Gazzetta n. 195 del 21 agosto 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
COMUNICATO |
Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Torgiano». |
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Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Reg. (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010; Esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio Tutela dei Vini di Torgiano, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Torgiano», nel rispetto della procedura di cui all'art. 10 del citato D.M. 7 novembre 2012; Visto il parere favorevole della Regione Umbria sulla citata proposta di modifica del disciplinare di produzione; Acquisito il parere favorevole del Comitato Nazionale vini DOP ed IGP, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 61/2010, espresso nella riunione del 23 luglio 2013 sulla predetta proposta di modifica del disciplinare di produzione; Provvede, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato D.M. 7 novembre 2012, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Torgiano»; Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ufficio PQA IV - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della predetta proposta.
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| Allegato
Annesso Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di origine controllata «Torgiano».
L'art. 2, primo comma, primo capoverso, del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Torgiano», da ultimo modificato con D.M. 30 novembre 2011, pubblicato nella G.U. n. 295 del 20 dicembre 2011, e' sostituito dal seguente testo: «Bianco di Torgiano Trebbiano Toscano: dal 20% al 70%. Altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione dell'Umbria fino ad un massimo del 80%, iscritti nel Registro Nazionale delle varieta' di vite per le uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare.».
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