Gazzetta n. 224 del 24 settembre 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 13 marzo 2013
Modalita' di carattere generale relative alla corresponsione delle annualita' dell'assegno «una tantum».


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 29 ottobre 2005, n. 229, ed in particolare l'art. 4, che attribuisce il beneficio di un assegno una tantum da erogarsi in cinque rate annuali;
Visto l'art. 33, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 2007, n. 222;
Visto il decreto del Ministro della salute 3 aprile 2008, recante «Procedura per una corretta applicazione della normativa relativa alla corresponsione di benefici economici a soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie», ed in particolare l'art. 3, comma 1;
Vista la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 6707 del 9 luglio 2009, che in ossequio al principio statuito dalla sentenza 28 marzo 2008 - 4 aprile 2008, n. 1304, del Consiglio di Stato, Sezione V, ha annullato l'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro della salute 3 aprile 2008, poiche' non prevede una priorita' nei pagamenti ne' una diversificazione nella misura dell'assegno una tantum di cui all'art. 4 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, in relazione alle particolari esigenze dei beneficiari;
Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 3084/2009 con cui, nel confermare quanto gia' statuito nella precedente sentenza n. 1304/2008, ai fini della corresponsione dei benefici di cui alla predetta legge n. 229 del 2005, ha affermato l'obbligo di provvedere sulla base di criteri che tengano conto della gravita' delle affezioni nonche' delle difficolta' economiche dei richiedenti o dei loro nuclei familiari;
Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 21 ottobre 2009 recante «Individuazione dei criteri per la formazione delle graduatorie utili alla corresponsione dei benefici economici ai soggetti danneggiati da vaccinazioni, ai sensi della legge n. 229/2005» e, in particolare, l'art. 3 con il quale, con riferimento all'erogazione della prima rata dell'assegno una tantum, dispone che la graduatoria dei soggetti da soddisfare sia formata tenendo conto del criterio cronologico della presentazione delle istanze degli aventi titolo (cui e' assegnato un punteggio pari al 30%), della gravita' dell'affezione (cui e' assegnato un punteggio pari al 40%) e del parametro della situazione economica, determinato dall'indicatore ISEE (cui e' assegnato un punteggio pari al 30%);
Visto l'art. 4 del predetto decreto con il quale, con riferimento all'erogazione delle rate successive alla prima dell'assegno una tantum dispone che la graduatoria dei soggetti da soddisfare sia formata tenendo conto della gravita' dell'affezione (cui e' assegnato un punteggio pari al 60%) e del parametro della situazione economica, determinato dall'indicatore ISEE (cui e' assegnato un punteggio pari al 40%);
Visto il decreto del Ministro della salute 10 agosto 2012, registrato dalla Corte dei conti il 23 ottobre 2012, registro n. 14, foglio n. 337, con il quale sono stati individuati i criteri da utilizzare nell'erogazione dell'assegno una tantum previsto dall'art. 4 dalla legge 29 ottobre 2005, n. 229, in favore dei soggetti inseriti nelle graduatorie approvate con decreto del Direttore della Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure del 26 giugno 2012;
Dato atto che la Corte dei conti, in sede di controllo preventivo di legittimita' del decreto del Ministro della salute 10 agosto 2012, ha richiesto al Ministero della salute di valutare, per il futuro, di individuare criteri di carattere generale in favore di tutti i soggetti beneficiari dell'assegno una tantum, essendo quelli stabiliti nel predetto decreto rivolti solo ai soggetti individuati in una specifica graduatoria;
Ritenuto opportuno recepire la predetta osservazione stabilendo che la rata spettante ai soggetti beneficiari dell'assegno una tantum e' determinata in misura percentuale alle risorse finanziarie disponibili in bilancio e ponderata tenendo conto dei criteri e dei punteggi di cui agli articoli 3, comma 2 e 4, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 21 ottobre 2009, fatto salvo il conguaglio delle somme a ciascuno spettanti, da erogarsi con successivo provvedimento;

Decreta:

Art. 1

1. Nel rispetto della graduatoria, predisposta ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 21 ottobre 2009, a ciascuno degli aventi diritto all'assegno una tantum di cui all'art. 4 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, la prima rata e' determinata in misura percentuale delle risorse finanziarie disponibili sul capitolo di bilancio 2409, piano gestionale 02, tenendo conto dei criteri e dei punteggi di cui al comma 2 del predetto art. 3.
2. Nel rispetto della graduatoria formulata ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 21 ottobre 2009, a ciascuno degli aventi diritto all'assegno una tantum, di cui all'art. 4 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, le rate successive alla prima sono determinate in base alle risorse finanziarie disponibili sul capitolo di bilancio 2409, piano gestionale 02, tenendo conto dei criteri e dei punteggi di cui al comma 2 dell'art. 4 del predetto decreto.
3. La percentuale di cui ai comma 1 e 2 sara' determinata con successivo provvedimento del Direttore della Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza. Il conguaglio delle somme spettanti ai soggetti beneficiari e' erogato con la quinta rata.
Il presente decreto sara' sottoposto al visto del competente organo di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 marzo 2013

Il Ministro: Balduzzi

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2013 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR. MIBAC. Min. salute e Min. lavoro registro n. 11, foglio n. 293
 
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