Gazzetta n. 232 del 3 ottobre 2013 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 luglio 2013
Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale del Ministero degli affari esteri, dell'Istituto agronomico per l'oltremare e dell'Automobil club d'Italia, in attuazione dell'articolo 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l'art. 3;
Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario;
Vista la direttiva n. 10/2012, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, emanata in data 24 settembre 2012, registrata dalla Corte dei conti il 30 novembre 2012 - Registro n. 9 - Foglio n. 380, avente ad oggetto «Spending review - Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni - Art. 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Linee di indirizzo e criteri applicativi»;
Visto l'art. 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, in tema di riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni, che prevede che «Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonche' degli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le modalita' previste dal comma 5, nella seguente misura: a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti; b) le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera si riferisce alle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi.»;
Visto il comma 2, primo periodo, del predetto art. 2 del decreto-legge n. 95 del 2012 secondo cui «Le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti a seguito dell'applicazione dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 per le amministrazioni destinatarie; per le restanti amministrazioni si prendono a riferimento gli uffici e le dotazioni previsti dalla normativa vigente.»;
Visto il comma 5, del citato art. 2, del decreto-legge n. 95 del 2012 secondo cui «Alle riduzioni di cui al comma 1 si provvede, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze considerando che le medesime riduzioni possono essere effettuate selettivamente, anche tenendo conto delle specificita' delle singole amministrazioni, in misura inferiore alle percentuali ivi previste a condizione che la differenza sia recuperata operando una maggiore riduzione delle rispettive dotazioni organiche di altra amministrazione.»;
Visto il comma 6, del predetto art. 2, del decreto-legge n. 95 del 2012, ai sensi del quale «Le amministrazioni per le quali non siano stati emanati i provvedimenti di cui al comma 5 entro il 31 ottobre 2012 non possono, a decorrere dalla predetta data, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 5 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilita' nonche' di conferimento di incarichi ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data e le procedure per il rinnovo degli incarichi.»;
Visto il comma 10, del predetto art. 2, del decreto-legge n. 95 del 2012 secondo cui entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui al comma 5 dello stesso art. 2 le amministrazioni interessate adottano i regolamenti di organizzazione, secondo i rispettivi ordinamenti, applicando le misure di cui allo stesso comma 10;
Visto il comma 10-bis, del predetto art. 2, del decreto-legge n. 95 del 2012, ai sensi del quale per le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1 dell'art. 2 e di cui all'art. 23-quinquies, il numero degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale non puo' essere incrementato se non con disposizione legislativa;
Considerato che il Ministero degli affari esteri non ha ancora ottemperato alle riduzioni previste dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
Visto l'art. 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 138 del 2011 il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni, ivi indicate, debbono provvedere alla riduzione, in misura non inferiore al dieci per cento, degli uffici dirigenziali di livello non generale, con conseguente contrazione dei vigenti contingenti del personale dirigenziale ad essi preposto, nonche' alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale apportando una riduzione anch'essa non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico di tale personale, operando anche con le modalita' previste dall'art. 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 febbraio 2009, n. 14;
Visto il sopra citato decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni, dall'art. 1, della legge 27 febbraio 2009, n. 14, il cui art. 41, comma 10 individua quale strumento di provvedimento da adottare, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
Vista la proposta formulata dal Ministro degli affari esteri con nota n. 68630 del 25 marzo 2013, e relazione tecnica allegata, con la quale, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 138 del 2011, e' stata rappresentata l'esigenza di procedere all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dal comma 10, dell'art. 41 del predetto decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207;
Considerato che, in attuazione dell'art. 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 138 del 2011, occorre conseguire i seguenti obiettivi: a) riduzione delle dotazioni organiche del personale con qualifica di dirigente di seconda fascia, cui seguira', in linea con le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, lettera a) della citata legge n. 148 del 2011, un decreto ministeriale, da adottare ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale saranno individuati e definiti i relativi compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale, nonche' la loro distribuzione nelle strutture di livello dirigenziale generale in cui si articola l'Amministrazione, b) riduzione del dieci per cento della spesa complessiva relativa alle vigenti dotazioni organiche del personale appartenente alle aree prima, seconda e terza;
Considerata condivisibile la proposta del Ministero degli affari esteri per la parte relativa alle riduzioni delle dotazioni organiche previste dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 138 del 2011;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2010, n. 243 con il quale sono state, tra l'altro, rideterminate le dotazioni organiche dell'Istituto agronomico per l'oltremare in attuazione dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 113 e dell'art. 2, comma 8-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;
Vista la delibera n. 4 del 18 dicembre 2012 trasmessa, per il tramite del vigilante Ministero degli affari esteri con nota n. 72577 del 28 marzo 2013, con la quale il Comitato di gestione dell'Istituto agronomico per l'oltremare approva, in attuazione dell'art. 1, comma 3 del decreto-legge n. 138 del 2011 e dell'art. 2 del decreto legge n. 95 del 2012, la dotazione organica dell'Istituto;
Rilevato che nelle dotazioni organiche approvate dal Comitato di gestione dell'Istituto agronomico per l'oltremare, di cui alla sopra citata delibera n. 4 del 18 dicembre 2012, e' stato inserito un posto di funzione dirigenziale di livello generale in contrasto con l'ordinamento del medesimo Ente per il quale la figura del Direttore generale, configurandosi come organo dell'Istituto in esame, giusto quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2010, non determina alcun posto aggiuntivo in dotazione organica;
Vista l'ipotesi di dotazione organica ridotta presentata, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, dal Ministro degli affari esteri con la citata nota n. 68630 del 25 marzo 2013 e relazione tecnica allegata, nonche', per quanto riguarda l'Istituto agronomico per l'oltremare, con nota n. 72577 del 28 marzo 2013;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2009 con il quale sono state, tra l'altro, rideterminate le dotazioni organiche del personale appartenente alla carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri;
Vista l'ipotesi di dotazione organica ridotta presentata, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, dall'Automobil club d'Italia;
Considerato che, in attuazione dell'art. 2, comma 1 del decreto-legge n. 95 del 2012, occorre conseguire i seguenti obiettivi: a) riduzione degli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale, con conseguente contrazione delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per i posti di funzione di ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti; b) riduzione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale in misura non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale;
Considerato, inoltre, che per il Ministero degli affari esteri, in attuazione dell'art. 2, comma 5, secondo periodo del decreto-legge n. 95 del 2012, si provvede alle riduzioni del personale della carriera diplomatica e delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non, nei termini percentuali stabiliti dal comma 1 del medesimo art. 2, limitatamente ad una quota delle unita' in servizio all'estero alla data del 15 agosto 2012 di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 95/2012;
Considerato, infine, che la dotazione organica del personale non dirigenziale dell'Automobil club d'Italia prevede sia posti con prestazione di lavoro a tempo pieno, sia posti con prestazione di lavoro a tempo parziale e che di tale circostanza si e' tenuto conto ai fini dell'individuazione del valore massimo di spesa della relativa dotazione organica, come ridotta in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto-legge n. 95 del 2012, valore massimo ad oggi calcolato, per singole fasce retributive, sulla base del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto enti pubblici non economici, con riferimento alla retribuzione tabellare, comprensiva della tredicesima mensilita' e indennita' di vacanza contrattuale, al lordo degli oneri riflessi, salvo il ricalcolo in conseguenza dei successivi rinnovi contrattuali;
Ritenuto, quindi, di provvedere alla rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero degli affari esteri, dell'Istituto agronomico per l'oltremare e dell'Automobil club d'Italia, in considerazione che le misure di riduzione effettivamente operate sono coerenti con la normativa sopra citata;
Visti gli articoli 5, 6 e 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista l'informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato di cui alla nota del Dipartimento della funzione pubblica del 5 aprile 2013, n. 16237;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 maggio 2013, con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione On.le Avv. Gianpiero D'Alia e' stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di lavoro pubblico, nonche' di organizzazione, riordino e funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

