Gazzetta n. 199 del 26 agosto 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 6 agosto 2013
Modifiche al decreto 17 aprile 2013, in materia di scadenza di validita' della qualificazione professionale di tipo CQC posseduta dai conducenti, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e successive modificazioni.


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per i trasporti la navigazione ed i sistemi informativi e statistici

Vista la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, concernente la qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri;
Visto il Capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, come modificato dal decreto legislativo 22 dicembre 2008, n. 214, che ha recepito la direttiva 2003/59/CE;
Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, recante "Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 18 aprile 2011, n. 59 e 21 novembre 2005, n. 286, nonche' attuazione della direttiva 2011/94/UE recante modifiche della direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida", ed in particolare il Cappo II che reca modifiche al predetto decreto legislativo n. 286 del 2005;
Visto il proprio decreto 17 aprile 2013, recante "Disposizioni in materia di rilascio del documento comprovante la qualificazione per l'esercizio dell'attivita' professionale di autotrasporto di persone e cose, denominata qualificazione CQC", pubblicato nella G.U. 3 maggio 2013 n. 102, ed in particolare l'articolo 3, comma 2 che, tra l'altro, stabilisce che la qualificazione CQC, rilasciata ai titolari di diritti acquisiti ai sensi dell'articolo 17 del piu' volte citato decreto legislativo n. 286 del 2005, e' valida fino al 9 settembre 2013 per il trasporto di persone e al 9 settembre 2014 per quello di cose;
Vista la "Relazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni", di cui al documento prot. COM (2010) 385 final del 12 luglio 2012, dalla quale risulta che Belgio, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi e Svezia e, per talune ipotesi specifiche, anche Portogallo, Spagna e Norvegia, si sono avvalsi della possibilita' di fissare il termine per il completamento della prima fase di formazione periodica dei conducenti a cui sono riconosciuti diritti acquisiti ai sensi dell'articolo 4, della Direttiva 2003/59/CE, alla data rispettivamente del 2015 per i titolari di patente di categoria D o DE, e 2016 per quelli di patente di categoria C o CE, giusto accordo raggiunto nel corso della riunione del Comitato patenti del 27 maggio 2009 e comunicato ai membri del Comitato con nota dei Servizi della Commissione prot. n. E3/AC/mv (2008) 58675 del 1° luglio 2009;
Ritenuto opportuno riconoscere anche ai conducenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, la possibilita' di usufruire di tale maggior termine, in luogo di quello piu' ristretto previsto dal suddetto articolo 3, comma 2, del DD 17 aprile 2013, al fine di non gravare l'autotrasporto nazionale di costi di formazione non sostenuti dagli altri Stati membri e mantenere, sotto tale profilo, pari condizioni di concorrenza;
Ritenuto quindi necessario rideterminare la data di scadenza della validita' della qualificazione professionale di tipo CQC posseduta dai soggetti titolari dei predetti diritti acquisiti;

Decreta:

Art. 1

Modifiche all'articolo 3, comma 2, del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi
e statistici del 17 aprile 2013

1. All'articolo 3 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 17 aprile 2013, il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
«2. Non puo' piu' essere richiesto il documento comprovante la qualificazione CQC, ai sensi del comma 1, oltre le date del 9 settembre 2013 per il trasporto di persone e al 9 settembre 2014 per quello di cose.
3. La qualificazione CQC, rilasciata ai sensi del presente articolo, e' valida fino al 9 settembre 2015 per il trasporto di persone e al 9 settembre 2016 per quello di cose».
 
Art. 2
Disposizioni transitorie

1. Al fine di assicurare parita' di trattamento tra tutti i conducenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 17 aprile 2013, come inserito dall'articolo 1 del presente decreto, si applicano anche ai conducenti che hanno gia' frequentato corsi di formazione periodica o che a cio' provvedono dopo l'entrata in vigore del presente decreto. Conseguentemente i predetti corsi sono da considerarsi utili a rinnovare la validita' carta di qualificazione del conducente posseduta fino al 9 settembre 2020, se per il trasporto di persone, e fino al 9 settembre 2021, se per il trasporto di cose.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 6 agosto 2013

Il capo del dipartimento: Fumero
 
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