Gazzetta n. 194 del 20 agosto 2013 (vai al sommario)
LEGGE 6 agosto 2013, n. 97
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1
Disposizioni volte a porre rimedio al non corretto recepimento della
direttiva 2004/38/CE relativa al diritto di circolazione e di
soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari. Procedura
di infrazione 2011/2053.

1. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 2, lettera b), le parole: «dallo Stato del cittadino dell'Unione» sono sostituite dalle seguenti: «con documentazione ufficiale»;
b) all'articolo 5, comma 5, le parole: «, secondo la legge nazionale,» sono soppresse;
c) all'articolo 9:
1) al comma 3-bis, le parole: «, con particolare riguardo alle spese afferenti all'alloggio, sia esso in locazione, in comodato, di proprieta' o detenuto in base a un altro diritto soggettivo» sono soppresse;
2) al comma 5, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), documentazione ufficiale attestante l'esistenza di una stabile relazione con il cittadino dell'Unione»;
d) all'articolo 10, comma 3, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
«d-bis) nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), di documentazione ufficiale attestante l'esistenza di una stabile relazione con il cittadino dell'Unione».
2. All'articolo 183-ter, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: «lettera a),» sono soppresse.
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 6
febbraio 2007, n. 30, come modificato dalla presente legge,
cosi' recita:
"Art. 3 (Aventi diritto). - 1. Il presente decreto
legislativo si applica a qualsiasi cittadino dell'Unione
che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da
quello di cui ha la cittadinanza, nonche' ai suoi familiari
ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), che accompagnino
o raggiungano il cittadino medesimo.
2. Senza pregiudizio del diritto personale di libera
circolazione e di soggiorno dell'interessato, lo Stato
membro ospitante, conformemente alla sua legislazione
nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti
persone:
a) ogni altro familiare, qualunque sia la sua
cittadinanza, non definito all'art. 2, comma 1, lettera b),
se e' a carico o convive, nel paese di provenienza, con il
cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a
titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che
il cittadino dell'Unione lo assista personalmente;
b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia
una relazione stabile debitamente attestata con
documentazione ufficiale.
3. Lo Stato membro ospitante effettua un esame
approfondito della situazione personale e giustifica
l'eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno.".
- Il testo degli articoli 9 e 10 del citato decreto
legislativo n. 30 del 2007, come modificati dalla presente
legge, cosi' recita:
"Art. 9 (Formalita' amministrative per i cittadini
dell'Unione ed i loro familiari). - 1. Al cittadino
dell'Unione che intende soggiornare in Italia, ai sensi
dell'art. 7 per un periodo superiore a tre mesi, si applica
la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, ed il nuovo regolamento
anagrafico della popolazione residente, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, l'iscrizione e'
comunque richiesta trascorsi tre mesi dall'ingresso ed e'
rilasciata immediatamente una attestazione contenente
l'indicazione del nome e della dimora del richiedente,
nonche' la data della richiesta.
3. Oltre a quanto previsto per i cittadini italiani
dalla normativa di cui al comma 1, per l'iscrizione
anagrafica di cui al comma 2, il cittadino dell'Unione deve
produrre la documentazione attestante:
a) l'attivita' lavorativa, subordinata o autonoma,
esercitata se l'iscrizione e' richiesta ai sensi dell'art.
7, comma 1, lettera a);
b) la disponibilita' di risorse economiche sufficienti
per se' e per i propri familiari, secondo i criteri di cui
all'art. 29, comma 3, lettera b), del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' la titolarita'
di una assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo
comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi nel
territorio nazionale, se l'iscrizione e' richiesta ai sensi
dell'art. 7, comma 1, lettera b);
c) l'iscrizione presso un istituto pubblico o privato
riconosciuto dalla vigente normativa e la titolarita' di
un'assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque
denominato idoneo a coprire tutti i rischi, nonche' la
disponibilita' di risorse economiche sufficienti per se' e
per i propri familiari, secondo i criteri di cui all'art.
29, comma 3, lettera b), del citato decreto legislativo n.
286 del 1998, se l'iscrizione e' richiesta ai sensi
dell'art. 7, comma 1, lettera c).
3-bis. Ai fini della verifica della sussistenza del
requisito della disponibilita' delle risorse economiche
sufficienti al soggiorno, di cui al comma 3, lettere b) e
c), deve, in ogni caso, essere valutata la situazione
complessiva personale dell'interessato.
4. Il cittadino dell'Unione puo' dimostrare di
disporre, per se' e per i propri familiari, di risorse
economiche sufficienti a non gravare sul sistema di
assistenza pubblica, anche attraverso la dichiarazione di
cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5. Ai fini dell'iscrizione anagrafica, oltre a quanto
previsto per i cittadini italiani dalla normativa di cui al
comma 1, i familiari del cittadino dell'Unione europea che
non hanno un autonomo diritto di soggiorno devono
presentare, in conformita' alle disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a) un documento di identita' o il passaporto in corso
di validita' ;
b) un documento rilasciato dall'autorita' competente
del Paese di origine o provenienza che attesti la qualita'
di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico
ovvero di membro del nucleo familiare ovvero familiare
affetto da gravi problemi di salute, che richiedono
l'assistenza personale del cittadino dell'Unione, titolare
di un autonomo diritto di soggiorno;
c) l'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica
del familiare cittadino dell'Unione.
c-bis) nei casi di cui all'art. 3, comma 2, lettera b),
documentazione ufficiale attestante l'esistenza di una
stabile relazione con il cittadino dell'Unione.
6. Salvo quanto previsto dal presente decreto, per
l'iscrizione anagrafica ed il rilascio della ricevuta di
iscrizione e del relativo documento di identita' si
applicano le medesime disposizioni previste per il
cittadino italiano.
7. Le richieste di iscrizioni anagrafiche dei familiari
del cittadino dell'Unione che non abbiano la cittadinanza
di uno Stato membro sono trasmesse, ai sensi dell'art. 6,
comma 7, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, a
cura delle amministrazioni comunali alla Questura
competente per territorio."
"Art. 10 (Carta di soggiorno per i familiari del
cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro dell'Unione europea). - 1. I familiari del
cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro, di cui all'art. 2, trascorsi tre mesi
dall'ingresso nel territorio nazionale, richiedono alla
questura competente per territorio di residenza la «Carta
di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione»,
redatta su modello conforme a quello stabilito con decreto
del Ministro dell'interno da emanarsi entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto,
e' rilasciato il titolo di soggiorno previsto dalla
normativa vigente alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
2. Al momento della richiesta di rilascio della carta
di soggiorno, al familiare del cittadino dell'Unione e'
rilasciata una ricevuta secondo il modello definito con
decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1.
3. Per il rilascio della Carta di soggiorno, e'
richiesta la presentazione:
a) del passaporto o documento equivalente, in corso di
validita' ;
b) di un documento rilasciato dall'autorita' competente
del Paese di origine o provenienza che attesti la qualita'
di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico
ovvero di membro del nucleo familiare ovvero del familiare
affetto da gravi problemi di salute, che richiedono
l'assistenza personale del cittadino dell'Unione, titolare
di un autonomo diritto di soggiorno ;
c) dell'attestato della richiesta d'iscrizione
anagrafica del familiare cittadino dell'Unione;
d) della fotografia dell'interessato, in formato
tessera, in quattro esemplari.
d-bis) nei casi di cui all'art. 3, comma 2, lettera b),
di documentazione ufficiale attestante l'esistenza di una
stabile relazione con il cittadino dell'Unione.
4. La carta di soggiorno di familiare di un cittadino
dell'Unione ha una validita' di cinque anni dalla data del
rilascio.
5. La carta di soggiorno mantiene la propria validita'
anche in caso di assenze temporanee del titolare non
superiori a sei mesi l'anno, nonche' di assenze di durata
superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero di
assenze fino a dodici mesi consecutivi per rilevanti
motivi, quali la gravidanza e la maternita', malattia
grave, studi o formazione professionale o distacco per
motivi di lavoro in un altro Stato; e' onere
dell'interessato esibire la documentazione atta a
dimostrare i fatti che consentono la perduranza di
validita'.
6. Il rilascio della carta di soggiorno di cui al comma
1 e' gratuito, salvo il rimborso del costo degli stampati e
del materiale usato per il documento.".
- Il testo dell'art. 183-ter del decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1989, n. 182, S.O., come
modificato dalla presente legge, cosi' recita:
"Art. 183-ter (Esecuzione della misura di sicurezza
dell'allontanamento del cittadino di uno Stato membro
dell'Unione europea e di un suo familiare). - 1.
L'allontanamento del cittadino di uno Stato membro
dell'Unione europea o di un suo familiare, di cui agli
articoli 2, comma 1, lettera b), e 3, comma 2, del decreto
legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e' disposto in
conformita' ai criteri ed alle modalita' fissati dall'art.
20 del medesimo decreto legislativo".
 
Art. 2
Disposizioni in materia di prestazione transfrontaliera di servizi
dei consulenti di proprieta' industriale. Caso EU Pilot
2066/11/MARK.

1. All'articolo 203 del codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 4 e' abrogato.
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 203 del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprieta' industriale,
a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2005, n. 52,
S.O., come modificato dalla presente legge, cosi' recita:
"Art. 203 (Requisiti per l'iscrizione). - 1. Puo'
essere iscritta all'Albo dei consulenti in proprieta'
industriale abilitati qualsiasi persona fisica che:
a) abbia il godimento dei diritti civili
nell'ordinamento nazionale e sia persona di buona condotta
civile e morale;
b) sia cittadino italiano ovvero cittadino degli Stati
membri dell'Unione europea ovvero cittadino di Stati esteri
nei cui confronti vige un regime di reciprocita';
c) abbia un domicilio professionale in Italia o
nell'Unione europea se si tratta di cittadino di uno Stato
membro di essa, il requisito del domicilio professionale in
Italia non e' richiesto se si tratti di un cittadino di
Stati extra comunitari che consentano ai cittadini italiani
l'iscrizione a corrispondenti albi senza tale requisito;
d) abbia superato l'esame di abilitazione, di cui
all'art. 207 o abbia superato la prova attitudinale
prevista per i consulenti in proprieta' industriale al
comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 115.
2. L'iscrizione e' effettuata dal Consiglio dell'ordine
su presentazione di una istanza accompagnata dai documenti
comprovanti il possesso dei requisiti di cui al comma 1
ovvero includente le autocertificazioni previste per legge.
L'avvenuta iscrizione e' prontamente comunicata dal
Consiglio all'Ufficio italiano brevetti e marchi.
3. I soggetti di cui all'art. 201, comma 4-bis, che
intendono esercitare l'attivita' di rappresentanza in
Italia a titolo occasionale e temporaneo si considerano
automaticamente iscritti all'albo dei consulenti in
proprieta' industriale, previa trasmissione da parte
dell'autorita' competente della dichiarazione preventiva di
cui all'art. 10, del decreto legislativo 9 novembre 2007,
n. 206. L'iscrizione rileva ai soli fini dell'applicazione
delle norme professionali, di carattere professionale,
legale o amministrativo, direttamente connesse alla
qualifica professionale.
4. (abrogato).".
 
Art. 3
Disposizioni relative alla libera prestazione e all'esercizio stabile
dell'attivita' di guida turistica da parte di cittadini dell'Unione
europea. Caso EU Pilot 4277/12/MARK.

1. L'abilitazione alla professione di guida turistica e' valida su tutto il territorio nazionale. Ai fini dell'esercizio stabile in Italia dell'attivita' di guida turistica, il riconoscimento ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, della qualifica professionale conseguita da un cittadino dell'Unione europea in un altro Stato membro ha efficacia su tutto il territorio nazionale.
2. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, i cittadini dell'Unione europea abilitati allo svolgimento dell'attivita' di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessita' di alcuna autorizzazione ne' abilitazione, sia essa generale o specifica.
3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione.
Note all'art. 3:
- Il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
(Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche'
della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate
direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito
dell'adesione di Bulgaria e Romania) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2007, n. 261, S.O.
 
Art. 4
Modifica al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in materia di
ordinamento e mercato del turismo. Procedura di infrazione
2012/4094.

1. All'articolo 51 del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il fondo nazionale di garanzia, di cui al comma 1, e' alimentato annualmente da una quota pari al 4 per cento dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 50, comma 1, che e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al predetto fondo, anche per la eventuale stipula di contratti assicurativi in favore del fondo stesso».
Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 51 del decreto legislativo 23
maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema
di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'art. 14
della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche' attuazione
della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di
multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le
vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di
scambio), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno
2011, n. 129, S.O., come modificato dalla presente legge,
cosi' recita:
"Art. 51 (Fondo nazionale di garanzia). - 1. Presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo
sviluppo e la competitivita' del turismo opera il fondo
nazionale di garanzia, per consentire, in caso di
insolvenza o di fallimento del venditore o
dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il
rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all'estero,
nonche' per fornire una immediata disponibilita' economica
in caso di rientro forzato di turisti da Paesi
extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o
meno al comportamento dell'organizzatore.
2. Il fondo e' alimentato annualmente da una quota pari
al quattro per cento dell'ammontare del premio delle
polizze di assicurazione obbligatoria di cui all'art. 50,
comma 1, che e' versata all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, al fondo di cui al comma 1,
anche per la eventuale stipula di contratti assicurativi in
favore dello stesso Fondo Nazionale di Garanzia.
3. Il fondo interviene, per le finalita' di cui al
comma 1, nei limiti dell'importo corrispondente alla quota
cosi' come determinata ai sensi del comma 2.
4. Le istanze di rimborso al fondo non sono soggette ad
alcun termine di decadenza, fatta salva comunque la
prescrizione del diritto al rimborso.
5. Il fondo potra' avvalersi del diritto di rivalsa nei
confronti del soggetto inadempiente.
6. Le modalita' di gestione e di funzionamento del
fondo sono determinate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri o con decreto del Ministro delegato,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministero dello sviluppo economico.".
 
Art. 5
Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, recante
attuazione della direttiva 98/5/CE, in materia di societa' tra
avvocati. Caso EU Pilot 1753/11/MARK.

1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 35:
1) al comma 1, le parole: «, purche' almeno uno degli altri soci sia in possesso del titolo di avvocato» sono soppresse;
2) al comma 2, le parole: «socio in possesso del titolo di avvocato» sono sostituite dalle seguenti: «professionista in possesso del titolo di avvocato»;
b) all'articolo 36, comma 4, le parole: «socio in possesso del titolo di avvocato» sono sostituite dalle seguenti: «professionista in possesso del titolo di avvocato».
Note all'art. 5:
- Il testo degli aarticoli 35 e 36 del decreto
legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 (Modifiche al decreto
legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, recante attuazione
della direttiva 98/5/CE in materia di societa' tra
avvocati. Caso EU Pilot 1753/11/MARK), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2001, n. 79, S.O., come
modificati dalla presente legge, cosi' recita:
"Art. 35 (Partecipazione a societa' tra avvocati). - 1.
Gli avvocati stabiliti, provenienti anche da Stati membri
diversi, possono essere soci di una societa' tra avvocati
costituita ai sensi e per le finalita' di cui all'art. 16,
comma 1.
2. Per l'esercizio dell'attivita' di rappresentanza,
assistenza e difesa in giudizio il socio che sia avvocato
stabilito e' tenuto ad agire di intesa con altro
professionista in possesso del titolo di avvocato,
abilitato ad esercitare davanti all'autorita' adita o
procedente. L'intesa e' disciplinata dalle disposizioni di
cui all'art. 8.
3. La societa' tra avvocati cui partecipano avvocati
stabiliti e' soggetta alle disposizioni del titolo II del
presente decreto e a tutte le disposizioni legislative,
professionali e deontologiche ivi richiamate."
"Art. 36 (Sede secondaria di societa'). - 1. Le
societa' costituite in uno degli altri Stati membri, anche
secondo tipi diversi da quello indicato nell'art. 16,
possono svolgere in Italia l'attivita' professionale di
rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio tramite
propri soci, nell'ambito di una sede secondaria con
rappresentanza stabile, purche' tutti i soci siano
professionisti esercenti la professione di avvocato.
2. La societa' si considera costituita tra persone non
esercenti l'attivita' professionale di avvocato, qualora il
capitale sociale sia detenuto in tutto o in parte ovvero la
ragione sociale sia utilizzata o il potere decisionale
venga esercitato, anche di fatto, da persone prive di uno
dei titoli professionali di cui all'art. 2 ovvero del
titolo di avvocato.
3. Per l'esercizio dell'attivita' professionale di cui
al comma 1, la societa' deve inoltre assicurare, anche
mediante specifica previsione dell'atto costitutivo, la
personalita' della prestazione; il diritto del cliente di
scegliere il proprio difensore, la piena indipendenza
dell'avvocato nello svolgimento dell'attivita'
professionale e la sua responsabilita' personale, la
soggezione della societa' ad un concorrente regime di
responsabilita' e alle regole deontologiche proprie delle
professioni intellettuali e specifiche della professione di
avvocato.
4. Per l'attivita' di rappresentanza, assistenza e
difesa in giudizio il socio che sia avvocato stabilito e'
tenuto ad agire d'intesa con altro professionista in
possesso del titolo di avvocato, abilitato ad esercitare
davanti all'autorita' adita o procedente.".
 
Art. 6
Modifica al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante
disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e
forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della
direttiva 2009/81/CE.

1. All'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, le parole: «un accordo o intesa internazionale conclusi tra l'Italia e uno o piu' Stati membri, tra l'Italia e uno o piu' Paesi terzi o tra l'Italia e uno o piu' Stati membri e uno o piu' Paesi terzi» sono sostituite dalle seguenti: «un accordo o intesa internazionale conclusi tra l'Italia e uno o piu' Paesi terzi o tra l'Italia e uno o piu' Stati membri e uno o piu' Paesi terzi».
Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 15
novembre 2011, n. 208 (Modifiche al decreto legislativo 15
novembre 2011, n. 208, recante disciplina dei contratti
pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei
settori della difesa e sicurezza in attuazione della
direttiva 2009/81/CE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
4 aprile 2001, n. 79, S.O., come modificato dalla presente
legge, cosi' recita:
"Art. 6 (Contratti esclusi e esclusioni specifiche.
Utilizzo delle esclusioni). - 1. Il presente decreto non si
applica ai contratti disciplinati da:
a) norme procedurali specifiche in base a un accordo o
intesa internazionale conclusi tra l'Italia e uno o piu'
Paesi terzi o tra l'Italia e uno o piu' Stati membri e uno
o piu' Paesi terzi;
b) norme procedurali specifiche in base a un accordo o
intesa internazionale conclusi in relazione alla presenza
di truppe di stanza e concernenti imprese stabilite nello
Stato italiano o in un Paese terzo;
c) norme procedurali specifiche di un'organizzazione
internazionale che si approvvigiona per le proprie
finalita'; non si applica altresi' a contratti che devono
essere aggiudicati da una stazione appaltante appartenente
allo Stato italiano in conformita' a tali norme.
2. Il presente decreto non si applica altresi' ai
seguenti casi:
a) ai contratti nel settore della difesa, relativi alla
produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale
bellico di cui all'elenco adottato dal Consiglio della
Comunita' europea con la decisione 255/58, che siano
destinati a fini specificatamente militari e per i quali lo
Stato ritiene di adottare misure necessarie alla tutela
degli interessi essenziali della propria sicurezza;
b) ai contratti per i quali l'applicazione delle
disposizioni del presente decreto obbligherebbe lo Stato
italiano a fornire informazioni la cui divulgazione e'
considerata contraria agli interessi essenziali della sua
sicurezza, previa adozione del provvedimento di
segretazione;
c) ai contratti per attivita' d'intelligence;
d) ai contratti aggiudicati nel quadro di un programma
di cooperazione basato su ricerca e sviluppo, condotto
congiuntamente dall'Italia e almeno uno Stato membro per lo
sviluppo di un nuovo prodotto e, ove possibile, nelle fasi
successive di tutto o parte del ciclo di vita di tale
prodotto. Dopo la conclusione di un siffatto programma di
cooperazione unicamente tra l'Italia e uno o altri Stati
membri, gli stessi comunicano alla Commissione europea
l'incidenza della quota di ricerca e sviluppo in relazione
al costo globale del programma, l'accordo di ripartizione
dei costi nonche', se del caso, la quota ipotizzata di
acquisti per ciascuno Stato membro;
e) ai contratti aggiudicati in un paese terzo, anche
per commesse civili, quando le forze operano al di fuori
del territorio dell'Unione, se le esigenze operative
richiedono che siano conclusi con operatori economici
localizzati nell'area delle operazioni; a tal fine sono
considerate commesse civili i contratti diversi da quelli
di cui all'art. 2;
f) ai contratti di servizi aventi per oggetto
l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative
modalita' finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o
altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;
g) ai contratti aggiudicati dal governo italiano a un
altro governo e concernenti:
1) la fornitura di materiale militare o di materiale
sensibile;
2) lavori e servizi direttamente collegati a tale
materiale;
3) lavori e servizi per fini specificatamente militari,
o lavori e servizi sensibili;
h) ai servizi di arbitrato e di conciliazione;
i) ai servizi finanziari, ad eccezione dei servizi
assicurativi;
l) ai contratti d'impiego;
m) ai servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i
cui benefici appartengono esclusivamente
all'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
perche' li usi nell'esercizio della sua attivita', a
condizione che la prestazione del servizio sia interamente
retribuita da tale amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore.
3. Nessuna delle norme, procedure, programmi, accordi,
intese o appalti menzionati ai commi 1 e 2 puo' essere
utilizzata allo scopo di non applicare le disposizioni del
presente decreto.".
 
Art. 7
Modifiche alla disciplina in materia di accesso ai posti di lavoro
presso le pubbliche amministrazioni. Casi EU Pilot 1769/11/JUST e
2368/11/HOME.

1. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «Unione europea» sono inserite le seguenti: «e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente»;
b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
3-ter. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca per le assunzioni al pubblico impiego nella provincia autonoma di Bolzano».
2. All'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, dopo la parola: «rifugiato» sono inserite le seguenti: «e dello status di protezione sussidiaria».
Note all'art. 7:
- Il testo dell'art. 38 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 (Modifiche alla disciplina in materia di
accesso ai posti di lavoro presso le pubbliche
amministrazioni. Casi Eu Pilot 1769/11/JUST e
2368/11/HOME); pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16
dicembre 2011, n. 292; come modificato dalla presente
legge, cosi' recita:
"Art. 38 (Accesso dei cittadini degli Stati membri
della Unione europea (Art. 37 d.lgs n. 29 del 1993, come
modificato dall'art. 24 del d.lgs n. 80 del 1998).
In vigore dal 7 aprile 2012.
1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e
i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente possono accedere ai posti
di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non
implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri,
ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono
individuati i posti e le funzioni per i quali non puo'
prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana,
nonche' i requisiti indispensabili all'accesso dei
cittadini di cui al comma 1.
3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina
adottata al livello dell'Unione europea, all'equiparazione
dei titoli di studio e professionali provvede la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, sentito il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. Secondo le disposizioni
del primo periodo e' altresi' stabilita l'equivalenza tra i
titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini
dell'ammissione al concorso e della nomina.
3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si
applicano ai cittadini di paesi terzi che siano titolari
del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato
ovvero dello status di protezione sussidiaria.
3-ter. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni
di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza
della lingua italiana e di quella tedesca per le assunzioni
al pubblico impiego nella provincia autonoma di Bolzano.".
- Il testo dell'art. 25, del decreto legislativo 19
novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva
2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a
cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del
rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione
internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della
protezione riconosciuta.); come modificato dalla presente
legge, cosi' recita:
"Art. 25 (Accesso all'occupazione). - 1. I titolari
dello status di rifugiato e dello status di protezione
sussidiaria hanno diritto di godere del medesimo
trattamento previsto per il cittadino italiano in materia
di lavoro subordinato, lavoro autonomo, per l'iscrizione
agli albi professionali, per la formazione professionale e
per il tirocinio sul luogo di lavoro.
2. E' consentito al titolare dello status di rifugiato
e dello status di protezione sussidiaria l'accesso al
pubblico impiego, con le modalita' e le limitazioni
previste per i cittadini dell'Unione europea.".
 
Art. 8
Modifica al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di
tassazione di aeromobili. Caso EU Pilot 3192/12/TAXU.

1. Il comma 14-bis dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' sostituito dal seguente:
«14-bis. L'imposta di cui al comma 11 si applica anche agli aeromobili non immatricolati nel Registro aeronautico nazionale tenuto dall'ENAC, la cui permanenza nel territorio italiano si protragga per una durata anche non continuativa superiore a sei mesi nell'arco di dodici mesi. L'imposta e' dovuta a partire dal mese in cui il limite di sei mesi e' superato. Superato tale limite, se la sosta nel territorio italiano si protrae per un periodo inferiore all'anno, l'imposta e' pari a un dodicesimo degli importi stabiliti nel comma 11 per ciascun mese fino a quello di partenza dal territorio dello Stato. L'imposta deve essere corrisposta prima che il velivolo rientri nel territorio estero. Sono esenti dall'imposta gli aeromobili di Stati esteri, ivi compresi quelli militari, oltre a quelli indicati nel comma 14».
Note all'art. 8:
- Il testo dell'art. 16 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214 (Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre
2011, n. 284, S.O., come modificato dalla presente legge,
cosi' recita:
"Art. 16 (Disposizioni per la tassazione di auto di
lusso, imbarcazioni ed aerei).
In vigore dal 22 giugno 2013
1. Al comma 21 dell'art. 23 del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente: «A partire dall'anno 2012 l'addizionale erariale
della tassa automobilistica di cui al primo periodo e'
fissata in euro 20 per ogni chilowatt di potenza del
veicolo superiore a centottantacinque chilowatt.».
2. Dal 1° maggio di ogni anno le unita' da diporto sono
soggette al pagamento di una tassa annuale nelle misure di
seguito indicate:
a) ;
b) ;
c) euro 870 per le unita' con scafo di lunghezza da
14,01 a 17 metri;
d) euro 1.300 per le unita' con scafo di lunghezza da
17,01 a 20 metri;
e) euro 4.400 per le unita' con scafo di lunghezza da
20,01 a 24 metri;
f) euro 7.800 per le unita' con scafo di lunghezza da
24,01 a 34 metri;
g) euro 12.500 per le unita' con scafo di lunghezza da
34,01 a 44 metri;
h) euro 16.000 per le unita' con scafo di lunghezza da
44,01 a 54 metri;
i) euro 21.500 per le unita' con scafo di lunghezza da
54,01 a 64 metri;
l) euro 25.000 per le unita' con scafo di lunghezza
superiore a 64 metri.
3. La tassa e' ridotta alla meta' per le unita' con
scafo di lunghezza fino a 12 metri, utilizzate
esclusivamente dai proprietari residenti, come propri
ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle
isole minori e nella Laguna di Venezia, nonche' per le
unita' di cui al comma 2 a vela con motore ausiliario il
cui rapporto fra superficie velica e potenza del motore
espresso in Kw non sia inferiore a 0.5.
4. La tassa non si applica alle unita' di proprieta' o
in uso allo Stato e ad altri enti pubblici, a quelle
obbligatorie di salvataggio, ai battelli di servizio,
purche' questi rechino l'indicazione dell'unita' da diporto
al cui servizio sono posti, e alle unita' in uso dei
soggetti di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n.
104, affetti da patologie che richiedono l'utilizzo
permanente delle medesime.
5. Sono esenti dalla tassa di cui al comma 2 le unita'
da diporto possedute ed utilizzate da enti ed associazioni
di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza
sanitaria e pronto soccorso.
5-bis. La tassa di cui al comma 2 non e' dovuta per le
unita' nuove con targa di prova, nella disponibilita' a
qualsiasi titolo del cantiere costruttore, manutentore o
del distributore, ovvero per quelle usate ritirate dai
medesimi cantieri o distributori con mandato di vendita e
in attesa del perfezionamento dell'atto, ovvero per le
unita' che siano rinvenienti da contratti di locazione
finanziaria risolti per inadempienza dell'utilizzatore.
Allo scopo di sviluppare la nautica da diporto, la tassa
non si applica alle unita' di cui ai commi 2 e 3 per il
primo anno dalla prima immatricolazione.
6. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui
ai commi 2 e 3 la lunghezza e' misurata secondo le norme
armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti
e delle imbarcazioni da diporto.
7. Sono tenuti al pagamento della tassa di cui al comma
2 i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto
di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di
locazione anche finanziaria per la durata della stessa,
residenti nel territorio dello Stato, nonche' le stabili
organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti, che
posseggano, o ai quali sia attribuibile il possesso di
unita' da diporto. La tassa non si applica ai soggetti non
residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia che
posseggano unita' da diporto, sempre che il loro possesso
non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia,
nonche' alle unita' bene strumentale di aziende di
locazione e noleggio. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' ed i
termini di pagamento della tassa, di comunicazione dei dati
identificativi dell'unita' da diporto e delle informazioni
necessarie all'attivita' di controllo. I pagamenti sono
eseguiti anche con moneta elettronica senza oneri a carico
del bilancio dello Stato. Il gettito della tassa di cui al
comma 2 affluisce all'entrata del bilancio dello Stato.
8.
9. Le Capitanerie di porto, le forze preposte alla
tutela della sicurezza e alla vigilanza in mare, nonche' le
altre forze preposte alla pubblica sicurezza o gli altri
organi di polizia giudiziaria e tributaria vigilano sul
corretto assolvimento degli obblighi derivanti dalle
disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 del presente articolo
ed elevano, in caso di violazione, apposito processo
verbale di constatazione che trasmettono alla direzione
provinciale dell'Agenzia delle entrate competente per
territorio, in relazione al luogo della commissione della
violazione, per l'accertamento della stessa. Per
l'accertamento, la riscossione e il contenzioso si
applicano le disposizioni in materia di imposte sui
redditi; per l'irrogazione delle sanzioni si applicano le
disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472, esclusa la definizione ivi prevista. Le
violazioni possono essere definite entro sessanta giorni
dalla elevazione del processo verbale di constatazione
mediante il pagamento dell'imposta e della sanzione minima
ridotta al cinquanta per cento. Le controversie concernenti
l'imposta di cui al comma 2 sono devolute alla
giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
10. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento
dell'imposta di cui al comma 2 si applica una sanzione
amministrativa tributaria dal 200 al 300 per cento
dell'importo non versato, oltre all'importo della tassa
dovuta.
10-bis. E' istituita l'imposta erariale sui voli dei
passeggeri di aerotaxi. L'imposta e' applicata anche sui
voli taxi effettuati tramite elicottero. L'imposta e' a
carico del passeggero ed e' versata dal vettore. L'imposta,
dovuta per ciascun passeggero e all'effettuazione di
ciascuna tratta, e' fissata in misura pari a:
a) euro 10 in caso di tragitto non superiore a 100
chilometri;
b) euro 100 in caso di tragitto superiore a 100
chilometri e non superiore a 1.500 chilometri;
c) euro 200 in caso di tragitto superiore a 1.500
chilometri.
11. E' istituita l'imposta erariale sugli aeromobili
privati, di cui all'art. 744 del codice della navigazione,
immatricolati nel Registro aeronautico nazionale tenuto
dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), nelle
seguenti misure annuali:
a) aeroplani con peso massimo al decollo:
1) fino a 1.000 kg: euro 0,75 al kg;
2) fino a 2.000 kg: euro 1,25 al kg;
3) fino a 4.000 kg: euro 4,00 al kg;
4) fino a 6.000 kg: euro 5,00 al kg;
5) fino a 8.000 kg: euro 6,65 al kg;
6) fino a 10.000 kg: euro 7,10 al kg;
7) oltre 10.000 kg: euro 7,60 al kg;
b) elicotteri: l'imposta dovuta e' pari a quella
stabilita per gli aeroplani di corrispondente peso
maggiorata del 50 per cento;
c) alianti, motoalianti e aerostati: euro 450.
12. L'imposta e' dovuta da chi risulta dai pubblici
registri essere proprietario, usufruttuario, acquirente con
patto di riservato dominio, ovvero utilizzatore a titolo di
locazione finanziaria dell'aeromobile, ed e' corrisposta
all'atto della richiesta di rilascio o di rinnovo del
certificato di revisione della aeronavigabilita' in
relazione all'intero periodo di validita' del certificato
stesso. Nel caso in cui il certificato abbia validita'
inferiore ad un anno l'imposta e' dovuta nella misura di un
dodicesimo degli importi di cui al comma 11 per ciascun
mese di validita'.
13. Per gli aeromobili con certificato di revisione
della aeronavigabilita' in corso di validita' alla data di
entrata in vigore del presente decreto l'imposta e'
versata, entro novanta giorni da tale data, in misura pari
a un dodicesimo degli importi stabiliti nel comma 11 per
ciascun mese da quello in corso alla predetta data sino al
mese in cui scade la validita' del predetto certificato.
Entro lo stesso termine deve essere pagata l'imposta
relativa agli aeromobili per i quali il rilascio o il
rinnovo del certificato di revisione della
aeronavigabilita' avviene nel periodo compreso fra la data
di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 gennaio
2012.
14. Sono esenti dall'imposta sugli aeromobili di cui ai
commi da 11 a 13:
a) gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati;
b) gli aeromobili di proprieta' o in esercenza dei
licenziatari dei servizi di linea e non di linea, nonche'
del lavoro aereo, di cui alla parte seconda, libro primo,
titolo VI, capi I, II e III, del codice della navigazione;
c) gli aeromobili di proprieta' o in esercenza delle
organizzazioni registrate (OR) o delle scuole di
addestramento (FTO) e dei centri di addestramento per le
abilitazioni (TRTO);
d) gli aeromobili di proprieta' o in esercenza all'Aero
club d'Italia, agli Aero club locali e all'Associazione
nazionale paracadutisti d'Italia;
e) gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori
e in attesa di vendita;
f) gli aeromobili esclusivamente destinati
all'elisoccorso o all'aviosoccorso;
g) gli aeromobili storici, tali intendendosi quelli che
sono stati immatricolati per la prima volta in registri
nazionali o esteri, civili o militari, da oltre quaranta
anni;
h) gli aeromobili di costruzione amatoriale;
i) gli apparecchi per il volo da diporto o sportivo di
cui alla legge 25 marzo 1985, n. 106.
14-bis. L'imposta di cui al comma 11 si applica anche
agli aeromobili non immatricolati nel Registro aeronautico
nazionale tenuto dall'ENAC la cui permanenza nel territorio
italiano si protragga per una durata anche non continuativa
superiore a sei mesi nell'arco di dodici mesi. L'imposta e'
dovuta a partire dal mese in cui il limite di sei mesi e'
superato. Superato tale limite se la sosta nel territorio
italiano si protrae per un periodo inferiore all'anno,
l'imposta e' pari ad un dodicesimo degli importi stabiliti
nel comma 11 per ciascun mese fino a quello di partenza dal
territorio dello Stato. L'imposta deve essere corrisposta
prima che il velivolo rientri nel territorio estero. Sono
esenti dall'imposta gli aeromobili di Stati esteri, ivi
compresi quelli militari, oltre quelli indicati nel comma
14.
15. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sono
previsti modalita' e termini di attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 10-bis e 11.
15-bis. In caso di omesso o insufficiente pagamento
delle imposte di cui ai commi 10-bis e 11 si applicano le
disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, e del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
15-bis.1. Il Corpo della guardia di finanza e le
autorita' aeroportuali vigilano sul corretto assolvimento
degli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi
da 10-bis a 15-bis.
15-ter. L'addizionale di cui al comma 1 e' ridotta dopo
cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del
veicolo, rispettivamente, al 60, al 30 e al 15 per cento e
non e' piu' dovuta decorsi venti anni dalla data di
costruzione. La tassa di cui ai commi 2 e 3 e' ridotta dopo
cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione
dell'unita' da diporto, rispettivamente, del 15, del 30 e
del 45 per cento. I predetti periodi decorrono dal 1°
gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione. Con
decreto del direttore generale dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato e' rideterminata l'aliquota
di accisa del tabacco da fumo in misura tale da conseguire
un maggior gettito pari all'onere derivante dal presente
comma.".
 
Art. 9
Disposizioni in materia di monitoraggio fiscale. Caso EU Pilot
1711/11/TAXU

1. Al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Trasferimenti attraverso intermediari). - 1. Gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attivita' finanziaria indicati nell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera i), del medesimo decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle predette operazioni oggetto di rilevazione ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del citato decreto legislativo n. 231 del 2007, limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di societa' semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. I dati relativi ai trasferimenti e alle movimentazioni oggetto di rilevazione ai sensi del comma 1 sono trasmessi all'Agenzia delle entrate con modalita' e termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, anche a disposizione della Guardia di finanza con procedure informatiche. Con il medesimo provvedimento, la trasmissione puo' essere limitata per specifiche categorie di operazioni o causali»;
b) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Trasferimenti attraverso non residenti). - 1. Al fine di garantire la massima efficacia all'azione di controllo ai fini fiscali per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attivita' economiche e finanziarie all'estero, l'unita' speciale costituita ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e i reparti speciali della Guardia di finanza, di cui all'articolo 6, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, possono richiedere, in deroga ad ogni vigente disposizione di legge, previa autorizzazione, rispettivamente, del direttore centrale accertamento dell'Agenzia delle entrate ovvero del Comandante generale della Guardia di finanza o autorita' dallo stesso delegata:
a) agli intermediari indicati all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, di fornire evidenza delle operazioni, oggetto di rilevazione ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, intercorse con l'estero anche per masse di contribuenti e con riferimento ad uno specifico periodo temporale;
b) ai soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, con riferimento a specifiche operazioni con l'estero o rapporti ad esse collegate, l'identita' dei titolari effettivi rilevati secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera u), e dall'allegato tecnico del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
2. Con provvedimento congiunto del direttore dell'Agenzia delle entrate e del Comandante generale della Guardia di finanza sono stabiliti le modalita' e i termini relativi alle richieste di cui al comma 1, lettere a) e b), al fine di assicurare il necessario coordinamento e di evitare duplicazioni»;
c) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attivita'). - 1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le societa' semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attivita' estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi. Sono altresi' tenuti agli obblighi di dichiarazione i soggetti indicati nel precedente periodo che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attivita' estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera u), e dall'allegato tecnico del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
2. I redditi derivanti dagli investimenti esteri e dalle attivita' di natura finanziaria sono in ogni caso assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo le norme vigenti, dagli intermediari residenti, di cui all'articolo 1, comma 1, ai quali gli investimenti e le attivita' sono affidate in gestione, custodia o amministrazione o nei casi in cui intervengano nella riscossione dei relativi flussi finanziari e dei redditi. La ritenuta trova altresi' applicazione, con l'aliquota del 20 per cento e a titolo d'acconto, per i redditi di capitale indicati nell'articolo 44, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti da mutui, depositi e conti correnti, diversi da quelli bancari, nonche' per i redditi di capitale indicati nel comma 1, lettere c), d) ed h), del citato articolo 44. Per i redditi diversi indicati nell'articolo 67 del medesimo testo unico, derivanti dagli investimenti esteri e dalle attivita' finanziarie di cui al primo periodo, che concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente, gli intermediari residenti applicano una ritenuta a titolo d'acconto nella misura del 20 per cento sulla parte imponibile dei redditi corrisposti per il loro tramite. Nel caso in cui gli intermediari intervengano nella riscossione dei predetti redditi di capitale e redditi diversi, il contribuente e' tenuto a fornire i dati utili ai fini della determinazione della base imponibile. In mancanza di tali informazioni la ritenuta o l'imposta sostitutiva e' applicata sull'intero importo del flusso messo in pagamento.
3. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono per le attivita' finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attivita' e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, e' stabilito il contenuto della dichiarazione annuale prevista dal comma 1 nonche', annualmente, il controvalore in euro degli importi in valuta da dichiarare»;
d) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Sanzioni). - 1. Per la violazione degli obblighi di trasmissione all'Agenzia delle entrate previsti dall'articolo 1, posti a carico degli intermediari, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 al 25 per cento dell'importo dell'operazione non segnalata.
2. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'articolo 4, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 15 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati. La violazione di cui al periodo precedente relativa alla detenzione di investimenti all'estero ovvero di attivita' estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 6 al 30 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati. Nel caso in cui la dichiarazione prevista dall'articolo 4, comma 1, sia presentata entro novanta giorni dal termine, si applica la sanzione di euro 258»;
e) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Tassazione presuntiva). - 1. Per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, gli investimenti esteri e le attivita' estere di natura finanziaria, trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, si presumono, salvo prova contraria, fruttiferi in misura pari al tasso ufficiale di riferimento vigente in Italia nel relativo periodo d'imposta, a meno che, in sede di dichiarazione dei redditi, venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avviene in un successivo periodo d'imposta, o sia indicato che determinate attivita' non possono essere produttive di redditi. La prova delle predette condizioni deve essere fornita dal contribuente entro sessanta giorni dal ricevimento della espressa richiesta notificatagli dall'ufficio delle imposte».
2. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le informazioni raccolte ai sensi degli articoli 3 e 4 sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza secondo modalita' e termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».
3. All'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, al primo periodo, le parole: «la ritenuta e' operata dai soggetti residenti incaricati che intervengono nel pagamento dei proventi» sono sostituite dalle seguenti: «la ritenuta e' operata dai soggetti residenti che intervengono nella riscossione dei proventi».
Note all'art. 9:
- Il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227
(Disposizioni in materia di monitoraggio fiscale. Caso Eu
Pilot 1711/11/TAXU); Rilevazione a fini fiscali di taluni
trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e
valori), modificato dalla presente legge, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 1990, n. 151.
- Il testo dell'art. 8 del decreto-legge 30 settembre
1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
novembre 1983, n. 649 (Disposizioni relative ad alcune
ritenute alla fonte sugli interessi e altri proventi di
capitale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° ottobre
1983, n. 270, come modificato dalla presente legge, cosi'
recita:
"Art. 8. - Per i titoli ed i certificati di cui
all'art. 5, nonche' per i titoli o certificati
rappresentativi delle quote di partecipazione in organismi
d'investimento collettivo immobiliari, emessi da soggetti
non residenti nel territorio dello Stato e collocati nel
territorio stesso la ritenuta e' operata dai soggetti
residenti che intervengono nella riscossione dei proventi,
nel riacquisto o nella negoziazione dei titoli o
certificati; essi provvedono anche al versamento delle
ritenute operate e alla presentazione della dichiarazione
indicata nello stesso art. 5. Non sono soggetti a ritenuta
i proventi percepiti da societa' in nome collettivo, in
accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, nonche' dalle societa' ed enti di cui alle lettere
a) e b) del comma 1, dell'art. 87 del predetto testo unico
n. 917 del 1986 e stabili organizzazioni nel territorio
dello Stato delle societa' e degli enti di cui alla lettera
d) del comma 1 del predetto art. 87. Nell'ipotesi di titoli
o certificati ad emissione continuativa o comunque senza
scadenza predeterminata gli stessi soggetti devono eseguire
il versamento annuale previsto nell'art. 6 e provvedere
agli adempimenti stabiliti nell'art. 7 con riferimento al
valore complessivo dei titoli collocati nel territorio
dello Stato e alle operazioni ivi effettuate.".
 
Art. 10
Modifica alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di
affidamento del servizio di riscossione delle imposte locali. Caso
EU Pilot 3452/12/MARKT.

1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' abrogato.
2. Gli affidamenti del servizio di accertamento e riscossione di entrate comunali effettuati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, ferma restando la data di scadenza dei relativi contratti, laddove anteriore.
Note all'art. 10:
- L'art. 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002),
pubblicata nella Gazzetta Ufficio 29 dicembre 2001, n. 301,
S.O.; come modificato dalla presente legge, cosi' recita:
"Art. 10 (Modificazioni all'imposta sulle insegne di
esercizio). - 1. Al capo I del decreto legislativo 15
novembre 1993, n. 507, recante disposizioni in materia di
imposta comunale sulla pubblicita' e di diritto sulle
pubbliche affissioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) ...;
b) all'art. 4, comma 1, concernente la facolta' di
determinazione delle tariffe da parte dei comuni, sono
soppresse le seguenti parole: «delle prime tre classi»;
b-bis)...;
c) ...;
d) ...;
2. (abrogato).
3. Le minori entrate derivanti dall'attuazione
dell'art. 13, comma 4-bis, e dell'art. 17, comma 1-bis,
primo periodo, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.
507, introdotti dal comma 1 del presente articolo,
ragguagliate per ciascun comune all'entita' riscossa
nell'esercizio 2001, sono integralmente rimborsate al
comune dallo Stato secondo modalita' da stabilire con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'interno. I trasferimenti
aggiuntivi cosi' determinati non sono soggetti a riduzione
per effetto di altre disposizioni di legge.
4. In relazione alle competenze attribuite alle regioni
a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di
Bolzano in materia di finanza locale, i trasferimenti
erariali di cui al comma 3 sono disposti a favore dei
citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote
dovute ai comuni compresi nei rispettivi territori nel
rispetto dello statuto speciale e delle norme di
attuazione.
5. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
sono apportare le seguenti modificazioni:
a) all'art. 52, il comma 7 e' abrogato;
b) all'art. 62, comma 2, lettera d), sono aggiunte,
infine, le seguenti parole: «in modo che detta tariffa,
comprensiva dell'eventuale uso di aree comunali, non ecceda
di oltre il 25 per cento le tariffe stabilite ai sensi del
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per l'imposta
comunale sulla pubblicita' in relazione all'esposizione di
cui alla lettera a) e deliberate dall'amministrazione
comunale nell'anno solare antecedente l'adozione della
delibera di sostituzione dell'imposta comunale sulla
pubblicita' con il canone».".
 
