Gazzetta n. 211 del 9 settembre 2013 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO 18 luglio 2013 |
Modifica al comma 1, dell'articolo 1, dell'ordinanza del Sottosegretario di Stato dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile dell'11 gennaio 1999, n. 2910. |
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IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO alla presidenza del consiglio dei ministri
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001 n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2011 recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2011, registrato alla Corte dei Conti in data 9 febbraio 2012, al reg. n. 1, foglio n. 339, con il quale al Prefetto dott. Franco Gabrielli e' stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento della Protezione Civile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010 recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto dell'11.06.1988, adottato ai sensi della legge 19.11.1987, con il quale il Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile aveva disposto l'assegnazione, a favore della Regione Veneto, di un finanziamento di Lire 10.000.000.000 per il completamento degli interventi di emergenza nei Comuni colpiti dall'alluvione del luglio-agosto 1987; Considerato che il suddetto decreto prevedeva che spettasse alla Regione Veneto indicare gli interventi oggetto del finanziamento, comunicandone al Dipartimento per la Protezione Civile l'elenco ed il relativo inizio e fine lavori e che l'accredito dei fondi dovesse essere richiesto dagli uffici regionali presentando di volta in volta la documentazione relativa alla programmazione ed esecuzione dei lavori; Visto l'art. 23-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile; Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti; Vista la nota del 26 maggio 1998, n. 1736/32123/98, con la quale la Regione Veneto ha dichiarato un importo disponibile di lire 322.602.500 a valere sulla predetta somma di lire 10.000.000.000; Vista l'ordinanza del Sottosegretario di Stato dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile dell'11.01.1999, n. 2910, con la quale nell'errato presupposto che l'importo iniziale di Lire 10.000.000.000 fosse stato interamente erogato, si e' disposta la revoca della somma di Lire 322.602.500, prevedendone contestualmente la restituzione da parte della Regione Veneto tramite versamento all'entrata del bilancio dello Stato; Considerato che la Regione Veneto ha proposto ricorso dinanzi al TAR per ottenere l'annullamento della suddetta ordinanza ed in particolare ha impugnato la stessa «al fine di evitare che possa costituire titolo per una eventuale, ingiustificata azione recuperatoria nei confronti dell'Amministrazione regionale»; Vista la nota del 12.06.2012, n. DPC/ABI/39818, con la quale l'Ufficio Amministrazione e Bilancio ha trasmesso alla Regione Veneto l'elenco delle somme erogate ai sensi del citato decreto n. 717/1998, dal quale risulta che la somma di Lire 322.602.500, accertata quale economia di bilancio sul finanziamento in questione, non e' stata mai erogata alla Regione stessa; Tenuto conto del fatto che pertanto non esiste alcun obbligo di restituzione a carico della Regione Veneto atteso che la suddetta differenza di Lire 322.602.500 di fatto non e' stata mai corrisposta; Ritenuto di dover adottare un provvedimento in autotutela parziale in rettifica a quanto disposto con ordinanza del Sottosegretario all'interno delegato al coordinamento della protezione civile dell'11.01.1999, n. 2910; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;
Decreta:
Art. 1
Per le motivazioni sopra esposte, il comma 1 dell'art. 1 dell'ordinanza del Sottosegretario di Stato dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile dell'11.01.1999, n. 2910, e' cosi' modificato: «Per le motivazioni indicate in premessa, e' revocata la somma di lire 322.602.500, assegnata e non erogata alla Regione Veneto con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 717 dell'11 giugno 1988».
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| Art. 2
I commi 2 e 3 del medesimo art. 1 sono abrogati. Roma, 18 luglio 2013
Il Sottosegretario di Stato: Patroni Griffi
Registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 2013 Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 7, foglio n. 209
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