Gazzetta n. 223 del 23 settembre 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 19 marzo 2013
Criteri e tariffe per la determinazione del valore capitale delle prestazioni erogate agli invalidi civili.


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 30 marzo 1971, n. 118, recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili»;
Vista la legge 11 febbraio 1980, n. 18, recante «Indennita' di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili»;
Vista la legge 21 novembre 1988, n. 508, recante «Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti»;
Visto il decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, recante «Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonche' dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, n. 291»;
Vista la legge 11 ottobre 1990, n. 289, recante «Modifiche alla disciplina delle indennita' di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennita' di frequenza per i minori invalidi»;
Vista la legge 15 ottobre 1990, n. 295, recante «Modifiche ed integrazioni all'art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti»;
Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 387 del 5 agosto 1991, recante «Norme di coordinamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nella legge 15 ottobre 1990, n. 295, in materia di accertamento dell'invalidita' civile»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698, recante «Norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici»;
Visto l'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222, recante «Revisione della disciplina della invalidita' pensionabile» che riconosce all'INPS il diritto di surrogazione per il recupero delle prestazioni di invalidita' e inabilita';
Visto l'art. 4 del decreto-legge n. 323 del 20 giugno 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, recante «Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica»;
Visto l'art. 42 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici»;
Visto l'art. 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante «Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria»;
Visto l'art. 6 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, recante «Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2007 recante «Attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, concernente il trasferimento di competenze residue dal Ministero dell'economia e delle finanze all'INPS»;
Visto l'art. 41, comma 1, della legge 9 novembre 2010, n. 183, recante «Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro» che stabilisce che le prestazioni assistenziali erogate (pensioni, assegni e indennita') in favore degli invalidi civili, se corrisposte in conseguenza di fatti illeciti di terzi, sono recuperate dall'INPS, nei confronti del responsabile civile e della compagnia di assicurazione;
Visto l'art. 41, comma 2, della succitata legge, che dispone che il valore capitale della prestazione erogata e' determinato mediante criteri e tariffe stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS;
Vista altresi', la nota n. 0004221.U del 7 dicembre 2010 del presidente dell'INPS con la quale e' stata inviata la relazione tecnica contenente le tariffe attuariali per le prestazioni elaborate da parte del Coordinamento generale statistico attuariale dell'Istituto e finalizzate all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 41, comma 2, della legge 4 novembre 2010, n. 183;
Vista la nota n. 3970 del 19 gennaio 2011 del Ministero dell'economia e finanze, con la quale il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la spesa sociale (Ufficio VIII), comunica «di non avere osservazioni da formulare sull'ulteriore corso dei successivi adempimenti»;
Vista la nota n. 0003553.U del 15 luglio 2011 del presidente dell'INPS con cui si comunica alle competenti strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che l'Istituto ha provveduto a rielaborare le tariffe per l'applicazione dell'art. 41 della legge n. 183 del 9 novembre 2010 ed a predisporre alcuni esempi pratici;
Tenuto conto di quanto disposto dalla Direttiva del 28 aprile 2011 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, recante i criteri per il funzionamento degli organi degli enti pubblici non economici vigilati in attuazione dell'art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale ha fra l'altro accentrato nella figura del presidente dell'INPS le funzioni precedentemente attribuite allo stesso e al Consiglio di amministrazione;
Vista infine, la nota n. 0064 del 2 ottobre 2012, con cui l'Istituto nazionale della previdenza sociale trasmette copia conforme all'originale della determinazione n. 145, adottata dal presidente dell'INPS in data 20 luglio 2012, in merito allo schema di decreto interministeriale di cui all'art. 41, comma 2, della citata legge 4 novembre 2010, n. 183, con la quale si esprime parere favorevole sul testo del citato decreto interministeriale, ad eccezione dell'allegato tecnico che, in ragione delle intervenute modifiche alla disciplina in materia previdenziale, si ritiene debba essere sostituito dalla documentazione allegata alla citata determinazione;

Decreta:

Art. 1

1. Sono approvati i criteri e le tariffe previsti dall'art. 41, comma 2, della legge 9 novembre 2010, n. 183, di cui agli allegati 1, 2 e 3 al presente decreto che costituiscono parte integrante dello stesso.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.
Roma, 19 marzo 2013

