Gazzetta n. 236 del 8 ottobre 2013 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 8 agosto 2013, n. 91
Testo del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 186 del 9 agosto 2013), coordinato con la legge di conversione 7 ottobre 2013, n. 112 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.».

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((....))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


Art. 1
Disposizioni urgenti per accelerare la realizzazione del grande
progetto Pompei e per la rigenerazione urbana, la riqualificazione
ambientale e la valorizzazione delle aree interessate
dall'itinerario turistico-culturale dell'area pompeiana e stabiese,
nonche' per la valorizzazione di Pompei, della Reggia di Caserta,
del Polo Museale di Napoli e per la promozione del percorso
turistico-culturale delle residenze borboniche.
1. Al fine di potenziare ulteriormente le funzioni di tutela dell'area archeologica di Pompei, di rafforzare l'efficacia delle azioni e di accelerare gli interventi di tutela e di valorizzazione del sito affidati all'attuazione del Grande Progetto Pompei approvato dalla Commissione europea con la Decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, nel quadro del programma straordinario e urgente di interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, nomina con proprio decreto, entro sessanta giorni (( dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, un rappresentante della realizzazione del Grande Progetto e del programma straordinario, denominato «direttore generale di progetto», nonche' un vice direttore generale vicario, in possesso dei seguenti requisiti: appartenenza al personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; comprovata competenza ed esperienza pluriennale; assenza di condanne passate in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, viene definita l'indennita' complessiva per entrambe le cariche di direttore generale e vice direttore generale vicario, non superiore a 100.000 euro lordi annui )), nel rispetto dell'articolo 23-ter, (( commi 1 e 2 )), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Ferme restando le funzioni, i compiti e le attribuzioni della Soprintendenza competente in ordine alla gestione ordinaria del sito e quale beneficiario finale degli interventi ordinari e straordinari attuati nell'ambito del sito medesimo, e in stretto raccordo con essa, il «direttore generale di progetto»:
a) definisce e approva gli elaborati progettuali degli interventi di messa in sicurezza, restauro, e valorizzazione previsti nel quadro della realizzazione del «Grande Progetto Pompei»;
b) assicura l'efficace e tempestivo svolgimento delle procedure di gara dirette all'affidamento dei lavori e all'appalto dei servizi e delle forniture necessari alla realizzazione del «Grande Progetto Pompei», assumendo le funzioni di stazione appaltante, provvedendo a individuare e a dare esecuzione a tutte le misure atte ad accelerare gli affidamenti e seguendo la fase di attuazione ed esecuzione dei relativi contratti, anche avvalendosi, attraverso il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, del supporto fornito alla progettazione e all'attuazione degli interventi dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti per lo sviluppo di impresa Spa di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni, anche con riferimento, ove necessario per l'accelerazione degli affidamenti di cui alla presente lettera, alle sue funzioni di centrale di committenza di cui all'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonche' di altri soggetti terzi;
c) assicura la piu' efficace gestione del servizio di pubblica fruizione e di valorizzazione del sito archeologico, predisponendo la documentazione degli atti di gara e seguendo la fase di attuazione ed esecuzione dei relativi contratti;
d) assume direttive atte a migliorare l'efficace conduzione del sito, definendo obiettivi e modalita' per assicurare il rafforzamento delle competenze e del contributo del complesso del personale della Soprintendenza agli obiettivi di miglioramento delle condizioni di fruizione e valorizzazione del sito;
e) provvede ad assicurare le condizioni di supporto organizzativo e amministrativo alle attivita' di tutela e di valorizzazione di competenza della Soprintendenza;
f) svolge le funzioni di cui lettere a), b) e c) sentito il Comitato di pilotaggio del Grande Progetto Pompei di cui al decreto interministeriale 19 dicembre 2012, anche al fine di garantire la coerenza con le funzioni di coordinamento istituzionale, impulso all'attuazione e riferimento unitario per i collegamenti con la politica di coesione e per i rapporti con la Commissione Europea di detto Comitato;
(( f-bis) informa con cadenza semestrale il Parlamento sullo stato di avanzamento dei lavori e su eventuali aggiornamenti del crono-programma;
f-ter) collabora per assicurare la trasparenza, la regolarita' e l'economicita' della gestione dei contratti pubblici, anche al fine di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose, nel quadro del Protocollo di legalita' stipulato con la prefettura - Ufficio territoriale del Governo.
1-bis. Costituiscono motivi di revoca della nomina del direttore generale di progetto:
a) cause di incompatibilita' sopraggiunte;
b) conflitto di interessi inerente la gestione e la realizzazione del progetto;
c) perdita dei requisiti necessari alla nomina. ))

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, (( da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, )) si provvede alla costituzione di una apposita struttura di supporto al direttore generale di progetto, con sede nell'area archeologica di Pompei. La struttura e' composta da un contingente di personale, anche dirigenziale, in posizione di comando, non superiore a venti unita', proveniente dai ruoli del personale del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo o delle altre amministrazioni statali, appartenente ai profili professionali tecnico e amministrativo, nonche' da cinque esperti in materia giuridica, economica, architettonica, urbanistica e infrastrutturale. Il personale di cui al periodo precedente mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio dell'amministrazione di provenienza, i cui oneri sono posti a carico della Struttura medesima, ad esclusione del trattamento economico fondamentale ed accessorio avente carattere fisso e continuativo. Con il medesimo decreto sono ulteriormente specificati i compiti del direttore generale di progetto nell'ambito di quelli indicati al comma 1, le dotazioni di mezzi e di personale e la durata dell'incarico. L'incarico di «direttore generale di progetto», non determina un incremento della dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. (( Nel sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri vengono pubblicate e aggiornate le seguenti informazioni: gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico al direttore generale di progetto e ai componenti della apposita struttura di supporto al direttore generale di progetto; il curriculum vitae del direttore generale di progetto e di ogni componente della struttura di supporto al medesimo direttore; i compensi, comunque denominati, relativi ai rapporti di consulenza e collaborazione prestati. )) Nelle more dell'effettiva operativita' dell'assetto organizzativo e funzionale previsto dal presente decreto il Comitato di pilotaggio del Grande Progetto Pompei di cui al decreto interministeriale 19 dicembre 2012 e il Soprintendente per i beni archeologici di Pompei assicurano, in continuita' con l'azione finora svolta, il proseguimento, senza interruzioni e in coerenza con le decisioni di accelerazione gia' assunte, (( dell'attuazione )) del Grande progetto Pompei e degli interventi in esecuzione, in corso di affidamento, progettati e in corso di progettazione assumendo, in via transitoria, le funzioni rafforzate di cui al comma 1 successivamente (( assunte dal )) «direttore generale di progetto».
3. Il direttore generale di progetto e la struttura di supporto operano nel rispetto delle competenze della (( soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, )) con la sola eccezione delle funzioni e delle competenze indicate al comma 1.
4. Al fine di consentire il rilancio economico-sociale e la riqualificazione ambientale e urbanistica dei comuni interessati dal piano di gestione del sito Unesco «Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata», nonche' di potenziare l'attrattivita' turistica dell'intera area, e' costituita l'Unita' «Grande Pompei». L'Unita' assicura lo svolgimento in collaborazione delle attivita' di interesse comune delle amministrazioni pubbliche coinvolte, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e la convergenza in un'unica sede decisionale di tutte le decisioni amministrative necessarie alla realizzazione dei piani, dei progetti e degli interventi strumentali al conseguimento degli obiettivi sopra indicati.
5. Il direttore generale di Progetto di cui al comma 1 e' preposto all'Unita' «Grande Pompei» e ne assume la rappresentanza legale. La stessa Unita' e' dotata di autonomia amministrativa e contabile. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2 e' prevista l'istituzione di un Comitato di gestione con il compito di pervenire, entro 12 mesi (( dalla data di entrata in vigore della legge di conversione )) del presente decreto, sulla base della proposta presentata dal direttore generale di progetto, di cui al comma 6, all'approvazione di un «Piano strategico» per lo sviluppo delle aree comprese nel piano di gestione di cui al comma 4. Il Comitato di gestione svolge anche le funzioni di «Conferenza di servizi permanente», ed e' composto, anche eventualmente attraverso propri delegati, (( dal Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, )) Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della Regione Campania, dal Presidente della Provincia di Napoli, dai Sindaci dei comuni interessati e dai legali rappresentanti degli enti pubblici e privati coinvolti. (( Nel Comitato di gestione )) sono assunte le determinazioni di ciascun soggetto partecipante, che sono obbligatoriamente espresse all'interno (( del Comitato )), ai sensi e con gli effetti previsti dagli articoli 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Le determinazioni assunte (( all'interno del Comitato di gestione )) sostituiscono ogni altro adempimento e ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione o atto di assenso comunque denominato necessario per la realizzazione degli interventi approvati. L'Unita' «Grande Pompei» assume le decisioni relative alla progettazione e alla realizzazione e gestione degli interventi inclusi nel piano strategico di cui al comma 6. Il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (( di cui al comma 2 )) detta la disciplina organizzativa e contabile dell'Unita', le modalita' di rendicontazione delle spese, la sua durata e la dotazione di mezzi e risorse umane nel limite massimo di dieci unita', in posizione di comando dalle amministrazioni da cui provengono i componenti del Comitato di gestione. Il personale di cui al periodo precedente mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio dell'amministrazione di provenienza, i cui oneri sono posti a carico dell'Unita' medesima, ad esclusione del trattamento economico fondamentale ed accessorio avente carattere fisso e continuativo. L'Unita' si avvale altresi' della struttura di cui al comma 2.
6. L'Unita', su proposta del direttore generale di progetto, approva un piano strategico (( del tutto congruente e in completo accordo col Grande Progetto Pompei )), comprendente: l'analisi di fattibilita' istituzionale, finanziaria ed economica del piano nel suo complesso; il crono-programma. che definisce la tempistica di realizzazione del piano e degli interventi individuati; la valutazione delle loro condizioni di fattibilita' con riferimento al loro avanzamento progettuale; gli adempimenti di ciascun soggetto partecipante; le fonti di finanziamento attivabili per la loro realizzazione. Il piano prevede, in particolare, gli interventi infrastrutturali urgenti necessari a migliorare le vie di accesso e le interconnessioni ai siti archeologici e per il recupero ambientale dei paesaggi degradati e compromessi, prioritariamente mediante il recupero e il riuso di aree industriali dismesse, e interventi di riqualificazione e di rigenerazione urbana, nel rispetto del principio del minor consumo di territorio e della priorita' del recupero. Il piano prevede altresi' azioni e interventi di promozione e sollecitazione di erogazioni liberali e sponsorizzazioni e la creazione di forme, di partenariato pubblico-privato, nonche' il coinvolgimento di cooperative sociali, associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non lucrative di utilita' sociale o fondazioni, aventi tra i propri fini statutari la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale. (( Il piano inoltre prevede il coinvolgimento degli operatori del settore turistico e culturale ai fini della valutazione delle iniziative necessarie al rilancio dell'area in oggetto )). Il piano (( prevede )), inoltre, l'utilizzo dei giovani tirocinanti del progetto «Mille giovani per la cultura» (( di cui all'articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 )). L'Unita' predispone altresi' un accordo di valorizzazione, ai sensi dell'articolo 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, con il coinvolgimento di altri soggetti pubblici e privati interessati, articolato in un piano strategico di sviluppo del percorso turistico-culturale integrato del sito Unesco «Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata», promuovendo l'integrazione, nel processo di valorizzazione, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati. All'accordo partecipano, altresi', i Prefetti delle Province di Napoli e di Caserta, nonche' l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, di cui al (( titolo II del libro III del codice di cui al )) decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
7. Il direttore generale di progetto, in qualita' di legale rappresentante dell'Unita', e' autorizzato a ricevere donazioni ed erogazioni liberali, da parte di soggetti privati, finalizzati agli interventi conservativi, di manutenzione e restauro dell'area archeologica di Pompei. (( Al fine di assicurarne la tracciabilita', qualsiasi donazione o erogazione di importo superiore a 1.000 euro deve essere effettuata tramite bonifico bancario. ))
8. All'onere derivante dai commi da 1 a 7 del presente articolo, pari a euro 200.000 per l'anno 2013 e 800.000, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede ai sensi dell'articolo 15.
9. All'articolo 15, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) la soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia»;
b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) la soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale (( della citta' di Napoli )) e della Reggia di Caserta».
10. Fino all'adeguamento della disciplina organizzativa degli Istituti di cui al comma 9, agli stessi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti, rispettivamente, la soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei e la soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della citta' di Napoli. Per rafforzare le attivita' di accoglienza del pubblico e di valorizzazione delle soprintendenze di cui al presente articolo, (( sono )) impiegati i giovani tirocinanti nei settori delle attivita' e dei servizi per la cultura di cui al progetto «Mille giovani per la cultura» (( di cui all'articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. ))
11. Al fine di consentire l'istituzione di una soprintendenza per i beni archeologici di Napoli, la dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e' determinata nel numero di 163 unita'. E' fatta salva la successiva rideterminazione della predetta dotazione in attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 24 giugno 2013, n. 71.
12. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 11, pari a euro 109.500,00 annui, a decorrere dall'anno 2014, si provvede ai sensi dell'articolo 15.
13. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla definizione di un apposito accordo di valorizzazione, ai sensi dell'articolo 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, con la Regione Campania e gli enti locali territorialmente competenti che intendano aderire mediante un adeguato apporto economico, assicurando la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati interessati, al fine di elaborare, in base agli indirizzi del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, un piano strategico di sviluppo del percorso turistico-culturale integrato delle residenze borboniche, promuovendo l'integrazione, nel processo di valorizzazione, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati. Il piano prevede, in particolare, azioni e interventi di promozione e sollecitazione di erogazioni liberali e sponsorizzazioni, la creazione di forme di partenariato pubblico-privato, il coinvolgimento di cooperative sociali, associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non lucrative di utilita' sociale o fondazioni, aventi tra i propri fini statutari la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale. Il piano prevede, inoltre, l'utilizzo dei giovani tirocinanti nei settori delle attivita' e dei servizi per la cultura, di cui al progetto «Mille giovani per la cultura» (( di cui all'articolo 2, comma 5-bis, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. )) All'accordo partecipano, altresi', l'Agenzia del demanio, i Prefetti delle Province di Napoli e di Caserta, nonche' l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, di cui al (( titolo II del libro III del codice di cui al )) decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, al fine di verificare la possibilita' di un proficuo utilizzo e impiego, per la realizzazione delle finalita' perseguite dall'accordo di valorizzazione del percorso turistico-culturale integrato di cui al presente articolo, dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata.
Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto legge
31 marzo 2011, n. 34 (Disposizioni urgenti in favore della
cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e
della televisione, di razionalizzazione dello spettro
radioelettrico, di abrogazione di disposizioni relative
alla realizzazione di nuovi impianti nucleari, di
partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonche' per
gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione
Abruzzo), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo
2011, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
maggio 2011, n. 75, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27
maggio 2011, n. 122:
"Art. 2. - 1. Al fine di rafforzare l'efficacia delle
azioni e degli interventi di tutela nell'area archeologica
di Pompei e nei luoghi ricadenti nella competenza
territoriale della Soprintendenza speciale per i beni
archeologici di Napoli e di Pompei, il Ministro per i beni
e le attivita' culturali adotta, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un
programma straordinario e urgente di interventi
conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro da
realizzarsi nelle suddette aree. Il piano e' predisposto
dalla competente Soprintendenza ed e' proposto dal
Direttore generale per le antichita', previo parere del
Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici.
2. Per la realizzazione del programma di cui al comma 1
si provvede anche mediante l'utilizzo di risorse derivanti
dal fondo per le aree sottoutilizzate (F.A.S.), di cui
all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni, destinati alla regione Campania,
nonche' di una quota dei fondi disponibili nel bilancio
della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di
Napoli e di Pompei, determinata con decreto del Ministro
per i beni e le attivita' culturali. La quota da destinare
al programma straordinario di manutenzione da parte della
regione Campania e' individuata dalla Regione medesima
nell'ambito del Programma di interesse strategico regionale
(PAR) da sottoporre al CIPE per l'approvazione.
3. Per il conseguimento degli obiettivi e per la
realizzazione del programma di cui al comma 1 e'
autorizzata l'assunzione, in deroga alle disposizioni di
cui all'articolo 2, commi 8-bis e 8-quater, del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e di
cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, mediante l'utilizzazione
di graduatorie in corso di validita', di personale di III
area, posizione economica F1, nel limite di spesa di euro
900.000 annui a decorrere dall'anno 2011. Tale personale e'
vincolato alla permanenza presso le sedi di servizio della
Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e
di Pompei per almeno un quinquennio dalla data di
assunzione. E' altresi' autorizzata, in deroga alle
medesime disposizioni di cui al primo periodo, l'assunzione
di ulteriore personale specializzato, anche dirigenziale,
mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso di
validita', nel limite delle ordinarie facolta' assunzionali
consentite per l'anno 2011 dalla normativa vigente, da
destinare all'espletamento di funzioni di tutela del
patrimonio culturale. Alla copertura degli oneri derivanti
dal presente comma si provvede, a valere sulle facolta'
assunzionali del predetto Ministero, nell'ambito degli
stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente
per il reclutamento del personale del Ministero per i beni
e le attivita' culturali e nel rispetto dei limiti
percentuali in materia di assunzioni di personale a tempo
indeterminato di cui all'articolo 3, comma 102, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni. Al
fine di procedere alle assunzioni di personale presso la
Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e
di Pompei, il Ministero per i beni e le attivita' culturali
procede, dopo l'utilizzo delle graduatorie regionali in
corso di validita' ai fini di quanto previsto dal terzo
periodo, alla formazione di una graduatoria unica nazionale
degli idonei secondo l'ordine generale di merito risultante
dalla votazione complessiva riportata da ciascun candidato
nelle graduatorie regionali in corso di validita',
applicando in caso di parita' di merito il principio della
minore eta' anagrafica. La graduatoria unica nazionale e'
elaborata anche al fine di consentire ai candidati di
esprimere la propria accettazione e non comporta la
soppressione delle singole graduatorie regionali. I
candidati che non accettano mantengono la collocazione ad
essi spettante nella graduatoria della regione per cui
hanno concorso. Il Ministero per i beni e le attivita'
culturali provvede alle attivita' di cui al presente comma
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
gia' disponibili a legislazione vigente. Il Ministero per i
beni e le attivita' culturali comunica alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato le
assunzioni effettuate ai sensi del presente comma ed i
relativi oneri.
4. La Soprintendenza speciale per i beni archeologici
di Napoli e di Pompei, ai fini dell'attuazione del
programma di cui al comma 1, puo' altresi' avvalersi, nel
rispetto dei principi e delle disposizioni di fonte
comunitaria, della societa' ALES S.p.A., interamente
partecipata dallo Stato, mediante stipula di un'apposita
convenzione, nell'ambito delle risorse disponibili, per
l'affidamento diretto di servizi tecnici, anche afferenti
alla fase di realizzazione degli interventi in attuazione
del programma di cui al comma 1.
5. Al fine della realizzazione del programma di cui al
comma 1, i termini minimi stabiliti dagli articoli 70, 71,
72 e 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni, sono ridotti della meta'. Per
l'affidamento dei lavori compresi nel programma e'
sufficiente il livello di progettazione preliminare, in
deroga all'articolo 203, comma 3-bis, del citato decreto
legislativo n. 163 del 2006, salvo che il responsabile del
procedimento ritenga motivatamente la necessita' di
acquisire un maggiore livello di definizione progettuale.
6. Gli interventi previsti dal programma di cui al
comma 1 ricadenti all'esterno del perimetro delle aree
archeologiche sono dichiarati di pubblica utilita',
indifferibili e urgenti e possono essere realizzati, ove
occorra, in deroga alle previsioni degli strumenti di
pianificazione urbanistica e territoriali vigenti, sentiti
la Regione e il Comune territorialmente competente.
7. Allo scopo di favorire l'apporto di risorse
provenienti da soggetti privati per l'esecuzione dei
lavori, dei servizi e delle forniture di cui al comma 1,
gli obblighi di pubblicita', imparzialita', parita' di
trattamento, trasparenza, proporzionalita', previsti dagli
articoli 26 e 27 del codice dei contratti pubblici, di cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, per i contratti di sponsorizzazione
finalizzati all'acquisizione di risorse finanziarie o alla
realizzazione degli interventi ricompresi nel programma
straordinario di cui al comma 1, si considerano assolti con
la pubblicazione di un avviso pubblico nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e, ove occorrente,
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, nonche' su
due quotidiani a diffusione nazionale, per almeno trenta
giorni, contenente un elenco degli interventi da
realizzare, con l'indicazione dell'importo di massima
stimato previsto per ciascuno intervento. In caso di
presentazione di una pluralita' di proposte di
sponsorizzazione, la Soprintendenza provvede ad assegnare a
ciascun candidato gli specifici interventi, definendo le
correlate modalita' di valorizzazione del marchio o
dell'immagine aziendale dello sponsor, secondo quanto
previsto dall'articolo 120 del codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, e successive modificazioni. In caso di mancata
o insufficiente presentazione di candidature, il
Soprintendente puo' ricercare ulteriori sponsor, senza
altre formalita' e anche mediante trattativa privata.
8. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio
2003, n. 240, al fine di assicurare l'equilibrio
finanziario delle Soprintendenze speciali ed autonome,
nonche' il reintegro degli stanziamenti di bilancio dello
stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e
le attivita' culturali, il Ministro per i beni e le
attivita' culturali, con proprio decreto, puo' disporre
trasferimenti di risorse tra le disponibilita' depositate
sui conti di tesoreria delle Soprintendenze medesime, in
relazione alle rispettive esigenze finanziarie, comunque
assicurando l'assolvimento degli impegni gia' presi su
dette disponibilita', o versamenti all'entrata del bilancio
dello Stato, per i quali il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato con propri decreti ad apportare le
occorrenti variazioni di bilancio per essere riassegnati,
in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio, allo
stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e
le attivita' culturali per l'attivita' di tutela e
valorizzazione del patrimonio culturale.".
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.:
"2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.".
Si riporta il testo dell'articolo 23-ter del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti
per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre
2011, n. 284, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. 27 dicembre 2011,
n. 300:
"Art. 23-ter. Disposizioni in materia di trattamenti
economici
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e'
definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di
chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti
o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente
o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui
all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il
personale in regime di diritto pubblico di cui all'
articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive
modificazioni, stabilendo come parametro massimo di
riferimento il trattamento economico del primo presidente
della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della
disciplina di cui al presente comma devono essere computate
in modo cumulativo le somme comunque erogate
all'interessato a carico del medesimo o di piu' organismi,
anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da uno
stesso organismo nel corso dell'anno.
2. Il personale di cui al comma 1 che e' chiamato,
conservando il trattamento economico riconosciuto
dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di
funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in
posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri
o enti pubblici nazionali, comprese le autorita'
amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di
retribuzione o di indennita' per l'incarico ricoperto, o
anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per
cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico
percepito.
3. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere
previste deroghe motivate per le posizioni apicali delle
rispettive amministrazioni ed e' stabilito un limite
massimo per i rimborsi di spese.
4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure
di cui al presente articolo sono annualmente versate al
Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.".
Il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, recante
"Riordino degli enti e delle societa' di promozione e
istituzione della societa' «Sviluppo Italia», a norma degli
articoli 11 e 14 della L. 15 marzo 1997, n. 59", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1999, n. 7.
Si riporta il testo dell'articolo articolo 55-bis del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti
per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitivita'), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24
gennaio 2012, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 24 marzo 2012, n. 71:
"Art. 55-bis. Accelerazione degli interventi strategici
per il riequilibrio economico e sociale.
1. Ai fini della realizzazione di interventi
riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con
particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica
per la coesione territoriale finanziati con risorse
nazionali, dell'Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo
e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo
31 maggio 2011, n. 88, anche mediante finanza di progetto,
le amministrazioni centrali competenti possono avvalersi
per le occorrenti attivita' economiche, finanziarie e
tecniche, comprese quelle di cui all'articolo 90 del codice
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, delle
convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa di cui al decreto
legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive
modificazioni.
2. L'articolo 8 della legge 1° agosto 2002, n. 166, e'
abrogato.
2-bis. Al fine di accelerare l'attuazione degli
interventi di rilevanza strategica per la coesione
territoriale e la crescita economica, con particolare
riferimento a quelli riguardanti le aree sottoutilizzate
del Paese finanziati con risorse nazionali, dell'Unione
europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.
88, nonche' per razionalizzare e rendere piu' efficienti le
relative procedure di spesa, per i progetti finanziati con
fondi europei le amministrazioni interessate possono
avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la
disciplina dei relativi rapporti, dell'Agenzia nazionale
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
Spa, in qualita' di centrale di committenza ai sensi degli
articoli 3, comma 34, 19, comma 2, e 33, comma 3, del
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, nell'ambito delle sue competenze istituzionali e ferme
restando le disposizioni vigenti in materia di procedure di
acquisto di beni e servizi.".
Si riporta il testo dell'articolo 15 della legge 7
agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18
agosto 1990, n. 192:
"Art. 15. Accordi fra pubbliche amministrazioni.
1. Anche al di fuori delle ipotesi previste
dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono
sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo
svolgimento in collaborazione di attivita' di interesse
comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11,
commi 2 e 3.
2-bis. A fare data dal 1° gennaio 2013 gli accordi di
cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai
sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma
elettronica qualificata, pena la nullita' degli stessi.
Dall'attuazione della presente disposizione non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato. All'attuazione della medesima si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
previste dalla legislazione vigente.".
Si riporta il testo dell'articolo 34 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227:
"Art. 34. Accordi di programma
1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di
interventi o di programmi di intervento che richiedono, per
la loro completa realizzazione, l'azione integrata e
coordinata di comuni, di province e regioni, di
amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o
comunque di due o piu' tra i soggetti predetti, il
presidente della regione o il presidente della provincia o
il sindaco, in relazione alla competenza primaria o
prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di
intervento, promuove la conclusione di un accordo di
programma, anche su richiesta di uno o piu' dei soggetti
interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e
per determinarne i tempi, le modalita', il finanziamento ed
ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo puo' prevedere altresi' procedimenti di
arbitrato, nonche' interventi surrogatori di eventuali
inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilita' di concordare
l'accordo di programma, il presidente della regione o il
presidente della provincia o il sindaco convoca una
conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni
interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del
presidente della regione, del presidente della provincia,
dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, e'
approvato con atto formale del presidente della regione o
del presidente della provincia o del sindaco ed e'
pubblicato nel bollettino ufficiale della regione.
L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente
della regione, produce gli effetti della intesa di cui
all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e
conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e
sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia
l'assenso del comune interessato.
5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti
urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere
ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a
pena di decadenza.
6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche
comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali
siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti
si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione
dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di
pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza delle
medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia
se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di
programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono
svolti da un collegio presieduto dal presidente della
regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e
composto da rappresentanti degli enti locali interessati,
nonche' dal commissario del Governo nella regione o dal
prefetto nella provincia interessata se all'accordo
partecipano amministrazioni statali o enti pubblici
nazionali.
8. Allorche' l'intervento o il programma di intervento
comporti il concorso di due o piu' regioni finitime, la
conclusione dell'accordo di programma e' promossa dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta
convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di
vigilanza di cui al comma 7 e' in tal caso presieduto da un
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri
ed e' composto dai rappresentanti di tutte le regioni che
hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio
dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al
commissario del Governo ed al prefetto.".
Si riporta il testo dell'articolo 14 della citata legge
n. 241 del 1990:
"Art. 14. Conferenza di servizi
1. Qualora sia opportuno effettuare un esame
contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un
procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente
puo' indire una conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi e' sempre indetta quando
l'amministrazione procedente deve acquisire intese,
concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta
giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione
competente, della relativa richiesta. La conferenza puo'
essere altresi' indetta quando nello stesso termine e'
intervenuto il dissenso di una o piu' amministrazioni
interpellate ovvero nei casi in cui e' consentito
all'amministrazione procedente di provvedere direttamente
in assenza delle determinazioni delle amministrazioni
competenti.
3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche
per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu'
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi
attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e'
indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico
prevalente. L'indizione della conferenza puo' essere
richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad
atti di consenso, comunque denominati, di competenza di
piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
convocata, anche su richiesta dell'interessato,
dall'amministrazione competente per l'adozione del
provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori
pubblici la conferenza di servizi e' convocata dal
concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal
concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto
previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza e' convocata
ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al
concedente il diritto di voto.
5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte,
la conferenza di servizi e' convocata e svolta avvalendosi
degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e
le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni.".
Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 203, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 28 dicembre 1996, n. 303:
" 203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicita'
di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni
istituzionali e risorse finanziarie a carico delle
amministrazioni statali, regionali e delle province
autonome nonche' degli enti locali possono essere regolati
sulla base di accordi cosi' definiti:
a) «Programmazione negoziata», come tale intendendosi
la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra
il soggetto pubblico competente e la parte o le parti
pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi,
riferiti ad un'unica finalita' di sviluppo, che richiedono
una valutazione complessiva delle attivita' di competenza;
b) «Intesa istituzionale di programma», come tale
intendendosi l'accordo tra amministrazione centrale,
regionale o delle province autonome con cui tali soggetti
si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione
programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei
soggetti interessati e delle procedure amministrative
occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di
interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati.
La gestione finanziaria degli interventi per i quali sia
necessario il concorso di piu' amministrazioni dello Stato,
nonche' di queste ed altre amministrazioni, enti ed
organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico,
puo' attuarsi secondo le procedure e le modalita' previste
dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica
20 aprile 1994, n. 367;
c) «Accordo di programma quadro», come tale
intendendosi l'accordo con enti locali ed altri soggetti
pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla
lettera b), in attuazione di una intesa istituzionale di
programma per la definizione di un programma esecutivo di
interventi di interesse comune o funzionalmente collegati.
L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1) le
attivita' e gli interventi da realizzare, con i relativi
tempi e modalita' di attuazione e con i termini ridotti per
gli adempimenti procedimentali; 2) i soggetti responsabili
dell'attuazione delle singole attivita' ed interventi; 3)
gli eventuali accordi di programma ai sensi dell'articolo
27 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 4) le eventuali
conferenze di servizi o convenzioni necessarie per
l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni di ciascun
soggetto, nonche' del soggetto cui competono poteri
sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6)
i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti
tra i soggetti partecipanti all'accordo; 7) le risorse
finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di
intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche
reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed
i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica
dei risultati. L'accordo di programma quadro e' vincolante
per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli
atti e sulle attivita' posti in essere in attuazione
dell'accordo di programma quadro sono in ogni caso
successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f),
gli atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro
possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e
contabilita', salve restando le esigenze di
concorrenzialita' e trasparenza e nel rispetto della
normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e
di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle
predette aree di cui alla lettera f), determinazioni
congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati
territorialmente e per competenza istituzionale in materia
urbanistica possono comportare gli effetti di variazione
degli strumenti urbanistici gia' previsti dall'articolo 27,
commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
d) «Patto territoriale», come tale intendendosi
l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da
altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui
alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di
interventi caratterizzato da specifici obiettivi di
promozione dello sviluppo locale;
e) ;
f) .".
Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 5-bis, del
decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 (Primi interventi
urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare
giovanile, della coesione sociale, nonche' in materia di
Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure
finanziarie urgenti), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
28 giugno 2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla
legge 9 agosto 2013, n. 99, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 22 agosto 2013, n. 196:
"5-bis. Al fine di sostenere la tutela del settore dei
beni culturali e' istituito, per l'anno 2014, presso il
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo un Fondo straordinario con stanziamento pari a 1
milione di euro, denominato "Fondo mille giovani per la
cultura", destinato alla promozione di tirocini formativi e
di orientamento nei settori delle attivita' e dei servizi
per cultura rivolti a giovani fino a ventinove anni di
eta'. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono definiti i
criteri e le modalita' di accesso al Fondo di cui al
presente comma.".
Si riporta il testo dell'articolo 112 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.:
"Art. 112.
1. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali assicurano la valorizzazione dei beni presenti
negli istituti e nei luoghi indicati all'articolo 101, nel
rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente
codice.
2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la
legislazione regionale disciplina le funzioni e le
attivita' di valorizzazione dei beni presenti negli
istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo
Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la
disponibilita' sulla base della normativa vigente.
3. La valorizzazione dei beni culturali pubblici al di
fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'articolo 101
e' assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo,
compatibilmente con lo svolgimento degli scopi
istituzionali cui detti beni sono destinati.
4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali stipulano accordi per definire strategie ed
obiettivi comuni di valorizzazione, nonche' per elaborare i
conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i
programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza
pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base
regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti
territoriali definiti, e promuovono altresi'
l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato,
delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati.
Gli accordi medesimi possono riguardare anche beni di
proprieta' privata, previo consenso degli interessati. Lo
Stato stipula gli accordi per il tramite del Ministero, che
opera direttamente ovvero d'intesa con le altre
amministrazioni statali eventualmente competenti.
5. Lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre
amministrazioni statali eventualmente competenti, le
regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono
costituire, nel rispetto delle vigenti disposizioni,
appositi soggetti giuridici cui affidare l'elaborazione e
lo sviluppo dei piani di cui al comma 4.
6. In assenza degli accordi di cui al comma 4, ciascun
soggetto pubblico e' tenuto a garantire la valorizzazione
dei beni di cui ha comunque la disponibilita'.
7. Con decreto del Ministro sono definiti modalita' e
criteri in base ai quali il Ministero costituisce i
soggetti giuridici indicati al comma 5 o vi partecipa.
8. Ai soggetti di cui al comma 5 possono partecipare
privati proprietari di beni culturali suscettibili di
essere oggetto di valorizzazione, nonche' persone
giuridiche private senza fine di lucro, anche quando non
dispongano di beni culturali che siano oggetto della
valorizzazione, a condizione che l'intervento in tale
settore di attivita' sia per esse previsto dalla legge o
dallo statuto.
9. Anche indipendentemente dagli accordi di cui al
comma 4, possono essere stipulati accordi tra lo Stato, per
il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni
statali eventualmente competenti, le regioni, gli altri
enti pubblici territoriali e i privati interessati, per
regolare servizi strumentali comuni destinati alla
fruizione e alla valorizzazione di beni culturali. Con gli
accordi medesimi possono essere anche istituite forme
consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici
comuni. Per le stesse finalita' di cui al primo periodo,
ulteriori accordi possono essere stipulati dal Ministero,
dalle regioni, dagli altri enti pubblici territoriali, da
ogni altro ente pubblico nonche' dai soggetti costituiti ai
sensi del comma 5, con le associazioni culturali o di
volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per
statuto finalita' di promozione e diffusione della
conoscenza dei beni culturali. All'attuazione del presente
comma si provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.".
Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226.
Si riporta il testo dell'articolo 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233
(Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e
le attivita' culturali, a norma dell' articolo 1, comma
404, della L. 27 dicembre 2006, n. 296), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2007, n. 291, come
modificato dalla presente legge:
"Art.15. Istituti centrali, nazionali e dotati di
autonomia speciale.
1. Sono istituti centrali:
a) l'Istituto centrale per il catalogo e la
documentazione;
b) l'Istituto centrale per il catalogo unico delle
biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche;
c) l'Opificio delle pietre dure;
d) l'Istituto centrale per la demoetnoantropologia;
e) l'Istituto centrale per il restauro e la
conservazione del patrimonio archivistico e librario, che
assorbe l'Istituto centrale per la patologia del libro ed
il Centro fotoriproduzione, legatoria e restauro degli
archivi di Stato;
f) l'Istituto centrale per gli archivi di cui
all'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 20 ottobre
1998, n. 368;
g) l'Istituto centrale per i beni sonori ed
audiovisivi, che subentra alla Discoteca di Stato (81);
1-bis. Sono Istituti nazionali:
a) la Soprintendenza al Museo nazionale preistorico ed
etnografico «L. Pigorini»;
b) il Museo nazionale d'arte orientale;
c) la Soprintendenza alla Galleria nazionale d'arte
moderna e contemporanea;
d) l'Istituto nazionale per la grafica.
2.
3. Sono Istituti dotati di autonomia speciale:
a) la Soprintendenza speciale per i beni archeologici
di Pompei, Ercolano e Stabia;
b) la Soprintendenza speciale per i beni archeologici
di Roma;
c) la Soprintendenza speciale per il patrimonio
storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo
museale della citta' di Venezia e dei comuni della Gronda
lagunare;
d) la soprintendenza speciale per il patrimonio
storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo
museale della citta' di Napoli e della Reggia di Caserta ;
e) la Soprintendenza speciale per il patrimonio
storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo
museale della citta' di Roma;
f) la Soprintendenza speciale per il patrimonio
storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo
museale della citta' di Firenze;
g) l'Istituto superiore per la conservazione ed il
restauro, che subentra all'Istituto centrale del restauro;
h) la Biblioteca nazionale centrale di Roma;
i) la Biblioteca nazionale centrale di Firenze;
l) il Centro per il libro e la lettura;
m) l'Archivio centrale dello Stato.
4. Con decreti ministeriali di natura non
regolamentare, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma
4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni, sono individuati
gli istituti di cui al presente articolo, nonche' gli altri
organismi istituiti come autonomi ai sensi dell'articolo 8
del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e
successive modificazioni, nel rispetto dell'invarianza
della spesa.
5. L'organizzazione ed il funzionamento degli Istituti
centrali e degli Istituti dotati di autonomia speciale sono
definiti con uno o piu' regolamenti, emanati ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della citata legge n. 400 del
1988. Per tutti gli istituti di cui al primo periodo
continua ad applicarsi, fino all'entrata in vigore dei
predetti regolamenti, la normativa che attualmente li
disciplina.
6. Gli incarichi di direzione degli istituti di cui al
presente articolo sono conferiti dai titolari delle
strutture dirigenziali di livello generale da cui gli
stessi istituti dipendono o cui afferiscono."..
Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 5 e 6, della
legge 24 giugno 2013, n. 71 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43,
recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area
industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze
ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio
2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la
realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento
di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla
composizione del CIPE), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
25 giugno 2013, n. 147:
"Art. 1.
1. Il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante
disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale
di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in
favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per
accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione
degli interventi per Expo 2015, e' convertito in legge con
le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Al Ministero per i beni e le attivita' culturali
sono trasferite le funzioni esercitate dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri in materia di turismo. Al medesimo
Ministero sono altresi' trasferite, con decorrenza dalla
data di adozione del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui al comma 5, le inerenti risorse umane,
strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui.
All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, il numero 12) e' sostituito dal seguente:
«12) Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo».
3. In attuazione del comma 2, con il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5, si
provvede al trasferimento al Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo del personale transitato
nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri in
applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1,
commi 19-bis e 19-quater, del decreto-legge 18 maggio 2006,
n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, che alla
data del 21 maggio 2013 presta servizio presso l'Ufficio
per le politiche del turismo della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede
alla riduzione delle strutture e delle dotazioni organiche
in misura corrispondente alle funzioni e al personale
trasferiti. Il personale delle qualifiche non dirigenziali
trasferito mantiene il trattamento fondamentale ed
accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative,
corrisposto al momento del trasferimento. Se tale
trattamento risulta piu' elevato, al personale e'
corrisposto un assegno ad personam, riassorbibile con i
successivi miglioramenti economici.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri si provvede alla puntuale individuazione delle
risorse umane, strumentali e finanziarie trasferite ai
sensi dei commi da 2 a 8.
6. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo e' autorizzato ad adeguare la propria struttura
organizzativa sulla base delle disposizioni di cui al comma
2.
7. Nelle more dell'adozione del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5, il Ministro
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo si
avvale dell'Ufficio per le politiche del turismo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8. Le risorse finanziarie disponibili sul bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
individuate ai sensi del comma 5, sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai
pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.
9. All'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«Il Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio
dei Ministri ed e' costituito in via permanente dal
Ministro dell'economia e delle finanze, che ne e' vice
presidente, e dai Ministri degli affari esteri, dello
sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti,
del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche
agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo e dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, nonche' dai Ministri
delegati per gli affari europei, per la coesione
territoriale, e per gli affari regionali in qualita' di
presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, e dal Presidente della Conferenza dei presidenti
delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza della
Conferenza stessa.»;
b) al decimo comma, le parole: «un Sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri» sono
sostituite dalle seguenti: «un Ministro o un
Sottosegretario di Stato».
10. Dalle disposizioni di cui ai commi da 2 a 9 non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
11. All'articolo 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349,
il comma 4 e' abrogato.
12. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 20
ottobre 1998, n. 368, le parole: «Il Ministro e' componente
del CIPE» sono soppresse.
13. All'articolo 2, comma 3, della legge 16 aprile
1987, n. 183, le parole: «dei comitati indicati nei commi 1
e 2, nonche'» sono soppresse e le parole: «a tali comitati»
sono sostituite dalle seguenti: «a tale comitato».
14. All'articolo 61, comma 7, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, il primo periodo e' soppresso.
15. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.".
 
