Gazzetta n. 225 del 25 settembre 2013 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
CIRCOLARE 29 luglio 2013, n. 3
Art. 2 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito in legge n. 135 del 2012, c.d. «Spending review» - pensionamenti in caso di soprannumero.


Alle Amministrazioni dello Stato

Alle Agenzie

Agli Enti pubblici non economici
nazionali

Agli Enti di ricerca

Agli Enti pubblici di cui all'art.
70, comma 4, del decreto
legislativo n. 165 del 2001

1. Premessa. Il regime dei pensionamenti in deroga.

L'art. 2, comma 11, lett. a), del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito in 1. n. 135 del 2012, c.d. «Spending review», nell'ambito delle misure che le pubbliche amministrazioni devono adottare in relazione alle situazioni di soprannumero, prevede: «a) applicazione, ai lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertilo, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportalo la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2014, dei requisiti anagrafici e di anzianita' contributiva nonche' del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all'ente di appartenenza della certificazione di tale diritto. Si applica, senza necessita' di motivazione, l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertilo, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (....)».
Di seguito a quanto chiarito nella direttiva n. 10 del 2012 del Dipartimento della funzione pubblica, in presenza di situazioni di soprannumero eventualmente risultanti all'esito delle riduzioni effettuate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati ai sensi dell'art. 2, comma 5, del predetto d.l. n. 95 del 2012, e nei limiti della necessita' del riassorbimento, la disposizione disciplina delle particolari ipotesi di pensionamento, prevedendo l'applicazione del regime di accesso e di decorrenza al trattamento pensionistico previgente rispetto alla riforma operata con l'art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011. n. 201. convertito. con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
La presente circolare e' stata elaborata a seguito di' confronto istruttorio con il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e 1"INPS al fine di dare indicazioni omogenee alle amministrazioni interessate e viene diramata a seguito di informativa sindacale. Le amministrazioni che intendano adottare criteri ulteriori ed eventualmente diversi rispetto agli indirizzi contenuti nella presente circolare dovranno comunque adottare criteri generali e oggettivi da seguire, previa informativa ed eventuale esame con le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 165 del 2001.
L'applicazione della norma puo' comportare l'«esodo volontario», in caso di dimissioni del dipendente, o la risoluzione unilaterale del rapporto da parte dell'amministrazione, con accesso speciale al pensionamento. Il ricorso ai pensionamenti in deroga di cui al menzionato comma 11 ha comunque carattere sussidiario; rimangono infatti vigenti le normali regole di pensionamento e. quindi, il riassorbimento della soprannumerarieta' deve essere compiuto dando priorita' ai pensionamenti secondo le regole ordinarie.

2. Destinatari dei pensionamenti in deroga.

I pensionamenti di cui al citato comma 11, lett. a). riguardano le categorie di personale interessate dall'attuazione del processo di riassetto organizzativo disciplinato dall'art. 2. Per l'individuazione dei destinatari si rinvia al contenuto della direttiva n. 10 del 24 settembre 2012 del Dipartimento della funzione pubblica, pubblicata sul sito del Dipartimento. a pag. 3 - paragrafo «Amministrazioni destinatarie».
Considerato il mutato quadro normativo e finanziario rispetto al momento in cui fu approvato il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, le procedure di pensionamento in esame riguardano anche i dipendenti gia' collocati in esonero, alle stesse condizioni degli altri dipendenti.

3. Individuazione delle aree territoriali e/o degli ambiti istituzionali in cui applicare i pensionamenti in deroga.

Gli ambiti istituzionali e/o le aree territoriali in cui applicare i pensionamenti in deroga possono essere prestabiliti da ciascuna amministrazione sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, previa informativa ed eventuale esame sindacale ai sensi del menzionato art. 6, che tengano conto dei fabbisogni e del livello di copertura degli organici per sede o per ambito istituzionale.

4. Esodo volontario.

Poiche' la norma non stabilisce un ordine di priorita' nell'attuazione dei pensionamenti, risponde ad un criterio di ragionevolezza ed all'esigenza di contemperamento degli interessi coinvolti (quello dell'amministrazione all'assorbimento del soprannumero e quello dei dipendenti a non veder pregiudicate le proprie aspettative professionali) il ricorso prioritario, nei limiti del soprannumero, all'esodo volontario, ossia l'attuazione dei pensionamenti in base alle domande volontariamente presentate dai dipendenti muniti dei requisiti (di seguito illustrati). A tal fine, per il caso di domande eccedenti il contingente del soprannumero, si ritiene ragionevole che sia seguito il criterio della maggior anzianita' contributiva. Questo criterio, d'altra parte, si desume anche dalla normativa in esame, li' dove si fa appunto riferimento alla maggior anzianita' contributiva per la dichiarazione di eccedenza (art. 2. comma 11, lett. e) «definizione, previo esame con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni, di criteri e tempi di utilizzo di .forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale di cui alla lettera c) che, in relazione alla maggiore anzianita' contribuiva, e' dichiarato in eccedenza, al netto degli interventi di cui alle lettere precedenti.»). Le pubbliche amministrazioni, pertanto, porranno in essere ogni necessaria attivita' di immediata informazione sulla accessibilita' del diritto a pensione per quei soggetti per i quali il regime di accesso e di decorrenza del trattamento pensionistico puo' essere attivato ai sensi dei requisiti richiesti precedententemente all'entrata in vigore dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011.

