Gazzetta n. 203 del 30 agosto 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
COMUNICATO |
Proposta di riconoscimento del Sistema di qualita' nazionale zootecnia «Vitellone e/o Scottona ai cereali». |
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Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento del Sistema di Qualita' Nazionale Zootecnia «Vitellone e/o Scottona ai Cereali» ai sensi del DM 4 marzo 2011, presentata dalla Associazione per i Sistemi di Qualita' Superiore per la Zootecnia Bovina da Carne - Piazza di Spagna n. 35 - 00187 Roma, acquisito il parere della Commissione SQN, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo allegato. Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualita' agroalimentare e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare - PQA III - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte della Commissione SQN, prima del riconoscimento del Sistema di Qualita' Nazionale Zootecnia «Vitellone e/o Scottona ai Cereali». Allegato: Scheda 6 - disciplinare di produzione.
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| Allegato Linee guida per la redazione dei disciplinari di produzione per i prodotti zootecnici afferenti al sistema di qualita' nazionale zootecnia
Allegato all'istanza riconoscimento disciplinare di produzione del «Vitellone» e/o della «Scottona» «ai cereali» (Revisione 24 giugno 2013)
Scheda 6 - Disciplinare di produzione «Vitellone e/o Scottona ai cereali» Premessa. Il Disciplinare di produzione del vitellone ai cereali definisce un processo produttivo nell'ambito di un Sistema di qualita' nazionale zootecnia (SQN) per le carni bovine contrassegnate dalla denominazione "vitellone/scottona ai cereali" in conformita' alle prescrizioni del decreto ministeriale 4 marzo 2011. Tale sistema permette di garantire un processo produttivo e un sistema di rintracciabilita' delle carni lungo la filiera (da allevamento, a punti vendita) e la verifica della veridicita' delle informazioni relative all'animale, alle fasi di macellazione e di lavorazione tramite le quali sono ottenute le carni. Il presente disciplinare propone un processo produttivo per ottenere carne bovina con caratteristiche qualitative che permettono al consumatore di differenziarle al momento dell'acquisto. Dette carni assicurano livelli di tenerezza, succosita' e colore che sono particolarmente richieste da una fascia di consumatori italiani, cosi' come attestato da numerosi studi scientifici. La specificita' della carne del bovino adulto ai "cereali" e' infatti data dall'utilizzo di bovini maschi e femmine appartenenti esclusivamente a razze da carne o a duplice attitudine o relativi incroci, macellati ad un eta' compresa tra 12 e 22 mesi, allevati negli ultimi mesi di accrescimento e finissaggio con la tecnica tradizionale dell'allevamento protetto e alimentazione basata prevalentemente sui cereali ad elevato contenuto energetico. Il presente disciplinare si applica durante il periodo di accrescimento-finissaggio di bovini maschi e femmine allevati per la produzione di carne, fino alla macellazione. Include, inoltre, alcuni requisiti e specifiche riguardanti fasi di produzione ed attivita' svolte da altri operatori della filiera (macellazione, lavorazione delle carni ed etichettatura). 1. Definizioni e abbreviazioni Parte di provvedimento in formato grafico
2. Tipologie e tecniche di conduzione d'allevamento Le condizioni minime del processo produttivo che bisogna garantire per certificare "vitellone/scottona ai cereali" sono di seguito riassunte: 2.a - gli animali ammessi sono maschi e femmine della specie "Bos Taurus", appartenenti esclusivamente a razze classificate da carne, a doppia attitudine e incroci fra tali razze; 2.b - allevamento in ambiente protetto, di tipo stallino, a stabulazione libera in box multipli; 2.c - periodo minimo di permanenza dei bovini in allevamenti aderenti al disciplinare SQN di 5 mesi per i bovini maschi, 4 mesi per le femmine, comprendenti la fase di accrescimento e finissaggio ; 2.d - eta' alla macellazione compresa fra i 12 e 22 mesi; 2.e - sono esclusi, dall'SQN, i bovini sottoposti a trattamenti terapeutici con corticosteroidi, durante il periodo di applicazione del disciplinare 2.f - negli allevamenti, aderenti all'SQN, le procedure riguardanti le tecniche di allevamento e l'alimentazione devono interessare indistintamente tutti i bovini presenti in azienda e non solo quelli destinati all'SQN. In particolare, non possono essere presenti, in una stessa struttura/stalla, animali allevati e alimentati in conformita' al presente disciplinare e animali allevati e alimentati in modo convenzionale. 