Gazzetta n. 226 del 26 settembre 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
DECRETO 25 giugno 2013
Disciplina delle modalita' di accesso al Fondo di prestito pubblico, da parte delle associazioni maggiormente rappresentative.


IL MINISTRO DEI BENI
E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche, recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 233 relativo a "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali" e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 20 luglio 2009 concernente "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni e le attivita' culturali";
Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, art. 2, commi 132-133, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286;
Visto, in particolare, il summenzionato comma 132 che recita espressamente che: "In recepimento della direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, al fine di assicurare la remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, e' autorizzata la spesa annua di 250.000 euro per l'anno 2006, di 2,2 milioni di euro per l'anno 2007 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 per l'istituzione presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali del Fondo per il diritto di prestito pubblico";
Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2007 recante " Indirizzi per la ripartizione del Fondo per il diritto di prestito";
Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 2007 recante: "Ripartizione in percentuali del Fondo per il diritto di prestito pubblico", in base al quale il predetto fondo e' ripartito secondo le seguenti percentuali: 83% opere a stampa e audiolibri, 5% fonogrammi, 12% videogrammi;
Considerato che il citato fondo per il diritto di prestito pubblico e' ripartito dalla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) tra gli aventi diritto;
Visto il decreto ministeriale 15 ottobre 2009 con il quale e' stata stabilita la percentuale della provvigione spettante alla SIAE, nella misura del 22% per la ripartizione del Fondo di prestito pubblico ai singoli aventi diritto e del 7,50% per la ripartizione collettiva alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale in ciascuno dei rispettivi ambiti;
Visti i decreti di pagamento con cui il Ministero per i beni e le attivita' culturali ha effettuato a favore della Societa' italiana autori editori il versamento per il diritto di prestito pubblico per gli anni 2006 -2012;
Considerato che non tutti gli organismi associativi aventi diritto alla ripartizione del Fondo hanno presentato istanza di accesso;
Considerata la necessita' di individuare un termine finale per la presentazione delle istanze di accesso al Fondo da parte delle Associazioni interessate, sia per i fondi dell'esercizio finanziario di competenza che per quelli non ripartiti relativi agli esercizi finanziari precedenti, nonche' di regolamentare le modalita' di presentazione delle istanze;

Decreta:

Art. 1

1. Il termine di presentazione delle istanze di accesso alla ripartizione collettiva delle quote del Fondo per il diritto di prestito pubblico alle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale negli ambiti individuati dal decreto ministerile 10 dicembre 2007 e' fissato al 30 settembre di ogni anno per i finanziamenti riferiti all'annualita' precedente.
2. Previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali la Societa' italiana autori ed editori provvedera' a suddividere i fondi non richiesti entro tale termine ai singoli aventi diritto, ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 15 ottobre 2009.
 
Art. 2

1. L'istanza, debitamente documentata, come previsto dai decreti citati nelle premesse e in regola con le vigenti disposizioni sul bollo, deve essere redatta e sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione richiedente, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Il legale rappresentante, nel dichiarare che l'associazione e' la maggiormente rappresentativa nella categoria, assume l'impegno di destinare la quota ricevuta esclusivamente agli scopi di carattere generale di cui all'art. 2, comma 2 del citato decreto ministeriale 15 ottobre 2009 e di costituire un adeguato fondo di garanzia, manlevando la SIAE da eventuali rivendicazioni di singoli.
3. All'istanza, indirizzata al Ministero per i beni e le attivita' culturali - Direzione generale per le biblioteche, gli Istituti culturali e il diritto d'autore - Servizio II, devono essere allegati:
a) copia conforme all'originale dello statuto e dell'atto costitutivo dell'associazione;
b) elenco della composizione delle cariche sociali;
c) atto di manleva;
d) relazione analitica sulla utilizzazione delle eventuali quote del Fondo per il diritto di prestito pubblico gia' ricevute nell' anno precedente, esclusivamente per le attivita' previste dall'art. 2, comma 7 del citato decreto ministeriale 15 ottobre 2009.
3. Tutte le dichiarazioni devono essere rese, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, dal legale rappresentante dell'associazione, sotto la propria responsabilita' a norma degli articoli 75 e 76 del citato decreto presidenziale, allegando copia del documento di riconoscimento in corso di validita'.
4. Sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui ai punti a) e b) le associazioni di categoria che abbiano gia' presentato tale documentazione negli anni precedenti, qualora non ci siano state modifiche.
 
Art. 3

1. Le Associazioni di categoria che non hanno fatto richiesta di assegnazione della quota parte di Fondo ad essi spettante possono presentare richiesta per gli esercizi finanziari dal 2006 al 2012, entro il 30 settembre 2014.
Roma, 25 giugno 2013

Il Ministro: Bray

Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2013 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 11, foglio n. 341
 
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