5. Risoluzione unilaterale del rapporto obbligatoria e pensionamenti in deroga.

Se il ricorso allo strumento dell'esodo volontario non consente l'assorbimento del soprannumero, le amministrazioni devono procedere con la risoluzione obbligatoria del rapporto cui segue l'applicazione del regime derogatorio di accesso al pensionamento. Come visto, la disposizione prevede che si applica, senza necessita' di motivazione, l'art. 72. comma 11, del d.l. n. 112 del 2008, facendo in tal modo rinvio allo strumento della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro con il preavviso di 6 mesi, i cui presupposti debbono pertanto essere integrati con tutti i requisiti pensionistici richiamati nella predetta lettera a) (di seguito illustrati).
Come detto, la norma non enuncia i criteri da seguire per l'applicazione dei pensionamenti in presenza di piu' soggetti possibili destinatari della disposizione. In proposito, il criterio piu' ragionevole e desumibile dalla legge e' quello che tiene conto del minor pregiudizio dal punto di vista pensionistico per gli interessati, considerando cioe' la maggior anzianita' contributiva. In tale ottica, ai fini dell'assorbimento dei soprannumeri, le amministrazioni dovrebbero valutare prioritariamente la risoluzione del rapporto di lavoro al 30 dicembre 2014 (fermo restando quanto specificato nel successivo paragrafo 8 circa il regime delle decorrenze a seconda della diversa gestione di appartenenza) nei confronti di quei dipendenti che alla medesima data sono in possesso dell'anzianita' contributiva piu' elevata. Occorre, tuttavia, tener presente che, se nell'ambito dei soprannumerari - cui si applica il regime di deroga - ci sono dei dipendenti che maturano i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia o raggiungono il limite ordinamentale dei 65 anni, essendo gia' titolari del diritto a pensione, o il requisito dei 40 anni di anzianita' contributiva per la pensione di anzianita' a prescindere dall'eta', questi, nell'ambito del soprannumero, devono essere collocati a riposo in via prioritaria anche in presenza di altri possibili destinatari.
Per i casi di dubbio circa l'anzianita' contributiva dei dipendenti, si invitano le Amministrazioni a prendere i contatti con l'ente previdenziale di riferimento che provvedera' a fornire le informazioni necessarie anche sulla base di eventuali direttive del Ministero vigilante.
La risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro deve essere preceduta dalla comunicazione del preavviso di 6 mesi in base a quanto stabilito dall'art. 72, comma 11. del citato d.l. n. 112 del 2008. chiarendo ancora una volta che la cessazione del rapporto e la decorrenza del trattamento pensionistico deve avvenire entro il 31 dicembre 2014.
Rimane salvo naturalmente il regime ordinario del collocamento in quiescenza per limiti di eta'.

6. Ambito temporale di vigenza dello speciale regime di accesso al trattamento pensionistico.

La norma stabilisce l'ultrattivita' delle disposizioni relative ai requisiti di accesso al trattamento pensionistico e alle decorrenze previgenti rispetto alla riforma operata con il citato art. 24 del d.l. n. 201 del 2011. Tale ultrattivita' e' fissata a tutto l'anno 2014, nei limiti in cui la decorrenza del trattamento avvenga entro tale termine. Conseguentemente, per il periodo considerato, occorre far riferimento ai requisiti di accesso alla pensione previgenti e applicare, se del caso e secondo quanto si dira' di seguito. il regime della finestra mobile, tendendo presente che il pensionamento non potra' aver luogo in presenza di situazioni in cui il dipendente matura i requisiti per l'accesso al trattamento ma non la decorrenza dello stesso entro il 31 dicembre 2014. In sostanza, la norma vuole evitare che ci siano fratture tra il momento della cessazione del rapporto di lavoro e il momento della percezione del trattamento pensionistico.

