Gazzetta n. 221 del 20 settembre 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 15 maggio 2013
Modifica dei decreti 28 ottobre 2011 relativi alle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari «Lermol 72 SG» e «Lontrel 72 SG».


IL DIRETTORE GENERALE
per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione

Viste le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari «Lermol 72 SG», reg. n. 14446 e «Lontrel 72 SG», reg. n. 14879, rilasciate con decreti del 28 ottobre 2011;
Rilevato che nel riquadro delle etichette di detti prodotti e' stata riportata la dicitura: «Clopiralid puro g 72» anziche' la corretta dicitura: «Clopiralid puro g 94,9 (pari a 720 g/kg di acido equivalente)»;
Rilevato altresi' che nelle etichette di detti prodotti nel paragrafo relativo alle dosi ed all'epoca d'impiego non e' stata riportata l'indicazione del tempo di applicazione per le colture barbabietola da zucchero e da foraggio, orticole e colza;
Ritenuto di dover modificare dette etichette come di seguito indicato:
riportate nel riquadro la corretta dicitura «Clopiralid puro g 94,9 (pari a 720 g/kg di acido equivalente)»;
integrare il paragrafo relativo alle dosi ed all'epoca d'impiego le seguenti frasi:
per la coltura della barbabietola da zucchero e da foraggio: «quando la coltura si trova nella fase fenologica compresa fra le 2 foglie vere e il 30% di copertura del suolo»;
per le orticole: «Nel caso dei cavoli a testa, effettuare il trattamento quando la coltura si trova nella fase fenologica compresa fra le 2 e le 9 foglie vere distese. Nel caso di cipolla, aglio e scalogno, trattare quando la coltura si trova nella fase fenologica compresa fra la prima foglia chiaramente visibile ( > 3 cm) e le 4 foglie vere distese»;
per la colza «quando la coltura si trova nella fase fenologica compresa fra le 2 e le 9 foglie vere distese.»;

Decreta:

L'Impresa Dow Agrosciences Italia Srl, con sede legale in Milano, via F. Albani, 65, e' autorizzata a modificare le etichette dei prodotti fitosanitari LERMOL 72 SG, reg. n. 14446 e LONTREL 72 SG, reg. n. 14879, inserendovi le frasi sotto indicate.
Nel riquadro andra' riportata la dicitura «Clopiralid puro g 94,9 (pari a 720 g/kg di acido equivalente)».
Il paragrafo relativo alle dosi ed all'epoca d'impiego andra' integrato con le frasi:
per la coltura della barbabietola da zucchero e da foraggio: «quando la coltura si trova nella fase fenologica compresa fra le 2 foglie vere e il 30% di copertura del suolo»;
per le orticole: «Nel caso dei cavoli a testa, effettuare il trattamento quando la coltura si trova nella fase fenologica compresa fra le 2 e le 9 foglie vere distese. Nel caso di cipolla, aglio e scalogno, trattare quando la coltura si trova nella fase fenologica compresa fra la prima foglia chiaramente visibile ( > 3 cm) e le 4 foglie vere distese»;
per la colza «quando la coltura si trova nella fase fenologica compresa fra le 2 e le 9 foglie vere distese.».
Entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, il titolare dell'autorizzazione e' tenuto a rietichettare il prodotto fitosanitario non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un facsimile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. E' altresi' tenuto ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego del prodotto fitosanitario in conformita' alle nuove disposizioni.
E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.
Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 maggio 2013

Il direttore generale: Borrello
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico


 
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