Gazzetta n. 226 del 26 settembre 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 28 gennaio 2013, n. 107
Regolamento recante approvazione del Piano di gestione e del relativo regolamento attuativo della Riserva naturale statale di Torre Guaceto.


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, legge quadro sulle aree protette, ed in particolare gli articoli 8, 11 e 17;
Visto l'articolo 77, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, definisce di rilievo nazionale i compiti e le funzioni in materia di parchi naturali e riserve statali, marine e terrestri, attribuiti allo Stato dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante norme sulla riforma dell'organizzazione del Governo, e le sue successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato in data 1° ottobre 2009 nella Gazzetta Ufficiale n. 228;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 18 maggio 1981, n. 141, con il quale l'area di Torre Guaceto e' stata dichiarata zona umida di importanza internazionale ai sensi della Convenzione internazionale firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della marina mercantile del 4 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 1992, recante l'istituzione dell'area marina protetta denominata «Torre Guaceto»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 4 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2000, recante l'istituzione della Riserva naturale Statale denominata «Torre Guaceto»;
Considerato che, su proposta della Regione Puglia, le aree di Torre Guaceto e di Macchia San Giovanni sono state individuate quale sito di importanza comunitaria (S.I.C.) (codice sito IT9140005) ai sensi della Direttiva 92/43/CEE «Habitat»;
Considerato che, su proposta della Regione Puglia, l'area di Torre Guaceto e' stata designata quale zona di protezione speciale (Z.P.S.) (codice IT9140008) ai sensi della direttiva 79/409/CEE «Conservazione degli uccelli selvatici»;
Visto che la gestione della riserva naturale statale e dell'area marina protetta di Torre Guaceto, ai sensi dell'articolo 4 del decreto 4 febbraio 2000 istitutivo della Riserva naturale statale, e' affidata a un Consorzio costituito dai Comuni di Carovigno e di Brindisi e dall'Associazione World Wildlife Found - W.W.F. Italia;
Vista la nota prot. n. 1322 del 27 giugno 2005 con la quale il Consorzio di gestione della Riserva naturale statale di Torre Guaceto ha trasmesso il Piano di gestione della Riserva e il relativo regolamento attuativo - approvati dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio il 31 marzo 2005 e dall'Assemblea Consortile il 6 maggio 2005 - ai fini dell'adozione da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Regione Puglia, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione di Riserva, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto 4 febbraio 2000 istitutivo della Riserva naturale statale, nelle sedute del 10 gennaio 2006 e del 7 marzo 2006 in merito al Piano di Gestione e al relativo regolamento attuativo approvati dal Consorzio di gestione;
Considerato che il Piano di gestione sottoposto per l'adozione contiene misure relative alla gestione della Z.P.S. Torre Guaceto IT9140008, interna alla riserva e all'area marina protetta, e della parte terrestre del S.I.C. «Torre Guaceto e Macchia San Giovanni» IT9140005, ricompreso parzialmente nella riserva e nell'area marina protetta;
Vista la nota prot. n. 245 del 28 febbraio 2007 con la quale il Consorzio di Gestione ha trasmesso per la verifica e la valutazione l'aggiornamento del Piano di gestione e del relativo Regolamento della riserva naturale statale di Torre Guaceto e del S.I.C. «Torre Guaceto e Macchia San Giovanni» IT9140005;
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007, «Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007 che all'art. 2, commi 2 e 3, e all'art. 3, commi 2 e 4, prevede «per le ZSC e le ZPS o per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette o di aree marine protette di rilievo nazionale gia' istituite ai sensi della legislazione vigente, la gestione rimane affidata all'ente gestore dell'area protetta» e «le misure di conservazione sono individuate ad eventuale integrazione delle misure di salvaguardia e delle previsioni normative definite dai rispettivi strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti»;
Valutata la coerenza delle misure di conservazione previste dal Piano di gestione della Riserva per la ZPS e per la porzione del SIC interne alla Riserva stessa con i criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione dei siti Natura 2000 stabiliti dal citato decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007;
Vista la delibera di Giunta della Regione Puglia n. 2247 del 29 dicembre 2007, pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 15 del 25 gennaio 2008, con la quale la Regione Puglia ha espresso parere favorevole:
