IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare; Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale; Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, legge quadro sulle aree protette, ed in particolare gli articoli 8, 11 e 17; Visto l'articolo 77, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, definisce di rilievo nazionale i compiti e le funzioni in materia di parchi naturali e riserve statali, marine e terrestri, attribuiti allo Stato dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante norme sulla riforma dell'organizzazione del Governo, e le sue successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato in data 1° ottobre 2009 nella Gazzetta Ufficiale n. 228; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 18 maggio 1981, n. 141, con il quale l'area di Torre Guaceto e' stata dichiarata zona umida di importanza internazionale ai sensi della Convenzione internazionale firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della marina mercantile del 4 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 1992, recante l'istituzione dell'area marina protetta denominata «Torre Guaceto»; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 4 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2000, recante l'istituzione della Riserva naturale Statale denominata «Torre Guaceto»; Considerato che, su proposta della Regione Puglia, le aree di Torre Guaceto e di Macchia San Giovanni sono state individuate quale sito di importanza comunitaria (S.I.C.) (codice sito IT9140005) ai sensi della Direttiva 92/43/CEE «Habitat»; Considerato che, su proposta della Regione Puglia, l'area di Torre Guaceto e' stata designata quale zona di protezione speciale (Z.P.S.) (codice IT9140008) ai sensi della direttiva 79/409/CEE «Conservazione degli uccelli selvatici»; Visto che la gestione della riserva naturale statale e dell'area marina protetta di Torre Guaceto, ai sensi dell'articolo 4 del decreto 4 febbraio 2000 istitutivo della Riserva naturale statale, e' affidata a un Consorzio costituito dai Comuni di Carovigno e di Brindisi e dall'Associazione World Wildlife Found - W.W.F. Italia; Vista la nota prot. n. 1322 del 27 giugno 2005 con la quale il Consorzio di gestione della Riserva naturale statale di Torre Guaceto ha trasmesso il Piano di gestione della Riserva e il relativo regolamento attuativo - approvati dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio il 31 marzo 2005 e dall'Assemblea Consortile il 6 maggio 2005 - ai fini dell'adozione da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Regione Puglia, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 dicembre 1991, n. 394; Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione di Riserva, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto 4 febbraio 2000 istitutivo della Riserva naturale statale, nelle sedute del 10 gennaio 2006 e del 7 marzo 2006 in merito al Piano di Gestione e al relativo regolamento attuativo approvati dal Consorzio di gestione; Considerato che il Piano di gestione sottoposto per l'adozione contiene misure relative alla gestione della Z.P.S. Torre Guaceto IT9140008, interna alla riserva e all'area marina protetta, e della parte terrestre del S.I.C. «Torre Guaceto e Macchia San Giovanni» IT9140005, ricompreso parzialmente nella riserva e nell'area marina protetta; Vista la nota prot. n. 245 del 28 febbraio 2007 con la quale il Consorzio di Gestione ha trasmesso per la verifica e la valutazione l'aggiornamento del Piano di gestione e del relativo Regolamento della riserva naturale statale di Torre Guaceto e del S.I.C. «Torre Guaceto e Macchia San Giovanni» IT9140005; Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007, «Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007 che all'art. 2, commi 2 e 3, e all'art. 3, commi 2 e 4, prevede «per le ZSC e le ZPS o per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette o di aree marine protette di rilievo nazionale gia' istituite ai sensi della legislazione vigente, la gestione rimane affidata all'ente gestore dell'area protetta» e «le misure di conservazione sono individuate ad eventuale integrazione delle misure di salvaguardia e delle previsioni normative definite dai rispettivi strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti»; Valutata la coerenza delle misure di conservazione previste dal Piano di gestione della Riserva per la ZPS e per la porzione del SIC interne alla Riserva stessa con i criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione dei siti Natura 2000 stabiliti dal citato decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007; Vista la delibera di Giunta della Regione Puglia n. 2247 del 29 dicembre 2007, pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 15 del 25 gennaio 2008, con la quale la Regione Puglia ha espresso parere favorevole: all'adozione del Piano di gestione e del relativo regolamento attuativo della riserva naturale statale di Torre Guaceto e del S.I.C. «Torre Guaceto e Macchia San Giovanni» IT9140005; all'affidamento della gestione della Z.P.S. «Torre Guaceto» e della porzione del S.I.C. interna al perimetro della Riserva naturale statale e dell'Area marina protetta al Consorzio di gestione della Riserva naturale statale e dell'Area marina protetta; Ritenuto pertanto di poter provvedere all'adozione del Piano di gestione della Riserva naturale statale di Torre Guaceto e del relativo regolamento, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 394/91; Ritenuto di poter provvedere all'adozione del Piano di gestione anche quale strumento di gestione della porzione del S.I.C. «Torre Guaceto e Macchia San Giovanni» interna al perimetro della Riserva e della Z.P.S. «Torre Guaceto»; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 30 agosto 2012; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri in data 31 ottobre 2012;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
1. E' approvato il piano di gestione quinquennale e il relativo regolamento attuativo della Riserva naturale statale di Torre Guaceto. Il regolamento restera' comunque in vigore sino all'eventuale approvazione di un nuovo regolamento attuativo. Il detto Piano di gestione e' altresi' adottato anche quale strumento di gestione della porzione del S.I.C. «Torre Guaceto e Macchia San Giovanni» interna al perimetro della Riserva e della Z.P.S. «Torre Guaceto». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 28 gennaio 2013