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Fornero

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Grilli

Registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 2013 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 9, foglio n. 71
 
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Allegato 3
ISTRUZIONI ED ESEMPI PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DI CUI
ALL'ARTICOLO 41 DELLA LEGGE N. 183/2010
1. Premessa.
Lo strumento atto a dare applicazione agli adempimenti previsti dall'art. 41 della legge 9 novembre 2010, n. 183 e' rappresentato dalle 8 tavole che compongono la presente tariffa.
I singoli termini di essa costituiscono l'ammontare del capitale che deve essere rimborsato da terzi responsabili e loro compagnie di assicurazione per ogni euro di prestazione erogata dall'ente preposto al pagamento della prestazione. 2. Struttura della tariffa.
La tariffa si articola in 8 tavole che saranno analizzate dettagliatamente nel seguito dell'allegato.
In base alla periodicita' di pagamento, le prestazioni destinate agli invalidi civili si distinguono in due categorie a seconda che siano corrisposte in 12 o 13 mensilita'.
In tutte e otto le tavole di cui si compone la tariffa, i coefficienti sono distinti in base al sesso e all'eta' del beneficiario della prestazione.
Tutte le prestazioni degli invalidi civili prese in esame sono prestazioni non reversibili.
Inoltre tutte le prestazioni previste per gli invalidi civili prese in esame nella presente tariffa, con esclusione della indennita' di frequenza, sono prestazioni vitalizie, corrisposte al beneficiario fin tanto che sopravvive; invece, l'indennita' di frequenza e' una prestazione temporanea fino al raggiungimento dei 18 anni di eta'.
E' opportuno esaminare nel dettaglio le tavole che costituiscono la tariffa. Tavola 1 - Tariffa per individui che acquisiscono il diritto
all'indennita' di accompagnamento (invalidi civili totali).
L'indennita' di accompagnamento per gli invalidi civili totali e' di gran lunga la prestazione piu' diffusa. E' stata istituita dalla legge n. 18 dell'11 febbraio 1980 e l'importo mensile nel 2012 e' di euro 492,97 per 12 mensilita'.
L'indennita' e' indipendente dal reddito e dall'eta' del beneficiario ed e' una prestazione non reversibile. Tavola 2 - Tariffa per individui che acquisiscono il diritto alla
pensione di inabilita' (invalidi civili totali).
La prestazione in questione e' destinata ad individui con eta' maggiore di 18 anni e minore di 65 anni ed e' corrisposta in 13 mensilita'. Questo ultimo aspetto spiega la differenza con i coefficienti della Tavola 1 dato che per la realizzazione di entrambe le tavole e' stato adoperato lo stesso tasso d'interesse annuo e la stessa tavola di mortalita'.
La prestazione e' vincolata al reddito del beneficiario, che nel 2012 non deve superare i 15.627,22 euro, e non e' reversibile.
Il riferimento legislativo che ha istituito la prestazione in esame e' costituito dalla legge n. 118 del 30 marzo 1971; nel 2012 l'importo mensile di detta prestazione e' di euro 267,57; al compimento del 65° anno di eta', detta prestazione viene trasformata in assegno sociale, il cui importo, nel 2012, e' di euro 429,00. Tavola 3 - Tariffa per individui che acquisiscono il diritto
all'assegno mensile di assistenza (invalidi civili parziali).
Il riferimento legislativo che ha istituito la prestazione in questione, corrisposta in 13 rate, e' costituito dalla legge n. 118 del 30 marzo 1971; nel 2012 l'importo mensile di detta prestazione e' di euro 267,57 ed il reddito annuo personale dell'invalido non puo' superare i 4.596,02 euro; detto assegno viene corrisposto alle persone di eta' compresa tra i 18 e i 65 anni e al compimento del 65° viene trasformato in assegno sociale. Tavola 4 - Tariffa per individui che acquisiscono il diritto
all'indennita' di accompagnamento (ciechi assoluti) ovvero il
diritto all'indennita' speciale (ciechi parziali).
I ciechi civili assoluti beneficiano dell'indennita' di accompagnamento, distinta dalla precedente omonima indennita' destinata agli invalidi civili totali, istituita con la legge n. 406 del 28 marzo 1968 ed il cui importo mensile nel 2012 e' di euro 827,05.