Art. 11
Disposizioni volte al corretto recepimento della direttiva 1999/63/CE
relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro
della gente di mare. Caso EU Pilot 3852/12/EMPL.

1. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, lettera n), dopo le parole: «qualsiasi persona facente parte dell'equipaggio» sono inserite le seguenti: «ed appartenente alla categoria della gente di mare di cui agli articoli 114, lettera a), e 115 del codice della navigazione,»;
b) all'articolo 11, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dei principi generali di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, puo' autorizzare contratti collettivi che consentano di derogare ai limiti fissati nei commi 2 e 3. Tali deroghe debbono, nella misura del possibile, rispettare i modelli fissati dai commi 2 e 3, nonche' consentire la fruizione di periodi di riposo piu' frequenti o piu' lunghi o la concessione di riposi compensativi per i lavoratori marittimi addetti alla guardia o che operano a bordo di navi impiegate in viaggi di breve durata. Le deroghe di cui al presente comma possono altresi' prevedere la fruizione di periodi di riposo piu' frequenti o piu' lunghi o la concessione di riposi compensativi in funzione delle peculiari tipologie o condizioni di impiego della nave su cui il lavoratore marittimo e' imbarcato».
2. I contratti collettivi stipulati a decorrere dal 24 novembre 2010 che abbiano stabilito deroghe ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, devono essere sottoposti all'autorizzazione di cui al medesimo articolo 11, comma 7, del decreto legislativo n. 271 del 1999, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora l'autorizzazione non venga richiesta, ovvero non venga concessa, le clausole dei contratti collettivi, le quali abbiano stabilito le deroghe di cui al primo periodo, perdono efficacia.
Note all'art. 11:
- Il testo degli articoli 3 e 11 del decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 271 (Disposizioni volte al
corretto recepimento della direttiva 1999/63/CE relativa
all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della
gente di mare. Caso EU pilot n. 3852/12/EMPL); pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1999, n. 185, S.O.; come
modificati dalla presente legge, cosi' recita:
"Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) nave: qualsiasi costruzione adibita per fini
commerciali, al trasporto marittimo di merci o passeggeri,
alla pesca o qualsiasi altro fine di natura commerciale;
b) nave nuova: qualsiasi nave la cui chiglia sia stata
impostata, o che si trovava ad un equivalente stadio di
costruzione, alla data di entrata in vigore del presente
decreto o successivamente ad esso;
c) nave esistente: qualsiasi nave che non sia nuova;
d) unita' veloci: unita' cosi' come definite alla
regola 1 del capitolo X della Convenzione internazionale
SOLAS ed a cui si applica il Codice internazionale per le
unita' veloci (International Code of Safety for High Speed
- HSC Code);
e) piattaforme mobili: destinate al servizio di
perforazione del fondo marino per la ricerca e lo
sfruttamento del fondo stesso e del relativo sottosuolo;
f) regime di sospensione temporanea di bandiera: il
periodo di tempo nel quale, ai sensi di quanto previsto
dagli articoli 28 e 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234,
la nave o unita' mercantile e' autorizzata a dismettere
temporaneamente la bandiera;
g) Ministero: il Ministero dei trasporti e della
navigazione - Dipartimento della navigazione marittima ed
interna - Unita' di gestione del trasporto marittimo e per
vie d'acqua interne;
h) Autorita' marittima: organo periferico del Ministero
dei trasporti e della navigazione e, all'estero, le
autorita' consolari;
i) organi di vigilanza: l'Autorita' marittima, le
Aziende Unita' sanitarie locali e gli Uffici di sanita'
marittima;
l) armatore: il responsabile dell'esercizio
dell'impresa di navigazione, sia o meno proprietario della
nave, ovvero il titolare del rapporto di lavoro con
l'equipaggio;
m) medico competente: medico in possesso di uno dei
titoli indicati all'art. 2, lettera d) del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626 come sostituito
dall'art. 2 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;
n) lavoratore marittimo: qualsiasi persona facente
parte dell'equipaggio ed appartenente alla categoria della
gente di mare di cui di cui agli articoli 114, lettera a),
e 115 del codice della navigazione, che svolge, a qualsiasi
titolo, servizio o attivita' lavorativa a bordo di una nave
o unita' mercantile o di una nave da pesca;
o) personale adibito a servizi generali e
complementari: personale imbarcato a bordo non facente
parte ne' dell'equipaggio ne' dei passeggeri e non
impiegato per i servizi di bordo;
p) ambiente di lavoro: tutti i locali presenti a bordo
di una unita' mercantile o da pesca frequentati dal
lavoratore marittimo;
q) locali di lavoro: sono tutti i locali di bordo,
chiusi o all'aperto, in cui i lavoratori marittimi
esplicano normalmente la propria attivita' lavorativa a
bordo e nei quali sono presenti macchinari di propulsione,
caldaie, apparati ausiliari, generatori e macchinari
elettrici, apparati di controllo o comando, locali
destinati al carico, depositi, officine;
r) locali di servizio: si intendono gli spazi usati per
le cucine e locali annessi, i locali destinati ai presidi
sanitari (ospedale di bordo, cabina isolamento), ripostigli
e locali deposito;
s) locali alloggio: comprendono le cabine, i locali
mensa, i locali di ritrovo, i locali adibiti ai servizi
igienici, i locali destinati agli uffici.
"Art. 11 (Orario di lavoro a bordo delle navi
mercantili). - 1. Fatte salve le disposizioni riportate al
comma 2, l'orario normale di lavoro del lavoratore
marittimo, a bordo delle navi mercantili, e' basato su una
durata di 8 ore giornaliere, con un giorno di riposo a
settimana e riposo nei giorni festivi.
2. I limiti dell'orario di lavoro o di quello di riposo
a bordo delle navi sono cosi' stabiliti:
a) il numero massimo di ore di lavoro a bordo non deve
essere superiore a:
1) 14 ore su un periodo di 24 ore; e
2) 72 ore su un periodo di sette giorni;
ovvero
b) il numero minimo delle ore di riposo non deve essere
inferiore a:
1) 10 ore su un periodo di ventiquattro ore; e
2) 77 ore su un periodo di sette giorni.
3. Le ore di riposo possono essere ripartite in non
piu' di due periodi distinti, uno dei quali dovra' essere
almeno della durata di 6 ore consecutive e l'intervallo tra
periodi consecutivi di riposo non dovra' superare le 14
ore.
4. Gli appelli, le esercitazioni antincendio e di
salvataggio e le esercitazioni prescritte da regolamenti e
normative nazionali e da convenzioni internazionali sono
svolte in maniera tale da ridurre al minimo il disturbo nei
periodi di riposo del lavoratore e non provocare
affaticamento.
5. Nelle situazioni in cui il lavoratore marittimo si
trovi in disponibilita' alle chiamate, dovra' beneficiare
di un adeguato periodo compensativo di riposo qualora il
normale periodo di riposo sia interrotto da una chiamata di
lavoro.
6. I periodi di riposo per il personale di guardia
impiegato a bordo delle navi mercantili sono quelli
stabiliti all'art. 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, fatte comunque salve le
misure minime di cui al comma 3.
7. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, tenuto conto dei principi generali di tutela
della salute e sicurezza dei lavoratori, puo' autorizzare
contratti collettivi che consentano di derogare ai limiti
fissati nei commi 2 e 3. Tali deroghe debbono, nella misura
del possibile, rispettare i modelli fissati dai commi 2 e
3, nonche' consentire la fruizione di periodi di riposo
piu' frequenti o piu' lunghi o la concessione di riposi
compensativi per i lavoratori marittimi addetti alla
guardia o che operano a bordo di navi impiegate in viaggi
di breve durata. Le deroghe di cui al presente comma
possono altresi' prevedere la fruizione di periodi di
riposo piu' frequenti o piu' lunghi o la concessione di
riposi compensativi in funzione delle peculiari tipologie o
condizioni di impiego della nave su cui il lavoratore
marittimo e' imbarcato.
8. I lavoratori marittimi di eta' inferiore a 18 anni
non devono svolgere la propria attivita' lavorativa a bordo
in orario notturno. Ai fini di questa disposizione per
«orario notturno» si deve intendere un periodo di almeno 9
ore consecutive, che comprenda in ogni caso l'intervallo
dalle ore 24 alle ore 5 del mattino.
9. A bordo di tutte le navi mercantili e da pesca
nazionali e' affissa, in posizione facilmente accessibile e
redatta in lingua italiana ed in lingua inglese, una
tabella conforme al modello di cui all'allegato 2 del
presente decreto con l'organizzazione del servizio di
bordo, contenente per ogni posizione lavorativa:
a) l'orario del servizio in navigazione e del servizio
in porto; nonche'
b) il numero massimo di ore di lavoro o il numero
minimo di ore di riposo previste ai sensi del presente
decreto o dai contratti collettivi in vigore.
10. Una copia del contratto collettivo e una copia
delle norme nazionali devono essere conservate a bordo di
tutte le navi mercantili e da pesca nazionali a
disposizione di tutti i lavoratori imbarcati e degli organi
di vigilanza.
11. Il comandante della nave ha il diritto di esigere
dai lavoratori marittimi le necessarie prestazioni di
lavoro, anche sospendendo il programma di ore di lavoro e
di ore di riposo e sino al ripristino delle normali
condizioni di navigazione, per le attivita' inerenti:
a) la sicurezza della navigazione in relazione a
situazioni di emergenza per le persone imbarcate, per il
carico trasportato e per la stessa nave;
b) le operazioni di soccorso ad altre unita' mercantili
o da pesca o di soccorso a persone in pericolo in mare.
12. Non appena possibile dopo che e' stata ripristinata
la normale condizione di navigazione, il coordinamento
della nave deve far si' che i lavoratori marittimi,
impegnati in attivita' lavorative in un periodo previsto di
riposo, beneficino di un adeguato periodo di riposo.".
 
Art. 12
Disposizioni in materia di lavoro a tempo determinato. Procedura di
infrazione 2010/2045.

1. L'articolo 8 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e' sostituito dal seguente:
«Art. 8 (Criteri di computo). - 1. I limiti prescritti dal primo e dal secondo comma dell'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, per il computo dei dipendenti si basano sul numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro».
2. All'articolo 3 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La soglia numerica occupazionale e' definita nel rispetto delle norme di legge e si basa sul numero medio mensile dei lavoratori subordinati, a tempo determinato ed indeterminato, impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro».
3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, il computo dei dipendenti a tempo determinato ai sensi dei medesimi commi e' effettuato alla data del 31 dicembre 2013, con riferimento al biennio antecedente a tale data.
 
Art. 13
Disposizioni volte al corretto recepimento della direttiva
2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che
siano soggiornanti di lungo periodo. Procedura di infrazione
2013/4009.

1. All'articolo 65, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: «cittadini italiani residenti» sono sostituite dalle seguenti: «cittadini italiani e dell'Unione europea residenti, da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonche' dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente».
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 15,71 milioni di euro per il periodo dal 1o luglio 2013 al 31dicembre 2013 e in 31,41 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede:
a) quanto a 15,71 milioni di euro per l'anno 2013, a valere sulle risorse del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
b) quanto a 4,41 milioni di euro a decorrere dal 2014, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
c) quanto a 15 milioni di euro a decorrere dal 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328;
d) quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal 2014, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede ad effettuare il monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle misure di cui al comma 1 e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede, a decorrere dall'anno 2013, con proprio decreto, alla riduzione lineare, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dal monitoraggio, delle dotazioni finanziarie disponibili iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 3.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 13:
- Il testo dell'art. 65, comma 1, della citata legge n.
448 del 1998, come modificato dalla presente legge, cosi'
recita:
"Art. 65 (Assegno ai nuclei familiari con almeno tre
figli minori). - 1. Con effetto dal 1° gennaio 1999, in
favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani
e dell'Unione europea residenti, da cittadini di paesi
terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonche' dai
familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro
che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto
di soggiorno permanente, residenti, con tre o piu' figli
tutti con eta' inferiore ai 18 anni, che risultino in
possesso di risorse economiche non superiori al valore
dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari
a lire 36 milioni annue con riferimento a nuclei familiari
con cinque componenti, e' concesso un assegno sulla base di
quanto indicato al comma 3. Per nuclei familiari con
diversa composizione detto requisito economico e'
riparametrato sulla base della scala di equivalenza
prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998,
tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.
2. L'assegno di cui al comma 1 e' concesso dai comuni,
che ne rendono nota la disponibilita' attraverso pubbliche
affissioni nei territori comunali, ed e' corrisposto a
domanda. L'assegno medesimo e' erogato dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei
dati forniti dai comuni, secondo modalita' da definire
nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono
trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme
indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di ogni
esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.
3. L'assegno di cui al comma 1 e' corrisposto
integralmente, per un ammontare di 200.000 lire mensili e
per tredici mensilita', per i valori dell'ISE del
beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra il
valore dell'ISE di cui al comma 1 e il predetto importo
dell'assegno su base annua. Per valori dell'ISE del
beneficiario compresi tra la predetta differenza e il
valore dell'ISE di cui al comma 1 l'assegno e' corrisposto
in misura pari alla differenza tra l'ISE di cui al comma 1
e quello del beneficiario, e per importi annui non
inferiori a 20.000 lire.
4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti economici
di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente
sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati.
5. Per le finalita' del presente articolo e' istituito
un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
la cui dotazione e' stabilita in lire 390 miliardi per
l'anno 1999, in lire 400 miliardi per l'anno 2000 e in lire
405 miliardi a decorrere dall'anno 2001.
6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con uno o piu' decreti del Ministro
per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del
lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sono emanate le
necessarie norme regolamentari per l'applicazione del
presente articolo, inclusa la determinazione
dell'integrazione dell'ISE, con l'indicatore della
situazione patrimoniale.".
- Il testo dell'art. 20 della legge 8 novembre 2000, n.
328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali.), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2000, n. 265, S.O.,
cosi' recita:
"Art. 20 (Fondo nazionale per le politiche sociali). -
1. Per la promozione e il raggiungimento degli obiettivi di
politica sociale, lo Stato ripartisce le risorse del Fondo
nazionale per le politiche sociali.
2. Per le finalita' della presente legge il Fondo di
cui al comma 1 e' incrementato di lire 106.700 milioni per
l'anno 2000, di lire 761.500 milioni per l'anno 2001 e di
lire 922.500 milioni a decorrere dall'anno 2002. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo
utilizzando quanto a lire 56.700 milioni per l'anno 2000, a
lire 591.500 milioni per l'anno 2001 e a lire 752.500
milioni per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica; quanto a lire 50.000 milioni per l'anno 2000 e a
lire 149.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002,
l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica
istruzione; quanto a lire 1.000 milioni per ciascuno degli
anni 2001 e 2002, le proiezioni dell'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno; quanto a lire 20.000
milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, le proiezioni
dell'accantonamento relativo al Ministero del commercio con
l'estero.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. La definizione dei livelli essenziali di cui
all'art. 22 e' effettuata contestualmente a quella delle
risorse da assegnare al Fondo nazionale per le politiche
sociali tenuto conto delle risorse ordinarie destinate alla
spesa sociale dalle regioni e dagli enti locali, nel
rispetto delle compatibilita' finanziarie definite per
l'intero sistema di finanza pubblica dal Documento di
programmazione economico-finanziaria.
5. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo
provvede a disciplinare modalita' e procedure uniformi per
la ripartizione delle risorse finanziarie confluite nel
Fondo di cui al comma 1 ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge, sulla base dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) razionalizzare e armonizzare le procedure medesime
ed evitare sovrapposizioni e diseconomie nell'allocazione
delle risorse;
b) prevedere quote percentuali di risorse aggiuntive a
favore dei comuni associati ai sensi dell'art. 8, comma 3,
lettera a);
c) garantire che gli stanziamenti a favore delle
regioni e degli enti locali costituiscano quote di
cofinanziamento dei programmi e dei relativi interventi e
prevedere modalita' di accertamento delle spese al fine di
realizzare un sistema di progressiva perequazione della
spesa in ambito nazionale per il perseguimento degli
obiettivi del Piano nazionale;
d) prevedere forme di monitoraggio, verifica e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati degli
interventi, nonche' modalita' per la revoca dei
finanziamenti in caso di mancato impegno da parte degli
enti destinatari entro periodi determinati;
e) individuare le norme di legge abrogate dalla data di
entrata in vigore del regolamento.
6. Lo schema di regolamento di cui al comma 5, previa
deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri,
acquisito il parere della Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e' trasmesso successivamente alle Camere per l'espressione
del parere da parte delle competenti Commissioni
parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla
data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, il
regolamento puo' essere emanato.
7. Il Ministro per la solidarieta' sociale, sentiti i
Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata
di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, provvede, con proprio decreto, annualmente alla
ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le
politiche sociali, tenuto conto della quota riservata di
cui all'art. 15, sulla base delle linee contenute nel Piano
nazionale e dei parametri di cui all'art. 18, comma 3,
lettera n). In sede di prima applicazione della presente
legge, entro novanta giorni dalla data della sua entrata in
vigore, il Ministro per la solidarieta' sociale, sentiti i
Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata
di cui al citato art. 8 del decreto legislativo n. 281 del
1997, adotta il decreto di cui al presente comma sulla base
dei parametri di cui all'art. 18, comma 3, lettera n). La
ripartizione garantisce le risorse necessarie per
l'adempimento delle prestazioni di cui all'art. 24.
8. A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento
complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali e'
determinato dalla legge finanziaria con le modalita' di cui
all'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando
comunque la copertura delle prestazioni di cui all'art. 24
della presente legge.
9. Alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui all'art. 24, confluiscono con specifica
finalizzazione nel Fondo nazionale per le politiche sociali
anche le risorse finanziarie destinate al finanziamento
delle prestazioni individuate dal medesimo decreto
legislativo.
10. A1 Fondo nazionale per le politiche sociali
affluiscono, altresi', somme derivanti da contributi e
donazioni eventualmente disposti da privati, enti,
fondazioni, organizzazioni, anche internazionali, da
organismi dell'Unione europea, che sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere assegnate al citato
Fondo nazionale.
11. Qualora le regioni ed i comuni non provvedano
all'impegno contabile della quota non specificamente
finalizzata ai sensi del comma 9 delle risorse ricevute nei
tempi indicati dal decreto di riparto di cui al comma 7, il
Ministro per la solidarieta' sociale, con le modalita' di
cui al medesimo comma 7, provvede alla rideterminazione e
alla riassegnazione delle risorse, fermo restando l'obbligo
di mantenere invariata nel triennio la quota complessiva
dei trasferimenti a ciascun comune o a ciascuna regione.".
- L'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222
(Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e
per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle
diocesi.), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno
1985, n. 129, S.O.; cosi' recita:
"Art. 47. - Le somme da corrispondere a far tempo dal
1° gennaio 1987 e sino a tutto il 1989 alla Conferenza
episcopale italiana e al Fondo edifici di culto in forza
delle presenti norme sono iscritte in appositi capitoli
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, verso
contestuale soppressione del capitolo n. 4493 del medesimo
stato di previsione, dei capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031
e n. 2071 dello stato di previsione del Ministero
dell'interno, nonche' del capitolo n. 7871 dello stato di
previsione del Ministero dei lavori pubblici.
A decorrere dall'anno finanziario 1990 una quota pari
all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle
dichiarazioni annuali, e' destinata, in parte, a scopi di
interesse sociale o di carattere umanitario a diretta
gestione statale e, in parte, a scopi di carattere
religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica.
Le destinazioni di cui al comma precedente vengono
stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti
in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di
scelte non espresse da parte dei contribuenti, la
destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte
espresse.
Per gli anni finanziari 1990, 1991 e 1992 lo Stato
corrisponde, entro il mese di marzo di ciascun anno, alla
Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e
salvo conguaglio complessivo entro il mese di giugno 1996,
una somma pari al contributo alla stessa corrisposto
nell'anno 1989, a norma dell'art. 50.
A decorrere dall'anno finanziario 1993, lo Stato
corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alla
Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e
salvo conguaglio entro il mese di gennaio del terzo periodo
d'imposta successivo, una somma calcolata sull'importo
liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni
annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con
destinazione alla Chiesa cattolica.".
- L'art. 21 della legge 31 dicembre 2009; n. 196 (Legge
di contabilita' e finanza pubblica.), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, S.O., cosi'
recita:
"Art. 21 (Bilancio di previsione). - 1. Il disegno di
legge del bilancio annuale di previsione e' formato sulla
base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri
indicati, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera c), nel
DEF.
2. Il disegno di legge del bilancio di previsione
espone per l'entrata e, per ciascun Ministero, per la spesa
le unita' di voto parlamentare determinate con riferimento
rispettivamente alla tipologia di entrata e ad aree
omogenee di attivita'. Per la spesa, le unita' di voto sono
costituite dai programmi quali aggregati diretti al
perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle
missioni. Le missioni rappresentano le funzioni principali
e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa. La
realizzazione di ciascun programma e' affidata ad un unico
centro di responsabilita' amministrativa, corrispondente
all'unita' organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai
sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300. I programmi sono univocamente raccordati alla
nomenclatura COFOG (Classification of the functions of
government) di secondo livello. Nei casi in cui cio' non
accada perche' il programma corrisponde in parte a due o
piu' funzioni COFOG di secondo livello, deve essere
indicata la relativa percentuale di attribuzione da
calcolare sulla base dell'ammontare presunto dei capitoli
di diversa finalizzazione ricompresi nel programma.
3. In relazione ad ogni singola unita' di voto sono
indicati:
a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi
alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il
bilancio si riferisce;
b) l'ammontare delle entrate che si prevede di
accertare e delle spese che si prevede di impegnare
nell'anno cui il bilancio si riferisce;
c) le previsioni delle entrate e delle spese relative
al secondo e terzo anno del bilancio triennale;
d) l'ammontare delle entrate che si prevede di
incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno
cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra
operazioni in conto competenza ed in conto residui. Si
intendono per incassate le somme versate in Tesoreria e per
pagate le somme erogate dalla Tesoreria.
4. Nell'ambito delle dotazioni previste in relazione a
ciascun programma di cui al comma 2 sono distinte le spese
correnti, con indicazione delle spese di personale, e le
spese d'investimento. Sino all'esercizio della delega di
cui all'art. 40, in appositi allegati agli stati di
previsione della spesa sono indicate, per ciascun
programma, per macroaggregato e distinte per capitolo, le
spese rimodulabili e quelle non rimodulabili.
5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si
ripartiscono in:
a) spese non rimodulabili;
b) spese rimodulabili.
6. Le spese non rimodulabili di cui al comma 5, lettera
a), sono quelle per le quali l'amministrazione non ha la
possibilita' di esercitare un effettivo controllo, in via
amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro
formazione, allocazione e quantificazione. Esse
corrispondono alle spese definite «oneri inderogabili», in
quanto vincolate a particolari meccanismi o parametri che
regolano la loro evoluzione, determinati sia da leggi sia
da altri atti normativi. Rientrano tra gli oneri
inderogabili le cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle
relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e
altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle
derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese
per ammortamento di mutui, nonche' quelle cosi'
identificate per espressa disposizione normativa.
7. Le spese rimodulabili di cui al comma 5, lettera b),
si dividono in:
a) fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da
espressa disposizione legislativa che ne determina
l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il
periodo di iscrizione in bilancio;
b) spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese non
predeterminate legislativamente che sono quantificate
tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.
8. Le spese di cui al comma 7, lettera a), sono
rimodulabili ai sensi dell'art. 23, comma 3.
9. Formano oggetto di approvazione parlamentare solo le
previsioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 3. Le
previsioni di spesa di cui alle lettere b) e d)
costituiscono, rispettivamente, i limiti per le
autorizzazioni di impegno e di pagamento.
10. Il bilancio di previsione, oggetto di un unico
disegno di legge, e' costituito dallo stato di previsione
dell'entrata, dagli stati di previsione della spesa
distinti per Ministeri, con le allegate appendici dei
bilanci delle amministrazioni autonome, e dal quadro
generale riassuntivo con riferimento al triennio.
11. Ciascuno stato di previsione riporta i seguenti
elementi informativi, da aggiornare al momento
dell'approvazione della legge di bilancio per le lettere
a), b), c), d) ed e):
a) la nota integrativa al bilancio di previsione. Per
le entrate, oltre a contenere i criteri per la previsione
relativa alle principali imposte e tasse, essa specifica,
per ciascun titolo, la quota non avente carattere
ricorrente e quella avente carattere ricorrente, nonche'
gli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti,
con separata indicazione di quelle introdotte
nell'esercizio, recanti esenzioni o riduzioni del prelievo
obbligatorio, con l'indicazione della natura delle
agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei
beneficiari e degli obiettivi perseguiti. Per la spesa, si
compone di due sezioni:
1) la prima sezione, concernente il piano degli
obiettivi correlati a ciascun programma ed i relativi
indicatori di risultato, riporta le informazioni relative
al quadro di riferimento in cui l'amministrazione opera,
illustra le priorita' politiche, espone le attivita' e
indica gli obiettivi riferiti a ciascun programma di spesa,
che le amministrazioni intendono conseguire in termini di
livello dei servizi e di interventi, in coerenza con il
programma generale dell'azione di Governo. A tal fine il
documento indica le risorse destinate alla realizzazione
dei predetti obiettivi e riporta gli indicatori di
realizzazione ad essi riferiti, nonche' i criteri e i
parametri utilizzati per la loro quantificazione,
evidenziando il collegamento tra i predetti indicatori e
parametri e il sistema di indicatori e obiettivi adottati
da ciascuna amministrazione per le valutazioni previste
dalla legge 4 marzo 2009, n. 15, e dai successivi decreti
attuativi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato d'intesa con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono individuati i criteri e le metodologie
per la definizione degli indicatori di realizzazione
contenuti nella nota integrativa;
2) la seconda sezione, relativa ai programmi e alle
corrispondenti risorse finanziarie, illustra il contenuto
di ciascun programma di spesa e i criteri di formulazione
delle previsioni, con riguardo in particolare alle varie
tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi,
con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del
bilancio triennale;
b) una scheda illustrativa di ogni programma e delle
leggi che lo finanziano, con indicazione dei corrispondenti
stanziamenti del bilancio triennale, con l'articolazione
per le categorie di spesa di cui ai commi 4, 5, 6 e 7.
Nella stessa scheda sono contenute tutte le informazioni e
i dati relativi alle spese di funzionamento, ivi comprese
quelle del personale, necessarie all'attuazione del
programma, nonche' gli interventi programmati, con separata
indicazione delle spese correnti e di quelle in conto
capitale. Tali schede sono aggiornate semestralmente in
modo da tenere conto dell'eventuale revisione
dell'attribuzione dei programmi e delle relative risorse ai
Ministeri nonche' delle modifiche apportate alle previsioni
iniziali del programma attraverso le variazioni di bilancio
adottate in corso d'anno ai sensi delle disposizioni
normative vigenti. Le variazioni rispetto alle previsioni
iniziali sono analiticamente motivate anche in relazione
alla loro tipologia e natura. Il Ministro dell'economia e
delle finanze trasmette le schede al Parlamento entro
trenta giorni dalla fine del semestre di riferimento;
c) per ogni programma l'elenco dei capitoli, articoli e
relativi stanziamenti;
d) per ogni programma un riepilogo delle dotazioni
secondo l'analisi economica e funzionale;
e) una scheda illustrativa dei capitoli recanti i fondi
settoriali correlati alle principali politiche pubbliche di
rilevanza nazionale, nella quale sono indicati i
corrispondenti stanziamenti previsti dal bilancio
triennale, il riepilogo analitico dei provvedimenti
legislativi e amministrativi che hanno determinato i
suddetti stanziamenti e le relative variazioni, e gli
interventi previsti a legislazione vigente a valere su
detti fondi, con separata indicazione delle spese correnti
e di quelle in conto capitale. La scheda di cui alla
presente lettera e' aggiornata semestralmente in modo da
tenere conto delle modifiche apportate agli stanziamenti
previsti dalla legge di bilancio con le variazioni di
bilancio adottate in corso d'anno. Le variazioni rispetto
alle previsioni iniziali indicano analiticamente i
provvedimenti legislativi e amministrativi ai quali sono
correlate le variazioni di cui al secondo periodo. Il
Ministro dell'economia e delle finanze trasmette le schede
al Parlamento entro trenta giorni dalla fine del semestre
di riferimento;
f) il budget dei costi della relativa amministrazione.
Le previsioni economiche sono rappresentate secondo le voci
del piano dei conti, distinte per programmi e per centri di
costo. Il budget espone le previsioni formulate dai centri
di costo dell'amministrazione ed include il prospetto di
riconciliazione al fine di collegare le previsioni
economiche alle previsioni finanziarie di bilancio.
12. Le modifiche apportate al bilancio nel corso della
discussione parlamentare formano oggetto di apposita nota
di variazioni.
13. Il Ministro dello sviluppo economico presenta alle
Camere una relazione, allegata al disegno di legge del
bilancio di previsione, con motivata indicazione
programmatica sulla destinazione alle aree sottoutilizzate
del territorio nazionale, di cui all'art. 1, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32,
convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e alle aree
destinatarie degli interventi di cui all'art. 1, comma 1,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in
conformita' alla normativa comunitaria, nonche' alle aree
montane, delle spese di investimento iscritte negli stati
di previsione dei singoli Ministeri per gli interventi di
rispettiva competenza nell'ammontare totale e suddiviso per
regioni.
14. L'approvazione dello stato di previsione
dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e
dei totali generali della spesa nonche' del quadro generale
riassuntivo e' disposta, nell'ordine, con distinti articoli
del disegno di legge, con riferimento sia alle dotazioni di
competenza sia a quelle di cassa.
15. L'approvazione dei fondi previsti dagli articoli
26, 27, 28 e 29 e' disposta con apposite norme.
16. Con apposita norma della legge che approva il
bilancio di previsione dello Stato e' annualmente
stabilito, in relazione alla indicazione del fabbisogno del
settore statale, effettuata ai sensi dell'art. 10-bis,
comma 1, lettera b), l'importo massimo di emissione di
titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto di
quelli da rimborsare.
17. Alla data di entrata in vigore della legge di
bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate, le
unita' di voto parlamentare sono ripartite in capitoli ai
fini della gestione e della rendicontazione. Entro dieci
giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio i
Ministri assegnano le risorse ai responsabili della
gestione. Viene altresi' data informazione del raccordo tra
il bilancio di previsione dello Stato approvato e il
sistema di contabilita' nazionale per i conti del settore
della pubblica amministrazione.
18. Agli stati di previsione della spesa dei singoli
Ministeri sono annessi, secondo le rispettive competenze, i
conti consuntivi degli enti cui lo Stato contribuisce in
via ordinaria.".
 
Art. 14
Modifica al decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267, in materia di
protezione delle galline ovaiole e registrazione dei relativi
stabilimenti di allevamento. Procedura di infrazione 2011/2231.

1. L'articolo 7 del decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267, e' sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Sanzioni amministrative e penali). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore che viola i divieti di cui all'articolo 3 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.200 a euro 18.600 per ogni unita' produttiva trovata non conforme e al divieto di esercizio dell'attivita' di allevamento nelle medesime unita' produttive, fino all'avvenuto adeguamento delle stesse.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore che non rispetta i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, ad esclusione della lettera b), e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.100 a euro 18.600 per ogni unita' produttiva trovata non conforme.
3. Nel caso di ripetizione della violazione di cui al comma 2, anche in presenza del pagamento in misura ridotta, la sanzione amministrativa pecuniaria e' aumentata fino alla meta' ed e' disposta, a fine ciclo produttivo, la sospensione dell'esercizio dell'attivita' di allevamento da uno a tre mesi per ogni unita' produttiva trovata non conforme, fermo restando che in tale periodo di sospensione dell'attivita' non vanno computati i periodi di vuoto biologico e di vuoto sanitario.
4. L'autorita' sanitaria competente, valutata la gravita' delle carenze riscontrate nel corso dei controlli di cui all'articolo 5, in caso di tempestivo e puntuale adeguamento alle prescrizioni dettate ai sensi dello stesso articolo 5, comma 1, lettera b), puo' sospendere l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2. Tale sospensione e' automaticamente revocata in caso di ripetizione della violazione e non puo' essere concessa in caso di recidiva.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore che viola le disposizioni di cui all'articolo 4 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.030 a euro 6.180 e al divieto di esercizio dell'attivita' di allevamento fino all'avvenuta registrazione, che consegue d'ufficio con spese a carico del soggetto interessato, determinate ai sensi dell'articolo 4, comma 7.
6. Il proprietario o il detentore che viola il divieto di esercizio dell'attivita' di allevamento di cui ai commi 1 e 5 o la sospensione dell'esercizio dell'attivita' di allevamento di cui al comma 3 e' soggetto alla pena prevista dall'articolo 650 del codice penale, alla revoca, se ne e' in possesso, della registrazione di cui all'articolo 4, nonche' al ritiro delle uova immesse sul mercato durante i relativi periodi di restrizione. Le uova prodotte in tali periodi sono destinate alla distruzione o all'industria non alimentare.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
Note all'art. 14:
- Il decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267
(Attuazione della direttiva 1999/74/CE e della direttiva
2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la
registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 settembre 2003, n.
219.
 
Art. 15
Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al
regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 maggio 2012, in materia di biocidi.

1. Il Ministero della salute provvede agli adempimenti previsti dal regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sui biocidi, di seguito denominato «regolamento n. 528».
2. Il Ministero della salute e' designato quale «autorita' competente» ai sensi dell'articolo 81 del regolamento n. 528.
3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le tariffe di cui all'articolo 80 del regolamento n. 528 e le relative modalita' di versamento. Le tariffe sono determinate in base al principio di copertura del costo effettivo del servizio e sono aggiornate ogni tre anni.
4. Con decreto del Ministro della salute sono stabilite le modalita' di effettuazione dei controlli sui biocidi immessi sul mercato, secondo quanto previsto dall'articolo 65 del regolamento n. 528.
5. Con decreto del Ministro della salute e' disciplinato l'iter procedimentale ai fini dell'adozione dei provvedimenti autorizzativi da parte dell'autorita' competente previsti dal regolamento n. 528.
Note all'art. 15:
- Il Regolamento (UE) 528/2012 del Parlamento europeo e
del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul
mercato e all'uso dei biocidi (Testo rilevante ai fini del
SEE) e' pubblicato nella G.U.U.E. 27 giugno 2012, n. L 167.
 
Art. 16
Attuazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici.

1. Il Ministero della salute provvede agli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici, di seguito denominato «regolamento n. 1223».
2. Il Ministero della salute e' designato quale «autorita' competente» ai sensi dell'articolo 34 del regolamento n. 1223.
3. Il Ministero della salute e' l'autorita' centrale dello Stato alla quale spettano compiti di indirizzo generale e coordinamento in materia di cosmetici, l'elaborazione e l'adozione dei piani pluriennali di controllo, la supervisione e il controllo sulle attivita' degli organismi che esercitano le funzioni conferite dallo Stato, dalle regioni e province autonome e dalle aziende sanitarie locali.
4. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano spettano compiti di indirizzo e coordinamento delle attivita' territoriali delle aziende sanitarie locali, nonche' l'elaborazione e l'adozione dei piani regionali di controllo.
5. Con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alla regolamentazione delle procedure di controllo del mercato interno dei prodotti cosmetici, ivi inclusi i controlli dei prodotti stessi, degli operatori di settore e delle buone pratiche di fabbricazione.
6. Con decreto del Ministro della salute sono regolamentati gli adempimenti e le comunicazioni che gli operatori del settore sono tenuti ad espletare nell'ambito dell'attivita' di vigilanza e sorveglianza di cui agli articoli 7, 21, 22 e 23 del regolamento n. 1223.
Note all'art. 16:
- Il Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicato nella
G.U.U.E. 22 dicembre 2009, n. L 342.
 
Art. 17
Modifica al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante
attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti
l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti
alimentari. Procedura di infrazione 2009/4583.

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:
«2-ter. L'indicazione non e' necessaria quando, con riferimento alle sostanze elencate nell'allegato 2, sezione III (allergeni), la denominazione di vendita indica l'ingrediente interessato».
Note all'art. 17:
- Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 109 (Attuazione della direttiva 89/395/CEE
e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura,
la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n.
39, S.O., come modificato dalla presente legge, cosi'
recita:
"Art. 7 (Esenzioni dall'indicazione degli ingredienti).
- 1. Non sono considerati ingredienti:
a) i costituenti di un ingrediente che, durante il
procedimento di lavorazione, siano stati temporaneamente
tolti per esservi immessi successivamente in quantita' non
superiore al tenore iniziale;
b) gli additivi, la cui presenza nel prodotto
alimentare e' dovuta unicamente al fatto che erano
contenuti in uno o piu' ingredienti di detto prodotto,
purche' essi non svolgano piu' alcuna funzione nel prodotto
finito, secondo quanto stabilito dai decreti ministeriali
adottati ai sensi degli articoli 5, lettera g), e 22 della
legge 30 aprile 1962, n. 283;
c) i coadiuvanti tecnologici; per coadiuvante
tecnologico si intende una sostanza che non viene consumata
come ingrediente alimentare in se', che e' volontariamente
utilizzata nella trasformazione di materie prime, prodotti
alimentari o loro ingredienti, per rispettare un
determinato obiettivo tecnologico in fase di lavorazione o
trasformazione e che puo' dar luogo alla presenza, non
intenzionale ma tecnicamente inevitabile, di residui di
tale sostanza o di suoi derivati nel prodotto finito, a
condizione che questi residui non costituiscano un rischio
per la salute e non abbiano effetti tecnologici sul
prodotto finito;
d) le sostanze utilizzate, nelle dosi strettamente
necessarie, come solventi o supporti per gli additivi e per
gli aromi e le sostanze il cui uso e' prescritto come
rivelatore;
d-bis) le sostanze che, pur non essendo additivi, sono
utilizzate secondo le stesse modalita' e con le stesse
finalita' dei coadiuvanti tecnologici e che rimangono
presenti nel prodotto finito, anche se in forma modificata.
2. L'indicazione degli ingredienti non e' richiesta:
a) nei prodotti costituiti da un solo ingrediente,
salvo quanto disposto da norme specifiche, a condizione che
la denominazione di vendita sia identica al nome
dell'ingrediente ovvero consenta di conoscere la effettiva
natura dell'ingrediente;
b) negli ortofrutticoli freschi, comprese le patate,
che non siano stati sbucciati, tagliati, o che non abbiano
subito trattamenti;
c) nel latte e nelle creme di latte fermentati, nei
formaggi, nel burro, purche' non siano stati aggiunti
ingredienti diversi dai costituenti propri del latte, dal
sale o dagli enzimi e colture di microrganismi necessari
alla loro fabbricazione; in ogni caso l'indicazione del
sale e' richiesta per i formaggi freschi, per i formaggi
fusi e per il burro;
d) nelle acque gassate che riportano la menzione di
tale caratteristica nella denominazione di vendita;
e) nelle acqueviti e nei distillati, nei mosti e nei
vini, nei vini spumanti, nei vini frizzanti, nei vini
liquorosi e nelle birre con contenuto alcolico superiore a
1,2% in volume;
f) negli aceti di fermentazione, provenienti
esclusivamente da un solo prodotto di base e purche' non
siano stati aggiunti altri ingredienti.
2-bis. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano nel caso di ingredienti indicati all'allegato 2,
sezione III.
2-ter. L'indicazione non e' necessaria quando, con
riferimento alle sostanze elencate nell'allegato 2 Sezione
III (allergeni), la denominazione di vendita indica
l'ingrediente interessato.
3. L'indicazione dell'acqua non e' richiesta:
a) se l'acqua e' utilizzata nel processo di
fabbricazione unicamente per consentire la ricostituzione
nel suo stato originale di un ingrediente utilizzato in
forma concentrata o disidratata;
b) nel caso di liquido di copertura che non viene
normalmente consumato;
c) per l'aceto, quando e' indicato il contenuto acetico
e per l'alcole e le bevande alcoliche quando e' indicato il
contenuto alcolico.
4. Fatti salvi i casi indicati al comma 1, lettere b) e
c), quanto previsto dalla lettera a) del comma 12 dell'art.
5 non si applica agli additivi .".
 
Art. 18
Modifica al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, recante
attuazione della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della
qualita' delle acque di balneazione. Procedura di infrazione
2011/2217.

1. L'articolo 13 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, recante attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualita' delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/ CEE, e' sostituito dal seguente:
«Art. 13 (Cooperazione). - 1. Se il bacino idrografico comporta un impatto transfrontaliero sulla qualita' delle acque di balneazione, lo Stato italiano collabora con gli altri Stati dell'Unione europea interessati nel modo piu' opportuno per attuare il presente decreto, anche tramite lo scambio di informazioni e un'azione comune per limitare tale impatto.
2. Se il bacino idrografico comporta un impatto sulla qualita' delle acque di balneazione che coinvolge piu' regioni e province autonome, gli enti territoriali interessati attuano le medesime procedure di cui al comma 1».
Note all'art. 18:
- Il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116
(Attuazione della direttiva 2006/7/CE, relativa alla
gestione della qualita' delle acque di balneazione e
abrogazione della direttiva 76/160/ CEE,); e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2008, n. 155.
 
Art. 19
Modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, in materia
di valutazione e gestione dei rischi da alluvioni. Procedura di
infrazione 2012/2054.

