Gazzetta n. 220 del 19 settembre 2013 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DECRETO 24 luglio 2013
Individuazione dei centri di competenza, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012.


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «disposizioni sul patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;
Visto il decreto-legge del 16 maggio 2012, n. 59, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2012, n. 100, di modifica della citata legge 225/92;
Visto in particolare il comma 1 dell'art. 1-bis, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, introdotto dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, che ha che ha istituito il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare la integrita' della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamita' naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi;
Visto l'art. 1, comma 2, della citata legge n. 225/1992, il quale dispone che il Presidente del Consiglio dei Ministri, per il conseguimento delle finalita' del Servizio nazionale di protezione civile, promuove e coordina le attivita' delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale;
Visto l'art. 1, comma 3, della medesima legge n. 225/1992, il quale dispone che per lo svolgimento delle finalita' di cui al comma 2 «il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale del Dipartimento della protezione civile, istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400»;
Visto l'art. 3 della medesima legge n. 225/1992, che individua le attivita' ed i compiti di protezione civile, tra i quali rivestono principale importanza la previsione e la prevenzione dei rischi, specificando che le attivita' di prevenzione sono svolte «anche con il concorso di soggetti scientifici e tecnici competenti in materia»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio 6 dicembre 2010, recante «Modifiche all'organizzazione del Dipartimento della protezione civile»;
Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 18 gennaio 2011, repertorio n. 113, recante «Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile», con il quale sono state introdotte ulteriori modifiche all'organizzazione degli uffici del Dipartimento della protezione civile;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2013, in corso di registrazione, con il quale al Prefetto dott. Franco Gabrielli e' stato conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo Dipartimento della Protezione Civile, a far dal 29 aprile 2013 e fino al verificarsi della fattispecie di cui al citato art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520 ed e' stata attribuita la titolarita' del centro di responsabilita' amministrativa n. 13 - «Protezione Civile» - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto in particolare, l'art. 3-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera b.ter), del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100 ed, in particolare il comma 2 che rimanda, all'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la definizione dei principi per l'individuazione ed il funzionamento dei centri di competenza;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004 pubblicata nel supplemento ordinario n. 39 della Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004 recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile» e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il punto 3 ove individua i compiti, le funzioni e l'organizzazione della rete dei centri funzionali per le finalita' di protezione civile e dei Centri di Competenza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012, recante «Definizione dei principi per l'individuazione dei Centri di Competenza», registrato alla Corte dei Conti il 17 dicembre 2012, Reg. n. 10, fog. n. 118, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2013, n. 38;
Visto l'art. 1 del succitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012, che definisce i Centri di Competenza quali «soggetti titolari di pubblica funzione ai sensi dell'art. 1, comma 1-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, che forniscono informazioni, dati, elaborazioni e contributi tecnico-scientifici, ognuno per definiti ambiti di specializzazione di interesse del Servizio nazionale di protezione civile, in relazione alle diverse tipologie di rischio che interessano il territorio»;
Considerato che, ai sensi del comma 2, dell'art. 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012, i Centri di Competenza sono individuati: a) nelle strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile ai sensi dell'art. 11, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonche' nei soggetti pubblici di cui all'elenco delle amministrazioni pubbliche, individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, deputati a svolgere attivita', servizi, studi e ricerche in ambiti disciplinari di specifica o esclusiva competenza, anche territoriale, attribuiti in forza di leggi, provvedimenti normativi e regolamentari, per il perseguimento di fini istituzionali; b) nei soggetti partecipati da componenti del Servizio nazionale di protezione civile, istituiti con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione, laddove il soggetto medesimo sia a totale partecipazione pubblica, svolga la propria attivita' prioritariamente in favore del Servizio nazionale di protezione civile e sia soggetto a vigilanza da parte del Dipartimento della protezione civile; c) nelle Universita', Dipartimenti universitari, Centri di ricerca, che dispongono di conoscenze tecnico scientifiche esclusive o di privative nell'utilizzo dei diritti intellettuali dell'ingegno e della ricerca scientifica; d) nelle Universita', Dipartimenti universitari, Centri di ricerca sui quali la Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi di cui all'art. 9 della legge 24 febbraio 1992, n. 255, e s.m.i. di cui all'art. 5 decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e all'art. 4 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2006, n. 21, esprime il proprio parere di merito tecnico scientifico, sulla base di una valutazione comparativa a seguito di specifiche esigenze formulate dal Dipartimento della protezione civile per le varie tipologie di rischio, cui non possono fare fronte i soggetti di cui alle lettere a), b) e c);
Visto l'art. 2, comma 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi del quale con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile vengono individuati i Centri di Competenza e i relativi ambiti di specializzazione per le finalita' del Sistema nazionale della protezione civile, selezionati tra i soggetti appartenenti alle citate fattispecie;
Considerato che costituiscono requisiti immediati e diretti per l'individuazione dei Centri di Competenza sub lettera a), il ruolo di struttura operativa ex art. 11 della L. 225/92, nonche' il possesso del requisito di amministrazione pubblica, con il fine istituzionale di svolgere attivita', servizi, studi e ricerche in ambiti disciplinari di specifica o esclusiva competenza, anche territoriale;
Considerato che costituiscono requisiti per l'individuazione dei Centri di Competenza sub lettera b), il ruolo di soggetto partecipato da componenti del Servizio nazionale di protezione civile, istituito con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione, laddove il soggetto medesimo sia a totale partecipazione pubblica, svolga la propria attivita' prioritariamente in favore del servizio nazionale di protezione civile e sia soggetto a vigilanza da parte del Dipartimento della protezione civile;
Considerato che la Fondazione CIMA e' soggetto partecipato dal Dipartimento della protezione civile, dall'Universita' degli studi di Genova, dalla Regione Liguria e dalla Provincia di Savona, componenti del Servizio nazionale di protezione civile, istituito con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione;
Considerato che la Fondazione Eucentre e' soggetto partecipato dal Dipartimento della protezione civile, dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, dall'Universita' degli studi di Pavia e dall'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia, componenti del Servizio nazionale di protezione civile, istituito con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione;
Considerato che il Consorzio Interuniversitario ReLUIS e' una pubblica amministrazione, a totale partecipazione pubblica, partecipata da l'Universita' degli studi della Basilicata, l'Universita' di Napoli Federico II e l'Universita' degli studi di Pavia, componenti del Servizio nazionale di protezione civile, istituito con lo scopo di conseguire concreti obiettivi in ordine alla valutazione ed alla riduzione della vulnerabilita' e del rischio sismico, e che il Dipartimento della protezione civile, ai sensi degli articoli 7 e 10 dello Statuto, esercita un determinante potere di vigilanza;
Ritenuto che le citate Fondazioni ed il succitato Consorzio sono riconducibili nella fattispecie di Centri di Competenza sub lettera b);
Considerato che costituiscono requisiti per l'individuazione dei Centri di Competenza sub lettera c), il ruolo di Universita', Dipartimenti universitari, Centri di ricerca che dispongono di conoscenze tecnico scientifiche esclusive o di privative nell'utilizzo dei diritti intellettuali, dell'ingegno e della ricerca scientifica;
Vista la nota con la quale il Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Universita' degli studi di Firenze ha dichiarato che il medesimo Dipartimento dispone di conoscenze tecnico scientifiche esclusive o di privative nell'utilizzo dei diritti intellettuali, dell'ingegno e della ricerca scientifica e che, pertanto, sia riconducibile nella fattispecie sub lettera c);
Ritenuto, pertanto che, nelle more della ricognizione di altri soggetti che, sulla base dei requisiti posseduti, possano essere riconosciuti quali Centri di Competenza, occorre procedere, al fine di dare attuazione al disposto dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012, a individuare i Centri di competenza indispensabili al Servizio nazionale di protezione civile;
Ravvisata la necessita' di dare attuazione alle disposizioni impartite dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012, mediante l'emanazione di apposito decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Decreta:

Art. 1

Individuazione dei centri di competenza

1. A far data dal presente decreto, i Centri di Competenza di cui al comma 2 dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012, sono individuati negli elenchi allegati al presente atto, che riporta per ciascun Centro i requisiti soggettivi e gli ambiti disciplinari di competenza.
2. Con successivi provvedimenti gli elenchi potranno essere integrati con ulteriori Centri di Competenza, sulla base dei requisiti dagli stessi posseduti e definiti nelle lettere a), b), c) e d) dell'art. 1, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012.
3. A far data dal presente decreto, il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 20 luglio 2011, n. 3593 di rep., di individuazione dei Centri di Competenza del Dipartimento, e' abrogato.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile.
Roma, 24 luglio 2013

Il Capo del dipartimento: Gabrielli

Registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2013 Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 7, foglio n. 273
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico


 
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