2.g - nelle aziende dotate di strutture indipendenti, e' possibile suddividere l'azienda medesima sulla base delle distinte procedure di allevamento (es. convenzionale / SQNZ). In quest'ultimo caso, le stalle e le relative pertinenze, nonche' le attrezzature utilizzate (es. carro UNIFEED) devono essere ben delimitate e preventivamente individuate con apposita procedura che consenta di non mescolare l'alimentazione destinata all'allevamento SQNZ. 3. Tecniche di alimentazione 3.a - L'azienda di allevamento deve predisporre e tenere aggiornati i piani di razionamento alimentare che devono tenere conto delle esigenze nutrizionali dei bovini nelle diverse fasi di sviluppo; in particolare, devono essere definite delle razioni alimentari differenziate fra la fase di accrescimento e quella di finissaggio. 3.b - La razione alimentare deve essere preparata secondo la tecnica dell'UNIFEED e deve avere le seguenti caratteristiche: 3.b.1 - razione giornaliera contenente cereali e foraggi da cereali in quantita' ? 60% sulla sostanza secca; 3.b.2 - La percentuale di fibra della razione deve essere tale da garantire un valore di NDF ? 25% della sostanza secca, oppure il 40% delle particelle della razione deve avere una dimensione superiore ai 2 mm.; 3.b.3 - La razione deve contenere una quota d'insilato di pianta intera di mais non superiore a 12 kg. sul tal quale nella fase di accrescimento. 3.b.4 - negli ultimi 60 giorni la quota di amido deve essere incrementata secondo le norme di finissaggio e/o la quota d'insilato deve diminuire almeno del 25% sul massimo consentito di kg. 12. 3.b.5 - la razione alimentare deve essere priva di grassi animali aggiunti e costituita esclusivamente dai seguenti prodotti di origine vegetale: cereali e derivati; leguminose; oleaginose; bietole e derivati; foraggi freschi (cereali da foraggio, erba medica, trifoglio, erba da prati naturali e artificiali); foraggi essiccati; insilati di piante intere (cereali e insilati d'erba); grassi vegetali; mangimi completi e complementari, costituiti dalle materie prime sopra elencate 3.b.6 - E' consentito l'uso di integratori vitaminico-minerali e di additivi autorizzati per l'alimentazione animale. 3.c - L'azienda di allevamento deve rifornirsi di alimenti zootecnici presso fornitori in possesso delle dichiarazioni di conformita' ai requisiti di qualita', composizione ed assenza di contaminazioni, ed in particolare per quanto riguarda il requisito "assenza di grassi animali". In mancanza del requisito di certificazione del prodotto da parte del mangimificio, l'organizzazione aderente al disciplinare SQN, potra' sopperire con proprie visite ed analisi semestrali. 3.d - Gli alimenti zootecnici devono essere identificati e conservati in modo idoneo, e tenuti fisicamente separati da altri alimenti non consentiti dal presente disciplinare e destinati ad altre specie animali allevate in azienda. 4. La scelta degli animali 4.a - I bovini ammessi al presente disciplinare devono appartenere esclusivamente a razze da carne o a duplice attitudine o risultare da incroci tra razze da carne e razze a duplice attitudine. 4.b - La carne ammessa al circuito SQN deve provenire esclusivamente da carcasse che hanno le seguenti caratteristiche: Parte di provvedimento in formato grafico
5. Strutture e impianti 5.a - Le strutture di stabulazione devono essere costruite con materiali adeguati e secondo gli standard e le esigenze della specie allevata e devono assicurare condizioni ambientali di temperatura, circolazione dell'aria, umidita' relativa dell'aria e concentrazione di gas e polveri tali da non nuocere agli animali. 5b - Il fronte di mangiatoia non deve essere inferiore a 60 cm per capo e/o deve essere prevista l'alimentazione ad libitum. 5.c - I bovini allevati su lettiera, devono avere a disposizione una superficie non inferiore a 4 mq/capo, come da raccomandazioni contenute nel report della Comunita' Europea del 2001 sul benessere del vitellone da carne. In particolare, in tale documento, si indica uno spazio di 3mq/capo per animali di 500kg di peso vivo ± 0.5mq ogni 100kg di incremento. Questi limiti risultano consentire ai bovini l'espressione del comportamento e dei movimenti naturali, limitando lo stress e in tal modo consentendo un accrescimento regolare nel miglior stato di sanita' e salute che si riflettono sulla qualita' della carne al momento della macellazione e nelle fasi successive di maturazione. 5.d - I bovini allevati su grigliato, dovranno avere a disposizione una superficie non inferiore a 3,00 mq/capo, poiche' questo tipo di stabulazione, molto diffuso nel settore del bovino da carne, prevede l'eliminazione di deiezioni e residui, altrimenti accumulati sul suolo e quindi consente una liberta' di movimenti e pulizia anche con un minor spazio per capo. 5.e - E' necessario disporre di un locale adibito ad infermeria 6. sistema di produzione e rintracciabilita' Di seguito sono descritti, per i diversi operatori della filiera SQN, i sistemi di identificazione e di registrazione, gli elementi di rintracciabilita' e la descrizione del processo produttivo su cui e' basato il sistema di qualita' nazionale "vitellone o scottona ai cereali". 