IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, recante «Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli occupazionali, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale»; Visto il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, recante «Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio delle imprese di interesse strategico nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 giugno 2013, n. 61; Visto l'art. 1, comma 1 del citato decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, a norma del quale «... il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, puo' deliberare il commissariamento straordinario dell'impresa, esercitata anche in forma di societa', che gestisca almeno uno stabilimento di interesse strategico nazionale ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, la cui attivita' produttiva abbia comportato e comporti pericoli gravi e rilevanti per l'integrita' dell'ambiente e della salute a causa della inosservanza, rilevata dalle Autorita' competenti, dell'autorizzazione integrata ambientale, di seguito anche "a.i.a.". Il commissario e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro sette giorni dalla delibera del Consiglio dei Ministri e si avvale di un sub commissario nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con gli stessi procedimenti si provvede all'eventuale sostituzione o revoca del commissario e del sub commissario»; Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, a norma del quale «Il commissariamento di cui al comma 1 ha durata di 12 mesi eventualmente prorogabili di 12 mesi fino ad un massimo di 36. La prosecuzione dell'attivita' produttiva durante il commissariamento e' funzionale alla conservazione della continuita' aziendale ed alla destinazione prioritaria delle risorse aziendali alla copertura dei costi necessari per gli interventi conseguenti alle situazioni di cui al comma 1; Visto l'art. 1, comma 13 del citato decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, che dispone «Il compenso omnicomprensivo del commissario straordinario e' determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 23-bis, comma 5-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, o, se dipendenti pubblici, dall'art. 23-ter, comma 1, del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il compenso del sub commissario e' determinato nella misura del 50 per cento di quella fissata per il commissario. Se dipendenti pubblici, il commissario e il sub commissario sono collocati in aspettativa senza assegni. Il compenso dei componenti del comitato e' determinato nella misura del 15 per cento di quella fissata per il commissario. Tutti i trattamenti economici sono per intero a carico dell'impresa»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 giugno 2013 con il quale il dott. Enrico Bondi e' stato nominato Commissario straordinario per la societa' per azioni ILVA; Visto l'art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140, che prevede che il Ministero si avvale, di regola, per i compiti e le attivita' tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) di cui all'art. 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Ritenuto di dover procedere alla nomina del sub-commissario; Considerato che il Professore Edoardo Ronchi, nato a Treviglio (Bergamo) il 31 maggio 1950, e' in possesso di capacita' adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate;
Decreta:
Art. 1
1. Il Professore Edoardo Ronchi e' nominato sub commissario per la societa' per azioni ILVA. 2. Il sub commissario resta in carica per un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge 4 giugno 2013, n. 61. 3. Ai sensi dell'art. 1, comma 13, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, con successivo decreto sara' determinato il compenso omnicomprensivo spettante al sub commissario. 4. Il sub commissario puo' avvalersi, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite, del supporto tecnico e operativo dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nonche' delle competenti Direzioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di societa' specializzate a totale capitale pubblico e delle societa' di scopo di societa' a capitale pubblico, senza costi per il sub commissario e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 5. Il sub commissario, nell'ambito delle sue funzioni, supporta il commissario straordinario ai fini del piano di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, e a tal fine partecipa all'istruttoria e acquisisce le proposte del Comitato di cui al citato art. 1, comma 5, prima della trasmissione del piano al Ministro. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 giugno 2013
Il Ministro: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2013 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 8, foglio n. 155
|