Gazzetta n. 233 del 4 ottobre 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 8 agosto 2013, n. 111
Regolamento recante disposizioni in materia di recupero delle spese del processo penale.


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 205 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dal comma 3, lett. e), dell'articolo 67 della legge 18 giugno 2009, n. 69, secondo cui la misura del recupero delle spese del processo penale anticipate dall'erario e' stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 marzo 2013;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2013;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1
Recupero forfettizzato

1. Le spese del processo penale anticipate dall'erario, diverse da quelle indicate nell'articolo 2, sono recuperate nella misura fissa stabilita nella tabella A, allegata al presente regolamento, nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarieta'.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 205 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia (Testo A)), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2002, n. 139, S.O., come
modificato dal comma 3, lett.e), dell'art. 67 della legge
18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in
materia di processo civile):
"Art. 205 (L) (Recupero intero, forfettizzato e per
quota)
1. Le spese del processo penale anticipate dall'erario
sono recuperate nei confronti di ciascun condannato, senza
vincolo di solidarieta', nella misura fissa stabilita con
decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell' art.
17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
L'ammontare degli importi puo' essere rideterminato ogni
anno al fine di garantire l'integrale recupero delle somme
anticipate dall'erario.
2. Il decreto di cui al comma 1 determina la misura del
recupero con riferimento al grado di giudizio e al tipo di
processo. Il giudice, in ragione della complessita' delle
indagini e degli atti compiuti, nella statuizione di
condanna al pagamento delle spese processuali puo' disporre
che gli importi siano aumentati sino al triplo. Sono
recuperate per intero, oltre quelle previste dal comma
2-bis, le spese per la consulenza tecnica e per la perizia,
le spese per la pubblicazione della sentenza penale di
condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e
per la riduzione in pristino dei luoghi, fatto salvo quanto
previsto dall' art. 32, comma 12, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
2-bis. Le spese relative alle prestazioni previste
dall'art. 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259, e successive modificazioni, e quelle funzionali
all'utilizzo delle prestazioni medesime sono recuperate in
misura fissa stabilita con decreto del Ministro della
giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23
agosto 1988, n. 400.
2-ter. Il decreto di cui al comma 2-bis determina la
misura del recupero con riferimento al costo medio delle
singole tipologie di prestazione. L'ammontare degli importi
puo' essere rideterminato ogni anno.
2-quater. Gli importi di cui al comma 2-bis, nonche' le
spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese
per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le
spese per la demolizione di opere abusive e per la
riduzione in pristino dei luoghi, di cui al comma 2, sono
recuperati nei confronti di ciascun condannato in misura
corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta in
base al decreto di cui al comma 1, senza vincolo di
solidarieta'.
2-quinquies. Il contributo unificato e l'imposta di
registro prenotati a debito per l'azione civile nel
processo penale sono recuperati nei confronti di ciascun
condannato al risarcimento del danno in misura
corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta,
senza vincolo di solidarieta'.
2-sexies. Gli oneri tributari relativi al sequestro
conservativo di cui all'art. 316 del codice di procedura
penale sono recuperati nei confronti del condannato a
carico del quale e' stato disposto il sequestro
conservativo.".
- Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. :
"Art. 17. Regolamenti.
1. - 2. (Omissis)
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. - 4-ter. (Omissis)".
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Art. 2
Recupero per intero e per quota

1. Le spese del processo penale anticipate dall'erario per la consulenza tecnica e per la perizia, per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi, di cui all'articolo 205, comma 2, ultimo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115, e successive modificazioni, sono recuperate per intero nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarieta'. In caso di pluralita' di condannati, il recupero delle spese avviene in parti uguali.
2. Fino all'emanazione del decreto ministeriale previsto dallo stesso articolo 205, comma 2-bis, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al recupero delle spese relative alle prestazioni previste dall'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e di quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime.
Note all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 205 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si
vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 96 del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle
comunicazioni elettroniche), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 15 settembre 2003, n. 214, S.O. :
"Art. 96. Prestazioni obbligatorie
1. Le prestazioni a fini di giustizia effettuate a
fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da
parte delle competenti autorita' giudiziarie sono
obbligatorie per gli operatori; i tempi ed i modi sono
concordati con le predette autorita' fino all'approvazione
del repertorio di cui al comma 2.
2. Con decreto del Ministro della giustizia e del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati:
a) le prestazioni previste al comma 1, le modalita' e i
tempi di effettuazione delle stesse e gli obblighi
specifici degli operatori;
b) il ristoro dei costi sostenuti e le modalita' di
pagamento in forma di canone annuo forfetario, determinato
anche in considerazione del numero e della tipologia delle
prestazioni complessivamente effettuate nell'anno
precedente.
3. In caso di inosservanza degli obblighi contenuti nel
repertorio di cui al comma 2, si applica l'art. 32, commi
2, 3, 4, 5 e 6.
4. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 2,
secondo periodo, il rilascio di informazioni relative al
traffico telefonico e' effettuato in forma gratuita. In
relazione alle prestazioni a fini di giustizia diverse da
quelle di cui al primo periodo continua ad applicarsi il
listino adottato con decreto del Ministro delle
comunicazioni del 26 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio
2001.
5. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui al
comma 2 gli operatori hanno l'obbligo di negoziare tra loro
le modalita' di interconnessione allo scopo di garantire la
fornitura e l'interoperabilita' delle prestazioni stesse.
Il Ministero puo' intervenire se necessario di propria
iniziativa ovvero, in mancanza di accordo tra gli
operatori, su richiesta di uno di essi.".
 
Art. 3
Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano alle spese anticipate dall'erario, relative a processi penali per i quali la sentenza di condanna e' stata emessa dopo l'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 8 agosto 2013

Il Ministro della giustizia
Cancellieri
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Saccomanni
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2013 Registro n. 8 Giustizia, foglio n. 29
Note all'art. 3:
- La legge 18 giugno 2009, n. 69 recante: "Disposizioni
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita' nonche' in materia di processo civile."e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2009, n. 140,
S.O.
 
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