Gazzetta n. 233 del 4 ottobre 2013 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 30 settembre 2013
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Abruzzo nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' conseguente alla crisi socio-economico-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno. (Ordinanza n. 118).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della Protezione civile

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;
Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 dicembre 2006, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla crisi di natura socio-economico-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno, nonche', da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 dicembre 2011 con cui il predetto stato d'emergenza e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2012;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3504 del 9 marzo 2006 recante: «Disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare la crisi di natura socio-economico-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3614 del 4 ottobre 2007 con cui il dott. Adriano Goio, nominato ai sensi dell'art. 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3504 del 9 marzo 2006, Commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti necessari per il superamento della situazione di emergenza socio-economico-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno, e' stato autorizzato a porre in essere ogni utile iniziativa volta al superamento del nuovo, sopravvenuto contesto critico relativo alla discarica abusiva in localita' Bussi;
Visto l'art. 2, comma 3-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con cui, il l'architetto Adriano Goio, Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2007, n. 3614, e' stato autorizzato ad avviare la bonifica del sito d'interesse nazionale di «Bussi sul Tirino», come individuato e perimetrato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio 2008, nonche' sono stati stanziati, per le predette finalita', 15 milioni di euro per l'anno 2011, 20 milioni di euro per l'anno 2012 e 15 milioni di euro per l'anno 2013;
Visto il comma 5 dell'art. 35 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, con cui il Commissario delegato di cui all'art. 2, comma 3-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e' stato autorizzato a proseguire le attivita' fino al completamento degli interventi ivi previsti;
Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuita', di tutti gli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna;
Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge n. 59/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' in atto;
Viste le note del 5 ottobre 2012, del 26 marzo, del 25 aprile 2013 dell'11 giugno e del 6 settembre 2013 del Commissario delegato;
Vista la nota del 14 dicembre 2012 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Visto l'art. 5, comma 4-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, che autorizza la corresponsione di compensi a soggetti che operano in attuazione delle ordinanze e che non ricoprano cariche elettive pubbliche;
Considerato che all'architetto Adriano Goio, nominato Commissario delegato per le situazioni emergenziali sopra richiamate, in ragione della complessita' delle attivita' previste dalle sopra richiamate ordinanze n. 3504/2006 e n. 3614/2007, e' stata riconosciuta, ai sensi dell'art. 9, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3536 del 28 luglio 2006 una specifica indennita';
Vista la nota del 17 gennaio 2013 con cui il Presidente della Regione Abruzzo ha rappresentato la necessita', per il completamento degli interventi concernenti l'asta fluviale del fiume Aterno di cui all'ordinanza n. 3504/2006, di continuare ad avvalersi del Commissario delegato nominato ai sensi della medesima ordinanza e tenuto, altresi', conto di quanto disposto dal sopra citato art. 35, comma 5, della legge dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonche' la nota del 1° marzo 2013;
Ravvisata, quindi, la necessita' di confermare all'architetto Adriano Goio, quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al subentro della Regione Abruzzo nel coordinamento degli interventi gia' programmati per il superamento del contesto di criticita' in argomento, onde dare continuita' agli stessi;
Ravvista, altresi', la necessita' di continuare a riconoscere al predetto soggetto, atteso il maggiore impegno derivante dall'attuazione della presente ordinanza, l'indennita' dallo stesso gia' goduta ai sensi dell'art. 9, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3536 del 28 luglio 2006;
Visti gli esiti della riunione tenutasi il 31 luglio 2013 presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
Acquisita l'intesa della Regione Abruzzo;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

1. La Regione Abruzzo e' individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attivita' necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticita' conseguente alla crisi socio-economico-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno.
2. Per i fini di cui al comma 1, l'architetto Adriano Goio, gia' Commissario delegato ai sensi delle ordinanze citate in premessa, e' individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al subentro della Regione Abruzzo nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attivita' gia' formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, e per le motivazioni di cui in premessa, l'architetto Adriano Goio, a cui e' corrisposto il medesimo compenso di cui all'art. 9, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3536 del 28 luglio 2006 a carico della contabilita' speciale n. 3911, e' autorizzato a porre in essere, entro trenta giorni dalla data di adozione del presente provvedimento, le attivita' occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, sulla base della documentazione amministrativa e contabile gia' in possesso del medesimo, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Contestualmente il predetto soggetto e' tenuto ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attivita' svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attivita' ancora in corso con relativo quadro economico.
4. Per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2, l'architetto Adriano Goio puo' avvalersi delle strutture organizzative della Regione Abruzzo e della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e di quattro unita' di personale, gia' previsti ai sensi delle ordinanze richiamate in premessa, con la medesima retribuzione a carico della contabilita' speciale n. 3911.
5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui al presente articolo, l'architetto Adriano Goio e' autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla contabilita' speciale n. 3911 relative al contesto emergenziale di cui al comma 1 per un periodo di dodici mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale. Il predetto soggetto e' tenuto, altresi', ad inviare al Dipartimento della protezione civile una dettagliata relazione semestrale sullo stato di avanzamento delle attivita' condotte per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, con relativo quadro economico.
6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 5, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale relative al contesto di criticita' di cui al comma 1, l'architetto Adriano Goio puo' predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticita', da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-quater dell'art. 5 della legge n. 225/1992. Tale piano sara' oggetto di un Accordo di programma da stipulare, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni, tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Abruzzo.
7. A seguito della avvenuta stipula dell'accordo di cui al comma 6, le risorse residue relative al predetto accordo giacenti sulla contabilita' speciale riferite al contesto di criticita' di cui al comma 1 sono trasferite al bilancio della Regione Abruzzo ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione.
8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 7 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano di cui al comma 6.
9. All'esito delle attivita' realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue presenti sulla contabilita' speciale sono versate alla Presidenza del Consiglio dei ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo della Protezione civile, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.
10. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si provvede, ove ne ricorrano i presupposti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, in deroga alle sotto elencate disposizioni per un periodo di sei mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana: decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 55, 56, 62, 63, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 111, 118, 130, 132, 141, e 241, nonche' le disposizioni regolamentari per la parte strettamente connessa.
11. L'architetto Adriano Goio, alla scadenza del termine di cui al comma 5, provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo alle attivita' poste in essere per il supermento del contesto critico in rassegna.
12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992.
 
Art. 2

1. Al fine di completare gli interventi relativi alla bonifica del sito inquinato di interesse nazionale di Bussi sul Tirino, e per le finalita' di cui all'art. 34, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, l'architetto Adriano Goio provvede con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale n. 3911 che rimane al medesimo intestata per un periodo di diciotto mesi decorrenti dalla data di scadenza dal termine di cui all'art. 1, comma 5, della presente ordinanza.
2. Alla scadenza del termine di cui all'art. 1, comma 5, sopra citato, il compenso spettante all'architetto Adriano Goio di cui all'art. 1, comma 3, e' ridotto del 20%. Il medesimo soggetto e' autorizzato ad avvalersi, successivamente alla scadenza del termine anzidetto, di tre unita' di personale, facenti parte della struttura commissariale prevista dalle ordinanze richiamate in premessa, cui viene retribuito il medesimo compenso finora percepito.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico della contabilita' speciale n. 3911.
4. Almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1, si provvede ai sensi dell'art. 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 settembre 2013

Il capo del Dipartimento:
Gabrielli
 
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