Gazzetta n. 195 del 21 agosto 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 22 luglio 2013
Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale in medicina veterinaria - anno accademico 2013/2014.


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121 «Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e, in particolare l'art. 1, comma 5;
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera a);
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007 con il quale sono state determinate le classi delle lauree magistrali;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario»;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e, in particolare l'art. 39, comma 5, come sostituito dall'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in materia di immigrazione»;
Viste le disposizioni interministeriali in data 18 maggio 2011 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2011-2014, aggiornate per l'anno accademico 2013/2014;
Visto il contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno accademico 2013-2014 riferito alle predette disposizioni;
Visto il decreto ministeriale n. 449 del 12 giugno 2013 concernente «Modalita' e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale per l'anno accademico 2013/2014»;
Vista la rilevazione relativa al fabbisogno professionale di medici veterinari per l'anno accademico 2013-2014 che il Ministero della salute ha effettuato ai sensi dell'art. 6-ter del decreto legislativo n. 502/1992, trasmessa dallo stesso Ministero in data 24 aprile 2013 alla conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome in vista dell'accordo formale;
Tenuto conto che al riguardo la conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome non ha reso il previsto accordo formale;
Considerata tuttavia la necessita' di emanare il presente decreto per consentire la pubblicazione del bando di concorso da parte degli Atenei nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 264/1999;
Visto il potenziale formativo cosi' come deliberato dagli Atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b), c) della richiamata legge n. 264;
Considerato che il fabbisogno professionale definito dal Ministero della salute risulta di gran lunga inferiore all'offerta formativa deliberata dagli Atenei;
Valutata la necessita' di contemperare quanto piu' possibile l'offerta formativa delle universita' con il fabbisogno professionale;
Visto il parere espresso in data 19 aprile 2013 dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca;
Tenuto conto dell'istruttoria compiuta secondo gli elementi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) della legge n. 264/1999;
Considerato che dalla predetta istruttoria e' emersa la rilevanza della certificazione per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria da parte dell'European Association of Establishments of Veterinary Education (EAEVE);
Ritenuto di non procedere per l'anno accademico 2013-2014 ad alcun successivo ampliamento dei posti attribuiti con il presente decreto, al fine di assicurare l'adeguato inizio delle attivita' didattiche dei corsi di laurea;
Considerato, peraltro, l'obiettivo di pervenire alla razionalizzazione delle sedi, cosi' come previsto dall'art. 3, commi 1 e 6 della legge n. 240/2010 citata in premesse;
Ritenuto in tale ottica di procedere alla programmazione del corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria per l'anno accademico 2013-2014, confermando la programmazione definita per l'anno accademico 2012-2013, a meno che la stessa non risulti deliberata dagli organi accademici in misura inferiore e operando una riduzione sulla medesima offerta per le sedi che abbiano un rapporto tra veterinari e popolazione superiore alla media di riferimento ovvero che non siano in possesso di una valida certificazione rilasciata dal predetto Organismo europeo;
Ritenuto altresi' di non applicare alcuna variazione ai corsi con una numerosita' inferiore alle quaranta unita'.
Ritenuto di disporre la ripartizione dei posti tra le universita';

Decreta:

Art. 1

1. Per l'anno accademico 2013-2014 i posti per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria, destinati agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 sono determinati a livello nazionale in n. 832, e sono ripartiti fra le universita' secondo la tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Agli studenti stranieri residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni interministeriali in data 18 maggio 2011 citate in premessa.
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Art. 2

1. Ciascuna universita' dispone l'ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, in base alla graduatoria di merito unica nazionale nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.
2. Ciascuna universita' dispone l'ammissione degli studenti non comunitari residenti all'estero, in base ad apposita graduatoria di merito nel limite del contingente ad essi riservato.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 luglio 2013

Il Ministro: Carrozza
 
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