Gazzetta n. 227 del 27 settembre 2013 (vai al sommario)
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI
PROVVEDIMENTO 24 settembre 2013
Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per le consultazioni elettorali previste nelle province autonome di Trento e Bolzano per il 27 ottobre 2013, e nella regione Basilicata per il 17 e 18 novembre 2013. (Documento n. 1).

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI
SERVIZI RADIOTELEVISIVI

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi premesso:
che, con decreti del Presidente della Provincia autonoma di Trento n. 117 del 26 luglio 2013 e del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano n. 127/2.1 del 16 maggio 2013 e con decreto del prefetto della Provincia di Potenza del 23 luglio 2013, sono stati convocati i comizi elettorali e indette le elezioni del Presidente della Provincia di Trento e dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano per il giorno 27 ottobre 2013, e del Presidente della Giunta e Consiglio regionale della Basilicata per i giorni 17 e 18 novembre 2013; visti
a) quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le "Tribune", gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;
b) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche' alla tutela delle pari opportunita' tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 3 del testo unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'articolo 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI, gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;
c) la legge 22 febbraio 2000, n. 28, nel suo complesso;
d) la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante: "Nuove norme per l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario";
e) la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante: "Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni";
f) il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige";
g) la legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2, recante "Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia";
h) la legge provinciale 8 maggio 2013, n. 5, recante "Disposizioni sull'elezione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno 2013 e sulla composizione e formazione della Giunta provinciale";
i) lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con legge 22 maggio 1971, n. 350;
considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonche' l'esperienza applicativa di tali disposizioni;
consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;

Dispone

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, societa' concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:
Art. 1
Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni

1. Le disposizioni del presente provvedimento, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonche' ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000 n. 28, si riferiscono alle campagne per le elezioni regionali della Basilicata, fissate per i giorni 17 e 18 novembre 2013 e per le elezioni del Presidente della Provincia autonoma di Trento e dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano, fissate per il giorno 27 ottobre 2013.
2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni relative alle consultazioni di cui al comma 1.
3. La RAI cura che alcune delle trasmissioni di cui alla presente delibera siano ritrasmesse per l'estero da RAI Internazionale, garantendo comunque complessivamente la presenza equilibrata di tutti i soggetti politici aventi diritto.
4. Alle campagne elettorali di cui alla presente delibera sono applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.
 
Art. 2
Tipologia della programmazione regionale RAI in periodo elettorale nelle province autonome di Trento e di Bolzano e nella Regione
Basilicata

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva regionale della RAI, avente ad oggetto le trasmissioni di cui al presente provvedimento, e' realizzata esclusivamente nelle forme e con le modalita' indicate di seguito:
a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, puo' effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto in condizioni di parita' tra i soggetti politici aventi diritto a norma dell'articolo 3. Essa si realizza con le Tribune elettorali e politiche disposte dalla Commissione, con i messaggi autogestiti e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'articolo 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti o giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;
b) i messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalita' di cui all'articolo 7 della presente delibera;
c) l'informazione e' assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e nelle modalita' previste dal successivo articolo 4, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualita' e della cronaca, purche' la loro responsabilita' sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;
d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione regionale della RAI non e' ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza elettorale ne' che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici. E' indispensabile garantire, laddove il format della trasmissione preveda l'intervento di un opinionista a sostegno di una tesi, uno spazio adeguato anche alla rappresentazione di altre sensibilita' culturali in ossequio al principio non solo del pluralismo, ma anche del contraddittorio, della completezza e dell'oggettivita' dell'informazione stessa. Cio' e' ancor piu' necessario per quelle trasmissioni che, apparentemente di satira o di varieta', diventano poi occasione per dibattere temi di attualita' politica, senza quelle tutele previste per trasmissioni piu' propriamente giornalistiche.
 
Art. 3
Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale
autonomamente disposte dalla RAI

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la RAI programma nella Regione Basilicata e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, trasmissioni di comunicazione politica a diffusione rispettivamente regionale e provinciale.
Per comunicazione politica radiotelevisiva, ai fini della presente delibera, si intende la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica radiotelevisiva si applicano le disposizioni dei commi successivi. In ogni caso, in tali trasmissioni e' assicurata parita' di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche e un'equilibrata rappresentanza di genere tra le presenze.
2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui al comma 1 del presente articolo e' garantito l'accesso:
a) alle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nel consiglio regionale o nei consigli provinciali da rinnovare;
b) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), presenti come gruppi o componenti politiche del gruppo misto in una delle Camere del Parlamento nazionale.
3. Nelle trasmissioni di cui al comma 1 del presente articolo, il tempo disponibile deve essere ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nel consiglio regionale, nei consigli provinciali e nel Parlamento nazionale.
4. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo e' garantito l'accesso:
a) alle liste regionali o provinciali ovvero ai gruppi di liste o alle coalizioni di liste collegate alla carica di Presidente della Giunta regionale o di Presidente della Provincia autonoma di Trento;
b) alle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione del consiglio regionale o dei consigli provinciali;
5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo disponibile deve essere ripartito per una meta' in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera a) e per una meta' in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera b).
6. Al fine di mantenere i rapporti con la RAI, sede regionale, che si rendono necessari per lo svolgimento delle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo gli aventi diritto indicano i loro rappresentanti nel numero di:
- tre, delle liste che compongono le coalizioni di cui al comma 4, lettera a). In caso di dissenso tra i detti rappresentanti prevalgono le proposte formulate a maggioranza;
- uno per le forze politiche di cui al comma 4, lettera b).
7. In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunita' tra gli aventi diritto puo' essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di piu' trasmissioni, purche' ciascuna di queste abbia analoghe opportunita' di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo la parita' di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di programmazione. E' altresi' possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti e giornaliste, anche appartenenti ad altre testate e a titolo non oneroso, che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando imparzialita' e pari opportunita' nel confronto tra i soggetti politici. La lista dei giornalisti accreditati e' pubblicata sul sito www.tgr.rai.it.
8. Le trasmissioni di cui al comma 1, i relativi responsabili, l'elenco degli aventi diritto, i tempi a loro disposizione e il calendario delle partecipazioni saranno pubblicati sul sito www.tgr.rai.it.
9. La responsabilita' delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche come definite all'articolo 2, comma 1, lettera c).
 