1. Al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), le parole: «non direttamente imputabili ad eventi meteorologici» sono sostituite dalle seguenti: «causati da impianti fognari»;
b) all'articolo 6, comma 2:
1) l'alinea e' sostituito dal seguente: «Le mappe della pericolosita' da alluvione contengono la perimetrazione, da predisporre avvalendosi di sistemi informativi territoriali, delle aree che potrebbero essere interessate da alluvioni secondo i seguenti scenari:»;
2) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) scarsa probabilita' di alluvioni o scenari di eventi estremi»;
c) all'articolo 6, comma 3:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) estensione dell'inondazione e portata della piena»;
2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) altezza e quota idrica»;
d) all'articolo 9, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. I piani di gestione del rischio di alluvioni di cui all'articolo 7 del presente decreto sono sottoposti alla verifica di assoggettabilita' alla valutazione ambientale strategica (VAS), di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora definiscano il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV alla parte seconda dello stesso decreto legislativo, oppure possano comportare un qualsiasi impatto ambientale sui siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e su quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica»;
e) all'allegato I, parte B, punto 1, le parole: «dell'articolo 13» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 12».
Note all'art. 19:
- Il testo degli articoli 2, 6 e 9 nonche' l'Allegato
1, parte B, punto 1 del decreto legislativo 23 febbraio
2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa
alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2010, n. 77,
come modificato dalla presente legge, cosi' recita:
"Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto, oltre alle definizioni di fiume, di bacino
idrografico, di sottobacino e di distretto idrografico di
cui all'art. 54, comma 1, del decreto legislativo n. 152
del 2006 si applicano le seguenti definizioni:
a) alluvione: l'allagamento temporaneo, anche con
trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta
densita', di aree che abitualmente non sono coperte
d'acqua. Cio' include le inondazioni causate da laghi,
fiumi, torrenti, eventualmente reti di drenaggio
artificiale, ogni altro corpo idrico superficiale anche a
regime temporaneo, naturale o artificiale, le inondazioni
marine delle zone costiere ed esclude gli allagamenti
causati da impianti fognari;
b) pericolosita' da alluvione: la probabilita' di
accadimento di un evento alluvionale in un intervallo
temporale prefissato e in una certa area;
c) rischio di alluvioni: la combinazione della
probabilita' di accadimento di un evento alluvionale e
delle potenziali conseguenze negative per la salute umana,
il territorio, i beni, l'ambiente, il patrimonio culturale
e le attivita' economiche e sociali derivanti da tale
evento.
"Art. 6 (Mappe della pericolosita' e del rischio di
alluvioni). - 1. Le autorita' di bacino distrettuali di cui
all'art. 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006
predispongono, a livello di distretto idrografico di cui
all'art. 64 dello stesso decreto legislativo n. 152 del
2006, entro il 22 giugno 2013, mappe della pericolosita' da
alluvione e mappe del rischio di alluvioni per le zone
individuate ai sensi dell'art. 5, comma 1, in scala
preferibilmente non inferiore a 1:10.000 ed, in ogni caso,
non inferiore a 1:25.000, fatti salvi gli strumenti gia'
predisposti nell'ambito della pianificazione di bacino in
attuazione delle norme previgenti, nonche' del decreto
legislativo n. 152 del 2006.
2. Le mappe di pericolosita' da alluvione contengono la
perimetrazione delle aree geografiche che potrebbero essere
interessate da alluvioni secondo i seguenti scenari:
a) scarsa probabilita' di alluvioni o scenari di eventi
estremi;
b) alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno fra 100 e
200 anni (media probabilita');
c) alluvioni frequenti: tempo di ritorno fra 20 e 50
anni (elevata probabilita'), se opportuno;
3. Per ogni scenario di cui al comma 2 vanno indicati
almeno i seguenti elementi:
a) estensione dell'inondazione e portata della piena;
b) altezza e quota idrica;
c) se opportuno, velocita' del flusso o flusso d'acqua
considerato,
4. Per le zone costiere in cui esiste un adeguato
livello di protezione e per le zone in cui le inondazioni
sono causate dalle acque sotterranee, le mappe di cui al
comma 2 possono fare riferimento solo agli scenari di cui
al comma 2, lettera a).
5. Le mappe del rischio di alluvioni indicano le
potenziali conseguenze negative derivanti dalle alluvioni,
nell'ambito degli scenari di cui al comma 2 e prevedono le
4 classi di rischio di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio
1999, espresse in termini di:
a) numero indicativo degli abitanti potenzialmente
interessati;
b) infrastrutture e strutture strategiche (autostrade,
ferrovie, ospedali, scuole, etc.);
c) beni ambientali, storici e culturali di rilevante
interesse presenti nell'area potenzialmente interessata;
d) distribuzione e tipologia delle attivita' economiche
insistenti sull'area potenzialmente interessata;
e) impianti di cui all'allegato I del decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, che potrebbero
provocare inquinamento accidentale in caso di alluvione e
aree protette potenzialmente interessate, individuate
all'allegato 9 alla parte terza del decreto legislativo n.
152 del 2006;
f) altre informazioni considerate utili dalle autorita'
di bacino distrettuali, come le aree soggette ad alluvioni
con elevato volume di trasporto solido e colate detritiche
o informazioni su fonti rilevanti di inquinamento.
6. L'elaborazione delle mappe di cui al comma 1 per le
zone di cui all'art. 5, comma 1, condivise con altri Stati
membri della Comunita' europea e' effettuata previo scambio
preliminare di informazioni tra le autorita' competenti
interessate.
7. Le mappe della pericolosita' da alluvione, e le
mappe del rischio di alluvioni di cui al comma 1 non sono
predisposte qualora vengano adottate le misure transitorie
di cui all'art. 11, comma 2."
"Art. 9 (Coordinamento con le disposizioni della parte
terza, sezioni I e II, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni). - 1. Le
autorita' di bacino distrettuali di cui all'art. 63 del
decreto legislativo n. 152 del 2006 attuano le disposizioni
del presente decreto coerentemente con quanto stabilito
alla parte terza, sezioni I e II, del decreto legislativo
n. 152 del 2006, al fine di migliorare l'efficacia e lo
scambio delle informazioni, tenendo conto, in particolare
degli obiettivi ambientali di cui allo stesso decreto
legislativo n. 152 del 2006.
1-bis. I Piani di gestione del rischio di alluvioni di
cui all'art. 7 del presente decreto sono sottoposti alla
verifica di assoggettabilita' alla Valutazione ambientale
strategica (V.A.S.) di cui all'art. 12 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora definiscano il
quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti
elencati negli allegati II, III e IV dello stesso decreto
legislativo, oppure possano comportare un qualsiasi impatto
ambientale sui siti designati come zone di protezione
speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e
quelli classificati come siti di importanza comunitaria per
la protezione degli habitat naturali e della flora e della
fauna selvatica.
2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 77, comma 10,
del decreto legislativo n. 152 del 2006, per alluvioni
estreme si intendono le alluvioni di cui all'art. 6, comma
2, lettera a), nonche' le alluvioni eccezionali, non
prevedibili ma di impatto equivalente alle precedenti.
3. Le misure di cui al comma 1 garantiscono, in
particolare, che:
a) le prime mappe della pericolosita' e del rischio di
alluvioni di cui all'art. 6 ed i successivi riesami di cui
all'art. 12 siano predisposti in modo che le informazioni
in essi contenute siano coerenti con le informazioni,
comunque correlate, presentate a norma dell'art. 63, comma
7, lettera c), del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Essi sono coordinati e possono essere integrati nei riesami
dei piani di gestione di cui all'art. 117 dello stesso
decreto legislativo n. 152 del 2006;
b) l'elaborazione dei primi piani di gestione di cui
agli articoli 7 e 8 ed i successivi riesami di cui all'art.
12 siano effettuati in coordinamento con i riesami dei
piani di gestione dei bacini idrografici di cui all'art.
117 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e possano
essere integrati nei medesimi;
c) la partecipazione attiva di tutti soggetti
interessati di cui all'art. 10, sia coordinata, quando
opportuno, con la partecipazione attiva di tutti soggetti
interessati prevista all'art. 66, comma 7, del decreto
legislativo n. 152 del 2006."
"Allegato 1
(Omissis).
Parte B - Elementi che devono figurare nei successivi
aggiornamenti dei piani di gestione del rischio di
alluvioni:
1. eventuali modifiche o aggiornamenti apportati dopo
la pubblicazione della versione precedente del piano di
gestione, del rischio di alluvioni, compresa una sintesi
dei riesami svolti a norma dell'art. 12;
2. valutazione dei progressi realizzati per conseguire
gli obiettivi di cui all'art. 7, comma 2;
3. descrizione motivata delle eventuali misure previste
nella versione precedente del piano di gestione del rischio
di alluvioni, che erano state programmate e non sono state
poste in essere;
4. descrizione di eventuali misure supplementari
adottate dopo la pubblicazione della versione precedente
del piano di gestione del rischio di alluvioni.
(Omissis).".
 
Art. 20
Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, in materia
di gestione dei rifiuti delle industrie estrattive. Procedura di
infrazione 2011/2006.

1. Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 3, le parole: «e 3» sono sostituite dalle seguenti: «e 6»;
b) all'articolo 2, comma 4, le parole: «e 3» sono sostituite dalle seguenti: «e 6»;
c) all'articolo 2, comma 5, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6»;
d) all'articolo 5, comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A condizione che vengano rispettate tutte le disposizioni dei commi da 1 a 4, qualora le informazioni di cui al comma 3 siano state fornite in altri piani predisposti ai sensi della normativa vigente, l'operatore puo' allegare integralmente o in parte detti piani, indicando le parti che comprendono dette informazioni»;
e) all'articolo 6, il comma 10 e' sostituito dal seguente:
«10. L'autorita' competente garantisce, anche attraverso la pubblicazione nel proprio sito informatico delle informazioni necessarie per la preparazione del piano di emergenza esterno, la partecipazione del pubblico interessato alla preparazione o al riesame dello stesso piano, fornendo al medesimo le informazioni pertinenti, comprese quelle sul diritto di partecipare al processo decisionale e sull'autorita' competente alla quale presentare osservazioni e quesiti, ed un periodo di tempo adeguato, comunque non inferiore a trenta giorni, per esprimere osservazioni di cui l'autorita' competente deve tenere conto, motivando le ragioni per le quali intenda, eventualmente, discostarsi»;
f) all'articolo 7, comma 5, lettera a), le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6»;
g) all'articolo 8, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'autorita' competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione o di rinnovo dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, ovvero, in caso di riesame ai sensi dell'articolo 7, comma 5, contestualmente all'avvio del relativo procedimento, comunica all'operatore la data di avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e la sede degli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti del procedimento, ai fini della consultazione del pubblico. Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione l'operatore provvede, a sua cura e a sue spese, alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale nonche', ove esistente, nel proprio sito internet, di un annuncio contenente:
a) la domanda di autorizzazione contenente l'indicazione della localizzazione della struttura di deposito e del nominativo dell'operatore;
b) informazioni dettagliate sull'autorita' competente responsabile del procedimento e sugli uffici dove e' possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni, nonche' i termini per la presentazione delle stesse;
c) se applicabile, informazioni sulla necessita' di una consultazione tra Stati membri prima dell'adozione della decisione relativa ad una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 16;
d) la natura delle eventuali decisioni;
e) l'indicazione delle date e dei luoghi dove saranno depositate le informazioni ed i mezzi utilizzati per la divulgazione»;
h) all'articolo 8, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. L'autorita' competente mette a disposizione del pubblico interessato, attraverso la pubblicazione nel proprio sito internet, anche i principali rapporti e pareri trasmessi all'autorita' competente medesima in merito alla domanda di autorizzazione, nonche' altre informazioni attinenti alla domanda di autorizzazione presentate successivamente alla data di pubblicazione da parte dell'operatore.
1-ter. Le forme di pubblicita' di cui al comma 1 tengono luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni»;
i) all'articolo 8, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. I soggetti interessati possono presentare in forma scritta osservazioni all'autorita' competente fino a trenta giorni prima della conclusione del procedimento autorizzativo. L'operatore provvede ad informare il pubblico della data di scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni unitamente alla pubblicazione delle altre informazioni di cui ai commi 1 e 1-bis»;
l) all'articolo 10, comma 1, lettera a), le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»;
m) all'articolo 10, comma 1, lettera c), le parole: «commi 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 4»;
n) all'articolo 11, comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali verifiche possono essere effettuate dall'autorita' competente stessa o da enti pubblici o esperti indipendenti dei quali la stessa si avvale, con oneri a carico dell'operatore»;
o) all'articolo 12, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di inadempienza dell'operatore, l'autorita' competente puo' assumersi gli incarichi dell'operatore dopo la chiusura definitiva della struttura di deposito, utilizzando le risorse di cui all'articolo 14 e fatta salva l'applicazione della normativa nazionale e dell'Unione europea vigente in materia di responsabilita' civile del detentore dei rifiuti»;
p) all'articolo 13, comma 1, lettera a), dopo le parole: «valutare la probabilita' che si produca percolato dai rifiuti di estrazione depositati,» sono inserite le seguenti: «anche con riferimento agli inquinanti in esso presenti,»;
q) all'articolo 16, comma 3, le parole: «l'operatore trasmette le informazioni di cui all'articolo 6, comma 14» sono sostituite dalle seguenti: «l'operatore trasmette immediatamente le informazioni di cui all'articolo 6, comma 15»;
r) all'articolo 17, comma 1, la parola: «, successivamente» e' sostituita dalle seguenti: «a intervalli almeno semestrali dal momento dell'avvio delle medesime operazioni, compresa la fase successiva alla chiusura», le parole: «, e, comunque, con cadenza almeno annuale» sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Un risultato positivo non limita in alcun modo la responsabilita' dell'operatore in base alle condizioni dell'autorizzazione»;
s) all'articolo 19, comma 1, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: «L'operatore che gestisca una struttura di deposito di rifiuti di estrazione in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 e' punito con la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da cinquemiladuecento a cinquantaduemila euro».
Note all'art. 20:
- Il testo degli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12,
13, 16 e 17 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117
(Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla
gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che
modifica la direttiva 2004/35/CE.), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2008, n. 157, come modificati
dalla presente legge, cosi' recita:
"Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente
decreto si applica alla gestione dei rifiuti di estrazione
come definiti all'art. 3, comma 1, lettera d), all'interno
del sito di cui all'art. 3, comma 1, lettera hh), e nelle
strutture di deposito di cui all'art. 3, comma 1, lettera
r).
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del
presente decreto e rimangono assoggettati alla disciplina
settoriale in vigore:
a) i rifiuti che non derivano direttamente da
operazioni di prospezione o di ricerca, di estrazione e di
trattamento di risorse minerali e dallo sfruttamento delle
cave, quali, ad esempio, i rifiuti alimentari, gli oli
usati, i veicoli fuori uso, le batterie e gli accumulatori
usati;
b) i rifiuti derivanti dalle attivita' di prospezione o
di ricerca, di estrazione e di trattamento in offshore
delle risorse minerali;
c) l'inserimento di acque e il reinserimento di acque
sotterranee quali definiti all'art. 104, commi 2, 3 e 4,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativo
n. 152 del 2006», nei limiti autorizzati da tale articolo;
d) i rifiuti radioattivi ai sensi del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive
modificazioni.
3. Ai rifiuti inerti e alla terra non inquinata
derivanti dalle operazioni di prospezione o di ricerca, di
estrazione, di trattamento e di stoccaggio delle risorse
minerali e dallo sfruttamento delle cave, nonche' ai
rifiuti derivanti dalle operazioni di estrazione, di
trattamento e di stoccaggio della torba non si applicano
gli articoli 7, 8, 11, commi 1 e 6, 12, 13, comma 6, 14 e
16, a meno che detti rifiuti siano stoccati in una
struttura di deposito dei rifiuti di categoria A.
4. L'autorita' competente puo' ridurre gli obblighi di
cui agli articoli 7, 8, 11, commi 1 e 6, 12, 13, comma 6,
14 e 16 o derogarvi nel caso di deposito di rifiuti non
pericolosi derivanti dalla prospezione e dalla ricerca di
risorse minerali, esclusi gli idrocarburi e gli evaporiti
diversi dal gesso e dall'anidride, purche' ritenga
soddisfatti i requisiti di cui all'art. 4.
5. L'autorita' competente puo', sulla base di una
valutazione tecnica specifica, ridurre gli obblighi di cui
agli articoli 11, e 6, 12, commi 4 e 5, e 13, comma 6, o
derogarvi nel caso di rifiuti non inerti non pericolosi, a
meno che siano stoccati in una struttura di deposito di
categoria A.
6. Ai rifiuti disciplinati dal presente decreto non si
applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 13
gennaio 2003, n. 36."
"Art. 5 (Piano di gestione dei rifiuti di estrazione).
- 1. L'operatore elabora un piano di gestione dei rifiuti
di estrazione per la riduzione al minimo, il trattamento,
il recupero e lo smaltimento dei rifiuti stessi, nel
rispetto del principio dello sviluppo sostenibile.
2. Il piano di gestione di cui al comma 1 e' volto a:
a) prevenire o ridurre la produzione di rifiuti di
estrazione e la loro pericolosita', in particolare:
1) tenendo conto della gestione dei rifiuti di
estrazione nella fase di progettazione e nella scelta del
metodo di estrazione e di trattamento dei minerali;
2) tenendo conto delle modifiche che i rifiuti di
estrazione possono subire a seguito dell'aumento della
superficie e dell'esposizione a particolari condizioni
esterne;
3) prevedendo la possibilita' di ricollocare i rifiuti
di estrazione nei vuoti e volumetrie prodotti
dall'attivita' estrattiva dopo l'estrazione del minerale,
se l'operazione e' fattibile dal punto di vista tecnico e
economico e non presenta rischi per l'ambiente,
conformemente alle norme ambientali vigenti e, ove
pertinenti, alle prescrizioni del presente decreto;
4) ripristinando il terreno di copertura dopo la
chiusura della struttura di deposito dei rifiuti di
estrazione o, se non fosse possibile sotto il profilo
pratico, riutilizzando tale terreno altrove;
5) impiegando sostanze meno pericolose per il
trattamento delle risorse minerali. A condizione che
vengano rispettate tutte le disposizioni dei commi da 1 a
4, qualora le informazioni di cui al comma 3 siano state
fornite in altri piani predisposti ai sensi della normativa
vigente, l'operatore puo' allegare integralmente o in parte
detti piani, indicando le parti che comprendono dette
informazioni;
b) incentivare il recupero dei rifiuti di estrazione
attraverso il riciclaggio, il riutilizzo o la bonifica dei
rifiuti di estrazione interessati, se queste operazioni non
comportano rischi per l'ambiente, conformemente alle norme
ambientali vigenti e, ove pertinenti, alle prescrizioni del
presente decreto;
c) assicurare lo smaltimento sicuro dei rifiuti di
estrazione a breve e lungo termine, in particolare tenendo
conto, nella fase di progettazione, della gestione durante
il funzionamento e dopo la chiusura di una struttura di
deposito dei rifiuti di estrazione e scegliendo un progetto
che:
1) preveda, dopo la chiusura della struttura di
deposito dei rifiuti di estrazione, la necessita' minima e
infine nulla del monitoraggio, del controllo e della
gestione di detta struttura;
2) prevenga, o quanto meno riduca al minimo, eventuali
effetti negativi a lungo termine, per esempio riconducibili
alla fuoriuscita di inquinanti, trasportati dall'aria o
dall'acqua, dalla struttura di deposito dei rifiuti di
estrazione;
3) garantisca la stabilita' geotecnica a lungo termine
di dighe o di cumuli che sorgano sulla superficie
preesistente del terreno.
3. Il piano di gestione di cui al comma 1 contiene
almeno i seguenti elementi:
a) la caratterizzazione dei rifiuti di estrazione a
norma dell'allegato I e una stima del quantitativo totale
di rifiuti di estrazione che verranno prodotti nella fase
operativa;
b) la descrizione delle operazioni che producono tali
rifiuti e degli eventuali trattamenti successivi a cui
questi sono sottoposti;
c) la classificazione proposta per la struttura di
deposito dei rifiuti di estrazione conformemente ai criteri
previsti all'allegato II ed in particolare:
1) se e' necessaria una struttura di deposito di
categoria A, al piano deve essere allegato in copia il
documento di sicurezza e salute redatto ai sensi dell'art.
6, comma 1, del decreto legislativo n. 624 del 1996,
integrato secondo quanto indicato all'art. 6, comma 3, del
presente decreto;
2) se l'operatore ritiene che non sia necessaria una
struttura di deposito di categoria A, sufficienti
informazioni che giustifichino tale scelta, compresa
l'individuazione di eventuali rischi di incidenti;
d) la descrizione delle modalita' in cui possono
presentarsi gli effetti negativi sull'ambiente e sulla
salute umana a seguito del deposito dei rifiuti di
estrazione e delle misure preventivi da adottare al fine di
ridurre al minimo l'impatto ambientale durante il
funzionamento e dopo la chiusura, compresi gli aspetti di
cui all'art. 11, comma 3, lettere a), b), d) ed e);
e) le procedure di controllo e di monitoraggio proposte
ai sensi dell'art. 10, se applicabile, e 11, comma 3,
lettera c);
f) il piano proposto per la chiusura, comprese le
procedure connesse al ripristino e alla fase successiva
alla chiusura ed il monitoraggio di cui all'art. 12;
g) le misure per prevenire il deterioramento dello
stato dell'acqua conformemente alle finalita' stabilite dal
decreto legislativo n. 152 del 2006, parte terza, sezione
II, titolo I e per prevenire o ridurre al minimo
l'inquinamento dell'atmosfera e del suolo ai sensi
dell'art. 13;
h) la descrizione dell'area che ospitera' la struttura
di deposito di rifiuti di estrazione, ivi comprese le sue
caratteristiche idrogeologiche, geologiche e geotecniche;
i) l'indicazione delle modalita' in accordo alle quali
l'opzione e il metodo scelti conformemente al comma 2,
lettera a), numero 1), rispondono agli obiettivi di cui al
comma 2, lettera a).
4. Il piano di gestione di cui al comma 1 e' modificato
se subentrano modifiche sostanziali nel funzionamento della
struttura di deposito dei rifiuti di estrazione o nel tipo
di rifiuti di estrazione depositati ed e' comunque
riesaminato ogni cinque anni. Le eventuali modifiche sono
notificate all'autorita' competente.
5. Il piano di gestione di cui al comma 1 e' presentato
come sezione del piano globale dell'attivita' estrattiva
predisposto al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione
all'attivita' estrattiva stessa da parte dell'autorita'
competente.
6. L'autorita' competente approva il piano di cui al
comma 1 e le eventuali modifiche di cui al comma 4 e ne
controlla l'attuazione."
"Art. 6 (Prevenzione di incidenti rilevanti e
informazioni). - 1. Le disposizioni del presente articolo
si applicano alle strutture di deposito dei rifiuti di
estrazione di categoria A, ad esclusione delle strutture
che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive
modificazioni.
2. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo
n. 624 del 1996, l'operatore individua, per le strutture di
cui al comma 1, i rischi di incidenti rilevanti ed adotta,
a livello di progettazione, di costruzione, di
funzionamento e di manutenzione, di chiusura e nella fase
successiva alla chiusura delle strutture stesse, le misure
necessarie per prevenire tali incidenti e limitarne le
conseguenze negative per la salute umana e l'ambiente,
compresi eventuali impatti transfrontalieri.
3. Per adempiere agli obblighi di cui al comma 2,
l'operatore prima di iniziare le operazioni e' tenuto a
integrare, previa consultazione del responsabile per la
sicurezza, il documento di sicurezza e salute redatto ai
sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto n. 624 del 1996, e
a mettere in atto un sistema di gestione della sicurezza
che lo attui, in base agli elementi di cui alla parte 1
dell'allegato III.
4. Il documento di cui al comma 3 e' allegato in copia
al piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui
all'art. 5.
5. L'operatore nomina un responsabile per la sicurezza
incaricato dell'attuazione e della sorveglianza periodica
della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti.
6. L'operatore e' tenuto a predisporre, previa
consultazione del personale che lavora nello stabilimento,
ivi compreso il personale di imprese appaltatrici a lungo
termine, il piano di emergenza interno da adottare nello
stabilimento nei seguenti termini:
a) per le nuove strutture, prima di iniziare
l'attivita';
b) per le strutture esistenti, entro un anno dalla data
di entrata in vigore del presente decreto; si considerano
esistenti le strutture autorizzate o gia' in funzione alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
7. Il piano di emergenza interno di cui al comma 6
contiene almeno le seguenti informazioni:
a) nome e funzione delle persone autorizzate ad
attivare le procedure di emergenza e della persona
responsabile dell'applicazione e del coordinamento delle
misure di intervento all'interno del sito;
b) nome e funzione della persona incaricata del
collegamento con l'autorita' responsabile del piano di
emergenza esterno;
c) per situazioni o eventi prevedibili che potrebbero
avere un ruolo determinante nel causare un incidente
rilevante, descrizione delle misure da adottare per far
fronte a tali situazioni o eventi e per limitarne le
conseguenze; tale descrizione comprende le apparecchiature
di sicurezza e le risorse disponibili;
d) misure atte a limitare i pericoli per le persone
presenti nel sito, compresi sistemi di allarme e le norme
di comportamento che le persone devono osservare al momento
dell'allarme;
e) disposizioni per avvisare tempestivamente, in caso
di incidente, l'autorita' incaricata di attivare il piano
di emergenza esterno; tipo di informazione da fornire
immediatamente e misure per la comunicazione di
informazioni piu' dettagliate appena disponibili;
f) disposizioni adottate per formare il personale ai
compiti che sara' chiamato a svolgere e, se del caso,
coordinamento di tale azione con i servizi di emergenza
esterni;
g) disposizioni per coadiuvare l'esecuzione delle
misure di intervento adottate all'esterno del sito.
8. L'autorita' competente, d'intesa con gli enti locali
interessati, prepara un piano di emergenza esterno,
precisando le misure da adottare al di fuori del sito in
caso di incidente. Il piano e' comunicato al Prefetto
competente per territorio che puo' disporre eventuali
modifiche. L'operatore e' tenuto a fornire all'autorita'
competente le informazioni necessarie per preparare tale
piano contestualmente alla presentazione della domanda di
autorizzazione della struttura di deposito dei rifiuti di
estrazione.
9. Il piano di emergenza esterno di cui al comma 8 e'
predisposto, per le nuove strutture, entro sei mesi dalla
data di inizio dell'attivita' e, per le strutture
esistenti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto. Si considerano esistenti le strutture
autorizzate o gia' in funzione alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
10. L'autorita' competente garantisce la partecipazione
del pubblico interessato alla preparazione o al riesame del
piano di emergenza esterno, fornendo al medesimo le
informazioni pertinenti comprese quelle sul diritto di
partecipare al processo decisionale e sull'autorita'
competente alla quale presentare osservazioni e quesiti ed
un periodo di tempo adeguato, comunque non inferiore a
trenta giorni, per esprimere osservazioni di cui
l'autorita' competente deve tenere conto, motivando le
ragioni per le quali intenda,eventualmente, discostarsi.
11. Il piano di emergenza esterno contiene almeno le
seguenti informazioni:
a) nome e funzione delle persone autorizzate ad
attivare le procedure di emergenza e delle persone
autorizzate a dirigere e coordinare le misure di intervento
adottate all'esterno del sito;
b) disposizioni adottate per informare tempestivamente
degli eventuali incidenti; modalita' di allarme e richiesta
di soccorsi;
c) misure di coordinamento necessarie per l'attuazione
del piano di emergenza esterno;
d) disposizioni adottate per fornire assistenza nella
realizzazione delle misure di intervento predisposte
all'interno del sito;
e) misure di intervento da adottare all'esterno del
sito;
f) disposizioni adottate per fornire alla popolazione
informazioni specifiche relative all'incidente e al
comportamento da adottare.
12. Le informazioni sulle misure di sicurezza da
adottare e sulle norme di comportamento da osservare in
caso di incidente, previste dal piano di emergenza esterno,
contenenti almeno gli elementi descritti nell'allegato III,
parte 2, sono fornite dall'autorita' competente alle
persone che possono essere coinvolte. Tali informazioni
sono riesaminate e, se del caso, aggiornate e ridiffuse,
almeno ogni tre anni. Esse devono essere permanentemente a
disposizione del pubblico. L'intervallo massimo di
ridiffusione delle informazioni alla popolazione non puo',
in nessun caso, essere superiore a cinque anni.
13. I piani di emergenza di cui ai commi 6 e 8
perseguono i seguenti obiettivi:
a) limitare e controllare gli incidenti rilevanti e
altri incidenti onde ridurne al minimo gli effetti e,
soprattutto, limitare i danni alla salute umana e
all'ambiente;
b) mettere in atto le misure necessarie per tutelare la
salute umana e l'ambiente contro le conseguenze degli
incidenti rilevanti e di altri incidenti;
c) comunicare le informazioni necessarie al pubblico e
alle autorita' interessate;
d) garantire il ripristino, il recupero e il
disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.
14. I piani di emergenza di cui ai commi 6 e 8 sono
riesaminati, sperimentati e, se necessario, riveduti ed
aggiornati, ad intervalli non superiori a cinque anni e
comunque, nel caso di cambiamenti sostanziali, tenendo
conto dei cambiamenti avvenuti nel deposito e nei servizi
di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove
conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di
incidente rilevante.
15. In caso di incidente rilevante, l'operatore e'
tenuto a:
a) adottare le misure previste dal piano di emergenza
interno;
b) comunicare all'autorita' competente, non appena ne
venga a conoscenza:
1) le circostanze dell'incidente;
2) le sostanze pericolose presenti;
3) i dati disponibili per valutare le conseguenze
dell'incidente sulla salute umana e sull'ambiente;
4) le misure di emergenza adottate;
5) le informazioni sulle misure previste per limitare
gli effetti dell'incidente a medio e lungo termine ed
evitare che esso si riproduca;
c) aggiornare le informazioni fornite, qualora da
indagini piu' approfondite emergessero nuovi elementi che
modificano le precedenti informazioni o le conclusioni
tratte.
16. In caso di incidente rilevante, l'autorita'
competente e' tenuta a:
a) attivare immediatamente il piano di emergenza
esterno e a garantire che vengano attuate le misure
previste dal piano di emergenza interno ed esterno;
b) comunicare immediatamente al pubblico interessato le
informazioni sull'incidente trasmesse dall'operatore."
"Art. 7 (Domanda e autorizzazione). - 1. Le strutture
di deposito dei rifiuti di estrazione non possono operare
senza preventiva autorizzazione rilasciata dall'autorita'
competente. L'autorizzazione, rilasciata mediante apposita
conferenza di servizi, contiene gli elementi indicati al
comma 2 e indica chiaramente la categoria a cui appartiene
la struttura di deposito dei rifiuti di estrazione in base
ai criteri di cui all'art. 9. Purche' vengano rispettate
tutte le condizioni del presente articolo, l'autorizzazione
rilasciata ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio
2005, n. 59, e' valida ed efficace e tiene luogo della
autorizzazione di cui al presente articolo.
2. La domanda di autorizzazione e' presentata
all'autorita' competente e contiene almeno i seguenti
elementi:
a) identita' del richiedente e dell'operatore, se sono
diversi;
b) progetto della struttura di deposito dei rifiuti di
estrazione, ubicazione proposta ed eventuali ubicazioni
alternative;
c) la descrizione del sito, ivi comprese le
caratteristiche idrogeologiche, geologiche e geotecniche,
corredata da un rilevamento geologico di dettaglio e da una
dettagliata indagine stratigrafica eseguita con prelievo di
campioni e relative prove di laboratorio con riferimento al
decreto del Ministro dei lavori pubblici 11 marzo 1988,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno
1988;
d) piano di gestione dei rifiuti di estrazione a norma
dell'art. 5;
e) il piano finanziario che preveda la copertura dei
costi derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio della
struttura, dei costi stimati di chiusura, dei costi di
gestione post-operativa, nonche' dei costi connessi alla
costituzione della garanzia finanziaria di cui all'art. 14;
f) le indicazioni relative alle garanzie finanziarie
del richiedente o a qualsiasi altra garanzia equivalente,
ai sensi dell'art. 14;
g) le informazioni relative alla procedura di
valutazione di impatto ambientale ai sensi della parte
seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, qualora la
domanda di autorizzazione riguardi un'opera o un'attivita'
sottoposta a tale procedura;
h) le informazioni necessarie per consentire la
preparazione del piano di emergenza esterno.
3. L'autorita' competente rilascia l'autorizzazione
solo se ritiene che:
a) l'operatore adempia alle disposizioni pertinenti del
presente decreto;
b) la gestione dei rifiuti di estrazione non sia
direttamente in contrasto o non interferisca altrimenti con
l'attuazione del piano regionale di gestione dei rifiuti di
cui all'art. 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006. A
tale fine l'autorita' competente e' tenuta ad acquisire il
parere scritto dell'autorita' regionale competente in
materia di pianificazione sulla gestione dei rifiuti.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha validita' pari
a quella relativa all'attivita' estrattiva. Il rinnovo
dell'autorizzazione segue le medesime procedure previste
per il rinnovo del titolo di legittimazione mineraria.
5. Le autorita' competenti riesaminano e aggiornano,
ove necessario, le condizioni dell'autorizzazione:
a) sulla base dei risultati di monitoraggio riferiti
dall'operatore ai sensi dell'art. 11, comma 6, o delle
ispezioni effettuate ai sensi dell'art. 17;
b) alla luce dello scambio di informazioni su modifiche
sostanziali nelle migliori tecniche a disposizione
organizzato dalla Commissione europea tra Stati membri e
organizzazioni interessate e i cui risultati sono
pubblicati dalla Commissione stessa;
c) qualora si verifichino cambiamenti sostanziali nel
funzionamento della struttura di deposito dei rifiuti di
estrazione o nel tipo di rifiuti di estrazione depositati.
6. Le informazioni contenute in un'autorizzazione
rilasciata a norma del presente articolo sono messe a
disposizione delle autorita' competenti in campo
statistico, sia nazionali che comunitarie, se richieste a
fini statistici. Le informazioni sensibili di carattere
meramente commerciale, ad esempio riguardanti il volume
delle riserve minerali economiche, le componenti dei costi
e i rapporti commerciali, non sono rese pubbliche."
"Art. 8 (Partecipazione del pubblico). - 1. L'autorita'
competente, entro trenta giorni dal ricevimento della
domanda di autorizzazione o di rinnovo dell'autorizzazione
di cui all'art. 7, ovvero, in caso di riesame ai sensi
dell'art. 7, comma 5, contestualmente all'avvio del
relativo procedimento, comunica all'operatore la data di
avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni, e la sede degli uffici
presso i quali sono depositati i documenti e gli atti del
procedimento, ai fini della consultazione del pubblico.
Entro il termine di quindici giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione l'operatore provvede, a sua
cura e a sue spese, alla pubblicazione su un quotidiano a
diffusione provinciale o regionale di un annuncio
contenente:
a) la domanda di autorizzazione contenente
l'indicazione della localizzazione della struttura di
deposito e del nominativo dell'operatore;
b) informazioni dettagliate sulle autorita' competenti
responsabile del procedimento e sugli uffici dove e'
possibile prendere visione degli atti e trasmettere le
osservazioni nonche' i termini per la presentazione delle
stesse;
c) se applicabile, informazioni sulla necessita' di una
consultazione tra Stati membri prima dell'adozione della
decisione relativa ad una domanda di autorizzazione ai
sensi dell'art. 16;
d) la natura delle eventuali decisioni;
e) l'indicazione delle date e dei luoghi dove saranno
depositate le informazioni ed i mezzi utilizzati per la
divulgazione.
1-bis. L'autorita' competente mette a disposizione del
pubblico interessato anche i principali rapporti e pareri
trasmessi all'autorita' competente in merito alla domanda
di autorizzazione nonche' altre informazioni attinenti la
domanda di autorizzazione presentate successivamente alla
data di pubblicazione da parte dell'operatore.
1-ter. Le forme di pubblicita' di cui al comma 1
tengono luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e
8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni
2. I soggetti interessati possono presentare in forma
scritta osservazioni all'autorita' competente fino a 30
giorni prima della conclusione del procedimento
autorizzativi. L'operatore provvede ad informare il
pubblico della data di scadenza del termine per la
presentazione delle osservazioni unitamente alla
pubblicazione delle altre informazioni di cui ai commi 1 e
1-bis.
3. Dopo l'adozione della decisione, copia della stessa
e di qualsiasi suo successivo aggiornamento e' messa a
disposizione del pubblico presso gli uffici di cui al comma
1. Presso i medesimi uffici sono inoltre rese disponibili
informazioni relative alla partecipazione del pubblico al
procedimento e alle motivazioni sulle quali si e' fondata
la decisione, anche in relazione alle osservazioni scritte
presentate."
"Art. 10 (Vuoti e volumetrie prodotti dall'attivita'
estrattiva). - 1. L'utilizzo, a fini di ripristino e
ricostruzione, dei rifiuti di estrazione per la ripiena di
vuoti e volumetrie prodotti dall'attivita' estrattiva
superficiale o sotterranea e' possibile solo qualora:
a) sia garantita la stabilita' dei rifiuti di
estrazione ai sensi dell'art. 11, comma 3;
b) sia impedito l'inquinamento del suolo e delle acque
di superficie e sotterranee ai sensi dell'art. 13, commi 1
e 4;
c) sia assicurato il monitoraggio dei rifiuti di
estrazione e dei vuoti e volumetrie prodotti dall'attivita'
estrattiva ai sensi dell'art. 12,commi 3 e 4.
2. Il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 deve
risultare dal piano di gestione dei rifiuti di estrazione
di cui all'art. 5, approvato dall'autorita' competente.
3. Il riempimento dei vuoti e delle volumetrie prodotti
dall'attivita' estrattiva con rifiuti diversi dai rifiuti
di estrazione di cui al presente decreto e' sottoposto alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003,
n. 36, relativo alle discariche di rifiuti."
"Art. 11 (Costruzione e gestione delle strutture di
deposito dei rifiuti di estrazione). - 1. Il direttore
responsabile nominato dal titolare di cui al decreto
legislativo n. 624 del 1996, e' responsabile anche della
gestione della struttura di deposito dei rifiuti di
estrazione e garantisce, in conformita' all'art. 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n.
128, relativamente agli specifici aspetti, l'aggiornamento
tecnico e la formazione del personale.
2. In conformita' all'art. 6, comma 2, del decreto
legislativo n. 624 del 1996, il titolare dell'attivita'
estrattiva attesta annualmente che i cumuli, le dighe, i
bacini di decantazione e le strutture di deposito dei
rifiuti di estrazione sono progettati, utilizzati e
mantenuti in efficienza in modo sicuro e che e' stata
implementata una politica di prevenzione degli incidenti ed
adottato un sistema di gestione della sicurezza tali da
garantire che i rischi per la salute umana e l'ambiente
siano stati eliminati o, ove cio' non sia praticabile,
ridotti al minimo accettabile e adeguatamente tenuti sotto
controllo.
3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui
all'art. 7 l'autorita' competente si accerta che, nella
costruzione di una nuova struttura di deposito dei rifiuti
di estrazione o nella modifica di una struttura esistente,
l'operatore garantisca che:
a) la struttura abbia un'ubicazione adeguata, tenuto
conto in particolare degli obblighi comunitari o nazionali
in materia di aree protette, di quelli imposti dalla
normativa in materia di tutela dei beni culturali e del
paesaggio, nonche' di fattori geologici, idrologici,
idrogeologici, sismici e geotecnici e sia progettata in
modo da soddisfare, nelle prospettive a breve e lungo
termine, le condizioni necessarie per impedire
l'inquinamento del suolo, dell'aria, delle acque
sotterranee o di superficie tenendo conto in particolare
delle disposizioni di cui alla parte terza, sezione II del
decreto legislativo n. 152 del 2006, e da garantire una
raccolta efficace dell'acqua e del percolato contaminati,
secondo le modalita' e i tempi previsti
dall'autorizzazione, nonche' in modo da ridurre l'erosione
provocata dall'acqua o dal vento, per quanto tecnicamente
ed economicamente possibile;
b) la struttura sia costruita, gestita e sottoposta a
manutenzione in maniera adeguata per garantirne la
stabilita' fisica e per prevenire l'inquinamento o la
contaminazione del suolo, dell'aria, delle acque
sotterranee o di superficie nelle prospettive a breve e
lungo termine nonche' per ridurre al minimo, per quanto
possibile, i danni al paesaggio;
c) siano in atto disposizioni e piani adeguati per il
monitoraggio anche con periodiche ispezioni, e comunque con
frequenza almeno semestrale, della struttura di deposito
dei rifiuti di estrazione da parte di soggetti competenti e
per l'intervento, qualora si riscontrasse un'instabilita' o
una contaminazione delle acque o del suolo. I rapporti
relativi ai monitoraggi e alle ispezioni vengono registrati
e conservati dall'operatore insieme ai documenti relativi
all'autorizzazione e al registro di cui al comma 4 per
garantire la trasmissione adeguata delle informazioni,
soprattutto in caso di cambiamento dell'operatore; detta
documentazione e' conservata dal titolare di cui all'art. 2
del decreto legislativo n. 624 del 1996, per un periodo di
almeno cinque anni successivi al termine della gestione
post-chiusura di cui all'art. 12, comma 3;
d) siano previste disposizioni adeguate per il
ripristino del terreno e la chiusura della struttura di
deposito dei rifiuti di estrazione;
e) siano previste disposizioni adeguate per la fase
successiva alla chiusura della struttura di deposito.
4. L'operatore tiene un registro delle operazioni di
gestione dei rifiuti di estrazione nella struttura di
deposito, con fogli numerati, nel quale annota, entro due
giorni dalla presa in carico nella struttura, le
informazioni sulle caratteristiche qualitative e
quantitative dei predetti rifiuti.
5. Qualora si verifichi un cambio di operatore durante
la gestione di una struttura di deposito dei rifiuti di
estrazione, le informazioni e i registri aggiornati
relativi alla struttura sono trasferiti al nuovo operatore.
Il cambio di operatore deve essere comunicato all'autorita'
competente e costituisce modifica sostanziale del piano di
gestione di rifiuti di estrazione e, come tale, condizione
per il rinnovo dell'autorizzazione.
6. L'operatore notifica con tempestivita', e in ogni
caso non oltre le 48 ore, all'autorita' competente e, per i
fini di cui all'art. 18, comma 2, al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
tutti gli eventi che possano incidere sulla stabilita'
della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione e
qualsiasi effetto negativo rilevante per l'ambiente che
emerga dalle procedure di controllo e di monitoraggio della
struttura di deposito dei rifiuti di estrazione.
L'operatore mette in atto il piano di emergenza interno,
ove applicabile, e ottempera a qualsiasi altra istruzione
dell'autorita' competente sulle misure correttive da
adottare. L'operatore e' tenuto a sostenere i costi delle
misure da intraprendere.
7. L'operatore presenta, conformemente a quanto
indicato al comma 2, all'autorita' competente una relazione
con tutti i risultati del monitoraggio. L'autorita'
competente verifica la conformita' dei dati presentati alle
condizioni dell'autorizzazione disponendo, ove necessario,
le prescrizioni e le integrazioni che occorrono. Sulla base
di tale relazione, l'autorita' competente puo' decidere se
sia necessario effettuare idonee verifiche. Tali verifiche
possono essere effettuate dall'autorita' competente stessa
o da enti pubblici o esperti indipendenti dei quali la
stessa si avvale con oneri a carico dell'operatore."
"Art. 12 (Procedure per la chiusura delle strutture di
deposito dei rifiuti di estrazione e per la fase successiva
alla chiusura). - 1. La chiusura di una struttura di
deposito dei rifiuti di estrazione e' avviata:
a) nei casi, alle condizioni e nei termini stabiliti
dall'autorizzazione;
b) nei casi in cui l'operatore richiede ed ottiene
apposita autorizzazione dell'autorita' competente;
c) sulla base di specifico provvedimento, conseguente a
gravi motivi, adottato dall'autorita' competente.
2. Una struttura di deposito dei rifiuti di estrazione
puo' essere considerata definitivamente chiusa solo dopo
che l'autorita' competente ha proceduto, con tempestivita',
ad un'ispezione finale del sito, ha esaminato tutti i
rapporti presentati dall'operatore, ha certificato che il
terreno che abbia subito un impatto dalla struttura di
deposito dei rifiuti di estrazione e' stato ripristinato ed
ha autorizzato con proprio provvedimento la chiusura della
struttura di deposito dei rifiuti di estrazione.
L'approvazione non limita in alcun modo gli obblighi
dell'operatore contemplati dalla normativa vigente e dalle
condizioni dell'autorizzazione.
3. L'operatore e' responsabile della manutenzione, del
monitoraggio, del controllo e delle misure correttive nella
fase successiva alla chiusura per tutto il tempo ritenuto
necessario dall'autorita' competente in base alla natura e
alla durata del rischio e sino all'esito positivo di
un'ispezione finale da effettuarsi da parte dell'autorita'
competente. In caso di inadempienza dell'operatore,
l'autorita' competente puo' assumersi gli incarichi
dell'operatore dopo la chiusura definitiva della struttura
di deposito, utilizzando le risorse di cui all'art. 14 e
fatta salva tutta la normativa nazionale e dell'Unione
europea in materia di responsabilita' civile del detentore
dei rifiuti.
4. Il provvedimento di cui al comma 2 prevede, al fine
di soddisfare le pertinenti esigenze ambientali stabilite
dalla normativa vigente, in particolare quelle di cui al
decreto legislativo n. 152 del 2006, parte terza, sezione
II, che dopo la chiusura di una struttura di deposito dei
rifiuti di estrazione l'operatore controlli, fra l'altro,
in particolare, la stabilita' fisico-chimica della
struttura di deposito e riduca al minimo gli effetti
negativi per l'ambiente, soprattutto per le acque
sotterranee e di superficie, garantendo che:
a) tutte le singole strutture siano monitorate e
conservate tramite strumenti di controllo e misurazione
sempre pronti per l'uso;
b) i canali di sfioro e gli sfioratori siano mantenuti
puliti e non siano ostruiti.
5. Dopo la chiusura di una struttura di deposito dei
rifiuti di estrazione l'operatore notifica, senza ritardo,
all'autorita' competente e, per i fini di cui all'art. 18,
comma 2, al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, tutti gli eventi o gli sviluppi che
possono incidere sulla stabilita' della struttura di
deposito dei rifiuti di estrazione e qualsiasi effetto
negativo rilevante per l'ambiente che emerga dalle
operazioni di controllo e monitoraggio di cui al comma 3.
L'operatore mette in atto il piano di emergenza interno,
ove applicabile, e ottempera a qualsiasi altra istruzione
dell'autorita' competente sulle misure correttive da
adottare. L'operatore e' tenuto a sostenere i costi delle
misure da intraprendere.
6. Alla frequenza stabilita dall'autorita' competente
nell'autorizzazione di cui al comma 2, l'operatore
riferisce, in base ai dati aggregati, tutti i risultati del
monitoraggio alla medesima autorita' competente e
all'Agenzia regionale di protezione ambientale
territorialmente competente, al fine di dimostrare la
conformita' alle condizioni dell'autorizzazione e di
approfondire le conoscenze sul comportamento dei rifiuti di
estrazione e della struttura di deposito dei rifiuti di
estrazione."
"Art. 13 (Prevenzione del deterioramento dello stato
delle acque e dell'inquinamento dell'atmosfera e del
suolo). - 1. Le Agenzie regionali di protezione ambientale
territorialmente competenti verificano che l'operatore
abbia adottato le misure necessarie per rispettare la
normativa vigente in materia di ambiente, in particolare
per prevenire il deterioramento dello stato attuale delle
acque, in conformita' alle disposizioni del decreto
legislativo n. 152 del 2006, parte terza, sezione II, fra
l'altro al fine di:
a) valutare la probabilita' che si produca percolato
dai rifiuti di estrazione depositati, anche con riferimento
agli inquinanti in esso presenti, sia nel corso della fase
operativa, sia dopo la chiusura della struttura di deposito
dei rifiuti di estrazione, e determinare il bilancio idrico
della struttura;
b) impedire o ridurre al minimo la produzione di
percolato e la contaminazione delle acque di superficie o
sotterranee e del suolo da parte dei rifiuti di estrazione;
c) raccogliere e trattare le acque e il percolato
contaminati dalla struttura di deposito dei rifiuti di
estrazione fino a renderli conformi allo standard previsto
per lo scarico di tali sostanze.
2. Le Agenzie regionali di protezione ambientale
territorialmente competenti si assicurano che l'operatore
abbia adottato le misure necessarie per evitare o ridurre
la polvere e le emissioni di gas.
3. Lo smaltimento dei rifiuti di estrazione in forma
solida, liquida o fangosa, nei corpi idrici recettori
diversi da quelli costruiti allo scopo di smaltire i
rifiuti di estrazione e' subordinato al rispetto delle
pertinenti disposizioni del decreto legislativo n. 152 del
2006, parte terza, sezione II.
4. L'operatore che utilizza i rifiuti di estrazione e
altri residui di produzione per la ripiena di vuoti e di
volumetrie prodotte dall'attivita' estrattiva superficiale
o sotterranea, che potranno essere inondati dopo la
chiusura, adotta le misure necessarie per evitare o ridurre
al minimo il deterioramento dello stato delle acque e
l'inquinamento del suolo.
5. L'operatore fornisce all'autorita' competente e
all'Agenzia regionale di protezione ambientale
territorialmente competente le informazioni necessarie per
assicurare l'assolvimento degli obblighi di legge, in
particolare quelli di cui al decreto legislativo n. 152 del
2006, parte terza, sezione II.
6. Nel caso di un bacino di decantazione che comporti
la presenza di cianuro, l'operatore garantisce che il
tenore di cianuro dissociabile con un acido debole
all'interno del bacino venga ridotto al livello piu' basso
possibile utilizzando le migliori tecniche disponibili. In
ogni caso, l'operatore garantisce che il tenore di cianuro
dissociabile con un acido debole nel punto di scarico degli
sterili dall'impianto di lavorazione al bacino di
decantazione non superi:
a) nelle strutture di deposito dei rifiuti di
estrazione a cui sia stata in precedenza rilasciata
un'autorizzazione o che siano gia' in funzione il 1° maggio
2008:
1) 50 ppm a partire dalla data di entrata in vigore del
presente decreto;
2) 25 ppm a partire dal 1° maggio 2013;
3) 10 ppm a partire dal 1° maggio 2018;
b) 10 ppm nelle strutture a cui l'autorizzazione e'
rilasciata dopo la data di entrata in vigore del presente
decreto.
7. Su richiesta dell'autorita' competente l'operatore
dimostra, attraverso una valutazione dei rischi che tenga
conto delle condizioni specifiche del sito, che i limiti di
concentrazione di cui al comma 6 non devono essere ridotti
ulteriormente."
"Art. 16 (Effetti transfrontalieri). - 1. Qualora il
funzionamento di una struttura di deposito dei rifiuti di
estrazione di categoria A puo' comportare effetti negativi
rilevanti per l'ambiente ed eventuali rischi per la salute
umana in un altro Stato membro, o su richiesta di uno Stato
membro della Comunita' europea che puo' subirne le
conseguenze, l'autorita' competente trasmette, entro trenta
giorni dal ricevimento, la richiesta di autorizzazione di
cui all'art. 7 al Ministero degli affari esteri, al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare ed al Dipartimento per le politiche europee. Il
Ministero degli affari esteri trasmette la documentazione
allo Stato membro interessato affinche' provveda a metterla
a disposizione del pubblico interessato e coordina le
eventuali consultazioni necessarie nell'ambito dei rapporti
bilaterali tra i due Stati membri su base reciproca e
paritaria.
2. L'autorita' competente si pronuncia sulla richiesta
di autorizzazione non prima che sia decorso il termine di
sessanta giorni dalla trasmissione della documentazione di
cui al comma 1 all'altro Stato membro, al fine di tenere
conto anche delle eventuali osservazioni del pubblico
interessato di tale Stato.
3. In caso di incidente rilevante in una struttura di
deposito dei rifiuti di estrazione di cui al comma 1,
l'operatore trasmette immediatamente le informazioni di cui
all'art. 6, comma 15, anche al Ministero degli affari
esteri e al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare. Il Ministero degli affari esteri
trasmette agli altri Stati membri interessati tali
informazioni per contribuire a ridurre al minimo le
conseguenze dell'incidente sulla salute umana e per
valutare e ridurre al minimo l'entita' del danno ambientale
effettivo o potenziale."
"Art. 17 (Controlli dell'autorita' competente). - 1.
L'autorita' competente effettua ispezioni nelle strutture
di deposito dei rifiuti di estrazione di cui all'art. 7,
prima dell'avvio delle operazioni di deposito, e a
intervalli almeno semestrali dal momento dell'avvio delle
medesime operazioni, compresa la fase successiva alla
chiusura, secondo le esigenze, al fine di garantire che
siano conformi alle condizioni previste dall'autorizzazione
e, per le strutture di deposito di cui all'art. 6, comma 1,
che i sistemi tecnici, organizzativi e di gestione
applicati nella struttura di deposito siano adeguati a
prevenire, a limitare o, comunque, a ridurre al minimo le
conseguenze di eventuali incidenti rilevanti all'interno e
all'esterno della struttura. Un risultato positivo non
limita in alcun modo la responsabilita' dell'operatore in
base alle condizioni dell'autorizzazione.
2. I registri di cui all'art. 11 sono messi a
disposizione dell'autorita' competente per l'ispezione."
"Art. 19 (Sanzioni). - 1. L'operatore che gestisca una
struttura di deposito di rifiuti di estrazione in assenza
dell'autorizzazione di cui all'art. 7 e' punito con la pena
dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da
cinquemiladuecento a cinquantaduemila euro. Alla sentenza
di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'art. 444
del codice di procedura penale consegue la confisca
dell'area sulla quale e' realizzata la struttura di
deposito abusiva se di proprieta' dell'autore o del
compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica
o di ripristino dello stato dei luoghi.
2. L'operatore che gestisce una struttura di deposito
di rifiuti di estrazione senza l'osservanza delle
condizioni e delle prescrizioni contenute o richiamate
nell'autorizzazione di cui all'art. 7 e' punito con le pene
di cui al comma 1, ridotte della meta'.".
 
