Gazzetta n. 231 del 2 ottobre 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 9 agosto 2013
Disciplina dei contenuti e delle procedure della comunicazione del rinnovo di validita' della patente.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo Codice della strada", come da ultimo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante "Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida", e dal Capo I del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, che modifica ed integra le disposizioni del citato decreto legislativo n. 59 del 2011;
Visto in particolare l'articolo 119, commi 2 e 4, del predetto decreto legislativo n. 285 del 1992, concernente l'individuazione dei soggetti certificatori in materia di requisiti di idoneita' psicofisica alla guida;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare" ed in particolare il combinato disposto degli articoli 200, comma 1, lettera e), e 201, comma 1, che attribuisce a talune strutture mediche militari competenza in materia di certificazione dei requisiti di idoneita' psichica e fisica alla guida di autoveicoli;
Visto altresi' l'articolo 126, comma 8, del piu' volte citato decreto legislativo n. 285 del 1992 che, in materia di conferma di validita' della patente di guida, prevede che la stessa venga comprovata a mezzo della emissione di un duplicato della patente posseduta, recante la nuova data di scadenza: a tal fine dispone che i medici di cui all'articolo 119, comma 2, e le Commissioni mediche locali, di cui al comma 4 dello stesso articolo 119, sono tenuti a trasmettere all'ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici i dati e ogni altro documento utile;
Vista la legge 29 luglio 2010, n. 120, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale", ed in particolare l'articolo 21, comma 2, che prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti siano stabiliti i contenuti e le procedure di comunicazione del rinnovo di validita' della patente, di cui al comma 5 (ora comma 8) del suesposto articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 dello stesso articolo che, nelle more, non e' efficace;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della strada", ed in particolare l'articolo 331, comma 2, nella parte in cui prevede che, in caso di conferma di validita' della patente, l'esito della visita medica deve essere comunicato al competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici in forma cartacea o in via telematica o su supporto magnetico secondo precisi tracciati record;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante "Codice dell'amministrazione digitale", ed in particolare il Capo II, sezione I "Documento informatico", che detta disposizioni in ordine alla de materializzazione della documentazione amministrativa;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 31 gennaio 2011, pubblicato nella G.U. 16 febbraio 2011, n. 38 recante "Modalita' di trasmissione della certificazione medica per il conseguimento e il rinnovo della patente di guida", e successive modificazioni, con il quale, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della citata legge n. 120 del 2010, e' stato assegnato un codice di identificazione a ciascuno dei summenzionati soggetti certificatori;
Considerato che l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 126, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992, e' funzionale a soddisfare l'obbligo comunitario di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2006/126/CE, che impone la graduale sostituzione di tutte le patenti emesse prima del 19 gennaio 2013 con quella conforme al modello UE;
Considerata la necessita' di dare seguito alle disposizioni previste dal citato "Codice dell'amministrazione digitale", che prevedono la progressiva digitalizzazione delle procedure attualmente in essere, favorendo il processo di dematerializzazione con conseguente drastica riduzione della documentazione in forma cartacea;
Ritenuto, pertanto, di dover uniformare l'applicazione del dettato del summenzionato articolo 331, comma 2, del d.P.R. n. 495 del 1992, alle disposizioni del piu' volte citato "Codice dell'amministrazione digitale", prediligendo la trasmissione dell'esito della visita medica al competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici in via telematica;
Sentito il Ministero della salute;

Decreta:

Art. 1

Contenuti della comunicazione del rinnovo di validita' della patente
di guida

1. Ai fini del rinnovo di validita' di una patente di guida, i medici e le strutture di cui all'articolo 119, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, le commissioni mediche locali di cui al comma 4 dello stesso articolo e strutture di cui all'articolo 201, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'esito di' ciascuna visita medica per la conferma dei requisiti di idoneita' psichica e fisica alla guida di veicoli a motore, trasmettono telematicamente, all'ufficio centrale operativo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, una comunicazione dei contenuti del certificato medico, redatta nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali e relativa al titolare della patente di cui e' richiesta la predetta conferma, avente i seguenti contenuti minimi:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita;
b) numero e categoria della patente posseduta;
c) indirizzo presso il quale inviare il duplicato della patente, rinnovato nella validita';
d) luogo e data della visita medica;
e) espressione del giudizio di idoneita', con indicazione specifica, se del caso, del termine ultimo di validita' del rinnovo, se stabilito in misura ridotta rispetto alle disposizioni dell'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e della riclassificazione della patente posseduta dall'interessato;
f) eventuali prescrizioni relative al conducente o a modifiche del veicolo, da indicarsi con i prescritti codici armonizzati unionali o nazionali;
g) codice di identificazione del medico, dell'amministrazione e del corpo o della commissione medica locale, di cui rispettivamente ai commi 2 e 4 dell'articolo 119, del predetto decreto legislativo n. 285 del 1992, o della struttura di cui al citato articolo 201, comma 1, del decreto legislativo n. 66 del, 2010.
 
Art. 2

Acquisizione della fotografia e della firma del titolare della
patente di guida

1. Ai fini dell'emissione del duplicato della patente, rinnovato nella validita', il sanitario o l'ufficio che procede all'accertamento trasmette, unitamente alla comunicazione di cui all'articolo 1 e nelle medesime forme, foto e firma del titolare della patente stessa.
 
Art. 3
Ricevuta dell'avvenuta conferma di validita' della patente di guida

1. Il sistema informatico, in caso di esito positivo dell'acquisizione e verifica dei dati e della documentazione di cui rispettivamente agli articoli I e 2, genera una ricevuta recante i dati anagrafici del titolare di patente, il numero e la categoria della stessa, le eventuali prescrizioni relative al conducente o a modifiche del veicolo e la nuova data di scadenza della patente stessa.
2. Il medico, stampata in carta semplice la ricevuta di cui al comma 1, la consegna immediatamente all'interessato.
3. La ricevuta di cui al comma 1 e' valida ai fini della circolazione fino al ricevimento del duplicato della patente di guida, rinnovato nella validita', e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di rilascio.
 
Art. 4
Ulteriori disposizioni procedurali

1. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, d'intesa con il Ministero della salute sono stabilite le procedure necessarie all'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3.
 
Art. 5
Disposizioni finali

1. Le amministrazioni competenti provvedono a dare attuazione alle disposizioni di cui al presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 6
Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore, ad eccezione di quelle contenute nell'articolo 4.
Il presente decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.
Roma, 9 agosto 2013

Il Ministro: Lupi

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2013 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 9, foglio n. 136
 
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