Art. 4

Informazione

1. Sono programmi di informazione quelli definiti all'articolo 2, comma 1, lettera c).
2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti di cui all'articolo 3, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialita', della obiettivita', dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parita' di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'Istituto cui fa riferimento l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
3. In particolare i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonche' i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2.
Inoltre essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno. Infine essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta a evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parita', in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica, ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.
4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.
5. La RAI pubblica quotidianamente sul proprio sito www.raiparlamento.rai.it i dati del monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata e gli indici di ascolto.
6. Nel periodo disciplinato dal presente regolamento i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la piu' ampia ed equilibrata presenza e possibilita' di espressione ai diversi soggetti politici.
7. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, e' assicurato d'ufficio dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
8. La RAI comunica all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione parlamentare il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate indicando i temi trattati e i soggetti politici invitati, nonche' la suddivisione per genere delle presenze, e informa altresi' sui tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, sugli indici di ascolto e sulla programmazione della settimana successiva. La RAI pubblica quotidianamente sul proprio sito www.raiparlamento.rai.it i dati del monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata, nonche' le informazioni di cui al primo periodo del presente comma.
9. La RAI fornisce settimanalmente alla Commissione i dati di monitoraggio del pluralismo relativi alle testate giornalistiche regionali per la Regione e le province autonome interessate dalle consultazioni elettorali. Tale documentazione e' contestualmente pubblicata e scaricabile dal sito www.raiparlamento.rai.it e sul sito www.tgr.rai.it.
 
Art. 5

Illustrazione delle modalita' di voto e presentazione delle liste

1. Nella regione e nelle province autonome interessate dalle consultazioni elettorali, a far luogo almeno dal decimo giorno precedente al termine di presentazione delle candidature, e fino a tale data, la RAI predispone e trasmette, anche nei suoi siti web, una scheda televisiva e una radiofonica, nonche' una o piu' pagine televideo, che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste.
2. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la RAI predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni in oggetto, con particolare riferimento ai sistemi elettorali e alle modalita' di espressione del voto.
3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresi' illustrate le speciali modalita' di voto previste per gli elettori affetti da disabilita', con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.
4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.
5. Le schede di cui al presente articolo saranno messe a disposizione on line per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche locali disponibili oltre che essere caricate on line sui primi dieci siti di video sharing gratuiti.
 
Art. 6

Tribune elettorali regionali e provinciali

1. La RAI trasmette nella Regione e nelle province autonome interessate dalle consultazioni elettorali, su rete locale in orari di massimo ascolto, quindi preferibilmente prima o dopo i telegiornali pomeridiani e serali, comunque evitando la coincidenza con altri programmi delle reti generaliste della RAI a contenuto specificatamente informativo, Tribune elettorali regionali e provinciali, televisive e radiofoniche, curando di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di coalizioni diverse e tra i vari candidati rispettivamente alla carica di Presidente della Giunta regionale della Basilicata e di Presidente della Provincia autonoma di Trento e garantendo, nell'ambito della partecipazione delle singole forze politiche, un'adeguata rappresentazione di genere tra le presenze.
2. Le Tribune di cui al comma 1 sono registrate e trasmesse dalle corrispondenti sedi regionale e provinciali della RAI.
3. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la RAI puo' proporre criteri di ponderazione.
4. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonche' la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto piu' possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificita' dei due mezzi.
5. L'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facolta' degli altri di intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, e cio' determina un accrescimento del tempo spettante ai partecipanti. Nelle trasmissioni interessate e' fatta menzione della rinuncia.
6. Tutte le Tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione e' effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda, ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.
7. La registrazione delle Tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento e' possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.
8. Le ulteriori modalita' di svolgimento delle Tribune sono delegate alla direzione dei telegiornali regionali, che riferisce alla Commissione parlamentare tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni degli articoli 13 e 14.
9. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 6 e 7.
 