Art. 21
Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante
attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile,
accumulatori e relativi rifiuti. Procedura di infrazione 2011/2218.

1. Al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «e, in particolare, il divieto di immettere sul mercato pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose»;
b) all'articolo 10, comma 6, dopo le parole: «L'operazione di trattamento» sono inserite le seguenti: «e di riciclaggio»;
c) all'articolo 11, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' la ricerca di metodi di riciclaggio ecocompatibili e con un buon rapporto tra costi ed efficacia per tutti i tipi di pile e accumulatori»;
d) all'articolo 12, comma 1, le parole: «a trattamento o riciclaggio» sono sostituite dalle seguenti: «a trattamento e a riciclaggio»;
e) all'articolo 23:
1) al comma 1, dopo le parole: «Le pile e gli accumulatori» sono inserite le seguenti: «e i pacchi batterie»;
2) al comma 3, dopo le parole: «sono contrassegnati» sono inserite le seguenti: «in modo visibile, leggibile e indelebile»;
f) all'allegato II, parte B: Riciclaggio, i punti 1 e 2 sono abrogati.
Note all'art. 21:
- Il testo degli articoli 1, 10, 11, 12, 23 e
l'allegato II del decreto legislativo 20 novembre 2008, n.
188 (Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente
pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la
direttiva 91/157/CEE.),pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
3 dicembre 2008, n. 283, S.O., come modificati dalla
presente legge, cosi' recitano:
"Art. 1 (Finalita' e ambito di applicazione). - 1. Il
presente decreto disciplina l'immissione sul mercato delle
pile e degli accumulatori di cui al comma 2, e, in
particolare, il divieto di immettere sul mercato pile e
accumulatori contenenti sostanze pericolose nonche' la
raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento
dei rifiuti di pile e di accumulatori, al fine di
promuoverne un elevato livello di raccolta e di
riciclaggio.
2. Il presente decreto si applica alle pile e agli
accumulatori, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera
a), indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso,
dalla composizione materiale o dall'uso cui sono destinati.
3. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive
modificazioni, e di cui al decreto legislativo 25 luglio
2005, n. 151.
4. Sono escluse dall'ambito di applicazione del
presente decreto le pile e gli accumulatori utilizzati in:
a) apparecchiature connesse alla tutela degli interessi
essenziali della sicurezza nazionale, armi, munizioni e
materiale bellico, purche' destinati a fini specificamente
militari;
b) apparecchiature destinate ad essere inviate nello
spazio."
"Art. 10 (Trattamento e riciclaggio). - 1. Entro il 26
settembre 2009:
a) i produttori od i terzi che agiscono in loro nome
istituiscono, su base individuale o collettiva, utilizzando
le migliori tecniche disponibili, in termini di tutela
della salute e dell'ambiente, sistemi per il trattamento e
il riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori;
b) tutte le pile e gli accumulatori individuabili e
raccolti a norma degli articoli 6 e 7 o del decreto 25
luglio 2005, n. 151, sono sottoposti a trattamento e
riciclaggio con sistemi che siano conformi alla normativa
comunitaria, in particolare per quanto riguarda la salute,
la sicurezza e la gestione dei rifiuti.
2. Il trattamento di cui al comma 1 soddisfa i
requisiti minimi di cui all'allegato II, parte A.
3. Le pile o gli accumulatori raccolti assieme ai
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, a
norma del decreto n. 151 del 2005, sono rimossi dai rifiuti
delle apparecchiature stesse e gestiti secondo quanto
disposto all'art. 13, comma 3.
4. Il processo di riciclaggio soddisfa le efficienze di
riciclaggio e le disposizioni associate di cui all'allegato
II, parte B, entro il 26 settembre 2011.
5. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni
di cui ai commi 2 e 4, le province territorialmente
competenti effettuano apposite ispezioni presso gli
impianti di trattamento e di riciclaggio dei rifiuti di
pile e accumulatori, e comunicano al Comitato di cui
all'art. 19 gli esiti di tali ispezioni.
6. L'operazione di trattamento e di riciclaggio dei
rifiuti di pile e accumulatori di cui al presente articolo
puo' essere effettuata al di fuori del territorio nazionale
o comunitario, a condizione che la spedizione dei rifiuti
sia conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n.
1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14
giugno 2006, e successive modificazioni.
7. I rifiuti di pile e accumulatori, esportati dalla
Comunita' a norma del citato regolamento (CE) n. 1013/2006
e del regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione, del
29 novembre 2007, come modificato dal regolamento (CE) n.
740/2008 della Commissione, del 29 luglio 2008, sono presi
in considerazione ai fini dell'adempimento degli obblighi e
del conseguimento delle efficienze stabiliti nell'allegato
II, solo se l'esportatore puo' dimostrare che l'operazione
di riciclaggio e' stata effettuata in condizioni
equivalenti a quelle stabilite dal presente decreto.
8. A decorrere dall'anno 2012 gli impianti di
riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori comunicano
ogni anno al Centro di coordinamento di cui all'art. 16
entro il 28 febbraio, con riferimento all'anno solare
precedente, le informazioni relative ai quantitativi di
rifiuti trattati, suddivisi per singole tipologie di pile e
accumulatori, e alle percentuali di riciclaggio conseguite,
con riferimento alle tre tipologie di pile ed accumulatori
di cui all'allegato II, parte B."
"Art. 11 (Nuove tecnologie di riciclaggio). - 1. Il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle
finanze e dello sviluppo economico, definisce, nei limiti
degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti per tali
finalita', misure volte a promuovere lo sviluppo di nuove
tecnologie di recupero, di riciclaggio e di trattamento,
nonche' la ricerca di metodi di riciclaggio ecocompatibili
e con un buon rapporto tra costi ed efficacia per tutti i
tipi di pile e accumulatori.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare promuove la diffusione negli impianti
di trattamento di sistemi certificati di gestione
ambientale, a norma del regolamento (CE) n. 761/2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001,
sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema
comunitario di ecogestione e audit (EMAS/ISO 14000)."
"Art. 12 (Smaltimento). - 1. E' vietato lo smaltimento
in discarica o mediante incenerimento dei rifiuti delle
pile e degli accumulatori industriali e per veicoli, ad
eccezione dei residui che sono stati sottoposti a
trattamento e a riciclaggio a norma dell'art. 10, comma 1."
"Art. 23 (Etichettatura). - 1. Le pile e gli
accumulatori e i pacchi batterie sono immessi sul mercato
solo se contrassegnati in modo visibile, leggibile e
indelebile con il simbolo raffigurato nell'allegato IV.
2. Tale simbolo occupa almeno il 3 per cento della
superficie del lato maggiore della pila, dell'accumulatore
o del pacco batterie, con una dimensione massima di 5 × 5
cm. Per gli elementi cilindrici, il simbolo occupa almeno
l'1,5 per cento della superficie della pila o
dell'accumulatore, con una dimensione massima di 5 × 5 cm.
Se le dimensioni della pila, dell'accumulatore o del pacco
batterie sono tali per cui la superficie del simbolo
risulterebbe inferiore a 0,5 × 0,5 cm, non e' richiesta la
marcatura bensi' la stampa di un simbolo di almeno 1 × 1 cm
sull'imballaggio.
3. In aggiunta al simbolo di cui al comma 1, le pile,
gli accumulatori e le pile a bottone contenenti piu' di
0,0005 per cento di mercurio (simbolo chimico Hg), piu' di
0,002 per cento di cadmio (simbolo chimico Cd) o piu' di
0,004 per cento di piombo (simbolo chimico Pb) sono
contrassegnati in modo visibile, leggibile e indelebile con
il simbolo chimico del relativo metallo. Il simbolo
indicante il tenore di metalli pesanti e' apposto sotto al
simbolo di cui al comma 1 e occupa una superficie pari ad
almeno un quarto della superficie del predetto simbolo.
4. La marcatura deve essere effettuata dal fabbricante
o dal suo rappresentante in Italia oppure, in mancanza di
tali soggetti, dal responsabile dell'immissione sul mercato
nazionale.
5. Entro il 26 settembre 2009 in aggiunta al simbolo di
cui al comma 1, le pile e gli accumulatori portatili e per
veicoli riportano l'indicazione della loro capacita' in
modo visibile, leggibile ed indelebile. La capacita' si
misura secondo le modalita' stabilite con decreto del
Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, in conformita' alle determinazioni ed ai metodi
armonizzati definiti dalla Commissione europea."

"Allegato II

(art. 10)
Requisiti dettagliati in materia di trattamento e di
riciclaggio
PARTE A: TRATTAMENTO
Requisiti tecnico-gestionali relativi agli impianti di
stoccaggio e di trattamento di pile e accumulatori e di
rifiuti di pile e accumulatori
Le presenti norme tecniche sono valide sia per impianti
che effettuano unicamente lo stoccaggio di pile e
accumulatori esausti (deposito preliminare o messa in
riserva), sia per impianti che effettuano il trattamento di
pile e accumulatori esausti ed eventuale deposito, anche
temporaneo.
1. Ubicazione
1.1 Al fine del rilascio dell'autorizzazione ai nuovi
impianti di stoccaggio/trattamento disciplinati dal
presente decreto, l'autorita' competente tiene conto dei
seguenti principi generali relativi alla localizzazione
degli stessi impianti:
1.1.1 L'impianto non deve ricadere:
a) in zone da assoggettare a speciali vincoli e
prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni
idrogeologiche, individuate nei piani di bacino, ai sensi
dell'art. 65, comma 3, lettera n), del d.lgs. 3 aprile
2006, n. 152 e successive modifiche e/o nei piani stralcio
per l'assetto idrogeologico di cui all'art. 67 del medesimo
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
b) in aree individuate ai sensi dell'art. 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e
successive modificazioni, fatto salvo il caso in cui la
localizzazione e' consentita a seguito della valutazione di
impatto ambientale o della valutazione di incidenza,
effettuate ai sensi dell'art. 5 del medesimo decreto;
c) in aree naturali protette sottoposte a misure di
salvaguardia ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge 6
dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche;
d) nelle zone di rispetto di cui all'art. 94, comma 4,
del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche;
e) nei territori sottoposti a vincolo paesaggistico ai
sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive
modifiche, salvo specifica autorizzazione regionale, ai
sensi dell'art. 146 del citato decreto.
1.1.2 Nell'individuazione dei siti idonei alla
localizzazione sono da privilegiare:
1) le aree industriali dismesse;
2) le aree per servizi e impianti tecnologici;
3) le aree per insediamenti industriali ed artigianali.
2. Organizzazione e dotazione degli impianti di
stoccaggio e di trattamento
2.1 Deve essere distinto il settore per il conferimento
da quello di stoccaggio/trattamento.
2.2 L'area di conferimento deve avere dimensioni tali
da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle
attrezzature in ingresso ed in uscita.
2.3 Gli impianti devono essere provvisti di:
a. adeguata viabilita' interna per un'agevole
movimentazione, anche in caso di incidenti;
b. pavimentazione impermeabilizzata nelle zone di
scarico e deposito dei rifiuti, realizzata con materiali
resistenti a sostanze chimicamente aggressive;
c. adeguato sistema di canalizzazione delle acque
meteoriche esterne e di quelle provenienti dalle zone di
conferimento e stoccaggio dei rifiuti;
d. adeguato sistema di raccolta ed allontanamento delle
acque meteoriche, adeguatamente dimensionato, con vasche di
raccolta e di decantazione, e vasca di raccolta delle acque
di prima pioggia da avviare all'impianto di trattamento;
e. adeguato sistema di raccolta e di trattamento dei
reflui, conformemente a quanto previsto dalla normativa
vigente in materia ambientale e sanitaria;
f. deposito per le sostanze da utilizzare per
l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti
accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide e
alcaline fuoriuscite dagli accumulatori;
g. idonea recinzione di altezza non inferiore a 2 m
lungo tutto il suo perimetro. La barriera esterna di
protezione deve essere realizzata con siepi e/o alberature
o schermi mobili, atta a minimizzare l'impatto visivo
dell'impianto. Deve essere garantita la manutenzione nel
tempo;
h. idonea copertura, resistente alle intemperie, delle
aree di stoccaggio e di trattamento.
2.4 L'impianto di trattamento deve essere, altresi',
provvisto di bilance per misurare il peso dei rifiuti in
ingresso.
2.5 Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere organizzato
in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto dotate
di sistemi di illuminazione ed esplicita cartellonistica,
ben visibile per dimensioni e collocazione, recante:
- le tipologie di rifiuti stoccati (codici elenco
europeo rifiuti);
- lo stato fisico;
- la pericolosita' dei rifiuti stoccati;
- le norme per il comportamento inerente la
manipolazione dei rifiuti e il contenimento dei rischi per
la salute dell'uomo e per l'ambiente.
2.6 Nel caso di formazione di emissioni gassose e/o
polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di
captazione ed abbattimento delle stesse.
3. Requisiti degli impianti di stoccaggio e di
trattamento
3.1 Gli impianti devono essere allestiti nel rispetto
di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute
dell'uomo e dell'ambiente, nonche' di sicurezza sul lavoro.
3.2 La gestione degli impianti non deve comportare
rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora,
o inconvenienti da rumori e odori ne' danneggiare il
paesaggio e i siti di particolare interesse.
3.3 Deve essere garantita la presenza di personale
qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli
specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in
grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in
caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in
tema di sicurezza sul lavoro.
3.4 Deve essere redatto un piano di ripristino a
chiusura dell'impianto al fine di garantire la fruibilita'
del sito, in coerenza con la destinazione urbanistica
dell'area.
3.5 L'impianto di trattamento deve essere
opportunamente attrezzato per identificare, separare e
gestire i singoli flussi di pile e accumulatori esausti da
avviare a successivo trattamento.
4. Modalita' di conferimento
4.1 Il conferimento di pile e accumulatori esausti agli
impianti di stoccaggio/trattamento deve essere effettuato
adottando criteri che ne garantiscano la protezione durante
le operazioni di carico e scarico.
4.2 Le operazioni di deposito devono essere effettuate
evitando danni ai componenti che contengono liquidi e
fluidi.
4.3 Le pile e gli accumulatori esausti conferiti devono
essere scaricati dagli automezzi di trasporto su un'area
adibita ad una prima selezione e controllo visivo del
carico, necessario per verificare la rispondenza ai
requisiti ambientali di sicurezza e per l'individuazione e
la rimozione di materiali non conformi.
5. Criteri per lo stoccaggio
5.1 Lo stoccaggio di pile e accumulatori esausti deve
avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del
suolo e dei corpi ricettori superficiali e profondi.
5.2 Devono essere adottate tutte le cautele per
impedire il rilascio di fluidi pericolosi, la formazione
degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri.
5.3 Lo stoccaggio deve avvenire in apposti contenitori
nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle
sostanze pericolose in essi contenute.
5.4 Nei settori adibiti allo stoccaggio non possono
essere effettuate operazioni di disassemblaggio. In
particolare, i rifiuti non devono subire danneggiamenti che
possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o
pericolose per l'ambiente o compromettere le successive
operazioni di recupero.
5.5 I contenitori o i serbatoi fissi o mobili, comprese
le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei
rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza,
in relazione alle proprieta' chimico-fisiche ed alle
caratteristiche di pericolosita' dei rifiuti stessi ad
essere provvisti di sistemi di chiusura, di accessori e di
dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza,
le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento.
5.6 Se lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi avviene in
recipienti mobili questi devono essere provvisti di:
a) idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del
rifiuto stoccato;
b) dispositivi atti ad effettuare in condizioni di
sicurezza le operazioni di riempimento e di svuotamento;
c) mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le
operazioni di movimentazione.
5.7 I serbatoi contenenti i rifiuti liquidi pericolosi
devono essere provvisti di opportuni dispositivi
antitraboccamento e di dispositivi di contenimento. Le
manichette ed i raccolti dei tubi utilizzati per il carico
e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne
devono essere mantenuti in perfetta efficienza, al fine di
evitare dispersioni nell'ambiente.
5.8 Il serbatoio fisso o mobile deve riservare un
volume residuo di sicurezza pari al 10% ed essere dotato di
dispositivo antitraboccamento o di tubazioni di troppo
pieno e di indicatore di livello.
5.9 Gli sfiati dei serbatoi che contengono sostanze
volatili e/o rifiuti liquidi devono essere captati ed
inviati ad apposito sistema di abbattimento.
5.10 In caso di stoccaggio dei rifiuti liquidi
pericolosi in un bacino fuori terra, e' necessario
prevedere un bacino di contenimento di capacita' pari al
serbatoio stesso, oppure, nel caso che nello stesso bacino
di contenimento vi siano piu' serbatoi, pari ad almeno 1/3
del volume totale dei serbatoi e, in ogni caso, non
inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacita',
aumentato del 10%.
5.11 I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di
liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta,
corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi.
5.12 Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta
idonea etichettatura, conformemente alle norme vigenti in
materia di etichettatura di sostanze pericolose, con
l'indicazione del rifiuto stoccato e dei componenti
chimici.
5.13 I contenitori devono essere raggruppati per
tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da
consentire una facile ispezione, l'accertamento di
eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali
contenitori danneggiati.
5.14 Lo stoccaggio in vasche fuori terra deve prevedere
per le vasche adeguati requisiti di resistenza in relazione
alle proprieta' chimico-fisiche ed alle caratteristiche di
pericolosita' del rifiuto. Le vasche devono essere
attrezzate con coperture atte ad evitare che le acque
meteoriche vengano a contatto con i rifiuti.
5.15 Le vasche devono essere provviste di sistemi in
grado di evidenziare e contenere eventuali perdite; le
eventuali emissioni gassose devono essere captate ed
inviate ad apposito sistema di abbattimento.
6. Bonifica dei contenitori
6.1 I recipienti, fissi o mobili, utilizzati
all'interno dell'impianto, e non destinati ad essere
reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono
essere sottoposti a trattamenti idonei a consentire le
nuove utilizzazioni. Detti trattamenti sono effettuati
presso idonea area dell'impianto appositamente allestita o
presso centri autorizzati.
7. Trattamento di pile ed accumulatori esausti
7.1 Le pile e gli accumulatori esausti, da sottoporre a
trattamento, devono essere caratterizzati e separati per
singola tipologia (portatili ricaricabili, portatili
non-ricaricabili, industriali, per veicoli) e, qualora
possibile, per caratteristiche chimiche al fine di
identificare la specifica metodologia di trattamento.
7.2 Il trattamento deve comprendere, preventivamente,
la rimozione di tutti i fluidi e gli acidi.
7.3 Particolare attenzione deve essere posta alla messa
in sicurezza delle pile e accumulatori al litio per il
possibile insorgere di problemi di surriscaldamento.
7.4 Tutti gli impianti di trattamento devono adottare
le migliori tecniche disponibili, in termini di tutela
della salute e dell'ambiente, con riferimento a quanto
indicato nel «Reference Document on Best Available
Tecniques in the Non Ferrous Metals Industries» e nelle
Linee guida nazionali per impianti di fusione e lega di
metalli non ferrosi ricadenti nella categoria IPPC.
PARTE B: RICICLAGGIO
1: (abrogato).
2. (abrogato).
3. I processi di riciclaggio conseguono le seguenti
efficienze minime di riciclaggio:
a) riciclaggio del 65% in peso medio di pile e
accumulatori al piombo/acido e massimo riciclaggio del
contenuto di piombo che sia tecnicamente possibile evitando
costi eccesivi;
b) riciclaggio del 75% in peso medio di pile e
accumulatori al nichel-cadmio e massimo riciclaggio del
contenuto di cadmio che sia tecnicamente possibile evitando
costi eccessivi;
c) riciclaggio del 50% in peso medio degli altri
rifiuti di pile e accumulatori.".
 
Art. 22
Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, relativo
alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche' allo
smaltimento dei rifiuti. Procedura di infrazione 2009/2264.

1. All'Allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 1, le parole: «(con esclusione di quelli fissi di grandi dimensioni)» sono soppresse;
b) al numero 1.18 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per il condizionamento»;
c) dopo il numero 8.9 e' inserito il seguente:
«8.9-bis. Test di fecondazione».
2. Rientra nella fase della raccolta, come definita dall'articolo 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il raggruppamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) finalizzato al loro trasporto presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) il raggruppamento riguarda esclusivamente i RAEE disciplinati dal decreto legislativo n. 151 del 2005 provenienti dai nuclei domestici;
b) i RAEE di cui alla lettera a) sono trasportati presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005 con cadenza mensile e, comunque, quando il quantitativo raggruppato raggiunga complessivamente i 3.500 chilogrammi. Il quantitativo di 3.500 chilogrammi si riferisce a ciascuno dei raggruppamenti 1, 2 e 3 dell'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, e a 3.500 chilogrammi complessivi per i raggruppamenti 4 e 5 di cui al medesimo allegato;
c) il raggruppamento dei RAEE e' effettuato presso il punto di vendita del distributore o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, in luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato. I RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili, e raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E' necessario garantire l'integrita' delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.
3. All'articolo 2, comma 1, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, le parole da: «, effettuato» fino a: «6.000 kg» sono soppresse.
4. La realizzazione e la gestione di centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo n. 151 del 2005 si svolge con le modalita' previste dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2008, e successive modificazioni, ovvero, in alternativa, con le modalita' previste dagli articoli 208, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. Sono abrogati il comma 2 dell'articolo 1 e l'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65.
Note all'art. 22:
- Il testo dell'allegato 1B del decreto legislativo 25
luglio 2005, n. 151 (Attuazione della direttiva 2002/95/CE,
della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE,
relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose
nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche'
allo smaltimento dei rifiuti ), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 29 luglio 2005, n. 175, S.O. , come modificato
dalla presente legge, cosi' recita:

"Allegato 1B
(art. 2, comma 1)

Esempi di prodotti che devono essere presi in
considerazione ai fini del presente decreto e che rientrano
nelle categorie dell'allegato 1A. L'elenco e'
esemplificativo e non esaustivo
1. Grandi elettrodomestici.
1.1 Grandi apparecchi di refrigerazione.
1.2 Frigoriferi.
1.3 Congelatori.
1.4 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la
refrigerazione, la conservazione e il deposito di alimenti.
1.5 Lavatrici.
1.6 Asciugatrici.
1.7 Lavastoviglie.
1.8 Apparecchi per la cottura.
1.9 Stufe elettriche.
1.10 Piastre riscaldanti elettriche.
1.11 Forni a microonde.
1.12 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la
cottura e l'ulteriore trasformazione di alimenti.
1.13 Apparecchi elettrici di riscaldamento.
1.14 Radiatori elettrici.
1.15 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per
riscaldare ambienti ed eventualmente letti e divani.
1.16 Ventilatori elettrici.
1.17 Apparecchi per il condizionamento come definiti
dal D.M. 2 gennaio 2003 del Ministro delle attivita'
produttive.
1.18 Altre apparecchiature per la ventilazione e
l'estrazione d'aria e per il condizionamento.
2. Piccoli elettrodomestici. Valutazione in peso ai
fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi
dell'art. 8, comma 1.
2.1 Aspirapolvere.
2.2 Scope meccaniche.
2.3 Altre apparecchiature per la pulizia.
2.4 Macchine per cucire, macchine per maglieria,
macchine tessitrici e per altre lavorazioni dei tessili.
2.5 Ferri da stiro e altre apparecchiature per stirare,
pressare e trattare ulteriormente gli indumenti.
2.6 Tostapane.
2.7 Friggitrici.
2.8 Frullatori, macinacaffe' elettrici, altri
apparecchi per la preparazione dei cibi e delle bevande
utilizzati in cucina e apparecchiature per aprire o
sigillare contenitori o pacchetti.
2.9 Coltelli elettrici.
2.10 Apparecchi tagliacapelli, asciugacapelli,
spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi
per massaggi e altre cure del corpo.
2.11 Sveglie, orologi da polso o da tasca e
apparecchiature per misurare, indicare e registrare il
tempo.
2.12 Bilance.
3. Apparecchiature informatiche per le comunicazioni.
Valutazione in peso ai fini della determinazione delle
quote di mercato ai sensi dell'art. 8, comma 1.
3.1 Trattamento dati centralizzato:
3.1.1 mainframe;
3.1.2 minicomputer;
3.1.3 stampanti.
3.2 Informatica individuale:
3.2.1 Personal computer (unita' centrale, mouse,
schermo e tastiera inclusi).
3.2.2 Computer portatili (unita' centrale, mouse,
schermo e tastiera inclusi).
3.2.3 Notebook.
3.2.4 Agende elettroniche.
3.2.5 Stampanti.
3.2.6 Copiatrici.
3.2.7 Macchine da scrivere elettriche ed elettroniche.
3.2.8 Calcolatrici tascabili e da tavolo e altri
prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare,
elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi
elettronici.
3.2.9 Terminali e sistemi utenti.
3.2.10 Fax.
3.2.11 Telex.
3.2.12 Telefoni.
3.2.13 Telefoni pubblici a pagamento.
3.2.14 Telefoni senza filo.
3.2.15 Telefoni cellulari.
3.2.16 Segreterie telefoniche e altri prodotti o
apparecchiature per trasmettere suoni, immagini o altre
informazioni mediante la telecomunicazione.
4. Apparecchiature di consumo. Valutazione in peso ai
fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi
dell'art. 8, comma 1.
4.1 Apparecchi radio.
4.2 Apparecchi televisivi.
4.3 Videocamere.
4.4 Videoregistratori.
4.5 Registratori hi-fi.
4.6 Amplificatori audio.
4.7 Strumenti musicali.
4.8 Altri prodotti o apparecchiature per registrare o
riprodurre suoni o immagini, inclusi segnali o altre
tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse
dalla telecomunicazione.
5. Apparecchiature di illuminazione.
5.1 Apparecchi di illuminazione. Valutazione in peso ai
fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi
dell'art. 10, comma 1.
5.2 Tubi fluorescenti.
5.3 Sorgenti luminose fluorescenti compatte.
5.4 Sorgenti luminose a scarica ad alta intensita',
comprese sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta
pressione e sorgenti luminose ad alogenuri metallici.
5.5 Sorgenti luminose a vapori di sodio a bassa
pressione.
6. Utensili elettrici ed elettronici (ad eccezione
degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni).
6.1 Trapani.
6.2 Seghe.
6.3 Macchine per cucire.
6.4 Apparecchiature per tornire, fresare, carteggiare,
smerigliare, segare, tagliare, tranciare, trapanare,
perforare, punzonare, piegare, curvare o per procedimenti
analoghi su legno, metallo o altri materiali.
6.5 Strumenti per rivettare, inchiodare o avvitare o
rimuovere rivetti, chiodi e viti o impiego analogo.
6.6 Strumenti per saldare, brasare o impiego analogo.
6.7 Apparecchiature per spruzzare, spandere, disperdere
o per altro trattamento di sostanze liquide o gassose con
altro mezzo.
6.8 Attrezzi tagliaerba o per altre attivita' di
giardinaggio.
7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e
lo sport.
7.1 Treni elettrici e auto giocattolo.
7.2 Consolle di videogiochi portatili.
7.3 Videogiochi.
7.4 Computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa,
canottaggio, ecc.
7.5 Apparecchiature sportive con componenti elettrici o
elettronici.
7.6 Macchine a gettoni.
8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti
impiantati ed infettati).
8.1 Apparecchi di radioterapia.
8.2 Apparecchi di cardiologia.
8.3 Apparecchi di dialisi.
8.4 Ventilatori polmonari.
8.5 Apparecchi di medicina nucleare.
8.6 Apparecchiature di laboratorio per diagnosi in
vitro.
8.7 Analizzatori.
8.8 Congelatori.
8.9 Altri apparecchi per diagnosticare, prevenire,
monitorare, curare e alleviare malattie, ferite o
disabilita'.
8.9-bis. Test di fecondazione.
9. Strumenti di monitoraggio e di controllo.
9.1 Rivelatori di fumo.
9.2 Regolatori di calore.
9.3 Termostati.
9.4 Apparecchi di misurazione, pesatura o regolazione
ad uso domestico o di laboratorio.
9.5 Altri strumenti di monitoraggio e controllo usati
in impianti industriali, ad esempio nei banchi di manovra.
10. Distributori automatici.
10.1 Distributori automatici, incluse le macchine per
la preparazione e l'erogazione automatica o semiautomatica
di cibi e di bevande:
a) di bevande calde;
b) di bevande calde, fredde, bottiglie e lattine;
c) di prodotti solidi.
10.2 Distributori automatici di denaro contante.
10.3 Tutti i distributori automatici di qualsiasi tipo
di prodotto, ad eccezione di quelli esclusivamente
meccanici.".
- Il testo del decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65
(Regolamento recante modalita' semplificate di gestione dei
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
(RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonche'
dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali
apparecchiature), modificato dalla presente legge, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio 2010, n. 102.
 
Art. 23
Disposizioni in materia di assoggettabilita' alla procedura di
valutazione di impatto ambientale volte al recepimento della
direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011. Procedura di infrazione
2009/2086.

1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e di risolvere la procedura di infrazione 2009/2086 per non conformita' alla direttiva 85/337/CEE in materia di valutazione d'impatto ambientale, per le tipologie progettuali di cui all'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alla emanazione delle linee guida finalizzate all'individuazione dei criteri e delle soglie per l'assoggettamento alla procedura di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sulla base dei criteri di cui all'allegato V alla parte seconda del medesimo decreto legislativo.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle linee guida di cui al medesimo comma 1, possono definire criteri e soglie ai fini della verifica di assoggettabilita' di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Trascorso tale termine, in assenza di definizione da parte delle singole regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, le tipologie progettuali di cui all'allegato IV alla parte seconda del predetto decreto legislativo sono sottoposte alla verifica di assoggettabilita' senza alcuna previsione di criteri e soglie.
3. Con riferimento ai progetti di cui al citato allegato IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, qualora non ricadenti, neppure parzialmente, in aree protette, ivi comprese quelle sottoposte a vincolo paesaggistico o culturale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro tre mesi dall'adozione delle linee guida di cui al comma 1 e nel rispetto dei criteri indicati dalle stesse, possono determinare, previa motivazione, criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilita' per specifiche categorie progettuali, o per particolari situazioni ambientali e territoriali.
Note all'art. 23:
- Il testo dell'art. 20 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88,
S.O., cosi' recita:
"Art. 20 (Verifica di assoggettabilita'). - 1. Il
proponente trasmette all'autorita' competente il progetto
preliminare, lo studio preliminare ambientale in formato
elettronico, ovvero nei casi di particolare difficolta' di
ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, nel caso di
progetti:
a) elencati nell'allegato II che servono esclusivamente
o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi
metodi o prodotti e non sono utilizzati per piu' di due
anni;
b) inerenti le modifiche o estensioni dei progetti
elencati nell'allegato II che possano produrre effetti
negativi e significativi sull'ambiente;
c) elencati nell'allegato IV, secondo le modalita'
stabilite dalle Regioni e dalle Province autonome, tenendo
conto dei commi successivi del presente articolo.
2. Dell'avvenuta trasmissione e' dato sintetico avviso,
a cura del proponente, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana per i progetti di competenza statale,
nel Bollettino Ufficiale della regione per i progetti di
rispettiva competenza, nonche' all'albo pretorio dei comuni
interessati. Nell'avviso sono indicati il proponente,
l'oggetto e la localizzazione prevista per il progetto, il
luogo ove possono essere consultati gli atti nella loro
interezza ed i tempi entro i quali e' possibile presentare
osservazioni. In ogni caso copia integrale degli atti e'
depositata presso i comuni ove il progetto e' localizzato.
Nel caso dei progetti di competenza statale la
documentazione e' depositata anche presso la sede delle
regioni e delle province ove il progetto e' localizzato. I
principali elaborati del progetto preliminare e lo studio
preliminare ambientale, sono pubblicati sul sito web
dell'autorita' competente.
3. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione
dell'avviso di cui al comma 2 chiunque abbia interesse puo'
far pervenire le proprie osservazioni.
4. L'autorita' competente nei successivi quarantacinque
giorni, sulla base degli elementi di cui all'allegato V del
presente decreto e tenuto conto delle osservazioni
pervenute, verifica se il progetto abbia possibili effetti
negativi e significativi sull'ambiente. Entro la scadenza
del termine l'autorita' competente deve comunque
esprimersi. L'autorita' competente puo', per una sola
volta, richiedere integrazioni documentali o chiarimenti al
proponente, entro il termine previsto dal comma 3. In tal
caso, il proponente provvede a depositare la documentazione
richiesta presso gli uffici di cui ai commi 1 e 2 entro
trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3.
L'Autorita' competente si pronuncia entro quarantacinque
giorni dalla scadenza del termine previsto per il deposito
della documentazione da parte del proponente. La tutela
avverso il silenzio dell'Amministrazione e' disciplinata
dalle disposizioni generali del processo amministrativo.
5. Se il progetto non ha impatti negativi e
significativi sull'ambiente, l'autorita' compente dispone
l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale e,
se del caso, impartisce le necessarie prescrizioni.
6. Se il progetto ha possibili impatti negativi e
significativi sull'ambiente si applicano le disposizioni
degli articoli da 21 a 28.
7. Il provvedimento di assoggettabilita', comprese le
motivazioni, e' pubblicato a cura dell'autorita' competente
mediante:
a) un sintetico avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana ovvero nel Bollettino
Ufficiale della regione o della provincia autonoma;
b) con la pubblicazione integrale sul sito web
dell'autorita' competente.".
 
Art. 24
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il
corretto recepimento della direttiva 2000/60/CE che istituisce un
quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. Procedura di
infrazione 2007/4680.

