IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Viste le Direttive Europee 440/1991/CEE, 18/1995/CE, 12/2001/CE, 13/2001/CE, 14/2001/CE e 34/2012 UE; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 188, recante l'attuazione delle direttive 12/2001/CE, 13/2001/CE e 14/2001/CE in materia ferroviaria e s.m.i.; Vista la delibera CIPE del 5 novembre 1999, n. 180, recante «Canone di pedaggio per l'accesso alla rete infrastrutturale ferroviaria»; Visto il decreto del Ministro 21 marzo 2000 n. 43/T concernente «Criteri di determinazione del canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria»; Visto il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 15 luglio 2003, n. 29/T relativo all'adeguamento al tasso di inflazione programmato per l'anno 2003; Visto l'art. 1, comma 970 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che, per le linee AV, ha stabilito l'adeguamento in misura non inferiore al 2 per cento annuo dei pedaggi dovuti per l'utilizzo dell'infrastruttura; Vista la delibera CIPE 31 gennaio 2003, n. 2 - come integrata con la delibera 25 luglio 2003, n. 24, e con la delibera 5 dicembre 2003, n. 114 - con la quale il Comitato ha preso atto delle modalita' di attuazione dell'art. 75 della Legge n. 289/2002 prospettate nel dossier di valutazione economico-finanziaria del «sistema alta velocita'/alta capacita'» sull'asse Torino-Milano-Napoli; Vista la delibera CIPE 18 marzo 2005 n. 001 con la quale e' stato approvato l'aggiornamento del dossier di valutazione economico-finanziaria relativo alla linea alta velocita'/alta capacita' Torino Milano-Napoli contenente in particolare il canone che le imprese ferroviarie sono tenute a corrispondere al gestore dell'infrastruttura per l'utilizzazione delle linee stesse; Visto il decreto ministeriale 18 agosto 2006 del Ministro dei trasporti, con il quale sono state apportate modifiche agli allegati tecnici ed economici del citato decreto ministeriale 43.T/2003, in relazione all'intervenuta evoluzione della rete ferroviaria, con l'apertura delle tratte AV Torino -Novara e Roma - Gricignano. Vista la legge 22 dicembre 2011, n. 214, modificata con legge 24 marzo 2012, n. 27, che all'art. 36 istituisce l'Autorita' di Regolazione dei trasporti, la quale assume, fra l'altro, il compito di determinazione dei criteri per la fissazione dei pedaggi di accesso all'infrastruttura ferroviaria; Visto l'art. 24 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in Legge 9 agosto 2013, n. 98, che ha apportato alcune modifiche all'art. 17 del decreto legislativo n. 188/2003, sulla determinazione dei canoni di accesso all'infrastruttura ferroviaria; Considerato che, successivamente all'emanazione del citato decreto ministeriale del 18 luglio 2006, sono state aperte all'esercizio ulteriori tratte della rete AV Torino-Milano-Napoli; Considerato che occorre promuovere la concorrenza, eliminando le eventuali barriere all'accesso all'infrastruttura, con l'obiettivo di incrementare il traffico ferroviario, nell'ottica dello sviluppo sostenibile del sistema dei trasporti del Paese; Considerato che a seguito dell'estensione dell'utilizzo della rete AV, i risultati di esercizio del gestore dell'infrastruttura, relativamente al bilancio consolidato 2010 e 2011 ed alle previsioni di bilancio 2012 e 2013, evidenziano un utile crescente; Considerato, in particolare, che dai dati contabili sopra richiamati, si rileva un introito da circolazione stabilmente superiore al risultato di esercizio, al netto delle voci di costo che le vigenti disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 188/2003, pongono a carico del Gestore dell'infrastruttura; Considerato che ai sensi dell'art. 15 comma 1 del citato decreto legislativo n. 188/03 i conti del gestore dell'infrastruttura ferroviaria devono presentare un tendenziale equilibrio tra i ricavi derivanti dalla riscossione dei canoni e delle eccedenze provenienti da altre attivita' commerciali e i contributi pubblici definiti nel contratto di programma, da un lato, e i costi relativi alla gestione dell'infrastruttura al netto degli ammortamenti, dall'altro; Considerato che quota parte di detto utile debba comunque essere destinato a contribuire ad alcuni oneri di gestione, rivenienti da obbligazioni preesistenti sia in tema di investimenti, che di attivita' di manutenzione; Considerato, peraltro, che il margine esistente consente una riduzione del pedaggio della rete AV, utile ai fini di un riequilibrio degli oneri a carico delle imprese ferroviarie; Considerato che, nelle more del recepimento della Direttiva 34/2012 UE, con il quale verra' attuato un nuovo sistema di regole per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria, e' vigente il disposto dell'art. 24 della citata legge 9 agosto 2013, n. 98, che ha reso la previsione dell'art. 17 comma 1 del decreto legislativo n. 188/2003, maggiormente coerente con i principi comunitari, in termini di autonomia del Gestore dell'infrastruttura nella determinazione del pedaggio; Considerato che e' competenza della citata Autorita' di regolazione dei trasporti, nell'ambito delle proprie attribuzioni, definire compiutamente la complessiva disciplina per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria, anche attraverso le previste indagini conoscitive, ai sensi dell'art. 37 della citata Legge del 24 marzo 2012, n. 27; Vista la nota n. 0000913 del 6 settembre 2013, con la quale il Gestore dell'infrastruttura ha definito e proposto l'aggiornamento del valore del pedaggio sulla rete AV; Ritenuto, in base alle considerazioni che precedono - nelle more delle determinazioni che a regime assumera' la citata Autorita' di regolazione dei trasporti - necessario intervenire sul valore del pedaggio delle sole linee AV, al fine di renderlo coerente con la realta' operativa esistente, in relazione allo sviluppo della rete e del traffico ferroviario; Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.
Decreta:
Ai sensi dell'art. 24 della Legge 9 agosto 2013, n. 98, e' approvata la proposta del Gestore dell'infrastruttura ferroviaria, di cui alla nota n. 0000913 del 6 settembre 2013 citata in premessa, che definisce nella misura del 15% la riduzione da applicare, a decorrere dalla data del presente decreto, sul valore del pedaggio di 14,7752 €/km, sulle linee bidirezionali AV di seguito indicate: tratta Torino Stura origine AV - Milano Certosa, km 126; tratta Milano Rogoredo - Bologna Centrale, km 205; tratta Bologna Centrale - Firenze Castello, km 86 tratta Roma Prenestina - deviatoio esterno Napoli Centrale, km 217. Roma, 10 settembre 2013
Il Ministro: Lupi
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