6.1 - Allevamento L'allevatore, con la richiesta di adesione all'SQN, si impegna a rispettare gli adempimenti stabiliti dal presente disciplinare ed, in particolare, per poter certificare che il bovino e' stato allevato nell'ambito dell'SQN "vitellone/scottona ai cereali", oltre a garantire le condizioni minime richiamate nei precedenti paragrafi deve rispettare i seguenti requisiti: 6.1.a - In ciascun allevamento aderente al disciplinare SQN devono essere presenti ed essere disponibili per le fasi di controllo, le schede che riportano la razione alimentare somministrata e definiscono il periodo della fase di finissaggio. 6.1.b - La rintracciabilita' degli alimenti ad integrazione e del mangime/nucleo utilizzati dall'allevatore e' rappresentata dai documenti di acquisto, dai quali e' possibile verificare che l'allevatore non abbia acquistato mangime/nucleo/alimento ad integrazione da mangimifici/fornitori diversi da quelli con certificazione di prodotto, cartellini di accompagnamento mangime/nucleo dai quali sia possibile verificare la formulazione e l'assenza di grassi animali aggiunti. 6.1.c - La rintracciabilita' nel caso di alimenti autoprodotti e' invece rappresentata dal documento di acquisto della semente e dalla verifica dei quantitativi prodotti. 6.1.d - Ai fini della rintracciabilita' degli animali gli elementi di registrazione sono rappresentati da: marche auricolari, passaporto, Mod. 4. Sulla base di questi tre elementi e' possibile verificare l'eta' dell'animale, il paese di nascita e i paesi di ingrasso. 6.1.e. - L'allevatore, pertanto, deve: 6.1.e.1. - mantenere aggiornato il registro di carico e scarico dei capi bovini allevati con la periodicita' prevista dalla normativa vigente e controllare la presenza delle marche auricolari su tutti i soggetti; 6.1.e.2 - verificare, in fase di consegna degli alimenti complementari, la documentazione di trasporto e accessoria richiesta e la relativa corrispondenza con il prodotto in entrata; 6.1.e.3 - rifiutare la consegna di mangimi e nuclei che non provengono da mangimifici/fornitori privi di certificazioni di prodotto attestanti l'assenza di grassi animali aggiunti; 6.1.e.4 - detenere e mantenere aggiornato, con frequenza mensile, il registro di carico e scarico alimenti; 6.1.f - I capi bovini, per poter essere conformi al disciplinare, devono essere allevati alle condizioni sopra riportate e devono essere avviati alla macellazione ad un'eta' compresa tra i 12 e i 22 mesi di vita. 6.1.g - L'allevatore, al momento della cessione per la macellazione del bovino, deve: 6.1.g.1 - inviare al macello con il documento accompagnatorio come previsto dal DPR 30 aprile 1996 n. 317 e successivi aggiornamenti, il passaporto dell'animale e, per poter garantire la veridicita' dell'informazione razza o tipo genetico, il certificato di intervento fecondativo (CIF) per i bovini nati in Italia o documentazione equivalente per i bovini nati all'estero; 6.1.g.2 - aggiornare il registro d'anagrafe del bestiame. 6.1.g.3 - rilasciare un "certificato di avviamento alla macellazione" (allegato 1) che attesta, per ciascun soggetto, il possesso del requisiti di allevamento fissati dal disciplinare SQN. Detto "certificato" deve essere rilasciato in forma cartacea o informatica. In ogni caso, i certificati devono essere numerati progressivamente e copia degli stessi devono essere conservati in allevamento. 6.1.h - L'allevatore, per verificare la "razza" o "tipo genetico" ammessa all'SQN e per garantire la veridicita' della stessa informazione, qualora si intende riportarla in etichetta, adotta la seguente procedura: 6.1.h.1 - Razza: l'allevatore deve acquisire un documento rilasciato da un Ente preposto ufficialmente riconosciuto, che ne attesti l'iscrizione al libro genealogico o che sia figlio di genitori entrambi iscritti al libro. In quest'ultimo caso la verifica dell'informazione "razza" deve essere, in ogni caso, effettuata secondo le modalita' indicate dall'Ente che detiene il libro genealogico. Per i bovini di origine francese, l'informazione "Razza" e' utilizzabile solo se al momento dell'avvio del bovino allo stabilimento di macellazione, l'allevatore consegna, oltre al passaporto e tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente, anche il "Certificat de filiation genetique etabili par l'etat civil bovin (ECB)" dal quale si evince, tra l'altro, la matricola e la razza del padre e della madre. 6.h.1.2 - Tipo genetico: per i bovini nati in Italia, l'informazione viene rilevata dal Certificato di Intervento Fecondativo - CIF sul quale e' riportata la razza del padre. Per i bovini nati all'estero e' necessario acquisire idonea documentazione dalla quale e' possibile risalire alla razza del padre del bovino interessato. In particolare, per i bovini di origine francese, poiche' il passaporto riporta, tra l'altro, il numero di identificazione e in forma codificata la razza del padre e' possibile indicare "Tipo genetico: incrocio di (seguito dalla razza del padre)". Per i bovini con passaporto francese, inoltre, e' possibile procedere come segue: 6.h.1.2. a - Caso A - i codici razziali del padre e della madre, riportati sul passaporto, sono gli