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 78-ter, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. L'ISPRA elabora l'inventario, su scala di distretto, dei rilasci derivanti da fonte diffusa, degli scarichi e delle perdite, di seguito denominato "inventario", con riferimento alle sostanze prioritarie e alle sostanze pericolose prioritarie. L'ISPRA effettua ulteriori elaborazioni sulla base di specifiche esigenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;
b) all'articolo 92, comma 5, le parole: «possono rivedere o completare» sono sostituite dalle seguenti: «devono riesaminare e, se necessario, opportunamente rivedere o completare»;
c) all'articolo 92, dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
«8-bis. Le regioni riesaminano e, se del caso, rivedono i programmi d'azione obbligatori di cui al comma 7, inclusa qualsiasi misura supplementare adottata ai sensi della lettera c) del comma 8, per lo meno ogni quattro anni»;
d) all'articolo 92, comma 9, le parole: «Le variazioni apportate alle designazioni, i programmi di azione» sono sostituite dalle seguenti: «Gli esiti del riesame delle designazioni di cui al comma 5, i programmi di azione stabiliti ai sensi del comma 7, inclusi gli esiti del riesame di cui al comma 8-bis»;
e) all'articolo 104, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Fermo restando il divieto di cui al comma 1, l'autorita' competente, al fine del raggiungimento dell'obiettivo di qualita' dei corpi idrici sotterranei, puo' autorizzare il ravvenamento o l'accrescimento artificiale dei corpi sotterranei, nel rispetto dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'acqua impiegata puo' essere di provenienza superficiale o sotterranea, a condizione che l'impiego della fonte non comprometta la realizzazione degli obiettivi ambientali fissati per la fonte o per il corpo idrico sotterraneo oggetto di ravvenamento o accrescimento. Tali misure sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre nell'ambito del Piano di tutela e del Piano di gestione»;
f) all'articolo 116, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Eventuali misure nuove o modificate, approvate nell'ambito di un programma aggiornato, sono applicate entro tre anni dalla loro approvazione»;
g) all'articolo 117, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. I Piani di gestione dei distretti idrografici, adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, sono riesaminati e aggiornati entro il 22 dicembre 2015 e, successivamente, ogni sei anni»;
h) all'articolo 117, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Il registro delle aree protette di cui al comma 3 deve essere tenuto aggiornato per ciascun distretto idrografico»;
i) all'allegato 1 alla parte terza, al punto 2, lettera B, paragrafo 4.3 «Monitoraggio dello stato quantitativo», nella voce «Densita' dei siti di monitoraggio», alla lettera a) del secondo capoverso, dopo le parole: «l'impatto delle estrazioni» sono inserite le seguenti: «e degli scarichi»;
l) all'allegato 1 alla parte terza, al punto 2, lettera B, paragrafo 4.3 «Monitoraggio dello stato quantitativo», nella voce «Frequenza di monitoraggio», alla lettera a) del primo capoverso, dopo le parole: «l'impatto delle estrazioni» sono inserite le seguenti: «e degli scarichi»;
m) all'allegato 3 alla parte terza, nella sezione C, «Metodologia per l'analisi delle pressioni e degli impatti», dopo il punto C.2.2 e' inserito il seguente:
«C.2.2.1 Per i corpi idrici che si reputa rischino di non conseguire gli obiettivi di qualita' ambientale e' effettuata, ove opportuno, una caratterizzazione ulteriore per ottimizzare la progettazione dei programmi di monitoraggio di cui all'articolo 120 e dei programmi di misure prescritti all'articolo 116.»;
n) all'allegato 3 alla parte terza, al punto 2 della sezione C, come modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30, alla Parte B, Caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei, punto B.1, secondo capoverso:
1) nell'alinea, dopo le parole: «dei corpi idrici» sono inserite le seguenti: «e di individuare le eventuali misure da attuare a norma dell'articolo 116»;
2) nel secondo trattino, dopo la parola: «fertilizzanti» sono aggiunte le seguenti: «, ravvenamento artificiale».
2. Al fine di poter disporre del supporto tecnico necessario al corretto ed integrale adempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, nonche' dalla direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, resta confermato che le Autorita' di bacino di rilievo nazionale di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, come prorogate per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, continuano ad avvalersi, nelle more della costituzione delle Autorita' di bacino distrettuale di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dell'attivita' dei comitati tecnici costituiti nel proprio ambito senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e nel rispetto del principio di invarianza di spesa.
Note all'art. 24:
- Il testo degli articoli 78-ter, 92, 104, 116, 117, e
gli allegati 1 e 3 del citato decreto legislativo n. 152
del 2006, come modificato dalla presente legge , cosi'
recita:
"Art. 78-ter (Inventario dei rilasci da fonte diffusa,
degli scarichi e delle perdite). - 1. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ciascuna per la
parte di territorio di competenza ricadente in ciascun
distretto idrografico, mettono a disposizione attraverso il
sistema SINTAI le informazioni di cui alla lettera
A.2.8.-ter, sezione A «Stato delle acque superficiali»,
parte 2 «Modalita' per la classificazione dello stato di
qualita' dei corpi idrici» dell'allegato 1 alla parte
terza, secondo le scadenze temporali riportate nel medesimo
allegato. Le informazioni sono ricavate sulla base
dell'attivita' di monitoraggio e dell'attivita' conoscitiva
delle pressioni e degli impatti di cui rispettivamente
all'allegato 1 e all'allegato 3 - sezione C, alla parte
terza.
2. L'Istituto superiore per la protezione e ricerca
ambientale, di seguito: ISPRA, rende disponibili attraverso
il sistema SINTAI i formati standard, aggiornandoli sulla
base delle linee guida adottate a livello comunitario,
nonche' i servizi per la messa a disposizione delle
informazioni da parte delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano.
3. L'ISPRA elabora l'inventario, su scala di distretto,
dei rilasci derivanti da fonte diffusa, degli scarichi e
delle perdite, di seguito denominato "inventario", con
riferimento alle sostanze prioritarie e alle sostanze
pericolose prioritarie. L'ISPRA effettua ulteriori
elaborazioni sulla base di specifiche esigenze del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare.
4. L'inventario e' redatto sulla base della
elaborazione delle informazioni di cui al comma 1, dei dati
raccolti in attuazione del regolamento (CE) n. 166/2006,
nonche' sulla base di altri dati ufficiali. Nell'inventario
sono altresi' riportate, ove disponibili, le carte
topografiche e, ove rilevate, le concentrazioni di tali
sostanze ed inquinanti nei sedimenti e nel biota.
5. L'inventario e' finalizzato a verificare il
raggiungimento dell'obiettivo di cui ai commi 1 e 7
dell'art. 78, ed e' sottoposto a riesami sulla base degli
aggiornamenti effettuati dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano in attuazione delle
disposizioni di cui all'art. 118, comma 2.
6. L'ISPRA, previa verifica e validazione da parte
delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, mette a disposizione di ciascuna autorita' di
distretto, tramite il sistema SINTAI, gli inventari
aggiornati su scala distrettuale ai fini dell'inserimento
della sezione A dell'inventario nei piani di gestione
riesaminati da pubblicare."
"Art. 92 (Zone vulnerabili da nitrati di origine
agricola).- 1. Le zone vulnerabili sono individuate secondo
i criteri di cui all'Allegato 7/A-I alla parte terza del
presente decreto.
2. Ai fini della prima individuazione sono designate
zone vulnerabili le aree elencate nell'Allegato 7/A-III
alla parte terza del presente decreto.
3. Per tener conto di cambiamenti e/o di fattori
imprevisti alla data di entrata in vigore della parte terza
del presente decreto, dopo quattro anni da tale data il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con
proprio decreto, sentita la Conferenza Stato-regioni, puo'
modificare i criteri di cui al comma 1.
4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della parte terza del presente decreto, sulla base
dei dati disponibili e tenendo conto delle indicazioni
stabilite nell'Allegato 7/A-I alla parte terza del presente
decreto, le regioni, sentite le Autorita' di bacino,
possono individuare ulteriori zone vulnerabili oppure,
all'interno delle zone indicate nell'Allegato 7/A-III alla
parte terza del presente decreto, le parti che non
costituiscono zone vulnerabili.
5. Per tener conto di cambiamenti e/o di fattori
imprevisti al momento della precedente designazione, almeno
ogni quattro anni le regioni, sentite le Autorita' di
bacino, devono riesaminare e, se necessario, opportunamente
rivedere o completare le designazioni delle zone
vulnerabili. A tal fine le regioni predispongono e attuano,
ogni quattro anni, un programma di controllo per verificare
le concentrazioni dei nitrati nelle acque dolci per il
periodo di un anno, secondo le prescrizioni di cui
all'Allegato 7/A-I alla parte terza del presente decreto,
nonche' riesaminano lo stato eutrofico causato da azoto
delle acque dolci superficiali, delle acque di transizione
e delle acque marine costiere.
6. Nelle zone individuate ai sensi dei commi 2, 4 e 5
devono essere attuati i programmi di azione di cui al comma
7, nonche' le prescrizioni contenute nel codice di buona
pratica agricola di cui al decreto del Ministro per le
politiche agricole e forestali 19 aprile 1999, pubblicato
nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 102
del 4 maggio 1999.
7. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
parte terza del presente decreto per le zone designate ai
sensi dei commi 2 e 4, ed entro un anno dalla data di
designazione per le ulteriori zone di cui al comma 5, le
regioni, sulla base delle indicazioni e delle misure di cui
all'Allegato 7/A-IV alla parte terza del presente decreto,
definiscono, o rivedono se gia' posti in essere, i
programmi d'azione obbligatori per la tutela e il
risanamento delle acque dall'inquinamento causato da
nitrati di origine agricola, e provvedono alla loro
attuazione nell'anno successivo per le zone vulnerabili di
cui ai commi 2 e 4 e nei successivi quattro anni per le
zone di cui al comma 5.
8. Le regioni provvedono, inoltre, a:
a) integrare, se del caso, in relazione alle esigenze
locali, il codice di buona pratica agricola, stabilendone
le modalita' di applicazione;
b) predisporre ed attuare interventi di formazione e di
informazione degli agricoltori sul programma di azione e
sul codice di buona pratica agricola;
c) elaborare ed applicare, entro quattro anni a
decorrere dalla definizione o revisione dei programmi di
cui al comma 7, i necessari strumenti di controllo e
verifica dell'efficacia dei programmi stessi sulla base dei
risultati ottenuti; ove necessario, modificare o integrare
tali programmi individuando, tra le ulteriori misure
possibili, quelle maggiormente efficaci, tenuto conto dei
costi di attuazione delle misure stesse.
8-bis. Le Regioni riesaminano e, se del caso, rivedono
i programmi d'azione obbligatori di cui al comma 7, inclusa
qualsiasi misura supplementare adottata ai sensi della
lettera c) del comma 8, per lo meno ogni quattro anni.
9. Gli esiti del riesame delle designazioni di cui al
comma 5, i programmi di azione stabiliti ai sensi del comma
7, inclusi gli esiti del riesame di cui al comma 8-bis, i
risultati delle verifiche dell'efficacia degli stessi e le
revisioni effettuate sono comunicati al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, secondo le
modalita' indicate nel decreto di cui all'art. 75, comma 6.
Al Ministero per le politiche agricole e forestali e' data
tempestiva notizia delle integrazioni apportate al codice
di buona pratica agricola di cui al comma 8, lettera a),
nonche' degli interventi di formazione e informazione.
10. Al fine di garantire un generale livello di
protezione delle acque e' raccomandata l'applicazione del
codice di buona pratica agricola anche al di fuori delle
zone vulnerabili."
"Art. 104 (Scarichi nel sottosuolo e nelle acque
sotterranee).- 1. E' vietato lo scarico diretto nelle acque
sotterranee e nel sottosuolo.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorita'
competente, dopo indagine preventiva, puo' autorizzare gli
scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per
scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o
cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori
di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di
scambio termico.
3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i
giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero
dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme
restando le competenze del Ministero dello sviluppo
economico in materia di ricerca e coltivazione di
idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono
autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione
di idrocarburi nelle unita' geologiche profonde da cui gli
stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unita'
dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o
abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalita'
dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di
scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualita' e
quantita', da quelle derivanti dalla separazione degli
idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con
la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a
garantire che le acque di scarico non possano raggiungere
altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.
4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorita'
competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla
verifica dell'assenza di sostanze estranee, puo'
autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque
utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti,
purche' i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente
da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti
danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia
regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente
per territorio, a spese del soggetto richiedente
l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e
qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per
la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla
richiesta di autorizzazione allo scarico.
4-bis. Fermo restando il divieto di cui al comma 1,
l'autorita' competente, al fine del raggiungimento
dell'obiettivo di qualita' dei corpi idrici sotterranei,
puo' autorizzare il ravvenamento o l'accrescimento
artificiale dei corpi sotterranei, nel rispetto dei criteri
stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare. L'acqua impiegata puo'
essere di provenienza superficiale o sotterranea, a
condizione che l'impiego della fonte non comprometta la
realizzazione degli obiettivi ambientali fissati per la
fonte o per il corpo idrico sotterraneo oggetto di
ravvenamento o accrescimento. Tali misure sono riesaminate
periodicamente e aggiornate quando occorre nell'ambito del
Piano di tutela e del Piano di gestione.
5. Per le attivita' di prospezione, ricerca e
coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo
scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le
modalita' previste dal Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio con proprio decreto, purche' la
concentrazione di olii minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo
scarico diretto a mare e' progressivamente sostituito dalla
iniezione o reiniezione in unita' geologiche profonde, non
appena disponibili pozzi non piu' produttivi ed idonei
all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel
rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.
5-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1 e'
consentita l'iniezione, a fini di stoccaggio, di flussi di
biossido di carbonio in formazioni geologiche prive di
scambio di fluidi con altre formazioni che per motivi
naturali sono definitivamente inadatte ad altri scopi, a
condizione che l'iniezione sia effettuata a norma del
decreto legislativo di recepimento della direttiva
2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido
di carbonio.
6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, in sede di autorizzazione allo scarico in
unita' geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza
anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalita'
previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi:
a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la
capacita' del pozzo iniettore o reiniettore non sia
sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua
risultante dall'estrazione di idrocarburi;
b) per il tempo necessario allo svolgimento della
manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire
la corretta funzionalita' e sicurezza del sistema
costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di
reiniezione.
7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai
commi 5 e 6 e' autorizzato previa presentazione di un piano
di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli
per le acquee per gli ecosistemi acquatici.
8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5
e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee,
esistenti e debitamente autorizzati, devono essere
convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati,
ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o
all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata
ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo
scarico e' revocata."
"Art. 116 (Programmi di misure). - 1. Le regioni,
nell'ambito delle risorse disponibili, integrano i Piani di
tutela di cui all'art. 121 con i programmi di misure
costituiti dalle misure di base di cui all'Allegato 11 alla
parte terza del presente decreto e, ove necessarie, dalle
misure supplementari di cui al medesimo Allegato; tali
programmi di misure sono sottoposti per l'approvazione
all'Autorita' di bacino. Qualora le misure non risultino
sufficienti a garantire il raggiungimento degli obiettivi
previsti, l'Autorita' di bacino ne individua le cause e
indica alle regioni le modalita' per il riesame dei
programmi, invitandole ad apportare le necessarie
modifiche, fermo restando il limite costituito dalle
risorse disponibili. Le misure di base e supplementari
devono essere comunque tali da evitare qualsiasi aumento di
inquinamento delle acque marine e di quelle superficiali. I
programmi sono approvati entro il 2009 ed attuati dalle
regioni entro il 2012; il successivo riesame deve avvenire
entro il 2015 e dev'essere aggiornato ogni sei anni.
1-bis Eventuali misure nuove o modificate, approvate
nell'ambito di un programma aggiornato, sono applicate
entro tre anni dalla loro approvazione."
"Art. 117 (Piani di gestione e registro delle aree
protette).- 1. Per ciascun distretto idrografico e'
adottato un Piano di gestione, che rappresenta
articolazione interna del Piano di bacino distrettuale di
cui all'art. 65. Il Piano di gestione costituisce pertanto
piano stralcio del Piano di bacino e viene adottato e
approvato secondo le procedure stabilite per quest'ultimo
dall'art. 66. Le Autorita' di bacino, ai fini della
predisposizione dei Piani di gestione, devono garantire la
partecipazione di tutti i soggetti istituzionali competenti
nello specifico settore.
2. Il Piano di gestione e' composto dagli elementi
indicati nella parte A dell'Allegato 4 alla parte terza del
presente decreto.
2 -bis "I piani di gestione dei distretti idrografici,
adottati ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito con
modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, sono
riesaminati e aggiornati entro il 22 dicembre 2015 e,
successivamente, ogni sei anni.
3. L'Autorita' di bacino, sentite le Autorita' d'ambito
del servizio idrico integrato, istituisce entro sei mesi
dall'entrata in vigore della presente norma, sulla base
delle informazioni trasmesse dalle regioni, un registro
delle aree protette di cui all'Allegato 9 alla parte terza
del presente decreto, designate dalle autorita' competenti
ai sensi della normativa vigente
3-bis "Il registro della aree protette di cui al comma
3 deve essere tenuto aggiornato per ciascun distretto
idrografico."
- La legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il
riassetto organizzativo e funzionale della difesa del
suolo) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio
1989, n. 120, S.O.
- Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 208 (Misure straordinarie in materia di risorse
idriche e di protezione dell'ambiente ), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2008, n. 304, cosi' recita:
"Art. 1 (Autorita' di bacino di rilievo nazionale). -
1. Il comma 2-bis dell'art. 170 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal seguente: «2-bis.
Nelle more della costituzione dei distretti idrografici di
cui al Titolo II della Parte terza del presente decreto e
della eventuale revisione della relativa disciplina
legislativa, le Autorita' di bacino di cui alla legge 18
maggio 1989, n. 183, sono prorogate, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, fino alla data di
entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui al comma 2, dell'art. 63 del presente
decreto.».
2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 170,
comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
come sostituito dal comma 1, sono fatti salvi gli atti
posti in essere dalle Autorita' di bacino di cui al
presente articolo dal 30 aprile 2006.
3. Fino alla data di cui al comma 2, le Autorita' di
bacino di rilievo nazionale restano escluse
dall'applicazione dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, fermi restando gli obiettivi fissati
ai sensi del medesimo art. 74 da considerare ai fini
dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui al comma 2.
3-bis. L'adozione dei piani di gestione di cui all'art.
13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2000, e' effettuata, sulla base
degli atti e dei pareri disponibili, entro e non oltre il
28 febbraio 2010, dai comitati istituzionali delle
autorita' di bacino di rilievo nazionale, integrati da
componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade
nel distretto idrografico al quale si riferisce il piano di
gestione non gia' rappresentate nei medesimi comitati
istituzionali. Ai fini del rispetto del termine di cui al
primo periodo, le autorita' di bacino di rilievo nazionale
provvedono, entro il 30 giugno 2009, a coordinare i
contenuti e gli obiettivi dei piani di cui al presente
comma all'interno del distretto idrografico di
appartenenza, con particolare riferimento al programma di
misure di cui all'art. 11 della citata direttiva
2000/60/CE. Per i distretti idrografici nei quali non e'
presente alcuna autorita' di bacino di rilievo nazionale,
provvedono le regioni.
3-ter. Affinche' l'adozione e l'attuazione dei piani di
gestione abbia luogo garantendo uniformita' ed equita' sul
territorio nazionale, con particolare riferimento alle
risorse finanziarie necessarie al conseguimento degli
obiettivi ambientali e ai costi sopportati dagli utenti, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, con proprio decreto, emana, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, linee guida che sono trasmesse ai
comitati istituzionali di cui al comma 3-bis.
3-quater. Dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto e fino alla data di cui
al comma 2, non si applicano le disposizioni di cui
all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27
luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del
3 dicembre 1999, recante ripartizione dei fondi finalizzati
al finanziamento degli interventi in materia di difesa del
suolo per il quadriennio 1998-2001, e all'art. 3, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001,
n. 331, recante ripartizione dei fondi finalizzati al
finanziamento degli interventi in materia di difesa del
suolo per il quadriennio 2000-2003."
- Il testo dell'art. 63 del citato decreto legislativo
n. 152 del 2006, , cosi' recita:
"Art. 63 (Autorita' di bacino distrettuale).- 1. In
ciascun distretto idrografico di cui all'art. 64 e'
istituita l'Autorita' di bacino distrettuale, di seguito
Autorita' di bacino, ente pubblico non economico che opera
in conformita' agli obiettivi della presente sezione ed
uniforma la propria attivita' a criteri di efficienza,
efficacia, economicita' e pubblicita'.
2. Sono organi dell'Autorita' di bacino: la Conferenza
istituzionale permanente, il Segretario generale, la
Segreteria tecnico-operativa e la Conferenza operativa di
servizi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
funzione pubblica, da emanarsi sentita la Conferenza
permanente Stato-regioni entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della parte terza del presente decreto,
sono definiti i criteri e le modalita' per l'attribuzione o
il trasferimento del personale e delle risorse patrimoniali
e finanziarie, salvaguardando i livelli occupazionali,
definiti alla data del 31 dicembre 2005, e previa
consultazione dei sindacati.
3. Le autorita' di bacino previste dalla legge 18
maggio 1989, n. 183, sono soppresse a far data dal 30
aprile 2006 e le relative funzioni sono esercitate dalle
Autorita' di bacino distrettuale di cui alla parte terza
del presente decreto. Il decreto di cui al comma 2
disciplina il trasferimento di funzioni e regolamenta il
periodo transitorio.
4. Gli atti di indirizzo, coordinamento e
pianificazione delle Autorita' di bacino vengono adottati
in sede di Conferenza istituzionale permanente presieduta e
convocata, anche su proposta delle amministrazioni
partecipanti, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio (240) su richiesta del Segretario generale, che
vi partecipa senza diritto di voto. Alla Conferenza
istituzionale permanente partecipano i Ministri
dell'ambiente e della tutela del territorio, delle
infrastrutture e dei trasporti, delle attivita' produttive,
delle politiche agricole e forestali, per la funzione
pubblica, per i beni e le attivita' culturali o i
Sottosegretari dai medesimi delegati, nonche' i Presidenti
delle regioni e delle province autonome il cui territorio
e' interessato dal distretto idrografico o gli Assessori
dai medesimi delegati, oltre al delegato del Dipartimento
della protezione civile. Alle conferenze istituzionali
permanenti del distretto idrografico della Sardegna e del
distretto idrografico della Sicilia partecipano, oltre ai
Presidenti delle rispettive regioni, altri due
rappresentanti per ciascuna delle predette regioni,
nominati dai Presidenti regionali. La conferenza
istituzionale permanente delibera a maggioranza. Gli atti
di pianificazione tengono conto delle risorse finanziarie
previste a legislazione vigente.
5. La conferenza istituzionale permanente di cui al
comma 4:
a) adotta criteri e metodi per la elaborazione del
Piano di bacino in conformita' agli indirizzi ed ai criteri
di cui all'art. 57;
b) individua tempi e modalita' per l'adozione del Piano
di bacino, che potra' eventualmente articolarsi in piani
riferiti a sub-bacini;
c) determina quali componenti del piano costituiscono
interesse esclusivo delle singole regioni e quali
costituiscono interessi comuni a piu' regioni;
d) adotta i provvedimenti necessari per garantire
comunque l'elaborazione del Piano di bacino;
e) adotta il Piano di bacino;
f) controlla l'attuazione degli schemi previsionali e
programmatici del Piano di bacino e dei programmi triennali
e, in caso di grave ritardo nell'esecuzione di interventi
non di competenza statale rispetto ai tempi fissati nel
programma, diffida l'amministrazione inadempiente, fissando
il termine massimo per l'inizio dei lavori. Decorso
infruttuosamente tale termine, all'adozione delle misure
necessarie ad assicurare l'avvio dei lavori provvede, in
via sostitutiva, il Presidente della Giunta regionale
interessata che, a tal fine, puo' avvalersi degli organi
decentrati e periferici del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti;
g) nomina il Segretario generale.
6. La Conferenza operativa di servizi e' composta dai
rappresentanti dei Ministeri di cui al comma 4, delle
regioni e delle province autonome interessate, nonche' da
un rappresentante del Dipartimento della protezione civile;
e' convocata dal Segretario Generale, che la presiede, e
provvede all'attuazione ed esecuzione di quanto disposto ai
sensi del comma 5, nonche' al compimento degli atti
gestionali. La conferenza operativa di servizi delibera a
maggioranza.
7. Le Autorita' di bacino provvedono, tenuto conto
delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente:
a) all'elaborazione del Piano di bacino distrettuale di
cui all'art. 65;
b) ad esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi
del Piano di bacino dei piani e programmi comunitari,
nazionali, regionali e locali relativi alla difesa del
suolo, alla lotta alla desertificazione, alla tutela delle
acque e alla gestione delle risorse idriche;
c) all'elaborazione, secondo le specifiche tecniche che
figurano negli allegati alla parte terza del presente
decreto, di un'analisi delle caratteristiche del distretto,
di un esame sull'impatto delle attivita' umane sullo stato
delle acque superficiali e sulle acque sotterranee, nonche'
di un'analisi economica dell'utilizzo idrico.
8. Fatte salve le discipline adottate dalle regioni ai
sensi dell'art. 62, le Autorita' di bacino coordinano e
sovrintendono le attivita' e le funzioni di titolarita' dei
consorzi di bonifica integrale di cui al regio decreto 13
febbraio 1933, n. 215, nonche' del consorzio del Ticino -
Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio
dell'opera regolatrice del lago Maggiore, del consorzio
dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione
ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e del
consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione,
manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago
di Como, con particolare riguardo all'esecuzione,
manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche e di
bonifica, alla realizzazione di azioni di salvaguardia
ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine
della loro utilizzazione irrigua, alla rinaturalizzazione
dei corsi d'acqua ed alla fitodepurazione.".
 
Art. 25
Modifiche alla parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, recante norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni
all'ambiente. Procedura di infrazione 2007/4679.

1. Alla parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 299 e' premesso il seguente:
«Art. 298-bis (Principi generali). - 1. La disciplina della parte sesta del presente decreto legislativo si applica:
a) al danno ambientale causato da una delle attivita' professionali elencate nell'allegato 5 alla stessa parte sesta e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante dalle suddette attivita';
b) al danno ambientale causato da un'attivita' diversa da quelle elencate nell'allegato 5 alla stessa parte sesta e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante dalle suddette attivita', in caso di comportamento doloso o colposo.
2. La riparazione del danno ambientale deve avvenire nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti nel titolo II e nell'allegato 3 alla parte sesta, ove occorra anche mediante l'esperimento dei procedimenti finalizzati a conseguire dal soggetto che ha causato il danno, o la minaccia imminente di danno, le risorse necessarie a coprire i costi relativi alle misure di riparazione da adottare e non attuate dal medesimo soggetto.
3. Restano disciplinati dal titolo V della parte quarta del presente decreto legislativo gli interventi di ripristino del suolo e del sottosuolo progettati ed attuati in conformita' ai principi ed ai criteri stabiliti al punto 2 dell'allegato 3 alla parte sesta nonche' gli interventi di riparazione delle acque sotterranee progettati ed attuati in conformita' al punto 1 del medesimo allegato 3, o, per le contaminazioni antecedenti alla data del 29 aprile 2006, gli interventi di riparazione delle acque sotterranee che conseguono gli obiettivi di qualita' nei tempi stabiliti dalla parte terza del presente decreto»;
b) all'articolo 299, comma 1, le parole da: «, attraverso la Direzione generale per il danno ambientale» fino alla fine del comma sono soppresse;
c) all'articolo 299, comma 5, le parole: «e per la riscossione della somma dovuta per equivalente patrimoniale» sono soppresse;
d) all'articolo 303, comma 1, lettera f), le parole da: «; i criteri di determinazione dell'obbligazione risarcitoria» fino alla fine della lettera sono soppresse;
e) all'articolo 303, comma 1, la lettera i) e' abrogata;
f) all'articolo 311, nella rubrica, le parole: «e per equivalente patrimoniale» sono soppresse;
g) all'articolo 311, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Quando si verifica un danno ambientale cagionato dagli operatori le cui attivita' sono elencate nell'allegato 5 alla presente parte sesta, gli stessi sono obbligati all'adozione delle misure di riparazione di cui all'allegato 3 alla medesima parte sesta secondo i criteri ivi previsti, da effettuare entro il termine congruo di cui all'articolo 314, comma 2, del presente decreto. Ai medesimi obblighi e' tenuto chiunque altro cagioni un danno ambientale con dolo o colpa. Solo quando l'adozione delle misure di riparazione anzidette risulti in tutto o in parte omessa, o comunque realizzata in modo incompleto o difforme dai termini e modalita' prescritti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina i costi delle attivita' necessarie a conseguirne la completa e corretta attuazione e agisce nei confronti del soggetto obbligato per ottenere il pagamento delle somme corrispondenti»;
h) all'articolo 311, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede in applicazione dei criteri enunciati negli allegati 3 e 4 della presente parte sesta alla determinazione delle misure di riparazione da adottare e provvede con le procedure di cui al presente titolo III all'accertamento delle responsabilita' risarcitorie. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, in conformita' a quanto previsto dal punto 1.2.3 dell'allegato 3 alla presente parte sesta i criteri ed i metodi, anche di valutazione monetaria, per determinare la portata delle misure di riparazione complementare e compensativa. Tali criteri e metodi trovano applicazione anche ai giudizi pendenti non ancora definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente. Nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilita' personale. Il relativo debito si trasmette, secondo le leggi vigenti, agli eredi, nei limiti del loro effettivo arricchimento»;
i) all'articolo 313, comma 2, le parole: «, o il ripristino risulti in tutto o in parte impossibile, oppure eccessivamente oneroso ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con successiva ordinanza, ingiunge il pagamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, di una somma pari al valore economico del danno accertato o residuato, a titolo di risarcimento per equivalente pecuniario» sono sostituite dalle seguenti: «o all'adozione delle misure di riparazione nei termini e modalita' prescritti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina i costi delle attivita' necessarie a conseguire la completa attuazione delle misure anzidette secondo i criteri definiti con il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 311 e, al fine di procedere alla realizzazione delle stesse, con ordinanza ingiunge il pagamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, delle somme corrispondenti»;
l) all'articolo 314, comma 3, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
m) all'articolo 317, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato per il risarcimento del danno ambientale disciplinato dalla presente parte sesta, ivi comprese quelle derivanti dall'escussione di fidejussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento medesimo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad un pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per essere destinate alla realizzazione delle misure di prevenzione e riparazione in conformita' alle previsioni della direttiva 2004/35/CE ed agli obblighi da essa derivanti».
2. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 311 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dalla lettera g) del comma 1 del presente articolo, non si applicano agli accordi transattivi gia' stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' agli accordi transattivi attuativi di accordi di programma gia' conclusi alla medesima data.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 25:
- Il testo degli articoli 299, 303, 311, 313, 314 e 317
del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, come
modificati dalla presente legge, cosi' recita:
"Art. 299 (Competenze ministeriali). - 1. Il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio esercita le
funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di
tutela, prevenzione e riparazione dei danni all'ambiente.
2. L'azione ministeriale si svolge normalmente in
collaborazione con le regioni, con gli enti locali e con
qualsiasi soggetto di diritto pubblico ritenuto idoneo.
3. L'azione ministeriale si svolge nel rispetto della
normativa comunitaria vigente in materia di prevenzione e
riparazione del danno ambientale, delle competenze delle
regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e
degli enti locali con applicazione dei principi
costituzionali di sussidiarieta' e di leale collaborazione.
4. Per le finalita' connesse all'individuazione,
all'accertamento ed alla quantificazione del danno
ambientale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio si avvale, in regime convenzionale, di soggetti
pubblici e privati di elevata e comprovata qualificazione
tecnico-scientifica operanti sul territorio, nei limiti
delle disponibilita' esistenti.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, con proprio decreto, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e
delle attivita' produttive, stabilisce i criteri per le
attivita' istruttorie volte all'accertamento del danno
ambientale ai sensi del titolo III della parte sesta del
presente decreto. I relativi oneri sono posti a carico del
responsabile del danno.
6. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute
nel presente articolo, il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
necessarie variazioni di bilancio."
"Art. 303 (Esclusioni).- 1. La parte sesta del presente
decreto:
a) non riguarda il danno ambientale o la minaccia
imminente di tale danno cagionati da:
1) atti di conflitto armato, sabotaggi, atti di
ostilita', guerra civile, insurrezione;
2) fenomeni naturali di carattere eccezionale,
inevitabili e incontrollabili;
b) non si applica al danno ambientale o a minaccia
imminente di tale danno provocati da un incidente per il
quale la responsabilita' o l'indennizzo rientrino
nell'ambito d'applicazione di una delle convenzioni
internazionali elencate nell'allegato 1 alla parte sesta
del presente decreto cui la Repubblica italiana abbia
aderito;
c) non pregiudica il diritto del trasgressore di
limitare la propria responsabilita' conformemente alla
legislazione nazionale che da' esecuzione alla convenzione
sulla limitazione della responsabilita' per crediti
marittimi (LLMC) del 1976, o alla convenzione di Strasburgo
sulla limitazione della responsabilita' nella navigazione
interna (CLNI) del 1988;
d) non si applica ai rischi nucleari relativi
all'ambiente ne' alla minaccia imminente di tale danno
causati da attivita' disciplinate dal Trattato istitutivo
della Comunita' europea dell'energia atomica o causati da
un incidente o un'attivita' per i quali la responsabilita'
o l'indennizzo rientrano nel campo di applicazione di uno
degli strumenti internazionali elencati nell'allegato 2
alla parte sesta del presente decreto;
e) non si applica alle attivita' svolte in condizioni
di necessita' ed aventi come scopo esclusivo la difesa
nazionale, la sicurezza internazionale o la protezione
dalle calamita' naturali;
f) non si applica al danno causato da un'emissione, un
evento o un incidente verificatisi prima della data di
entrata in vigore della parte sesta del presente decreto;
g) non si applica al danno in relazione al quale siano
trascorsi piu' di trent'anni dall'emissione, dall'evento o
dall'incidente che l'hanno causato;
h) non si applica al danno ambientale o alla minaccia
imminente di tale danno causati da inquinamento di
carattere diffuso, se non sia stato possibile accertare in
alcun modo un nesso causale tra il danno e l'attivita' di
singoli operatori;
i) (abrogata)."
"Art. 311 (Azione risarcitoria in forma specifica). -
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
agisce, anche esercitando l'azione civile in sede penale,
per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica
e, se necessario, per equivalente patrimoniale, oppure
procede ai sensi delle disposizioni di cui alla parte sesta
del presente decreto.
2. Quando si verifica un danno ambientale cagionato
dagli operatori le cui attivita' sono elencate
nell'allegato 5 alla presente Parte VI, gli stessi sono
obbligati all'adozione delle misure di riparazione di cui
all'allegato 3 alla medesima Parte VI secondo i criteri ivi
previsti, da effettuare entro il termine congruo di cui
all'art. 314, comma 2, del presente decreto. Ai medesimi
obblighi e' tenuto chiunque altro cagioni un danno
ambientale con dolo o colpa. Solo quando l'adozione delle
misure di riparazione anzidette risulti in tutto o in parte
omessa, o comunque realizzata in modo incompleto o difforme
dai termini e modalita' prescritti, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
determina i costi delle attivita' necessarie a conseguirne
la completa e corretta attuazione e agisce nei confronti
del soggetto obbligato per ottenere il pagamento delle
somme corrispondenti.
3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio provvede in applicazione dei criteri enunciati
negli Allegati 3 e 4 della parte sesta del presente decreto
alla determinazione delle misure di riparazione da adottare
e provvede con le procedure di cui al presente titolo III
all'accertamento delle responsabilita' risarcitorie. Con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentito il Ministero dello sviluppo
economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono definiti, in conformita' a quanto previsto dal punto
1.2.3 dell'Allegato 3 alla medesima Parte VI i criteri ed i
metodi, anche di valutazione monetaria per determinare la
portata delle misure di riparazione complementare e
compensativa. Tali criteri e metodi trovano applicazione
anche ai giudizi pendenti non ancora definiti con sentenza
passata in giudicato alla data di entrata in vigore del
predetto decreto ministeriale Nei casi di concorso nello
stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della
propria responsabilita' personale. Il relativo debito si
trasmette, secondo le leggi vigenti, agli eredi nei limiti
del loro effettivo arricchimento."
"Art. 313 (Ordinanza). - 1. Qualora all'esito
dell'istruttoria di cui all'art. 312 sia stato accertato un
fatto che abbia causato danno ambientale ed il responsabile
non abbia attivato le procedure di ripristino ai sensi del
titolo V della parte quarta del presente decreto oppure ai
sensi degli articoli 304 e seguenti, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territori, con ordinanza
immediatamente esecutiva, ingiunge a coloro che, in base al
suddetto accertamento, siano risultati responsabili del
fatto il ripristino ambientale a titolo di risarcimento in
forma specifica entro un termine fissato.
2. Qualora il responsabile del fatto che ha provocato
danno ambientale non provveda in tutto o in parte al
ripristino nel termine ingiunto o all'adozione delle misure
di riparazione nei termini e modalita' prescritti, il
Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del
mare determina i costi delle attivita' necessarie a
conseguire la completa attuazione delle misure anzidette
secondo i criteri definiti con il decreto di cui al comma 3
dell'art. 311 e, al fine di procedere alla realizzazione
delle stesse, con ordinanza ingiunge il pagamento, entro il
termine di sessanta giorni dalla notifica, delle somme
corrispondenti.
3. Con riguardo al risarcimento del danno in forma
specifica, l'ordinanza e' emessa nei confronti del
responsabile del fatto dannoso nonche', in solido, del
soggetto nel cui effettivo interesse il comportamento fonte
del danno e' stato tenuto o che ne abbia obiettivamente
tratto vantaggio sottraendosi, secondo l'accertamento
istruttorio intervenuto, all'onere economico necessario per
apprestare, in via preventiva, le opere, le attrezzature,
le cautele e tenere i comportamenti previsti come
obbligatori dalle norme applicabili.
4. L'ordinanza e' adottata nel termine perentorio di
centottanta giorni decorrenti dalla comunicazione ai
soggetti di cui al comma 3 dell'avvio dell'istruttoria, e
comunque entro il termine di decadenza di due anni dalla
notizia del fatto, salvo quando sia in corso il ripristino
ambientale a cura e spese del trasgressore. In tal caso i
medesimi termini decorrono dalla sospensione ingiustificata
dei lavori di ripristino oppure dalla loro conclusione in
caso di incompleta riparazione del danno. Alle attestazioni
concernenti la sospensione dei lavori e la loro
incompletezza provvede il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio con apposito atto di accertamento.
5. Nei termini previsti dai commi 1 e 3 dell'art. 2947
del codice civile, il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio puo' adottare ulteriori provvedimenti nei
confronti di trasgressori successivamente individuati.
6. Nel caso di danno provocato da soggetti sottoposti
alla giurisdizione della Corte dei conti, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, anziche'
ingiungere il pagamento del risarcimento per equivalente
patrimoniale, invia rapporto all'Ufficio di Procura
regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei
conti competente per territorio.
7. Nel caso di intervenuto risarcimento del danno, sono
esclusi, a seguito di azione concorrente da parte di
autorita' diversa dal Ministro dell'ambiente e della tutela
territorio (1313), nuovi interventi comportanti aggravio di
costi per l'operatore interessato. Resta in ogni caso fermo
il diritto dei soggetti danneggiati dal fatto produttivo di
danno ambientale, nella loro salute o nei beni di loro
proprieta', di agire in giudizio nei confronti del
responsabile a tutela dei diritti e degli interessi lesi."
"Art. 314 (Contenuto dell'ordinanza). - 1. L'ordinanza
contiene l'indicazione specifica del fatto, commissivo o
omissivo, contestato, nonche' degli elementi di fatto
ritenuti rilevanti per l'individuazione e la
quantificazione del danno e delle fonti di prova per
l'identificazione dei trasgressori.
2. L'ordinanza fissa un termine, anche concordato con
il trasgressore in applicazione dell'art. 11 della legge 7
agosto 1990, n. 241, per il ripristino dello stato dei
luoghi a sue spese, comunque non inferiore a due mesi e non
superiore a due anni, salvo ulteriore proroga da definire
in considerazione dell'entita' dei lavori necessari.
3. La quantificazione del danno deve comprendere il
pregiudizio arrecato alla situazione ambientale con
particolare riferimento al costo necessario per il suo
ripristino.
4. In caso di sentenza di condanna in sede penale o di
emanazione del provvedimento di cui all'art. 444 del codice
di procedura penale, la cancelleria del giudice che ha
emanato la sentenza o il provvedimento trasmette copia
degli stessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio entro cinque giorni dalla loro pubblicazione.
5. Le regioni, le province autonome e gli altri enti
territoriali, al fine del risarcimento del danno
ambientale, comunicano al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio le sanzioni amministrative, entro
dieci giorni dall'avvenuta irrogazione.
6. Le ordinanze ministeriali di cui agli articoli 304,
comma 3, e 313 indicano i mezzi di ricorso ed i relativi
termini."
"Art. 317 (Riscossione dei crediti e fondo di
rotazione). - 1. Per la riscossione delle somme costituenti
credito dello Stato ai sensi delle disposizioni di cui alla
parte sesta del presente decreto, nell'ammontare
determinato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio o dal giudice, si applicano le norme di cui al
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
2. Nell'ordinanza o nella sentenza puo' essere
disposto, su richiesta dell'interessato che si trovi in
condizioni economiche disagiate, che gli importi dovuti
vengano pagati in rate mensili non superiori al numero di
venti; ciascuna rata non puo' essere inferiore comunque ad
euro cinquemila.
3. In ogni momento il debito puo' essere estinto
mediante un unico pagamento.
4. Il mancato adempimento anche di una sola rata alla
sua scadenza comporta l'obbligo di pagamento del residuo
ammontare in unica soluzione.
5. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti in
favore dello Stato per il risarcimento del danno ambientale
disciplinato dalla parte sesta del presente decreto, ivi
comprese quelle derivanti dall'escussione di fidejussioni a
favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento
medesimo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
per essere integralmente riassegnate con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze ad un pertinente
capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per
essere destinate alla realizzazione delle misure di
prevenzione e riparazione in conformita' alle previsioni
della direttiva 2004/35/CE ed agli obblighi da essa
derivanti.
6.".
 
Art. 26
Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio. Procedura di infrazione 2006/2131.

1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 2, e in conformita' agli articoli 3 e 4 della direttiva 2009/147/CE» e il secondo periodo e' soppresso;
b) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7.1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette periodicamente alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili sull'applicazione pratica della presente legge e delle altre norme vigenti in materia, limitatamente a quanto previsto dalla direttiva 2009/147/CE».
2. L'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e' sostituito dal seguente:
«Art. 19-bis (Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE). - 1. Le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai principi e alle finalita' degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge.
2. Le deroghe possono essere disposte dalle regioni e province autonome, con atto amministrativo, solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, in via eccezionale e per periodi limitati. Le deroghe devono essere giustificate da un'analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni e devono menzionare la valutazione sull'assenza di altre soluzioni soddisfacenti, le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le particolari forme di vigilanza cui il prelievo e' soggetto e gli organi incaricati della stessa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2. I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni. Fatte salve le deroghe adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/147/CE, ai soggetti abilitati e' fornito un tesserino sul quale devono essere annotati i capi oggetto di deroga subito dopo il loro recupero. Le regioni prevedono sistemi periodici di verifica allo scopo di sospendere tempestivamente il provvedimento di deroga qualora sia accertato il raggiungimento del numero di capi autorizzato al prelievo o dello scopo, in data antecedente a quella originariamente prevista.
3. Le deroghe di cui al comma 1 sono adottate sentito l'ISPRA e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione. L'intenzione di adottare un provvedimento di deroga che abbia ad oggetto specie migratrici deve entro il mese di aprile di ogni anno essere comunicata all'ISPRA, il quale si esprime entro e non oltre quaranta giorni dalla ricezione della comunicazione. Per tali specie, la designazione della piccola quantita' per deroghe adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147/CE e' determinata, annualmente, a livello nazionale, dall'ISPRA. Nei limiti stabiliti dall'ISPRA, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvede a ripartire tra le regioni interessate il numero di capi prelevabili per ciascuna specie. Le disposizioni di cui al terzo e al quarto periodo del presente comma non si applicano alle deroghe adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/147/CE.
4. Il provvedimento di deroga, ad eccezione di quelli adottati ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/147/CE, e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale regionale almeno sessanta giorni prima della data prevista per l'inizio delle attivita' di prelievo. Della pubblicazione e' data contestuale comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Fatto salvo il potere sostitutivo d'urgenza di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, diffida la regione interessata ad adeguare, entro quindici giorni dal ricevimento della diffida stessa, i provvedimenti di deroga adottati in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 2009/147/CE. Trascorso tale termine e valutati gli atti eventualmente posti in essere dalla regione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ne dispone l'annullamento.
5. Le regioni, nell'esercizio delle deroghe di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE, provvedono, ferma restando la temporaneita' dei provvedimenti adottati, nel rispetto di linee guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro per gli affari regionali, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro per gli affari europei, nonche' all'ISPRA una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo; detta relazione e' altresi' trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari. Nel caso risulti dalla relazione trasmessa che in una regione sia stato superato il numero massimo di capi prelevabili di cui al comma 3, quarto periodo, la medesima regione non e' ammessa al riparto nell'anno successivo. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2009/147/CE».
3. All'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la lettera m) e' aggiunta la seguente:
«m-bis) sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900 per chi non esegue sul tesserino regionale le annotazioni prescritte dal provvedimento di deroga di cui all'articolo 19-bis».
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle attivita' previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 26:
- Il testo degli articoli 1 e 31 della legge 11
febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 1992, n.
46, S.O; come modificati dalla presente legge, cosi'
recita:
"Art. 1 (Fauna selvatica). - 1. La fauna selvatica e'
patrimonio indisponibile dello Stato ed e' tutelata
nell'interesse della comunita' nazionale ed internazionale.
1-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare le
popolazioni di tutte le specie di uccelli di cui all'art. 1
della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 novembre 2009, ad un livello
corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche,
turistiche e culturali, tenendo conto delle esigenze
economiche e ricreative e facendo in modo che le misure
adottate non provochino un deterioramento dello stato di
conservazione degli uccelli e dei loro habitat, fatte salve
le finalita' di cui all'art. 9, paragrafo 1, lettera a),
primo e secondo trattino, della stessa direttiva.
2. L'esercizio dell'attivita' venatoria e' consentito
purche' non contrasti con l'esigenza di conservazione della
fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle
produzioni agricole.
3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare
norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le
specie della fauna selvatica in conformita' alla presente
legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive
comunitarie. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome provvedono in base alle competenze esclusive nei
limiti stabiliti dai rispettivi statuti. Le province
attuano la disciplina regionale ai sensi dell'art. 14,
comma 1, lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142.
4. Le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile
1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e
91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, con i
relativi allegati, concernenti la conservazione degli
uccelli selvatici, sono integralmente recepite ed attuate
nei modi e nei termini previsti dalla presente legge la
quale costituisce inoltre attuazione della Convenzione di
Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24
novembre 1978, n. 812 , e della Convenzione di Berna del 19
settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n.
503.
5. Le regioni e le province autonome in attuazione
delle citate direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE
provvedono ad istituire lungo le rotte di migrazione
dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la
fauna selvatica di cui all'art. 7 entro quattro mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, zone di
protezione finalizzate al mantenimento ed alla
sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli
habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi, provvedono
al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione dei
biotopi, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2, e in
conformita' agli articoli 3 e 4 della direttiva
2009/147/CE. In caso di inerzia delle regioni e delle
province autonome per un anno dopo la segnalazione da parte
dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, provvedono
con controllo sostitutivo, d'intesa, il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro
dell'ambiente.
5-bis. Le regioni e le province autonome adottano le
misure di conservazione di cui agli articoli 4 e 6 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive
modificazioni, per quanto possibile, anche per gli habitat
esterni alle zone di protezione speciale. Le regioni e le
province autonome provvedono all'attuazione del presente
comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente e senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6. Le regioni e le province autonome trasmettono
annualmente al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e
al Ministro dell'ambiente una relazione sulle misure
adottate ai sensi del comma 5 e sui loro effetti
rilevabili.
7. Ai sensi dell'art. 2 della legge 9 marzo 1989, n.
86, il Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e
delle foreste e con il Ministro dell'ambiente, verifica,
con la collaborazione delle regioni e delle province
autonome e sentiti il Comitato tecnico faunistico-venatorio
nazionale di cui all'art. 8 e l'Istituto nazionale per la
fauna selvatica, lo stato di conformita' della presente
legge e delle leggi regionali e provinciali in materia agli
atti emanati dalle istituzioni delle Comunita' europee
volti alla conservazione della fauna selvatica.
7.1 Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare trasmette periodicamente alla
Commissione europea tutte le informazioni a questa utili
sull'applicazione pratica della presente legge e delle
altre norme in materia vigenti limitatamente a quanto
previsto dalla direttiva 2009/147/CE.
7-ter. Lo Stato incoraggia le ricerche, i monitoraggi e
i lavori necessari per la protezione, la gestione e
l'utilizzazione della popolazione di tutte le specie di
uccelli di cui all'art. 1 della citata direttiva
2009/147/CE, con particolare attenzione agli argomenti
elencati nell'allegato V annesso alla medesima direttiva.
Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i
Ministri competenti, trasmette alla Commissione europea
tutte le informazioni necessarie al coordinamento delle
ricerche e dei lavori riguardanti la protezione, la
gestione e l'utilizzazione delle specie di uccelli di cui
al presente comma. Con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono stabilite le modalita' di
trasmissione e la tipologia delle informazioni che le
regioni sono tenute a comunicare. All'attuazione del
presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica"
"Art. 31 (Sanzioni amministrative). - 1. Per le
violazioni delle disposizioni della presente legge e delle
leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla
legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni
amministrative:
a) sanzione amministrativa da euro 206 euro 1.239 per
chi esercita la caccia in una forma diversa da quella
prescelta ai sensi dell'art. 12, comma 5;
b) sanzione amministrativa da euro 103 a euro 619 per
chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di
assicurazione; se la violazione e' nuovamente commessa, la
sanzione e' da euro 206 a euro 1.239;
c) sanzione amministrativa da euro 154 a euro 929 per
chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento
delle tasse di concessione governativa o regionale; se la
violazione e' nuovamente commessa, la sanzione e' da euro
258 a euro 1.549;
d) sanzione amministrativa da euro 154 a euro 929 per
chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno
delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o
privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori
destinati alla caccia programmata; se la violazione e'
nuovamente commessa, la sanzione e' da euro 258 a euro
1.549; in caso di ulteriore violazione la sanzione e' da
euro 361 a euro 2.169. Le sanzioni previste dalla presente
lettera sono ridotte di un terzo se il fatto e' commesso
mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito
territoriale di caccia viciniore a quello autorizzato;
e) sanzione amministrativa da euro 103 a euro 619 per
chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente
sanzionate; se la violazione e' nuovamente commessa, la
sanzione e' da euro 258 a euro 1.549;
f) sanzione amministrativa da euro 103 a euro 619 per
chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso di
violazione delle disposizioni emanate dalle regioni o dalle
province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione
delle coltivazioni agricole; se la violazione e' nuovamente
commessa, la sanzione e' da euro 258 a euro 1.549;
g) sanzione amministrativa da euro 103 a euro 619 per
chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti
o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero non
superiore a cinque; se la violazione e' nuovamente
commessa, la sanzione e' da euro 206 a euro 1.239;
h) sanzione amministrativa da euro 154 a euro 929 per
chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero in
violazione delle disposizioni emanate dalle regioni ai
sensi dell'art. 5, comma 1; se la violazione e' nuovamente
commessa, la sanzione e' euro 258 a euro 1.549;
i) sanzione amministrativa da euro 77 a euro 464 per
chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino
regionale;
l) sanzione amministrativa da euro 77 a euro 464 per
ciascun capo, per chi importa fauna selvatica senza
l'autorizzazione di cui all'art. 20, comma 2; alla
violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni
rilasciate ai sensi dell'art. 20 per altre introduzioni;
m) sanzione amministrativa da euro 25 a euro 154 per
chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente
richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il
tesserino regionale; la sanzione e' applicata nel minimo se
l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni.
m-bis) sanzione amministrativa pecuniaria da euro
150,00 a euro 900,00 per chi non esegue sul tesserino
regionale le annotazioni prescritte dal provvedimento di
deroga di cui all'art. 19-bis.
2. Le leggi regionali prevedono sanzioni per gli abusi
e l'uso improprio della tabellazione dei terreni.
3. Le regioni prevedono la sospensione dell'apposito
tesserino di cui all'art. 12, comma 12, per particolari
infrazioni o violazioni delle norme regionali
sull'esercizio venatorio.
4. Resta salva l'applicazione delle norme di legge e di
regolamento per la disciplina delle armi e in materia
fiscale e doganale.
5. Nei casi previsti dal presente articolo non si
applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale.
6. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente
legge, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre
1981, n. 689 , e successive modificazioni. ".
 