L'indennita' speciale per i ciechi parziali e' stata istituita con la legge n. 508/1988, viene corrisposta in 12 mensilita' e spetta ai ciechi parziali di qualunque eta' indipendentemente dal reddito personale degli stessi. Nel 2012 l'importo mensile di questa pressione e' di euro 193,26. L'indennita' speciale per i ciechi parziali e' incompatibile con l'indennita' di frequenza ma e' compatibile con la pensione spettante ai ciechi parziali.
Entrambe le indennita' sono non reversibili e vengono corrisposte in 12 mensilita'. Tavola 5 - Tariffa per individui che acquisiscono il diritto alla
pensione (ciechi assoluti e ciechi parziali).
Il riferimento legislativo che ha istituito le due prestazioni in esame e' costituito dalla legge n. 66 del 10 febbraio 1962.
Sia per la pensione per i ciechi assoluti sia per la pensione per i ciechi parziali e' previsto che il beneficiario disponga di un reddito annuo che non superi una determinata soglia, posta pari, nel 2012, a 15.627,22 euro.
Con riferimento agli importi, corrisposti in 13 mensilita', va precisato che:
l'importo mensile della pensione per i ciechi assoluti e' di euro 289,36 se il beneficiario non e' ricoverato in istituto di cura o di euro 267,57 se invece e' ricoverato in istituto di assistenza con pagamento della retta, anche in parte, a carico dello Stato o di un ente pubblico; inoltre e' richiesto che il beneficiario sia maggiorenne;
l'importo mensile della pensione per i ciechi parziali e' di euro 267,57; inoltre per i ciechi parziali non sono previsti requisiti anagrafici per poter beneficiare della pensione la quale e' incompatibile con l'indennita' di frequenza. Tavola 6 - Tariffa per i sordi che acquisiscono il diritto
all'indennita' di comunicazione.
L'indennita' di comunicazione e' stata istituita dalla legge 21 novembre 1988, n. 508.
I criteri di concessione sono diversi a seconda che il richiedente abbia piu' o meno di 12 anni.
Se ha meno di 12 anni l'ipoacusia deve essere pari o superiore a 60 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore.
Se ha piu' di 12 anni l'ipoacusia deve essere pari o superiore a 75 decibel. Viene inoltre chiesto di dimostrare che l'insorgenza della ipoacusia sia precedente ai 12 anni.
Detta indennita' e' indipendente dal reddito e dall'eta'. Nel 2012 l'importo mensile e' pari a euro 245,63 per 12 mensilita'. Tavola 7 - Tariffa per i sordi che acquisiscono il diritto alla
pensione.
La legge 26 maggio 1970, n. 381 aveva istituito, in favore dei sordomuti, l'assegno mensile di assistenza che ha assunto la denominazione di pensione con l'art. 14-septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33.
La pensione e' concessa solo nel caso che queste condizioni vengano accertate e riconosciute dalle Commissioni di accertamento i requisiti sanitari fissati nell'art. 1, comma 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 95.
Inoltre il percettore di detta prestazione deve disporre di un reddito personale non superiore ai 15.627,22 euro all'anno, nel 2012, e deve avere eta' compresa tra i 18 e 65 anni. Al compimento del 65° anno di eta' la pensione viene trasformata in assegno sociale.
Nel 2012 l'importo della pensione e' di euro 267,57 per 13 mensilita'. Tavola 8 - Tariffa per i minori che acquisiscono il diritto
all'indennita' mensile di frequenza.
L'indennita' di frequenza e' stata istituita dalla legge n. 289 dell'11 ottobre 1990. Spetta ai minori con difficolta' persistenti a svolgere le funzioni dell'eta' o con perdita uditiva superiore a 60 decibel dall'orecchio migliore. E' subordinata alla frequenza di un centro di riabilitazione, di un centro di formazione professionale, di un centro di formazione professionale o di scuole di ogni ordine e grado ed e' incompatibile con qualsiasi forma di ricovero ed, inoltre, il beneficiario non puo' disporre di un reddito personale superiore ai 4.596,02 euro. Nel 2012 l'importo mensile ammonta ad euro 267,57 corrisposte in 12 mensilita'.
Si riporta una tabella di riepilogo delle prestazioni che sono oggetto dell'azione di rivalsa e delle tavole della tariffa che sono associate alle singole prestazioni.

