Gazzetta n. 199 del 26 agosto 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 23 aprile 2013
Approvazione dell'elenco integrativo dei prezzi unitari massimi di produzioni agricole, zootecniche per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2013.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, concernente la normativa del Fondo di solidarieta' nazionale che prevede interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da calamita' naturali e da eventi climatici avversi, ed in particolare il capo I, che disciplina gli aiuti sulla spesa per il pagamento dei premi assicurativi;
Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01);
Visto il regolamento (CE) n.1857/2006, della Commissione del 15 dicembre 2006, che reca, tra l'altro, disposizioni per la concessione di aiuti di Stato senza l'obbligo di notifica, ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, lettera c) e dell'art. 88, paragrafo 3 del trattato;
Visto l'art. 68, del regolamento (CE) n. 73/2009, del Consiglio del 19 gennaio 2009, che prevede, tra l'altro, l'erogazione di un contributo pubblico sulla spesa assicurativa per la copertura dei rischi di perdite economiche causate da avversita' atmosferiche sui raccolti, da epizoozie negli allevamenti zootecnici, da malattie delle piante e da infestazioni parassitarie sulle produzioni vegetali, che producono perdite superiori al 30 per cento delle produzione media annua;
Visto l'art. 11 del decreto 29 luglio 2009, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di attivazione della misura comunitaria di cui all'art. 68 del regolamento (CE) n. 73/2009, per la copertura assicurativa dei rischi agricoli, secondo le procedure previste dal decreto legislativo n. 102/2004 e successive modifiche;
Visto il piano nazionale di sostegno dell'OCM vino trasmesso alla commissione europea, in attuazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 e successive modifiche e, in particolare, la previsione della misura relativa all'assicurazione del raccolto di uva da vino;
Visto il decreto 20 aprile 2011, n. 8809, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2011, registro n. 3, foglio n. 280 ed il successivo decreto 13 dicembre 2011, n. 26.540, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2012, registro n. 1, foglio n. 277, con i quali sono stati adeguati i termini, le modalita' e le procedure per la concessione dei contributi pubblici sui premi assicurativi delle polizze agevolate alla luce dell'introduzione dei nuovi canali di finanziamento comunitari;
Visto il piano assicurativo 2013, approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 gennaio 2013, n. 1.934, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 2, foglio n. 224;
Visto l'art. 127, della legge n. 388/2000, che al comma 3, prevede la individuazione dei valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate, sulla base dei prezzi di mercato alla produzione, rilevati dall'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare);
Visto il decreto 1° febbraio 2013, n. 1.950, registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2013, registro n. 3, foglio n. 112, con il quale sono stati stabiliti i prezzi unitari massimi delle produzioni vegetali e animali, delle strutture aziendali, dei costi per lo smaltimento delle carcasse animali, per la copertura dei mancati redditi per il periodo di fermo degli allevamenti animali colpiti da epizoozie e del valore di riferimento del costo di macellazione in azienda di bovini non deambulanti, applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2013;
Viste le richieste dei prezzi pervenute da parte degli Organismi collettivi di difesa, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto 1° febbraio 2013 soprarichiamato;
Viste le valutazioni e le determinazioni dell'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare);
Considerato che, per un refuso di stampa nell'elenco prezzi allegato al decreto 1° febbraio 2013 soprarichiamato, i prodotti uva da vino IGT nera ed IGT bianca per la provincia di Piacenza risultano avere la specifica prodotto invertita;
Ritenuto di adottare, per le produzioni vegetali e per la copertura dei mancati redditi per il periodo di fermo degli allevamenti di bovine da latte destinato alla produzione di parmigiano reggiano colpiti da epizoozie, ad integrazione del precedente decreto 1° febbraio 2013, i prezzi unitari massimi comunicati da ISMEA e di provvedere alla correzione del refuso di stampa soprarichiamato;

Decreta:

Art. 1

1. In conformita' a quanto indicato nelle premesse, sono stabiliti, nell'elenco allegato, gli ulteriori prezzi unitari massimi 2013 per la determinazione dei valori delle produzioni agricole e per la copertura dei mancati redditi per il periodo di fermo degli allevamenti di bovine da latte destinato alla produzione di parmigiano reggiano, colpiti da epizoozie.
2. I valori riportati nell'elenco allegato, codificati per area, per prodotto o gruppo di prodotti della medesima specie botanica o gruppo varietale delle produzioni vegetali, devono essere considerati prezzi massimi, nell'ambito dei quali, in sede di stipula delle polizze, le parti contraenti possono convenire di applicare anche prezzi inferiori, in base alle caratteristiche qualitative e alle condizioni locali di mercato.
3. Per le produzioni biologiche, il prezzo stabilito per il corrispondente prodotto ottenuto con le tecniche agronomiche ordinarie, a conclusione del periodo di conversione, puo' essere maggiorato fino al 20 per cento. In tale caso, al certificato di polizza deve essere allegato l'attestato dell'organismo di controllo preposto, per le successive verifiche della regione territorialmente competente, e sul certificato stesso deve essere riportata la dicitura «produzione biologica».
4. I prezzi massimi riferiti al metro quadrato per i prodotti florovivaistici, riportati nell'allegato, rappresentano il valore massimo annuale assicurabile per unita' di superficie, tenendo conto della successione dei cicli colturali delle specie riportate nella colonna «specifica prodotto».
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 aprile 2013

Il Ministro: Catania

Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2013 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 7, foglio n. 226
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico


 
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