Art. 27
Modifica al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, relativa alla
protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati.
Procedura di infrazione 2013/2032.

1. Il comma 7-quater dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e' abrogato.
Note all'art. 27:
- Il testo dell'art. 36 del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del
Paese.), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 ottobre
2012, n. 245, S.O., come modificato dalla presente legge,
cosi recita:
"Art. 36 (Misure in materia di confidi, strumenti di
finanziamento e reti d'impresa). - 1. I confidi sottoposti
entro il 31 dicembre 2013 a vigilanza diretta da parte
della Banca d'Italia possono imputare al fondo consortile,
al capitale sociale, ad apposita riserva o accantonare per
la copertura dei rischi i fondi rischi e gli altri fondi o
riserve patrimoniali o finanziamenti per la concessione
delle garanzie costituiti da contributi dello Stato, delle
regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data del 31
dicembre 2012. Le risorse sono attribuite unitariamente al
patrimonio, anche a fini di vigilanza, dei relativi
confidi, senza vincoli di destinazione nel caso siano
destinati ad incrementare il patrimonio. Le eventuali
azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote
proprie dei confidi e non attribuiscono alcun diritto
patrimoniale o amministrativo, ne' sono computate nel
capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo
delle quote richieste per la costituzione e per le
deliberazioni dell'assemblea. La relativa delibera e' di
competenza dell'assemblea ordinaria.
2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione
anche ai confidi che operano a seguito di operazioni di
fusione realizzate a partire dal 1° gennaio 2007, ovvero
che realizzino, entro il 31 dicembre 2013, operazioni di
fusione. In quest'ultimo caso la delibera assembleare
richiamata al terzo periodo del primo comma potra' essere
adottata entro il 30 giugno 2014.
2-bis. E' istituito presso l'Ismea un Fondo
mutualistico nazionale per la stabilizzazione dei redditi
delle imprese agricole. Il Fondo e' costituito dai
contributi volontari degli agricoltori e puo' beneficiare
di contributi pubblici compatibili con la normativa europea
in materia di aiuti di Stato.
2-ter. Il contratto di rete di cui al successivo comma
5 puo' prevedere, ai fini della stabilizzazione delle
relazioni contrattuali tra i contraenti, la costituzione di
un fondo di mutualita' tra gli stessi, per il quale si
applicano le medesime regole e agevolazioni previste per il
fondo patrimoniale di cui al comma 4-ter dell'art. 3 del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Il
suddetto fondo di mutualita' partecipa al Fondo
mutualistico nazionale per la stabilizzazione dei redditi
delle imprese agricole di cui al comma 2-bis.
3. All'art. 32 del decreto-legge del 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge del 7 agosto
2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Le disposizioni dell'art. 3, comma 115, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, non si applicano alle cambiali
finanziarie nonche' alle obbligazioni e titoli similari
emessi da societa' non emittenti strumenti finanziari
rappresentativi del capitale quotati in mercati
regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione,
diverse dalle banche e dalle microimprese, come definite
dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6
maggio 2003, a condizione che tali cambiali finanziarie,
obbligazioni e titoli similari siano negoziati in mercati
regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione di
Paesi della Unione europea o di Paesi aderenti all'Accordo
sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui
al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 168-bis
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, ovvero, nel caso in cui tali cambiali finanziarie,
obbligazioni e titoli similari non siano quotati, a
condizione che siano detenuti da investitori qualificati ai
sensi dell'art. 100 del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, che non detengano, direttamente o
indirettamente, anche per il tramite di societa' fiduciarie
o per interposta persona, piu' del 2 per cento del capitale
o del patrimonio della societa' emittente e sempreche' il
beneficiario effettivo dei proventi sia residente in Italia
o in Stati e territori che consentono un adeguato scambio
di informazioni. Dette disposizioni si applicano con
riferimento alle cambiali finanziarie, alle obbligazioni e
ai titoli similari emessi a partire dalla data di entrata
in vigore del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179»;
b) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
«Nell'art. 1 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n.
239, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. La ritenuta
del 20 per cento di cui al comma 1 dell'art. 26 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
non si applica sugli interessi ed altri proventi delle
obbligazioni e titoli similari, e delle cambiali
finanziarie, emesse da banche, da societa' per azioni con
azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi
multilaterali di negoziazione degli Stati membri
dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo
sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui
al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 168-bis
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e da enti pubblici economici trasformati in
societa' per azioni in base a disposizione di legge,
nonche' sugli interessi ed altri proventi delle
obbligazioni e titoli similari, e delle cambiali
finanziarie negoziate nei medesimi mercati regolamentati o
sistemi multilaterali di negoziazione emessi da societa'
diverse dalle prime.".»;
c) il comma 16 e' abrogato;
d) il comma 19 e' sostituito dal seguente:
«19. Le obbligazioni e i titoli similari emessi da
societa' non emittenti strumenti finanziari rappresentativi
del capitale quotati in mercati regolamentati o in sistemi
multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche e dalle
micro-imprese, come definite dalla raccomandazione
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, possono
prevedere clausole di partecipazione agli utili d'impresa e
di subordinazione, purche' con scadenza iniziale uguale o
superiore a trentasei mesi.»;
e) al comma 21, il quarto periodo e' sostituito dal
seguente: «Tale somma e' proporzionale al rapporto tra il
valore nominale delle obbligazioni partecipative e la somma
del capitale sociale, aumentato della riserva legale e
delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio
approvato, e del medesimo valore delle predette
obbligazioni.»;
f) il comma 24 e' sostituito dal seguente:
«Qualora l'emissione con clausole partecipative
contempli anche la clausola di subordinazione e comporti il
vincolo di non ridurre il capitale sociale se non nei
limiti dei dividendi sull'utile dell'esercizio, la
componente variabile del corrispettivo costituisce oggetto
di specifico accantonamento per onere nel conto dei
profitti e delle perdite della societa' emittente,
rappresenta un costo e, ai fini dell'applicazione delle
imposte sui redditi, e' computata in diminuzione del
reddito dell'esercizio di competenza, a condizione che il
corrispettivo non sia costituito esclusivamente da tale
componente variabile. Ad ogni effetto di legge, gli utili
netti annuali si considerano depurati da detta somma.»;
g) dopo il comma 24 e' inserito il seguente:
«24-bis. La disposizione di cui al comma 24 si applica
solamente ai titoli sottoscritti dagli investitori indicati
nel comma 8.».
3-bis. Limitatamente all'ipotesi di conversione in
azioni ordinarie delle azioni privilegiate in circolazione,
la Cassa depositi e prestiti (CDP) provvede a determinare,
entro il 31 gennaio 2013, il rapporto di conversione delle
stesse secondo le seguenti modalita':
a) determinazione del valore di CDP (i) alla data di
trasformazione di CDP in societa' per azioni e (ii) al 31
dicembre 2012 sulla base di perizie giurate di stima che
tengano conto, tra l'altro, della presenza della garanzia
dello Stato sulla raccolta del risparmio postale;
b) determinazione del rapporto tra il valore nominale
delle azioni privilegiate e il valore di CDP alla data di
trasformazione di CDP in societa' per azioni determinato ai
sensi della lettera a);
c) determinazione del valore riconosciuto alle azioni
privilegiate ai fini della conversione, quale quota,
corrispondente alla percentuale di cui alla lettera b), del
valore di CDP al 31 dicembre 2012 determinato ai sensi
della lettera a).
3-ter. Qualora il rapporto di conversione delle azioni
privilegiate in azioni ordinarie come sopra determinato non
risulti alla pari, i titolari delle azioni privilegiate
hanno la facolta' di beneficiare di un rapporto di
conversione alla pari versando alla CDP una somma, a titolo
di conguaglio, di importo pari alla differenza tra il
valore di una azione ordinaria e il valore di una azione
privilegiata.
3-quater. I titolari delle azioni privilegiate che
entro i termini di cui al comma 3-sexies non esercitano il
diritto di recesso, versano al Ministero dell'economia e
delle finanze, a titolo di compensazione, un importo
forfetario pari al 50 per cento dei maggiori dividendi
corrisposti da CDP, per le azioni privilegiate per le quali
avviene la conversione, dalla data di trasformazione in
societa' per azioni, rispetto a quelli che sarebbero
spettati alle medesime azioni per una partecipazione
azionaria corrispondente alla percentuale di cui alla
lettera b) del comma 3-bis.
3-quinquies. L'importo di cui al comma 3-quater puo'
essere versato, quanto ad una quota non inferiore al 20 per
cento, entro il 1° aprile 2013, e, quanto alla residua
quota, in quattro rate uguali alla data del 1° aprile dei
quattro anni successivi, con applicazione dei relativi
interessi legali.
3-sexies. Il periodo per l'esercizio del diritto di
recesso decorre dal 15 febbraio 2013 e termina il 15 marzo
2013. Le azioni privilegiate sono automaticamente
convertite in azioni ordinarie a far data dal 1° aprile
2013.
3-septies. Le condizioni economiche per la conversione
di cui ai commi precedenti sono riconosciute al fine di
consolidare la permanenza di soci privati nell'azionariato
di CDP. Conseguentemente, in caso di recesso, quanto alla
determinazione del valore di liquidazione delle azioni
privilegiate, si applicano le vigenti disposizioni dello
statuto della CDP.
3-octies. A decorrere dal 1° aprile 2013 e fino alla
data di approvazione da parte dell'assemblea degli
azionisti di CDP del bilancio d'esercizio al 31 dicembre
2012, a ciascuna fondazione bancaria azionista di CDP e'
concessa la facolta' di acquistare dal Ministero
dell'economia e delle finanze, che e' obbligato a vendere,
un numero di azioni ordinarie di CDP non superiore alla
differenza tra il numero di azioni privilegiate gia'
detenuto e il numero di azioni ordinarie ottenuto ad esito
della conversione. Tale facolta' di acquisto e'
trasferibile a titolo gratuito tra le fondazioni bancarie
azioniste di CDP.
3-novies. La facolta' di acquisto di cui al comma
3-octies viene esercitata al prezzo corrispondente al
valore di CDP al 31 dicembre 2012 di cui al comma 3-bis,
lettera a), che e' corrisposto al Ministero dell'economia e
delle finanze, quanto ad una quota non inferiore al 20 per
cento, entro il 1° luglio 2013, e, quanto alla residua
quota, in quattro rate uguali alla data del 1° luglio dei
quattro anni successivi, con applicazione dei relativi
interessi legali.
3-decies. La dilazione dei pagamenti di cui ai commi
3-quinquies e 3-novies e' accordata dal Ministero, a
richiesta, a fronte della costituzione in pegno di azioni
ordinarie a favore del Ministero, fino al completamento dei
pagamenti dovuti. Il numero delle azioni da costituire in
pegno e' determinato sulla base degli importi dovuti per i
pagamenti dilazionati comprensivi degli interessi, tenendo
conto del valore delle azioni ordinarie corrispondente al
valore di CDP al 31 dicembre 2012 di cui al comma 3-bis,
lettera a). Il diritto di voto e il diritto agli utili
spettano alla fondazione concedente il pegno. In caso di
inadempimento delle obbligazioni assunte, il Ministero
dell'economia e delle finanze acquisisce a titolo
definitivo le azioni corrispondenti all'importo del mancato
pagamento.
4. All'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Il
contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo
patrimoniale non e' dotato di soggettivita' giuridica,
salva la facolta' di acquisto della stessa ai sensi del
comma 4-quater ultima parte.»;
b) il numero 1) e' soppresso;
c) alla lettera e), il secondo periodo e' sostituito
dal seguente: «L'organo comune agisce in rappresentanza
della rete, quando essa acquista soggettivita' giuridica e,
in assenza della soggettivita', degli imprenditori, anche
individuali, partecipanti al contratto salvo che sia
diversamente disposto nello stesso, nelle procedure di
programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni,
nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per
l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del
sistema imprenditoriale nei processi di
internazionalizzazione e di innovazione previsti
dall'ordinamento, nonche' all'utilizzazione di strumenti di
promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualita' o di
cui sia adeguatamente garantita la genuinita' della
provenienza;».
4-bis. All'art. 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33, ultimo periodo, le parole: «con
l'iscrizione nel registro delle imprese la rete acquista
soggettivita' giuridica» sono sostituite dalle seguenti:
«con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro
delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sua
sede la rete acquista soggettivita' giuridica. Per
acquistare la soggettivita' giuridica il contratto deve
essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma
dell'art. 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».
5. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al
comma 4-quater dell'art. 3 del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, il
contratto di rete nel settore agricolo puo' essere
sottoscritto dalle parti con l'assistenza di una o piu'
organizzazioni professionali agricole maggiormente
rappresentative a livello nazionale, che hanno partecipato
alla redazione finale dell'accordo.
5-bis. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 34, comma 1, dopo la lettera e), e'
inserita la seguente:
«e-bis) le aggregazioni tra le imprese aderenti al
contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; si
applicano le disposizioni dell'art. 37»;
b) all'art. 37, dopo il comma 15 e' inserito il
seguente:
«15-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo
trovano applicazione, in quanto compatibili, alla
partecipazione alle procedure di affidamento delle
aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete,
di cui all'art. 34, comma 1, lettera e-bis)».
5-ter. All'art. 51, secondo comma, numero 3°, della
legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo le parole: «negli atti
del notaro rogante» sono aggiunte, in fine, le seguenti:
«ovvero sia iscritto nel registro delle imprese».
6. All'art. 1, comma 2, della legge 24 aprile 1990, n.
100, dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) a partecipare, con quote di minoranza nei
limiti di cui all'art. 1, comma 6, del decreto-legge 14
marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80, a societa' commerciali, anche
con sede in Italia, specializzate nella valorizzazione e
commercializzazione all'estero dei prodotti italiani.».
6-bis. I contratti conclusi fra imprenditori agricoli
non costituiscono cessioni ai sensi dell'art. 62 del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
7. Il punto 2, lettera m) dell'allegato IV alla Parte
II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e'
modificato come segue:
«m) impianti per la produzione di energia idroelettrica
con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW e,
per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella
casistica di cui all'art. 166 del presente decreto ed
all'art. 4, punto 3.b,, lettera i), del decreto del
Ministro dello sviluppo economico in data 6 luglio 2012,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 159 del 2012, con potenza nominale di
concessione superiore a 250 kW;».
7-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'allegato II della parte II, dopo il punto 4)
sono inseriti i seguenti:
«4-bis) Elettrodotti aerei per il trasporto di energia
elettrica, facenti parte della rete elettrica di
trasmissione nazionale, con tensione nominale superiore a
100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 10 Km ed
elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata, con
tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri, facenti
parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;
4-ter) Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di
energia elettrica, facenti parte della rete elettrica di
trasmissione nazionale, con tensione nominale superiore a
100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 Km,
qualora disposto all'esito della verifica di
assoggettabilita' di cui all'art. 20»;
b) all'allegato III della parte II, alla lettera z),
dopo le parole: «energia elettrica» sono inserite le
seguenti: «, non facenti parte della rete elettrica di
trasmissione nazionale,»;
c) all'allegato IV della parte II, al punto 7, lettera
z), dopo le parole: «energia elettrica» sono inserite le
seguenti: «, non facenti parte della rete elettrica di
trasmissione nazionale,»;
d) al comma 8 dell'art. 6, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Le medesime riduzioni si applicano anche
per le soglie dimensionali dei progetti di cui all'allegato
II, punti 4-bis) e 4-ter), relativi agli elettrodotti
facenti parte della rete elettrica di trasmissione
nazionale».
7-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in
conformita' all'Accordo concernente l'applicazione della
direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n.
91/676/CEE del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione
delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati
provenienti da fonti agricole, procedono all'aggiornamento
delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola,
anche sulla base dei criteri contenuti nel medesimo
Accordo. Qualora le regioni e le province autonome, entro
un anno dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, non abbiano provveduto ai
sensi del precedente periodo, il Governo esercita il potere
sostitutivo secondo quanto previsto dall'art. 8 della legge
5 giugno 2003, n. 131.
7-quater (abrogato).
7-quinquies. All'art. 2 della legge 27 dicembre 1953,
n. 959, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «A
decorrere dall'esercizio 2012, nel caso di cui al primo
comma, il sovracanone e' versato direttamente ai comuni».
8. All'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 99, e' aggiunto infine il seguente periodo:
«Non costituiscono distrazione dall'esercizio esclusivo
delle attivita' agricole la locazione, il comodato e
l'affitto di fabbricati ad uso abitativo, nonche' di
terreni e di fabbricati ad uso strumentale alle attivita'
agricole di cui all'art. 2135 del c.c., sempreche' i ricavi
derivanti dalla locazione o dall'affitto siano marginali
rispetto a quelli derivanti dall'esercizio dell'attivita'
agricola esercitata. Il requisito della marginalita' si
considera soddisfatto qualora l'ammontare dei ricavi
relativi alle locazioni e affitto dei beni non superi il 10
per cento dell'ammontare dei ricavi complessivi. Resta
fermo l'assoggettamento di tali ricavi a tassazione in base
alle regole del testo unico delle imposte sui redditi di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.».
8-bis. Al fine di rendere piu' efficienti le attivita'
di controllo relative alla rintracciabilita' dei prodotti
agricoli e alimentari ai sensi dell'art. 18 del regolamento
(CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 28 gennaio 2002, sulla sicurezza alimentare, i
produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, sono tenuti alla
comunicazione annuale delle operazioni rilevanti ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 21 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni.
9. Il comitato tecnico previsto dall'art. 16, secondo
comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e' soppresso
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il
Ministero dello sviluppo economico concede le agevolazioni
di cui all'art. 14 di cui alla precitata legge secondo gli
esiti istruttori comunicati dal Gestore relativi alla
validita' tecnologica e alla valutazione
economico-finanziaria del programma e del soggetto
richiedente.
10. Il comma 5 dell'art. 23 del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, e' abrogato.
10-bis. Le risorse di cui all'art. 1, comma 50, della
legge 15 dicembre 2004, n. 308, gia' destinate alle
esigenze di funzionamento del soppresso ICRAM, possono
essere utilizzate, nei limiti delle risorse disponibili e
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, anche per le spese di funzionamento dell'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale.
10-ter. All'art. 4, comma 45, alinea, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, la parola: «puo'» e' sostituita
dalle seguenti: «e' autorizzato, anche attraverso la
costituzione di forme associative e consortili con banche
ed altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito
agrario, all'erogazione del credito a condizioni di mercato
e a».
10-quater. All'art. 7, comma 1, lettera c), capoverso
1-bis, del decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169,
sono soppresse le seguenti parole: «, purche' i
finanziamenti o i servizi di pagamento siano volti a
consentire agli investitori di effettuare operazioni
relative a strumenti finanziari».
10-quinquies. Fatto salvo quanto previsto all'art. 4
del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, le
risorse assegnate alle societa' cooperative esercenti
attivita' di garanzia collettiva fidi per la realizzazione
delle iniziative di intervento strutturale nell'ambito del
programma SFOP 1994/1999 permangono nel patrimonio dei
beneficiari, con il vincolo di destinazione esclusiva ad
interventi nella filiera ittica in coerenza con gli
obiettivi del Programma nazionale triennale della pesca di
cui all'art. 2, comma 5-decies, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2011, n. 10.
10-sexies.
10-septies. Gli interventi di cui all'art. 39, comma 4,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono
effettuati nell'ambito della disponibilita' di cui all'art.
39, comma 1, dello stesso decreto.".
 
Art. 28
Modifiche al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, in materia
di indagini sugli incidenti ferroviari. Caso EU Pilot 1254/10/MOVE.

1. Al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 20:
1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «resta comunque subordinata a» sono sostituite dalle seguenti: «e' svolta in coordinamento con»;
2) al comma 2, l'alinea e' sostituito dal seguente: «Gli investigatori incaricati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, possono:»;
3) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Nei casi in cui l'Autorita' giudiziaria avvia un procedimento a seguito di un evento nel quale si ravvisino ipotesi di reato, la stessa Autorita' dispone affinche' sia permesso agli investigatori incaricati di svolgere i compiti di cui al comma 2»;
4) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Ove l'Autorita' giudiziaria abbia sequestrato eventuali prove, gli investigatori incaricati possono accedere a tali prove e possono utilizzarle nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal diritto nazionale e dell'Unione europea. A tal fine, e comunque in considerazione dei tempi previsti dall'articolo 22, comma 2, competente al rilascio delle necessarie autorizzazioni e', nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero; dopo la chiusura delle indagini preliminari e' competente il giudice che procede. L'esercizio delle attivita' e dei diritti degli investigatori incaricati non deve pregiudicare l'indagine giudiziaria. Se l'esame o l'analisi di alcuni elementi di prova materiale puo' modificare, alterare o distruggere tali elementi, e' richiesto il preventivo accordo tra l'Autorita' giudiziaria competente e gli investigatori incaricati. Accordi possono essere conclusi tra l'Organismo investigativo e l'Autorita' giudiziaria al fine di disciplinare, nel rispetto della reciproca indipendenza, gli aspetti riguardanti l'utilizzo e lo scambio di informazioni nonche' le attivita' di cui ai commi 1, 2 e 2-bis»;
b) all'articolo 21, comma 1, le parole: «previa espressa autorizzazione dell'Autorita'» sono sostituite dalle seguenti: «previo accordo con l'Autorita'».
Note all'art. 28:
- Il testo degli articoli 20 e 21 del decreto
legislativo 10 agosto 2007, n. 162 (Attuazione delle
direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e
allo sviluppo delle ferrovie comunitarie), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2007, n. 234, S.O.; come
modificati dalla presente legge, cosi' recita:
"Art. 20 (Status dell'indagine). - 1. Gli investigatori
incaricati di svolgere il loro compito hanno lo status di
pubblici ufficiali, e l'indagine e' condotta in modo
indipendente rispetto ad ogni eventuale indagine relativa a
procedimenti penali. L'attivita' degli investigatori e'
svolta in coordinamento con a quella necessaria alla
polizia giudiziaria per acquisire la notizia di reato e
assicurare le fonti di prova, secondo quanto stabilito dal
codice di procedura penale.
2. Gli investigatori, nel rispetto di quanto previsto
dalla normativa vigente, possono:
a) accedere al luogo dell'incidente o
dell'inconveniente nonche' al materiale rotabile coinvolto,
alla relativa infrastruttura e agli impianti di
segnalamento e di controllo del traffico;
b) ottenere immediatamente un elenco degli indizi e la
rimozione sotto controllo di rottami, impianti o componenti
dell'infrastruttura a fini di esame o di analisi;
c) acquisire e utilizzare il contenuto dei registratori
di bordo e delle apparecchiature di registrazione dei
messaggi verbali e la registrazione dei dati di
funzionamento del sistema di segnalamento e controllo del
traffico;
d) accedere ai risultati dell'esame dei corpi delle
vittime;
e) accedere ai risultati dell'esame del personale
viaggiante e di ogni altro componente del personale
ferroviario coinvolto nell'incidente o nell'inconveniente;
f) interrogare il personale ferroviario coinvolto e
altri testimoni;
g) accedere a qualsiasi informazione o registrazione
pertinente in possesso del gestore dell'infrastruttura,
delle imprese ferroviarie coinvolte e dell'Agenzia.
2-bis. Nei casi in cui l'Autorita' giudiziaria avvia un
procedimento a seguito di un evento nel quale si ravvisino
ipotesi di reato, la stessa Autorita' dispone affinche' sia
permesso agli investigatori incaricati di svolgere i
compiti di cui al comma 2.
3. Ove l'Autorita' giudiziaria abbia sequestrato
eventuali prove, gli investigatori incaricati possono
accedere a tali prove e possono utilizzarle nel rispetto
degli obblighi di riservatezza previsti dal diritto
dell'Unione europea e nazionale. A tal fine, e comunque in
considerazione dei tempi previsti dall'art. 22, comma 2,
competente al rilascio delle necessarie autorizzazioni e',
nel corso delle indagini preliminari, il pubblico
ministero; dopo la chiusura delle indagini preliminari e'
competente il giudice che procede. L'esercizio delle
attivita' e dei diritti degli investigatori incaricati non
deve pregiudicare l'indagine giudiziaria. Se l'esame o
l'analisi di alcuni elementi di prova materiale puo'
modificare, alterare o distruggere tali elementi, e'
richiesto il preventivo accordo tra l'Autorita' giudiziaria
competente e gli investigatori incaricati. Accordi possono
essere conclusi tra l'Organismo investigativo e l'Autorita'
giudiziaria al fine di disciplinare, nel rispetto della
reciproca indipendenza, gli aspetti riguardanti l'utilizzo
e lo scambio di informazioni nonche' le attivita' di cui ai
commi 1, 2 e 2-bis.
4. L'Organismo investigativo compie indagini sugli
incidenti/inconvenienti avvenuti sul sistema ferroviario
nazionale. Qualora non sia possibile stabilire in quale
Stato membro si sia verificato l'incidente o
l'inconveniente o qualora si sia verificato in un impianto
o nei pressi di un impianto situato al confine fra due
Stati comunitari, gli Organismi investigativi competenti
decidono di comune accordo quale di essi svolgera'
l'indagine oppure decidono di indagare in collaborazione.
Nel primo caso l'altro Organismo e' autorizzato a
partecipare all'indagine e ad avere accesso a tutti i
risultati. Gli Organismi investigativi di altri Stati
membri sono invitati a partecipare ad un'indagine
ogniqualvolta sia implicata un'impresa ferroviaria che e'
stabilita in detti Stati."
"Art. 21 (Procedura investigativa). - 1. Per ciascun
incidente o inconveniente l'Organismo investigativo, previo
accordo con l'Autorita' giudiziaria procedente ove
l'attivita' investigativa sia compiuta a seguito del
verificarsi di un fatto di reato, predispone i mezzi e le
prove tecniche necessarie a cura e spese dell'Impresa
Ferroviaria o del Gestore dell'infrastruttura interessati.
2. L'indagine e' condotta nella massima trasparenza
possibile, consentendo a tutte le parti coinvolte di
esprimersi e di avere accesso ai risultati. Il gestore
dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie coinvolti,
l'Agenzia, le vittime e i loro parenti, i proprietari di
beni danneggiati, i fabbricanti, i servizi di soccorso
intervenuti e i rappresentanti del personale e degli utenti
sono regolarmente informati dell'indagine e dei relativi
progressi e devono, per quanto fattibile, poter presentare
i loro pareri e opinioni sull'indagine ed essere
autorizzati a esprimere osservazioni sulle informazioni in
progetti di relazione.
3. L'organismo investigativo conclude i suoi esami sul
luogo dell'incidente il piu' rapidamente possibile, in modo
da consentire al gestore dell'infrastruttura di
ripristinarla e aprirla al piu' presto ai servizi di
trasporto ferroviario.".
 
Art. 29
Disposizioni volte al recepimento della direttiva 2012/4/UE, del 22
febbraio 2012, relativa all'istituzione di un sistema di
identificazione e tracciabilita' degli esplosivi per uso civile.
Procedura di infrazione 2012/0433.

1. Ai fini del recepimento della direttiva 2012/4/UE della Commissione, del 22 febbraio 2012, recante modifiche alla direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabilita' degli esplosivi per uso civile, al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, concernente l'attuazione della richiamata direttiva 2008/43/CE, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 3, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:
«e-bis) alle micce consistenti in dispositivi di accensione non detonanti a forma di cordoncino;
e-ter) alle micce di sicurezza, costituite da un'anima di polvere nera a grana fine avvolta da una o piu' guaine protettive mediante un involucro tessile flessibile e che una volta accese bruciano a una velocita' predeterminata senza alcun effetto esplosivo esterno;
e-quater) agli inneschi a percussione, costituiti da una capsula di metallo o di plastica contenenti una piccola quantita' di un miscuglio esplosivo primario facilmente acceso per l'effetto di un urto e che servono da elementi di innesco nelle armi di piccolo calibro o negli inneschi a percussione per le cariche propulsive»;
b) all'articolo 2:
1) al comma 2, le parole: «secondo le modalita' definite con il decreto di cui all'articolo 5» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le modalita' definite con il decreto di cui al comma 5»;
2) al comma 5, dopo le parole: «quale autorita' nazionale competente,» sono inserite le seguenti: «con decreto dirigenziale,»;
3) al comma 6:
3.1) alla lettera c), le parole: «per i detonatori comuni a fuoco o micce» sono sostituite dalle seguenti: «per i detonatori comuni» e le parole: «detonatori o micce» sono sostituite dalla seguente: «detonatori»;
3.2) alla lettera e), le parole: «per gli inneschi primer e le cariche di rinforzo booster» sono sostituite dalle seguenti: «per gli inneschi, diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 3, lettera e-quater)»;
3.3) alla lettera f), le parole: «per le micce detonanti e micce di sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «per le micce detonanti» e le parole: «o di sicurezza», ovunque ricorrano, sono soppresse;
c) all'articolo 3:
1) al comma 1, le parole: «Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 5 aprile 2015»;
2) al comma 2, dopo le parole: «In alternativa all'utilizzo del sistema di cui al comma 1, ogni impresa, entro il termine previsto dal medesimo comma 1,» sono inserite le seguenti: «puo' istituire un sistema di raccolta dei dati per gli esplosivi per uso civile, che comprende la loro identificazione univoca lungo tutta la catena della fornitura e durante l'intero ciclo di vita dell'esplosivo, ovvero»;
3) al comma 8, le parole: «alla data del 5 aprile 2012» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 5 aprile 2015»;
d) all'articolo 5:
1) al comma 1 e' premesso il seguente:
«01. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 8, e all'articolo 3 del presente decreto si applicano a decorrere dal 5 aprile 2015»;
2) al comma 1, le parole: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanate le disposizioni attuative del presente decreto, anche» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 5 aprile 2015, sono emanate disposizioni»;
e) all'allegato 1, al numero 3), sono aggiunti i seguenti periodi: «Qualora le dimensioni troppo ridotte degli articoli non consentano di apporvi le informazioni di cui al numero 1), lettera b), punti i) e ii), e al numero 2), o qualora sia tecnicamente impossibile apporre un'identificazione univoca sugli articoli a causa della loro particolare forma o progettazione, detta identificazione va apposta su ogni confezione elementare; ciascuna confezione elementare e' sigillata; su ogni detonatore comune o carica di rinforzo oggetto della deroga di cui al presente periodo le informazioni figuranti al numero 1), lettera b), punti i) e ii), sono apposte tramite marcatura, in forma indelebile e in modo da essere chiaramente leggibili. Il numero dei detonatori comuni e delle cariche di rinforzo contenuti e' stampato sulla confezione elementare; ogni miccia detonante oggetto della deroga di cui al periodo precedente reca l'identificazione unica apposta tramite marcatura sulla bobina e, se del caso, sulla confezione elementare».
Note all'art. 29:
- Il testo degli articoli 1, 2, 3 e 5, e all'allegato 1
del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8 (Attuazione
della direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione, a
norma della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di
identificazione e tracciabilita' degli esplosivi per uso
civile), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 febbraio
2010, n. 33, come modificati alla presente legge, cosi'
recita:
"Art. 1 (Oggetto e campo di applicazione). - 1. Il
presente decreto istituisce un sistema armonizzato di
identificazione univoca e di tracciabilita' degli esplosivi
per uso civile.
2. Ai fini del presente decreto si intendono per
«esplosivi»: gli oggetti esplodenti elencati nell'allegato
I al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e per «testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza»: il regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza.
3. Le disposizioni del presente decreto non si
applicano:
a) agli esplosivi e alle munizioni destinati ad essere
utilizzati dalle Forze armate e di polizia, compresi quelli
destinati ad essere direttamente utilizzati dagli
stabilimenti militari dell'Agenzia industrie difesa
(A.I.D.) per finalita' militari, ferme restando le
disposizioni in materia di riconoscimento e classificazione
di tali prodotti previste dall'art. 53 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza e dalle relative norme di
attuazione;
b) agli articoli pirotecnici, ovvero ai manufatti
classificati nella IV e V categoria dell'allegato A al
regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio
1940, n. 635, e successive modificazioni, qualificati come
tali dall'allegato I alla direttiva 2004/57/CE ovvero in
attuazione dell'allegato II alla medesima direttiva;
c) alle munizioni per uso civile;
d) agli esplosivi trasportati e consegnati alla rinfusa
o in autopompe, sempre che siano destinati ad essere
scaricati direttamente nel fornello di mina;
e) agli esplosivi fabbricati nel sito destinato al loro
brillamento e posti a dimora immediatamente dopo la
produzione.
e-bis) alle micce consistenti in dispositivi di
accensione non detonanti a forma di cordoncino;
e-ter) alle micce di sicurezza, costituite da un'anima
di polvere nera a grana fine avvolta da una o piu' guaine
protettive mediante un involucro tessile flessibile e che
una volta accese bruciano a una velocita' predeterminata
senza alcun effetto esplosivo esterno;
e-quater) agli inneschi a percussione, costituiti da
una capsula di metallo o di plastica contenenti una piccola
quantita' di un miscuglio esplosivo primario facilmente
acceso per l'effetto di un urto e che servono da elementi
di innesco nelle armi di piccolo calibro o negli inneschi a
percussione per le cariche propulsive.
4. Per gli esplosivi di cui alle lettere d), ed e) del
comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
all'art. 8 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005,
n. 155, e quelle adottate in attuazione del medesimo
articolo, fermo restando il divieto di immissione sul
territorio nazionale ed impiego da parte di soggetti
diversi da quelli individuati dalle predette disposizioni."
"Art. 2 (Identificazione univoca). - 1. Le imprese
operanti nel settore degli esplosivi, di seguito
denominate: «imprese», che fabbricano o importano esplosivi
oppure assemblano detonatori, procedono alla marcatura
degli esplosivi e di ogni confezione elementare mediante
un'identificazione univoca. L'identificazione univoca,
conforme al modello di cui all'allegato 1, si compone
inderogabilmente degli elementi in questo descritti ed e'
apposta stabilmente sul prodotto in forma indelebile ed in
modo tale che risulti chiaramente leggibile.
2. Il titolare di una delle licenze di cui agli
articoli 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, che intenda immettere nel territorio nazionale
esplosivi civili prodotti, trasferiti da altro paese
dell'Unione europea o altrimenti importati, ovvero intenda
trasferire in altro Paese dell'Unione europea ovvero
esportare gli stessi prodotti, deve richiedere
preventivamente al Ministero dell'interno l'attribuzione di
un codice identificativo dello stabilimento e notificare
gli estremi di quelli dei predetti prodotti, secondo le
modalita' definite con il decreto di cui al comma 5.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in
caso di esplosivo fabbricato nel territorio nazionale a
fini di esportazione verso Paesi non aderenti all'Unione
europea, quando l'esplosivo e' contrassegnato con un
identificativo conforme alle prescrizioni del Paese
importatore, che ne consente ugualmente la tracciabilita',
fermo restando in ogni caso l'obbligo di etichettatura, di
cui alle disposizioni impartite dal Ministero dell'interno,
in attuazione di quanto previsto dall'art. 53 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, ovvero in
attuazione della direttiva 2004/57/CE, anche al fine di
garantire la sicurezza e la prevenzione degli incidenti nei
depositi ed il controllo della filiera commerciale sul
territorio nazionale.
4. Nel caso in cui l'esplosivo e' sottoposto a
successivi processi di fabbricazione, il fabbricante che
utilizza un esplosivo fabbricato da terzi e' esentato dalla
marcatura mediante nuova identificazione univoca, salvo che
quella originale, per deterioramento od altra causa, abbia
perso una delle caratteristiche delle diverse tipologie di
etichette di cui al comma 1, ovvero la stessa, per le
caratteristiche del nuovo manufatto, non risulti piu'
visibile all'esterno del prodotto finito.
5. Il Ministero dell'interno, quale autorita' nazionale
competente, con decreto dirigenziale, assegna ad ogni sito
di fabbricazione, italiano o di nazionalita' di uno Stato
membro che insista sul territorio nazionale per diritto di
stabilimento, un apposito codice identificativo di tre
cifre. L'assegnazione del codice identificativo per il sito
di fabbricazione e' richiesta altresi' dal fabbricante
stabilitosi in Italia, anche nel caso in cui il sito di
fabbricazione sia ubicato al di fuori dell'Unione europea,
ovvero dall'importatore nel caso di siti di fabbricazione e
di fabbricanti ubicati o stabiliti al di fuori dell'Unione
europea, fermo restando quanto previsto dagli articoli 46 e
47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 2,
l'identificazione univoca di cui al comma 1, e' costituita:
a) per gli esplosivi in cartuccia e per quelli in
sacchi, da un'etichetta adesiva, ovvero da una
stampigliatura effettuata direttamente su ogni singola
cartuccia o singolo sacco. Su ciascuna confezione di
cartucce e' sempre apposta un'etichetta parallela,
contenente tutti gli elementi che realizzano
l'identificazione univoca. Le imprese possono altresi'
utilizzare una piastrina elettronica di materiale inerte e
passivo, da apporre su ogni cartuccia o sacco e, per
uniformita' a quanto disposto in precedenza, una targhetta
elettronica parallela da applicare su ogni confezione di
cartucce;
b) per gli esplosivi bicomponenti, limitati ad uso
militare, da un'etichetta adesiva oppure, da una
stampigliatura effettuata direttamente su ogni confezione
elementare contenente i due componenti, fermo restando
quanto previsto dall'art. 8 del decreto-legge 27 luglio
2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2005, n. 155, e dalle disposizioni adottate in
attuazione del medesimo articolo;
c) per i detonatori comuni, da un'etichetta adesiva,
oppure da una stampigliatura effettuata direttamente sul
bossoletto di contenimento. Un'etichetta parallela e'
sempre apposta su ciascuna confezione di detonatori. Le
imprese possono altresi' utilizzare una piastrina
elettronica di materiale inerte e passivo, da apporre su
ogni detonatore, nonche' una analoga targhetta elettronica
che replichi riassuntivamente i dati dei detonatori
contenuti nell'unita' di vendita, da applicare su ogni
confezione di detonatori;
d) per i detonatori elettrici, non elettrici ed
elettronici, da un'etichetta adesiva apposta sui fili o sul
tubo oppure da un'etichetta adesiva o da un'indicazione a
stampa o stampigliatura apposte direttamente sul bossoletto
di contenimento. Un'etichetta parallela e' apposta su
ciascuna confezione di detonatori. Le imprese possono
altresi' utilizzare una piastrina elettronica di materiale
inerte e passivo da apporre su ogni detonatore e una
targhetta elettronica parallela da applicare su ogni
confezione di detonatori. Per i detonatori a bassa e media
intensita', riservati all'uso delle Forze armate e di
polizia dello Stato, ovvero dei soggetti autorizzati ai
sensi dall'art. 8 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005,
n. 155, e dalle disposizioni adottate in attuazione del
medesimo articolo, resta fermo quanto previsto dalle
predette disposizioni in materia di speciale etichettatura;
e) per gli inneschi, diversi da quelli di cui all'art.
1, comma 3, lettera e-quater), da un'etichetta adesiva
oppure dalla stampa direttamente su ogni innesco o carica
di rinforzo. Un'etichetta parallela e' apposta su ciascuna
confezione di inneschi o cariche di rinforzo. Le imprese
possono altresi' utilizzare una piastrina elettronica di
materiale inerte e passivo da apporre su ogni innesco o
carica di rinforzo e una targhetta elettronica parallela da
applicare su ogni confezione di inneschi o cariche di
rinforzo;
f) per le micce detonanti, da un'etichetta adesiva
oppure dalla stampa apposta direttamente sulla bobina.
L'identificazione univoca e' apposta tramite marcatura a
intervalli di cinque metri sull'involucro esterno della
miccia detonante sullo strato interno estruso in plastica
posto immediatamente al di sotto della fibra esterna della
miccia detonante. Un'etichetta parallela e' apposta su
ciascuna confezione di micce detonanti. Le imprese possono
altresi' utilizzare una piastrina elettronica di materiale
inerte e passivo da inserire all'interno della miccia e una
targhetta elettronica parallela da applicare su ogni
confezione di micce detonanti;
g) per i bidoni ed i fusti contenenti esplosivi,
l'identificazione univoca e' costituita da un'etichetta
adesiva oppure e' stampata direttamente sul bidone o sul
fusto contenente esplosivi. Le imprese possono altresi'
utilizzare una piastrina elettronica di materiale inerte e
passivo da applicare su ogni bidone e fusto.
7. Le imprese, possono altresi' apporre sulle
confezioni di esplosivi destinati ai rivenditori, ad uso
dei clienti, copie adesive rimovibili dell'etichetta
originale, riferibile all'unita' minima di vendita. Per
prevenire abusi, dette copie devono riportare chiaramente
l'indicazione che si tratta di copie dell'originale e
devono possedere caratteristiche tali da non poter essere
ulteriormente utilizzate dopo la prima apposizione.
8. Il Ministero dell'interno adotta, senza nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato, tutti i
provvedimenti, anche con mezzi adeguati di pubblicita',
necessari a richiamare l'attenzione dei distributori che
riconfezionano gli esplosivi e degli utilizzatori sulla
necessita' che l'esplosivo e le confezioni elementari
rechino sempre l'identificazione univoca di cui al comma
1."
"Art. 3 (Sistema informatico di raccolta dei dati). -
1. A decorrere dal 5 aprile 2015, le imprese sono tenute ad
utilizzare, per gli esplosivi per uso civile, il sistema
informatico di raccolta dei dati del Ministero
dell'interno, di seguito denominato: «G.E.A.», che consente
la loro identificazione univoca, di cui alle disposizioni
dei capi I e II, e la loro tracciabilita' lungo tutta la
catena della fornitura e durante l'intero ciclo di vita
dell'esplosivo, con la possibilita' di pronta ed affidabile
identificazione di coloro che ne hanno avuto il possesso.
2. In alternativa all'utilizzo del sistema di cui al
comma 1, puo' istituire un sistema di raccolta dei dati per
gli esplosivi per uso civile, che comprende la loro
identificazione univoca lungo tutta la catena della
fornitura e durante l'intero ciclo di vita dell'esplosivo,
ovvero; ogni impresa, entro il termine previsto dal
medesimo comma 1, puo' consorziarsi con altre imprese al
fine di istituire e condividere un sistema di raccolta
automatizzato dei dati relativi alle operazioni di carico e
di scarico degli esplosivi che, fermo l'obbligo di
immediata trascrizione sul supporto cartaceo delle
movimentazioni stesse, consenta la loro pronta
tracciabilita', secondo quanto previsto dal medesimo comma
1, e la trasmissione, in tempo reale, al sistema G.E.A. del
Ministero dell'interno, dei dati trasmessi dalle aziende
stesse. Agli oneri per il collegamento al sistema G.E.A.
provvedono le imprese consorziate.
3. Il sistema G.E.A. e' realizzato con modalita' che
assicurano alle imprese la possibilita' di riversare, anche
mediante i propri sistemi informatici, i dati necessari per
consentire al Ministero dell'interno di rintracciare in
modo affidabile ed in tempo reale gli esplosivi civili
dalle stesse imprese comunque detenuti o immessi sul
mercato, identificandone i detentori primari ed i
successivi senza soluzione di continuita', sino ai
detentori in atto.
4. Le imprese che utilizzano il sistema G.E.A., ai
sensi del comma 1, assumono a loro carico le spese di
funzionamento del sistema in proporzione all'entita'
dell'effettivo utilizzo del servizio offerto dal medesimo
sistema. La ripartizione dei conseguenti oneri verra'
definita nel decreto di cui all'art. 5.
5. I dati riversati in tempo reale nel sistema G.E.A.,
compresi quelli relativi all'identificazione univoca, di
cui alle disposizioni dei Capi I e II, sono comunque
conservati dalle imprese per un periodo minimo di 10 anni,
decorrenti dal giorno in cui e' effettuata la consegna o
dalla fine del ciclo di vita dell'esplosivo, qualora nota,
anche nel caso in cui sia cessata l'attivita' d'impresa.
6. E' fatto obbligo alle imprese di provvedere alla
tenuta di un registro, anche in modalita' informatizzata,
relativo a tutte le movimentazioni degli esplosivi di cui
al comma 2. Il registro cartaceo, in bollo e vidimato in
ciascuna pagina dalla questura competente per territorio,
e' conforme al modello unico predisposto dal Ministero
dell'interno ed e' tenuto secondo le modalita' di cui al
decreto previsto dall'art. 5.
7. Nel caso di cessazione di attivita', le imprese sono
tenute a consegnare tutti i registri alla questura
competente, per la loro conservazione.
8. Relativamente agli esplosivi fabbricati o importati
anteriormente alla data del 5 aprile 2015, le imprese
conservano i registri secondo le disposizioni previste
dalla normativa vigente e secondo le modalita' previste dal
decreto di cui all'art. 5.
9. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, e'
fatto altresi' obbligo alle imprese di comunicare al
Ministero dell'interno ed alle questure che ne facciano
richiesta, tutte le informazioni commerciali relative alla
provenienza e alla localizzazione di ogni esplosivo durante
il suo intero ciclo di vita e lungo tutta la catena della
fornitura. A tale fine esse forniscono alle predette
autorita', anche attraverso l'utilizzo del sistema G.E.A.,
il nominativo ed il recapito di una persona che possa
rilasciare le informazioni di interesse al di fuori del
normale orario di lavoro.
10. Resta fermo l'obbligo, prima della chiusura
giornaliera dell'attivita', di stampare le operazioni
effettuate per l'apposizione del prescritto bollo."
"Art. 5 (Disposizioni finali)
In vigore dal 25 febbraio 2010
01. Le disposizioni del presente decreto di cui
all'art. 2, comma 8, e all'art. 3, che si applicano a
decorrere dal 5 aprile 2015.
1. Fermo restando quanto previsto dal testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, dall'art. 8 del decreto-legge
27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e dalle disposizioni
adottate in attuazione del medesimo articolo, con decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello
sviluppo economico, adottato, ai sensi dell'art. 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 5 aprile
2015, sono emanate disposizioni al fine di garantire la
sicurezza dei depositi, l'univoca identificazione dei
titolari delle licenze di importazione, produzione e
deposito degli esplosivi e della sorveglianza del mercato,
la verifica periodica del sistema di raccolta e
trasmissione dei dati per assicurarne l'efficacia, la
qualita' e la protezione dal danneggiamento e dalla
distruzione accidentale o dolosa dei dati registrati e la
loro sicura conservazione nonche' al fine di definire le
modalita' dell'assunzione, da parte delle imprese, delle
spese di funzionamento del sistema G.E.A., ai sensi
dell'art. 3, comma 4."

