4, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «ed alle associazioni sportive
dilettantistiche» .
11-bis. Per i soggetti di cui al comma 1 la
pubblicita', in qualunque modo realizzata negli impianti
utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con
capienza inferiore ai tremila posti, e' da considerarsi, ai
fini dell'applicazione delle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in
rapporto di occasionalita' rispetto all'evento sportivo
direttamente organizzato .
12. Presso l'Istituto per il credito sportivo e'
istituito il Fondo di garanzia per i mutui relativi alla
costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al
miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi
compresa l'acquisizione delle relative aree, da parte di
societa' o associazioni sportive nonche' di ogni altro
soggetto pubblico o privato che persegua, anche
indirettamente, finalita' sportive .
13. Il Fondo e' gestito in base a criteri approvati dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o dall'Autorita' di
Governo delegata per lo sport, ove nominata, su proposta
dell'Istituto per il credito sportivo, sentito il Comitato
olimpico nazionale italiano. Al Fondo possono essere
destinati ulteriori apporti conferiti direttamente o
indirettamente da enti pubblici.
14. Il fondo e' gestito e amministrato a titolo
gratuito dall'Istituto per il credito sportivo.
15. (abrogato)
16. La dotazione finanziaria del fondo e' costituita
dall'importo annuale acquisito dal fondo speciale di cui
all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e
successive modificazioni, dei premi riservati al CONI a
norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile
1948, n. 496, colpiti da decadenza.
17. Le societa' e associazioni sportive
dilettantistiche devono indicare nella denominazione
sociale la finalita' sportiva e la ragione o la
denominazione sociale dilettantistica e possono assumere
una delle seguenti forme:
a) associazione sportiva priva di personalita'
giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del
codice civile;
b) associazione sportiva con personalita' giuridica di
diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
c) societa' sportiva di capitali o cooperativa
costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di
quelle che prevedono le finalita' di lucro.
18. Le societa' e le associazioni sportive
dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel
quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale.
Nello statuto devono essere espressamente previsti:
a) la denominazione;
b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione
di attivita' sportive dilettantistiche, compresa
l'attivita' didattica;
c) l'attribuzione della rappresentanza legale
dell'associazione;
d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i
proventi delle attivita' non possono, in nessun caso,
essere divisi fra gli, associati, anche in forme indirette;
e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a
principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di
tutti gli associati, con la previsione dell'elettivita'
delle cariche sociali, fatte salve le societa' sportive
dilettantistiche che assumono la forma di societa' di
capitali o cooperative per le quali si applicano le
disposizioni del codice civile;
f) l'obbligo di redazione di rendiconti
economico-finanziari, nonche' le modalita' di approvazione
degli stessi da parte degli organi statutari;
g) le modalita' di scioglimento dell'associazione;
h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del
patrimonio in caso di scioglimento delle societa' e delle
associazioni.
18-bis. E' fatto divieto agli amministratori delle
societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche di
ricoprire la medesima carica in altre societa' o
associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della
medesima federazione sportiva o disciplina associata se
riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima
disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.
18-ter. Le societa' e le associazioni sportive
dilettantistiche che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, sono in possesso dei requisiti di cui al
comma 18, possono provvedere all'integrazione della
denominazione sociale di cui al comma 17 attraverso verbale
della determinazione assunta in tale senso dall'assemblea
dei soci.
19. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi
sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo
6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, firmatari di
apposite convenzioni con il CONI.
20. 21. 22. (abrogati)
23. I dipendenti pubblici possono prestare la propria
attivita', nell'ambito delle societa' e associazioni
sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro,
purche' a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di
servizio, previa comunicazione all'amministrazione di
appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere
riconosciuti esclusivamente le indennita' e i rimborsi di
cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
24. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte
degli enti locali territoriali e' aperto a tutti i
cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri
obiettivi, a tutte le societa' e associazioni sportive.
25. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui
all'articolo 29 della presente legge, nei casi in cui
l'ente pubblico territoriale non intenda gestire
direttamente gli impianti sportivi, la gestione e' affidata
in via preferenziale a societa' e associazioni sportive
dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline
sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla
base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e
previa determinazione di criteri generali e obiettivi per
l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni
disciplinano, con propria legge, le modalita' di
affidamento.
26. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti
sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze
dell'attivita' didattica e delle attivita' sportive della
scuola, comprese quelle extracurriculari ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a
disposizione di societa' e associazioni sportive
dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha
sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti."
 
Art. 47-bis
Misure per garantire la piena funzionalita' e semplificare
l'attivita' della Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi

1. All'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) le parole: «e' composta da dodici membri» sono sostituite dalle seguenti: «e' composta da dieci membri»;
2) dopo le parole: «quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97,» sono inserite le seguenti: «anche in quiescenza,»;
3) le parole: «due fra i professori di ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «e uno scelto fra i professori di ruolo»;
4) le parole: «e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici» sono soppresse;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti. L'assenza dei componenti per tre sedute consecutive ne determina la decadenza».
2. La Commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificato dal presente articolo, e' ricostituita entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla data di nuova costituzione, la Commissione continua a operare nella precedente composizione.
3. Il primo periodo del comma 6 dell'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, e' soppresso.
Riferimenti normativi

- si riporta il testo dell'art. 27 della legge 7-8-1990
n. 241 recante Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi, pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990,
n. 192, come modificato dalla presente legge:
"Art.27. Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi.
1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri la Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi.
2. La Commissione e' nominata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio
dei Ministri. Essa e' presieduta dal sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e'
composta da dieci membri, dei quali due senatori e due
deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere,
quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile
1979, n. 97, anche in quiescenza, su designazione dei
rispettivi organi di autogoverno, e uno scelto fra i
professori di ruolo in materie giuridiche. E' membro di
diritto della Commissione il capo della struttura della
Presidenza del Consiglio dei Ministri che costituisce il
supporto organizzativo per il funzionamento della
Commissione. La Commissione puo' avvalersi di un numero di
esperti non superiore a cinque unita', nominati ai sensi
dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2-bis. La Commissione delibera a maggioranza dei
presenti. L'assenza dei componenti per tre sedute
consecutive ne determina la decadenza.
3. La Commissione e' rinnovata ogni tre anni. Per i
membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di
scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso
del triennio.
4. (abrogato)
5. La Commissione adotta le determinazioni previste
dall'articolo 25, comma 4; vigila affinche' sia attuato il
principio di piena conoscibilita' dell'attivita' della
pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati
dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla
trasparenza dell'attivita' della pubblica amministrazione,
che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei
Ministri; propone al Governo modifiche dei testi
legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la
piu' ampia garanzia del diritto di accesso di cui
all'articolo 22.
6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare
alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le
informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione
di quelli coperti da segreto di Stato.
7. (abrogato)"
- si riporta il testo dell' 12 del D.P.R. 12-4-2006 n.
184 recante Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi, pubblicato nella Gazz.
Uff. 18 maggio 2006, n. 114, come modificato dalla presente
legge:
"Art.12. Tutela amministrativa dinanzi la Commissione
per l'accesso.
1. Il ricorso alla Commissione per l'accesso da parte
dell'interessato avverso il diniego espresso o tacito
dell'accesso ovvero avverso il provvedimento di
differimento dell'accesso, ed il ricorso del
controinteressato avverso le determinazioni che consentono
l'accesso, sono trasmessi mediante raccomandata con avviso
di ricevimento indirizzata alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi. Il ricorso puo' essere trasmesso anche a
mezzo fax o per via telematica, nel rispetto della
normativa, anche regolamentare, vigente.
2. Il ricorso, notificato agli eventuali
controinteressati con le modalita' di cui all'articolo 3,
e' presentato nel termine di trenta giorni dalla piena
conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione
del silenzio rigetto sulla richiesta d'accesso. Nel termine
di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione i
controinteressati possono presentare alla Commissione le
loro controdeduzioni.
3. Il ricorso contiene:
a) le generalita' del ricorrente;
b) la sommaria esposizione dell'interesse al ricorso;
c) la sommaria esposizione dei fatti;
d) l'indicazione dell'indirizzo al quale dovranno
pervenire, anche a mezzo fax o per via telematica, le
decisioni della Commissione.
4. Al ricorso sono allegati:
a) il provvedimento impugnato, salvo il caso di
impugnazione di silenzio rigetto;
b) le ricevute dell'avvenuta spedizione, con
raccomandata con avviso di ricevimento, di copia del
ricorso ai controinteressati, ove individuati gia' in sede
di presentazione della richiesta di accesso.
5. Ove la Commissione ravvisi l'esistenza di
controinteressati, non gia' individuati nel corso del
procedimento, notifica ad essi il ricorso.
6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei
presenti. La Commissione si pronuncia entro trenta giorni
dalla presentazione del ricorso o dal decorso del termine
di cui al comma 2. Scaduto tale termine, il ricorso si
intende respinto. Nel caso in cui venga richiesto il parere
del Garante per la protezione dei dati personali il termine
e' prorogato di venti giorni. Decorsi inutilmente tali
termini, il ricorso si intende respinto.
7. Le sedute della Commissione non sono pubbliche. La
Commissione:
a) dichiara irricevibile il ricorso proposto
tardivamente;
b) dichiara inammissibile il ricorso proposto da
soggetto non legittimato o comunque privo dell'interesse
previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera b), della
legge;
c) dichiara inammissibile il ricorso privo dei
requisiti di cui al comma 3 o degli eventuali allegati
indicati al comma 4;
d) esamina e decide il ricorso in ogni altro caso.
8. La decisione di irricevibilita' o di
inammissibilita' del ricorso non preclude la facolta' di
riproporre la richiesta d'accesso e quella di proporre il
ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o
il nuovo comportamento del soggetto che detiene il
documento.
9. La decisione della Commissione e' comunicata alle
parti e al soggetto che ha adottato il provvedimento
impugnato entro lo stesso termine di cui al comma 6. Nel
termine di trenta giorni, il soggetto che ha adottato il
provvedimento impugnato puo' emanare l'eventuale
provvedimento confermativo motivato previsto dall'articolo
25, comma 4, della legge.
10. La disciplina di cui al presente articolo si
applica, in quanto compatibile, al ricorso al difensore
civico previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge. "
 
Art. 48

Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

1. Al capo II del titolo II del libro terzo del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 537-bis e' aggiunto il seguente:
«Art. 537-ter (Cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale). - 1. Il Ministero della difesa, nel rispetto dei principi, delle norme e delle procedure in materia di esportazione di materiali d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, puo' svolgere per conto di altri Stati esteri con i quali sussistono accordi di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare, e tramite proprie articolazioni, attivita' di supporto tecnico-amministrativo per l'acquisizione di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale anche in uso alle Forze armate e per le correlate esigenze di sostegno logistico e assistenza tecnica, richiesti dai citati Stati, nei limiti e secondo le modalita' disciplinati nei predetti accordi.
2. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, e' definita la disciplina esecutiva e attuativa delle disposizioni di cui al presente articolo
3. Le somme percepite per il rimborso dei costi sostenuti per le attivita' di cui al comma 1, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnate ai fondi di cui all'articolo 619.».
Riferimenti normativi

- Il D.Lgs. 15-3-2010 n. 66 recante Codice
dell'ordinamento militare e' pubblicato nella Gazz. Uff. 8
maggio 2010, n. 106, S.O.
 
Art. 49
Proroga e differimento di termini in materia di spending review e
ulteriori disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore
sanitario

01. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «entro il 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2013».
1. All'articolo 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), le parole «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013» e le parole «a decorrere dal 1° gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° luglio 2014»;
b) al comma 2, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° luglio 2014».
1-bis. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si interpreta nel senso che le previsioni e i termini ivi previsti non si applicano alle societa' quotate e alle loro controllate.
2. Il termine di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e' differito al 31 dicembre 2013. Sono fatti salvi gli atti compiuti dagli enti, agenzie ed organismi che hanno proseguito la loro attivita' oltre il predetto termine.
2-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, lettera d), le parole: «rilevati dai modelli CE» sono sostituite dalle seguenti: «trasmessi nell'ambito del nuovo sistema informativo sanitario ai sensi del decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005»;
b) al comma 14, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Qualora nell'anno 2011 talune strutture private accreditate siano rimaste inoperative a causa di eventi sismici o per effetto di situazioni di insolvenza, le indicate percentuali di riduzione della spesa possono tenere conto degli atti di programmazione regionale riferiti alle predette strutture rimaste inoperative, purche' la regione assicuri, adottando misure di contenimento dei costi su altre aree della spesa sanitaria, il rispetto dell'obiettivo finanziario previsto dal presente comma».
Riferimenti normativi

- si riporta il testo dell'articolo 3 del D.L.
06/07/2012, n. 95 recante Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi
ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale
delle imprese del settore bancario, pubblicato nella Gazz.
Uff. 6 luglio 2012, n. 156, S.O. convertito con
modificazioni con legge 7-8-2012 n. 135 pubblicata nella
Gazz. Uff. 14 agosto 2012, n. 189, S.O., come modificato
dalla presente legge:
"Art. 3 Razionalizzazione del patrimonio pubblico e
riduzione dei costi per locazioni passive
1. In considerazione dell'eccezionalita' della
situazione economica e tenuto conto delle esigenze
prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di
contenimento della spesa pubblica, a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente provvedimento, per gli
anni 2012, 2013 e 2014, l'aggiornamento relativo alla
variazione degli indici ISTAT, previsto dalla normativa
vigente non si applica al canone dovuto dalle
amministrazioni inserite nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, come individuate
dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, nonche' dalle Autorita' indipendenti ivi inclusa la
Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob)
per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per
finalita' istituzionali.
2. Al Decreto del Presidente della Repubblica 13
settembre 2005, n. 296 sono apportate le seguenti
modifiche:
a) la lettera b) dell'articolo 10 e' sostituita dalla
seguente:
«b) le regioni, relativamente agli immobili dello Stato
destinati esclusivamente a servizi per la realizzazione del
diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 21
della legge 2 dicembre 1991, n. 390. Alle regioni e agli
enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, puo' essere concesso l'uso gratuito di beni
immobili di proprieta' dello Stato per le proprie finalita'
istituzionali»; (26)
b) all'articolo 10, la lett. d) e' abrogata;
c) all'articolo 11, la lett. a) e' abrogata.
2-bis. All'articolo 1, comma 439, della legge 30
dicembre 2004, n. 311 sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole «di enti locali territoriali e» sono
soppresse; (27)
b) dopo le parole «immobili di proprieta' degli stessi
enti.» e' aggiunto il seguente periodo: «Le Regioni e gli
enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, possono concedere alle Amministrazioni dello Stato,
per le finalita' istituzionali di queste ultime, l'uso
gratuito di immobili di loro proprieta'.».
3. Per i contratti in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto, le regioni e gli enti locali
hanno facolta' di recedere dal contratto, entro il 31
dicembre 2013, anche in deroga ai termini di preavviso
stabiliti dal contratto.
4. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, con
riferimento ai contratti di locazione passiva aventi ad
oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalle
Amministrazioni centrali, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' dalle
Autorita' indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale
per le societa' e la borsa (Consob) i canoni di locazione
sono ridotti a decorrere dal 1° gennaio 2015 della misura
del 15 per cento di quanto attualmente corrisposto. A
decorrere dalla data dell'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto la riduzione di cui al
periodo precedente si applica comunque ai contratti di
locazione scaduti o rinnovati dopo tale data. La riduzione
del canone di locazione si inserisce automaticamente nei
contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche
in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle
parti, salvo il diritto di recesso del locatore. Analoga
riduzione si applica anche agli utilizzi in essere in
assenza di titolo alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Il rinnovo del rapporto di locazione e'
consentito solo in presenza e coesistenza delle seguenti
condizioni: (28)
a) disponibilita' delle risorse finanziarie necessarie
per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso,
per il periodo di durata del contratto di locazione;
b) permanenza per le Amministrazioni dello Stato delle
esigenze allocative in relazione ai fabbisogni espressi
agli esiti dei piani di razionalizzazione di cui
dell'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, ove gia' definiti, nonche' di quelli di
riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste
dalle norme vigenti (29).
5. In mancanza delle condizioni di cui al comma 4,
lett. a) e b), i relativi contratti di locazione sono
risolti di diritto alla scadenza dalle Amministrazioni nei
tempi e nei modi ivi pattuiti; le Amministrazioni
individuano in tempo utile soluzioni allocative alternative
economicamente piu' vantaggiose per l'Erario e nel rispetto
delle predette condizioni. Pur in presenza delle risorse
finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli
oneri e dei costi d'uso, l'eventuale prosecuzione
nell'utilizzo dopo la scadenza da parte delle
Amministrazioni dello Stato comprese nell'elenco di cui al
primo periodo del comma 4 e degli enti pubblici vigilati
dai Ministeri degli immobili gia' condotti in locazione,
per i quali la proprieta' ha esercitato il diritto di
recesso alla scadenza come previsto dal secondo periodo del
presente comma, deve essere autorizzata con decreto del
Ministro competente d'intesa con il Ministero dell'Economia
e delle Finanze, sentita l'Agenzia del Demanio. Per le
altre amministrazioni comprese nell'elenco di cui al primo
periodo del comma 4 deve essere autorizzata dall'organo di
vertice dell'Amministrazione e l'autorizzazione e'
trasmessa all'Agenzia del Demanio per la verifica della
convenienza tecnica ed economica. Ove la verifica abbia
esito negativo, l'autorizzazione e gli atti relativi sono
trasmessi alla competente Procura regionale della Corte dei
conti. (30)
6. Per i contratti di locazione passiva, aventi ad
oggetto immobili ad uso istituzionale di proprieta' di
terzi, di nuova stipulazione a cura delle Amministrazioni
di cui al comma 4, si applica la riduzione del 15 per cento
sul canone congruito dall'Agenzia del Demanio, ferma
restando la permanenza dei fabbisogni espressi ai sensi
dell'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, nell'ambito dei piani di razionalizzazione ove gia'
definiti, nonche' in quelli di riorganizzazione ed
accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti.
7. Le disposizioni dei commi da 4 a 6 non si applicano
in via diretta alle regioni e province autonome e agli enti
del servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono
disposizioni di principio ai fini del coordinamento della
finanza pubblica. (30)
8. Le presenti disposizioni non trovano applicazione ai
fondi comuni di investimento immobiliare gia' costituiti ai
sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, nonche' agli aventi causa da detti
fondi per il limite di durata del finanziamento degli
stessi fondi. (33)
9. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
dopo il comma 222, sono aggiunti i seguenti commi:
«222-bis. L'ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio
e' perseguita dalle Amministrazioni di cui al precedente
comma 222 rapportando gli stessi alle effettive esigenze
funzionali degli uffici e alle risorse umane impiegate
avuto riguardo ad un parametro di riferimento compreso tra
20 e 25 metri quadrati per addetto. Le Amministrazioni
interessate pongono in essere entro 90 giorni dalla data di
pubblicazione della presente disposizione piani di
razionalizzazione degli spazi nel rispetto dei parametri
sopraindicati senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Detti piani devono essere comunicati
all'Agenzia del Demanio. Le medesime Amministrazioni
comunicano al Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato, il rapporto mq/addetto scaturente dagli indicati
piani di razionalizzazione dalle stesse predisposti. In
caso di nuova costruzione o di ristrutturazione integrale,
il rapporto mq/addetto e' determinato dall'Agenzia del
Demanio entro il 31 dicembre 2012. Una quota parte pari al
15 per cento dei risparmi di spesa conseguiti dalle singole
Amministrazioni ad esito della razionalizzazione degli
spazi e' dalle stesse utilizzata, in sede di
predisposizione del bilancio di previsione per l'anno
successivo a quello in cui e' stata verificata e accertata
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze la
sussistenza dei risparmi di spesa conseguiti, per essere
destinata alla realizzazione di progetti di miglioramento
della qualita' dell'ambiente di lavoro e di miglioramento
del benessere organizzativo purche' inseriti nell'ambito
dei piani di razionalizzazione. Nella predisposizione dei
piani di ottimizzazione e razionalizzazione degli spazi
dovranno in ogni caso essere tenute in considerazione le
vigenti disposizioni sulla riduzione degli assetti
organizzativi, ivi comprese quelle recate dal presente
decreto. Le presenti disposizioni costituiscono principio a
cui le Regioni e gli Enti locali, negli ambiti di
rispettiva competenza, adeguano i propri ordinamenti.
222-ter. Al fine del completamento del processo di
razionalizzazione e ottimizzazione dell'utilizzo, a
qualunque titolo, degli spazi destinati all'archiviazione
della documentazione cartacea, le Amministrazioni statali
procedono entro il 31 dicembre di ogni anno, con le
modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica
8 gennaio 2001, n. 37, allo scarto degli atti di archivio.
In assenza di tale attivita' di cui al presente comma le
Amministrazioni non possono essere destinatarie della quota
parte dei risparmi di spesa previsti dal sesto periodo del
precedente comma 222-bis. Le predette Amministrazioni
devono comunicare annualmente all'Agenzia del Demanio gli
spazi ad uso archivio resisi liberi all'esito della
procedura di cui sopra, per consentire di avviare, ove
possibile, un processo di riunificazione, in poli logistici
allo scopo destinati, degli archivi di deposito delle
Amministrazioni.». (30)
10. Nell'ambito delle misure finalizzate al
contenimento della spesa pubblica, gli Enti pubblici non
territoriali ricompresi nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, come individuato dall'ISTAT
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, fermo restando quanto previsto dall'articolo
8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
legge 30 luglio 2010, n. 122, comunicano all'Agenzia del
Demanio, entro, e non oltre, il 31 dicembre di ogni anno,
gli immobili o porzioni di essi di proprieta' dei medesimi,
al fine di consentire la verifica della idoneita' e
funzionalita' dei beni ad essere utilizzati in locazione
passiva dalle Amministrazioni statali per le proprie
finalita' istituzionali. L'Agenzia del Demanio, verificata,
ai sensi e con le modalita' di cui al comma 222
dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009, la rispondenza
dei predetti immobili alle esigenze allocative delle
Amministrazioni dello Stato, ne da' comunicazione agli Enti
medesimi. In caso di inadempimento dei predetti obblighi di
comunicazione, l'Agenzia del Demanio effettua la
segnalazione alla competente procura regionale della Corte
dei conti. La formalizzazione del rapporto contrattuale
avviene, ai sensi del citato comma 222, con le
Amministrazioni interessate, alle quali gli Enti devono
riconoscere canoni ed oneri agevolati, nella misura del 30
per cento del valore locativo congruito dalla competente
Commissione di congruita' dell'Agenzia del Demanio di cui
all'articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n.
266.
11. All'articolo 306 del codice dell'ordinamento
militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Al fine di semplificare le procedure di
alienazione di cui ai commi 2 e 3, con decreto del Ministro
della Difesa, sottoposto al controllo preventivo di
legittimita' della Corte dei conti, sono definiti i
contenuti essenziali nonche' le eventuali condizioni e
clausole di garanzia dei diritti dello Stato, dei contratti
di compravendita stipulati in forma pubblico-amministrativa
o notarile, tra l'amministrazione della Difesa e gli
acquirenti. I contratti producono effetti anticipati dal
momento della loro sottoscrizione, e sono sottoposti
esclusivamente al controllo successivo della Corte dei
conti, la quale si pronuncia sulla regolarita', sulla
correttezza e sulla efficacia della gestione».
11-bis. In considerazione delle particolari condizioni
del mercato immobiliare e della difficolta' di accesso al
credito, al fine di agevolare e semplificare le dismissioni
immobiliari da parte degli enti previdenziali inseriti nel
conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
come individuati dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma
3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il termine per
l'esercizio da parte dei conduttori del diritto di
prelazione sull'acquisto di abitazioni oggetto delle
predette procedure non puo' essere inferiore a centoventi
giorni a decorrere dalla ricezione dell'invito dell'ente. I
termini non ancora scaduti alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto sono
prorogati, di diritto, di centoventi giorni. Al fine di
agevolare l'acquisto della proprieta' da parte dei
conduttori, l'eventuale sconto offerto dagli enti
proprietari a condizione che il conduttore conferisca
mandato irrevocabile e che tale mandato, unitamente a
quelli conferiti da altri conduttori di immobili siti nel
medesimo complesso immobiliare, raggiunga una determinata
percentuale dei soggetti legittimati alla prelazione,
spetta al conduttore di immobili non di pregio anche in
assenza del conferimento del mandato. La predetta
disposizione si applica anche alle procedure in corso alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto quando non sia gia' scaduto il termine per
l'esercizio del diritto di prelazione. (31) (34)
12. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«L'Agenzia del Demanio, al fine di realizzare gli
interventi manutentivi di cui al comma 2, lettere a) e b),
stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali
predefiniti, con operatori specializzati nel settore
individuati mediante procedure ad evidenza pubblica anche
avvalendosi di societa' a totale o prevalente capitale
pubblico, senza nuovi o maggiori oneri. L'esecuzione degli
interventi manutentivi mediante tali operatori e' curata,
previa sottoscrizione di apposita convenzione quadro, dalle
strutture del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti senza nuovi o maggiori oneri, ovvero, in funzione
della capacita' operativa delle stesse strutture,
dall'Agenzia del Demanio. Gli atti relativi agli interventi
gestiti dalle strutture del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti sono sottoposti al controllo degli uffici
appartenenti al sistema delle ragionerie del Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato, secondo le modalita'
previste dal decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.
Gli atti relativi agli interventi gestiti dall'Agenzia del
Demanio sono controllati secondo le modalita' previste
dalla propria organizzazione. Il ricorso agli operatori con
i quali sono stipulati gli accordi quadro e' disposto anche
per gli interventi disciplinati da specifiche previsioni di
legge riguardanti il Ministero della difesa e il Ministero
per i beni e le attivita' culturali. Dell'avvenuta stipula
delle convenzioni o degli accordi quadro e' data immediata
notizia sul sito internet dell'Agenzia del Demanio. Al fine
di assicurare il rispetto degli impegni assunti con le
convenzioni di cui al presente comma, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti assicura un'adeguata
organizzazione delle proprie strutture periferiche, in
particolare individuando all'interno dei provveditorati un
apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle attivita'
affidate dall'Agenzia del Demanio e di quelle previste
dall'articolo 12, comma 8, del presente decreto, dotato di
idonee professionalita'.»; (29)
b) al comma 7, prima delle parole: «Restano esclusi
dalla disciplina del presente comma i beni immobili
riguardanti il Ministero della difesa» sono aggiunte le
parole «Salvo quanto previsto in relazione all'obbligo di
avvalersi degli accordi quadro di cui al comma 5.»; (29)
c) al comma 2, lettera d), dopo le parole «gli
interventi di piccola manutenzione» sono aggiunte le
parole: «nonche' quelli atti ad assicurare l'adeguamento
alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81».
13. L'Agenzia del Demanio puo' destinare quota parte
dei propri utili di esercizio all'acquisto di immobili per
soddisfare esigenze allocative delle Amministrazioni dello
Stato, garantendo alle stesse le condizioni recate dal
primo periodo del comma 4 del presente articolo. Gli
acquisti vengono effettuati sulla base dei piani di
razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma 222, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, nel rispetto dell'articolo
12, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. (30)
14. Al fine di consentire agli operatori economici il
piu' efficace utilizzo degli strumenti disciplinati
dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre
2001, n. 410 e successive modifiche e integrazioni, al
medesimo articolo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono eliminate le seguenti parole: «per
un periodo non superiore a cinquanta anni»;
b) al comma 2, dopo le parole «Ministero dell'economia
e delle finanze» sono aggiunte le seguenti «- Agenzia del
Demanio»;
c) il comma 3 e' cosi' sostituito: «Ai Comuni
interessati dal procedimento di cui al comma 2 e' rimessa,
per l'intera durata della concessione o della locazione,
un'aliquota pari al 10 per cento del relativo canone.
Qualora espressamente previsto dal bando di gara, ai Comuni
e', altresi', riconosciuta una somma non inferiore al 50
per cento e non superiore al 100 per cento del contributo
di costruzione dovuto ai sensi dell'articolo 16 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e delle relative leggi
regionali, per l'esecuzione delle opere necessarie alla
riqualificazione e riconversione. Tale importo e'
corrisposto dal concessionario o dal locatario all'atto del
rilascio o dell'efficacia del titolo abilitativo
edilizio.»;
d) il comma 5 e' cosi' sostituito: «I criteri di
assegnazione e le condizioni delle concessioni o delle
locazioni di cui al presente articolo sono contenuti nei
bandi predisposti dall'Agenzia del Demanio, prevedendo
espressamente:
a. il riconoscimento all'affidatario di un indennizzo
valutato sulla base del piano economico-finanziario, nei
casi di revoca della concessione per sopravvenute esigenze
pubbliche o di recesso dal contratto di locazione nei casi
previsti dal contratto;
b. la possibilita', ove richiesto dalla specifica
iniziativa di valorizzazione, di subconcedere le attivita'
economiche o di servizio di cui al precedente comma 1. Alle
concessioni disciplinate dal presente articolo non si
applica, pertanto, il divieto di cui all'articolo 5, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 296 del
13 settembre 2005».
15. Al comma 1 dell'articolo 33-bis del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, dopo le parole «o fondi immobiliari» sono aggiunte
le seguenti parole: «Alle societa' di cui al presente comma
si applicano, ai soli fini fiscali, le disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 131, 134, 137, 138 e 139, della legge
27 dicembre 2006, n. 296».
16. Le previsioni di cui all'articolo 17, comma 3 del
Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131 si applicano alle concessioni di beni immobili
appartenenti al demanio dello Stato, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 57, comma 7, del medesimo decreto.
17. All'articolo 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008,
n. 207, convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 14, al
comma 16-sexies, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi:
«Nell'ambito della liquidazione del patrimonio trasferito,
la proprieta' degli immobili utilizzati in locazione
passiva dal Ministero dell'economia e delle finanze e'
trasferita allo Stato. Il corrispettivo del trasferimento
e' costituito dalla proprieta' di beni immobili dello
Stato, di valore equivalente, da individuare e valutare a
cura dell'Agenzia del Demanio, previa intesa con le
societa' di cui al comma 16-ter. Con separato atto, da
stipularsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, sono regolati i rapporti tra
le parti interessate». (30)
18. All'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche e
integrazioni, le disposizioni di cui all'ultimo periodo
sono da intendersi riferite alla gestione dei beni
immobili, fatta salva la competenza, prevista da normativa
speciale, di altri soggetti pubblici.
19. Al comma 8, dell'articolo 29 del decreto-legge 29
dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole: «30 giugno 2012»,
sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012».
19-bis. Il compendio costituente l'Arsenale di Venezia,
con esclusione delle porzioni utilizzate dal Ministero
della difesa per i suoi specifici compiti istituzionali, in
ragione delle caratteristiche storiche e ambientali, e'
trasferito a titolo gratuito in proprieta', nello stato di
fatto e di diritto in cui si trova, al comune di Venezia,
che ne assicura l'inalienabilita', la valorizzazione, il
recupero e la riqualificazione. A tal fine il comune
garantisce: a) l'uso gratuito, per le porzioni
dell'Arsenale utilizzate per la realizzazione del centro
operativo e servizi accessori del Sistema MOSE, al fine di
completare gli interventi previsti dal piano attuativo per
l'insediamento delle attivita' di realizzazione, gestione e
manutenzione del Sistema MOSE sull'area nord dell'Arsenale
di Venezia ed assicurare la gestione e manutenzione
dell'opera, una volta entrata in esercizio e per tutto il
periodo di vita utile del Sistema MOSE. Resta salva la
possibilita' per l'ente municipale, compatibilmente con le
esigenze di gestione e manutenzione del Sistema MOSE e
d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti - Magistrato alle acque di Venezia, di destinare,
a titolo oneroso, ad attivita' non esclusivamente
finalizzate alla gestione e manutenzione del Sistema MOSE,
fabbricati o parti di essi insistenti sulle predette
porzioni. Le somme ricavate per effetto dell'utilizzo del
compendio, anche a titolo di canoni di concessione
richiesti a operatori economici o istituzionali, versati
direttamente al comune di Venezia, sono esclusivamente
impiegate per il recupero, la salvaguardia, la gestione e
la valorizzazione dell'Arsenale; b) l'uso gratuito, per gli
utilizzi posti in essere dalla fondazione 'La Biennale di
Venezia' in. virtu' della natura e delle funzioni assolte
dall'ente, dal CNR e comunque da tutti i soggetti pubblici
ivi attualmente allocati che espletano funzioni
istituzionali. L'Arsenale e' sottoposto agli strumenti
urbanistici previsti per la citta' di Venezia e alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42. L'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero
della difesa e con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti - Magistrato alle acque di Venezia, procede,
entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, alla perimetrazione e
delimitazione del compendio e alla consegna di quanto
trasferito al comune. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze e' definita, a decorrere
dalla data del trasferimento, la riduzione delle risorse a
qualsiasi titolo spettanti al comune di Venezia in misura
pari al 70 per cento della riduzione delle entrate erariali
conseguente al trasferimento, essendo il restante 30 per
cento vincolato alla destinazione per le opere di
valorizzazione da parte del comune di Venezia. "
- si riporta l'art. 4 del D.L. 06/07/2012, n. 95
recante Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'
misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del
settore bancario, pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio
2012, n. 156, S.O. convertito con modificazioni con legge
7-8-2012 n. 135 pubblicata nella Gazz. Uff. 14 agosto 2012,
n. 189, S.O., come modificato dalla presente legge:
"Art. 4 Riduzione di spese, messa in liquidazione e
privatizzazione di societa' pubbliche
1. Nei confronti delle societa' controllate
direttamente o indirettamente dalle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito
nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a
favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per
cento dell'intero fatturato, si procede, alternativamente:
a) allo scioglimento della societa' entro il 31
dicembre 2013. Gli atti e le operazioni posti in essere in
favore delle pubbliche amministrazioni di cui al presente
comma in seguito allo scioglimento della societa' sono
esenti da imposizione fiscale, fatta salva l'applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto, e assoggettati in misura
fissa alle imposte di registro, ipotecarie e catastali;
b) all'alienazione, con procedure di evidenza pubblica,
delle partecipazioni detenute alla data di entrata in
vigore del presente decreto entro il 31 dicembre 2013 ed
alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni,
non rinnovabili, a decorrere dal 1° luglio 2014. Il bando
di gara considera, tra gli elementi rilevanti di
valutazione dell'offerta, l'adozione di strumenti di tutela
dei livelli di occupazione. L'alienazione deve riguardare
l'intera partecipazione della pubblica amministrazione
controllante .
2. Ove l'amministrazione non proceda secondo quanto
stabilito ai sensi del comma 1, a decorrere dal 1° luglio
2014 le predette societa' non possono comunque ricevere
affidamenti diretti di servizi, ne' possono fruire del
rinnovo di affidamenti di cui sono titolari. I servizi gia'
prestati dalle societa', ove non vengano prodotti
nell'ambito dell'amministrazione, devono essere acquisiti
nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente
articolo non si applicano alle societa' che svolgono
servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza
economica, alle societa' che svolgono prevalentemente
compiti di centrali di committenza ai sensi dell'articolo
33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche'
alle societa' di cui all'articolo 23-quinquies, commi 7 e
8, del presente decreto, e alle societa' finanziarie
partecipate dalle regioni, ovvero a quelle che gestiscono
banche dati strategiche per il conseguimento di obiettivi
economico-finanziari, individuate, in relazione alle
esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei
dati, nonche' all'esigenza di assicurare l'efficacia dei
controlli sulla erogazione degli aiuti comunitari del
settore agricolo, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro o dei
Ministri aventi poteri di indirizzo e vigilanza, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Le
medesime disposizioni non si applicano qualora, per le
peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e
geomorfologiche del contesto, anche territoriale, di
riferimento non sia possibile per l'amministrazione
pubblica controllante un efficace e utile ricorso al
mercato. In tal caso, l'amministrazione, in tempo utile per
rispettare i termini di cui al comma 1, predispone
un'analisi del mercato e trasmette una relazione contenente
gli esiti della predetta verifica all'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato per l'acquisizione del
parere vincolante, da rendere entro sessanta giorni dalla
ricezione della relazione. Il parere dell'Autorita' e'
comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le
disposizioni del presente articolo non si applicano
altresi' alle societa' costituite al fine della
realizzazione dell'evento di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2007, richiamato
dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 15
maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 2012, n. 100.
3-bis. Le attivita' informatiche riservate allo Stato
ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414,
e successivi provvedimenti di attuazione, nonche' le
attivita' di sviluppo e gestione dei sistemi informatici
delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla
Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono
trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei
S.p.A., che svolgera' tali attivita' attraverso una
specifica divisione interna garantendo per cinque esercizi
la prosecuzione delle attivita' secondo il precedente
modello di relazione con il Ministero. All'acquisto
dell'efficacia della suddetta operazione di scissione, le
disposizioni normative che affidano a Consip S.p.A. le
attivita' oggetto di trasferimento si intendono riferite a
Sogei S.p.A.
3-ter. Fermo restando lo svolgimento da parte di Consip
S.p.A. delle attivita' ad essa affidate con provvedimenti
normativi, le attivita' di realizzazione del Programma di
razionalizzazione degli acquisti, di centrale di
committenza e di e-procurement continuano ad essere svolte
dalla Consip S.p.A. La medesima societa' svolge, inoltre,
le attivita' ad essa affidate con provvedimenti
amministrativi del Ministero dell'economia e delle finanze.
Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione
disciplinante i relativi rapporti nonche' i tempi e le
modalita' di realizzazione delle attivita', si avvale di
Consip S.p.A, nella sua qualita' di centrale di
committenza, per le acquisizioni di beni e servizi.
3-quater. Per la realizzazione di quanto previsto
dall'articolo 20 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
Consip S.p.A. svolge altresi' le attivita' di centrale di
committenza relative alle Reti telematiche delle pubbliche
amministrazioni, al Sistema pubblico di connettivita' ai
sensi dell'articolo 83 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e alla Rete internazionale delle pubbliche
amministrazioni ai sensi all'articolo 86 del decreto
medesimo nonche' ai contratti-quadro ai sensi dell'articolo
1, comma 192, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tal
fine Consip S.p.A. applica il contributo di cui
all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 1°
dicembre 2009, n. 177.
3-quinquies. Consip S.p.A. svolge, inoltre,
l'istruttoria ai fini del rilascio dei pareri di congruita'
tecnico-economica da parte dell'Agenzia per l'Italia
Digitale che a tal fine stipula con Consip apposita
convenzione per la disciplina dei relativi rapporti.
3-sexies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto le
pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 possono
predisporre appositi piani di ristrutturazione e
razionalizzazione delle societa' controllate. Detti piani
sono approvati previo parere favorevole del Commissario
straordinario per la razionalizzazione della spesa per
acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e
prevedono l'individuazione delle attivita' connesse
esclusivamente all'esercizio di funzioni amministrative di
cui all'articolo 118 della Costituzione, che possono essere
riorganizzate e accorpate attraverso societa' che
rispondono ai requisiti della legislazione comunitaria in
materia di in house providing. I termini di cui al comma 1
sono prorogati per il tempo strettamente necessario per
l'attuazione del piano di ristrutturazione e
razionalizzazione con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, adottato su proposta del Commissario
straordinario per la razionalizzazione della spesa per
acquisto di beni e servizi.
4. I consigli di amministrazione delle societa' di cui
al comma 1 devono essere composti da non piu' di tre
membri, di cui due dipendenti dell'amministrazione titolare
della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza,
scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, per le
societa' a partecipazione diretta, ovvero due scelti tra
dipendenti dell'amministrazione titolare della
partecipazione della societa' controllante o di poteri di
indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le
amministrazioni medesime, e dipendenti della stessa
societa' controllante per le societa' a partecipazione
indiretta. Il terzo membro svolge le funzioni di
amministratore delegato. I dipendenti dell'amministrazione
titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e
vigilanza, ferme le disposizioni vigenti in materia di
onnicomprensivita' del trattamento economico, ovvero i
dipendenti della societa' controllante hanno obbligo di
riversare i relativi compensi assembleari
all'amministrazione, ove riassegnabili, in base alle
vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del
trattamento economico accessorio, e alla societa' di
appartenenza. E' comunque consentita la nomina di un
amministratore unico. La disposizione del presente comma si
applica con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di
amministrazione successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
5. Fermo restando quanto diversamente previsto da
specifiche disposizioni di legge, i consigli di
amministrazione delle altre societa' a totale
partecipazione pubblica, diretta ed indiretta, devono
essere composti da tre o cinque membri, tenendo conto della
rilevanza e della complessita' delle attivita' svolte. Nel
caso di consigli di amministrazione composti da tre membri,
la composizione e' determinata sulla base dei criteri del
precedente comma. Nel caso di consigli di amministrazione
composti da cinque membri, la composizione dovra'
assicurare la presenza di almeno tre dipendenti
dell'amministrazione titolare della partecipazione o di
poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le
amministrazioni medesime, per le societa' a partecipazione
diretta, ovvero almeno tre membri scelti tra dipendenti
dell'amministrazione titolare della partecipazione della
societa' controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza,
scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, e
dipendenti della stessa societa' controllante per le
societa' a partecipazione indiretta. In tale ultimo caso le
cariche di Presidente e di Amministratore delegato sono
disgiunte e al Presidente potranno essere affidate dal
Consiglio di amministrazione deleghe esclusivamente nelle
aree relazioni esterne e istituzionali e supervisione delle
attivita' di controllo interno. Resta fermo l'obbligo di
riversamento dei compensi assembleari di cui al comma
precedente. La disposizione del presente comma si applica
con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di
amministrazione successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo
oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a
convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli
articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in
base a procedure previste dalla normativa nazionale in
conformita' con la disciplina comunitaria. Gli enti di
diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice
civile, che forniscono servizi a favore
dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non
possono ricevere contributi a carico delle finanze
pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo
scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta
formazione tecnologica e gli enti e le associazioni
operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei
beni ed attivita' culturali, dell'istruzione e della
formazione, le associazioni di promozione sociale di cui
alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di
volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le
organizzazioni non governative di cui alla legge 26
febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla
legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive
dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, nonche' le associazioni
rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti
territoriali e locali.
6-bis. Le disposizioni del comma 6 e del comma 8 non si
applicano all'associazione di cui al decreto legislativo 25
gennaio 2010, n. 6. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il
relativo consiglio di amministrazione e' composto, oltre
che dal Presidente, dal Capo del dipartimento della
funzione pubblica, da tre membri di cui uno designato dal
Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e due designati dall'assemblea tra esperti
di qualificata professionalita' nel settore della
formazione e dell'organizzazione delle pubbliche
amministrazioni. Ai membri del consiglio di amministrazione
non spetta alcun compenso quali componenti del consiglio
stesso, fatto salvo il rimborso delle spese documentate.
L'associazione di cui al presente comma non puo' detenere
il controllo in societa' o in altri enti privati e le
partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto sono cedute
entro il 31 dicembre 2012.
7. Al fine di evitare distorsioni della concorrenza e
del mercato e di assicurare la parita' degli operatori nel
territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo n. 165 del 2001, le stazioni
appaltanti, gli enti aggiudicatori e i soggetti
aggiudicatori di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, nel rispetto dell'articolo 2, comma 1 del citato
decreto acquisiscono sul mercato i beni e servizi
strumentali alla propria attivita' mediante le procedure
concorrenziali previste dal citato decreto legislativo. E'
ammessa l'acquisizione in via diretta di beni e servizi
tramite convenzioni realizzate ai sensi dell'articolo 30
della legge 7 dicembre 2000, n. 383, dell'articolo 7 della
legge 11 agosto 1991, n. 266, dell'articolo 90 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 5 della legge 8
novembre 1991, n. 381. Sono altresi' ammesse le convenzioni
siglate con le organizzazioni non governative per le
acquisizioni di beni e servizi realizzate negli ambiti di
attivita' previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e
relativi regolamenti di attuazione.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'affidamento
diretto puo' avvenire solo a favore di societa' a capitale
interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti
dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la
gestione in house. Sono fatti salvi gli affidamenti in
essere fino alla scadenza naturale e comunque fino al 31
dicembre 2014. Sono altresi' fatte salve le acquisizioni in
via diretta di beni e servizi il cui valore complessivo sia
pari o inferiore a 200.000 euro in favore delle
associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7
dicembre 2000, n. 383, degli enti di volontariato di cui
alla legge 11 agosto 1991, n. 266, delle associazioni
sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, delle organizzazioni non
governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e
delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre
1991, n. 381.
8-bis. I commi 7 e 8 non si applicano alle procedure
previste dall'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n.
381.
9. A decorrere dall'entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2015, alle societa' di cui al
comma 1 si applicano le disposizioni limitative delle
assunzioni previste per l'amministrazione controllante.
Resta fermo, sino alla data di entrata in vigore del
presente decreto, quanto previsto dall'articolo 9, comma
29, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Salva comunque l'applicazione della disposizione piu'
restrittiva prevista dal primo periodo del presente comma,
continua ad applicarsi l'articolo 18, comma 2, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
10. A decorrere dall'anno 2013 le societa' di cui al
comma 1 possono avvalersi di personale a tempo determinato
ovvero con contratti di collaborazione coordinata e
continuativa nel limite del 50 per cento della spesa
sostenuta per le rispettive finalita' nell'anno 2009. Le
medesime societa' applicano le disposizioni di cui
all'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia
di presupposti, limiti e obblighi di trasparenza nel
conferimento degli incarichi.
11. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31
dicembre 2014 il trattamento economico complessivo dei
singoli dipendenti delle societa' di cui al comma 1, ivi
compreso quello accessorio, non puo' superare quello
ordinariamente spettante per l'anno 2011.
12. Le amministrazioni vigilanti verificano sul
rispetto dei vincoli di cui ai commi precedenti; in caso di
violazione dei suddetti vincoli gli amministratori
esecutivi e i dirigenti responsabili della societa'
rispondono, a titolo di danno erariale, per le retribuzioni
ed i compensi erogati in virtu' dei contratti stipulati.
13. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle societa' quotate ed alle loro controllate.
Le medesime disposizioni non si applicano alle societa' per
azioni a totale partecipazione pubblica autorizzate a
prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio.
L'amministrazione interessata di cui al comma 1 continua ad
avvalersi degli organismi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
114. Le disposizioni del presente articolo e le altre
disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di
societa' a totale o parziale partecipazione pubblica si
interpretano nel senso che, per quanto non diversamente
stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la
disciplina del codice civile in materia di societa' di
capitali.
14. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e' fatto divieto, a pena di nullita', di inserire
clausole arbitrali in sede di stipulazione di contratti di
servizio ovvero di atti convenzionali comunque denominati,
intercorrenti tra societa' a totale partecipazione
pubblica, diretta o indiretta, e amministrazioni statali e
regionali; dalla predetta data perdono comunque efficacia,
salvo che non si siano gia' costituiti i relativi collegi
arbitrali, le clausole arbitrali contenute nei contratti e
negli atti anzidetti, ancorche' scaduti, intercorrenti tra
le medesime parti. "
- si riporta il comma 2 dell'art. 5 del citato D.L.
06/07/2012, n. 95:
"Art. 5 Riduzione di spese delle pubbliche
amministrazioni
(Omissis)
2. A decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' le
autorita' indipendenti, ivi inclusa la Commissione
nazionale per le societa' e la borsa (Consob), e le
societa' dalle stesse amministrazioni controllate non
possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per
cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto,
la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture,
nonche' per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite
puo' essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente
per effetto di contratti pluriennali gia' in essere. La
predetta disposizione non si applica alle autovetture
utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della
qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i
servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti
per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero
per i servizi istituzionali svolti nell'area
tecnico-operativa della difesa. I contratti di locazione o
noleggio in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto possono essere ceduti, anche senza
l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia,
con il trasferimento delle relative risorse finanziarie
sino alla scadenza del contratto. Sono revocate le gare
espletate da Consip S.p.A. nell'anno 2012 per la
prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di
autoveicoli senza conducente, nonche' per la fornitura in
acquisto di berline medie con cilindrata non superiore a
1.600 cc per le Pubbliche Amministrazioni."
- si riporta il comma 4 dell'art. 9 del citato D.L.
06/07/2012, n. 95:
"Art. 9 Razionalizzazione amministrativa, divieto di
istituzione e soppressione di enti, agenzie e organismi
(Omissis)
4. Se, decorsi nove mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, le regioni, le province e i
comuni non hanno dato attuazione a quanto disposto dal
comma 1, gli enti, le agenzie e gli organismi indicati al
medesimo comma 1 sono soppressi. Sono nulli gli atti
successivamente adottati dai medesimi."
- si riporta il testo dell'art. 15 del c itato D.L.
06/07/2012, n. 95 , come modificato dalla presente legge:
"Art. 15 Disposizioni urgenti per l'equilibrio del
settore sanitario e misure di governo della spesa
farmaceutica
1. Ferma restando l'efficacia delle disposizioni
vigenti in materia di piani di rientro dai disavanzi
sanitari di cui all'articolo 2, commi da 75 a 96, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, al fine di garantire il
rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica, l'efficienza nell'uso delle
risorse destinate al settore sanitario e l'appropriatezza
nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, si applicano
le disposizioni di cui al presente articolo. (127)
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'ulteriore sconto dovuto dalle farmacie
convenzionate ai sensi del secondo periodo del comma 6
dell'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010
n. 122, e' rideterminato al valore del 2,25 per cento.
Limitatamente al periodo decorrente dalla data di entrata
in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012,
l'importo che le aziende farmaceutiche devono corrispondere
alle Regioni ai sensi dell'ultimo periodo del comma 6
dell'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'
rideterminato al valore del 4,1 per cento. Per l'anno 2012
l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per
l'assistenza farmaceutica territoriale, di cui all'articolo
5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e
successive modificazioni, e' rideterminato nella misura del
13,1 per cento. In caso di sforamento di tale tetto
continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia
di ripiano di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222. A decorrere dal 1° gennaio
2013 (138), l'attuale sistema di remunerazione della
filiera distributiva del farmaco e' sostituito da un nuovo
metodo, definito con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sulla base di un accordo tra le
associazioni di categoria maggiormente rappresentative e
l'Agenzia italiana del farmaco per gli aspetti di
competenza della medesima Agenzia, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, secondo i criteri
stabiliti dal comma 6-bis dell'articolo 11 del
decreto-legge 31 marzo 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In caso
di mancato accordo entro i termini di cui al periodo
precedente, si provvede con decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari
competenti. Solo con l'entrata in vigore del nuovo metodo
di remunerazione, cessano di avere efficacia le vigenti
disposizioni che prevedono l'imposizione di sconti e
trattenute su quanto dovuto alle farmacie per le erogazioni
in regime di Servizio sanitario nazionale. La base di
calcolo per definire il nuovo metodo di remunerazione e'
riferita ai margini vigenti al 30 giugno 2012. In ogni caso
dovra' essere garantita l'invarianza dei saldi di finanza
pubblica. (127)
3. A decorrere dall'anno 2013 l'onere a carico del
Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica
territoriale, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222 e successive modificazioni,
e' rideterminato nella misura dell'11,35 per cento al netto
degli importi corrisposti dal cittadino per l'acquisto di
farmaci ad un prezzo diverso dal prezzo massimo di rimborso
stabilito dall'AIFA in base a quanto previsto dall'articolo
11, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. In caso di sforamento di tale tetto continuano ad
applicarsi le vigenti disposizioni in materia di ripiano di
cui all'articolo 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.
159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222. A decorrere dall'anno 2013, gli eventuali
importi derivanti dalla procedura di ripiano sono assegnati
alle regioni, per il 25%, in proporzione allo sforamento
del tetto registrato nelle singole regioni e, per il
residuo 75%, in base alla quota di accesso delle singole
regioni al riparto della quota indistinta delle
disponibilita' finanziarie per il Servizio sanitario
nazionale. (127)
4. A decorrere dall'anno 2013 il tetto della spesa
farmaceutica ospedaliera di cui all'articolo 5, comma 5,
del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e'
rideterminato nella misura del 3,5 per cento e si applicano
le disposizioni dei commi da 5 a 10. (127)
5. Il tetto di cui al comma 4 e' calcolato al netto
della spesa per i farmaci di classe A in distribuzione
diretta e distribuzione per conto, nonche' al netto della
spesa per i vaccini, per i medicinali di cui alle lettere
c) e c-bis) dell'articolo 8, comma 10, della legge 24
dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, per le
preparazioni magistrali e officinali effettuate nelle
farmacie ospedaliere, per i medicinali esteri e per i
plasmaderivati di produzione regionale.
6. La spesa farmaceutica ospedaliera e' calcolata al
netto delle seguenti somme:
a) somme versate dalle aziende farmaceutiche, per i
consumi in ambito ospedaliero, ai sensi dell'articolo 1,
comma 796, lettera g) della legge 27 dicembre 2006, n. 296
e successive disposizioni di proroga, a fronte della
sospensione, nei loro confronti, della riduzione del 5 per
cento dei prezzi dei farmaci di cui alla deliberazione del
Consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 26 del 27
settembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 29 settembre 2006, n. 227;
b) somme restituite dalle aziende farmaceutiche alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano a
seguito del superamento del limite massimo di spesa fissato
per il medicinale, in sede di contrattazione del prezzo ai
sensi dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni;
c) somme restituite dalle aziende farmaceutiche, anche
sotto forma di extra-sconti, alle regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, in applicazione di
procedure di rimborsabilita' condizionata (payment by
results, risk sharing e cost sharing) sottoscritte in sede
di contrattazione del prezzo del medicinale ai sensi
dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
7. A decorrere dall'anno 2013, e' posta a carico delle
aziende farmaceutiche una quota pari al 50 per cento
dell'eventuale superamento del tetto di spesa a livello
nazionale di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge
1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, come modificato dal
comma 4 del presente articolo. Il restante 50 per cento
dell'intero disavanzo a livello nazionale e' a carico delle
sole regioni nelle quali e' superato il tetto di spesa
regionale, in proporzione ai rispettivi disavanzi; non e'
tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare un
equilibrio economico complessivo.
8. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal primo
periodo del comma 7 si applicano le disposizioni seguenti:
a) l'AIFA attribuisce a ciascuna azienda titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio di farmaci,
in via provvisoria entro il 31 marzo di ogni anno ed in via
definitiva entro il 30 settembre successivo, un budget
annuale calcolato sulla base degli acquisti di medicinali
da parte delle strutture pubbliche, relativi agli ultimi
dodici mesi per i quali sono disponibili i dati,
distintamente per i farmaci equivalenti e per i farmaci
ancora coperti da brevetto; dal calcolo sono detratte le
somme di cui al comma 6 restituite dall'azienda al Servizio
sanitario nazionale e quelle restituite in applicazione
delle lettere g), h) ed i); dal calcolo e' altresi'
detratto il valore, definito sulla base dei dati dell'anno
precedente, della minore spesa prevedibilmente conseguibile
nell'anno per il quale e' effettuata l'attribuzione del
budget, a seguito delle decadenze di brevetti in possesso
dell'azienda presa in considerazione; (123)
b) le risorse rese disponibili dalla riduzione di spesa
complessiva prevista per effetto delle decadenze di
brevetto che avvengono nell'anno per il quale e' effettuata
l'attribuzione del budget, nonche' le risorse incrementali
derivanti dall'eventuale aumento del tetto di spesa
rispetto all'anno precedente sono utilizzate dall'AIFA,
nella misura percentuale del 10 per cento, ai fini della
definizione del budget di ciascuna azienda; l'80 per cento
delle stesse risorse costituisce un fondo aggiuntivo per la
spesa dei farmaci innovativi; ove non vengano autorizzati
farmaci innovativi o nel caso in cui la spesa per farmaci
innovativi assorba soltanto parzialmente tale quota, le
disponibilita' inutilizzate si aggiungono alla prima quota
del 10 per cento, destinata ai budget aziendali; il residuo
10 per cento delle risorse costituisce un fondo di garanzia
per ulteriori esigenze connesse all'evoluzione del mercato
farmaceutico;
c) la somma dei budget di ciascuna azienda titolare di
AIC, incrementata delle somme utilizzate per i due fondi di
cui alla lettera b), deve risultare uguale all'onere a
carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza
farmaceutica ospedaliera a livello nazionale previsto dalla
normativa vigente;
d) ai fini del monitoraggio complessivo della spesa
sostenuta per l'assistenza farmaceutica ospedaliera si fa
riferimento ai dati trasmessi nell'ambito del nuovo sistema
informativo sanitario ai sensi del decreto del Ministro
della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005, al netto della spesa per
la distribuzione diretta di medicinali di cui all'articolo
8, comma 10, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n.
537, e successive modificazioni; ai fini del monitoraggio
della spesa per singolo medicinale, si fa riferimento ai
dati trasmessi nell'ambito del nuovo sistema informativo
sanitario dalle regioni, relativi ai consumi dei medicinali
in ambito ospedaliero, e ai dati trasmessi dalle regioni
relativi alle prestazioni farmaceutiche effettuate in
distribuzione diretta e per conto; ai fini della
definizione dei budget aziendali, nelle more della completa
attivazione del flusso informativo dei consumi dei
medicinali in ambito ospedaliero, alle regioni che non
hanno fornito i dati, o li hanno forniti parzialmente,
viene attribuita la spesa per l'assistenza farmaceutica
ospedaliera rilevata nell'ambito del nuovo sistema
informativo sanitario ai sensi del decreto del Ministro
della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005;
e) l'AIFA procede mensilmente al monitoraggio della
spesa farmaceutica in rapporto al tetto, in ogni regione e
a livello nazionale, e ne comunica gli esiti al Ministero
della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze
e alle regioni;
f) in caso di mancato rispetto del tetto di spesa,
l'AIFA predispone le procedure di recupero del disavanzo a
carico delle aziende farmaceutiche secondo le modalita'
stabilite alle lettere seguenti del presente comma;
g) il ripiano e' effettuato tramite versamenti a favore
delle regioni e delle province autonome in proporzione alla
quota di riparto delle complessive disponibilita' del
Servizio sanitario nazionale, al netto delle quote relative
alla mobilita' interregionale; l'entita' del ripiano a
carico delle singole aziende titolari di AIC e' calcolata
in proporzione al superamento del budget definitivo
attribuito secondo le modalita' previste dal presente
comma;
h) la quota del superamento del tetto imputabile allo
sforamento, da parte dei farmaci innovativi, dello
specifico fondo di cui alla lettera b), e' ripartita, ai
fini del ripiano, al lordo IVA, tra tutte le aziende
titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati
relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto;
i) in caso di superamento del budget attribuito
all'azienda titolare di farmaci in possesso della qualifica
di medicinali orfani ai sensi del Regolamento (CE) n.
141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
dicembre 1999, che non abbiano la caratteristica di farmaci
innovativi, la quota di superamento riconducibile a tali
farmaci e' ripartita, ai fini del ripiano, al lordo IVA,
tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei
rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi
coperti da brevetto; (123)
j) la mancata integrale corresponsione a tutte le
regioni interessate, da parte delle aziende farmaceutiche,
di quanto dovuto nei termini previsti comporta l'adozione
da parte dell'AIFA di provvedimenti di riduzione del prezzo
di uno o piu' medicinali dell'azienda interessata in misura
e per un periodo di tempo tali da coprire l'importo
corrispondente alla somma non versata, incrementato del 20
per cento, fermo restando quanto previsto dalla normativa
vigente in materia di recupero del credito da parte delle
pubbliche amministrazioni interessate nei confronti delle
aziende farmaceutiche inadempienti;
k) in sede di prima applicazione della disciplina
recata dal presente comma, ai fini della definizione dei
budget delle aziende farmaceutiche per l'anno 2013, fermo
restando quanto previsto dalle lettere a) b) e c), dai
fatturati aziendali relativi al 2012 e' detratta una quota
derivante dalla ripartizione fra tutte le aziende
farmaceutiche, in proporzione al rispettivo fatturato
relativo all'anno 2012, dell'ammontare del superamento, a
livello complessivo, del tetto di spesa farmaceutica
ospedaliera per lo stesso anno.
9. L'AIFA segnala al Ministro della salute l'imminente
ingresso sul mercato di medicinali innovativi ad alto costo
che, tenuto conto della rilevanza delle patologie in cui
sono utilizzati e della numerosita' dei pazienti
trattabili, potrebbero determinare forti squilibri di
bilancio per il Servizio sanitario nazionale.
10. Al fine di incrementare l'appropriatezza
amministrativa e l'appropriatezza d'uso dei farmaci il
comitato ed il tavolo di verifica degli adempimenti di cui
agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo
2005 verificano annualmente che da parte delle Regioni si
sia provveduto a garantire l'attivazione ed il
funzionamento dei registri dei farmaci sottoposti a
registro e l'attivazione delle procedure per ottenere
l'eventuale rimborso da parte delle aziende farmaceutiche
interessate. I registri dei farmaci di cui al presente
comma sono parte integrante del sistema informativo del
Servizio sanitario nazionale. (127)
11. La disciplina dei commi da 4 a 10 del presente
articolo in materia di spesa farmaceutica sostituisce
integralmente quella prevista dalla lettera b) del comma 1
dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111; conseguentemente i riferimenti alla lettera b)
contenuti nello stesso articolo 17 del citato decreto-legge
devono intendersi come riferimenti ai commi da 4 a 10 del
presente articolo. (127)
11-bis. Il medico che curi un paziente, per la prima
volta, per una patologia cronica, ovvero per un nuovo
episodio di patologia non cronica, per il cui trattamento
sono disponibili piu' medicinali equivalenti, indica nella
ricetta del Servizio sanitario nazionale la denominazione
del principio attivo contenuto nel farmaco oppure la
denominazione di uno specifico medicinale a base dello
stesso principio attivo accompagnata dalla denominazione di
quest'ultimo. L'indicazione dello specifico medicinale e'
vincolante per il farmacista ove nella ricetta sia
inserita, corredata obbligatoriamente da una sintetica
motivazione, la clausola di non sostituibilita' di cui
all'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27. L'indicazione e' vincolante per il
farmacista anche quando il farmaco indicato abbia un prezzo
pari a quello di rimborso, fatta comunque salva la diversa
richiesta del cliente. (129)
11-ter. Nell'adottare eventuali decisioni basate
sull'equivalenza terapeutica fra medicinali contenenti
differenti principi attivi, le regioni si attengono alle
motivate e documentate valutazioni espresse dall'Agenzia
italiana del farmaco. (134)
12. Con le disposizioni di cui ai commi 13 e 14 sono
fissate misure di razionalizzazione della spesa per
acquisti di beni e servizi e ulteriori misure in campo
sanitario per l'anno 2012. Per gli anni 2013 e seguenti le
predette misure sono applicate, salvo la stipulazione,
entro il 15 novembre 2012, del Patto per la salute
2013-2015, sancita dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, nella quale possono essere
convenute rimodulazioni delle misure, fermo restando
l'importo complessivo degli obiettivi finanziari annuali.
Con il medesimo Patto si procede al monitoraggio
dell'attuazione delle misure finalizzate all'accelerazione
del pagamento dei crediti degli enti del servizio sanitario
nazionale. (127)
13. Al fine di razionalizzare le risorse in ambito
sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per
acquisto di beni e servizi:
a) ferme restando le disposizioni di cui all'articolo
17, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, gli importi e le connesse prestazioni relative a
contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di
beni e servizi, con esclusione degli acquisti dei farmaci,
stipulati da aziende ed enti del Servizio sanitario
nazionale, sono ridotti del 5 per cento a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e del 10 per
cento a decorrere dal 1° gennaio 2013 e per tutta la durata
dei contratti medesimi; tale riduzione per la fornitura di
dispositivi medici opera fino al 31 dicembre 2012. Al fine
di salvaguardare i livelli essenziali di assistenza con
specifico riferimento alle esigenze di inclusione sociale,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
possono comunque conseguire l'obiettivo
economico-finanziario di cui alla presente lettera
adottando misure alternative, purche' assicurino
l'equilibrio del bilancio sanitario; (135)
b) all'articolo 17, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, il quarto e il quinto periodo sono
sostituiti dai seguenti: «Qualora sulla base dell'attivita'
di rilevazione di cui al presente comma, nonche' sulla base
delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli
acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi
unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli
acquisti di beni e servizi, emergano differenze
significative dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono
tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei
contratti che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi
unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra
individuati, e senza che cio' comporti modifica della
durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il
termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta, in
ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende sanitarie
hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun
onere a carico delle stesse, e cio' in deroga all'articolo
1671 del codice civile. Ai fini della presente lettera per
differenze significative dei prezzi si intendono differenze
superiori al 20 per cento rispetto al prezzo di
riferimento. Sulla base dei risultati della prima
applicazione della presente disposizione, a decorrere dal
1° gennaio 2013 la individuazione dei dispositivi medici
per le finalita' della presente disposizione e' effettuata
dalla medesima Agenzia di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 266, sulla base di criteri
fissati con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze,
relativamente a parametri di qualita', di standard
tecnologico, di sicurezza e di efficacia. Nelle more della
predetta individuazione resta ferma l'individuazione di
dispositivi medici eventualmente gia' operata da parte
della citata Agenzia. Le aziende sanitarie che abbiano
proceduto alla rescissione del contratto, nelle more
dell'espletamento delle gare indette in sede centralizzata
o aziendale, possono, al fine di assicurare comunque la
disponibilita' dei beni e servizi indispensabili per
garantire l'attivita' gestionale e assistenziale, stipulare
nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro, anche di
altre regioni, o tramite affidamento diretto a condizioni
piu' convenienti in ampliamento di contratto stipulato da
altre aziende sanitarie mediante gare di appalto o
forniture.»; (128)
b-bis) l'articolo 7-bis del decreto-legge 7 maggio
2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
luglio 2012, n. 94, e' abrogato; (130)
c) sulla base e nel rispetto degli standard
qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi
relativi all'assistenza ospedaliera fissati, entro il 31
ottobre 2012, con regolamento approvato ai sensi
dell'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, previa intesa della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, nonche' tenendo conto della mobilita'
interregionale, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano adottano, nel rispetto della riorganizzazione
di servizi distrettuali e delle cure primarie finalizzate
all'assistenza 24 ore su 24 sul territorio adeguandoli agli
standard europei, entro il 31 dicembre 2012, provvedimenti
di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri
accreditati ed effettivamente a carico del servizio
sanitario regionale, ad un livello non superiore a 3,7
posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti
letto per mille abitanti per la riabilitazione e la
lungodegenza post-acuzie, adeguando coerentemente le
dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici ed
assumendo come riferimento un tasso di ospedalizzazione
pari a 160 per mille abitanti di cui il 25 per cento
riferito a ricoveri diurni. La riduzione dei posti letto e'
a carico dei presidi ospedalieri pubblici per una quota non
inferiore al 50 per cento del totale dei posti letto da
ridurre ed e' conseguita esclusivamente attraverso la
soppressione di unita' operative complesse. Nelle singole
regioni e province autonome, fino ad avvenuta realizzazione
del processo di riduzione dei posti letto e delle
corrispondenti unita' operative complesse, e' sospeso il
conferimento o il rinnovo di incarichi ai sensi
dell'articolo 15-septies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.
Nell'ambito del processo di riduzione, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano operano una
verifica, sotto il profilo assistenziale e gestionale,
della funzionalita' delle piccole strutture ospedaliere
pubbliche, anche se funzionalmente e amministrativamente
facenti parte di presidi ospedalieri articolati in piu'
sedi, e promuovono l'ulteriore passaggio dal ricovero
ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno
all'assistenza in regime ambulatoriale, favorendo
l'assistenza residenziale e domiciliare; (128)
c-bis) e' favorita la sperimentazione di nuovi modelli
di assistenza, nell'ambito delle varie forme in cui questa
e' garantita, che realizzino effettive finalita' di
contenimento della spesa sanitaria, anche attraverso
specifiche sinergie tra strutture pubbliche e private,
ospedaliere ed extraospedaliere; (130)
d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 17,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, gli enti del servizio sanitario nazionale,
ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, utilizzano, per l'acquisto di beni e
servizi relativi alle categorie merceologiche presenti
nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e
negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa
CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di
committenza regionali di riferimento costituite ai sensi
dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296. I contratti stipulati in violazione di quanto
disposto dalla presente lettera sono nulli, costituiscono
illecito disciplinare e sono causa di responsabilita'
amministrativa. Il rispetto di quanto disposto alla
presente lettera costituisce adempimento ai fini
dell'accesso al finanziamento integrativo al Servizio
sanitario nazionale. Alla verifica del predetto adempimento
provvede il Tavolo tecnico per la verifica degli
adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa
Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento
alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, sulla
base dell'istruttoria congiunta effettuata dalla CONSIP e
dall'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici;
(133)
e) costituisce adempimento ai fini dell'accesso al
finanziamento integrativo del SSN, ai sensi della vigente
legislazione, la verifica della redazione dei bandi di gara
e dei contratti di global service e facility management in
termini tali da specificare l'esatto ammontare delle
singole prestazioni richieste (lavori, servizi, forniture)
e la loro incidenza percentuale relativamente all'importo
complessivo dell'appalto. Alla verifica del predetto
adempimento provvede il Tavolo tecnico di verifica degli
adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa
Stato-Regioni del 23 marzo 2005, sulla base
dell'istruttoria effettuata dall'Autorita' per la vigilanza
sui lavori pubblici;
f) il tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi
medici, di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e' rideterminato, per l'anno
2013 al valore del 4,8 per cento e, a decorrere dal 2014,
al valore del 4,4 per cento; (136)
f-bis) all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo
il penultimo periodo e' inserito il seguente: «Nelle
aziende ospedaliere, nelle aziende
ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e negli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico pubblici,
costituiti da un unico presidio, le funzioni e i compiti
del direttore sanitario di cui al presente articolo e del
dirigente medico di cui all'articolo 4, comma 9, del
presidio ospedaliero sono svolti da un unico soggetto
avente i requisiti di legge»; (130)
g) all'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 1 e' inserito il
seguente comma:
«1-bis. Il valore complessivo della remunerazione delle
funzioni non puo' in ogni caso superare il 30 per cento del
limite di remunerazione assegnato.».
14. A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli
accordi vigenti nell'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo
8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti
privati accreditati per l'assistenza specialistica
ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica
una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi
d'acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla
regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la
spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata
per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012,
dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a
decorrere dall'anno 2014. Qualora nell'anno 2011 talune
strutture private accreditate siano rimaste inoperative a
causa di eventi sismici o per effetto di situazioni di
insolvenza, le indicate percentuali di riduzione della
spesa possono tenere conto degli atti di programmazione
regionale riferiti alle predette strutture rimaste
inoperative, purche' la regione assicuri, adottando misure
di contenimento dei costi su altre aree della spesa
sanitaria, il rispetto dell'obiettivo finanziario previsto
dal presente comma. La misura di contenimento della spesa
di cui al presente comma e' aggiuntiva rispetto alle misure
eventualmente gia' adottate dalle singole regioni e
province autonome di Trento e Bolzano e trova applicazione
anche in caso di mancata sottoscrizione dei contratti e
degli accordi, facendo riferimento, in tale ultimo caso,
agli atti di programmazione regionale o delle province
autonome di Trento e Bolzano della spesa sanitaria. Il
livello di spesa determinatosi per il 2012 a seguito
dell'applicazione della misura di contenimento di cui al
presente comma costituisce il livello su cui si applicano
le misure che le regioni devono adottare, a decorrere dal
2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), terzo
periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
15. In deroga alla procedura prevista dall'articolo
8-sexies, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, in materia di remunerazione delle strutture
che erogano assistenza ospedaliera ed ambulatoriale a
carico del servizio sanitario nazionale, il Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, con proprio decreto, entro il 15 settembre
2012, determina le tariffe massime che le regioni e le
province autonome possono corrispondere alle strutture
accreditate, di cui all'articolo 8-quater del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni, sulla base dei dati di costo disponibili e,
ove ritenuti congrui ed adeguati, dei tariffari regionali,
tenuto conto dell'esigenza di recuperare, anche tramite la
determinazione tariffaria, margini di inappropriatezza
ancora esistenti a livello locale e nazionale. (127) (140)
16. Le tariffe massime di cui al comma 15, valide dalla
data di entrata in vigore del decreto del Ministro previsto
dal medesimo comma 15, fino alla data del 31 dicembre 2014,
costituiscono riferimento per la valutazione della
congruita' delle risorse a carico del Servizio Sanitario
Nazionale, quali principi di coordinamento della finanza
pubblica. (127)
17. Gli importi tariffari, fissati dalle singole
regioni, superiori alle tariffe massime di cui al comma 15
restano a carico dei bilanci regionali. Tale disposizione
si intende comunque rispettata dalle regioni per le quali
il Tavolo di verifica degli adempimenti, istituito ai sensi
dell'articolo 12 dell'Intesa sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 23
marzo 2005, abbia verificato il rispetto dell'equilibrio
economico-finanziario del settore sanitario, fatto salvo
quanto specificatamente previsto per le regioni che hanno
sottoscritto l'accordo di cui all'articolo 1, comma 180,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive
modificazioni su un programma operativo di
riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento
del Servizio sanitario regionale, per le quali le tariffe
massime costituiscono un limite invalicabile. (127)
17-bis. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro della salute e' istituita, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, una commissione per la
formulazione di proposte, nel rispetto degli equilibri di
finanza pubblica, per l'aggiornamento delle tariffe
determinate ai sensi del comma 15. La commissione, composta
da rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero
dell'economia e delle finanze e della Conferenza delle
regioni e delle province autonome, si confronta con le
associazioni maggiormente rappresentative a livello
nazionale dei soggetti titolari di strutture private
accreditate. Ai componenti della commissione non e'
corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso spese. La
commissione conclude i suoi lavori entro sessanta giorni
dalla data dell'insediamento. Entro i successivi trenta
giorni il Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
provvede all'eventuale aggiornamento delle predette
tariffe. (132) (139)
18. Sono abrogate le disposizioni contenute nel primo,
secondo, terzo, quarto periodo dell'articolo 1, comma 170,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
19. Al quinto periodo dell'articolo 1, comma 170, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole:«Con la medesima
cadenza di cui al quarto periodo» sono sostituite con le
seguenti: «Con cadenza triennale, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,».
(127)
20. Si applicano, a decorrere dal 2013, le disposizioni
di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, qualora al termine del
periodo di riferimento del Piano di rientro ovvero della
sua prosecuzione, non venga verificato positivamente, in
sede di verifica annuale e finale, il raggiungimento degli
obiettivi strutturali del piano stesso, ovvero della sua
prosecuzione.
21. Il comma 3 dell'articolo 17 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111 e' sostituito dai seguenti:
«3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 71 e
72, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 si applicano anche
in ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
3-bis. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli
obiettivi di cui al comma 3 si provvede con le modalita'
previste dall'articolo 2, comma 73, della citata legge n.
191 del 2009. La regione e' giudicata adempiente ove sia
accertato l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. In
caso contrario, limitatamente agli anni 2013 e 2014, la
regione e' considerata adempiente ove abbia conseguito
l'equilibrio economico.
3-ter. Per le regioni sottoposte ai Piani di rientro
dai deficit sanitari o ai Programmi operativi di
prosecuzione di detti Piani restano comunque fermi gli
specifici obiettivi ivi previsti in materia di personale.».
(127)
22. In funzione delle disposizioni recate dal presente
articolo il livello del fabbisogno del servizio sanitario
nazionale e del correlato finanziamento, previsto dalla
vigente legislazione, e' ridotto di 900 milioni di euro per
l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e di
2.000 milioni di euro per l'anno 2014 e 2.100 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2015. Le predette riduzioni sono
ripartite fra le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano secondo criteri e modalita' proposti in sede di
autocoordinamento dalle regioni e province autonome di
Trento e di Bolzano medesime, da recepire, in sede di
espressione dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente
per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano per la ripartizione del
fabbisogno sanitario e delle disponibilita' finanziarie
annue per il Servizio sanitario nazionale, entro il 30
settembre 2012, con riferimento all'anno 2012 ed entro il
30 novembre 2012 con riferimento agli anni 2013 e seguenti.
Qualora non intervenga la predetta proposta entro i termini
predetti, all'attribuzione del concorso alla manovra di
correzione dei conti alle singole regioni e alle Province
autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione del
fabbisogno e alla ripartizione delle disponibilita'
finanziarie annue per il Servizio sanitario nazionale si
provvede secondo i criteri previsti dalla normativa
vigente. Le Regioni a statuto speciale e le Province
autonome di Trento e Bolzano, ad esclusione della regione
Siciliana, assicurano il concorso di cui al presente comma
mediante le procedure previste dall'articolo 27 della legge
5 maggio 2009, n. 42. Fino all'emanazione delle norme di
attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del
concorso alla manovra di cui al presente comma e'
annualmente accantonato, a valere sulle quote di
compartecipazione ai tributi erariali. (127) (137)
23. A decorrere dall'anno 2013, la quota premiale a
valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente
legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario
nazionale, disposta dall'articolo 9, comma 2, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 149, e' annualmente pari
allo 0,25 per cento delle predette risorse.
24. Si applicano, a decorrere dall'esercizio 2013, le
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 68, della legge
23 dicembre 2009, n. 191.
25. L'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15
luglio 2011, n. 111 si interpreta nel senso che le
disposizioni ivi richiamate di limitazione della crescita
dei trattamenti economici anche accessori del personale
delle pubbliche amministrazioni si applicano, in quanto
compatibili, anche al personale convenzionato con il
servizio sanitario nazionale fin dalla loro entrata in
vigore. La disciplina prevista dall'articolo 9, commi 3-bis
e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, in materia di certificazione dei crediti, e
dall'articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, in materia di compensazione dei
crediti, e i relativi decreti attuativi, trovano
applicazione nei confronti degli enti del Servizio
sanitario nazionale, secondo le modalita' e le condizioni
fissate dalle medesime disposizioni. (127)
25-bis. Ai fini della attivazione dei programmi
nazionali di valutazione sull'applicazione delle norme di
cui al presente articolo, il Ministero della salute
provvede alla modifica ed integrazione di tutti i sistemi
informativi del Servizio sanitario nazionale, anche quando
gestiti da diverse amministrazioni dello Stato, ed alla
interconnessione a livello nazionale di tutti i flussi
informativi su base individuale. Il complesso delle
informazioni e dei dati individuali cosi' ottenuti e' reso
disponibile per le attivita' di valutazione esclusivamente
in forma anonima ai sensi dell'articolo 35 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Il Ministero della
salute si avvale dell'AGENAS per lo svolgimento delle
funzioni di valutazione degli esiti delle prestazioni
assistenziali e delle procedure medico-chirurgiche
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. A tal fine,
AGENAS accede, in tutte le fasi della loro gestione, ai
sistemi informativi interconnessi del Servizio sanitario
nazionale di cui al presente comma in modalita' anonima.
(131)
25-ter. In relazione alla determinazione dei costi e
dei fabbisogni standard nel settore sanitario secondo
quanto previsto dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n.
68, il Governo provvede all'acquisizione e alla
pubblicazione dei relativi dati entro il 31 ottobre 2012,
nonche' a ridefinire i tempi per l'attuazione del medesimo
decreto nella parte relativa ai costi e fabbisogni standard
nel settore sanitario, entro il 31 dicembre 2012. "
 
Art. 49-bis

Misure per il rafforzamento della spending review

1. Al fine di coordinare l'azione del Governo e le politiche volte all'analisi e al riordino della spesa pubblica e migliorare la qualita' dei servizi pubblici offerti, e' istituito un Comitato interministeriale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dell'interno, dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attivita' di Governo, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo' invitare alle riunioni del Comitato interministeriale altri Ministri, in ragione della rispettiva competenza in ordine alle materie da trattare. Il Comitato svolge attivita' di indirizzo e di coordinamento in materia di razionalizzazione e revisione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, degli enti pubblici, nonche' delle societa' controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche che non emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, con particolare riferimento alla revisione dei programmi di spesa e della disciplina dei trasferimenti alle imprese, alla razionalizzazione delle attivita' e dei servizi offerti, al ridimensionamento delle strutture, alla riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi, all'ottimizzazione dell'uso degli immobili e alle altre materie individuate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 maggio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2012, o da ulteriori direttive del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Ai fini della razionalizzazione della spesa e del coordinamento della finanza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, puo' nominare con proprio decreto un Commissario straordinario, con il compito di formulare indirizzi e proposte, anche di carattere normativo, nelle materie e per i soggetti di cui al comma 1, terzo periodo.
3. Il Commissario straordinario opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed e' scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, dotate di comprovata esperienza e capacita' in materia economica e di organizzazione amministrativa.
4. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 stabilisce:
a) la durata dell'incarico, che non puo' comunque eccedere i tre anni;
b) l'indennita' del Commissario straordinario, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
c) le risorse umane e strumentali del Ministero dell'economia e delle finanze delle quali il Commissario straordinario puo' avvalersi nell'esercizio delle sue funzioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Il Commissario straordinario ha diritto di corrispondere con tutti i soggetti di cui al comma 1, terzo periodo, e di chiedere ad essi, oltre a informazioni e documenti, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni. In particolare, il Commissario straordinario ha il potere di chiedere alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'accesso a tutte le banche di dati da esse costituite o alimentate. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Commissario straordinario puo' disporre lo svolgimento di ispezioni e verifiche a cura dell'Ispettorato per la funzione pubblica e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e richiedere, previe intese ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, la collaborazione della Guardia di finanza.
6. Entro venti giorni dalla nomina, il Commissario straordinario presenta al Comitato interministeriale di cui al comma 1 un programma di lavoro recante gli obiettivi e gli indirizzi metodologici dell'attivita' di revisione della spesa pubblica. Nel corso dell'incarico il Commissario straordinario, anche su richiesta del Comitato interministeriale, puo' presentare aggiornamenti e integrazioni del programma ai fini della loro approvazione da parte del medesimo Comitato. Il programma e gli eventuali aggiornamenti e integrazioni sono trasmessi alle Camere.
7. Il Commissario straordinario, se richiesto, svolge audizioni presso le competenti Commissioni parlamentari.
8. Agli oneri derivanti dal comma 4, lettera b), nel limite massimo di 150 mila euro per l'anno 2013, di 300 mila euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 200 mila euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
9. Gli articoli 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e l'articolo 1, comma 2, della legge 6 luglio 2012, n. 94, sono abrogati.
Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 1, comma 2 della legge 31/12/2009,
n. 196, recante "Legge di contabilita' e finanza pubblica",
pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.:
"Art. 1. (Principi di coordinamento e ambito di
riferimento)
1. (omissis)
2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in
materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche
si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti
indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del
comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonche' a
decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a
fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto
del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre
2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 228, e successivi
aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo,
effettuati sulla base delle definizioni di cui agli
specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorita'
indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'
articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 , e successive modificazioni. "
- si riporta l'articolo 23-ter del D.L. 6 dicembre
2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22
dicembre 2011, n. 214, recante "Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici", pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2011, n.
300, S.O.:
"Art. 23-ter. - (Disposizioni in materia di trattamenti
economici). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e'
definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di
chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti
o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente
o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui
all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 , e successive modificazioni, ivi incluso il
personale in regime di diritto pubblico di cui all'
articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive
modificazioni, stabilendo come parametro massimo di
riferimento il trattamento economico del primo presidente
della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della
disciplina di cui al presente comma devono essere computate
in modo cumulativo le somme comunque erogate
all'interessato a carico del medesimo o di piu' organismi,
anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da uno
stesso organismo nel corso dell'anno.
2. Il personale di cui al comma 1 che e' chiamato,
conservando il trattamento economico riconosciuto
dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di
funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in
posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri
o enti pubblici nazionali, comprese le autorita'
amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di
retribuzione o di indennita' per l'incarico ricoperto, o
anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per
cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico
percepito.
3. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere
previste deroghe motivate per le posizioni apicali delle
rispettive amministrazioni ed e' stabilito un limite
massimo per i rimborsi di spese.
4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure
di cui al presente articolo sono annualmente versate al
Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»."
- si riporta l'articolo 3 del decreto legislativo 19
marzo 2001, n. 68, recante "Adeguamento dei compiti del
Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4
della L. 31 marzo 2000, n. 78", pubblicato nella Gazz. Uff.
26 marzo 2001, n. 71, S.O.:
"Art. 3. Collaborazione con organi ed enti nazionali.
1. Il Corpo della Guardia di finanza, in relazione alle
proprie competenze in materia economica e finanziaria,
collabora con gli organi costituzionali. La stessa
collaborazione, previe intese con il Comando generale, puo'
essere fornita agli organi istituzionali, alle Autorita'
indipendenti e agli enti di pubblico interesse che ne
facciano richiesta.
2. Nell'espletamento delle attivita' di cui al comma 1,
i militari del Corpo agiscono con le facolta' e i poteri
previsti dalle leggi e regolamenti vigenti."
- si riporta l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, recante "Disposizioni
urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica",
pubblicato nella Gazz. Uff. 29 novembre 2004, n. 280:
"Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi)
(omissis)
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1."
- gli articoli 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 6 del
decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante "Disposizioni
urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012,
n. 94, pubblicato nella Gazz. Uff. 8 maggio 2012, n. 106,
abrogati dalla presente legge, recavano:
«Art. 1 Comitato interministeriale per la revisione
della spesa pubblica»
«Art. 1-bis (Determinazione dei costi e dei fabbisogni
standard di comuni, citta' metropolitane, province e
regioni)»
«Art. 2 (Commissario straordinario per la
razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e
servizi)»
«Art. 3 Organizzazione e programma di lavoro»
«Art. 4 (Relazione al Parlamento)»
«Art. 5. (Poteri)»
«Art. 6 (Requisiti di nomina)»
-si riporta l'articolo 1 della legge 6 luglio 2012, n.
94, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni
urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica,
pubblicata nella Gazz. Uff. 6 luglio 2012, n. 156, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 1
1. Il decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante
disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa
pubblica, e' convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. Le disposizioni contenute nel Capo I del
decreto-legge di cui al comma 1 hanno efficacia fino alla
data del 31 dicembre 2014.
3. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato."
 
Art. 49-ter

Semplificazioni per i contratti pubblici

1. Per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoscritti dalle pubbliche amministrazioni a partire da tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario e' acquisita esclusivamente attraverso la banca dati di cui all'articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Riferimenti normativi

-Si riporta il testo dell'articolo 6-bis del decreto
legislativo 12-4-2006 n. 163, "Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100,
S.O.:
"Art. 6-bis Banca dati nazionale dei contratti pubblici
1. Dal 1° gennaio 2013, la documentazione comprovante
il possesso dei requisiti di carattere generale,
tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la
partecipazione alle procedure disciplinate dal presente
Codice e' acquisita presso la Banca dati nazionale dei
contratti pubblici, istituita presso l'Autorita'
dall'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, della quale fanno parte i dati previsti dall'articolo 7
del presente codice.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Autorita'
stabilisce con propria deliberazione, i dati concernenti la
partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte in
relazione ai quali e' obbligatoria l'inclusione della
documentazione nella Banca dati, nonche' i termini e le
regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la
consultazione dei predetti dati contenuti nella Banca dati.
3. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori
verificano il possesso dei requisiti di cui al comma 1
esclusivamente tramite la Banca dati nazionale dei
contratti pubblici. Ove la disciplina di gara richieda il
possesso di requisiti economico finanziari o tecnico
organizzativi diversi da quelli di cui e' prevista
l'inclusione nella Banca dati ai sensi del comma 2, il
possesso di tali requisiti e' verificato dalle stazioni
appaltanti mediante l'applicazione delle disposizioni
previste dal presente codice e dal regolamento di cui
all'articolo 5 in materia di verifica del possesso dei
requisiti.
4. A tal fine, i soggetti pubblici e privati che
detengono i dati e la documentazione relativi ai requisiti
di cui al comma 1 sono tenuti a metterli a disposizione
dell'Autorita' entro i termini e secondo le modalita'
previste dalla stessa Autorita'. Con le medesime modalita',
gli operatori economici sono tenuti altresi' ad integrare i
dati di cui al comma 1, contenuti nella Banca dati
nazionale dei contratti pubblici.
5. Fino alla data di cui al comma 1, le stazioni
appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso
dei requisiti secondo le modalita' previste dalla normativa
vigente.
6. Per i dati scambiati a fini istituzionali con la
banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche
istituita dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, non si applica l'articolo 6, comma 10, del presente."
 
Art. 49-quater

Anticipazione di liquidita' in favore
dell'Associazione italiana della Croce Rossa

1. Nelle more dello svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, l'Associazione italiana della Croce Rossa (CRI) puo' presentare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, entro il 30 settembre 2013, con certificazione congiunta del presidente e del direttore generale, un'istanza di accesso ad anticipazione di liquidita', per l'anno 2014, nel limite massimo di 150 milioni di euro. L'anticipazione e' concessa, previa presentazione da parte della CRI di un piano di pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 anche a carico di singoli comitati territoriali, a valere sulla sezione per assicurare la liquidita' dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio sanitario nazionale del Fondo di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
2. All'erogazione della somma di cui al comma 1 si provvede a seguito:
a) della predisposizione, da parte dell'ente, di misure idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidita' maggiorata degli interessi, verificate da apposito tavolo tecnico cui partecipano l'ente, i Ministeri vigilanti e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato;
b) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e la CRI, nel quale sono definite le modalita' di erogazione e di restituzione delle somme comprensive di interessi e in un periodo non superiore a trenta anni, prevedendo altresi', qualora l'ente non adempia nei termini stabiliti al versamento delle rate dovute, sia le modalita' di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico dell'ente e' pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione.
Riferimenti normativi

- si riporta il testo dell'art. 4 del D.Lgs. 28-9-2012
n. 178 recante Riorganizzazione dell'Associazione italiana
della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della
legge 4 novembre 2010, n. 183, pubblicato nella Gazz. Uff.
19 ottobre 2012, n. 245:
"Art. 4 Patrimonio
1. Il Commissario e successivamente il Presidente
nazionale, fino al 31 dicembre 2013, con il parere conforme
di un comitato nominato con la stessa composizione e
modalita' di designazione e nomina di quello di cui
all'articolo 2, comma 3, lettera a) nonche', dalla predetta
data fino al 31 dicembre 2015, l'Ente:
a) redigono, almeno entro il 31 dicembre 2013, e di
seguito aggiornano lo stato di consistenza patrimoniale e
l'inventario dei beni immobili di proprieta' o comunque in
uso della CRI, nonche' elaborano e aggiornano un piano di
valorizzazione degli immobili per recuperare le risorse
economiche e finanziarie per il ripiano degli eventuali
debiti accumulati anche a carico di singoli comitati, con
riferimento all'ultimo conto consuntivo consolidato
approvato e alle esigenze di bilancio di previsione a
decorrere dall'anno 2013;
b) identificano i beni immobili, non pervenuti
all'attuale CRI con negozi giuridici modali, da mantenere
all'Ente a garanzia di potenziali debiti per procedure
giurisdizionali in corso, fino alla definizione della
posizione debitoria;
c) dismettono, nella fase transitoria e in deroga alla
normativa vigente in materia economico-finanziaria e di
contabilita' degli enti pubblici non economici, nei limiti
del debito accertato anche a carico dei bilanci dei singoli
comitati e con riferimento ai conti consuntivi consolidati
e alle esigenze di bilancio di previsione a decorrere
dall'anno 2013, gli immobili pervenuti alla CRI, a
condizione che non provengano da negozi giuridici modali e
che non siano necessari al perseguimento dei fini statutari
e allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse
pubblico dell'Associazione;
d) trasferiscono all'Associazione, a decorrere dal 1°
gennaio 2014, i beni pervenuti alla CRI attraverso negozi
giuridici modali e concedono in uso gratuito, con spese di
manutenzione ordinaria a carico dell'usuario, alla medesima
data quelli necessari allo svolgimento dei fini statutari e
dei compiti istituzionali;
e) compiono le attivita' necessarie per ricavare
reddito, attraverso negozi giuridici di godimento, dagli
immobili non necessari allo svolgimento dei compiti
istituzionali e di interesse pubblico;
f) esercitano la rinuncia a donazioni modali di
immobili non piu' proficuamente utilizzabili per il
perseguimento dei fini statutari;
g) restituiscono, sentite le amministrazioni pubbliche
titolari dei beni demaniali o patrimoniali indisponibili in
godimento, i beni stessi ove non necessari allo svolgimento
dei compiti istituzionali e di interesse pubblico;
h) trasferiscono all'Associazione, a decorrere dal 1°
gennaio 2014 e con le modalita' di cui all'articolo 2,
comma 3, lettera a), i beni mobili acquistati con i
contributi del Ministero della difesa per l'esercizio dei
compiti affidati al Corpo militare volontario e al Corpo
delle infermiere volontarie, nonche' i beni mobili
acquisiti con contributi pubblici e finalizzati
all'esercizio dei compiti elencati all'articolo 1, comma 4.
2. Sino al 31 dicembre 2015 il Commissario, e
successivamente il Presidente dell'Ente, provvede al
ripiano dell'indebitamento pregresso della CRI mediante
procedura concorsuale disciplinata dal presente articolo. A
tale fine accerta la massa passiva risultante dai debiti
insoluti per capitale, interessi e spese accertati anche a
carico dei bilanci dei singoli comitati e con riferimento
all'ultimo conto consuntivo consolidato approvato, ed
istituisce apposita gestione separata, nella quale
confluiscono esclusivamente i predetti debiti la cui causa
giuridica si sia verificata in data anteriore al 31
dicembre 2011 anche se accertata successivamente.
Nell'ambito di tale gestione separata e', altresi', formata
la massa attiva con l'impiego del ricavato dall'alienazione
degli immobili prevista dal comma 1, lettera c) per il
pagamento anche parziale dei debiti, mediante periodici
stati di ripartizione, secondo i privilegi e le graduazioni
previsti dalla legge.
3. Avverso il provvedimento del Commissario o del
Presidente dell'Ente che prevede l'esclusione, totale o
parziale, di un credito dalla massa passiva, i creditori
esclusi possono proporre ricorso, entro il termine di
trenta giorni dalla notifica, al Ministro della salute, che
si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento
decidendo allo stato degli atti.
4. Il Commissario o il Presidente dell'Ente e'
autorizzato a definire transattivamente, con propria
determinazione, le pretese dei creditori, in misura non
superiore al 70 per cento di ciascun debito complessivo,
con rinuncia ad ogni altra pretesa e con la liquidazione
obbligatoria entro trenta giorni dalla conoscenza
dell'accettazione della transazione.
5. Il Commissario o il Presidente dell'Ente, entro il
31 ottobre 2015, predispone il piano di riparto finale e lo
sottopone al Ministero della Salute che lo approva entro il
31 dicembre 2015.
6. L'atto di approvazione di cui al comma 5 e'
trasmesso al Tribunale di Roma, che, verificatane la
correttezza formale, pronuncia, con ordinanza,
l'esdebitazione della CRI e dell'Ente, con liberazione di
essi dai debiti di cui al comma 2 residui nei confronti dei
creditori concorsuali non soddisfatti. Con tale atto e'
disposta la cancellazione dei pignoramenti e delle ipoteche
a qualunque titolo ed in qualunque momento iscritte su beni
della CRI. Contro l'atto di approvazione del piano i
creditori possono proporre reclamo al Tribunale di Roma, in
composizione collegiale, funzionalmente competente, che
decide con ordinanza in camera di consiglio. Contro tale
provvedimento puo' essere proposto soltanto ricorso alla
Corte di cassazione per motivi di legittimita'.
7. Per quanto non disposto dal presente articolo si
applicano le norme sulla liquidazione coatta amministrativa
di cui al titolo V del regio decreto n. 267 del 1942, e
successive modificazioni in quanto compatibili,
intendendosi che le funzioni del comitato di cui
all'articolo 198 dello stesso regio decreto sono svolte dal
comitato di cui al comma 1 fino al 31 dicembre 2013 e da
quello di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a) sino al
31 dicembre 2015."
- si riporta il testo del comma 10 dell'art. 1 del D.L.
8-4-2013 n. 35 recante Disposizioni urgenti per il
pagamento dei debiti scaduti della pubblica
amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti
territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi
degli enti locali, pubblicato nella Gazz. Uff. 8 aprile
2013, n. 82 convertito con modificazioni con legge 6-6-2013
n. 64, pubblicata nella Gazz. Uff. 7 giugno 2013, n. 132:
"10. E' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze un fondo,
denominato "Fondo per assicurare la liquidita' per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con una
dotazione di 9.327.993.719 euro per il 2013 e di
14.527.993.719 euro per il 2014. Il Fondo di cui al periodo
precedente e' distinto in tre sezioni a cui corrispondono
tre articoli del relativo capitolo di bilancio, denominati
rispettivamente "Sezione per assicurare la liquidita' per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti
locali" con una dotazione di 1.800 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2013 e 2014, "Sezione per assicurare la
liquidita' alle regioni e alle province autonome per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da
quelli finanziari e sanitari" con una dotazione di
2.527.993.719 euro per l'anno 2013 e di 3.727.993.719 euro
per l'anno 2014 e "Sezione per assicurare la liquidita' per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti
del Servizio Sanitario Nazionale", con una dotazione di
5.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 9.000 milioni di
euro per l'anno 2014. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze da comunicare al Parlamento e
alla Corte dei conti, possono essere disposte variazioni
compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i
predetti articoli in relazione alle richieste di utilizzo
delle risorse. A tal fine, le somme affluite sul conto
corrente di tesoreria di cui al successivo comma 11, sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per la
riassegnazione ai pertinenti articoli del Fondo. E'
accantonata una quota, pari al 10 per cento, della
dotazione complessiva della Sezione di cui all'articolo 2,
comma 1, per essere destinata, entro il 31 ottobre 2013,
unitamente alle disponibilita' non assegnate in prima
istanza e con le medesime procedure ivi previste, ad
anticipazioni di liquidita' per il pagamento dei debiti di
cui all'articolo 2 richieste in data successiva a quella
prevista dal predetto articolo 2, comma 1, e, comunque, non
oltre il 30 settembre 2013."
 
Art. 49-quinquies

Misure finanziarie urgenti per gli enti locali

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 243-bis, comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al presente comma risulti gia' presentata dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di approvazione o di diniego di cui all'articolo 243-quater, comma 3, l'amministrazione in carica ha facolta' di rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149»;
b) all'articolo 243-quater, comma 2, le parole: «la sottocommissione di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «la commissione di cui all'articolo 155».
Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 243-bis, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato
dalla presente legge:
"Articolo 243-bis Procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale (490)
1. I comuni e le province per i quali, anche in
considerazione delle pronunce delle competenti sezioni
regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti,
sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di
provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le
misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti
a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono
ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente
articolo. La predetta procedura non puo' essere iniziata
qualora la sezione regionale della Corte dei Conti
provveda, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2,
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, ad
assegnare un termine per l'adozione delle misure correttive
di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo.
2. La deliberazione di ricorso alla procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale e' trasmessa, entro 5
giorni dalla data di esecutivita', alla competente sezione
regionale della Corte dei conti e al Ministero
dell'interno.
3. Il ricorso alla procedura di cui al presente
articolo sospende temporaneamente la possibilita' per la
Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6,
comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149,
il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al
comma 6, lettera a), del presente articolo.
4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti
dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di
ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di
approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui
all'articolo 243-quater, commi 1 e 3.
5. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine
perentorio di 60 giorni dalla data di esecutivita' della
delibera di cui al comma 1, delibera un piano di
riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima
di dieci anni, compreso quello in corso, corredato del
parere dell'organo di revisione economico-finanziario.
Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al
presente comma risulti gia' presentata dalla precedente
amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti
ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di
approvazione o di diniego di cui all'articolo 243-quater,
comma 3, l'amministrazione in carica ha facolta' di
rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la
relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla
sottoscrizione della relazione di cui all'articolo 4-bis,
comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.149
6. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale
deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare
le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque,
contenere:
a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente
locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla
sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli
obiettivi posti con il patto di stabilita' interno
accertati dalla competente sezione regionale della Corte
dei conti;
b) la puntuale ricognizione, con relativa
quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati,
dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante
dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti
fuori bilancio;
c) l'individuazione, con relative quantificazione e
previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le
misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale
del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di
amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti
fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a
partire da quello in corso alla data di accettazione del
piano;
d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di
riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di
amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da
prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il
finanziamento dei debiti fuori bilancio.
7. Ai fini della predisposizione del piano, l'ente e'
tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti
fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194.
Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente puo'
provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della
durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio,
compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
8. Al fine di assicurare il prefissato graduale
riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata
del piano, l'ente:
a) puo' deliberare le aliquote o tariffe dei tributi
locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad
eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;
b) e' soggetto ai controlli centrali in materia di
copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo
243, comma 2, ed e' tenuto ad assicurare la copertura dei
costi della gestione dei servizi a domanda individuale
prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma
2;
c) e' tenuto ad assicurare, con i proventi della
relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della
gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani e del servizio acquedotto;
d) e' soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e
sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243,
comma 1;
e) e' tenuto ad effettuare una revisione straordinaria
di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio,
stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia
esigibilita' da inserire nel conto del patrimonio fino al
compimento dei termini di prescrizione, nonche' una
sistematica attivita' di accertamento delle posizioni
debitorie aperte con il sistema creditizio e dei
procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse
sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale
ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di
destinazione;
f) e' tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della
spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione
della stessa, nonche' una verifica e relativa valutazione
dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della
situazione di tutti gli organismi e delle societa'
partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico
del bilancio dell'ente;
g) puo' procedere all'assunzione di mutui per la
copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di
investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204,
comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonche'
accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilita'
finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter,
a condizione che si sia avvalso della facolta' di
deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima
prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad
alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili
per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto
alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi
dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa
non puo' essere variata in aumento per la durata del piano
di riequilibrio.
9. In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui
all'articolo 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine
dell'esercizio finanziario le seguenti misure di
riequilibrio della parte corrente del bilancio:
a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo,
riduzione delle spese di personale, da realizzare in
particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il
finanziamento della retribuzione accessoria del personale
dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui
agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti
collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999
(comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota
non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni
organiche;
b) entro il termine di un triennio, riduzione almeno
del dieci per cento delle spese per prestazioni di servizi,
di cui all'intervento 03 della spesa corrente;
c) entro il termine di un triennio, riduzione almeno
del venticinque per cento delle spese per trasferimenti, di
cui all'intervento 05 della spesa corrente, finanziate
attraverso risorse proprie;
d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto
previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i
soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio
pregressi."

- Si riporta il testo dell'articolo 243-quater del
citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come
modificato dalla presente legge:
"Articolo 243-quater Esame del piano di riequilibrio
finanziario pluriennale e controllo sulla relativa
attuazione (493)
1. Entro dieci giorni dalla data della delibera di cui
all'articolo 243-bis, comma 5, il piano di riequilibrio
finanziario pluriennale e' trasmesso alla competente
sezione regionale di controllo della Corte dei conti,
nonche' alla Commissione di cui all'articolo 155, la quale,
entro il termine di sessanta giorni dalla data di
presentazione del piano, svolge la necessaria istruttoria
anche sulla base delle Linee guida deliberate dalla sezione
delle autonomie della Corte dei conti. All'esito
dell'istruttoria, la Commissione redige una relazione
finale, con gli eventuali allegati, che e' trasmessa alla
sezione regionale di controllo della Corte dei conti. (494)
2. In fase istruttoria, la commissione di cui
all'articolo 155 puo' formulare rilievi o richieste
istruttorie, cui l'ente e' tenuto a fornire risposta entro
trenta giorni. Ai fini dell'espletamento delle funzioni
assegnate, la Commissione di cui al comma 1 si avvale,
senza diritto a compensi aggiuntivi, gettoni di presenza o
rimborsi di spese, di cinque segretari comunali e
provinciali in disponibilita', nonche' di cinque unita' di
personale, particolarmente esperte in tematiche finanziarie
degli enti locali, in posizione di comando o distacco e
senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
3. La sezione regionale di controllo della Corte dei
conti, entro il termine di 30 giorni dalla data di
ricezione della documentazione di cui al comma 1, delibera
sull'approvazione o sul diniego del piano, valutandone la
congruenza ai fini del riequilibrio. In caso di
approvazione del piano, la Corte dei Conti vigila
sull'esecuzione dello stesso, adottando in sede di
controllo, effettuato ai sensi dell'articolo 243-bis, comma
6, lettera a), apposita pronuncia.
4. La delibera di accoglimento o di diniego di
approvazione del piano di riequilibrio finanziario
pluriennale e' comunicata al Ministero dell'interno.
5. La delibera di approvazione o di diniego del piano
puo' essere impugnata entro 30 giorni, nelle forme del
giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni riunite
della Corte dei conti in speciale composizione che si
pronunciano, nell'esercizio della propria giurisdizione
esclusiva in tema di contabilita' pubblica, ai sensi
dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, entro
30 giorni dal deposito del ricorso. Le medesime Sezioni
riunite si pronunciano in unico grado, nell'esercizio della
medesima giurisdizione esclusiva, sui ricorsi avverso i
provvedimenti di ammissione al Fondo di rotazione di cui
all'articolo 243-ter.
6. Ai fini del controllo dell'attuazione del piano di
riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l'organo di
revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al
Ministero dell'interno e alla competente Sezione regionale
della Corte dei conti, entro quindici giorni successivi
alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo
stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli
obiettivi intermedi fissati dal piano stesso, nonche',
entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'ultimo di
durata del piano, una relazione finale sulla completa
attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio
raggiunti. (495)
7. La mancata presentazione del piano entro il termine
di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il diniego
dell'approvazione del piano, l'accertamento da parte della
competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave
e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi
fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del
riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo
di durata del piano stesso, comportano l'applicazione
dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149
del 2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da
parte del Prefetto, del termine non superiore a venti
giorni per la deliberazione del dissesto."
 
Art. 50

Modifiche alla disciplina
della responsabilita' fiscale negli appalti

1. Al comma 28, dell'articolo 35, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta» sono sostituite dalla seguente «dovute».
Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 28 dell'articolo 35 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti
per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248 e successive modificazioni,
come modificato dalla presente legge:
"28. In caso di appalto di opere o di servizi,
l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei
limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del
versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di
lavoro dipendente dovute dal subappaltatore all'erario in
relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del
rapporto di subappalto. La responsabilita' solidale viene
meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la
documentazione prima del versamento del corrispettivo, che
gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla
data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal
subappaltatore. L'attestazione dell'avvenuto adempimento
degli obblighi di cui al primo periodo puo' essere
rilasciata anche attraverso un'asseverazione dei soggetti
di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e all'articolo 3, comma 3, lettera a),
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. L'appaltatore puo'
sospendere il pagamento del corrispettivo fino
all'esibizione della predetta documentazione da parte del
subappaltatore. Gli atti che devono essere notificati entro
un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati
entro lo stesso termine anche al responsabile in solido."
 
Art. 50-bis
Semplificazione delle comunicazioni telematiche all'Agenzia delle
entrate per i soggetti titolari di partita IVA

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 i soggetti titolari di partita IVA possono comunicare in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati analitici delle fatture di acquisto e cessione di beni e servizi, incluse le relative rettifiche in aumento e in diminuzione. Gli stessi soggetti trasmettono l'ammontare dei corrispettivi delle operazioni effettuate e non soggette a fatturazione, risultanti dagli appositi registri. Sono esclusi dalla segnalazione i corrispettivi relativi a operazioni, non soggette a fatturazione, effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri organismi di diritto pubblico, nonche' dai soggetti che applicano la dispensa dagli adempimenti di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono trasmesse quotidianamente.
3. L'attuazione delle disposizioni del presente articolo e' informata al principio della massima semplificazione per i contribuenti. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione di cui al comma 6, ai soggetti che optano per l'invio dei dati di cui al comma 1 in via telematica all'Agenzia delle entrate non si applicano le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;
b) l'articolo 1, commi da 1 a 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e successive modificazioni;
c) l'articolo 60-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
d) l'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni;
e) l'articolo 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, e successive modificazioni;
f) l'articolo 35, commi 28 e seguenti, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come da ultimo modificato dall'articolo 50, comma 1, del presente decreto.
4. A partire dalla stessa data di cui al comma 3, alinea, secondo periodo, all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «e quelle da questi ultimi ricevute» sono soppresse;
b) al secondo periodo, le parole: «e delle prestazioni di servizi di cui al comma 1 dello stesso articolo 7-ter, ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunita'» sono soppresse;
c) al terzo periodo, le parole: «ed al secondo» sono soppresse.
5. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e' emanato un regolamento che ridefinisce le informazioni da annotare nei registri tenuti ai fini dell'assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto, allo scopo di allineare il contenuto dei medesimi alle segnalazioni di cui al comma 1 del presente articolo, e abroga, in tutto o in parte, gli obblighi di trasmissione di dati e di dichiarazione contenenti informazioni gia' ricomprese nelle medesime segnalazioni.
6. Le disposizioni di attuazione del presente articolo sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze avente natura non regolamentare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5.
Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 36-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto":
"Art. 36-bis Dispensa da adempimenti per le operazioni
esenti
1. Il contribuente che ne abbia data preventiva
comunicazione all'Ufficio e' dispensato dagli obblighi di
fatturazione e di registrazione relativamente alle
operazioni esenti da imposta ai sensi dell'art. 10, tranne
quelle indicate ai nn. 11), 18) e 19) dello stesso
articolo, fermi restando l'obbligo di fatturazione e
registrazione delle altre operazioni eventualmente
effettuate, l'obbligo di registrazione degli acquisti e gli
altri obblighi stabiliti dal presente decreto, ivi compreso
l'obbligo di rilasciare la fattura quando sia richiesta dal
cliente.
2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma il
contribuente non e' ammesso a detrarre dall'imposta
eventualmente dovuta quella relativa agli acquisti e alle
importazioni e deve presentare la dichiarazione annuale,
compilando l'elenco dei fornitori, ancorche' non abbia
effettuato operazioni imponibili.
3. La comunicazione di avvalersi della dispensa dagli
adempimenti relativi alle operazioni esenti dev'essere
fatta nella dichiarazione annuale relativa all'anno
precedente o nella dichiarazione di inizio dell'attivita'
ed ha effetto fino a quando non sia revocata e in ogni caso
per almeno un triennio. La revoca deve essere comunicata
all'Ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto
dall'anno in corso".
- Si riporta il testo dell'articolo 21 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica", convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive
modificazioni:
"Art. 21 Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle
Entrate
1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
Entrate sono individuate modalita' e termini, tali da
limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la
comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto. L'obbligo di
comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto per le quali e' previsto
l'obbligo di emissione della fattura e' assolto con la
trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo
di tutte le operazioni attive e passive effettuate. Per le
sole operazioni per le quali non e' previsto l'obbligo di
emissione della fattura la comunicazione telematica deve
essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di
importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo
dell'imposta sul valore aggiunto. Per i soggetti tenuti
alle comunicazioni di cui all'articolo 11, comma 2, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le
comunicazioni sono dovute limitatamente alle fatture emesse
o ricevute per operazioni diverse da quelle inerenti ai
rapporti oggetto di segnalazione ai sensi dell'articolo 7,
commi quinto e sesto, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Per l'omissione delle
comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati
incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471.
1-bis. Al fine di semplificare gli adempimenti dei
contribuenti, l'obbligo di comunicazione delle operazioni
di cui al comma 1, effettuate nei confronti di contribuenti
non soggetti passivi ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto, e' escluso qualora il pagamento dei corrispettivi
avvenga mediante carte di credito, di debito o prepagate
emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di
comunicazione previsto dall' articolo 7, sesto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605.
1-ter. Gli operatori finanziari soggetti all'obbligo di
comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605 che emettono carte di credito, di debito o
prepagate, comunicano all'Agenzia delle entrate le
operazioni di cui al comma 1-bis in relazione alle quali il
pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di
credito, di debito o prepagate emesse dagli operatori
finanziari stessi, secondo modalita' e termini stabiliti
con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate".
- Si riporta il testo dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo
1 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante
"Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia
di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali
operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti
«caroselli» e «cartiere», di potenziamento e
razionalizzazione della riscossione tributaria anche in
adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei
gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per
incentivi e sostegno della domanda in particolari settori",
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010,
n. 73, e successive modificazioni:
"1. Per contrastare l'evasione fiscale operata nella
forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», anche in
applicazione delle nuove regole europee sulla fatturazione
elettronica, i soggetti passivi all'imposta sul valore
aggiunto comunicano telematicamente all'Agenzia delle
entrate, secondo modalita' e termini definiti con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, tutte le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi di importo superiore a euro 500
effettuate e ricevute, registrate o soggette a
registrazione, nei confronti di operatori economici aventi
sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list
di cui al decreto del Ministro delle finanze in data 4
maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 1999 e al decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 273 del 23 novembre 2001.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo'
escludere, con proprio decreto di natura non regolamentare,
l'obbligo di cui al comma 1 nei riguardi di Paesi di cui al
medesimo comma, ovvero di settori di attivita' svolte negli
stessi Paesi; con lo stesso decreto, al fine di prevenire
fenomeni a particolare rischio di frode fiscale, l'obbligo
puo' essere inoltre esteso anche a Paesi cosiddetti non
black list, nonche' a specifici settori di attivita' e a
particolari tipologie di soggetti.
3. Per l'omissione delle comunicazioni di cui al comma
1, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o
non veritieri si applica, elevata al doppio, la sanzione di
cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471. Nella stessa logica non si applica
l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, e successive modificazioni".
- Si riporta il testo dell'articolo 60-bis del citato
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972. n.
633:
"Art. 60-bis Solidarieta' nel pagamento dell'imposta
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta degli organi competenti al controllo,
sulla base di analisi effettuate su fenomeni di frode, sono
individuati i beni per i quali operano le disposizioni dei
commi 2 e 3.
2. In caso di mancato versamento dell'imposta da parte
del cedente relativa a cessioni effettuate a prezzi
inferiori al valore normale, il cessionario, soggetto agli
adempimenti ai fini del presente decreto, e' obbligato
solidalmente al pagamento della predetta imposta.
3. L'obbligato solidale di cui al comma 2 puo' tuttavia
documentalmente dimostrare che il prezzo inferiore dei beni
e' stato determinato in ragione di eventi o situazioni di
fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche
disposizioni di legge e che comunque non e' connesso con il
mancato pagamento dell'imposta.
3-bis. Qualora l'importo del corrispettivo indicato
nell'atto di cessione avente ad oggetto un immobile e nella
relativa fattura sia diverso da quello effettivo, il
cessionario, anche se non agisce nell'esercizio di imprese,
arti o professioni, e' responsabile in solido con il
cedente per il pagamento dell'imposta relativa alla
differenza tra il corrispettivo effettivo e quello
indicato, nonche' della relativa sanzione. Il cessionario
che non agisce nell'esercizio di imprese, arti o
professioni puo' regolarizzare la violazione versando la
maggiore imposta dovuta entro sessanta giorni dalla stipula
dell'atto. Entro lo stesso termine, il cessionario che ha
regolarizzato la violazione presenta all'ufficio
territorialmente competente nei suoi confronti copia
dell'attestazione del pagamento e delle fatture oggetto
della regolarizzazione".
- Si riporta il testo del comma primo dell'articolo 20
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605, recante "Disposizioni relative all'anagrafe
tributaria e al codice fiscale dei contribuenti", e
successive modificazioni:
"20. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici
devono comunicare all'anagrafe tributaria gli estremi dei
contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto
conclusi mediante scrittura privata e non registrati. Con
decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti il
contenuto, i termini e le modalita' della comunicazione"
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, recante
"Disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore
aggiunto", convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 1984, n. 17, e successive modificazioni:
"1. Le disposizioni di cui alla lettera c) del primo
comma e al secondo comma dell'art. 8 del D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, si applicano a
condizione:
a) che l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni
all'esportazione di cui alle lettere a) e b) dello stesso
articolo effettuate, registrate nell'anno precedente sia
superiore al dieci per cento del volume d'affari
determinato a norma dell'art. 20 dello stesso decreto ma
senza tenere conto delle cessioni di beni in transito o
depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale e delle
operazioni di cui all'articolo 21, comma 6-bis, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. I
contribuenti, ad eccezione di quelli che hanno iniziato
l'attivita' da un periodo inferiore a dodici mesi, hanno
facolta' di assumere come ammontare di riferimento, in
ciascun mese, quello dei corrispettivi delle esportazioni
fatte nei dodici mesi precedenti, se il relativo ammontare
superi la predetta percentuale del volume di affari, come
sopra determinato, dello stesso periodo di riferimento ;
b) (soppressa)
c) che l'intento di avvalersi della facolta' di
effettuare acquisti o importazioni senza applicazione della
imposta risulti da apposita dichiarazione, redatta in
conformita' al modello approvato con decreto del Ministro
delle finanze, contenente l'indicazione del numero di
partita IVA del dichiarante nonche' l'indicazione
dell'ufficio competente nei suoi confronti, consegnata o
spedita al fornitore o prestatore, ovvero presentata in
dogana, prima dell'effettuazione della operazione; la
dichiarazione puo' riguardare anche piu' operazioni tra le
stesse parti. Nella prima ipotesi, il cedente o prestatore
deve comunicare all'Agenzia delle entrate, esclusivamente
per via telematica entro il termine di effettuazione della
prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale,
nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza
applicazione dell'imposta, i dati contenuti nella
dichiarazione ricevuta".
- Per il riferimento al testo del comma 28
dell'articolo 35 del citato decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223 si vedano i riferimenti normativi all'art. 50.
- Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 50 del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante
"Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte
sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche,
sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate
da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta
armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la
disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le
procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR
dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al
contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di
un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre
disposizioni tributari", convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive
modificazioni, come modificato dalla presente legge:
"6. I contribuenti presentano in via telematica
all'Agenzia delle dogane gli elenchi riepilogativi delle
cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonche' delle
prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli
articoli 7-quater e 7-quinquies del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rese nei
confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato
membro della Comunita'. I soggetti di cui all' articolo
7-ter, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente
della Repubblica n. 633 del 1972, presentano l'elenco
riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni. Gli
elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi di cui
al primo periodo non comprendono le operazioni per le quali
non e' dovuta l'imposta nello Stato membro in cui e'
stabilito il destinatario".
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive
modificazioni:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".
 
Art. 51

Soppressione dell'obbligo di presentazione mensile
del modello 770

1. Il comma 1 dell'articolo 44-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' abrogato.
Riferimenti normativi

- Il Decreto Legge 30-9-2003 n. 269 recante
Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici, pubblicato
nella Gazz. Uff. 2 ottobre 2003, n. 229, S.O. e' convertito
in legge, con modificazioni, dalla Legge di conversione 24
novembre 2003, n. 326 pubblicata nella Gazz. Uff. 25
novembre 2003, n. 274, S.O.
 
Art. 51-bis

Ampliamento dell'assistenza fiscale

1. A decorrere dall'anno 2014, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennita' percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono comunque adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi presentando l'apposita dichiarazione e la scheda ai fini della destinazione del cinque e dell'otto per mille, con le modalita' indicate dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e successive modificazioni, ai soggetti di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e agli altri soggetti che possono prestare l'assistenza fiscale ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
2. Se dalle dichiarazioni presentate ai sensi del comma 1 emerge un debito, il soggetto che presta l'assistenza fiscale trasmette telematicamente la delega di versamento utilizzando i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate ovvero, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna la delega di versamento compilata al contribuente che effettua il pagamento con le modalita' indicate nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Nei riguardi dei contribuenti che presentano la dichiarazione ai sensi del comma 1, i rimborsi sono eseguiti dall'amministrazione finanziaria, sulla base del risultato finale delle dichiarazioni.
4. Per l'anno 2013, le dichiarazioni ai sensi del comma 1 possono essere presentate dal 2 al 30 settembre 2013, esclusivamente se dalle stesse risulta un esito contabile finale a credito. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalita' applicative delle disposizioni recate dal presente comma.
Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 49 e 50 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 recante "Approvazione del testo unico delle imposte
sui redditi [Testo post riforma 2004]":
"Art. 49. Redditi di lavoro dipendente [Testo post
riforma 2004]
1. Sono redditi di lavoro dipendente quelli che
derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di
lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la
direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando
e' considerato lavoro dipendente secondo le norme della
legislazione sul lavoro.
2. Costituiscono, altresi', redditi di lavoro
dipendente:
a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse
equiparati;
b) le somme di cui all'art. 429, ultimo comma, del
codice di procedura civile".
"Art. 50. Redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente [Testo post riforma 2004]
1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:
a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari
correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci
delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative
di servizi, delle cooperative agricole e di prima
trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative
della piccola pesca;
b) le indennita' e i compensi percepiti a carico di
terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi
svolti in relazione a tale qualita', ad esclusione di
quelli che per clausola contrattuale devono essere
riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge
devono essere riversati allo Stato;
c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa
di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di
studio o di addestramento professionale, se il beneficiario
non e' legato da rapporti di lavoro dipendente nei
confronti del soggetto erogante;
c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque
titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma
di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di
amministratore, sindaco o revisore di societa',
associazioni e altri enti con o senza personalita'
giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste,
enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e
commissioni, nonche' quelli percepiti in relazione ad altri
rapporti di collaborazione aventi per oggetto la
prestazione di attivita' svolte senza vincolo di
subordinazione a favore di un determinato soggetto nel
quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego
di mezzi organizzati e con retribuzione periodica
prestabilita, sempreche' gli uffici o le collaborazioni non
rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attivita'
di lavoro dipendente di cui all'articolo 46, comma 1,
concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto
dell'arte o professione di cui all'articolo 49, comma 1,
concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal
contribuente;
d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli artt.
24, 33, lettera a), e 34 della legge 20 maggio 1985, n.
222, nonche' le congrue e i supplementi di congrua di cui
all'art. 33, primo comma, della legge 26 luglio 1974, n.
343;
e) i compensi per l'attivita' libero professionale
intramuraria del personale dipendente del Servizio
sanitario nazionale, del personale di cui all'articolo 102
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382 e del personale di cui all'articolo 6, comma 5,del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui
all'articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n.
662;
f) le indennita', i gettoni di presenza e gli altri
compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle
province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche
funzioni, sempreche' le prestazioni non siano rese da
soggetti che esercitano un'arte o professione di cui
all'articolo 49, comma 1 , e non siano state effettuate
nell'esercizio di impresa commerciale, nonche' i compensi
corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai
giudici di pace e agli esperti del tribunale di
sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono
essere riversati allo Stato;
g) le indennita' di cui all'art. 1 della legge 31
ottobre 1965, n. 1261, e all'art. 1 della legge 13 agosto
1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale
e del Parlamento europeo e le indennita', comunque
denominate, percepite per le cariche elettive e per le
funzioni di cui agli artt. 114e 135 della Costituzionee
alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 nonche' i conseguenti
assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione
delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del
Presidente della Repubblica;
h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo
determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle
aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi funzione
previdenziale sono quelle derivanti da contratti di
assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate
dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private
(ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato, o quivi
operanti in regime di stabilimento o di prestazionei di
servizi, che non consentano il riscatto della rendita
successivamente all'inizio dell'erogazione;
h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate;
i) gli altri assegni periodici, comunque denominati,
alla cui produzione non concorrono attualmente ne' capitale
ne' lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c) e d)
del comma 1 dell'art. 10 tra gli oneri deducibili ed
esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1
dell'art. 41;
l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in
lavori socialmente utili in conformita' a specifiche
disposizioni normative.
2. I redditi di cui alla lettera a) del comma 1 sono
assimilati ai redditi di lavoro dipendente a condizione che
la cooperativa sia iscritta nel registro prefettizio o
nello schedario generale della cooperazione, che nel suo
statuto siano inderogabilmente indicati i principi della
mutualita' stabiliti dalla legge e che tali principi siano
effettivamente osservati.
3. Per i redditi indicati alle lettere e), f), g), h) e
i) del comma 1 l'assimilazione ai redditi di lavoro
dipendente non comporta le detrazioni previste dall'art.
13".
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 13 del
decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164,
recante "Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale
resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per
i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti
ai sensi dell'articolo 40 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n.
241":
"1. I possessori dei redditi indicati al comma 1,
dell'articolo 37, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre
1998, n. 490, possono adempiere all'obbligo di
dichiarazione dei redditi presentando l'apposita
dichiarazione e le schede ai fini della destinazione del 4
e dell'8 per mille dell'IRPEF:
a) entro il mese di aprile dell'anno successivo a
quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio
sostituto d'imposta, che intende prestare l'assistenza
fiscale;
b) entro il mese di maggio dell'anno successivo a
quello cui si riferisce la dichiarazione, ad un CAF-
dipendenti, unitamente alla documentazione necessaria
all'effettuazione delle operazioni di controllo".
- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 34 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante "Norme
di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in
sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni":
"4. In relazione alla dichiarazione annuale dei redditi
dei titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati
indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a), d),
g), con esclusione delle indennita' percepite dai membri
del Parlamento europeo, e l) del testo unico delle imposte
sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' dei redditi
indicati all'Art. 49, comma 2, lettera a), del medesimo
testo unico, i centri costituiti dai soggetti di cui alle
lettere d), e) e f) del comma 1 dell'Art. 32, svolgono le
attivita' di cui alle lettere da c) a f) del comma 3".
- Il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante
"Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni
urgenti in materia tributaria e finanziaria", convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 3 ottobre 2005, n. 230.
- Si riporta il testo dell'articolo 19 del gia' citato
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241:
"Art. 19 (Modalita' di versamento mediante delega)
1. I versamenti delle imposte, dei contributi, dei
premi previdenziali ed assistenziali e delle altre somme,
al netto della compensazione, sono eseguiti mediante delega
irrevocabile ad una banca convenzionata ai sensi del comma
5.
2. La banca rilascia al contribuente un'attestazione
conforme al modello approvato con decreto del Ministro
delle finanze, recante l'indicazione dei dati
identificativi del soggetto che effettua il versamento, la
data, la causale e gli importi dell'ordine di pagamento,
nonche' l'impegno ad effettuare il pagamento agli enti
destinatari per conto del delegante. L'attestazione deve
recare altresi' l'indicazione dei crediti per i quali il
contribuente si e' avvalso della facolta' di compensazione.
3. La delega deve essere conferita dal contribuente
anche nell'ipotesi in cui le somme dovute risultano
totalmente compensate ai sensi dell'Art. 17. La parte di
credito che non ha trovato capienza nella compensazione e'
utilizzata in occasione del primo versamento successivo.
4. Per l'omessa presentazione del modello di versamento
contenente i dati relativi alla eseguita compensazione, si
applica la sanzione di lire 300.000, ridotta a lire 100.000
se il ritardo non e' superiore a cinque giorni lavorativi.
5. Con convenzione approvata con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del
lavoro e della previdenza sociale, sono stabiliti le
modalita' di conferimento della delega e di svolgimento del
servizio, i dati delle operazioni da trasmettere e le
relative modalita' di trasmissione e di conservazione,
tenendo conto dei termini di cui all'Art. 13 del
regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale,
adottato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre
1993, n. 567, nonche' le penalita' per l'inadempimento
degli obblighi nascenti dalla convenzione stessa e la
misura del compenso per il servizio svolto dalle banche.
Quest'ultima e' determinata tenendo conto del costo di
svolgimento del servizio, del numero dei moduli presentati
dal contribuente e di quello delle operazioni in esso
incluse, della tipologia degli adempimenti da svolgere e
dell'ammontare complessivo dei versamenti gestito dal
sistema. La convenzione ha durata triennale e puo' essere
tacitamente rinnovata.
6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con i Ministri del tesoro e delle poste e delle
telecomunicazioni, la delega di pagamento puo' essere
conferita all'Ente poste italiane, secondo modalita' e
termini in esso fissati. All'Ente poste italiane si
applicano le disposizioni del presente decreto".
 
Art. 52

Disposizioni per la riscossione mediante ruolo

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 1-quater e' inserito il seguente: «1-quinquies. La rateazione prevista dai commi 1 e 1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilita', in una comprovata e grave situazione di difficolta' legata alla congiuntura economica, puo' essere aumentata fino a centoventi rate mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficolta' quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) accertata impossibilita' per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;
b) solvibilita' del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma.»;
2) al comma 3, alinea, le parole «di due rate consecutive» sono sostituite dalle seguenti «, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive»;
b) all'articolo 52:
1) al comma 2-bis le parole: «e 79,» sono sostituite dalle seguenti: «, 79 e 80, comma 2, lettera b),»;
2) dopo il comma 2-bis, sono aggiunti i seguenti:
«2-ter. Nel caso in cui il debitore eserciti la facolta' di cui al comma 2-bis, la vendita del bene deve aver luogo entro i cinque giorni antecedenti la data fissata, ai sensi degli articoli 66 e 78, per il primo incanto, ovvero la nuova data eventualmente fissata per effetto della nomina di cui all'articolo 80, comma 2, lettera b).
2-quater. Se la vendita di cui al comma 2-ter non ha luogo nei cinque giorni antecedenti la data fissata per il primo incanto e vi e' necessita' di procedere al secondo, il debitore, entro il giorno che precede tale incanto, puo' comunque esercitare la facolta' prevista dal comma 2-bis al prezzo stabilito ai sensi degli articoli 69 e 81.»;
c) all'articolo 53, comma 1, le parole «centoventi» sono sostituite dalle seguenti: «duecento»;
d) all'articolo 62:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I beni di cui all'articolo 515, terzo comma, del codice di procedura civile, anche se il debitore e' costituito in forma societaria ed in ogni caso se nelle attivita' del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito.»;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Nel caso di pignoramento dei beni di cui al comma 1, la custodia e' sempre affidata al debitore ed il primo incanto non puo' aver luogo prima che siano decorsi trecento giorni dal pignoramento stesso. In tal caso, il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi trecentosessanta giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.»;
e) all'articolo 72-bis, comma 1, lettera a) la parola: «quindici» e' sostituita dalla seguente: «sessanta»;
f) all'articolo 72-ter dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e 2 sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all'ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo.»;
g) all'articolo 76, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Ferma la facolta' di intervento ai sensi dell'articolo 499 del codice di procedura civile, l'agente della riscossione:
a) non da' corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprieta' del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, e' adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;
a-bis) non da' corso all'espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti «beni essenziali» e individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Agenzia delle entrate e con l'Istituto nazionale di statistica;
b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), puo' procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. L'espropriazione puo' essere avviata se e' stata iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto.»;
h) all'articolo 77, comma 1-bis, dopo le parole «comma 1,» sono inserite le seguenti: «anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione di cui all'articolo 76, commi 1 e 2,»;
i) all'articolo 78, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. Se, per effetto delle nomine previste dall'articolo 80, comma 2, il primo incanto non puo' essere effettuato nella data indicata nell'avviso di vendita, l'agente della riscossione fissa i nuovi incanti e notifica al soggetto nei confronti del quale procede, il relativo avviso contenente le informazioni di cui al comma 1, lettera d) del presente articolo.»;
l) all'articolo 80:
1) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Entro il termine di cui al comma 1, l'avviso di vendita e' pubblicato sul sito internet dell'agente della riscossione.»;
2) il comma 2, e' sostituito dal seguente: «2. Su istanza del soggetto nei confronti del quale si procede o dell'agente della riscossione, il giudice puo' disporre:
a) che degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicita' commerciale;
b) la vendita al valore stimato con l'ausilio di un esperto da lui nominato, nel caso in cui ritenga che il valore del bene, determinato ai sensi dell'articolo 79, sia manifestamente inadeguato. Se l'agente della riscossione lo richiede, il giudice puo' nominare un ausiliario che riferisca sulle caratteristiche e sulle condizioni del bene pignorato, e puo' assegnare ad esso la funzione di custode del bene.»;
3) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis Nei casi di cui al comma 2, le spese sono anticipate dalla parte richiedente e liquidate dal giudice in prededuzione. In deroga a quanto disposto dall'articolo 53, comma 1, il pignoramento non perde efficacia se, per effetto delle nomine di cui al comma 2 del presente articolo, il primo incanto non puo' essere effettuato entro duecento giorni dall'esecuzione del pignoramento stesso.»;
m) all'articolo 85, comma 1, le parole: «minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede» sono sostituite dalle seguenti: «prezzo base del terzo incanto»;
m-bis) all'articolo 86, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati e' avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sara' eseguito il fermo, senza necessita' di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile e' strumentale all'attivita' di impresa o della professione».
2. All'articolo 10, comma 13-quinquies del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole «31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre».
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono stabilite le modalita' di attuazione e monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione del meccanismo di rateazione di cui al comma 1 lettera a).
3-bis. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo riferisce alle Camere, con apposita relazione, sugli effetti di ognuna delle misure di cui al presente articolo, ai fini di una puntuale valutazione della loro efficacia, con particolare riferimento: all'introduzione di una franchigia di 120.000 euro per l'espropriazione degli immobili diversi dalla casa di abitazione non di lusso; all'innalzamento a 120 del numero massimo di rate in cui possono essere ripartiti i debiti; all'ampliamento a otto del numero di rate il cui mancato pagamento fa venir meno il beneficio della rateizzazione dei debiti.
Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 19 del Decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito),
come modificato dalla presente legge:
"Art. 19 (Dilazione del pagamento)
1. L'agente della riscossione, su richiesta del
contribuente, puo' concedere, nelle ipotesi di temporanea
situazione di obiettiva difficolta' dello stesso, la
ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo
fino ad un massimo di settantadue rate mensili.
1-bis. In caso di comprovato peggioramento della
situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa puo'
essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e
fino a settantadue mesi, a condizione che non sia
intervenuta decadenza.
1-ter. Il debitore puo' chiedere che il piano di
rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in luogo di
rate costanti, rate variabili di importo crescente per
ciascun anno
1-quater. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'agente
della riscossione puo' iscrivere l'ipoteca di cui
all'articolo 77 solo nel caso di mancato accoglimento della
richiesta, ovvero di decadenza ai sensi del comma 3. Sono
fatte comunque salve le ipoteche gia' iscritte alla data di
concessione della rateazione.
1-quinquies. La rateazione prevista dai commi 1 e
1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla
propria responsabilita', in una comprovata e grave
situazione di difficolta' legata alla congiuntura
economica, puo' essere aumentata fino a centoventi rate
mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore
rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di
difficolta' quella in cui ricorrono congiuntamente le
seguenti condizioni:
a) accertata impossibilita' per il contribuente di
eseguire il pagamento del credito tributario secondo un
piano di rateazione ordinario;
b) solvibilita' del contribuente, valutata in relazione
al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente
comma.
3. In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo
di rateazione, di otto rate, anche non consecutive:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio
della rateazione;
b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto e'
immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica
soluzione;
c) il carico non puo' piu' essere rateizzato.
4. Le rate mensili nelle quali il pagamento e' stato
dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di
ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento
dell'istanza di dilazione."
- Si riporta il testo dell'articolo 52 del citato
Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 52 (Procedimento di vendita)
1. La vendita dei beni pignorati e' effettuata,
mediante pubblico incanto o nelle altre forme previste dal
presente decreto, a cura del concessionario, senza
necessita' di autorizzazione dell'autorita' giudiziaria.
2. L'incanto e' tenuto e verbalizzato dall'ufficiale
della riscossione.
2-bis. Il debitore ha facolta' di procedere alla
vendita del bene pignorato o ipotecato al valore
determinato ai sensi degli articoli 68, 79 e 80, comma 2,
lettera b), con il consenso dell'agente della riscossione,
il quale interviene nell'atto di cessione e al quale e'
interamente versato il corrispettivo della vendita.
L'eccedenza del corrispettivo rispetto al debito e'
rimborsata al debitore entro i dieci giorni lavorativi
successivi all'incasso.
2-ter. Nel caso in cui il debitore eserciti la facolta'
di cui al comma 2-bis, la vendita del bene deve aver luogo
entro i cinque giorni antecedenti la data fissata, ai sensi
degli articoli 66 e 78, per il primo incanto, ovvero la
nuova data eventualmente fissata per effetto della nomina
di cui all'articolo 80, comma 2, lettera b).
2-quater. Se la vendita di cui al comma 2-ter non ha
luogo nei cinque giorni antecedenti la data fissata per il
primo incanto e vi e' necessita' di procedere al secondo,
il debitore, entro il giorno che precede tale incanto, puo'
comunque esercitare la facolta' prevista dal comma 2-bis al
prezzo stabilito ai sensi degli articoli 69 e 81."

- Si riporta il testo dell'articolo 53 del citato
Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 53 (Cessazione dell'efficacia del pignoramento e
cancellazione della trascrizione)
1. Il pignoramento perde efficacia quando dalla sua
esecuzione sono trascorsi duecento giorni senza che sia
stato effettuato il primo incanto.
2. Se il pignoramento e' stato trascritto in pubblico
registro mobiliare o immobiliare, il concessionario,
nell'ipotesi prevista dal comma 1 ed in ogni altro caso di
estinzione del procedimento richiede entro dieci giorni al
conservatore la cancellazione della trascrizione."
- Si riporta il testo dell'articolo 62 del citato
Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 62 (Disposizioni particolari sui beni
pignorabili)
1. I beni di cui all'articolo 515, terzo comma, del
codice di procedura civile, anche se il debitore e'
costituito in forma societaria ed in ogni caso se nelle
attivita' del debitore risulta una prevalenza del capitale
investito sul lavoro, possono essere pignorati nei limiti
di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo
degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale esattoriale o
indicati dal debitore non appare sufficiente per la
soddisfazione del credito.
1-bis. Nel caso di pignoramento dei beni di cui al
comma 1, la custodia e' sempre affidata al debitore ed il
primo incanto non puo' aver luogo prima che siano decorsi
trecento giorni dal pignoramento stesso. In tal caso, il
pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione
sono trascorsi trecentosessanta giorni senza che sia stato
effettuato il primo incanto.
2. I frutti dei fondi del debitore soggetti al
privilegio stabilito dall'articolo 2771 del codice civile
possono essere pignorati nelle forme dell'espropriazione
presso il debitore ancorche' i fondi stessi siano
affittati."
- Si riporta il testo dell'articolo 72-bis del citato
Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 72-bis (Pignoramento dei crediti verso terzi)
1. Salvo che per i crediti pensionistici e fermo
restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto,
quinto e sesto, del codice di procedura civile, e
dall'articolo 72-ter del presente decreto l'atto di
pignoramento dei crediti del debitore verso terzi puo'
contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo
543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di
procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito
direttamente al concessionario, fino a concorrenza del
credito per cui si procede:
a) nel termine di sessanta giorni dalla notifica
dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il
diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla
data di tale notifica;
b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.
1-bis. L'atto di cui al comma 1 puo' essere redatto
anche da dipendenti dell'agente della riscossione
procedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di
ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca
l'indicazione a stampa dello stesso agente della
riscossione e non e' soggetto all'annotazione di cui all'
articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112.
2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento,
si applicano le disposizioni di cui all' articolo 72, comma
2."
- Si riporta il testo dell'articolo 72-ter del citato
Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 72-ter (Limiti di pignorabilita')
1. Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o
di altre indennita' relative al rapporto di lavoro o di
impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento,
possono essere pignorate dall'agente della riscossione in
misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in
misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500
euro e non superiori a 5.000 euro.
2. Resta ferma la misura di cui all'articolo 545,
quarto comma, del codice di procedura civile, se le somme
dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre
indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego,
comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i
cinquemila euro.
2-bis. Nel caso di accredito delle somme di cui ai
commi 1 e 2 sul conto corrente intestato al debitore, gli
obblighi del terzo pignorato non si estendono all'ultimo
emolumento accreditato allo stesso titolo."
- Si riporta il testo dell'articolo 76 del citato
Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 76 (Espropriazione immobiliare)
1. Ferma la facolta' di intervento ai sensi
dell'articolo 499 del codice di procedura civile, l'agente
della riscossione:
a) non da' corso all'espropriazione se l'unico immobile
di proprieta' del debitore, con esclusione delle abitazioni
di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto
del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto
1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle
categorie catastali A/8 e A/9, e' adibito ad uso abitativo
e lo stesso vi risiede anagraficamente;
a-bis) non da' corso all'espropriazione per uno
specifico paniere di beni definiti "beni essenziali" e
individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze d'intesa con l'Agenzia delle entrate e con
l'Istituto nazionale di statistica;
b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a),
puo' procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo
complessivo del credito per cui procede supera
centoventimila euro. L'espropriazione puo' essere avviata
se e' stata iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 77 e
sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il
debito sia stato estinto.
2. Il concessionario non procede all'espropriazione
immobiliare se il valore del bene, determinato a norma
dell'articolo 79 e diminuito delle passivita' ipotecarie
aventi priorita' sul credito per il quale si procede, e'
inferiore all'importo indicato nel comma 1."
- Si riporta il testo dell'articolo 77 del citato
Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 77 (Iscrizione di ipoteca)
1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo
50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere
ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per
un importo pari al doppio dell'importo complessivo del
credito per cui si procede.
1-bis. L'agente della riscossione, anche al solo fine
di assicurare la tutela del credito da riscuotere, puo'
iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1 anche
quando non si siano ancora verificate le condizioni per
procedere all'espropriazione di cui all'art. 76, commi 1 e
2, purche' l'importo complessivo del credito per cui si
procede non sia inferiore complessivamente a ventimila
euro.
2. Se l'importo complessivo del credito per cui si
procede non supera il cinque per cento del valore
dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a
norma dell'articolo 79, il concessionario, prima di
procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi
sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato
estinto, il concessionario procede all'espropriazione.
2-bis. L'agente della riscossione e' tenuto a
notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione
preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del
pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta
giorni, sara' iscritta l'ipoteca di cui al comma 1."
- Si riporta il testo dell'articolo 78 del citato
Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 78 (Avviso di vendita)
1. Il pignoramento immobiliare si esegue mediante la
trascrizione, a norma dell'articolo 555, secondo comma, del
codice di procedura civile, di un avviso contenente:
a) le generalita' del soggetto nei confronti del quale
si procede;
b) la descrizione degli immobili con le indicazioni
catastali e la precisazione dei confini;
c) l'indicazione della destinazione urbanistica del
terreno risultante dal certificato di cui all'articolo 18
della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
d) il giorno, l'ora e il luogo del primo, del secondo e
del terzo incanto, con intervallo minimo di venti giorni;
e) l'importo complessivo del credito per cui si
procede, distinto per imposta, per periodo d'imposta, per
interessi di mora e per spese di esecuzione gia' maturate;
f) il prezzo base dell'incanto;
g) la misura minima dell'aumento da apportare alle
offerte;
h) l'avvertenza che le spese di vendita e gli oneri
tributari concernenti il trasferimento sono a carico
dell'aggiudicatario;
i) l'ammontare della cauzione ed il termine entro il
quale deve essere prestata dagli offerenti;
l) il termine di versamento del prezzo di cui
all'articolo 82, comma 1;
m) l'ingiunzione ad astenersi da qualunque atto diretto
a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati
all'espropriazione e i frutti di essi.
2. Entro cinque giorni dalla trascrizione l'avviso di
vendita e' notificato al soggetto nei confronti del quale
si procede. In mancanza della notificazione non puo'
procedersi alla vendita.
2-bis. Se, per effetto delle nomine previste
dall'articolo 80, comma 2, il primo incanto non puo' essere
effettuato nella data indicata nell'avviso di vendita,
l'agente della riscossione fissa i nuovi incanti e notifica
al soggetto nei confronti del quale procede, il relativo
avviso contenente le informazioni di cui al comma 1,
lettera d) del presente articolo."
- Si riporta il testo dell'articolo 80 del citato
Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 80 (Pubblicazione e notificazione dell'avviso di
vendita)
1. Almeno venti giorni prima di quello fissato per il
primo incanto l'avviso di vendita e' inserito nel foglio
degli annunci legali della provincia ed e' affisso, a cura
dell'ufficiale della riscossione, alla porta esterna della
cancelleria del giudice dell'esecuzione e all'albo del
comune o dei comuni nel cui territorio sono situati gli
immobili.
1-bis. Entro il termine di cui al comma 1, l'avviso di
vendita e' pubblicato sul sito internet dell'agente della
riscossione.
2. Su istanza del soggetto nei confronti del quale si
procede o dell'agente della riscossione, il giudice puo'
disporre:
a) che degli incanti, ferma la data fissata per gli
stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali o
con altre idonee forme di pubblicita' commerciale;
b) la vendita al valore stimato con l'ausilio di un
esperto da lui nominato, nel caso in cui ritenga che il
valore del bene, determinato ai sensi dell'articolo 79, sia
manifestamente inadeguato. Se l'agente della riscossione lo
richiede, il giudice puo' nominare un ausiliario che
riferisca sulle caratteristiche e sulle condizioni del bene
pignorato, e puo' assegnare ad esso la funzione di custode
del bene.
2-bis Nei casi di cui al comma 2, le spese sono
anticipate dalla parte richiedente e liquidate dal giudice
in prededuzione. In deroga a quanto disposto dall'articolo
53, comma 1, il pignoramento non perde efficacia se, per
effetto delle nomine di cui al comma 2 del presente
articolo, il primo incanto non puo' essere effettuato entro
duecento giorni dall'esecuzione del pignoramento stesso."
- Si riporta il testo dell'articolo 85 del citato
Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 85 (Assegnazione dell'immobile allo Stato)
1. Se il terzo incanto ha esito negativo, il
concessionario, nei dieci giorni successivi, chiede al
giudice dell'esecuzione l'assegnazione dell'immobile allo
Stato per il prezzo base del terzo incanto, depositando
nella cancelleria del giudice dell'esecuzione gli atti del
procedimento.
2. Il giudice dell'esecuzione dispone l'assegnazione,
secondo la procedura prevista dall'articolo 590 del codice
di procedura civile. Il termine per il versamento del
prezzo per il quale e' stata disposta l'assegnazione non
puo' essere inferiore a sei mesi.
3. In caso di mancato versamento del prezzo di
assegnazione nel termine, il processo esecutivo si estingue
se il concessionario, nei trenta giorni successivi alla
scadenza di tale termine, non dichiara, su indicazione
dell'ufficio che ha formato il ruolo, di voler procedere a
un ulteriore incanto per un prezzo base inferiore di un
terzo rispetto a quello dell'ultimo incanto. Il processo
esecutivo si estingue comunque se anche tale incanto ha
esito negativo."
- Si riporta il testo dell'articolo 86 del citato
Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 86 (Fermo di beni mobili registrati)
1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo
50, comma 1, il concessionario puo' disporre il fermo dei
beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in
pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale
delle entrate ed alla regione di residenza.
2. La procedura di iscrizione del fermo dei beni mobili
registrati e' avviata dall'agente della riscossione con la
notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici
registri di una comunicazione preventiva contenente
l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute
entro il termine di trenta giorni, sara' eseguito il fermo,
senza necessita' di ulteriore comunicazione, mediante
iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri
mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel
predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione
che il bene mobile e' strumentale all'attivita' di impresa
o della professione.
3. Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili
sottoposti al fermo e' soggetto alla sanzione prevista
dall'articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285.
4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, sono
stabiliti le modalita', i termini e le procedure per
l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo."
- Si riporta il testo del comma 13-quinques
dell'articolo 10 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici), convertito, con
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come
modificato dalla presente legge:
"13-quinquies. Il decreto di cui all' articolo 17,
comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112,
come da ultimo sostituito dal comma 13-quater del presente
articolo, nonche' il decreto di cui al comma 6.1 del
predetto articolo 17, introdotto dal medesimo comma
13-quater, sono adottati entro il 30 settembre 2013."
 
Art. 53
Disposizioni per la gestione delle entrate tributarie o patrimoniali,
dei comuni e delle societa' da essi partecipate

1. Il comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e' sostituito dal seguente: «2-ter. Al fine di favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino della disciplina delle attivita' di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un Consorzio, che si avvale delle societa' del Gruppo Equitalia per le attivita' di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione, i termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti inderogabilmente al 31 dicembre 2013.».
Riferimenti normativi

--Si riporta il testo dell'articolo 10 del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, recante
"Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti
della pubblica amministrazione, per il riequilibrio
finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di
versamento di tributi degli enti locali. ", come modificato
dalla presente legge:
"Art. 10 - (Modifiche al decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, e disposizioni in materia di versamento di
tributi locali) -
1. All'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: "31 gennaio 2013"
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre di ciascun
anno precedente a quello di riferimento";
b) dopo il terzo periodo, e' aggiunto il seguente: "Per
gli anni 2013 e 2014, in deroga a quanto previsto dal
periodo precedente, in caso di mancata deliberazione della
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, le riduzioni
da imputare a ciascuna provincia sono determinate in
proporzione alle spese, desunte dal SIOPE, sostenute nel
2011 per l'acquisto di beni e servizi, con l'esclusione di
quelle relative alle spese per formazione professionale,
per trasporto pubblico locale, per la raccolta di rifiuti
solidi urbani e per servizi socialmente utili finanziati
dallo Stato.".
2. Per il solo anno 2013, in materia di tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto
diversamente previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, operano le seguenti
disposizioni:
a) la scadenza e il numero delle rate di versamento del
tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione
adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale
del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web
istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di
versamento;
b) ai fini del versamento delle prime due rate del
tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello
stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli
di pagamento precompilati gia' predisposti per il pagamento
della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le
altre modalita' di pagamento gia' in uso per gli stessi
prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono
scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata
dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;
c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro
quadrato e' riservata allo Stato ed e' versata in unica
soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo
le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonche' utilizzando
apposito bollettino di conto corrente postale di cui al
comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del
2011;
d) non trova applicazione il comma 13-bis del citato
articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, salvo che nelle regioni Friuli-Venezia Giulia
e Valle d'Aosta, nonche' nelle province autonome di Trento
e di Bolzano. Per le predette regioni e province autonome
non si applica inoltre la lettera c) del presente comma;
e) alla lettera c) del comma 380 dell'articolo 1 della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "890,5 milioni
di euro" sono sostituite dalle parole: "1.833,5 milioni di
euro";
f) i comuni non possono aumentare la maggiorazione
standard di cui alla lettera c);
g) i comuni possono continuare ad avvalersi per la
riscossione del tributo dei soggetti affidatari del
servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2-bis. Le disposizioni del comma 2 trovano applicazione
anche nel caso in cui il comune prevede l'applicazione di
una tariffa con natura corrispettiva, in luogo del tributo,
ai sensi del comma 29 dell'articolo 14 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2-ter. Al fine di favorire il compiuto, ordinato ed
efficace riordino della disciplina delle attivita' di
gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche
mediante istituzione di un Consorzio, che si avvale delle
societa' del Gruppo Equitalia per le attivita' di supporto
all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione, i
termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter),
del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e
all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti
inderogabilmente al 31 dicembre 2013.
3. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle
aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o
accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali
di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano
detenute o occupate in via esclusiva.";
b) al comma 35, secondo periodo, dopo le parole: "in
quanto compatibili" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero
tramite le altre modalita' di pagamento offerte dai servizi
elettronici di incasso e di pagamento interbancari".
4. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 12-ter le parole: "novanta giorni dalla
data" sono sostituite da: "il 30 giugno dell'anno
successivo a quello";
b) il comma 13-bis e' sostituito dal seguente:
«13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle
detrazioni nonche' i regolamenti dell'imposta municipale
propria devono essere inviati esclusivamente per via
telematica, mediante inserimento del testo degli stessi
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale,
per la pubblicazione nel sito informatico di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I
comuni sono, altresi', tenuti ad inserire nella suddetta
sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le
indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento delle finanze, sentita
l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia
delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di
pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.
Il versamento della prima rata di cui al comma 3
dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni
dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della
seconda rata di cui al medesimo articolo 9e' eseguito, a
saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale
conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti
pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di
ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a
effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21
ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione
entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti
adottati per l'anno precedente.».
4-bis. All'articolo 259 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1
e' inserito il seguente:
"1-bis. Nei casi in cui la dichiarazione di dissesto
sia adottata nel corso del secondo semestre dell'esercizio
finanziario per il quale risulta non essere stato ancora
validamente deliberato il bilancio di previsione o sia
adottata nell'esercizio successivo, il consiglio dell'ente
presenta per l'approvazione del Ministro dell'interno,
entro il termine di cui al comma 1, un'ipotesi di bilancio
che garantisca l'effettivo riequilibrio entro il secondo
esercizio."
4-ter. All'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, le parole: "Per gli anni dal 2008 al 2012"
sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2008 al
2014".
4-quater. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 380, lettera f), sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "; tale riserva non si applica agli
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul
rispettivo territorio. Per l'accertamento, la riscossione,
i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si
applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta
municipale propria. Le attivita' di accertamento e
riscossione relative agli immobili ad uso produttivo
classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni
ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo
svolgimento delle suddette attivita' a titolo di imposta,
interessi e sanzioni. Tale riserva non si applica altresi'
ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni
classificati montani o parzialmente montani di cui
all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT), assoggettati dalle
province autonome di Trento e di Bolzano all'imposta
municipale propria ai sensi dell'articolo 9, comma 8, del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive
modificazioni";
b) al comma 381:
1) le parole: "30 giugno 2013" sono sostituite dalle
seguenti: "30 settembre 2013";
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ove il
bilancio di previsione sia deliberato dopo il 1° settembre,
per l'anno 2013 e' facoltativa l'adozione della delibera
consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, del citato
testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del
2000.".
 
Art. 54
Fabbisogni standard: disponibilita' dei questionari di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26
novembre 2010, n. 216

1. I questionari di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono resi disponibili sul sito internet della Soluzioni per il Sistema Economico - SOSE S.p.a.; con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e' data notizia della data in cui i questionari sono disponibili. Dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento decorre il termine di sessanta giorni previsto dalla medesima lettera c).
1-bis. Al fine di garantire in modo efficiente lo svolgimento del servizio di tesoreria nei confronti degli enti locali, l'articolo 208 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che il tesoriere, senza distinzione tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 del predetto articolo 208, che rivesta la qualifica di societa' per azioni, puo' delegare, anche per i servizi di tesoreria gia' affidati, la gestione di singole fasi o processi del servizio ad una societa' per azioni che sia controllata dal tesoriere ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile. Il tesoriere che deleghi la gestione di singole fasi o processi del servizio di tesoreria garantisce che il servizio sia in ogni caso erogato all'ente locale nelle modalita' previste dalla convenzione, e mantiene la responsabilita' per gli atti posti in essere dalla societa' delegata. In nessun caso la delega della gestione di singole fasi o processi del servizio puo' generare alcun aggravio di costi per l'ente.
Riferimenti normativi

--Si riporta il testo vigente dell'articolo 5 del
decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, recante
"Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei
fabbisogni standard di Comuni, Citta' metropolitane e
Province":
"Art. 5 - (Procedimento di determinazione dei
fabbisogni standard) - 1. Il procedimento di determinazione
del fabbisogno standard si articola nel seguente modo:
a) la Societa' per gli studi di settore-Sose s.p.a., la
cui attivita', ai fini del presente decreto, ha carattere
esclusivamente tecnico, predispone le metodologie
occorrenti alla individuazione dei fabbisogni standard e ne
determina i valori con tecniche statistiche che danno
rilievo alle caratteristiche individuali dei singoli Comuni
e Province, conformemente a quanto previsto dall'articolo
13, comma 1, lettera d), della legge 5 maggio 2009, n. 42,
utilizzando i dati di spesa storica tenendo conto dei
gruppi omogenei e tenendo altresi' conto della spesa
relativa a servizi esternalizzati o svolti in forma
associata, considerando una quota di spesa per abitante e
tenendo conto della produttivita' e della diversita' della
spesa in relazione all'ampiezza demografica, alle
caratteristiche territoriali, con particolare riferimento
al livello di infrastrutturazione del territorio, ai sensi
di quanto previsto dagli articoli 21 e 22 della legge 5
maggio 2009, n. 42, alla presenza di zone montane, alle
caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei
predetti diversi enti, al personale impiegato, alla
efficienza, all'efficacia e alla qualita' dei servizi
erogati nonche' al grado di soddisfazione degli utenti;
b) la Societa' per gli studi di settore-Sose s.p.a.
provvede al monitoraggio della fase applicativa e
all'aggiornamento delle elaborazioni relative alla
determinazione dei fabbisogni standard;
c) ai fini di cui alle lettere a) e b), la Societa' per
gli studi di settore-Sose s.p.a. puo' predisporre appositi
questionari funzionali a raccogliere i dati contabili e
strutturali dai Comuni e dalle Province. Ove predisposti e
somministrati, i Comuni e le Province restituiscono per via
telematica, entro sessanta giorni dal loro ricevimento, i
questionari compilati con i dati richiesti, sottoscritti
dal legale rappresentante e dal responsabile economico
finanziario. La mancata restituzione, nel termine predetto,
del questionario interamente compilato e' sanzionato con il
blocco, sino all'adempimento dell'obbligo di invio dei
questionari, dei trasferimenti a qualunque titolo erogati
al Comune o alla Provincia e la pubblicazione sul sito del
Ministero dell'interno dell'ente inadempiente. Agli stessi
fini di cui alle lettere a) e b), anche il certificato di
conto consuntivo di cui all'articolo 161 del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, contiene i dati necessari per il
calcolo del fabbisogno standard;
d) tenuto conto dell'accordo sancito il 15 luglio 2010,
in sede di Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, tra
l'Associazione nazionale dei Comuni Italiani-ANCI e
l'Unione delle Province d'Italia-UPI ed il Ministero
dell'economia e delle finanze, per i compiti di cui alle
lettere a), b) e c) del presente articolo, la Societa' per
gli studi di settore-Sose s.p.a. si avvale della
collaborazione scientifica dell'Istituto per la finanza e
per l'economia locale-IFEL, in qualita' di partner
scientifico, che supporta la predetta societa' nella
realizzazione di tutte le attivita' previste dal presente
decreto. In particolare, IFEL fornisce analisi e studi in
materia di contabilita' e finanza locale e partecipa alla
fase di predisposizione dei questionari e della loro
somministrazione agli enti locali; concorre allo sviluppo
della metodologia di calcolo dei fabbisogni standard,
nonche' alla valutazione dell'adeguatezza delle stime
prodotte; partecipa all'analisi dei risultati; concorre al
monitoraggio del processo di attuazione dei fabbisogni
standard; propone correzioni e modifiche alla procedura di
attuazione dei fabbisogni standard, nonche' agli indicatori
di fabbisogni fissati per i singoli enti. IFEL, inoltre,
fornisce assistenza tecnica e formazione ai Comuni e alle
Province; la Societa' per gli studi di settore-Sose s.p.a
puo' avvalersi altresi' della collaborazione dell'ISTAT per
i compiti di cui alle lettere a), b) e c) del presente
articolo;
e) le metodologie predisposte ai sensi della lettera a)
sono sottoposte, per l'approvazione, ai fini dell'ulteriore
corso del procedimento, alla Commissione tecnica paritetica
per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, dopo la
sua istituzione, alla Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica; in assenza di
osservazioni, le metodologie si intendono approvate decorsi
quindici giorni dal loro ricevimento. La Commissione
tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale
ovvero, dopo la sua istituzione, la Conferenza permanente
per il coordinamento della finanza pubblica segue altresi'
il monitoraggio della fase applicativa e l'aggiornamento
delle elaborazioni di cui alla lettera b). I risultati
predisposti con le metodologie di elaborazione di cui alle
lettere precedenti sono trasmessi dalla Societa' per gli
studi di settore-Sose s.p.a. ai Dipartimenti delle finanze
e, successivamente, della Ragioneria generale dello Stato
del Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' alla
Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del
federalismo fiscale ovvero, dopo la sua istituzione, alla
Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
pubblica;
f) i dati raccolti ed elaborati per le attivita' di cui
al presente articolo confluiscono nella banca dati delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' in quella di cui
all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42.".
--Si riporta il testo vigente dell'articolo 208 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" :
"Articolo 208 - (Soggetti abilitati a svolgere il
servizio di tesoreria) - 1. Gli enti locali hanno un
servizio di tesoreria che puo' essere affidato:
a) per i comuni capoluoghi di provincia, le province,
le citta' metropolitane, ad una banca autorizzata a
svolgere l'attivita' di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b) per i comuni non capoluoghi di provincia, le
comunita' montane e le unioni di comuni, anche a societa'
per azioni regolarmente costituite con capitale sociale
interamente versato non inferiore a lire 1 miliardo, aventi
per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la
riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data
del 25 febbraio 1995 erano incaricate dello svolgimento del
medesimo servizio a condizione che il capitale sociale
risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa
vigente per le banche di credito cooperativo;
c) altri soggetti abilitati per legge.".
--Si riporta il testo vigente dell'articolo 2359 del
codice civile:
" Art. 2359 - Societa' controllate e societa'
collegate.
Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti
sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di
un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta:
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in mercati
regolamentati."
 
Art. 54-bis

Modifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190

1. All'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) esprime parere obbligatorio sugli atti di direttiva e di indirizzo, nonche' sulle circolari del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione in materia di conformita' di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico»;
b) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e danno tempestiva comunicazione dell'avvenuta pubblicazione sui detti siti alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica».
Riferimenti normativi

--Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 6
novembre 2012, n. 190, recante " Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione", come
modificato dalla presente legge:
"Art. 1 - (Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalita' nella
pubblica amministrazione) - 1. In attuazione dell'articolo
6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite
contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale
dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della
legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli articoli 20 e 21 della
Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il
27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno
2012, n. 110, la presente legge individua, in ambito
nazionale, l'Autorita' nazionale anticorruzione e gli altri
organi incaricati di svolgere, con modalita' tali da
assicurare azione coordinata, attivita' di controllo, di
prevenzione e di contrasto della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione.
2. La Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l'integrita' delle amministrazioni pubbliche, di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150, e successive modificazioni, di seguito denominata
«Commissione», opera quale Autorita' nazionale
anticorruzione, ai sensi del comma 1 del presente articolo.
In particolare, la Commissione:
a) collabora con i paritetici organismi stranieri, con
le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;
b) approva il Piano nazionale anticorruzione
predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica, di
cui al comma 4, lettera c);
c) analizza le cause e i fattori della corruzione e
individua gli interventi che ne possono favorire la
prevenzione e il contrasto;
d) esprime parere obbligatorio sugli atti di direttiva
e di indirizzo, nonche' sulle circolari del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione in materia di
conformita' di atti e comportamenti dei funzionari pubblici
alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti,
collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro
pubblico;
e) esprime pareri facoltativi in materia di
autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, allo svolgimento di incarichi esterni da
parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti
pubblici nazionali, con particolare riferimento
all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dal comma 42,
lettera l), del presente articolo;
f) esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva
applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle
pubbliche amministrazioni ai sensi dei commi 4 e 5 del
presente articolo e sul rispetto delle regole sulla
trasparenza dell'attivita' amministrativa previste dai
commi da 15 a 36 del presente articolo e dalle altre
disposizioni vigenti;
g) riferisce al Parlamento, presentando una relazione
entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attivita' di
contrasto della corruzione e dell'illegalita' nella
pubblica amministrazione e sull'efficacia delle
disposizioni vigenti in materia.
3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2,
lettera f), la Commissione esercita poteri ispettivi
mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e
documenti alle pubbliche amministrazioni, e ordina
l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani di
cui ai commi 4 e 5 del presente articolo e dalle regole
sulla trasparenza dell'attivita' amministrativa previste
dai commi da 15 a 36 del presente articolo e dalle altre
disposizioni vigenti, ovvero la rimozione di comportamenti
o atti contrastanti con i piani e le regole sulla
trasparenza citati. La Commissione e le amministrazioni
interessate danno notizia, nei rispettivi siti web
istituzionali, dei provvedimenti adottati ai sensi del
presente comma e danno tempestiva comunicazione
dell'avvenuta pubblicazione sui detti siti alla Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica.
4-83 (omissis)"
 
Art. 54-ter

Modifiche al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la parola: «segnalazione» sono inserite le seguenti: «della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. L'Autorita' nazionale anticorruzione esprime pareri obbligatori sulle direttive e le circolari ministeriali concernenti l'interpretazione delle disposizioni del presente decreto e la loro applicazione alle diverse fattispecie di inconferibilita' degli incarichi e di incompatibilita'».
Riferimenti normativi

--Si riporta il testo dell'articolo 16 del decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante "Disposizioni in
materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1,
commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190", come
modificato dalla presente legge:
"Art. 16 - ( Vigilanza dell'Autorita' nazionale
anticorruzione) - 1. L'Autorita' nazionale anticorruzione
vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni
pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto
privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al
presente decreto, anche con l'esercizio di poteri ispettivi
e di accertamento di singole fattispecie di conferimento
degli incarichi.
2. L'Autorita' nazionale anticorruzione, a seguito di
segnalazione della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della Funzione Pubblica o d'ufficio, puo'
sospendere la procedura di conferimento dell'incarico con
un proprio provvedimento che contiene osservazioni o
rilievi sull'atto di conferimento dell'incarico, nonche'
segnalare il caso alla Corte dei conti per l'accertamento
di eventuali responsabilita' amministrative.
L'amministrazione, ente pubblico o ente privato in
controllo pubblico che intenda procedere al conferimento
dell'incarico deve motivare l'atto tenendo conto delle
osservazioni dell'Autorita'.
3. L'Autorita' nazionale anticorruzione esprime pareri
obbligatori sulle direttive e le circolari ministeriali
concernenti l'interpretazione delle disposizioni del
presente decreto e la loro applicazione alle diverse
fattispecie di inconferibilita' degli incarichi e di
incompatibilita'."
 
Art. 55

Norma interpretativa in materia di rimborsi IVA
alle agenzie di viaggio

1. Alla luce di quanto previsto dall'articolo 310 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come interpretata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, l'articolo 74-ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso che l'imposta assolta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi, di cui al comma 2 dello stesso articolo, effettuate da terzi nei confronti delle agenzie di viaggio stabilite fuori dell'Unione europea a diretto vantaggio dei viaggiatori non e' rimborsabile. Fermo restando quanto previsto in materia di risorse proprie del bilancio dell'Unione europea, sono comunque fatti salvi i rimborsi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati eventualmente effettuati; altresi' non si da' luogo alla restituzione delle somme che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino gia' rimborsate e successivamente recuperate dagli uffici dell'amministrazione finanziaria.
Riferimenti normativi

--La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28
novembre 2006, in materia di sistema comune d'imposta sul
valore aggiunto, e' pubblicata nella GU L 347 del
11.12.2006.
? Si riporta il testo vigente dell'articolo 74-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto" :
"Art. 74-ter - (Disposizioni per le agenzie di viaggio
e turismo) - 1. Le operazioni effettuate dalle agenzie di
viaggio e di turismo per la organizzazione di pacchetti
turistici costituiti, ai sensi dell'articolo 2 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 111, da viaggi, vacanze,
circuiti tutto compreso e connessi servizi, verso il
pagamento di un corrispettivo globale sono considerate come
una prestazione di servizi unica. Le disposizioni del
presente articolo si applicano anche qualora le suddette
prestazioni siano rese dalle agenzie di viaggio e turismo
tramite mandatari; le stesse disposizioni non si applicano
alle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e
per conto dei clienti.
2. Ai fini della determinazione dell'imposta sulle
operazioni indicate nel comma 1, il corrispettivo dovuto
all'agenzia di viaggi e turismo e' diminuito dei costi
sostenuti per le cessioni di beni e prestazioni di servizi
effettuate da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori, al
lordo della relativa imposta.
3. Non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa ai
costi di cui al comma 2.
4. Se la differenza di cui al comma 2, per effetto di
variazioni successivamente intervenute nel costo, risulta
superiore a quella determinata all'atto della conclusione
del contratto, la maggiore imposta e' a carico
dell'agenzia; se risulta inferiore i viaggiatori non hanno
diritto al rimborso della minore imposta.
5. Per le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e
turismo che agiscono in nome e per conto proprio relative a
pacchetti turistici organizzati da altri soggetti e per le
prestazioni dei mandatari senza rappresentanza di cui al
secondo periodo del comma 1, l'imposta si applica sulla
differenza, al netto dell'imposta, tra il prezzo del
pacchetto turistico ed il corrispettivo dovuto all'agenzia
di viaggio e turismo, comprensivi dell'imposta.
5-bis. Per le operazioni rese dalle agenzie di viaggio
e turismo relative a prestazioni di servizi turistici
effettuati da altri soggetti, che non possono essere
considerati pacchetti turistici ai sensi dell'articolo 2
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, qualora
precedentemente acquisite nella disponibilita'
dell'agenzia, l'imposta si applica, sempreche' dovuta, con
le stesse modalita' previste dal comma 5.
6. Se le prestazioni rese al cliente sono eseguite in
tutto o in parte fuori della Comunita' economica europea la
parte della prestazione della agenzia di viaggio ad essa
corrispondente non e' soggetta ad imposta a norma
dell'articolo 9.
7. Per le operazioni di cui al comma 1 deve essere
emessa fattura ai sensi dell'articolo 21, senza separata
indicazione dell'imposta, considerando quale momento
impositivo il pagamento integrale del corrispettivo o
l'inizio del viaggio o del soggiorno se antecedente. Se le
operazioni sono effettuate tramite intermediari, la fattura
puo' essere emessa entro il mese successivo.
8. Le agenzie organizzatrici per le prestazioni di
intermediazione emettono una fattura riepilogativa mensile
per le provvigioni corrisposte a ciascun intermediario, da
annotare nei registri di cui agli articoli 23 e 25 entro il
mese successivo, inviandone copia, ai sensi e per gli
effetti previsti dall'articolo 21, comma 1, quarto periodo,
al rappresentante, il quale le annota ai sensi
dell'articolo 23 senza la contabilizzazione della relativa
imposta.
8-bis. Le agenzie di viaggi e turismo possono, per le
prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e
simili, applicare il regime ordinario dell'imposta. In tali
casi le agenzie di viaggi e turismo possono detrarre
l'imposta dovuta o versata per i servizi da esse acquistati
dai loro fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a
diretto vantaggio del cliente. Il diritto alla detrazione
sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta per la
prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggi e
turismo optano per il regime ordinario dell'imposta.
Qualora applichino sia il regime ordinario dell'imposta sia
il regime speciale d'imposizione sul margine, le agenzie di
viaggi e turismo devono registrare separatamente nella
propria contabilita' le operazioni che rientrano in
ciascuno di tali regimi.
9. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di attuazione del
presente articolo."
 
Art. 56

Proroga termine di versamento dell'imposta
sulle transazioni finanziarie

1. Il comma 497 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e' sostituito dal seguente:
«497. L'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1° marzo 2013 per i trasferimenti di cui al comma 491 e per le operazioni di cui al comma 495 relative ai citati trasferimenti, e a decorrere dal 1° settembre 2013 per le operazioni di cui al comma 492 e per quelle di cui al comma 495 su strumenti finanziari derivati e valori mobiliari. Per il 2013 l'imposta di cui al comma 491, primo periodo, e' fissata nella misura dello 0,22 per cento; quella di cui al sesto periodo del medesimo comma e' fissata in misura pari a 0,12 per cento. L'imposta dovuta sui trasferimenti di proprieta' di cui al comma 491 e sugli ordini di cui al comma 495 relativi ai predetti trasferimenti di cui al comma 491 effettuati fino al 30 settembre 2013 e' versata entro il 16 ottobre 2013. L'imposta dovuta sulle operazioni di cui al comma 492 e sugli ordini di cui al comma 495 su strumenti finanziari derivati e valori mobiliari effettuati nel mese di settembre del 2013 e' versata entro il 16 ottobre 2013.».
2. La societa' di Gestione Accentrata per l'imposta dovuta sui trasferimenti di proprieta', sulle operazioni e sugli ordini di cui rispettivamente ai commi 491, 492 e 495 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, effettuati fino al 30 settembre dai soggetti deleganti, provvede al versamento entro il 16 novembre 2013.
Riferimenti normativi

--La legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013) e'
pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2012, n. 302, S.O.
 
Art. 56-bis

Semplificazione delle procedure in materia
di trasferimenti di immobili agli enti territoriali

1. Il trasferimento in proprieta', a titolo non oneroso, a comuni, province, citta' metropolitane e regioni dei beni immobili di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio, e' disciplinato dal presente articolo. Sono esclusi dal trasferimento i beni in uso per finalita' dello Stato o per quelle di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, i beni per i quali siano in corso procedure volte a consentirne l'uso per le medesime finalita', nonche' quelli per i quali siano in corso operazioni di valorizzazione o dismissione di beni immobili ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.
2. A decorrere dal 1° settembre 2013, i comuni, le province, le citta' metropolitane e le regioni che intendono acquisire la proprieta' dei beni di cui al comma 1 presentano all'Agenzia del demanio, entro il termine perentorio del 30 novembre 2013, con le modalita' tecniche da definire a cura dell'Agenzia medesima, una richiesta di attribuzione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente, che identifica il bene, ne specifica le finalita' di utilizzo e indica le eventuali risorse finanziarie preordinate a tale utilizzo. L'Agenzia del demanio, verificata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della richiesta, ne comunica l'esito all'ente interessato entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. In caso di esito positivo si procede al trasferimento con successivo provvedimento dell'Agenzia del demanio. In caso di esito negativo, l'Agenzia comunica all'ente interessato i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta. Entro trenta giorni dalla comunicazione del motivato provvedimento di rigetto, l'ente puo' presentare una richiesta di riesame del provvedimento, unitamente ad elementi e documenti idonei a superare i motivi ostativi rappresentati dall'Agenzia del demanio.
3. Laddove le richieste abbiano ad oggetto immobili assegnati alle amministrazioni pubbliche, l'Agenzia del demanio interpella le amministrazioni interessate, al fine di acquisire, entro il termine perentorio di trenta giorni, la conferma della permanenza o meno delle esigenze istituzionali e indicazioni in ordine alle modalita' di futuro utilizzo dell'immobile. Qualora le amministrazioni non confermino, entro tale termine, la permanenza delle esigenze istituzionali, l'Agenzia, nei successivi trenta giorni, avvia con le altre amministrazioni la verifica in ordine alla possibilita' di inserire il bene nei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 2, commi 222, 222-bis e 222-ter, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni. Qualora detta verifica dia esito negativo e sia accertato che l'immobile non assolve ad altre esigenze statali, la domanda e' accolta e si procede al trasferimento del bene con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia del demanio. In caso di conferma delle esigenze di cui al comma 2 da parte dell'amministrazione usuaria, l'Agenzia comunica all'ente richiedente i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta.
4. Qualora per il medesimo immobile pervengano richieste di attribuzione da parte di piu' livelli di governo territoriale, il bene e' attribuito, in forza dei principi di sussidiarieta' e di radicamento sul territorio, in via prioritaria ai comuni e alle citta' metropolitane e subordinatamente alle province e alle regioni. In caso di beni gia' utilizzati, essi sono prioritariamente trasferiti agli enti utilizzatori.
5. Nei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 si prevede che, trascorsi tre anni dal trasferimento, qualora all'esito di apposito monitoraggio effettuato dall'Agenzia del demanio l'ente territoriale non risulti utilizzare i beni trasferiti, gli stessi rientrino nella proprieta' dello Stato, che ne assicura la migliore utilizzazione.
6. I beni trasferiti, con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi, entrano a far parte del patrimonio disponibile delle regioni e degli enti locali. Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con contestuale immissione di ciascun ente territoriale, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'atto formale di trasferimento del bene di cui ai commi 2 e 3, nel possesso giuridico e con subentro del medesimo in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al bene trasferito.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprieta' beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato.
8. Al fine di soddisfare le esigenze allocative delle amministrazioni statali, gli enti territoriali continuano ad assicurare allo Stato l'uso gratuito di immobili di loro proprieta' fino al permanere delle esigenze medesime.
9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
10. Alle risorse nette derivanti a ciascun ente territoriale dall'eventuale alienazione degli immobili trasferiti ai sensi del presente articolo ovvero dall'eventuale cessione di quote di fondi immobiliari cui i medesimi immobili siano conferiti si applicano le disposizioni dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.
11. In considerazione dell'eccezionalita' della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di riduzione del debito pubblico, al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria e promuovere iniziative volte allo sviluppo economico e alla coesione sociale, e' altresi' destinato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, con le modalita' di cui al comma 5 dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, salvo che una percentuale uguale o maggiore non sia destinata per legge alla riduzione del debito del medesimo ente. Per la parte non destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, resta fermo quanto disposto dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
12. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, si applicano solo in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo.
13. All'articolo 33, comma 8-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il quinto periodo e' soppresso;
b) al sesto periodo, le parole: «, nonche' l'attribuzione agli Enti territoriali delle quote dei fondi, nel rispetto della ripartizione e per le finalita' previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, limitatamente ai beni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), sopra richiamato, derivanti dal conferimento ai predetti fondi immobiliari» sono soppresse.
Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'articolo 5 del
decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, recante
"Attribuzione a comuni, province, citta' metropolitane e
regioni di un proprio patrimonio, in attuazione
dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42":
"Art. 5 (Tipologie dei beni)
1. I beni immobili statali e i beni mobili statali in
essi eventualmente presenti che ne costituiscono arredo o
che sono posti al loro servizio che, a titolo non oneroso,
sono trasferiti ai sensi dell'articolo 3 a Comuni,
Province, Citta' metropolitane e Regioni sono i seguenti:
a) i beni appartenenti al demanio marittimo e relative
pertinenze, come definiti dall'articolo 822 del codice
civile e dall'articolo 28 del codice della navigazione, con
esclusione di quelli direttamente utilizzati dalle
amministrazioni statali;
b) i beni appartenenti al demanio idrico e relative
pertinenze, nonche' le opere idrauliche e di bonifica di
competenza statale, come definiti dagli articoli 822, 942,
945, 946 e 947 del codice civile e dalle leggi speciali di
settore, ad esclusione:
1) dei fiumi di ambito sovraregionale;
2) dei laghi di ambito sovraregionale per i quali non
intervenga un'intesa tra le Regioni interessate, ferma
restando comunque la eventuale disciplina di livello
internazionale;
c) gli aeroporti di interesse regionale o locale
appartenenti al demanio aeronautico civile statale e le
relative pertinenze, diversi da quelli di interesse
nazionale cosi' come definiti dall'articolo 698 del codice
della navigazione;
d) le miniere e le relative pertinenze ubicate su
terraferma;
e) gli altri beni immobili dello Stato, ad eccezione di
quelli esclusi dal trasferimento.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, sono in ogni
caso esclusi dal trasferimento: gli immobili in uso per
comprovate ed effettive finalita' istituzionali alle
amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo,
agli enti pubblici destinatari di beni immobili dello Stato
in uso governativo e alle Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni; i porti e gli aeroporti di rilevanza
economica nazionale e internazionale, secondo la normativa
di settore; i beni appartenenti al patrimonio culturale,
salvo quanto previsto dalla normativa vigente e dal comma 7
del presente articolo; le reti di interesse statale, ivi
comprese quelle stradali ed energetiche; le strade ferrate
in uso di proprieta' dello Stato; sono altresi' esclusi dal
trasferimento di cui al presente decreto i parchi nazionali
e le riserve naturali statali. I beni immobili in uso per
finalita' istituzionali sono inseriti negli elenchi dei
beni esclusi dal trasferimento in base a criteri di
economicita' e di concreta cura degli interessi pubblici
perseguiti.
3. Le amministrazioni statali e gli altri enti di cui
al comma 2 trasmettono, in modo adeguatamente motivato, ai
sensi del medesimo comma 2, alla Agenzia del demanio entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo gli elenchi dei beni immobili di cui
richiedono l'esclusione. L'Agenzia del demanio puo'
chiedere chiarimenti in ordine alle motivazioni trasmesse,
anche nella prospettiva della riduzione degli oneri per
locazioni passive a carico del bilancio dello Stato. Entro
il predetto termine anche l'Agenzia del demanio compila
l'elenco di cui al primo periodo. Entro i successivi
quarantacinque giorni, previo parere della Conferenza
Unificata, da esprimersi entro il termine di trenta giorni,
con provvedimento del direttore dell'Agenzia l'elenco
complessivo dei beni esclusi dal trasferimento e' redatto
ed e' reso pubblico, a fini notiziali, con l'indicazione
delle motivazioni pervenute, sul sito internet
dell'Agenzia. Con il medesimo procedimento, il predetto
elenco puo' essere integrato o modificato.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
del Ministro per le riforme per il federalismo, previa
intesa sancita in sede di Conferenza Unificata ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono individuati e attribuiti i beni immobili comunque
in uso al Ministero della difesa che possono essere
trasferiti ai sensi del comma 1, in quanto non ricompresi
tra quelli utilizzati per le funzioni di difesa e sicurezza
nazionale, non oggetto delle procedure di cui all'articolo
14-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, di cui all'articolo 2, comma 628, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 e di cui alla legge 23 dicembre 2009,
n. 191, nonche' non funzionali alla realizzazione dei
programmi di riorganizzazione dello strumento militare
finalizzati all'efficace ed efficiente esercizio delle
citate funzioni, attraverso gli specifici strumenti
riconosciuti al Ministero della difesa dalla normativa
vigente.
5. Nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione e
dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo
culturale, definiti ai sensi e con i contenuti di cui
all'articolo 112, comma 4, del codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, e successive modificazioni, lo Stato provvede,
entro un anno dalla data di presentazione della domanda di
trasferimento, al trasferimento alle Regioni e agli altri
enti territoriali, ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del
citato codice, dei beni e delle cose indicati nei suddetti
accordi di valorizzazione.
5-bis. 5-ter. ( abrogati )
6. Nelle citta' sedi di porti di rilevanza nazionale
possono essere trasferite dall'Agenzia del demanio al
Comune aree gia' comprese nei porti e non piu' funzionali
all'attivita' portuale e suscettibili di programmi pubblici
di riqualificazione urbanistica, previa autorizzazione
dell'Autorita' portuale, se istituita, o della competente
Autorita' marittima.
7. Sono in ogni caso esclusi dai beni di cui al comma 1
i beni costituenti la dotazione della Presidenza della
Repubblica, nonche' i beni in uso a qualsiasi titolo al
Senato della Repubblica, alla Camera dei Deputati, alla
Corte Costituzionale, nonche' agli organi di rilevanza
costituzionale."
- Si riporta il testo vigente dei commi 222, 222-bis e
222-ter, dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2010)":
"Art. 2. (Disposizioni diverse)
(omissis)
222. A decorrere dal 1° gennaio 2010, le
amministrazioni dello Stato di cui all' articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, incluse la Presidenza del
Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali,
comunicano annualmente all'Agenzia del demanio, entro il 31
gennaio, la previsione triennale: a) del loro fabbisogno di
spazio allocativo; b) delle superfici da esse occupate non
piu' necessarie. Le predette amministrazioni comunicano
altresi' all'Agenzia del demanio, entro il 31 marzo 2011,
le istruttorie in corso per reperire immobili in locazione.
L'Agenzia del demanio, verificata la corrispondenza dei
fabbisogni comunicati con gli obiettivi di contenimento
della spesa pubblica di cui agli articoli 1, commi 204 e
seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, nonche' 74 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni: a)
accerta l'esistenza di immobili da assegnare in uso fra
quelli di proprieta' dello Stato ovvero trasferiti ai fondi
comuni d'investimento immobiliare di cui all' articolo 4
del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e
successive modificazioni; b) verifica la congruita' del
canone degli immobili di proprieta' di terzi, ai sensi
dell' articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, individuati dalle predette amministrazioni tramite
indagini di mercato; c) rilascia alle predette
amministrazioni il nulla osta alla stipula dei contratti di
locazione ovvero al rinnovo di quelli in scadenza,
ancorche' sottoscritti dall'Agenzia del demanio. E' nullo
ogni contratto di locazione stipulato dalle predette
amministrazioni senza il preventivo nulla osta alla stipula
dell'Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli
stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi
della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri. Le predette amministrazioni
adempiono i contratti sottoscritti, effettuano il pagamento
dei canoni di locazione ed assumono ogni responsabilita' e
onere per l'uso e la custodia degli immobili assunti in
locazione. Le medesime amministrazioni hanno l'obbligo di
comunicare all'Agenzia del demanio, entro 30 giorni dalla
data di stipula, l'avvenuta sottoscrizione del contratto di
locazione e di trasmettere alla stessa Agenzia copia del
contratto annotato degli estremi di registrazione presso il
competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Per le
finalita' di cui al citato articolo 1, commi 204 e
seguenti, della legge n. 296 del 2006, e successive
modificazioni, le predette amministrazioni comunicano
all'Agenzia del demanio entro il 30 giugno 2010 l'elenco
dei beni immobili di proprieta' di terzi utilizzati a
qualsiasi titolo. Sulla base di tali comunicazioni
l'Agenzia del demanio elabora un piano di razionalizzazione
degli spazi, trasmettendolo alle amministrazioni
interessate e al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del tesoro. A decorrere dal 1° gennaio 2010,
fermo restando quanto previsto dall' articolo 2, commi 618
e 619, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le
amministrazioni interessate comunicano semestralmente
all'Agenzia del demanio gli interventi manutentivi
effettuati sia sugli immobili di proprieta' dello Stato,
alle medesime in uso governativo, sia su quelli di
proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi titolo, nonche'
l'ammontare dei relativi oneri. Gli stanziamenti alle
singole amministrazioni per gli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2011, non potranno eccedere gli importi spesi e
comunicati all'Agenzia del demanio, fermi restando i limiti
stabiliti dall'articolo 2, comma 618, della legge 24
dicembre 2007, n. 244. Entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, tutte le
amministrazioni pubbliche di cui al citato articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e
successive modificazioni, che utilizzano o detengono, a
qualunque titolo, immobili di proprieta' dello Stato o di
proprieta' dei medesimi soggetti pubblici, trasmettono al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del
tesoro l'elenco identificativo dei predetti beni ai fini
della redazione del rendiconto patrimoniale delle
Amministrazioni pubbliche a valori di mercato. Entro il 31
luglio di ciascun anno successivo a quello di trasmissione
del primo elenco, le amministrazioni di cui al citato
articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del
2001, e successive modificazioni, comunicano le eventuali
variazioni intervenute. Qualora emerga l'esistenza di
immobili di proprieta' dello Stato non in gestione
dell'Agenzia del demanio, gli stessi rientrano nella
gestione dell'Agenzia. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze l'obbligo di comunicazione
puo' essere esteso ad altre forme di attivo ai fini della
redazione dei predetti conti patrimoniali. In caso di
inadempimento dei predetti obblighi di comunicazione e di
trasmissione, l'Agenzia del demanio e il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro ne
effettuano la segnalazione alla Corte dei conti per gli
atti di rispettiva competenza. Gli enti di previdenza
inclusi tra le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
effettuano entro il 31 dicembre 2010 un censimento degli
immobili di loro proprieta', con specifica indicazione
degli immobili strumentali e di quelli in godimento a
terzi. La ricognizione e' effettuata con le modalita'
previste con decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze. Con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia del demanio sono stabilite le
modalita' delle comunicazioni e delle trasmissioni previste
dal presente comma.
222-bis. L'ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio e'
perseguita dalle Amministrazioni di cui al precedente comma
222 rapportando gli stessi alle effettive esigenze
funzionali degli uffici e alle risorse umane impiegate
avuto riguardo ad un parametro di riferimento compreso tra
20 e 25 metri quadrati per addetto. Le Amministrazioni
interessate pongono in essere entro 90 giorni dalla data di
pubblicazione della presente disposizione piani di
razionalizzazione degli spazi nel rispetto dei parametri
sopraindicati senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Detti piani devono essere comunicati
all'Agenzia del Demanio. Le medesime Amministrazioni
comunicano al Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato, il rapporto mq/addetto scaturente dagli indicati
piani di razionalizzazione dalle stesse predisposti. In
caso di nuova costruzione o di ristrutturazione integrale,
il rapporto mq/addetto e' determinato dall'Agenzia del
Demanio entro il 31 dicembre 2012. Una quota parte pari al
15 per cento dei risparmi di spesa conseguiti dalle singole
Amministrazioni ad esito della razionalizzazione degli
spazi e' dalle stesse utilizzata, in sede di
predisposizione del bilancio di previsione per l'anno
successivo a quello in cui e' stata verificata e accertata
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze la
sussistenza dei risparmi di spesa conseguiti, per essere
destinata alla realizzazione di progetti di miglioramento
della qualita' dell'ambiente di lavoro e di miglioramento
del benessere organizzativo purche' inseriti nell'ambito
dei piani di razionalizzazione. Nella predisposizione dei
piani di ottimizzazione e razionalizzazione degli spazi
dovranno in ogni caso essere tenute in considerazione le
vigenti disposizioni sulla riduzione degli assetti
organizzativi, ivi comprese quelle recate dal presente
decreto. Le presenti disposizioni costituiscono principio a
cui le Regioni e gli Enti locali, negli ambiti di
rispettiva competenza, adeguano i propri ordinamenti.
222-ter. Al fine del completamento del processo di
razionalizzazione e ottimizzazione dell'utilizzo, a
qualunque titolo, degli spazi destinati all'archiviazione
della documentazione cartacea, le Amministrazioni statali
procedono entro il 31 dicembre di ogni anno, con le
modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica
8 gennaio 2001, n. 37, allo scarto degli atti di archivio.
In assenza di tale attivita' di cui al presente comma le
Amministrazioni non possono essere destinatarie della quota
parte dei risparmi di spesa previsti dal sesto periodo del
precedente comma 222-bis. Le predette Amministrazioni
devono comunicare annualmente all'Agenzia del Demanio gli
spazi ad uso archivio resisi liberi all'esito della
procedura di cui sopra, per consentire di avviare, ove
possibile, un processo di riunificazione, in poli logistici
allo scopo destinati, degli archivi di deposito delle
Amministrazioni."
- Si riporta il testo dell'articolo 33 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante
"Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.",
come modificato dalla presente legge:
"Art. 33 (Disposizioni in materia di valorizzazione del
patrimonio immobiliare)
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' costituita una societa' di gestione del
risparmio avente capitale sociale pari ad almeno un milione
di euro per l'anno 2012, per l'istituzione di uno o piu'
fondi d'investimento al fine di partecipare in fondi
d'investimento immobiliari chiusi promossi o partecipati da
regioni, provincie, comuni anche in forma consorziata o
associata ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, ed altri enti pubblici ovvero da societa'
interamente partecipate dai predetti enti, al fine di
valorizzare o dismettere il proprio patrimonio immobiliare
disponibile. Per le stesse finalita' di cui al primo
periodo e' autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per
l'anno 2013. La pubblicazione del suddetto decreto fa luogo
ad ogni adempimento di legge. Il capitale della societa' di
gestione del risparmio di cui al primo periodo del presente
comma e' detenuto interamente dal Ministero dell'economia e
delle finanze, fatto salvo quanto previsto dal successivo
comma 8-bis. I fondi istituiti dalla societa' di gestione
del risparmio costituita dal Ministro dell'economia e delle
finanze partecipano a quelli di cui al comma 2 mediante la
sottoscrizione di quote da questi ultimi offerte su base
competitiva a investitori qualificati al fine di conseguire
la liquidita' necessaria per la realizzazione degli
interventi di valorizzazione. I fondi istituiti dalla
societa' di gestione del risparmio costituita dal Ministro
dell'economia e delle finanze ai sensi del presente comma
investono anche direttamente al fine di acquisire immobili
in locazione passiva alle pubbliche amministrazioni. Con
successivo decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze possono essere stabilite le modalita' di
partecipazione del suddetto fondo a fondi titolari di
diritti di concessione o d'uso su beni indisponibili e
demaniali, che prevedano la possibilita' di locare in tutto
o in parte il bene oggetto della concessione.
2. Ai fondi comuni di investimento immobiliare promossi
o partecipati da regioni, provincie, comuni anche in forma
consorziata o associata ai sensi del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, ed da altri enti pubblici ovvero da
societa' interamente partecipate dai predetti enti, ai
sensi del comma 1 possono essere apportati a fronte
dell'emissione di quote del fondo medesimo, ovvero
trasferiti, beni immobili e diritti reali immobiliari, con
le procedure dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, nonche' quelli trasferiti ai sensi del
decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. Tali apporti o
trasferimenti devono avvenire sulla base di progetti di
utilizzo o di valorizzazione approvati con delibera
dell'organo di governo dell'ente, previo esperimento di
procedure di selezione della Societa' di gestione del
risparmio tramite procedure di evidenza pubblica. Possono
presentare proposte di valorizzazione anche soggetti
privati secondo le modalita' di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163. Nel caso dei beni individuati sulla
base di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del
decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, la domanda
prevista dal comma 4, dell'articolo 3 del citato decreto
legislativo puo' essere motivata dal trasferimento dei
predetti beni ai fondi di cui al presente comma. E'
abrogato l'articolo 6 del decreto legislativo 28 maggio
2010, n. 85. I soggetti indicati all'articolo 4, comma 1
del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
possono apportare beni ai suddetti fondi.
3. L'investimento nei fondi di cui ai commi 1, 8-ter e
8-quater, e' compatibile con le vigenti disposizioni in
materia di attivita' di copertura delle riserve tecniche
delle compagnie di assicurazione di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive
modificazioni, e ai provvedimenti ISVAP nn. 147 e 148 del
1996 e n. 36 del 2011, e successive modificazioni, nei
limiti ed alle condizioni ivi contenuti. Il venti per cento
del piano di impiego dei fondi disponibili previsto
dall'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per
gli enti pubblici, di natura assicurativa o previdenziale,
per gli anni 2012, 2013 e 2014 e' destinato alla
sottoscrizione delle quote dei fondi di cui al comma 1. Il
venti per cento del piano di impiego di cui al precedente
periodo e' destinato, per gli anni 2012, 2013 e 2014, alla
sottoscrizione delle quote dei fondi di cui ai successivi
commi 8-ter e 8-quater. La Cassa depositi e prestiti,
secondo le modalita' di cui all'articolo 3, comma 4-bis del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, puo'
partecipare ai fondi di cui ai commi 1, 8-ter e 8-quater.
4. La destinazione funzionale dei beni oggetto di
conferimento o trasferimento ai fondi di cui ai commi 2,
8-ter e 8-quater puo' essere conseguita mediante il
procedimento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni
previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si
conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dalla
data della delibera con cui viene promossa la costituzione
dei fondi. Con la medesima procedura si procede alla
regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili
conferiti. L'apporto o il trasferimento ai fondi di cui ai
commi 2, 8-ter e 8-quater e' sospensivamente condizionato
al completamento delle procedure amministrative di
valorizzazione e di regolarizzazione. Fino a quando la
valorizzazione dei beni trasferiti al fondo non sia
completata, secondo le valutazioni effettuate dalla
relativa societa' di gestione del risparmio, i soggetti
apportanti non possono alienare la maggioranza delle quote
del fondo. A seguito dell'apporto ai fondi di cui al comma
8-ter da parte degli Enti territoriali e' riconosciuto, in
favore di questi ultimi, un ammontare pari almeno al 70 per
cento del valore di apporto dei beni in quote del fondo;
compatibilmente con la pianificazione economico-finanziaria
dei fondi gestiti dalla societa' di gestione del risparmio
di cui al comma 1, la restante parte del valore e'
corrisposta in denaro.
5. Per gli immobili sottoposti alle norme di tutela di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante
Codice dei beni culturali e del paesaggio, si applicano gli
articoli 12 e 112 del citato decreto legislativo, nonche'
l'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio
2010, n. 85.
6. All'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:
"9-bis. In caso di conferimento a fondi di investimento
immobiliare dei beni inseriti negli elenchi di cui al comma
1, la destinazione funzionale prevista dal piano delle
alienazioni e delle valorizzazioni, se in variante rispetto
alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed in
itinere, puo' essere conseguita mediante il procedimento di
cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e delle corrispondenti disposizioni previste dalla
legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro
il termine perentorio di 180 giorni dall'apporto o dalla
cessione sotto pena di retrocessione del bene all'ente
locale. Con la medesima procedura si procede alla
regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili
conferiti."
7. Agli apporti e ai trasferimenti ai fondi effettuati
ai sensi del presente articolo si applicano le agevolazioni
di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 14-bis della legge 25
gennaio 1994, n. 86, e gli articoli 1, 3 e 4 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto la societa' Patrimonio dello Stato
s.p.a. e' sciolta ed e' posta in liquidazione con le
modalita' previste dal codice civile.
8-bis. I fondi istituiti dalla societa' di gestione del
risparmio costituita dal Ministero dell'economia e delle
finanze possono acquistare immobili ad uso ufficio di
proprieta' degli enti territoriali, utilizzati dagli stessi
o da altre pubbliche amministrazioni nonche' altri immobili
di proprieta' dei medesimi enti di cui sia completato il
processo di valorizzazione edilizio-urbanistico, qualora
inseriti in programmi di valorizzazione, recupero e
sviluppo del territorio. Le azioni della societa' di
gestione del risparmio di cui al comma 1 possono essere
trasferite, mediante decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, a titolo gratuito all'Agenzia del demanio.
Con apposita convenzione, a titolo oneroso, sono regolati i
rapporti fra la societa' di gestione di cui al comma 1 e
l'Agenzia del demanio. Per le attivita' svolte ai sensi del
presente articolo dall'Agenzia del demanio, quest'ultima
utilizza parte delle risorse appostate sul capitolo di
spesa n. 7754 dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui all'ultimo
periodo del comma 1 dell'articolo 6 della legge 12 novembre
2011, n. 183, sono utilizzate dall'Agenzia del demanio per
l'individuazione o l'eventuale costituzione della societa'
di gestione del risparmio o delle societa', per il
collocamento delle quote del fondo o delle azioni della
societa', nonche' per tutte le attivita', anche
propedeutiche, connesse alle operazioni di cui al presente
articolo.
8-ter. Allo scopo di conseguire la riduzione del debito
pubblico il Ministro dell'economia e delle finanze,
attraverso la societa' di gestione del risparmio di cui al
comma 1, promuove, con le modalita' di cui all'articolo 4
del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, la
costituzione di uno o piu' fondi comuni d'investimento
immobiliare, a cui trasferire o conferire immobili di
proprieta' dello Stato non utilizzati per finalita'
istituzionali, nonche' diritti reali immobiliari. Le
risorse derivanti dalla cessione delle quote del Ministero
dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per
l'ammortamento dei titoli di Stato, e destinate al
pagamento dei debiti dello Stato; a tale ultimo fine i
corrispettivi possono essere riassegnati al Fondo speciale
per reiscrizione dei residui perenti delle spese correnti e
al Fondo speciale per la reiscrizione dei residui perenti
in conto capitale, ovvero possono essere utilizzati per
incrementare l'importo stabilito dall'articolo 35, comma 1,
lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, si provvede alla determinazione delle percentuali
di riparto tra le finalita' indicate nel presente comma. Le
societa' controllate direttamente o indirettamente dallo
Stato possono deliberare il trasferimento o il conferimento
a tali fondi di immobili di proprieta'. I decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo
4 del citato decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
disciplinano, altresi', le modalita' di concertazione con
le competenti strutture tecniche dei diversi livelli di
governo territoriale interessati. Ai fondi di cui al
presente comma possono conferire beni anche i soggetti di
cui al comma 2 con le modalita' ivi previste, ovvero con
apposita deliberazione adottata secondo le procedure di cui
all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, anche in deroga all'obbligo di allegare il piano
delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari al bilancio.
Tale delibera deve indicare espressamente le destinazioni
urbanistiche non compatibili con le strategie di
trasformazione urbana. La totalita' delle risorse
rivenienti dalla valorizzazione ed alienazione degli
immobili di proprieta' delle Regioni e degli Enti locali
trasferiti ai fondi di cui al presente comma, e' destinata
alla riduzione del debito dell'Ente e, solo in assenza del
debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a
spese di investimento.
8-quater. Per le medesime finalita' di cui al comma
8-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze,
attraverso la societa' di gestione del risparmio di cui al
comma 1, promuove, altresi', con le modalita' di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, uno o piu' fondi comuni di investimento
immobiliare a cui sono trasferiti o conferiti, ai sensi del
comma 4, gli immobili di proprieta' dello Stato non piu'
utilizzati dal Ministero della difesa per finalita'
istituzionali e suscettibili di valorizzazione, nonche'
diritti reali immobiliari. Con uno o piu' decreti del
Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del demanio, da
emanarsi il primo entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore delle presenti disposizioni, sono individuati tutti
i beni di proprieta' statale assegnati al medesimo
Dicastero e non utilizzati dallo stesso per finalita'
istituzionali. L'inserimento degli immobili nei predetti
decreti ne determina la classificazione come patrimonio
disponibile dello Stato. A decorrere dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei citati decreti,
l'Agenzia del demanio avvia le procedure di
regolarizzazione e valorizzazione previste dal presente
articolo ovvero dall'articolo 33-bis, limitatamente ai beni
suscettibili di valorizzazione. Al predetto Dicastero sono
attribuite le risorse rivenienti dalla cessione delle quote
dei fondi a cura del Ministero dell'economia e delle
finanze in misura del 30 per cento, con prioritaria
destinazione alla razionalizzazione del settore
infrastrutturale, ad esclusione di spese di natura
ricorrente. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, su indicazione dell'Agenzia del demanio, sono
assegnate una parte delle restanti quote dello stesso
Ministero, nella misura massima del 25 per cento e minima
del 10 per cento delle stesse, agli Enti territoriali
interessati dalle procedure di cui al presente comma; le
risorse rivenienti dalla cessione delle stesse sono
destinate alla riduzione del debito dell'Ente e, solo in
assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente
eccedente, a spese di investimento. Le risorse derivanti
dalla cessione delle quote del Ministero dell'economia e
delle finanze sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento
dei titoli di Stato, e destinate al pagamento dei debiti
dello Stato; a tale ultimo fine i corrispettivi possono
essere riassegnati al Fondo speciale per reiscrizione dei
residui perenti delle spese correnti e al Fondo speciale
per la reiscrizione dei residui perenti in conto capitale,
ovvero possono essere utilizzati per incrementare l'importo
stabilito dall'articolo 35, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si
provvede alla determinazione delle percentuali di riparto
tra le finalita' indicate nel presente comma. Gli immobili,
individuati con i decreti del Ministero della difesa di cui
al secondo periodo del presente comma, non suscettibili di
valorizzazione rientrano nella disponibilita' dell'Agenzia
del demanio per la gestione e l'amministrazione secondo le
norme vigenti. Spettano all'Amministrazione della difesa
tutti gli obblighi di custodia degli immobili individuati
con i predetti decreti, fino al conferimento o al
trasferimento degli stessi ai fondi di cui al presente
comma ovvero fino alla formale riconsegna dei medesimi
all'Agenzia del demanio. La predetta riconsegna e' da
effettuarsi gradualmente e d'intesa con l'Agenzia del
demanio, a far data dal centoventesimo giorno dalla
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei relativi decreti
individuativi.
8-quinquies. In deroga alla normativa vigente, con
provvedimenti dell'Agenzia del demanio e' disposto
d'ufficio, laddove necessario, sulla base di elaborati
planimetrici in possesso, l'accatastamento o la
regolarizzazione catastale degli immobili di proprieta'
dello Stato, ivi compresi quelli in uso all'Amministrazione
della difesa. A seguito dell'emanazione dei predetti
provvedimenti, la competente Agenzia fiscale procede alle
conseguenti attivita' di iscrizione catastale. In caso di
dismissione degli immobili di proprieta' dello Stato,
eventuali regolarizzazioni catastali possono essere
eseguite, anche successivamente agli atti o ai
provvedimenti di trasferimento, a cura degli acquirenti.
Tutte le attivita' rese in favore delle Amministrazioni
dall'Agenzia del demanio ai sensi del presente articolo e
del successivo articolo 33-bis, sono svolte da quest'ultima
a titolo oneroso sulla base di specifiche convenzioni con
le parti interessate.
8-sexies. I decreti di cui al presente articolo sono
soggetti al controllo preventivo della Corte dei conti."
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 9, del
citato decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85:
"Art. 9 (Disposizioni finali)
1. Tutti gli atti, contratti, formalita' e altri
adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto
sono esenti da ogni diritto e tributo.
2. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentiti il Ministro dell'interno, il
Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per
le riforme per il federalismo e il Ministro per i rapporti
con le Regioni, previa intesa sancita in sede di Conferenza
Unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono determinate le modalita', per
ridurre, a decorrere dal primo esercizio finanziario
successivo alla data del trasferimento, le risorse a
qualsiasi titolo spettanti alle Regioni e agli enti locali
contestualmente e in misura pari alla riduzione delle
entrate erariali conseguente alla adozione dei decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui agli articoli
3 e 7.
3. Alle procedure di spesa relative ai beni trasferiti
ai sensi delle disposizioni del presente decreto non si
applicano i vincoli relativi al rispetto del patto di
stabilita' interno, per un importo corrispondente alle
spese gia' sostenute dallo Stato per la gestione e la
manutenzione dei beni trasferiti. Tale importo e'
determinato secondo i criteri e con le modalita'
individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
le occorrenti variazioni di bilancio per la riduzione degli
stanziamenti dei capitoli di spesa interessati.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, in relazione ai trasferimenti dei beni
immobili di cui al presente decreto legislativo, e'
assicurata la coerenza tra il riordino e la riallocazione
delle funzioni e la dotazione delle risorse umane e
finanziarie, con il vincolo che al trasferimento delle
funzioni corrisponda un trasferimento del personale tale da
evitare ogni duplicazione di funzioni.
5. Le risorse nette derivanti a ciascuna Regione ed
ente locale dalla eventuale alienazione degli immobili del
patrimonio disponibile loro attribuito ai sensi del
presente decreto nonche' quelle derivanti dalla eventuale
cessione di quote di fondi immobiliari cui i medesimi beni
siano stati conferiti sono acquisite dall'ente territoriale
per un ammontare pari al settantacinque per cento delle
stesse. Le predette risorse sono destinate alla riduzione
del debito dell'ente e, solo in assenza del debito o
comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di
investimento. La residua quota del venticinque per cento e'
destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'interno, il Ministro per i rapporti con le
Regioni ed il Ministro per le riforme per il federalismo,
sono definite le modalita' di applicazione del presente
comma. Ciascuna Regione o ente locale puo' procedere
all'alienazione di immobili attribuiti ai sensi del
presente decreto legislativo previa attestazione della
congruita' del valore del bene da parte dell'Agenzia del
demanio o dell'Agenzia del territorio, secondo le
rispettive competenze. L'attestazione e' resa entro il
termine di trenta giorni dalla relativa richiesta.
6. Nell'attuazione del presente decreto legislativo e'
comunque assicurato il rispetto di quanto previsto
dall'articolo 28 della legge 5 maggio 2009, n. 42.".
- Si riporta il testo vigente del comma 443,
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita'
2013)":
"443. In applicazione del secondo periodo del comma 6
dell'articolo 162 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, i proventi da alienazioni di beni patrimoniali
disponibili possono essere destinati esclusivamente alla
copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di
queste o per la parte eccedente, per la riduzione del
debito."
- Il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, reca
"Attribuzione a comuni, province, citta' metropolitane e
regioni di un proprio patrimonio, in attuazione
dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42".
 
Art. 56-ter

Piani di azionariato

1. I Ministri dello sviluppo economico, della giustizia, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali presentano al Parlamento, entro il 30 settembre 2013, una relazione sulla disciplina, sulle esperienze e sulle prospettive dell'azionariato diffuso, ovvero della partecipazione, anche azionaria, dei dipendenti agli utili di impresa ed individuano le opportune misure, normative e di incentivazione fiscale, volte a favorire la diffusione delle predette esperienze in ambito nazionale e la collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende ai sensi dell'articolo 46 della Costituzione a partire dai piani di azionariato.
Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 46 della
Costituzione della Repubblica italiana:
"Art. 46. Ai fini della elevazione economica e sociale
del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione,
la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a
collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi,
alla gestione delle aziende."
 
Art. 56-quater

Diritto di ripensamento per l'offerta fuori sede
nei servizi di investimento

1. All'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Ferma restando l'applicazione della disciplina di cui al primo e al secondo periodo ai servizi di investimento di cui all'articolo 1, comma 5, lettere c), c-bis) e d), per i contratti sottoscritti a decorrere dal 1° settembre 2013 la medesima disciplina si applica anche ai servizi di investimento di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a)».
Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 30, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante "Testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6
febbraio 1996, n. 52.", come modificato dalla presente
legge:
"Art. 30 (Offerta fuori sede)
1. Per offerta fuori sede si intendono la promozione e
il collocamento presso il pubblico:
a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede
legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente
l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o
del collocamento;
b) di servizi e attivita' di investimento in luogo
diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta,
promuove o colloca il servizio o l'attivita'.
2. Non costituisce offerta fuori sede:
a) l'offerta effettuata nei confronti di clienti
professionali, come individuati ai sensi dell'articolo 6,
commi 2-quinquies e 2-sexies;
b) l'offerta di propri strumenti finanziari rivolta ai
componenti del consiglio di amministrazione ovvero del
consiglio di gestione, ai dipendenti, nonche' ai
collaboratori non subordinati dell'emittente, della
controllante ovvero delle sue controllate, effettuata
presso le rispettive sedi o dipendenze.
3. L'offerta fuori sede di strumenti finanziari puo'
essere effettuata:
a) dai soggetti autorizzati allo svolgimento dei
servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere c) e
c-bis);
b) dalle SGR, dalle societa' di gestione armonizzate e
dalle SICAV, limitatamente alle quote e alle azioni di
OICR.
4. Le imprese di investimento, le banche, gli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto
dall'articolo 107 del testo unico bancario, le Sgr e le
societa' di gestione armonizzate possono effettuare
l'offerta fuori sede dei propri servizi e attivita' di
investimento. Ove l'offerta abbia per oggetto servizi e
attivita' prestati da altri intermediari, le imprese di
investimento e le banche devono essere autorizzate allo
svolgimento dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 5,
lettere c) o c-bis).
5. Le imprese di investimento possono procedere
all'offerta fuori sede di prodotti diversi dagli strumenti
finanziari e dai servizi e attivita' d'investimento, le cui
caratteristiche sono stabilite con regolamento dalla
CONSOB, sentita la Banca d'Italia.
6. L'efficacia dei contratti di collocamento di
strumenti finanziari o di gestione di portafogli
individuali conclusi fuori sede e' sospesa per la durata di
sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da
parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore
puo' comunicare il proprio recesso senza spese ne'
corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto
abilitato; tale facolta' e' indicata nei moduli o formulari
consegnati all'investitore. Ferma restando l'applicazione
della disciplina di cui al primo e al secondo periodo ai
servizi di investimento di cui all'articolo 1, comma 5,
lettere c), c-bis) e d), per i contratti sottoscritti a
decorrere dal 1° settembre 2013 la medesima disciplina si
applica anche ai servizi di investimento di cui
all'articolo 1, comma 5, lettera a). La medesima disciplina
si applica alle proposte contrattuali effettuate fuori
sede.
7. L'omessa indicazione della facolta' di recesso nei
moduli o formulari comporta la nullita' dei relativi
contratti, che puo' essere fatta valere solo dal cliente.
8. Il comma 6 non si applica alle offerte pubbliche di
vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di voto o
di altri strumenti finanziari che permettano di acquisire o
sottoscrivere tali azioni, purche' le azioni o gli
strumenti finanziari siano negoziati in mercati
regolamentati italiani o di paesi dell'Unione Europea.
9. Il presente articolo si applica anche ai prodotti
finanziari diversi dagli strumenti finanziari e,
limitatamente ai soggetti abilitati, ai prodotti finanziari
emessi da imprese di assicurazione.".
 
Art. 56-quinquies

Modifica all'articolo 112 del testo unico
di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993

1. All'articolo 112, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In attesa di un riordino complessivo degli strumenti di intermediazione finanziaria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, possono continuare a svolgere la propria attivita', senza obbligo di iscrizione nell'albo di cui all'articolo 106, le societa' cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, esistenti alla data del 1° gennaio 1996 e le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti dei propri soci, a condizione che:
a) non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia forma tecnica;
b) il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei soci non sia superiore a quindici milioni di euro;
c) l'importo unitario del finanziamento sia di ammontare non superiore a 20.000 euro;
d) i finanziamenti siano concessi a condizioni piu' favorevoli di quelli presenti sul mercato».
Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 112, del decreto
legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante "Testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia", come
modificato dalla presente legge:
"Art. 112 (Altri soggetti operanti nell'attivita' di
concessione di finanziamenti)
1. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in
un elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo
112-bis ed esercitano in via esclusiva l'attivita' di
garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o
strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dal
Ministro dell'economia e delle finanze e delle riserve di
attivita' previste dalla legge.
1-bis. I confidi tenuti ad iscriversi nell'albo di cui
all'articolo 106 sono esclusi dall'obbligo di iscrizione
nell'elenco tenuto dall'Organismo previsto all'articolo
112-bis.
2. L'iscrizione e' subordinata al ricorrere delle
condizioni di forma giuridica, di capitale sociale o fondo
consortile, patrimoniali, di oggetto sociale e di assetto
proprietario individuate dall'articolo 13 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni, nonche' al possesso da parte di coloro che
detengono partecipazioni e dei soggetti che svolgono
funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei
requisiti di onorabilita' stabiliti ai sensi degli articoli
25 e 26. La sede legale e quella amministrativa devono
essere situate nel territorio della Repubblica.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia, determina i criteri oggettivi,
riferibili al volume di attivita' finanziaria in base ai
quali sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere
l'autorizzazione per l'iscrizione nell'albo previsto
dall'articolo 106. La Banca d'Italia stabilisce, con
proprio provvedimento, gli elementi da prendere in
considerazione per il calcolo del volume di attivita'
finanziaria. In deroga all'articolo 106, per l'iscrizione
nell'albo i confidi possono adottare la forma di societa'
consortile a responsabilita' limitata.
4. I confidi iscritti nell'albo esercitano in via
prevalente l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi.
5. I confidi iscritti nell'albo possono svolgere,
prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o
socie, le seguenti attivita':
a) prestazione di garanzie a favore
dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine
dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese
consorziate o socie;
b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, di
fondi pubblici di agevolazione;
c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, di
contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di
garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese
consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.
6. I confidi iscritti nell'albo possono, in via
residuale, concedere altre forme di finanziamento ai sensi
dell'articolo 106, comma 1, nei limiti massimi stabiliti
dalla Banca d'Italia.
7. I soggetti diversi dalle banche, gia' operanti alla
data di entrata in vigore della presente disposizione i
quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in
ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli
prestiti possono continuare a svolgere la propria
attivita', in considerazione del carattere marginale della
stessa, nel rispetto delle modalita' operative e dei limiti
quantitativi determinati dal CICR. Possono inoltre
continuare a svolgere la propria attivita', senza obbligo
di iscrizione nell'albo di cui all'articolo 106, gli enti e
le societa' cooperative costituiti entro il 1° gennaio 1993
tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica,
gia' iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente
alla data del 4 settembre 2010, ove si verifichino le
condizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro
del tesoro del 29 marzo 1995. In attesa di un riordino
complessivo degli strumenti di intermediazione finanziaria,
e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, possono
continuare a svolgere la propria attivita', senza obbligo
di iscrizione nell'albo di cui all'articolo 106, le
societa' cooperative di cui al capo I del titolo VI del
libro quinto del codice civile, esistenti alla data del 1o
gennaio 1996 e le cui azioni non siano negoziate in mercati
regolamentati, che concedono finanziamenti sotto qualsiasi
forma esclusivamente nei confronti dei propri soci, a
condizione che:
a) non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia forma
tecnica;
b) il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei
soci non sia superiore a quindici milioni di euro;
c) l'importo unitario del finanziamento sia di
ammontare non superiore a 20.000 euro;
d) i finanziamenti siano concessi a condizioni piu'
favorevoli di quelli presenti sul mercato.
8. Le agenzie di prestito su pegno previste
dall'articolo 115 del reale decreto 18 giugno 1931, n. 773,
sono sottoposte alle disposizioni dell'articolo 106. La
Banca d'Italia puo' dettare disposizioni per escludere
l'applicazione alle agenzie di prestito su pegno di alcune
disposizioni previste dal presente titolo.".
 
Art. 57

Interventi straordinari a favore della ricerca
per lo sviluppo del Paese

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca favorisce interventi diretti al sostegno e allo sviluppo delle attivita' di ricerca fondamentale e di ricerca industriale, mediante la concessione di contributi alla spesa nel limite del cinquanta per cento della quota relativa alla contribuzione a fondo perduto disponibili nel Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), con particolare riferimento:
a) al rafforzamento della ricerca fondamentale condotta nelle universita' e negli enti pubblici di ricerca;
b) alla creazione e allo sviluppo di start-up innovative e spin-off universitari;
c) alla valorizzazione dei progetti di social innovation per giovani al di sotto dei 30 anni;
d) al sostegno allo sviluppo di capitale di rischio e crowdfunding;
e) al potenziamento del rapporto tra mondo della ricerca pubblica e imprese, mediante forme di sostegno che favoriscano la partecipazione del mondo industriale al finanziamento dei corsi di dottorato e di assegni di ricerca;
f) al potenziamento infrastrutturale delle universita' e degli enti pubblici di ricerca, anche in relazione alla partecipazione alle grandi reti infrastrutturali europee nell'ambito del programma europeo Horizon 2020;
g) al sostegno agli investimenti in ricerca delle piccole e medie imprese, e in particolare delle societa' nelle quali la maggioranza delle quote o delle azioni del capitale sia posseduta da giovani al di sotto dei 35 anni;
h) alla valorizzazione di grandi progetti/programmi a medio-lungo termine condotti in partenariato tra imprese e mondo pubblico della ricerca, con l'obiettivo di affrontare le grandi sfide sociali contemporanee;
i) al supporto e alla incentivazione dei ricercatori che risultino assegnatari di borse di studio, assegni o altre forme similari di sovvenzione dell'Unione europea, ovvero dei progetti finanziati a carico dei fondi per progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) o del Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB);
l) al sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese che partecipano a bandi europei di ricerca.
l-bis) al sostegno in favore di progetti di ricerca in campo umanistico, artistico e musicale, con particolare riferimento alla digitalizzazione e messa on line dei relativi prodotti.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse disponibili nel FAR da destinare agli interventi di cui al comma 1. Dette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate all'apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per le finalita' di cui al presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 57-bis

Modifica all'articolo 1, comma 58,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228

1. All'articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' quelli adottati ai sensi del medesimo articolo per l'anno scolastico 2013-2014 relativamente ai soli soggetti di cui al primo periodo del comma 8 del medesimo articolo 26 della legge n. 448 del 1998».
2. Per l'attuazione del comma 1, e' autorizzata una spesa nel limite massimo di 1,1 milioni di euro per l'anno 2013 e di 2,2 milioni di euro per l'anno 2014. Ai relativi oneri si provvede, per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma «Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio» della missione «Istruzione scolastica» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e, per l'anno 2014, mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui all'articolo 58, comma 5.
Riferimenti normativi

-Si riporta il testo vigente dell'art. 1, comma 58,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Legge di stabilita' 2013)", come modificato dalla
presente legge:
"58. Sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento
fuori ruolo, gia' adottati ai sensi dell'articolo 26, comma
8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel testo vigente
prima della data di entrata in vigore della presente legge,
per l'anno scolastico 2012-2013, nonche' quelli adottati ai
sensi del medesimo articolo per l'anno scolastico 2013-2014
e relativamente ai soli soggetti di cui al primo periodo
del comma 8 del medesimo articolo 26 della legge n.448 del
1998."
-Si riporta il testo dell'articolo 21, comma 5, lettera
b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di
contabilita' e finanza pubblica":
Art. 21. Bilancio di previsione.
(omissis)
5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si
ripartiscono in:
a) (omissis)
b) spese rimodulabili.
(omissis)"
 
Art. 58

Disposizioni urgenti per lo sviluppo
del sistema universitario e degli enti di ricerca

1. Al fine di favorire lo sviluppo del sistema universitario e della ricerca all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 13-bis, le parole «triennio 2012-2014» sono sostituite dalle seguenti «biennio 2012-2013» e le parole «per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti «per gli anni 2014 e 2015»;
b) al comma 14, le parole «quadriennio 2011-2014» sono sostituite dalle seguenti «triennio 2011-2013» e le parole «per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti «per gli anni 2014 e 2015».
2. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle universita' statali e' incrementato di euro 21,4 milioni nell'anno 2014 ed euro 42,7 milioni a decorrere dall'anno 2015 e il Fondo ordinario per gli enti di ricerca e' incrementato di euro 3,6 milioni nell'anno 2014 ed euro 7,1 milioni a decorrere dall'anno 2015
3. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente periodo: «Non e' richiesto il parere della commissione di cui al terzo periodo nel caso di chiamate di studiosi che siano risultati vincitori di uno dei programmi di ricerca di alta qualificazione di cui al primo periodo, effettuate entro tre anni dalla vincita del programma».
3-bis. All'articolo 6, comma 12, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: «soggetti privati» sono aggiunte le seguenti: «nonche' da finanziamenti di soggetti pubblici destinati ad attivita' di ricerca».
4. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 25 milioni nell'anno 2014 ed euro 49,8 milioni a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 5.
5. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 le istituzioni scolastiche ed educative statali acquistano, ai sensi dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i servizi esternalizzati per le funzioni corrispondenti a quelle assicurate dai collaboratori scolastici loro occorrenti nel limite della spesa che si sosterrebbe per coprire i posti di collaboratore scolastico accantonati ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119. A decorrere dal medesimo anno scolastico il numero di posti accantonati non e' inferiore a quello dell'anno scolastico 2012/2013. In relazione a quanto previsto dal presente comma, le risorse destinate alle convenzioni per i servizi esternalizzati sono ridotte di euro 25 milioni per l'anno 2014 e di euro 49,8 milioni a decorrere dall'anno 2015.
6. Eventuali risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli indicati al comma 5 del presente articolo, tenuto anche conto della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivati dal comma 9 dell'articolo 59 del presente decreto, rimangono a disposizione per le esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche e per le supplenze brevi.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
7-bis. Il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, per le eccezionali e straordinarie esigenze delle aziende sperimentali connesse allo svolgimento di attivita' agricole, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di utilizzo di tipologie di lavoro flessibile, puo' assumere operai agricoli il cui rapporto di lavoro e' regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e dai contratti integrativi provinciali. L'assunzione puo' avvenire solo per l'esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o a carattere saltuario, nel rispetto dei limiti temporali e dei vincoli previsti dalla normativa vigente per ciascuna tipologia di contratto.
Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'articolo 66, commi
13-bis e 14, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria", come modificato dalla presente legge:
"Art. 66. Turn over.
(omissis)
13-bis. Per il biennio 2012-2013 il sistema delle
universita' statali, puo' procedere ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo
determinato nel limite di un contingente corrispondente ad
una spesa pari al venti per cento di quella relativa al
corrispondente personale complessivamente cessato dal
servizio nell'anno precedente. La predetta facolta' e'
fissata nella misura del cinquanta per cento per gli anni
2014 e 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno
2016. L'attribuzione a ciascuna universita' del contingente
delle assunzioni di cui ai periodi precedenti e' effettuata
con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita'
e della Ricerca, tenuto conto di quanto previsto
dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n.
49. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della
Ricerca procede annualmente al monitoraggio delle
assunzioni effettuate comunicandone gli esiti al Ministero
dell'economia e delle finanze. Al fine di completarne
l'istituzione delle attivita', sino al 31 dicembre 2014, le
disposizioni precedenti non si applicano agli istituti ad
ordinamento speciale, di cui ai decreti del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 luglio
2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2
agosto 2005, 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005, e 18 novembre 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre
2005.
14. Per l'anno 2010 gli enti di ricerca possono
procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di
mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato
nei limiti di cui all'articolo 1, comma 643, della legge 27
dicembre 2006, n. 296. Per il triennio 2011-2013 gli enti
di ricerca possono procedere, per ciascun anno, previo
effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad
assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle
proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal
bilancio consuntivo dell'anno precedente, purche' entro il
limite del 20 per cento delle risorse relative alla
cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato
intervenute nell'anno precedente. La predetta facolta'
assunzionale e' fissata nella misura del 50 per cento per
gli anni 2014 e 2015 e del 100 per cento a decorrere
dall'anno 2016. "
-Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, comma 9,
della legge 4 novembre 2005, n. 230, recante "Nuove
disposizioni concernenti i professori e i ricercatori
universitari e delega al Governo per il riordino del
reclutamento dei professori universitari", come modificato
dalla presente legge:
"9. Nell'ambito delle relative disponibilita' di
bilancio, le universita' possono procedere alla copertura
di posti di professore ordinario e associato e di
ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi
stabilmente impegnati all'estero in attivita' di ricerca o
insegnamento a livello universitario da almeno un triennio,
che ricoprono una posizione accademica equipollente in
istituzioni universitarie o di ricerca estere, ovvero che
abbiano gia' svolto per chiamata diretta autorizzata dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un
periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle
universita' italiane e conseguito risultati scientifici
congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la
chiamata, ovvero di studiosi che siano risultati vincitori
nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta
qualificazione, identificati con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti
l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca e il Consiglio universitario
nazionale, finanziati dall'Unione europea o dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
Nell'ambito delle relative disponibilita' di bilancio, le
universita' possono altresi' procedere alla copertura dei
posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di
studiosi di chiara fama. A tali fini le universita'
formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca il quale concede o rifiuta
il nulla osta alla nomina, previo parere di una
commissione, nominata dal Consiglio universitario
nazionale, composta da tre professori ordinari appartenenti
al settore scientifico-disciplinare in riferimento al quale
e' proposta la chiamata. Non e' richiesto il parere della
commissione di cui al terzo periodo nel caso di chiamate di
studiosi che siano risultati vincitori di uno dei programmi
di ricerca di alta qualificazione di cui al primo periodo,
effettuate entro tre anni dalla vincita del programma. Si
prescinde dal parere dell'anzidetta commissione nel caso di
chiamate di studiosi che siano risultati vincitori di uno
dei programmi di ricerca di alta qualificazione di cui al
primo periodo, effettuate entro tre anni dalla vincita del
programma. Il rettore, con proprio decreto, dispone la
nomina determinando la relativa classe di stipendio sulla
base della eventuale anzianita' di servizio e di
valutazioni di merito."
-Si riporta il testo vigente dell'articolo 6, comma 12,
quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitivita' economica", come modificato
dalla presente legge:
"Art. 6. Riduzione dei costi degli apparati
amministrativi.
(omissis)
12. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
incluse le autorita' indipendenti, non possono effettuare
spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle
missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle
missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del
personale di magistratura, nonche' di quelle strettamente
connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili
per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e
organismi internazionali o comunitari, nonche' con
investitori istituzionali necessari alla gestione del
debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento
della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i
contratti posti in essere in violazione della disposizione
contenuta nel primo periodo del presente comma
costituiscono illecito disciplinare e determinano
responsabilita' erariale. Il limite di spesa stabilito dal
presente comma puo' essere superato in casi eccezionali,
previa adozione di un motivato provvedimento adottato
dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare
preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di
revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla
spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi e
a quella effettuata dalle universita' e dagli enti di
ricerca con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione
europea ovvero di soggetti privati nonche' da finanziamenti
di soggetti pubblici destinati ad attivita' di ricerca. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto le diarie per le missioni all'estero di cui
all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono piu'
dovute; la predetta disposizione non si applica alle
missioni internazionali di pace e a quelle comunque
effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con decreto del
Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze sono determinate le misure e
i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e
alloggio per il personale inviato all'estero. A decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli
articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della
legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di
attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato
di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto
eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti
collettivi. "
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 449, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007)":
"449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui
agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e
periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni
ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni
universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando
le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono
ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al
comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i
parametri di prezzo-qualita' come limiti massimi per la
stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario
nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi
utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali
regionali di riferimento ovvero, qualora non siano
operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro
stipulate da Consip S.p.A."
-Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, recante
"Regolamento recante disposizioni per la definizione dei
criteri e dei parametri per la determinazione della
consistenza complessiva degli organici del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) delle
istituzioni scolastiche ed educative statali, a norma
dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4, lettera e) del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133":
"Art. 4. Servizi terziarizzati
1. Nelle istituzioni scolastiche in cui i compiti del
profilo di collaboratore scolastico sono assicurati, in
tutto o in parte, da personale esterno all'amministrazione,
e' indisponibile, a qualsiasi titolo, il 25 per cento dei
posti del corrispondente profilo professionale.
2. Qualora i compiti di cui al comma 1 siano prestati
da personale gia' addetto ai lavori socialmente utili,
stabilizzato ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, il dirigente regionale
promuove, con i rappresentanti delle categorie interessate,
opportune intese finalizzate alla ottimale utilizzazione di
tale personale nelle istituzioni scolastiche comprese
nell'ambito territoriale di competenza. Resta comunque
confermata, nell'arco del triennio 2009-2011, l'attuale
consistenza numerica dei posti di organico accantonati.
3. Le intese di cui al comma 2 tengono conto dei
livelli retributivi ed occupazionali garantiti, del numero
del personale gia' addetto ai lavori socialmente utili,
della quantita' e qualita' dei servizi richiesti, del monte
ore necessario e delle esigenze delle singole istituzioni
scolastiche, che comportino modifiche od integrazioni nella
quantita', qualita' e distribuzione dei servizi come
attualmente definiti.
4. Ai fini di cui ai commi da 1 a 3 puo' essere
disposta la compensazione, tra le istituzioni scolastiche,
della percentuale dei corrispondenti posti di organico da
rendere indisponibile.
5. Il dirigente regionale puo' promuovere analoghe
intese finalizzate al piu' efficace ed efficiente utilizzo
del personale gia' addetto ai lavori socialmente utili,
attualmente impegnato nelle istituzioni scolastiche in
compiti di carattere amministrativo e tecnico, con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con
conseguente accantonamento di un numero di posti della
dotazione organica del profilo di appartenenza,
corrispondente al 50 per cento degli stessi soggetti."
 
Art. 59
Piano nazionale per il sostegno al merito e alla mobilita' degli
studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi

1. Al fine di promuovere l'eccellenza e il merito degli studenti e di incentivare la mobilita' nel sistema universitario, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca bandisce, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, borse di mobilita' a favore di studenti che, avendo conseguito risultati scolastici eccellenti, intendono iscriversi per l'anno accademico 2013/2014 a corsi di laurea ovvero a corsi di laurea magistrale a ciclo unico, presso universita' statali o non statali italiane, con esclusione delle universita' telematiche, che hanno sede in regioni diverse da quella di residenza degli studenti stessi e delle famiglie di origine.
2. Il bando stabilisce l'importo delle borse di mobilita', nonche' le modalita' per la presentazione telematica delle domande e i criteri per la formulazione della graduatoria nazionale di merito tra i candidati. L'importo delle borse puo' essere differenziato tenendo conto della distanza tra il luogo di residenza dello studente e la sede dell'universita' alla quale lo stesso intende iscriversi.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi al beneficio sulla base dei seguenti criteri:
a) possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore conseguito in Italia nell'anno scolastico 2012/2013, con votazione all'esito dell'esame di Stato pari o superiore a 95/100;
b) condizioni economiche dello studente individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.
4. Le borse di mobilita' sono attribuite sulla base di una graduatoria nazionale nella quale sono inseriti i soggetti ammessi ai sensi del comma 3, fino ad esaurimento delle risorse di cui al presente articolo. In caso di parita' di punteggio, prevale il candidato che presenta i valori piu' bassi nel requisito di cui alla lettera b) del citato comma 3, quindi piu' alti nel requisito di cui alla lettera a) del medesimo comma 3. La comunicazione della graduatoria e l'assegnazione delle borse sono effettuate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del bando di cui al comma 2 e comunque non oltre il 30 settembre 2013. La predetta assegnazione diviene efficace all'atto dell'immatricolazione dello studente presso un'universita' situata in una regione differente da quella di residenza dello stesso e della famiglia d'origine, con esclusione delle universita' telematiche.
5. Per gli anni accademici successivi al primo, gli studenti che hanno avuto accesso per il primo anno al beneficio di cui al comma 1 possono mantenere il diritto allo stesso con apposita domanda, ferma restando la permanenza del requisito della residenza fuori sede, a condizione che rispettino i seguenti requisiti di merito:
a) aver acquisito almeno il 90 per cento dei crediti formativi universitari previsti dal piano di studi in base all'anno di iscrizione;
b) aver riportato una media di voti pari o superiore a 28/30;
c) non aver riportato alcun voto inferiore a 26/30.
6. Le borse di mobilita' sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
7. All'atto dell'effettiva immatricolazione, la somma viene assegnata dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca all'universita' presso la quale lo studente beneficiario e' iscritto, la quale provvede all'erogazione a favore dello studente.
8. Ai fini del presente articolo e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e di 7 milioni di euro per l'anno 2015, da iscrivere nel Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilita' degli studenti, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, per l'erogazione delle borse di mobilita'.
9. Le somme gia' impegnate e non ancora pagate nel limite di 17 milioni di euro negli anni 2011 e 2012 per gli interventi di cui all'articolo 9, commi da 3 a 14, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, quanto a euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a euro 7 milioni per l'anno 2015. Alla compensazione degli effetti finanziari dall'anno 2014 in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse che si rendono disponibili per effetto dell'articolo 58.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
11. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' adottato un Piano nazionale per il merito e la mobilita' degli studenti universitari capaci, meritevoli e privi di mezzi, che definisce la tipologia degli interventi e i criteri di individuazione dei beneficiari. Il suddetto Piano e' triennale e puo' essere aggiornato annualmente anche in relazione alle risorse disponibili. Le risorse stanziate per l'attuazione del Piano sono determinate annualmente con la legge di stabilita'.
Riferimenti normativi

- Il testo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
109 e successive modificazioni, recante "Definizioni di
criteri unificati di valutazione della situazione economica
dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate,
a norma dell'articolo 59, comma 51, della L. 27 dicembre
1997, n. 449" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
aprile 1998, n. 90.
- Il testo del decreto legislativo 29 marzo 2012, n.
68, recante "Revisione della normativa di principio in
materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi
universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della
delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a),
secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n.
240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti
al comma 3, lettera f), e al comma 6", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2012, n. 126.
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
9 maggio 2003, n. 105, recante "Disposizioni urgenti per le
universita' e gli enti di ricerca nonche' in materia di
abilitazione all'esercizio di attivita' professionali"
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003,
n. 170:
"Art. 1: Iniziative per il sostegno degli studenti
universitari e per favorirne la mobilita'.
1. Al fine di sopperire alla indifferibile esigenza di
incentivare l'impegno didattico dei professori e dei
ricercatori, di assicurare un adeguato livello di servizi
destinati agli studenti, di potenziare la mobilita'
internazionale degli studenti stessi, di incentivare le
iscrizioni a corsi di studio di particolare interesse
nazionale e comunitario, di incrementare il numero dei
giovani dotati di elevata qualificazione scientifica, il
Fondo previsto nello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per le
finalita' di cui agli articoli 4 e 5 della legge 19 ottobre
1999, n. 370, assume la denominazione di «Fondo per il
sostegno dei giovani e per favorire la mobilita' degli
studenti» e, a decorrere dall'anno 2003, e' ripartito tra
gli atenei in base a criteri e modalita' determinati con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle
universita' italiane ed il Consiglio nazionale degli
studenti universitari, per il perseguimento dei seguenti
obiettivi, ferme restando le finalita' di cui all'articolo
4, comma 4-bis, del decreto-legge 25 settembre 2002, n.
212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre
2002, n. 268:
a) sostegno alla mobilita' internazionale degli
studenti, anche nell'ambito del programma di mobilita'
dell'Unione europea Socrates-Erasmus, mediante l'erogazione
di borse di studio integrative;
b) assegnazione agli studenti capaci e meritevoli,
iscritti ai corsi di laurea specialistica, delle scuole di
specializzazione per le professioni forensi, delle scuole
di specializzazione per gli insegnanti della scuola
secondaria e ai corsi di dottorato di ricerca, di assegni
per l'incentivazione delle attivita' di tutorato di cui
all'articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341,
nonche' per le attivita' didattico-integrative,
propedeutiche e di recupero;
c) promozione di corsi di dottorato di ricerca,
inseriti in reti nazionali ed internazionali di
collaborazione interuniversitaria, coerenti con le linee
strategiche del Programma nazionale per la ricerca di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.
204;
d) finanziamento di assegni di ricerca di cui
all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n.
449;
e) incentivazione per le iscrizioni a corsi di studio
inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse
nazionale e comunitario.
2. Il decreto ministeriale di cui al comma 1 riserva
altresi' una quota delle risorse disponibili ai sensi
dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, per i
fini di cui al comma 1, lettera c).
3. Agli assegni di cui al comma 1, lettere a) e b), si
applicano le disposizioni dell'articolo 10-bis del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonche' quelle
dell'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e
successive modificazioni, ed in materia previdenziale
quelle dell'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8
agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.
4. Le risorse acquisite dalle universita' per
l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e
dei ricercatori per gli anni 1999, 2000, 2001 e 2002 non
ancora impegnate alla data di entrata in vigore del
presente decreto e iscritte in bilancio ai sensi
dell'articolo 7, comma 3, della legge 9 maggio 1989, n.
168, sono utilizzate per assicurare un adeguato livello di
servizi agli studenti .
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio."
- Si riporta il testo dell'articolo 9, commi da 3 a 14,
del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, recante "Semestre
Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia",
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,
n. 106:
"Art. 9. Scuola e merito.
(omissis).
3. E' istituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti
del codice civile, la Fondazione per il Merito (di seguito
"Fondazione") per la realizzazione degli obiettivi di
interesse pubblico del Fondo per il merito di cui
all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nonche'
con lo scopo di promuovere la cultura del merito e della
qualita' degli apprendimenti nel sistema scolastico e nel
sistema universitario. Per il raggiungimento dei propri
scopi la Fondazione instaura rapporti con omologhi enti ed
organismi in Italia e all'estero. Puo' altresi' svolgere
funzioni connesse con l'attuazione di programmi operativi
cofinanziati dai Fondi strutturali dell'Unione europea, ai
sensi della vigente normativa comunitaria.
4. Sono membri fondatori della Fondazione il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed il
Ministero dell'economia e delle finanze, ai quali viene
inoltre attribuita la vigilanza sulla Fondazione medesima.
5. Lo statuto della Fondazione, e' approvato con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro della gioventu'. Lo statuto
disciplina, inoltre:
a) la partecipazione alla Fondazione di altri enti
pubblici e privati nonche' le modalita' con cui tali
soggetti possono partecipare finanziariamente allo sviluppo
del fondo di cui all' articolo 4 della legge 30 dicembre
2010, n. 240;
b) l'istituzione e il funzionamento di un comitato
consultivo, formato da rappresentanti dei Ministeri, dei
donatori, dei collegi di cui all'articolo 4, comma 4, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, e degli studenti, questi
ultimi designati dal Consiglio nazionale degli studenti
universitari (CNSU), senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
Il decreto di cui al presente comma individua inoltre
il contributo massimo richiesto agli studenti per la
partecipazione alle prove, con l'esenzione per gli studenti
privi di mezzi, nonche' le modalita' di predisposizione e
svolgimento delle stesse.
6. Alla Fondazione e' affidata la gestione del Fondo
per il merito di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre
2010, n. 240, sulla base di un'apposita convenzione
stipulata con i ministeri vigilanti con oneri a carico del
Fondo. Con atti del proprio organo deliberante, la
Fondazione disciplina, tra le altre materie:
a) i criteri e le modalita' di restituzione della quota
di cui al comma 1, lettera b), dell' articolo 4 della legge
30 dicembre 2010, n. 240, prevedendo una graduazione della
stessa in base al reddito percepito nell'attivita'
lavorativa;
b) le caratteristiche, l'ammontare dei premi e dei
buoni di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 e i criteri e le modalita' per la loro eventuale
differenziazione;
c) i criteri e le modalita' di utilizzo del Fondo e la
ripartizione delle risorse del Fondo stesso tra le
destinazioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
d) la predisposizione di idonee iniziative di
divulgazione e informazione, nonche' di assistenza a
studenti e universita' in merito alle modalita' di accesso
agli interventi di cui al presente articolo;
e) le modalita' di monitoraggio, con idonei strumenti
informatici, della concessione dei premi, dei buoni e dei
finanziamenti, del rimborso degli stessi, nonche'
dell'esposizione del fondo.
6-bis. La Fondazione trasmette al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca gli atti
di cui al comma 6 entro cinque giorni dalla loro adozione.
Essi si intendono approvati quando siano trascorsi trenta
giorni dalla data di ricezione senza che il Ministero abbia
formulato rilievi.
7. In attuazione dell'articolo 4 della legge 30
dicembre 2010, n. 240, la Fondazione recepisce e si
conforma con atti del proprio organo deliberante alle
direttive emanate mediante decreti del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
8. Alla Fondazione viene demandato il coordinamento
operativo della somministrazione delle prove nazionali
standard previste dal comma 1 dell'articolo 4 della legge
30 dicembre 2010, n. 240, la cui realizzazione e' affidata
alle istituzioni del Sistema nazionale di valutazione di
cui all'articolo 2, comma 4-undevicies, del decreto-legge
29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
9. Fermo quanto indicato al comma 15, il patrimonio
della Fondazione puo' inoltre essere costituito da apporti
dei Ministeri fondatori ed incrementato da ulteriori
apporti dello Stato, nonche' dalle risorse provenienti da
ulteriori soggetti pubblici e privati. La Fondazione
potra', altresi', avere accesso alle risorse del Programma
Operativo Nazionale "Ricerca e Competitivita' Fesr
2007/2013" e di altri programmi cofinanziati dai Fondi
strutturali europei, nel rispetto della normativa
comunitaria vigente e degli obiettivi specifici dei
programmi stessi. Alla Fondazione possono essere concessi
in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del
patrimonio indisponibile dello Stato. Il trasferimento di
beni di particolare valore artistico e storico e'
effettuato di intesa con il Ministero per i beni e le
attivita' culturali e non modifica il regime giuridico,
previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice
civile, dei beni demaniali trasferiti.
10. Ai soli fini del perseguimento degli scopi e degli
obiettivi di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre
2010, n. 240, la Fondazione e' autorizzata a concedere
finanziamenti e rilasciare garanzie ai soggetti indicati
all'articolo 4, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n.
240. A dette attivita' non si applicano le disposizioni di
cui al Titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385. I suddetti finanziamenti integrano i requisiti di
cui all' articolo 5, comma 7, lettera a) e comma 24, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, in legge, dall'articolo 1 della legge 24
novembre 2003, n. 326.
11. Al fine di costituire il patrimonio della
Fondazione nonche' per la realizzazione dello scopo della
Fondazione, i soggetti fondatori di fondazioni di interesse
nazionale, nonche' gli enti ad essi succeduti, possono
disporre la devoluzione di risorse alla Fondazione.
12. Tutti gli atti connessi alle operazioni di
costituzione della Fondazione e di conferimento e
devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e
diritto e vengono effettuati in regime di neutralita'
fiscale.
13. Nel caso in cui il beneficiario dei buoni di studio
di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 4 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 non ottemperi ai versamenti
previsti, la Fondazione procede al recupero della somma
dovuta, avvalendosi anche della procedura di riscossione
coattiva mediante ruolo ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e dell' articolo
17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
14. La restituzione della quota di cui al comma 1,
lettera b), dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 avviene anche attraverso le modalita' di cui al
titolo II ed al titolo III del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modifiche.
La disposizione di cui all'articolo 54, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n.
180, e successive modifiche non si applica alle operazioni
di restituzione della quota di cui al comma 1, lettera b),
dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
(omissis"
 
Art. 60
Semplificazione del sistema di finanziamento delle universita' e
delle procedure di valutazione del sistema universitario

01. La quota del Fondo per il finanziamento ordinario delle universita' destinata alla promozione e al sostegno dell'incremento qualitativo delle attivita' delle universita' statali e al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni, e' determinata in misura non inferiore al 16 per cento per l'anno 2014, al 18 per cento per l'anno 2015 e al 20 per cento per l'anno 2016, con successivi incrementi annuali non inferiori al 2 per cento e fino ad un massimo del 30 per cento. Di tale quota, almeno tre quinti sono ripartiti tra le universita' sulla base dei risultati conseguiti nella Valutazione della qualita' della ricerca (VQR) e un quinto sulla base della valutazione delle politiche di reclutamento, effettuate a cadenza quinquennale dall'Agenzia nazionale per la valutazione dell'universita' e della ricerca (ANVUR). L'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non puo' determinare la riduzione della quota del Fondo per il finanziamento ordinario spettante a ciascuna universita' e a ciascun anno in misura superiore al 5 per cento dell'anno precedente.
1. Al fine di semplificare il sistema di finanziamento delle universita' statali e non statali, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 i mezzi finanziari destinati dallo Stato per le finalita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e alla legge 7 agosto 1990, n. 245, concernenti la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, concernente il Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilita' degli studenti e per le finalita' di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398, per le borse di studio universitarie post lauream, confluiscono, per la quota di rispettiva competenza, calcolata sulla base delle assegnazioni relative al triennio 2010-2012, rispettivamente nel Fondo per il finanziamento ordinario delle universita' statali e nel contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, alle universita' non statali legalmente riconosciute.
2. All'articolo 13, comma 12, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Il sistema di valutazione delle attivita' amministrative delle universita' e degli enti di ricerca di cui al Capo I del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e' svolto dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 3 e in conformita' ai poteri di indirizzo della Commissione di cui al comma 5.».
3. A decorrere dall'anno 2014, al fine di semplificare il sistema di finanziamento per il funzionamento dell'ANVUR e di consentire un'adeguata programmazione delle sue attivita', le risorse iscritte a tale scopo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'articolo 2, comma 142, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono incrementate di 1 milione di euro. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2014, si provvede, quanto a 500.000 euro annui a decorrere dal 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario delle universita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e, quanto a 500.000 euro annui a decorrere dal 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo ordinario per gli enti di ricerca di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Le ulteriori risorse eventualmente attribuite all'ANVUR a valere sui predetti fondi ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, non possono superare per ciascuno degli anni 2014 e 2015 il limite massimo di 1,5 milioni di euro per ciascun fondo.
3-bis. Al fine di semplificare le procedure di valutazione che richiedono il ricorso ad esperti, all'articolo 12, comma 4, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, le parole: «in numero non superiore complessivamente a cinquanta unita'» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio dell'Agenzia a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
3-ter. Dall'applicazione del presente articolo, fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 3-bis, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 10
novembre 2008, n. 180, recante "Disposizioni urgenti per il
diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la
qualita' del sistema universitario e della ricerca",
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009,
n. 1, e successive modificazioni:
"Art. 2. Misure per la qualita' del sistema
universitario.
1. A decorrere dall'anno 2009, al fine di promuovere e
sostenere l'incremento qualitativo delle attivita' delle
universita' statali e di migliorare l'efficacia e
l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, una quota non
inferiore al 7 per cento del fondo di finanziamento
ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre
1993, n. 537, e successive modificazioni, e del fondo
straordinario di cui all'articolo 2, comma 428, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, con progressivi incrementi negli
anni successivi, e' ripartita prendendo in considerazione:
a) la qualita' dell'offerta formativa e i risultati dei
processi formativi;
b) la qualita' della ricerca scientifica;
c) la qualita', l'efficacia e l'efficienza delle sedi
didattiche. Ai fini di cui alla presente lettera, sono
presi in considerazione i parametri relativi all'incidenza
del costo del personale sulle risorse complessivamente
disponibili, nonche' il numero e l'entita' dei progetti di
ricerca di rilievo nazionale ed internazionale assegnati
all'ateneo.
1-bis. Gli incrementi di cui al comma 1 sono disposti
annualmente, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, in misura compresa tra lo
0,5 per cento e il 2 per cento del fondo di finanziamento
ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre
1993, n. 537, determinata tenendo conto delle risorse
complessivamente disponibili e dei risultati conseguiti nel
miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza
nell'utilizzo delle risorse.
2. Le modalita' di ripartizione delle risorse di cui al
comma 1 sono definite con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, avente
natura non regolamentare, da adottarsi, in prima
attuazione, entro il 31 marzo 2009, sentiti il Comitato di
indirizzo per la valutazione della ricerca e il Comitato
nazionale per la valutazione del sistema universitario. In
sede di prima applicazione, la ripartizione delle risorse
di cui al comma 1 e' effettuata senza tener conto del
criterio di cui alla lettera c) del medesimo comma."
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 1, lettera
c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante
"Interventi correttivi di finanza pubblica":
"Art. 5. Universita'.
1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i mezzi
finanziari destinati dallo Stato alle universita' sono
iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione
del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica, denominati:
a) - b) (omissis);
c) fondo per la programmazione dello sviluppo del
sistema universitario, relativo al finanziamento di
specifiche iniziative, attivita' e progetti, ivi compreso
il finanziamento di nuove iniziative didattiche."
- Il testo della legge 7 agosto 1990, n. 245, recante
"Norme sul piano triennale di sviluppo dell'universita' e
per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990" e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 1990, n. 194.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante "Disposizioni
urgenti per le universita' e gli enti di ricerca nonche' in
materia di abilitazione all'esercizio di attivita'
professionali", convertito, con modificazioni, dalla legge
11 luglio 2003, n. 170:
"Art. 1. Iniziative per il sostegno degli studenti
universitari e per favorirne la mobilita'.
1. Al fine di sopperire alla indifferibile esigenza di
incentivare l'impegno didattico dei professori e dei
ricercatori, di assicurare un adeguato livello di servizi
destinati agli studenti, di potenziare la mobilita'
internazionale degli studenti stessi, di incentivare le
iscrizioni a corsi di studio di particolare interesse
nazionale e comunitario, di incrementare il numero dei
giovani dotati di elevata qualificazione scientifica, il
Fondo previsto nello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per le
finalita' di cui agli articoli 4 e 5 della legge 19 ottobre
1999, n. 370, assume la denominazione di «Fondo per il
sostegno dei giovani e per favorire la mobilita' degli
studenti» e, a decorrere dall'anno 2003, e' ripartito tra
gli atenei in base a criteri e modalita' determinati con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle
universita' italiane ed il Consiglio nazionale degli
studenti universitari, per il perseguimento dei seguenti
obiettivi, ferme restando le finalita' di cui all'articolo
4, comma 4-bis, del decreto-legge 25 settembre 2002, n.
212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre
2002, n. 268:
a) sostegno alla mobilita' internazionale degli
studenti, anche nell'ambito del programma di mobilita'
dell'Unione europea Socrates-Erasmus, mediante l'erogazione
di borse di studio integrative;
b) assegnazione agli studenti capaci e meritevoli,
iscritti ai corsi di laurea specialistica, delle scuole di
specializzazione per le professioni forensi, delle scuole
di specializzazione per gli insegnanti della scuola
secondaria e ai corsi di dottorato di ricerca, di assegni
per l'incentivazione delle attivita' di tutorato di cui
all'articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341,
nonche' per le attivita' didattico-integrative,
propedeutiche e di recupero;
c) promozione di corsi di dottorato di ricerca,
inseriti in reti nazionali ed internazionali di
collaborazione interuniversitaria, coerenti con le linee
strategiche del Programma nazionale per la ricerca di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.
204;
d) finanziamento di assegni di ricerca di cui
all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n.
449;
e) incentivazione per le iscrizioni a corsi di studio
inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse
nazionale e comunitario."
- Il testo della legge 30 novembre 1989, n. 398,
recante "Norme in materia di borse di studio
universitarie", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 14
dicembre 1989, n. 291.
- Il testo della legge 29 luglio 1991, n. 243 recante
"Universita' non statali legalmente riconosciute", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 6 agosto 1991, n. 183.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 13, comma 12,
del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante
"Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"
come modificato dalla presente legge:
Art. 13. Commissione per la valutazione, la trasparenza
e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche.
1. In attuazione dell'articolo 4, comma 2, lettera f),
della legge 4 marzo 2009, n. 15, e' istituita la
Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l'integrita' delle amministrazioni pubbliche, di seguito
denominata «Commissione», che opera in posizione di
indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena
autonomia, in collaborazione con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed
eventualmente in raccordo con altri enti o istituzioni
pubbliche, con il compito di indirizzare, coordinare e
sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni di
valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi di
valutazione, di assicurare la comparabilita' e la
visibilita' degli indici di andamento gestionale,
informando annualmente il Ministro per l'attuazione del
programma di Governo sull'attivita' svolta.
2. Mediante intesa tra la Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome, l'Anci, l'Upi e la Commissione
sono definiti i protocolli di collaborazione per la
realizzazione delle attivita' di cui ai commi 5, 6 e 8.
3. La Commissione e' organo collegiale composto da
cinque componenti scelti tra esperti di elevata
professionalita', anche estranei all'amministrazione con
comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel
settore pubblico che in quello privato in tema di servizi
pubblici, management, misurazione della performance,
nonche' di gestione e valutazione del personale. I
componenti sono nominati, tenuto conto del principio delle
pari opportunita' di genere, con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con il
Ministro per l'attuazione del programma di Governo, previo
parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti
espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. I
componenti della Commissione non possono essere scelti tra
persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche
in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che
abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni
precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere
interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni
della Commissione. I componenti sono nominati per un
periodo di sei anni e possono essere confermati una sola
volta. In occasione della prima seduta, convocata dal
componente piu' anziano di eta', i componenti eleggono nel
loro ambito il Presidente della Commissione. All'atto
dell'accettazione della nomina, se dipendenti da pubblica
amministrazione o magistrati in attivita' di servizio sono
collocati fuori ruolo, se ne fanno richiesta, e il posto
corrispondente nella dotazione organica
dell'amministrazione di appartenenza e' reso indisponibile
per tutta la durata del mandato; se professori
universitari, sono collocati in aspettativa senza assegni.
(5) (6) (7)
4. La struttura operativa della Commissione e' diretta
da un Segretario generale nominato con deliberazione della
Commissione medesima tra soggetti aventi specifica
professionalita' ed esperienza gestionale-organizzativa nel
campo del lavoro pubblico. La Commissione definisce con
propri regolamenti le norme concernenti il proprio
funzionamento e determina, altresi', i contingenti di
personale di cui avvalersi entro il limite massimo di 30
unita'. Alla copertura dei posti si provvede esclusivamente
mediante personale di altre amministrazioni in posizione di
comando o fuori ruolo, cui si applica l'articolo 17, comma
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, o mediante
personale con contratto a tempo determinato. Nei limiti
delle disponibilita' di bilancio la Commissione puo'
avvalersi di non piu' di 10 esperti di elevata
professionalita' ed esperienza sui temi della misurazione e
della valutazione della performance e della prevenzione e
della lotta alla corruzione, con contratti di diritto
privato di collaborazione autonoma. La Commissione, previo
accordo con il Presidente dell'ARAN, puo' altresi'
avvalersi del personale e delle strutture dell'ARAN. Puo'
inoltre richiedere indagini, accertamenti e relazioni
all'Ispettorato per la funzione pubblica.
5. La Commissione indirizza, coordina e sovrintende
all'esercizio delle funzioni di valutazione da parte degli
Organismi indipendenti di cui all'articolo 14 e delle altre
Agenzie di valutazione; a tale fine:
a) promuove sistemi e metodologie finalizzati al
miglioramento della performance delle amministrazioni
pubbliche;
b) assicura la trasparenza dei risultati conseguiti;
c) confronta le performance rispetto a standard ed
esperienze, nazionali e internazionali;
d) favorisce, nella pubblica amministrazione, la
cultura della trasparenza anche attraverso strumenti di
prevenzione e di lotta alla corruzione;
e) favorisce la cultura delle pari opportunita' con
relativi criteri e prassi applicative.
6. La Commissione nel rispetto dell'esercizio e delle
responsabilita' autonome di valutazione proprie di ogni
amministrazione:
a) fornisce supporto tecnico e metodologico
all'attuazione delle varie fasi del ciclo di gestione della
performance;
b) definisce la struttura e le modalita' di redazione
del Piano e della Relazione di cui all'articolo 10;
c) verifica la corretta predisposizione del Piano e
della Relazione sulla Performance delle amministrazioni
centrali e, a campione, analizza quelli degli Enti
territoriali, formulando osservazioni e specifici rilievi;
d) definisce i parametri e i modelli di riferimento del
Sistema di misurazione e valutazione della performance di
cui all'articolo 7 in termini di efficienza e
produttivita';
e) adotta le linee guida per la predisposizione dei
Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' di
cui all'articolo 11, comma 8, lettera a);
f) adotta le linee guida per la definizione degli
Strumenti per la qualita' dei servizi pubblici;
g) definisce i requisiti per la nomina dei componenti
dell'Organismo indipendente di valutazione di cui
all'articolo 14;
h) promuove analisi comparate della performance delle
amministrazioni pubbliche sulla base di indicatori di
andamento gestionale e la loro diffusione attraverso la
pubblicazione nei siti istituzionali ed altre modalita' ed
iniziative ritenute utili;
i) redige la graduatoria di performance delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali di
cui all'articolo 40, comma 3-quater, del decreto
legislativo n. 165 del 2001; a tale fine svolge adeguata
attivita' istruttoria e puo' richiedere alle
amministrazioni dati, informazioni e chiarimenti;
l) promuove iniziative di confronto con i cittadini, le
imprese e le relative associazioni rappresentative; le
organizzazioni sindacali e le associazioni professionali;
le associazioni rappresentative delle amministrazioni
pubbliche; gli organismi di valutazione di cui all'articolo
14 e quelli di controllo interni ed esterni alle
amministrazioni pubbliche;
m) definisce un programma di sostegno a progetti
innovativi e sperimentali, concernenti il miglioramento
della performance attraverso le funzioni di misurazione,
valutazione e controllo;
n) predispone una relazione annuale sulla performance
delle amministrazioni centrali e ne garantisce la
diffusione attraverso la pubblicazione sul proprio sito
istituzionale ed altre modalita' ed iniziative ritenute
utili;
o) sviluppa ed intrattiene rapporti di collaborazione
con analoghe strutture a livello europeo ed internazionale;
p) realizza e gestisce, in collaborazione con il CNIPA
il portale della trasparenza che contiene i piani e le
relazioni di performance delle amministrazioni pubbliche.
7. La Commissione provvede al coordinamento, al
supporto operativo e al monitoraggio delle attivita' di cui
all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 286, come modificato dall'articolo 28 del presente
decreto.
8. Presso la Commissione e' istituita la Sezione per
l'integrita' nelle amministrazioni pubbliche con la
funzione di favorire, all'interno della amministrazioni
pubbliche, la diffusione della legalita' e della
trasparenza e sviluppare interventi a favore della cultura
dell'integrita'. La Sezione promuove la trasparenza e
l'integrita' nelle amministrazioni pubbliche; a tale fine
predispone le linee guida del Programma triennale per
l'integrita' e la trasparenza di cui articolo 11, ne
verifica l'effettiva adozione e vigila sul rispetto degli
obblighi in materia di trasparenza da parte di ciascuna
amministrazione.
9. I risultati dell'attivita' della Commissione sono
pubblici. La Commissione assicura la disponibilita', per le
associazioni di consumatori o utenti, i centri di ricerca e
ogni altro osservatore qualificato, di tutti i dati sui
quali la valutazione si basa e trasmette una relazione
annuale sulle proprie attivita' al Ministro per
l'attuazione del programma di Governo.
10. Dopo cinque anni, dalla data di costituzione, la
Commissione affida ad un valutatore indipendente un'analisi
dei propri risultati ed un giudizio sull'efficacia della
sua attivita' e sull'adeguatezza della struttura di
gestione, anche al fine di formulare eventuali proposte di
integrazioni o modificazioni dei propri compiti. L'esito
della valutazione e le eventuali raccomandazioni sono
trasmesse al Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e pubblicate sul sito istituzionale della
Commissione.
11. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le
modalita' di organizzazione, le norme regolatrici
dell'autonoma gestione finanziaria della Commissione e
fissati i compensi per i componenti (10)
12. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri
competenti, sono dettate disposizioni per il raccordo tra
le attivita' della Commissione e quelle delle esistenti
Agenzie di valutazione. Il sistema di valutazione delle
attivita' amministrative delle universita' e degli enti di
ricerca di cui al Capo I del decreto legislativo 31
dicembre 2009, n. 213, e' svolto dall'Agenzia nazionale di
valutazione del sistema universitario e della ricerca
(ANVUR) nel rispetto dei principi generali di cui
all'articolo 3 e in conformita' ai poteri di indirizzo
della Commissione di cui al comma 5.
13. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a
due milioni di euro per l'anno 2009 e a 8 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2010 si provvede nei limiti
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma
3, primo periodo, della legge 4 marzo 2009, n. 15.
All'attuazione della lettera p) del comma 6 si provvede
nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 4, comma 3, secondo periodo, della legge 4
marzo 2009, n. 15, ferme restando le risorse da destinare
alle altre finalita' di cui al medesimo comma 3
dell'articolo 4"
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 142, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante "Disposizioni
urgenti in materia tributaria e finanziaria", convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286:
"Art. 2. Misure in materia di riscossione.
(omissis)
142. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da
138 a 141, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui,
si provvede utilizzando le risorse finanziarie riguardanti
il funzionamento del soppresso CNVSU nonche', per la quota
rimanente, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 5, comma
1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
(omissis"
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 1, lettera
a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante
"Interventi correttivi di finanza pubblica":
"Art. 5. Universita'.
1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i mezzi
finanziari destinati dallo Stato alle universita' sono
iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione
del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica, denominati:
a) fondo per il finanziamento ordinario delle
universita', relativo alla quota a carico del bilancio
statale delle spese per il funzionamento e le attivita'
istituzionali delle universita', ivi comprese le spese per
il personale docente, ricercatore e non docente, per
l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e
per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota
destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di
cui all'articolo 65 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e
della spesa per le attivita' previste dalla L. 28 giugno
1977, n. 394.
b) - c) (omissis)".
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 1, del
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante
"Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la
valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca
scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma
1, lettera d), della L. 15 marzo 1997, n. 59":
"Art. 7. Competenze del MURST.
1. A partire dal 1° gennaio 1999 gli stanziamenti da
destinare al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), di
cui all'articolo 11 della legge 22 dicembre 1977, n. 951,
all'ASI, di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), della
legge 30 maggio 1988, n. 186 , e all'articolo 5 della legge
31 maggio 1995, n. 233; all'Osservatorio geofisico
sperimentale (OGS), di cui all'articolo 16, comma 2, della
legge 30 novembre 1989, n. 399 ; agli enti finanziati dal
MURST ai sensi dell'articolo 1, comma 43, della legge 28
dicembre 1995, n. 549 , gia' concessi ai sensi
dell'articolo 11, terzo comma, lettera d), della legge 5
agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, sono
determinati con unica autorizzazione di spesa ed
affluiscono ad apposito fondo ordinario per gli enti e le
istituzioni di ricerca finanziati dal MURST, istituito
nello stato di previsione del medesimo Ministero. Al
medesimo fondo affluiscono, a partire dal 1° gennaio 1999,
i contributi all'Istituto nazionale per la fisica della
materia (INFM), di cui all'articolo 11, comma 1, del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506 , nonche' altri
contributi e risorse finanziarie che saranno stabilite per
legge in relazione alle attivita' dell'Istituto nazionale
di fisica nucleare (INFN), dell'INFM e relativi laboratori
di Trieste e di Grenoble, del Programma nazionale di
ricerche in Antartide, dell'Istituto nazionale per la
ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna. Il fondo
e' determinato ai sensi dell'articolo 11, terzo comma,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e
successive modificazioni e integrazioni. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio."
- Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 7, del
decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010,
n. 76, recante "Regolamento concernente la struttura ed il
funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del
sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai
sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286":
"Art. 12. Organizzazione e risorse.
(omissis).
7. L'Agenzia provvede, ai sensi del regolamento di cui
al comma 4, lettera e), alla gestione delle spese per il
proprio funzionamento nei limiti delle disponibilita'
finanziarie iscritte a tale scopo nello stato di previsione
della spesa del Ministero, ai sensi dell'articolo 2, comma
142, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Il
Ministro, sentita la CRUI, puo' riservare annualmente per
l'Agenzia ulteriori risorse, a valere sul fondo per il
finanziamento ordinario delle universita' di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24
dicembre 1993, n. 537, e sul fondo ordinario per gli enti
di ricerca di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in relazione alle
esigenze della stessa per lo svolgimento delle proprie
attivita' istituzionali di valutazione".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 12, del
decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010,
n. 76, recante "Regolamento concernente la struttura ed il
funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del
sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai
sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286", come modificato dalla
presente legge:
"Art. 12. Organizzazione e risorse.
1. Per lo svolgimento delle proprie attivita',
l'Agenzia e' organizzata in una struttura direzionale
generale, articolata in 3 aree, delle quali una svolge le
attivita' amministrativo-contabili dell'Agenzia, e due
svolgono le attivita' di valutazione, secondo le seguenti
due linee operative:
a) valutazione delle universita' (istituzioni e
attivita' di formazione);
b) valutazione della ricerca (enti e attivita' di
ricerca, compresa quella universitaria).
2. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 8
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, alla
struttura direzionale generale e' preposto il Direttore di
cui all'articolo 10; all'area amministrativo-contabile e
alle aree di valutazione sono preposti tre dirigenti di
seconda fascia di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, uno per ciascuna area.
3. La dotazione organica del personale dell'Agenzia e'
stabilita nell'Allegato A, che costituisce parte integrante
del presente regolamento. La predetta dotazione organica
puo' essere modificata con decreto ministeriale, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, su proposta del Consiglio direttivo in
relazione alle esigenze operative dell'Agenzia, anche in
relazione a quanto previsto al comma 4, e nei limiti delle
disponibilita' finanziarie della stessa.
4. Il Consiglio direttivo dispone la graduale
attivazione delle aree di cui al comma 1 e, in via di prima
applicazione entro novanta giorni dal proprio insediamento,
adotta uno o piu' regolamenti concernenti:
a) la definizione dei compiti delle aree di cui al
comma 1 e l'organizzazione dei rapporti operativi tra il
Presidente e i componenti del Consiglio direttivo con la
struttura direzionale e le relative aree;
b) i profili funzionali del personale non dirigenziale,
entro i limiti indicati nell'Allegato A;
c) il trattamento giuridico ed economico del personale
di cui all'Allegato A, in conformita' con quanto previsto
dal CCNL del comparto Ministeri, ivi comprese le modalita'
e procedure di copertura dei posti della pianta organica,
mediante il ricorso alle procedure di mobilita' previste
dalla normativa vigente, ovvero mediante le ordinarie forme
di reclutamento, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 (2
d) la stipula, con il relativo trattamento economico,
ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dei
contratti con esperti della valutazione, che sono
conferiti, previa delibera del Consiglio direttivo, dal
Direttore, ad esperti italiani e stranieri nei settori di
competenza dell'Agenzia nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili nel bilancio dell'Agenzia a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
e) l'amministrazione e la contabilita', anche in deroga
alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato e
comunque nel rispetto dei relativi principi;
f) le regole deontologiche che devono essere seguite
nelle attivita' di valutazione dal personale dell'Agenzia e
dai soggetti di cui alla lettera d).
5. I regolamenti di cui al comma 4, ad eccezione di
quelli di cui alle lettere a) ed f), sono approvati dal
Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze e con il Ministero per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, entro il termine di
sessanta giorni dalla loro ricezione.
6. In via di prima applicazione del presente
regolamento, e, comunque, per non oltre ventiquattro mesi,
gli incarichi dirigenziali di seconda fascia sono
conferiti, previa delibera del Consiglio direttivo, dal
Direttore, con contratto a tempo determinato secondo quanto
previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
7. L'Agenzia provvede, ai sensi del regolamento di cui
al comma 4, lettera e), alla gestione delle spese per il
proprio funzionamento nei limiti delle disponibilita'
finanziarie iscritte a tale scopo nello stato di previsione
della spesa del Ministero, ai sensi dell'articolo 2, comma
142, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Il
Ministro, sentita la CRUI, puo' riservare annualmente per
l'Agenzia ulteriori risorse, a valere sul fondo per il
finanziamento ordinario delle universita' di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24
dicembre 1993, n. 537, e sul fondo ordinario per gli enti
di ricerca di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in relazione alle
esigenze della stessa per lo svolgimento delle proprie
attivita' istituzionali di valutazione."
 
Art. 61

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 8, 11, 17, 18, comma 8-septies, 22, comma 3, 23, 32, comma 7-ter, 42-ter, 46, comma 1-bis, 46-bis e 56, pari a 41,1 milioni di euro per l'anno 2013, a 104,7 milioni di euro per l'anno 2014, a 62,9 milioni di euro per l'anno 2015, a 75,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 57,4 milioni di euro per l'anno 2020, a 46,4 milioni di euro per l'anno 2021 e a 40,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 2,4 milioni di euro per l'anno 2013, a 12 milioni di euro per l'anno 2014, a 57,9 milioni di euro per l'anno 2015, a 71,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 53,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 42,9 milioni di euro per l'anno 2021 e a 36,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 5, comma 1 e 55;
b) quanto a 7,65 milioni di euro per l'anno 2013 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2,65 milioni di euro per l'anno 2013, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2013 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2013, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;
c) quanto a 20,75 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
d) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) destinata allo Stato;
d-bis) quanto a 15,9 milioni di euro per l'anno 2014 e a 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
d-ter) quanto a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
d-quater) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;
e) quanto a 75 milioni per l'anno 2014 mediante l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonche' dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in modo tale da compensare il predetto onere nonche' quello correlato ai rimborsi di cui al penultimo periodo della presente lettera. La misura dell'aumento e' stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli da adottare entro il 31 dicembre 2013; il provvedimento e' efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente ai predetti aumenti e' rimborsato con le modalita' previste dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi

- si riporta il comma 1 dell'articolo 14, del D.L.
18-10-2012 n. 179 recante Ulteriori misure urgenti per la
crescita del Paese Convertito, con modificazioni, dall'art.
1, comma 1, L. 17 dicembre 2012, n. 221, pubblicata nella
Gazz. Uff. 18 dicembre 2012, n. 294, S.O. :
"Art. 14 Interventi per la diffusione delle tecnologie
digitali
1. Per il completamento del Piano nazionale banda
larga, definito dal Ministero dello sviluppo economico -
Dipartimento per le comunicazioni e autorizzato dalla
Commissione europea [aiuto di Stato n. SA.33807 (2011/N) -
Italia], per l'anno 2013 e' autorizzata la spesa di 150
milioni di euro da iscrivere nello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico, da utilizzare nelle
aree dell'intero territorio nazionale, tenendo conto delle
singole specificita' territoriali e della copertura delle
aree a bassa densita' abitativa, definite dal medesimo
regime d'aiuto.".
- si riporta il comma secondo dell'articolo 47, della
legge 20-5-1985 n. 222 recante Disposizioni sugli enti e
beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del
clero cattolico in servizio nelle diocesi, pubblicata nella
Gazz. Uff. 3 giugno 1985, n. 129, S.O. :
"Art. 47. A decorrere dall'anno finanziario 1990 una
quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base
delle dichiarazioni annuali, e' destinata, in parte, a
scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a
diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere
religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica."
- si riporta il comma 515 dell'art. 1 della L.
24-12-2012 n. 228 Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilita' 2013), pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre
2012, n. 302, S.O.:
"515. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, a decorrere dal
2014, un fondo finalizzato ad escludere dall'ambito di
applicazione dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, le persone fisiche esercenti le attivita'
commerciali indicate all'articolo 55 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, ovvero arti e professioni, che non si
avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati e che
impiegano, anche mediante locazione, beni strumentali il
cui ammontare massimo e' determinato con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze adottato previo
parere conforme delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta
giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. La
dotazione annua del predetto fondo e' di 188 milioni di
euro per l'anno 2014, di 252 milioni di euro per l'anno
2015, e di 242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016."
- si riporta l'Allegato I del Decreto Legislativo
26-10-1995 n. 504 recante Testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
pubblicato nella Gazz. Uff 29 novembre 1995, n. 279, S.O.:
"Allegato I
Elenco prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote
vigenti alla data di entrata in vigore del testo unico
Prodotti energetici
Benzina con piombo : euro 564,00 per mille litri ;
Benzina : euro 564,00 per mille litri ;
Petrolio lampante o cherosene:
usato come carburante: lire 625.620 per mille litri ;
usato come combustibile per riscaldamento: lire 625.620
per mille litri ;
Oli da gas o gasolio :
usato come carburante: euro 423,00 per mille litri ;
usato come combustibile per riscaldamento: lire 747.470
per mille litri ;
Oli combustibili: lire 90.000 per mille kg. (1) ;
Oli combustibili a basso tenore di zolfo: lire 45.000
per mille kg.
Gas di petrolio liquefatti:
usato come carburante: euro 227,77 per mille kg. ;
usato come combustibile per riscaldamento: lire 359.220
per mille kg. ;
Gas naturale :
per autotrazione: lire zero ;
per combustione per usi industriali: lire 20 al mc ;
per combustione per usi civili :
a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di
acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal
provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 86 al mc.;
b) per usi di riscaldamento individuale a tariffa T2
fino a 250 metri cubi annui: lire 151 al mc.;
c) per altri usi civili lire 332 al mc.;
per i consumi nei territori di cui all'art. 1 del testo
unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno
approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le
seguenti aliquote :
a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b):
lire 74 al mc.;
b) per gli altri usi civili: lire 238 al mc.
Carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704)
impiegati per uso riscaldamento:
- da parte di imprese: 4,60 euro per mille chilogrammi;
- da parte di soggetti diversi dalle imprese: 9,20 euro
per mille chilogrammi
Alcole e bevande alcoliche
Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato ;
Vino: lire zero;
Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra: lire
zero;
Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro ;
Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro 2) .
TABACCHI LAVORATI
a) sigari 23,00%;
b) sigaretti 23,00%;
c) sigarette 58,50%;
d) tabacco da fumo:
1) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per
arrotolare le sigarette 56,00%;
2) altri tabacchi da fumo 56,00%;
e) tabacco da fiuto 24,78%;
f) tabacco da masticare 24,78%;
Fiammiferi di ordinario consumo:
a) 25 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita
fino a 0,258 euro la scatola;
b) 23 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita
superiore a 0,258 euro e fino a 0,775 euro la scatola, con
un minimo di imposta di fabbricazione di 0,0645 euro la
scatola;
c) 20 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita
superiore a 0,775 euro e fino a 1,291 euro la scatola, con
un minimo di imposta di fabbricazione di 0,17825 euro la
scatola;
d) 15 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita
superiore a 1,291 euro e fino a 2,07 euro la scatola, con
un minimo di imposta di fabbricazione di 0,2582 euro la
scatola;
e) 10 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita
superiore a 2,07 euro la scatola, con un minimo di imposta
di fabbricazione di 0,3105 euro la scatola.
Fiammiferi pubblicitari omaggio o nominativi:
Prodotto - Euro per ogni 10 fiammiferi o frazione di 10
Cerini - 0,0103
Bossoli - 0,0103
Familiari - 0,0083
Cucina - 0,0114
Maxi-box - 0,0083
Svedesi - 0,0170
Minerva - 0,0165
Controvento - 0,0341
Fiammiferone - 0,0501
Caminetto - 0,090
KM Carezza - 0,0083
KM Casa - 0,0083
KM Superlungo - 0,0114
KM Jolly - 0,0062
KM Europa - 0,0165
KM Super Mini - 0,0170
KM Carezza Mini - 0,0170
KM Camino - 0,0501
KM Camino Maxi - 0,090
KM Jumbo - 0,090
Cuoco - 0,0083
Lampo - 0,0170
Flip - 0,0165
Fiammata - 0,0501
Energia elettrica
Per ogni kWh di energia impiegata (3) :
per qualsiasi applicazione nelle abitazioni: lire 4,10
per ogni kWh ;
per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle
abitazioni:
a) per i consumi fino a 1.200.000 kWh mensili:
1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica
l'aliquota di euro 0,0125 per kWh;
2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh
consumati nel mese e che non sono superiori a 1.200.000 kWh
si applica l'aliquota di euro 0,0075 per kWh;
b) per i consumi superiori a 1.200.000 kWh mensili:
1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica
l'aliquota di euro 0,0125 per kWh;
2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh
consumati nel mese si applica un'imposta in misura fissa
pari a euro 4.820.
Imposizioni diverse
Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg.
Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg. "
- si riportano i commi 1 e 2 dell' articolo 5 del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452 recante Disposizioni
urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di
smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonche'
sui rimborsi IVA, sulla pubblicita' effettuata con veicoli,
sulle contabilita' speciali, sui generi di monopolio, sul
trasferimento di beni demaniali, sulla giustizia
tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della
riscossione dei tributi e su contributi ad enti ed
associazioni, pubblicato nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2001,
n. 301, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.
1, L. 27 febbraio 2002, n. 16, pubblicata nella Gazz. Uff.
27 febbraio 2002, n. 49:
"Art.5.Agevolazione sul gasolio per autotrazione
impiegato dagli autotrasportatori.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 e fino al 30 giugno
2002 (17), l'aliquota prevista nell'allegato I al testo
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi, e relative sanzioni penali
e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio
per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attivita' di
trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva
superiore a 3,5 tonnellate e' ridotta della misura
determinata con riferimento al 31 dicembre 2001.
2. La riduzione prevista al comma 1 si applica,
altresi', ai seguenti soggetti:
a) agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali
esercenti l'attivita' di trasporto di cui al decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi
regionali di attuazione;
b) alle imprese esercenti autoservizi di competenza
statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre
1939, n. 1822, al Regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio
del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato
decreto legislativo n. 422 del 1997;
c) agli enti pubblici e alle imprese esercenti
trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di
persone.".
- si riporta il comma 2 dell'articolo 6 del decreto
legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 recante Attuazione della
direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario
per la tassazione dei prodotti energetici e
dell'elettricita', pubblicato nella Gazz. Uff. 22 marzo
2007, n. 68, S.O. :
"Art. 6. Aliquota di accisa sul gasolio usato come
carburante.
( Omissis)
2. Per i soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2,
del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il
maggior onere conseguente alla disposizione di cui al comma
1 e' rimborsato, anche mediante la compensazione di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, e successive modificazioni, a seguito della
presentazione di apposita dichiarazione ai competenti
Uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalita' e
con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina
dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le
attivita' di trasporto merci, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali
effetti rilevano altresi' ai fini delle disposizioni di cui
al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente
comma e' subordinata alla preventiva approvazione da parte
della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88,
paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita'
europea.
( Omissis)"
- si riporta il comma 1 dell'articolo 24 della legge 12
novembre 2011, n. 183 recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
(Legge di stabilita' 2012), pubblicata nella Gazz. Uff. 14
novembre 2011, n. 265, S.O.:
"Art. 24 Disposizioni per lo sviluppo del settore dei
beni e delle attivita' culturali
1. Le somme corrispondenti all'eventuale minor utilizzo
degli stanziamenti previsti dall'articolo 1, commi da 325 a
337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, cosi' come
rifinanziati dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 31
marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 2011, n. 75, per la copertura degli oneri
relativi alla proroga delle agevolazioni fiscali per le
attivita' cinematografiche di cui alla legge 24 dicembre
2007, n. 244, individuate con decreto del Ministro per i
beni e le attivita' culturali e del Ministro dell'economia
e delle finanze, sono annualmente riassegnate, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di
previsione del Ministero per i beni e le attivita'
culturali, per essere destinate al rifinanziamento del
Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive
modificazioni. Il riparto di dette risorse tra le finalita'
di cui al citato decreto legislativo n. 28 del 2004 e'
disposto con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. All'articolo 1 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, i commi
da 338 a 343 sono abrogati."
 
Art. 62

Finalita' e ambito di applicazione

1. Al fine di agevolare la definizione dei procedimenti civili, compresi quelli in materia di lavoro e previdenza, secondo le priorita' individuate dai presidenti delle Corti di appello con i programmi previsti dall'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si applicano le disposizioni del presente capo.
2. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai procedimenti trattati dalla Corte di appello in unico grado.
Riferimenti normativi

- si riporta l'articolo 37, comma 1 del citato D.L.
6-7-2011 n. 98:
"Art. 37 Disposizioni per l'efficienza del sistema
giudiziario e la celere definizione delle controversie
1. I capi degli uffici giudiziari sentiti, i presidenti
dei rispettivi consigli dell'ordine degli avvocati, entro
il 31 gennaio di ogni anno redigono un programma per la
gestione dei procedimenti civili, amministrativi e
tributari pendenti. Con il programma il capo dell'ufficio
giudiziario determina:
a) gli obiettivi di riduzione della durata dei
procedimenti concretamente raggiungibili nell'anno in
corso;
b) gli obiettivi di rendimento dell'ufficio, tenuto
conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati
individuati dai competenti organi di autogoverno, l'ordine
di priorita' nella trattazione dei procedimenti pendenti,
individuati secondo criteri oggettivi ed omogenei che
tengano conto della durata della causa, anche con
riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti,
nonche' della natura e del valore della stessa."
 
Art. 63

Giudici ausiliari

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 62 si procede alla nomina di giudici ausiliari nel numero massimo di quattrocento.
2. I giudici ausiliari sono nominati con apposito decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta formulata dal consiglio giudiziario territorialmente competente nella composizione integrata a norma dell'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25. Ai fini della formulazione della proposta i consigli giudiziari, nel caso di cui al comma 3, lettera d), acquisiscono il parere del Consiglio dell'ordine cui e' iscritto, ovvero cui e' stato iscritto negli ultimi cinque anni, il candidato. Ai fini della formulazione della proposta i consigli giudiziari, nel caso di cui al comma 3, lettera e), acquisiscono il parere del Consiglio notarile cui e' iscritto, ovvero e' stato iscritto negli ultimi cinque anni, il candidato.
3. Possono essere chiamati all'ufficio di giudice ausiliario:
a) i magistrati ordinari, contabili e amministrativi, e gli avvocati dello Stato, a riposo da non piu' di tre anni al momento di presentazione della domanda, nonche' magistrati onorari, che non esercitino piu' ma che abbiano esercitato con valutazione positiva la loro funzione per almeno cinque anni;
b) i professori universitari in materie giuridiche di prima e seconda fascia anche a tempo definito o a riposo da non piu' di tre anni al momento di presentazione della domanda;
c) i ricercatori universitari in materie giuridiche;
d) gli avvocati anche se cancellati dall'albo da non piu' di tre anni al momento di presentazione della domanda;
e) i notai anche se a riposo da non piu' di tre anni al momento di presentazione della domanda.
Riferimenti normativi

- si riporta il testo dell'articolo 16 delD.Lgs.
27-1-2006 n. 25
Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di
cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a
norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della L. 25
luglio 2005, n. 150,
pubblicato nella Gazz. Uff. 3 febbraio 2006, n. 28,
S.O.:
"Art.16. Composizione dei consigli giudiziari in
relazione alle competenze.
1. I componenti designati dal consiglio regionale ed i
componenti avvocati e professori universitari partecipano
esclusivamente alle discussioni e deliberazioni relative
all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 15,
comma 1, lettere a), d) ed e) (34).
2. (abrogato)"
 
Art. 64

Requisiti per la nomina

1. Per la nomina a giudice ausiliario sono necessari i seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano;
b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne per delitti non colposi;
d) non essere stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;
e) avere idoneita' fisica e psichica;
f) non avere precedenti disciplinari diversi dalla sanzione piu' lieve prevista dagli ordinamenti delle amministrazioni o delle professioni di provenienza.
2. Nei casi di cui all'articolo 63, comma 3, lettere a) e b), al momento della presentazione della domanda il candidato non deve aver compiuto i settantacinque anni di eta'.
3. Nel caso di cui all'articolo 63, comma 3, lettere d) ed e), al momento della presentazione della domanda il candidato deve essere stato iscritto all'albo per un periodo non inferiore a cinque anni e non aver compiuto i sessanta anni di eta'.
4. Per la nomina a giudice ausiliario in relazione ai posti previsti per il circondario di Bolzano e' richiesta anche una adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca. Si osserva altresi' il principio di cui all'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.
5. Non possono essere nominati giudici ausiliari:
a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i deputati e i consiglieri regionali, i membri del Governo, i presidenti delle regioni e delle province, i membri delle giunte regionali e provinciali;
b) i sindaci, gli assessori comunali, i consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali;
c) gli ecclesiastici e i ministri di culto;
d) coloro che ricoprano incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici.
Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 8, secondo comma, del D.P.R.
26-7-1976 n. 752
Norme di attuazione dello statuto speciale della
regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli
uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di
conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego,
pubblicato nella Gazz. Uff. 15 novembre 1976, n. 304:
"I posti dei ruoli, di cui al precedente comma,
considerati per amministrazione nonche' per gruppi di
qualifiche funzionali o per categorie, secondo il titolo di
studio prescritto per accedervi, sono riservati ai
cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi
linguistici in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi
quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese
nell'ultimo censimento ufficiale della popolazione "
 
Art. 65

Pianta organica dei giudici ausiliari.
Domande per la nomina a giudici ausiliari

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e i consigli degli ordini distrettuali, e' determinata la pianta organica ad esaurimento dei giudici ausiliari, con l'indicazione dei posti disponibili presso ciascuna Corte di appello. La pianta organica e' determinata tenendo conto delle pendenze e delle scoperture di organico in ciascuna Corte, cui puo' essere assegnato un numero di posti complessivamente non superiore al numero di quaranta per ciascuna Corte.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono determinati le modalita' e i termini di presentazione della domanda per la nomina a giudice ausiliario nonche' i criteri di priorita' nella nomina. E' riconosciuta preferenza ai fini della nomina agli avvocati iscritti all'albo. A parita' di titoli sono prioritariamente nominati coloro che hanno minore eta' anagrafica con almeno cinque anni di iscrizione all'Albo. Della pubblicazione del decreto e' dato avviso sul sito internet del Ministero della giustizia.
3. Le domande dei candidati sono trasmesse, senza ritardo, al consiglio giudiziario che formula le proposte motivate di nomina, indicando, ove possibile, una rosa di nomi pari al doppio dei posti previsti nella pianta organica per ciascun ufficio giudiziario e redigendo la graduatoria.
4. Il presidente della Corte di appello assegna i giudici ausiliari alle diverse sezioni dell'ufficio.
 
Art. 66

Presa di possesso

1. Il giudice ausiliario prende possesso dell'ufficio entro il termine indicato nel decreto di nomina previsto dall'articolo 63, comma 2, ed e' assegnato con apposito provvedimento del presidente della Corte di appello a norma dell'articolo 65, comma 4.
 
Art. 67

Durata dell'ufficio

1. Il giudice ausiliario e' nominato per la durata di cinque anni, prorogabili per non piu' di cinque anni.
2. La proroga e' disposta con le modalita' di cui all'articolo 63, comma 2.
3. Il giudice ausiliario cessa dall'incarico al compimento del settantottesimo anno di eta' e nelle ipotesi di decadenza, dimissioni, revoca e mancata conferma a norma dell'articolo 71.
 
Art. 68

Collegi e provvedimenti. Monitoraggio

1. Del collegio giudicante non puo' far parte piu' di un giudice ausiliario.
2. Il giudice ausiliario deve definire, nel collegio in cui e' relatore e a norma dell'articolo 72, comma 2, almeno novanta procedimenti per anno.
3. Con cadenza semestrale il ministero della giustizia provvede al monitoraggio dell'attivita' svolta dai giudici ausiliari al fine di rilevare il rispetto dei parametri di operosita' ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal presente capo.
 
Art. 69

Incompatibilita' ed ineleggibilita'

1. Al giudice ausiliario si applica la disciplina delle incompatibilita' e delle ineleggibilita' prevista per i magistrati ordinari.
2. Il giudice ausiliario, nominato tra i candidati di cui all'articolo 63, comma 3, lettera d), non puo' svolgere le funzioni presso la corte di appello nel cui distretto ha sede il consiglio dell'ordine cui era iscritto al momento della nomina o nei cinque anni precedenti.
3. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice ausiliario non possono esercitare la professione dinanzi agli uffici giudiziari del distretto di Corte di appello in cui svolgono le funzioni, e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti trattati dinanzi agli uffici giudiziari del medesimo distretto neppure nei successivi gradi di giudizio.
4. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice ausiliario non possono rappresentare, assistere o difendere, anche presso uffici di altri distretti di corte d'appello, le parti di procedimenti in relazione ai quali hanno svolto le funzioni. Il divieto si estende ad altro avvocato di lui socio o con lui associato.
 
Art. 70

Astensione e ricusazione

1. Il giudice ausiliario ha l'obbligo di astenersi e puo' essere ricusato a norma dell'articolo 52 del codice di procedura civile, oltre che nei casi previsti dall'articolo 51, primo comma, del medesimo codice, quando e' stato associato o comunque collegato, anche mediante il coniuge, i parenti o altre persone, con lo studio professionale di cui ha fatto o fa parte il difensore di una delle parti.
2. Il giudice ausiliario ha altresi' l'obbligo di astenersi e puo' essere ricusato quando ha in precedenza assistito nella qualita' di avvocato una delle parti in causa o uno dei difensori ovvero ha svolto attivita' professionale nella qualita' di notaio per una delle parti in causa o uno dei difensori.
 
Art. 71

Decadenza, dimissioni, mancata conferma e revoca

1. I giudici ausiliari cessano dall'ufficio quando decadono perche' viene meno taluno dei requisiti per la nomina, in caso di revoca e di dimissioni, in caso di mancata conferma annuale ovvero quando sussiste una causa di incompatibilita'.
2. Entro trenta giorni dal compimento di ciascun anno dalla data della nomina, il consiglio giudiziario in composizione integrata verifica che il giudice ausiliario abbia definito il numero minimo di procedimenti di cui all'articolo 68, comma 2, e propone al Consiglio superiore della magistratura la sua conferma o, in mancanza e previo contraddittorio, la dichiarazione di mancata conferma.
3. In ogni momento il presidente della corte di appello propone motivatamente al consiglio giudiziario la revoca del giudice ausiliario che non e' in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico.
4. Nei casi di cui al comma 3 il consiglio giudiziario in composizione integrata, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, la trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente ad un parere motivato.
5. I provvedimenti di cessazione sono adottati con decreto del Ministro della giustizia su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.
 
Art. 72

Stato giuridico e indennita'

1. I giudici ausiliari acquisiscono lo stato giuridico di magistrati onorari.
2. Ai giudici ausiliari e' attribuita un'indennita' onnicomprensiva, da corrispondere ogni tre mesi, di duecento euro per ogni provvedimento che definisce il processo, anche in parte o nei confronti di alcune delle parti, a norma dell'articolo 68, comma 2.
3. L'indennita' annua complessiva non puo' superare, in ogni caso, la somma di ventimila euro e sulla stessa non sono dovuti contributi previdenziali.
4. L'indennita' prevista dal presente articolo e' cumulabile con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.
 
Art. 73

Formazione presso gli uffici giudiziari

1. I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilita' di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di eta', possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso le Corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi. Lo stage formativo, con riferimento al procedimento penale, puo' essere svolto esclusivamente presso il giudice del dibattimento. I laureati, con i medesimi requisiti, possono accedere a un periodo di formazione teorico-pratica, della stessa durata, anche presso il Consiglio di Stato, sia nelle sezioni giurisdizionali che consultive, e i Tribunali Amministrativi Regionali. La Regione Siciliana e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della propria autonomia statutaria e delle norme di attuazione, attuano l'istituto dello stage formativo e disciplinano le sue modalita' di svolgimento presso il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e presso il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano.
2. Quando non e' possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti di cui al comma 1 si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore eta' anagrafica. A parita' dei requisiti previsti dal primo periodo si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.
3. Per l'accesso allo stage i soggetti di cui al comma 1 presentano domanda ai capi degli uffici giudiziari con allegata documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al predetto comma, anche a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella domanda puo' essere espressa una preferenza ai fini dell'assegnazione, di cui si tiene conto compatibilmente con le esigenze dell'ufficio. Per il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano, i Tribunali Amministrativi Regionali la preferenza si esprime con riferimento ad una o piu' sezioni in cui sono trattate specifiche materie
4. Gli ammessi allo stage sono affidati a un magistrato che ha espresso la disponibilita' ovvero, quando e' necessario assicurare la continuita' della formazione, a un magistrato designato dal capo dell'ufficio. Gli ammessi assistono e coadiuvano il magistrato nel compimento delle ordinarie attivita'. Il magistrato non puo' rendersi affidatario di piu' di due ammessi. Il ministero della giustizia fornisce agli ammessi allo stage le dotazioni strumentali, li pone in condizioni di accedere ai sistemi informatici ministeriali e fornisce loro la necessaria assistenza tecnica. Per l'acquisto di dotazioni strumentali informatiche per le necessita' di cui al quarto periodo e' autorizzata una spesa unitaria non superiore a 400 euro. Nel corso degli ultimi sei mesi del periodo di formazione il magistrato puo' chiedere l'assegnazione di un nuovo ammesso allo stage al fine di garantire la continuita' dell'attivita' di assistenza e ausilio. L'attivita' di magistrato formatore e' considerata ai fini della valutazione di professionalita' di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonche' ai fini del conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi di merito. L'attivita' di magistrato formatore espletata nell'ambito dei periodi formativi dei laureati presso gli organi della Giustizia amministrativa non si considera ai fini dei passaggi di qualifica di cui al capo II del titolo II della legge 27 aprile 1982, n. 186, e successive modificazioni, ne' ai fini del conferimento delle funzioni di cui all'articolo 6, quinto comma, della medesima legge. Al magistrato formatore non spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso spese per lo svolgimento dell'attivita' formativa.
5. L'attivita' degli ammessi allo stage si svolge sotto la guida e il controllo del magistrato e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attivita' e astenersi dalla deposizione testimoniale. Essi sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'ufficio ed ai corsi di formazione decentrata loro specificamente dedicati e organizzati con cadenza almeno semestrale secondo programmi che sono indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola superiore della magistratura. I laureati ammessi a partecipare al periodo di formazione teorico-pratica presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, i Tribunali Amministrativi Regionali e il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano sono ammessi ai corsi di formazione organizzati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.
5-bis. L'attivita' di formazione degli ammessi allo stage e' condotta in collaborazione con i consigli dell'Ordine degli avvocati e con le Scuole di specializzazione per le professioni legali, secondo le modalita' individuate dal Capo dell'Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per le professioni legali.
6. Gli ammessi allo stage hanno accesso ai fascicoli processuali, partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, nonche' alle camere di consiglio, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli; non possono avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgono il tirocinio.
7. Gli ammessi allo stage non possono esercitare attivita' professionale innanzi l'ufficio ove lo stesso si svolge, ne' possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.
8. Lo svolgimento dello stage non da' diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo ne' di obblighi previdenziali e assicurativi.
9. Lo stage puo' essere interrotto in ogni momento dal capo dell'ufficio, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialita' dell'ufficio o la credibilita' della funzione giudiziaria, nonche' per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.
10. Lo stage puo' essere svolto contestualmente ad altre attivita', compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purche' con modalita' compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attivita' professionale innanzi al magistrato formatore.
11. Il magistrato formatore redige, al termine dello stage, una relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmette al capo dell'ufficio.
12. (soppresso).
13. Per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio l'esito positivo dello stage di cui al presente articolo e' valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed e' valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.
14. L'esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza a parita' di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l'esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parita' di titoli e di merito.
15. L'esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario.
16. All'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dopo il comma 2 e' inserito il seguente comma: «2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche a coloro che hanno svolto con esito positivo lo stage presso gli uffici giudiziari».
17. Al fine di favorire l'accesso allo stage e' in ogni caso consentito l'apporto finanziario di terzi, anche mediante l'istituzione di apposite borse di studio, sulla base di specifiche convenzioni stipulate con i capi degli uffici, o loro delegati, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.
18. I capi degli uffici giudiziari di cui al presente articolo quando stipulano le convenzioni previste dall'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, devono tenere conto delle domande presentate dai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1.
19. L'esito positivo dello stage presso gli uffici della Giustizia amministrativa, come attestato a norma del comma 11, e' equiparato a tutti gli effetti a quello svolto presso gli uffici della Giustizia ordinaria.
20. La domanda di cui al comma 3 non puo' essere presentata prima del decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art.5 della legge 21
novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace) ,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 5. (Requisiti per la nomina)
1. Per la nomina a giudice di pace sono richiesti i
seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano;
b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) non avere riportato condanne per delitti non colposi
o a pena detentiva per contravvenzione e non essere
sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
d) avere conseguito la laurea in giurisprudenza;
e) [avere idoneita' fisica e psichica];
f) avere eta' non inferiore a 30 anni e non superiore a
70 anni;
g) avere cessato, o impegnarsi a cessare prima
dell'assunzione delle funzioni di giudice di pace,
l'esercizio di qualsiasi attivita' lavorativa dipendente,
pubblica o privata;
h) avere superato l'esame di abilitazione all'esercizio
della professione forense.
2. Il requisito di cui alla lettera h) del comma 1 non
e' richiesto per coloro che hanno esercitato:
a) funzioni giudiziarie, anche onorarie, per almeno un
biennio;
b) funzioni notarili;
c) insegnamento di materie giuridiche nelle
universita';
d) funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e
alla ex carriera direttiva delle cancellerie e delle
segreterie giudiziarie.
2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica
anche a coloro che hanno svolto con esito positivo lo stage
presso gli uffici giudiziari.
3. Accertati i requisiti di cui ai commi 1 e 2, la
nomina deve cadere su persone capaci di assolvere
degnamente, per indipendenza, equilibrio e prestigio
acquisito e per esperienza giuridica e culturale, le
funzioni di magistrato onorario.
4. In caso di nomina condizionata alla cessazione della
attivita', questa deve avvenire, a pena di decadenza, anche
in deroga ai termini di preavviso previsti dalle leggi
relative ai singoli impieghi, entro trenta giorni dalla
data della nomina."
-Per i riferimenti all'articolo 37 del citato d.l.n.98
del 2011 si vedano i riferimenti normativi all'articolo 62.
 
Art. 74
Magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della
Corte di cassazione con compiti di assistente di studio

1. All'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «trentasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «sessantasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo, anche con compiti di assistente di studio»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il Primo Presidente della Corte di cassazione, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio, osservati i criteri stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura, anno per anno puo' destinare fino a trenta magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte con compiti di assistente di studio. I magistrati con compiti di assistente di studio possono assistere alle camere di consiglio della sezione della Corte cui sono destinati, senza possibilita' di prendere parte alla deliberazione o di esprimere il voto sulla decisione».
2. In sede di prima applicazione dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, e fino allo scadere del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Primo Presidente della Corte di cassazione, al fine di garantire la piu' celere definizione dei procedimenti pendenti, destina almeno la meta' dei magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo, e non piu' di quaranta, alle sezioni civili con compiti di assistente di studio.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consiglio superiore della magistratura stabilisce i criteri per la destinazione dei magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte di cassazione con compiti di assistente di studio.
4. Con cadenza annuale il Primo Presidente della Corte di cassazione informa il Consiglio superiore della magistratura e, per le competenze di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, il Ministero della giustizia del numero e dell'attivita' svolta dai magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo destinati alle sezioni della Corte con compiti di assistente di studio.
5. Al decreto legislativo 23 gennaio 2006, n. 24, l'allegato 2 e' sostituito dall'allegato A annesso al presente decreto.
6. I procedimenti di prima copertura dei posti aggiunti alla pianta organica per la Corte di cassazione ai sensi del presente articolo devono essere conclusi entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare, sentito il Consiglio superiore della magistratura, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le piante organiche degli uffici giudiziari, tenuto conto delle disposizioni del presente articolo.
Riferimenti normativi

-Si riporta il testo dell'art.115 dell'ordinamento
giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
e successive modificazioni, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 115 (Magistrati di tribunale destinati
all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di
cassazione)
Della pianta organica della Corte di cassazione fanno
parte sessantasette magistrati destinati all'ufficio del
massimario e del ruolo, anche con compiti di assistente di
studio; al predetto ufficio possono essere designati
magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di
tribunale con non meno di cinque anni di effettivo
esercizio delle funzioni di merito.
Il Primo Presidente della Corte di cassazione, tenuto
conto delle esigenze dell'ufficio, osservati i criteri
stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura, anno
per anno puo' destinare fino a trenta magistrati addetti
all'ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della
Corte con compiti di assistente di studio. I magistrati con
compiti di assistente di studio possono assistere alle
camere di consiglio della sezione della Corte cui sono
destinati, senza possibilita' di prendere parte alla
deliberazione o di esprimere il voto sulla decisione."


Il D.Lgs. 23-1-2006 n. 24
Modifica all'organico dei magistrati addetti alla Corte
di cassazione, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera
e), della L. 25 luglio 2005, n. 150 e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 3 febbraio 2006, n. 28.
 
Art. 75
Intervento del pubblico ministero nei giudizi civili dinanzi alla
corte di cassazione

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 70, il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Deve intervenire nelle cause davanti alla corte di cassazione nei casi stabiliti dalla legge.»;
b) all'articolo 380-bis, secondo comma, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Almeno venti giorni prima della data stabilita per l'adunanza, il decreto e la relazione sono notificati agli avvocati delle parti i quali hanno facolta' di presentare memorie non oltre cinque giorni prima, e di chiedere di essere sentiti, se compaiono.»;
c) all'articolo 390, primo comma, le parole «o sia notificata la richiesta del pubblico ministero di cui all'articolo 375» sono sostituite dalle seguenti: «o siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all'articolo 380-ter».
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi dinanzi alla Corte di cassazione nei quali il decreto di fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio sia adottato a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art.70 del codice di
procedura civile, come modificato dalla presente legge:
"Art. 70. (Intervento in causa del pubblico ministero)
Il pubblico ministero deve intervenire a pena di
nullita' rilevabile d'ufficio:
1) nelle cause che egli stesso potrebbe proporre;
2) nelle cause matrimoniali, comprese quelle di
separazione personale dei coniugi;
3) nelle cause riguardanti lo stato e la capacita'
delle persone;
4) (abrogato)
5) negli altri casi previsti dalla legge.
Deve intervenire nelle cause davanti alla Corte di
cassazione nei casi stabiliti dalla legge.
Puo' infine intervenire in ogni altra causa in cui
ravvisa un pubblico interesse.".
- Si riporta il testo dell'art.380-bis del codice di
procedura civile, come modificato dalla presente legge:
"Art. 380-bis. (Procedimento per la decisione
sull'inammissibilita' del ricorso e per la decisione in
camera di consiglio)
Il relatore della sezione di cui all'articolo 376,
primo comma, primo periodo, se appare possibile definire il
giudizio ai sensi dell'articolo 375, primo comma, numeri 1)
e 5), deposita in cancelleria una relazione con la concisa
esposizione delle ragioni che possono giustificare la
relativa pronuncia.
Il presidente fissa con decreto l'adunanza della Corte.
Almeno venti giorni prima della data stabilita per
l'adunanza, il decreto e la relazione sono notificati agli
avvocati delle parti i quali hanno facolta' di presentare
memorie non oltre cinque giorni prima, e di chiedere di
essere sentiti, se compaiono.
Se il ricorso non e' dichiarato inammissibile, il
relatore nominato ai sensi dell'articolo 377, primo comma,
ultimo periodo, quando appaiono ricorrere le ipotesi
previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 2) e 3),
deposita in cancelleria una relazione con la concisa
esposizione dei motivi in base ai quali ritiene che il
ricorso possa essere deciso in camera di consiglio e si
applica il secondo comma.
Se ritiene che non ricorrono le ipotesi previste
dall'articolo 375, primo comma, numeri 2) e 3), la Corte
rinvia la causa alla pubblica udienza.".
- Si riporta il testo dell'art.390 del codice di
procedura civile, come risultante dalla presente legge:
"Art. 390. (Rinuncia)
La parte puo' rinunciare al ricorso principale o
incidentale finche' non sia cominciata la relazione
all'udienza, o siano notificate le conclusioni scritte del
pubblico ministero nei casi di cui all'articolo 380-ter.
La rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla
parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se e'
munito di mandato speciale a tale effetto.
L'atto di rinuncia e' notificato alle parti costituite
o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono
il visto.".
 
Art. 76

Divisione a domanda congiunta demandata
a un professionista

1. Nel titolo V del libro quarto del codice di procedura civile, dopo l'articolo 791, e' aggiunto il seguente:
«Art. 791-bis (Divisione a domanda congiunta). - Quando non sussiste controversia sul diritto alla divisione ne' sulle quote o altre questioni pregiudiziali gli eredi o condomini e gli eventuali creditori e aventi causa che hanno notificato o trascritto l'opposizione alla divisione possono, con ricorso congiunto al tribunale competente per territorio, domandare la nomina di un notaio ovvero di un avvocato aventi sede nel circondario al quale demandare le operazioni di divisione. Le sottoscrizioni apposte in calce al ricorso possono essere autenticate, quando le parti lo richiedono, da un notaio o da un avvocato. Se riguarda beni immobili, il ricorso deve essere trascritto a norma dell'articolo 2646 del codice civile. Si procede a norma degli articoli 737 e seguenti del presente codice. Il giudice, con decreto, nomina il professionista incaricato eventualmente indicato dalle parti e, su richiesta di quest'ultimo, nomina un esperto estimatore.
Quando risulta che una delle parti di cui al primo comma non ha sottoscritto il ricorso, il professionista incaricato rimette gli atti al giudice che, con decreto, dichiara inammissibile la domanda e ordina la cancellazione della relativa trascrizione. Il decreto e' reclamabile a norma dell'articolo 739.
Il professionista incaricato designato, sentite le parti e gli eventuali creditori iscritti o aventi causa da uno dei partecipanti che hanno acquistato diritti sull'immobile a norma dell'articolo 1113 del codice civile, nel termine assegnato nel decreto di nomina predispone il progetto di divisione o dispone la vendita dei beni non comodamente divisibili e da' avviso alle parti e agli altri interessati del progetto o della vendita. Alla vendita dei beni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al professionista delegato di cui al Libro terzo, Titolo II, Capo IV, Sezione III, § 3-bis. Entro trenta giorni dal versamento del prezzo il professionista incaricato predispone il progetto di divisione e ne da' avviso alle parti e agli altri interessati.
Ciascuna delle parti o degli altri interessati puo' ricorrere al Tribunale nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell'avviso per opporsi alla vendita di beni o contestare il progetto di divisione. Sull'opposizione il giudice procede secondo le disposizioni di cui al Libro quarto, Titolo I, Capo III bis; non si applicano quelle di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 702-ter. Se l'opposizione e' accolta il giudice da' le disposizioni necessarie per la prosecuzione delle operazioni divisionali e rimette le parti avanti al professionista incaricato.
Decorso il termine di cui al quarto comma senza che sia stata proposta opposizione, il professionista incaricato deposita in cancelleria il progetto con la prova degli avvisi effettuati. Il giudice dichiara esecutivo il progetto con decreto e rimette gli atti al professionista incaricato per gli adempimenti successivi.».
 
Art. 77

Conciliazione giudiziale

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 185 e' inserito il seguente:
«Art. 185-bis (Proposta di conciliazione del giudice). - Il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando e' esaurita l'istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non puo' costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice»;
b) all'articolo 420, primo comma, primo periodo, dopo la parola «transattiva» sono aggiunte le parole «o conciliativa»; allo stesso comma, secondo periodo, dopo la parola «transattiva» sono aggiunte le parole «o conciliativa».
Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art.420 del codice di
procedura civile, come modificato dalla presente legge:
"Art. 420. (Udienza di discussione della causa)
Nell'udienza fissata per la discussione della causa il
giudice interroga liberamente le parti presenti, tenta la
conciliazione della lite e formula alle parti una proposta
transattiva o conciliativa. La mancata comparizione
personale delle parti, o il rifiuto della proposta
transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato
motivo, costituiscono comportamento valutabile dal giudice
ai fini del giudizio. Le parti possono, se ricorrono gravi
motivi, modificare le domande, eccezioni e conclusioni gia'
formulate previa autorizzazione del giudice.
Le parti hanno facolta' di farsi rappresentare da un
procuratore generale o speciale, il quale deve essere a
conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere
conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata
e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o
transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza
gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del
procuratore e' valutata dal giudice ai fini della
decisione.
Il verbale di conciliazione ha efficacia di titolo
esecutivo.
Se la conciliazione non riesce e il giudice ritiene la
causa matura per la decisione, o se sorgono questioni
attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre
pregiudiziali la cui decisione puo' definire il giudizio,
il giudice invita le parti alla discussione e pronuncia
sentenza anche non definitiva dando lettura del
dispositivo.
Nella stessa udienza ammette i mezzi di prova gia'
proposti dalle parti e quelli che le parti non abbiano
potuto proporre prima, se ritiene che siano rilevanti,
disponendo, con ordinanza resa nell'udienza, per la loro
immediata assunzione.
Qualora cio' non sia possibile, fissa altra udienza,
non oltre dieci giorni dalla prima, concedendo alle parti,
ove ricorrano giusti motivi, un termine perentorio non
superiore a cinque giorni prima dell'udienza di rinvio per
il deposito in cancelleria di note difensive.
Nel caso in cui vengano ammessi nuovi mezzi di prova, a
norma del quinto comma, la controparte puo' dedurre i mezzi
di prova che si rendano necessari in relazione a quelli
ammessi, con assegnazione di un termine perentorio di
cinque giorni. Nell'udienza fissata a norma del precedente
comma il giudice ammette, se rilevanti, i nuovi mezzi di
prova dedotti dalla controparte e provvede alla loro
assunzione.
L'assunzione delle prove deve essere esaurita nella
stessa udienza o, in caso di necessita', in udienza da
tenersi nei giorni feriali immediatamente successivi.
Nel caso di chiamata in causa a norma degli articoli
102, secondo comma, 106 e 107, il giudice fissa una nuova
udienza e dispone che, entro cinque giorni, siano
notificati al terzo il provvedimento nonche' il ricorso
introduttivo e l'atto di costituzione del convenuto,
osservati i termini di cui ai commi terzo, quinto e sesto
dell'articolo 415. Il termine massimo entro il quale deve
tenersi la nuova udienza decorre dalla pronuncia del
provvedimento di fissazione.
Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci
giorni prima dell'udienza fissata, depositando la propria
memoria a norma dell'articolo 416.
A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti
provvede l'ufficio.
Le udienze di mero rinvio sono vietate.".
 
Art. 78

Misure per la tutela del credito

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 645, secondo comma, e' aggiunto il seguente periodo: «L'anticipazione di cui all'articolo 163-bis, terzo comma, deve essere disposta fissando l'udienza per la comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire»;
b) all'articolo 648, primo comma, le parole «con ordinanza non impugnabile» sono sostituite dalle seguenti parole: «provvedendo in prima udienza, con ordinanza non impugnabile».
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati, a norma dell'articolo 643, ultimo comma, del codice di procedura civile, successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.
Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 645 del codice di
procedura civile, come modificato dalla presente legge:
"Art. 645. (Opposizione)
L'opposizione si propone davanti all'ufficio
giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il
decreto con atto di citazione notificato al ricorrente nei
luoghi di cui all'articolo 638. Contemporaneamente
l'ufficiale giudiziario deve notificare avviso
dell'opposizione al cancelliere affinche' ne prenda nota
sull'originale del decreto.
In seguito all'opposizione il giudizio si svolge
secondo le norme del procedimento ordinario davanti al
giudice adito. L'anticipazione di cui all'articolo 163-bis,
terzo comma, deve essere disposta fissando l'udienza per la
comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla
scadenza del termine minimo a comparire.".
- Si riporta il testo dell'art. 648 del codice di
procedura civile, come modificato dalla presente legge:
"Art. 648. (Esecuzione provvisoria in pendenza di
opposizione)
Il giudice istruttore, se l'opposizione non e' fondata
su prova scritta o di pronta soluzione, puo' concedere,
provvedendo in prima udienza, con ordinanza non
impugnabile, l'esecuzione provvisoria del decreto, qualora
non sia gia' stata concessa a norma dell'articolo 642. Il
giudice concede l'esecuzione provvisoria parziale del
decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non
contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per i vizi
procedurali.
Deve in ogni caso concederla, se la parte che l'ha
chiesta offre cauzione per l'ammontare delle eventuali
restituzioni, spese e danni.".
- si riporta il testo dell'articolo 643 del codice di
procedura civile:
"Art.643. Notificazione del decreto.
L'originale del ricorso e del decreto rimane depositato
in cancelleria.
Il ricorso e il decreto sono notificati [c.p.c. 644]
per copia autentica a norma degli articoli 137 e seguenti.
La notificazione determina la pendenza della lite."
 
Art. 79

Semplificazione della motivazione della sentenza civile

(soppresso).
 
Art. 80

Foro delle societa' con sede all'estero

(soppresso).
 
Art. 81

Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12

1. L'articolo 76 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' sostituito dal seguente:
«Art. 76 (Attribuzioni del pubblico ministero presso la Corte suprema di cassazione). - 1. Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione interviene e conclude:
a) in tutte le udienze penali;
b) in tutte le udienze dinanzi alle Sezioni unite civili e nelle udienze pubbliche dinanzi alle sezioni semplici della Corte di cassazione, ad eccezione di quelle che si svolgono dinanzi alla sezione di cui all'articolo 376, primo comma, primo periodo, del codice di procedura civile.
2. Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione redige requisitorie scritte nei casi stabiliti dalla legge.».
 
Art. 82

Concordato preventivo

1. All'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole «ultimi tre esercizi» sono aggiunte le seguenti «e all'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con decreto motivato che fissa il termine di cui al primo periodo, il tribunale puo' nominare il commissario giudiziale di cui all'articolo 163, secondo comma, n. 3; si applica l'articolo 170, secondo comma. Il commissario giudiziale, quando accerta che il debitore ha posto in essere una delle condotte previste dall'articolo 173, deve riferirne immediatamente al tribunale che, nelle forme del procedimento di cui all'articolo 15 e verificata la sussistenza delle condotte stesse, puo', con decreto, dichiarare improcedibile la domanda e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza reclamabile a norma dell'articolo 18.».
2. All'articolo 161, settimo comma, primo periodo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo le parole «sommarie informazioni» sono aggiunte le seguenti: «e deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se nominato».
3. L'articolo 161, ottavo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente: «Con il decreto che fissa il termine di cui al sesto comma, primo periodo, il tribunale deve disporre gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attivita' compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicita' almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale se nominato, sino alla scadenza del termine fissato. Il debitore, con periodicita' mensile, deposita una situazione finanziaria dell'impresa che, entro il giorno successivo, e' pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere. In caso di violazione di tali obblighi, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo. Quando risulta che l'attivita' compiuta dal debitore e' manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano, il tribunale, anche d'ufficio, sentito il debitore e il commissario giudiziale se nominato, abbrevia il termine fissato con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo. Il tribunale puo' in ogni momento sentire i creditori».
3-bis. Al fine di garantire i crediti spettanti alle cooperative di lavoro, in relazione alla loro finalita' mutualistica, il privilegio di cui all'articolo 2751-bis, numero 5), del codice civile, spettante per corrispettivi dei servizi prestati e dei manufatti prodotti, e' riconosciuto qualora le medesime cooperative abbiano superato positivamente o abbiano comunque richiesto la revisione di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.
Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 161 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 161 (Domanda di concordato)
La domanda per l'ammissione alla procedura di
concordato preventivo e' proposta con ricorso, sottoscritto
dal debitore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la
propria sede principale; il trasferimento della stessa
intervenuto nell'anno antecedente al deposito del ricorso
non rileva ai fini della individuazione della competenza.
Il debitore deve presentare con il ricorso:
a) una aggiornata relazione sulla situazione
patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
b) uno stato analitico ed estimativo delle attivita' e
l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei
rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali
su beni di proprieta' o in possesso del debitore;
d) il valore dei beni e i creditori particolari degli
eventuali soci illimitatamente responsabili;
e) un piano contenente la descrizione analitica delle
modalita' e dei tempi di adempimento della proposta.
Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti
devono essere accompagnati dalla relazione di un
professionista, designato dal debitore, in possesso dei
requisiti di cui all' articolo 67, terzo comma, lett. d),
che attesti la veridicita' dei dati aziendali e la
fattibilita' del piano medesimo. Analoga relazione deve
essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della
proposta o del piano.
Per la societa' la domanda deve essere approvata e
sottoscritta a norma dell'articolo 152.
La domanda di concordato e' comunicata al pubblico
ministero ed e' pubblicata, a cura del cancelliere, nel
registro delle imprese entro il giorno successivo al
deposito in cancelleria.
L'imprenditore puo' depositare il ricorso contenente la
domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli
ultimi tre esercizi e all'elenco normativo dei creditori
con l'indicazione dei rispettivi crediti e all'elenco
nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi
crediti, riservandosi di presentare la proposta, il piano e
la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un
termine fissato dal giudice, compreso fra sessanta e
centoventi giorni e prorogabile, in presenza di
giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Nello
stesso termine, in alternativa e con conservazione sino
all'omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il
debitore puo' depositare domanda ai sensi dell'articolo
182-bis, primo comma. In mancanza, si applica l'articolo
162, commi secondo e terzo. Con decreto motivato che fissa
il termine di cui al primo periodo, il tribunale puo'
nominare il commissario giudiziale di cui all'articolo 163,
secondo comma, n. 3; si applica l'articolo 170, secondo
comma. Il commissario giudiziale, quando accerta che il
debitore ha posto in essere una delle condotte previste
dall'articolo 173, deve riferirne immediatamente al
tribunale che, nelle forme del procedimento di cui
all'articolo 15 e verificata la sussistenza delle condotte
stesse, puo', con decreto, dichiarare improcedibile la
domanda e, su istanza del creditore o su richiesta del
pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli
articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con
contestuale sentenza reclamabile a norma dell'articolo 18.
Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui
all'articolo 163 il debitore puo' compiere gli atti urgenti
di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del
tribunale, il quale puo' assumere sommarie informazioni e
deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se
nominato. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso
termine il debitore puo' altresi' compiere gli atti di
ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente
sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal
debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111.
Con il decreto che fissa il termine di cui al sesto
comma, primo periodo, il tribunale deve disporre gli
obblighi informativi periodici, anche relativi alla
gestione finanziaria dell'impresa e all'attivita' compiuta
ai fini della predisposizione della proposta e del piano,
che il debitore deve assolvere, con periodicita' almeno
mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale se
nominato, sino alla scadenza del termine fissato. Il
debitore, con periodicita' mensile, deposita una situazione
finanziaria dell'impresa che, entro il giorno successivo,
e' pubblicata nel registro delle imprese a cura del
cancelliere. In caso di violazione di tali obblighi, si
applica l'articolo 162, commi secondo e terzo. Quando
risulta che l'attivita' compiuta dal debitore e'
manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta
e del piano, il tribunale, anche d'ufficio, sentito il
debitore e il commissario giudiziale se nominato, abbrevia
il termine fissato con il decreto di cui al sesto comma,
primo periodo. Il tribunale puo' in ogni momento sentire i
creditori.
La domanda di cui al sesto comma e' inammissibile
quando il debitore, nei due anni precedenti, ha presentato
altra domanda ai sensi del medesimo comma alla quale non
abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di
concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di
ristrutturazione dei debiti.
Fermo restando quanto disposto dall'articolo 22, primo
comma, quando pende il procedimento per la dichiarazione di
fallimento il termine di cui al sesto comma del presente
articolo e' di sessanta giorni, prorogabili, in presenza di
giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni.".
- si riporta il numero 5) dell'articolo 2751-bis del
codice civile:
- 2751-bis.Crediti per retribuzioni e provvigioni,
crediti dei coltivatori diretti, delle societa' od enti
cooperativi e delle imprese artigiane
Hanno privilegio generale sui mobili i crediti
riguardanti:
(omissis)
5) i crediti dell'impresa artigiana, definita ai sensi
delle disposizioni legislative vigenti, nonche' delle
societa' ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i
corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei
manufatti"
Il D.Lgs. 2-8-2002 n. 220
Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti
cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della L. 3
aprile 2001, n. 142, recante: «Revisione della legislazione
in materia cooperativistica, con particolare riferimento
alla posizione del socio lavoratore» e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 8 ottobre 2002, n. 236.
 
Art. 83
Modifiche alla disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione
all'esercizio della professione di avvocato

1. All'articolo 47, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole «magistrati in pensione» sono sostituite dalle seguenti: «di regola prioritariamente magistrati in pensione, e solo in seconda istanza magistrati in servizio».
Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 47 della legge 31
dicembre 2012, n.247, come modificato dalla presente legge:
"Art. 47 (Commissioni di esame)
1. La commissione di esame e' nominata, con decreto,
dal Ministro della giustizia ed e' composta da cinque
membri effettivi e cinque supplenti, dei quali: tre
effettivi e tre supplenti sono avvocati designati dal CNF
tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio
davanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la
presiede; un effettivo e un supplente sono di regola
prioritariamente magistrati in pensione, e solo in seconda
istanza magistrati in servizio; un effettivo e un supplente
sono professori universitari o ricercatori confermati in
materie giuridiche.
2. Con il medesimo decreto, presso ogni sede di corte
d'appello, e' nominata una sottocommissione avente
composizione identica alla commissione di cui al comma 1.
3. Presso ogni corte d'appello, ove il numero dei
candidati lo richieda, possono essere formate con lo stesso
criterio ulteriori sottocommissioni per gruppi sino a
trecento candidati.
4. Esercitano le funzioni di segretario uno o piu'
funzionari distaccati dal Ministero della giustizia.
5. Non possono essere designati nelle commissioni di
esame avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o
di un consiglio distrettuale di disciplina ovvero
componenti del consiglio di amministrazione o del comitato
dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed
assistenza forense e del CNF.
6. Gli avvocati componenti della commissione non
possono essere eletti quali componenti del consiglio
dell'ordine, di un consiglio distrettuale di disciplina,
del consiglio di amministrazione o del comitato dei
delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza
forense e del CNF nelle elezioni immediatamente successive
alla data di cessazione dell'incarico ricoperto.
7. L'avvio delle procedure per l'esame di abilitazione
deve essere tempestivamente pubblicizzato secondo modalita'
contenute nel regolamento di attuazione emanato dal
Ministro della giustizia entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
8. Il Ministro della giustizia, anche su richiesta del
CNF, puo' nominare ispettori per il controllo del regolare
svolgimento delle prove d'esame scritte ed orali. Gli
ispettori possono partecipare in ogni momento agli esami e
ai lavori delle commissioni di uno o piu' distretti
indicati nell'atto di nomina ed esaminare tutti gli atti.
9. Dopo la conclusione dell'esame di abilitazione con
risultato positivo, la commissione rilascia il certificato
per l'iscrizione nell'albo degli avvocati. Il certificato
conserva efficacia ai fini dell'iscrizione negli albi.".
 
Art. 84

Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) all'articolo 1, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) mediazione: l'attivita', comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o piu' soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa»;
0b) all'articolo 4, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 e' presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di piu' domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale e' stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza»;
a) all'articolo 4, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato e' tenuto a informare l'assistito della possibilita' di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresi' l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito e' annullabile. Il documento che contiene l'informazione e' sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, informa la parte della facolta' di chiedere la mediazione»;
b) all'articolo 5, prima del comma 2, e' inserito il seguente comma:
«1-bis. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilita' medica e sanitaria e da diffamazione con mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicita', contratti assicurativi, bancari e finanziari, e' tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale. La presente disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sia entrata in vigore. Al termine di due anni dalla medesima data di entrata in vigore e' attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione. L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione e' gia' iniziata, ma non si e' conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non e' stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni;
c) all'articolo 5, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
2. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, puo' disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale anche in sede di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente e' adottato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non e' prevista, prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non e' gia' stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione;
c-bis) all'articolo 5, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Quando l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo»;
d) all'articolo 5, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. I commi 1-bis e 2 non si applicano:
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;
c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;
d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;
e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
f) nei procedimenti in camera di consiglio;
g) nell'azione civile esercitata nel processo penale»;
e) all'articolo 5, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda e' presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso organismo iscritto»;
f) all'articolo 6, comma 1, la parola «quattro» e' sostituita dalla seguente parola: «tre»;
f-bis) all'articolo 6, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del sesto o del settimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 5 ovvero ai sensi del comma 2 dell'articolo 5, non e' soggetto a sospensione feriale»;
g) all'articolo 7, il comma 1 e' sostituito dal seguente comma: «1. Il periodo di cui all'articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'articolo 5, commi 1-bis e 2, non si computano ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89»;
h) all'articolo 8, comma 1, primo periodo, le parole: «non oltre quindici» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre trenta» e dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalita' di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilita' di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento »;
i) all'articolo 8, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente comma: «4-bis. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice puo' desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.»;
l) all'articolo 11, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Se e' raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale e' allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non e' raggiunto, il mediatore puo' formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13»;
m) all'articolo 12, comma 1, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonche' per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformita' dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale e' omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarita' formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico»;
n) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
«Art. 13 (Spese processuali). - «1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonche' al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilita' degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresi' alle spese per l'indennita' corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4.
2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, puo' nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennita' corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.
3. Salvo diverso accordo, le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri»;
o) all'articolo 16, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente comma: «4-bis. Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori. Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a cio' finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 55-bis del codice deontologico forense. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;
p) all'articolo 17:
1) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Fermo restando quanto previsto dai commi 5-bis e 5-ter del presente articolo, con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, sono determinati:
a) l'ammontare minimo e massimo delle indennita' spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalita' di ripartizione tra le parti;
b) i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennita' proposte dagli organismi costituiti da enti privati;
c) le maggiorazioni massime delle indennita' dovute, non superiori al 25 per cento, nell'ipotesi di successo della mediazione;
d) le riduzioni minime delle indennita' dovute nelle ipotesi in cui la mediazione e' condizione di procedibilita' ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, ovvero e' disposta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2»;
2) prima del comma 6 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Quando la mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, ovvero e' disposta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente decreto, all'organismo non e' dovuta alcuna indennita' dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. A tale fine la parte e' tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', la cui sottoscrizione puo' essere autenticata dal medesimo mediatore, nonche' a produrre, a pena di inammissibilita', se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicita' di quanto dichiarato.
5-ter. Nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso e' dovuto per l'organismo di mediazione».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 1. (Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende
per:
a) mediazione: l'attivita', comunque denominata, svolta
da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o
piu' soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la
composizione di una controversia, anche con formulazione di
una proposta per la risoluzione della stessa;
b) mediatore: la persona o le persone fisiche che,
individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione
rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere
giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del
servizio medesimo;
c) conciliazione: la composizione di una controversia a
seguito dello svolgimento della mediazione;
d) organismo: l'ente pubblico o privato, presso il
quale puo' svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi
del presente decreto;
e) registro: il registro degli organismi istituito con
decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo
16 del presente decreto, nonche', sino all'emanazione di
tale decreto, il registro degli organismi istituito con il
decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n.
222.".
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 4. (Accesso alla mediazione)
1. La domanda di mediazione relativa alle controversie
di cui all'articolo 2 e' presentata mediante deposito di
un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice
territorialmente competente per la controversia. In caso di
piu' domande relative alla stessa controversia, la
mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente
competente presso il quale e' stata presentata la prima
domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha
riguardo alla data del deposito dell'istanza.
2. L'istanza deve indicare l'organismo, le parti,
l'oggetto e le ragioni della pretesa.
3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato
e' tenuto a informare l'assistito della possibilita' di
avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal
presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli
articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresi' l'assistito
dei casi in cui l'esperimento del procedimento di
mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda
giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente
e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di
informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito e'
annullabile. Il documento che contiene l'informazione e'
sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto
introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che
verifica la mancata allegazione del documento, se non
provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, informa la
parte della facolta' di chiedere la mediazione.".
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28, come modificato dalla
presente legge:
-
"Art. 5. (Condizione di procedibilita' e rapporti con
il processo)
"1. .
1-bis. Chi intende esercitare in giudizio un'azione
relativa a una controversia in materia di condominio,
diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di
famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende,
risarcimento del danno derivante da responsabilita' medica
e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o
con altro mezzo di pubblicita', contratti assicurativi,
bancari e finanziari, e' tenuto, assistito dall'avvocato,
preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai
sensi del presente decreto ovvero il procedimento di
conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre
2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in
attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento
del procedimento di mediazione e' condizione di
procedibilita' della domanda giudiziale. La presente
disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi
alla data della sua entrata in vigore. Al termine di due
anni dalla medesima data di entrata in vigore e' attivato
su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio
sugli esiti di tale sperimentazione. L'improcedibilita'
deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o
rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.
Il giudice ove rilevi che la mediazione e' gia' iniziata,
ma non si e' conclusa, fissa la successiva udienza dopo la
scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso
modo provvede quando la mediazione non e' stata esperita,
assegnando contestualmente alle parti il termine di
quindici giorni per la presentazione della domanda di
mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni
previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del
consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206, e successive modificazioni.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto
disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di
giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo
stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, puo'
disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; in
tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione e'
condizione di procedibilita' della domanda giudiziale anche
in sede di appello. Il provvedimento di cui al periodo
precedente e' adottato prima dell'udienza di precisazione
delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non e'
prevista, prima della discussione della causa. Il giudice
fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di
cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non e' gia'
stata avviata, assegna contestualmente alle parti il
termine di quindici giorni per la presentazione della
domanda di mediazione.
2-bis. Quando l'esperimento del procedimento di
mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda
giudiziale la condizione si considera avverata se il primo
incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo.
3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni
caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari,
ne' la trascrizione della domanda giudiziale.
4. I commi 1-bis e 2 non si applicano:
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa
l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di
concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto,
fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del
codice di procedura civile;
c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai
fini della composizione della lite, di cui all'articolo
696-bis del codice di procedura civile;
d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei
provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del
codice di procedura civile;
e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di
cognizione relativi all'esecuzione forzata;
f) nei procedimenti in camera di consiglio;
g) nell'azione civile esercitata nel processo penale.
5. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto
disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto
ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una clausola
di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta
esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte,
proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine
di quindici giorni per la presentazione della domanda di
mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza
del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo il
giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la
mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati,
ma non conclusi. La domanda e' presentata davanti
all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel
registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro
organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui
all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono
concordare, successivamente al contratto o allo statuto o
all'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso
organismo iscritto.
6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la
domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli
effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la
domanda di mediazione impedisce altresi' la decadenza per
una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda
giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine
di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui
all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo.".
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 6. (Durata)
1. Il procedimento di mediazione ha una durata non
superiore a tre mesi.
2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di
deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza
di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa
e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della
causa ai sensi del sesto o del settimo periodo del comma
1-bis dell'articolo 5 ovvero ai sensi del comma 2
dell'articolo 5, non e' soggetto a sospensione feriale.".
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 7. (Effetti sulla ragionevole durata del
processo)
1. Il periodo di cui all'articolo 6 e il periodo del
rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'articolo 5, commi
1-bis e 2, non si computano ai fini di cui all'articolo 2
della legge 24 marzo 2001, n. 89."
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 8. (Procedimento)
1. All'atto della presentazione della domanda di
mediazione, il responsabile dell'organismo designa un
mediatore e fissa un primo incontro di programmazione, in
cui il mediatore verifica con le parti le possibilita' di
proseguire il tentativo di mediazione, non oltre trenta
giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del
primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni
mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura
della parte istante. Al primo incontro e agli incontri
successivi, fino al termine della procedura, le parti
devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato. Durante
il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la
funzione e le modalita' di svolgimento della mediazione. Il
mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi
le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilita'
di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso
positivo, procede con lo svolgimento. Nelle controversie
che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo
puo' nominare uno o piu' mediatori ausiliari.
2. Il procedimento si svolge senza formalita' presso la
sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal
regolamento di procedura dell'organismo.
3. Il mediatore si adopera affinche' le parti
raggiungano un accordo amichevole di definizione della
controversia.
4. Quando non puo' procedere ai sensi del comma 1,
ultimo periodo, il mediatore puo' avvalersi di esperti
iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il
regolamento di procedura dell'organismo deve prevedere le
modalita' di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti
agli esperti.
4-bis. Dalla mancata partecipazione senza giustificato
motivo al procedimento di mediazione, il giudice puo'
desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai
sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di
procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita
che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato
al procedimento senza giustificato motivo, al versamento
all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di
importo corrispondente al contributo unificato dovuto per
il giudizio.
5. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 11 del decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 11. (Conciliazione)
1. Se e' raggiunto un accordo amichevole, il mediatore
forma processo verbale al quale e' allegato il testo
dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non e' raggiunto,
il mediatore puo' formulare una proposta di conciliazione.
In ogni caso, il mediatore formula una proposta di
conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta
in qualunque momento del procedimento. Prima della
formulazione della proposta, il mediatore informa le parti
delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13.
2. La proposta di conciliazione e' comunicata alle
parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore,
per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il
rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel
termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso
accordo delle parti, la proposta non puo' contenere alcun
riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni
acquisite nel corso del procedimento.
3. Se e' raggiunto l'accordo amichevole di cui al comma
1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del
mediatore, si forma processo verbale che deve essere
sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale
certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o
la loro impossibilita' di sottoscrivere. Se con l'accordo
le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli
atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per
procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione
del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico
ufficiale a cio' autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a
seguito della proposta, puo' prevedere il pagamento di una
somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli
obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro
adempimento.
4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma
processo verbale con l'indicazione della proposta; il
verbale e' sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il
quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle
parti o la loro impossibilita' di sottoscrivere. Nello
stesso verbale, il mediatore da' atto della mancata
partecipazione di una delle parti al procedimento di
mediazione.
5. Il processo verbale e' depositato presso la
segreteria dell'organismo e di esso e' rilasciata copia
alle parti che lo richiedono.".
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 12. (Efficacia esecutiva ed esecuzione)
1. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano
assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato
sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati
costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata,
l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli
obblighi di fare e non fare, nonche' per l'iscrizione di
ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la
conformita' dell'accordo alle norme imperative e all'ordine
pubblico. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al
verbale e' omologato, su istanza di parte, con decreto del
presidente del tribunale, previo accertamento della
regolarita' formale e del rispetto delle norme imperative e
dell'ordine pubblico. Nelle controversie transfrontaliere
di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il
verbale e' omologato dal presidente del tribunale nel cui
circondario l'accordo deve avere esecuzione.
2. Il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo
esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in
forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.".
- Si riporta il testo dell'articolo 16 del decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 16. (Organismi di mediazione e registro. Elenco
dei formatori)
1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di
serieta' ed efficienza, sono abilitati a costituire
organismi deputati, su istanza della parte interessata, a
gestire il procedimento di mediazione nelle materie di cui
all'articolo 2 del presente decreto. Gli organismi devono
essere iscritti nel registro.
2. La formazione del registro e la sua revisione,
l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli
iscritti, l'istituzione di separate sezioni del registro
per la trattazione degli affari che richiedono specifiche
competenze anche in materia di consumo e internazionali,
nonche' la determinazione delle indennita' spettanti agli
organismi sono disciplinati con appositi decreti del
Ministro della giustizia, di concerto, relativamente alla
materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo
economico. Fino all'adozione di tali decreti si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti del
Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e 23 luglio
2004, n. 223. A tali disposizioni si conformano, sino alla
medesima data, gli organismi di composizione
extragiudiziale previsti dall'articolo 141 del codice del
consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206, e successive modificazioni.
3. L'organismo, unitamente alla domanda di iscrizione
nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia
il proprio regolamento di procedura e il codice etico,
comunicando ogni successiva variazione. Nel regolamento
devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente
decreto, le procedure telematiche eventualmente utilizzate
dall'organismo, in modo da garantire la sicurezza delle
comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al
regolamento devono essere allegate le tabelle delle
indennita' spettanti agli organismi costituiti da enti
privati, proposte per l'approvazione a norma dell'articolo
17. Ai fini dell'iscrizione nel registro il Ministero della
giustizia valuta l'idoneita' del regolamento.
4. La vigilanza sul registro e' esercitata dal
Ministero della giustizia e, con riferimento alla sezione
per la trattazione degli affari in materia di consumo di
cui al comma 2, anche dal Ministero dello sviluppo
economico senza oneri a carico della finanza pubblica
4-bis. Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto
mediatori. Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione
devono essere adeguatamente formati in materia di
mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi
di aggiornamento teorico-pratici a cio' finalizzati, nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 55-bis del codice
deontologico forense. Dall'attuazione della presente
disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
5. Presso il Ministero della giustizia e' istituito,
con decreto ministeriale, l'elenco dei formatori per la
mediazione. Il decreto stabilisce i criteri per
l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli
iscritti, nonche' per lo svolgimento dell'attivita' di
formazione, in modo da garantire elevati livelli di
formazione dei mediatori. Con lo stesso decreto, e'
stabilita la data a decorrere dalla quale la partecipazione
all'attivita' di formazione di cui al presente comma
costituisce per il mediatore requisito di qualificazione
professionale.
6. L'istituzione e la tenuta del registro e dell'elenco
dei formatori avvengono nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali gia' esistenti, e disponibili a
legislazione vigente, presso il Ministero della giustizia e
il Ministero dello sviluppo economico, per la parte di
rispettiva competenza, e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per il bilancio dello Stato.".
- Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 17. (Risorse, regime tributario e indennita')
1. In attuazione dell'articolo 60, comma 3, lettera o),
della legge 18 giugno 2009, n. 69, le agevolazioni fiscali
previste dal presente articolo, commi 2 e 3, e
dall'articolo 20, rientrano tra le finalita' del Ministero
della giustizia finanziabili con la parte delle risorse
affluite al «Fondo Unico Giustizia» attribuite al predetto
Ministero, ai sensi del comma 7 dell'articolo 2, lettera
b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2008, n. 181, e dei commi 3 e 4 dell'articolo 7 del decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2009,
n. 127.
2. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi
al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di
bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie
e natura.
3. Il verbale di accordo e' esente dall'imposta di
registro entro il limite di valore di 50.000 euro,
altrimenti l'imposta e' dovuta per la parte eccedente.
4. Fermo quanto previsto dai commi 5-bis e 5-ter del
presente articolo, con il decreto di cui all'articolo 16,
comma 2, sono determinati:
a) l'ammontare minimo e massimo delle indennita'
spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e
le modalita' di ripartizione tra le parti;
b) i criteri per l'approvazione delle tabelle delle
indennita' proposte dagli organismi costituiti da enti
privati;
c) le maggiorazioni massime delle indennita' dovute,
non superiori al venticinque per cento, nell'ipotesi di
successo della mediazione;
d) le riduzioni minime delle indennita' dovute nelle
ipotesi in cui la mediazione e' condizione di
procedibilita' ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis,
ovvero e' disposta dal giudice ai sensi dell'articolo 5,
comma 2.
5. .
5-bis. Quando la mediazione e' condizione di
procedibilita' della domanda ai sensi dell'articolo 5,
comma 1-bis, ovvero e' disposta dal giudice ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, del presente decreto,
all'organismo non e' dovuta alcuna indennita' dalla parte
che si trova nelle condizioni per l'ammissione al
patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76
(L) del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al
decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002,
n. 115, e successive modificazioni. A tale fine la parte e'
tenuta a depositare presso l'organismo apposita
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', la cui
sottoscrizione puo' essere autenticata dal medesimo
mediatore, nonche' a produrre, a pena di inammissibilita',
se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a
comprovare la veridicita' di quanto dichiarato.
5-ter. Nel caso di mancato accordo all'esito del primo
incontro, nessun compenso e' dovuto per l'organismo di
mediazione.
6. Il Ministero della giustizia provvede, nell'ambito
delle proprie attivita' istituzionali, al monitoraggio
delle mediazioni concernenti i soggetti esonerati dal
pagamento dell'indennita' di mediazione. Dei risultati di
tale monitoraggio si tiene conto per la determinazione, con
il
decreto di cui all'articolo 16, comma 2, delle
indennita' spettanti agli organismi pubblici, in modo da
coprire anche il costo dell'attivita' prestata a favore dei
soggetti aventi diritto all'esonero.
7. L'ammontare dell'indennita' puo' essere
rideterminato ogni tre anni in relazione alla variazione,
accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica,
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati, verificatasi nel triennio precedente.
8. Alla copertura degli oneri derivanti dalle
disposizioni dei commi 2 e 3, valutati in 5,9 milioni di
euro per l'anno 2010 e 7,018 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente
riduzione della quota delle risorse del «Fondo unico
giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b) del
decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a
tale fine, resta acquisita all'entrata del bilancio dello
Stato.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede
al monitoraggio degli oneri di cui ai commi 2 e 3 ed in
caso si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di
cui al comma 8, resta acquisito all'entrata l'ulteriore
importo necessario a garantire la copertura finanziaria del
maggiore onere a valere sulla stessa quota del Fondo unico
giustizia di cui al comma 8.".
 
Art. 84-bis

Modifica all'articolo 2643 del codice civile

1. All'articolo 2643 del codice civile, dopo il numero 12) e' inserito il seguente:
«12-bis) gli accordi di mediazione che accertano l'usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato».
Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2643 del codice
civile come modificato dalla presente legge:
"Art. 2643. (Atti soggetti a trascrizione)
Si devono rendere pubblici col mezzo della
trascrizione:
1) i contratti che trasferiscono la proprieta' di beni
immobili;
2) i contratti che costituiscono, trasferiscono o
modificano il diritto di usufrutto su beni immobili, il
diritto di superficie, i diritti del concedente e
dell'enfiteuta;
2-bis) i contratti che trasferiscono, costituiscono o
modificano i diritti edificatori comunque denominati,
previsti da normative statali o regionali, ovvero da
strumenti di pianificazione territoriale;
3) i contratti che costituiscono la comunione dei
diritti menzionati nei numeri precedenti;
4) i contratti che costituiscono o modificano servitu'
prediali, il diritto di uso sopra beni immobili, il diritto
di abitazione;
5) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti menzionati
nei numeri precedenti;
6) i provvedimenti con i quali nell'esecuzione forzata
si trasferiscono la proprieta' di beni immobili o altri
diritti reali immobiliari, eccettuato il caso di vendita
seguita nel processo di liberazione degli immobili dalle
ipoteche a favore del terzo acquirente;
7) gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo
enfiteutico;
8) i contratti di locazione di beni immobili che hanno
durata superiore a nove anni;
9) gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o
cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un
termine maggiore di tre anni;
10) i contratti di societa' e di associazione con i
quali si conferisce il godimento di beni immobili o di
altri diritti reali immobiliari, quando la durata della
societa' o dell'associazione eccede i nove anni o e'
indeterminata;
11) gli atti di costituzione dei consorzi che hanno
l'effetto indicato dal numero precedente;
12) i contratti di anticresi;
12-bis) gli accordi di mediazione che accertano
l'usucapione con la sottoscrizione del processo verbale
autenticata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato;
13) le transazioni, che hanno per oggetto controversie
sui diritti menzionati nei numeri precedenti;
14) le sentenze che operano la costituzione, il
trasferimento o la modificazione di uno dei diritti
menzionati nei numeri precedenti.".
 
Art. 84-ter
Compensi per gli amministratori di societa' controllate dalle
pubbliche amministrazioni

1. All'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«5-quater. Nelle societa' direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che emettono esclusivamente strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati nei mercati regolamentati nonche' nelle societa' dalle stesse controllate, il compenso di cui all'articolo 2389, terzo comma, del codice civile per l'amministratore delegato e il presidente del consiglio d'amministrazione non puo' essere stabilito e corrisposto in misura superiore al 75 per cento del trattamento economico complessivo a qualsiasi titolo determinato, compreso quello per eventuali rapporti di lavoro con la medesima societa', nel corso del mandato antecedente al rinnovo.
5-quinquies. Nelle societa' direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che emettono titoli azionari quotati nei mercati regolamentati, in sede di rinnovo degli organi di amministrazione e' sottoposta all'approvazione dell'assemblea degli azionisti una proposta in materia di remunerazione degli amministratori con deleghe di dette societa' e delle loro controllate, conforme ai criteri di cui al comma 5-quater. In tale sede, l'azionista di controllo pubblico e' tenuto ad esprimere assenso alla proposta di cui al primo periodo.
5-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 5-quater e 5-quinquies si applicano limitatamente al primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione ovvero, qualora si sia gia' provveduto al rinnovo, ai compensi ancora da determinare ovvero da determinare in via definitiva. Le disposizioni di cui ai commi 5-quater e 5-quinquies non si applicano qualora nei dodici mesi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione siano state adottate riduzioni dei compensi dell'amministratore delegato o del presidente del consiglio di amministrazione almeno pari a quelle previste nei medesimi commi».
Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 23-bis del decreto
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 23-bis. (Compensi per gli amministratori e per i
dipendenti delle societa' controllate dalle pubbliche
amministrazioni)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma
6, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro il 31 maggio 2012, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti, le societa' non
quotate, direttamente controllate dal Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2359,
primo comma, numero 1), del codice civile, sono
classificate per fasce sulla base di indicatori
dimensionali quantitativi e qualitativi. Per ciascuna
fascia e' determinato il compenso massimo al quale i
consigli di amministrazione di dette societa' devono fare
riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per
la determinazione degli emolumenti da corrispondere, ai
sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile.
L'individuazione delle fasce di classificazione e dei
relativi compensi potra' essere effettuata anche sulla base
di analisi svolte da primarie istituzioni specializzate.
2. In considerazione di mutamenti di mercato e in
relazione al tasso di inflazione programmato, nel rispetto
degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si
provvede a rideterminare, almeno ogni tre anni, le fasce di
classificazione e l'importo massimo di cui al comma 1.
3. Gli emolumenti determinati ai sensi dell'articolo
2389, terzo comma, del codice civile, possono includere una
componente variabile che non puo' risultare inferiore al 30
per cento della componente fissa e che e' corrisposta in
misura proporzionale al grado di raggiungimento di
obiettivi annuali, oggettivi e specifici, determinati
preventivamente dal consiglio di amministrazione. Il
Consiglio di amministrazione riferisce all'assemblea
convocata ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del
codice civile, in merito alla politica adottata in materia
di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche in
termini di conseguimento degli obiettivi agli stessi
affidati con riferimento alla parte variabile della stessa
retribuzione.
4. Nella determinazione degli emolumenti da
corrispondere, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma,
del codice civile, i consigli di amministrazione delle
societa' non quotate, controllate dalle societa' di cui al
comma 1 del presente articolo, non possono superare il
limite massimo indicato dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al predetto comma 1
per la societa' controllante e, comunque, quello di cui al
comma 5-bis e devono in ogni caso attenersi ai medesimi
principi di oggettivita' e trasparenza.
5. Il decreto di cui al comma 1 e' sottoposto alla
registrazione della Corte dei conti.
5-bis. Il compenso stabilito ai sensi dell'articolo
2389, terzo comma, del codice civile, dai consigli di
amministrazione delle societa' non quotate, direttamente o
indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, non puo' comunque essere superiore al
trattamento economico del primo presidente della Corte di
cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni
legislative e regolamentari che prevedono limiti ai
compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente.
5-ter. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo
dei dipendenti delle societa' non quotate di cui al comma
5-bis non puo' comunque essere superiore al trattamento
economico del primo presidente della Corte di cassazione.
Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e
regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a
quello previsto al periodo precedente.
5-quater. Nelle societa' direttamente o indirettamente
controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, che emettono esclusivamente strumenti
finanziari, diversi dalle azioni, quotati nei mercati
regolamentati nonche' nelle societa' dalle stesse
controllate, il compenso di cui all'articolo 2389, terzo
comma, del codice civile per l'amministratore delegato ed
il presidente del consiglio di amministrazione non puo'
essere stabilito e corrisposto in misura superiore al 75
per cento del trattamento economico complessivo a qualsiasi
titolo determinato, compreso quello per eventuali rapporti
di lavoro con la medesima societa', nel corso del mandato
antecedente al rinnovo.
5-quinquies. Nelle societa' direttamente o
indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, che emettono titoli azionari quotati
nei mercati regolamentati, in sede di rinnovo degli organi
di amministrazione e' sottoposta all'approvazione
dell'assemblea degli azionisti una proposta in materia di
remunerazione degli amministratori con deleghe di dette
societa' e delle loro controllate, conforme ai criteri di
cui al comma 5-quater. In tale sede, l'azionista di
controllo pubblico e' tenuto ad esprimere assenso alla
proposta di cui al primo periodo.
5-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 5-quater e
5-quinquies si applicano limitatamente al primo rinnovo dei
consigli di amministrazione successivo alla data di entrata
in vigore della presente disposizione ovvero, qualora si
sia gia' provveduto al rinnovo, ai compensi ancora da
determinare ovvero da determinare in via definitiva. Le
disposizioni di cui ai commi 5-quater e 5-quinquies non si
applicano qualora nei dodici mesi antecedenti alla data di
entrata in vigore della presente disposizione siano state
adottate riduzioni dei compensi dell'amministratore
delegato o del presidente del consiglio di amministrazione
almeno pari a quelle previste nei medesimi commi.".
 
Art. 85

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai Capi I e II del presente titolo, valutati complessivamente in 4.850.000 euro per l'anno 2013 e 8.000.000 euro a decorrere dall'anno 2014 e fino all'anno 2024, si provvede mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che sono conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero della giustizia.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel Programma Giustizia civile e penale della Missione Giustizia dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.
4. Dalle disposizioni di cui ai Capi IV, V, VI, VII e VIII del presente titolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 28
della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
(Legge di stabilita' 2012):
"2. Il maggior gettito derivante dall'applicazione
delle disposizioni di cui al presente articolo e' versato
all'entrata del bilancio dello Stato, con separata
contabilizzazione, per essere riassegnato, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di
previsione del Ministero della giustizia per assicurare il
funzionamento degli uffici giudiziari, con particolare
riferimento ai servizi informatici e con esclusione delle
spese di personale. Nei rapporti finanziari con le
autonomie speciali il maggior gettito costituisce riserva
all'erario per un periodo di cinque anni."
- Si riporta il testo del comma 12 dell'articolo 17
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita'
e finanza pubblica):
"12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve
essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure
di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con
esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della
copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito
monitoraggio, il Ministro dell'economia e delle finanze
adotta, sentito il Ministro competente, le misure indicate
nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con
apposita relazione. La relazione espone le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi."
- Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 21
della citata legge n. 196 del 2009:
"5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si
ripartiscono in:
a) spese non rimodulabili;
b) spese rimodulabili."
 
Art. 86

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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