all'adozione del Piano di gestione e del relativo regolamento attuativo della riserva naturale statale di Torre Guaceto e del S.I.C. «Torre Guaceto e Macchia San Giovanni» IT9140005;
all'affidamento della gestione della Z.P.S. «Torre Guaceto» e della porzione del S.I.C. interna al perimetro della Riserva naturale statale e dell'Area marina protetta al Consorzio di gestione della Riserva naturale statale e dell'Area marina protetta;
Ritenuto pertanto di poter provvedere all'adozione del Piano di gestione della Riserva naturale statale di Torre Guaceto e del relativo regolamento, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 394/91;
Ritenuto di poter provvedere all'adozione del Piano di gestione anche quale strumento di gestione della porzione del S.I.C. «Torre Guaceto e Macchia San Giovanni» interna al perimetro della Riserva e della Z.P.S. «Torre Guaceto»;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 30 agosto 2012;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri in data 31 ottobre 2012;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

1. E' approvato il piano di gestione quinquennale e il relativo regolamento attuativo della Riserva naturale statale di Torre Guaceto. Il regolamento restera' comunque in vigore sino all'eventuale approvazione di un nuovo regolamento attuativo. Il detto Piano di gestione e' altresi' adottato anche quale strumento di gestione della porzione del S.I.C. «Torre Guaceto e Macchia San Giovanni» interna al perimetro della Riserva e della Z.P.S. «Torre Guaceto».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 28 gennaio 2013

Il Ministro: Clini
Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2013 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 8, foglio n. 332
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- La legge 31 dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per
la difesa del mare) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
18 gennaio 1983, n. 16, S.O.
- La legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno
ambientale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15
luglio 1986, n. 162, S.O.
- Si riporta il testo degli articoli 8, 11 e 17 della
legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree
protette), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre
1991, n. 292, S.O.:
«Art. 8 (Istituzione delle aree naturali protette
nazionali). - 1. I parchi nazionali individuati e
delimitati secondo le modalita' di cui all'articolo 4 sono
istituiti e delimitati in via definitiva con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dell'ambiente, sentita la regione.
2. Le riserve naturali statali, individuate secondo le
modalita' di cui all'articolo 4, sono istituite con decreto
del Ministro dell'ambiente, sentita la regione.
3. Qualora il parco o la riserva interessi il
territorio di una regione a statuto speciale o provincia
autonoma si procede di intesa.
4. Qualora il parco o la riserva interessi il
territorio di piu' regioni, ivi comprese quelle a statuto
speciale o province autonome, e' comunque garantita una
configurazione ed una gestione unitaria.
5. Con il provvedimento che istituisce il parco o la
riserva naturale possono essere integrate, sino alla
entrata in vigore della disciplina di ciascuna area
protetta, le misure di salvaguardia introdotte ai sensi
dell'articolo 6.
6. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, commi 1 e 2,
e dall'articolo 35, commi 1, 3, 4 e 5, alla istituzione di
enti parco si provvede sulla base di apposito provvedimento
legislativo.
7. Le aree protette marine sono istituite in base alle
disposizioni di cui all'articolo 18.».
«Art. 11 (Regolamento del parco). - 1. Il regolamento
del parco disciplina l'esercizio delle attivita' consentite
entro il territorio del parco ed e' adottato dall'Ente
parco, anche contestualmente all'approvazione del piano per
il parco di cui all'articolo 12 e comunque non oltre sei
mesi dall'approvazione del medesimo.
2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle
finalita' di cui all'articolo 1 e il rispetto delle
caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche,
storiche e culturali locali proprie di ogni parco, il
regolamento del parco disciplina in particolare:
a) la tipologia e le modalita' di costruzione di
opere e manufatti;
b) lo svolgimento delle attivita' artigianali,
commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali;
c) il soggiorno e la circolazione del pubblico con
qualsiasi mezzo di trasporto;
d) lo svolgimento di attivita' sportive, ricreative ed
educative;
e) lo svolgimento di attivita' di ricerca scientifica e
biosanitaria;
f) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro
genere, nell'ambito della legislazione in materia;
g) lo svolgimento delle attivita' da affidare a
interventi di occupazione giovanile, di volontariato, con
particolare riferimento alle comunita' terapeutiche, e al
servizio civile alternativo;
h) l'accessibilita' nel territorio del parco attraverso
percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di
handicap e anziani.