"Allegato 1
(previsto dall'art. 2)

L'identificazione univoca da riportarsi in etichetta
comprende:
1) una parte di identificativo in caratteri leggibili e
contenente le seguenti informazioni:
a) il nome del fabbricante;
b) un codice alfanumerico composto da:
i) 2 lettere che identificano lo Stato membro (luogo di
produzione o importazione sul mercato comunitario, ad
esempio, IT = Italia);
ii) 3 cifre che identificano il nome del sito di
fabbricazione (assegnate dalle autorita' nazionali);
iii) il codice univoco del prodotto e le altre
informazioni logistiche, compresa quella del lotto di
produzione, a cura del fabbricante;
2) un identificativo a lettura elettronica, sotto forma
di codice a barre e/o di codice a matrice, direttamente
collegato al codice di identificazione alfanumerico;
Esempio:
Parte di provvedimento in formato grafico


3) qualora le dimensioni troppo ridotte degli articoli
non consentano di apporvi direttamente il codice univoco
del prodotto e le informazioni logistiche a cura del
fabbricante, si considerano sufficienti le informazioni di
cui al numero 1, lettera b), punto i), al numero 1, lettera
b), punto ii) e al punto 2. In ogni caso le indicazioni
presenti sull'etichetta devono essere scritte in caratteri
visibili ad occhio nudo e tali da consentire la pronta
individuazione del Paese e dello stabilimento di
fabbricazione, dei recapiti telefonici e degli altri dati
comunque necessari per assicurare le comunicazioni
necessarie alla pronta tracciabilita' dei prodotti;
Qualora le dimensioni troppo ridotte degli articoli non
consentano di apporvi le informazioni di cui al punto 1),
lettera b), punti i) e ii), e punto 2, o qualora sia
tecnicamente impossibile apporre un'identificazione univoca
sugli articoli a causa della loro particolare forma o
progettazione, detta identificazione va apposta su ogni
confezione elementare; ciascuna confezione elementare e'
sigillata; su ogni detonatore comune o carica di rinforzo
oggetto della deroga di cui al secondo paragrafo le
informazioni figuranti al punto 1, lettera b), punti i) e
ii), sono apposte tramite marcatura, in forma indelebile e
in modo da essere chiaramente leggibili. Il numero dei
detonatori comuni e delle cariche di rinforzo contenuti e'
stampato sulla confezione elementare; ogni miccia detonante
oggetto della deroga di cui al secondo paragrafo reca
l'identificazione unica apposta tramite marcatura sulla
bobina e, se del caso, sulla confezione elementare.
4) all'etichetta finalizzata all'identificazione
univoca dei prodotti esplodenti in ambito europeo e' sempre
aggiunta, a cura degli importatori e distributori italiani
titolari di licenza di polizia, quella di pubblica
sicurezza, le cui caratteristiche sono stabilite dal
Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 53 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.".
 
Art. 30
Modifica al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in tema di
Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione
internazionale. Procedura di infrazione 2012/2189.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e' inserito il seguente:
«2-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, presso ciascuna Commissione territoriale possono essere istituite, al verificarsi di un eccezionale incremento delle domande di asilo connesso all'andamento dei flussi migratori e per il tempo strettamente necessario da determinare nello stesso decreto, una o piu' sezioni composte dai membri supplenti delle Commissioni medesime. Le sezioni possono essere istituite fino a un numero massimo complessivo di dieci per l'intero territorio nazionale e operano in base alle disposizioni che regolano l'attivita' delle Commissioni territoriali. All'attuazione di quanto previsto dal presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
Note all'art. 30:
- Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE
recante norme minime per le procedure applicate negli Stati
membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello
status di rifugiato), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
16 febbraio 2008, n. 40, come modificato dalla presente
legge, cosi' recita:
"Art. 4 (Commissioni territoriali per il riconoscimento
della protezione internazionale). - 1. Le Commissioni
territoriali per il riconoscimento dello status di
rifugiato, di cui all'art. 1-quater del decreto-legge 30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 39, assumono la denominazione
di: «Commissioni territoriali per il riconoscimento della
protezione internazionale», di seguito: «Commissioni
territoriali», e si avvalgono del supporto organizzativo e
logistico del Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione del Ministero dell'interno.
2. Le Commissioni territoriali sono fissate nel numero
massimo di dieci. Con decreto del Ministro dell'interno
sono individuate le sedi e le circoscrizioni territoriali
in cui operano le commissioni.
2-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, presso
ciascuna commissione territoriale possono essere istituite,
al verificarsi di un eccezionale incremento delle domande
di asilo connesso all'andamento dei flussi migratori e per
il tempo strettamente necessario da determinare nello
stesso decreto, una o piu' sezioni composte dai membri
supplenti delle commissioni medesime. Le sezioni possono
essere istituite fino a un numero massimo complessivo di
dieci per l'intero territorio nazionale e operano in base
alle disposizioni che regolano l'attivita' delle
commissioni territoriali. All'attuazione di quanto previsto
dal presente comma si provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
3. Le Commissioni territoriali sono nominate con
decreto del Ministro dell'interno, e sono composte, nel
rispetto del principio di equilibrio di genere, da un
funzionario della carriera prefettizia, con funzioni di
presidente, da un funzionario della Polizia di Stato, da un
rappresentante di un ente territoriale designato dalla
Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e da un
rappresentante dell'ACNUR. In situazioni di urgenza, il
Ministro dell'interno nomina il rappresentante dell'ente
locale, su indicazione del sindaco del comune presso cui ha
sede la commissione territoriale, e ne da' tempestiva
comunicazione alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali. Per ciascun componente sono nominati uno o piu'
componenti supplenti. L'incarico ha durata triennale ed e'
rinnovabile. Le Commissioni territoriali possono essere
integrate, su richiesta del presidente della Commissione
nazionale per il diritto di asilo, da un funzionario del
Ministero degli affari esteri con la qualifica di
componente a tutti gli effetti, ogni volta che sia
necessario, in relazione a particolari afflussi di
richiedenti protezione internazionale, in ordine alle
domande per le quali occorre disporre di particolari
elementi di valutazione in merito alla situazione dei Paesi
di provenienza di competenza del Ministero degli affari
esteri. Ove necessario, le Commissioni possono essere
composte anche da personale in posizione di collocamento a
riposo da non oltre due anni appartenente alle
amministrazioni o agli enti rappresentati nella
Commissione. Al presidente ed ai componenti effettivi o
supplenti, per ogni partecipazione alle sedute della
Commissione, e' corrisposto un gettone di presenza.
L'ammontare del gettone di presenza e' determinato con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. (2)
4. Le Commissioni territoriali sono validamente
costituite con la presenza della maggioranza dei componenti
e deliberano con il voto favorevole di almeno tre
componenti. In caso di parita' prevale il voto del
presidente.
5. Salvo quanto previsto dall'art. 7 del decreto
legislativo 30 maggio 2005, n. 140, la competenza delle
Commissioni territoriali e' determinata sulla base della
circoscrizione territoriale in cui e' presentata la domanda
ai sensi dell'art. 26, comma 1. Nel caso di richiedenti
accolti o trattenuti ai sensi degli articoli 20 e 21 la
competenza e' determinata in base alla circoscrizione
territoriale in cui e' collocato il centro.
6. Le attivita' di supporto delle commissioni sono
svolte dal personale in servizio appartenente ai ruoli
dell'Amministrazione civile dell'interno.".
 
Art. 31
Attuazione della decisione 2009/750/CE della Commissione, del 6
ottobre 2009, sulla definizione del servizio europeo di
telepedaggio e dei relativi elementi tecnici. Caso EU Pilot
4176/12/MOVE.

1. In attuazione delle disposizioni degli articoli 10 e 11 della decisione 2009/750/CE della Commissione, del 6 ottobre 2009, e al fine di facilitare la mediazione tra gli esattori di pedaggi con un pedaggio sottoposto situato nel proprio territorio e i fornitori del Servizio europeo di telepedaggio (S.E.T.) che hanno stipulato contratti o sono impegnati in negoziati contrattuali con tali operatori, e' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un organismo di conciliazione con l'incarico di esaminare se le condizioni contrattuali imposte da un esattore di pedaggi a vari fornitori del S.E.T. sono non discriminatorie e rispecchiano correttamente i costi e i rischi delle parti contrattuali.
2. L'organismo di conciliazione di cui al comma 1 e' indipendente, nella sua struttura organizzativa e giuridica, dagli interessi commerciali degli esattori di pedaggi e dei fornitori del S.E.T.
3. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze, sono emanate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo, nonche' per l'individuazione della procedura di mediazione alla quale le parti possono ricorrere ai sensi della citata decisione 2009/750/CE.
4. Alle funzioni e ai compiti derivanti dalle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
Art. 32
Modifica all'articolo 47, comma 2-quater, del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5, in materia di fornitura dei servizi accessori
legati all'offerta all'ingrosso del servizio di accesso alla rete
fissa di telecomunicazioni. Procedura di infrazione 2012/2138.

1. Al comma 2-quater dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, l'alinea e' sostituito dal seguente: «Al fine di favorire le azioni di cui al comma 1, in accordo con i principi, gli obiettivi e le procedure definite dal quadro normativo europeo in materia di comunicazioni elettroniche, come recepito nell'ordinamento nazionale dal codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni puo' considerare di adottare le misure volte a:».
Note all'art. 32:
- Il testo dell'art. 47 del decreto legge 9 febbraio
2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di
semplificazione e di sviluppo), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 febbraio 2012, n. 33, S.O., come modificato
dalla presente legge, cosi' recita:
"Art. 47 (Agenda digitale italiana). - 1. Nel quadro
delle indicazioni dell'agenda digitale europea, di cui alla
comunicazione della Commissione europea COM (2010) 245
definitivo/2 del 26 agosto 2010, il Governo persegue
l'obiettivo prioritario della modernizzazione dei rapporti
tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese,
attraverso azioni coordinate dirette a favorire lo sviluppo
di domanda e offerta di servizi digitali innovativi, a
potenziare l'offerta di connettivita' a larga banda, a
incentivare cittadini e imprese all'utilizzo di servizi
digitali e a promuovere la crescita di capacita'
industriali adeguate a sostenere lo sviluppo di prodotti e
servizi innovativi.
2. E' istituita la cabina di regia per l'attuazione
dell'agenda digitale italiana, presieduta dal Presidente
del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato e composta
dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro
per la coesione territoriale, dal Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, dal Ministro della
salute, dal Ministro dell'economia e delle finanze, da un
Presidente di regione e da un Sindaco designati dalla
Conferenza Unificata. La cabina di regia e' integrata dai
Ministri interessati alla trattazione di specifiche
questioni. La cabina di regia presenta al Parlamento, entro
novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
avvalendosi anche dell'Agenzia per l'Italia digitale e
delle amministrazioni rappresentate nella cabina di regia,
un quadro complessivo delle norme vigenti, dei programmi
avviati e del loro stato di avanzamento e delle risorse
disponibili che costituiscono nel loro insieme l'agenda
digitale. Nell'ambito della cabina di regia e' istituito
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il
Tavolo permanente per l'innovazione e l'agenda digitale
italiana, organismo consultivo permanente composto da
esperti in materia di innovazione tecnologica e da
esponenti delle imprese private e delle universita',
presieduto dal Commissario del Governo per l'attuazione
dell'agenda digitale posto a capo di una struttura di
missione per l'attuazione dell'agenda digitale istituita
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
All'istituzione della cabina di regia di cui al presente
comma si provvede con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2-bis. La cabina di regia di cui al comma 2,
nell'attuare l'agenda digitale italiana nel quadro delle
indicazioni sancite dall'agenda digitale europea, persegue
i seguenti obiettivi:
a) realizzazione delle infrastrutture tecnologiche e
immateriali al servizio delle «comunita' intelligenti»
(smart communities), finalizzate a soddisfare la crescente
domanda di servizi digitali in settori quali la mobilita',
il risparmio energetico, il sistema educativo, la
sicurezza, la sanita', i servizi sociali e la cultura;
b) promozione del paradigma dei dati aperti (open data)
quale modello di valorizzazione del patrimonio informativo
pubblico, al fine di creare strumenti e servizi innovativi;
c) potenziamento delle applicazioni di amministrazione
digitale (e-government) per il miglioramento dei servizi ai
cittadini e alle imprese, per favorire la partecipazione
attiva degli stessi alla vita pubblica e per realizzare
un'amministrazione aperta e trasparente;
d) promozione della diffusione e del controllo di
architetture di cloud computing per le attivita' e i
servizi delle pubbliche amministrazioni;
e) utilizzazione degli acquisti pubblici innovativi e
degli appalti pre-commerciali al fine di stimolare la
domanda di beni e servizi innovativi basati su tecnologie
digitali;
f) infrastrutturazione per favorire l'accesso alla rete
internet in grandi spazi pubblici collettivi quali scuole,
universita', spazi urbani e locali pubblici in genere;
g) investimento nelle tecnologie digitali per il
sistema scolastico e universitario, al fine di rendere
l'offerta educativa e formativa coerente con i cambiamenti
in atto nella societa';
h) consentire l'utilizzo dell'infrastruttura di cui
all'art. 81, comma 2-bis, del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, anche al fine di consentire la messa a disposizione dei
cittadini delle proprie posizioni debitorie nei confronti
dello Stato da parte delle banche dati delle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 2, comma 2, del citato
codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, e
successive modificazioni;
i) individuare i criteri, i tempi e le relative
modalita' per effettuare i pagamenti con modalita'
informatiche nonche' le modalita' per il riversamento, la
rendicontazione da parte del prestatore dei servizi di
pagamento e l'interazione tra i sistemi e i soggetti
coinvolti nel pagamento, anche individuando il modello di
convenzione che il prestatore di servizi deve sottoscrivere
per effettuare il pagamento.
2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si
applicano, ove possibile tecnicamente e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero direttamente
o indirettamente aumenti di costi a carico degli utenti,
anche ai soggetti privati preposti all'esercizio di
attivita' amministrative.
2-quater. Al fine di favorire le azioni di cui al comma
1, in accordo con i principi, gli obiettivi e le procedure
definite dal quadro normativo europeo in materia di
comunicazioni elettroniche, come recepito nell'ordinamento
nazionale dal codice di cui al decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, l'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni puo' considerare di adottare le misure volte
a:
a) assicurare l'offerta disaggregata dei prezzi
relativi all'accesso all'ingrosso alla rete fissa e ai
servizi accessori, in modo che il prezzo del servizio di
accesso all'ingrosso alla rete fissa indichi separatamente
il costo della prestazione dell'affitto della linea e il
costo delle attivita' accessorie, quali il servizio di
attivazione della linea stessa e il servizio di
manutenzione correttiva;
b) rendere possibile, per gli operatori richiedenti,
acquisire tali servizi anche da imprese terze operanti in
regime di concorrenza sotto la vigilanza e secondo le
modalita' indicate dall'Autorita' medesima, assicurando,
comunque, il mantenimento della sicurezza della rete.".
 
Art. 33
Disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 648/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, concernente
gli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori
di dati sulle negoziazioni.