Parte di provvedimento in formato grafico


3. Esempi.
Nel seguito saranno introdotti degli esempi per spiegare il funzionamento della tariffa dell'azione di rivalsa.
Per semplicita' si supporra' che l'azione di rivalsa sia successiva ad un incidente automobilistico e sia, pertanto, rivolta verso l'assicuratore dell'automobilista che ha provocato l'incidente.
Inoltre saranno presi come riferimento gli importi del 2011 per tutti gli esempi nel seguito esposti.
Il calcolo dell'importo dell'azione di rivalsa e' dato dal prodotto di tre fattori:
l'importo mensile della prestazione;
il numero di mensilita' in cui detta prestazione viene erogata nell'anno;
il coefficiente della tariffa che e' funzione della prestazione, del sesso e dell'eta' del beneficiario della stessa prestazione. Esempio n. 1.
A seguito di un incidente automobilistico viene riconosciuto il diritto a percepire l'indennita' di accompagnamento ad una donna di 49 anni di eta' divenuta invalida civile totale.
Il coefficiente da applicare per ottenere l'importo dell'azione di rivalsa va cercato nella «Tavola 1 - Tariffa per individui che acquisiscono il diritto all'indennita' di accompagnamento (invalidi civili totali)».
Per una donna di 49 anni, il coefficiente da applicare e' pari a: 17,6197: 12×492,97×17,6197=104.231,80 euro. Esempio n. 2.
A seguito di un incidente automobilistico perde la vista un uomo di 71 anni a cui viene riconosciuto il diritto a percepire l'indennita' di accompagnamento spettante ai ciechi assoluti.
Il coefficiente da applicare per ottenere l'importo dell'azione di rivalsa va cercato nella «Tavola 4 - Tariffa per individui che acquisiscono il diritto all'indennita' di accompagnamento (ciechi assoluti) ovvero il diritto all'indennita' speciale (ciechi parziali)».
Per un uomo di 71 anni, il coefficiente da applicare e' pari a: 9,4684.
L'ente erogatore chiedera' all'assicuratore, ai sensi dell'art. 41 della legge n. 183/2010, un importo pari a: 12×827,05×9,4684=93.970,08 euro. Esempio n. 3.
A seguito di un incidente automobilistico perde la vista un uomo di 52 anni a cui viene riconosciuto il diritto a percepire sia l'indennita' di accompagnamento spettante ai ciechi assoluti che la pensione.
L'importo che l'ente erogatore chiedera' all'assicuratore dell'automobilista che ha causato l'incidente sara' dato dalla somma di due addendi:
per la parte relativa all'indennita' di accompagnamento dei ciechi, il coefficiente da applicare sara' prelevato dalla «Tavola 4 - Tariffa per individui che acquisiscono il diritto all'indennita' di accompagnamento (ciechi assoluti) ovvero il diritto all'indennita' speciale (ciechi parziali)»; in corrispondenza dell'eta' 52 anni, per un maschio il coefficiente e' pari a: 17,5052.
Per cui, per questa parte, l'importo da richiedere e' pari a: 12×827,05×17,5052=173.732,11 euro;
per la parte relativa alla pensione per i ciechi assoluti, il coefficiente va prelevato dalla «Tavola 5 - Tariffa per individui che acquisiscono il diritto alla pensione (ciechi assoluti e ciechi parziali)»; per un uomo di 52 anni il coefficiente e': 17,5084.
Per cui, per questa parte, l'importo da richiedere e' pari a: 13×289,36×17,5084=65.861,00 euro.
L'importo complessivo che l'ente erogatore chiedera' all'assicuratore e', pertanto, di: 173.732,11+65.861,00=239.593,11 euro. Esempio n. 4.
A seguito di un incidente d'auto, un ragazzo di 15 anni viene riconosciuto invalido civile totale e gli viene assegnata l'indennita' di accompagnamento.
Il coefficiente da applicare va ricercato nella «Tavola 1 - Tariffa per individui che acquisiscono il diritto all'indennita' di accompagnamento (invalidi civili totali)»; in corrispondenza dell'eta' di 15 anni, il coefficiente e' pari a: 30,0873.
L'importo complessivo che l'ente erogatore chiedera' all'assicuratore e', pertanto, di: 12×492,97×30,0873=177.985,64 euro. Esempio n. 5.
A seguito di un incidente d'auto, una donna di 22 anni viene riconosciuta parzialmente invalida e le viene riconosciuto il diritto all'assegno mensile di assistenza.
Il coefficiente da applicare va ricercato nella «Tavola 3 - Tariffa per individui che acquisiscono il diritto all'assegno mensile di assistenza (invalidi civili parziali)»; in corrispondenza dell'eta' di 22 anni, il coefficiente e' pari a: 41,6232.
L'importo che l'ente erogatore chiedera' all'assicuratore dell'automobilista che ha causato l'incidente sara' dato da: 13×267,57×41,6232=144.782,56 euro. Esempio n. 6.
A seguito di un incidente d'auto, una donna di 39 anni diventa parzialmente cieca e le viene riconosciuto il diritto a percepire la pensione e l'indennita' speciale spettante ai ciechi parziali.
L'importo che l'ente erogatore chiedera' all'assicuratore dell'automobilista che ha causato l'incidente sara' dato dalla somma di due addendi:
per la parte relativa alla pensione spettante ai ciechi parziali, il coefficiente da applicare sara' prelevato dalla «Tavola 5 - Tariffa per individui che acquisiscono il diritto alla pensione (ciechi assoluti e ciechi parziali)»; in corrispondenza dell'eta' 39 anni, per una donna il coefficiente e' pari a: 28,8680.
Per cui, per questa parte, l'importo da richiedere e' pari a: 13×267,57×28,8680=100.414,74 euro;
per la parte relativa all'indennita' speciale, il coefficiente va prelevato dalla «Tavola 4 - Tariffa per individui che acquisiscono il diritto all'indennita' di accompagnamento (ciechi assoluti) ovvero il diritto all'indennita' speciale (ciechi parziali)»; per una donna di 39 anni il coefficiente e': 28,8647.
Per cui, per questa parte, l'importo da richiedere e' pari a: 12×193,26×28,8647=66.940,70 euro.
L'importo complessivo che l'ente erogatore chiedera' all'assicuratore e', pertanto, di: 100.414,75+66.940,70=167.355,44 euro. Esempio n. 7.
A seguito di un incidente d'auto una donna di 74 anni diventa parzialmente cieca e le viene riconosciuto il diritto a percepire l'indennita' speciale prevista per i ciechi parziali.
Il coefficiente da applicare va cercato nella «Tavola 4 - Tariffa per individui che acquisiscono il diritto all'indennita' di accompagnamento (ciechi assoluti) ovvero il diritto all'indennita' speciale (ciechi parziali)»; in corrispondenza di 74 anni, il coefficiente per una donna e' 10,4770.
Per cui l'importo dell'azione di rivalsa sara': 12×193,26×10,4770=24.297,42 euro. Esempio n. 8.
A seguito di un incidente d'auto una donna di 36 anni diventa sorda e le viene riconosciuto il diritto alla pensione.
Il coefficiente da applicare va cercato nella «Tavola 7 - Tariffa per i sordi che acquisiscono il diritto alla pensione»; in corrispondenza dell'eta' di 36 anni il coefficiente e' pari a: 35,2472.
Per cui l'importo dell'azione di rivalsa sara': 13×267,57×35,2472=122.604,21 euro. Esempio n. 9.
Ad una bambina di 10 anni viene riconosciuto il diritto a percepire l'indennita' di comunicazione.
Il coefficiente da applicare va cercato nella «Tavola 6 - Tariffa per i sordi che acquisiscono il diritto all'indennita' di comunicazione»; in corrispondenza dell'eta' di 10 anni il coefficiente e' pari a: 46,3467.
Per cui l'importo dell'azione di rivalsa sara': 12×245,63×46,3467=136.609,68 euro. Esempio n. 10.
Ad un bambino di 7 anni, vittima di un incidente stradale, viene riconosciuto il diritto a percepire l'indennita' di frequenza.
Il coefficiente da applicare per calcolare l'importo della surroga va prelevato dalla «Tavola 8 - Tariffa per i minori che acquisiscono il diritto all'indennita' mensile di frequenza»; in corrispondenza dell'eta' di 7 anni, per un bambino il coefficiente da utilizzare e' 10,6516.
Pertanto, l'importo dell'azione di rivalsa sara': 12×267,57×10,6516=34.200,58 euro.
 
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