stessi: l'informazione puo' essere espressa come: "Tipo genetico: (indicazione della razza del padre). Detta possibilita' e' estesa anche a bovini con passaporto italiano qualora si accerti dal passaporto o dalla BDN che anche la madre e' ascrivibile alla medesima razza del padre; 6.h.1.2.b - Caso B - i codici razziali del padre e della madre, riportati sul passaporto, sono diversi: l'informazione va espressa come "tipo genetico: incrocio di (indicazione della razza del padre). Qualora lo spazio a disposizioni in etichetta per tale informazione non sia sufficiente, l'informazione puo' essere riportata in uno dei seguenti modi: 6.h.1.2.b.1 - tipo genetico: inc. di (seguito dalla razza del padre); 6.h.1.2.b.2 - "incrocio di (seguito dalla razza del padre)"; 6.h.1.2.b.3 - "incrocio (seguito dalla razza del padre)". 6.h.1.2.c - Caso C - i codici razziali del padre e della madre sono diversi ed il passaporto riporta nel campo "Type racial" l'indicazione "Croise'": anche in questo caso l'informazione va espressa come "tipo genetico: incrocio di (indicazione della razza del padre). 6.1.i - L'allevatore deve allegare la suddetta documentazione al "certificato di avviamento alla macellazione". 6.1.l. L'azienda di allevamento deve applicare un manuale di buone pratiche di allevamento che comprenda almeno i seguenti aspetti: 6.1.l.1 - anagrafe e rintracciabilita' degli animali; 6.1.l.2 - gestione degli approvvigionamenti e alimentazione; 6.1.l.3 - gestione sanitaria dell'azienda; 6.1.l.4 - benessere animale; 6.1.l.5 - gestione effluenti zootecnici; 6.1.l.6 - pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione; 6.1.l.7 - formazione del personale. 6.1.m - Le registrazioni previste dal presente disciplinare possono essere gestite in forma elettronica e/o cartacea. 6.1.n - La documentazione attestante quanto sopra viene archiviata e conservata dall'operatore - organizzazione, per almeno 2 anni e deve essere a disposizione per le verifiche di controllo (autocontrollo e controllo esercitato dall'Organismo Indipendente). 6.2 - Stabilimento di macellazione. 6.2.a - Al momento del ricevimento dei bovini, lo stabilimento di macellazione, deve verificare l'appartenenza del bovino al circuito del SQN, deve acquisire il "certificato di avviamento alla macellazione" del bovino rilasciato dall'allevatore. 6.2.b - Nel caso di organizzazioni aderenti al disciplinare SQN la verifica della veridicita' dell'informazione "razza" o "tipo genetico" puo' essere effettuata, direttamente dallo stabilimento di macellazione, qualora si intenda riportare in etichetta detta informazione. 6.2.c - Detta documentazione deve essere conservata dallo Stabilimento di macellazione per 2 anni e deve essere messa a disposizione per presa visione dei tecnici incaricati all'autocontrollo o del controllo da parte dell'organismo Indipendente. 6.2.d - L'incaricato dello stabilimento di macellazione, in fase di pre-macellazione, confronta l'auricolare del bovino, il documento di trasporto, il passaporto; dopo il riscontro, i bovini in regola vengono avviati alla macellazione. In corrispondenza dello specifico auricolare, annota, su idoneo documento (modello 4, registro informatico, ecc.) l'ordine di ingresso in catena di macellazione per il fondamentale abbinamento con il numero progressivo di macellazione assegnato alla carcassa. 6.2.e - L'ordine di ingresso dei bovini in catena viene inserito nel supporto informatico della struttura di macellazione. Segue la macellazione dei bovini e l'arrivo sequenziale delle carcasse che, individualmente, vengono pesate, classificate e, in maniera automatica e progressiva, numerate e collegate con l'auricolare del bovino di provenienza. 6.2.f - Solo per la carcasse classificate appartenenti alle categoria "A" ed "E" e non ricadenti nelle classifiche commerciali (SEUROP) della categoria O - P e negli stati di ingrassamento della carcassa 1 - 4 - 5, e' possibile stampare ed apporre sulle carcasse l'etichetta di macellazione che attesta l'appartenenza della carne all'SQN "vitellone o scottona ai cereali" ed e' possibile riportare le sole informazioni cosi' come previsto al successivo paragrafo 7. Le etichette di macellazione devono riportare, inoltre, un codice a barre del tipo di seguito specificato. Sono apposte su ciascuna mezzena tre etichette (una per ciascun sesto). Successivamente la carcassa e' divisa in due mezzene. 6.2.g - Le mezzene prima del taglio sono gia' identificate tramite le apposite etichette di macellazione posizionate nelle parti di ciascuna mezzena in cui potrebbe essere tagliata. 6.2.h - Le informazioni riportate in etichetta sono desunte dal passaporto del bovino o, quando possibile, dalla banca dati dell'anagrafe dei bovini (BDN) e dal "certificato di avviamento alla macellazione". 6.2.i - Il sistema informatico deve garantire l'inserimento dei dati e la stampa delle etichette di macellazione da apporre sulle mezzene e l'archivio delle informazioni. 