Art. 2
Misure urgenti per la prosecuzione delle attivita' di inventariazione
e digitalizzazione del patrimonio culturale italiano e per
l'attuazione del (( programma )) «500 giovani per la cultura».
1. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, d'ora innanzi «Ministero», attua un programma straordinario finalizzato alla prosecuzione e allo sviluppo delle attivita' di inventariazione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio culturale, anche al fine di incrementare e facilitare l'accesso e la fruizione da parte del pubblico, (( anche attraverso l'utilizzo di appositi portali e dispositivi mobili intelligenti. )) Per la realizzazione del (( programma )) e' autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2014, (( integrata )) anche con eventuali finanziamenti europei. Il programma si conforma ai criteri e alle linee direttive elaborati, anche in attuazione dell'articolo 17 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, dall'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, dall'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche e dall'Istituto centrale per gli archivi del Ministero. (( Il programma prevede l'implementazione di sistemi integrati di conoscenza attraverso la produzione di risorse digitali, digitalizzazione di immagini e riproduzioni del patrimonio medesimo nelle sue diverse componenti anche tramite accordi con le Regioni, le Universita', le istituzioni dell'Alta formazione artistica e musicale (AFAM), gli Istituti culturali e gli altri enti e istituzioni culturali, nonche' con fondazioni e associazioni interessate alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio culturale ivi comprese associazioni o fondazioni di scopo costituite per contribuire al programma con proprie risorse o con erogazioni liberali da parte di accademie, fondazioni, imprese e privati cittadini. )) Lo svolgimento del programma si inserisce nel quadro delle indicazioni dell'agenda digitale europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010, attraverso azioni coordinate dirette a favorire lo sviluppo di domanda e offerta di servizi digitali innovativi, a incentivare cittadini e imprese all'utilizzo di servizi digitali e a promuovere la crescita di capacita' elaborative adeguate a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi. Per il supporto tecnologico e strumentale finalizzato alla progettazione e all'attuazione del programma il Ministero puo' avvalersi, mediante apposita convenzione, dell'Agenzia per l'Italia digitale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che svolgera' tali funzioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, nonche' di altri soggetti pubblici o privati in possesso delle idonee qualificazioni tecniche e organizzative.
2. Il programma e' attuato presso gli istituti e i luoghi della cultura statali sotto la direzione dei titolari degli istituti medesimi. Il Ministero indice, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un'apposita procedura concorsuale pubblica diretta alla selezione di cinquecento giovani, che non abbiano compiuto trentacinque anni alla data di entrata in vigore del presente decreto, laureati nelle discipline afferenti al programma (( o in possesso del titolo rilasciato dalle scuole di archivistica, paleografia e diplomatica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, )) da formare, per la durata di dodici mesi, nelle attivita' di inventariazione e di digitalizzazione presso gli istituti e i luoghi della cultura statali. (( Al termine del programma, e' rilasciato a coloro che lo abbiano portato a termine un apposito attestato di partecipazione, valutabile ai fini di eventuali successive procedure selettive del Ministero e degli Istituti da esso vigilati. ))
3. I sistemi di conoscenza digitali di cui al presente articolo si adeguano agli standard dei dati aperti e accessibili, cosi' come definiti in base alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, e al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e conseguenti disposizioni attuative, nonche' in base agli atti dell'Unione Europea in materia di digitalizzazione e accessibilita' in rete dei materiali culturali e in materia di conservazione digitale.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 2.500.000 per l'anno 2014, si provvede ai sensi dell'articolo 15.
Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.:
"Art. 17. Catalogazione
1. Il Ministero, con il concorso delle regioni e degli
altri enti pubblici territoriali, assicura la catalogazione
dei beni culturali e coordina le relative attivita'.
2. Le procedure e le modalita' di catalogazione sono
stabilite con decreto ministeriale. A tal fine il
Ministero, con il concorso delle regioni, individua e
definisce metodologie comuni di raccolta, scambio, accesso
ed elaborazione dei dati a livello nazionale e di
integrazione in rete delle banche dati dello Stato, delle
regioni e degli altri enti pubblici territoriali.
3. Il Ministero e le regioni, anche con la
collaborazione delle universita', concorrono alla
definizione di programmi concernenti studi, ricerche ed
iniziative scientifiche in tema di metodologie di
catalogazione e inventariazione.
4. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali, con le modalita' di cui al decreto
ministeriale previsto al comma 2, curano la catalogazione
dei beni culturali loro appartenenti e, previe intese con
gli enti proprietari, degli altri beni culturali.
5. I dati di cui al presente articolo affluiscono al
catalogo nazionale dei beni culturali in ogni sua
articolazione.
6. La consultazione dei dati concernenti le
dichiarazioni emesse ai sensi dell'articolo 13 e'
disciplinata in modo da garantire la sicurezza dei beni e
la tutela della riservatezza.".
Si riporta il testo dell'articolo 19 del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del
Paese), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2012,
n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto
2012, n. 187:
"Art. 19. Istituzione dell'Agenzia per l'Italia
digitale.
1. E' istituita l'Agenzia per l'Italia Digitale,
sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri o del Ministro da lui delegato.
2. L'Agenzia opera sulla base di principi di autonomia
organizzativa, tecnico-operativa, gestionale, di
trasparenza e di economicita' e persegue gli obiettivi di
efficacia, efficienza, imparzialita', semplificazione e
partecipazione dei cittadini e delle imprese. Per quanto
non previsto dal presente decreto all'Agenzia si applicano
gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300.".
Il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409 (Norme relative all'ordinamento ed al
personale degli Archivi di Stato), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 1963, n. 285.
La legge 9 gennaio 2004, n. 4 (Disposizioni per
favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17
gennaio 2004, n. 13.
Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O..
 
(( Art. 2 bis

Modifiche all'articolo 52 del codice dei beni culturali e del
paesaggio

1. All'articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7-bis, i comuni, sentito il soprintendente, individuano altresi' i locali, a chiunque appartenenti, nei quali si svolgono attivita' di artigianato tradizionale e altre attivita' commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell'identita' culturale collettiva ai sensi delle convenzioni UNESCO di cui al medesimo articolo 7-bis, al fine di assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto della liberta' di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione»;
b) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali». ))

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 52 del citato decreto
legislativon. 42 del 2004, come modificato dalla presente
legge:
"Arti. 52. Esercizio del commercio in aree di valore
culturale e nei locali storici tradizionali.
1. Con le deliberazioni previste dalla normativa in
materia di riforma della disciplina relativa al settore del
commercio, i comuni, sentito il soprintendente, individuano
le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico,
artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre
a condizioni particolari l'esercizio del commercio.
1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
7-bis, i comuni, sentito il soprintendente, individuano
altresi' i locali, a chiunque appartenenti, nei quali si
svolgono attivita' di artigianato tradizionale e altre
attivita' commerciali tradizionali, riconosciute quali
espressione dell'identita' culturale collettiva ai sensi
delle convenzioni UNESCO di cui al medesimo articolo 7-bis,
al fine di assicurarne apposite forme di promozione e
salvaguardia, nel rispetto della liberta' di iniziativa
economica di cui all'articolo 41 della Costituzione.
1-bis. Al fine di contrastare l'esercizio, nelle aree
pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico,
artistico e paesaggistico, di attivita' commerciali e
artigianali in forma ambulante o su posteggio, nonche' di
qualsiasi altra attivita' non compatibile con le esigenze
di tutela del patrimonio culturale, con particolare
riferimento alla necessita' di assicurare il decoro dei
complessi monumentali e degli altri immobili del demanio
culturale interessati da flussi turistici particolarmente
rilevanti, nonche' delle aree a essi contermini, le
Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e
le soprintendenze, sentiti gli enti locali, adottano
apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere
non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di
valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non
soggette a concessione di uso individuale, quali le
attivita' ambulanti senza posteggio, nonche', ove se ne
riscontri la necessita', l'uso individuale delle aree
pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni
di posteggio o di occupazione di suolo pubblico.".
 