1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«w-quinquies) "controparti centrali": i soggetti indicati nell'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni»;
b) all'articolo 4, comma 5, lettera c), le parole: «al regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «alla liquidazione»;
c) nella parte I, dopo l'articolo 4-ter e' aggiunto il seguente:
«Art. 4-quater (Individuazione delle autorita' nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012). - 1. La Banca d'Italia e la Consob sono le autorita' competenti per l'autorizzazione e la vigilanza delle controparti centrali, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, secondo quanto disposto dai commi seguenti e dall'articolo 69-bis.
2. La Consob e' l'autorita' competente, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di cui al comma 1, per il coordinamento della cooperazione e dello scambio di informazioni con la Commissione europea, l'Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM), le autorita' competenti degli altri Stati membri, l'Autorita' bancaria europea (ABE) e i membri interessati del Sistema europeo delle Banche centrali, conformemente agli articoli 23, 24, 83 e 84 del regolamento di cui al comma 1.
3. Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento di cui al comma 1, la Consob e' l'autorita' competente per il rispetto degli obblighi previsti in capo alle controparti non finanziarie dagli articoli 9, 10 e 11 del citato regolamento. A tal fine la Consob esercita i poteri previsti dall'articolo 187-octies del presente decreto legislativo, secondo le modalita' ivi stabilite, e puo' dettare disposizioni inerenti alle modalita' di esercizio dei poteri di vigilanza.
4. La Banca d'Italia istituisce, gestisce e presiede il collegio di autorita' previsto dall'articolo 18 del regolamento di cui al comma 1.
5. La Banca d'Italia e' l'autorita' competente ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di cui al comma 1, nell'ambito della procedura per il riconoscimento delle controparti centrali dei Paesi terzi; il parere e' reso all'AESFEM dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob»;
d) all'articolo 6, comma 2-quater, lettera d), il numero 3) e' sostituito dal seguente:
«3) le imprese la cui attivita' esclusiva consista nel negoziare per conto proprio nei mercati di strumenti finanziari derivati e, per meri fini di copertura, nei mercati a pronti, purche' esse siano garantite da membri che aderiscono alle controparti centrali di tali mercati, quando la responsabilita' del buon fine dei contratti stipulati da dette imprese spetta a membri che aderiscono alle controparti centrali di tali mercati»;
e) all'articolo 62, comma 3, lettera e), le parole: «il regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «la liquidazione»;
f) all'articolo 69:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati»;
2) al comma 1, primo periodo, le parole: «del servizio di compensazione e di liquidazione, nonche' del servizio di liquidazione su base lorda,» sono sostituite dalle seguenti: «dei servizi di liquidazione»;
3) al comma 1, secondo periodo, le parole: «il servizio di compensazione e di liquidazione e il servizio di liquidazione su base lorda» sono sostituite dalle seguenti: «i servizi di liquidazione»;
4) al comma 1-bis, lettere b) ed e), le parole: «compensazione e» sono soppresse;
5) al comma 1-ter, le parole: «al servizio di compensazione e liquidazione, nonche' al servizio di liquidazione su base lorda,» sono sostituite dalle seguenti: «ai servizi di liquidazione»;
6) al comma 2, le parole: «della compensazione e» sono soppresse;
g) dopo l'articolo 69 e' inserito il seguente:
«Art. 69-bis (Autorizzazione e vigilanza delle controparti centrali). - 1. La Banca d'Italia autorizza lo svolgimento dei servizi di compensazione in qualita' di controparte centrale da parte di persone giuridiche stabilite nel territorio nazionale, ai sensi degli articoli 14 e 15 e secondo la procedura prevista dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 648/2012. La medesima autorita' revoca l'autorizzazione allo svolgimento di servizi da parte di una controparte centrale quando ricorrono i presupposti di cui all'articolo 20 del medesimo regolamento. Si applicano l'articolo 80, commi 4, 5 e 10, e l'articolo 83 del presente decreto legislativo.
2. La Banca d'Italia, in qualita' di presidente del collegio di autorita' previsto dall'articolo 18 del regolamento di cui al comma 1, puo' rinviare la questione dell'adozione di un parere comune negativo sull'autorizzazione di una controparte centrale all'AESFEM, come previsto dall'articolo 17, paragrafo 4, del medesimo regolamento, interrompendo i termini del procedimento di autorizzazione.
3. La vigilanza sulle controparti centrali e' esercitata dalla Banca d'Italia, avendo riguardo alla stabilita' e al contenimento del rischio sistemico, e dalla Consob, avendo riguardo alla trasparenza e alla tutela degli investitori. A tale fine la Banca d'Italia e la Consob possono chiedere alle controparti centrali e agli operatori la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti e possono effettuare ispezioni. Le modalita' di esercizio dei poteri di vigilanza informativa sono disciplinate con regolamento adottato dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob; con il medesimo regolamento possono essere stabiliti requisiti supplementari per lo svolgimento dei servizi di controparte centrale, in conformita' al regolamento di cui al comma 1.
4. In caso di necessita' e urgenza, la Banca d'Italia adotta, per le finalita' attribuite ai sensi del comma 3, i provvedimenti necessari anche sostituendosi alle controparti centrali. Dei provvedimenti adottati la Banca d'Italia da' tempestiva comunicazione alla Consob, all'AESFEM, al collegio di autorita' richiamato al comma 2, alle rilevanti autorita' del Sistema europeo delle Banche centrali e alle altre autorita' interessate, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento di cui al comma 1.
5. La Banca d'Italia esercita le competenze specificamente indicate dagli articoli 41, paragrafo 2, 49, paragrafo 1, e 54, paragrafo 1, del regolamento di cui al comma 1 e adotta, d'intesa con la Consob, i provvedimenti richiesti ai sensi degli articoli 7, paragrafo 4, 31, paragrafi 1 e 2, e 35, paragrafo 1, del medesimo regolamento. Si applica l'articolo 80, commi 6, 7 e 8, del presente decreto legislativo.
6. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, adotta i provvedimenti di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di cui al comma 1.
7. Ove non diversamente specificato dal presente articolo, le competenze previste dal regolamento di cui al comma 1 in materia di vigilanza delle controparti centrali sono esercitate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, ciascuna nell'ambito delle rispettive attribuzioni.
8. La Banca d'Italia e la Consob stabiliscono, mediante un protocollo di intesa, le modalita' della cooperazione nello svolgimento delle rispettive competenze, con particolare riferimento alle posizioni rappresentate nell'ambito dei collegi e alla gestione delle situazioni di emergenza, nonche' le modalita' del reciproco scambio di informazioni rilevanti, anche con riferimento alle irregolarita' rilevate e ai provvedimenti assunti nell'esercizio delle rispettive funzioni, tenuto conto dell'esigenza di ridurre al minimo gli oneri gravanti sugli operatori e dell'economicita' dell'azione delle autorita' di vigilanza. Il protocollo d'intesa e' reso pubblico dalla Banca d'Italia e dalla Consob con le modalita' da esse stabilite»;
h) l'articolo 70 e' sostituito dal seguente:
«Art. 70 (Garanzie acquisite nell'esercizio dell'attivita' di controparte centrale). - 1. I margini e le altre prestazioni acquisite da una controparte centrale a titolo di garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'attivita' di compensazione svolta in favore dei propri partecipanti non possono essere soggetti ad azioni esecutive o cautelari da parte dei creditori del singolo partecipante o del soggetto che gestisce la controparte centrale, anche in caso di apertura di procedure concorsuali. Le garanzie acquisite possono essere utilizzate esclusivamente secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 648/2012»;
i) all'articolo 70-bis:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Accesso alle controparti centrali e ai sistemi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari»;
2) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le imprese di investimento e le banche comunitarie autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita' di investimento possono accedere alle controparti centrali e ai sistemi di cui agli articoli 68 e 69, per finalizzare o per disporre la finalizzazione delle operazioni su strumenti finanziari»;
l) all'articolo 70-ter:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Accordi conclusi dalle societa' di gestione dei mercati regolamentati con controparti centrali o con societa' che gestiscono servizi di liquidazione»;
2) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le societa' di gestione dei mercati regolamentati possono concludere accordi con le controparti centrali o con le societa' che gestiscono servizi di liquidazione di un altro Stato membro al fine di disporre la compensazione o la liquidazione di alcune o tutte le operazioni concluse dai partecipanti al mercato regolamentato»;
m) all'articolo 72:
1) ai commi 1, 2 e 3, le parole: «ai sistemi previsti dall'articolo 70» sono sostituite dalle seguenti: «alle controparti centrali»;
2) al comma 4, primo periodo, le parole: «e dai gestori dei sistemi previsti dagli articoli 70 e 77-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dalle controparti centrali e dai gestori dei sistemi previsti dall'articolo 77-bis»;
3) al comma 5, primo periodo, le parole: «i gestori dei sistemi previsti dall'articolo 70 e 77-bis» sono sostituite dalle seguenti: «le controparti centrali, i gestori previsti dall'articolo 77-bis»;
n) all'articolo 77:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Vigilanza sui sistemi di garanzia dei contratti e di liquidazione»;
2) al comma 1, primo periodo, le parole: «68, 69 e 70» sono sostituite dalle seguenti: «68 e 69»;
3) al comma 1, secondo periodo, la parola: «compensazione,» e' soppressa;
4) al comma 2, le parole: «dei sistemi e dei servizi indicati negli articoli 69 e 70» sono sostituite dalle seguenti: «dei servizi indicati nell'articolo 69»;
5) al comma 3, le parole: «68, 69 e 70» sono sostituite dalle seguenti: «68 e 69»;
o) all'articolo 77-bis, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Agli accordi conclusi dai soggetti che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione con le controparti centrali o con le societa' che gestiscono servizi di liquidazione si applica l'articolo 70-ter, commi 1 e 2»;
p) all'articolo 166:
1) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Con la stessa pena e' punito chiunque esercita l'attivita' di controparte centrale di cui al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione ivi prevista»;
2) al comma 3, dopo le parole: «gestione collettiva del risparmio» sono inserite le seguenti: «ovvero l'attivita' di cui al comma 2-bis»;
q) all'articolo 190, comma 2, lettera d), le parole: «68, 69, comma 2, e 70» sono sostituite dalle seguenti: «68 e 69, comma 2,» e le parole: «68, 69, 70, 70-bis e 77, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «68, 69, 70-bis e 77, comma 1»;
r) dopo l'articolo 193-ter e' inserito il seguente:
«Art. 193-quater (Sanzioni amministrative pecuniarie relative alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012). - 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione delle controparti centrali, delle sedi di negoziazione, delle controparti finanziarie e delle controparti non finanziarie, come definite dall'articolo 2, punti 1), 4), 8) e 9), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, i quali non osservano le disposizioni previste dai titoli II, III, IV e V del medesimo regolamento e dalle relative disposizioni attuative, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila.
2. Le sanzioni previste dal comma 1 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo nelle controparti centrali, nelle sedi di negoziazione, nelle controparti finanziarie e nelle controparti non finanziarie, come definite al comma 1, i quali abbiano violato le disposizioni previste dai titoli II, III, IV e V del regolamento di cui al comma 1 o non abbiano vigilato, in conformita' ai doveri inerenti al loro ufficio, affinche' le disposizioni stesse non siano da altri violate.
3. Le sanzioni amministrative previste dai commi 1 e 2 in capo ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo nelle sedi di negoziazione definite dall'articolo 2, punto 4), del regolamento di cui al comma 1, sono applicate dalla Consob. Per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato tale competenza e' attribuita alla Banca d'Italia.
4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689».
2. Le disposizioni sui sistemi di garanzia a controparte centrale contenute nel provvedimento adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, recante «Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative societa' di gestione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 4 marzo 2008, continuano ad applicarsi in conformita' alle disposizioni transitorie previste dall'articolo 89, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni. L'inosservanza delle disposizioni sui sistemi di garanzia a controparte centrale continua ad essere punita ai sensi dell'articolo 190 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
3. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; le autorita' interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 33:
- Il testo degli articoli 1, 4, 6, 62, 69, 70-bis,
70-ter, 72, 77, 77-bis, 166 e 190 del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli
articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71,
S.O., come modificati dalla presente legge, cosi' recita:
"Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto
legislativo si intendono per:
a) "legge fallimentare": il regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 e successive modificazioni;
b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario): il decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive
modificazioni;
c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le societa' e
la borsa;
d) "ISVAP": l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo;
d-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza
finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita con
regolamento (UE) n. 1093/2010;
2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni e
delle pensioni aziendali e professionali, istituita con
regolamento (UE) n. 1094/2010;
3) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti
finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
1095/2010;
4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle
Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'art. 54 del
regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n.
1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;
5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico,
istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri": le
autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri
specificate negli atti dell'Unione di cui all'art. 1,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n.
1095/2010;
e) "societa' di intermediazione mobiliare" (SIM):
l'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del
T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi o attivita'
di investimento, avente sede legale e direzione generale in
Italia;
f) "impresa di investimento comunitaria": l'impresa,
diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o
attivita' di investimento, avente sede legale e direzione
generale in un medesimo Stato comunitario, diverso
dall'Italia;
g) "impresa di investimento extracomunitaria":
l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere
servizi o attivita' di investimento, avente sede legale in
uno Stato extracomunitario;
h) "imprese di investimento": le SIM e le imprese di
investimento comunitarie ed extracomunitarie;
i) "societa' di investimento a capitale variabile"
(SICAV): la societa' per azioni a capitale variabile con
sede legale e direzione generale in Italia avente per
oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio
raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni;
j) "fondo comune di investimento": il patrimonio
autonomo raccolto, mediante una o piu' emissioni di quote,
tra una pluralita' di investitori con la finalita' di
investire lo stesso sulla base di una predeterminata
politica di investimento; suddiviso in quote di pertinenza
di una pluralita' di partecipanti; gestito in monte,
nell'interesse dei partecipanti e in autonomia dai
medesimi;
k) "fondo aperto": il fondo comune di investimento i
cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi
tempo, il rimborso delle quote secondo le modalita'
previste dalle regole di funzionamento del fondo;
l) "fondo chiuso": il fondo comune di investimento in
cui il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto
ai partecipanti solo a scadenze predeterminate;
m) "organismi di investimento collettivo del risparmio"
(OICR): i fondi comuni di investimento e le SICAV;
m-bis) "OICR armonizzati": gli OICR rientranti
nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE e
delle relative disposizioni di attuazione;
m-ter) "OICR comunitari": gli OICR costituiti in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia;
m-quater) "OICR extracomunitari": gli OICR costituiti
in uno Stato non appartenente all'UE;
m-quinquies) "OICR feeder": l'OICR che investe le
proprie attivita' totalmente o in prevalenza nell'OICR
master;
m-sexies) "OICR master": l'OICR nel quale uno o piu'
OICR feeder investono totalmente o in prevalenza le proprie
attivita';
n) "gestione collettiva del risparmio": il servizio che
si realizza attraverso:
1) la promozione, istituzione e organizzazione di fondi
comuni d'investimento e l'amministrazione dei rapporti con
i partecipanti;
2) la gestione del patrimonio di OICR, di propria o
altrui istituzione, mediante l'investimento avente ad
oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili
o immobili;
2-bis) la commercializzazione di quote o azioni di OICR
propri;
o) "societa' di gestione del risparmio" (SGR): la
societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione
collettiva del risparmio;
o-bis) "societa' di gestione armonizzata": la societa'
con sede legale e direzione generale in uno Stato membro
diverso dall'Italia, autorizzata ai sensi della direttiva
in materia di organismi di investimento collettivo, a
prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio;
p) "societa' promotrice": la SGR che svolge l'attivita'
indicata nella lettera n), numero 1);
q) "gestore": la SGR che svolge l'attivita' indicata
nella lettera n), numero 2);
q-bis) "gestore dell'OICR master": la societa' di
gestione che svolge l'attivita' di gestione dell'OICR
master o la SICAV master;
q-ter) "gestore dell'OICR feeder": la societa' di
gestione che svolge l'attivita' di gestione dell'OICR
feeder o la SICAV feeder;
q-quater) "depositario dell'OICR master o dell'OICR
feeder": la banca depositaria dell'OICR master o dell'OICR
feeder o, se l'OICR master o l'OICR feeder sono OICR
comunitari o extracomunitari, il soggetto autorizzato nel
Paese di origine a svolgere i compiti della banca
depositaria;
r) "soggetti abilitati": le SIM, le imprese di
investimento comunitarie con succursale in Italia, le
imprese di investimento extracomunitarie, le SGR, le
societa' di gestione armonizzate con succursale in Italia,
le SICAV nonche' gli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario
e le banche italiane, le banche comunitarie con succursale
in Italia e le banche extracomunitarie, autorizzate
all'esercizio dei servizi o delle attivita' di
investimento;
r-bis) "Stato di origine della societa' di gestione
armonizzata": lo Stato dell'UE dove la societa' di gestione
armonizzata ha la propria sede legale e direzione generale;
r-ter) "Stato di origine dell'OICR": Stato dell'UE in
cui l'OICR e' stato costituito;
s) "servizi ammessi al mutuo riconoscimento": le
attivita' e i servizi elencati nelle sezioni A e B della
tabella allegata al presente decreto, autorizzati nello
Stato comunitario di origine;»;
t) "offerta al pubblico di prodotti finanziari": ogni
comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con
qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni
sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari
offerti cosi' da mettere un investitore in grado di
decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti
finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti
abilitati;
u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari e
ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non
costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o
postali non rappresentati da strumenti finanziari;
v) "offerta pubblica di acquisto o di scambio": ogni
offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in
qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di
soggetti e di ammontare complessivo superiore a quelli
indicati nel regolamento previsto dall'art. 100, comma 1,
lettere b) e c); non costituisce offerta pubblica di
acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi
dalle banche centrali degli Stati comunitari;
w) "emittenti quotati": i soggetti italiani o esteri
che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati
regolamentati italiani;
w-bis) "prodotti finanziari emessi da imprese di
assicurazione": le polizze e le operazioni di cui ai rami
vita III e V di cui all'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle
forme pensionistiche individuali di cui all'art. 13, comma
1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252;
w-ter) "mercato regolamentato": sistema multilaterale
che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in
base a regole non discrezionali, di interessi multipli di
acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti
finanziari, ammessi alla negoziazione conformemente alle
regole del mercato stesso, in modo da dare luogo a
contratti, e che e' gestito da una societa' di gestione, e'
autorizzato e funziona regolarmente;
w-quater) "emittenti quotati aventi l'Italia come Stato
membro d'origine":
1) le emittenti azioni ammesse alle negoziazioni in
mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro
della Comunita' europea, aventi sede in Italia;
2) gli emittenti titoli di debito di valore nominale
unitario inferiore ad euro mille, o valore corrispondente
in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni in mercati
regolamentati italiani o di altro Stato membro della
Comunita' europea, aventi sede in Italia;
3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri 1) e
2), aventi sede in uno Stato non appartenente alla
Comunita' europea, per i quali la prima domanda di
ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato
della Comunita' europea e' stata presentata in Italia o che
hanno successivamente scelto l'Italia come Stato membro
d'origine quando tale prima domanda di ammissione non e'
stata effettuata in base a una propria scelta;
w-quinquies) "controparti centrali": i soggetti
indicati nell'art. 2, punto 1, del Regolamento UE n. 648
del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012
concernente gli strumenti derivati OTC, le controparti
centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni.
4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli di
cui ai numeri 1) e 2), aventi sede in Italia o i cui valori
mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un mercato
regolamentato italiano, che hanno scelto l'Italia come
Stato membro d'origine. L'emittente puo' scegliere un solo
Stato membro come Stato membro d'origine. La scelta resta
valida per almeno tre anni, salvo il caso in cui i valori
mobiliari dell'emittente non sono piu' ammessi alla
negoziazione in alcun mercato regolamentato della Comunita'
europea.
1-bis. Per "valori mobiliari" si intendono categorie di
valori che possono essere negoziati nel mercato dei
capitali, quali ad esempio:
a) le azioni di societa' e altri titoli equivalenti ad
azioni di societa', di partnership o di altri soggetti e
certificati di deposito azionario;
b) obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i
certificati di deposito relativi a tali titoli;
c) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che
permette di acquisire o di vendere i valori mobiliari
indicati alle precedenti lettere;
d) qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento
in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari
indicati alle precedenti lettere, a valute, a tassi di
interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure.
1-ter. Per "strumenti del mercato monetario" si
intendono categorie di strumenti normalmente negoziati nel
mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del Tesoro, i
certificati di deposito e le carte commerciali.
2. Per "strumenti finanziari" si intendono:
a) valori mobiliari;
b) strumenti del mercato monetario;
c) quote di un organismo di investimento collettivo del
risparmio;
d) contratti di opzione, contratti finanziari a termine
standardizzati ("future"), "swap", accordi per scambi
futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati
connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o
rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici
finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati
con consegna fisica del sottostante o attraverso il
pagamento di differenziali in contanti;
e) contratti di opzione, contratti finanziari a termine
standardizzati ("future"), "swap", accordi per scambi
futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati
connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il
pagamento di differenziali in contanti o puo' avvenire in
tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione
dei casi in cui tale facolta' consegue a inadempimento o ad
altro evento che determina la risoluzione del contratto;
f) contratti di opzione, contratti finanziari a termine
standardizzati ("future"), "swap" e altri contratti
derivati connessi a merci il cui regolamento puo' avvenire
attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati
su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale
di negoziazione;
g) contratti di opzione, contratti finanziari a termine
standardizzati ("future"), "swap", contratti a termine
("forward") e altri contratti derivati connessi a merci il
cui regolamento puo' avvenire attraverso la consegna fisica
del sottostante, diversi da quelli indicati alla lettera f)
che non hanno scopi commerciali, e aventi le
caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati,
considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti
attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono
soggetti a regolari richiami di margini;
h) strumenti derivati per il trasferimento del rischio
di credito;
i) contratti finanziari differenziali;
j) contratti di opzione, contratti finanziari a termine
standardizzati ("future"), "swap", contratti a termine sui
tassi d'interesse e altri contratti derivati connessi a
variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di
emissione, tassi di inflazione o altre statistiche
economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso
il pagamento di differenziali in contanti o puo' avvenire
in tal modo a discrezione di una delle parti, con
esclusione dei casi in cui tale facolta' consegue a
inadempimento o ad altro evento che determina la
risoluzione del contratto, nonche' altri contratti derivati
connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure,
diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, aventi
le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati,
considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato
regolamentato o in un sistema multilaterale di
negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso
stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a
regolari richiami di margini.
2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
il regolamento di cui all'art. 18, comma 5, individua:
a) gli altri contratti derivati di cui al comma 2,
lettera g), aventi le caratteristiche di altri strumenti
finanziari derivati, compensati ed eseguiti attraverso
stanze di compensazione riconosciute o soggetti a regolari
richiami di margine;
b) gli altri contratti derivati di cui al comma 2,
lettera j), aventi le caratteristiche di altri strumenti
finanziari derivati, negoziati su un mercato regolamentato
o in un sistema multilaterale di negoziazione, compensati
ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute
o soggetti a regolari richiami di margine.
3. Per "strumenti finanziari derivati" si intendono gli
strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere d), e),
f), g), h), i) e j), nonche' gli strumenti finanziari
previsti dal comma 1-bis, lettera d).
4. I mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari.
Sono strumenti finanziari ed, in particolare, contratti
finanziari differenziali, i contratti di acquisto e vendita
di valuta, estranei a transazioni commerciali e regolati
per differenza, anche mediante operazioni di rinnovo
automatico (c.d. "roll-over"). Sono altresi' strumenti
finanziari le ulteriori operazioni su valute individuate ai
sensi dell'art. 18, comma 5.
5. Per "servizi e attivita' di investimento" si
intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti
finanziari:
a) negoziazione per conto proprio;
b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;
c) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a
fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti
dell'emittente;
c-bis) collocamento senza assunzione a fermo ne'
assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
d) gestione di portafogli;
e) ricezione e trasmissione di ordini;
f) consulenza in materia di investimenti;
g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.
5-bis. Per "negoziazione per conto proprio" si intende
l'attivita' di acquisto e vendita di strumenti finanziari,
in contropartita diretta e in relazione a ordini dei
clienti, nonche' l'attivita' di market maker.
5-ter. Per "internalizzatore sistematico" si intende il
soggetto che in modo organizzato, frequente e sistematico
negozia per conto proprio eseguendo gli ordini del cliente
al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema
multilaterale di negoziazione.
5-quater. Per "market maker" si intende il soggetto che
si propone sui mercati regolamentati e sui sistemi
multilaterali di negoziazione, su base continua, come
disposto a negoziare in contropartita diretta acquistando e
vendendo strumenti finanziari ai prezzi da esso definiti.
5-quinquies. Per "gestione di portafogli" si intende la
gestione, su base discrezionale e individualizzata, di
portafogli di investimento che includono uno o piu'
strumenti finanziari e nell'ambito di un mandato conferito
dai clienti.
5-sexies. Il servizio di cui al comma 5, lettera e),
comprende la ricezione e la trasmissione di ordini, nonche'
l'attivita' consistente nel mettere in contatto due o piu'
investitori, rendendo cosi' possibile la conclusione di
un'operazione fra loro (mediazione).
5-septies. Per "consulenza in materia di investimenti"
si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate
a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del
prestatore del servizio, riguardo a una o piu' operazioni
relative ad un determinato strumento finanziario. La
raccomandazione e' personalizzata quando e' presentata come
adatta per il cliente o e' basata sulla considerazione
delle caratteristiche del cliente. Una raccomandazione non
e' personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante
canali di distribuzione.
5-octies. Per "gestione di sistemi multilaterali di
negoziazione" si intende la gestione di sistemi
multilaterali che consentono l'incontro, al loro interno ed
in base a regole non discrezionali, di interessi multipli
di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti
finanziari, in modo da dare luogo a contratti.
5-novies. Per «portale per la raccolta di capitali per
le start-up innovative» si intende una piattaforma online
che abbia come finalita' esclusiva la facilitazione della
raccolta di capitale di rischio da parte delle start-up
innovative, comprese le start-up a vocazione sociale.
5-decies. Per «start-up innovativa» si intende la
societa' definita dall'art. 25, comma 2, del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179.
6. Per "servizi accessori" si intendono:
a) la custodia e amministrazione di strumenti
finanziari e relativi servizi connessi;
b) la locazione di cassette di sicurezza;
c) la concessione di finanziamenti agli investitori per
consentire loro di effettuare un'operazione relativa a
strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto
che concede il finanziamento;
d) la consulenza alle imprese in materia di struttura
finanziaria, di strategia industriale e di questioni
connesse, nonche' la consulenza e i servizi concernenti le
concentrazioni e l'acquisto di imprese;
e) i servizi connessi all'emissione o al collocamento
di strumenti finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la
costituzione di consorzi di garanzia e collocamento;
f) la ricerca in materia di investimenti, l'analisi
finanziaria o altre forme di raccomandazione generale
riguardanti operazioni relative a strumenti finanziari;
g) l'intermediazione in scambi, quando collegata alla
prestazione di servizi d'investimento;
g-bis) le attivita' e i servizi individuati con
regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentite la Banca d'Italia e la Consob, e connessi alla
prestazione di servizi di investimento o accessori aventi
ad oggetto strumenti derivati.
6-bis. Per "partecipazioni" si intendono le azioni, le
quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono
diritti amministrativi o comunque quelli previsti dall'art.
2351, ultimo comma, del codice civile.
6-ter. Se non diversamente disposto, le norme del
presente decreto legislativo che fanno riferimento al
consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo ed
agli amministratori si applicano anche al consiglio di
gestione e ai suoi componenti.
6-quater. Se non diversamente disposto, le norme del
presente decreto legislativo che fanno riferimento al
collegio sindacale, ai sindaci e all'organo che svolge la
funzione di controllo si applicano anche al consiglio di
sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione
e ai loro componenti."
"Art. 4 (Collaborazione tra autorita' e segreto
d'ufficio). - 1. La Banca d'Italia, la CONSOB, la
Commissione di vigilanza sui fondi pensione e l'ISVAP
collaborano tra loro, anche mediante scambio di
informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni.
Dette autorita' non possono reciprocamente opporsi il
segreto d'ufficio.
2. La Banca d'Italia e la Consob collaborano, anche
mediante scambio di informazioni, con le autorita' e i
comitati che compongono il SEVIF al fine di agevolare le
rispettive funzioni. Nei casi e nei modi stabiliti dalla
normativa europea adempiono agli obblighi di comunicazione
nei confronti di tali soggetti e delle altre autorita' e
istituzioni indicate dalle disposizioni dell'Unione
europea.
2-bis. Ai fini indicati al comma 2, la Consob e la
Banca d'Italia possono concludere con le autorita'
competenti degli Stati membri dell'Unione europea e con
l'AESFEM accordi di collaborazione, che possono prevedere
la delega reciproca di compiti di vigilanza. La Consob e la
Banca d'Italia possono ricorrere all'AESFEM per la
risoluzione delle controversie con le autorita' di
vigilanza degli altri Stati membri in situazioni
transfrontaliere.
2-ter. La Consob e' il punto di contatto per la
ricezione delle richieste di informazioni provenienti da
autorita' competenti di Stati membri dell'Unione europea in
materia di servizi e attivita' di investimento svolti da
soggetti abilitati e di mercati regolamentati. La Consob
interessa la Banca d'Italia per gli aspetti di competenza
di questa ultima. La Banca d'Italia trasmette le
informazioni contestualmente all'autorita' competente dello
Stato membro dell'Unione europea che le ha richieste e alla
Consob.
3. La Banca d'Italia e la CONSOB possono cooperare,
anche mediante scambio di informazioni, con le autorita'
competenti degli Stati extracomunitari.
4. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia e
dalla CONSOB ai sensi dei commi 1, 2 e 3 non possono essere
trasmesse a terzi ne' ad altre autorita' italiane, ivi
incluso il Ministro dell'economia e delle finanze, senza il
consenso dell'autorita' che le ha fornite.
5. La Banca d'Italia e la CONSOB possono scambiare
informazioni:
a) con autorita' amministrative e giudiziarie
nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di
fallimento, in Italia o all'estero, relativi a soggetti
abilitati;
b) con gli organismi preposti all'amministrazione dei
sistemi di indennizzo;
c) con gli organismi preposti alla compensazione o alla
liquidazione delle negoziazioni dei mercati;
d) con le societa' di gestione dei mercati, al fine di
garantire il regolare funzionamento nei mercati da esse
gestiti.
5-bis. Lo scambio di informazioni con autorita' di
Paesi extracomunitari e' subordinato all'esistenza di norme
in materia di segreto di ufficio.
6. Le informazioni indicate nel comma 5, lettere b), c)
e d), possono essere rivelate a terzi con il consenso del
soggetto che le ha fornite. Si puo' prescindere dal
consenso se le informazioni siano fornite in ottemperanza a
obblighi di cooperazione e collaborazione internazionale.
7. La Banca d'Italia e la CONSOB possono esercitare i
poteri a esse assegnati dall'ordinamento anche ai fini
della cooperazione con altre autorita' e su richiesta delle
medesime. Le autorita' competenti di Stati comunitari o
extracomunitari possono chiedere alla Banca d'Italia e alla
CONSOB di effettuare per loro conto, secondo le norme
previste nel presente decreto, un'indagine sul territorio
dello Stato, nonche' di eseguire, per loro conto, notifiche
sul territorio dello Stato inerenti ai provvedimenti da
esse adottati. Le predette autorita' possono chiedere che
venga consentito ad alcuni membri del loro personale di
accompagnare il personale della Banca d'Italia e della
CONSOB durante l'espletamento dell'indagine.
8. Restano ferme le norme che disciplinano il segreto
d'ufficio sulle notizie, i dati e le informazioni in
possesso della Banca d'Italia.
9. Al fine di agevolare l'esercizio della vigilanza su
base consolidata nei confronti di gruppi operanti in piu'
Stati comunitari la Banca d'Italia, sulla base di accordi
con le autorita' competenti, definisce forme di
collaborazione e coordinamento, istituisce collegi di
supervisori e partecipa ai collegi istituiti da altre
autorita'. In tale ambito, la Banca d'Italia puo'
concordare specifiche ripartizioni di compiti e deleghe di
funzioni.
10. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in
possesso della CONSOB in ragione della sua attivita' di
vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei
confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del
Ministro dell'economia e delle finanze. Sono fatti salvi i
casi previsti dalla legge per le indagini relative a
violazioni sanzionate penalmente.
11. I dipendenti della CONSOB, nell'esercizio delle
funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno
l'obbligo di riferire esclusivamente alla Commissione tutte
le irregolarita' constatate, anche quando integrino ipotesi
di reato.
12. I dipendenti della CONSOB, i consulenti e gli
esperti dei quali la stessa si avvale sono vincolati dal
segreto d'ufficio.
13. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici
forniscono dati, notizie e documenti e ogni ulteriore
collaborazione richiesta dalla CONSOB, in conformita' delle
leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti."
"Art. 6 (Vigilanza regolamentare). - 01. Nell'esercizio
delle funzioni di vigilanza regolamentare, la Banca
d'Italia e la Consob osservano i seguenti principi:
a) valorizzazione dell'autonomia decisionale dei
soggetti abilitati;
b) proporzionalita', intesa come criterio di esercizio
del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il
minore sacrificio degli interessi dei destinatari;
c) riconoscimento del carattere internazionale del
mercato finanziario e salvaguardia della posizione
competitiva dell'industria italiana;
d) agevolazione dell'innovazione e della concorrenza.
02. Per le materie disciplinate dalla direttiva
2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, la Banca
d'Italia e la Consob possono mantenere o imporre nei
regolamenti obblighi aggiuntivi a quelli previsti dalla
direttiva medesima solo nei casi eccezionali in cui tali
obblighi sono obiettivamente giustificati e proporzionati,
tenuto conto della necessita' di fare fronte a rischi
specifici per la protezione degli investitori o
l'integrita' del mercato che non sono adeguatamente
considerati dalle disposizioni comunitarie e se almeno una
delle seguenti condizioni e' soddisfatta:
a) i rischi specifici cui gli obblighi aggiuntivi sono
volti a fare fronte sono particolarmente rilevanti,
considerata la struttura del mercato italiano;
b) i rischi specifici cui gli obblighi aggiuntivi sono
volti a fare fronte emergono o diventano evidenti dopo
l'emanazione delle disposizioni comunitarie pertinenti per
materia.
03. La Banca d'Italia e la Consob comunicano al
Ministero dell'economia e delle finanze le disposizioni
regolamentari recanti gli obblighi aggiuntivi di cui al
comma 02 ai fini della loro notifica alla Commissione
europea.
1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con
regolamento:
a) gli obblighi delle SIM e delle SGR in materia di
adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio nelle
sue diverse configurazioni e partecipazioni detenibili;
b) gli obblighi delle SIM, delle imprese di
investimento extracomunitarie, delle SGR, nonche' degli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto
dall'art. 107 del Testo unico bancario, delle banche
italiane e delle banche extracomunitarie, autorizzate
all'esercizio dei servizi o delle attivita' di investimento
in materia di modalita' di deposito e di sub-deposito degli
strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della
clientela;
c) le regole applicabili agli OICR aventi a oggetto:
1) i criteri e i divieti relativi all'attivita' di
investimento, avuto riguardo anche ai rapporti di gruppo;
2) le norme prudenziali di contenimento e frazionamento
del rischio;
3) gli schemi-tipo e le modalita' di redazione dei
prospetti contabili che le societa' di gestione del
risparmio e le SICAV devono redigere periodicamente;
4) i metodi di calcolo del valore delle quote o azioni
di OICR;
5) i criteri e le modalita' da adottare per la
valutazione dei beni e dei valori in cui e' investito il
patrimonio e la periodicita' della valutazione. Per la
valutazione di beni non negoziati in mercati regolamentati,
la Banca d'Italia puo' prevedere il ricorso a esperti
indipendenti e richiederne l'intervento anche in sede di
acquisto e vendita dei beni da parte del gestore.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a),
prevedono la possibilita' di adottare sistemi interni di
misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti
patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia,
nonche' di utilizzare valutazioni del rischio di credito
rilasciate da societa' o enti esterni.
2. La Consob, sentita la Banca d'Italia, tenuto conto
delle differenti esigenze di tutela degli investitori
connesse con la qualita' e l'esperienza professionale dei
medesimi, disciplina con regolamento gli obblighi dei
soggetti abilitati in materia di:
a) trasparenza, ivi inclusi:
1) gli obblighi informativi nella prestazione dei
servizi e delle attivita' di investimento, nonche' della
gestione collettiva del risparmio, con particolare
riferimento al grado di rischiosita' di ciascun tipo
specifico di prodotto finanziario e delle gestioni di
portafogli offerti, all'impresa e ai servizi prestati, alla
salvaguardia degli strumenti finanziari o delle
disponibilita' liquide detenuti dall'impresa, ai costi,
agli incentivi e alle strategie di esecuzione degli ordini;
2) le modalita' e i criteri da adottare nella
diffusione di comunicazioni pubblicitarie e promozionali e
di ricerche in materia di investimenti;
3) gli obblighi di comunicazione ai clienti relativi
all'esecuzione degli ordini, alla gestione di portafogli,
alle operazioni con passivita' potenziali e ai rendiconti
di strumenti finanziari o delle disponibilita' liquide dei
clienti detenuti dall'impresa;
b) correttezza dei comportamenti, ivi inclusi:
1) gli obblighi di acquisizione di informazioni dai
clienti o dai potenziali clienti ai fini della valutazione
di adeguatezza o di appropriatezza delle operazioni o dei
servizi forniti;
2) le misure per eseguire gli ordini alle condizioni
piu' favorevoli per i clienti;
3) gli obblighi in materia di gestione degli ordini;
4) l'obbligo di assicurare che la gestione di
portafogli si svolga con modalita' aderenti alle specifiche
esigenze dei singoli investitori e che quella su base
collettiva avvenga nel rispetto degli obiettivi di
investimento dell'OICR;
5) le condizioni alle quali possono essere corrisposti
o percepiti incentivi.
2-bis. La Banca d'Italia e la Consob disciplinano
congiuntamente mediante regolamento, con riferimento alla
prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento,
nonche' alla gestione collettiva del risparmio, gli
obblighi dei soggetti abilitati in materia di:
a) governo societario, requisiti generali di
organizzazione, sistemi di remunerazione e di
incentivazione;
b) continuita' dell'attivita';
c) organizzazione amministrativa e contabile, compresa
l'istituzione della funzione di cui alla lettera e);
d) procedure, anche di controllo interno, per la
corretta e trasparente prestazione dei servizi di
investimento e delle attivita' di investimento nonche'
della gestione collettiva del risparmio;
e) controllo della conformita' alle norme;
f) gestione del rischio dell'impresa;
g) audit interno;
h) responsabilita' dell'alta dirigenza;
i) trattamento dei reclami;
j) operazioni personali;
k) esternalizzazione di funzioni operative essenziali o
importanti o di servizi o attivita';
l) gestione dei conflitti di interesse, potenzialmente
pregiudizievoli per i clienti;
m) conservazione delle registrazioni;
n) procedure anche di controllo interno, per la
percezione o corresponsione di incentivi.
2-ter. Per l'esercizio della vigilanza, nelle materie
di cui al comma 2-bis, sono competenti:
a) la Banca d'Italia per gli aspetti previsti dalle
lettere a), b), c), f), g) e h);
b) la Consob per gli aspetti previsti dalle lettere d),
e), i), j), l), m) e n);
c) la Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive
funzioni di cui all'art. 5, commi 2 e 3, per gli aspetti
previsti dalla lettera k).
2-quater. La Consob, sentita la Banca d'Italia,
individua con regolamento:
a) le norme di condotta che non si applicano ai
rapporti fra gestori di sistemi multilaterali di
negoziazione e i partecipanti ai medesimi;
b) le condizioni alle quali i soggetti abilitati non
sono obbligati a osservare le disposizioni regolamentari di
cui al comma 2, lettera b), numero 1), quando prestano i
servizi di cui all'art. 1, comma 5, lettere b) ed e);
c) la disciplina specifica di condotta applicabile ai
rapporti tra soggetti abilitati e clienti professionali;
d) le norme di condotta che non si applicano ai
rapporti fra soggetti abilitati che prestano i servizi di
cui all'art. 1, comma 5, lettere a), b) ed e), e
controparti qualificate, intendendosi per tali:
1) le imprese di investimento, le banche, le imprese di
assicurazioni, gli OICR, le SGR, le societa' di gestione
armonizzate, i fondi pensione, gli intermediari finanziari
iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106, 107 e
113 del testo unico bancario, le societa' di cui all'art.
18 del testo unico bancario, gli istituti di moneta
elettronica, le fondazioni bancarie, i Governi nazionali e
i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi
pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le
banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a
carattere pubblico;
2) le imprese la cui attivita' principale consista nel
negoziare per conto proprio merci e strumenti finanziari
derivati su merci;
3) le imprese la cui attivita' esclusiva consista nel
negoziare per conto proprio nei mercati di strumenti
finanziari derivati e, per meri fini di copertura, nei
mercati a pronti, purche' esse siano garantite da membri
che aderiscono alle controparti centrali di tali mercati,
quando la responsabilita' del buon fine dei contratti
stipulati da dette imprese spetta a membri che aderiscono
alle controparti centrali di tali mercati.;
4) le altre categorie di soggetti privati individuati
con regolamento dalla Consob, sentita Banca d'Italia, nel
rispetto dei criteri di cui alla direttiva 2004/39/CE e
alle relative misure di esecuzione;
5) le categorie corrispondenti a quelle dei numeri
precedenti di soggetti di Paesi non appartenenti all'Unione
europea.
2-quinquies. La Consob, sentita la Banca d'Italia,
individua con regolamento i clienti professionali privati
nonche' i criteri di identificazione dei soggetti privati
che su richiesta possono essere trattati come clienti
professionali e la relativa procedura di richiesta.
2-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua con
regolamento i clienti professionali pubblici nonche' i
criteri di identificazione dei soggetti pubblici che su
richiesta possono essere trattati come clienti
professionali e la relativa procedura di richiesta."
"Art. 62 (Regolamento del mercato). - 1.
L'organizzazione e la gestione del mercato sono
disciplinate da un regolamento deliberato dall'assemblea
ordinaria o dal consiglio di sorveglianza della societa' di
gestione ovvero, ove cosi' previsto dallo statuto,
dall'organo di amministrazione; il regolamento stabilisce
le modalita' di emanazione delle disposizioni di attuazione
da parte della societa'.
1-bis. Qualora le azioni della societa' di gestione
siano quotate in un mercato regolamentato, il regolamento
di cui al comma 1 e' deliberato dal consiglio di
amministrazione o dal consiglio di gestione della societa'
medesima.
1-ter. La Consob, in conformita' alle disposizioni
della direttiva 2004/39/CE e delle relative misure di
esecuzione, individua con regolamento i criteri generali ai
quali il regolamento del mercato deve adeguarsi in materia
di:
a) ammissione di strumenti finanziari alle
negoziazioni;
b) sospensione ed esclusione di strumenti finanziari
dalle negoziazioni nei mercati regolamentati;
c) modalita' per assicurare la pubblicita' del
regolamento del mercato.
1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter sono
adottate sentita la Banca d'Italia per i mercati nei quali
sono negoziati all'ingrosso titoli obbligazionari privati e
pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonche' per i
mercati nei quali sono negoziati gli strumenti previsti
dall'art. 1, comma 2, lettera b), e gli strumenti
finanziari derivati su titoli pubblici, tassi di interesse
e valute.
2. Le societa' di gestione si dotano di regole e
procedure trasparenti e non discrezionali che garantiscono
una negoziazione corretta e ordinata nonche' di criteri
obiettivi che consentono l'esecuzione efficiente degli
ordini. In ogni caso il regolamento del mercato determina:
a) le condizioni e le modalita' di ammissione, di
esclusione e di sospensione degli operatori e degli
strumenti finanziari dalle negoziazioni;
b) le condizioni e le modalita' per lo svolgimento
delle negoziazioni e gli eventuali obblighi degli operatori
e degli emittenti;
c) le modalita' di accertamento, pubblicazione e
diffusione dei prezzi;
d) i tipi di contratti ammessi alle negoziazioni,
nonche' i criteri per la determinazione dei quantitativi
minimi negoziabili;
d-bis) le condizioni e le modalita' per la
compensazione, liquidazione e garanzia delle operazioni
concluse sui mercati. (315)
2-bis. Il regolamento puo' stabilire che le azioni di
societa' controllanti, il cui attivo sia prevalentemente
composto dalla partecipazione, diretta o indiretta, in una
o piu' societa' con azioni quotate in mercati
regolamentati, vengano negoziate in segmento distinto del
mercato.
3. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina
l'accesso degli operatori al mercato regolamentato, secondo
regole trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri
oggettivi, nonche' i criteri per la partecipazione diretta
o remota al mercato regolamentato e gli obblighi imposti
agli operatori derivanti:
a) dall'istituzione e dalla gestione del mercato
regolamentato;
b) dalle disposizioni riguardanti le operazioni
eseguite nel mercato;
c) dagli standard professionali imposti al personale
dei soggetti di cui all'art. 25, comma 1, che sono operanti
nel mercato;
d) dalle condizioni stabilite, per i partecipanti
diversi dai soggetti di cui alla lettera c), a norma
dell'art. 25, comma 2;
e) dalle regole e procedure per la compensazione e la
liquidazione delle operazioni concluse nel mercato
regolamentato.
3-bis. La CONSOB determina con proprio regolamento:
a) i criteri di trasparenza contabile e di adeguatezza
della struttura organizzativa e del sistema dei controlli
interni che le societa' controllate, costituite e regolate
dalla legge di Stati non appartenenti all'Unione europea,
devono rispettare affinche' le azioni della societa'
controllante possano essere quotate in un mercato
regolamentato italiano. Si applica la nozione di controllo
di cui all'art. 93;
b) le condizioni in presenza delle quali non possono
essere quotate le azioni di societa' controllate sottoposte
all'attivita' di direzione e coordinamento di altra
societa';
c) i criteri di trasparenza e i limiti per l'ammissione
alla quotazione sul mercato mobiliare italiano delle
societa' finanziarie, il cui patrimonio e' costituito
esclusivamente da partecipazioni."
"Art. 69 (Liquidazione delle operazioni su strumenti
finanziari non derivati). - 1. La Banca d'Italia, d'intesa
con la CONSOB, disciplina il funzionamento dei servizi di
liquidazione, delle operazioni aventi a oggetto strumenti
finanziari non derivati, inclusi le modalita' di tempo e
gli adempimenti preliminari e complementari. Tale
disciplina puo' prevedere che i servizi di liquidazione,
esclusa la fase di regolamento finale del contante, siano
gestiti da una societa' autorizzata dalla Banca d'Italia,
d'intesa con la CONSOB. Per il trasferimento dei titoli
nominativi, anche diversi da quelli azionari, la girata
puo' essere eseguita e completata ai sensi dell'art. 15,
commi 1 e 3, del regio decreto-legge 29 marzo 1942, n. 239.
Si applica l'art. 80, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 10.
1-bis. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob,
determina:
a) le risorse finanziarie della societa' di gestione;
b) le attivita' connesse e strumentali a quelle di
liquidazione;
c) i requisiti di organizzazione della societa';
d) i criteri generali per l'ammissione, esclusione e
sospensione dei partecipanti;
e) i criteri generali in base ai quali la societa' di
gestione puo' partecipare direttamente ai sistemi di
liquidazione esteri.
1-ter. L'accesso ai servizi di liquidazione, delle
operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari non
derivati e' subordinato a criteri non discriminatori,
trasparenti e obiettivi.
2. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, puo'
disciplinare l'istituzione e il funzionamento di sistemi
finalizzati a garantire il buon fine della liquidazione
delle operazioni indicate nel comma 1, anche emanando
disposizioni concernenti la costituzione e
l'amministrazione di fondi di garanzia alimentati da
versamenti effettuati dai partecipanti.
3. Ai fondi di garanzia previsti dal comma 2 si applica
l'art. 68, comma 2."
"Art. 70-bis (Accesso alle controparti centrali e ai
sistemi di liquidazione delle operazioni su strumenti
finanziari). - 1. Le imprese di investimento e le banche
comunitarie autorizzate all'esercizio dei servizi o delle
attivita' di investimento possono accedere alle controparti
centrali e ai sistemi di cui agli articoli 68 e 69 per
finalizzare o per disporre la finalizzazione delle
operazioni su strumenti finanziari.
2. Le societa' di gestione assicurano ai partecipanti
ai mercati da esse gestiti il diritto di designare un
sistema di compensazione e liquidazione delle operazioni su
strumenti finanziari effettuate su tali mercati, diverso da
quello designato dal mercato stesso, qualora risultino
rispettate le seguenti condizioni:
a) la presenza di collegamenti e dispositivi fra il
sistema di compensazione e liquidazione designato e i
sistemi e la struttura del mercato regolamentato per
garantire il regolamento efficace ed economico delle
operazioni;
b) il riconoscimento da parte della Consob che le
condizioni tecniche di regolamento delle operazioni
concluse nel mercato regolamentato tramite un sistema
diverso da quello designato dal mercato stesso siano tali
da consentire il regolare e ordinato funzionamento dei
mercati. Nei casi di societa' di gestione di mercati
regolamentati all'ingrosso di titoli di Stato il
riconoscimento e' effettuato dalla Banca d'Italia.
3. Le societa' di gestione comunicano alla Consob le
designazioni effettuate dai partecipanti al mercato ai
sensi del comma 2. Tali comunicazioni sono effettuate alla
Banca d'Italia nel caso dei mercati all'ingrosso dei titoli
di Stato.
4. Il riconoscimento di cui al comma 2, lettera b), e'
effettuato, sentita la Banca d'Italia, nei casi di societa'
di gestione di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli
obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di
Stato, nonche' di societa' di gestione di mercati
regolamentati di strumenti previsti dall'art. 1, comma 2,
lettera d), e di strumenti finanziari derivati su titoli
pubblici, su tassi di interesse e su valute."
"Art. 70-ter (Accordi conclusi dalle societa' di
gestione dei mercati regolamentati con controparti centrali
o con societa' che gestiscono servizi di liquidazione). -
1. Le societa' di gestione dei mercati regolamentati
possono concludere accordi con le controparti centrali o
con le societa' che gestiscono servizi di liquidazione di
un altro Stato membro al fine di disporre la compensazione
o la liquidazione di alcune o tutte le operazioni concluse
dai partecipanti al mercato regolamentato.
2. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, puo'
opporsi agli accordi di cui al comma 1 qualora, tenuto
anche conto delle condizioni previste all'art. 70-bis,
comma 2, cio' si renda necessario per preservare l'ordinato
funzionamento del mercato regolamentato. A tale fine, la
Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, disciplina con
regolamento gli adempimenti informativi delle societa' di
gestione in occasione degli accordi di cui al comma 1.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati
dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, per i mercati
all'ingrosso dei titoli di Stato."
"Art. 72 (Disciplina delle insolvenze di mercato). - 1.
La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, disciplina con
regolamento l'insolvenza di mercato dei soggetti ammessi
alle negoziazioni nei mercati regolamentati e nei sistemi
multilaterali di negoziazione e dei partecipanti alle
controparti centrali, stabilendone i presupposti, l'ambito
di applicazione e le modalita' di accertamento e di
liquidazione. L'insolvenza di mercato e' dichiarata dalla
Consob, d'intesa con la Banca d'Italia.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1,
l'apertura, da parte dell'autorita' giudiziaria o
amministrativa competente, di una procedura di liquidazione
o di risanamento dei soggetti ammessi alle negoziazioni nei
mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di
negoziazione e dei partecipanti alle controparti centrali,
costituisce presupposto per la dichiarazione di insolvenza
di mercato. Ai fini del presente comma, si applicano le
definizioni di «procedura di risanamento» e «procedura di
liquidazione» previste dall'art. 1 del decreto legislativo
21 maggio 2004, n. 170.
3. Ai fini della dichiarazione di cui al comma 1,
l'autorita' giudiziaria o amministrativa competente
comunica immediatamente alla Consob e alla Banca d'Italia,
anche per via telematica, l'apertura della procedura di
liquidazione o di risanamento dei soggetti ammessi alle
negoziazioni nei mercati regolamentati e nei sistemi
multilaterali di negoziazione e dei partecipanti alle
controparti centrali.
4. La liquidazione delle insolvenze di mercato, inclusi
gli adempimenti previsti al comma 6, puo' essere effettuata
dalle societa' di gestione previste dall'art. 61, comma 1,
per i contratti stipulati nei mercati da esse gestiti,
dalle controparti centrali e dai gestori dei sistemi
previsti dall'art. 77-bis, rispettivamente per le
operazioni da essi garantite e per i contratti stipulati
nei sistemi da essi gestiti, e da altri soggetti,
conformemente alle disposizioni contenute nella disciplina
prevista dal comma 1. Le spese per la gestione della
liquidazione delle insolvenze di mercato sono poste a
carico dei soggetti che gestiscono i mercati o i sistemi
nei quali l'insolvente ha operato.
5. Ai fini della liquidazione delle insolvenze di
mercato, le societa' di gestione previste dall'art. 61,
comma 1, le controparti centrali, i gestori previsti
dall'art. 77-bis e gli altri soggetti possono prevedere
clausole di close-out netting per i contratti e per le
operazioni previsti al comma 4. Tali clausole sono valide e
hanno effetto in conformita' a quanto dalle stesse
previsto, anche in caso di apertura di una procedura di
risanamento o di una procedura di liquidazione nei
confronti dell'insolvente di mercato. Ai fini del presente
comma, si applicano le definizioni di «clausola di
close-out netting», «procedura di risanamento» e «procedura
di liquidazione» previste dall'art. 1 del decreto
legislativo 21 maggio 2004, n. 170, anche in assenza di
garanzie finanziarie.
6. La procedura di liquidazione dell'insolvenza di
mercato si conclude con il rilascio agli aventi diritto,
per i crediti residui, di un certificato di credito,
comprensivo delle spese sostenute dal creditore stesso, che
costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'insolvente
per gli effetti dell'art. 474 del codice di procedura
civile.
7. Alla liquidazione delle insolvenze di mercato si
applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni
di attuazione della direttiva 98/26/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998, relative al
carattere definitivo del regolamento nei sistemi di
pagamento e nei sistemi di regolamento titoli."
"Art. 77 (Vigilanza sui sistemi di garanzia dei
contratti e di liquidazione).- 1. La vigilanza sui sistemi
indicati negli articoli 68 e 69 e sui soggetti che li
gestiscono e' esercitata dalla Banca d'Italia, avendo
riguardo alla stabilita' e al contenimento del rischio
sistemico e dalla Consob, avendo riguardo alla trasparenza
e alla tutela degli investitori. A tale fine la Banca
d'Italia e la Consob possono richiedere ai gestori dei
sistemi e agli operatori la comunicazione anche periodica
di dati, notizie, atti e documenti in ordine alla
liquidazione e garanzia delle operazioni ed effettuare
ispezioni.
2. In caso di necessita' e urgenza, la Banca d'Italia
adotta, per le finalita' indicate al comma 1, i
provvedimenti necessari, anche sostituendosi alle societa'
di gestione dei servizi indicati nell'art. 69.
3. Ai gestori dei sistemi e dei servizi indicati negli
articoli 68 e 69 si applica l'art. 83."
"Art. 77-bis (Sistemi multilaterali di negoziazione).-
1. La Consob individua con proprio regolamento i requisiti
minimi di funzionamento dei sistemi multilaterali di
negoziazione, ivi inclusi gli obblighi dei loro gestori in
materia di:
a) processo di negoziazione e finalizzazione di
operazioni;
b) ammissione di strumenti finanziari;
c) informazioni fornite al pubblico e agli utenti;
d) accesso al sistema;
e) controllo dell'ottemperanza da parte degli utenti
delle regole del sistema.
2. La Consob:
a) puo' chiedere ai soggetti che gestiscono un sistema
multilaterale di negoziazione l'esclusione o la sospensione
degli strumenti finanziari dalle negoziazioni sul sistema
multilaterale di negoziazione;
b) puo' chiedere ai soggetti che gestiscono un sistema
multilaterale di negoziazione tutte le informazioni che
ritenga utili per i fini di cui alla lettera a);
c) vigila, al momento dell'autorizzazione e in via
continuativa, che le regole e le procedure adottate dai
sistemi multilaterali di negoziazione siano conformi alle
disposizioni comunitarie.
3. Salvo quando cio' possa causare danni agli interessi
degli investitori o all'ordinato funzionamento del mercato,
la Consob richiede la sospensione o l'esclusione di uno
strumento finanziario dalle negoziazioni in un sistema
multilaterale di negoziazione nei casi in cui tale
strumento finanziario sia ammesso alle negoziazioni in un
mercato regolamentato e sia stato oggetto di provvedimento
di sospensione o esclusione da parte di autorita'
competenti di altri Stati membri.
4. Agli accordi conclusi dai soggetti che gestiscono un
sistema multilaterale di negoziazione con le controparti
centrali o con le societa' che gestiscono servizi di
liquidazione si applica l'art. 70-ter commi 1 e 2.
5. Agli operatori ammessi alle negoziazioni in un
sistema multilaterale di negoziazione, diversi dai soggetti
abilitati, si applicano gli articoli 8, comma 1, e 10,
comma 1.
6. Il provvedimento previsto dal comma 1 e' adottato
dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, quando riguarda i
sistemi all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e
pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonche' di titoli
normalmente negoziati sul mercato monetario e di strumenti
finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di
interesse e su valute, e dal Ministero dell'economia e
delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob,
quando riguarda sistemi all'ingrosso di titoli di Stato.
Per questi ultimi le attivita' di cui ai commi 2 e 3 sono
svolte dalla Banca d'Italia, sentita la Consob."
"Art. 166 (Abusivismo). - 1. E' punito con la
reclusione da uno a otto anni e con la multa da euro 4.130
a euro 10.329 chiunque, senza esservi abilitato ai sensi
del presente decreto:
a) svolge servizi o attivita' di investimento o di
gestione collettiva del risparmio;
b) offre in Italia quote o azioni di OICR;
c) offre fuori sede, ovvero promuove o colloca mediante
tecniche di comunicazione a distanza, strumenti finanziari
o servizi o attivita' di investimento.
2. Con la stessa pena e' punito chiunque esercita
l'attivita' di promotore finanziario senza essere iscritto
nell'albo indicato dall'art. 31.
2-bis. Con la stessa pena e' punito chiunque esercita
l'attivita' di controparte centrale di cui al Regolamento
(UE) n. 648 del 4 luglio 2012, senza aver ottenuto la
preventiva autorizzazione ivi prevista.
3. Se vi e' fondato sospetto che una societa' svolga
servizi o attivita' di investimento o il servizio di
gestione collettiva del risparmio ovvero l'attivita' di cui
al precedente comma 2-bis senza esservi abilitata ai sensi
del presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob
denunziano i fatti al pubblico ministero ai fini
dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 2409 del
codice civile ovvero possono richiedere al tribunale
l'adozione dei medesimi provvedimenti. Le spese per
l'ispezione sono a carico della societa'."
"Art. 190 (Altre sanzioni amministrative pecuniarie in
tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e della
gestione accentrata di strumenti finanziari). - 1. I
soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di
direzione e i dipendenti di societa' o enti abilitati, i
quali non osservano le disposizioni previste dagli articoli
6; 7, commi 2 e 3; 8, comma 1; 9; 10; 12; 13, comma 2; 21;
22; 24, comma 1; 25; 25-bis, commi 1 e 2; 27, commi 3 e 4;
28, comma 3; 30, commi 3, 4 e 5; 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7;
32, comma 2; 33, comma 4; 36, commi 2, 3, 4, 6 e 7; 37; 38,
commi 3 e 4; 39, commi 1 e 2; 40, comma 1; 41, commi 2 e 3;
41-bis; 42, commi 1, 3, 4, 6, 7 e 8; 43, commi 7 e 8; 50;
50-bis, commi 2, 4 e 5; 50-ter, comma 4; 50-quater, comma
4; 65; 79-bis; 187-nonies, ovvero le disposizioni generali
o particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla Consob
in base ai medesimi articoli, sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro
duecentocinquantamila. La stessa sanzione si applica nel
caso di violazione dell'art. 18, commi 1 e 2, e dell'art.
33, comma 1, ovvero in caso di esercizio dell'attivita' di
consulente finanziario, di promotore finanziario o di
gestore di portali in assenza dell'iscrizione negli albi o
nel registro di cui, rispettivamente, agli articoli 18-bis,
31 e 50-quinquies.
2. La stessa sanzione si applica:
a) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione
o di direzione e ai dipendenti delle societa' di gestione
del mercato, nel caso di inosservanza delle disposizioni
previste dal capo I del titolo I della parte III e di
quelle emanate in base ad esse;
b) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione
o di direzione e ai dipendenti delle societa' di gestione
accentrata, nel caso di inosservanza delle disposizioni
previste dal titolo II della parte III e di quelle emanate
in base ad esse;
b-bis) ai soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione o di direzione degli intermediari indicati
nell'art. 79-quater per inosservanza delle disposizioni di
cui all'art. 83-novies, comma 1, lettere c), d), e) ed f),
83-duodecies, e di quelle emanate in base ad esse;
c) agli organizzatori e agli operatori dei sistemi di
scambi di fondi interbancari, ai soggetti che gestiscono
sistemi multilaterali di negoziazione ed agli
internalizzatori sistematici, nel caso di inosservanza
delle disposizioni previste dai capi II e II-bis del titolo
I della parte III e di quelle emanate in base ad esse;
d) ai soggetti che gestiscono sistemi indicati negli
articoli 68 e 69, comma 2, o che svolgono funzioni di
amministrazione o di direzione della societa' indicata
nell'art. 69, comma 1, nel caso di inosservanza delle
disposizioni previste dagli articoli 68, 69, 70-bis e 77,
comma 1, e di quelle applicative delle medesime;
d-bis) ai soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle
imprese di assicurazione, nel caso in cui non osservino le
disposizioni previste dall'art. 25-bis, commi 1 e 2, e
quelle emanate in base ad esse;
d-ter) agli operatori ammessi alle negoziazioni nei
mercati regolamentati in caso di inosservanza delle
disposizioni previste dall'art. 25, comma 3.
d-quater) ai membri dell'organismo dei consulenti
finanziari in caso di inosservanza delle disposizioni
previste dall'art. 18-bis e di quelle emanate in base ad
esso;
d-quinquies) ai membri dell'organismo dei promotori
finanziari in caso di inosservanza delle disposizioni
previste dall'art. 31 e di quelle emanate in base ad esso;
d-sexies) ai soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione degli emittenti azioni in caso di
inosservanza di quanto previsto dall'art. 83-undecies,
comma 1 .
3. Le sanzioni previste dai commi 1 e 2 si applicano
anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo nelle
societa' o negli enti ivi indicati, i quali abbiano violato
le disposizioni indicate nei medesimi commi o non abbiano
vigilato, in conformita' dei doveri inerenti al loro
ufficio, affinche' le disposizioni stesse non fossero da
altri violate. La stessa sanzione si applica nel caso di
violazione delle disposizioni previste dall'art. 8, commi
da 2 a 6.
3-bis. I soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione o controllo nei soggetti
abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste
dall'art. 6, comma 2-bis, ovvero le disposizioni generali o
particolari emanate in base al medesimo comma dalla Banca
d'Italia, sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da cinquantamila euro a cinquecentomila euro.
4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
presente articolo non si applica l'art. 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689.".
- Il testo dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981,
n. 689 (Modifiche al sistema penale), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O., cosi'
recita:
"Art. 16 (Pagamento in misura ridotta).- E' ammesso il
pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza
parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito il
minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo
importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine
di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se
questa non vi e' stata, dalla notificazione degli estremi
della violazione.
Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze
comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale,
all'interno del limite edittale minimo e massimo della
sanzione prevista, puo' stabilire un diverso importo del
pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni
del primo comma.
Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei
casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore
della presente legge non consentivano l'oblazione.".
- Il testo dell'art. 190 del citato decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, cosi' recita:
"Art. 190 (Altre sanzioni amministrative pecuniarie in
tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e della
gestione accentrata di strumenti finanziari). - 1. I
soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di
direzione e i dipendenti di societa' o enti abilitati, i
quali non osservano le disposizioni previste dagli articoli
6; 7, commi 2 e 3; 8, comma 1; 9; 10; 12; 13, comma 2; 21;
22; 24, comma 1; 25; 25-bis, commi 1 e 2; 27, commi 3 e 4;
28, comma 3; 30, commi 3, 4 e 5; 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7;
32, comma 2; 33, comma 4; 36, commi 2, 3, 4, 6 e 7; 37; 38,
commi 3 e 4; 39, commi 1 e 2; 40, comma 1; 41, commi 2 e 3;
41-bis; 42, commi 1, 3, 4, 6, 7 e 8; 43, commi 7 e 8; 50;
50-bis, commi 2, 4 e 5; 50-ter, comma 4; 50-quater, comma
4; 65; 79-bis; 187-nonies, ovvero le disposizioni generali
o particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla Consob
in base ai medesimi articoli, sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro
duecentocinquantamila. La stessa sanzione si applica nel
caso di violazione dell'art. 18, commi 1 e 2, e dell'art.
33, comma 1, ovvero in caso di esercizio dell'attivita' di
consulente finanziario, di promotore finanziario o di
gestore di portali in assenza dell'iscrizione negli albi o
nel registro di cui, rispettivamente, agli articoli 18-bis,
31 e 50-quinquies.
2. La stessa sanzione si applica:
a) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione
o di direzione e ai dipendenti delle societa' di gestione
del mercato, nel caso di inosservanza delle disposizioni
previste dal capo I del titolo I della parte III e di
quelle emanate in base ad esse;
b) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione
o di direzione e ai dipendenti delle societa' di gestione
accentrata, nel caso di inosservanza delle disposizioni
previste dal titolo II della parte III e di quelle emanate
in base ad esse;
b-bis) ai soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione o di direzione degli intermediari indicati
nell'art. 79-quater per inosservanza delle disposizioni di
cui all'art. 83-novies, comma 1, lettere c), d), e) ed f),
83-duodecies, e di quelle emanate in base ad esse;
c) agli organizzatori e agli operatori dei sistemi di
scambi di fondi interbancari, ai soggetti che gestiscono
sistemi multilaterali di negoziazione ed agli
internalizzatori sistematici, nel caso di inosservanza
delle disposizioni previste dai capi II e II-bis del titolo
I della parte III e di quelle emanate in base ad esse;
d) ai soggetti che gestiscono sistemi indicati negli
articoli 68, 69, comma 2, e 70 o che svolgono funzioni di
amministrazione o di direzione della societa' indicata
nell'art. 69, comma 1, nel caso di inosservanza delle
disposizioni previste dagli articoli 68, 69, 70, 70- bis e
77, comma 1, e di quelle applicative delle medesime;
d-bis) ai soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle
imprese di assicurazione, nel caso in cui non osservino le
disposizioni previste dall'art. 25-bis, commi 1 e 2, e
quelle emanate in base ad esse;
d-ter) agli operatori ammessi alle negoziazioni nei
mercati regolamentati in caso di inosservanza delle
disposizioni previste dall'art. 25, comma 3.
d-quater) ai membri dell'organismo dei consulenti
finanziari in caso di inosservanza delle disposizioni
previste dall'art. 18-bis e di quelle emanate in base ad
esso;
d-quinquies) ai membri dell'organismo dei promotori
finanziari in caso di inosservanza delle disposizioni
previste dall'art. 31 e di quelle emanate in base ad esso;
d-sexies) ai soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione degli emittenti azioni in caso di
inosservanza di quanto previsto dall'art. 83-undecies,
comma 1.
3. Le sanzioni previste dai commi 1 e 2 si applicano
anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo nelle
societa' o negli enti ivi indicati, i quali abbiano violato
le disposizioni indicate nei medesimi commi o non abbiano
vigilato, in conformita' dei doveri inerenti al loro
ufficio, affinche' le disposizioni stesse non fossero da
altri violate. La stessa sanzione si applica nel caso di
violazione delle disposizioni previste dall'art. 8, commi
da 2 a 6.
3-bis. I soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione o controllo nei soggetti
abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste
dall'art. 6, comma 2-bis, ovvero le disposizioni generali o
particolari emanate in base al medesimo comma dalla Banca
d'Italia, sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da cinquantamila euro a cinquecentomila euro.
4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
presente articolo non si applica l'art. 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689.".
 
Art. 34

Clausola di invarianza finanziaria

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 13, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 agosto 2013

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei ministri

Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone