Gazzetta n. 194 del 20 agosto 2013 (vai al sommario) |
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LEGGE 6 agosto 2013, n. 97 |
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1 Disposizioni volte a porre rimedio al non corretto recepimento della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto di circolazione e di soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari. Procedura di infrazione 2011/2053.
1. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, comma 2, lettera b), le parole: «dallo Stato del cittadino dell'Unione» sono sostituite dalle seguenti: «con documentazione ufficiale»; b) all'articolo 5, comma 5, le parole: «, secondo la legge nazionale,» sono soppresse; c) all'articolo 9: 1) al comma 3-bis, le parole: «, con particolare riguardo alle spese afferenti all'alloggio, sia esso in locazione, in comodato, di proprieta' o detenuto in base a un altro diritto soggettivo» sono soppresse; 2) al comma 5, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: «c-bis) nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), documentazione ufficiale attestante l'esistenza di una stabile relazione con il cittadino dell'Unione»; d) all'articolo 10, comma 3, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: «d-bis) nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), di documentazione ufficiale attestante l'esistenza di una stabile relazione con il cittadino dell'Unione». 2. All'articolo 183-ter, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: «lettera a),» sono soppresse. Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, come modificato dalla presente legge, cosi' recita: "Art. 3 (Aventi diritto). - 1. Il presente decreto legislativo si applica a qualsiasi cittadino dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonche' ai suoi familiari ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo. 2. Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato, lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone: a) ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all'art. 2, comma 1, lettera b), se e' a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente; b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale. 3. Lo Stato membro ospitante effettua un esame approfondito della situazione personale e giustifica l'eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno.". - Il testo degli articoli 9 e 10 del citato decreto legislativo n. 30 del 2007, come modificati dalla presente legge, cosi' recita: "Art. 9 (Formalita' amministrative per i cittadini dell'Unione ed i loro familiari). - 1. Al cittadino dell'Unione che intende soggiornare in Italia, ai sensi dell'art. 7 per un periodo superiore a tre mesi, si applica la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, ed il nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. 2. Fermo quanto previsto dal comma 1, l'iscrizione e' comunque richiesta trascorsi tre mesi dall'ingresso ed e' rilasciata immediatamente una attestazione contenente l'indicazione del nome e della dimora del richiedente, nonche' la data della richiesta. 3. Oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa di cui al comma 1, per l'iscrizione anagrafica di cui al comma 2, il cittadino dell'Unione deve produrre la documentazione attestante: a) l'attivita' lavorativa, subordinata o autonoma, esercitata se l'iscrizione e' richiesta ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a); b) la disponibilita' di risorse economiche sufficienti per se' e per i propri familiari, secondo i criteri di cui all'art. 29, comma 3, lettera b), del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' la titolarita' di una assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale, se l'iscrizione e' richiesta ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b); c) l'iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto dalla vigente normativa e la titolarita' di un'assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi, nonche' la disponibilita' di risorse economiche sufficienti per se' e per i propri familiari, secondo i criteri di cui all'art. 29, comma 3, lettera b), del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, se l'iscrizione e' richiesta ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera c). 3-bis. Ai fini della verifica della sussistenza del requisito della disponibilita' delle risorse economiche sufficienti al soggiorno, di cui al comma 3, lettere b) e c), deve, in ogni caso, essere valutata la situazione complessiva personale dell'interessato. 4. Il cittadino dell'Unione puo' dimostrare di disporre, per se' e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica, anche attraverso la dichiarazione di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 5. Ai fini dell'iscrizione anagrafica, oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa di cui al comma 1, i familiari del cittadino dell'Unione europea che non hanno un autonomo diritto di soggiorno devono presentare, in conformita' alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: a) un documento di identita' o il passaporto in corso di validita' ; b) un documento rilasciato dall'autorita' competente del Paese di origine o provenienza che attesti la qualita' di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del nucleo familiare ovvero familiare affetto da gravi problemi di salute, che richiedono l'assistenza personale del cittadino dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno; c) l'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione. c-bis) nei casi di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), documentazione ufficiale attestante l'esistenza di una stabile relazione con il cittadino dell'Unione. 6. Salvo quanto previsto dal presente decreto, per l'iscrizione anagrafica ed il rilascio della ricevuta di iscrizione e del relativo documento di identita' si applicano le medesime disposizioni previste per il cittadino italiano. 7. Le richieste di iscrizioni anagrafiche dei familiari del cittadino dell'Unione che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro sono trasmesse, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, a cura delle amministrazioni comunali alla Questura competente per territorio." "Art. 10 (Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea). - 1. I familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all'art. 2, trascorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, richiedono alla questura competente per territorio di residenza la «Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione», redatta su modello conforme a quello stabilito con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, e' rilasciato il titolo di soggiorno previsto dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Al momento della richiesta di rilascio della carta di soggiorno, al familiare del cittadino dell'Unione e' rilasciata una ricevuta secondo il modello definito con decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1. 3. Per il rilascio della Carta di soggiorno, e' richiesta la presentazione: a) del passaporto o documento equivalente, in corso di validita' ; b) di un documento rilasciato dall'autorita' competente del Paese di origine o provenienza che attesti la qualita' di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del nucleo familiare ovvero del familiare affetto da gravi problemi di salute, che richiedono l'assistenza personale del cittadino dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno ; c) dell'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione; d) della fotografia dell'interessato, in formato tessera, in quattro esemplari. d-bis) nei casi di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), di documentazione ufficiale attestante l'esistenza di una stabile relazione con il cittadino dell'Unione. 4. La carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione ha una validita' di cinque anni dalla data del rilascio. 5. La carta di soggiorno mantiene la propria validita' anche in caso di assenze temporanee del titolare non superiori a sei mesi l'anno, nonche' di assenze di durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero di assenze fino a dodici mesi consecutivi per rilevanti motivi, quali la gravidanza e la maternita', malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato; e' onere dell'interessato esibire la documentazione atta a dimostrare i fatti che consentono la perduranza di validita'. 6. Il rilascio della carta di soggiorno di cui al comma 1 e' gratuito, salvo il rimborso del costo degli stampati e del materiale usato per il documento.". - Il testo dell'art. 183-ter del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1989, n. 182, S.O., come modificato dalla presente legge, cosi' recita: "Art. 183-ter (Esecuzione della misura di sicurezza dell'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea e di un suo familiare). - 1. L'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di un suo familiare, di cui agli articoli 2, comma 1, lettera b), e 3, comma 2, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e' disposto in conformita' ai criteri ed alle modalita' fissati dall'art. 20 del medesimo decreto legislativo". |
| Art. 2 Disposizioni in materia di prestazione transfrontaliera di servizi dei consulenti di proprieta' industriale. Caso EU Pilot 2066/11/MARK.
1. All'articolo 203 del codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 4 e' abrogato. Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 203 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprieta' industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2005, n. 52, S.O., come modificato dalla presente legge, cosi' recita: "Art. 203 (Requisiti per l'iscrizione). - 1. Puo' essere iscritta all'Albo dei consulenti in proprieta' industriale abilitati qualsiasi persona fisica che: a) abbia il godimento dei diritti civili nell'ordinamento nazionale e sia persona di buona condotta civile e morale; b) sia cittadino italiano ovvero cittadino degli Stati membri dell'Unione europea ovvero cittadino di Stati esteri nei cui confronti vige un regime di reciprocita'; c) abbia un domicilio professionale in Italia o nell'Unione europea se si tratta di cittadino di uno Stato membro di essa, il requisito del domicilio professionale in Italia non e' richiesto se si tratti di un cittadino di Stati extra comunitari che consentano ai cittadini italiani l'iscrizione a corrispondenti albi senza tale requisito; d) abbia superato l'esame di abilitazione, di cui all'art. 207 o abbia superato la prova attitudinale prevista per i consulenti in proprieta' industriale al comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115. 2. L'iscrizione e' effettuata dal Consiglio dell'ordine su presentazione di una istanza accompagnata dai documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui al comma 1 ovvero includente le autocertificazioni previste per legge. L'avvenuta iscrizione e' prontamente comunicata dal Consiglio all'Ufficio italiano brevetti e marchi. 3. I soggetti di cui all'art. 201, comma 4-bis, che intendono esercitare l'attivita' di rappresentanza in Italia a titolo occasionale e temporaneo si considerano automaticamente iscritti all'albo dei consulenti in proprieta' industriale, previa trasmissione da parte dell'autorita' competente della dichiarazione preventiva di cui all'art. 10, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. L'iscrizione rileva ai soli fini dell'applicazione delle norme professionali, di carattere professionale, legale o amministrativo, direttamente connesse alla qualifica professionale. 4. (abrogato).". |
| Art. 3 Disposizioni relative alla libera prestazione e all'esercizio stabile dell'attivita' di guida turistica da parte di cittadini dell'Unione europea. Caso EU Pilot 4277/12/MARK.
1. L'abilitazione alla professione di guida turistica e' valida su tutto il territorio nazionale. Ai fini dell'esercizio stabile in Italia dell'attivita' di guida turistica, il riconoscimento ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, della qualifica professionale conseguita da un cittadino dell'Unione europea in un altro Stato membro ha efficacia su tutto il territorio nazionale. 2. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, i cittadini dell'Unione europea abilitati allo svolgimento dell'attivita' di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessita' di alcuna autorizzazione ne' abilitazione, sia essa generale o specifica. 3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione. Note all'art. 3: - Il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2007, n. 261, S.O. |
| Art. 4 Modifica al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in materia di ordinamento e mercato del turismo. Procedura di infrazione 2012/4094.
1. All'articolo 51 del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il fondo nazionale di garanzia, di cui al comma 1, e' alimentato annualmente da una quota pari al 4 per cento dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 50, comma 1, che e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al predetto fondo, anche per la eventuale stipula di contratti assicurativi in favore del fondo stesso». Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 51 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche' attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2011, n. 129, S.O., come modificato dalla presente legge, cosi' recita: "Art. 51 (Fondo nazionale di garanzia). - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo opera il fondo nazionale di garanzia, per consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all'estero, nonche' per fornire una immediata disponibilita' economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore. 2. Il fondo e' alimentato annualmente da una quota pari al quattro per cento dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria di cui all'art. 50, comma 1, che e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui al comma 1, anche per la eventuale stipula di contratti assicurativi in favore dello stesso Fondo Nazionale di Garanzia. 3. Il fondo interviene, per le finalita' di cui al comma 1, nei limiti dell'importo corrispondente alla quota cosi' come determinata ai sensi del comma 2. 4. Le istanze di rimborso al fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza, fatta salva comunque la prescrizione del diritto al rimborso. 5. Il fondo potra' avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente. 6. Le modalita' di gestione e di funzionamento del fondo sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con decreto del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico.". |
| Art. 5 Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, recante attuazione della direttiva 98/5/CE, in materia di societa' tra avvocati. Caso EU Pilot 1753/11/MARK.
1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 35: 1) al comma 1, le parole: «, purche' almeno uno degli altri soci sia in possesso del titolo di avvocato» sono soppresse; 2) al comma 2, le parole: «socio in possesso del titolo di avvocato» sono sostituite dalle seguenti: «professionista in possesso del titolo di avvocato»; b) all'articolo 36, comma 4, le parole: «socio in possesso del titolo di avvocato» sono sostituite dalle seguenti: «professionista in possesso del titolo di avvocato». Note all'art. 5: - Il testo degli aarticoli 35 e 36 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 (Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, recante attuazione della direttiva 98/5/CE in materia di societa' tra avvocati. Caso EU Pilot 1753/11/MARK), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2001, n. 79, S.O., come modificati dalla presente legge, cosi' recita: "Art. 35 (Partecipazione a societa' tra avvocati). - 1. Gli avvocati stabiliti, provenienti anche da Stati membri diversi, possono essere soci di una societa' tra avvocati costituita ai sensi e per le finalita' di cui all'art. 16, comma 1. 2. Per l'esercizio dell'attivita' di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio il socio che sia avvocato stabilito e' tenuto ad agire di intesa con altro professionista in possesso del titolo di avvocato, abilitato ad esercitare davanti all'autorita' adita o procedente. L'intesa e' disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 8. 3. La societa' tra avvocati cui partecipano avvocati stabiliti e' soggetta alle disposizioni del titolo II del presente decreto e a tutte le disposizioni legislative, professionali e deontologiche ivi richiamate." "Art. 36 (Sede secondaria di societa'). - 1. Le societa' costituite in uno degli altri Stati membri, anche secondo tipi diversi da quello indicato nell'art. 16, possono svolgere in Italia l'attivita' professionale di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio tramite propri soci, nell'ambito di una sede secondaria con rappresentanza stabile, purche' tutti i soci siano professionisti esercenti la professione di avvocato. 2. La societa' si considera costituita tra persone non esercenti l'attivita' professionale di avvocato, qualora il capitale sociale sia detenuto in tutto o in parte ovvero la ragione sociale sia utilizzata o il potere decisionale venga esercitato, anche di fatto, da persone prive di uno dei titoli professionali di cui all'art. 2 ovvero del titolo di avvocato. 3. Per l'esercizio dell'attivita' professionale di cui al comma 1, la societa' deve inoltre assicurare, anche mediante specifica previsione dell'atto costitutivo, la personalita' della prestazione; il diritto del cliente di scegliere il proprio difensore, la piena indipendenza dell'avvocato nello svolgimento dell'attivita' professionale e la sua responsabilita' personale, la soggezione della societa' ad un concorrente regime di responsabilita' e alle regole deontologiche proprie delle professioni intellettuali e specifiche della professione di avvocato. 4. Per l'attivita' di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio il socio che sia avvocato stabilito e' tenuto ad agire d'intesa con altro professionista in possesso del titolo di avvocato, abilitato ad esercitare davanti all'autorita' adita o procedente.". |
| Art. 6 Modifica al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE.
1. All'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, le parole: «un accordo o intesa internazionale conclusi tra l'Italia e uno o piu' Stati membri, tra l'Italia e uno o piu' Paesi terzi o tra l'Italia e uno o piu' Stati membri e uno o piu' Paesi terzi» sono sostituite dalle seguenti: «un accordo o intesa internazionale conclusi tra l'Italia e uno o piu' Paesi terzi o tra l'Italia e uno o piu' Stati membri e uno o piu' Paesi terzi». Note all'art. 6: - Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208 (Modifiche al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza in attuazione della direttiva 2009/81/CE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2001, n. 79, S.O., come modificato dalla presente legge, cosi' recita: "Art. 6 (Contratti esclusi e esclusioni specifiche. Utilizzo delle esclusioni). - 1. Il presente decreto non si applica ai contratti disciplinati da: a) norme procedurali specifiche in base a un accordo o intesa internazionale conclusi tra l'Italia e uno o piu' Paesi terzi o tra l'Italia e uno o piu' Stati membri e uno o piu' Paesi terzi; b) norme procedurali specifiche in base a un accordo o intesa internazionale conclusi in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernenti imprese stabilite nello Stato italiano o in un Paese terzo; c) norme procedurali specifiche di un'organizzazione internazionale che si approvvigiona per le proprie finalita'; non si applica altresi' a contratti che devono essere aggiudicati da una stazione appaltante appartenente allo Stato italiano in conformita' a tali norme. 2. Il presente decreto non si applica altresi' ai seguenti casi: a) ai contratti nel settore della difesa, relativi alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico di cui all'elenco adottato dal Consiglio della Comunita' europea con la decisione 255/58, che siano destinati a fini specificatamente militari e per i quali lo Stato ritiene di adottare misure necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza; b) ai contratti per i quali l'applicazione delle disposizioni del presente decreto obbligherebbe lo Stato italiano a fornire informazioni la cui divulgazione e' considerata contraria agli interessi essenziali della sua sicurezza, previa adozione del provvedimento di segretazione; c) ai contratti per attivita' d'intelligence; d) ai contratti aggiudicati nel quadro di un programma di cooperazione basato su ricerca e sviluppo, condotto congiuntamente dall'Italia e almeno uno Stato membro per lo sviluppo di un nuovo prodotto e, ove possibile, nelle fasi successive di tutto o parte del ciclo di vita di tale prodotto. Dopo la conclusione di un siffatto programma di cooperazione unicamente tra l'Italia e uno o altri Stati membri, gli stessi comunicano alla Commissione europea l'incidenza della quota di ricerca e sviluppo in relazione al costo globale del programma, l'accordo di ripartizione dei costi nonche', se del caso, la quota ipotizzata di acquisti per ciascuno Stato membro; e) ai contratti aggiudicati in un paese terzo, anche per commesse civili, quando le forze operano al di fuori del territorio dell'Unione, se le esigenze operative richiedono che siano conclusi con operatori economici localizzati nell'area delle operazioni; a tal fine sono considerate commesse civili i contratti diversi da quelli di cui all'art. 2; f) ai contratti di servizi aventi per oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalita' finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni; g) ai contratti aggiudicati dal governo italiano a un altro governo e concernenti: 1) la fornitura di materiale militare o di materiale sensibile; 2) lavori e servizi direttamente collegati a tale materiale; 3) lavori e servizi per fini specificatamente militari, o lavori e servizi sensibili; h) ai servizi di arbitrato e di conciliazione; i) ai servizi finanziari, ad eccezione dei servizi assicurativi; l) ai contratti d'impiego; m) ai servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui benefici appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore perche' li usi nell'esercizio della sua attivita', a condizione che la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore. 3. Nessuna delle norme, procedure, programmi, accordi, intese o appalti menzionati ai commi 1 e 2 puo' essere utilizzata allo scopo di non applicare le disposizioni del presente decreto.". |
| Art. 7 Modifiche alla disciplina in materia di accesso ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni. Casi EU Pilot 1769/11/JUST e 2368/11/HOME.
1. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «Unione europea» sono inserite le seguenti: «e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente»; b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: «3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. 3-ter. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca per le assunzioni al pubblico impiego nella provincia autonoma di Bolzano». 2. All'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, dopo la parola: «rifugiato» sono inserite le seguenti: «e dello status di protezione sussidiaria». Note all'art. 7: - Il testo dell'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Modifiche alla disciplina in materia di accesso ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni. Casi Eu Pilot 1769/11/JUST e 2368/11/HOME); pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 2011, n. 292; come modificato dalla presente legge, cosi' recita: "Art. 38 (Accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione europea (Art. 37 d.lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 24 del d.lgs n. 80 del 1998). In vigore dal 7 aprile 2012. 1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono individuati i posti e le funzioni per i quali non puo' prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana, nonche' i requisiti indispensabili all'accesso dei cittadini di cui al comma 1. 3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina adottata al livello dell'Unione europea, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali provvede la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Secondo le disposizioni del primo periodo e' altresi' stabilita l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina. 3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. 3-ter. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca per le assunzioni al pubblico impiego nella provincia autonoma di Bolzano.". - Il testo dell'art. 25, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.); come modificato dalla presente legge, cosi' recita: "Art. 25 (Accesso all'occupazione). - 1. I titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria hanno diritto di godere del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato, lavoro autonomo, per l'iscrizione agli albi professionali, per la formazione professionale e per il tirocinio sul luogo di lavoro. 2. E' consentito al titolare dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria l'accesso al pubblico impiego, con le modalita' e le limitazioni previste per i cittadini dell'Unione europea.". |
| Art. 8 Modifica al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di tassazione di aeromobili. Caso EU Pilot 3192/12/TAXU.
1. Il comma 14-bis dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' sostituito dal seguente: «14-bis. L'imposta di cui al comma 11 si applica anche agli aeromobili non immatricolati nel Registro aeronautico nazionale tenuto dall'ENAC, la cui permanenza nel territorio italiano si protragga per una durata anche non continuativa superiore a sei mesi nell'arco di dodici mesi. L'imposta e' dovuta a partire dal mese in cui il limite di sei mesi e' superato. Superato tale limite, se la sosta nel territorio italiano si protrae per un periodo inferiore all'anno, l'imposta e' pari a un dodicesimo degli importi stabiliti nel comma 11 per ciascun mese fino a quello di partenza dal territorio dello Stato. L'imposta deve essere corrisposta prima che il velivolo rientri nel territorio estero. Sono esenti dall'imposta gli aeromobili di Stati esteri, ivi compresi quelli militari, oltre a quelli indicati nel comma 14». Note all'art. 8: - Il testo dell'art. 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2011, n. 284, S.O., come modificato dalla presente legge, cosi' recita: "Art. 16 (Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei). In vigore dal 22 giugno 2013 1. Al comma 21 dell'art. 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «A partire dall'anno 2012 l'addizionale erariale della tassa automobilistica di cui al primo periodo e' fissata in euro 20 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a centottantacinque chilowatt.». 2. Dal 1° maggio di ogni anno le unita' da diporto sono soggette al pagamento di una tassa annuale nelle misure di seguito indicate: a) ; b) ; c) euro 870 per le unita' con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri; d) euro 1.300 per le unita' con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri; e) euro 4.400 per le unita' con scafo di lunghezza da 20,01 a 24 metri; f) euro 7.800 per le unita' con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri; g) euro 12.500 per le unita' con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri; h) euro 16.000 per le unita' con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri; i) euro 21.500 per le unita' con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri; l) euro 25.000 per le unita' con scafo di lunghezza superiore a 64 metri. 3. La tassa e' ridotta alla meta' per le unita' con scafo di lunghezza fino a 12 metri, utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia, nonche' per le unita' di cui al comma 2 a vela con motore ausiliario il cui rapporto fra superficie velica e potenza del motore espresso in Kw non sia inferiore a 0.5. 4. La tassa non si applica alle unita' di proprieta' o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici, a quelle obbligatorie di salvataggio, ai battelli di servizio, purche' questi rechino l'indicazione dell'unita' da diporto al cui servizio sono posti, e alle unita' in uso dei soggetti di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, affetti da patologie che richiedono l'utilizzo permanente delle medesime. 5. Sono esenti dalla tassa di cui al comma 2 le unita' da diporto possedute ed utilizzate da enti ed associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso. 5-bis. La tassa di cui al comma 2 non e' dovuta per le unita' nuove con targa di prova, nella disponibilita' a qualsiasi titolo del cantiere costruttore, manutentore o del distributore, ovvero per quelle usate ritirate dai medesimi cantieri o distributori con mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell'atto, ovvero per le unita' che siano rinvenienti da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell'utilizzatore. Allo scopo di sviluppare la nautica da diporto, la tassa non si applica alle unita' di cui ai commi 2 e 3 per il primo anno dalla prima immatricolazione. 6. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 la lunghezza e' misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto. 7. Sono tenuti al pagamento della tassa di cui al comma 2 i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione anche finanziaria per la durata della stessa, residenti nel territorio dello Stato, nonche' le stabili organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti, che posseggano, o ai quali sia attribuibile il possesso di unita' da diporto. La tassa non si applica ai soggetti non residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia che posseggano unita' da diporto, sempre che il loro possesso non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia, nonche' alle unita' bene strumentale di aziende di locazione e noleggio. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' ed i termini di pagamento della tassa, di comunicazione dei dati identificativi dell'unita' da diporto e delle informazioni necessarie all'attivita' di controllo. I pagamenti sono eseguiti anche con moneta elettronica senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Il gettito della tassa di cui al comma 2 affluisce all'entrata del bilancio dello Stato. 8. 9. Le Capitanerie di porto, le forze preposte alla tutela della sicurezza e alla vigilanza in mare, nonche' le altre forze preposte alla pubblica sicurezza o gli altri organi di polizia giudiziaria e tributaria vigilano sul corretto assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 del presente articolo ed elevano, in caso di violazione, apposito processo verbale di constatazione che trasmettono alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio, in relazione al luogo della commissione della violazione, per l'accertamento della stessa. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi; per l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, esclusa la definizione ivi prevista. Le violazioni possono essere definite entro sessanta giorni dalla elevazione del processo verbale di constatazione mediante il pagamento dell'imposta e della sanzione minima ridotta al cinquanta per cento. Le controversie concernenti l'imposta di cui al comma 2 sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 10. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di cui al comma 2 si applica una sanzione amministrativa tributaria dal 200 al 300 per cento dell'importo non versato, oltre all'importo della tassa dovuta. 10-bis. E' istituita l'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi. L'imposta e' applicata anche sui voli taxi effettuati tramite elicottero. L'imposta e' a carico del passeggero ed e' versata dal vettore. L'imposta, dovuta per ciascun passeggero e all'effettuazione di ciascuna tratta, e' fissata in misura pari a: a) euro 10 in caso di tragitto non superiore a 100 chilometri; b) euro 100 in caso di tragitto superiore a 100 chilometri e non superiore a 1.500 chilometri; c) euro 200 in caso di tragitto superiore a 1.500 chilometri. 11. E' istituita l'imposta erariale sugli aeromobili privati, di cui all'art. 744 del codice della navigazione, immatricolati nel Registro aeronautico nazionale tenuto dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), nelle seguenti misure annuali: a) aeroplani con peso massimo al decollo: 1) fino a 1.000 kg: euro 0,75 al kg; 2) fino a 2.000 kg: euro 1,25 al kg; 3) fino a 4.000 kg: euro 4,00 al kg; 4) fino a 6.000 kg: euro 5,00 al kg; 5) fino a 8.000 kg: euro 6,65 al kg; 6) fino a 10.000 kg: euro 7,10 al kg; 7) oltre 10.000 kg: euro 7,60 al kg; b) elicotteri: l'imposta dovuta e' pari a quella stabilita per gli aeroplani di corrispondente peso maggiorata del 50 per cento; c) alianti, motoalianti e aerostati: euro 450. 12. L'imposta e' dovuta da chi risulta dai pubblici registri essere proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'aeromobile, ed e' corrisposta all'atto della richiesta di rilascio o di rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilita' in relazione all'intero periodo di validita' del certificato stesso. Nel caso in cui il certificato abbia validita' inferiore ad un anno l'imposta e' dovuta nella misura di un dodicesimo degli importi di cui al comma 11 per ciascun mese di validita'. 13. Per gli aeromobili con certificato di revisione della aeronavigabilita' in corso di validita' alla data di entrata in vigore del presente decreto l'imposta e' versata, entro novanta giorni da tale data, in misura pari a un dodicesimo degli importi stabiliti nel comma 11 per ciascun mese da quello in corso alla predetta data sino al mese in cui scade la validita' del predetto certificato. Entro lo stesso termine deve essere pagata l'imposta relativa agli aeromobili per i quali il rilascio o il rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilita' avviene nel periodo compreso fra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 gennaio 2012. 14. Sono esenti dall'imposta sugli aeromobili di cui ai commi da 11 a 13: a) gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati; b) gli aeromobili di proprieta' o in esercenza dei licenziatari dei servizi di linea e non di linea, nonche' del lavoro aereo, di cui alla parte seconda, libro primo, titolo VI, capi I, II e III, del codice della navigazione; c) gli aeromobili di proprieta' o in esercenza delle organizzazioni registrate (OR) o delle scuole di addestramento (FTO) e dei centri di addestramento per le abilitazioni (TRTO); d) gli aeromobili di proprieta' o in esercenza all'Aero club d'Italia, agli Aero club locali e all'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia; e) gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e in attesa di vendita; f) gli aeromobili esclusivamente destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso; g) gli aeromobili storici, tali intendendosi quelli che sono stati immatricolati per la prima volta in registri nazionali o esteri, civili o militari, da oltre quaranta anni; h) gli aeromobili di costruzione amatoriale; i) gli apparecchi per il volo da diporto o sportivo di cui alla legge 25 marzo 1985, n. 106. 14-bis. L'imposta di cui al comma 11 si applica anche agli aeromobili non immatricolati nel Registro aeronautico nazionale tenuto dall'ENAC la cui permanenza nel territorio italiano si protragga per una durata anche non continuativa superiore a sei mesi nell'arco di dodici mesi. L'imposta e' dovuta a partire dal mese in cui il limite di sei mesi e' superato. Superato tale limite se la sosta nel territorio italiano si protrae per un periodo inferiore all'anno, l'imposta e' pari ad un dodicesimo degli importi stabiliti nel comma 11 per ciascun mese fino a quello di partenza dal territorio dello Stato. L'imposta deve essere corrisposta prima che il velivolo rientri nel territorio estero. Sono esenti dall'imposta gli aeromobili di Stati esteri, ivi compresi quelli militari, oltre quelli indicati nel comma 14. 15. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono previsti modalita' e termini di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 10-bis e 11. 15-bis. In caso di omesso o insufficiente pagamento delle imposte di cui ai commi 10-bis e 11 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 15-bis.1. Il Corpo della guardia di finanza e le autorita' aeroportuali vigilano sul corretto assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 10-bis a 15-bis. 15-ter. L'addizionale di cui al comma 1 e' ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo, rispettivamente, al 60, al 30 e al 15 per cento e non e' piu' dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione. La tassa di cui ai commi 2 e 3 e' ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione dell'unita' da diporto, rispettivamente, del 15, del 30 e del 45 per cento. I predetti periodi decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione. Con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' rideterminata l'aliquota di accisa del tabacco da fumo in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere derivante dal presente comma.". |
| Art. 9 Disposizioni in materia di monitoraggio fiscale. Caso EU Pilot 1711/11/TAXU
1. Al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente: «Art. 1 (Trasferimenti attraverso intermediari). - 1. Gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attivita' finanziaria indicati nell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera i), del medesimo decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle predette operazioni oggetto di rilevazione ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del citato decreto legislativo n. 231 del 2007, limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di societa' semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 2. I dati relativi ai trasferimenti e alle movimentazioni oggetto di rilevazione ai sensi del comma 1 sono trasmessi all'Agenzia delle entrate con modalita' e termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, anche a disposizione della Guardia di finanza con procedure informatiche. Con il medesimo provvedimento, la trasmissione puo' essere limitata per specifiche categorie di operazioni o causali»; b) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: «Art. 2 (Trasferimenti attraverso non residenti). - 1. Al fine di garantire la massima efficacia all'azione di controllo ai fini fiscali per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attivita' economiche e finanziarie all'estero, l'unita' speciale costituita ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e i reparti speciali della Guardia di finanza, di cui all'articolo 6, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, possono richiedere, in deroga ad ogni vigente disposizione di legge, previa autorizzazione, rispettivamente, del direttore centrale accertamento dell'Agenzia delle entrate ovvero del Comandante generale della Guardia di finanza o autorita' dallo stesso delegata: a) agli intermediari indicati all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, di fornire evidenza delle operazioni, oggetto di rilevazione ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, intercorse con l'estero anche per masse di contribuenti e con riferimento ad uno specifico periodo temporale; b) ai soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, con riferimento a specifiche operazioni con l'estero o rapporti ad esse collegate, l'identita' dei titolari effettivi rilevati secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera u), e dall'allegato tecnico del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. 2. Con provvedimento congiunto del direttore dell'Agenzia delle entrate e del Comandante generale della Guardia di finanza sono stabiliti le modalita' e i termini relativi alle richieste di cui al comma 1, lettere a) e b), al fine di assicurare il necessario coordinamento e di evitare duplicazioni»; c) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: «Art. 4 (Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attivita'). - 1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le societa' semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attivita' estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi. Sono altresi' tenuti agli obblighi di dichiarazione i soggetti indicati nel precedente periodo che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attivita' estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera u), e dall'allegato tecnico del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. 2. I redditi derivanti dagli investimenti esteri e dalle attivita' di natura finanziaria sono in ogni caso assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo le norme vigenti, dagli intermediari residenti, di cui all'articolo 1, comma 1, ai quali gli investimenti e le attivita' sono affidate in gestione, custodia o amministrazione o nei casi in cui intervengano nella riscossione dei relativi flussi finanziari e dei redditi. La ritenuta trova altresi' applicazione, con l'aliquota del 20 per cento e a titolo d'acconto, per i redditi di capitale indicati nell'articolo 44, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti da mutui, depositi e conti correnti, diversi da quelli bancari, nonche' per i redditi di capitale indicati nel comma 1, lettere c), d) ed h), del citato articolo 44. Per i redditi diversi indicati nell'articolo 67 del medesimo testo unico, derivanti dagli investimenti esteri e dalle attivita' finanziarie di cui al primo periodo, che concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente, gli intermediari residenti applicano una ritenuta a titolo d'acconto nella misura del 20 per cento sulla parte imponibile dei redditi corrisposti per il loro tramite. Nel caso in cui gli intermediari intervengano nella riscossione dei predetti redditi di capitale e redditi diversi, il contribuente e' tenuto a fornire i dati utili ai fini della determinazione della base imponibile. In mancanza di tali informazioni la ritenuta o l'imposta sostitutiva e' applicata sull'intero importo del flusso messo in pagamento. 3. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono per le attivita' finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attivita' e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi. 4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, e' stabilito il contenuto della dichiarazione annuale prevista dal comma 1 nonche', annualmente, il controvalore in euro degli importi in valuta da dichiarare»; d) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente: «Art. 5 (Sanzioni). - 1. Per la violazione degli obblighi di trasmissione all'Agenzia delle entrate previsti dall'articolo 1, posti a carico degli intermediari, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 al 25 per cento dell'importo dell'operazione non segnalata. 2. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'articolo 4, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 15 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati. La violazione di cui al periodo precedente relativa alla detenzione di investimenti all'estero ovvero di attivita' estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 6 al 30 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati. Nel caso in cui la dichiarazione prevista dall'articolo 4, comma 1, sia presentata entro novanta giorni dal termine, si applica la sanzione di euro 258»; e) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente: «Art. 6 (Tassazione presuntiva). - 1. Per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, gli investimenti esteri e le attivita' estere di natura finanziaria, trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, si presumono, salvo prova contraria, fruttiferi in misura pari al tasso ufficiale di riferimento vigente in Italia nel relativo periodo d'imposta, a meno che, in sede di dichiarazione dei redditi, venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avviene in un successivo periodo d'imposta, o sia indicato che determinate attivita' non possono essere produttive di redditi. La prova delle predette condizioni deve essere fornita dal contribuente entro sessanta giorni dal ricevimento della espressa richiesta notificatagli dall'ufficio delle imposte». 2. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le informazioni raccolte ai sensi degli articoli 3 e 4 sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza secondo modalita' e termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze». 3. All'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, al primo periodo, le parole: «la ritenuta e' operata dai soggetti residenti incaricati che intervengono nel pagamento dei proventi» sono sostituite dalle seguenti: «la ritenuta e' operata dai soggetti residenti che intervengono nella riscossione dei proventi». Note all'art. 9: - Il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 (Disposizioni in materia di monitoraggio fiscale. Caso Eu Pilot 1711/11/TAXU); Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori), modificato dalla presente legge, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 1990, n. 151. - Il testo dell'art. 8 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649 (Disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi e altri proventi di capitale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° ottobre 1983, n. 270, come modificato dalla presente legge, cosi' recita: "Art. 8. - Per i titoli ed i certificati di cui all'art. 5, nonche' per i titoli o certificati rappresentativi delle quote di partecipazione in organismi d'investimento collettivo immobiliari, emessi da soggetti non residenti nel territorio dello Stato e collocati nel territorio stesso la ritenuta e' operata dai soggetti residenti che intervengono nella riscossione dei proventi, nel riacquisto o nella negoziazione dei titoli o certificati; essi provvedono anche al versamento delle ritenute operate e alla presentazione della dichiarazione indicata nello stesso art. 5. Non sono soggetti a ritenuta i proventi percepiti da societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' dalle societa' ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, dell'art. 87 del predetto testo unico n. 917 del 1986 e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e degli enti di cui alla lettera d) del comma 1 del predetto art. 87. Nell'ipotesi di titoli o certificati ad emissione continuativa o comunque senza scadenza predeterminata gli stessi soggetti devono eseguire il versamento annuale previsto nell'art. 6 e provvedere agli adempimenti stabiliti nell'art. 7 con riferimento al valore complessivo dei titoli collocati nel territorio dello Stato e alle operazioni ivi effettuate.". |
| Art. 10 Modifica alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di affidamento del servizio di riscossione delle imposte locali. Caso EU Pilot 3452/12/MARKT.
1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' abrogato. 2. Gli affidamenti del servizio di accertamento e riscossione di entrate comunali effettuati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, ferma restando la data di scadenza dei relativi contratti, laddove anteriore. Note all'art. 10: - L'art. 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 ( Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), pubblicata nella Gazzetta Ufficio 29 dicembre 2001, n. 301, S.O.; come modificato dalla presente legge, cosi' recita: "Art. 10 (Modificazioni all'imposta sulle insegne di esercizio). - 1. Al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, recante disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicita' e di diritto sulle pubbliche affissioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) ...; b) all'art. 4, comma 1, concernente la facolta' di determinazione delle tariffe da parte dei comuni, sono soppresse le seguenti parole: «delle prime tre classi»; b-bis)...; c) ...; d) ...; 2. (abrogato). 3. Le minori entrate derivanti dall'attuazione dell'art. 13, comma 4-bis, e dell'art. 17, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, introdotti dal comma 1 del presente articolo, ragguagliate per ciascun comune all'entita' riscossa nell'esercizio 2001, sono integralmente rimborsate al comune dallo Stato secondo modalita' da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno. I trasferimenti aggiuntivi cosi' determinati non sono soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge. 4. In relazione alle competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza locale, i trasferimenti erariali di cui al comma 3 sono disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei rispettivi territori nel rispetto dello statuto speciale e delle norme di attuazione. 5. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportare le seguenti modificazioni: a) all'art. 52, il comma 7 e' abrogato; b) all'art. 62, comma 2, lettera d), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «in modo che detta tariffa, comprensiva dell'eventuale uso di aree comunali, non ecceda di oltre il 25 per cento le tariffe stabilite ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per l'imposta comunale sulla pubblicita' in relazione all'esposizione di cui alla lettera a) e deliberate dall'amministrazione comunale nell'anno solare antecedente l'adozione della delibera di sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicita' con il canone».". |
| Art. 11 Disposizioni volte al corretto recepimento della direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare. Caso EU Pilot 3852/12/EMPL.
1. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, comma 1, lettera n), dopo le parole: «qualsiasi persona facente parte dell'equipaggio» sono inserite le seguenti: «ed appartenente alla categoria della gente di mare di cui agli articoli 114, lettera a), e 115 del codice della navigazione,»; b) all'articolo 11, il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dei principi generali di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, puo' autorizzare contratti collettivi che consentano di derogare ai limiti fissati nei commi 2 e 3. Tali deroghe debbono, nella misura del possibile, rispettare i modelli fissati dai commi 2 e 3, nonche' consentire la fruizione di periodi di riposo piu' frequenti o piu' lunghi o la concessione di riposi compensativi per i lavoratori marittimi addetti alla guardia o che operano a bordo di navi impiegate in viaggi di breve durata. Le deroghe di cui al presente comma possono altresi' prevedere la fruizione di periodi di riposo piu' frequenti o piu' lunghi o la concessione di riposi compensativi in funzione delle peculiari tipologie o condizioni di impiego della nave su cui il lavoratore marittimo e' imbarcato». 2. I contratti collettivi stipulati a decorrere dal 24 novembre 2010 che abbiano stabilito deroghe ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, devono essere sottoposti all'autorizzazione di cui al medesimo articolo 11, comma 7, del decreto legislativo n. 271 del 1999, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora l'autorizzazione non venga richiesta, ovvero non venga concessa, le clausole dei contratti collettivi, le quali abbiano stabilito le deroghe di cui al primo periodo, perdono efficacia. Note all'art. 11: - Il testo degli articoli 3 e 11 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 (Disposizioni volte al corretto recepimento della direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare. Caso EU pilot n. 3852/12/EMPL); pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1999, n. 185, S.O.; come modificati dalla presente legge, cosi' recita: "Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) nave: qualsiasi costruzione adibita per fini commerciali, al trasporto marittimo di merci o passeggeri, alla pesca o qualsiasi altro fine di natura commerciale; b) nave nuova: qualsiasi nave la cui chiglia sia stata impostata, o che si trovava ad un equivalente stadio di costruzione, alla data di entrata in vigore del presente decreto o successivamente ad esso; c) nave esistente: qualsiasi nave che non sia nuova; d) unita' veloci: unita' cosi' come definite alla regola 1 del capitolo X della Convenzione internazionale SOLAS ed a cui si applica il Codice internazionale per le unita' veloci (International Code of Safety for High Speed - HSC Code); e) piattaforme mobili: destinate al servizio di perforazione del fondo marino per la ricerca e lo sfruttamento del fondo stesso e del relativo sottosuolo; f) regime di sospensione temporanea di bandiera: il periodo di tempo nel quale, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 28 e 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, la nave o unita' mercantile e' autorizzata a dismettere temporaneamente la bandiera; g) Ministero: il Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento della navigazione marittima ed interna - Unita' di gestione del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne; h) Autorita' marittima: organo periferico del Ministero dei trasporti e della navigazione e, all'estero, le autorita' consolari; i) organi di vigilanza: l'Autorita' marittima, le Aziende Unita' sanitarie locali e gli Uffici di sanita' marittima; l) armatore: il responsabile dell'esercizio dell'impresa di navigazione, sia o meno proprietario della nave, ovvero il titolare del rapporto di lavoro con l'equipaggio; m) medico competente: medico in possesso di uno dei titoli indicati all'art. 2, lettera d) del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 come sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242; n) lavoratore marittimo: qualsiasi persona facente parte dell'equipaggio ed appartenente alla categoria della gente di mare di cui di cui agli articoli 114, lettera a), e 115 del codice della navigazione, che svolge, a qualsiasi titolo, servizio o attivita' lavorativa a bordo di una nave o unita' mercantile o di una nave da pesca; o) personale adibito a servizi generali e complementari: personale imbarcato a bordo non facente parte ne' dell'equipaggio ne' dei passeggeri e non impiegato per i servizi di bordo; p) ambiente di lavoro: tutti i locali presenti a bordo di una unita' mercantile o da pesca frequentati dal lavoratore marittimo; q) locali di lavoro: sono tutti i locali di bordo, chiusi o all'aperto, in cui i lavoratori marittimi esplicano normalmente la propria attivita' lavorativa a bordo e nei quali sono presenti macchinari di propulsione, caldaie, apparati ausiliari, generatori e macchinari elettrici, apparati di controllo o comando, locali destinati al carico, depositi, officine; r) locali di servizio: si intendono gli spazi usati per le cucine e locali annessi, i locali destinati ai presidi sanitari (ospedale di bordo, cabina isolamento), ripostigli e locali deposito; s) locali alloggio: comprendono le cabine, i locali mensa, i locali di ritrovo, i locali adibiti ai servizi igienici, i locali destinati agli uffici. "Art. 11 (Orario di lavoro a bordo delle navi mercantili). - 1. Fatte salve le disposizioni riportate al comma 2, l'orario normale di lavoro del lavoratore marittimo, a bordo delle navi mercantili, e' basato su una durata di 8 ore giornaliere, con un giorno di riposo a settimana e riposo nei giorni festivi. 2. I limiti dell'orario di lavoro o di quello di riposo a bordo delle navi sono cosi' stabiliti: a) il numero massimo di ore di lavoro a bordo non deve essere superiore a: 1) 14 ore su un periodo di 24 ore; e 2) 72 ore su un periodo di sette giorni; ovvero b) il numero minimo delle ore di riposo non deve essere inferiore a: 1) 10 ore su un periodo di ventiquattro ore; e 2) 77 ore su un periodo di sette giorni. 3. Le ore di riposo possono essere ripartite in non piu' di due periodi distinti, uno dei quali dovra' essere almeno della durata di 6 ore consecutive e l'intervallo tra periodi consecutivi di riposo non dovra' superare le 14 ore. 4. Gli appelli, le esercitazioni antincendio e di salvataggio e le esercitazioni prescritte da regolamenti e normative nazionali e da convenzioni internazionali sono svolte in maniera tale da ridurre al minimo il disturbo nei periodi di riposo del lavoratore e non provocare affaticamento. 5. Nelle situazioni in cui il lavoratore marittimo si trovi in disponibilita' alle chiamate, dovra' beneficiare di un adeguato periodo compensativo di riposo qualora il normale periodo di riposo sia interrotto da una chiamata di lavoro. 6. I periodi di riposo per il personale di guardia impiegato a bordo delle navi mercantili sono quelli stabiliti all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, fatte comunque salve le misure minime di cui al comma 3. 7. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dei principi generali di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, puo' autorizzare contratti collettivi che consentano di derogare ai limiti fissati nei commi 2 e 3. Tali deroghe debbono, nella misura del possibile, rispettare i modelli fissati dai commi 2 e 3, nonche' consentire la fruizione di periodi di riposo piu' frequenti o piu' lunghi o la concessione di riposi compensativi per i lavoratori marittimi addetti alla guardia o che operano a bordo di navi impiegate in viaggi di breve durata. Le deroghe di cui al presente comma possono altresi' prevedere la fruizione di periodi di riposo piu' frequenti o piu' lunghi o la concessione di riposi compensativi in funzione delle peculiari tipologie o condizioni di impiego della nave su cui il lavoratore marittimo e' imbarcato. 8. I lavoratori marittimi di eta' inferiore a 18 anni non devono svolgere la propria attivita' lavorativa a bordo in orario notturno. Ai fini di questa disposizione per «orario notturno» si deve intendere un periodo di almeno 9 ore consecutive, che comprenda in ogni caso l'intervallo dalle ore 24 alle ore 5 del mattino. 9. A bordo di tutte le navi mercantili e da pesca nazionali e' affissa, in posizione facilmente accessibile e redatta in lingua italiana ed in lingua inglese, una tabella conforme al modello di cui all'allegato 2 del presente decreto con l'organizzazione del servizio di bordo, contenente per ogni posizione lavorativa: a) l'orario del servizio in navigazione e del servizio in porto; nonche' b) il numero massimo di ore di lavoro o il numero minimo di ore di riposo previste ai sensi del presente decreto o dai contratti collettivi in vigore. 10. Una copia del contratto collettivo e una copia delle norme nazionali devono essere conservate a bordo di tutte le navi mercantili e da pesca nazionali a disposizione di tutti i lavoratori imbarcati e degli organi di vigilanza. 11. Il comandante della nave ha il diritto di esigere dai lavoratori marittimi le necessarie prestazioni di lavoro, anche sospendendo il programma di ore di lavoro e di ore di riposo e sino al ripristino delle normali condizioni di navigazione, per le attivita' inerenti: a) la sicurezza della navigazione in relazione a situazioni di emergenza per le persone imbarcate, per il carico trasportato e per la stessa nave; b) le operazioni di soccorso ad altre unita' mercantili o da pesca o di soccorso a persone in pericolo in mare. 12. Non appena possibile dopo che e' stata ripristinata la normale condizione di navigazione, il coordinamento della nave deve far si' che i lavoratori marittimi, impegnati in attivita' lavorative in un periodo previsto di riposo, beneficino di un adeguato periodo di riposo.". |
| Art. 12 Disposizioni in materia di lavoro a tempo determinato. Procedura di infrazione 2010/2045.
1. L'articolo 8 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e' sostituito dal seguente: «Art. 8 (Criteri di computo). - 1. I limiti prescritti dal primo e dal secondo comma dell'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, per il computo dei dipendenti si basano sul numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro». 2. All'articolo 3 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La soglia numerica occupazionale e' definita nel rispetto delle norme di legge e si basa sul numero medio mensile dei lavoratori subordinati, a tempo determinato ed indeterminato, impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro». 3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, il computo dei dipendenti a tempo determinato ai sensi dei medesimi commi e' effettuato alla data del 31 dicembre 2013, con riferimento al biennio antecedente a tale data.
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| Art. 13 Disposizioni volte al corretto recepimento della direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo. Procedura di infrazione 2013/4009.
1. All'articolo 65, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: «cittadini italiani residenti» sono sostituite dalle seguenti: «cittadini italiani e dell'Unione europea residenti, da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonche' dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente». 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 15,71 milioni di euro per il periodo dal 1o luglio 2013 al 31dicembre 2013 e in 31,41 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede: a) quanto a 15,71 milioni di euro per l'anno 2013, a valere sulle risorse del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183; b) quanto a 4,41 milioni di euro a decorrere dal 2014, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; c) quanto a 15 milioni di euro a decorrere dal 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328; d) quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal 2014, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. 3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede ad effettuare il monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle misure di cui al comma 1 e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede, a decorrere dall'anno 2013, con proprio decreto, alla riduzione lineare, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dal monitoraggio, delle dotazioni finanziarie disponibili iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 3. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Note all'art. 13: - Il testo dell'art. 65, comma 1, della citata legge n. 448 del 1998, come modificato dalla presente legge, cosi' recita: "Art. 65 (Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori). - 1. Con effetto dal 1° gennaio 1999, in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani e dell'Unione europea residenti, da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonche' dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, residenti, con tre o piu' figli tutti con eta' inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 36 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con cinque componenti, e' concesso un assegno sulla base di quanto indicato al comma 3. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico e' riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste. 2. L'assegno di cui al comma 1 e' concesso dai comuni, che ne rendono nota la disponibilita' attraverso pubbliche affissioni nei territori comunali, ed e' corrisposto a domanda. L'assegno medesimo e' erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalita' da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione. 3. L'assegno di cui al comma 1 e' corrisposto integralmente, per un ammontare di 200.000 lire mensili e per tredici mensilita', per i valori dell'ISE del beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra il valore dell'ISE di cui al comma 1 e il predetto importo dell'assegno su base annua. Per valori dell'ISE del beneficiario compresi tra la predetta differenza e il valore dell'ISE di cui al comma 1 l'assegno e' corrisposto in misura pari alla differenza tra l'ISE di cui al comma 1 e quello del beneficiario, e per importi annui non inferiori a 20.000 lire. 4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti economici di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. 5. Per le finalita' del presente articolo e' istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la cui dotazione e' stabilita in lire 390 miliardi per l'anno 1999, in lire 400 miliardi per l'anno 2000 e in lire 405 miliardi a decorrere dall'anno 2001. 6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti del Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie norme regolamentari per l'applicazione del presente articolo, inclusa la determinazione dell'integrazione dell'ISE, con l'indicatore della situazione patrimoniale.". - Il testo dell'art. 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2000, n. 265, S.O., cosi' recita: "Art. 20 (Fondo nazionale per le politiche sociali). - 1. Per la promozione e il raggiungimento degli obiettivi di politica sociale, lo Stato ripartisce le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali. 2. Per le finalita' della presente legge il Fondo di cui al comma 1 e' incrementato di lire 106.700 milioni per l'anno 2000, di lire 761.500 milioni per l'anno 2001 e di lire 922.500 milioni a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando quanto a lire 56.700 milioni per l'anno 2000, a lire 591.500 milioni per l'anno 2001 e a lire 752.500 milioni per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; quanto a lire 50.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 149.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione; quanto a lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero del commercio con l'estero. 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 4. La definizione dei livelli essenziali di cui all'art. 22 e' effettuata contestualmente a quella delle risorse da assegnare al Fondo nazionale per le politiche sociali tenuto conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale dalle regioni e dagli enti locali, nel rispetto delle compatibilita' finanziarie definite per l'intero sistema di finanza pubblica dal Documento di programmazione economico-finanziaria. 5. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede a disciplinare modalita' e procedure uniformi per la ripartizione delle risorse finanziarie confluite nel Fondo di cui al comma 1 ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) razionalizzare e armonizzare le procedure medesime ed evitare sovrapposizioni e diseconomie nell'allocazione delle risorse; b) prevedere quote percentuali di risorse aggiuntive a favore dei comuni associati ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera a); c) garantire che gli stanziamenti a favore delle regioni e degli enti locali costituiscano quote di cofinanziamento dei programmi e dei relativi interventi e prevedere modalita' di accertamento delle spese al fine di realizzare un sistema di progressiva perequazione della spesa in ambito nazionale per il perseguimento degli obiettivi del Piano nazionale; d) prevedere forme di monitoraggio, verifica e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati degli interventi, nonche' modalita' per la revoca dei finanziamenti in caso di mancato impegno da parte degli enti destinatari entro periodi determinati; e) individuare le norme di legge abrogate dalla data di entrata in vigore del regolamento. 6. Lo schema di regolamento di cui al comma 5, previa deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' trasmesso successivamente alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, il regolamento puo' essere emanato. 7. Il Ministro per la solidarieta' sociale, sentiti i Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede, con proprio decreto, annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto della quota riservata di cui all'art. 15, sulla base delle linee contenute nel Piano nazionale e dei parametri di cui all'art. 18, comma 3, lettera n). In sede di prima applicazione della presente legge, entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, il Ministro per la solidarieta' sociale, sentiti i Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al citato art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, adotta il decreto di cui al presente comma sulla base dei parametri di cui all'art. 18, comma 3, lettera n). La ripartizione garantisce le risorse necessarie per l'adempimento delle prestazioni di cui all'art. 24. 8. A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali e' determinato dalla legge finanziaria con le modalita' di cui all'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando comunque la copertura delle prestazioni di cui all'art. 24 della presente legge. 9. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'art. 24, confluiscono con specifica finalizzazione nel Fondo nazionale per le politiche sociali anche le risorse finanziarie destinate al finanziamento delle prestazioni individuate dal medesimo decreto legislativo. 10. A1 Fondo nazionale per le politiche sociali affluiscono, altresi', somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti, fondazioni, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione europea, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al citato Fondo nazionale. 11. Qualora le regioni ed i comuni non provvedano all'impegno contabile della quota non specificamente finalizzata ai sensi del comma 9 delle risorse ricevute nei tempi indicati dal decreto di riparto di cui al comma 7, il Ministro per la solidarieta' sociale, con le modalita' di cui al medesimo comma 7, provvede alla rideterminazione e alla riassegnazione delle risorse, fermo restando l'obbligo di mantenere invariata nel triennio la quota complessiva dei trasferimenti a ciascun comune o a ciascuna regione.". - L'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi.), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1985, n. 129, S.O.; cosi' recita: "Art. 47. - Le somme da corrispondere a far tempo dal 1° gennaio 1987 e sino a tutto il 1989 alla Conferenza episcopale italiana e al Fondo edifici di culto in forza delle presenti norme sono iscritte in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro, verso contestuale soppressione del capitolo n. 4493 del medesimo stato di previsione, dei capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031 e n. 2071 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, nonche' del capitolo n. 7871 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. A decorrere dall'anno finanziario 1990 una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, e' destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica. Le destinazioni di cui al comma precedente vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse. Per gli anni finanziari 1990, 1991 e 1992 lo Stato corrisponde, entro il mese di marzo di ciascun anno, alla Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e salvo conguaglio complessivo entro il mese di giugno 1996, una somma pari al contributo alla stessa corrisposto nell'anno 1989, a norma dell'art. 50. A decorrere dall'anno finanziario 1993, lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alla Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e salvo conguaglio entro il mese di gennaio del terzo periodo d'imposta successivo, una somma calcolata sull'importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione alla Chiesa cattolica.". - L'art. 21 della legge 31 dicembre 2009; n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica.), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, S.O., cosi' recita: "Art. 21 (Bilancio di previsione). - 1. Il disegno di legge del bilancio annuale di previsione e' formato sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri indicati, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera c), nel DEF. 2. Il disegno di legge del bilancio di previsione espone per l'entrata e, per ciascun Ministero, per la spesa le unita' di voto parlamentare determinate con riferimento rispettivamente alla tipologia di entrata e ad aree omogenee di attivita'. Per la spesa, le unita' di voto sono costituite dai programmi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa. La realizzazione di ciascun programma e' affidata ad un unico centro di responsabilita' amministrativa, corrispondente all'unita' organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. I programmi sono univocamente raccordati alla nomenclatura COFOG (Classification of the functions of government) di secondo livello. Nei casi in cui cio' non accada perche' il programma corrisponde in parte a due o piu' funzioni COFOG di secondo livello, deve essere indicata la relativa percentuale di attribuzione da calcolare sulla base dell'ammontare presunto dei capitoli di diversa finalizzazione ricompresi nel programma. 3. In relazione ad ogni singola unita' di voto sono indicati: a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce; b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce; c) le previsioni delle entrate e delle spese relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale; d) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra operazioni in conto competenza ed in conto residui. Si intendono per incassate le somme versate in Tesoreria e per pagate le somme erogate dalla Tesoreria. 4. Nell'ambito delle dotazioni previste in relazione a ciascun programma di cui al comma 2 sono distinte le spese correnti, con indicazione delle spese di personale, e le spese d'investimento. Sino all'esercizio della delega di cui all'art. 40, in appositi allegati agli stati di previsione della spesa sono indicate, per ciascun programma, per macroaggregato e distinte per capitolo, le spese rimodulabili e quelle non rimodulabili. 5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si ripartiscono in: a) spese non rimodulabili; b) spese rimodulabili. 6. Le spese non rimodulabili di cui al comma 5, lettera a), sono quelle per le quali l'amministrazione non ha la possibilita' di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione. Esse corrispondono alle spese definite «oneri inderogabili», in quanto vincolate a particolari meccanismi o parametri che regolano la loro evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonche' quelle cosi' identificate per espressa disposizione normativa. 7. Le spese rimodulabili di cui al comma 5, lettera b), si dividono in: a) fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio; b) spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese non predeterminate legislativamente che sono quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni. 8. Le spese di cui al comma 7, lettera a), sono rimodulabili ai sensi dell'art. 23, comma 3. 9. Formano oggetto di approvazione parlamentare solo le previsioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 3. Le previsioni di spesa di cui alle lettere b) e d) costituiscono, rispettivamente, i limiti per le autorizzazioni di impegno e di pagamento. 10. Il bilancio di previsione, oggetto di un unico disegno di legge, e' costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dagli stati di previsione della spesa distinti per Ministeri, con le allegate appendici dei bilanci delle amministrazioni autonome, e dal quadro generale riassuntivo con riferimento al triennio. 11. Ciascuno stato di previsione riporta i seguenti elementi informativi, da aggiornare al momento dell'approvazione della legge di bilancio per le lettere a), b), c), d) ed e): a) la nota integrativa al bilancio di previsione. Per le entrate, oltre a contenere i criteri per la previsione relativa alle principali imposte e tasse, essa specifica, per ciascun titolo, la quota non avente carattere ricorrente e quella avente carattere ricorrente, nonche' gli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell'esercizio, recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti. Per la spesa, si compone di due sezioni: 1) la prima sezione, concernente il piano degli obiettivi correlati a ciascun programma ed i relativi indicatori di risultato, riporta le informazioni relative al quadro di riferimento in cui l'amministrazione opera, illustra le priorita' politiche, espone le attivita' e indica gli obiettivi riferiti a ciascun programma di spesa, che le amministrazioni intendono conseguire in termini di livello dei servizi e di interventi, in coerenza con il programma generale dell'azione di Governo. A tal fine il documento indica le risorse destinate alla realizzazione dei predetti obiettivi e riporta gli indicatori di realizzazione ad essi riferiti, nonche' i criteri e i parametri utilizzati per la loro quantificazione, evidenziando il collegamento tra i predetti indicatori e parametri e il sistema di indicatori e obiettivi adottati da ciascuna amministrazione per le valutazioni previste dalla legge 4 marzo 2009, n. 15, e dai successivi decreti attuativi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri e le metodologie per la definizione degli indicatori di realizzazione contenuti nella nota integrativa; 2) la seconda sezione, relativa ai programmi e alle corrispondenti risorse finanziarie, illustra il contenuto di ciascun programma di spesa e i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo in particolare alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale; b) una scheda illustrativa di ogni programma e delle leggi che lo finanziano, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale, con l'articolazione per le categorie di spesa di cui ai commi 4, 5, 6 e 7. Nella stessa scheda sono contenute tutte le informazioni e i dati relativi alle spese di funzionamento, ivi comprese quelle del personale, necessarie all'attuazione del programma, nonche' gli interventi programmati, con separata indicazione delle spese correnti e di quelle in conto capitale. Tali schede sono aggiornate semestralmente in modo da tenere conto dell'eventuale revisione dell'attribuzione dei programmi e delle relative risorse ai Ministeri nonche' delle modifiche apportate alle previsioni iniziali del programma attraverso le variazioni di bilancio adottate in corso d'anno ai sensi delle disposizioni normative vigenti. Le variazioni rispetto alle previsioni iniziali sono analiticamente motivate anche in relazione alla loro tipologia e natura. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette le schede al Parlamento entro trenta giorni dalla fine del semestre di riferimento; c) per ogni programma l'elenco dei capitoli, articoli e relativi stanziamenti; d) per ogni programma un riepilogo delle dotazioni secondo l'analisi economica e funzionale; e) una scheda illustrativa dei capitoli recanti i fondi settoriali correlati alle principali politiche pubbliche di rilevanza nazionale, nella quale sono indicati i corrispondenti stanziamenti previsti dal bilancio triennale, il riepilogo analitico dei provvedimenti legislativi e amministrativi che hanno determinato i suddetti stanziamenti e le relative variazioni, e gli interventi previsti a legislazione vigente a valere su detti fondi, con separata indicazione delle spese correnti e di quelle in conto capitale. La scheda di cui alla presente lettera e' aggiornata semestralmente in modo da tenere conto delle modifiche apportate agli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio con le variazioni di bilancio adottate in corso d'anno. Le variazioni rispetto alle previsioni iniziali indicano analiticamente i provvedimenti legislativi e amministrativi ai quali sono correlate le variazioni di cui al secondo periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette le schede al Parlamento entro trenta giorni dalla fine del semestre di riferimento; f) il budget dei costi della relativa amministrazione. Le previsioni economiche sono rappresentate secondo le voci del piano dei conti, distinte per programmi e per centri di costo. Il budget espone le previsioni formulate dai centri di costo dell'amministrazione ed include il prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche alle previsioni finanziarie di bilancio. 12. Le modifiche apportate al bilancio nel corso della discussione parlamentare formano oggetto di apposita nota di variazioni. 13. Il Ministro dello sviluppo economico presenta alle Camere una relazione, allegata al disegno di legge del bilancio di previsione, con motivata indicazione programmatica sulla destinazione alle aree sottoutilizzate del territorio nazionale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e alle aree destinatarie degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in conformita' alla normativa comunitaria, nonche' alle aree montane, delle spese di investimento iscritte negli stati di previsione dei singoli Ministeri per gli interventi di rispettiva competenza nell'ammontare totale e suddiviso per regioni. 14. L'approvazione dello stato di previsione dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e dei totali generali della spesa nonche' del quadro generale riassuntivo e' disposta, nell'ordine, con distinti articoli del disegno di legge, con riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a quelle di cassa. 15. L'approvazione dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 e' disposta con apposite norme. 16. Con apposita norma della legge che approva il bilancio di previsione dello Stato e' annualmente stabilito, in relazione alla indicazione del fabbisogno del settore statale, effettuata ai sensi dell'art. 10-bis, comma 1, lettera b), l'importo massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare. 17. Alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate, le unita' di voto parlamentare sono ripartite in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio i Ministri assegnano le risorse ai responsabili della gestione. Viene altresi' data informazione del raccordo tra il bilancio di previsione dello Stato approvato e il sistema di contabilita' nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione. 18. Agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri sono annessi, secondo le rispettive competenze, i conti consuntivi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.". |
| Art. 14 Modifica al decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267, in materia di protezione delle galline ovaiole e registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento. Procedura di infrazione 2011/2231.
1. L'articolo 7 del decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267, e' sostituito dal seguente: «Art. 7 (Sanzioni amministrative e penali). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore che viola i divieti di cui all'articolo 3 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.200 a euro 18.600 per ogni unita' produttiva trovata non conforme e al divieto di esercizio dell'attivita' di allevamento nelle medesime unita' produttive, fino all'avvenuto adeguamento delle stesse. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore che non rispetta i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, ad esclusione della lettera b), e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.100 a euro 18.600 per ogni unita' produttiva trovata non conforme. 3. Nel caso di ripetizione della violazione di cui al comma 2, anche in presenza del pagamento in misura ridotta, la sanzione amministrativa pecuniaria e' aumentata fino alla meta' ed e' disposta, a fine ciclo produttivo, la sospensione dell'esercizio dell'attivita' di allevamento da uno a tre mesi per ogni unita' produttiva trovata non conforme, fermo restando che in tale periodo di sospensione dell'attivita' non vanno computati i periodi di vuoto biologico e di vuoto sanitario. 4. L'autorita' sanitaria competente, valutata la gravita' delle carenze riscontrate nel corso dei controlli di cui all'articolo 5, in caso di tempestivo e puntuale adeguamento alle prescrizioni dettate ai sensi dello stesso articolo 5, comma 1, lettera b), puo' sospendere l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2. Tale sospensione e' automaticamente revocata in caso di ripetizione della violazione e non puo' essere concessa in caso di recidiva. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore che viola le disposizioni di cui all'articolo 4 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.030 a euro 6.180 e al divieto di esercizio dell'attivita' di allevamento fino all'avvenuta registrazione, che consegue d'ufficio con spese a carico del soggetto interessato, determinate ai sensi dell'articolo 4, comma 7. 6. Il proprietario o il detentore che viola il divieto di esercizio dell'attivita' di allevamento di cui ai commi 1 e 5 o la sospensione dell'esercizio dell'attivita' di allevamento di cui al comma 3 e' soggetto alla pena prevista dall'articolo 650 del codice penale, alla revoca, se ne e' in possesso, della registrazione di cui all'articolo 4, nonche' al ritiro delle uova immesse sul mercato durante i relativi periodi di restrizione. Le uova prodotte in tali periodi sono destinate alla distruzione o all'industria non alimentare. 7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente». Note all'art. 14: - Il decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267 (Attuazione della direttiva 1999/74/CE e della direttiva 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 settembre 2003, n. 219. |
| Art. 15 Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, in materia di biocidi.
1. Il Ministero della salute provvede agli adempimenti previsti dal regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sui biocidi, di seguito denominato «regolamento n. 528». 2. Il Ministero della salute e' designato quale «autorita' competente» ai sensi dell'articolo 81 del regolamento n. 528. 3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le tariffe di cui all'articolo 80 del regolamento n. 528 e le relative modalita' di versamento. Le tariffe sono determinate in base al principio di copertura del costo effettivo del servizio e sono aggiornate ogni tre anni. 4. Con decreto del Ministro della salute sono stabilite le modalita' di effettuazione dei controlli sui biocidi immessi sul mercato, secondo quanto previsto dall'articolo 65 del regolamento n. 528. 5. Con decreto del Ministro della salute e' disciplinato l'iter procedimentale ai fini dell'adozione dei provvedimenti autorizzativi da parte dell'autorita' competente previsti dal regolamento n. 528. Note all'art. 15: - Il Regolamento (UE) 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicato nella G.U.U.E. 27 giugno 2012, n. L 167. |
| Art. 16 Attuazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici.
1. Il Ministero della salute provvede agli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici, di seguito denominato «regolamento n. 1223». 2. Il Ministero della salute e' designato quale «autorita' competente» ai sensi dell'articolo 34 del regolamento n. 1223. 3. Il Ministero della salute e' l'autorita' centrale dello Stato alla quale spettano compiti di indirizzo generale e coordinamento in materia di cosmetici, l'elaborazione e l'adozione dei piani pluriennali di controllo, la supervisione e il controllo sulle attivita' degli organismi che esercitano le funzioni conferite dallo Stato, dalle regioni e province autonome e dalle aziende sanitarie locali. 4. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano spettano compiti di indirizzo e coordinamento delle attivita' territoriali delle aziende sanitarie locali, nonche' l'elaborazione e l'adozione dei piani regionali di controllo. 5. Con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alla regolamentazione delle procedure di controllo del mercato interno dei prodotti cosmetici, ivi inclusi i controlli dei prodotti stessi, degli operatori di settore e delle buone pratiche di fabbricazione. 6. Con decreto del Ministro della salute sono regolamentati gli adempimenti e le comunicazioni che gli operatori del settore sono tenuti ad espletare nell'ambito dell'attivita' di vigilanza e sorveglianza di cui agli articoli 7, 21, 22 e 23 del regolamento n. 1223. Note all'art. 16: - Il Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicato nella G.U.U.E. 22 dicembre 2009, n. L 342. |
| Art. 17 Modifica al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari. Procedura di infrazione 2009/4583.
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente: «2-ter. L'indicazione non e' necessaria quando, con riferimento alle sostanze elencate nell'allegato 2, sezione III (allergeni), la denominazione di vendita indica l'ingrediente interessato». Note all'art. 17: - Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O., come modificato dalla presente legge, cosi' recita: "Art. 7 (Esenzioni dall'indicazione degli ingredienti). - 1. Non sono considerati ingredienti: a) i costituenti di un ingrediente che, durante il procedimento di lavorazione, siano stati temporaneamente tolti per esservi immessi successivamente in quantita' non superiore al tenore iniziale; b) gli additivi, la cui presenza nel prodotto alimentare e' dovuta unicamente al fatto che erano contenuti in uno o piu' ingredienti di detto prodotto, purche' essi non svolgano piu' alcuna funzione nel prodotto finito, secondo quanto stabilito dai decreti ministeriali adottati ai sensi degli articoli 5, lettera g), e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283; c) i coadiuvanti tecnologici; per coadiuvante tecnologico si intende una sostanza che non viene consumata come ingrediente alimentare in se', che e' volontariamente utilizzata nella trasformazione di materie prime, prodotti alimentari o loro ingredienti, per rispettare un determinato obiettivo tecnologico in fase di lavorazione o trasformazione e che puo' dar luogo alla presenza, non intenzionale ma tecnicamente inevitabile, di residui di tale sostanza o di suoi derivati nel prodotto finito, a condizione che questi residui non costituiscano un rischio per la salute e non abbiano effetti tecnologici sul prodotto finito; d) le sostanze utilizzate, nelle dosi strettamente necessarie, come solventi o supporti per gli additivi e per gli aromi e le sostanze il cui uso e' prescritto come rivelatore; d-bis) le sostanze che, pur non essendo additivi, sono utilizzate secondo le stesse modalita' e con le stesse finalita' dei coadiuvanti tecnologici e che rimangono presenti nel prodotto finito, anche se in forma modificata. 2. L'indicazione degli ingredienti non e' richiesta: a) nei prodotti costituiti da un solo ingrediente, salvo quanto disposto da norme specifiche, a condizione che la denominazione di vendita sia identica al nome dell'ingrediente ovvero consenta di conoscere la effettiva natura dell'ingrediente; b) negli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non siano stati sbucciati, tagliati, o che non abbiano subito trattamenti; c) nel latte e nelle creme di latte fermentati, nei formaggi, nel burro, purche' non siano stati aggiunti ingredienti diversi dai costituenti propri del latte, dal sale o dagli enzimi e colture di microrganismi necessari alla loro fabbricazione; in ogni caso l'indicazione del sale e' richiesta per i formaggi freschi, per i formaggi fusi e per il burro; d) nelle acque gassate che riportano la menzione di tale caratteristica nella denominazione di vendita; e) nelle acqueviti e nei distillati, nei mosti e nei vini, nei vini spumanti, nei vini frizzanti, nei vini liquorosi e nelle birre con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume; f) negli aceti di fermentazione, provenienti esclusivamente da un solo prodotto di base e purche' non siano stati aggiunti altri ingredienti. 2-bis. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nel caso di ingredienti indicati all'allegato 2, sezione III. 2-ter. L'indicazione non e' necessaria quando, con riferimento alle sostanze elencate nell'allegato 2 Sezione III (allergeni), la denominazione di vendita indica l'ingrediente interessato. 3. L'indicazione dell'acqua non e' richiesta: a) se l'acqua e' utilizzata nel processo di fabbricazione unicamente per consentire la ricostituzione nel suo stato originale di un ingrediente utilizzato in forma concentrata o disidratata; b) nel caso di liquido di copertura che non viene normalmente consumato; c) per l'aceto, quando e' indicato il contenuto acetico e per l'alcole e le bevande alcoliche quando e' indicato il contenuto alcolico. 4. Fatti salvi i casi indicati al comma 1, lettere b) e c), quanto previsto dalla lettera a) del comma 12 dell'art. 5 non si applica agli additivi .". |
| Art. 18 Modifica al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, recante attuazione della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualita' delle acque di balneazione. Procedura di infrazione 2011/2217.
1. L'articolo 13 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, recante attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualita' delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/ CEE, e' sostituito dal seguente: «Art. 13 (Cooperazione). - 1. Se il bacino idrografico comporta un impatto transfrontaliero sulla qualita' delle acque di balneazione, lo Stato italiano collabora con gli altri Stati dell'Unione europea interessati nel modo piu' opportuno per attuare il presente decreto, anche tramite lo scambio di informazioni e un'azione comune per limitare tale impatto. 2. Se il bacino idrografico comporta un impatto sulla qualita' delle acque di balneazione che coinvolge piu' regioni e province autonome, gli enti territoriali interessati attuano le medesime procedure di cui al comma 1». Note all'art. 18: - Il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116 (Attuazione della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualita' delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/ CEE,); e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2008, n. 155. |
| Art. 19 Modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, in materia di valutazione e gestione dei rischi da alluvioni. Procedura di infrazione 2012/2054.
1. Al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), le parole: «non direttamente imputabili ad eventi meteorologici» sono sostituite dalle seguenti: «causati da impianti fognari»; b) all'articolo 6, comma 2: 1) l'alinea e' sostituito dal seguente: «Le mappe della pericolosita' da alluvione contengono la perimetrazione, da predisporre avvalendosi di sistemi informativi territoriali, delle aree che potrebbero essere interessate da alluvioni secondo i seguenti scenari:»; 2) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) scarsa probabilita' di alluvioni o scenari di eventi estremi»; c) all'articolo 6, comma 3: 1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) estensione dell'inondazione e portata della piena»; 2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) altezza e quota idrica»; d) all'articolo 9, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. I piani di gestione del rischio di alluvioni di cui all'articolo 7 del presente decreto sono sottoposti alla verifica di assoggettabilita' alla valutazione ambientale strategica (VAS), di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora definiscano il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV alla parte seconda dello stesso decreto legislativo, oppure possano comportare un qualsiasi impatto ambientale sui siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e su quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica»; e) all'allegato I, parte B, punto 1, le parole: «dell'articolo 13» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 12». Note all'art. 19: - Il testo degli articoli 2, 6 e 9 nonche' l'Allegato 1, parte B, punto 1 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2010, n. 77, come modificato dalla presente legge, cosi' recita: "Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto, oltre alle definizioni di fiume, di bacino idrografico, di sottobacino e di distretto idrografico di cui all'art. 54, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 si applicano le seguenti definizioni: a) alluvione: l'allagamento temporaneo, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densita', di aree che abitualmente non sono coperte d'acqua. Cio' include le inondazioni causate da laghi, fiumi, torrenti, eventualmente reti di drenaggio artificiale, ogni altro corpo idrico superficiale anche a regime temporaneo, naturale o artificiale, le inondazioni marine delle zone costiere ed esclude gli allagamenti causati da impianti fognari; b) pericolosita' da alluvione: la probabilita' di accadimento di un evento alluvionale in un intervallo temporale prefissato e in una certa area; c) rischio di alluvioni: la combinazione della probabilita' di accadimento di un evento alluvionale e delle potenziali conseguenze negative per la salute umana, il territorio, i beni, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attivita' economiche e sociali derivanti da tale evento. "Art. 6 (Mappe della pericolosita' e del rischio di alluvioni). - 1. Le autorita' di bacino distrettuali di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 predispongono, a livello di distretto idrografico di cui all'art. 64 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006, entro il 22 giugno 2013, mappe della pericolosita' da alluvione e mappe del rischio di alluvioni per le zone individuate ai sensi dell'art. 5, comma 1, in scala preferibilmente non inferiore a 1:10.000 ed, in ogni caso, non inferiore a 1:25.000, fatti salvi gli strumenti gia' predisposti nell'ambito della pianificazione di bacino in attuazione delle norme previgenti, nonche' del decreto legislativo n. 152 del 2006. 2. Le mappe di pericolosita' da alluvione contengono la perimetrazione delle aree geografiche che potrebbero essere interessate da alluvioni secondo i seguenti scenari: a) scarsa probabilita' di alluvioni o scenari di eventi estremi; b) alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno fra 100 e 200 anni (media probabilita'); c) alluvioni frequenti: tempo di ritorno fra 20 e 50 anni (elevata probabilita'), se opportuno; 3. Per ogni scenario di cui al comma 2 vanno indicati almeno i seguenti elementi: a) estensione dell'inondazione e portata della piena; b) altezza e quota idrica; c) se opportuno, velocita' del flusso o flusso d'acqua considerato, 4. Per le zone costiere in cui esiste un adeguato livello di protezione e per le zone in cui le inondazioni sono causate dalle acque sotterranee, le mappe di cui al comma 2 possono fare riferimento solo agli scenari di cui al comma 2, lettera a). 5. Le mappe del rischio di alluvioni indicano le potenziali conseguenze negative derivanti dalle alluvioni, nell'ambito degli scenari di cui al comma 2 e prevedono le 4 classi di rischio di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1999, espresse in termini di: a) numero indicativo degli abitanti potenzialmente interessati; b) infrastrutture e strutture strategiche (autostrade, ferrovie, ospedali, scuole, etc.); c) beni ambientali, storici e culturali di rilevante interesse presenti nell'area potenzialmente interessata; d) distribuzione e tipologia delle attivita' economiche insistenti sull'area potenzialmente interessata; e) impianti di cui all'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, che potrebbero provocare inquinamento accidentale in caso di alluvione e aree protette potenzialmente interessate, individuate all'allegato 9 alla parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006; f) altre informazioni considerate utili dalle autorita' di bacino distrettuali, come le aree soggette ad alluvioni con elevato volume di trasporto solido e colate detritiche o informazioni su fonti rilevanti di inquinamento. 6. L'elaborazione delle mappe di cui al comma 1 per le zone di cui all'art. 5, comma 1, condivise con altri Stati membri della Comunita' europea e' effettuata previo scambio preliminare di informazioni tra le autorita' competenti interessate. 7. Le mappe della pericolosita' da alluvione, e le mappe del rischio di alluvioni di cui al comma 1 non sono predisposte qualora vengano adottate le misure transitorie di cui all'art. 11, comma 2." "Art. 9 (Coordinamento con le disposizioni della parte terza, sezioni I e II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni). - 1. Le autorita' di bacino distrettuali di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 attuano le disposizioni del presente decreto coerentemente con quanto stabilito alla parte terza, sezioni I e II, del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di migliorare l'efficacia e lo scambio delle informazioni, tenendo conto, in particolare degli obiettivi ambientali di cui allo stesso decreto legislativo n. 152 del 2006. 1-bis. I Piani di gestione del rischio di alluvioni di cui all'art. 7 del presente decreto sono sottoposti alla verifica di assoggettabilita' alla Valutazione ambientale strategica (V.A.S.) di cui all'art. 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora definiscano il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV dello stesso decreto legislativo, oppure possano comportare un qualsiasi impatto ambientale sui siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica. 2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 77, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006, per alluvioni estreme si intendono le alluvioni di cui all'art. 6, comma 2, lettera a), nonche' le alluvioni eccezionali, non prevedibili ma di impatto equivalente alle precedenti. 3. Le misure di cui al comma 1 garantiscono, in particolare, che: a) le prime mappe della pericolosita' e del rischio di alluvioni di cui all'art. 6 ed i successivi riesami di cui all'art. 12 siano predisposti in modo che le informazioni in essi contenute siano coerenti con le informazioni, comunque correlate, presentate a norma dell'art. 63, comma 7, lettera c), del decreto legislativo n. 152 del 2006. Essi sono coordinati e possono essere integrati nei riesami dei piani di gestione di cui all'art. 117 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006; b) l'elaborazione dei primi piani di gestione di cui agli articoli 7 e 8 ed i successivi riesami di cui all'art. 12 siano effettuati in coordinamento con i riesami dei piani di gestione dei bacini idrografici di cui all'art. 117 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e possano essere integrati nei medesimi; c) la partecipazione attiva di tutti soggetti interessati di cui all'art. 10, sia coordinata, quando opportuno, con la partecipazione attiva di tutti soggetti interessati prevista all'art. 66, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006." "Allegato 1 (Omissis). Parte B - Elementi che devono figurare nei successivi aggiornamenti dei piani di gestione del rischio di alluvioni: 1. eventuali modifiche o aggiornamenti apportati dopo la pubblicazione della versione precedente del piano di gestione, del rischio di alluvioni, compresa una sintesi dei riesami svolti a norma dell'art. 12; 2. valutazione dei progressi realizzati per conseguire gli obiettivi di cui all'art. 7, comma 2; 3. descrizione motivata delle eventuali misure previste nella versione precedente del piano di gestione del rischio di alluvioni, che erano state programmate e non sono state poste in essere; 4. descrizione di eventuali misure supplementari adottate dopo la pubblicazione della versione precedente del piano di gestione del rischio di alluvioni. (Omissis).". |
| Art. 20 Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, in materia di gestione dei rifiuti delle industrie estrattive. Procedura di infrazione 2011/2006.
1. Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 3, le parole: «e 3» sono sostituite dalle seguenti: «e 6»; b) all'articolo 2, comma 4, le parole: «e 3» sono sostituite dalle seguenti: «e 6»; c) all'articolo 2, comma 5, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6»; d) all'articolo 5, comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A condizione che vengano rispettate tutte le disposizioni dei commi da 1 a 4, qualora le informazioni di cui al comma 3 siano state fornite in altri piani predisposti ai sensi della normativa vigente, l'operatore puo' allegare integralmente o in parte detti piani, indicando le parti che comprendono dette informazioni»; e) all'articolo 6, il comma 10 e' sostituito dal seguente: «10. L'autorita' competente garantisce, anche attraverso la pubblicazione nel proprio sito informatico delle informazioni necessarie per la preparazione del piano di emergenza esterno, la partecipazione del pubblico interessato alla preparazione o al riesame dello stesso piano, fornendo al medesimo le informazioni pertinenti, comprese quelle sul diritto di partecipare al processo decisionale e sull'autorita' competente alla quale presentare osservazioni e quesiti, ed un periodo di tempo adeguato, comunque non inferiore a trenta giorni, per esprimere osservazioni di cui l'autorita' competente deve tenere conto, motivando le ragioni per le quali intenda, eventualmente, discostarsi»; f) all'articolo 7, comma 5, lettera a), le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6»; g) all'articolo 8, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'autorita' competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione o di rinnovo dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, ovvero, in caso di riesame ai sensi dell'articolo 7, comma 5, contestualmente all'avvio del relativo procedimento, comunica all'operatore la data di avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e la sede degli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti del procedimento, ai fini della consultazione del pubblico. Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione l'operatore provvede, a sua cura e a sue spese, alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale nonche', ove esistente, nel proprio sito internet, di un annuncio contenente: a) la domanda di autorizzazione contenente l'indicazione della localizzazione della struttura di deposito e del nominativo dell'operatore; b) informazioni dettagliate sull'autorita' competente responsabile del procedimento e sugli uffici dove e' possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni, nonche' i termini per la presentazione delle stesse; c) se applicabile, informazioni sulla necessita' di una consultazione tra Stati membri prima dell'adozione della decisione relativa ad una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 16; d) la natura delle eventuali decisioni; e) l'indicazione delle date e dei luoghi dove saranno depositate le informazioni ed i mezzi utilizzati per la divulgazione»; h) all'articolo 8, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. L'autorita' competente mette a disposizione del pubblico interessato, attraverso la pubblicazione nel proprio sito internet, anche i principali rapporti e pareri trasmessi all'autorita' competente medesima in merito alla domanda di autorizzazione, nonche' altre informazioni attinenti alla domanda di autorizzazione presentate successivamente alla data di pubblicazione da parte dell'operatore. 1-ter. Le forme di pubblicita' di cui al comma 1 tengono luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni»; i) all'articolo 8, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. I soggetti interessati possono presentare in forma scritta osservazioni all'autorita' competente fino a trenta giorni prima della conclusione del procedimento autorizzativo. L'operatore provvede ad informare il pubblico della data di scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni unitamente alla pubblicazione delle altre informazioni di cui ai commi 1 e 1-bis»; l) all'articolo 10, comma 1, lettera a), le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»; m) all'articolo 10, comma 1, lettera c), le parole: «commi 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 4»; n) all'articolo 11, comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali verifiche possono essere effettuate dall'autorita' competente stessa o da enti pubblici o esperti indipendenti dei quali la stessa si avvale, con oneri a carico dell'operatore»; o) all'articolo 12, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di inadempienza dell'operatore, l'autorita' competente puo' assumersi gli incarichi dell'operatore dopo la chiusura definitiva della struttura di deposito, utilizzando le risorse di cui all'articolo 14 e fatta salva l'applicazione della normativa nazionale e dell'Unione europea vigente in materia di responsabilita' civile del detentore dei rifiuti»; p) all'articolo 13, comma 1, lettera a), dopo le parole: «valutare la probabilita' che si produca percolato dai rifiuti di estrazione depositati,» sono inserite le seguenti: «anche con riferimento agli inquinanti in esso presenti,»; q) all'articolo 16, comma 3, le parole: «l'operatore trasmette le informazioni di cui all'articolo 6, comma 14» sono sostituite dalle seguenti: «l'operatore trasmette immediatamente le informazioni di cui all'articolo 6, comma 15»; r) all'articolo 17, comma 1, la parola: «, successivamente» e' sostituita dalle seguenti: «a intervalli almeno semestrali dal momento dell'avvio delle medesime operazioni, compresa la fase successiva alla chiusura», le parole: «, e, comunque, con cadenza almeno annuale» sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Un risultato positivo non limita in alcun modo la responsabilita' dell'operatore in base alle condizioni dell'autorizzazione»; s) all'articolo 19, comma 1, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: «L'operatore che gestisca una struttura di deposito di rifiuti di estrazione in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 e' punito con la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da cinquemiladuecento a cinquantaduemila euro». Note all'art. 20: - Il testo degli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16 e 17 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 (Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE.), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2008, n. 157, come modificati dalla presente legge, cosi' recita: "Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente decreto si applica alla gestione dei rifiuti di estrazione come definiti all'art. 3, comma 1, lettera d), all'interno del sito di cui all'art. 3, comma 1, lettera hh), e nelle strutture di deposito di cui all'art. 3, comma 1, lettera r). 2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto e rimangono assoggettati alla disciplina settoriale in vigore: a) i rifiuti che non derivano direttamente da operazioni di prospezione o di ricerca, di estrazione e di trattamento di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave, quali, ad esempio, i rifiuti alimentari, gli oli usati, i veicoli fuori uso, le batterie e gli accumulatori usati; b) i rifiuti derivanti dalle attivita' di prospezione o di ricerca, di estrazione e di trattamento in offshore delle risorse minerali; c) l'inserimento di acque e il reinserimento di acque sotterranee quali definiti all'art. 104, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 152 del 2006», nei limiti autorizzati da tale articolo; d) i rifiuti radioattivi ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni. 3. Ai rifiuti inerti e alla terra non inquinata derivanti dalle operazioni di prospezione o di ricerca, di estrazione, di trattamento e di stoccaggio delle risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave, nonche' ai rifiuti derivanti dalle operazioni di estrazione, di trattamento e di stoccaggio della torba non si applicano gli articoli 7, 8, 11, commi 1 e 6, 12, 13, comma 6, 14 e 16, a meno che detti rifiuti siano stoccati in una struttura di deposito dei rifiuti di categoria A. 4. L'autorita' competente puo' ridurre gli obblighi di cui agli articoli 7, 8, 11, commi 1 e 6, 12, 13, comma 6, 14 e 16 o derogarvi nel caso di deposito di rifiuti non pericolosi derivanti dalla prospezione e dalla ricerca di risorse minerali, esclusi gli idrocarburi e gli evaporiti diversi dal gesso e dall'anidride, purche' ritenga soddisfatti i requisiti di cui all'art. 4. 5. L'autorita' competente puo', sulla base di una valutazione tecnica specifica, ridurre gli obblighi di cui agli articoli 11, e 6, 12, commi 4 e 5, e 13, comma 6, o derogarvi nel caso di rifiuti non inerti non pericolosi, a meno che siano stoccati in una struttura di deposito di categoria A. 6. Ai rifiuti disciplinati dal presente decreto non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36." "Art. 5 (Piano di gestione dei rifiuti di estrazione). - 1. L'operatore elabora un piano di gestione dei rifiuti di estrazione per la riduzione al minimo, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti stessi, nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile. 2. Il piano di gestione di cui al comma 1 e' volto a: a) prevenire o ridurre la produzione di rifiuti di estrazione e la loro pericolosita', in particolare: 1) tenendo conto della gestione dei rifiuti di estrazione nella fase di progettazione e nella scelta del metodo di estrazione e di trattamento dei minerali; 2) tenendo conto delle modifiche che i rifiuti di estrazione possono subire a seguito dell'aumento della superficie e dell'esposizione a particolari condizioni esterne; 3) prevedendo la possibilita' di ricollocare i rifiuti di estrazione nei vuoti e volumetrie prodotti dall'attivita' estrattiva dopo l'estrazione del minerale, se l'operazione e' fattibile dal punto di vista tecnico e economico e non presenta rischi per l'ambiente, conformemente alle norme ambientali vigenti e, ove pertinenti, alle prescrizioni del presente decreto; 4) ripristinando il terreno di copertura dopo la chiusura della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione o, se non fosse possibile sotto il profilo pratico, riutilizzando tale terreno altrove; 5) impiegando sostanze meno pericolose per il trattamento delle risorse minerali. A condizione che vengano rispettate tutte le disposizioni dei commi da 1 a 4, qualora le informazioni di cui al comma 3 siano state fornite in altri piani predisposti ai sensi della normativa vigente, l'operatore puo' allegare integralmente o in parte detti piani, indicando le parti che comprendono dette informazioni; b) incentivare il recupero dei rifiuti di estrazione attraverso il riciclaggio, il riutilizzo o la bonifica dei rifiuti di estrazione interessati, se queste operazioni non comportano rischi per l'ambiente, conformemente alle norme ambientali vigenti e, ove pertinenti, alle prescrizioni del presente decreto; c) assicurare lo smaltimento sicuro dei rifiuti di estrazione a breve e lungo termine, in particolare tenendo conto, nella fase di progettazione, della gestione durante il funzionamento e dopo la chiusura di una struttura di deposito dei rifiuti di estrazione e scegliendo un progetto che: 1) preveda, dopo la chiusura della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione, la necessita' minima e infine nulla del monitoraggio, del controllo e della gestione di detta struttura; 2) prevenga, o quanto meno riduca al minimo, eventuali effetti negativi a lungo termine, per esempio riconducibili alla fuoriuscita di inquinanti, trasportati dall'aria o dall'acqua, dalla struttura di deposito dei rifiuti di estrazione; 3) garantisca la stabilita' geotecnica a lungo termine di dighe o di cumuli che sorgano sulla superficie preesistente del terreno. 3. Il piano di gestione di cui al comma 1 contiene almeno i seguenti elementi: a) la caratterizzazione dei rifiuti di estrazione a norma dell'allegato I e una stima del quantitativo totale di rifiuti di estrazione che verranno prodotti nella fase operativa; b) la descrizione delle operazioni che producono tali rifiuti e degli eventuali trattamenti successivi a cui questi sono sottoposti; c) la classificazione proposta per la struttura di deposito dei rifiuti di estrazione conformemente ai criteri previsti all'allegato II ed in particolare: 1) se e' necessaria una struttura di deposito di categoria A, al piano deve essere allegato in copia il documento di sicurezza e salute redatto ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 624 del 1996, integrato secondo quanto indicato all'art. 6, comma 3, del presente decreto; 2) se l'operatore ritiene che non sia necessaria una struttura di deposito di categoria A, sufficienti informazioni che giustifichino tale scelta, compresa l'individuazione di eventuali rischi di incidenti; d) la descrizione delle modalita' in cui possono presentarsi gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana a seguito del deposito dei rifiuti di estrazione e delle misure preventivi da adottare al fine di ridurre al minimo l'impatto ambientale durante il funzionamento e dopo la chiusura, compresi gli aspetti di cui all'art. 11, comma 3, lettere a), b), d) ed e); e) le procedure di controllo e di monitoraggio proposte ai sensi dell'art. 10, se applicabile, e 11, comma 3, lettera c); f) il piano proposto per la chiusura, comprese le procedure connesse al ripristino e alla fase successiva alla chiusura ed il monitoraggio di cui all'art. 12; g) le misure per prevenire il deterioramento dello stato dell'acqua conformemente alle finalita' stabilite dal decreto legislativo n. 152 del 2006, parte terza, sezione II, titolo I e per prevenire o ridurre al minimo l'inquinamento dell'atmosfera e del suolo ai sensi dell'art. 13; h) la descrizione dell'area che ospitera' la struttura di deposito di rifiuti di estrazione, ivi comprese le sue caratteristiche idrogeologiche, geologiche e geotecniche; i) l'indicazione delle modalita' in accordo alle quali l'opzione e il metodo scelti conformemente al comma 2, lettera a), numero 1), rispondono agli obiettivi di cui al comma 2, lettera a). 4. Il piano di gestione di cui al comma 1 e' modificato se subentrano modifiche sostanziali nel funzionamento della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione o nel tipo di rifiuti di estrazione depositati ed e' comunque riesaminato ogni cinque anni. Le eventuali modifiche sono notificate all'autorita' competente. 5. Il piano di gestione di cui al comma 1 e' presentato come sezione del piano globale dell'attivita' estrattiva predisposto al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione all'attivita' estrattiva stessa da parte dell'autorita' competente. 6. L'autorita' competente approva il piano di cui al comma 1 e le eventuali modifiche di cui al comma 4 e ne controlla l'attuazione." "Art. 6 (Prevenzione di incidenti rilevanti e informazioni). - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione di categoria A, ad esclusione delle strutture che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni. 2. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo n. 624 del 1996, l'operatore individua, per le strutture di cui al comma 1, i rischi di incidenti rilevanti ed adotta, a livello di progettazione, di costruzione, di funzionamento e di manutenzione, di chiusura e nella fase successiva alla chiusura delle strutture stesse, le misure necessarie per prevenire tali incidenti e limitarne le conseguenze negative per la salute umana e l'ambiente, compresi eventuali impatti transfrontalieri. 3. Per adempiere agli obblighi di cui al comma 2, l'operatore prima di iniziare le operazioni e' tenuto a integrare, previa consultazione del responsabile per la sicurezza, il documento di sicurezza e salute redatto ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto n. 624 del 1996, e a mettere in atto un sistema di gestione della sicurezza che lo attui, in base agli elementi di cui alla parte 1 dell'allegato III. 4. Il documento di cui al comma 3 e' allegato in copia al piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui all'art. 5. 5. L'operatore nomina un responsabile per la sicurezza incaricato dell'attuazione e della sorveglianza periodica della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti. 6. L'operatore e' tenuto a predisporre, previa consultazione del personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di imprese appaltatrici a lungo termine, il piano di emergenza interno da adottare nello stabilimento nei seguenti termini: a) per le nuove strutture, prima di iniziare l'attivita'; b) per le strutture esistenti, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto; si considerano esistenti le strutture autorizzate o gia' in funzione alla data di entrata in vigore del presente decreto. 7. Il piano di emergenza interno di cui al comma 6 contiene almeno le seguenti informazioni: a) nome e funzione delle persone autorizzate ad attivare le procedure di emergenza e della persona responsabile dell'applicazione e del coordinamento delle misure di intervento all'interno del sito; b) nome e funzione della persona incaricata del collegamento con l'autorita' responsabile del piano di emergenza esterno; c) per situazioni o eventi prevedibili che potrebbero avere un ruolo determinante nel causare un incidente rilevante, descrizione delle misure da adottare per far fronte a tali situazioni o eventi e per limitarne le conseguenze; tale descrizione comprende le apparecchiature di sicurezza e le risorse disponibili; d) misure atte a limitare i pericoli per le persone presenti nel sito, compresi sistemi di allarme e le norme di comportamento che le persone devono osservare al momento dell'allarme; e) disposizioni per avvisare tempestivamente, in caso di incidente, l'autorita' incaricata di attivare il piano di emergenza esterno; tipo di informazione da fornire immediatamente e misure per la comunicazione di informazioni piu' dettagliate appena disponibili; f) disposizioni adottate per formare il personale ai compiti che sara' chiamato a svolgere e, se del caso, coordinamento di tale azione con i servizi di emergenza esterni; g) disposizioni per coadiuvare l'esecuzione delle misure di intervento adottate all'esterno del sito. 8. L'autorita' competente, d'intesa con gli enti locali interessati, prepara un piano di emergenza esterno, precisando le misure da adottare al di fuori del sito in caso di incidente. Il piano e' comunicato al Prefetto competente per territorio che puo' disporre eventuali modifiche. L'operatore e' tenuto a fornire all'autorita' competente le informazioni necessarie per preparare tale piano contestualmente alla presentazione della domanda di autorizzazione della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione. 9. Il piano di emergenza esterno di cui al comma 8 e' predisposto, per le nuove strutture, entro sei mesi dalla data di inizio dell'attivita' e, per le strutture esistenti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Si considerano esistenti le strutture autorizzate o gia' in funzione alla data di entrata in vigore del presente decreto. 10. L'autorita' competente garantisce la partecipazione del pubblico interessato alla preparazione o al riesame del piano di emergenza esterno, fornendo al medesimo le informazioni pertinenti comprese quelle sul diritto di partecipare al processo decisionale e sull'autorita' competente alla quale presentare osservazioni e quesiti ed un periodo di tempo adeguato, comunque non inferiore a trenta giorni, per esprimere osservazioni di cui l'autorita' competente deve tenere conto, motivando le ragioni per le quali intenda,eventualmente, discostarsi. 11. Il piano di emergenza esterno contiene almeno le seguenti informazioni: a) nome e funzione delle persone autorizzate ad attivare le procedure di emergenza e delle persone autorizzate a dirigere e coordinare le misure di intervento adottate all'esterno del sito; b) disposizioni adottate per informare tempestivamente degli eventuali incidenti; modalita' di allarme e richiesta di soccorsi; c) misure di coordinamento necessarie per l'attuazione del piano di emergenza esterno; d) disposizioni adottate per fornire assistenza nella realizzazione delle misure di intervento predisposte all'interno del sito; e) misure di intervento da adottare all'esterno del sito; f) disposizioni adottate per fornire alla popolazione informazioni specifiche relative all'incidente e al comportamento da adottare. 12. Le informazioni sulle misure di sicurezza da adottare e sulle norme di comportamento da osservare in caso di incidente, previste dal piano di emergenza esterno, contenenti almeno gli elementi descritti nell'allegato III, parte 2, sono fornite dall'autorita' competente alle persone che possono essere coinvolte. Tali informazioni sono riesaminate e, se del caso, aggiornate e ridiffuse, almeno ogni tre anni. Esse devono essere permanentemente a disposizione del pubblico. L'intervallo massimo di ridiffusione delle informazioni alla popolazione non puo', in nessun caso, essere superiore a cinque anni. 13. I piani di emergenza di cui ai commi 6 e 8 perseguono i seguenti obiettivi: a) limitare e controllare gli incidenti rilevanti e altri incidenti onde ridurne al minimo gli effetti e, soprattutto, limitare i danni alla salute umana e all'ambiente; b) mettere in atto le misure necessarie per tutelare la salute umana e l'ambiente contro le conseguenze degli incidenti rilevanti e di altri incidenti; c) comunicare le informazioni necessarie al pubblico e alle autorita' interessate; d) garantire il ripristino, il recupero e il disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante. 14. I piani di emergenza di cui ai commi 6 e 8 sono riesaminati, sperimentati e, se necessario, riveduti ed aggiornati, ad intervalli non superiori a cinque anni e comunque, nel caso di cambiamenti sostanziali, tenendo conto dei cambiamenti avvenuti nel deposito e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante. 15. In caso di incidente rilevante, l'operatore e' tenuto a: a) adottare le misure previste dal piano di emergenza interno; b) comunicare all'autorita' competente, non appena ne venga a conoscenza: 1) le circostanze dell'incidente; 2) le sostanze pericolose presenti; 3) i dati disponibili per valutare le conseguenze dell'incidente sulla salute umana e sull'ambiente; 4) le misure di emergenza adottate; 5) le informazioni sulle misure previste per limitare gli effetti dell'incidente a medio e lungo termine ed evitare che esso si riproduca; c) aggiornare le informazioni fornite, qualora da indagini piu' approfondite emergessero nuovi elementi che modificano le precedenti informazioni o le conclusioni tratte. 16. In caso di incidente rilevante, l'autorita' competente e' tenuta a: a) attivare immediatamente il piano di emergenza esterno e a garantire che vengano attuate le misure previste dal piano di emergenza interno ed esterno; b) comunicare immediatamente al pubblico interessato le informazioni sull'incidente trasmesse dall'operatore." "Art. 7 (Domanda e autorizzazione). - 1. Le strutture di deposito dei rifiuti di estrazione non possono operare senza preventiva autorizzazione rilasciata dall'autorita' competente. L'autorizzazione, rilasciata mediante apposita conferenza di servizi, contiene gli elementi indicati al comma 2 e indica chiaramente la categoria a cui appartiene la struttura di deposito dei rifiuti di estrazione in base ai criteri di cui all'art. 9. Purche' vengano rispettate tutte le condizioni del presente articolo, l'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e' valida ed efficace e tiene luogo della autorizzazione di cui al presente articolo. 2. La domanda di autorizzazione e' presentata all'autorita' competente e contiene almeno i seguenti elementi: a) identita' del richiedente e dell'operatore, se sono diversi; b) progetto della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione, ubicazione proposta ed eventuali ubicazioni alternative; c) la descrizione del sito, ivi comprese le caratteristiche idrogeologiche, geologiche e geotecniche, corredata da un rilevamento geologico di dettaglio e da una dettagliata indagine stratigrafica eseguita con prelievo di campioni e relative prove di laboratorio con riferimento al decreto del Ministro dei lavori pubblici 11 marzo 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 1988; d) piano di gestione dei rifiuti di estrazione a norma dell'art. 5; e) il piano finanziario che preveda la copertura dei costi derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio della struttura, dei costi stimati di chiusura, dei costi di gestione post-operativa, nonche' dei costi connessi alla costituzione della garanzia finanziaria di cui all'art. 14; f) le indicazioni relative alle garanzie finanziarie del richiedente o a qualsiasi altra garanzia equivalente, ai sensi dell'art. 14; g) le informazioni relative alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, qualora la domanda di autorizzazione riguardi un'opera o un'attivita' sottoposta a tale procedura; h) le informazioni necessarie per consentire la preparazione del piano di emergenza esterno. 3. L'autorita' competente rilascia l'autorizzazione solo se ritiene che: a) l'operatore adempia alle disposizioni pertinenti del presente decreto; b) la gestione dei rifiuti di estrazione non sia direttamente in contrasto o non interferisca altrimenti con l'attuazione del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'art. 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006. A tale fine l'autorita' competente e' tenuta ad acquisire il parere scritto dell'autorita' regionale competente in materia di pianificazione sulla gestione dei rifiuti. 4. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha validita' pari a quella relativa all'attivita' estrattiva. Il rinnovo dell'autorizzazione segue le medesime procedure previste per il rinnovo del titolo di legittimazione mineraria. 5. Le autorita' competenti riesaminano e aggiornano, ove necessario, le condizioni dell'autorizzazione: a) sulla base dei risultati di monitoraggio riferiti dall'operatore ai sensi dell'art. 11, comma 6, o delle ispezioni effettuate ai sensi dell'art. 17; b) alla luce dello scambio di informazioni su modifiche sostanziali nelle migliori tecniche a disposizione organizzato dalla Commissione europea tra Stati membri e organizzazioni interessate e i cui risultati sono pubblicati dalla Commissione stessa; c) qualora si verifichino cambiamenti sostanziali nel funzionamento della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione o nel tipo di rifiuti di estrazione depositati. 6. Le informazioni contenute in un'autorizzazione rilasciata a norma del presente articolo sono messe a disposizione delle autorita' competenti in campo statistico, sia nazionali che comunitarie, se richieste a fini statistici. Le informazioni sensibili di carattere meramente commerciale, ad esempio riguardanti il volume delle riserve minerali economiche, le componenti dei costi e i rapporti commerciali, non sono rese pubbliche." "Art. 8 (Partecipazione del pubblico). - 1. L'autorita' competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione o di rinnovo dell'autorizzazione di cui all'art. 7, ovvero, in caso di riesame ai sensi dell'art. 7, comma 5, contestualmente all'avvio del relativo procedimento, comunica all'operatore la data di avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e la sede degli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti del procedimento, ai fini della consultazione del pubblico. Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione l'operatore provvede, a sua cura e a sue spese, alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale di un annuncio contenente: a) la domanda di autorizzazione contenente l'indicazione della localizzazione della struttura di deposito e del nominativo dell'operatore; b) informazioni dettagliate sulle autorita' competenti responsabile del procedimento e sugli uffici dove e' possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni nonche' i termini per la presentazione delle stesse; c) se applicabile, informazioni sulla necessita' di una consultazione tra Stati membri prima dell'adozione della decisione relativa ad una domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 16; d) la natura delle eventuali decisioni; e) l'indicazione delle date e dei luoghi dove saranno depositate le informazioni ed i mezzi utilizzati per la divulgazione. 1-bis. L'autorita' competente mette a disposizione del pubblico interessato anche i principali rapporti e pareri trasmessi all'autorita' competente in merito alla domanda di autorizzazione nonche' altre informazioni attinenti la domanda di autorizzazione presentate successivamente alla data di pubblicazione da parte dell'operatore. 1-ter. Le forme di pubblicita' di cui al comma 1 tengono luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni 2. I soggetti interessati possono presentare in forma scritta osservazioni all'autorita' competente fino a 30 giorni prima della conclusione del procedimento autorizzativi. L'operatore provvede ad informare il pubblico della data di scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni unitamente alla pubblicazione delle altre informazioni di cui ai commi 1 e 1-bis. 3. Dopo l'adozione della decisione, copia della stessa e di qualsiasi suo successivo aggiornamento e' messa a disposizione del pubblico presso gli uffici di cui al comma 1. Presso i medesimi uffici sono inoltre rese disponibili informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento e alle motivazioni sulle quali si e' fondata la decisione, anche in relazione alle osservazioni scritte presentate." "Art. 10 (Vuoti e volumetrie prodotti dall'attivita' estrattiva). - 1. L'utilizzo, a fini di ripristino e ricostruzione, dei rifiuti di estrazione per la ripiena di vuoti e volumetrie prodotti dall'attivita' estrattiva superficiale o sotterranea e' possibile solo qualora: a) sia garantita la stabilita' dei rifiuti di estrazione ai sensi dell'art. 11, comma 3; b) sia impedito l'inquinamento del suolo e delle acque di superficie e sotterranee ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 4; c) sia assicurato il monitoraggio dei rifiuti di estrazione e dei vuoti e volumetrie prodotti dall'attivita' estrattiva ai sensi dell'art. 12,commi 3 e 4. 2. Il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 deve risultare dal piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui all'art. 5, approvato dall'autorita' competente. 3. Il riempimento dei vuoti e delle volumetrie prodotti dall'attivita' estrattiva con rifiuti diversi dai rifiuti di estrazione di cui al presente decreto e' sottoposto alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, relativo alle discariche di rifiuti." "Art. 11 (Costruzione e gestione delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione). - 1. Il direttore responsabile nominato dal titolare di cui al decreto legislativo n. 624 del 1996, e' responsabile anche della gestione della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione e garantisce, in conformita' all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, relativamente agli specifici aspetti, l'aggiornamento tecnico e la formazione del personale. 2. In conformita' all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 624 del 1996, il titolare dell'attivita' estrattiva attesta annualmente che i cumuli, le dighe, i bacini di decantazione e le strutture di deposito dei rifiuti di estrazione sono progettati, utilizzati e mantenuti in efficienza in modo sicuro e che e' stata implementata una politica di prevenzione degli incidenti ed adottato un sistema di gestione della sicurezza tali da garantire che i rischi per la salute umana e l'ambiente siano stati eliminati o, ove cio' non sia praticabile, ridotti al minimo accettabile e adeguatamente tenuti sotto controllo. 3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 7 l'autorita' competente si accerta che, nella costruzione di una nuova struttura di deposito dei rifiuti di estrazione o nella modifica di una struttura esistente, l'operatore garantisca che: a) la struttura abbia un'ubicazione adeguata, tenuto conto in particolare degli obblighi comunitari o nazionali in materia di aree protette, di quelli imposti dalla normativa in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, nonche' di fattori geologici, idrologici, idrogeologici, sismici e geotecnici e sia progettata in modo da soddisfare, nelle prospettive a breve e lungo termine, le condizioni necessarie per impedire l'inquinamento del suolo, dell'aria, delle acque sotterranee o di superficie tenendo conto in particolare delle disposizioni di cui alla parte terza, sezione II del decreto legislativo n. 152 del 2006, e da garantire una raccolta efficace dell'acqua e del percolato contaminati, secondo le modalita' e i tempi previsti dall'autorizzazione, nonche' in modo da ridurre l'erosione provocata dall'acqua o dal vento, per quanto tecnicamente ed economicamente possibile; b) la struttura sia costruita, gestita e sottoposta a manutenzione in maniera adeguata per garantirne la stabilita' fisica e per prevenire l'inquinamento o la contaminazione del suolo, dell'aria, delle acque sotterranee o di superficie nelle prospettive a breve e lungo termine nonche' per ridurre al minimo, per quanto possibile, i danni al paesaggio; c) siano in atto disposizioni e piani adeguati per il monitoraggio anche con periodiche ispezioni, e comunque con frequenza almeno semestrale, della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione da parte di soggetti competenti e per l'intervento, qualora si riscontrasse un'instabilita' o una contaminazione delle acque o del suolo. I rapporti relativi ai monitoraggi e alle ispezioni vengono registrati e conservati dall'operatore insieme ai documenti relativi all'autorizzazione e al registro di cui al comma 4 per garantire la trasmissione adeguata delle informazioni, soprattutto in caso di cambiamento dell'operatore; detta documentazione e' conservata dal titolare di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 624 del 1996, per un periodo di almeno cinque anni successivi al termine della gestione post-chiusura di cui all'art. 12, comma 3; d) siano previste disposizioni adeguate per il ripristino del terreno e la chiusura della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione; e) siano previste disposizioni adeguate per la fase successiva alla chiusura della struttura di deposito. 4. L'operatore tiene un registro delle operazioni di gestione dei rifiuti di estrazione nella struttura di deposito, con fogli numerati, nel quale annota, entro due giorni dalla presa in carico nella struttura, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei predetti rifiuti. 5. Qualora si verifichi un cambio di operatore durante la gestione di una struttura di deposito dei rifiuti di estrazione, le informazioni e i registri aggiornati relativi alla struttura sono trasferiti al nuovo operatore. Il cambio di operatore deve essere comunicato all'autorita' competente e costituisce modifica sostanziale del piano di gestione di rifiuti di estrazione e, come tale, condizione per il rinnovo dell'autorizzazione. 6. L'operatore notifica con tempestivita', e in ogni caso non oltre le 48 ore, all'autorita' competente e, per i fini di cui all'art. 18, comma 2, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tutti gli eventi che possano incidere sulla stabilita' della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione e qualsiasi effetto negativo rilevante per l'ambiente che emerga dalle procedure di controllo e di monitoraggio della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione. L'operatore mette in atto il piano di emergenza interno, ove applicabile, e ottempera a qualsiasi altra istruzione dell'autorita' competente sulle misure correttive da adottare. L'operatore e' tenuto a sostenere i costi delle misure da intraprendere. 7. L'operatore presenta, conformemente a quanto indicato al comma 2, all'autorita' competente una relazione con tutti i risultati del monitoraggio. L'autorita' competente verifica la conformita' dei dati presentati alle condizioni dell'autorizzazione disponendo, ove necessario, le prescrizioni e le integrazioni che occorrono. Sulla base di tale relazione, l'autorita' competente puo' decidere se sia necessario effettuare idonee verifiche. Tali verifiche possono essere effettuate dall'autorita' competente stessa o da enti pubblici o esperti indipendenti dei quali la stessa si avvale con oneri a carico dell'operatore." "Art. 12 (Procedure per la chiusura delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione e per la fase successiva alla chiusura). - 1. La chiusura di una struttura di deposito dei rifiuti di estrazione e' avviata: a) nei casi, alle condizioni e nei termini stabiliti dall'autorizzazione; b) nei casi in cui l'operatore richiede ed ottiene apposita autorizzazione dell'autorita' competente; c) sulla base di specifico provvedimento, conseguente a gravi motivi, adottato dall'autorita' competente. 2. Una struttura di deposito dei rifiuti di estrazione puo' essere considerata definitivamente chiusa solo dopo che l'autorita' competente ha proceduto, con tempestivita', ad un'ispezione finale del sito, ha esaminato tutti i rapporti presentati dall'operatore, ha certificato che il terreno che abbia subito un impatto dalla struttura di deposito dei rifiuti di estrazione e' stato ripristinato ed ha autorizzato con proprio provvedimento la chiusura della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione. L'approvazione non limita in alcun modo gli obblighi dell'operatore contemplati dalla normativa vigente e dalle condizioni dell'autorizzazione. 3. L'operatore e' responsabile della manutenzione, del monitoraggio, del controllo e delle misure correttive nella fase successiva alla chiusura per tutto il tempo ritenuto necessario dall'autorita' competente in base alla natura e alla durata del rischio e sino all'esito positivo di un'ispezione finale da effettuarsi da parte dell'autorita' competente. In caso di inadempienza dell'operatore, l'autorita' competente puo' assumersi gli incarichi dell'operatore dopo la chiusura definitiva della struttura di deposito, utilizzando le risorse di cui all'art. 14 e fatta salva tutta la normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di responsabilita' civile del detentore dei rifiuti. 4. Il provvedimento di cui al comma 2 prevede, al fine di soddisfare le pertinenti esigenze ambientali stabilite dalla normativa vigente, in particolare quelle di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, parte terza, sezione II, che dopo la chiusura di una struttura di deposito dei rifiuti di estrazione l'operatore controlli, fra l'altro, in particolare, la stabilita' fisico-chimica della struttura di deposito e riduca al minimo gli effetti negativi per l'ambiente, soprattutto per le acque sotterranee e di superficie, garantendo che: a) tutte le singole strutture siano monitorate e conservate tramite strumenti di controllo e misurazione sempre pronti per l'uso; b) i canali di sfioro e gli sfioratori siano mantenuti puliti e non siano ostruiti. 5. Dopo la chiusura di una struttura di deposito dei rifiuti di estrazione l'operatore notifica, senza ritardo, all'autorita' competente e, per i fini di cui all'art. 18, comma 2, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tutti gli eventi o gli sviluppi che possono incidere sulla stabilita' della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione e qualsiasi effetto negativo rilevante per l'ambiente che emerga dalle operazioni di controllo e monitoraggio di cui al comma 3. L'operatore mette in atto il piano di emergenza interno, ove applicabile, e ottempera a qualsiasi altra istruzione dell'autorita' competente sulle misure correttive da adottare. L'operatore e' tenuto a sostenere i costi delle misure da intraprendere. 6. Alla frequenza stabilita dall'autorita' competente nell'autorizzazione di cui al comma 2, l'operatore riferisce, in base ai dati aggregati, tutti i risultati del monitoraggio alla medesima autorita' competente e all'Agenzia regionale di protezione ambientale territorialmente competente, al fine di dimostrare la conformita' alle condizioni dell'autorizzazione e di approfondire le conoscenze sul comportamento dei rifiuti di estrazione e della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione." "Art. 13 (Prevenzione del deterioramento dello stato delle acque e dell'inquinamento dell'atmosfera e del suolo). - 1. Le Agenzie regionali di protezione ambientale territorialmente competenti verificano che l'operatore abbia adottato le misure necessarie per rispettare la normativa vigente in materia di ambiente, in particolare per prevenire il deterioramento dello stato attuale delle acque, in conformita' alle disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006, parte terza, sezione II, fra l'altro al fine di: a) valutare la probabilita' che si produca percolato dai rifiuti di estrazione depositati, anche con riferimento agli inquinanti in esso presenti, sia nel corso della fase operativa, sia dopo la chiusura della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione, e determinare il bilancio idrico della struttura; b) impedire o ridurre al minimo la produzione di percolato e la contaminazione delle acque di superficie o sotterranee e del suolo da parte dei rifiuti di estrazione; c) raccogliere e trattare le acque e il percolato contaminati dalla struttura di deposito dei rifiuti di estrazione fino a renderli conformi allo standard previsto per lo scarico di tali sostanze. 2. Le Agenzie regionali di protezione ambientale territorialmente competenti si assicurano che l'operatore abbia adottato le misure necessarie per evitare o ridurre la polvere e le emissioni di gas. 3. Lo smaltimento dei rifiuti di estrazione in forma solida, liquida o fangosa, nei corpi idrici recettori diversi da quelli costruiti allo scopo di smaltire i rifiuti di estrazione e' subordinato al rispetto delle pertinenti disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006, parte terza, sezione II. 4. L'operatore che utilizza i rifiuti di estrazione e altri residui di produzione per la ripiena di vuoti e di volumetrie prodotte dall'attivita' estrattiva superficiale o sotterranea, che potranno essere inondati dopo la chiusura, adotta le misure necessarie per evitare o ridurre al minimo il deterioramento dello stato delle acque e l'inquinamento del suolo. 5. L'operatore fornisce all'autorita' competente e all'Agenzia regionale di protezione ambientale territorialmente competente le informazioni necessarie per assicurare l'assolvimento degli obblighi di legge, in particolare quelli di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, parte terza, sezione II. 6. Nel caso di un bacino di decantazione che comporti la presenza di cianuro, l'operatore garantisce che il tenore di cianuro dissociabile con un acido debole all'interno del bacino venga ridotto al livello piu' basso possibile utilizzando le migliori tecniche disponibili. In ogni caso, l'operatore garantisce che il tenore di cianuro dissociabile con un acido debole nel punto di scarico degli sterili dall'impianto di lavorazione al bacino di decantazione non superi: a) nelle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione a cui sia stata in precedenza rilasciata un'autorizzazione o che siano gia' in funzione il 1° maggio 2008: 1) 50 ppm a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto; 2) 25 ppm a partire dal 1° maggio 2013; 3) 10 ppm a partire dal 1° maggio 2018; b) 10 ppm nelle strutture a cui l'autorizzazione e' rilasciata dopo la data di entrata in vigore del presente decreto. 7. Su richiesta dell'autorita' competente l'operatore dimostra, attraverso una valutazione dei rischi che tenga conto delle condizioni specifiche del sito, che i limiti di concentrazione di cui al comma 6 non devono essere ridotti ulteriormente." "Art. 16 (Effetti transfrontalieri). - 1. Qualora il funzionamento di una struttura di deposito dei rifiuti di estrazione di categoria A puo' comportare effetti negativi rilevanti per l'ambiente ed eventuali rischi per la salute umana in un altro Stato membro, o su richiesta di uno Stato membro della Comunita' europea che puo' subirne le conseguenze, l'autorita' competente trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento, la richiesta di autorizzazione di cui all'art. 7 al Ministero degli affari esteri, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Dipartimento per le politiche europee. Il Ministero degli affari esteri trasmette la documentazione allo Stato membro interessato affinche' provveda a metterla a disposizione del pubblico interessato e coordina le eventuali consultazioni necessarie nell'ambito dei rapporti bilaterali tra i due Stati membri su base reciproca e paritaria. 2. L'autorita' competente si pronuncia sulla richiesta di autorizzazione non prima che sia decorso il termine di sessanta giorni dalla trasmissione della documentazione di cui al comma 1 all'altro Stato membro, al fine di tenere conto anche delle eventuali osservazioni del pubblico interessato di tale Stato. 3. In caso di incidente rilevante in una struttura di deposito dei rifiuti di estrazione di cui al comma 1, l'operatore trasmette immediatamente le informazioni di cui all'art. 6, comma 15, anche al Ministero degli affari esteri e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministero degli affari esteri trasmette agli altri Stati membri interessati tali informazioni per contribuire a ridurre al minimo le conseguenze dell'incidente sulla salute umana e per valutare e ridurre al minimo l'entita' del danno ambientale effettivo o potenziale." "Art. 17 (Controlli dell'autorita' competente). - 1. L'autorita' competente effettua ispezioni nelle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione di cui all'art. 7, prima dell'avvio delle operazioni di deposito, e a intervalli almeno semestrali dal momento dell'avvio delle medesime operazioni, compresa la fase successiva alla chiusura, secondo le esigenze, al fine di garantire che siano conformi alle condizioni previste dall'autorizzazione e, per le strutture di deposito di cui all'art. 6, comma 1, che i sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nella struttura di deposito siano adeguati a prevenire, a limitare o, comunque, a ridurre al minimo le conseguenze di eventuali incidenti rilevanti all'interno e all'esterno della struttura. Un risultato positivo non limita in alcun modo la responsabilita' dell'operatore in base alle condizioni dell'autorizzazione. 2. I registri di cui all'art. 11 sono messi a disposizione dell'autorita' competente per l'ispezione." "Art. 19 (Sanzioni). - 1. L'operatore che gestisca una struttura di deposito di rifiuti di estrazione in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 7 e' punito con la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da cinquemiladuecento a cinquantaduemila euro. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale e' realizzata la struttura di deposito abusiva se di proprieta' dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. 2. L'operatore che gestisce una struttura di deposito di rifiuti di estrazione senza l'osservanza delle condizioni e delle prescrizioni contenute o richiamate nell'autorizzazione di cui all'art. 7 e' punito con le pene di cui al comma 1, ridotte della meta'.". |
| Art. 21 Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti. Procedura di infrazione 2011/2218.
1. Al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «e, in particolare, il divieto di immettere sul mercato pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose»; b) all'articolo 10, comma 6, dopo le parole: «L'operazione di trattamento» sono inserite le seguenti: «e di riciclaggio»; c) all'articolo 11, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' la ricerca di metodi di riciclaggio ecocompatibili e con un buon rapporto tra costi ed efficacia per tutti i tipi di pile e accumulatori»; d) all'articolo 12, comma 1, le parole: «a trattamento o riciclaggio» sono sostituite dalle seguenti: «a trattamento e a riciclaggio»; e) all'articolo 23: 1) al comma 1, dopo le parole: «Le pile e gli accumulatori» sono inserite le seguenti: «e i pacchi batterie»; 2) al comma 3, dopo le parole: «sono contrassegnati» sono inserite le seguenti: «in modo visibile, leggibile e indelebile»; f) all'allegato II, parte B: Riciclaggio, i punti 1 e 2 sono abrogati. Note all'art. 21: - Il testo degli articoli 1, 10, 11, 12, 23 e l'allegato II del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 (Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE.),pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 2008, n. 283, S.O., come modificati dalla presente legge, cosi' recitano: "Art. 1 (Finalita' e ambito di applicazione). - 1. Il presente decreto disciplina l'immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori di cui al comma 2, e, in particolare, il divieto di immettere sul mercato pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose nonche' la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e di accumulatori, al fine di promuoverne un elevato livello di raccolta e di riciclaggio. 2. Il presente decreto si applica alle pile e agli accumulatori, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera a), indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla composizione materiale o dall'uso cui sono destinati. 3. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, e di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151. 4. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto le pile e gli accumulatori utilizzati in: a) apparecchiature connesse alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza nazionale, armi, munizioni e materiale bellico, purche' destinati a fini specificamente militari; b) apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio." "Art. 10 (Trattamento e riciclaggio). - 1. Entro il 26 settembre 2009: a) i produttori od i terzi che agiscono in loro nome istituiscono, su base individuale o collettiva, utilizzando le migliori tecniche disponibili, in termini di tutela della salute e dell'ambiente, sistemi per il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori; b) tutte le pile e gli accumulatori individuabili e raccolti a norma degli articoli 6 e 7 o del decreto 25 luglio 2005, n. 151, sono sottoposti a trattamento e riciclaggio con sistemi che siano conformi alla normativa comunitaria, in particolare per quanto riguarda la salute, la sicurezza e la gestione dei rifiuti. 2. Il trattamento di cui al comma 1 soddisfa i requisiti minimi di cui all'allegato II, parte A. 3. Le pile o gli accumulatori raccolti assieme ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, a norma del decreto n. 151 del 2005, sono rimossi dai rifiuti delle apparecchiature stesse e gestiti secondo quanto disposto all'art. 13, comma 3. 4. Il processo di riciclaggio soddisfa le efficienze di riciclaggio e le disposizioni associate di cui all'allegato II, parte B, entro il 26 settembre 2011. 5. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2 e 4, le province territorialmente competenti effettuano apposite ispezioni presso gli impianti di trattamento e di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori, e comunicano al Comitato di cui all'art. 19 gli esiti di tali ispezioni. 6. L'operazione di trattamento e di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori di cui al presente articolo puo' essere effettuata al di fuori del territorio nazionale o comunitario, a condizione che la spedizione dei rifiuti sia conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, e successive modificazioni. 7. I rifiuti di pile e accumulatori, esportati dalla Comunita' a norma del citato regolamento (CE) n. 1013/2006 e del regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione, del 29 novembre 2007, come modificato dal regolamento (CE) n. 740/2008 della Commissione, del 29 luglio 2008, sono presi in considerazione ai fini dell'adempimento degli obblighi e del conseguimento delle efficienze stabiliti nell'allegato II, solo se l'esportatore puo' dimostrare che l'operazione di riciclaggio e' stata effettuata in condizioni equivalenti a quelle stabilite dal presente decreto. 8. A decorrere dall'anno 2012 gli impianti di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori comunicano ogni anno al Centro di coordinamento di cui all'art. 16 entro il 28 febbraio, con riferimento all'anno solare precedente, le informazioni relative ai quantitativi di rifiuti trattati, suddivisi per singole tipologie di pile e accumulatori, e alle percentuali di riciclaggio conseguite, con riferimento alle tre tipologie di pile ed accumulatori di cui all'allegato II, parte B." "Art. 11 (Nuove tecnologie di riciclaggio). - 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, definisce, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti per tali finalita', misure volte a promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie di recupero, di riciclaggio e di trattamento, nonche' la ricerca di metodi di riciclaggio ecocompatibili e con un buon rapporto tra costi ed efficacia per tutti i tipi di pile e accumulatori. 2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare promuove la diffusione negli impianti di trattamento di sistemi certificati di gestione ambientale, a norma del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS/ISO 14000)." "Art. 12 (Smaltimento). - 1. E' vietato lo smaltimento in discarica o mediante incenerimento dei rifiuti delle pile e degli accumulatori industriali e per veicoli, ad eccezione dei residui che sono stati sottoposti a trattamento e a riciclaggio a norma dell'art. 10, comma 1." "Art. 23 (Etichettatura). - 1. Le pile e gli accumulatori e i pacchi batterie sono immessi sul mercato solo se contrassegnati in modo visibile, leggibile e indelebile con il simbolo raffigurato nell'allegato IV. 2. Tale simbolo occupa almeno il 3 per cento della superficie del lato maggiore della pila, dell'accumulatore o del pacco batterie, con una dimensione massima di 5 × 5 cm. Per gli elementi cilindrici, il simbolo occupa almeno l'1,5 per cento della superficie della pila o dell'accumulatore, con una dimensione massima di 5 × 5 cm. Se le dimensioni della pila, dell'accumulatore o del pacco batterie sono tali per cui la superficie del simbolo risulterebbe inferiore a 0,5 × 0,5 cm, non e' richiesta la marcatura bensi' la stampa di un simbolo di almeno 1 × 1 cm sull'imballaggio. 3. In aggiunta al simbolo di cui al comma 1, le pile, gli accumulatori e le pile a bottone contenenti piu' di 0,0005 per cento di mercurio (simbolo chimico Hg), piu' di 0,002 per cento di cadmio (simbolo chimico Cd) o piu' di 0,004 per cento di piombo (simbolo chimico Pb) sono contrassegnati in modo visibile, leggibile e indelebile con il simbolo chimico del relativo metallo. Il simbolo indicante il tenore di metalli pesanti e' apposto sotto al simbolo di cui al comma 1 e occupa una superficie pari ad almeno un quarto della superficie del predetto simbolo. 4. La marcatura deve essere effettuata dal fabbricante o dal suo rappresentante in Italia oppure, in mancanza di tali soggetti, dal responsabile dell'immissione sul mercato nazionale. 5. Entro il 26 settembre 2009 in aggiunta al simbolo di cui al comma 1, le pile e gli accumulatori portatili e per veicoli riportano l'indicazione della loro capacita' in modo visibile, leggibile ed indelebile. La capacita' si misura secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in conformita' alle determinazioni ed ai metodi armonizzati definiti dalla Commissione europea."
"Allegato II
(art. 10) Requisiti dettagliati in materia di trattamento e di riciclaggio PARTE A: TRATTAMENTO Requisiti tecnico-gestionali relativi agli impianti di stoccaggio e di trattamento di pile e accumulatori e di rifiuti di pile e accumulatori Le presenti norme tecniche sono valide sia per impianti che effettuano unicamente lo stoccaggio di pile e accumulatori esausti (deposito preliminare o messa in riserva), sia per impianti che effettuano il trattamento di pile e accumulatori esausti ed eventuale deposito, anche temporaneo. 1. Ubicazione 1.1 Al fine del rilascio dell'autorizzazione ai nuovi impianti di stoccaggio/trattamento disciplinati dal presente decreto, l'autorita' competente tiene conto dei seguenti principi generali relativi alla localizzazione degli stessi impianti: 1.1.1 L'impianto non deve ricadere: a) in zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, individuate nei piani di bacino, ai sensi dell'art. 65, comma 3, lettera n), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e/o nei piani stralcio per l'assetto idrogeologico di cui all'art. 67 del medesimo d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; b) in aree individuate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, fatto salvo il caso in cui la localizzazione e' consentita a seguito della valutazione di impatto ambientale o della valutazione di incidenza, effettuate ai sensi dell'art. 5 del medesimo decreto; c) in aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche; d) nelle zone di rispetto di cui all'art. 94, comma 4, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche; e) nei territori sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche, salvo specifica autorizzazione regionale, ai sensi dell'art. 146 del citato decreto. 1.1.2 Nell'individuazione dei siti idonei alla localizzazione sono da privilegiare: 1) le aree industriali dismesse; 2) le aree per servizi e impianti tecnologici; 3) le aree per insediamenti industriali ed artigianali. 2. Organizzazione e dotazione degli impianti di stoccaggio e di trattamento 2.1 Deve essere distinto il settore per il conferimento da quello di stoccaggio/trattamento. 2.2 L'area di conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita. 2.3 Gli impianti devono essere provvisti di: a. adeguata viabilita' interna per un'agevole movimentazione, anche in caso di incidenti; b. pavimentazione impermeabilizzata nelle zone di scarico e deposito dei rifiuti, realizzata con materiali resistenti a sostanze chimicamente aggressive; c. adeguato sistema di canalizzazione delle acque meteoriche esterne e di quelle provenienti dalle zone di conferimento e stoccaggio dei rifiuti; d. adeguato sistema di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche, adeguatamente dimensionato, con vasche di raccolta e di decantazione, e vasca di raccolta delle acque di prima pioggia da avviare all'impianto di trattamento; e. adeguato sistema di raccolta e di trattamento dei reflui, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia ambientale e sanitaria; f. deposito per le sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide e alcaline fuoriuscite dagli accumulatori; g. idonea recinzione di altezza non inferiore a 2 m lungo tutto il suo perimetro. La barriera esterna di protezione deve essere realizzata con siepi e/o alberature o schermi mobili, atta a minimizzare l'impatto visivo dell'impianto. Deve essere garantita la manutenzione nel tempo; h. idonea copertura, resistente alle intemperie, delle aree di stoccaggio e di trattamento. 2.4 L'impianto di trattamento deve essere, altresi', provvisto di bilance per misurare il peso dei rifiuti in ingresso. 2.5 Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto dotate di sistemi di illuminazione ed esplicita cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, recante: - le tipologie di rifiuti stoccati (codici elenco europeo rifiuti); - lo stato fisico; - la pericolosita' dei rifiuti stoccati; - le norme per il comportamento inerente la manipolazione dei rifiuti e il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente. 2.6 Nel caso di formazione di emissioni gassose e/o polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse. 3. Requisiti degli impianti di stoccaggio e di trattamento 3.1 Gli impianti devono essere allestiti nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonche' di sicurezza sul lavoro. 3.2 La gestione degli impianti non deve comportare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora, o inconvenienti da rumori e odori ne' danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse. 3.3 Deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro. 3.4 Deve essere redatto un piano di ripristino a chiusura dell'impianto al fine di garantire la fruibilita' del sito, in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area. 3.5 L'impianto di trattamento deve essere opportunamente attrezzato per identificare, separare e gestire i singoli flussi di pile e accumulatori esausti da avviare a successivo trattamento. 4. Modalita' di conferimento 4.1 Il conferimento di pile e accumulatori esausti agli impianti di stoccaggio/trattamento deve essere effettuato adottando criteri che ne garantiscano la protezione durante le operazioni di carico e scarico. 4.2 Le operazioni di deposito devono essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi. 4.3 Le pile e gli accumulatori esausti conferiti devono essere scaricati dagli automezzi di trasporto su un'area adibita ad una prima selezione e controllo visivo del carico, necessario per verificare la rispondenza ai requisiti ambientali di sicurezza e per l'individuazione e la rimozione di materiali non conformi. 5. Criteri per lo stoccaggio 5.1 Lo stoccaggio di pile e accumulatori esausti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e profondi. 5.2 Devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi, la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri. 5.3 Lo stoccaggio deve avvenire in apposti contenitori nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute. 5.4 Nei settori adibiti allo stoccaggio non possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio. In particolare, i rifiuti non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero. 5.5 I contenitori o i serbatoi fissi o mobili, comprese le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprieta' chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosita' dei rifiuti stessi ad essere provvisti di sistemi di chiusura, di accessori e di dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento. 5.6 Se lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi avviene in recipienti mobili questi devono essere provvisti di: a) idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del rifiuto stoccato; b) dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e di svuotamento; c) mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione. 5.7 I serbatoi contenenti i rifiuti liquidi pericolosi devono essere provvisti di opportuni dispositivi antitraboccamento e di dispositivi di contenimento. Le manichette ed i raccolti dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente. 5.8 Il serbatoio fisso o mobile deve riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% ed essere dotato di dispositivo antitraboccamento o di tubazioni di troppo pieno e di indicatore di livello. 5.9 Gli sfiati dei serbatoi che contengono sostanze volatili e/o rifiuti liquidi devono essere captati ed inviati ad apposito sistema di abbattimento. 5.10 In caso di stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi in un bacino fuori terra, e' necessario prevedere un bacino di contenimento di capacita' pari al serbatoio stesso, oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano piu' serbatoi, pari ad almeno 1/3 del volume totale dei serbatoi e, in ogni caso, non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacita', aumentato del 10%. 5.11 I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi. 5.12 Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta idonea etichettatura, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose, con l'indicazione del rifiuto stoccato e dei componenti chimici. 5.13 I contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati. 5.14 Lo stoccaggio in vasche fuori terra deve prevedere per le vasche adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprieta' chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosita' del rifiuto. Le vasche devono essere attrezzate con coperture atte ad evitare che le acque meteoriche vengano a contatto con i rifiuti. 5.15 Le vasche devono essere provviste di sistemi in grado di evidenziare e contenere eventuali perdite; le eventuali emissioni gassose devono essere captate ed inviate ad apposito sistema di abbattimento. 6. Bonifica dei contenitori 6.1 I recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno dell'impianto, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni. Detti trattamenti sono effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita o presso centri autorizzati. 7. Trattamento di pile ed accumulatori esausti 7.1 Le pile e gli accumulatori esausti, da sottoporre a trattamento, devono essere caratterizzati e separati per singola tipologia (portatili ricaricabili, portatili non-ricaricabili, industriali, per veicoli) e, qualora possibile, per caratteristiche chimiche al fine di identificare la specifica metodologia di trattamento. 7.2 Il trattamento deve comprendere, preventivamente, la rimozione di tutti i fluidi e gli acidi. 7.3 Particolare attenzione deve essere posta alla messa in sicurezza delle pile e accumulatori al litio per il possibile insorgere di problemi di surriscaldamento. 7.4 Tutti gli impianti di trattamento devono adottare le migliori tecniche disponibili, in termini di tutela della salute e dell'ambiente, con riferimento a quanto indicato nel «Reference Document on Best Available Tecniques in the Non Ferrous Metals Industries» e nelle Linee guida nazionali per impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi ricadenti nella categoria IPPC. PARTE B: RICICLAGGIO 1: (abrogato). 2. (abrogato). 3. I processi di riciclaggio conseguono le seguenti efficienze minime di riciclaggio: a) riciclaggio del 65% in peso medio di pile e accumulatori al piombo/acido e massimo riciclaggio del contenuto di piombo che sia tecnicamente possibile evitando costi eccesivi; b) riciclaggio del 75% in peso medio di pile e accumulatori al nichel-cadmio e massimo riciclaggio del contenuto di cadmio che sia tecnicamente possibile evitando costi eccessivi; c) riciclaggio del 50% in peso medio degli altri rifiuti di pile e accumulatori.". |
| Art. 22 Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, relativo alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche' allo smaltimento dei rifiuti. Procedura di infrazione 2009/2264.
1. All'Allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al numero 1, le parole: «(con esclusione di quelli fissi di grandi dimensioni)» sono soppresse; b) al numero 1.18 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per il condizionamento»; c) dopo il numero 8.9 e' inserito il seguente: «8.9-bis. Test di fecondazione». 2. Rientra nella fase della raccolta, come definita dall'articolo 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il raggruppamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) finalizzato al loro trasporto presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, nel rispetto delle seguenti condizioni: a) il raggruppamento riguarda esclusivamente i RAEE disciplinati dal decreto legislativo n. 151 del 2005 provenienti dai nuclei domestici; b) i RAEE di cui alla lettera a) sono trasportati presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005 con cadenza mensile e, comunque, quando il quantitativo raggruppato raggiunga complessivamente i 3.500 chilogrammi. Il quantitativo di 3.500 chilogrammi si riferisce a ciascuno dei raggruppamenti 1, 2 e 3 dell'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, e a 3.500 chilogrammi complessivi per i raggruppamenti 4 e 5 di cui al medesimo allegato; c) il raggruppamento dei RAEE e' effettuato presso il punto di vendita del distributore o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, in luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato. I RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili, e raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E' necessario garantire l'integrita' delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose. 3. All'articolo 2, comma 1, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, le parole da: «, effettuato» fino a: «6.000 kg» sono soppresse. 4. La realizzazione e la gestione di centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo n. 151 del 2005 si svolge con le modalita' previste dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2008, e successive modificazioni, ovvero, in alternativa, con le modalita' previste dagli articoli 208, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 5. Sono abrogati il comma 2 dell'articolo 1 e l'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65. Note all'art. 22: - Il testo dell'allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 (Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche' allo smaltimento dei rifiuti ), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2005, n. 175, S.O. , come modificato dalla presente legge, cosi' recita:
"Allegato 1B (art. 2, comma 1)
Esempi di prodotti che devono essere presi in considerazione ai fini del presente decreto e che rientrano nelle categorie dell'allegato 1A. L'elenco e' esemplificativo e non esaustivo 1. Grandi elettrodomestici. 1.1 Grandi apparecchi di refrigerazione. 1.2 Frigoriferi. 1.3 Congelatori. 1.4 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito di alimenti. 1.5 Lavatrici. 1.6 Asciugatrici. 1.7 Lavastoviglie. 1.8 Apparecchi per la cottura. 1.9 Stufe elettriche. 1.10 Piastre riscaldanti elettriche. 1.11 Forni a microonde. 1.12 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione di alimenti. 1.13 Apparecchi elettrici di riscaldamento. 1.14 Radiatori elettrici. 1.15 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare ambienti ed eventualmente letti e divani. 1.16 Ventilatori elettrici. 1.17 Apparecchi per il condizionamento come definiti dal D.M. 2 gennaio 2003 del Ministro delle attivita' produttive. 1.18 Altre apparecchiature per la ventilazione e l'estrazione d'aria e per il condizionamento. 2. Piccoli elettrodomestici. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'art. 8, comma 1. 2.1 Aspirapolvere. 2.2 Scope meccaniche. 2.3 Altre apparecchiature per la pulizia. 2.4 Macchine per cucire, macchine per maglieria, macchine tessitrici e per altre lavorazioni dei tessili. 2.5 Ferri da stiro e altre apparecchiature per stirare, pressare e trattare ulteriormente gli indumenti. 2.6 Tostapane. 2.7 Friggitrici. 2.8 Frullatori, macinacaffe' elettrici, altri apparecchi per la preparazione dei cibi e delle bevande utilizzati in cucina e apparecchiature per aprire o sigillare contenitori o pacchetti. 2.9 Coltelli elettrici. 2.10 Apparecchi tagliacapelli, asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per massaggi e altre cure del corpo. 2.11 Sveglie, orologi da polso o da tasca e apparecchiature per misurare, indicare e registrare il tempo. 2.12 Bilance. 3. Apparecchiature informatiche per le comunicazioni. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'art. 8, comma 1. 3.1 Trattamento dati centralizzato: 3.1.1 mainframe; 3.1.2 minicomputer; 3.1.3 stampanti. 3.2 Informatica individuale: 3.2.1 Personal computer (unita' centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi). 3.2.2 Computer portatili (unita' centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi). 3.2.3 Notebook. 3.2.4 Agende elettroniche. 3.2.5 Stampanti. 3.2.6 Copiatrici. 3.2.7 Macchine da scrivere elettriche ed elettroniche. 3.2.8 Calcolatrici tascabili e da tavolo e altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici. 3.2.9 Terminali e sistemi utenti. 3.2.10 Fax. 3.2.11 Telex. 3.2.12 Telefoni. 3.2.13 Telefoni pubblici a pagamento. 3.2.14 Telefoni senza filo. 3.2.15 Telefoni cellulari. 3.2.16 Segreterie telefoniche e altri prodotti o apparecchiature per trasmettere suoni, immagini o altre informazioni mediante la telecomunicazione. 4. Apparecchiature di consumo. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'art. 8, comma 1. 4.1 Apparecchi radio. 4.2 Apparecchi televisivi. 4.3 Videocamere. 4.4 Videoregistratori. 4.5 Registratori hi-fi. 4.6 Amplificatori audio. 4.7 Strumenti musicali. 4.8 Altri prodotti o apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi segnali o altre tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione. 5. Apparecchiature di illuminazione. 5.1 Apparecchi di illuminazione. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'art. 10, comma 1. 5.2 Tubi fluorescenti. 5.3 Sorgenti luminose fluorescenti compatte. 5.4 Sorgenti luminose a scarica ad alta intensita', comprese sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione e sorgenti luminose ad alogenuri metallici. 5.5 Sorgenti luminose a vapori di sodio a bassa pressione. 6. Utensili elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni). 6.1 Trapani. 6.2 Seghe. 6.3 Macchine per cucire. 6.4 Apparecchiature per tornire, fresare, carteggiare, smerigliare, segare, tagliare, tranciare, trapanare, perforare, punzonare, piegare, curvare o per procedimenti analoghi su legno, metallo o altri materiali. 6.5 Strumenti per rivettare, inchiodare o avvitare o rimuovere rivetti, chiodi e viti o impiego analogo. 6.6 Strumenti per saldare, brasare o impiego analogo. 6.7 Apparecchiature per spruzzare, spandere, disperdere o per altro trattamento di sostanze liquide o gassose con altro mezzo. 6.8 Attrezzi tagliaerba o per altre attivita' di giardinaggio. 7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport. 7.1 Treni elettrici e auto giocattolo. 7.2 Consolle di videogiochi portatili. 7.3 Videogiochi. 7.4 Computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc. 7.5 Apparecchiature sportive con componenti elettrici o elettronici. 7.6 Macchine a gettoni. 8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infettati). 8.1 Apparecchi di radioterapia. 8.2 Apparecchi di cardiologia. 8.3 Apparecchi di dialisi. 8.4 Ventilatori polmonari. 8.5 Apparecchi di medicina nucleare. 8.6 Apparecchiature di laboratorio per diagnosi in vitro. 8.7 Analizzatori. 8.8 Congelatori. 8.9 Altri apparecchi per diagnosticare, prevenire, monitorare, curare e alleviare malattie, ferite o disabilita'. 8.9-bis. Test di fecondazione. 9. Strumenti di monitoraggio e di controllo. 9.1 Rivelatori di fumo. 9.2 Regolatori di calore. 9.3 Termostati. 9.4 Apparecchi di misurazione, pesatura o regolazione ad uso domestico o di laboratorio. 9.5 Altri strumenti di monitoraggio e controllo usati in impianti industriali, ad esempio nei banchi di manovra. 10. Distributori automatici. 10.1 Distributori automatici, incluse le macchine per la preparazione e l'erogazione automatica o semiautomatica di cibi e di bevande: a) di bevande calde; b) di bevande calde, fredde, bottiglie e lattine; c) di prodotti solidi. 10.2 Distributori automatici di denaro contante. 10.3 Tutti i distributori automatici di qualsiasi tipo di prodotto, ad eccezione di quelli esclusivamente meccanici.". - Il testo del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65 (Regolamento recante modalita' semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonche' dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature), modificato dalla presente legge, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio 2010, n. 102. |
| Art. 23 Disposizioni in materia di assoggettabilita' alla procedura di valutazione di impatto ambientale volte al recepimento della direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011. Procedura di infrazione 2009/2086.
1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e di risolvere la procedura di infrazione 2009/2086 per non conformita' alla direttiva 85/337/CEE in materia di valutazione d'impatto ambientale, per le tipologie progettuali di cui all'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alla emanazione delle linee guida finalizzate all'individuazione dei criteri e delle soglie per l'assoggettamento alla procedura di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sulla base dei criteri di cui all'allegato V alla parte seconda del medesimo decreto legislativo. 2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle linee guida di cui al medesimo comma 1, possono definire criteri e soglie ai fini della verifica di assoggettabilita' di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Trascorso tale termine, in assenza di definizione da parte delle singole regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, le tipologie progettuali di cui all'allegato IV alla parte seconda del predetto decreto legislativo sono sottoposte alla verifica di assoggettabilita' senza alcuna previsione di criteri e soglie. 3. Con riferimento ai progetti di cui al citato allegato IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, qualora non ricadenti, neppure parzialmente, in aree protette, ivi comprese quelle sottoposte a vincolo paesaggistico o culturale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro tre mesi dall'adozione delle linee guida di cui al comma 1 e nel rispetto dei criteri indicati dalle stesse, possono determinare, previa motivazione, criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilita' per specifiche categorie progettuali, o per particolari situazioni ambientali e territoriali. Note all'art. 23: - Il testo dell'art. 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O., cosi' recita: "Art. 20 (Verifica di assoggettabilita'). - 1. Il proponente trasmette all'autorita' competente il progetto preliminare, lo studio preliminare ambientale in formato elettronico, ovvero nei casi di particolare difficolta' di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, nel caso di progetti: a) elencati nell'allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per piu' di due anni; b) inerenti le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II che possano produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente; c) elencati nell'allegato IV, secondo le modalita' stabilite dalle Regioni e dalle Province autonome, tenendo conto dei commi successivi del presente articolo. 2. Dell'avvenuta trasmissione e' dato sintetico avviso, a cura del proponente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i progetti di competenza statale, nel Bollettino Ufficiale della regione per i progetti di rispettiva competenza, nonche' all'albo pretorio dei comuni interessati. Nell'avviso sono indicati il proponente, l'oggetto e la localizzazione prevista per il progetto, il luogo ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza ed i tempi entro i quali e' possibile presentare osservazioni. In ogni caso copia integrale degli atti e' depositata presso i comuni ove il progetto e' localizzato. Nel caso dei progetti di competenza statale la documentazione e' depositata anche presso la sede delle regioni e delle province ove il progetto e' localizzato. I principali elaborati del progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale, sono pubblicati sul sito web dell'autorita' competente. 3. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2 chiunque abbia interesse puo' far pervenire le proprie osservazioni. 4. L'autorita' competente nei successivi quarantacinque giorni, sulla base degli elementi di cui all'allegato V del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il progetto abbia possibili effetti negativi e significativi sull'ambiente. Entro la scadenza del termine l'autorita' competente deve comunque esprimersi. L'autorita' competente puo', per una sola volta, richiedere integrazioni documentali o chiarimenti al proponente, entro il termine previsto dal comma 3. In tal caso, il proponente provvede a depositare la documentazione richiesta presso gli uffici di cui ai commi 1 e 2 entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3. L'Autorita' competente si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine previsto per il deposito della documentazione da parte del proponente. La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione e' disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo. 5. Se il progetto non ha impatti negativi e significativi sull'ambiente, l'autorita' compente dispone l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale e, se del caso, impartisce le necessarie prescrizioni. 6. Se il progetto ha possibili impatti negativi e significativi sull'ambiente si applicano le disposizioni degli articoli da 21 a 28. 7. Il provvedimento di assoggettabilita', comprese le motivazioni, e' pubblicato a cura dell'autorita' competente mediante: a) un sintetico avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ovvero nel Bollettino Ufficiale della regione o della provincia autonoma; b) con la pubblicazione integrale sul sito web dell'autorita' competente.". |
| Art. 24 Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il corretto recepimento della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. Procedura di infrazione 2007/4680.
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 78-ter, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. L'ISPRA elabora l'inventario, su scala di distretto, dei rilasci derivanti da fonte diffusa, degli scarichi e delle perdite, di seguito denominato "inventario", con riferimento alle sostanze prioritarie e alle sostanze pericolose prioritarie. L'ISPRA effettua ulteriori elaborazioni sulla base di specifiche esigenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»; b) all'articolo 92, comma 5, le parole: «possono rivedere o completare» sono sostituite dalle seguenti: «devono riesaminare e, se necessario, opportunamente rivedere o completare»; c) all'articolo 92, dopo il comma 8 e' inserito il seguente: «8-bis. Le regioni riesaminano e, se del caso, rivedono i programmi d'azione obbligatori di cui al comma 7, inclusa qualsiasi misura supplementare adottata ai sensi della lettera c) del comma 8, per lo meno ogni quattro anni»; d) all'articolo 92, comma 9, le parole: «Le variazioni apportate alle designazioni, i programmi di azione» sono sostituite dalle seguenti: «Gli esiti del riesame delle designazioni di cui al comma 5, i programmi di azione stabiliti ai sensi del comma 7, inclusi gli esiti del riesame di cui al comma 8-bis»; e) all'articolo 104, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Fermo restando il divieto di cui al comma 1, l'autorita' competente, al fine del raggiungimento dell'obiettivo di qualita' dei corpi idrici sotterranei, puo' autorizzare il ravvenamento o l'accrescimento artificiale dei corpi sotterranei, nel rispetto dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'acqua impiegata puo' essere di provenienza superficiale o sotterranea, a condizione che l'impiego della fonte non comprometta la realizzazione degli obiettivi ambientali fissati per la fonte o per il corpo idrico sotterraneo oggetto di ravvenamento o accrescimento. Tali misure sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre nell'ambito del Piano di tutela e del Piano di gestione»; f) all'articolo 116, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Eventuali misure nuove o modificate, approvate nell'ambito di un programma aggiornato, sono applicate entro tre anni dalla loro approvazione»; g) all'articolo 117, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. I Piani di gestione dei distretti idrografici, adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, sono riesaminati e aggiornati entro il 22 dicembre 2015 e, successivamente, ogni sei anni»; h) all'articolo 117, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Il registro delle aree protette di cui al comma 3 deve essere tenuto aggiornato per ciascun distretto idrografico»; i) all'allegato 1 alla parte terza, al punto 2, lettera B, paragrafo 4.3 «Monitoraggio dello stato quantitativo», nella voce «Densita' dei siti di monitoraggio», alla lettera a) del secondo capoverso, dopo le parole: «l'impatto delle estrazioni» sono inserite le seguenti: «e degli scarichi»; l) all'allegato 1 alla parte terza, al punto 2, lettera B, paragrafo 4.3 «Monitoraggio dello stato quantitativo», nella voce «Frequenza di monitoraggio», alla lettera a) del primo capoverso, dopo le parole: «l'impatto delle estrazioni» sono inserite le seguenti: «e degli scarichi»; m) all'allegato 3 alla parte terza, nella sezione C, «Metodologia per l'analisi delle pressioni e degli impatti», dopo il punto C.2.2 e' inserito il seguente: «C.2.2.1 Per i corpi idrici che si reputa rischino di non conseguire gli obiettivi di qualita' ambientale e' effettuata, ove opportuno, una caratterizzazione ulteriore per ottimizzare la progettazione dei programmi di monitoraggio di cui all'articolo 120 e dei programmi di misure prescritti all'articolo 116.»; n) all'allegato 3 alla parte terza, al punto 2 della sezione C, come modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30, alla Parte B, Caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei, punto B.1, secondo capoverso: 1) nell'alinea, dopo le parole: «dei corpi idrici» sono inserite le seguenti: «e di individuare le eventuali misure da attuare a norma dell'articolo 116»; 2) nel secondo trattino, dopo la parola: «fertilizzanti» sono aggiunte le seguenti: «, ravvenamento artificiale». 2. Al fine di poter disporre del supporto tecnico necessario al corretto ed integrale adempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, nonche' dalla direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, resta confermato che le Autorita' di bacino di rilievo nazionale di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, come prorogate per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, continuano ad avvalersi, nelle more della costituzione delle Autorita' di bacino distrettuale di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dell'attivita' dei comitati tecnici costituiti nel proprio ambito senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e nel rispetto del principio di invarianza di spesa. Note all'art. 24: - Il testo degli articoli 78-ter, 92, 104, 116, 117, e gli allegati 1 e 3 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dalla presente legge , cosi' recita: "Art. 78-ter (Inventario dei rilasci da fonte diffusa, degli scarichi e delle perdite). - 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ciascuna per la parte di territorio di competenza ricadente in ciascun distretto idrografico, mettono a disposizione attraverso il sistema SINTAI le informazioni di cui alla lettera A.2.8.-ter, sezione A «Stato delle acque superficiali», parte 2 «Modalita' per la classificazione dello stato di qualita' dei corpi idrici» dell'allegato 1 alla parte terza, secondo le scadenze temporali riportate nel medesimo allegato. Le informazioni sono ricavate sulla base dell'attivita' di monitoraggio e dell'attivita' conoscitiva delle pressioni e degli impatti di cui rispettivamente all'allegato 1 e all'allegato 3 - sezione C, alla parte terza. 2. L'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale, di seguito: ISPRA, rende disponibili attraverso il sistema SINTAI i formati standard, aggiornandoli sulla base delle linee guida adottate a livello comunitario, nonche' i servizi per la messa a disposizione delle informazioni da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 3. L'ISPRA elabora l'inventario, su scala di distretto, dei rilasci derivanti da fonte diffusa, degli scarichi e delle perdite, di seguito denominato "inventario", con riferimento alle sostanze prioritarie e alle sostanze pericolose prioritarie. L'ISPRA effettua ulteriori elaborazioni sulla base di specifiche esigenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 4. L'inventario e' redatto sulla base della elaborazione delle informazioni di cui al comma 1, dei dati raccolti in attuazione del regolamento (CE) n. 166/2006, nonche' sulla base di altri dati ufficiali. Nell'inventario sono altresi' riportate, ove disponibili, le carte topografiche e, ove rilevate, le concentrazioni di tali sostanze ed inquinanti nei sedimenti e nel biota. 5. L'inventario e' finalizzato a verificare il raggiungimento dell'obiettivo di cui ai commi 1 e 7 dell'art. 78, ed e' sottoposto a riesami sulla base degli aggiornamenti effettuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 118, comma 2. 6. L'ISPRA, previa verifica e validazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, mette a disposizione di ciascuna autorita' di distretto, tramite il sistema SINTAI, gli inventari aggiornati su scala distrettuale ai fini dell'inserimento della sezione A dell'inventario nei piani di gestione riesaminati da pubblicare." "Art. 92 (Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola).- 1. Le zone vulnerabili sono individuate secondo i criteri di cui all'Allegato 7/A-I alla parte terza del presente decreto. 2. Ai fini della prima individuazione sono designate zone vulnerabili le aree elencate nell'Allegato 7/A-III alla parte terza del presente decreto. 3. Per tener conto di cambiamenti e/o di fattori imprevisti alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, dopo quattro anni da tale data il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, sentita la Conferenza Stato-regioni, puo' modificare i criteri di cui al comma 1. 4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, sulla base dei dati disponibili e tenendo conto delle indicazioni stabilite nell'Allegato 7/A-I alla parte terza del presente decreto, le regioni, sentite le Autorita' di bacino, possono individuare ulteriori zone vulnerabili oppure, all'interno delle zone indicate nell'Allegato 7/A-III alla parte terza del presente decreto, le parti che non costituiscono zone vulnerabili. 5. Per tener conto di cambiamenti e/o di fattori imprevisti al momento della precedente designazione, almeno ogni quattro anni le regioni, sentite le Autorita' di bacino, devono riesaminare e, se necessario, opportunamente rivedere o completare le designazioni delle zone vulnerabili. A tal fine le regioni predispongono e attuano, ogni quattro anni, un programma di controllo per verificare le concentrazioni dei nitrati nelle acque dolci per il periodo di un anno, secondo le prescrizioni di cui all'Allegato 7/A-I alla parte terza del presente decreto, nonche' riesaminano lo stato eutrofico causato da azoto delle acque dolci superficiali, delle acque di transizione e delle acque marine costiere. 6. Nelle zone individuate ai sensi dei commi 2, 4 e 5 devono essere attuati i programmi di azione di cui al comma 7, nonche' le prescrizioni contenute nel codice di buona pratica agricola di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali 19 aprile 1999, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 1999. 7. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto per le zone designate ai sensi dei commi 2 e 4, ed entro un anno dalla data di designazione per le ulteriori zone di cui al comma 5, le regioni, sulla base delle indicazioni e delle misure di cui all'Allegato 7/A-IV alla parte terza del presente decreto, definiscono, o rivedono se gia' posti in essere, i programmi d'azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola, e provvedono alla loro attuazione nell'anno successivo per le zone vulnerabili di cui ai commi 2 e 4 e nei successivi quattro anni per le zone di cui al comma 5. 8. Le regioni provvedono, inoltre, a: a) integrare, se del caso, in relazione alle esigenze locali, il codice di buona pratica agricola, stabilendone le modalita' di applicazione; b) predisporre ed attuare interventi di formazione e di informazione degli agricoltori sul programma di azione e sul codice di buona pratica agricola; c) elaborare ed applicare, entro quattro anni a decorrere dalla definizione o revisione dei programmi di cui al comma 7, i necessari strumenti di controllo e verifica dell'efficacia dei programmi stessi sulla base dei risultati ottenuti; ove necessario, modificare o integrare tali programmi individuando, tra le ulteriori misure possibili, quelle maggiormente efficaci, tenuto conto dei costi di attuazione delle misure stesse. 8-bis. Le Regioni riesaminano e, se del caso, rivedono i programmi d'azione obbligatori di cui al comma 7, inclusa qualsiasi misura supplementare adottata ai sensi della lettera c) del comma 8, per lo meno ogni quattro anni. 9. Gli esiti del riesame delle designazioni di cui al comma 5, i programmi di azione stabiliti ai sensi del comma 7, inclusi gli esiti del riesame di cui al comma 8-bis, i risultati delle verifiche dell'efficacia degli stessi e le revisioni effettuate sono comunicati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, secondo le modalita' indicate nel decreto di cui all'art. 75, comma 6. Al Ministero per le politiche agricole e forestali e' data tempestiva notizia delle integrazioni apportate al codice di buona pratica agricola di cui al comma 8, lettera a), nonche' degli interventi di formazione e informazione. 10. Al fine di garantire un generale livello di protezione delle acque e' raccomandata l'applicazione del codice di buona pratica agricola anche al di fuori delle zone vulnerabili." "Art. 104 (Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee).- 1. E' vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo. 2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorita' competente, dopo indagine preventiva, puo' autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico. 3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unita' geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unita' dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalita' dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualita' e quantita', da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi. 4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorita' competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, puo' autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purche' i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico. 4-bis. Fermo restando il divieto di cui al comma 1, l'autorita' competente, al fine del raggiungimento dell'obiettivo di qualita' dei corpi idrici sotterranei, puo' autorizzare il ravvenamento o l'accrescimento artificiale dei corpi sotterranei, nel rispetto dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'acqua impiegata puo' essere di provenienza superficiale o sotterranea, a condizione che l'impiego della fonte non comprometta la realizzazione degli obiettivi ambientali fissati per la fonte o per il corpo idrico sotterraneo oggetto di ravvenamento o accrescimento. Tali misure sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre nell'ambito del Piano di tutela e del Piano di gestione. 5. Per le attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalita' previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, purche' la concentrazione di olii minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare e' progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unita' geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non piu' produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3. 5-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1 e' consentita l'iniezione, a fini di stoccaggio, di flussi di biossido di carbonio in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni che per motivi naturali sono definitivamente inadatte ad altri scopi, a condizione che l'iniezione sia effettuata a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio. 6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in sede di autorizzazione allo scarico in unita' geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalita' previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi: a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacita' del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi; b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalita' e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione. 7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 e' autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acquee per gli ecosistemi acquatici. 8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico e' revocata." "Art. 116 (Programmi di misure). - 1. Le regioni, nell'ambito delle risorse disponibili, integrano i Piani di tutela di cui all'art. 121 con i programmi di misure costituiti dalle misure di base di cui all'Allegato 11 alla parte terza del presente decreto e, ove necessarie, dalle misure supplementari di cui al medesimo Allegato; tali programmi di misure sono sottoposti per l'approvazione all'Autorita' di bacino. Qualora le misure non risultino sufficienti a garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti, l'Autorita' di bacino ne individua le cause e indica alle regioni le modalita' per il riesame dei programmi, invitandole ad apportare le necessarie modifiche, fermo restando il limite costituito dalle risorse disponibili. Le misure di base e supplementari devono essere comunque tali da evitare qualsiasi aumento di inquinamento delle acque marine e di quelle superficiali. I programmi sono approvati entro il 2009 ed attuati dalle regioni entro il 2012; il successivo riesame deve avvenire entro il 2015 e dev'essere aggiornato ogni sei anni. 1-bis Eventuali misure nuove o modificate, approvate nell'ambito di un programma aggiornato, sono applicate entro tre anni dalla loro approvazione." "Art. 117 (Piani di gestione e registro delle aree protette).- 1. Per ciascun distretto idrografico e' adottato un Piano di gestione, che rappresenta articolazione interna del Piano di bacino distrettuale di cui all'art. 65. Il Piano di gestione costituisce pertanto piano stralcio del Piano di bacino e viene adottato e approvato secondo le procedure stabilite per quest'ultimo dall'art. 66. Le Autorita' di bacino, ai fini della predisposizione dei Piani di gestione, devono garantire la partecipazione di tutti i soggetti istituzionali competenti nello specifico settore. 2. Il Piano di gestione e' composto dagli elementi indicati nella parte A dell'Allegato 4 alla parte terza del presente decreto. 2 -bis "I piani di gestione dei distretti idrografici, adottati ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, sono riesaminati e aggiornati entro il 22 dicembre 2015 e, successivamente, ogni sei anni. 3. L'Autorita' di bacino, sentite le Autorita' d'ambito del servizio idrico integrato, istituisce entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente norma, sulla base delle informazioni trasmesse dalle regioni, un registro delle aree protette di cui all'Allegato 9 alla parte terza del presente decreto, designate dalle autorita' competenti ai sensi della normativa vigente 3-bis "Il registro della aree protette di cui al comma 3 deve essere tenuto aggiornato per ciascun distretto idrografico." - La legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio 1989, n. 120, S.O. - Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente ), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2008, n. 304, cosi' recita: "Art. 1 (Autorita' di bacino di rilievo nazionale). - 1. Il comma 2-bis dell'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal seguente: «2-bis. Nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al Titolo II della Parte terza del presente decreto e della eventuale revisione della relativa disciplina legislativa, le Autorita' di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, dell'art. 63 del presente decreto.». 2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 170, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 1, sono fatti salvi gli atti posti in essere dalle Autorita' di bacino di cui al presente articolo dal 30 aprile 2006. 3. Fino alla data di cui al comma 2, le Autorita' di bacino di rilievo nazionale restano escluse dall'applicazione dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fermi restando gli obiettivi fissati ai sensi del medesimo art. 74 da considerare ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2. 3-bis. L'adozione dei piani di gestione di cui all'art. 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e' effettuata, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, entro e non oltre il 28 febbraio 2010, dai comitati istituzionali delle autorita' di bacino di rilievo nazionale, integrati da componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico al quale si riferisce il piano di gestione non gia' rappresentate nei medesimi comitati istituzionali. Ai fini del rispetto del termine di cui al primo periodo, le autorita' di bacino di rilievo nazionale provvedono, entro il 30 giugno 2009, a coordinare i contenuti e gli obiettivi dei piani di cui al presente comma all'interno del distretto idrografico di appartenenza, con particolare riferimento al programma di misure di cui all'art. 11 della citata direttiva 2000/60/CE. Per i distretti idrografici nei quali non e' presente alcuna autorita' di bacino di rilievo nazionale, provvedono le regioni. 3-ter. Affinche' l'adozione e l'attuazione dei piani di gestione abbia luogo garantendo uniformita' ed equita' sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle risorse finanziarie necessarie al conseguimento degli obiettivi ambientali e ai costi sopportati dagli utenti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, emana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, linee guida che sono trasmesse ai comitati istituzionali di cui al comma 3-bis. 3-quater. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data di cui al comma 2, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1999, recante ripartizione dei fondi finalizzati al finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo per il quadriennio 1998-2001, e all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 331, recante ripartizione dei fondi finalizzati al finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo per il quadriennio 2000-2003." - Il testo dell'art. 63 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, , cosi' recita: "Art. 63 (Autorita' di bacino distrettuale).- 1. In ciascun distretto idrografico di cui all'art. 64 e' istituita l'Autorita' di bacino distrettuale, di seguito Autorita' di bacino, ente pubblico non economico che opera in conformita' agli obiettivi della presente sezione ed uniforma la propria attivita' a criteri di efficienza, efficacia, economicita' e pubblicita'. 2. Sono organi dell'Autorita' di bacino: la Conferenza istituzionale permanente, il Segretario generale, la Segreteria tecnico-operativa e la Conferenza operativa di servizi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, da emanarsi sentita la Conferenza permanente Stato-regioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalita' per l'attribuzione o il trasferimento del personale e delle risorse patrimoniali e finanziarie, salvaguardando i livelli occupazionali, definiti alla data del 31 dicembre 2005, e previa consultazione dei sindacati. 3. Le autorita' di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono soppresse a far data dal 30 aprile 2006 e le relative funzioni sono esercitate dalle Autorita' di bacino distrettuale di cui alla parte terza del presente decreto. Il decreto di cui al comma 2 disciplina il trasferimento di funzioni e regolamenta il periodo transitorio. 4. Gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione delle Autorita' di bacino vengono adottati in sede di Conferenza istituzionale permanente presieduta e convocata, anche su proposta delle amministrazioni partecipanti, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (240) su richiesta del Segretario generale, che vi partecipa senza diritto di voto. Alla Conferenza istituzionale permanente partecipano i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, delle attivita' produttive, delle politiche agricole e forestali, per la funzione pubblica, per i beni e le attivita' culturali o i Sottosegretari dai medesimi delegati, nonche' i Presidenti delle regioni e delle province autonome il cui territorio e' interessato dal distretto idrografico o gli Assessori dai medesimi delegati, oltre al delegato del Dipartimento della protezione civile. Alle conferenze istituzionali permanenti del distretto idrografico della Sardegna e del distretto idrografico della Sicilia partecipano, oltre ai Presidenti delle rispettive regioni, altri due rappresentanti per ciascuna delle predette regioni, nominati dai Presidenti regionali. La conferenza istituzionale permanente delibera a maggioranza. Gli atti di pianificazione tengono conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente. 5. La conferenza istituzionale permanente di cui al comma 4: a) adotta criteri e metodi per la elaborazione del Piano di bacino in conformita' agli indirizzi ed ai criteri di cui all'art. 57; b) individua tempi e modalita' per l'adozione del Piano di bacino, che potra' eventualmente articolarsi in piani riferiti a sub-bacini; c) determina quali componenti del piano costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a piu' regioni; d) adotta i provvedimenti necessari per garantire comunque l'elaborazione del Piano di bacino; e) adotta il Piano di bacino; f) controlla l'attuazione degli schemi previsionali e programmatici del Piano di bacino e dei programmi triennali e, in caso di grave ritardo nell'esecuzione di interventi non di competenza statale rispetto ai tempi fissati nel programma, diffida l'amministrazione inadempiente, fissando il termine massimo per l'inizio dei lavori. Decorso infruttuosamente tale termine, all'adozione delle misure necessarie ad assicurare l'avvio dei lavori provvede, in via sostitutiva, il Presidente della Giunta regionale interessata che, a tal fine, puo' avvalersi degli organi decentrati e periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; g) nomina il Segretario generale. 6. La Conferenza operativa di servizi e' composta dai rappresentanti dei Ministeri di cui al comma 4, delle regioni e delle province autonome interessate, nonche' da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile; e' convocata dal Segretario Generale, che la presiede, e provvede all'attuazione ed esecuzione di quanto disposto ai sensi del comma 5, nonche' al compimento degli atti gestionali. La conferenza operativa di servizi delibera a maggioranza. 7. Le Autorita' di bacino provvedono, tenuto conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente: a) all'elaborazione del Piano di bacino distrettuale di cui all'art. 65; b) ad esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di bacino dei piani e programmi comunitari, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche; c) all'elaborazione, secondo le specifiche tecniche che figurano negli allegati alla parte terza del presente decreto, di un'analisi delle caratteristiche del distretto, di un esame sull'impatto delle attivita' umane sullo stato delle acque superficiali e sulle acque sotterranee, nonche' di un'analisi economica dell'utilizzo idrico. 8. Fatte salve le discipline adottate dalle regioni ai sensi dell'art. 62, le Autorita' di bacino coordinano e sovrintendono le attivita' e le funzioni di titolarita' dei consorzi di bonifica integrale di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonche' del consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore, del consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e del consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como, con particolare riguardo all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche e di bonifica, alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della loro utilizzazione irrigua, alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua ed alla fitodepurazione.". |
| Art. 25 Modifiche alla parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente. Procedura di infrazione 2007/4679.
1. Alla parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 299 e' premesso il seguente: «Art. 298-bis (Principi generali). - 1. La disciplina della parte sesta del presente decreto legislativo si applica: a) al danno ambientale causato da una delle attivita' professionali elencate nell'allegato 5 alla stessa parte sesta e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante dalle suddette attivita'; b) al danno ambientale causato da un'attivita' diversa da quelle elencate nell'allegato 5 alla stessa parte sesta e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante dalle suddette attivita', in caso di comportamento doloso o colposo. 2. La riparazione del danno ambientale deve avvenire nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti nel titolo II e nell'allegato 3 alla parte sesta, ove occorra anche mediante l'esperimento dei procedimenti finalizzati a conseguire dal soggetto che ha causato il danno, o la minaccia imminente di danno, le risorse necessarie a coprire i costi relativi alle misure di riparazione da adottare e non attuate dal medesimo soggetto. 3. Restano disciplinati dal titolo V della parte quarta del presente decreto legislativo gli interventi di ripristino del suolo e del sottosuolo progettati ed attuati in conformita' ai principi ed ai criteri stabiliti al punto 2 dell'allegato 3 alla parte sesta nonche' gli interventi di riparazione delle acque sotterranee progettati ed attuati in conformita' al punto 1 del medesimo allegato 3, o, per le contaminazioni antecedenti alla data del 29 aprile 2006, gli interventi di riparazione delle acque sotterranee che conseguono gli obiettivi di qualita' nei tempi stabiliti dalla parte terza del presente decreto»; b) all'articolo 299, comma 1, le parole da: «, attraverso la Direzione generale per il danno ambientale» fino alla fine del comma sono soppresse; c) all'articolo 299, comma 5, le parole: «e per la riscossione della somma dovuta per equivalente patrimoniale» sono soppresse; d) all'articolo 303, comma 1, lettera f), le parole da: «; i criteri di determinazione dell'obbligazione risarcitoria» fino alla fine della lettera sono soppresse; e) all'articolo 303, comma 1, la lettera i) e' abrogata; f) all'articolo 311, nella rubrica, le parole: «e per equivalente patrimoniale» sono soppresse; g) all'articolo 311, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Quando si verifica un danno ambientale cagionato dagli operatori le cui attivita' sono elencate nell'allegato 5 alla presente parte sesta, gli stessi sono obbligati all'adozione delle misure di riparazione di cui all'allegato 3 alla medesima parte sesta secondo i criteri ivi previsti, da effettuare entro il termine congruo di cui all'articolo 314, comma 2, del presente decreto. Ai medesimi obblighi e' tenuto chiunque altro cagioni un danno ambientale con dolo o colpa. Solo quando l'adozione delle misure di riparazione anzidette risulti in tutto o in parte omessa, o comunque realizzata in modo incompleto o difforme dai termini e modalita' prescritti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina i costi delle attivita' necessarie a conseguirne la completa e corretta attuazione e agisce nei confronti del soggetto obbligato per ottenere il pagamento delle somme corrispondenti»; h) all'articolo 311, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede in applicazione dei criteri enunciati negli allegati 3 e 4 della presente parte sesta alla determinazione delle misure di riparazione da adottare e provvede con le procedure di cui al presente titolo III all'accertamento delle responsabilita' risarcitorie. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, in conformita' a quanto previsto dal punto 1.2.3 dell'allegato 3 alla presente parte sesta i criteri ed i metodi, anche di valutazione monetaria, per determinare la portata delle misure di riparazione complementare e compensativa. Tali criteri e metodi trovano applicazione anche ai giudizi pendenti non ancora definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente. Nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilita' personale. Il relativo debito si trasmette, secondo le leggi vigenti, agli eredi, nei limiti del loro effettivo arricchimento»; i) all'articolo 313, comma 2, le parole: «, o il ripristino risulti in tutto o in parte impossibile, oppure eccessivamente oneroso ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con successiva ordinanza, ingiunge il pagamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, di una somma pari al valore economico del danno accertato o residuato, a titolo di risarcimento per equivalente pecuniario» sono sostituite dalle seguenti: «o all'adozione delle misure di riparazione nei termini e modalita' prescritti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina i costi delle attivita' necessarie a conseguire la completa attuazione delle misure anzidette secondo i criteri definiti con il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 311 e, al fine di procedere alla realizzazione delle stesse, con ordinanza ingiunge il pagamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, delle somme corrispondenti»; l) all'articolo 314, comma 3, il secondo e il terzo periodo sono soppressi; m) all'articolo 317, il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato per il risarcimento del danno ambientale disciplinato dalla presente parte sesta, ivi comprese quelle derivanti dall'escussione di fidejussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento medesimo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad un pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per essere destinate alla realizzazione delle misure di prevenzione e riparazione in conformita' alle previsioni della direttiva 2004/35/CE ed agli obblighi da essa derivanti». 2. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 311 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dalla lettera g) del comma 1 del presente articolo, non si applicano agli accordi transattivi gia' stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' agli accordi transattivi attuativi di accordi di programma gia' conclusi alla medesima data. 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Note all'art. 25: - Il testo degli articoli 299, 303, 311, 313, 314 e 317 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificati dalla presente legge, cosi' recita: "Art. 299 (Competenze ministeriali). - 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela, prevenzione e riparazione dei danni all'ambiente. 2. L'azione ministeriale si svolge normalmente in collaborazione con le regioni, con gli enti locali e con qualsiasi soggetto di diritto pubblico ritenuto idoneo. 3. L'azione ministeriale si svolge nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, delle competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali con applicazione dei principi costituzionali di sussidiarieta' e di leale collaborazione. 4. Per le finalita' connesse all'individuazione, all'accertamento ed alla quantificazione del danno ambientale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio si avvale, in regime convenzionale, di soggetti pubblici e privati di elevata e comprovata qualificazione tecnico-scientifica operanti sul territorio, nei limiti delle disponibilita' esistenti. 5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con proprio decreto, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attivita' produttive, stabilisce i criteri per le attivita' istruttorie volte all'accertamento del danno ambientale ai sensi del titolo III della parte sesta del presente decreto. I relativi oneri sono posti a carico del responsabile del danno. 6. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio." "Art. 303 (Esclusioni).- 1. La parte sesta del presente decreto: a) non riguarda il danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno cagionati da: 1) atti di conflitto armato, sabotaggi, atti di ostilita', guerra civile, insurrezione; 2) fenomeni naturali di carattere eccezionale, inevitabili e incontrollabili; b) non si applica al danno ambientale o a minaccia imminente di tale danno provocati da un incidente per il quale la responsabilita' o l'indennizzo rientrino nell'ambito d'applicazione di una delle convenzioni internazionali elencate nell'allegato 1 alla parte sesta del presente decreto cui la Repubblica italiana abbia aderito; c) non pregiudica il diritto del trasgressore di limitare la propria responsabilita' conformemente alla legislazione nazionale che da' esecuzione alla convenzione sulla limitazione della responsabilita' per crediti marittimi (LLMC) del 1976, o alla convenzione di Strasburgo sulla limitazione della responsabilita' nella navigazione interna (CLNI) del 1988; d) non si applica ai rischi nucleari relativi all'ambiente ne' alla minaccia imminente di tale danno causati da attivita' disciplinate dal Trattato istitutivo della Comunita' europea dell'energia atomica o causati da un incidente o un'attivita' per i quali la responsabilita' o l'indennizzo rientrano nel campo di applicazione di uno degli strumenti internazionali elencati nell'allegato 2 alla parte sesta del presente decreto; e) non si applica alle attivita' svolte in condizioni di necessita' ed aventi come scopo esclusivo la difesa nazionale, la sicurezza internazionale o la protezione dalle calamita' naturali; f) non si applica al danno causato da un'emissione, un evento o un incidente verificatisi prima della data di entrata in vigore della parte sesta del presente decreto; g) non si applica al danno in relazione al quale siano trascorsi piu' di trent'anni dall'emissione, dall'evento o dall'incidente che l'hanno causato; h) non si applica al danno ambientale o alla minaccia imminente di tale danno causati da inquinamento di carattere diffuso, se non sia stato possibile accertare in alcun modo un nesso causale tra il danno e l'attivita' di singoli operatori; i) (abrogata)." "Art. 311 (Azione risarcitoria in forma specifica). - 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio agisce, anche esercitando l'azione civile in sede penale, per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale, oppure procede ai sensi delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto. 2. Quando si verifica un danno ambientale cagionato dagli operatori le cui attivita' sono elencate nell'allegato 5 alla presente Parte VI, gli stessi sono obbligati all'adozione delle misure di riparazione di cui all'allegato 3 alla medesima Parte VI secondo i criteri ivi previsti, da effettuare entro il termine congruo di cui all'art. 314, comma 2, del presente decreto. Ai medesimi obblighi e' tenuto chiunque altro cagioni un danno ambientale con dolo o colpa. Solo quando l'adozione delle misure di riparazione anzidette risulti in tutto o in parte omessa, o comunque realizzata in modo incompleto o difforme dai termini e modalita' prescritti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina i costi delle attivita' necessarie a conseguirne la completa e corretta attuazione e agisce nei confronti del soggetto obbligato per ottenere il pagamento delle somme corrispondenti. 3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio provvede in applicazione dei criteri enunciati negli Allegati 3 e 4 della parte sesta del presente decreto alla determinazione delle misure di riparazione da adottare e provvede con le procedure di cui al presente titolo III all'accertamento delle responsabilita' risarcitorie. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, in conformita' a quanto previsto dal punto 1.2.3 dell'Allegato 3 alla medesima Parte VI i criteri ed i metodi, anche di valutazione monetaria per determinare la portata delle misure di riparazione complementare e compensativa. Tali criteri e metodi trovano applicazione anche ai giudizi pendenti non ancora definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del predetto decreto ministeriale Nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilita' personale. Il relativo debito si trasmette, secondo le leggi vigenti, agli eredi nei limiti del loro effettivo arricchimento." "Art. 313 (Ordinanza). - 1. Qualora all'esito dell'istruttoria di cui all'art. 312 sia stato accertato un fatto che abbia causato danno ambientale ed il responsabile non abbia attivato le procedure di ripristino ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto oppure ai sensi degli articoli 304 e seguenti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territori, con ordinanza immediatamente esecutiva, ingiunge a coloro che, in base al suddetto accertamento, siano risultati responsabili del fatto il ripristino ambientale a titolo di risarcimento in forma specifica entro un termine fissato. 2. Qualora il responsabile del fatto che ha provocato danno ambientale non provveda in tutto o in parte al ripristino nel termine ingiunto o all'adozione delle misure di riparazione nei termini e modalita' prescritti, il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare determina i costi delle attivita' necessarie a conseguire la completa attuazione delle misure anzidette secondo i criteri definiti con il decreto di cui al comma 3 dell'art. 311 e, al fine di procedere alla realizzazione delle stesse, con ordinanza ingiunge il pagamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, delle somme corrispondenti. 3. Con riguardo al risarcimento del danno in forma specifica, l'ordinanza e' emessa nei confronti del responsabile del fatto dannoso nonche', in solido, del soggetto nel cui effettivo interesse il comportamento fonte del danno e' stato tenuto o che ne abbia obiettivamente tratto vantaggio sottraendosi, secondo l'accertamento istruttorio intervenuto, all'onere economico necessario per apprestare, in via preventiva, le opere, le attrezzature, le cautele e tenere i comportamenti previsti come obbligatori dalle norme applicabili. 4. L'ordinanza e' adottata nel termine perentorio di centottanta giorni decorrenti dalla comunicazione ai soggetti di cui al comma 3 dell'avvio dell'istruttoria, e comunque entro il termine di decadenza di due anni dalla notizia del fatto, salvo quando sia in corso il ripristino ambientale a cura e spese del trasgressore. In tal caso i medesimi termini decorrono dalla sospensione ingiustificata dei lavori di ripristino oppure dalla loro conclusione in caso di incompleta riparazione del danno. Alle attestazioni concernenti la sospensione dei lavori e la loro incompletezza provvede il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con apposito atto di accertamento. 5. Nei termini previsti dai commi 1 e 3 dell'art. 2947 del codice civile, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio puo' adottare ulteriori provvedimenti nei confronti di trasgressori successivamente individuati. 6. Nel caso di danno provocato da soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, anziche' ingiungere il pagamento del risarcimento per equivalente patrimoniale, invia rapporto all'Ufficio di Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti competente per territorio. 7. Nel caso di intervenuto risarcimento del danno, sono esclusi, a seguito di azione concorrente da parte di autorita' diversa dal Ministro dell'ambiente e della tutela territorio (1313), nuovi interventi comportanti aggravio di costi per l'operatore interessato. Resta in ogni caso fermo il diritto dei soggetti danneggiati dal fatto produttivo di danno ambientale, nella loro salute o nei beni di loro proprieta', di agire in giudizio nei confronti del responsabile a tutela dei diritti e degli interessi lesi." "Art. 314 (Contenuto dell'ordinanza). - 1. L'ordinanza contiene l'indicazione specifica del fatto, commissivo o omissivo, contestato, nonche' degli elementi di fatto ritenuti rilevanti per l'individuazione e la quantificazione del danno e delle fonti di prova per l'identificazione dei trasgressori. 2. L'ordinanza fissa un termine, anche concordato con il trasgressore in applicazione dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per il ripristino dello stato dei luoghi a sue spese, comunque non inferiore a due mesi e non superiore a due anni, salvo ulteriore proroga da definire in considerazione dell'entita' dei lavori necessari. 3. La quantificazione del danno deve comprendere il pregiudizio arrecato alla situazione ambientale con particolare riferimento al costo necessario per il suo ripristino. 4. In caso di sentenza di condanna in sede penale o di emanazione del provvedimento di cui all'art. 444 del codice di procedura penale, la cancelleria del giudice che ha emanato la sentenza o il provvedimento trasmette copia degli stessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio entro cinque giorni dalla loro pubblicazione. 5. Le regioni, le province autonome e gli altri enti territoriali, al fine del risarcimento del danno ambientale, comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio le sanzioni amministrative, entro dieci giorni dall'avvenuta irrogazione. 6. Le ordinanze ministeriali di cui agli articoli 304, comma 3, e 313 indicano i mezzi di ricorso ed i relativi termini." "Art. 317 (Riscossione dei crediti e fondo di rotazione). - 1. Per la riscossione delle somme costituenti credito dello Stato ai sensi delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto, nell'ammontare determinato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o dal giudice, si applicano le norme di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 2. Nell'ordinanza o nella sentenza puo' essere disposto, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che gli importi dovuti vengano pagati in rate mensili non superiori al numero di venti; ciascuna rata non puo' essere inferiore comunque ad euro cinquemila. 3. In ogni momento il debito puo' essere estinto mediante un unico pagamento. 4. Il mancato adempimento anche di una sola rata alla sua scadenza comporta l'obbligo di pagamento del residuo ammontare in unica soluzione. 5. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato per il risarcimento del danno ambientale disciplinato dalla parte sesta del presente decreto, ivi comprese quelle derivanti dall'escussione di fidejussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento medesimo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad un pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per essere destinate alla realizzazione delle misure di prevenzione e riparazione in conformita' alle previsioni della direttiva 2004/35/CE ed agli obblighi da essa derivanti. 6.". |
| Art. 26 Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Procedura di infrazione 2006/2131.
1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 2, e in conformita' agli articoli 3 e 4 della direttiva 2009/147/CE» e il secondo periodo e' soppresso; b) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: «7.1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette periodicamente alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili sull'applicazione pratica della presente legge e delle altre norme vigenti in materia, limitatamente a quanto previsto dalla direttiva 2009/147/CE». 2. L'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e' sostituito dal seguente: «Art. 19-bis (Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE). - 1. Le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai principi e alle finalita' degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge. 2. Le deroghe possono essere disposte dalle regioni e province autonome, con atto amministrativo, solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, in via eccezionale e per periodi limitati. Le deroghe devono essere giustificate da un'analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni e devono menzionare la valutazione sull'assenza di altre soluzioni soddisfacenti, le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le particolari forme di vigilanza cui il prelievo e' soggetto e gli organi incaricati della stessa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2. I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni. Fatte salve le deroghe adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/147/CE, ai soggetti abilitati e' fornito un tesserino sul quale devono essere annotati i capi oggetto di deroga subito dopo il loro recupero. Le regioni prevedono sistemi periodici di verifica allo scopo di sospendere tempestivamente il provvedimento di deroga qualora sia accertato il raggiungimento del numero di capi autorizzato al prelievo o dello scopo, in data antecedente a quella originariamente prevista. 3. Le deroghe di cui al comma 1 sono adottate sentito l'ISPRA e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione. L'intenzione di adottare un provvedimento di deroga che abbia ad oggetto specie migratrici deve entro il mese di aprile di ogni anno essere comunicata all'ISPRA, il quale si esprime entro e non oltre quaranta giorni dalla ricezione della comunicazione. Per tali specie, la designazione della piccola quantita' per deroghe adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147/CE e' determinata, annualmente, a livello nazionale, dall'ISPRA. Nei limiti stabiliti dall'ISPRA, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvede a ripartire tra le regioni interessate il numero di capi prelevabili per ciascuna specie. Le disposizioni di cui al terzo e al quarto periodo del presente comma non si applicano alle deroghe adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/147/CE. 4. Il provvedimento di deroga, ad eccezione di quelli adottati ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/147/CE, e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale regionale almeno sessanta giorni prima della data prevista per l'inizio delle attivita' di prelievo. Della pubblicazione e' data contestuale comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Fatto salvo il potere sostitutivo d'urgenza di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, diffida la regione interessata ad adeguare, entro quindici giorni dal ricevimento della diffida stessa, i provvedimenti di deroga adottati in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 2009/147/CE. Trascorso tale termine e valutati gli atti eventualmente posti in essere dalla regione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ne dispone l'annullamento. 5. Le regioni, nell'esercizio delle deroghe di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE, provvedono, ferma restando la temporaneita' dei provvedimenti adottati, nel rispetto di linee guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 6. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro per gli affari regionali, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro per gli affari europei, nonche' all'ISPRA una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo; detta relazione e' altresi' trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari. Nel caso risulti dalla relazione trasmessa che in una regione sia stato superato il numero massimo di capi prelevabili di cui al comma 3, quarto periodo, la medesima regione non e' ammessa al riparto nell'anno successivo. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2009/147/CE». 3. All'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la lettera m) e' aggiunta la seguente: «m-bis) sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900 per chi non esegue sul tesserino regionale le annotazioni prescritte dal provvedimento di deroga di cui all'articolo 19-bis». 4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle attivita' previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Note all'art. 26: - Il testo degli articoli 1 e 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 1992, n. 46, S.O; come modificati dalla presente legge, cosi' recita: "Art. 1 (Fauna selvatica). - 1. La fauna selvatica e' patrimonio indisponibile dello Stato ed e' tutelata nell'interesse della comunita' nazionale ed internazionale. 1-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare le popolazioni di tutte le specie di uccelli di cui all'art. 1 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, turistiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e facendo in modo che le misure adottate non provochino un deterioramento dello stato di conservazione degli uccelli e dei loro habitat, fatte salve le finalita' di cui all'art. 9, paragrafo 1, lettera a), primo e secondo trattino, della stessa direttiva. 2. L'esercizio dell'attivita' venatoria e' consentito purche' non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole. 3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformita' alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti. Le province attuano la disciplina regionale ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142. 4. Le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, sono integralmente recepite ed attuate nei modi e nei termini previsti dalla presente legge la quale costituisce inoltre attuazione della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812 , e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503. 5. Le regioni e le province autonome in attuazione delle citate direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE provvedono ad istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui all'art. 7 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi, provvedono al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione dei biotopi, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2, e in conformita' agli articoli 3 e 4 della direttiva 2009/147/CE. In caso di inerzia delle regioni e delle province autonome per un anno dopo la segnalazione da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, provvedono con controllo sostitutivo, d'intesa, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro dell'ambiente. 5-bis. Le regioni e le province autonome adottano le misure di conservazione di cui agli articoli 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, per quanto possibile, anche per gli habitat esterni alle zone di protezione speciale. Le regioni e le province autonome provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 6. Le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente una relazione sulle misure adottate ai sensi del comma 5 e sui loro effetti rilevabili. 7. Ai sensi dell'art. 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro dell'ambiente, verifica, con la collaborazione delle regioni e delle province autonome e sentiti il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'art. 8 e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, lo stato di conformita' della presente legge e delle leggi regionali e provinciali in materia agli atti emanati dalle istituzioni delle Comunita' europee volti alla conservazione della fauna selvatica. 7.1 Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette periodicamente alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili sull'applicazione pratica della presente legge e delle altre norme in materia vigenti limitatamente a quanto previsto dalla direttiva 2009/147/CE. 7-ter. Lo Stato incoraggia le ricerche, i monitoraggi e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'art. 1 della citata direttiva 2009/147/CE, con particolare attenzione agli argomenti elencati nell'allegato V annesso alla medesima direttiva. Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri competenti, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni necessarie al coordinamento delle ricerche e dei lavori riguardanti la protezione, la gestione e l'utilizzazione delle specie di uccelli di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita' di trasmissione e la tipologia delle informazioni che le regioni sono tenute a comunicare. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica" "Art. 31 (Sanzioni amministrative). - 1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative: a) sanzione amministrativa da euro 206 euro 1.239 per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'art. 12, comma 5; b) sanzione amministrativa da euro 103 a euro 619 per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione e' nuovamente commessa, la sanzione e' da euro 206 a euro 1.239; c) sanzione amministrativa da euro 154 a euro 929 per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale; se la violazione e' nuovamente commessa, la sanzione e' da euro 258 a euro 1.549; d) sanzione amministrativa da euro 154 a euro 929 per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la violazione e' nuovamente commessa, la sanzione e' da euro 258 a euro 1.549; in caso di ulteriore violazione la sanzione e' da euro 361 a euro 2.169. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto e' commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia viciniore a quello autorizzato; e) sanzione amministrativa da euro 103 a euro 619 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione e' nuovamente commessa, la sanzione e' da euro 258 a euro 1.549; f) sanzione amministrativa da euro 103 a euro 619 per chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso di violazione delle disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione e' nuovamente commessa, la sanzione e' da euro 258 a euro 1.549; g) sanzione amministrativa da euro 103 a euro 619 per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero non superiore a cinque; se la violazione e' nuovamente commessa, la sanzione e' da euro 206 a euro 1.239; h) sanzione amministrativa da euro 154 a euro 929 per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle disposizioni emanate dalle regioni ai sensi dell'art. 5, comma 1; se la violazione e' nuovamente commessa, la sanzione e' euro 258 a euro 1.549; i) sanzione amministrativa da euro 77 a euro 464 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale; l) sanzione amministrativa da euro 77 a euro 464 per ciascun capo, per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione di cui all'art. 20, comma 2; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 20 per altre introduzioni; m) sanzione amministrativa da euro 25 a euro 154 per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione e' applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni. m-bis) sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 900,00 per chi non esegue sul tesserino regionale le annotazioni prescritte dal provvedimento di deroga di cui all'art. 19-bis. 2. Le leggi regionali prevedono sanzioni per gli abusi e l'uso improprio della tabellazione dei terreni. 3. Le regioni prevedono la sospensione dell'apposito tesserino di cui all'art. 12, comma 12, per particolari infrazioni o violazioni delle norme regionali sull'esercizio venatorio. 4. Resta salva l'applicazione delle norme di legge e di regolamento per la disciplina delle armi e in materia fiscale e doganale. 5. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale. 6. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 , e successive modificazioni. ". |
| Art. 27 Modifica al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati. Procedura di infrazione 2013/2032.
1. Il comma 7-quater dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e' abrogato. Note all'art. 27: - Il testo dell'art. 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245, S.O., come modificato dalla presente legge, cosi recita: "Art. 36 (Misure in materia di confidi, strumenti di finanziamento e reti d'impresa). - 1. I confidi sottoposti entro il 31 dicembre 2013 a vigilanza diretta da parte della Banca d'Italia possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale, ad apposita riserva o accantonare per la copertura dei rischi i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali o finanziamenti per la concessione delle garanzie costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data del 31 dicembre 2012. Le risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio, anche a fini di vigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione nel caso siano destinati ad incrementare il patrimonio. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo, ne' sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa delibera e' di competenza dell'assemblea ordinaria. 2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche ai confidi che operano a seguito di operazioni di fusione realizzate a partire dal 1° gennaio 2007, ovvero che realizzino, entro il 31 dicembre 2013, operazioni di fusione. In quest'ultimo caso la delibera assembleare richiamata al terzo periodo del primo comma potra' essere adottata entro il 30 giugno 2014. 2-bis. E' istituito presso l'Ismea un Fondo mutualistico nazionale per la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole. Il Fondo e' costituito dai contributi volontari degli agricoltori e puo' beneficiare di contributi pubblici compatibili con la normativa europea in materia di aiuti di Stato. 2-ter. Il contratto di rete di cui al successivo comma 5 puo' prevedere, ai fini della stabilizzazione delle relazioni contrattuali tra i contraenti, la costituzione di un fondo di mutualita' tra gli stessi, per il quale si applicano le medesime regole e agevolazioni previste per il fondo patrimoniale di cui al comma 4-ter dell'art. 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Il suddetto fondo di mutualita' partecipa al Fondo mutualistico nazionale per la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole di cui al comma 2-bis. 3. All'art. 32 del decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge del 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Le disposizioni dell'art. 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non si applicano alle cambiali finanziarie nonche' alle obbligazioni e titoli similari emessi da societa' non emittenti strumenti finanziari rappresentativi del capitale quotati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche e dalle microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, a condizione che tali cambiali finanziarie, obbligazioni e titoli similari siano negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione di Paesi della Unione europea o di Paesi aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero, nel caso in cui tali cambiali finanziarie, obbligazioni e titoli similari non siano quotati, a condizione che siano detenuti da investitori qualificati ai sensi dell'art. 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che non detengano, direttamente o indirettamente, anche per il tramite di societa' fiduciarie o per interposta persona, piu' del 2 per cento del capitale o del patrimonio della societa' emittente e sempreche' il beneficiario effettivo dei proventi sia residente in Italia o in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni. Dette disposizioni si applicano con riferimento alle cambiali finanziarie, alle obbligazioni e ai titoli similari emessi a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179»; b) il comma 9 e' sostituito dal seguente: «Nell'art. 1 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. La ritenuta del 20 per cento di cui al comma 1 dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, e delle cambiali finanziarie, emesse da banche, da societa' per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e da enti pubblici economici trasformati in societa' per azioni in base a disposizione di legge, nonche' sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, e delle cambiali finanziarie negoziate nei medesimi mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emessi da societa' diverse dalle prime.".»; c) il comma 16 e' abrogato; d) il comma 19 e' sostituito dal seguente: «19. Le obbligazioni e i titoli similari emessi da societa' non emittenti strumenti finanziari rappresentativi del capitale quotati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche e dalle micro-imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, possono prevedere clausole di partecipazione agli utili d'impresa e di subordinazione, purche' con scadenza iniziale uguale o superiore a trentasei mesi.»; e) al comma 21, il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «Tale somma e' proporzionale al rapporto tra il valore nominale delle obbligazioni partecipative e la somma del capitale sociale, aumentato della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato, e del medesimo valore delle predette obbligazioni.»; f) il comma 24 e' sostituito dal seguente: «Qualora l'emissione con clausole partecipative contempli anche la clausola di subordinazione e comporti il vincolo di non ridurre il capitale sociale se non nei limiti dei dividendi sull'utile dell'esercizio, la componente variabile del corrispettivo costituisce oggetto di specifico accantonamento per onere nel conto dei profitti e delle perdite della societa' emittente, rappresenta un costo e, ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi, e' computata in diminuzione del reddito dell'esercizio di competenza, a condizione che il corrispettivo non sia costituito esclusivamente da tale componente variabile. Ad ogni effetto di legge, gli utili netti annuali si considerano depurati da detta somma.»; g) dopo il comma 24 e' inserito il seguente: «24-bis. La disposizione di cui al comma 24 si applica solamente ai titoli sottoscritti dagli investitori indicati nel comma 8.». 3-bis. Limitatamente all'ipotesi di conversione in azioni ordinarie delle azioni privilegiate in circolazione, la Cassa depositi e prestiti (CDP) provvede a determinare, entro il 31 gennaio 2013, il rapporto di conversione delle stesse secondo le seguenti modalita': a) determinazione del valore di CDP (i) alla data di trasformazione di CDP in societa' per azioni e (ii) al 31 dicembre 2012 sulla base di perizie giurate di stima che tengano conto, tra l'altro, della presenza della garanzia dello Stato sulla raccolta del risparmio postale; b) determinazione del rapporto tra il valore nominale delle azioni privilegiate e il valore di CDP alla data di trasformazione di CDP in societa' per azioni determinato ai sensi della lettera a); c) determinazione del valore riconosciuto alle azioni privilegiate ai fini della conversione, quale quota, corrispondente alla percentuale di cui alla lettera b), del valore di CDP al 31 dicembre 2012 determinato ai sensi della lettera a). 3-ter. Qualora il rapporto di conversione delle azioni privilegiate in azioni ordinarie come sopra determinato non risulti alla pari, i titolari delle azioni privilegiate hanno la facolta' di beneficiare di un rapporto di conversione alla pari versando alla CDP una somma, a titolo di conguaglio, di importo pari alla differenza tra il valore di una azione ordinaria e il valore di una azione privilegiata. 3-quater. I titolari delle azioni privilegiate che entro i termini di cui al comma 3-sexies non esercitano il diritto di recesso, versano al Ministero dell'economia e delle finanze, a titolo di compensazione, un importo forfetario pari al 50 per cento dei maggiori dividendi corrisposti da CDP, per le azioni privilegiate per le quali avviene la conversione, dalla data di trasformazione in societa' per azioni, rispetto a quelli che sarebbero spettati alle medesime azioni per una partecipazione azionaria corrispondente alla percentuale di cui alla lettera b) del comma 3-bis. 3-quinquies. L'importo di cui al comma 3-quater puo' essere versato, quanto ad una quota non inferiore al 20 per cento, entro il 1° aprile 2013, e, quanto alla residua quota, in quattro rate uguali alla data del 1° aprile dei quattro anni successivi, con applicazione dei relativi interessi legali. 3-sexies. Il periodo per l'esercizio del diritto di recesso decorre dal 15 febbraio 2013 e termina il 15 marzo 2013. Le azioni privilegiate sono automaticamente convertite in azioni ordinarie a far data dal 1° aprile 2013. 3-septies. Le condizioni economiche per la conversione di cui ai commi precedenti sono riconosciute al fine di consolidare la permanenza di soci privati nell'azionariato di CDP. Conseguentemente, in caso di recesso, quanto alla determinazione del valore di liquidazione delle azioni privilegiate, si applicano le vigenti disposizioni dello statuto della CDP. 3-octies. A decorrere dal 1° aprile 2013 e fino alla data di approvazione da parte dell'assemblea degli azionisti di CDP del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012, a ciascuna fondazione bancaria azionista di CDP e' concessa la facolta' di acquistare dal Ministero dell'economia e delle finanze, che e' obbligato a vendere, un numero di azioni ordinarie di CDP non superiore alla differenza tra il numero di azioni privilegiate gia' detenuto e il numero di azioni ordinarie ottenuto ad esito della conversione. Tale facolta' di acquisto e' trasferibile a titolo gratuito tra le fondazioni bancarie azioniste di CDP. 3-novies. La facolta' di acquisto di cui al comma 3-octies viene esercitata al prezzo corrispondente al valore di CDP al 31 dicembre 2012 di cui al comma 3-bis, lettera a), che e' corrisposto al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto ad una quota non inferiore al 20 per cento, entro il 1° luglio 2013, e, quanto alla residua quota, in quattro rate uguali alla data del 1° luglio dei quattro anni successivi, con applicazione dei relativi interessi legali. 3-decies. La dilazione dei pagamenti di cui ai commi 3-quinquies e 3-novies e' accordata dal Ministero, a richiesta, a fronte della costituzione in pegno di azioni ordinarie a favore del Ministero, fino al completamento dei pagamenti dovuti. Il numero delle azioni da costituire in pegno e' determinato sulla base degli importi dovuti per i pagamenti dilazionati comprensivi degli interessi, tenendo conto del valore delle azioni ordinarie corrispondente al valore di CDP al 31 dicembre 2012 di cui al comma 3-bis, lettera a). Il diritto di voto e il diritto agli utili spettano alla fondazione concedente il pegno. In caso di inadempimento delle obbligazioni assunte, il Ministero dell'economia e delle finanze acquisisce a titolo definitivo le azioni corrispondenti all'importo del mancato pagamento. 4. All'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale non e' dotato di soggettivita' giuridica, salva la facolta' di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte.»; b) il numero 1) e' soppresso; c) alla lettera e), il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettivita' giuridica e, in assenza della soggettivita', degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonche' all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualita' o di cui sia adeguatamente garantita la genuinita' della provenienza;». 4-bis. All'art. 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, ultimo periodo, le parole: «con l'iscrizione nel registro delle imprese la rete acquista soggettivita' giuridica» sono sostituite dalle seguenti: «con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sua sede la rete acquista soggettivita' giuridica. Per acquistare la soggettivita' giuridica il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82». 5. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater dell'art. 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, il contratto di rete nel settore agricolo puo' essere sottoscritto dalle parti con l'assistenza di una o piu' organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, che hanno partecipato alla redazione finale dell'accordo. 5-bis. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 34, comma 1, dopo la lettera e), e' inserita la seguente: «e-bis) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; si applicano le disposizioni dell'art. 37»; b) all'art. 37, dopo il comma 15 e' inserito il seguente: «15-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'art. 34, comma 1, lettera e-bis)». 5-ter. All'art. 51, secondo comma, numero 3°, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo le parole: «negli atti del notaro rogante» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «ovvero sia iscritto nel registro delle imprese». 6. All'art. 1, comma 2, della legge 24 aprile 1990, n. 100, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: «b-bis) a partecipare, con quote di minoranza nei limiti di cui all'art. 1, comma 6, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, a societa' commerciali, anche con sede in Italia, specializzate nella valorizzazione e commercializzazione all'estero dei prodotti italiani.». 6-bis. I contratti conclusi fra imprenditori agricoli non costituiscono cessioni ai sensi dell'art. 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. 7. Il punto 2, lettera m) dell'allegato IV alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' modificato come segue: «m) impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'art. 166 del presente decreto ed all'art. 4, punto 3.b,, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW;». 7-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'allegato II della parte II, dopo il punto 4) sono inseriti i seguenti: «4-bis) Elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica, facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 10 Km ed elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri, facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale; 4-ter) Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica, facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 Km, qualora disposto all'esito della verifica di assoggettabilita' di cui all'art. 20»; b) all'allegato III della parte II, alla lettera z), dopo le parole: «energia elettrica» sono inserite le seguenti: «, non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale,»; c) all'allegato IV della parte II, al punto 7, lettera z), dopo le parole: «energia elettrica» sono inserite le seguenti: «, non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale,»; d) al comma 8 dell'art. 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le medesime riduzioni si applicano anche per le soglie dimensionali dei progetti di cui all'allegato II, punti 4-bis) e 4-ter), relativi agli elettrodotti facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale». 7-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in conformita' all'Accordo concernente l'applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 91/676/CEE del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, procedono all'aggiornamento delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, anche sulla base dei criteri contenuti nel medesimo Accordo. Qualora le regioni e le province autonome, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non abbiano provveduto ai sensi del precedente periodo, il Governo esercita il potere sostitutivo secondo quanto previsto dall'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. 7-quater (abrogato). 7-quinquies. All'art. 2 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «A decorrere dall'esercizio 2012, nel caso di cui al primo comma, il sovracanone e' versato direttamente ai comuni». 8. All'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e' aggiunto infine il seguente periodo: «Non costituiscono distrazione dall'esercizio esclusivo delle attivita' agricole la locazione, il comodato e l'affitto di fabbricati ad uso abitativo, nonche' di terreni e di fabbricati ad uso strumentale alle attivita' agricole di cui all'art. 2135 del c.c., sempreche' i ricavi derivanti dalla locazione o dall'affitto siano marginali rispetto a quelli derivanti dall'esercizio dell'attivita' agricola esercitata. Il requisito della marginalita' si considera soddisfatto qualora l'ammontare dei ricavi relativi alle locazioni e affitto dei beni non superi il 10 per cento dell'ammontare dei ricavi complessivi. Resta fermo l'assoggettamento di tali ricavi a tassazione in base alle regole del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.». 8-bis. Al fine di rendere piu' efficienti le attivita' di controllo relative alla rintracciabilita' dei prodotti agricoli e alimentari ai sensi dell'art. 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, sulla sicurezza alimentare, i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono tenuti alla comunicazione annuale delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. 9. Il comitato tecnico previsto dall'art. 16, secondo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e' soppresso dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Ministero dello sviluppo economico concede le agevolazioni di cui all'art. 14 di cui alla precitata legge secondo gli esiti istruttori comunicati dal Gestore relativi alla validita' tecnologica e alla valutazione economico-finanziaria del programma e del soggetto richiedente. 10. Il comma 5 dell'art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' abrogato. 10-bis. Le risorse di cui all'art. 1, comma 50, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, gia' destinate alle esigenze di funzionamento del soppresso ICRAM, possono essere utilizzate, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche per le spese di funzionamento dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. 10-ter. All'art. 4, comma 45, alinea, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, la parola: «puo'» e' sostituita dalle seguenti: «e' autorizzato, anche attraverso la costituzione di forme associative e consortili con banche ed altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario, all'erogazione del credito a condizioni di mercato e a». 10-quater. All'art. 7, comma 1, lettera c), capoverso 1-bis, del decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, sono soppresse le seguenti parole: «, purche' i finanziamenti o i servizi di pagamento siano volti a consentire agli investitori di effettuare operazioni relative a strumenti finanziari». 10-quinquies. Fatto salvo quanto previsto all'art. 4 del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, le risorse assegnate alle societa' cooperative esercenti attivita' di garanzia collettiva fidi per la realizzazione delle iniziative di intervento strutturale nell'ambito del programma SFOP 1994/1999 permangono nel patrimonio dei beneficiari, con il vincolo di destinazione esclusiva ad interventi nella filiera ittica in coerenza con gli obiettivi del Programma nazionale triennale della pesca di cui all'art. 2, comma 5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. 10-sexies. 10-septies. Gli interventi di cui all'art. 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono effettuati nell'ambito della disponibilita' di cui all'art. 39, comma 1, dello stesso decreto.". |
| Art. 28 Modifiche al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, in materia di indagini sugli incidenti ferroviari. Caso EU Pilot 1254/10/MOVE.
1. Al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 20: 1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «resta comunque subordinata a» sono sostituite dalle seguenti: «e' svolta in coordinamento con»; 2) al comma 2, l'alinea e' sostituito dal seguente: «Gli investigatori incaricati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, possono:»; 3) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Nei casi in cui l'Autorita' giudiziaria avvia un procedimento a seguito di un evento nel quale si ravvisino ipotesi di reato, la stessa Autorita' dispone affinche' sia permesso agli investigatori incaricati di svolgere i compiti di cui al comma 2»; 4) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Ove l'Autorita' giudiziaria abbia sequestrato eventuali prove, gli investigatori incaricati possono accedere a tali prove e possono utilizzarle nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal diritto nazionale e dell'Unione europea. A tal fine, e comunque in considerazione dei tempi previsti dall'articolo 22, comma 2, competente al rilascio delle necessarie autorizzazioni e', nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero; dopo la chiusura delle indagini preliminari e' competente il giudice che procede. L'esercizio delle attivita' e dei diritti degli investigatori incaricati non deve pregiudicare l'indagine giudiziaria. Se l'esame o l'analisi di alcuni elementi di prova materiale puo' modificare, alterare o distruggere tali elementi, e' richiesto il preventivo accordo tra l'Autorita' giudiziaria competente e gli investigatori incaricati. Accordi possono essere conclusi tra l'Organismo investigativo e l'Autorita' giudiziaria al fine di disciplinare, nel rispetto della reciproca indipendenza, gli aspetti riguardanti l'utilizzo e lo scambio di informazioni nonche' le attivita' di cui ai commi 1, 2 e 2-bis»; b) all'articolo 21, comma 1, le parole: «previa espressa autorizzazione dell'Autorita'» sono sostituite dalle seguenti: «previo accordo con l'Autorita'». Note all'art. 28: - Il testo degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 (Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2007, n. 234, S.O.; come modificati dalla presente legge, cosi' recita: "Art. 20 (Status dell'indagine). - 1. Gli investigatori incaricati di svolgere il loro compito hanno lo status di pubblici ufficiali, e l'indagine e' condotta in modo indipendente rispetto ad ogni eventuale indagine relativa a procedimenti penali. L'attivita' degli investigatori e' svolta in coordinamento con a quella necessaria alla polizia giudiziaria per acquisire la notizia di reato e assicurare le fonti di prova, secondo quanto stabilito dal codice di procedura penale. 2. Gli investigatori, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, possono: a) accedere al luogo dell'incidente o dell'inconveniente nonche' al materiale rotabile coinvolto, alla relativa infrastruttura e agli impianti di segnalamento e di controllo del traffico; b) ottenere immediatamente un elenco degli indizi e la rimozione sotto controllo di rottami, impianti o componenti dell'infrastruttura a fini di esame o di analisi; c) acquisire e utilizzare il contenuto dei registratori di bordo e delle apparecchiature di registrazione dei messaggi verbali e la registrazione dei dati di funzionamento del sistema di segnalamento e controllo del traffico; d) accedere ai risultati dell'esame dei corpi delle vittime; e) accedere ai risultati dell'esame del personale viaggiante e di ogni altro componente del personale ferroviario coinvolto nell'incidente o nell'inconveniente; f) interrogare il personale ferroviario coinvolto e altri testimoni; g) accedere a qualsiasi informazione o registrazione pertinente in possesso del gestore dell'infrastruttura, delle imprese ferroviarie coinvolte e dell'Agenzia. 2-bis. Nei casi in cui l'Autorita' giudiziaria avvia un procedimento a seguito di un evento nel quale si ravvisino ipotesi di reato, la stessa Autorita' dispone affinche' sia permesso agli investigatori incaricati di svolgere i compiti di cui al comma 2. 3. Ove l'Autorita' giudiziaria abbia sequestrato eventuali prove, gli investigatori incaricati possono accedere a tali prove e possono utilizzarle nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal diritto dell'Unione europea e nazionale. A tal fine, e comunque in considerazione dei tempi previsti dall'art. 22, comma 2, competente al rilascio delle necessarie autorizzazioni e', nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero; dopo la chiusura delle indagini preliminari e' competente il giudice che procede. L'esercizio delle attivita' e dei diritti degli investigatori incaricati non deve pregiudicare l'indagine giudiziaria. Se l'esame o l'analisi di alcuni elementi di prova materiale puo' modificare, alterare o distruggere tali elementi, e' richiesto il preventivo accordo tra l'Autorita' giudiziaria competente e gli investigatori incaricati. Accordi possono essere conclusi tra l'Organismo investigativo e l'Autorita' giudiziaria al fine di disciplinare, nel rispetto della reciproca indipendenza, gli aspetti riguardanti l'utilizzo e lo scambio di informazioni nonche' le attivita' di cui ai commi 1, 2 e 2-bis. 4. L'Organismo investigativo compie indagini sugli incidenti/inconvenienti avvenuti sul sistema ferroviario nazionale. Qualora non sia possibile stabilire in quale Stato membro si sia verificato l'incidente o l'inconveniente o qualora si sia verificato in un impianto o nei pressi di un impianto situato al confine fra due Stati comunitari, gli Organismi investigativi competenti decidono di comune accordo quale di essi svolgera' l'indagine oppure decidono di indagare in collaborazione. Nel primo caso l'altro Organismo e' autorizzato a partecipare all'indagine e ad avere accesso a tutti i risultati. Gli Organismi investigativi di altri Stati membri sono invitati a partecipare ad un'indagine ogniqualvolta sia implicata un'impresa ferroviaria che e' stabilita in detti Stati." "Art. 21 (Procedura investigativa). - 1. Per ciascun incidente o inconveniente l'Organismo investigativo, previo accordo con l'Autorita' giudiziaria procedente ove l'attivita' investigativa sia compiuta a seguito del verificarsi di un fatto di reato, predispone i mezzi e le prove tecniche necessarie a cura e spese dell'Impresa Ferroviaria o del Gestore dell'infrastruttura interessati. 2. L'indagine e' condotta nella massima trasparenza possibile, consentendo a tutte le parti coinvolte di esprimersi e di avere accesso ai risultati. Il gestore dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie coinvolti, l'Agenzia, le vittime e i loro parenti, i proprietari di beni danneggiati, i fabbricanti, i servizi di soccorso intervenuti e i rappresentanti del personale e degli utenti sono regolarmente informati dell'indagine e dei relativi progressi e devono, per quanto fattibile, poter presentare i loro pareri e opinioni sull'indagine ed essere autorizzati a esprimere osservazioni sulle informazioni in progetti di relazione. 3. L'organismo investigativo conclude i suoi esami sul luogo dell'incidente il piu' rapidamente possibile, in modo da consentire al gestore dell'infrastruttura di ripristinarla e aprirla al piu' presto ai servizi di trasporto ferroviario.". |
| Art. 29 Disposizioni volte al recepimento della direttiva 2012/4/UE, del 22 febbraio 2012, relativa all'istituzione di un sistema di identificazione e tracciabilita' degli esplosivi per uso civile. Procedura di infrazione 2012/0433.
1. Ai fini del recepimento della direttiva 2012/4/UE della Commissione, del 22 febbraio 2012, recante modifiche alla direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabilita' degli esplosivi per uso civile, al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, concernente l'attuazione della richiamata direttiva 2008/43/CE, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 3, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti: «e-bis) alle micce consistenti in dispositivi di accensione non detonanti a forma di cordoncino; e-ter) alle micce di sicurezza, costituite da un'anima di polvere nera a grana fine avvolta da una o piu' guaine protettive mediante un involucro tessile flessibile e che una volta accese bruciano a una velocita' predeterminata senza alcun effetto esplosivo esterno; e-quater) agli inneschi a percussione, costituiti da una capsula di metallo o di plastica contenenti una piccola quantita' di un miscuglio esplosivo primario facilmente acceso per l'effetto di un urto e che servono da elementi di innesco nelle armi di piccolo calibro o negli inneschi a percussione per le cariche propulsive»; b) all'articolo 2: 1) al comma 2, le parole: «secondo le modalita' definite con il decreto di cui all'articolo 5» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le modalita' definite con il decreto di cui al comma 5»; 2) al comma 5, dopo le parole: «quale autorita' nazionale competente,» sono inserite le seguenti: «con decreto dirigenziale,»; 3) al comma 6: 3.1) alla lettera c), le parole: «per i detonatori comuni a fuoco o micce» sono sostituite dalle seguenti: «per i detonatori comuni» e le parole: «detonatori o micce» sono sostituite dalla seguente: «detonatori»; 3.2) alla lettera e), le parole: «per gli inneschi primer e le cariche di rinforzo booster» sono sostituite dalle seguenti: «per gli inneschi, diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 3, lettera e-quater)»; 3.3) alla lettera f), le parole: «per le micce detonanti e micce di sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «per le micce detonanti» e le parole: «o di sicurezza», ovunque ricorrano, sono soppresse; c) all'articolo 3: 1) al comma 1, le parole: «Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 5 aprile 2015»; 2) al comma 2, dopo le parole: «In alternativa all'utilizzo del sistema di cui al comma 1, ogni impresa, entro il termine previsto dal medesimo comma 1,» sono inserite le seguenti: «puo' istituire un sistema di raccolta dei dati per gli esplosivi per uso civile, che comprende la loro identificazione univoca lungo tutta la catena della fornitura e durante l'intero ciclo di vita dell'esplosivo, ovvero»; 3) al comma 8, le parole: «alla data del 5 aprile 2012» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 5 aprile 2015»; d) all'articolo 5: 1) al comma 1 e' premesso il seguente: «01. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 8, e all'articolo 3 del presente decreto si applicano a decorrere dal 5 aprile 2015»; 2) al comma 1, le parole: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanate le disposizioni attuative del presente decreto, anche» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 5 aprile 2015, sono emanate disposizioni»; e) all'allegato 1, al numero 3), sono aggiunti i seguenti periodi: «Qualora le dimensioni troppo ridotte degli articoli non consentano di apporvi le informazioni di cui al numero 1), lettera b), punti i) e ii), e al numero 2), o qualora sia tecnicamente impossibile apporre un'identificazione univoca sugli articoli a causa della loro particolare forma o progettazione, detta identificazione va apposta su ogni confezione elementare; ciascuna confezione elementare e' sigillata; su ogni detonatore comune o carica di rinforzo oggetto della deroga di cui al presente periodo le informazioni figuranti al numero 1), lettera b), punti i) e ii), sono apposte tramite marcatura, in forma indelebile e in modo da essere chiaramente leggibili. Il numero dei detonatori comuni e delle cariche di rinforzo contenuti e' stampato sulla confezione elementare; ogni miccia detonante oggetto della deroga di cui al periodo precedente reca l'identificazione unica apposta tramite marcatura sulla bobina e, se del caso, sulla confezione elementare». Note all'art. 29: - Il testo degli articoli 1, 2, 3 e 5, e all'allegato 1 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8 (Attuazione della direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabilita' degli esplosivi per uso civile), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 2010, n. 33, come modificati alla presente legge, cosi' recita: "Art. 1 (Oggetto e campo di applicazione). - 1. Il presente decreto istituisce un sistema armonizzato di identificazione univoca e di tracciabilita' degli esplosivi per uso civile. 2. Ai fini del presente decreto si intendono per «esplosivi»: gli oggetti esplodenti elencati nell'allegato I al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e per «testo unico delle leggi di pubblica sicurezza»: il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. 3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano: a) agli esplosivi e alle munizioni destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate e di polizia, compresi quelli destinati ad essere direttamente utilizzati dagli stabilimenti militari dell'Agenzia industrie difesa (A.I.D.) per finalita' militari, ferme restando le disposizioni in materia di riconoscimento e classificazione di tali prodotti previste dall'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle relative norme di attuazione; b) agli articoli pirotecnici, ovvero ai manufatti classificati nella IV e V categoria dell'allegato A al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, qualificati come tali dall'allegato I alla direttiva 2004/57/CE ovvero in attuazione dell'allegato II alla medesima direttiva; c) alle munizioni per uso civile; d) agli esplosivi trasportati e consegnati alla rinfusa o in autopompe, sempre che siano destinati ad essere scaricati direttamente nel fornello di mina; e) agli esplosivi fabbricati nel sito destinato al loro brillamento e posti a dimora immediatamente dopo la produzione. e-bis) alle micce consistenti in dispositivi di accensione non detonanti a forma di cordoncino; e-ter) alle micce di sicurezza, costituite da un'anima di polvere nera a grana fine avvolta da una o piu' guaine protettive mediante un involucro tessile flessibile e che una volta accese bruciano a una velocita' predeterminata senza alcun effetto esplosivo esterno; e-quater) agli inneschi a percussione, costituiti da una capsula di metallo o di plastica contenenti una piccola quantita' di un miscuglio esplosivo primario facilmente acceso per l'effetto di un urto e che servono da elementi di innesco nelle armi di piccolo calibro o negli inneschi a percussione per le cariche propulsive. 4. Per gli esplosivi di cui alle lettere d), ed e) del comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e quelle adottate in attuazione del medesimo articolo, fermo restando il divieto di immissione sul territorio nazionale ed impiego da parte di soggetti diversi da quelli individuati dalle predette disposizioni." "Art. 2 (Identificazione univoca). - 1. Le imprese operanti nel settore degli esplosivi, di seguito denominate: «imprese», che fabbricano o importano esplosivi oppure assemblano detonatori, procedono alla marcatura degli esplosivi e di ogni confezione elementare mediante un'identificazione univoca. L'identificazione univoca, conforme al modello di cui all'allegato 1, si compone inderogabilmente degli elementi in questo descritti ed e' apposta stabilmente sul prodotto in forma indelebile ed in modo tale che risulti chiaramente leggibile. 2. Il titolare di una delle licenze di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che intenda immettere nel territorio nazionale esplosivi civili prodotti, trasferiti da altro paese dell'Unione europea o altrimenti importati, ovvero intenda trasferire in altro Paese dell'Unione europea ovvero esportare gli stessi prodotti, deve richiedere preventivamente al Ministero dell'interno l'attribuzione di un codice identificativo dello stabilimento e notificare gli estremi di quelli dei predetti prodotti, secondo le modalita' definite con il decreto di cui al comma 5. 3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di esplosivo fabbricato nel territorio nazionale a fini di esportazione verso Paesi non aderenti all'Unione europea, quando l'esplosivo e' contrassegnato con un identificativo conforme alle prescrizioni del Paese importatore, che ne consente ugualmente la tracciabilita', fermo restando in ogni caso l'obbligo di etichettatura, di cui alle disposizioni impartite dal Ministero dell'interno, in attuazione di quanto previsto dall'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ovvero in attuazione della direttiva 2004/57/CE, anche al fine di garantire la sicurezza e la prevenzione degli incidenti nei depositi ed il controllo della filiera commerciale sul territorio nazionale. 4. Nel caso in cui l'esplosivo e' sottoposto a successivi processi di fabbricazione, il fabbricante che utilizza un esplosivo fabbricato da terzi e' esentato dalla marcatura mediante nuova identificazione univoca, salvo che quella originale, per deterioramento od altra causa, abbia perso una delle caratteristiche delle diverse tipologie di etichette di cui al comma 1, ovvero la stessa, per le caratteristiche del nuovo manufatto, non risulti piu' visibile all'esterno del prodotto finito. 5. Il Ministero dell'interno, quale autorita' nazionale competente, con decreto dirigenziale, assegna ad ogni sito di fabbricazione, italiano o di nazionalita' di uno Stato membro che insista sul territorio nazionale per diritto di stabilimento, un apposito codice identificativo di tre cifre. L'assegnazione del codice identificativo per il sito di fabbricazione e' richiesta altresi' dal fabbricante stabilitosi in Italia, anche nel caso in cui il sito di fabbricazione sia ubicato al di fuori dell'Unione europea, ovvero dall'importatore nel caso di siti di fabbricazione e di fabbricanti ubicati o stabiliti al di fuori dell'Unione europea, fermo restando quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. 6. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, l'identificazione univoca di cui al comma 1, e' costituita: a) per gli esplosivi in cartuccia e per quelli in sacchi, da un'etichetta adesiva, ovvero da una stampigliatura effettuata direttamente su ogni singola cartuccia o singolo sacco. Su ciascuna confezione di cartucce e' sempre apposta un'etichetta parallela, contenente tutti gli elementi che realizzano l'identificazione univoca. Le imprese possono altresi' utilizzare una piastrina elettronica di materiale inerte e passivo, da apporre su ogni cartuccia o sacco e, per uniformita' a quanto disposto in precedenza, una targhetta elettronica parallela da applicare su ogni confezione di cartucce; b) per gli esplosivi bicomponenti, limitati ad uso militare, da un'etichetta adesiva oppure, da una stampigliatura effettuata direttamente su ogni confezione elementare contenente i due componenti, fermo restando quanto previsto dall'art. 8 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e dalle disposizioni adottate in attuazione del medesimo articolo; c) per i detonatori comuni, da un'etichetta adesiva, oppure da una stampigliatura effettuata direttamente sul bossoletto di contenimento. Un'etichetta parallela e' sempre apposta su ciascuna confezione di detonatori. Le imprese possono altresi' utilizzare una piastrina elettronica di materiale inerte e passivo, da apporre su ogni detonatore, nonche' una analoga targhetta elettronica che replichi riassuntivamente i dati dei detonatori contenuti nell'unita' di vendita, da applicare su ogni confezione di detonatori; d) per i detonatori elettrici, non elettrici ed elettronici, da un'etichetta adesiva apposta sui fili o sul tubo oppure da un'etichetta adesiva o da un'indicazione a stampa o stampigliatura apposte direttamente sul bossoletto di contenimento. Un'etichetta parallela e' apposta su ciascuna confezione di detonatori. Le imprese possono altresi' utilizzare una piastrina elettronica di materiale inerte e passivo da apporre su ogni detonatore e una targhetta elettronica parallela da applicare su ogni confezione di detonatori. Per i detonatori a bassa e media intensita', riservati all'uso delle Forze armate e di polizia dello Stato, ovvero dei soggetti autorizzati ai sensi dall'art. 8 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e dalle disposizioni adottate in attuazione del medesimo articolo, resta fermo quanto previsto dalle predette disposizioni in materia di speciale etichettatura; e) per gli inneschi, diversi da quelli di cui all'art. 1, comma 3, lettera e-quater), da un'etichetta adesiva oppure dalla stampa direttamente su ogni innesco o carica di rinforzo. Un'etichetta parallela e' apposta su ciascuna confezione di inneschi o cariche di rinforzo. Le imprese possono altresi' utilizzare una piastrina elettronica di materiale inerte e passivo da apporre su ogni innesco o carica di rinforzo e una targhetta elettronica parallela da applicare su ogni confezione di inneschi o cariche di rinforzo; f) per le micce detonanti, da un'etichetta adesiva oppure dalla stampa apposta direttamente sulla bobina. L'identificazione univoca e' apposta tramite marcatura a intervalli di cinque metri sull'involucro esterno della miccia detonante sullo strato interno estruso in plastica posto immediatamente al di sotto della fibra esterna della miccia detonante. Un'etichetta parallela e' apposta su ciascuna confezione di micce detonanti. Le imprese possono altresi' utilizzare una piastrina elettronica di materiale inerte e passivo da inserire all'interno della miccia e una targhetta elettronica parallela da applicare su ogni confezione di micce detonanti; g) per i bidoni ed i fusti contenenti esplosivi, l'identificazione univoca e' costituita da un'etichetta adesiva oppure e' stampata direttamente sul bidone o sul fusto contenente esplosivi. Le imprese possono altresi' utilizzare una piastrina elettronica di materiale inerte e passivo da applicare su ogni bidone e fusto. 7. Le imprese, possono altresi' apporre sulle confezioni di esplosivi destinati ai rivenditori, ad uso dei clienti, copie adesive rimovibili dell'etichetta originale, riferibile all'unita' minima di vendita. Per prevenire abusi, dette copie devono riportare chiaramente l'indicazione che si tratta di copie dell'originale e devono possedere caratteristiche tali da non poter essere ulteriormente utilizzate dopo la prima apposizione. 8. Il Ministero dell'interno adotta, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, tutti i provvedimenti, anche con mezzi adeguati di pubblicita', necessari a richiamare l'attenzione dei distributori che riconfezionano gli esplosivi e degli utilizzatori sulla necessita' che l'esplosivo e le confezioni elementari rechino sempre l'identificazione univoca di cui al comma 1." "Art. 3 (Sistema informatico di raccolta dei dati). - 1. A decorrere dal 5 aprile 2015, le imprese sono tenute ad utilizzare, per gli esplosivi per uso civile, il sistema informatico di raccolta dei dati del Ministero dell'interno, di seguito denominato: «G.E.A.», che consente la loro identificazione univoca, di cui alle disposizioni dei capi I e II, e la loro tracciabilita' lungo tutta la catena della fornitura e durante l'intero ciclo di vita dell'esplosivo, con la possibilita' di pronta ed affidabile identificazione di coloro che ne hanno avuto il possesso. 2. In alternativa all'utilizzo del sistema di cui al comma 1, puo' istituire un sistema di raccolta dei dati per gli esplosivi per uso civile, che comprende la loro identificazione univoca lungo tutta la catena della fornitura e durante l'intero ciclo di vita dell'esplosivo, ovvero; ogni impresa, entro il termine previsto dal medesimo comma 1, puo' consorziarsi con altre imprese al fine di istituire e condividere un sistema di raccolta automatizzato dei dati relativi alle operazioni di carico e di scarico degli esplosivi che, fermo l'obbligo di immediata trascrizione sul supporto cartaceo delle movimentazioni stesse, consenta la loro pronta tracciabilita', secondo quanto previsto dal medesimo comma 1, e la trasmissione, in tempo reale, al sistema G.E.A. del Ministero dell'interno, dei dati trasmessi dalle aziende stesse. Agli oneri per il collegamento al sistema G.E.A. provvedono le imprese consorziate. 3. Il sistema G.E.A. e' realizzato con modalita' che assicurano alle imprese la possibilita' di riversare, anche mediante i propri sistemi informatici, i dati necessari per consentire al Ministero dell'interno di rintracciare in modo affidabile ed in tempo reale gli esplosivi civili dalle stesse imprese comunque detenuti o immessi sul mercato, identificandone i detentori primari ed i successivi senza soluzione di continuita', sino ai detentori in atto. 4. Le imprese che utilizzano il sistema G.E.A., ai sensi del comma 1, assumono a loro carico le spese di funzionamento del sistema in proporzione all'entita' dell'effettivo utilizzo del servizio offerto dal medesimo sistema. La ripartizione dei conseguenti oneri verra' definita nel decreto di cui all'art. 5. 5. I dati riversati in tempo reale nel sistema G.E.A., compresi quelli relativi all'identificazione univoca, di cui alle disposizioni dei Capi I e II, sono comunque conservati dalle imprese per un periodo minimo di 10 anni, decorrenti dal giorno in cui e' effettuata la consegna o dalla fine del ciclo di vita dell'esplosivo, qualora nota, anche nel caso in cui sia cessata l'attivita' d'impresa. 6. E' fatto obbligo alle imprese di provvedere alla tenuta di un registro, anche in modalita' informatizzata, relativo a tutte le movimentazioni degli esplosivi di cui al comma 2. Il registro cartaceo, in bollo e vidimato in ciascuna pagina dalla questura competente per territorio, e' conforme al modello unico predisposto dal Ministero dell'interno ed e' tenuto secondo le modalita' di cui al decreto previsto dall'art. 5. 7. Nel caso di cessazione di attivita', le imprese sono tenute a consegnare tutti i registri alla questura competente, per la loro conservazione. 8. Relativamente agli esplosivi fabbricati o importati anteriormente alla data del 5 aprile 2015, le imprese conservano i registri secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente e secondo le modalita' previste dal decreto di cui all'art. 5. 9. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, e' fatto altresi' obbligo alle imprese di comunicare al Ministero dell'interno ed alle questure che ne facciano richiesta, tutte le informazioni commerciali relative alla provenienza e alla localizzazione di ogni esplosivo durante il suo intero ciclo di vita e lungo tutta la catena della fornitura. A tale fine esse forniscono alle predette autorita', anche attraverso l'utilizzo del sistema G.E.A., il nominativo ed il recapito di una persona che possa rilasciare le informazioni di interesse al di fuori del normale orario di lavoro. 10. Resta fermo l'obbligo, prima della chiusura giornaliera dell'attivita', di stampare le operazioni effettuate per l'apposizione del prescritto bollo." "Art. 5 (Disposizioni finali) In vigore dal 25 febbraio 2010 01. Le disposizioni del presente decreto di cui all'art. 2, comma 8, e all'art. 3, che si applicano a decorrere dal 5 aprile 2015. 1. Fermo restando quanto previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, dall'art. 8 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e dalle disposizioni adottate in attuazione del medesimo articolo, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, adottato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 5 aprile 2015, sono emanate disposizioni al fine di garantire la sicurezza dei depositi, l'univoca identificazione dei titolari delle licenze di importazione, produzione e deposito degli esplosivi e della sorveglianza del mercato, la verifica periodica del sistema di raccolta e trasmissione dei dati per assicurarne l'efficacia, la qualita' e la protezione dal danneggiamento e dalla distruzione accidentale o dolosa dei dati registrati e la loro sicura conservazione nonche' al fine di definire le modalita' dell'assunzione, da parte delle imprese, delle spese di funzionamento del sistema G.E.A., ai sensi dell'art. 3, comma 4."
"Allegato 1 (previsto dall'art. 2)
L'identificazione univoca da riportarsi in etichetta comprende: 1) una parte di identificativo in caratteri leggibili e contenente le seguenti informazioni: a) il nome del fabbricante; b) un codice alfanumerico composto da: i) 2 lettere che identificano lo Stato membro (luogo di produzione o importazione sul mercato comunitario, ad esempio, IT = Italia); ii) 3 cifre che identificano il nome del sito di fabbricazione (assegnate dalle autorita' nazionali); iii) il codice univoco del prodotto e le altre informazioni logistiche, compresa quella del lotto di produzione, a cura del fabbricante; 2) un identificativo a lettura elettronica, sotto forma di codice a barre e/o di codice a matrice, direttamente collegato al codice di identificazione alfanumerico; Esempio: Parte di provvedimento in formato grafico
3) qualora le dimensioni troppo ridotte degli articoli non consentano di apporvi direttamente il codice univoco del prodotto e le informazioni logistiche a cura del fabbricante, si considerano sufficienti le informazioni di cui al numero 1, lettera b), punto i), al numero 1, lettera b), punto ii) e al punto 2. In ogni caso le indicazioni presenti sull'etichetta devono essere scritte in caratteri visibili ad occhio nudo e tali da consentire la pronta individuazione del Paese e dello stabilimento di fabbricazione, dei recapiti telefonici e degli altri dati comunque necessari per assicurare le comunicazioni necessarie alla pronta tracciabilita' dei prodotti; Qualora le dimensioni troppo ridotte degli articoli non consentano di apporvi le informazioni di cui al punto 1), lettera b), punti i) e ii), e punto 2, o qualora sia tecnicamente impossibile apporre un'identificazione univoca sugli articoli a causa della loro particolare forma o progettazione, detta identificazione va apposta su ogni confezione elementare; ciascuna confezione elementare e' sigillata; su ogni detonatore comune o carica di rinforzo oggetto della deroga di cui al secondo paragrafo le informazioni figuranti al punto 1, lettera b), punti i) e ii), sono apposte tramite marcatura, in forma indelebile e in modo da essere chiaramente leggibili. Il numero dei detonatori comuni e delle cariche di rinforzo contenuti e' stampato sulla confezione elementare; ogni miccia detonante oggetto della deroga di cui al secondo paragrafo reca l'identificazione unica apposta tramite marcatura sulla bobina e, se del caso, sulla confezione elementare. 4) all'etichetta finalizzata all'identificazione univoca dei prodotti esplodenti in ambito europeo e' sempre aggiunta, a cura degli importatori e distributori italiani titolari di licenza di polizia, quella di pubblica sicurezza, le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.". |
| Art. 30 Modifica al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in tema di Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale. Procedura di infrazione 2012/2189.
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e' inserito il seguente: «2-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, presso ciascuna Commissione territoriale possono essere istituite, al verificarsi di un eccezionale incremento delle domande di asilo connesso all'andamento dei flussi migratori e per il tempo strettamente necessario da determinare nello stesso decreto, una o piu' sezioni composte dai membri supplenti delle Commissioni medesime. Le sezioni possono essere istituite fino a un numero massimo complessivo di dieci per l'intero territorio nazionale e operano in base alle disposizioni che regolano l'attivita' delle Commissioni territoriali. All'attuazione di quanto previsto dal presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». Note all'art. 30: - Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 febbraio 2008, n. 40, come modificato dalla presente legge, cosi' recita: "Art. 4 (Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale). - 1. Le Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato, di cui all'art. 1-quater del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, assumono la denominazione di: «Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale», di seguito: «Commissioni territoriali», e si avvalgono del supporto organizzativo e logistico del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. 2. Le Commissioni territoriali sono fissate nel numero massimo di dieci. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le sedi e le circoscrizioni territoriali in cui operano le commissioni. 2-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, presso ciascuna commissione territoriale possono essere istituite, al verificarsi di un eccezionale incremento delle domande di asilo connesso all'andamento dei flussi migratori e per il tempo strettamente necessario da determinare nello stesso decreto, una o piu' sezioni composte dai membri supplenti delle commissioni medesime. Le sezioni possono essere istituite fino a un numero massimo complessivo di dieci per l'intero territorio nazionale e operano in base alle disposizioni che regolano l'attivita' delle commissioni territoriali. All'attuazione di quanto previsto dal presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 3. Le Commissioni territoriali sono nominate con decreto del Ministro dell'interno, e sono composte, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, da un funzionario della carriera prefettizia, con funzioni di presidente, da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante di un ente territoriale designato dalla Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e da un rappresentante dell'ACNUR. In situazioni di urgenza, il Ministro dell'interno nomina il rappresentante dell'ente locale, su indicazione del sindaco del comune presso cui ha sede la commissione territoriale, e ne da' tempestiva comunicazione alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Per ciascun componente sono nominati uno o piu' componenti supplenti. L'incarico ha durata triennale ed e' rinnovabile. Le Commissioni territoriali possono essere integrate, su richiesta del presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo, da un funzionario del Ministero degli affari esteri con la qualifica di componente a tutti gli effetti, ogni volta che sia necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti protezione internazionale, in ordine alle domande per le quali occorre disporre di particolari elementi di valutazione in merito alla situazione dei Paesi di provenienza di competenza del Ministero degli affari esteri. Ove necessario, le Commissioni possono essere composte anche da personale in posizione di collocamento a riposo da non oltre due anni appartenente alle amministrazioni o agli enti rappresentati nella Commissione. Al presidente ed ai componenti effettivi o supplenti, per ogni partecipazione alle sedute della Commissione, e' corrisposto un gettone di presenza. L'ammontare del gettone di presenza e' determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. (2) 4. Le Commissioni territoriali sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti e deliberano con il voto favorevole di almeno tre componenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente. 5. Salvo quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, la competenza delle Commissioni territoriali e' determinata sulla base della circoscrizione territoriale in cui e' presentata la domanda ai sensi dell'art. 26, comma 1. Nel caso di richiedenti accolti o trattenuti ai sensi degli articoli 20 e 21 la competenza e' determinata in base alla circoscrizione territoriale in cui e' collocato il centro. 6. Le attivita' di supporto delle commissioni sono svolte dal personale in servizio appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno.". |
| Art. 31 Attuazione della decisione 2009/750/CE della Commissione, del 6 ottobre 2009, sulla definizione del servizio europeo di telepedaggio e dei relativi elementi tecnici. Caso EU Pilot 4176/12/MOVE.
1. In attuazione delle disposizioni degli articoli 10 e 11 della decisione 2009/750/CE della Commissione, del 6 ottobre 2009, e al fine di facilitare la mediazione tra gli esattori di pedaggi con un pedaggio sottoposto situato nel proprio territorio e i fornitori del Servizio europeo di telepedaggio (S.E.T.) che hanno stipulato contratti o sono impegnati in negoziati contrattuali con tali operatori, e' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un organismo di conciliazione con l'incarico di esaminare se le condizioni contrattuali imposte da un esattore di pedaggi a vari fornitori del S.E.T. sono non discriminatorie e rispecchiano correttamente i costi e i rischi delle parti contrattuali. 2. L'organismo di conciliazione di cui al comma 1 e' indipendente, nella sua struttura organizzativa e giuridica, dagli interessi commerciali degli esattori di pedaggi e dei fornitori del S.E.T. 3. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze, sono emanate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo, nonche' per l'individuazione della procedura di mediazione alla quale le parti possono ricorrere ai sensi della citata decisione 2009/750/CE. 4. Alle funzioni e ai compiti derivanti dalle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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| Art. 32 Modifica all'articolo 47, comma 2-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, in materia di fornitura dei servizi accessori legati all'offerta all'ingrosso del servizio di accesso alla rete fissa di telecomunicazioni. Procedura di infrazione 2012/2138.
1. Al comma 2-quater dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, l'alinea e' sostituito dal seguente: «Al fine di favorire le azioni di cui al comma 1, in accordo con i principi, gli obiettivi e le procedure definite dal quadro normativo europeo in materia di comunicazioni elettroniche, come recepito nell'ordinamento nazionale dal codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni puo' considerare di adottare le misure volte a:». Note all'art. 32: - Il testo dell'art. 47 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2012, n. 33, S.O., come modificato dalla presente legge, cosi' recita: "Art. 47 (Agenda digitale italiana). - 1. Nel quadro delle indicazioni dell'agenda digitale europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010, il Governo persegue l'obiettivo prioritario della modernizzazione dei rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, attraverso azioni coordinate dirette a favorire lo sviluppo di domanda e offerta di servizi digitali innovativi, a potenziare l'offerta di connettivita' a larga banda, a incentivare cittadini e imprese all'utilizzo di servizi digitali e a promuovere la crescita di capacita' industriali adeguate a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi. 2. E' istituita la cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato e composta dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dal Ministro della salute, dal Ministro dell'economia e delle finanze, da un Presidente di regione e da un Sindaco designati dalla Conferenza Unificata. La cabina di regia e' integrata dai Ministri interessati alla trattazione di specifiche questioni. La cabina di regia presenta al Parlamento, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, avvalendosi anche dell'Agenzia per l'Italia digitale e delle amministrazioni rappresentate nella cabina di regia, un quadro complessivo delle norme vigenti, dei programmi avviati e del loro stato di avanzamento e delle risorse disponibili che costituiscono nel loro insieme l'agenda digitale. Nell'ambito della cabina di regia e' istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il Tavolo permanente per l'innovazione e l'agenda digitale italiana, organismo consultivo permanente composto da esperti in materia di innovazione tecnologica e da esponenti delle imprese private e delle universita', presieduto dal Commissario del Governo per l'attuazione dell'agenda digitale posto a capo di una struttura di missione per l'attuazione dell'agenda digitale istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. All'istituzione della cabina di regia di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2-bis. La cabina di regia di cui al comma 2, nell'attuare l'agenda digitale italiana nel quadro delle indicazioni sancite dall'agenda digitale europea, persegue i seguenti obiettivi: a) realizzazione delle infrastrutture tecnologiche e immateriali al servizio delle «comunita' intelligenti» (smart communities), finalizzate a soddisfare la crescente domanda di servizi digitali in settori quali la mobilita', il risparmio energetico, il sistema educativo, la sicurezza, la sanita', i servizi sociali e la cultura; b) promozione del paradigma dei dati aperti (open data) quale modello di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, al fine di creare strumenti e servizi innovativi; c) potenziamento delle applicazioni di amministrazione digitale (e-government) per il miglioramento dei servizi ai cittadini e alle imprese, per favorire la partecipazione attiva degli stessi alla vita pubblica e per realizzare un'amministrazione aperta e trasparente; d) promozione della diffusione e del controllo di architetture di cloud computing per le attivita' e i servizi delle pubbliche amministrazioni; e) utilizzazione degli acquisti pubblici innovativi e degli appalti pre-commerciali al fine di stimolare la domanda di beni e servizi innovativi basati su tecnologie digitali; f) infrastrutturazione per favorire l'accesso alla rete internet in grandi spazi pubblici collettivi quali scuole, universita', spazi urbani e locali pubblici in genere; g) investimento nelle tecnologie digitali per il sistema scolastico e universitario, al fine di rendere l'offerta educativa e formativa coerente con i cambiamenti in atto nella societa'; h) consentire l'utilizzo dell'infrastruttura di cui all'art. 81, comma 2-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche al fine di consentire la messa a disposizione dei cittadini delle proprie posizioni debitorie nei confronti dello Stato da parte delle banche dati delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, e successive modificazioni; i) individuare i criteri, i tempi e le relative modalita' per effettuare i pagamenti con modalita' informatiche nonche' le modalita' per il riversamento, la rendicontazione da parte del prestatore dei servizi di pagamento e l'interazione tra i sistemi e i soggetti coinvolti nel pagamento, anche individuando il modello di convenzione che il prestatore di servizi deve sottoscrivere per effettuare il pagamento. 2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano, ove possibile tecnicamente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero direttamente o indirettamente aumenti di costi a carico degli utenti, anche ai soggetti privati preposti all'esercizio di attivita' amministrative. 2-quater. Al fine di favorire le azioni di cui al comma 1, in accordo con i principi, gli obiettivi e le procedure definite dal quadro normativo europeo in materia di comunicazioni elettroniche, come recepito nell'ordinamento nazionale dal codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni puo' considerare di adottare le misure volte a: a) assicurare l'offerta disaggregata dei prezzi relativi all'accesso all'ingrosso alla rete fissa e ai servizi accessori, in modo che il prezzo del servizio di accesso all'ingrosso alla rete fissa indichi separatamente il costo della prestazione dell'affitto della linea e il costo delle attivita' accessorie, quali il servizio di attivazione della linea stessa e il servizio di manutenzione correttiva; b) rendere possibile, per gli operatori richiedenti, acquisire tali servizi anche da imprese terze operanti in regime di concorrenza sotto la vigilanza e secondo le modalita' indicate dall'Autorita' medesima, assicurando, comunque, il mantenimento della sicurezza della rete.". |
| Art. 33 Disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni.
1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 1, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: «w-quinquies) "controparti centrali": i soggetti indicati nell'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni»; b) all'articolo 4, comma 5, lettera c), le parole: «al regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «alla liquidazione»; c) nella parte I, dopo l'articolo 4-ter e' aggiunto il seguente: «Art. 4-quater (Individuazione delle autorita' nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012). - 1. La Banca d'Italia e la Consob sono le autorita' competenti per l'autorizzazione e la vigilanza delle controparti centrali, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, secondo quanto disposto dai commi seguenti e dall'articolo 69-bis. 2. La Consob e' l'autorita' competente, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di cui al comma 1, per il coordinamento della cooperazione e dello scambio di informazioni con la Commissione europea, l'Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM), le autorita' competenti degli altri Stati membri, l'Autorita' bancaria europea (ABE) e i membri interessati del Sistema europeo delle Banche centrali, conformemente agli articoli 23, 24, 83 e 84 del regolamento di cui al comma 1. 3. Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento di cui al comma 1, la Consob e' l'autorita' competente per il rispetto degli obblighi previsti in capo alle controparti non finanziarie dagli articoli 9, 10 e 11 del citato regolamento. A tal fine la Consob esercita i poteri previsti dall'articolo 187-octies del presente decreto legislativo, secondo le modalita' ivi stabilite, e puo' dettare disposizioni inerenti alle modalita' di esercizio dei poteri di vigilanza. 4. La Banca d'Italia istituisce, gestisce e presiede il collegio di autorita' previsto dall'articolo 18 del regolamento di cui al comma 1. 5. La Banca d'Italia e' l'autorita' competente ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di cui al comma 1, nell'ambito della procedura per il riconoscimento delle controparti centrali dei Paesi terzi; il parere e' reso all'AESFEM dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob»; d) all'articolo 6, comma 2-quater, lettera d), il numero 3) e' sostituito dal seguente: «3) le imprese la cui attivita' esclusiva consista nel negoziare per conto proprio nei mercati di strumenti finanziari derivati e, per meri fini di copertura, nei mercati a pronti, purche' esse siano garantite da membri che aderiscono alle controparti centrali di tali mercati, quando la responsabilita' del buon fine dei contratti stipulati da dette imprese spetta a membri che aderiscono alle controparti centrali di tali mercati»; e) all'articolo 62, comma 3, lettera e), le parole: «il regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «la liquidazione»; f) all'articolo 69: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati»; 2) al comma 1, primo periodo, le parole: «del servizio di compensazione e di liquidazione, nonche' del servizio di liquidazione su base lorda,» sono sostituite dalle seguenti: «dei servizi di liquidazione»; 3) al comma 1, secondo periodo, le parole: «il servizio di compensazione e di liquidazione e il servizio di liquidazione su base lorda» sono sostituite dalle seguenti: «i servizi di liquidazione»; 4) al comma 1-bis, lettere b) ed e), le parole: «compensazione e» sono soppresse; 5) al comma 1-ter, le parole: «al servizio di compensazione e liquidazione, nonche' al servizio di liquidazione su base lorda,» sono sostituite dalle seguenti: «ai servizi di liquidazione»; 6) al comma 2, le parole: «della compensazione e» sono soppresse; g) dopo l'articolo 69 e' inserito il seguente: «Art. 69-bis (Autorizzazione e vigilanza delle controparti centrali). - 1. La Banca d'Italia autorizza lo svolgimento dei servizi di compensazione in qualita' di controparte centrale da parte di persone giuridiche stabilite nel territorio nazionale, ai sensi degli articoli 14 e 15 e secondo la procedura prevista dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 648/2012. La medesima autorita' revoca l'autorizzazione allo svolgimento di servizi da parte di una controparte centrale quando ricorrono i presupposti di cui all'articolo 20 del medesimo regolamento. Si applicano l'articolo 80, commi 4, 5 e 10, e l'articolo 83 del presente decreto legislativo. 2. La Banca d'Italia, in qualita' di presidente del collegio di autorita' previsto dall'articolo 18 del regolamento di cui al comma 1, puo' rinviare la questione dell'adozione di un parere comune negativo sull'autorizzazione di una controparte centrale all'AESFEM, come previsto dall'articolo 17, paragrafo 4, del medesimo regolamento, interrompendo i termini del procedimento di autorizzazione. 3. La vigilanza sulle controparti centrali e' esercitata dalla Banca d'Italia, avendo riguardo alla stabilita' e al contenimento del rischio sistemico, e dalla Consob, avendo riguardo alla trasparenza e alla tutela degli investitori. A tale fine la Banca d'Italia e la Consob possono chiedere alle controparti centrali e agli operatori la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti e possono effettuare ispezioni. Le modalita' di esercizio dei poteri di vigilanza informativa sono disciplinate con regolamento adottato dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob; con il medesimo regolamento possono essere stabiliti requisiti supplementari per lo svolgimento dei servizi di controparte centrale, in conformita' al regolamento di cui al comma 1. 4. In caso di necessita' e urgenza, la Banca d'Italia adotta, per le finalita' attribuite ai sensi del comma 3, i provvedimenti necessari anche sostituendosi alle controparti centrali. Dei provvedimenti adottati la Banca d'Italia da' tempestiva comunicazione alla Consob, all'AESFEM, al collegio di autorita' richiamato al comma 2, alle rilevanti autorita' del Sistema europeo delle Banche centrali e alle altre autorita' interessate, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento di cui al comma 1. 5. La Banca d'Italia esercita le competenze specificamente indicate dagli articoli 41, paragrafo 2, 49, paragrafo 1, e 54, paragrafo 1, del regolamento di cui al comma 1 e adotta, d'intesa con la Consob, i provvedimenti richiesti ai sensi degli articoli 7, paragrafo 4, 31, paragrafi 1 e 2, e 35, paragrafo 1, del medesimo regolamento. Si applica l'articolo 80, commi 6, 7 e 8, del presente decreto legislativo. 6. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, adotta i provvedimenti di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di cui al comma 1. 7. Ove non diversamente specificato dal presente articolo, le competenze previste dal regolamento di cui al comma 1 in materia di vigilanza delle controparti centrali sono esercitate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, ciascuna nell'ambito delle rispettive attribuzioni. 8. La Banca d'Italia e la Consob stabiliscono, mediante un protocollo di intesa, le modalita' della cooperazione nello svolgimento delle rispettive competenze, con particolare riferimento alle posizioni rappresentate nell'ambito dei collegi e alla gestione delle situazioni di emergenza, nonche' le modalita' del reciproco scambio di informazioni rilevanti, anche con riferimento alle irregolarita' rilevate e ai provvedimenti assunti nell'esercizio delle rispettive funzioni, tenuto conto dell'esigenza di ridurre al minimo gli oneri gravanti sugli operatori e dell'economicita' dell'azione delle autorita' di vigilanza. Il protocollo d'intesa e' reso pubblico dalla Banca d'Italia e dalla Consob con le modalita' da esse stabilite»; h) l'articolo 70 e' sostituito dal seguente: «Art. 70 (Garanzie acquisite nell'esercizio dell'attivita' di controparte centrale). - 1. I margini e le altre prestazioni acquisite da una controparte centrale a titolo di garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'attivita' di compensazione svolta in favore dei propri partecipanti non possono essere soggetti ad azioni esecutive o cautelari da parte dei creditori del singolo partecipante o del soggetto che gestisce la controparte centrale, anche in caso di apertura di procedure concorsuali. Le garanzie acquisite possono essere utilizzate esclusivamente secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 648/2012»; i) all'articolo 70-bis: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Accesso alle controparti centrali e ai sistemi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari»; 2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le imprese di investimento e le banche comunitarie autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita' di investimento possono accedere alle controparti centrali e ai sistemi di cui agli articoli 68 e 69, per finalizzare o per disporre la finalizzazione delle operazioni su strumenti finanziari»; l) all'articolo 70-ter: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Accordi conclusi dalle societa' di gestione dei mercati regolamentati con controparti centrali o con societa' che gestiscono servizi di liquidazione»; 2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le societa' di gestione dei mercati regolamentati possono concludere accordi con le controparti centrali o con le societa' che gestiscono servizi di liquidazione di un altro Stato membro al fine di disporre la compensazione o la liquidazione di alcune o tutte le operazioni concluse dai partecipanti al mercato regolamentato»; m) all'articolo 72: 1) ai commi 1, 2 e 3, le parole: «ai sistemi previsti dall'articolo 70» sono sostituite dalle seguenti: «alle controparti centrali»; 2) al comma 4, primo periodo, le parole: «e dai gestori dei sistemi previsti dagli articoli 70 e 77-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dalle controparti centrali e dai gestori dei sistemi previsti dall'articolo 77-bis»; 3) al comma 5, primo periodo, le parole: «i gestori dei sistemi previsti dall'articolo 70 e 77-bis» sono sostituite dalle seguenti: «le controparti centrali, i gestori previsti dall'articolo 77-bis»; n) all'articolo 77: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Vigilanza sui sistemi di garanzia dei contratti e di liquidazione»; 2) al comma 1, primo periodo, le parole: «68, 69 e 70» sono sostituite dalle seguenti: «68 e 69»; 3) al comma 1, secondo periodo, la parola: «compensazione,» e' soppressa; 4) al comma 2, le parole: «dei sistemi e dei servizi indicati negli articoli 69 e 70» sono sostituite dalle seguenti: «dei servizi indicati nell'articolo 69»; 5) al comma 3, le parole: «68, 69 e 70» sono sostituite dalle seguenti: «68 e 69»; o) all'articolo 77-bis, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Agli accordi conclusi dai soggetti che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione con le controparti centrali o con le societa' che gestiscono servizi di liquidazione si applica l'articolo 70-ter, commi 1 e 2»; p) all'articolo 166: 1) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Con la stessa pena e' punito chiunque esercita l'attivita' di controparte centrale di cui al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione ivi prevista»; 2) al comma 3, dopo le parole: «gestione collettiva del risparmio» sono inserite le seguenti: «ovvero l'attivita' di cui al comma 2-bis»; q) all'articolo 190, comma 2, lettera d), le parole: «68, 69, comma 2, e 70» sono sostituite dalle seguenti: «68 e 69, comma 2,» e le parole: «68, 69, 70, 70-bis e 77, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «68, 69, 70-bis e 77, comma 1»; r) dopo l'articolo 193-ter e' inserito il seguente: «Art. 193-quater (Sanzioni amministrative pecuniarie relative alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012). - 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione delle controparti centrali, delle sedi di negoziazione, delle controparti finanziarie e delle controparti non finanziarie, come definite dall'articolo 2, punti 1), 4), 8) e 9), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, i quali non osservano le disposizioni previste dai titoli II, III, IV e V del medesimo regolamento e dalle relative disposizioni attuative, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila. 2. Le sanzioni previste dal comma 1 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo nelle controparti centrali, nelle sedi di negoziazione, nelle controparti finanziarie e nelle controparti non finanziarie, come definite al comma 1, i quali abbiano violato le disposizioni previste dai titoli II, III, IV e V del regolamento di cui al comma 1 o non abbiano vigilato, in conformita' ai doveri inerenti al loro ufficio, affinche' le disposizioni stesse non siano da altri violate. 3. Le sanzioni amministrative previste dai commi 1 e 2 in capo ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo nelle sedi di negoziazione definite dall'articolo 2, punto 4), del regolamento di cui al comma 1, sono applicate dalla Consob. Per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato tale competenza e' attribuita alla Banca d'Italia. 4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689». 2. Le disposizioni sui sistemi di garanzia a controparte centrale contenute nel provvedimento adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, recante «Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative societa' di gestione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 4 marzo 2008, continuano ad applicarsi in conformita' alle disposizioni transitorie previste dall'articolo 89, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni. L'inosservanza delle disposizioni sui sistemi di garanzia a controparte centrale continua ad essere punita ai sensi dell'articolo 190 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 3. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; le autorita' interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Note all'art. 33: - Il testo degli articoli 1, 4, 6, 62, 69, 70-bis, 70-ter, 72, 77, 77-bis, 166 e 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O., come modificati dalla presente legge, cosi' recita: "Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto legislativo si intendono per: a) "legge fallimentare": il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni; b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario): il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni; c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le societa' e la borsa; d) "ISVAP": l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; d-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti: 1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010; 2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010; 3) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010; 4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'art. 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010; 5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010; 6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri": le autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010; e) "societa' di intermediazione mobiliare" (SIM): l'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi o attivita' di investimento, avente sede legale e direzione generale in Italia; f) "impresa di investimento comunitaria": l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o attivita' di investimento, avente sede legale e direzione generale in un medesimo Stato comunitario, diverso dall'Italia; g) "impresa di investimento extracomunitaria": l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o attivita' di investimento, avente sede legale in uno Stato extracomunitario; h) "imprese di investimento": le SIM e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie; i) "societa' di investimento a capitale variabile" (SICAV): la societa' per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni; j) "fondo comune di investimento": il patrimonio autonomo raccolto, mediante una o piu' emissioni di quote, tra una pluralita' di investitori con la finalita' di investire lo stesso sulla base di una predeterminata politica di investimento; suddiviso in quote di pertinenza di una pluralita' di partecipanti; gestito in monte, nell'interesse dei partecipanti e in autonomia dai medesimi; k) "fondo aperto": il fondo comune di investimento i cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi tempo, il rimborso delle quote secondo le modalita' previste dalle regole di funzionamento del fondo; l) "fondo chiuso": il fondo comune di investimento in cui il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate; m) "organismi di investimento collettivo del risparmio" (OICR): i fondi comuni di investimento e le SICAV; m-bis) "OICR armonizzati": gli OICR rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE e delle relative disposizioni di attuazione; m-ter) "OICR comunitari": gli OICR costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia; m-quater) "OICR extracomunitari": gli OICR costituiti in uno Stato non appartenente all'UE; m-quinquies) "OICR feeder": l'OICR che investe le proprie attivita' totalmente o in prevalenza nell'OICR master; m-sexies) "OICR master": l'OICR nel quale uno o piu' OICR feeder investono totalmente o in prevalenza le proprie attivita'; n) "gestione collettiva del risparmio": il servizio che si realizza attraverso: 1) la promozione, istituzione e organizzazione di fondi comuni d'investimento e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti; 2) la gestione del patrimonio di OICR, di propria o altrui istituzione, mediante l'investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili o immobili; 2-bis) la commercializzazione di quote o azioni di OICR propri; o) "societa' di gestione del risparmio" (SGR): la societa' per azioni con sede legale e direzione generale in Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio; o-bis) "societa' di gestione armonizzata": la societa' con sede legale e direzione generale in uno Stato membro diverso dall'Italia, autorizzata ai sensi della direttiva in materia di organismi di investimento collettivo, a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio; p) "societa' promotrice": la SGR che svolge l'attivita' indicata nella lettera n), numero 1); q) "gestore": la SGR che svolge l'attivita' indicata nella lettera n), numero 2); q-bis) "gestore dell'OICR master": la societa' di gestione che svolge l'attivita' di gestione dell'OICR master o la SICAV master; q-ter) "gestore dell'OICR feeder": la societa' di gestione che svolge l'attivita' di gestione dell'OICR feeder o la SICAV feeder; q-quater) "depositario dell'OICR master o dell'OICR feeder": la banca depositaria dell'OICR master o dell'OICR feeder o, se l'OICR master o l'OICR feeder sono OICR comunitari o extracomunitari, il soggetto autorizzato nel Paese di origine a svolgere i compiti della banca depositaria; r) "soggetti abilitati": le SIM, le imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia, le imprese di investimento extracomunitarie, le SGR, le societa' di gestione armonizzate con succursale in Italia, le SICAV nonche' gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario e le banche italiane, le banche comunitarie con succursale in Italia e le banche extracomunitarie, autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita' di investimento; r-bis) "Stato di origine della societa' di gestione armonizzata": lo Stato dell'UE dove la societa' di gestione armonizzata ha la propria sede legale e direzione generale; r-ter) "Stato di origine dell'OICR": Stato dell'UE in cui l'OICR e' stato costituito; s) "servizi ammessi al mutuo riconoscimento": le attivita' e i servizi elencati nelle sezioni A e B della tabella allegata al presente decreto, autorizzati nello Stato comunitario di origine;»; t) "offerta al pubblico di prodotti finanziari": ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari offerti cosi' da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati; u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari; v) "offerta pubblica di acquisto o di scambio": ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di soggetti e di ammontare complessivo superiore a quelli indicati nel regolamento previsto dall'art. 100, comma 1, lettere b) e c); non costituisce offerta pubblica di acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi dalle banche centrali degli Stati comunitari; w) "emittenti quotati": i soggetti italiani o esteri che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani; w-bis) "prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione": le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252; w-ter) "mercato regolamentato": sistema multilaterale che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, ammessi alla negoziazione conformemente alle regole del mercato stesso, in modo da dare luogo a contratti, e che e' gestito da una societa' di gestione, e' autorizzato e funziona regolarmente; w-quater) "emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine": 1) le emittenti azioni ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro della Comunita' europea, aventi sede in Italia; 2) gli emittenti titoli di debito di valore nominale unitario inferiore ad euro mille, o valore corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro della Comunita' europea, aventi sede in Italia; 3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede in uno Stato non appartenente alla Comunita' europea, per i quali la prima domanda di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato della Comunita' europea e' stata presentata in Italia o che hanno successivamente scelto l'Italia come Stato membro d'origine quando tale prima domanda di ammissione non e' stata effettuata in base a una propria scelta; w-quinquies) "controparti centrali": i soggetti indicati nell'art. 2, punto 1, del Regolamento UE n. 648 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 concernente gli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni. 4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede in Italia o i cui valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano, che hanno scelto l'Italia come Stato membro d'origine. L'emittente puo' scegliere un solo Stato membro come Stato membro d'origine. La scelta resta valida per almeno tre anni, salvo il caso in cui i valori mobiliari dell'emittente non sono piu' ammessi alla negoziazione in alcun mercato regolamentato della Comunita' europea. 1-bis. Per "valori mobiliari" si intendono categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, quali ad esempio: a) le azioni di societa' e altri titoli equivalenti ad azioni di societa', di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario; b) obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli; c) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permette di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle precedenti lettere; d) qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari indicati alle precedenti lettere, a valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure. 1-ter. Per "strumenti del mercato monetario" si intendono categorie di strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del Tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali. 2. Per "strumenti finanziari" si intendono: a) valori mobiliari; b) strumenti del mercato monetario; c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio; d) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti; e) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o puo' avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facolta' consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto; f) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap" e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento puo' avvenire attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione; g) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", contratti a termine ("forward") e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento puo' avvenire attraverso la consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati alla lettera f) che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini; h) strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito; i) contratti finanziari differenziali; j) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o puo' avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facolta' consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonche' altri contratti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini. 2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con il regolamento di cui all'art. 18, comma 5, individua: a) gli altri contratti derivati di cui al comma 2, lettera g), aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o soggetti a regolari richiami di margine; b) gli altri contratti derivati di cui al comma 2, lettera j), aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o soggetti a regolari richiami di margine. 3. Per "strumenti finanziari derivati" si intendono gli strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere d), e), f), g), h), i) e j), nonche' gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera d). 4. I mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari. Sono strumenti finanziari ed, in particolare, contratti finanziari differenziali, i contratti di acquisto e vendita di valuta, estranei a transazioni commerciali e regolati per differenza, anche mediante operazioni di rinnovo automatico (c.d. "roll-over"). Sono altresi' strumenti finanziari le ulteriori operazioni su valute individuate ai sensi dell'art. 18, comma 5. 5. Per "servizi e attivita' di investimento" si intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti finanziari: a) negoziazione per conto proprio; b) esecuzione di ordini per conto dei clienti; c) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; c-bis) collocamento senza assunzione a fermo ne' assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; d) gestione di portafogli; e) ricezione e trasmissione di ordini; f) consulenza in materia di investimenti; g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione. 5-bis. Per "negoziazione per conto proprio" si intende l'attivita' di acquisto e vendita di strumenti finanziari, in contropartita diretta e in relazione a ordini dei clienti, nonche' l'attivita' di market maker. 5-ter. Per "internalizzatore sistematico" si intende il soggetto che in modo organizzato, frequente e sistematico negozia per conto proprio eseguendo gli ordini del cliente al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione. 5-quater. Per "market maker" si intende il soggetto che si propone sui mercati regolamentati e sui sistemi multilaterali di negoziazione, su base continua, come disposto a negoziare in contropartita diretta acquistando e vendendo strumenti finanziari ai prezzi da esso definiti. 5-quinquies. Per "gestione di portafogli" si intende la gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento che includono uno o piu' strumenti finanziari e nell'ambito di un mandato conferito dai clienti. 5-sexies. Il servizio di cui al comma 5, lettera e), comprende la ricezione e la trasmissione di ordini, nonche' l'attivita' consistente nel mettere in contatto due o piu' investitori, rendendo cosi' possibile la conclusione di un'operazione fra loro (mediazione). 5-septies. Per "consulenza in materia di investimenti" si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o piu' operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. La raccomandazione e' personalizzata quando e' presentata come adatta per il cliente o e' basata sulla considerazione delle caratteristiche del cliente. Una raccomandazione non e' personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante canali di distribuzione. 5-octies. Per "gestione di sistemi multilaterali di negoziazione" si intende la gestione di sistemi multilaterali che consentono l'incontro, al loro interno ed in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti. 5-novies. Per «portale per la raccolta di capitali per le start-up innovative» si intende una piattaforma online che abbia come finalita' esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle start-up innovative, comprese le start-up a vocazione sociale. 5-decies. Per «start-up innovativa» si intende la societa' definita dall'art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179. 6. Per "servizi accessori" si intendono: a) la custodia e amministrazione di strumenti finanziari e relativi servizi connessi; b) la locazione di cassette di sicurezza; c) la concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento; d) la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonche' la consulenza e i servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese; e) i servizi connessi all'emissione o al collocamento di strumenti finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la costituzione di consorzi di garanzia e collocamento; f) la ricerca in materia di investimenti, l'analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti operazioni relative a strumenti finanziari; g) l'intermediazione in scambi, quando collegata alla prestazione di servizi d'investimento; g-bis) le attivita' e i servizi individuati con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, e connessi alla prestazione di servizi di investimento o accessori aventi ad oggetto strumenti derivati. 6-bis. Per "partecipazioni" si intendono le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque quelli previsti dall'art. 2351, ultimo comma, del codice civile. 6-ter. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo ed agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione e ai suoi componenti. 6-quater. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci e all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti." "Art. 4 (Collaborazione tra autorita' e segreto d'ufficio). - 1. La Banca d'Italia, la CONSOB, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione e l'ISVAP collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Dette autorita' non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio. 2. La Banca d'Italia e la Consob collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con le autorita' e i comitati che compongono il SEVIF al fine di agevolare le rispettive funzioni. Nei casi e nei modi stabiliti dalla normativa europea adempiono agli obblighi di comunicazione nei confronti di tali soggetti e delle altre autorita' e istituzioni indicate dalle disposizioni dell'Unione europea. 2-bis. Ai fini indicati al comma 2, la Consob e la Banca d'Italia possono concludere con le autorita' competenti degli Stati membri dell'Unione europea e con l'AESFEM accordi di collaborazione, che possono prevedere la delega reciproca di compiti di vigilanza. La Consob e la Banca d'Italia possono ricorrere all'AESFEM per la risoluzione delle controversie con le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere. 2-ter. La Consob e' il punto di contatto per la ricezione delle richieste di informazioni provenienti da autorita' competenti di Stati membri dell'Unione europea in materia di servizi e attivita' di investimento svolti da soggetti abilitati e di mercati regolamentati. La Consob interessa la Banca d'Italia per gli aspetti di competenza di questa ultima. La Banca d'Italia trasmette le informazioni contestualmente all'autorita' competente dello Stato membro dell'Unione europea che le ha richieste e alla Consob. 3. La Banca d'Italia e la CONSOB possono cooperare, anche mediante scambio di informazioni, con le autorita' competenti degli Stati extracomunitari. 4. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB ai sensi dei commi 1, 2 e 3 non possono essere trasmesse a terzi ne' ad altre autorita' italiane, ivi incluso il Ministro dell'economia e delle finanze, senza il consenso dell'autorita' che le ha fornite. 5. La Banca d'Italia e la CONSOB possono scambiare informazioni: a) con autorita' amministrative e giudiziarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o all'estero, relativi a soggetti abilitati; b) con gli organismi preposti all'amministrazione dei sistemi di indennizzo; c) con gli organismi preposti alla compensazione o alla liquidazione delle negoziazioni dei mercati; d) con le societa' di gestione dei mercati, al fine di garantire il regolare funzionamento nei mercati da esse gestiti. 5-bis. Lo scambio di informazioni con autorita' di Paesi extracomunitari e' subordinato all'esistenza di norme in materia di segreto di ufficio. 6. Le informazioni indicate nel comma 5, lettere b), c) e d), possono essere rivelate a terzi con il consenso del soggetto che le ha fornite. Si puo' prescindere dal consenso se le informazioni siano fornite in ottemperanza a obblighi di cooperazione e collaborazione internazionale. 7. La Banca d'Italia e la CONSOB possono esercitare i poteri a esse assegnati dall'ordinamento anche ai fini della cooperazione con altre autorita' e su richiesta delle medesime. Le autorita' competenti di Stati comunitari o extracomunitari possono chiedere alla Banca d'Italia e alla CONSOB di effettuare per loro conto, secondo le norme previste nel presente decreto, un'indagine sul territorio dello Stato, nonche' di eseguire, per loro conto, notifiche sul territorio dello Stato inerenti ai provvedimenti da esse adottati. Le predette autorita' possono chiedere che venga consentito ad alcuni membri del loro personale di accompagnare il personale della Banca d'Italia e della CONSOB durante l'espletamento dell'indagine. 8. Restano ferme le norme che disciplinano il segreto d'ufficio sulle notizie, i dati e le informazioni in possesso della Banca d'Italia. 9. Al fine di agevolare l'esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in piu' Stati comunitari la Banca d'Italia, sulla base di accordi con le autorita' competenti, definisce forme di collaborazione e coordinamento, istituisce collegi di supervisori e partecipa ai collegi istituiti da altre autorita'. In tale ambito, la Banca d'Italia puo' concordare specifiche ripartizioni di compiti e deleghe di funzioni. 10. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della CONSOB in ragione della sua attivita' di vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini relative a violazioni sanzionate penalmente. 11. I dipendenti della CONSOB, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente alla Commissione tutte le irregolarita' constatate, anche quando integrino ipotesi di reato. 12. I dipendenti della CONSOB, i consulenti e gli esperti dei quali la stessa si avvale sono vincolati dal segreto d'ufficio. 13. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono dati, notizie e documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dalla CONSOB, in conformita' delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti." "Art. 6 (Vigilanza regolamentare). - 01. Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza regolamentare, la Banca d'Italia e la Consob osservano i seguenti principi: a) valorizzazione dell'autonomia decisionale dei soggetti abilitati; b) proporzionalita', intesa come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari; c) riconoscimento del carattere internazionale del mercato finanziario e salvaguardia della posizione competitiva dell'industria italiana; d) agevolazione dell'innovazione e della concorrenza. 02. Per le materie disciplinate dalla direttiva 2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, la Banca d'Italia e la Consob possono mantenere o imporre nei regolamenti obblighi aggiuntivi a quelli previsti dalla direttiva medesima solo nei casi eccezionali in cui tali obblighi sono obiettivamente giustificati e proporzionati, tenuto conto della necessita' di fare fronte a rischi specifici per la protezione degli investitori o l'integrita' del mercato che non sono adeguatamente considerati dalle disposizioni comunitarie e se almeno una delle seguenti condizioni e' soddisfatta: a) i rischi specifici cui gli obblighi aggiuntivi sono volti a fare fronte sono particolarmente rilevanti, considerata la struttura del mercato italiano; b) i rischi specifici cui gli obblighi aggiuntivi sono volti a fare fronte emergono o diventano evidenti dopo l'emanazione delle disposizioni comunitarie pertinenti per materia. 03. La Banca d'Italia e la Consob comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze le disposizioni regolamentari recanti gli obblighi aggiuntivi di cui al comma 02 ai fini della loro notifica alla Commissione europea. 1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con regolamento: a) gli obblighi delle SIM e delle SGR in materia di adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e partecipazioni detenibili; b) gli obblighi delle SIM, delle imprese di investimento extracomunitarie, delle SGR, nonche' degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del Testo unico bancario, delle banche italiane e delle banche extracomunitarie, autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita' di investimento in materia di modalita' di deposito e di sub-deposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela; c) le regole applicabili agli OICR aventi a oggetto: 1) i criteri e i divieti relativi all'attivita' di investimento, avuto riguardo anche ai rapporti di gruppo; 2) le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio; 3) gli schemi-tipo e le modalita' di redazione dei prospetti contabili che le societa' di gestione del risparmio e le SICAV devono redigere periodicamente; 4) i metodi di calcolo del valore delle quote o azioni di OICR; 5) i criteri e le modalita' da adottare per la valutazione dei beni e dei valori in cui e' investito il patrimonio e la periodicita' della valutazione. Per la valutazione di beni non negoziati in mercati regolamentati, la Banca d'Italia puo' prevedere il ricorso a esperti indipendenti e richiederne l'intervento anche in sede di acquisto e vendita dei beni da parte del gestore. 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), prevedono la possibilita' di adottare sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia, nonche' di utilizzare valutazioni del rischio di credito rilasciate da societa' o enti esterni. 2. La Consob, sentita la Banca d'Italia, tenuto conto delle differenti esigenze di tutela degli investitori connesse con la qualita' e l'esperienza professionale dei medesimi, disciplina con regolamento gli obblighi dei soggetti abilitati in materia di: a) trasparenza, ivi inclusi: 1) gli obblighi informativi nella prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento, nonche' della gestione collettiva del risparmio, con particolare riferimento al grado di rischiosita' di ciascun tipo specifico di prodotto finanziario e delle gestioni di portafogli offerti, all'impresa e ai servizi prestati, alla salvaguardia degli strumenti finanziari o delle disponibilita' liquide detenuti dall'impresa, ai costi, agli incentivi e alle strategie di esecuzione degli ordini; 2) le modalita' e i criteri da adottare nella diffusione di comunicazioni pubblicitarie e promozionali e di ricerche in materia di investimenti; 3) gli obblighi di comunicazione ai clienti relativi all'esecuzione degli ordini, alla gestione di portafogli, alle operazioni con passivita' potenziali e ai rendiconti di strumenti finanziari o delle disponibilita' liquide dei clienti detenuti dall'impresa; b) correttezza dei comportamenti, ivi inclusi: 1) gli obblighi di acquisizione di informazioni dai clienti o dai potenziali clienti ai fini della valutazione di adeguatezza o di appropriatezza delle operazioni o dei servizi forniti; 2) le misure per eseguire gli ordini alle condizioni piu' favorevoli per i clienti; 3) gli obblighi in materia di gestione degli ordini; 4) l'obbligo di assicurare che la gestione di portafogli si svolga con modalita' aderenti alle specifiche esigenze dei singoli investitori e che quella su base collettiva avvenga nel rispetto degli obiettivi di investimento dell'OICR; 5) le condizioni alle quali possono essere corrisposti o percepiti incentivi. 2-bis. La Banca d'Italia e la Consob disciplinano congiuntamente mediante regolamento, con riferimento alla prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento, nonche' alla gestione collettiva del risparmio, gli obblighi dei soggetti abilitati in materia di: a) governo societario, requisiti generali di organizzazione, sistemi di remunerazione e di incentivazione; b) continuita' dell'attivita'; c) organizzazione amministrativa e contabile, compresa l'istituzione della funzione di cui alla lettera e); d) procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione dei servizi di investimento e delle attivita' di investimento nonche' della gestione collettiva del risparmio; e) controllo della conformita' alle norme; f) gestione del rischio dell'impresa; g) audit interno; h) responsabilita' dell'alta dirigenza; i) trattamento dei reclami; j) operazioni personali; k) esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o attivita'; l) gestione dei conflitti di interesse, potenzialmente pregiudizievoli per i clienti; m) conservazione delle registrazioni; n) procedure anche di controllo interno, per la percezione o corresponsione di incentivi. 2-ter. Per l'esercizio della vigilanza, nelle materie di cui al comma 2-bis, sono competenti: a) la Banca d'Italia per gli aspetti previsti dalle lettere a), b), c), f), g) e h); b) la Consob per gli aspetti previsti dalle lettere d), e), i), j), l), m) e n); c) la Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive funzioni di cui all'art. 5, commi 2 e 3, per gli aspetti previsti dalla lettera k). 2-quater. La Consob, sentita la Banca d'Italia, individua con regolamento: a) le norme di condotta che non si applicano ai rapporti fra gestori di sistemi multilaterali di negoziazione e i partecipanti ai medesimi; b) le condizioni alle quali i soggetti abilitati non sono obbligati a osservare le disposizioni regolamentari di cui al comma 2, lettera b), numero 1), quando prestano i servizi di cui all'art. 1, comma 5, lettere b) ed e); c) la disciplina specifica di condotta applicabile ai rapporti tra soggetti abilitati e clienti professionali; d) le norme di condotta che non si applicano ai rapporti fra soggetti abilitati che prestano i servizi di cui all'art. 1, comma 5, lettere a), b) ed e), e controparti qualificate, intendendosi per tali: 1) le imprese di investimento, le banche, le imprese di assicurazioni, gli OICR, le SGR, le societa' di gestione armonizzate, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106, 107 e 113 del testo unico bancario, le societa' di cui all'art. 18 del testo unico bancario, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i Governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico; 2) le imprese la cui attivita' principale consista nel negoziare per conto proprio merci e strumenti finanziari derivati su merci; 3) le imprese la cui attivita' esclusiva consista nel negoziare per conto proprio nei mercati di strumenti finanziari derivati e, per meri fini di copertura, nei mercati a pronti, purche' esse siano garantite da membri che aderiscono alle controparti centrali di tali mercati, quando la responsabilita' del buon fine dei contratti stipulati da dette imprese spetta a membri che aderiscono alle controparti centrali di tali mercati.; 4) le altre categorie di soggetti privati individuati con regolamento dalla Consob, sentita Banca d'Italia, nel rispetto dei criteri di cui alla direttiva 2004/39/CE e alle relative misure di esecuzione; 5) le categorie corrispondenti a quelle dei numeri precedenti di soggetti di Paesi non appartenenti all'Unione europea. 2-quinquies. La Consob, sentita la Banca d'Italia, individua con regolamento i clienti professionali privati nonche' i criteri di identificazione dei soggetti privati che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali e la relativa procedura di richiesta. 2-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua con regolamento i clienti professionali pubblici nonche' i criteri di identificazione dei soggetti pubblici che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali e la relativa procedura di richiesta." "Art. 62 (Regolamento del mercato). - 1. L'organizzazione e la gestione del mercato sono disciplinate da un regolamento deliberato dall'assemblea ordinaria o dal consiglio di sorveglianza della societa' di gestione ovvero, ove cosi' previsto dallo statuto, dall'organo di amministrazione; il regolamento stabilisce le modalita' di emanazione delle disposizioni di attuazione da parte della societa'. 1-bis. Qualora le azioni della societa' di gestione siano quotate in un mercato regolamentato, il regolamento di cui al comma 1 e' deliberato dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di gestione della societa' medesima. 1-ter. La Consob, in conformita' alle disposizioni della direttiva 2004/39/CE e delle relative misure di esecuzione, individua con regolamento i criteri generali ai quali il regolamento del mercato deve adeguarsi in materia di: a) ammissione di strumenti finanziari alle negoziazioni; b) sospensione ed esclusione di strumenti finanziari dalle negoziazioni nei mercati regolamentati; c) modalita' per assicurare la pubblicita' del regolamento del mercato. 1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter sono adottate sentita la Banca d'Italia per i mercati nei quali sono negoziati all'ingrosso titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonche' per i mercati nei quali sono negoziati gli strumenti previsti dall'art. 1, comma 2, lettera b), e gli strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, tassi di interesse e valute. 2. Le societa' di gestione si dotano di regole e procedure trasparenti e non discrezionali che garantiscono una negoziazione corretta e ordinata nonche' di criteri obiettivi che consentono l'esecuzione efficiente degli ordini. In ogni caso il regolamento del mercato determina: a) le condizioni e le modalita' di ammissione, di esclusione e di sospensione degli operatori e degli strumenti finanziari dalle negoziazioni; b) le condizioni e le modalita' per lo svolgimento delle negoziazioni e gli eventuali obblighi degli operatori e degli emittenti; c) le modalita' di accertamento, pubblicazione e diffusione dei prezzi; d) i tipi di contratti ammessi alle negoziazioni, nonche' i criteri per la determinazione dei quantitativi minimi negoziabili; d-bis) le condizioni e le modalita' per la compensazione, liquidazione e garanzia delle operazioni concluse sui mercati. (315) 2-bis. Il regolamento puo' stabilire che le azioni di societa' controllanti, il cui attivo sia prevalentemente composto dalla partecipazione, diretta o indiretta, in una o piu' societa' con azioni quotate in mercati regolamentati, vengano negoziate in segmento distinto del mercato. 3. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina l'accesso degli operatori al mercato regolamentato, secondo regole trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri oggettivi, nonche' i criteri per la partecipazione diretta o remota al mercato regolamentato e gli obblighi imposti agli operatori derivanti: a) dall'istituzione e dalla gestione del mercato regolamentato; b) dalle disposizioni riguardanti le operazioni eseguite nel mercato; c) dagli standard professionali imposti al personale dei soggetti di cui all'art. 25, comma 1, che sono operanti nel mercato; d) dalle condizioni stabilite, per i partecipanti diversi dai soggetti di cui alla lettera c), a norma dell'art. 25, comma 2; e) dalle regole e procedure per la compensazione e la liquidazione delle operazioni concluse nel mercato regolamentato. 3-bis. La CONSOB determina con proprio regolamento: a) i criteri di trasparenza contabile e di adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema dei controlli interni che le societa' controllate, costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all'Unione europea, devono rispettare affinche' le azioni della societa' controllante possano essere quotate in un mercato regolamentato italiano. Si applica la nozione di controllo di cui all'art. 93; b) le condizioni in presenza delle quali non possono essere quotate le azioni di societa' controllate sottoposte all'attivita' di direzione e coordinamento di altra societa'; c) i criteri di trasparenza e i limiti per l'ammissione alla quotazione sul mercato mobiliare italiano delle societa' finanziarie, il cui patrimonio e' costituito esclusivamente da partecipazioni." "Art. 69 (Liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati). - 1. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, disciplina il funzionamento dei servizi di liquidazione, delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari non derivati, inclusi le modalita' di tempo e gli adempimenti preliminari e complementari. Tale disciplina puo' prevedere che i servizi di liquidazione, esclusa la fase di regolamento finale del contante, siano gestiti da una societa' autorizzata dalla Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB. Per il trasferimento dei titoli nominativi, anche diversi da quelli azionari, la girata puo' essere eseguita e completata ai sensi dell'art. 15, commi 1 e 3, del regio decreto-legge 29 marzo 1942, n. 239. Si applica l'art. 80, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 10. 1-bis. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, determina: a) le risorse finanziarie della societa' di gestione; b) le attivita' connesse e strumentali a quelle di liquidazione; c) i requisiti di organizzazione della societa'; d) i criteri generali per l'ammissione, esclusione e sospensione dei partecipanti; e) i criteri generali in base ai quali la societa' di gestione puo' partecipare direttamente ai sistemi di liquidazione esteri. 1-ter. L'accesso ai servizi di liquidazione, delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari non derivati e' subordinato a criteri non discriminatori, trasparenti e obiettivi. 2. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, puo' disciplinare l'istituzione e il funzionamento di sistemi finalizzati a garantire il buon fine della liquidazione delle operazioni indicate nel comma 1, anche emanando disposizioni concernenti la costituzione e l'amministrazione di fondi di garanzia alimentati da versamenti effettuati dai partecipanti. 3. Ai fondi di garanzia previsti dal comma 2 si applica l'art. 68, comma 2." "Art. 70-bis (Accesso alle controparti centrali e ai sistemi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari). - 1. Le imprese di investimento e le banche comunitarie autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita' di investimento possono accedere alle controparti centrali e ai sistemi di cui agli articoli 68 e 69 per finalizzare o per disporre la finalizzazione delle operazioni su strumenti finanziari. 2. Le societa' di gestione assicurano ai partecipanti ai mercati da esse gestiti il diritto di designare un sistema di compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari effettuate su tali mercati, diverso da quello designato dal mercato stesso, qualora risultino rispettate le seguenti condizioni: a) la presenza di collegamenti e dispositivi fra il sistema di compensazione e liquidazione designato e i sistemi e la struttura del mercato regolamentato per garantire il regolamento efficace ed economico delle operazioni; b) il riconoscimento da parte della Consob che le condizioni tecniche di regolamento delle operazioni concluse nel mercato regolamentato tramite un sistema diverso da quello designato dal mercato stesso siano tali da consentire il regolare e ordinato funzionamento dei mercati. Nei casi di societa' di gestione di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli di Stato il riconoscimento e' effettuato dalla Banca d'Italia. 3. Le societa' di gestione comunicano alla Consob le designazioni effettuate dai partecipanti al mercato ai sensi del comma 2. Tali comunicazioni sono effettuate alla Banca d'Italia nel caso dei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato. 4. Il riconoscimento di cui al comma 2, lettera b), e' effettuato, sentita la Banca d'Italia, nei casi di societa' di gestione di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, nonche' di societa' di gestione di mercati regolamentati di strumenti previsti dall'art. 1, comma 2, lettera d), e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute." "Art. 70-ter (Accordi conclusi dalle societa' di gestione dei mercati regolamentati con controparti centrali o con societa' che gestiscono servizi di liquidazione). - 1. Le societa' di gestione dei mercati regolamentati possono concludere accordi con le controparti centrali o con le societa' che gestiscono servizi di liquidazione di un altro Stato membro al fine di disporre la compensazione o la liquidazione di alcune o tutte le operazioni concluse dai partecipanti al mercato regolamentato. 2. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, puo' opporsi agli accordi di cui al comma 1 qualora, tenuto anche conto delle condizioni previste all'art. 70-bis, comma 2, cio' si renda necessario per preservare l'ordinato funzionamento del mercato regolamentato. A tale fine, la Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, disciplina con regolamento gli adempimenti informativi delle societa' di gestione in occasione degli accordi di cui al comma 1. 3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, per i mercati all'ingrosso dei titoli di Stato." "Art. 72 (Disciplina delle insolvenze di mercato). - 1. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, disciplina con regolamento l'insolvenza di mercato dei soggetti ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione e dei partecipanti alle controparti centrali, stabilendone i presupposti, l'ambito di applicazione e le modalita' di accertamento e di liquidazione. L'insolvenza di mercato e' dichiarata dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia. 2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'apertura, da parte dell'autorita' giudiziaria o amministrativa competente, di una procedura di liquidazione o di risanamento dei soggetti ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione e dei partecipanti alle controparti centrali, costituisce presupposto per la dichiarazione di insolvenza di mercato. Ai fini del presente comma, si applicano le definizioni di «procedura di risanamento» e «procedura di liquidazione» previste dall'art. 1 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170. 3. Ai fini della dichiarazione di cui al comma 1, l'autorita' giudiziaria o amministrativa competente comunica immediatamente alla Consob e alla Banca d'Italia, anche per via telematica, l'apertura della procedura di liquidazione o di risanamento dei soggetti ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione e dei partecipanti alle controparti centrali. 4. La liquidazione delle insolvenze di mercato, inclusi gli adempimenti previsti al comma 6, puo' essere effettuata dalle societa' di gestione previste dall'art. 61, comma 1, per i contratti stipulati nei mercati da esse gestiti, dalle controparti centrali e dai gestori dei sistemi previsti dall'art. 77-bis, rispettivamente per le operazioni da essi garantite e per i contratti stipulati nei sistemi da essi gestiti, e da altri soggetti, conformemente alle disposizioni contenute nella disciplina prevista dal comma 1. Le spese per la gestione della liquidazione delle insolvenze di mercato sono poste a carico dei soggetti che gestiscono i mercati o i sistemi nei quali l'insolvente ha operato. 5. Ai fini della liquidazione delle insolvenze di mercato, le societa' di gestione previste dall'art. 61, comma 1, le controparti centrali, i gestori previsti dall'art. 77-bis e gli altri soggetti possono prevedere clausole di close-out netting per i contratti e per le operazioni previsti al comma 4. Tali clausole sono valide e hanno effetto in conformita' a quanto dalle stesse previsto, anche in caso di apertura di una procedura di risanamento o di una procedura di liquidazione nei confronti dell'insolvente di mercato. Ai fini del presente comma, si applicano le definizioni di «clausola di close-out netting», «procedura di risanamento» e «procedura di liquidazione» previste dall'art. 1 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, anche in assenza di garanzie finanziarie. 6. La procedura di liquidazione dell'insolvenza di mercato si conclude con il rilascio agli aventi diritto, per i crediti residui, di un certificato di credito, comprensivo delle spese sostenute dal creditore stesso, che costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'insolvente per gli effetti dell'art. 474 del codice di procedura civile. 7. Alla liquidazione delle insolvenze di mercato si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni di attuazione della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998, relative al carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli." "Art. 77 (Vigilanza sui sistemi di garanzia dei contratti e di liquidazione).- 1. La vigilanza sui sistemi indicati negli articoli 68 e 69 e sui soggetti che li gestiscono e' esercitata dalla Banca d'Italia, avendo riguardo alla stabilita' e al contenimento del rischio sistemico e dalla Consob, avendo riguardo alla trasparenza e alla tutela degli investitori. A tale fine la Banca d'Italia e la Consob possono richiedere ai gestori dei sistemi e agli operatori la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti in ordine alla liquidazione e garanzia delle operazioni ed effettuare ispezioni. 2. In caso di necessita' e urgenza, la Banca d'Italia adotta, per le finalita' indicate al comma 1, i provvedimenti necessari, anche sostituendosi alle societa' di gestione dei servizi indicati nell'art. 69. 3. Ai gestori dei sistemi e dei servizi indicati negli articoli 68 e 69 si applica l'art. 83." "Art. 77-bis (Sistemi multilaterali di negoziazione).- 1. La Consob individua con proprio regolamento i requisiti minimi di funzionamento dei sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusi gli obblighi dei loro gestori in materia di: a) processo di negoziazione e finalizzazione di operazioni; b) ammissione di strumenti finanziari; c) informazioni fornite al pubblico e agli utenti; d) accesso al sistema; e) controllo dell'ottemperanza da parte degli utenti delle regole del sistema. 2. La Consob: a) puo' chiedere ai soggetti che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione l'esclusione o la sospensione degli strumenti finanziari dalle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione; b) puo' chiedere ai soggetti che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione tutte le informazioni che ritenga utili per i fini di cui alla lettera a); c) vigila, al momento dell'autorizzazione e in via continuativa, che le regole e le procedure adottate dai sistemi multilaterali di negoziazione siano conformi alle disposizioni comunitarie. 3. Salvo quando cio' possa causare danni agli interessi degli investitori o all'ordinato funzionamento del mercato, la Consob richiede la sospensione o l'esclusione di uno strumento finanziario dalle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione nei casi in cui tale strumento finanziario sia ammesso alle negoziazioni in un mercato regolamentato e sia stato oggetto di provvedimento di sospensione o esclusione da parte di autorita' competenti di altri Stati membri. 4. Agli accordi conclusi dai soggetti che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione con le controparti centrali o con le societa' che gestiscono servizi di liquidazione si applica l'art. 70-ter commi 1 e 2. 5. Agli operatori ammessi alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione, diversi dai soggetti abilitati, si applicano gli articoli 8, comma 1, e 10, comma 1. 6. Il provvedimento previsto dal comma 1 e' adottato dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, quando riguarda i sistemi all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonche' di titoli normalmente negoziati sul mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute, e dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, quando riguarda sistemi all'ingrosso di titoli di Stato. Per questi ultimi le attivita' di cui ai commi 2 e 3 sono svolte dalla Banca d'Italia, sentita la Consob." "Art. 166 (Abusivismo). - 1. E' punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da euro 4.130 a euro 10.329 chiunque, senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: a) svolge servizi o attivita' di investimento o di gestione collettiva del risparmio; b) offre in Italia quote o azioni di OICR; c) offre fuori sede, ovvero promuove o colloca mediante tecniche di comunicazione a distanza, strumenti finanziari o servizi o attivita' di investimento. 2. Con la stessa pena e' punito chiunque esercita l'attivita' di promotore finanziario senza essere iscritto nell'albo indicato dall'art. 31. 2-bis. Con la stessa pena e' punito chiunque esercita l'attivita' di controparte centrale di cui al Regolamento (UE) n. 648 del 4 luglio 2012, senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione ivi prevista. 3. Se vi e' fondato sospetto che una societa' svolga servizi o attivita' di investimento o il servizio di gestione collettiva del risparmio ovvero l'attivita' di cui al precedente comma 2-bis senza esservi abilitata ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob denunziano i fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 2409 del codice civile ovvero possono richiedere al tribunale l'adozione dei medesimi provvedimenti. Le spese per l'ispezione sono a carico della societa'." "Art. 190 (Altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari). - 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e i dipendenti di societa' o enti abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste dagli articoli 6; 7, commi 2 e 3; 8, comma 1; 9; 10; 12; 13, comma 2; 21; 22; 24, comma 1; 25; 25-bis, commi 1 e 2; 27, commi 3 e 4; 28, comma 3; 30, commi 3, 4 e 5; 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 33, comma 4; 36, commi 2, 3, 4, 6 e 7; 37; 38, commi 3 e 4; 39, commi 1 e 2; 40, comma 1; 41, commi 2 e 3; 41-bis; 42, commi 1, 3, 4, 6, 7 e 8; 43, commi 7 e 8; 50; 50-bis, commi 2, 4 e 5; 50-ter, comma 4; 50-quater, comma 4; 65; 79-bis; 187-nonies, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla Consob in base ai medesimi articoli, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione dell'art. 18, commi 1 e 2, e dell'art. 33, comma 1, ovvero in caso di esercizio dell'attivita' di consulente finanziario, di promotore finanziario o di gestore di portali in assenza dell'iscrizione negli albi o nel registro di cui, rispettivamente, agli articoli 18-bis, 31 e 50-quinquies. 2. La stessa sanzione si applica: a) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle societa' di gestione del mercato, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal capo I del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse; b) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle societa' di gestione accentrata, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal titolo II della parte III e di quelle emanate in base ad esse; b-bis) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione degli intermediari indicati nell'art. 79-quater per inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 83-novies, comma 1, lettere c), d), e) ed f), 83-duodecies, e di quelle emanate in base ad esse; c) agli organizzatori e agli operatori dei sistemi di scambi di fondi interbancari, ai soggetti che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione ed agli internalizzatori sistematici, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dai capi II e II-bis del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse; d) ai soggetti che gestiscono sistemi indicati negli articoli 68 e 69, comma 2, o che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione della societa' indicata nell'art. 69, comma 1, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 68, 69, 70-bis e 77, comma 1, e di quelle applicative delle medesime; d-bis) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle imprese di assicurazione, nel caso in cui non osservino le disposizioni previste dall'art. 25-bis, commi 1 e 2, e quelle emanate in base ad esse; d-ter) agli operatori ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'art. 25, comma 3. d-quater) ai membri dell'organismo dei consulenti finanziari in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'art. 18-bis e di quelle emanate in base ad esso; d-quinquies) ai membri dell'organismo dei promotori finanziari in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'art. 31 e di quelle emanate in base ad esso; d-sexies) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione degli emittenti azioni in caso di inosservanza di quanto previsto dall'art. 83-undecies, comma 1 . 3. Le sanzioni previste dai commi 1 e 2 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo nelle societa' o negli enti ivi indicati, i quali abbiano violato le disposizioni indicate nei medesimi commi o non abbiano vigilato, in conformita' dei doveri inerenti al loro ufficio, affinche' le disposizioni stesse non fossero da altri violate. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione delle disposizioni previste dall'art. 8, commi da 2 a 6. 3-bis. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nei soggetti abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste dall'art. 6, comma 2-bis, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate in base al medesimo comma dalla Banca d'Italia, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a cinquecentomila euro. 4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica l'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.". - Il testo dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O., cosi' recita: "Art. 16 (Pagamento in misura ridotta).- E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi e' stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, puo' stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma. Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.". - Il testo dell'art. 190 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, cosi' recita: "Art. 190 (Altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari). - 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e i dipendenti di societa' o enti abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste dagli articoli 6; 7, commi 2 e 3; 8, comma 1; 9; 10; 12; 13, comma 2; 21; 22; 24, comma 1; 25; 25-bis, commi 1 e 2; 27, commi 3 e 4; 28, comma 3; 30, commi 3, 4 e 5; 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 33, comma 4; 36, commi 2, 3, 4, 6 e 7; 37; 38, commi 3 e 4; 39, commi 1 e 2; 40, comma 1; 41, commi 2 e 3; 41-bis; 42, commi 1, 3, 4, 6, 7 e 8; 43, commi 7 e 8; 50; 50-bis, commi 2, 4 e 5; 50-ter, comma 4; 50-quater, comma 4; 65; 79-bis; 187-nonies, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla Consob in base ai medesimi articoli, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione dell'art. 18, commi 1 e 2, e dell'art. 33, comma 1, ovvero in caso di esercizio dell'attivita' di consulente finanziario, di promotore finanziario o di gestore di portali in assenza dell'iscrizione negli albi o nel registro di cui, rispettivamente, agli articoli 18-bis, 31 e 50-quinquies. 2. La stessa sanzione si applica: a) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle societa' di gestione del mercato, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal capo I del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse; b) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle societa' di gestione accentrata, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal titolo II della parte III e di quelle emanate in base ad esse; b-bis) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione degli intermediari indicati nell'art. 79-quater per inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 83-novies, comma 1, lettere c), d), e) ed f), 83-duodecies, e di quelle emanate in base ad esse; c) agli organizzatori e agli operatori dei sistemi di scambi di fondi interbancari, ai soggetti che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione ed agli internalizzatori sistematici, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dai capi II e II-bis del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse; d) ai soggetti che gestiscono sistemi indicati negli articoli 68, 69, comma 2, e 70 o che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione della societa' indicata nell'art. 69, comma 1, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 68, 69, 70, 70- bis e 77, comma 1, e di quelle applicative delle medesime; d-bis) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle imprese di assicurazione, nel caso in cui non osservino le disposizioni previste dall'art. 25-bis, commi 1 e 2, e quelle emanate in base ad esse; d-ter) agli operatori ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'art. 25, comma 3. d-quater) ai membri dell'organismo dei consulenti finanziari in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'art. 18-bis e di quelle emanate in base ad esso; d-quinquies) ai membri dell'organismo dei promotori finanziari in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'art. 31 e di quelle emanate in base ad esso; d-sexies) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione degli emittenti azioni in caso di inosservanza di quanto previsto dall'art. 83-undecies, comma 1. 3. Le sanzioni previste dai commi 1 e 2 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo nelle societa' o negli enti ivi indicati, i quali abbiano violato le disposizioni indicate nei medesimi commi o non abbiano vigilato, in conformita' dei doveri inerenti al loro ufficio, affinche' le disposizioni stesse non fossero da altri violate. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione delle disposizioni previste dall'art. 8, commi da 2 a 6. 3-bis. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nei soggetti abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste dall'art. 6, comma 2-bis, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate in base al medesimo comma dalla Banca d'Italia, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a cinquecentomila euro. 4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica l'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.". |
| Art. 34
Clausola di invarianza finanziaria
1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 13, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 6 agosto 2013
NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei ministri
Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
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