Gazzetta n. 227 del 27 settembre 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 9 agosto 2013 |
Concessione delle garanzie dello Stato sui finanziamenti di cui al combinato disposto dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e di cui all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, recante «Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012» e, in particolare, i commi 7, 7-bis, 8 e 10 dell'art. 11, i quali prevedono, rispettivamente, che: «Fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti, per il pagamento dei tributi, contributi e premi assicurativi obbligatori sospesi ai sensi dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, nonche' per gli altri importi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, i titolari di reddito di impresa che, limitatamente ai danni subiti in relazione alla attivita' di impresa, hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'art. 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero all'art. 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in aggiunta ai predetti contributi, possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 74 del 2012, un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la societa' Cassa depositi e prestiti SpA e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 6.000 milioni di euro, ai sensi dell'art. 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 18 ottobre 2012, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalita' di operativita' delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.» (comma 7); «Fermo restando che fra i titolari di reddito di impresa di cui al comma 7 gia' rientrano i titolari di reddito di impresa commerciale, il finanziamento di cui al predetto comma 7 puo' essere altresi' chiesto ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito ivi previsti, previa integrazione della convenzione di cui al medesimo comma 7: a) se dotati dei requisiti per accedere, limitatamente ai danni subiti in relazione alle attivita' dagli stessi rispettivamente svolte, ai contributi di cui all'art. 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero all'art. 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dai titolari di reddito di lavoro autonomo, nonche' dagli esercenti attivita' agricole di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per il pagamento dei tributi, contributi e premi di cui al comma 6, nonche' per gli altri importi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013; b) dai titolari di reddito di lavoro dipendente, proprietari di una unita' immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie B, C, D, E e F della classificazione AeDES, per il pagamento dei tributi dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013.» (comma 7-bis); «I soggetti finanziatori di cui al comma 7 comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonche' i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione.» (comma 8); «Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonche' le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori di cui al comma 7 mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il credito di imposta e' utilizzabile ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione del limite di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero puo' essere ceduto secondo quanto previsto dall'art. 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La quota capitale e' restituita dai soggetti di cui al comma 7 a partire dal 1° luglio 2013 secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.» (comma 10); Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90161 del 14 novembre 2012, registrato dalla Corte dei conti in data 19 novembre 2012, registro n. 10, foglio n. 285, con il quale si e' provveduto alla concessione delle garanzie dello Stato in relazione ai finanziamenti accordati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. e dai soggetti autorizzati all'esercizio del credito ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, nonche' alla fissazione dei criteri e delle modalita' di operativita' delle garanzie stesse; Visto l'art. 1 del decreto-legge 16 novembre 2012, n. 194, recante «Disposizioni integrative per assicurare la tempestivita' delle procedure per la ripresa dei versamenti tributari e contributivi sospesi da parte di soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012», non convertito in legge, ma i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art. 1, comma 3, della legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale ha previsto la concessione dei finanziamenti agevolati di cui al citato art. 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 a favore di ulteriori categorie di soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 1192462 del 28 novembre 2012, registrato dalla Corte dei conti in data 11 dicembre 2012, registro n. 11, foglio n. 174, con il quale si e' provveduto alla concessione delle garanzie dello Stato di cui all'art. 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 in relazione ai finanziamenti accordati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. e dai soggetti autorizzati all'esercizio del credito ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 e dell'art. 1 del decreto-legge 16 novembre 2012, n. 194, nonche' all'estensione ai finanziamenti stessi dei criteri e delle modalita' di operativita' delle garanzie dello Stato di cui al citato decreto n. 90161 del 14 novembre 2012; Visto il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015», e, in particolare, i commi 2 e 3 dell'art. 6, i quali prevedono, rispettivamente, che: «Il termine del 30 novembre 2012, stabilito con i provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 ottobre 2012 e del 19 novembre 2012 quale data ultima di presentazione della documentazione di cui all'art. 11, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e successive modificazioni, utile per l'accesso al finanziamento di cui ai commi 7 e 7-bis del predetto art. 11, e' rideterminato al 31 ottobre 2013. Entro tale ultimo termine, fermi i requisiti soggettivi ed oggettivi e le condizioni gia' previsti dai commi 7, 7-bis e 9 dell'art. 11 del citato decreto-legge n. 174 del 2012, possono presentare la documentazione utile per accedere al predetto finanziamento tutti i soggetti che non sono riusciti a provvedervi entro l'originario termine finale del 30 novembre 2012.» (comma 2); «Le disposizioni del comma 2 si applicano anche per l'accesso ai finanziamenti per il pagamento, senza applicazione delle sanzioni, dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali, nonche' dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dal 1° luglio 2013 al 15 novembre 2013 nei confronti: a) dei soggetti di cui al comma 2, secondo periodo; b) dei soggetti che, hanno gia' utilmente rispettato il termine ultimo del 30 novembre 2012.» (comma 3); Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)» e, in particolare, i commi 365, 366, 367, 368, 369, 370 e 373 dell'art. 1, i quali stabiliscono, rispettivamente, che: «Le seguenti disposizioni si applicano ai titolari di reddito di impresa industriale e commerciale, agli esercenti attivita' agricole di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonche' ai titolari di reddito di lavoro autonomo, che hanno sede operativa ovvero domicilio fiscale, nonche' il proprio mercato di riferimento nei comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 giugno 2012, n. 130, diversi in ogni caso da quelli che hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'art. 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero all'art. 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che possano dimostrare di aver subito un danno economico diretto, causalmente conseguente agli eventi sismici del maggio 2012, evidenziato da almeno due delle seguenti condizioni: a) una diminuzione del volume d'affari nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2011, che sia superiore di almeno il 20 per cento rispetto alla variazione rilevata dall'ISTAT dell'indice sul fatturato del settore produttivo di appartenenza ovvero delle vendite ovvero della produzione lorda vendibile registrato nello stesso periodo dell'anno 2012, rispetto all'anno 2011; b) utilizzo di strumenti di sostegno al reddito per fronteggiare il calo di attivita' conseguente al sisma (CIGO-CIGS e deroghe) ovvero riduzione di personale conseguente al sisma rispetto alla dotazione di personale occupato al 30 aprile 2012; c) riduzione, superiore di almeno il 20 per cento rispetto a quella media nazionale resa disponibile dal Ministero dello sviluppo economico dell'anno 2011, dei consumi per utenze nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2011, come desunti dalle bollette rilasciate, nei periodi di riferimento, dalle aziende fornitrici; d) contrazione superiore del 20 per cento, registrata nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto allo stesso periodo dell'anno 2011, dei costi variabili, quali quelli delle materie prime, delle provvigioni, dei semilavorati, dei prodotti destinati alla vendita.» (comma 365); «A fronte del danno economico diretto subito di cui al comma 365, per il pagamento, senza applicazione delle sanzioni, dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonche' dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti fino al 15 novembre 2013, i soggetti di cui al comma 365, possono accedere al finanziamento di cui al comma 367, entro le date stabilite ai sensi del comma 373.» (comma 366); «Per i pagamenti dovuti ai sensi del comma 366 i soggetti di cui al comma 365 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, nei termini stabiliti dall'art. 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti previa integrazione della convenzione di cui al predetto art. 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, tra la Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, nei limiti dell'importo di cui al predetto art. 11, comma 7, ai sensi dell'art. 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalita' di operativita' delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.» (comma 367); «Per accedere al finanziamento i soggetti di cui al comma 365 presentano: a) ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nella loro qualita' di Commissari delegati, anche ai fini dei successivi controlli di rito in collaborazione con l'Agenzia delle entrate o con la Guardia di Finanza, nonche' ai soggetti finanziatori una perizia asseverata che attesta l'entita' della riduzione del reddito 2012 rispetto alla media dei tre anni precedenti nonche' la ricorrenza di almeno una delle condizioni di cui al comma 365, lettere a), b), c) e d) nonche' la circostanza che il danno economico diretto subito in occasione degli eventi sismici e' stato tale da determinare la crisi di liquidita' che ha impedito il tempestivo versamento dei tributi, contributi e premi di cui al comma 366; b) ai soli soggetti finanziatori: 1) copia del modello di cui al comma 371, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate; 2) i modelli di pagamento per gli importi di cui al comma 366.» (comma 368); «I soggetti finanziatori comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonche' i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione.» (comma 369); «Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonche' le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il credito di imposta e' utilizzabile ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione del limite di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero puo' essere ceduto secondo quanto previsto dall'art. 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La quota capitale e' restituita dai soggetti di cui al comma 365 secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.» (comma 370); «I soggetti di cui al comma 365 possono richiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito il finanziamento di cui al comma 367 entro il 31 ottobre 2013. Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato relativa ai finanziamenti di cui ai commi da 365 a 372 del presente articolo si tiene conto dell'eventuale differenza positiva fra il tasso di interesse fissato dall'istituto di credito e il tasso di riferimento calcolato in base alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C14 del 19 gennaio 2008; ai medesimi fini, i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualita' di commissari delegati ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, verificano l'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi. A tal fine, istituiscono e curano un registro degli aiuti concessi a ciascun soggetto che eserciti attivita' economica per la compensazione dei danni causati dal medesimo sisma. L'aiuto e' concesso nei limiti e alle condizioni delle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012.» (comma 373); Ritenuto di dover provvedere: alla concessione delle garanzie dello Stato in relazione ai finanziamenti accordati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. e dai soggetti autorizzati all'esercizio del credito ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge n. 174/2012, e dell'art. 6, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 43/2013, nonche' ai sensi dell'art. 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; alla estensione ai suddetti finanziamenti dei criteri e delle modalita' di operativita' delle garanzie dello Stato di cui al citato decreto n. 90161 del 14 novembre 2012;
Decreta:
Art. 1
I finanziamenti accordati, ai sensi del combinato disposto dell'art. 11, commi 7 e 7-bis , del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dell'art. 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. e dai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono assistiti dalle garanzie dello Stato di cui al predetto art. 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
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| Art. 2
I finanziamenti accordati, ai sensi dell'art. 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. e dai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono assistiti dalle garanzie dello Stato di cui al predetto art. 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
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| Art. 3
Alle garanzie dello Stato di cui agli articoli 1 e 2 si applicano le disposizioni del decreto n. 90161 del 14 novembre 2012 di cui al preambolo. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 agosto 2013
Il Ministro: Saccomanni
Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2013 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 8 Economia e finanze, foglio n. 2
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