6.2.l - Le informazioni stampate nell'etichetta di macellazione sono ricavate dalla documentazione innanzi richiamata e caricate, al momento della macellazione, nella banca dati informatica dello stabilimento di macellazione. Il programma informatico utilizzato per gestire la banca dati, e' in grado di segnalare o bloccare la stampa delle etichette qualora non siano rispettate le condizioni e i requisiti minimi previsti dal presente disciplinare. 6.2.m - Lo stabilimento di macellazione deve garantire, con idoneo sistema informatico, la correlazione tra il carico, di ogni capo macellato, con lo scarico delle carni da esso ottenute e spedite al cliente. Le spedizioni delle carni (mezzene, quarti, ecc.) sono registrate nella banca dati a cura dello stabilimento di macellazione. In qualsiasi momento e' possibile, consultando la banca dati, ricavare i destinatari di ogni spedizione di carne SQN effettuata. 6.2.n - Lo stabilimento di macellazione deve garantire l'addestramento del tecnico incaricato di caricare i dati degli animali nella banca dati informatica e il corretto funzionamento del sistema informatico. 6.2.o - Al momento della spedizione della carne (mezzene, quarti o sesti), lo stabilimento di macellazione, deve rilasciare un "certificato SQN: "vitellone o scottona ai cereali" che attesta, per ciascun "porzione di carne venduta", il possesso dei requisiti di carne appartenente al suddetto SQN. Detto certificato deve essere rilasciato in forma cartacea o informatica. In ogni caso, i certificati devono essere numerati progressivamente e copia degli stessi devono essere conservati presso lo stabilimento di macellazione. 6.2.p - Il certificato SQN: "vitellone o scottona ai cereali", al fine di garantire un regolare ed efficiente flusso di informazioni tra i soggetti coinvolti deve necessariamente essere dotato di codice a barre (tipo European Article Number EAN 128, QR - Quick Read code, oppure analogo codice facilmente disponibile sul mercato generalmente destinate ad essere lette tramite semplici lettori informati) impiegati per memorizzare informazioni riportate in etichetta e sul certificato SQN. 6.2.q - L'archiviazione delle copie dei documenti e dei dati relativi alla spedizione delle carni SQN: "vitellone o scottona ai cereali" e' effettuata su supporto cartaceo e/o informatico presso lo stabilimento di macellazione per un periodo di almeno 2 anni. Il mantenimento nel tempo dei dati relativi agli animali allevati archiviati su supporto informatico viene garantito da un salvataggio periodico dei dati (back-up). 6.3 - Laboratorio di Sezionamento / Porzionatura 6.3.a - Il laboratorio di sezionamento e/o porzionatura, aderente al disciplinare SQN, che intende sezionare e/o porzionare carni bovine dell'SQN "vitellone o scottona ai cereali" deve garantire l'identificazione di tutti i prodotti, mantenere la rintracciabilita' delle carni attraverso idoneo sistema informatico e apporre su tutti i prodotti finiti adeguata etichetta conforme al presente disciplinare. 6.3.b - Le mezzene o i quarti o i sesti ottenuti dalle precedenti operazioni presso gli stabilimenti di macellazione aderenti all'SQN "vitellone o scottona ai cereali" possono essere sottoposte alle operazioni di sezionamento in una struttura contigua a dove si svolgono le operazioni di abbattimento e macellazione o in laboratori di sezionamento non contigui al macello. 6.3.c - Le mezzene al momento del taglio sono gia' identificate tramite le etichette di macellazione, posizionate nelle parti di ciascuna mezzena in cui potrebbe essere tagliata. 6.3.d - Il laboratorio di sezionamento, al momento dell'adesione all'SQN, comunica all'organismo di controllo designato, le modalita' di identificazione, rintracciabilita' e controllo dei bilanci di massa (es lavorazione in modalita' tutto pieno - tutto vuoto nel reparto sezionamento o uso di flussi separati da idonei segnalatori di cambio di lavorazione) da essi adottate durante le operazioni di sezionamento per garantire la non commistione con carni estranee al presente disciplinare. L'organismo di controllo deve approvare le modalita' proposte dal laboratorio di sezionamento / porzionatura prima di accettare l'incarico. Le procedure adottate devono essere disponibili, presso l'operatore, in forma cartacea, per le operazioni di controllo e vigilanza. 6.3.e - Le modalita' di acquisizione dei dati da parte del laboratorio di sezionamento sono di tipo informatizzato leggendo il codice a barre o QR Code riportato sull'etichetta di macellazione o in caso di illeggibilita' dal "certificato SQN: "vitellone o scottona ai cereali" previa verifica della corrispondenza con il codice di rintracciabilita'. E' consentita l'imputazione manuale dei dati nel sistema di identificazione e tracciabilita' del sezionamento solo in caso di impossibilita' ad acquisire i dati informaticamente, illeggibilita' del codice a barre o QR Code o guasto documentato nel sistema di lettura dello stesso. 