Art. 3

Disposizioni finanziarie urgenti per garantire la regolare apertura
al pubblico degli istituti e dei luoghi di cultura

1. Allo scopo di garantire la regolare apertura al pubblico e il corretto funzionamento degli istituti e dei luoghi di cultura, nell'elenco 1, recante «Disposizioni legislative autorizzative di riassegnazioni di entrate», allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, al numero 14, rubricato «Ministero per i beni e le attivita' culturali», sono soppresse le seguenti parole: «Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 110». I proventi di cui all'articolo 110 del predetto decreto legislativo n. 42 del 2004 sono riassegnati a decorrere dall'anno 2014, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.
2. All'articolo 110, comma 3, del codice dei beni culturali, le parole «dei luoghi medesimi» sono sostituite dalle seguenti: «e al funzionamento degli istituti e dei luoghi della cultura appartenenti o in consegna allo Stato».
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 19,2 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede quanto a 12,8 milioni di euro ai sensi dell'articolo 15 e quanto a 6,4 milioni di euro mediante riduzione della dotazione del fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Riferimenti normativi

La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2008), modificata dalla presente legge,
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n.
300.
Si riporta il testo dell'articolo 110 del citato
decreto legislativon. 42 del 2004, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 110. Incasso e riparto di proventi.
1. Nei casi previsti dall'articolo 115, comma 2, i
proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso
agli istituti ed ai luoghi della cultura, nonche' dai
canoni di concessione e dai corrispettivi per la
riproduzione dei beni culturali, sono versati ai soggetti
pubblici cui gli istituti, i luoghi o i singoli beni
appartengono o sono in consegna, in conformita' alle
rispettive disposizioni di contabilita' pubblica.
2. Ove si tratti di istituti, luoghi o beni
appartenenti o in consegna allo Stato, i proventi di cui al
comma 1 sono versati alla sezione di tesoreria provinciale
dello Stato, anche mediante versamento in conto corrente
postale intestato alla tesoreria medesima, ovvero sul conto
corrente bancario aperto da ciascun responsabile di
istituto o luogo della cultura presso un istituto di
credito. In tale ultima ipotesi l'istituto bancario
provvede, non oltre cinque giorni dalla riscossione, al
versamento delle somme affluite alla sezione di tesoreria
provinciale dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle
finanze riassegna le somme incassate alle competenti unita'
previsionali di base dello stato di previsione della spesa
del Ministero, secondo i criteri e nella misura fissati dal
Ministero medesimo.
3. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti
d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in
consegna allo Stato sono destinati alla realizzazione di
interventi per la sicurezza e la conservazione e al
funzionamento degli istituti e dei luoghi della cultura
appartenenti o in consegna allo Stato, ai sensi
dell'articolo 29, nonche' all'espropriazione e all'acquisto
di beni culturali, anche mediante esercizio della
prelazione.
4. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti
d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in
consegna ad altri soggetti pubblici sono destinati
all'incremento ed alla valorizzazione del patrimonio
culturale.".
Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 616, della
citata leggen. 244 del 2007:
"616. Istituzione Fondi da ripartire negli stati di
previsione dei Ministeri.
In relazione a quanto disposto dal comma 615, negli
stati di previsione dei Ministeri di cui al medesimo comma
sono istituiti appositi fondi da ripartire, con decreti del
Ministro competente, nel rispetto delle finalita' stabilite
dalle stesse disposizioni legislative.".
 
(( Art. 3 bis
Forum UNESCO sulla cultura e sulle industrie culturali

1. Per l'organizzazione e lo svolgimento del Forum UNESCO sulla cultura e sulle industrie culturali, che si terra' a Firenze nel 2014, e' autorizzata la spesa di 400.000 euro. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo dei fondi dedicati alle attivita' culturali a valere sulle somme individuate dal comma 83 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, l'occorrente variazione di bilancio. ))

Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 83 dell'articolo 3 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 28 dicembre 1996, n. 303, S.O.:
"83. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono stabiliti nuovi giochi ed estrazioni
infrasettimanali del gioco del lotto. Con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del
tesoro e per i beni culturali e ambientali, da emanare
entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base degli utili
erariali derivanti dal gioco del lotto accertati nel
rendiconto dell'esercizio immediatamente precedente, e'
riservata in favore del Ministero per i beni culturali e
ambientali una quota degli utili derivanti dalla nuova
estrazione del gioco del lotto, non superiore a 300
miliardi di lire, per il recupero e la conservazione dei
beni culturali, archeologici, storici, artistici,
archivistici e librari, nonche' per interventi di restauro
paesaggistico e per attivita' culturali.".
Note all'art. 3-ter:
Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 1, della
legge 20 febbraio 2006, n. 77 (Misure speciali di tutela e
fruizione dei siti italiani di interesse culturale,
paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del
patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2006, n. 58,
comemodificato dalla presente legge:
"Art. 4. Misure di sostegno.
1. Ai fini di una gestione compatibile dei siti
italiani UNESCO e di un corretto rapporto tra flussi
turistici e servizi culturali offerti, sono previsti
interventi volti:
a) allo studio delle specifiche problematiche
culturali, artistiche, storiche, ambientali, scientifiche e
tecniche relative ai siti italiani UNESCO, ivi compresa
l'elaborazione dei piani di gestione;
b) alla predisposizione di servizi di assistenza
culturale e di ospitalita' per il pubblico, nonche' servizi
di pulizia, raccolta rifiuti, controllo e sicurezza;
c) alla realizzazione, anche in zone contigue ai siti,
di aree di sosta e sistemi di mobilita', purche' funzionali
ai siti medesimi;
d) alla riqualificazione e alla valorizzazione dei siti
italiani inseriti nella lista del "patrimonio mondiale"
sotto la tutela dell'UNESCO, nonche' alla diffusione della
loro conoscenza; nell'ambito delle istituzioni scolastiche
la valorizzazione si attua anche attraverso il sostegno ai
viaggi di istruzione e alle attivita' culturali delle
scuole;
d-bis) alla valorizzazione e alla diffusione del
patrimonio enologico caratterizzante il sito, nell'ambito
della promozione del complessivo patrimonio tradizionale
enogastronomico e agro-silvo-pastorale.".
 
(( Art. 3 ter
Disposizioni per la valorizzazione dei siti UNESCO

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 77, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c), dopo la parola: «realizzazione,» e' inserita la seguente: «anche»;
b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) alla riqualificazione e alla valorizzazione dei siti italiani inseriti nella lista del "patrimonio mondiale" sotto la tutela dell'UNESCO, nonche' alla diffusione della loro conoscenza; nell'ambito delle istituzioni scolastiche la valorizzazione si attua anche attraverso il sostegno ai viaggi di istruzione e alle attivita' culturali delle scuole.». ))

 
(( Art. 3 quater
Autorizzazione paesaggistica

1. All'articolo 146, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo».
2. All'articolo 30, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E' altresi' prorogato di tre anni il termine delle autorizzazioni paesaggistiche in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.». ))

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 146 del citato
decreto legislativon. 42 del 2004, come modificato dalla
presente legge:
"Art.146. Autorizzazione
1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi
titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico,
tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in
base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma
1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, ne'
introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori
paesaggistici oggetto di protezione.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di
presentare alle amministrazioni competenti il progetto
degli interventi che intendano intraprendere, corredato
della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare
i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta
l'autorizzazione.
3. La documentazione a corredo del progetto e'
preordinata alla verifica della compatibilita' fra
interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato.
Essa e' individuata, su proposta del Ministro, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la
Conferenza Stato-regioni, e puo' essere aggiornata o
integrata con il medesimo procedimento.
4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto
autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o
agli altri titoli legittimanti l'intervento
urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo
167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non puo' essere
rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione,
anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione e'
efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale
l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a
nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del
quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere
.conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza
del quinquennio medesimo.
5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si
pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere
vincolante del soprintendente in relazione agli interventi
da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla
legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo
quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5. Il parere
del soprintendente, all'esito dell'approvazione delle
prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati,
predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141,
comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d),
nonche' della positiva verifica da parte del Ministero, su
richiesta della regione interessata, dell'avvenuto
adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura
obbligatoria non vincolante ed e' reso nel rispetto delle
previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico,
entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione
degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente
provvede sulla domanda di autorizzazione.
6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in
materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di
adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse
strumentali. Puo' tuttavia delegarne l'esercizio, per i
rispettivi territori, a province, a forme associative e di
cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti
disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti
parco, ovvero a comuni, purche' gli enti destinatari della
delega dispongano di strutture in grado di assicurare un
adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonche'
di garantire la differenziazione tra attivita' di tutela
paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in
materia urbanistico-edilizia.
7. L'amministrazione competente al rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza
dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per
l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei
criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141,
comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d).
Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione
verifica se l'istanza stessa sia corredata della
documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove
necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a
svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni
dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua
gli accertamenti circa la conformita' dell'intervento
proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di
dichiarazione di interesse pubblico e nei piani
paesaggistici e trasmette al soprintendente la
documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola
con una relazione tecnica illustrativa nonche' con una
proposta di provvedimento, e da' comunicazione
all'interessato dell'inizio del procedimento e
dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di
procedimento amministrativo.
8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5,
limitatamente alla compatibilita' paesaggistica del
progettato intervento nel suo complesso ed alla conformita'
dello stesso alle disposizioni contenute nel piano
paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui
all'articolo 140, comma 2, entro il termine di
quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il
soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli
interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi
dell' articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Entro venti giorni dalla ricezione del parere,
l'amministrazione provvede in conformita'.
9. Decorso inutilmente il termine di cui al primo
periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso
il prescritto parere, l'amministrazione competente puo'
indire una conferenza di servizi, alla quale il
soprintendente partecipa o fa pervenire il parere scritto.
La conferenza si pronuncia entro il termine perentorio di
quindici giorni. In ogni caso, decorsi sessanta giorni
dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente,
l'amministrazione competente provvede sulla domanda di
autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro
d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto
dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio
dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve
entita' in base a criteri di snellimento e concentrazione
dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui
agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
10. Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo
periodo del comma 8 senza che l'amministrazione si sia
pronunciata, l'interessato puo' richiedere l'autorizzazione
in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche
mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal
ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia
delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa
inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva
e' presentata al soprintendente.
11. L'autorizzazione paesaggistica e' trasmessa, senza
indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel
corso del procedimento, nonche', unitamente allo stesso
parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici
territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco
nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti
al vincolo.
12. L'autorizzazione paesaggistica e' impugnabile, con
ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, dalle
associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di
ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto
pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le
ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono
essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non
abbiano proposto ricorso di primo grado.
13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica e' istituito un elenco
delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni
trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via
telematica, in cui e' indicata la data di rilascio di
ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del
relativo oggetto. Copia dell'elenco e' trasmessa
trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini
dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.
14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano
anche alle istanze concernenti le attivita' di coltivazione
di cave e torbiere nonche' per le attivita' minerarie di
ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui all'
articolo 134.
15.
16. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.".
Si riporta il testo dell'articolo 30, comma 3, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti
per il rilancio dell'economia), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 21 giugno 2013, n. 144, S.O., convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2013, n. 194, S.O., come
modificato dalla presente legge:
"3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano
anche alla comunicazione dell'inizio dei lavori di cui
all'articolo 6, comma 2, qualora siano necessari atti di
assenso, comunque denominati, per la realizzazione
dell'intervento edilizio.E' altresi' prorogato di tre anni
il termine delle autorizzazioni paesaggistiche in corso di
efficacia alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.".
 
(( Art. 3 quinquies
Conseguimento della qualifica di restauratore

1. All'articolo 182 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 1-octies, e' inserito il seguente:
«1-novies. I titoli di studio di cui alla sezione I, Tabella 1, dell'Allegato B consentono l'iscrizione nell'elenco, di cui al comma 1, relativamente ai settori di competenza, di cui alla sezione II dell'Allegato B, cui si riferiscono gli insegnamenti di restauro impartiti. Le posizioni di inquadramento di cui alla sezione I, Tabella 2, dell'Allegato B consentono l'iscrizione nell'elenco relativamente ai settori di competenza cui si riferiscono le attivita' lavorative svolte a seguito dell'inquadramento. L'esperienza professionale di cui alla sezione I, Tabella 3, dell'Allegato B consente l'iscrizione nell'elenco relativamente al settore di competenza cui si riferiscono le attivita' di restauro svolte in via prevalente, nonche' agli eventuali altri settori cui si riferiscono attivita' di restauro svolte per la durata di almeno due anni». ))

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 182 del citato
decreto legislativon. 42 del 2004, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 182. Disposizioni transitorie
1. In via transitoria, agli effetti indicati
all'articolo 29, comma 9-bis, acquisisce la qualifica di
restauratore di beni culturali, per il settore o i settori
specifici richiesti tra quelli indicati nell'allegato B,
colui il quale abbia maturato una adeguata competenza
professionale nell'ambito del restauro dei beni culturali
mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici.
1-bis. La qualifica di restauratore di beni culturali
e' attribuita, in esito ad apposita procedura di selezione
pubblica da concludere entro il 30 giugno 2015, con
provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento
in un apposito elenco suddiviso per settori di competenza e
reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta
dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. Gli elenchi vengono tempestivamente
aggiornati, anche mediante inserimento dei nominativi di
coloro i quali conseguono la qualifica ai sensi
dell'articolo 29, commi 7, 8 e 9.
1-ter. La procedura di selezione pubblica, indetta
entro il 31 dicembre 2012, consiste nella valutazione dei
titoli e delle attivita', e nella attribuzione dei
punteggi, indicati nell'allegato B del presente codice.
Entro lo stesso termine con decreto del Ministro sono
definite le linee guida per l'espletamento della procedura
di selezione pubblica, nel rispetto di quanto previsto dal
presente articolo, sentite le organizzazioni
imprenditoriali e sindacali piu' rappresentative. La
qualifica di restauratore di beni culturali e' acquisita
con un punteggio pari al numero dei crediti formativi
indicati nell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto
del Ministro 26 maggio 2009, n. 87. Il punteggio previsto
dalla tabella 1 dell'allegato B spetta per i titoli di
studio conseguiti alla data del 30 giugno 2012, nonche' per
quelli conseguiti entro la data del 31 dicembre 2014 da
coloro i quali risultino iscritti ai relativi corsi alla
data del 30 giugno 2012. Il punteggio previsto dalla
tabella 2 dell'allegato B spetta per la posizione di
inquadramento formalizzata entro la data del 30 giugno
2012. Il punteggio previsto dalla tabella 3 dell'allegato B
spetta per l'attivita' di restauro presa in carico alla
data di entrata in vigore della presente disposizione e
conclusasi entro il 31 dicembre 2014.
1-quater. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi
indicati nella tabella 3 dell'allegato B:
a) e' considerata attivita' di restauro di beni
culturali mobili e superfici decorate di beni
architettonici l'attivita' caratterizzante il profilo di
competenza del restauratore di beni culturali, secondo
quanto previsto nell'allegato A del regolamento di cui al
decreto del Ministro 26 maggio 2009, n. 86;
b) e' riconosciuta soltanto l'attivita' di restauro
effettivamente svolta dall'interessato, direttamente e in
proprio ovvero direttamente e in rapporto di lavoro
dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa o
a progetto, ovvero nell'ambito di rapporti di lavoro alle
dipendenze di amministrazioni pubbliche preposte alla
tutela dei beni culturali, con regolare esecuzione
certificata nell'ambito della procedura di selezione
pubblica;
c) l'attivita' svolta deve risultare da atti di data
certa emanati, ricevuti o anche custoditi dall'autorita'
preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli
istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20
ottobre 1998, n. 368, formati in occasione dell'affidamento
dell'appalto, in corso d'opera o al momento della
conclusione dell'appalto, ivi compresi atti concernenti
l'organizzazione ed i rapporti di lavoro dell'impresa
appaltatrice;
d) la durata dell'attivita' di restauro e' documentata
dai termini di consegna e di completamento dei lavori, con
possibilita' di cumulare la durata di piu' lavori eseguiti
nello stesso periodo.
1-quinquies. Puo' altresi' acquisire la qualifica di
restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti
indicati all'articolo 29, comma 9-bis, previo superamento
di una prova di idoneita' con valore di esame di Stato
abilitante, secondo le modalita' stabilite con decreto del
Ministro di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca da emanare, d'intesa con
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 dicembre
2012, colui il quale abbia acquisito la qualifica di
collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del
comma 1-sexies del presente articolo. Con il medesimo
decreto sono stabilite le modalita' per lo svolgimento di
una distinta prova di idoneita' con valore di esame di
Stato abilitante, finalizzata al conseguimento della
qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi
effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, cui possono
accedere coloro i quali, entro il termine e nel rispetto
della condizione previsti dal comma 1-ter del presente
articolo, abbiano conseguito la laurea o il diploma
accademico di primo livello in Restauro delle accademie di
belle arti, nonche' la laurea specialistica o magistrale
ovvero il diploma accademico di secondo livello in Restauro
delle accademie di belle arti, corrispondenti ai titoli
previsti nella tabella 1 dell'allegato B, attraverso un
percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque
anni. La predetta prova si svolge presso le istituzioni
dove si sono tenuti i corsi di secondo livello, che vi
provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
1-sexies. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 29,
comma 10, acquisisce la qualifica di collaboratore
restauratore di beni culturali, in esito ad apposita
procedura di selezione pubblica indetta entro il 31
dicembre 2012, colui il quale, alla data di pubblicazione
del bando, sia in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) abbia conseguito la laurea specialistica in
Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico
(12/S) ovvero la laurea magistrale in Conservazione e
restauro dei beni culturali (LM11), ovvero il diploma di
laurea in Conservazione dei beni culturali, se equiparato
dalle universita' alle summenzionate classi, ai sensi
dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009;
b) abbia conseguito la laurea in Beni culturali (L1)
ovvero in Tecnologie per la conservazione e il restauro dei
beni culturali (L43);
c) abbia conseguito un diploma in Restauro presso
accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale;
d) abbia conseguito un diploma presso una scuola di
restauro statale ovvero un attestato di qualifica
professionale presso una scuola di restauro regionale ai
sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n.
845, con insegnamento non inferiore a due anni;
e) risulti inquadrato nei ruoli delle amministrazioni
pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali a seguito
del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo
di assistente tecnico restauratore;
f) abbia svolto attivita' di restauro di beni culturali
mobili e superfici decorate di beni architettonici, per non
meno di quattro anni, con regolare esecuzione certificata
nell'ambito della procedura di selezione pubblica.
L'attivita' svolta e' dimostrata mediante dichiarazione del
datore di lavoro, ovvero autocertificazione
dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
1-septies. Puo' altresi' acquisire la qualifica di
collaboratore restauratore di beni culturali, previo
superamento di una prova di idoneita', secondo le modalita'
stabilite con decreto del Ministro da emanare, d'intesa con
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 giugno
2014, colui il quale abbia conseguito i requisiti previsti
dal comma 1-sexies del presente articolo nel periodo
compreso tra il 31 ottobre 2012 e il 30 giugno 2014. (290)
1-octies. La qualifica di collaboratore restauratore di
beni culturali e' attribuita con provvedimenti del
Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito
elenco reso accessibile a tutti gli interessati. Alla
tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo,
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
1-novies. I titoli di studio di cui alla sezione I,
Tabella 1, dell'Allegato B consentono l'iscrizione
nell'elenco, di cui al comma 1, relativamente ai settori di
competenza, di cui alla sezione II dell'Allegato B, cui si
riferiscono gli insegnamenti di restauro impartiti. Le
posizioni di inquadramento di cui alla sezione I, Tabella
2, dell'Allegato B consentono l'iscrizione nell'elenco
relativamente ai settori di competenza cui si riferiscono
le attivita' lavorative svolte a seguito
dell'inquadramento. L'esperienza professionale di cui alla
sezione I, Tabella 3, dell'Allegato B consente l'iscrizione
nell'elenco relativamente al settore di competenza cui si
riferiscono le attivita' di restauro svolte in via
prevalente, nonche' agli eventuali altri settori cui si
riferiscono attivita' di restauro svolte per la durata di
almeno due anni.
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 29, comma
11, ed in attesa della emanazione dei decreti di cui ai
commi 8 e 9 del medesimo articolo, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro, la Fondazione "Centro per la
conservazione ed il restauro dei beni culturali La Venaria
Reale" e' autorizzata ad istituire ed attivare, in via
sperimentale, per un ciclo formativo, in convenzione con
l'Universita' di Torino e il Politecnico di Torino, un
corso di laurea magistrale a ciclo unico per la formazione
di restauratori dei beni culturali ai sensi del comma 6 e
seguenti dello stesso articolo 29. Il decreto predetto
definisce l'ordinamento didattico del corso, sulla base
dello specifico progetto approvato dai competenti organi
della Fondazione e delle universita', senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del
presente codice, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali adottano le necessarie disposizioni di
adeguamento alla prescrizione di cui all'articolo 103,
comma 4. In caso di inadempienza, il Ministero procede in
via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma,
della Costituzione.
3-bis. In deroga al divieto di cui all'articolo 146,
comma 4, secondo periodo sono conclusi dall'autorita'
competente alla gestione del vincolo paesaggistico i
procedimenti relativi alle domande di autorizzazione
paesaggistica in sanatoria presentate entro il 30 aprile
2004 non ancora definiti alla data di entrata in vigore del
presente comma, ovvero definiti con determinazione di
improcedibilita' della domanda per il sopravvenuto divieto,
senza pronuncia nel merito della compatibilita'
paesaggistica dell'intervento. In tale ultimo caso
l'autorita' competente e' obbligata, su istanza della parte
interessata, a riaprire il procedimento ed a concluderlo
con atto motivato nei termini di legge. Si applicano le
sanzioni previste dall'articolo 167, comma 5.
3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano
anche alle domande di sanatoria presentate nei termini ai
sensi dell'articolo 1, commi 37 e 39, della legge 15
dicembre 2004, n. 308, ferma restando la quantificazione
della sanzione pecuniaria ivi stabilita. Il parere della
soprintendenza di cui all'articolo 1, comma 39, della legge
15 dicembre 2004, n. 308, si intende vincolante.
3-quater. Agli accertamenti della compatibilita'
paesaggistica effettuati, alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 181,
comma 1-quater, si applicano le sanzioni di cui
all'articolo 167, comma 5.".
 
Art. 4
Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo delle biblioteche e
degli archivi e per la promozione della recitazione e della
lettura.
1. All'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e' aggiunto, infine, il seguente comma:
(( «Non e' considerata pubblica la recitazione di opere letterarie effettuata, senza scopo di lucro, all'interno di musei, archivi e biblioteche pubblici ai fini esclusivi di promozione culturale e di valorizzazione delle opere stesse individuati in base a protocolli di intesa tra la SIAE e il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo». ))
2. (( I soggetti pubblici preposti all'erogazione o alla gestione dei finanziamenti della ricerca scientifica adottano, nella loro autonomia, le misure necessarie per la promozione dell'accesso aperto ai risultati della ricerca finanziata per una quota pari o superiore al 50 per cento con fondi pubblici, quando documentati in articoli pubblicati su periodici a carattere scientifico che abbiano almeno due uscite annue. I predetti articoli devono includere una scheda di progetto in cui siano menzionati tutti i soggetti che hanno concorso alla realizzazione degli stessi. L'accesso aperto si realizza:
a) tramite la pubblicazione da parte dell'editore, al momento della prima pubblicazione, in modo tale che l'articolo sia accessibile a titolo gratuito dal luogo e nel momento scelti individualmente;
b) tramite la ripubblicazione senza fini di lucro in archivi elettronici istituzionali o disciplinari, secondo le stesse modalita', entro 18 mesi dalla prima pubblicazione per le pubblicazioni delle aree disciplinari scientifico-tecnico-mediche e 24 mesi per le aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali.
2-bis. Le previsioni del comma 2 non si applicano quando i diritti sui risultati delle attivita' di ricerca, sviluppo e innovazione godono di protezione ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. ))

3. Al fine di ottimizzare le risorse disponibili e di facilitare il reperimento e l'uso dell'informazione culturale e scientifica, il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ed il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca adottano strategie coordinate per (( l'unificazione )) delle banche dati rispettivamente gestite, quali quelle riguardanti l'anagrafe nazionale della ricerca, il deposito legale dei documenti digitali e la documentazione bibliografica.
4. Dall'attuazione delle disposizioni contenute (( nel presente articolo )) non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4-bis. (( All'articolo 2, comma 5, della legge 27 luglio 2011, n. 128, dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente:
«g-bis) libri venduti a centri di formazione legalmente riconosciuti, istituzioni o centri con finalita' scientifiche o di ricerca, biblioteche, archivi e musei pubblici, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, educative e universita'».
4-ter. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 2 della legge 27 luglio 2011, n. 128, e' abrogata.
4-quater. All'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, le parole: «90 milioni di euro, per l'anno 2013,» sono sostituite dalle seguenti: «91,3 milioni di euro, per l'anno 2013, di cui 1,3 milioni di euro da destinare alle istituzioni culturali comprese nella tabella di cui all'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534»;
b) al quarto periodo, dopo le parole: «carattere finanziario» sono aggiunte le seguenti: «, ad esclusione delle risorse da destinare alle istituzioni culturali di cui al terzo periodo cui si provvede con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo».
4-quinquies. All'onere derivante dal comma 4-quater, pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ))

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 15 della legge 22
aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di
altri diritti connessi al suo esercizio), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1941, n. 166, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 15.
Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o
recitare in pubblico ha per oggetto, la esecuzione, la
rappresentazione o la recitazione, comunque effettuate, sia
gratuitamente che a pagamento, dell'opera musicale,
dell'opera drammatica, dell'opera cinematografica, di
qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell'opera
orale.
Non e' considerata pubblica la esecuzione,
rappresentazione o recitazione dell'opera entro la cerchia
ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o
dell'istituto di ricovero, purche' non effettuata a scopo
di lucro.
Non e' considerata pubblica la recitazione di opere
letterarie effettuata, senza scopo di lucro, all'interno di
musei, archivi e biblioteche pubblici ai fini esclusivi di
promozione culturale e di valorizzazione delle opere stesse
individuati in base a protocolli di intesa tra la SIAE e il
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo..''.
Il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice
della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15
della legge 12 dicembre 2002, n. 273), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2005, n. 52, S.O..
Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 27
luglio 2011, n. 128 (Nuova disciplina del prezzo dei
libri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 2011,
n. 181, come modificato dalla presente legge:
"Art. 2. Disciplina del prezzo dei libri.
1. Il prezzo al consumatore finale dei libri venduti
sul territorio nazionale e' liberamente fissato
dall'editore o dall'importatore ed e' da questo apposto,
comprensivo di imposta sul valore aggiunto, su ciascun
esemplare o su apposito allegato.
2. E' consentita la vendita dei libri ai consumatori
finali, da chiunque e con qualsiasi modalita' effettuata,
compresa la vendita per corrispondenza anche nel caso in
cui abbia luogo mediante attivita' di commercio
elettronico, con uno sconto fino ad una percentuale massima
del 15 per cento sul prezzo fissato ai sensi del comma 1.
3. Ad esclusione del mese di dicembre, agli editori e'
consentita la possibilita' di realizzare campagne
promozionali distinte tra loro, non reiterabili nel corso
dell'anno solare e di durata non superiore a un mese, con
sconti sul prezzo fissato ai sensi del comma 1 che eccedano
il limite indicato al comma 2 purche' non superiori a un
quarto del prezzo fissato ai sensi del predetto comma 1. E'
comunque fatta salva la facolta' dei venditori al
dettaglio, che devono in ogni caso essere informati e messi
in grado di partecipare alle medesime condizioni, di non
aderire a tali campagne promozionali.
4. La vendita di libri ai consumatori finali e'
consentita con sconti fino ad una percentuale massima del
20 per cento sul prezzo fissato ai sensi del comma 1:
a) in occasione di manifestazioni di particolare
rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale, ai
sensi degli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112;
b) (abrogata).
5. I commi 1 e 2 non si applicano per i seguenti
prodotti:
a) libri per bibliofili, intesi come quelli pubblicati
a tiratura limitata per un ambito ristretto e di elevata
qualita' formale e tipografica;
b) libri d'arte, intesi come quelli stampati, anche
parzialmente, con metodi artigianali per la riproduzione
delle opere artistiche, quelli con illustrazioni eseguite
direttamente a mano e quelli che sono rilegati in forma
artigianale;
c) libri antichi e di edizioni esaurite;
d) libri usati;
e) libri posti fuori catalogo dall'editore;
f) libri pubblicati da almeno venti mesi e dopo che
siano trascorsi almeno sei mesi dall'ultimo acquisto
effettuato dalla libreria o da altro venditore al
dettaglio;
g) edizioni destinate in via prioritaria ad essere
cedute nell'ambito di rapporti associativi;
g-bis) libri venduti a centri di formazione legalmente
riconosciuti, istituzioni o centri con finalita'
scientifiche o di ricerca, biblioteche, archivi e musei
pubblici, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado,
educative e universita' .
6. Il prezzo complessivo di collane, collezioni
complete, grandi opere, fissato in via preventiva ai sensi
del comma 1, puo' essere diverso dalla somma dei prezzi dei
singoli volumi che le compongono.
7. Alla vendita dei libri non si applicano le norme in
materia di vendite promozionali, di saldi di fine stagione
e di disciplina del settore della distribuzione commerciale
di cui ai commi 1, lettere e) e f), 3 e 4 dell'articolo 3
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
8. La vendita di libri, effettuata in difformita' dalle
disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione
delle sanzioni di cui agli articoli 22, comma 3, e 29,
commi 2 e 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
9. Il comune vigila sul rispetto delle disposizioni del
presente articolo e provvede all'accertamento e
all'irrogazione delle sanzioni previste al comma 8; i
relativi proventi sono attribuiti al comune nel quale le
violazioni hanno avuto luogo.".
Si riporta il testo dell'articolo 33, comma 1, della
legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
Legge di stabilita' 2012) , pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 14 novembre 2011, n. 265, S.O., come modificato
dalla presente legge:
"Art. 33. Disposizioni diverse.
1. La dotazione del fondo di cui all'articolo
7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2009, n. 33, e' incrementata di 1.113 milioni di euro per
l'anno 2012 ed e' ripartita, con decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, tra le finalita' indicate
nell'elenco n. 3 allegato alla presente legge. Una quota
pari a 70 milioni di euro del fondo di cui al primo periodo
e' destinata per l'anno 2012 al finanziamento di interventi
urgenti finalizzati al riequilibrio socio-economico, ivi
compresi interventi di messa in sicurezza del territorio, e
allo sviluppo dei territori e alla promozione di attivita'
sportive, culturali e sociali di cui all'articolo 1, comma
40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
E' altresi' rifinanziata di 91,3 milioni di euro, per
l'anno 2013, di cui 1,3 milioni di euro da destinare alle
istituzioni culturali comprese nella tabella di cui
all'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534 ,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma
3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133. Alla ripartizione della predetta quota e
all'individuazione dei beneficiari si provvede con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con
apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari
competenti per i profili di carattere finanziario, ad
esclusione delle risorse da destinare alle istituzioni
culturali di cui al terzo periodo cui si provvede con
decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo.".
 
(( Art. 4 bis
Decoro dei complessi monumentali ed altri immobili

1. All'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Al fine di contrastare l'esercizio, nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, di attivita' commerciali e artigianali in forma ambulante o su posteggio, nonche' di qualsiasi altra attivita' non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla necessita' di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonche' delle aree a essi contermini, le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e le soprintendenze, sentiti gli enti locali, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale, quali le attivita' ambulanti senza posteggio, nonche', ove se ne riscontri la necessita', l'uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico.». ))

Riferimenti normativi

Per il testo dell'articolo 52 del decreto legislativo
n. 42 del 2004, come modificato dalla presente legge, si
veda la nota all'art. 2-bis.
 
(( Art. 4 ter
Riconoscimento del valore storico e culturale del carnevale

1. E' riconosciuto il valore storico e culturale nella tradizione italiana del carnevale e delle attivita' e manifestazioni ad esso collegate, nonche' delle altre antiche tradizioni popolari e di ingegno italiane. Ne sono favorite la tutela e lo sviluppo in accordo con gli enti locali. ))

 
Art. 5
Disposizioni urgenti per l'attuazione del progetto «Nuovi Uffizi»,
per la realizzazione del Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e
della Shoah e per ulteriori interventi di tutela.
1. E' autorizzata la spesa di otto milioni di euro, di cui un milione per l'anno 2013 e sette milioni per l'anno 2014, per la prosecuzione dei lavori volti alla realizzazione del progetto «Nuovi Uffizi».
2. E' autorizzata la spesa di quattro milioni di euro, di cui un milione per l'anno 2013 e tre milioni per l'anno 2014, quale contributo per la prosecuzione dei lavori di realizzazione della sede del Museo nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah, di cui alla legge 17 aprile 2003, n. 91.
3. (( E' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2014 per il restauro del Mausoleo di Augusto in occasione delle celebrazioni del bimillenario della morte dell'imperatore Ottaviano Augusto.
3-bis. E' autorizzata la spesa di 8 milioni di euro, di cui 1 milione per l'anno 2013 e 7 milioni per l'anno 2014, per fare fronte ad interventi di particolare rilevanza, individuati con apposito decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze al fine di assicurare il rispetto degli equilibri di finanza pubblica:
a) di tutela di beni culturali che presentano gravi rischi di deterioramento;
b) di celebrazione di particolari ricorrenze.
4. Il decreto di cui al comma 3-bis e' adottato, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))

Riferimenti normativi

La legge 17 aprile 2003, n. 91 (Istituzione del Museo
Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2003, n. 96.
 
(( Art. 5 bis
Contributo in favore del Centro Pio Rajna in Roma

1. E' autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 per il finanziamento del Centro di studi per la ricerca letteraria, linguistica e filologica Pio Rajna in Roma.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' destinato a sostenere le attivita' di ricerca storica, filologica e bibliografica sulla cultura umanistica italiana del Centro Pio Rajna, con particolare attenzione alle iniziative mirate allo sviluppo della ricerca su Dante e sulla sua opera, in occasione del settimo centenario della morte del poeta, che cadra' nel 2021, nonche' all'informatizzazione della Bibliografia generale della lingua e della letteratura italiana (BiGLI), pubblicata dal Centro Pio Rajna, in modo da garantirne l'accesso attraverso il sito internet del medesimo Centro.
3. Il Centro Pio Rajna trasmette al Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e al Ministro degli affari esteri, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente e sull'utilizzo dei contributi pubblici ricevuti, con specifico riferimento ai contributi statali e al perseguimento delle finalita' di cui al comma 2.
4. Entro il 15 febbraio di ciascun anno, il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro degli affari esteri trasmettono la relazione di cui al comma 3 alle Camere.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ))

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia
fiscale e di finanza pubblica), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 29 novembre 2004, n. 280, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2004, n.
302:
"Art. 10. Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi.
1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti ulteriori modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e «30
dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata» e:
«terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30
giugno 2005», inserite dopo le parole: «deve essere
integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «31
ottobre 2005»;
c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: «30 giugno
2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005».
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente,
della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli
oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, non
abbiano dettato una diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del decreto-legge
12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive
modificazioni, e' abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate
per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre
disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.".
 
(( Art. 5 ter

Disposizioni urgenti per garantire il funzionamento del Museo tattile
statale «Omero»

1. Al fine di garantire il funzionamento del Museo tattile statale «Omero», istituito con la legge 25 novembre 1999, n. 452, e' autorizzata la spesa di 500.000 euro annui per il triennio 2013-2015.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede ai sensi dell'articolo 15. ))

Riferimenti normativi

La legge 25 novembre 1999, n. 452 (Istituzione del
Museo tattile statale «Omero»), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1999, n. 284.
 
(( Art. 5 quater

Interventi urgenti di tutela dei siti patrimonio dell'UNESCO in
provincia di Ragusa

1. E' autorizzata la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 per fare fronte a interventi urgenti di tutela dei siti inseriti nella lista del «patrimonio mondiale» sotto la tutela dell'UNESCO in provincia di Ragusa.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede ai sensi dell'articolo 15. ))

 
Art. 6
Disposizioni urgenti per la realizzazione di centri di produzione
artistica, (( nonche' di musica, danza e teatro contemporanei. ))
1. Al fine di favorire il confronto culturale e la realizzazione di spazi di creazione e produzione di (( arte, musica, danza e teatro contemporanei, )) entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, con proprio decreto da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su indicazione dell'Agenzia del Demanio, anche sulla base di segnalazione dei soggetti interessati, individua, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in ordine all'utilizzazione, alla valorizzazione e al trasferimento dei beni immobili pubblici, i beni immobili di proprieta' dello Stato, (( con particolare riferimento alle caserme dismesse e alle scuole militari inutilizzate, non utilizzabili per altre )) finalita' istituzionali e non trasferibili agli enti territoriali ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, che possono essere destinati ad ospitare studi di giovani artisti italiani e stranieri.
(( 1-bis. Qualora l'attivita' dei giovani artisti di cui al comma 1 riguardi progetti architettonici di abbellimento di edifici pubblici e preveda l'esecuzione di opere d'arte di pittura e scultura, di decorazione interna ed esterna, essi possono usufruire di una parte della quota del 2 per cento prevista all'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717. ))
2. (( I beni individuati ai sensi del comma 1 sono locati o concessi per un periodo non inferiore a dieci anni ad un canone mensile simbolico non superiore ad euro 150 con oneri di manutenzione ordinaria a carico del locatario o concessionario. Tali beni sono locati o concessi esclusivamente a cooperative di artisti ed associazioni di artisti, residenti nel territorio italiano, dall'ente gestore che predispone un bando pubblico ai fini dell'assegnazione dei beni ai progetti maggiormente meritevoli. I soggetti collettivi beneficiari della misura devono dimostrare che i soci o gli associati dispongono di un adeguato progetto artistico-culturale. L'eventuale sub-concessione o sub-locazione deve essere preventivamente autorizzata dall'ente gestore. Le entrate derivanti dal presente comma sono iscritte in un apposito fondo pari ad un milione di euro istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo e' destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto a favore delle cooperative di artisti ed associazioni di artisti che compiano opere di manutenzione straordinaria, in proporzione alle spese sostenute. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri di assegnazione dei contributi di cui al periodo precedente, nell'ambito e nel limite delle risorse del fondo di cui al presente comma. ))
3. (( Con successivo decreto del )) Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, (( da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, )) di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' di utilizzo dei beni di cui al comma 1 per finalita' artistiche nonche' le modalita' di sponsorizzazione dei beni individuati ai sensi del presente articolo, (( anche )) al fine di sostenere, in tutto o in parte, i costi connessi alla locazione, concessione, gestione e valorizzazione del bene stesso.
(( 3-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, tra i beni immobili individuati ai sensi del medesimo comma possono essere inseriti anche i beni confiscati alla criminalita' organizzata ai sensi del codice delle leggi antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre del 2011, n. 159. ))
4. Le regioni, le province, i comuni, su richiesta dei soggetti di cui al comma 2, possono dare in locazione, per le finalita' e con le modalita' di cui al presente articolo, i beni di loro proprieta'.
5. (( All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione della parte corrente dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75. ))
(( 5-bis. Al fine di sostenere in via permanente le attivita' della Fondazione MAXXI, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui, a decorrere dal 2014, incrementando il fondo di gestione di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della parte corrente dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, nei limiti della relativa spesa. ))
Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto
legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a comuni,
province, citta' metropolitane e regioni di un proprio
patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5
maggio 2009, n. 42), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11
giugno 2010, n. 134:
"Art. 5. Tipologie dei beni
1. I beni immobili statali e i beni mobili statali in
essi eventualmente presenti che ne costituiscono arredo o
che sono posti al loro servizio che, a titolo non oneroso,
sono trasferiti ai sensi dell'articolo 3 a Comuni,
Province, Citta' metropolitane e Regioni sono i seguenti:
a) i beni appartenenti al demanio marittimo e relative
pertinenze, come definiti dall'articolo 822 del codice
civile e dall'articolo 28 del codice della navigazione, con
esclusione di quelli direttamente utilizzati dalle
amministrazioni statali;
b) i beni appartenenti al demanio idrico e relative
pertinenze, nonche' le opere idrauliche e di bonifica di
competenza statale, come definiti dagli articoli 822, 942,
945, 946 e 947 del codice civile e dalle leggi speciali di
settore, ad esclusione:
1) dei fiumi di ambito sovraregionale;
2) dei laghi di ambito sovraregionale per i quali non
intervenga un'intesa tra le Regioni interessate, ferma
restando comunque la eventuale disciplina di livello
internazionale;
c) gli aeroporti di interesse regionale o locale
appartenenti al demanio aeronautico civile statale e le
relative pertinenze, diversi da quelli di interesse
nazionale cosi' come definiti dall'articolo 698 del codice
della navigazione;
d) le miniere e le relative pertinenze ubicate su
terraferma;
e) gli altri beni immobili dello Stato, ad eccezione di
quelli esclusi dal trasferimento.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, sono in ogni
caso esclusi dal trasferimento: gli immobili in uso per
comprovate ed effettive finalita' istituzionali alle
amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo,
agli enti pubblici destinatari di beni immobili dello Stato
in uso governativo e alle Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni; i porti e gli aeroporti di rilevanza
economica nazionale e internazionale, secondo la normativa
di settore; i beni appartenenti al patrimonio culturale,
salvo quanto previsto dalla normativa vigente e dal comma 7
del presente articolo; le reti di interesse statale, ivi
comprese quelle stradali ed energetiche; le strade ferrate
in uso di proprieta' dello Stato; sono altresi' esclusi dal
trasferimento di cui al presente decreto i parchi nazionali
e le riserve naturali statali. I beni immobili in uso per
finalita' istituzionali sono inseriti negli elenchi dei
beni esclusi dal trasferimento in base a criteri di
economicita' e di concreta cura degli interessi pubblici
perseguiti.
3. Le amministrazioni statali e gli altri enti di cui
al comma 2 trasmettono, in modo adeguatamente motivato, ai
sensi del medesimo comma 2, alla Agenzia del demanio entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo gli elenchi dei beni immobili di cui
richiedono l'esclusione. L'Agenzia del demanio puo'
chiedere chiarimenti in ordine alle motivazioni trasmesse,
anche nella prospettiva della riduzione degli oneri per
locazioni passive a carico del bilancio dello Stato. Entro
il predetto termine anche l'Agenzia del demanio compila
l'elenco di cui al primo periodo. Entro i successivi
quarantacinque giorni, previo parere della Conferenza
Unificata, da esprimersi entro il termine di trenta giorni,
con provvedimento del direttore dell'Agenzia l'elenco
complessivo dei beni esclusi dal trasferimento e' redatto
ed e' reso pubblico, a fini notiziali, con l'indicazione
delle motivazioni pervenute, sul sito internet
dell'Agenzia. Con il medesimo procedimento, il predetto
elenco puo' essere integrato o modificato.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
del Ministro per le riforme per il federalismo, previa
intesa sancita in sede di Conferenza Unificata ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono individuati e attribuiti i beni immobili comunque
in uso al Ministero della difesa che possono essere
trasferiti ai sensi del comma 1, in quanto non ricompresi
tra quelli utilizzati per le funzioni di difesa e sicurezza
nazionale, non oggetto delle procedure di cui all'articolo
14-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, di cui all'articolo 2, comma 628, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 e di cui alla legge 23 dicembre 2009,
n. 191, nonche' non funzionali alla realizzazione dei
programmi di riorganizzazione dello strumento militare
finalizzati all'efficace ed efficiente esercizio delle
citate funzioni, attraverso gli specifici strumenti
riconosciuti al Ministero della difesa dalla normativa
vigente.
5. Nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione e
dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo
culturale, definiti ai sensi e con i contenuti di cui
all'articolo 112, comma 4, del codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, e successive modificazioni, lo Stato provvede,
entro un anno dalla data di presentazione della domanda di
trasferimento, al trasferimento alle Regioni e agli altri
enti territoriali, ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del
citato codice, dei beni e delle cose indicati nei suddetti
accordi di valorizzazione.
5-bis.
5-ter.
6. Nelle citta' sedi di porti di rilevanza nazionale
possono essere trasferite dall'Agenzia del demanio al
Comune aree gia' comprese nei porti e non piu' funzionali
all'attivita' portuale e suscettibili di programmi pubblici
di riqualificazione urbanistica, previa autorizzazione
dell'Autorita' portuale, se istituita, o della competente
Autorita' marittima.
7. Sono in ogni caso esclusi dai beni di cui al comma 1
i beni costituenti la dotazione della Presidenza della
Repubblica, nonche' i beni in uso a qualsiasi titolo al
Senato della Repubblica, alla Camera dei Deputati, alla
Corte Costituzionale, nonche' agli organi di rilevanza
costituzionale.".
Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 29
luglio 1949, n. 717 (Norme per l'arte negli edifici
pubblici), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 ottobre
1949, n. 237:
"Art. 1. Le Amministrazioni dello Stato, anche con
ordinamento autonomo, nonche' le Regioni, le Province, i
Comuni e tutti gli altri Enti pubblici, che provvedano
all'esecuzione di nuove costruzioni di edifici pubblici
devono destinare all'abbellimento di essi, mediante opere
d'arte, una quota della spesa totale prevista nel progetto
non inferiore alle seguenti percentuali:
- due per cento per gli importi pari o superiori ad un
milione di euro ed inferiore a cinque milioni di euro;
- un per cento per gli importi pari o superiori ad
cinque milioni di euro ed inferiore a venti milioni;
- 0,5 per cento per gli importi pari o superiori a
venti milioni di euro.
Sono escluse da tale obbligo le costruzioni e
ricostruzioni di edifici destinati ad uso industriale o di
edilizia residenziale pubblica, sia di uso civile che
militare, nonche' gli edifici a qualsiasi uso destinati,
che importino una spesa non superiore a un milione di euro.
Nei casi in cui edifici siano eseguiti per lotti
separati ed anche in tempi successivi, ai fini
dell'applicazione della presente legge si ha riguardo alla
spesa totale prevista nel progetto.
Sono escluse da tale obbligo le costruzioni e
ricostruzioni di edifici destinati ad uso industriale o di
alloggi popolari, nonche' gli edifici a qualsiasi uso
destinati, che importino una spesa non superiore a 1
miliardo.
A formare la quota del 2 per cento non concorrono le
somme che eventualmente siano state previste per opere di
decorazione generale.
Qualora il progetto architettonico non preveda
l'esecuzione in sito di opere d'arte di pittura e scultura,
il 2 per cento di cui sopra verra' devoluto all'acquisto ed
all'ordinazione di opere d'arte mobili di pittura e di
scultura, che integrino la decorazione, degli interni.".
Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13
agosto 2010, n. 136), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226.
Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto legge
31 marzo 2011, n. 34 (Disposizioni urgenti in favore della
cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e
della televisione, di razionalizzazione dello spettro
radioelettrico, di abrogazione di disposizioni relative
alla realizzazione di nuovi impianti nucleari, di
partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonche' per
gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione
Abruzzo), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo
2011, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 26
maggio 2011, n. 75, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27
maggio 2011, n. 122:
"Art. 1 Intervento finanziario dello Stato in favore
della cultura.
1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, a
decorrere dall'anno 2011:
a) la dotazione del fondo di cui alla legge 30 aprile
1985, n. 163, e' incrementata di 149 milioni di euro annui;
b) in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio
e' autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui per la
manutenzione e la conservazione dei beni culturali;
c) e' autorizzata la spesa di 7 milioni di euro annui
per interventi a favore di enti ed istituzioni culturali.
2. All'articolo 1, comma 13, quarto periodo, della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, in fine, sono aggiunte le
seguenti parole: ", nonche' il fondo di cui alla legge 30
aprile 1985, n. 163, e le risorse destinate alla
manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali".
3. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010,
n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10, e' abrogato il comma 4-ter, nonche'
la lettera b) del comma 4-quater.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 236 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2011, e dal comma 3,
pari a 45 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 90 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede
mediante l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina
e sulla benzina con piombo, nonche' dell'aliquota
dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui
all'allegato I del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui
al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni, in modo tale da compensare il
predetto onere nonche' quello correlato ai rimborsi di cui
all'ultimo periodo del presente comma. La misura
dell'aumento e' stabilita con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle dogane da adottare entro sette giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto; il
provvedimento e' efficace dalla data di pubblicazione sul
sito internet dell'Agenzia. Agli aumenti disposti ai sensi
del presente comma ed agli aumenti eventualmente disposti
ai sensi dell'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, non si applica l'articolo 1, comma
154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
inoltre, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 5,
comma 1, limitatamente agli esercenti le attivita' di
trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva
pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il
maggior onere conseguente ai predetti aumenti e' rimborsato
con le modalita' previste dall'articolo 6, comma 2, primo e
secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007,
n. 26 .
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.".
Si riporta il testo dell'articolo 25, comma 1, della
legge 18 giugno 2009, n. 69(Disposizioni per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in
materia di processo civile), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 19 giugno 2009, n. 149, S.O.:
"Art. 25. Trasformazione in fondazione del Centro per
la documentazione e la valorizzazione delle arti
contemporanee
1. Il Centro per la documentazione e la valorizzazione
delle arti contemporanee, istituito dall'articolo 1 della
legge 12 luglio 1999, n. 237, e' trasformato con decreto
del Ministro per i beni e le attivita' culturali in
fondazione di diritto privato ed assume la denominazione di
«Fondazione MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI
secolo» svolgendo i compiti gia' propri del Centro suddetto
anche attraverso la realizzazione, la gestione e la
promozione dei Musei «MAXXI Arte» e «MAXXI Architettura».
Con il medesimo decreto, il Ministro per i beni e le
attivita' culturali approva lo statuto della Fondazione,
che prevede l'esercizio da parte del Ministero della
vigilanza sul conseguimento di livelli adeguati di pubblica
fruizione delle opere d'arte e delle raccolte in uso o
nella titolarita' della Fondazione, e conferisce in uso
mediante assegnazione al fondo di dotazione della
Fondazione il compendio immobiliare sito in Roma, via Guido
Reni - via Masaccio e le raccolte individuati con decreto
ministeriale. Alla Fondazione, oltre al Ministero per i
beni e le attivita' culturali, possono partecipare in
qualita' di soci fondatori promotori, mediante la
sottoscrizione dell'atto costitutivo, gli enti pubblici
territoriali nel cui ambito la Fondazione ha sede. Possono
diventare soci, previo consenso dei soci fondatori
promotori, altri soggetti, pubblici e privati, i quali
contribuiscano ad incrementare il fondo di dotazione e il
fondo di gestione della Fondazione. A decorrere dalla data
di adozione dello statuto della Fondazione, e' abrogata la
lettera z) del comma 2 dell' articolo 7 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre
2007, n. 233, e, al comma 4 dello stesso articolo 7, sono
soppresse le parole: «, compreso il Centro per la
documentazione e la valorizzazione delle arti
contemporanee», intendendosi soppresso anche il
corrispondente ufficio di cui al medesimo comma 4.".
 
