Gazzetta n. 209 del 6 settembre 2013 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU' E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
DECRETO 24 giugno 2013, n. 103
Regolamento recante la disciplina del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali.

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA', LO SPORT E LE POLITICHE
GIOVANILI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;
Visto l'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 2, comma 39, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che, al fine di consentire alle giovani coppie di accedere a finanziamenti agevolati per sostenere le spese connesse all'acquisto della prima casa, a decorrere dal 1° settembre 2008 ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventu', un Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori;
Visto, in particolare, l'ultimo periodo del gia' citato articolo 13, comma 3-bis, che ha previsto l'emanazione di un decreto del Ministro della gioventu', di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di disciplinare i criteri per l'accesso al Fondo e le modalita' di funzionamento del medesimo Fondo, nel rispetto delle competenze delle regioni in materia di politiche abitative;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012 recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2012, e, in particolare, l'articolo 15 concernente il Dipartimento della gioventu' e del Servizio civile nazionale;
Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 2010, n. 256, recante la disciplina del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali, registrato dalla Corte dei conti al reg. 1, foglio n. 264, in data 17 gennaio 2011;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2013 con il quale la Sen. Josefa Idem e' stata nominata Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 2013 con il quale alla Sen. Josefa Idem e' stato conferito l'incarico per le pari opportunita', lo sport e le politiche giovanili;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2013 con il quale il Ministro per le pari opportunita', lo sport e le politiche giovanili e' stato delegato, fra l'altro, ad esercitare le funzioni ed i compiti, ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento, di tutte le iniziative, anche normative, nelle materie concernenti le politiche giovanili;
Considerata la necessita' di apportare alcune modifiche al predetto regolamento 17 dicembre 2010, n. 256, al fine di garantire una migliore funzionalita' del Fondo di garanzia;
Acquisita l'intesa con la Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 7 febbraio 2013;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 marzo 2013;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, con nota prot. MCII 0000510 P-/Leg. del 9 aprile 2013;
Sulla proposta del Ministro per le pari opportunita', lo sport e le politiche giovanili di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

1. Al decreto ministeriale del 17 dicembre 2010, n. 256, contenente regolamento recante la disciplina del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, comma 2, le parole: "pari o equivalente a Euribor + 150 punti base per mutui di durata superiore a venti anni ed a Euribor + 120 punti base per mutui di durata inferiore, nel caso di mutui a tasso variabile, nonche' ad un tasso massimo pari o equivalente a I.R.S. + 150 punti base per mutui di durata superiore a venti anni ed a I.R.S. + 120 punti base per mutui di durata inferiore, nel caso di mutui a tasso fisso", sono sostituite dalle seguenti: "non superiore al tasso effettivo globale medio sui mutui, pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108.";
b) all'articolo 2, comma 3, lettera b), le parole: "non superiore a 35.000 euro. Inoltre, non piu' del 50% del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF deve derivare da contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato", sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 40.000 euro. Il Gestore di cui all'articolo 1, nelle attivita' di ammissione alla garanzia, ai sensi dell'articolo 5, in presenza di domande pervenute nella stessa giornata, e di contestuale parziale indisponibilita' delle dotazioni del Fondo, assegna priorita' alle giovani coppie coniugate e ai nuclei familiari anche monogenitoriali con figli minori, i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.";
c) all'articolo 2, comma 4, le parole: "e non deve avere una superficie superiore a 90 metri quadrati. Nella concessione della garanzia viene data priorita' ai casi nei quali l'immobile sia situato in aree a forte tensione abitativa e non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969.", sono sostituite dalle seguenti: ", non deve avere una superficie utile superiore a 95 metri quadrati e non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969. Salvo quanto previsto dal comma 3, lettera b), nella concessione della garanzia viene data priorita' ai casi nei quali l'immobile sia situato nei comuni ad alta tensione abitativa, ai sensi della delibera Cipe n. 87 del 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 2004, n. 40.";
d) all'articolo 3, comma 1, lettera b), le parole: "di cui all'articolo 107" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 106.";
e) all'articolo 3, comma 4, dopo le parole "a non richiedere ai Mutuatari garanzie aggiuntive", sono inserite le parole: "non assicurative, queste ultime nei limiti consentiti dalla legislazione vigente,";
f) all'articolo 5, comma 1, lettera a), al punto 2, la lettera cc) e' soppressa;
g) all'articolo 5, comma 1, lettera c), dopo le parole : "Il Gestore", sono inserite le parole: ", salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera b),";
h) all'articolo 5, comma 1, lettera d), le parole: "entro 7 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro 30 giorni";
i) l'articolo 8 e' abrogato;
l) gli articoli 9 e 10 sono rispettivamente rinumerati come articoli 8 e 9.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 24 giugno 2013

Il Ministro per le pari opportunita', lo sport
e le politiche giovanili
Idem

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Saccomanni

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Lupi
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2013 Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 7, foglio n. 235
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
Si riporta il testo del comma 3-bis dell'art. 13 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come
modificato dall'art. 2, comma 39 della legge 23 dicembre
2008, n. 191 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria): «3-bis. Al fine di agevolare l'accesso al
credito, a partire dal 1° settembre 2008, e' istituito,
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della gioventu', un Fondo per l'accesso al
credito per l'acquisto della prima casa da parte delle
giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con
figli minori, con priorita' per quelli i cui componenti non
risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato. La complessiva dotazione del Fondo di cui al
primo periodo e' pari a 4 milioni di euro per l'anno 2008 e
10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Con
decreto del Ministro della gioventu', di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la
Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
disciplinati, fermo restando il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica, i criteri per l'accesso al Fondo di cui
al primo periodo e le modalita' di funzionamento del
medesimo, nel rispetto delle competenze delle regioni in
materia di politiche abitative.».
Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri): «3. Con decreto ministeriale possono essere
adottati regolamenti nelle materie di competenza del
Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la
legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri,
possono essere adottati con decreti interministeriali,
ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da
parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non
possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti
emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro
emanazione.».
Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303
(Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 1999, n.
205, supplemento ordinario.
Il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 1°
ottobre 2012 (Ordinamento delle strutture della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), e' pubblicato sulla G.U. n.
288 dell' 11 dicembre 2012.
Il decreto Ministeriale 17 dicembre 2010, 256
(Disciplina del Fondo per l'accesso al credito per
l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o
dei nuclei familiari monogenitoriali), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 2011, n. 27.
Si riporta il testo dell'art. 3, comma 3, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge
non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta
della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e' posto
all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede
con deliberazione motivata.».

Note all'art. 1:
Si riporta il testo degli articoli 2, 3 e 5 del citato
decreto ministeriale n. 256 del 2010, come modificati dal
presente regolamento:
"Art. 2. Operazioni ammissibili alla garanzia del Fondo
1. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i mutui
ipotecari erogati in favore dei Mutuatari per l'acquisto
dell'abitazione principale.
2. I mutui ammissibili alla garanzia del Fondo (di
seguito: «mutui»), sono di ammontare non superiore a
200.000 euro, e saranno sottoscritti con un tasso massimo
non superiore al tasso effettivo globale medio sui mutui,
pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'economia e
delle finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108.
3. I Mutuatari devono avere alla data di presentazione
della domanda di mutuo i seguenti requisiti:
a) eta' inferiore a 35 anni (anche per le coppie
coniugate tale requisito deve essere soddisfatto da
entrambi i componenti il nucleo familiare);
b) un reddito complessivo rilevato dall'indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore
a 40.000 euro. Il Gestore di cui all'articolo 1, nelle
attivita' di ammissione alla garanzia, ai sensi
dell'articolo 5, in presenza di domande pervenute nella
stessa giornata e di contestuale parziale indisponibilita'
delle dotazioni del Fondo, assegna priorita' alle giovani
coppie coniugate e ai nuclei familiari anche
monogenitoriali con figli minori, i cui componenti non
risultano occupati con rapporti di lavoro a tempo
indeterminato;
c) non essere proprietari di altri immobili ad uso
abitativo, salvo quelli di cui il Mutuatario abbia
acquistato la proprieta' per successione a causa di morte,
anche in comunione con altro successore, e che siano in uso
a titolo gratuito a genitori o fratelli.
4. L'immobile da acquistare per essere adibito ad
abitazione principale non deve rientrare nelle categorie
catastali A1, A8 e A9, non deve avere una superficie utile
superiore a 95 metri quadrati e non deve avere le
caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero
dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969. Salvo quanto
previsto dal comma 3, lettera b), nella concessione della
garanzia viene data priorita' ai casi nei quali l'immobile
sia situato nei comuni ad alta tensione abitativa, ai sensi
della delibera Cipe n. 87 del 13 novembre 2003, pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 2004, n. 40."
"Art. 3. Soggetti finanziatori
1. Possono effettuare le operazioni di erogazione dei
mutui garantiti dal Fondo i seguenti soggetti (di seguito:
«finanziatori»):
a) le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e
successive modificazioni ed integrazioni;
b) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di
cui all'articolo 106 del medesimo decreto legislativo.
2. I finanziatori stipulano con il Dipartimento
apposite convenzioni il cui schema e' stabilito da un
Protocollo d'intesa tra il Dipartimento e l'Associazione
Bancaria Italiana (ABI).
3. Con il Protocollo si disciplinano:
a) le modalita' di adesione dei finanziatori;
b) le condizioni economiche di erogazione dei mutui e,
in particolare, il costo massimo dell'operazione di
finanziamento garantita dal Fondo;
c) gli eventi che consentono ai Mutuatari una
sospensione delle rate del mutuo fino a 12 mesi;
d) l'accettazione esplicita da parte dei finanziatori
delle regole di gestione del Fondo previste dal presente
decreto.
4. I finanziatori si impegnano a non richiedere ai
Mutuatari garanzie aggiuntive non assicurative, queste
ultime nei limiti consentiti dalla legislazione vigente,
oltre all'ipoteca sull'immobile."
"Art. 5. Ammissione alla garanzia
1. L'ammissione alla garanzia del Fondo avviene
esclusivamente per via telematica, con le seguenti
modalita':
a) il finanziatore raccoglie la seguente documentazione
attestante il rispetto dei requisiti dei Mutuatari:
1) l'attestazione ISEE di cui all'articolo 2, comma 3,
lettera b), rilasciata da un soggetto abilitato;
2) un documento di autocertificazione rilasciato ai
sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti: aa) il
rispetto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1; bb)
il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 3,
lettere a) e c);
3) il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 2,
comma 4;
b) il Finanziatore comunica al Gestore la richiesta di
attivazione della garanzia del Fondo per i mutui previsti
dall'articolo 2;
c) il Gestore, salvo quanto previsto dall'articolo 2,
comma 3, lettera b), assegna alla richiesta un numero di
posizione progressivo, secondo l'anno, il mese, il giorno,
l'ora e il minuto di arrivo della richiesta, verifica la
disponibilita' del Fondo e comunica entro 15 giorni
lavorativi al finanziatore l'avvenuta ammissione alla
garanzia del Fondo. Nel caso in cui le disponibilita' del
Fondo risultino totalmente impegnate, il Gestore nega
l'ammissione alla garanzia, dandone comunicazione al
finanziatore e al Dipartimento entro 3 giorni lavorativi;
d) il finanziatore, una volta acquisita positiva
conferma dell'avvenuta ammissione alla garanzia del Fondo,
a pena della sospensione della facolta' di operare con il
Fondo stesso, comunica al Gestore entro 30 giorni
lavorativi l'avvenuto perfezionamento dell'operazione di
mutuo ovvero la eventuale mancata erogazione di tale mutuo.
2. L'efficacia della garanzia del Fondo decorre in via
automatica e senza ulteriori formalita' dalla data di
erogazione del mutuo.
3. Con le stesse modalita' di cui al comma 1, i
finanziatori comunicano l'eventuale avvenuta estinzione
anticipata del mutuo.
4. I finanziatori sono liberi o meno di erogare il
mutuo ne' sono responsabili della verifica della
veridicita' delle informazioni presentate dai Mutuatari ai
sensi del comma 1 del presente articolo.".
 
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