Decreta:

1. In attuazione dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le dotazioni organiche del personale appartenente alla carriera diplomatica, alle qualifiche dirigenziali di prima e di seconda fascia, nonche' del personale delle aree prima, seconda e terza del Ministero degli affari esteri, sono numericamente rideterminate secondo l'allegata Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. La predetta Tabella tiene conto della precedente riduzione in attuazione dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
2. In attuazione dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali di seconda fascia e del personale delle aree prima, seconda e terza dell'Istituto agronomico per l'oltremare, con sede a Firenze, sono numericamente rideterminate secondo l'allegata Tabella 2, che costituisce parte integrante del presente decreto. La predetta Tabella tiene conto della precedente riduzione in attuazione dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
3. In attuazione dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per l'Automobil club d'Italia (ACI) la dotazione organica del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali di prima e di seconda fascia, nonche' del personale non dirigenziale, secondo l'ordinamento professionale del comparto, e' numericamente rideterminata secondo l'allegata Tabella 3, che costituisce parte integrante del presente decreto.
4. In applicazione dell'art. 2, comma 10, del decreto-legge n. 95 del 2012, il Ministero degli affari esteri, l'Istituto agronomico per l'oltremare e l'Automobil club d'Italia, adottano i regolamenti di organizzazione, secondo i rispettivi ordinamenti, applicando le misure di cui al medesimo comma 10.
5. Le successive rideterminazioni delle dotazioni organiche delle Amministrazioni interessate dal presente provvedimento, nel rispetto dell'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e della normativa vigente in materia di riduzione della spesa pubblica, saranno adottate secondo i rispettivi ordinamenti.
6. Il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, da emanare ai sensi dell'art. 4, comma 4 del decreto legislativo 30 luglio 1990, n. 300, provvedera' alla individuazione ed alla definizione dei compiti degli uffici e dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale, nonche' alla loro distribuzione nelle strutture di livello dirigenziale generale dell'Amministrazione, nella misura corrispondente al contingente numerico dei dirigenti di seconda fascia, come stabiliti nel presente decreto.
7. Al fine di assicurare la necessaria flessibilita' di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative, il Ministro degli affari esteri, con proprio successivo decreto, ripartira' i contingenti di personale delle aree prima, seconda e terza, come sopra determinati, in profili professionali e per fasce retributive.
8. I provvedimenti adottati in attuazione dei commi 6 e 7 saranno tempestivamente comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
9. Le dotazioni organiche degli Enti di cui ai commi 2 e 3 sono ripartite, secondo il rispettivo ordinamento, per profili professionali e per livelli economici e fasce retributive secondo la disciplina del relativo comparto di contrattazione.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 luglio 2013

p. Il Presidente del Consiglio
dei ministri
Il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione
D'Alia
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Saccomanni

Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2013 Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 7, foglio n. 378
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico


 
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