7. Requisiti di accesso al trattamento pensionistico (disposizioni ante art. 24 del d.l. n. 201 del 2011).

Si ritiene utile riepilogare la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, sia ai fini del diritto all'accesso che della decorrenza del trattamento pensionistico applicabile ai dipendenti interessati dalle disposizioni del citato art. 2, comma 11, lett. a), del predetto d.l. n. 95 del 2012, segnalando che a decorrere dal 1° gennaio 2013 l'applicazione dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico deve tener conto dell'adeguamento alla speranza di vita determinato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 6 dicembre 2012 (G.u. 13 dicembre 2011, n. 289). Pertanto, a decorrere da tale anno, i requisiti anagrafici per il conseguimento della pensione di vecchiaia sono incrementati di 3 mesi e i valori di somma di eta' anagrafica e di anzianita' contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge n. 243 del 2004 sono incrementati di 0,3 unita'. Tali adeguamenti sono stati tenuti presenti nelle tabelle sotto riportate. Gli aumenti per l'adeguamento agli incrementi della speranza di vita non si applicano invece al requisito contributivo di 40 anni per il conseguimento della pensione di anzianita', posto che l'adeguamento di questo requisito e' stato introdotto dall'art. 24, comma 12, del predetto d.l. n. 201 del 2011 e non era invece previsto sulla base delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore dello stesso decreto-legge.
Parte di provvedimento in formato grafico


8. Decorrenza del trattamento (finestra mobile).

La norma subordina la possibilita' di attuare i pensionamenti alla circostanza che la decorrenza del trattamento avvenga entro il 31 dicembre 2014. In sede applicativa, occorre pertanto verificare in concreto la necessita' di applicare il regime della finestra mobile di cui all'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122. Come noto, tale disposizione in generale ha introdotto il posticipo di 12 mesi della decorrenza del trattamento pensionistico per i dipendenti che maturano i requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso a pensione a partire dal l° gennaio 2011 (per i dettagli si fa rinvio ai chiarimenti contenuti nelle circolari n. 18 dell'8 ottobre 2010 dell'INPDAP e n. 53 del 16 maggio 2011 dell'INPS).
Di conseguenza la pensione avra' decorrenza immediata per coloro che hanno maturato i requisiti pensionistici prima del l gennaio 2011 e nei confronti di coloro per i quali siano gia' decorsi 12 mesi dalla maturazione del primi requisiti utili per l'accesso a pensione (ad es. ha decorrenza immediata la pensione di colui che compie 65 anni il 2 giugno 2012 e che ha maturato il 31 marzo 2011 un'anzianita' contributiva pari a 35 anni. In questo caso, il dipendente ha maturato il diritto alla pensione di anzianita' il 31 marzo 2011 e quindi al momento del compimento dei 65 anni di eta' sono gia' decorsi i 12 mesi dalla maturazione del diritto).
Parimenti, considerato che ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 11, in esame i requisiti devono essere tali da comportare, in base alla previgente normativa, la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2014 e tenuto conto che per i requisiti maturati a partire dal 1° gennaio 2011 l'accesso al pensionamento avviene decorsi 12 mesi dalla maturazione degli stessi (c.d. finestra mobile), i sopra illustrati requisiti sia per le pensioni di vecchiaia che di anzianita' devono essere raggiunti al massimo alla data del 30 novembre 2013 per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (decorrenza della pensione l dicembre 2014) ed alla data del 30 dicembre 2013 per gli iscritti alle gestioni ex INPDAP (decorrenza della pensione 31 dicembre 2014).
Per quanto attiene al requisito di cui al punto 7.2., lett. a), ovvero i 40 anni di contribuzione indipendentemente dall'eta' anagrafica, occorre tenere presente che l'accesso al trattamento pensionistico per questo canale di uscita anticipata subisce, rispetto ai 12 mesi di finestra mobile, un ulteriore posticipo di 1 mese per requisiti maturati nell'anno 2012 e di 2 mesi per requisiti maturati nell'anno 2013 (art. 18, comma 22-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111). Di conseguenza, i 40 anni di anzianita' contributiva devono essere raggiunti al massimo alla data del 30 settembre 2013 per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (decorrenza della pensione 1° dicembre 2014) ed alla data del 30 ottobre 2013 per gli iscritti alle gestioni ex INPDAP (decorrenza della pensione 31 dicembre 2014).

9. Liquidazione del trattamento di fine servizio o di fine rapporto.

Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto "comunque denominato'', il comma 11 del predetto art. 2, lett. a), ai numeri 1 e 2. distingue due fattispecie:
1. per il personale «che ha maturato i requisiti alla data del 31 dicembre 2011 il trattamento di .fine rapporto medesimo sara' corrisposto al momento della maturazione del diritto alla corresponsione dello stesso sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 22 e 23, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011. n. 148;»
2. per il personale «che matura i requisiti indicati successivamente al 31 dicembre 2011 [e che quindi risulta destinatario del regime previgente in virtu' della deroga] in ogni caso il trattamento di fine rapporto sara' corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.»

Roma, 29 luglio 2013

Il Ministro
per la pubblica amministrazione
e la semplificazione
D'Alia
Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 2013 Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 7, foglio n. 284
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone