Gazzetta n. 215 del 13 settembre 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 12 giugno 2013
Determinazione dell'ammontare del diritto di ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante «Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172»;
Visto in particolare l'art. 64, comma 1, che dispone che l'ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche e' subordinata al pagamento di un diritto commisurato al costo sostenuto dall'amministrazione per la gestione delle relative procedure;
Visto l'art. 64, comma 2, che prevede che l'ammontare del predetto diritto e' stabilito annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto ministeriale 19 marzo 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 luglio 2012, relativo alla «Determinazione dei diritti da corrispondere per l'ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche» per il periodo dall'8 agosto 2012 all'8 agosto 2013;
Considerato che non si sono rilevati costi aggiuntivi sostenuti dall'amministrazione per la gestione delle procedure relative all'esame per il conseguimento delle patenti nautiche tali da giustificare una variazione dell'ammontare della tariffa di cui all'art. 64, comma 1; determinata con decreto ministeriale del 19 marzo 2012;

Decreta:

Art. 1
Determinazione delle tariffe

1. L'ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, e' subordinata al pagamento di un diritto pari a euro 20,00, per le categorie A e C, al pagamento di un diritto pari a euro 60,00 per la categoria B.
 
Art. 2
Modalita' di pagamento

1. Il pagamento degli importi di cui all'art. 1 si effettua mediante versamento sul conto corrente postale della Tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio.
2. Nella causale occorre specificare: «Diritti di ammissione agli esami per il conseguimento della patente nautica, art. 64 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171».
 
Art. 3
Utilizzo dei proventi

1. I proventi derivanti dalle tariffe di cui all'art. 1 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
 
Art. 4
Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 giugno 2013

Il Ministro: Lupi

Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2013 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 8, foglio n. 136
 
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