Art. 7
Misure urgenti per la promozione della musica di giovani artisti e
compositori emergenti, (( nonche' degli eventi di spettacolo dal
vivo di portata minore. ))

1. Al fine di agevolare il rilancio del sistema musicale italiano, ai fini delle imposte sui redditi, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali di cui all'articolo 78 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, (( ed alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, )) esistenti almeno dal 1° gennaio 2012, e' riconosciuto un (( credito d'imposta )) nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attivita' di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali, secondo le modalita' di cui al comma 5 del presente articolo, fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta.
2. Il credito di imposta di cui al comma 1 e' riconosciuto esclusivamente per opere prime o seconde, (( a esclusione delle demo autoprodotte, )) di nuovi talenti definiti come artisti, gruppi di artisti, compositori o artisti-interpreti. (( Nel caso di gruppi di artisti, il gruppo puo' usufruire del credito d'imposta solo se nella stessa annualita' piu' della meta' dei componenti non ne abbiano gia' usufruito. ))
3. Per accedere al credito d'imposta di cui al comma 1, le imprese hanno l'obbligo di spendere un importo corrispondente all'ottanta per cento del beneficio concesso nel territorio nazionale, privilegiando la formazione e l'apprendistato in tutti i settori tecnici coinvolti.
4. Le imprese di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore («de minimis»). Esse, inoltre, non devono essere controllate da parte di un editore di servizi media audiovisivi.
5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
6. Le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare, alle tipologie di spese eleggibili, alle procedure per la loro ammissione al beneficio, alle soglie massime di spesa eleggibile per singola registrazione fonografica o videografica, ai criteri di verifica e accertamento dell'effettivita' delle spese sostenute, nonche' alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono dettate con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro tre mesi (( dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))
7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti d'imposta di cui al comma 1, pari a 4,5 milioni di euro per gli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede ai sensi dell'articolo 15.
8. I commi 287 e 288 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.
(( 8-bis. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 68, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza e' sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attivita' produttive o ufficio analogo»;
b) all'articolo 69, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza e' sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le attivita' produttive o ufficio analogo»;
c) all'articolo 71, primo comma, dopo la parola: «licenze» sono aggiunte le seguenti: «e le segnalazioni certificate di inizio attivita'». ))

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 78 della citata legge
n. 633 del 1941:
"Art. 78.
Il produttore di fonogrammi e' la persona fisica o
giuridica che assume l'iniziativa e la responsabilita'
della prima fissazione dei suoni provenienti da una
interpretazione o esecuzione o di altri suoni o di
rappresentazioni di suoni.
E' considerato come luogo della produzione quello nel
quale avviene la diretta registrazione originale.".
Si riportano i testi degli articoli 61 e 109 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre
1986, n. 302:
"Art. 61. Interessi passivi.
1. Gli interessi passivi inerenti all'esercizio
d'impresa sono deducibili per la parte corrispondente al
rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che
concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi
concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di
tutti i ricavi e proventi.
2. La parte di interessi passivi non deducibile ai
sensi del comma 1 del presente articolo non da' diritto
alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b)
del comma 1 dell'articolo 15."
"Art. 109. Norme generali sui componenti del reddito
d'impresa.
1. I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e
negativi, per i quali le precedenti norme della presente
Sezione non dispongono diversamente, concorrono a formare
il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi,
le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di
competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile
in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo
nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.
2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di
competenza:
a) i corrispettivi delle cessioni si considerano
conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si
considerano sostenute, alla data della consegna o
spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto
per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e
successiva, alla data in cui si verifica l'effetto
traslativo o costitutivo della proprieta' o di altro
diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva
della proprieta'. La locazione con clausola di
trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue le
parti e' assimilata alla vendita con riserva di proprieta';
b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si
considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei
servizi si considerano sostenute, alla data in cui le
prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da
contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri
contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla
data di maturazione dei corrispettivi;
c) per le societa' e gli enti che hanno emesso
obbligazioni o titoli similari la differenza tra le somme
dovute alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza
dell'emissione e' deducibile in ciascun periodo di imposta
per una quota determinata in conformita' al piano di
ammortamento del prestito.
3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le
rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non
risultano imputati al conto economico.
3-bis. Le minusvalenze realizzate ai sensi dell'
articolo 101 sulle azioni, quote e strumenti finanziari
similari alle azioni che non possiedono i requisiti di cui
all' articolo 87 non rilevano fino a concorrenza
dell'importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro
acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il
realizzo. Tale disposizione si applica anche alle
differenze negative tra i ricavi dei beni di cui all'
articolo 85, comma 1, lettere c) e d), e i relativi costi.
3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano con
riferimento alle azioni, quote e strumenti finanziari
similari alle azioni acquisite nei trentasei mesi
precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti
per l'esenzione di cui alle lettere c) e d) del comma 1
dell' articolo 87.
3-quater. Resta ferma l'applicazione dell' articolo
37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, anche con riferimento ai
differenziali negativi di natura finanziaria derivanti da
operazioni iniziate nel periodo d'imposta o in quello
precedente sulle azioni, quote e strumenti finanziari
similari alle azioni di cui al comma 3-bis.
3-quinquies. I commi 3-bis, 3-ter e 3-quater non si
applicano ai soggetti che redigono il bilancio in base ai
principi contabili internazionali di cui al regolamento
(CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002.
4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono
ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano
imputati al conto economico relativo all'esercizio di
competenza. Si considerano imputati a conto economico i
componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto
dei principi contabili internazionali. Sono tuttavia
deducibili:
a) quelli imputati al conto economico di un esercizio
precedente, se la deduzione e' stata rinviata in
conformita' alle precedenti norme della presente sezione
che dispongono o consentono il rinvio;
b) quelli che pur non essendo imputabili al conto
economico, sono deducibili per disposizione di legge. Le
spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli
altri proventi, che pur non risultando imputati al conto
economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in
deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi
certi e precisi.
5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi
dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali,
contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e
nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da
cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a
formare il reddito o che non vi concorrono in quanto
esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita' o
beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o
beni produttivi di proventi non computabili in quanto
esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le
plusvalenze di cui all'articolo 87, non rilevano ai fini
dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando
quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e
bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo
95, sono deducibili nella misura del 75 per cento.
6.
7. In deroga al comma 1 gli interessi di mora
concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in
cui sono percepiti o corrisposti.
8. In deroga al comma 5 non e' deducibile il costo
sostenuto per l'acquisto del diritto d'usufrutto o altro
diritto analogo relativamente ad una partecipazione
societaria da cui derivino utili esclusi ai sensi
dell'articolo 89.
9. Non e' deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta:
a) su titoli, strumenti finanziari comunque denominati,
di cui all'articolo 44, per la quota di essa che
direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai
risultati economici della societa' emittente o di altre
societa' appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in
relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati
emessi;
b) relativamente ai contratti di associazione in
partecipazione ed a quelli di cui all'articolo 2554 del
codice civile allorche' sia previsto un apporto diverso da
quello di opere e servizi.".
Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28
luglio 1997, n. 174:
"Art. 17 1. I contribuenti eseguono versamenti unitari
delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre
somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti
previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti,
dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti,
risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche
presentate successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto. Tale compensazione deve essere
effettuata entro la data di presentazione della
dichiarazione successiva. La compensazione del credito
annuale o relativo a periodi inferiori all'anno
dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a
5.000 euro annui, puo' essere effettuata a partire dal
giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione
della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito
emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali
e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento
diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute
di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta ferma la
facolta' di eseguire il versamento presso la competente
sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso
non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'Art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis).
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti
dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di
collaborazione coordinata e continuativa di cui all'Art.
49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
ai sensi dell'Art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30
settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
sale cinematografiche;
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni.".
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 6, del
decreto legge 25 marzo 2010, n. 40 (Disposizioni urgenti
tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi
fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro,
nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di
potenziamento e razionalizzazione della riscossione
tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria,
di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di
un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in
particolari settori), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
26 marzo 2010, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2010 n. 73, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 25 maggio 2010, n. 120:
"Art. 1. Disposizioni in materia di contrasto alle
frodi fiscali e finanziarie internazionali e nazionali
operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti
«caroselli» e «cartiere».
1. Per contrastare l'evasione fiscale operata nella
forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», anche in
applicazione delle nuove regole europee sulla fatturazione
elettronica, i soggetti passivi all'imposta sul valore
aggiunto comunicano telematicamente all'Agenzia delle
entrate, secondo modalita' e termini definiti con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, tutte le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi di importo superiore a euro 500
effettuate e ricevute, registrate o soggette a
registrazione, nei confronti di operatori economici aventi
sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list
di cui al decreto del Ministro delle finanze in data 4
maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 1999 e al decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 273 del 23 novembre 2001.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo'
escludere, con proprio decreto di natura non regolamentare,
l'obbligo di cui al comma 1 nei riguardi di Paesi di cui al
medesimo comma, ovvero di settori di attivita' svolte negli
stessi Paesi; con lo stesso decreto, al fine di prevenire
fenomeni a particolare rischio di frode fiscale, l'obbligo
puo' essere inoltre esteso anche a Paesi cosiddetti non
black list, nonche' a specifici settori di attivita' e a
particolari tipologie di soggetti.
3. Per l'omissione delle comunicazioni di cui al comma
1, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o
non veritieri si applica, elevata al doppio, la sanzione di
cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471. Nella stessa logica non si applica
l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, e successive modificazioni.
4. Ai fini del contrasto degli illeciti fiscali
internazionali e ai fini della tutela del diritto di
credito dei soggetti residenti, con decorrenza dal 1°
maggio 2010, anche la comunicazione relativa alle
deliberazioni di modifica degli atti costitutivi per
trasferimento all'estero della sede sociale delle societa'
nonche' tutte le comunicazioni relative alle altre
operazioni straordinarie, quali conferimenti d'azienda,
fusioni e scissioni societarie, sono obbligatorie, da parte
dei soggetti tenuti, mediante la comunicazione unica di cui
all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,
n. 40, nei confronti degli Uffici del Registro imprese
delle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto
nazionale per la previdenza sociale e dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro.
5. Per gli stessi fini di cui ai commi da 1 a 4, le
disposizioni contenute negli articoli 15 e 17 della legge
26 luglio 1984, n. 413, e nell'articolo 156, comma 9, del
codice della navigazione, si applicano anche all'Istituto
di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e
all'Agenzia delle entrate. Con riferimento a quest'ultima
il previo accertamento di cui all'articolo 15 della legge
26 luglio 1984, n. 413, deve intendersi riferito
all'assenza di carichi pendenti risultanti dall'Anagrafe
tributaria concernenti violazioni degli obblighi relativi
ai tributi dalla stessa amministrati, ovvero alla
prestazione, per l'intero ammontare di detti carichi, di
idonea garanzia, mediante fideiussione rilasciata da
un'azienda o istituto di credito o polizza fideiussoria
rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione, fino
alla data in cui le violazioni stesse siano definitivamente
accertate. I crediti per i premi dovuti all'IPSEMA di cui
all'articolo 2778, primo comma, numero 8), del codice
civile sono collocati, per l'intero ammontare, tra quelli
indicati al numero 1) del primo comma del medesimo
articolo.
6. Al fine di contrastare fenomeni di utilizzo
illegittimo dei crediti d'imposta e per accelerare le
procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei
crediti d'imposta agevolativi la cui fruizione e'
autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche
territoriali, l'Agenzia delle entrate trasmette a tali
amministrazioni ed enti, tenuti al detto recupero, entro i
termini e secondo le modalita' telematiche stabiliti con
provvedimenti dirigenziali generali adottati d'intesa, i
dati relativi ai predetti crediti utilizzati in diminuzione
delle imposte dovute, nonche' ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme
recuperate sono riversate all'entrata del bilancio dello
Stato e restano acquisite all'erario. Resta ferma
l'alimentazione della contabilita' speciale n. 1778
«Agenzia delle entrate-fondi di bilancio» da parte delle
amministrazioni e degli enti pubblici gestori dei crediti
d'imposta, sulla base degli stanziamenti previsti a
legislazione vigente per le compensazioni esercitate dai
contribuenti ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, attraverso i codici
tributo appositamente istituiti.
6-bis. Fatta salva la disciplina vigente in materia di
indebiti relativi a prestazioni previdenziali e
assistenziali, il recupero coattivo delle somme
indebitamente erogate dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) nonche' dei crediti vantati
dall'Istituto medesimo ai sensi dell' articolo 4, comma 12,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e riconosciuti ai
sensi dell' articolo 6, comma 26, del decreto-legge 30
dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 febbraio 1988, n. 48, e' effettuato mediante ruoli
ai sensi e con le modalita' previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
6-ter. L'INPS provvede a determinare i criteri, i
termini e le modalita' di gestione delle somme e dei
crediti di cui al comma 6-bis nelle fasi antecedenti
l'iscrizione a ruolo.
6-quater. All' articolo 3, comma 25-bis, primo periodo,
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
dopo le parole: «l'attivita' di riscossione» sono inserite
le seguenti: «, spontanea e coattiva,».
6-quinquies. Il comma 6 dell' articolo 3 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e' abrogato con effetto
dal 1° gennaio 2011.".
Si riportano i testi dei commi 287 e 288, abrogati
dalla presente legge, dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2007) , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27
dicembre 2006, n. 299:
"287. Le piccole e medie imprese di produzioni musicali
possono beneficiare di un credito d'imposta a titolo di
spesa di produzione, di sviluppo, di digitalizzazione e di
promozione di registrazioni fonografiche o videografiche
musicali per opere prime o seconde di artisti emergenti.
288. Possono accedere al credito d'imposta di cui al
comma 287 fermo restando il rispetto dei limiti della
regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001
della Commissione, del 12 gennaio 2001, solo le imprese che
abbiano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo
non superiore a 15 milioni di euro e che non siano
possedute, direttamente o indirettamente, da un editore di
servizi radiotelevisivi.".
Si riportano i testi degli articoli 68, 69 e 71 del
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146, come
modificati dalla presente legge:
"Art. 68.
Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo
pubblico o aperto o esposto, al pubblico, accademie, feste
da ballo, corse di cavalli, ne' altri simili spettacoli o
trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare
circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. Per
eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si
svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza
e' sostituita dalla segnalazione certificata di inizio
attivita' di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni, presentata allo
sportello unico per le attivita' produttive o ufficio
analogo.
Per le gare di velocita' di autoveicoli e per le gare
aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi
speciali. "
"Art. 69.
Senza licenza della autorita' locale di pubblica
sicurezza e' vietato dare, anche temporaneamente, per
mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica
vista rarita', persone, animali, gabinetti ottici o altri
oggetti di curiosita', ovvero dare audizioni all'aperto.
Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si
svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza
e' sostituita dalla segnalazione certificata di inizio
attivita' di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del
1990, presentata allo sportello unico per le attivita'
produttive o ufficio analogo ."
"Art. 71.
Le licenze e le segnalazioni certificate di inizio
attivita', di cui negli articoli precedenti, sono valide
solamente per il locale e per il tempo in esse indicati.".
 
Art. 8

(( Disposizioni urgenti concernenti il settore cinematografico e
audiovisivo

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono rese permanenti.
2. A decorrere dal 1º gennaio 2014, quanto previsto al comma 1 si estende ai produttori indipendenti di opere audiovisive, come definiti nel comma 5.
3. Il beneficio previsto dai commi 1 e 2 e' concesso nel limite massimo complessivo di spesa di 110 milioni di euro a decorrere dal 2014.
4. Le disposizioni applicative dei commi 1 e 2, nonche' quelle finalizzate a garantire il rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 3 anche con riferimento ai limiti da assegnare rispettivamente al beneficio di cui al comma 1 e al beneficio di cui al comma 2, sono dettate con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5. Ai soli fini del comma 2 del presente articolo, per produttori indipendenti di opere audiovisive si intendono gli operatori di comunicazione che svolgono attivita' di produzioni audiovisive, che non sono controllati da o collegati a emittenti, anche analogiche, che per un periodo di tre anni non destinino almeno il novanta per cento della propria produzione ad una sola emittente, e che detengano diritti relativi alle opere sulle quali sono richiesti i benefici, secondo specifiche disposizioni adottate nel medesimo decreto di cui al comma 4.
6. Alla copertura degli oneri recati dal presente articolo, pari a 65 milioni di euro per l'anno 2014 e 110 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede ai sensi dell'articolo 15.
7. L'efficacia del presente articolo e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo provvede a richiedere l'autorizzazione alla Commissione europea.
8. L'articolo 117 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e' abrogato.
9. In riferimento al programma promosso dalla Commissione europea per il periodo 2014-2020 denominato «Europa creativa», finalizzato a sostenere l'industria culturale e creativa, a migliorare l'accesso al credito degli operatori e a proteggere e promuovere la diversita' culturale e linguistica europea, e' istituito presso il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo un tavolo tecnico operativo, con il coinvolgimento diretto dei soggetti potenziali destinatari del programma. La composizione del suddetto tavolo e' definita con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dei commi da 325 a 337
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n.
300:
"325. Ai soggetti di cui all'articolo 73 del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai titolari di
reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, non appartenenti al settore
cinematografico ed audiovisivo, associati in partecipazione
ai sensi dell'articolo 2549 del codice civile, e'
riconosciuto per gli anni 2008, 2009 e 2010 un credito
d'imposta nella misura del 40 per cento, fino all'importo
massimo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta,
dell'apporto in denaro effettuato per la produzione di
opere cinematografiche riconosciute di nazionalita'
italiana ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 28. Il beneficio si applica anche ai
contratti di cui all'articolo 2554 del codice civile.
326. Le imprese di produzione cinematografica
destinatarie degli apporti di cui al comma 325 hanno
l'obbligo di utilizzare l'80 per cento di dette risorse nel
territorio nazionale, impiegando mano d'opera e servizi
italiani e privilegiando la formazione e l'apprendistato in
tutti i settori tecnici di produzione.
327. Ai fini delle imposte sui redditi e' riconosciuto
un credito d'imposta:
a) per le imprese di produzione cinematografica, in
misura pari al 15 per cento del costo complessivo di
produzione di opere cinematografiche, riconosciute di
nazionalita' italiana ai sensi dell'articolo 5 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e, comunque, fino
all'ammontare massimo annuo di euro 3.500.000 per ciascun
periodo d'imposta, condizionato al sostenimento sul
territorio italiano di spese di produzione per un ammontare
complessivo non inferiore, per ciascuna produzione, all'80
per cento del credito d'imposta stesso;
b) per le imprese di distribuzione cinematografica,
pari:
1) al 15 per cento delle spese complessivamente
sostenute per la distribuzione nazionale di opere di
nazionalita' italiana riconosciute di interesse culturale
ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 28, con un limite massimo annuo di euro 1.500.000
per ciascun periodo d'imposta;
2) al 10 per cento delle spese complessivamente
sostenute per la distribuzione nazionale di opere di
nazionalita' italiana, espressione di lingua originale
italiana, con un limite massimo annuo di euro 2.000.000 per
ciascun periodo d'imposta;
3) al 20 per cento dell'apporto in denaro effettuato
mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del
codice civile, per la produzione di opere filmiche di
nazionalita' italiana riconosciute di interesse culturale
ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n.
28 del 2004, con un limite massimo annuo di euro 1.000.000
per ciascun periodo d'imposta;
c) per le imprese di esercizio cinematografico, pari:
1) al 30 per cento delle spese complessivamente
sostenute per l'introduzione e acquisizione di impianti e
apparecchiature destinate alla proiezione digitale, con un
limite massimo annuo non eccedente, per ciascuno schermo,
euro 50.000;
2) al 20 per cento dell'apporto in denaro effettuato
mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del
codice civile, per la produzione di opere cinematografiche
di nazionalita' italiana riconosciute di interesse
culturale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo
n. 28 del 2004, con un limite massimo annuo di euro
1.000.000 per ciascun periodo d'imposta.
328. Con riferimento alla medesima opera filmica, i
benefici di cui al comma 327 non sono cumulabili a favore
della stessa impresa ovvero di imprese che facciano parte
dello stesso gruppo societario nonche' di soggetti legati
tra loro da un rapporto di partecipazione ovvero
controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
329. I crediti d'imposta di cui ai commi 325 e 327
spettano per il periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2007 e per i due periodi d'imposta
successivi
330. Gli apporti di cui ai commi 325 e 327, lettere b),
numero 3), e c), numero 2), non possono, in ogni caso,
superare complessivamente il limite del 49 per cento del
costo di produzione della copia campione dell'opera filmica
e la partecipazione complessiva agli utili degli associati
non puo' superare il 70 per cento degli utili derivanti
dall'opera filmica.
331. I crediti d'imposta di cui ai commi 325 e 327,
lettere b), numero 3), e c), numero 2), possono essere
fruiti a partire dalla data di rilascio del nulla osta di
proiezione in pubblico del film di cui alla legge 21 aprile
1962, n. 161, e previa attestazione rilasciata dall'impresa
di produzione cinematografica del rispetto delle condizioni
richieste ai sensi dei commi 326 e 330. I suddetti crediti
d'imposta non concorrono alla formazione del reddito ai
fini delle imposte sui redditi e del valore della
produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli
articoli 96 e 109, comma 5, del citato testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e sono utilizzabili esclusivamente in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta di
cui al comma 327, lettera c), n. 1, e' cedibile dal
beneficiario, nel rispetto delle disposizioni di cui agli
articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa
adeguata dimostrazione dell'effettivita' del diritto al
credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e
assicurativi, ovvero alla societa' fornitrice dell'impianto
di digitalizzazione. Tali cessionari possono utilizzare il
credito ceduto solo in compensazione con i propri debiti
d'imposta o contributivi ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo n. 241 del 1997. Anche a seguito della
cessione, restano impregiudicati i poteri delle competenti
Amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni
dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle
sanzioni nei confronti del beneficiario che ha ceduto il
credito d'imposta di cui al periodo precedente.
332. Gli apporti per la produzione e per la
distribuzione di cui ai commi 325 e 327 sono considerati
come risorse reperite dal produttore per completare il
costo del film ai fini dell'assegnazione dei contributi di
cui all'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 28, e successive modificazioni. In ogni caso, tali
contributi non possono essere erogati per una quota
percentuale che, cumulata con gli apporti di cui ai commi
da 325 a 343, superi l'80 per cento del costo complessivo
rispettivamente afferente alle spese di produzione della
copia campione e alle spese di distribuzione nazionale del
film.
333. Le disposizioni applicative dei commi da 325 a 332
sono dettate con decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali, entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Il predetto decreto e'
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico.
334. L'efficacia dei commi da 325 a 333 e' subordinata,
ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato
istitutivo della Comunita' europea, all'autorizzazione
della Commissione europea. Il Ministero per i beni e le
attivita' culturali provvede a richiedere l'autorizzazione
alla Commissione europea. Le agevolazioni possono essere
fruite esclusivamente in relazione agli investimenti
realizzati e alle spese sostenute successivamente alla data
della decisione di autorizzazione della Commissione
europea.
335. Alle imprese nazionali di produzione esecutiva e
di post-produzione e' riconosciuto un credito d'imposta,
per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2007 e per i due esercizi successivi, in relazione
a film, o alle parti di film, girati sul territorio
nazionale, utilizzando mano d'opera italiana, su
commissione di produzioni estere, in misura pari al 25 per
cento del costo di produzione della singola opera e
comunque con un limite massimo, per ciascuna opera filmica,
di euro 5.000.000.
336. Le disposizioni applicative del comma 335 sono
dettate con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Il predetto decreto e' adottato di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il Ministro dello sviluppo economico.
337. Il credito d'imposta di cui al comma 335 non
concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte
sui redditi e del valore della produzione ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non
rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109,
comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241.".
Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione
del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno
1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza),
modificato dalla presente legge, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1940, n. 149, S.O.
 
