Gazzetta n. 205 del 2 settembre 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 23 agosto 2013
Monitoraggio e certificazione del Patto di stabilita' interno per il 2013, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e i prospetti di rilevazione.


IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 1, comma 460, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale prevede che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica, anche relativamente alla situazione debitoria, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza eurocompatibile sia quella di competenza finanziaria, attraverso i prospetti e con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Visto l'art. 1, comma 461, della legge n. 228 del 2012, in ordine al quale, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno, ciascuna regione e provincia autonoma e' tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo i prospetti e con le modalita' definite dal decreto di cui al citato comma 460;
Visto l'art. 1, comma 449, della legge n. 228 del 2012, secondo il quale il complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile di ciascuna regione a statuto ordinario non puo' essere superiore, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, all'obiettivo di competenza eurocompatibile determinato per il corrispondente esercizio con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto l'art. 1, comma 450, della legge n. 228 del 2012, secondo il quale il complesso delle spese finali in termini di competenza finanziaria di ciascuna regione a statuto ordinario non puo' essere superiore, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, all'obiettivo di competenza eurocompatibile determinato per il corrispondente esercizio ai sensi del comma 449 del medesimo articolo;
Visto l'art. 1, comma 451, della legge n. 228 del 2012, che ha definito le spese finali in termini di competenza eurocompatibile;
Visto l'art. 32, comma 4, della legge n. 183 del 2011, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 452, della legge n. 228 del 2012 e dall'art. 2, comma 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, che individua le esclusioni dalle spese finali ai fini del patto di stabilita' interno anno 2013 delle regioni a statuto ordinario;
Visto l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, ai sensi del quale non rilevano, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno delle regioni e delle province autonome, i trasferimenti effettuati in favore degli enti locali soggetti al patto di stabilita' interno a valere sui residui passivi di parte corrente a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali;
Visto l'art. 1, comma 454, della legge n. 228 del 2012, il quale prevede che le regioni a statuto speciale, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano, concordano, con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, l'obiettivo in termini di competenza finanziaria e di competenza eurocompatibile, indicando le modalita' di determinazione degli obiettivi;
Visto l'art. 1, comma 454, della legge n. 228 del 2012, secondo il quale il complesso delle spese finali in termini di competenza finanziaria di ciascuna autonomia speciale, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano, non puo' essere superiore, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, all'obiettivo di competenza eurocompatibile determinato per il corrispondente esercizio;
Visto l'art. 1, comma 455, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano concordano, con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, il saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista, indicando le modalita' di determinazione degli obiettivi;
Visto l'art. 1, comma 155, della legge n. 220 del 2010, il quale stabilisce che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2011, l'accordo annuale relativo al patto di stabilita' interno della regione Friuli-Venezia Giulia e' costruito considerando il complesso delle spese finali, al netto delle concessioni di crediti;
Visto l'art. 1, comma 456, della legge n. 228 del 2012, che prevede, in caso di mancato accordo di cui ai commi 454 e 455 entro il 31 luglio, le modalita' di determinazione degli obiettivi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano;
Visto l'art. 32, comma 17, della legge n. 183 del 2011, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 433, della legge n. 228 del 2012, il quale prevede che restano ferme, per gli anni 2012 e 2013, le disposizioni di cui ai commi da 138 a 142 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, riguardanti il cd. Patto di stabilita' verticale, che consente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale, rideterminando i propri obiettivi programmatici in termini di competenza eurocompatibile e di competenza finanziaria, riducendoli dello stesso importo;
Visto l'art. 1, comma 140, della legge n. 220 del 2010, come sostituito dal decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano comunichino, ai fini dell'applicazione dei commi 138 e 139, entro il termine del 31 ottobre al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica;
Visto l'art. 1, commi da 122 a 124, della legge n. 228 del 2012, i quali prevedono che alle regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna e' attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 1.272 milioni di euro, in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari validi ai fini del patto di stabilita' interno, ceduti ai comuni e alle province del proprio territorio, secondo le modalita' indicate dall'art. 1, comma 138, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;
Visto l'art. 1, comma 125, della legge n. 228 del 2012, secondo il quale le regioni comunicano, entro il termine perentorio del 30 giugno 2013, al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario ai sensi del comma 122 del medesimo articolo, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 11621 del 20 febbraio 2013, che, ai sensi di quanto previsto all'art. 1, comma 449, della legge n. 228 del 2012, ha determinato l'obiettivo di ciascuna regione a statuto ordinario in termini di competenza eurocompatibile per l'esercizio 2013;
Visto l'art. 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, comma 3-bis, cosi' come inserito dall'art. 1, comma 429, della legge n. 228 del 2012, secondo il quale gli obiettivi del patto di stabilita' interno del 2013 degli enti che partecipano alla sperimentazione di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono migliorati di 20 milioni di euro, sulla base di specifico decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza unificata;
Visto l'art. 1, comma 463, della legge n. 228 del 2012, il quale stabilisce che si considerano adempienti al patto di stabilita' interno le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che non hanno rispettato gli obiettivi a causa della maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla corrispondente spesa del 2011, diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonche', in caso di mancato rispetto del patto nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi, se, nell'anno successivo, procedono ad applicare le prescrizioni da esso individuate;
Ravvisata l'opportunita' di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 460, della legge n. 228 del 2012, all'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente i prospetti e le modalita' per il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilita' interno per l'anno 2013 e per la verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno 2013, per le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che nella seduta del 1° agosto 2013 ha espresso parere favorevole con le richieste allo stesso allegate;
Ritenuto di accogliere la richiesta delle regioni di sopprimere dal testo del decreto i riferimenti diretti alle autonomie speciali riguardanti disposizioni normative gia' dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale;

Decreta:

Articolo unico

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni concernenti il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilita' interno relative all'anno 2013 e gli elementi informativi utili per la finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 460, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con i tempi, le modalita' e i prospetti definiti dall'allegato A al presente decreto.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2014, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGEPA, via XX Settembre, 97 - 00187 Roma, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno 2013, secondo il prospetto e le modalita' contenute nell'allegato B al presente decreto. La certificazione e' spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo e, ai fini della verifica del rispetto del termine di invio, la data e' comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante.
3. Gli allegati al presente decreto possono essere aggiornati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, a seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della trasmissione alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 agosto 2013

Il ragioniere generale dello Stato
Franco
 


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