6.3.f - Le mezzene, destinate ad essere commercializzate con la dizione "vitellone o scottona ai cereali". vengono tagliate in funzione dell'ordine ricevuto dal cliente. Per ogni taglio anatomico ottenuto, al momento della pesatura l'operatore tramite lettore ottico collegato a sistema informatico provvede ad acquisire il codice presente sull'etichetta di macellazione o digitando il codice di rintracciabilita' sulla bilancia pesa etichettatrice, relativa alla carne in questione, ricavando i dati identificativi all'animale, caricati, al momento dell'arrivo della merce, nella banca dati informatica del laboratorio di sezionamento. Al termine di tale operazione vengono stampate le etichette di sezionamento da apporre su ogni taglio anatomico destinato ad essere commercializzato. L'etichetta di sezionamento riporta le informazioni indicate nel paragrafo 6 del presente disciplinare e riporta un codice a barre del tipo precedentemente descritto. 6.3.g - Ulteriori lavorazioni a partire dai tagli anatomici fino ai porzionati (preconfezionati) devono garantire la rintracciabilita' e le procedure per evitare la commistione delle carni come sopra descritto. 6.3.h - Qualora il laboratorio di sezionamento, prevede la costituzione di lotti di lavorazione, gli stessi devono essere costituiti da carne etichettata nell'ambito del disciplinare SQN "vitellone / scottona ai cereali". Il laboratorio di sezionamento, per la costituzione del lotto di lavorazione legge, con apposito lettore, i codici a barre o QR Code sulle etichette apposte sulla carne e, solo, quelle rientranti nel suddetto SQN, con le stesse informazioni obbligatorie e, se del caso, con le stesse informazioni facoltative previste al successivo paragrafo 7, potranno far parte del costituendo lotto di lavorazione. Il sistema informatico verifica disomogeneita' del lotto. 6.3.i - Il laboratorio di sezionamento, indipendentemente dal sistema di rintracciabilita' adottato deve: 6.3.i.1 - inserire i dati relativi alle carni SQN nella banca dati ed eventualmente rietichettare nel caso l'etichetta originale non riporti un codice a barre leggibile o QR Code dal sistema del laboratorio di sezionamento medesimo; 6.3.i.2 - disossare / porzionare singole lavorazioni o lotti omogenei di prodotto impedendo la commistione con altre carni presenti nel laboratorio di sezionamento; 6.3.i.3 - stampare automaticamente le etichette per i tagli ottenuti delle singole lavorazioni o lotti di lavorazione; 6.3.i.4 - apporre l'etichetta sui prodotti disossati / porzionati conforme alle specifiche del presente disciplinare. 6.3.l - Al momento della spedizione della carne (grossi tagli disossati, tagli anatomici, porzionati, ecc.), il laboratorio di sezionamento, deve rilasciare un "certificato SQN: "vitellone o scottona ai cereali" che attesta, per ciascuna porzione di carne fornita, l'appartenenza della stessa al suddetto SQN. Detto certificato deve essere rilasciato secondo le stesse modalita' previste per lo stabilimento di macellazione. 6.3.m - Il sistema informatico deve garantire l'inserimento dei dati e la stampa delle etichette di sezionamento / porzionatura da apporre sulle carni o confezioni e l'archivio delle informazioni. 6.3.n - Il Laboratorio di sezionamento / porzionatura deve garantire, con idoneo sistema informatico, la correlazione tra il carico, di ogni consegna di carne dallo stabilimento di macellazione, con lo scarico delle carni da esso ottenute e spedite al cliente. Le spedizioni delle carni sono registrate nella banca dati a cura del laboratorio di sezionamento/ porzionatura. In qualsiasi momento e' possibile, consultando la banca dati, ricavare i destinatari di ogni spedizione di carne SQN effettuata (bilancio di massa). 6.3.o - Il laboratorio di sezionamento / porzionatura deve garantire la formazione del tecnico incaricato di caricare i dati delle carni nella banca dati informatica e il corretto funzionamento del sistema informatico. 6.3.p - L'archiviazione delle copie dei documenti e dei dati relativi alla spedizione delle carni SQN: "vitellone o scottona ai cereali" e' effettuata su supporto cartaceo e/o informatico presso il laboratorio di sezionamento per un periodo di almeno 2 anni. Il mantenimento nel tempo dei dati relativi agli animali allevati archiviati su supporto informatico viene garantito da un salvataggio periodico dei dati (back-up). 6.4- Punti vendita 6.4.a - Il punto vendita (pdv) comunica preventivamente all'organismo di controllo designato al momento dell'adesione all'SQN, le modalita' di identificazione, rintracciabilita', stoccaggio, lavorazione, messa in vendita delle carni e controllo dei bilanci di massa (es. stoccaggio in cella frigo in aree dedicate ed identificate, lavorazione in modalita' tutto pieno - tutto vuoto nel reparto lavorazione o uso di flussi separati da idonei segnalatori di lavorazioni, bancone di vendita con zone dedicate rispetto ad altre carni presenti nel punto vendita), in modo tale da garantire che durante le operazioni presso il punto vendita sia evitata la commistione con carni estranee al presente disciplinare. La gestione cartaceo/manuale della tracciabilita' da parte dei punti vendita e' consentita solo nella tipologia "dettaglio tradizionale". L'organismo di controllo deve approvare le modalita' manuali o informatizzate proposte dal punto vendita e verificare che il sistema cartaceo/manuale impatti su una percentuale minima di prodotto, prima di accettare l'incarico. Le procedure adottate devono essere disponibili, presso l'operatore, in forma cartacea o su supporto informatico, per le operazioni di controllo e vigilanza. 