Gazzetta n. 214 del 12 settembre 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 21 giugno 2013
Contributo al Ministero dell'interno da parte dei soggetti iscritti nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali.


IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, Regolamento adottato in attuazione dell'art. 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, recante «Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalita' di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2012, n. 67;
Visto l'art. 4-bis, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, il quale dispone che i soggetti che presentano domanda di iscrizione nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali di cui all'art. 16, comma 25 del citato decreto-legge n. 138 del 2011, sono tenuti a versare un contributo annuo di € 25,00 per le spese sostenute dal Ministero dell'interno per le procedure telematiche per la raccolta, elaborazione e gestione dei dati richiesti agli interessati e per le iniziative di formazione a distanza;
Dato atto che le attivita' di raccolta, elaborazione e gestione dei dati inerenti l'elenco dei revisori dei conti degli enti locali di cui al citato decreto del Ministro dell'interno n. 23 del 2012 sono gestite direttamente da questo Ministero mediante apposita procedura informatica;
Dato atto che, a norma di quanto previsto dall'art. 3, comma 5, del citato decreto del Ministro dell'interno n. 23 del 2012, il Ministero dell'interno puo' organizzare direttamente, senza oneri per lo Stato, avvalendosi della Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno, corsi e seminari in materia di contabilita' pubblica e gestione economico-finanziaria degli enti locali, che consentono il conseguimento del requisito riferito ai crediti formativi, richiesto per l'iscrizione nell'elenco, ivi comprese iniziative di formazione a distanza;
Richiamati gli orientamenti espressi dalla Corte dei conti (Sezioni Riunite in sede di controllo - delibera n. 7 del 2011 e Sezione regionale di controllo per il Piemonte - delibera n. 55 del 2011), secondo cui le spese per attivita' formative interamente finanziate con specifici contributi esterni non sono assoggettabili ai limiti previsti dall'art. 6, comma 13, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010;
Considerato che i contributi in parola sono finalizzati al sostegno delle spese prevalentemente connesse all'avvenuta iscrizione nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali a seguito della presentazione della relativa domanda;
Visto il secondo periodo del predetto art. 4-bis, comma 2, del decreto-legge n. 79 del 2012, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'interno, di natura non regolamentare, sono stabilite le modalita' di versamento dei contributi e la riassegnazione degli stessi ai competenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno;
Tenuto conto che le somme rinvenienti dai contributi riscossi devono essere destinate, mediante riassegnazione delle stesse, ai competenti capitoli di spesa, per le finalita' indicate dal predetto art. 4-bis, comma 2;

Decreta:

Art. 1
Termini e modalita' di versamento del contributo

1. I soggetti iscritti nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, sono tenuti a versare al Ministero dell'interno un contributo annuo di 25 euro, entro il termine del 30 aprile di ogni anno.
2. In sede di prima applicazione del presente decreto, il contributo di cui al comma 1 e' versato, dai soggetti che risultano iscritti nell'elenco dal quale sono estratti i nominativi a decorrere dal 1° marzo 2013, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
3. Il contributo di cui al comma 1 e' corrisposto mediante versamento su apposito conto corrente postale, intestato alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato. Gli importi incassati saranno riversati, con cadenza mensile, all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione sul capitolo 2349, art. 25 «entrate di pertinenza del Ministero dell'interno».
 
Art. 2
Riassegnazione dei contributi incassati

1. Le entrate derivanti dai contributi di cui all'art. 1 sono riassegnate con le modalita' prevista dalla normativa vigente in materia, quindi mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sui competenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno relativi alle finalita' indicate dall' art. 4-bis, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79.
 
Art. 3
Pubblicazione

1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 giugno 2013

Il Ministro: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2013 Registro n. 5, Interno, foglio n. 80
 
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