Art. 7

Messaggi autogestiti

1. Dalla data di presentazione delle candidature la RAI trasmette, nella regione e nelle province autonome interessate dalle consultazioni elettorali, messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e all'articolo 2, comma 1, lettera b) del presente provvedimento.
2. Nella regione e nelle province autonome interessate dalle consultazioni elettorali, gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 4.
3. Entro il terzo giorno dalla data di approvazione della presente delibera, la RAI comunica all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonche' la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessita' di coprire in modo trasversale tutte le fasce comprese tra le ore 8 e le ore 22.30. Le indicazioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono riferite all'insieme delle programmazioni regionale e provinciali. La comunicazione della RAI e' valutata dalla Commissione con le modalita' di cui all'articolo 13 del presente provvedimento.
4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:
a) e' presentata alle sedi regionale e provinciali della RAI della regione e delle province autonome interessate alla consultazione elettorale entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;
b) e' sottoscritta, se il messaggio cui e' riferita e' richiesto da una coalizione, dal capo della coalizione e dal candidato all'elezione a Presidente della Regione o della Provincia autonoma;
c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;
d) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purche' con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI. Messaggi prodotti con il contributo tecnico della RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla RAI nella sede regionale e provinciali per i messaggi a diffusione regionale o provinciale.
5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera a), la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto.
6. Il calendario dei contenitori e dei relativi messaggi e' pubblicato su www.raiparlamento.rai.it.
7. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalita' che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.
8. Per quanto non e' espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
 
Art. 8
Conferenze-stampa dei candidati a Presidente della Regione e delle
Provincia autonoma

1. In aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli 3 e 6 la RAI trasmette nella Regione e nella Provincia autonoma interessate dalle consultazioni, nelle ultime due settimane precedenti il voto, una serie di conferenze-stampa riservate ai candidati a Presidente della Regione e della Provincia autonoma.
2. Ciascuna conferenza-stampa della durata di trenta minuti e' trasmessa su rete locale in orari di massimo ascolto, quindi preferibilmente prima o dopo i telegiornali pomeridiani e serali, comunque evitando la coincidenza con altri programmi delle reti generaliste della RAI a contenuto specificatamente informativo, possibilmente in date diverse dalle trasmissioni previste agli articoli 3 e 6 e comunque in orari non coincidenti. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti di testate regionali, entro il massimo di tre, individuati dalla societa' concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate della RAI. La partecipazione e' da ritenersi a titolo non oneroso.
3. La conferenza-stampa e' moderata da un giornalista della RAI: essa e' organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parita' di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati. I giornalisti pongono domande della durata non superiore a 30 secondi.
4. Le conferenze-stampa sono trasmesse in diretta.
 
Art. 9
Confronti tra candidati Presidente della Regione e della Provincia
autonoma

1. Negli ultimi dieci giorni precedenti il voto la RAI trasmette nella Regione e nella Provincia autonoma interessate dalle consultazioni confronti tra i candidati in condizioni di parita' di tempo, di parola e di trattamento, avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della RAI a contenuto specificatamente informativo. Il confronto e' moderato da un giornalista RAI e possono fare domande anche giornalisti non appartenenti alla RAI, scelti tra differenti testate e in rappresentanza di diverse sensibilita' politiche e sociali, a titolo non oneroso.
 
Art. 10

Programmi dell'Accesso

1. La programmazione dell'Accesso nella Regione Basilicata e nelle province autonome di Trento e Bolzano e' sospesa durante il periodo di efficacia della presente delibera.
 
Art. 11

Trasmissioni televideo per i non udenti

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI, in aggiunta alle ulteriori modalita' di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili, previste dal presente provvedimento, cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.
 
Art. 12

Trasmissioni per i non vedenti

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI, in aggiunta alle ulteriori modalita' di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili previste dal contratto di servizio, cura la realizzazione dei programmi previsti dalla presente delibera per la fruizione dei non vedenti.
 
Art. 13

Comunicazioni e consultazione della Commissione

1. I calendari delle Tribune e delle conferenze-stampa in diretta, e le loro modalita' di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente regolamento sulla Gazzetta Ufficiale la RAI comunica all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdi' precedente alla messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.
3. Entro le ore 12 di ogni venerdi', sino al termine della competizione elettorale, la RAI comunica alla Commissione e all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, tramite posta elettronica, il calendario settimanale delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) effettuate, indicando i temi trattati, i soggetti politici invitati, la ripartizione dei tempi garantiti a ciascuna forza politica, nonche' la suddivisione per genere delle presenze e i dati Auditel degli ascolti medi di ciascuna trasmissione.
4. La documentazione di cui al precedente comma e' contestualmente pubblicata e scaricabile dal sito www.raiparlamento.rai.it.
5. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonche' le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.
 
Art. 14
Responsabilita' del consiglio d'amministrazione e del direttore
generale

1. Il consiglio d'amministrazione e il direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente regolamento, riferendone tempestivamente alla Commissione parlamentare. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.
2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la direzione generale della RAI e' chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore delle coalizioni o dei soggetti politici danneggiati.
3. La violazione della presente disciplina costituisce inosservanza agli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 settembre 2013

Il Presidente: Fico
 
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