Gazzetta n. 232 del 3 ottobre 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 20 settembre 2013
Autorizzazione ad effettuare l'attivita' di certificazione CE all'organismo «G & R Organismo di Certificazione S.r.l.», in Foggia, ai sensi della direttiva 95/16/CE.


IL DIRETTORE GENERALE
per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
Visto l'art. 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia.», recante disposizioni al fine di assicurare la pronta «Attuazione del capo 11 del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 a 32 e l'art. 55, recanti norme di istituzione del Ministero delle attivita' produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1, comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attivita' produttive»;
Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonche' della relativa licenza di esercizio», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, concernente il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2010;
Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento in conformita' al regolamento (CE) n. 765/2008.»;
Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di "Accredia" quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato.»;
Vista la Convenzione del 17 luglio 2013, e in particolare l'art. 3, secondo cui il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno rinnovato l'affidamento all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento - Accredia - dell'attribuzione di rilasciare accreditamenti in conformita' alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, 17065, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attivita' di valutazione della conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza, di quattro direttive e nella fattispecie, della direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;
Vista l'istanza della societa' G & R Organismo di Certificazione S.r.l. di autorizzazione ministeriale allo svolgimento delle attivita', ai sensi della direttiva 95/16/CE, di certificazione CE e di verifica di cui agli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999, acquisita agli atti della Direzione generale con protocollo n. 138002 del 19 agosto 2013;
Acquisita la delibera del 25 luglio 2013 (DC2013UTL467 - Prot. MISE n. 130748 del 31 luglio 2013) del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi operante presso Accredia, con la quale alla societa' G & R Organismo di Certificazione S.r.l. e' stato rilasciato il certificato di accreditamento per le norme UNI CEI EN ISO 45011, UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e UNI CEI EN ISO/IEC 17025, ai sensi della direttiva 95/16/CE;
Visto in particolare l'art. 47, comma 2 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994" e successive modificazioni e integrazioni, che individua le spese a carico degli Organismi istanti, e comma 4 del medesimo articolo, ove si stabiliscono prescrizioni, previa emanazione di appositi decreti ministeriali, per la determinazione, l'aggiornamento e le modalita' di riscossione delle tariffe dovute per le attivita' autorizzative e di controllo di cui al precedente comma 2;
Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 9, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

Decreta:

Art. 1

1. L'Organismo G & R Organismo di Certificazione S.r.l., con sede in via G. De Pedra, 43 71100 Foggia, e' autorizzato ad effettuare l'attivita' di certificazione CE ai sensi della Direttiva 95/16/CE e del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999 «Attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori», per i seguenti allegati e moduli di valutazione della conformita':
Allegato VI: Esame finale;
Allegato X: Verifica di un unico prodotto (Modulo G);
nonche':
l'attivita' di ispezione in conformita' a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999.
2. L'Organismo e' tenuto a svolgere l'attivita' di cui al precedente comma conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999 citato.
 
Art. 2

1. La presente autorizzazione ha la validita' di quattro anni a decorrere dal 25 luglio 2013 (data di delibera di accreditamento, con scadenza del relativo certificato al 24 luglio 2017) ed e' notificata alla Commissione europea.
2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validita' temporale di cui al precedente comma 1.
 
Art. 3

3. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, e' soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare alla Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico.
4. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento, e' soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad Accredia.
5. L'Organismo mette a disposizione della predetta Divisione XIV, finalizzato al controllo dell'attivita' svolta, un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione d'informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite alla direttiva di cui trattasi.
 
Art. 4

1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico accerti o sia informato che un Organismo notificato non e' piu' conforme alle prescrizioni di cui all'Allegato VII della direttiva 95/16/CE o non adempie i suoi obblighi, limita, sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica, a seconda della gravita' del mancato rispetto di dette prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.
 
Art. 5

1. Gli oneri derivanti dal rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea, compresi quelli inerenti i successivi rinnovi della notifica, sono a carico dell'Organismo di certificazione, ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
2. L'Organismo, entro trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dello sviluppo economico, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, recante disposizioni sulla determinazione delle tariffe e delle relative modalita' di versamento, in osservanza di quanto previsto dall'articolo 11, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214 richiamato in preambolo, versa al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.
 
Art. 6

1. Il presente decreto di autorizzazione e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed e' efficace dalla notifica al soggetto destinatario del provvedimento.
Roma, 20 settembre 2013

Il direttore generale: Vecchio
 
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