Il Ministro: Clini Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2013 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 8, foglio n. 332 Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - La legge 31 dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per la difesa del mare) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 1983, n. 16, S.O. - La legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1986, n. 162, S.O. - Si riporta il testo degli articoli 8, 11 e 17 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1991, n. 292, S.O.: «Art. 8 (Istituzione delle aree naturali protette nazionali). - 1. I parchi nazionali individuati e delimitati secondo le modalita' di cui all'articolo 4 sono istituiti e delimitati in via definitiva con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la regione. 2. Le riserve naturali statali, individuate secondo le modalita' di cui all'articolo 4, sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la regione. 3. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di una regione a statuto speciale o provincia autonoma si procede di intesa. 4. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di piu' regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale o province autonome, e' comunque garantita una configurazione ed una gestione unitaria. 5. Con il provvedimento che istituisce il parco o la riserva naturale possono essere integrate, sino alla entrata in vigore della disciplina di ciascuna area protetta, le misure di salvaguardia introdotte ai sensi dell'articolo 6. 6. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, commi 1 e 2, e dall'articolo 35, commi 1, 3, 4 e 5, alla istituzione di enti parco si provvede sulla base di apposito provvedimento legislativo. 7. Le aree protette marine sono istituite in base alle disposizioni di cui all'articolo 18.». «Art. 11 (Regolamento del parco). - 1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attivita' consentite entro il territorio del parco ed e' adottato dall'Ente parco, anche contestualmente all'approvazione del piano per il parco di cui all'articolo 12 e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo. 2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 1 e il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali proprie di ogni parco, il regolamento del parco disciplina in particolare: a) la tipologia e le modalita' di costruzione di opere e manufatti; b) lo svolgimento delle attivita' artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali; c) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto; d) lo svolgimento di attivita' sportive, ricreative ed educative; e) lo svolgimento di attivita' di ricerca scientifica e biosanitaria; f) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito della legislazione in materia; g) lo svolgimento delle attivita' da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, con particolare riferimento alle comunita' terapeutiche, e al servizio civile alternativo; h) l'accessibilita' nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di handicap e anziani. 2-bis. Il regolamento del parco valorizza altresi' gli usi, i costumi, le consuetudini e le attivita' tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonche' le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identita' delle comunita' locali e ne prevede la tutela anche mediante disposizioni che autorizzino l'esercizio di attivita' particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini suddette, fatte salve le norme in materia di divieto di attivita' venatoria previste dal presente articolo. 3. Salvo quanto previsto dal comma 5, nei parchi sono vietate le attivita' e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare sono vietati: a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attivita' agro-silvo-pastorali, nonche' l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale; b) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonche' l'asportazione di minerali; c) la modificazione del regime delle acque; d) lo svolgimento di attivita' pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente parco; e) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici; f) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati; g) l'uso di fuochi all'aperto; h) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo. 4. Il regolamento del parco stabilisce altresi' le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3. Per quanto riguarda la lettera a) del medesimo comma 3, esso prevede eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco. Prelievi e abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilita' e sorveglianza dell'Ente parco ed essere attuati dal personale dell'Ente parco o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'Ente parco stesso. 5. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettivita' locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali. Eventuali diritti esclusivi di caccia delle collettivita' locali o altri usi civici di prelievi faunistici sono liquidati dal competente commissario per la liquidazione degli usi civici ad istanza dell'Ente parco. 6. Il regolamento del parco e' approvato dal Ministro dell'ambiente, previo parere degli enti locali interessati, da esprimersi entro quaranta giorni dalla richiesta, e comunque d'intesa con le regioni e le province autonome interessate; il regolamento acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro tale termine i comuni sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle del comune, che e' tenuto alla loro applicazione.». «Art. 17 (Riserve naturali statali). - 1. Il decreto istitutivo delle riserve naturali statali, di cui all'articolo 8, comma 2, oltre a determinare i confini della riserva ed il relativo organismo di gestione, ne precisa le caratteristiche principali, le finalita' istitutive ed i vincoli principali, stabilendo altresi' indicazioni e criteri specifici cui devono conformarsi il piano di gestione delle riserva ed il relativo regolamento attuativo, emanato secondo i principi contenuti nell'articolo 11 della presente legge. Il piano di gestione della riserva ed il relativo regolamento attuativo sono adottati dal Ministro dell'ambiente entro i termini stabiliti dal decreto istitutivo della riserva stessa, sentite le regioni a statuto ordinario e d'intesa con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano. 2. Sono vietati in particolare: a) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi; b) l'accesso nelle riserve naturali integrali a persone non autorizzate, salvo le modalita' stabilite dagli organi responsabili della gestione della riserva.». - Si riporta il testo dell'articolo 77, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O. «Art. 77 (Compiti di rilievo nazionale). - 1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti e le funzioni in materia di parchi naturali e riserve statali, marine e terrestri, attribuiti allo Stato dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394. 2. L'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l'adozione delle relative misure di salvaguardia sulla base delle linee fondamentali della Carta della natura, sono operati, sentita la Conferenza unificata.». - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.: - La direttiva 79/409/CEE, del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 103/1 del 25 aprile 1979. - Si riporta il testo degli articoli 4 e 3 del decreto del Ministro dell'ambiente 4 febbraio 2000 (Istituzione della riserva naturale statale denominata «Torre Guaceto»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio 2000, n. 124: «Art. 4 (Organismo di gestione). - 1. L'organismo di gestione della riserva naturale statale, previsto dall'art. 17, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' individuato nel consorzio misto fra l'amministrazione comunale di Brindisi, l'Amministrazione comunale di Carovigno e l'associazione protezionistica senza fini di lucro World Wildlife Found - WWF Italia. 2. Col predetto organismo di gestione il Ministero dell'ambiente stipula entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto una apposita convenzione. Tale convenzione dovra' prevedere le strutture ed il personale, che operera' alle dipendenze dell'organismo di gestione della riserva, da utilizzare nella gestione della riserva stessa. 3. All'organismo individuato dal comma 1 del presente articolo, dall'atto della sua costituzione, e' attribuita - altresi' la gestione della riserva naturale marina denominata «Torre Guaceto». 4. Fino alla costituzione dell'organismo di gestione di cui al comma 1 del presente articolo, la gestione della riserva naturale marina denominata «Torre Guaceto» continua ad essere provvisoriamente affidata, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 4 dicembre 1991, all'Ispettorato centrale per la difesa del mare. 5. La commissione della riserva naturale marina denominata «Torre Guaceto», di cui all'art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, a partire dalla sua ricostituzione ai sensi dell'art. 2, comma 16, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, sara' istituita presso l'organismo di gestione di cui al comma 1 del presente articolo.». «Art. 3 (Commissione di riserva). - 1. Al fine di formulare indirizzi e proposte nonche' rendere - di sua iniziativa o su richiesta dell'organismo di gestione o del Ministro dell'ambiente - pareri tecnico-scientifici, e' istituita la commissione di riserva. I pareri della commissione di riserva devono essere espressi entro 60 giorni dalla richiesta scaduti i quali il parere si intende favorevolmente espresso. In particolare la commissione esprime un parere obbligatorio sul piano di gestione e sul relativo regolamento attuativo, nonche' su quanto previsto dal successivo art. 8. 2. La commissione di riserva, nominata con successivo decreto del Ministro dell'ambiente, e' composta da: un rappresentante del Ministero dell'ambiente che la presiede; un rappresentante del Ministero per i beni e le attivita' culturali; un rappresentante della regione Puglia; un rappresentante della provincia di Brindisi; un rappresentante del comune di Brindisi; un rappresentante del comune di Carovigno; un rappresentante designato dall'Universita' di Bari; un rappresentante designato dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349. 3. La commissione di riserva e' legittimamente insediata allorche' sia stata nominata la maggioranza dei suoi componenti. 4. Le sedute della commissione di riserva sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e le decisioni sono validamente adottate con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente. 5. La commissione di riserva rimane in carica per un triennio dalla data di insediamento e viene convocata almeno una volta ogni due mesi. Gli oneri per il funzionamento della commissione di riserva sono posti a carico del Ministero dell'ambiente.». - Si riporta il testo dell'articolo 2, commi 2 e 3, e dell'articolo 3, commi 2 e 4, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione - ZSC - e a Zone di protezione speciale - ZPS), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2007, n. 258: «Art. 2 (Definizione delle misure di conservazione per le Zone speciali di conservazione - ZSC). - 1. I decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di designazione delle ZSC, adottati d'intesa con ciascuna regione e provincia autonoma interessata, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, indicano il riferimento all'atto con cui le regioni e le province autonome adottano le misure di conservazione necessarie a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie per i quali il sito e' stato individuato, conformemente agli indirizzi espressi nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000» e alle disposizioni del presente decreto, assicurando la concertazione degli attori economici e sociali del territorio coinvolto. Eventuali modifiche alle misure di conservazione, che si rendessero necessarie sulla base di evidenze scientifiche, sono adottate dalle regioni e dalle province autonome e comunicate entro i trenta giorni successivi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 2. Le misure di conservazione previste nei rispettivi decreti di designazione per le ZSC o per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette o di aree marine protette di rilievo nazionale istituite ai sensi della legislazione vigente, sono individuate ad eventuale integrazione delle misure di salvaguardia ovvero delle previsioni normative definite dai rispettivi strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti. 3. Entro sei mesi dalla designazione delle ZSC le regioni e le province autonome adottano le relative misure di conservazione, provvedendo altresi' a comunicare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZSC. Per le ZSC o per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette o di aree marine protette di rilievo nazionale istituite ai sensi della legislazione vigente, la gestione rimane affidata all'ente gestore dell'area protetta. 4. Le misure di cui ai commi precedenti del presente articolo sono stabilite sulla base dei seguenti criteri minimi uniformi, da applicarsi a tutte le ZSC: a) divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonche' della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti: 1) superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, punto 1 del regolamento (CE) n. 796/2004, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a) e b) dell'art. 55 del regolamento (CE) n. 1782/2003 ed escluse le superfici di cui al successivo punto 2); 2) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003. Sono fatti salvi interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorita' competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente autorita' di gestione; b) sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003, obbligo di garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno, e di attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno, ove non diversamente disposto dalle regioni e dalle province autonome. Il periodo di divieto annuale di sfalcio o trinciatura non puo' comunque essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno. E' fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore. In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi: 1) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide; 2) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi; 3) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1, lettera c), del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002; 4) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario; 5) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o piu' anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione. Sono fatte salve diverse prescrizioni della competente autorita' di gestione; c) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, punto 2, del regolamento (CE) n. 796/2004 ad altri usi; d) divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati dalle regioni e dalle province autonome con appositi provvedimenti; e) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile; f) divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia; g) divieto di esercizio della pesca con reti da traino, draghe, ciancioli, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia e reti analoghe sulle praterie sottomarine, in particolare sulle praterie di posidonie (Posidonia oceanica) o di altre fanerogame marine, di cui all'art. 4 del regolamento (CE) n. 1967/06; h) divieto di esercizio della pesca con reti da traino, draghe, sciabiche da spiaggia e reti analoghe su habitat coralligeni e letti di maerl, di cui all'art. 4 del regolamento (CE) n. 1967/06; i) divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonche' nel raggio di 150 metri dalle rive piu' esterne a partire dalla stagione venatoria 2008/09. 5. Le regioni e le province autonome, in collaborazione con AGEA e/o con gli Organismi Pagatori regionali, provvedono a individuare, e ove necessario ad aggiornare, i precisi riferimenti catastali delle aree ZSC, anche al fine di una corretta attuazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del regolamento (CE) n. 1698/05.». «Art. 3 (Definizione delle misure di conservazione per le Zone di protezione speciale - ZPS). - 1. Le misure di conservazione ovvero gli eventuali piani di gestione previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, sono adottati ovvero adeguati dalle regioni e dalle province autonome con proprio atto entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sulla base degli indirizzi espressi nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000», nonche' dei criteri minimi uniformi definiti col presente decreto e articolati come segue: criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione valide per tutte le tipologie di ZPS; criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione valide per specifiche tipologie di ZPS. 2. Per le ZPS o per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette o di aree marine protette di rilievo nazionale istituite ai sensi della legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, le misure di conservazione sono individuate ad eventuale integrazione delle misure di salvaguardia e delle previsioni normative definite dai rispettivi strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti. 3. Le ZPS si intendono designate, ovvero istituite, dalla data di trasmissione alla Commissione europea da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei formulari e delle cartografie delle medesime ZPS individuate dalle regioni e dalle province autonome, ovvero dalla sola data di trasmissione alla Commissione europea dei formulari e delle cartografie delle ZPS, da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nel caso in cui la stessa designazione sia avvenuta precedentemente all'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1992, n. 157. 4. Entro sei mesi dalla loro adozione, le regioni e le province autonome comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le misure di conservazione nonche' il soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZPS. Per le ZPS o per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette o di aree marine protette di rilievo nazionale istituite ai sensi della legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, la gestione rimane affidata all'ente gestore dell'area protetta. 5. Le regioni e le province autonome, in collaborazione con AGEA e/o con gli Organismi Pagatori regionali, provvedono a individuare, e, ove necessario ad aggiornare, i precisi riferimenti catastali delle aree ZPS, anche al fine di una corretta applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del regolamento (CE) n. 1698/05.». - Si riporta il testo dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.». |