6.4.b - Le modalita' di acquisizione dei dati da parte del pdv sono di tipo informatizzato leggendo il codice a barre o QR Code riportato sull'etichetta di macellazione / sezionamento o in caso di illeggibilita' delle stesse, dal "certificato SQN: "vitellone o scottona ai cereali". E' consentita l'imputazione manuale dei dati nel sistema di identificazione e tracciabilita' del pdv solo in caso di mancanza del sistema informatico, illeggibilita' del codice a barre o QR Code o guasto documentato nel sistema di lettura dello stesso. 6.4.c - Le mezzene o gli altri tagli di carni certificate forniti ai pdv, al momento del taglio sono gia' identificate tramite le etichette di macellazione o di sezionamento. 6.4.d - Il sistema informatico, se presente, deve garantire l'inserimento dei dati e la stampa delle etichette presso i pdv da apporre in prossimita' delle carni poste in vendita o sulle confezioni per i prodotti pre-incartati e l'archivio delle informazioni. 6.4.e - Il pdv deve garantire, manualmente o con idoneo sistema informatico, la correlazione tra il carico, di ogni consegna di carne dallo stabilimento di macellazione o dal laboratorio di sezionamento / porzionatura, con lo scarico delle carni da esso ottenute e vendute al consumatore finale. Le spedizioni delle carni sono registrate nella banca dati o supporto cartaceo a cura del pdv. 6.4.f - Il pdv deve garantire l'addestramento del tecnico incaricato di caricare i dati delle carni nel supporto cartaceo o nella banca dati informatica e il corretto funzionamento del sistema informatico. 6.4.g - L'archiviazione delle copie dei documenti e dei dati relativi alle carni SQN: "vitellone o scottona ai cereali" e' effettuata su supporto cartaceo e/o informatico presso il pdv per un periodo di almeno 2 anni. Il mantenimento nel tempo dei dati relativi agli animali allevati archiviati su supporto informatico viene garantito da un salvataggio periodico dei dati (back-up). 6.4.h - Il pdv, indipendentemente dal sistema di rintracciabilita' adottato, deve controllare, all'arrivo della merce la correttezza dell'identificazione e, in particolare: 6.4.h.1 - Ogni singolo taglio deve riportare l'etichetta prevista dal presente disciplinare. Inoltre la merce viene accompagnata da DDT e dal certificato SQN: "vitellone o scottona ai cereali"; 6.4.h.2 - Scarica su supporto cartaceo e/o sistema informatico i dati di rintracciabilita', leggendo il codice a barre o QR Code apposto sull'etichetta: questo permette di registrare il carico all'arrivo e tramite le pesate dei diversi tagli prodotti si ottiene lo scarico della merce. 6.4.h.3 - In cella e sul banco vendita mantiene fisicamente separate dal resto delle carni bovine le carni identificate nell'ambito dell'SQN: "vitellone o scottona ai cereali" (es. parte della cella - banco vendita dedicata ed identificata con apposita etichetta). 6.4.h.4 - In caso di lavorazione, utilizza il sistema tutto pieno tutto vuoto lavorando in tempi dedicati solo le carni certificata SQN: "vitellone o scottona ai cereali". 6.4.h.5 - Dispone la merce separandola per singolo lotto e apponendo un cartellino identificativo riportante il numero di lotto che correla i diversi tagli al certificato SQN: "vitellone o scottona ai cereali" esposto al consumatore. 6.4.h.6 - Qualora i prodotti vengano preincartati e venduti al libero servizio, la merce prelevata dalla cella viene lavorata cosi' come indicato al precedente par. 6.4.a, e al momento della pesatura l'addetto richiama il codice di rintracciabilita' e automaticamente stampa l'etichetta da apporre sul preincarto riportante i dati previsti dal presente disciplinare (non sono costituiti nuovi lotti presso il punto vendita). Nel caso in cui il pdv ha necessita' di costituire lotti di lavorazione deve adottare le stesse procedure descritte per gli stabilenti di sezionamento / porzionatura cosi' come indicato al precedente par. 6.3. 6.4.i. - Merce in arrivo Le carni in arrivo sono identificate con le etichette previste dal presente disciplinare ed accompagnate dal certificato SQN: "vitellone o scottona ai cereali". 6.4.l - Stoccaggio Durante lo stoccaggio la merce mantiene l'etichetta originale se non ancora sezionata, dopo il sezionamento viene identificata con un etichetta o un cartellino riportante il codice di rintracciabilita' che correla i diversi tagli al certificato SQN: "vitellone o scottona ai cereali" consegnato dallo stabilimento di macellazione o dal laboratorio di sezionamento / porzionamento. 6.4.m - Banco vendita assistita Nel banco vendita la merce viene identificata con un etichetta o dei cartellini, riportanti il codice di rintracciabilita', che consentono di collegare il taglio all'etichetta apposta in prossimita' della carne. Detta etichetta puo' essere anche il certificato SQN: "vitellone o scottona ai cereali". 6.4.n - Banco vendita libero servizio Nel banco vendita libero servizio la merce viene gia' esposta preincartata ed etichettata con tutte le informazioni previste dal presente disciplinare. L'etichetta viene emessa in fase di pesatura del prodotto richiamando il relativo codice di rintracciabilita'. 6.4.o - Il punto vendita (pdv) che commercializza esclusivamente preconfezionati, prodotti presso i laboratori di porzionamento, non ha l'obbligo di adesione al presente disciplinare, qualora i preconfezioni medesimi siano destinati direttamente al consumatore finale senza ulteriore manipolazione. 7. Etichettatura del prodotto Le carni in mezzena o sezionate commercializzate nell'ambito del presente disciplinare SQN: "vitellone o scottona ai cereali" sono identificate da etichette secondo il seguente elenco: 7.a - Informazioni obbligatorie (Regolamento CE n. 1760/2000 titolo II): 7.a.1 - Codice identificativo o codice di rintracciabilita' (numero progressivo macellazione, ecc.) tale da garantire il nesso tra le carni e l'animale o il gruppo di animali di provenienza; 7.a.2 - Paese di nascita; 7.a.3 - Paesi in cui ha avuto luogo l'ingrasso; 7.a.4 - Il numero di approvazione dello stabilimento di macellazione presso il quale e' stato macellato il bovino e il Paese in cui e' situato tale stabilimento; l'indicazione reca le parole "Macellato in (nome del Paese) (numero di approvazione)". 7.a.5 - Il numero di approvazione del laboratorio di sezionamento presso il quale e' stato sezionata la carne e il Paese in cui e' situato lo stabilimento; l'indicazione reca le parole "Sezionato in (nome del Paese) (numero di approvazione)". L'etichetta, inoltre, riporta la seguente denominazione: 7.b - "SQN: "Vitellone ai cereali". o 7.c - "SQN: scottona ai cereali" 7.d - e il marchio collettivo unico identificativo dell'SQN di cui all'art.12 del D.M. 4 marzo 2011. 7.e - L'etichetta, inoltre, puo' riportare le seguenti informazioni facoltative: 7.e.1 - razza o tipo genetico dell'animale; 7.e.2 - bovino alimentato senza grassi animali aggiunti; 7.e.3 - eta' dell'animale; 7.e.4 - sesso dell'animale. 7.f - nonche' quanto ammesso e previsto all'art.10 del D.M. 4 marzo 2011. 7.g - L'etichetta, infine, deve riportare le altre informazioni previste dalla normativa vigente in materia di etichettatura dei prodotti alimentari. 7.h - E' vietato l'uso di indicazioni o segni che ingenerino confusione con le denominazioni previste ai sensi del Regolamento (CE) n. 509/2006 e n. 510/2006. 8. Autocontrollo da parte dell'operatore / organizzazione SQN 8.a - L'Operatore o Organizzazione aderente all'SQN, direttamente o tramite Ispettori esterni, da questa incaricati, svolge attivita' di autocontrollo in tutte le fasi della filiera produttiva della carne bovina certificata SQN: "vitellone o scottona ai cereali". Tale attivita' e' attuata attraverso periodiche verifiche documentali e/o verifiche ispettive svolte presso le strutture degli operatori ed e' finalizzata a valutare la conformita' delle procedure adottate dal singolo operatore di filiera alle prescrizioni del presente disciplinare. Le attivita' di autocontrollo devono essere eseguite secondo un piano di autocontrollo che deve riportare il responsabile del controllo, i punti critici, la frequenza del controllo, il trattamento delle non conformita' rilevate e le azioni correttive. Detti piano di autocontrollo, redatto dall'operatore o dall'organizzazione aderente all'SQN deve essere dichiarato adeguato dall'organismo di controllo designato al momento dell'adesione all'SQN. Detto piano di autocontrollo deve essere disponibile in forma cartacea presso ciascun operatore aderente per le verifiche di controllo e vigilanza. 8.b - Al termine della visita di controllo si procede a redigere un verbale dove sono riportate, oltre ai dati dell'operatore oggetto di verifica, l'esito della verifica stessa ed eventuali osservazioni. 9. Comunicazione dati 9.a - Ciascun organismo di controllo designato, nell'ambito del presente SQN, assicura su base informatica e mette a disposizione delle autorita' competenti le seguenti informazioni: 9.a.1 - L'elenco degli allevamenti aderenti con rispettivo codice univoco di identificazione; 9.a.2 - L'elenco dei macelli/sezionamenti con rispettivo codice univoco di identificazione; 9.a.3 - L'elenco dei punti di vendita aderenti; 10. Allegati 10.a - Allegato 1 - "certificato di avviamento alla macellazione"; 10.b - Allegato 2 - "piano di autocontrollo"
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| Allegato 1 Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato 2 Parte di provvedimento in formato grafico
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