2-bis. Il regolamento del parco valorizza altresi' gli
usi, i costumi, le consuetudini e le attivita' tradizionali
delle popolazioni residenti sul territorio, nonche' le
espressioni culturali proprie e caratteristiche
dell'identita' delle comunita' locali e ne prevede la
tutela anche mediante disposizioni che autorizzino
l'esercizio di attivita' particolari collegate agli usi, ai
costumi e alle consuetudini suddette, fatte salve le norme
in materia di divieto di attivita' venatoria previste dal
presente articolo.
3. Salvo quanto previsto dal comma 5, nei parchi sono
vietate le attivita' e le opere che possono compromettere
la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali
tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna
protette e ai rispettivi habitat. In particolare sono
vietati:
a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il
disturbo delle specie animali; la raccolta e il
danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori
in cui sono consentite le attivita' agro-silvo-pastorali,
nonche' l'introduzione di specie estranee, vegetali o
animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;
b) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di
discariche, nonche' l'asportazione di minerali;
c) la modificazione del regime delle acque;
d) lo svolgimento di attivita' pubblicitarie al di
fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente parco;
e) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di
distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
f) l'introduzione, da parte di privati, di armi,
esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se
non autorizzati;
g) l'uso di fuochi all'aperto;
h) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto
definito dalle leggi sulla disciplina del volo.
4. Il regolamento del parco stabilisce altresi' le
eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3. Per quanto
riguarda la lettera a) del medesimo comma 3, esso prevede
eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti
selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici
accertati dall'Ente parco. Prelievi e abbattimenti devono
avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilita'
e sorveglianza dell'Ente parco ed essere attuati dal
personale dell'Ente parco o da persone all'uopo
espressamente autorizzate dall'Ente parco stesso.
5. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle
collettivita' locali, che sono esercitati secondo le
consuetudini locali. Eventuali diritti esclusivi di caccia
delle collettivita' locali o altri usi civici di prelievi
faunistici sono liquidati dal competente commissario per la
liquidazione degli usi civici ad istanza dell'Ente parco.
6. Il regolamento del parco e' approvato dal Ministro
dell'ambiente, previo parere degli enti locali interessati,
da esprimersi entro quaranta giorni dalla richiesta, e
comunque d'intesa con le regioni e le province autonome
interessate; il regolamento acquista efficacia novanta
giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Entro tale termine i comuni sono
tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri
regolamenti. Decorso inutilmente il predetto termine le
disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle
del comune, che e' tenuto alla loro applicazione.».
«Art. 17 (Riserve naturali statali). - 1. Il decreto
istitutivo delle riserve naturali statali, di cui
all'articolo 8, comma 2, oltre a determinare i confini
della riserva ed il relativo organismo di gestione, ne
precisa le caratteristiche principali, le finalita'
istitutive ed i vincoli principali, stabilendo altresi'
indicazioni e criteri specifici cui devono conformarsi il
piano di gestione delle riserva ed il relativo regolamento
attuativo, emanato secondo i principi contenuti
nell'articolo 11 della presente legge. Il piano di gestione
della riserva ed il relativo regolamento attuativo sono
adottati dal Ministro dell'ambiente entro i termini
stabiliti dal decreto istitutivo della riserva stessa,
sentite le regioni a statuto ordinario e d'intesa con le
regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano.
2. Sono vietati in particolare:
a) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi;
b) l'accesso nelle riserve naturali integrali a persone
non autorizzate, salvo le modalita' stabilite dagli organi
responsabili della gestione della riserva.».
- Si riporta il testo dell'articolo 77, comma 1, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15
marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21
aprile 1998, n. 92, S.O.
«Art. 77 (Compiti di rilievo nazionale). - 1. Ai sensi
dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo
1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti e le
funzioni in materia di parchi naturali e riserve statali,
marine e terrestri, attribuiti allo Stato dalla legge 6
dicembre 1991, n. 394.
2. L'individuazione, l'istituzione e la disciplina
generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese
quelle marine e l'adozione delle relative misure di
salvaguardia sulla base delle linee fondamentali della
Carta della natura, sono operati, sentita la Conferenza
unificata.».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
(Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
S.O.:
- La direttiva 79/409/CEE, del Consiglio del 2 aprile
1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee n. L 103/1 del 25 aprile 1979.
- Si riporta il testo degli articoli 4 e 3 del decreto
del Ministro dell'ambiente 4 febbraio 2000 (Istituzione
della riserva naturale statale denominata «Torre Guaceto»),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio 2000, n. 124:
«Art. 4 (Organismo di gestione). - 1. L'organismo di
gestione della riserva naturale statale, previsto dall'art.
17, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e'
individuato nel consorzio misto fra l'amministrazione
comunale di Brindisi, l'Amministrazione comunale di
Carovigno e l'associazione protezionistica senza fini di
lucro World Wildlife Found - WWF Italia.
2. Col predetto organismo di gestione il Ministero
dell'ambiente stipula entro 60 giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto una apposita convenzione. Tale
convenzione dovra' prevedere le strutture ed il personale,
che operera' alle dipendenze dell'organismo di gestione
della riserva, da utilizzare nella gestione della riserva
stessa.
3. All'organismo individuato dal comma 1 del presente
articolo, dall'atto della sua costituzione, e' attribuita -
altresi' la gestione della riserva naturale marina
denominata «Torre Guaceto».
4. Fino alla costituzione dell'organismo di gestione di
cui al comma 1 del presente articolo, la gestione della
riserva naturale marina denominata «Torre Guaceto» continua
ad essere provvisoriamente affidata, ai sensi dell'art. 5
del decreto ministeriale 4 dicembre 1991, all'Ispettorato
centrale per la difesa del mare.
5. La commissione della riserva naturale marina
denominata «Torre Guaceto», di cui all'art. 28 della legge
31 dicembre 1982, n. 979, a partire dalla sua
ricostituzione ai sensi dell'art. 2, comma 16, della legge
9 dicembre 1998, n. 426, sara' istituita presso l'organismo
di gestione di cui al comma 1 del presente articolo.».
«Art. 3 (Commissione di riserva). - 1. Al fine di
formulare indirizzi e proposte nonche' rendere - di sua
iniziativa o su richiesta dell'organismo di gestione o del
Ministro dell'ambiente - pareri tecnico-scientifici, e'
istituita la commissione di riserva.
I pareri della commissione di riserva devono essere
espressi entro 60 giorni dalla richiesta scaduti i quali il
parere si intende favorevolmente espresso.
In particolare la commissione esprime un parere
obbligatorio sul piano di gestione e sul relativo
regolamento attuativo, nonche' su quanto previsto dal
successivo art. 8.
2. La commissione di riserva, nominata con successivo
decreto del Ministro dell'ambiente, e' composta da:
un rappresentante del Ministero dell'ambiente che la
presiede;
un rappresentante del Ministero per i beni e le
attivita' culturali;
un rappresentante della regione Puglia;
un rappresentante della provincia di Brindisi;
un rappresentante del comune di Brindisi;
un rappresentante del comune di Carovigno;
un rappresentante designato dall'Universita' di Bari;
un rappresentante designato dalle associazioni
ambientaliste riconosciute ai sensi dell'art. 13 della
legge 8 luglio 1986, n. 349.
3. La commissione di riserva e' legittimamente
insediata allorche' sia stata nominata la maggioranza dei
suoi componenti.
4. Le sedute della commissione di riserva sono valide
con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e
le decisioni sono validamente adottate con il voto della
maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il
voto del presidente.
5. La commissione di riserva rimane in carica per un
triennio dalla data di insediamento e viene convocata
almeno una volta ogni due mesi. Gli oneri per il
funzionamento della commissione di riserva sono posti a
carico del Ministero dell'ambiente.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, commi 2 e 3, e
dell'articolo 3, commi 2 e 4, del decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17
ottobre 2007 (Criteri minimi uniformi per la definizione di
misure di conservazione relative a Zone speciali di
conservazione - ZSC - e a Zone di protezione speciale -
ZPS), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2007,
n. 258:
«Art. 2 (Definizione delle misure di conservazione per
le Zone speciali di conservazione - ZSC). - 1. I decreti
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare di designazione delle ZSC, adottati d'intesa con
ciascuna regione e provincia autonoma interessata, secondo
quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e
successive modificazioni, indicano il riferimento all'atto
con cui le regioni e le province autonome adottano le
misure di conservazione necessarie a mantenere in uno stato
di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie per
i quali il sito e' stato individuato, conformemente agli
indirizzi espressi nel decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio 3 settembre 2002 «Linee guida
per la gestione dei siti Natura 2000» e alle disposizioni
del presente decreto, assicurando la concertazione degli
attori economici e sociali del territorio coinvolto.
Eventuali modifiche alle misure di conservazione, che
si rendessero necessarie sulla base di evidenze
scientifiche, sono adottate dalle regioni e dalle province
autonome e comunicate entro i trenta giorni successivi al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare.
2. Le misure di conservazione previste nei rispettivi
decreti di designazione per le ZSC o per le loro porzioni
ricadenti all'interno di aree naturali protette o di aree
marine protette di rilievo nazionale istituite ai sensi
della legislazione vigente, sono individuate ad eventuale
integrazione delle misure di salvaguardia ovvero delle
previsioni normative definite dai rispettivi strumenti di
regolamentazione e pianificazione esistenti.
3. Entro sei mesi dalla designazione delle ZSC le
regioni e le province autonome adottano le relative misure
di conservazione, provvedendo altresi' a comunicare al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare il soggetto affidatario della gestione di ciascuna
ZSC. Per le ZSC o per le loro porzioni ricadenti
all'interno di aree naturali protette o di aree marine
protette di rilievo nazionale istituite ai sensi della
legislazione vigente, la gestione rimane affidata all'ente
gestore dell'area protetta.
4. Le misure di cui ai commi precedenti del presente
articolo sono stabilite sulla base dei seguenti criteri
minimi uniformi, da applicarsi a tutte le ZSC:
a) divieto di bruciatura delle stoppie e delle
paglie, nonche' della vegetazione presente al termine dei
cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle
superfici specificate ai punti seguenti:
1) superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, punto 1
del regolamento (CE) n. 796/2004, comprese quelle investite
a colture consentite dai paragrafi a) e b) dell'art. 55 del
regolamento (CE) n. 1782/2003 ed escluse le superfici di
cui al successivo punto 2);
2) superfici a seminativo soggette all'obbligo del
ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante
tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione
ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone
condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del
regolamento (CE) n. 1782/2003.
Sono fatti salvi interventi di bruciatura connessi ad
emergenze di carattere fitosanitario prescritti
dall'autorita' competente o a superfici investite a riso e
salvo diversa prescrizione della competente autorita' di
gestione;
b) sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo
del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate
durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla
produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in
buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art.
5 del regolamento (CE) n. 1782/2003, obbligo di garantire
la presenza di una copertura vegetale, naturale o
artificiale, durante tutto l'anno, e di attuare pratiche
agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di
sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o
pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui
quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi
del regolamento (CE) n. 1782/2003. Dette operazioni devono
essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il
periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 1°
marzo e il 31 luglio di ogni anno, ove non diversamente
disposto dalle regioni e dalle province autonome. Il
periodo di divieto annuale di sfalcio o trinciatura non
puo' comunque essere inferiore a 150 giorni consecutivi
compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno.
E' fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del
terreno per la realizzazione di fasce antincendio,
conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.
In deroga all'obbligo della presenza di una copertura
vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono
ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla
produzione nei seguenti casi:
1) pratica del sovescio, in presenza di specie da
sovescio o piante biocide;
2) terreni interessati da interventi di ripristino di
habitat e biotopi;
3) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art.
1, lettera c), del decreto del Ministero delle politiche
agricole e forestali del 7 marzo 2002;
4) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali
all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione
per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria
precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a
seminativo ritirati per due o piu' anni, lavorazioni del
terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola
nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi
non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente
all'entrata in produzione.
Sono fatte salve diverse prescrizioni della competente
autorita' di gestione;
c) divieto di conversione della superficie a pascolo
permanente ai sensi dell'art. 2, punto 2, del regolamento
(CE) n. 796/2004 ad altri usi;
d) divieto di eliminazione degli elementi naturali e
seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta
valenza ecologica individuati dalle regioni e dalle
province autonome con appositi provvedimenti;
e) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti,
delimitati a valle da muretto a secco oppure da una
scarpata inerbita; sono fatti salvi i casi regolarmente
autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti
allo scopo di assicurare una gestione economicamente
sostenibile;
f) divieto di esecuzione di livellamenti non
autorizzati dall'ente gestore; sono fatti salvi i
livellamenti ordinari per la preparazione del letto di
semina e per la sistemazione dei terreni a risaia;
g) divieto di esercizio della pesca con reti da traino,
draghe, ciancioli, sciabiche da natante, sciabiche da
spiaggia e reti analoghe sulle praterie sottomarine, in
particolare sulle praterie di posidonie (Posidonia
oceanica) o di altre fanerogame marine, di cui all'art. 4
del regolamento (CE) n. 1967/06;
h) divieto di esercizio della pesca con reti da traino,
draghe, sciabiche da spiaggia e reti analoghe su habitat
coralligeni e letti di maerl, di cui all'art. 4 del
regolamento (CE) n. 1967/06;
i) divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di
piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni,
paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata,
salmastra, nonche' nel raggio di 150 metri dalle rive piu'
esterne a partire dalla stagione venatoria 2008/09.
5. Le regioni e le province autonome, in collaborazione
con AGEA e/o con gli Organismi Pagatori regionali,
provvedono a individuare, e ove necessario ad aggiornare, i
precisi riferimenti catastali delle aree ZSC, anche al fine
di una corretta attuazione del regolamento (CE) n.
1782/2003 e del regolamento (CE) n. 1698/05.».
«Art. 3 (Definizione delle misure di conservazione per
le Zone di protezione speciale - ZPS). - 1. Le misure di
conservazione ovvero gli eventuali piani di gestione
previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive
modificazioni, sono adottati ovvero adeguati dalle regioni
e dalle province autonome con proprio atto entro tre mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto, sulla base
degli indirizzi espressi nel decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre
2002 «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000»,
nonche' dei criteri minimi uniformi definiti col presente
decreto e articolati come segue:
criteri minimi uniformi per la definizione delle misure
di conservazione valide per tutte le tipologie di ZPS;
criteri minimi uniformi per la definizione delle misure
di conservazione valide per specifiche tipologie di ZPS.
2. Per le ZPS o per le loro porzioni ricadenti
all'interno di aree naturali protette o di aree marine
protette di rilievo nazionale istituite ai sensi della
legislazione vigente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, le misure di conservazione sono
individuate ad eventuale integrazione delle misure di
salvaguardia e delle previsioni normative definite dai
rispettivi strumenti di regolamentazione e pianificazione
esistenti.
3. Le ZPS si intendono designate, ovvero istituite,
dalla data di trasmissione alla Commissione europea da
parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, dei formulari e delle cartografie
delle medesime ZPS individuate dalle regioni e dalle
province autonome, ovvero dalla sola data di trasmissione
alla Commissione europea dei formulari e delle cartografie
delle ZPS, da parte del Ministero dell'agricoltura e delle
foreste, nel caso in cui la stessa designazione sia
avvenuta precedentemente all'entrata in vigore della legge
11 febbraio 1992, n. 157.
4. Entro sei mesi dalla loro adozione, le regioni e le
province autonome comunicano al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare le misure di
conservazione nonche' il soggetto affidatario della
gestione di ciascuna ZPS. Per le ZPS o per le loro porzioni
ricadenti all'interno di aree naturali protette o di aree
marine protette di rilievo nazionale istituite ai sensi
della legislazione vigente alla data di entrata in vigore
del presente decreto, la gestione rimane affidata all'ente
gestore dell'area protetta.
5. Le regioni e le province autonome, in collaborazione
con AGEA e/o con gli Organismi Pagatori regionali,
provvedono a individuare, e, ove necessario ad aggiornare,
i precisi riferimenti catastali delle aree ZPS, anche al
fine di una corretta applicazione del regolamento (CE) n.
1782/2003 e del regolamento (CE) n. 1698/05.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17, commi 3 e 4,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
 
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