Art. 9
Disposizioni urgenti per assicurare la trasparenza, la
semplificazione e l'efficacia del sistema di contribuzione pubblica
allo spettacolo dal vivo e al cinema.
1. Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, con proprio decreto, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ridetermina, con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 15 novembre 2005, n. 239, e con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014, i criteri per l'erogazione e le modalita' per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi allo spettacolo dal vivo. I criteri di assegnazione tengono conto dell'importanza culturale della produzione svolta, dei livelli quantitativi, degli indici di affluenza del pubblico nonche' della regolarita' gestionale degli organismi. Il decreto di cui al primo periodo stabilisce, inoltre, che (( i pagamenti a saldo sono disposti )) a chiusura di esercizio a fronte di attivita' gia' svolte e rendicontate. L'articolo 1 della legge 14 novembre 1979, n. 589, e' abrogato.
(( 1-bis. Il decreto di cui al comma 1 puo' destinare graduali incentivi in favore di esercenti attivita' circensi e spettacoli viaggianti senza animali, nonche' esercenti di circo contemporaneo nell'ambito delle risorse ad essi assegnate. ))
2. Gli enti e gli organismi dello spettacolo, finanziati a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, o ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi ed artistici di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonche' di collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione.
3. Le informazioni di cui al comma 2 sono pubblicate dagli enti ed organismi entro il 31 gennaio di ogni anno e comunque aggiornate anche successivamente. Ai predetti soggetti non possono essere erogate a qualsiasi titolo somme sino alla comunicazione dell'avvenuto adempimento o aggiornamento.
4. A partire dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono abrogati l'articolo 13, secondo comma, lettera e), della legge 30 aprile 1985, n. 163, e l'articolo 2, quarto comma, della legge 10 maggio 1983, n. 182. Di conseguenza, i fondi speciali per la concessione di contributi in conto capitale ed in conto interessi per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo degli arredi delle sale teatrali e musicali, di cui ai predetti articoli, sono soppressi. (( I beneficiari di contributi gia' deliberati entro la data di entrata in vigore del presente decreto completano l'invio all'ente gestore della documentazione necessaria per la liquidazione entro il termine perentorio del 30 novembre 2013. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le ulteriori disposizioni e modalita' tecniche di soppressione dei fondi speciali di cui al presente comma. )) Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Le risorse giacenti sui fondi di cui al comma 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, al netto del compenso dovuto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, al soggetto gestore dei fondi medesimi.
6. Sono tenute esenti dall'imposta di bollo, come prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, le istanze presentate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto presso le competenti direzioni generali del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ai sensi dei seguenti provvedimenti:
a) legge 30 aprile 1985, n. 163, recante «Istituzione del Fondo unico per lo spettacolo»;
b) decreti del Ministro dell'interno 22 febbraio 1996, n. 261, e del Ministro per i beni e le attivita' culturali 12 luglio 2005 recanti «Vigilanza antincendio nei luoghi di spettacolo e intrattenimento»;
c) decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, recante «Riforma delle attivita' cinematografiche»;
d) legge 21 aprile 1962, n. 161, e successive modificazioni, recante «Revisione dei film»;
e) commi da 325 a 337 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, in materia di agevolazioni fiscali per le attivita' cinematografiche.
7. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 6 pari ad euro 216.000 a decorrere dall'anno 2014 si provvede (( mediante corrispondente riduzione della parte corrente dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75. ))
Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 1, della legge 15
novembre 2005, n. 239 (Disposizioni in materia di
spettacolo), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23
novembre 2005, n. 273:
"Art. 1. - 1. Restano validi gli atti ed i
provvedimenti adottati, e sono fatti salvi gli effetti
prodottisi, i diritti maturati ed i rapporti giuridici
sorti sulla base dell'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 17 agosto 2005, n. 164.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche
ai fini della validita' ed efficacia dei procedimenti
pendenti alla data di entrata in vigore della presente
legge.
3. I decreti ministeriali di cui all'articolo 1, comma
1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82,
concernenti i criteri e le modalita' di erogazione dei
contributi alle attivita' dello spettacolo dal vivo di cui
alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive
modificazioni, sono adottati d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281. I decreti di cui al presente comma
possono comunque essere adottati qualora l'intesa non sia
stata raggiunta entro sessanta giorni dalla data della loro
trasmissione alla Conferenza unificata da parte del
Ministro per i beni e le attivita' culturali.
4. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18
febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 aprile 2003, n. 82, la parola: «annualmente» e'
soppressa.
5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.".
La legge 14 novembre 1979, n. 589 (Provvedimenti per le
attivita' musicali e cinematografiche), modificata dalla
presente legge, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23
novembre 1979, n. 320.
La legge 30 aprile 1985, n. 163 (Nuova disciplina degli
interventi dello Stato a favore dello spettacolo), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio 1985, n. 104.
La legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica), e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1996, n. 303.
Si riporta il testo dell'articolo 13 della citata legge
n. 163 del 1985:
"Art. 13. Norme transitorie 1. Fino all'entrata in
vigore delle leggi di riforma della musica, del cinema,
della prosa, delle attivita' circensi e dello spettacolo
viaggiante, i criteri e le procedure per l'assegnazione dei
contributi e dei finanziamenti ai destinatari degli stessi
rimangono quelli previsti dalle leggi vigenti per ciascuno
dei settori medesimi ed a tal fine il Ministro del turismo
e dello spettacolo, sentiti il Consiglio nazionale dello
spettacolo, ove gia' costituito, e le competenti
commissioni consultive previste dalle relative leggi,
ripartisce annualmente il Fondo, comprensivo di quanto
previsto al quinto comma dell'articolo 15, tra i settori di
attivita' ed enti previsti dalla vigente legislazione sullo
spettacolo, in ragione del 42 per cento a favore degli enti
autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche
assimilate, del 13 per cento per le attivita' musicali di
cui al titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800 , del
25 per cento per le attivita' cinematografiche, del 15 per
cento per le attivita' teatrali di prosa, dell'1,5 per
cento per le attivita' circensi e lo spettacolo viaggiante.
La residua quota del 3,5 per cento e' utilizzata per le
finalita' previste al secondo comma dell'articolo 2 della
presente legge.
2. Nell'ambito di quanto previsto al comma precedente:
a) il 4 per cento della quota del 13 per cento
assegnata alle attivita' musicali e' annualmente riservato
al sostegno delle iniziative musicali all'estero;
b) il 30 per cento della quota del 25 per cento
assegnata alle attivita' cinematografiche e' portato
annualmente in aumento del Fondo di sostegno istituito
dalla legge 23 luglio 1980, numero 378 , e successive
integrazioni. Fino al 50 per cento di detto incremento e'
destinato alla concessione di mutui settennali a tasso
agevolato del 3 per cento per l'importo non superiore a
lire 1,5 miliardi secondo le modalita' che saranno fissate
con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo. Il
mutuo e' erogato a stato di avanzamento dei lavori (11);
c) il 30 per cento della quota del 25 per cento
assegnata alle attivita' cinematografiche e' annualmente
portato in aumento del Fondo di intervento di cui
all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, e
successive integrazioni e modificazioni;
d) il 3 per cento della quota del 13 per cento
assegnata alle attivita' musicali e il 3 per cento della
quota del 15 per cento assegnata alle attivita' teatrali di
prosa sono annualmente portati in aumento dello
stanziamento istituito dall'articolo 2, quarto comma, della
legge 10 maggio 1983, n. 182 , come modificato dalla legge
13 luglio 1984, n. 311, con estensione delle agevolazioni a
tutte le attivita' musicali e teatrali ammesse alle
operazioni della sezione autonoma del credito teatrale
presso la Banca nazionale del lavoro. L'importo risultante
ai sensi della presente lettera d) e' utilizzato in parti
uguali a favore delle attivita' musicali e delle attivita'
teatrali di prosa;
e) il 10 per cento della quota del 13 per cento
assegnata alle attivita' musicali e il 10 per cento della
quota del 15 per cento assegnata alle attivita' teatrali di
prosa sono utilizzati per la istituzione presso la sezione
autonoma per il credito teatrale della Banca nazionale del
lavoro di un fondo con un conferimento annuale di pari
importo, da utilizzare in parti uguali tra i due settori,
destinato alla concessione di contributi in conto capitale
a favore di esercenti o proprietari pubblici o privati di
sale musicali e teatrali per l'adeguamento delle strutture
e per il rinnovo degli arredi. Entro sessanta giorni dalla
pubblicazione della presente legge il Ministro del turismo
e dello spettacolo stabilisce con proprio decreto le
modalita' di utilizzazione e di gestione del Fondo nonche'
le norme che disciplinano la richiesta e l'assegnazione dei
finanziamenti;
f) la quota dell'1,5 per cento destinata alle attivita'
circensi ed allo spettacolo viaggiante e' ripartita
annualmente in ragione del 60 per cento a favore delle
attivita' circensi, di cui il 50 per cento finalizzato alla
concessione di contributi per iniziative promozionali e di
spettacolo secondo le modalita' fissate dal Ministro del
turismo e dello spettacolo con proprio decreto, ed in
ragione del 40 per cento a favore dello spettacolo
viaggiante.
3.Gli stanziamenti non utilizzati nel corso di un
esercizio finanziario sono portati in aumento della
dotazione del Fondo unico per lo spettacolo per l'esercizio
finanziario successivo.".
Si riporta il testo dell'articolo 2 della citata n. 182
del 1983:
"Art. 2. - 1. A decorrere dall'esercizio finanziario
1983 e' istituito un fondo di lire 3.500 milioni per la
concessione di sovvenzioni e contributi a carattere
forfettario o per la stipula di apposite convenzioni con
enti pubblici e privati per attivita' teatrali e
cinematografiche all'estero, sentite le commissioni
consultive per la prosa e per il cinema previste dalla
vigente legislazione.
2. Il fondo e' cosi' ripartito:
a) lire 1.500 milioni per le attivita' teatrali di
prosa all'estero;
b) lire 2.000 milioni per iniziative promozionali del
cinema italiano all'estero.
3. Il Ministro del turismo e dello spettacolo ha
facolta' di emanare direttive volte a disciplinare le
procedure e le modalita' di intervento a favore delle
attivita' dello spettacolo all'estero, nonche' di avvalersi
di organi consultivi appositamente nominati. Il fondo di
cui ai commi precedenti assorbe ogni altro intervento del
Ministero del turismo e dello spettacolo a favore di
attivita' dello spettacolo italiano all'estero nel settore
cinematografico e teatrale. Lo stanziamento di cui
all'articolo 1, terzo comma, della legge 6 marzo 1980, n.
54 , viene soppresso .
4. Alla sezione autonoma per il credito teatrale
istituita presso la Banca nazionale del lavoro ai sensi
dell'articolo 41 della legge 14 agosto 1967, n. 800, viene
conferita sul fondo di cui all'articolo 2, lettera b),
della stessa legge la somma di lire 150 milioni per
ciascuno degli esercizi finanziari 1983 e 1984, da
utilizzare per la riduzione degli interessi relativi ai
finanziamenti concessi dalla stessa sezione a favore delle
associazioni concertistiche operanti nel Mezzogiorno,
nonche' degli istituti di cui all'articolo 1, quinto comma,
della legge 14 novembre 1979, n. 589. Il tasso di interesse
a carico delle associazioni e degli enti che fruiscono
della predetta agevolazione e' ridotto fino al 50 per cento
rispetto a quello praticato dalla sezione autonoma per il
credito teatrale per analoghi finanziamenti.
5. E' istituito un fondo di lire 500 milioni per la
stipula di una convenzione annuale con le ferrovie dello
Stato per le facilitazioni tariffarie applicate per viaggi
di singoli lavoratori dello spettacolo, di complessi o per
il trasporto di merci. L'eventuale maggior onere derivante
dall'applicazione della convenzione verra' ripartito in
parti uguali sui fondi ordinari di bilancio a sostegno
delle attivita' musicali, di prosa, cinematografiche e
dello spettacolo viaggiante e circense.".
Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n.
292.
Il decreto del Ministro dell'interno 22 febbraio 1996,
n. 261 (Regolamento recante norme sui servizi di vigilanza
antincendio da parte dei Vigili del fuoco sui luoghi di
spettacolo e trattenimento) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 maggio 1996, n. 113.
Il decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali 12 luglio 2005 (Disposizioni in tema di
erogazione dei contributi a titolo di concorso per le spese
di vigilanza e sicurezza in occasione di pubblici
spettacoli), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9
agosto 2005, n. 184.
Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma
della disciplina in materia di attivita' cinematografiche,
a norma dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 2004, n.
29.
La legge 21 aprile 1962, n. 161 (Revisione dei film e
dei lavori teatrali) , e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 28 aprile 1962, n. 109.
Per il testo dei commi da 325 a 337 dell'articolo 1
della legge 24 dicembre 2007, n.244, si vedano le note di
cui all'art. 8.
Per il testo dell'articolo 1, comma 1, lettera b) del
decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, si vedano le note
all'art. 6.
 
Art. 10

Disposizioni urgenti per assicurare la prosecuzione del funzionamento dei teatri e degli enti pubblici e privati operanti nei settori dei
beni e delle attivita' culturali

1. Agli enti e agli organismi, anche aventi personalita' giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni e delle attivita' culturali, vigilati o comunque sovvenzionati dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, ivi inclusi i teatri stabili di iniziativa pubblica e i relativi circuiti e associazioni, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 8 e 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e la misura della riduzione dei consumi intermedi di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dall'anno 2014, e' pari all'8 per cento. All'onere pari a 4 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2014, si provvede ai sensi dell'articolo 15.
Riferimenti normativi

Si riporta il testo dei commi 8 e 12 dell'articolo 6
del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78 (Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio
2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n.122, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
luglio 2010, n. 176:
"8. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
incluse le autorita' indipendenti, non possono effettuare
spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre,
pubblicita' e di rappresentanza, per un ammontare superiore
al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le
medesime finalita'. Al fine di ottimizzare la produttivita'
del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle
pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1° luglio 2010
l'organizzazione di convegni, di giornate e feste
celebrative, nonche' di cerimonie di inaugurazione e di
altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello
Stato e delle Agenzie, nonche' da parte degli enti e delle
strutture da esse vigilati e' subordinata alla preventiva
autorizzazione del Ministro competente. L'autorizzazione e'
rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi
alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di
messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo,
per le medesime finalita', di video/audio conferenze da
remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in
ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare
aumento delle spese destinate in bilancio alle predette
finalita', si devono svolgere al di fuori dall'orario di
ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a
percepire compensi per lavoro straordinario ovvero
indennita' a qualsiasi titolo. Per le magistrature e le
autorita' indipendenti, fermo il rispetto dei limiti
anzidetti, l'autorizzazione e' rilasciata, per le
magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per
le autorita' indipendenti, dall'organo di vertice. Le
disposizioni del presente comma non si applicano ai
convegni organizzati dalle universita' e dagli enti di
ricerca ed agli incontri istituzionali connessi
all'attivita' di organismi internazionali o comunitari,
alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a
quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di
polizia, nonche', per il 2012, alle mostre autorizzate, nel
limite di spesa complessivo di euro 40 milioni, nel
rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente
nonche' dal patto di stabilita' interno, dal Ministero per
i beni e le attivita' culturali, di concerto, ai soli fini
finanziari, con il Ministero dell'economia e delle
finanze."
"12. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
incluse le autorita' indipendenti, non possono effettuare
spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle
missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle
missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del
personale di magistratura, nonche' di quelle strettamente
connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili
per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e
organismi internazionali o comunitari, nonche' con
investitori istituzionali necessari alla gestione del
debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento
della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i
contratti posti in essere in violazione della disposizione
contenuta nel primo periodo del presente comma
costituiscono illecito disciplinare e determinano
responsabilita' erariale. Il limite di spesa stabilito dal
presente comma puo' essere superato in casi eccezionali,
previa adozione di un motivato provvedimento adottato
dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare
preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di
revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla
spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi e
a quella effettuata dalle universita' e dagli enti di
ricerca con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione
europea ovvero di soggetti privati. A decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le
missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n.
248, non sono piu' dovute; la predetta disposizione non si
applica alle missioni internazionali di pace e a quelle
comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze
armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con
decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate
le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di
vitto e alloggio per il personale inviato all'estero. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n.
836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative
disposizioni di attuazione, non si applicano al personale
contrattualizzato di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 e
cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni
contenute nei contratti collettivi.".
Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale
delle imprese del settore bancario),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2012,
n. 156, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto
2012, n. 189:
"Art. 8 - Riduzione della spesa degli enti pubblici non
territoriali 1. Al fine di conseguire gli obiettivi di
razionalizzazione e contenimento della spesa per l'acquisto
di beni e servizi, e di riduzione della spesa pubblica, gli
enti pubblici non territoriali adottano ogni iniziativa
affinche':
a) in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 4
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, siano
utilizzate le carte elettroniche istituzionali, per
favorire ulteriore efficienza nei pagamenti e nei rimborsi
a cittadini e utenti;
b) nel caso di incorporazione di enti, sia realizzato
un unico sistema informatico per tutte le attivita' anche
degli enti soppressi, in termini di infrastruttura hardware
ed applicativi funzionali, sotto la responsabilita'
organizzativa e funzionale di un'unica struttura;
c) siano immediatamente razionalizzate e ridotte le
comunicazioni cartacee verso gli utenti legate
all'espletamento dell'attivita' istituzionale, con
conseguente riduzione, entro l'anno 2013, delle relative
spese per un importo pari almeno al 50 per cento delle
spese sostenute nel 2011, in ragione delle nuove modalita'
operative connesse allo sviluppo della telematizzazione
della domanda e del progressivo aumento dell'erogazione di
servizi online;
d) siano ridotte le spese di telefonia mobile e fissa
attraverso una razionalizzazione dei contratti in essere ed
una diminuzione del numero degli apparati telefonici;
e) siano razionalizzati nel settore pubblico allargato
i canali di collaborazione istituzionale, in modo tale che
lo scambio dati avvenga esclusivamente a titolo gratuito e
non oneroso;
f) sia razionalizzato il proprio patrimonio immobiliare
strumentale mediante l'attivazione immediata di iniziative
di ottimizzazione degli spazi da avviare sull'intero
territorio nazionale che prevedano l'accorpamento del
personale in forza nei vari uffici territoriali ubicati nel
medesimo comune e la riduzione degli uffici stessi, in
relazione ai criteri della domanda potenziale, della
prossimita' all'utenza e delle innovate modalita' operative
connesse all'aumento dell'informatizzazione dei servizi;
g) si proceda progressivamente alla dematerializzazione
degli atti, riducendo la produzione e conservazione dei
documenti cartacei al fine di generare risparmi connessi
alla gestione della carta pari almeno al 30 per cento dei
costi di conservazione sostenuti nel 2011.
2. L'INPS, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1,
dovra' provvedere:
a) alla creazione, entro il 2014, di una piattaforma
unica degli incassi e dei pagamenti che consenta di
minimizzare il costo dei servizi finanziari di incasso e
pagamento;
b) ad una revisione qualitativa e quantitativa
dell'attivita' in convenzione con i centri di assistenza
fiscale, nell'ambito dei processi di razionalizzazione e
riduzione della spesa, validata dal Ministero vigilante, al
fine di indirizzare tali attivita' alla realizzazione degli
obiettivi definiti dallo stesso Ministero e contenuti nel
piano di sviluppo dell'Istituto e di conseguire
complessivamente risparmi in misura non inferiore al 20 per
cento dei costi sostenuti nel 2011;
c) dovra' prevedere il conferimento al fondo di
investimento immobiliare ad apporto del proprio patrimonio
immobiliare da reddito, con l'obiettivo di perseguire una
maggiore efficacia operativa ed una maggiore efficienza
economica e pervenire alla completa dismissione del
patrimonio nel rispetto dei vincoli di legge ad esso
applicabili.
3. Ferme restando le misure di contenimento della spesa
gia' previste dalle vigenti disposizioni, al fine di
assicurare la riduzione delle spese per consumi intermedi,
i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli
organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di
autonomia finanziaria, inseriti nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come
individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, nonche' alle autorita' indipendenti ivi
inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa
(Consob) con esclusione delle regioni, delle province
autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, degli
enti del servizio sanitario nazionale, e delle universita'
e degli enti di ricerca di cui all'allegato n. 3, sono
ridotti in misura pari al 5 per cento nell'anno 2012 e al
10 per cento a decorrere dall'anno 2013 della spesa
sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Nel caso in
cui per effetto delle operazioni di gestione la predetta
riduzione non fosse possibile, per gli enti interessati si
applica la disposizione di cui ai periodi successivi. Gli
enti e gli organismi anche costituiti in forma societaria,
dotati di autonomia finanziaria, che non ricevono
trasferimenti dal bilancio dello Stato adottano interventi
di razionalizzazione per la riduzione della spesa per
consumi intermedi in modo da assicurare risparmi
corrispondenti alle misure indicate nel periodo precedente;
le somme derivanti da tale riduzione sono versate
annualmente ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno. Per l'anno
2012 il versamento avviene entro il 30 settembre. Il
presente comma non si applica agli enti e organismi
vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e
di Bolzano e dagli enti locali.
3-bis. Alla legge 12 giugno 1990, n. 146, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 4, comma 2, le parole: «a lire
5.000.000 e non superiore a lire 50.000.000» sono
sostituite dalle seguenti: «a euro 5.000 e non superiore a
euro 50.000»;
b) all'articolo 4, comma 4, le parole: «da lire
5.000.000 a lire 50.000.000» sono sostituite dalle
seguenti: «da euro 5.000 a euro 50.000»;
c) all'articolo 4, comma 4-bis, le parole: «da un
minimo di lire 5.000.000 a un massimo di lire 50.000.000»
sono sostituite dalle seguenti: «da un minimo di euro 5.000
a un massimo di euro 50.000»;
d) all'articolo 4, comma 4-sexies, le parole: «da lire
400.000 a lire 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti:
«da euro 400 a euro 1.000»;
e) all'articolo 9, comma 1, primo periodo, le parole:
«da un minimo di lire 500.000 a un massimo di lire
1.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da un minimo di
euro 500 a un massimo di euro 1.000»;
f) all'articolo 9, comma 1, secondo periodo, le parole:
«da lire 5.000.000 a lire 50.000.000» sono sostituite dalle
seguenti: «da euro 5.000 a euro 50.000». (84)
4. Per gli enti di ricerca indicati nell'allegato n. 3,
si applicano le riduzioni dei trasferimenti dal bilancio
dello Stato ivi indicate. Nel caso in cui per effetto delle
operazioni di gestione la predetta riduzione non fosse
possibile, per gli enti interessati si applica quanto
previsto dal precedente comma 3.
4-bis. Per gli enti di ricerca vigilati dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, a
eccezione dell'Invalsi, di cui all'allegato 3, la
razionalizzazione della spesa per consumi intermedi e'
assicurata, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto
legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, da una riduzione del
Fondo ordinario per gli enti di ricerca di cui all'articolo
7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e
successive modificazioni, dell'importo di 51.196.499 euro a
decorrere dal 2013.
4-ter. Nel rispetto dei principi di autonomia previsti
dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
509, l'Ente nazionale di previdenza e assistenza della
professione infermieristica provvede all'approvazione di
apposite delibere intese a coordinare il regime della
propria gestione separata previdenziale con quello della
Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, modificando
conformemente la struttura della contribuzione, il riparto
della stessa tra lavoratore e committente, nonche'
l'entita' della medesima applicando, a decorrere dal 1°
gennaio 2012, aliquote non inferiori a quelle dei
collaboratori iscritti alla predetta gestione separata,
fermi restando gli obblighi contributivi eventualmente
previsti dalla vigente normativa nei confronti della
medesima gestione separata.".
 
Art. 11
Disposizioni urgenti per il risanamento delle fondazioni
lirico-sinfoniche e il rilancio del sistema nazionale musicale di
eccellenza.
1. Al fine di fare fronte allo stato di grave crisi del settore e di pervenire al risanamento delle gestioni e al rilancio delle attivita' delle fondazioni lirico-sinfoniche, gli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 e successive modificazioni, di seguito denominati «fondazioni», che versino nelle condizioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, ovvero non possano far fronte ai debiti certi ed esigibili da parte dei terzi, ovvero che siano stati in regime di amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due esercizi, ma non abbiano ancora terminato la ricapitalizzazione, presentano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al commissario straordinario di cui al comma 3, (( un piano di risanamento che intervenga su tutte le voci di bilancio strutturalmente non compatibili con la inderogabile necessita' di assicurare gli equilibri strutturali del bilancio stesso, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, entro i tre successivi esercizi finanziari. )) I contenuti inderogabili del piano sono:
a) la rinegoziazione e ristrutturazione del debito della fondazione che preveda uno stralcio del valore nominale complessivo del debito esistente al 31 dicembre 2012, comprensivo degli interessi maturati e degli eventuali interessi di mora, (( previa verifica che nei rapporti con gli istituti bancari gli stessi non abbiano applicato nel corso degli anni interessi anatocistici sugli affidamenti concessi alla fondazione stessa, )) nella misura sufficiente ad assicurare, unitamente alle altre misure di cui al presente comma, la sostenibilita' del piano di risanamento, nonche' gli equilibri strutturali del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario della fondazione;
b) l'indicazione della contribuzione a carico degli enti diversi dallo Stato partecipanti alla fondazione;
c) la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo fino al cinquanta per cento di quella in essere al 31 dicembre 2012 (( e una razionalizzazione del personale artistico; ))
d) il divieto di ricorrere a nuovo indebitamento, per il periodo 2014-2016, salvo il disposto del ricorso ai finanziamenti di cui al comma 6; nel caso del ricorso a tali finanziamenti nel piano devono essere indicate misure di copertura adeguate ad assicurare il rimborso del finanziamento;
e) l'entita' del finanziamento dello Stato, a valere sul fondo di cui al comma 6, per contribuire all'ammortamento del debito, a seguito della definizione degli atti di rinegoziazione e ristrutturazione di cui alla precedente lettera a), e nella misura strettamente necessaria a rendere sostenibile il piano di risanamento;
f) l'individuazione di soluzioni idonee, (( compatibili con gli strumenti previsti dalle leggi di riferimento del settore, )) a riportare la fondazione, entro i tre esercizi finanziari successivi, nelle condizioni di attivo patrimoniale e almeno di equilibrio del conto economico;
g) la cessazione dell'efficacia dei contratti integrativi aziendali in vigore, l'applicazione esclusiva degli istituti giuridici e dei livelli minimi delle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e la previsione che i contratti collettivi dovranno in ogni caso risultare compatibili con i vincoli finanziari stabiliti dal piano;
(( g-bis) l'obbligo per la fondazione, nella persona del legale rappresentante, di verificare che nel corso degli anni non siano stati corrisposti interessi anatocistici agli istituti bancari che hanno concesso affidamenti. ))
2. I piani di risanamento, corredati di tutti gli atti necessari a dare dimostrazione della loro attendibilita', della fattibilita' e appropriatezza delle scelte effettuate, nonche' dell'accordo raggiunto con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative in ordine alle previsioni di cui al comma 1, lettere c) e g), sono approvati, su proposta motivata del commissario straordinario di cui al comma 3, sentito il collegio dei revisori dei conti, entro trenta giorni dalla loro presentazione, con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto e' definito il finanziamento erogabile ai sensi del comma 6. Le eventuali integrazioni e modificazioni dei piani conseguenti all'applicazione del comma 3, lettera c), sono approvate, su proposta motivata del commissario straordinario di cui al comma 3, con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' nominato (( un commissario straordinario del Governo che abbia comprovata esperienza di risanamento nel settore artistico-culturale. Il commissario svolge, con i poteri previsti dal presente articolo, le seguenti funzioni:
a) riceve i piani di risanamento con allegato quanto previsto dall'articolo 9, commi 2 e 3, presentati dalle fondazioni ai sensi del comma 1 del presente articolo, ne valuta, d'intesa con le fondazioni, le eventuali modifiche e integrazioni, anche definendo criteri e modalita' per la rinegoziazione e la ristrutturazione del debito di cui al comma 1, lettera a), e li propone, previa verifica della loro adeguatezza e sostenibilita', all'approvazione del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e del Ministro dell'economia e delle finanze. Eventuali modifiche incidenti sulle previsioni di cui alle lettere c) e g) del comma 1 sono rinegoziate dalla fondazione con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative. ))

b) sovrintende all'attuazione dei piani di risanamento ed effettua un monitoraggio semestrale dello stato di attuazione degli stessi, redigendo apposita relazione da trasmettere al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla competente sezione della Corte dei conti;
c) puo' richiedere le integrazioni e le modifiche necessarie al fine del conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo, tenuto conto, ai fini dell'aggiornamento dei piani di risanamento, dello stato di avanzamento degli stessi;
d) assicura il rispetto del cronoprogramma delle azioni di risanamento previsto dai piani approvati;
e) puo' adottare, sentiti i Ministeri interessati, atti e provvedimenti anche in via sostitutiva per assicurare la coerenza delle azioni di risanamento con i piani approvati, previa diffida a provvedere entro un termine non superiore a quindici giorni.
4. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo assicura, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le risorse umane e strumentali necessarie per lo svolgimento dei compiti del commissario straordinario.
5. Con il decreto di cui al comma 3 e' stabilito il compenso per il commissario straordinario, nel limite massimo di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle risorse di bilancio delle fondazioni ammesse alla procedura di cui al comma 1, nonche' la durata dell'incarico.
6. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo di rotazione con dotazione pari a 75 milioni di euro per l'anno 2014 per la concessione a favore delle fondazioni di cui al comma 1 di finanziamenti di durata fino a un massimo di trenta anni.
7. Al fine dell'erogazione delle risorse di cui al comma 6, il commissario straordinario predispone un contratto tipo, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, nel quale sono, tra l'altro, indicati il tasso di interesse sui finanziamenti, le misure di copertura annuale del rimborso del finanziamento, le modalita' di erogazione e di restituzione delle predette somme, prevedendo, altresi', qualora l'ente non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalita' di recupero delle medesime somme, sia l'applicazione di interessi moratori. L'erogazione delle somme e' subordinata alla sottoscrizione, da parte di ciascuna delle fondazioni di cui al comma 1, di contratti conformi al contratto tipo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede ai sensi dell'articolo 15.
8. Agli oneri derivanti dall'istituzione del fondo di cui al comma 6, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzando la dotazione per l'anno 2014 della «Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali».
9. Nelle more del perfezionamento del piano di risanamento, per l'anno 2013 una quota fino a 25 milioni di euro puo' essere anticipata dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo su indicazione del Commissario straordinario, a valere sulle disponibilita' giacenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sulle contabilita' speciali aperte ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni, per la gestione dei fondi assegnati in applicazione dei piani di spesa approvati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, intestate ai capi degli Istituti del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, nonche' a valere sulle somme giacenti presso i conti di tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 15, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, a favore delle fondazioni di cui al comma 1 che versano in una situazione di carenza di liquidita' tale da pregiudicare la gestione anche ordinaria della fondazione, alle seguenti condizioni:
a) che la fondazione interessata, entro 30 giorni dalla nomina del Commissario straordinario, comunichi al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e al Ministero dell'economia e delle finanze l'avvio della negoziazione per la ristrutturazione del debito della fondazione che prevede uno stralcio del valore nominale complessivo del debito stesso, comprensivo degli interessi maturati e degli eventuali interessi di mora, esistente al 31 dicembre 2012, nella misura sufficiente ad assicurare, unitamente alle altre misure di cui al comma 1, la sostenibilita' finanziaria del piano di risanamento, gli equilibri strutturali del bilancio della fondazione, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, nonche' l'avvio delle procedure per la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo nei termini di cui al comma 1, lettera c);
b) la conclusione dell'accordo di ristrutturazione di cui alla lettera a), da inserire nel piano di risanamento di cui al comma 1, entro il termine previsto da tale comma per la presentazione del piano.
10. Il mancato verificarsi delle condizioni previste dal comma 9, lettere a) e b), determina l'effetto di cui al comma 14. Le anticipazioni finanziarie concesse ai sensi del comma 9 sono rimborsate secondo quanto previsto dai commi 6 e 7.
11. Al fine di sostenere gli enti che operano nel settore dei beni e delle attivita' culturali, a valere sulle giacenze di cui al comma 9 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato ulteriori importi pari a 3,5 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.
12. Resta fermo l'obbligo di completamento dei versamenti di cui all'articolo 4, comma 85, della legge 12 novembre 2011, n. 183, secondo una modulazione temporale pari a 2 milioni di euro per l'anno 2013 e a 8,6 milioni di euro annui per il periodo 2014-2018.
13. Per il personale eventualmente risultante in eccedenza all'esito della rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al comma 1, le fondazioni di cui al medesimo comma, fermo restando per la durata del soprannumero il divieto di assunzioni di personale, applicano l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. In caso di ulteriori eccedenze, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa informativa alle organizzazioni sindacali, sono disposti apposita procedura selettiva di idoneita' e il successivo trasferimento del personale amministrativo e tecnico dipendente a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore del presente decreto nella societa' Ales S.p.A., nell'ambito delle vacanze di organico e nei limiti delle facolta' assunzionali di tale societa' (( e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))
14. Le fondazioni di cui al comma 1, per le quali non sia stato presentato o non sia approvato un piano di risanamento entro il termine di cui ai commi 1 e 2, ovvero che non raggiungano entro l'esercizio 2016 condizioni di equilibrio strutturale del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, del conto economico sono poste in liquidazione coatta amministrativa.
15. Al fine di assicurare il rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, le fondazioni adeguano i propri statuti, entro il (( 30 giugno 2014, )) alle seguenti disposizioni:
a) previsione di una struttura organizzativa articolata nei seguenti organi, della durata di cinque anni, il cui compenso e' stabilito in conformita' ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze:
1) il presidente, nella persona del sindaco del comune nel quale ha sede la fondazione, ovvero nella persona da lui nominata, con funzioni di rappresentanza giuridica dell'ente; la presente disposizione non si applica alla Fondazione dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, che e' presieduta dal presidente dell'Accademia stessa, il quale svolge anche funzioni di sovrintendente;
2) (( il consiglio di indirizzo, composto dal presidente e dai membri designati da ciascuno dei fondatori pubblici e dai soci privati che, anche in associazione fra loro, versino almeno il cinque per cento del contributo erogato dallo Stato. Il numero dei componenti del consiglio di indirizzo non deve comunque superare i sette componenti, con la maggioranza in ogni caso costituita dai membri designati dai fondatori pubblici; ))
3) il sovrintendente, quale unico organo di gestione, nominato dal Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo su proposta del consiglio di indirizzo; il sovrintendente puo' essere coadiuvato da un direttore artistico e da un direttore amministrativo;
4. (( (Soppresso). ))
5) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, rinnovabili per non piu' di due mandati, di cui uno, con funzioni di presidente, designato dal Presidente della Corte dei conti fra i magistrati della Corte dei conti, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze e uno in rappresentanza del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo;
b) previsione della partecipazione dei soci privati in proporzione agli apporti finanziari alla gestione o al patrimonio della fondazione, che devono essere non inferiori al tre per cento;
c) previsione che il patrimonio sia articolato in un fondo di dotazione, indisponibile e vincolato al perseguimento delle finalita' statutarie, e in un fondo di gestione, destinato alle spese correnti di gestione dell'ente.
16. Le nuove disposizioni statutarie si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2015. (( La decorrenza puo' comunque essere anticipata in caso di rinnovo degli organi in scadenza. )) Il mancato adeguamento dello statuto nei termini di cui al comma 15 determina l'applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.
17. L'organo di indirizzo esercita le proprie funzioni con l'obbligo di assicurare il pareggio del bilancio. La violazione dell'obbligo comporta l'applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e la responsabilita' personale ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni. La fondazione e' soggetta al rispetto della disciplina in tema di appalti di lavori, servizi e forniture prevista dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Le spese per eventuali rappresentazioni lirico-sinfoniche eseguite all'estero sono da imputare in bilancio con copertura finanziaria specificamente deliberata.
18. Anche agli effetti di quanto previsto dal presente articolo in materia di ripartizione del contributo, gli organi di gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche coordinano i programmi e la realizzazione delle attivita', sia all'interno della gestione dell'ente sia rispetto alle altre fondazioni lirico-sinfoniche, assicurando il conseguimento di economie di scala nella gestione delle risorse di settore e una maggiore offerta di spettacoli, e possono a tal fine essere riuniti in conferenza, presieduta dal direttore generale competente, che la convoca, anche per gruppi individuati per zone geografiche o specifici progetti comuni. La conferenza deve garantire la maggiore diffusione in ogni ambito territoriale degli spettacoli, nonche' la maggiore offerta al pubblico giovanile, l'innovazione, la promozione di settore con ogni idoneo mezzo di comunicazione, il contenimento e la riduzione del costo dei fattori produttivi, anche mediante lo scambio di spettacoli o la realizzazione di coproduzioni, di singoli corpi artistici e di materiale scenico, e la promozione dell'acquisto o la condivisione di beni e servizi comuni al settore, anche con riferimento alla nuova produzione musicale.
19. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso le fondazioni lirico-sinfoniche e' instaurato esclusivamente a mezzo di apposite procedure selettive pubbliche. Per la certificazione, le conseguenti verifiche e le relative riduzioni del trattamento economico delle assenze per malattia o per infortunio non sul lavoro, si applicano le disposizioni vigenti per il pubblico impiego. Il contratto aziendale di lavoro si conforma alle prescrizioni del contratto nazionale di lavoro ed e' sottoscritto da ciascuna fondazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative mediante sottoscrizione di un'ipotesi di accordo da inviare alla Corte dei conti. L'ipotesi di accordo deve rappresentare chiaramente la quantificazione dei costi contrattuali. La Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti competente certifica l'attendibilita' dei costi quantificati e la loro compatibilita' con gli strumenti di programmazione e bilancio, deliberando entro trenta giorni dalla ricezione, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione e' comunicato alla fondazione, al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e al Ministero dell'economia e delle finanze. Se la certificazione e' positiva, la fondazione e' autorizzata a sottoscrivere definitivamente l'accordo. In caso di certificazione non positiva della Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti competente, le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo e la fondazione riapre le trattative per la sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo, comunque sottoposta alla procedura di certificazione prevista dal presente comma. Avverso le delibere delle Sezioni regionali di controllo le parti interessate possono ricorrere alle Sezioni Riunite della Corte dei conti in speciale composizione ai sensi dell' articolo 1, comma 169 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Le fondazioni, con apposita delibera dell'organo di indirizzo, (( da adottare entro il 30 settembre 2014, )) procedono a rideterminare l'organico necessario (( all'attivita' da realizzare nel triennio successivo. )) La delibera deve garantire l'equilibrio economico-finanziario e la copertura degli oneri della dotazione organica con risorse aventi carattere di certezza e stabilita'.
20. La quota del fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, come annualmente determinata, sentita la Consulta per lo spettacolo, con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, e' attribuita a ciascuna fondazione con decreto del direttore generale competente, sentita la competente commissione consultiva, sulla base dei seguenti criteri:
a) il 50 per cento della quota di cui (( all'alinea )) e' ripartita in considerazione dei costi di produzione derivanti dai programmi di attivita' realizzati da ciascuna fondazione nell'anno precedente quello cui si riferisce la ripartizione, sulla base di indicatori di rilevazione della produzione;
b) il 25 per cento della quota di cui (( all'alinea )) e' ripartita in considerazione del miglioramento dei risultati della gestione attraverso la capacita' di reperire risorse;
c) il 25 per cento della quota di cui (( all'alinea )) e' ripartita in considerazione della qualita' artistica dei programmi, (( con particolare riguardo per quelli atti a realizzare segnatamente in un arco circoscritto di tempo spettacoli lirici, di balletto e concerti coniugati da un tema comune e ad attrarre turismo culturale.
20-bis. Per il triennio 2014-2016, una quota del 5 per cento del Fondo unico per lo spettacolo destinato alle fondazioni lirico-sinfoniche e' destinata alle fondazioni che abbiano raggiunto il pareggio di bilancio nei tre esercizi finanziari precedenti. ))

21. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, (( da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, )) sentita la competente commissione consultiva, sono predeterminati gli indicatori di rilevazione della produzione, i parametri per la rilevazione del miglioramento dei risultati della gestione, i parametri per la rilevazione della qualita' artistica dei programmi, il procedimento di erogazione ai fini della attribuzione del contributo di cui al comma 20.
Riferimenti normativi

Il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367
(Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano
nel settore musicale in fondazioni di diritto privato), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio 1996, n. 161.
La legge 11 novembre 2003, n. 310 (Costituzione della
Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari»,
con sede in Bari, nonche' disposizioni in materia di
pubblici spettacoli, fondazioni lirico-sinfoniche e
attivita' culturali), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 novembre 2003,
n. 267.
Si riporta il testo dell'articolo 21 del citato decreto
legislativo n. 367 del 1996:
"Art. 21 - (Amministrazione straordinaria) - 1. Il
Ministro per i beni e le attivita' culturali, anche su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze:
a) puo' disporre lo scioglimento del consiglio di
amministrazione della fondazione quando risultino gravi
irregolarita' nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni
delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie
che regolano l'attivita' della fondazione o venga
presentato il bilancio preventivo in perdita;
b) .
1-bis. L'autorita' di cui al comma 1 dispone in ogni
caso lo scioglimento del consiglio di amministrazione della
fondazione quando i conti economici di due esercizi
consecutivi chiudono con una perdita del periodo
complessivamente superiore al 30 per cento del patrimonio
disponibile, ovvero sono previste perdite del patrimonio
disponibile di analoga gravita' .
2. Con il decreto di scioglimento vengono nominati uno
o piu' commissari straordinari, viene determinata la durata
del loro incarico, non superiore a sei mesi, rinnovabile
una sola volta, nonche' il compenso loro spettante. I
commissari straordinari esercitano tutti i poteri del
consiglio di amministrazione.
3. I commissari straordinari provvedono alla gestione
della fondazione; ad accertare e rimuovere le
irregolarita'; a promuovere le soluzioni utili al
perseguimento dei fini istituzionali. Possono motivatamente
proporre la liquidazione.
4. I commissari straordinari, ricorrendone i
presupposti, promuovono la dichiarazione di decadenza dai
diritti e dalle prerogative riconosciuti dalla legge agli
enti originari.
5. Spetta ai commissari straordinari l'esercizio
dell'azione di responsabilita' contro i componenti del
disciolto consiglio di amministrazione, previa
autorizzazione dell'autorita' di Governo competente in
materia di spettacolo.".
Si riporta il testo dell'articolo 15 del decreto legge
6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni per la trasformazione
degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni
di diritto privato", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6
luglio 2011, n. 155, convertito con modificazioni dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 16 luglio 2011, n. 164:
"Art.15 - (Liquidazione degli enti dissestati e misure
di razionalizzazione dell'attivita' dei commissari
straordinari) 1. Fatta salva la disciplina speciale vigente
per determinate categorie di enti pubblici, quando la
situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un ente
sottoposto alla vigilanza dello Stato raggiunga un livello
di criticita' tale da non potere assicurare la
sostenibilita' e l'assolvimento delle funzioni
indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare fronte
ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, con
decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, l'ente e' posto in
liquidazione coatta amministrativa; i relativi organi
decadono ed e' nominato un commissario. Il commissario
provvede alla liquidazione dell'ente, non procede a nuove
assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in
posti che si rendono vacanti e provvede all'estinzione dei
debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili
alla data della liquidazione ovvero di quelle che si
ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell'ente; ogni
atto adottato o contratto sottoscritto in deroga a quanto
previsto nel presente periodo e' nullo. L'incarico del
commissario non puo' eccedere la durata di tre anni e puo'
essere prorogato, per motivate esigenze, una sola volta per
un periodo massimo di due anni. Decorso tale periodo, le
residue attivita' liquidatorie continuano ad essere svolte
dal Ministero vigilante ai sensi della normativa vigente.
Le funzioni, i compiti ed il personale a tempo
indeterminato dell'ente sono allocati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro vigilante, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, nel Ministero vigilante, in
altra pubblica amministrazione, ovvero in una agenzia
costituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo
n. 300 del 1999, con la conseguente attribuzione di risorse
finanziarie comunque non superiori alla misura del
contributo statale gia' erogato in favore dell'ente. Il
personale trasferito mantiene il trattamento economico
fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposto al momento del trasferimento
nonche' l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il
predetto trattamento economico risulti piu' elevato
rispetto a quello previsto e' attribuito per la differenza
un assegno ad personam riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con
lo stesso decreto e' stabilita un'apposita tabella di
corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche
del personale assegnato. Le disposizioni del presente comma
non si applicano agli enti territoriali ed agli enti del
servizio sanitario nazionale.
1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, nei casi in
cui il bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza dello
Stato non sia deliberato nel termine stabilito dalla
normativa vigente, ovvero presenti una situazione di
disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi, i
relativi organi, ad eccezione del collegio dei revisori o
sindacale, decadono ed e' nominato un commissario con le
modalita' previste dal citato comma 1; se l'ente e' gia'
commissariato, si procede alla nomina di un nuovo
commissario. Il commissario approva il bilancio, ove
necessario, e adotta le misure necessarie per ristabilire
l'equilibrio finanziario dell'ente; quando cio' non sia
possibile, il commissario chiede che l'ente sia posto in
liquidazione coatta amministrativa ai sensi del comma 1.
Nell'ambito delle misure di cui al precedente periodo il
commissario puo' esercitare la facolta' di cui all'articolo
72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n 112,
convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, anche nei
confronti del personale che non abbia raggiunto
l'anzianita' massima contributiva di quaranta anni.
2. Al fine di garantire il raggiungimento degli
specifici obiettivi di interesse pubblico perseguiti con la
nomina e di rafforzare i poteri di vigilanza e controllo
stabiliti dalla legislazione di settore, i commissari
straordinari nominati ai sensi degli articoli 11 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, 20 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, e 1 del decreto-legge 8 luglio
2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
agosto 2010, n. 129, e i commissari e sub commissari ad
acta nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222, possono essere in ogni
tempo revocati con le medesime modalita' previste per la
nomina. Al commissario o sub commissario revocato spetta
soltanto il compenso previsto con riferimento all'attivita'
effettivamente svolta.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei
commissari o sub commissari di cui al comma 2 e' composto
da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa
non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte variabile,
strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed
al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi
ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non
puo' superare 50 mila euro annui. Con la medesima
decorrenza si procede alla rideterminazione nei termini
stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti per
gli incarichi di commissario e sub commissario conferiti
prima di tale data. La violazione delle disposizioni del
presente comma costituisce responsabilita' per danno
erariale.
4. Sono esclusi dall'applicazione del comma 3 i
Commissari nominati ai sensi dell'articolo 4 del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con
modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, i cui
compensi restano determinati secondo la metodologia di
calcolo e negli importi indicati nei relativi decreti del
Ministro dell'Economia e Finanze di concerto col Ministro
della salute.
5. Al fine di contenere i tempi di svolgimento delle
procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di
cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legge 23 dicembre
2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n.
39 e successive modificazioni, nelle quali sia avvenuta la
dismissione dei compendi aziendali e che si trovino nella
fase di liquidazione, l'organo commissariale monocratico e'
integrato da due ulteriori commissari, da nominarsi con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro dello sviluppo economico con le modalita' di cui
all'articolo 38 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.
270. A ciascun commissario il collegio puo' delegare
incombenze specifiche. L'applicazione delle norme di cui ai
commi da 2 a 5 del presente articolo non puo' comportare
aggravio di costi a carico della procedura per i compensi
che sono liquidati ripartendo per tre le somme gia'
riconoscibili al commissario unico.".
Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 8
aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento
dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il
riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonche'
in materia di versamento di tributi degli enti locali),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile 2013, n. 82,
convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n.
64, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2013, n.
132:
"Art. 1 - (Pagamenti dei debiti degli enti locali) -1.
Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilita' interno
per un importo complessivo di 5.000 milioni di euro i
pagamenti sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali:
a) dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed
esigibili alla data del 31 dicembre 2012;
b) dei debiti in conto capitale per i quali sia stata
emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro
il 31 dicembre 2012, ivi inclusi i pagamenti delle province
in favore dei comuni;
c) dei debiti in conto capitale riconosciuti alla data
del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti
per il riconoscimento entro la medesima data, ai sensi
dell'articolo 194 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (4)
1-bis. Sono altresi' esclusi dai vincoli del patto di
stabilita' interno i pagamenti di obbligazioni giuridiche
di parte capitale verso terzi assunte alla data del 31
dicembre 2012, sostenuti nel corso del 2013 dagli enti
locali e finanziati con i contributi straordinari in conto
capitale di cui all'articolo 1, commi 704 e 707, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
1-ter. Alla compensazione degli effetti finanziari in
termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti
dal comma 1-bis, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno
2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo del
Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,
n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
2. Ai fini della distribuzione della predetta
esclusione tra i singoli enti locali, i comuni e le
province comunicano mediante il sistema web della
Ragioneria generale dello Stato, entro il termine del 30
aprile 2013, gli spazi finanziari di cui necessitano per
sostenere i pagamenti di cui al comma 1. Ai fini del
riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute
entro il predetto termine.
3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 2,
entro il 15 maggio 2013 sono individuati, per ciascun ente
locale, sulla base delle modalita' di riparto individuate
dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali entro il
10 maggio 2013, ovvero, in mancanza, su base proporzionale,
gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di
stabilita' interno per il 90 per cento dell'importo di cui
al comma 1. Con successivo decreto da emanarsi entro il 15
luglio 2013 in relazione alle richieste pervenute, sino a
dieci giorni prima rispetto a tale data, secondo quanto
previsto al periodo precedente, si procede al riparto della
quota residua del 10 per cento unitamente alle
disponibilita' non assegnate con il primo decreto. Gli
eventuali spazi finanziari non distribuiti per l'esclusione
dei pagamenti dei debiti di cui al comma 1 dai vincoli del
patto di stabilita' interno sono attribuiti
proporzionalmente agli enti locali per escludere dai
vincoli del medesimo patto i pagamenti effettuati prima del
9 aprile 2013 in relazione alla medesima tipologia di
debiti. Gli spazi finanziari che si liberano a valere sul
patto di stabilita' interno per effetto del periodo
precedente sono utilizzati, nel corso del 2013,
esclusivamente per sostenere pagamenti in conto capitale.
Nella liquidazione dei pagamenti si osserva il criterio
cronologico per singolo comune.
4. Su segnalazione del collegio dei revisori dei
singoli enti locali, la procura regionale competente della
Corte dei conti esercita l'azione nei confronti dei
responsabili dei servizi interessati che, senza
giustificato motivo, non hanno richiesto gli spazi
finanziari nei termini e secondo le modalita' di cui al
comma 2, ovvero non hanno effettuato, entro l'esercizio
finanziario 2013, pagamenti per almeno il 90 per cento
degli spazi concessi. Nei confronti dei soggetti di cui al
periodo precedente e degli eventuali corresponsabili, per i
quali risulti accertata la responsabilita' ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge, le sezioni giurisdizionali
regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione
pecuniaria pari a due mensilita' del trattamento
retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.
Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al
bilancio dell'ente. Sino a quando le sentenze di condanna
emesse ai sensi della presente disposizione non siano state
eseguite per l'intero importo, esse restano pubblicate,
osservando le cautele previste dalla normativa in materia
di tutela dei dati personali, sul sito istituzionale
dell'ente, con l'indicazione degli estremi della decisione
e della somma a credito.
5. Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze di cui al comma 3, ciascun
ente locale puo' effettuare i pagamenti di cui al comma 1
nel limite massimo del 13 per cento delle disponibilita'
liquide detenute presso la tesoreria al 31 marzo 2013 e,
comunque, entro il 50 per cento degli spazi finanziari che
intendono comunicare entro il 30 aprile 2013 ai sensi del
comma 2.
6. Per l'anno 2013 non si applicano le disposizioni di
cui ai commi da 1 a 9 dell'articolo 4-ter del decreto-legge
2 marzo 2012, n. 16, come convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
7. Al fine di fornire liquidita' agli enti locali, per
l'anno 2013, non rilevano ai fini della verifica del
rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno
delle regioni e delle province autonome i trasferimenti
effettuati in favore degli enti locali soggetti al patto di
stabilita' interno a valere sui residui passivi di parte
corrente, purche' a fronte di corrispondenti residui attivi
degli enti locali.
8. I maggiori spazi finanziari nell'ambito del patto di
stabilita' interno delle regioni e province autonome
derivanti dalla disposizione di cui al comma 7 sono
utilizzati esclusivamente per il pagamento dei debiti di
parte capitale certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre
2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia
stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento
entro il predetto termine. Tali spazi finanziari sono
destinati prioritariamente per il pagamento di residui di
parte capitale in favore degli enti locali.
9. Per l'anno 2013, il limite massimo di ricorso da
parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di
cui all'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e' incrementato, sino alla data del 30
settembre 2013, da tre a cinque dodicesimi.
10. E' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze un fondo,
denominato "Fondo per assicurare la liquidita' per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con una
dotazione di 9.327.993.719 euro per il 2013 e di
14.527.993.719 euro per il 2014. Il Fondo di cui al periodo
precedente e' distinto in tre sezioni a cui corrispondono
tre articoli del relativo capitolo di bilancio, denominati
rispettivamente "Sezione per assicurare la liquidita' per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti
locali" con una dotazione di 1.800 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2013 e 2014, "Sezione per assicurare la
liquidita' alle regioni e alle province autonome per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da
quelli finanziari e sanitari" con una dotazione di
2.527.993.719 euro per l'anno 2013 e di 3.727.993.719 euro
per l'anno 2014 e "Sezione per assicurare la liquidita' per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti
del Servizio Sanitario Nazionale", con una dotazione di
5.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 9.000 milioni di
euro per l'anno 2014. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze da comunicare al Parlamento e
alla Corte dei conti, possono essere disposte variazioni
compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i
predetti articoli in relazione alle richieste di utilizzo
delle risorse. A tal fine, le somme affluite sul conto
corrente di tesoreria di cui al successivo comma 11, sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per la
riassegnazione ai pertinenti articoli del Fondo. E'
accantonata una quota, pari al 10 per cento, della
dotazione complessiva della Sezione di cui all'articolo 2,
comma 1, per essere destinata, entro il 31 ottobre 2013,
unitamente alle disponibilita' non assegnate in prima
istanza e con le medesime procedure ivi previste, ad
anticipazioni di liquidita' per il pagamento dei debiti di
cui all'articolo 2 richieste in data successiva a quella
prevista dal predetto articolo 2, comma 1, e, comunque, non
oltre il 30 settembre 2013.
11. Ai fini dell'immediata operativita' della "Sezione
per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti
certi, liquidi ed esigibili degli enti locali", di cui al
comma 10, il Ministero dell'economia e delle finanze
stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro 5
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un
apposito addendum alla Convenzione del 23 dicembre 2009 e
trasferisce le disponibilita' della predetta sezione su
apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale
dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle
finanze, su cui la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e'
autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento e
versamento per le finalita' di cui alla predetta Sezione.
Il suddetto addendum definisce, tra l'altro, criteri e
modalita' per l'accesso da parte degli enti locali alle
risorse della Sezione, secondo un contratto tipo approvato
con decreto del direttore generale del Tesoro e pubblicato
sui siti internet del Ministero dell'economia e delle
finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonche' i
criteri e le modalita' per lo svolgimento da parte di Cassa
depositi e prestiti S.p.A. della gestione della Sezione.
L'addendum e' pubblicato sui siti internet del Ministero
dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e
prestiti S.p.A.
12. Per le attivita' oggetto dell'addendum alla
convenzione di cui al comma precedente e' autorizzata la
spesa complessiva di 500.000 euro per ciascuno degli anni
2013 e 2014.
13. Gli enti locali che non possono far fronte ai
pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati
alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i
quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di
pagamento entro il predetto termine a causa di carenza di
liquidita', in deroga agli articoli 42, 203 e 204 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, chiedono alla
Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalita'
stabilite nell'addendum di cui al comma 11, entro il 30
aprile 2013 l'anticipazione di liquidita' da destinare ai
predetti pagamenti. L'anticipazione e' concessa, entro il
15 maggio 2013 a valere sulla Sezione di cui al comma 11
proporzionalmente e nei limiti delle somme nella stessa
annualmente disponibili ed e' restituita, con piano di
ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale
e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni.
Le restituzioni sono versate annualmente dalla Cassa
depositi e prestiti S.p.A. all'entrata del bilancio dello
Stato ai sensi e con le modalita' dell'articolo 12, comma
6. Entro il 10 maggio 2013, la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali puo' individuare modalita' di riparto,
diverse dal criterio proporzionale di cui al secondo
periodo. La rata annuale sara' corrisposta a partire dalla
scadenza annuale successiva alla data di erogazione
dell'anticipazione e non potra' cadere oltre il 30
settembre di ciascun anno. Il tasso di interesse da
applicare alle suddette anticipazioni e' pari, per le
erogazioni dell'anno 2013, al rendimento di mercato dei
Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione
rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del
presente decreto e pubblicato sul sito internet del
medesimo Ministero. Per l'erogazione dell'anno 2014, il
tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni
sara' determinato sulla base del rendimento di mercato dei
Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione
con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare
e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia
e delle finanze entro il 15 gennaio 2014. In caso di
mancata corresponsione della rata di ammortamento entro il
30 settembre di ciascun anno, sulla base dei dati
comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A.,
l'Agenzia delle Entrate provvede a trattenere le relative
somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento
agli stessi dell'imposta municipale propria di cui
all'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, riscossa tramite modello F24 o bollettino di
conto corrente postale e, per le province, all'atto del
riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni
contro la responsabilita' civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di
cui all'articolo 60, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, riscossa tramite modello F24.
13-bis. Gli enti locali ai quali viene concessa
l'anticipazione di liquidita' ai sensi del comma 13, e che
ricevono risorse dalla regione o dalla provincia autonoma
ai sensi dell'articolo 2, all'esito del pagamento di tutti
i debiti di cui al medesimo comma 13 e di cui all'articolo
2, comma 6, devono utilizzare le somme residue per
l'estinzione dell'anticipazione di liquidita' concessa alla
prima scadenza di pagamento della rata prevista dal
relativo contratto. La mancata estinzione
dell'anticipazione entro il termine di cui al precedente
periodo e' rilevante ai fini della misurazione e della
valutazione della performance individuale dei dirigenti
responsabili e comporta responsabilita' dirigenziale e
disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni.
14. All'atto di ciascuna erogazione, e in ogni caso
entro i successivi trenta giorni, gli enti locali
interessati provvedono all'immediata estinzione dei debiti
di cui al comma 13. Il responsabile finanziario dell'ente
locale, ovvero altra persona formalmente indicata dall'ente
medesimo, fornisce alla Cassa depositi e prestiti S.p.A.
formale certificazione dell'avvenuto pagamento e
dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili.
15. Gli enti locali che abbiano deliberato il ricorso
alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di
cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, che richiedono l'anticipazione di liquidita'
di cui al comma 13, sono tenuti alla corrispondente
modifica del piano di riequilibrio, da adottarsi
obbligatoriamente entro sessanta giorni dalla concessione
della anticipazione da parte della Cassa depositi e
prestiti S.p.A. ai sensi del comma 13.
16. Nell'ipotesi di cui al comma 15, le anticipazioni
di cassa eventualmente concesse in applicazione
dell'articolo 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,
n. 213, che risultassero non dovute, sono recuperate da
parte del Ministero dell'interno.
17. Per gli enti locali beneficiari dell'anticipazione
di cui al comma 13, il fondo di svalutazione crediti di cui
al comma 17, dell'articolo 6, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, relativo ai 5 esercizi finanziari
successivi a quello in cui e' stata concessa
l'anticipazione stessa, e' pari almeno al 50 per cento dei
residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo
dell'entrata, aventi anzianita' superiore a 5 anni. Previo
parere motivato dell'organo di revisione, possono essere
esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali
i responsabili dei servizi competenti abbiano
analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle
ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilita'.
17-bis. Nelle regioni a statuto speciale e nelle
province autonome che esercitano le funzioni in materia di
finanza locale, gli enti locali effettuano la comunicazione
di cui al comma 2 alle regioni e alle province autonome,
che ne curano la trasmissione alla Ragioneria generale
dello Stato.
17-ter. All'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «sono
versate» sono sostituite dalle seguenti: «sono comunque ed
inderogabilmente versate».
17-quater. All'articolo 6, comma 15-bis, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e'
aggiunto il seguente periodo: «I contributi di cui al
presente comma sono altresi' esclusi dalle riduzioni a
compensazione disposte in applicazione del comma 14 del
presente articolo».
17-quinquies. Agli enti locali che non hanno rispettato
nell'anno 2012 i vincoli del patto di stabilita' in
conseguenza del pagamento dei debiti di cui al comma 1, la
sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26, lettera a),
della legge 12 novembre 2011, n. 183, ferme restando le
rimanenti sanzioni, si applica limitatamente all'importo
non imputabile ai predetti pagamenti. ".
Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
25 marzo 1997, n. 67 (Disposizioni urgenti per favorire
l'occupazione), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26
marzo 1997, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 maggio 1997, n. 135, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 24 maggio 1997, n. 119:
"Art. 3 - (Disposizioni in materia di lavori
socialmente utili, integrazione salariale e formazione
professionale). 1. Per la prosecuzione nell'anno 1997 degli
interventi statali di cui all'articolo 4, comma 8, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e'
autorizzata l'ulteriore spesa di lire 135 miliardi a favore
del comune e della provincia di Napoli e di lire 55
miliardi a favore del comune di Palermo. All'erogazione del
contributo provvede il Ministro dell'interno con proprio
decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, previa approvazione di una relazione presentata da
parte degli enti locali al Ministero dell'interno recante
gli specifici programmi di lavoro e le opere pubbliche che
saranno intrapresi per l'anno 1997; il Ministero
dell'interno trasmette copia di dette relazioni alle
commissioni parlamentari competenti.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1,
pari a lire 190 miliardi per l'anno 1997, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per lo stesso 1997, utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale possono essere prorogati per ulteriori
sei mesi i trattamenti di integrazione salariale di cui
all'articolo 9, comma 25, lettera b), del decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, nonche' i trattamenti di
integrazione salariale, in essere alla data del 25 marzo
1997, concessi alle imprese in crisi sottoposte al regime
di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 30
gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 aprile 1979, n. 95, anche in deroga a quanto
disposto dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni, nel limite complessivo di lire 43 miliardi a
carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; la
misura dei trattamenti di integrazione salariale prorogati
e' ridotta del dieci per cento. Al relativo onere per
l'anno 1997 si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno,
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
4.
4-bis. I lavoratori impegnati per un periodo superiore
ai 3 anni nei lavori socialmente utili ed in progetti di
pubblica utilita' ai sensi del decreto-legge 28 maggio
1981, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
luglio 1981, n. 390, e del decreto-legge 21 marzo 1988, n.
86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio
1988, n. 160, hanno, a parita' di punteggio, titolo di
preferenza nei pubblici concorsi banditi sino al 31
dicembre 1998 dalle amministrazioni presso cui prestano
servizio e negli avviamenti a selezione, di cui
all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e
successive modificazioni, ove sia richiesta la medesima
professionalita'.
5. Per il finanziamento dei progetti speciali di cui
agli articoli 18, primo comma, lettera h), e 26 della legge
21 dicembre 1978, n. 845, presentati entro il 31 dicembre
1995, non e' richiesto l'accesso al Fondo sociale europeo.
6. Gli oneri relativi alle quote di indennita' di
anzianita', di cui al quinto comma, lettera a),
dell'articolo 21 della legge 12 agosto 1977, n. 675,
maturate sino alla data del 21 maggio 1988, sono a carico
del Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre
1978, n. 845, nel limite di lire 10 miliardi per l'anno
1997.
7. I corsi organizzati ai sensi del comma 14
dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, sono prorogati per un periodo pari ad un
terzo dell'originaria durata, al fine di consentire
l'espletamento delle relative attivita' di valutazione e
certificazione dei risultati formativi, secondo direttrici
adeguate alle potenzialita' del mercato del lavoro locale.
I relativi oneri sono posti a carico del Fondo di cui al
comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, nel limite di lire 5 miliardi per
l'anno 1997.
8. Al fine di accelerare l'avvio e la realizzazione
degli interventi di restauro, di recupero e di
valorizzazione dei beni culturali, e' autorizzata
l'apertura di contabilita' speciali intestate ai capi degli
Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni
culturali e ambientali nonche' ai funzionari delegati
dell'assessorato per i beni culturali e ambientali e per la
pubblica istruzione della Regione siciliana, per la
gestione dei Fondi loro assegnati in applicazione dei piani
di spesa approvati ai sensi dell'articolo 7 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.
All'apertura delle contabilita' si provvede anche nel caso
in cui i fondi da accreditare siano stanziati in un unico
capitolo di spesa, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 aprile 1994, n. 367; si applicano le
disposizioni dei commi 4 e 5 del medesimo articolo 10.
L'apertura delle contabilita' e' disposta con decreto del
Ministro del tesoro, su proposta dell'amministrazione
interessata. Gli interventi relativi a programmi approvati
dal Ministro per i beni e le attivita' culturali per i
quali non risultino avviate le procedure di gara ovvero
definiti gli affidamenti diretti entro il termine del 31
dicembre dell'anno successivo a quello di approvazione sono
riprogrammati con decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali nell'ambito dell'aggiornamento del
piano e dell'assegnazione dei fondi di cui al penultimo
periodo del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 237. Le risorse finanziarie
relative agli interventi riprogrammati possono essere
trasferite, con le modalita' di cui alla legge 3 marzo
1960, n. 169, da una contabilita' speciale ad un'altra ai
fini dell'attuazione dei nuovi interventi individuati con
la riprogrammazione, ove possibile, nell'ambito della
stessa regione. Entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun
anno i capi degli Istituti centrali e periferici del
Ministero per i beni e le attivita' culturali, titolari
delle predette contabilita' speciali, sono tenuti a
comunicare alla Direzione generale centrale competente gli
interventi per i quali non siano state avviate le procedure
di gara ovvero definiti gli affidamenti diretti ai fini
della riprogrammazione degli stessi .
9. ".
Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto legge
20 maggio 1993, n. 149 (Interventi urgenti in favore
dell'economia), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20
maggio 1993, n. 116, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 1993, n. 167:
"Art.7.- (Piano per la realizzazione di interventi nel
settore dei beni culturali)- .1. Il Ministro per i beni
culturali e ambientali, sulla base delle proposte degli
organi centrali e periferici, coordinate dai competenti
uffici centrali, sentito il Consiglio nazionale per i beni
culturali e ambientali, approva, entro il mese di agosto
dell'anno che precede quello di riferimento, il piano
annuale per la realizzazione degli interventi e delle spese
ordinarie e straordinarie da effettuare da parte degli
organi centrali e periferici. Ai fini della formazione del
piano possono essere presentati progetti ai sensi
dell'articolo 1, comma 5, della legge 10 febbraio 1992, n.
145 . Il parere del Consiglio nazionale per i beni
culturali e ambientali sostituisce quelli previsti dalla
legge 21 dicembre 1961, n. 1552 , ed ogni altro prescritto
parere di organi consultivi dello Stato. Il piano puo'
essere aggiornato, nell'ambito delle assegnazioni di fondi
di ciascun ufficio, sentito il competente comitato di
settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e
ambientali, in caso di necessita', con decreto motivato del
Ministro. Per l'esercizio 1993 valgono le proposte gia'
avanzate e coordinate dagli uffici centrali ed il parere
gia' espresso dal Consiglio nazionale per i beni culturali
e ambientali.
2. I fondi necessari per effettuare le spese previste
nel piano, da parte degli organi periferici e degli
istituti centrali, sono messi a disposizione dei funzionari
delegati, mediante ordini di accreditamento emessi soltanto
sulla base del piano e in deroga al limite di cui
all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440
, e successive modificazioni. I predetti funzionari
assumono, a valere sui fondi messi a loro disposizione, in
deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente, le
relative obbligazioni giuridiche che sono sottoposte al
controllo successivo in sede di rendiconto.
3. I progetti per la realizzazione degli interventi sui
beni statali e sui beni non statali per i quali lo Stato
interviene direttamente, sono predisposti, con
l'indicazione dei tempi di esecuzione, dagli organi del
Ministero per i beni culturali e ambientali. In caso di
motivata impossibilita' la predisposizione dei progetti
puo' essere affidata, con apposita convenzione, ad istituti
universitari o di alta cultura o a professionisti esterni.
I compensi per gli incarichi affidati gravano sugli
stanziamenti iscritti nel piano di spesa. I progetti degli
interventi e i preventivi delle spese di cui al comma 1,
nonche' quelli gravanti sui fondi relativi ad esercizi
precedenti il 1993 sono approvati dai competenti organi
periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali
fino ad un importo complessivo di lire 1.000 milioni e dal
direttore generale del competente Ufficio centrale per
importi superiori, in deroga ai limiti di spesa previsti
dalle vigenti norme. Il predetto limite puo' essere
modificato con decreto del Ministro per i beni culturali e
ambientali. I provvedimenti di approvazione dei progetti,
adottati dagli organi periferici e dai direttori generali
relativamente agli interventi eseguiti dai funzionari
delegati, sono sottoposti al solo controllo successivo in
sede di rendiconto.
4. I responsabili degli organi periferici del Ministero
per i beni culturali e ambientali informano il competente
ufficio centrale, facendo pervenire, entro trenta giorni
dalla data di formazione, copia degli atti adottati per la
realizzazione degli interventi e ogni sei mesi dall'inizio
dei lavori, nonche' non oltre un mese dalla data di
ultimazione dei lavori, una relazione tecnica inerente
l'esecuzione del progetto. L'omesso invio degli atti e
delle relazioni, accertato, previa controdeduzione scritta
dell'interessato, dal competente dirigente generale,
costituisce inosservanza delle direttive generali ai sensi
dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 .
5. Le procedure previste dal regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n.
509, si applicano anche agli interventi e alle spese non
inserite nel piano di cui al presente articolo. E' abrogato
il comma 1 dell'articolo 5 della legge 10 febbraio 1992, n.
145 . ".
Per il testo dell'articolo 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, si
vedano le note all'art. 1.
Si riporta il testo del comma 85 dell'articolo 4 della
citata legge n. 183 del 2011:
"85. Le somme giacenti, alla data di entrata in vigore
della presente legge, nelle contabilita' speciali, aperte
ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 25
marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni,
per la gestione dei fondi assegnati in applicazione dei
piani di spesa approvati ai sensi dell'articolo 7 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237,
intestate ai capi degli Istituti del Ministero per i beni e
le attivita' culturali, con priorita' per quelle
accreditate fino al 31 dicembre 2006, sono versate in conto
entrata del bilancio dello Stato, rispettivamente, per un
importo pari a 60,4 milioni di euro entro il 30 giugno 2012
e per un importo pari a 10 milioni di euro entro il 30
giugno 2013, previa individuazione con uno o piu' decreti
del Ministro per i beni e le attivita' culturali, su
proposta del Segretario generale che provvede alla
necessaria attivita' istruttoria e di verifica. Le
disposizioni del presente comma si applicano anche alle
somme giacenti presso i conti di tesoreria unica degli
Istituti dotati di autonomia speciale di cui all'articolo
15, comma 3, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233.".
Si riporta il testo dell'articolo 72, comma 11, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n.
147, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto
2008, n. 195.
"Art. 72. (Personale dipendente prossimo al compimento
dei limiti di eta' per il collocamento a riposo) - 1. Per
gli anni 2009, 2010 e 2011, 2012, 2013 e 2014 il personale
in servizio presso le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, gli Enti pubblici non economici, le
Universita', le Istituzioni ed Enti di ricerca nonche' gli
enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, puo' chiedere di essere
esonerato dal servizio nel corso del quinquennio
antecedente la data di maturazione della anzianita' massima
contributiva di 40 anni. La richiesta di esonero dal
servizio deve essere presentata dai soggetti interessati,
improrogabilmente, entro il 1° marzo di ciascun anno a
condizione che entro l'anno solare raggiungano il requisito
minimo di anzianita' contributivo richiesto e non e'
revocabile. La disposizione non si applica al personale
della Scuola.
1-bis. I posti resisi vacanti ai sensi del comma 1 non
sono reintegrabili negli anni nei quali puo' essere
presentata la richiesta di esonero ai sensi del primo
periodo del medesimo comma 1.
2. E' data facolta' all'amministrazione, in base alle
proprie esigenze funzionali, di accogliere la richiesta
dando priorita' al personale interessato da processi di
riorganizzazione della rete centrale e periferica o di
razionalizzazione o appartenente a qualifiche di personale
per le quali e' prevista una riduzione di organico.
3. Durante il periodo di esonero dal servizio al
dipendente spetta un trattamento temporaneo pari al
cinquanta per cento di quello complessivamente goduto, per
competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento
nella nuova posizione. Ove durante tale periodo il
dipendente svolga in modo continuativo ed esclusivo
attivita' di volontariato, opportunamente documentata e
certificata, presso organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale, associazioni di promozione sociale,
organizzazioni non governative che operano nel campo della
cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ed altri
soggetti da individuare con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, la misura del predetto trattamento economico
temporaneo e' elevata dal cinquanta al settanta per cento.
Fino al collocamento a riposo del personale in posizione di
esonero gli importi del trattamento economico posti a
carico dei fondi unici di amministrazione non possono
essere utilizzati per nuove finalita'.
4. All'atto del collocamento a riposo per raggiunti
limiti di eta' il dipendente ha diritto al trattamento di
quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse
rimasto in servizio.
5. Il trattamento economico temporaneo spettante
durante il periodo di esonero dal servizio e' cumulabile
con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative rese
dal dipendente come lavoratore autonomo o per
collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dalle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o societa' e
consorzi dalle stesse partecipati. In ogni caso non e'
consentito l'esercizio di prestazioni lavorative da cui
possa derivare un pregiudizio all'amministrazione di
appartenenza.
6. Le amministrazioni di appartenenza, in relazione
alle economie effettivamente derivanti dal collocamento in
posizione di esonero dal servizio, certificate dai
competenti organi di controllo, possono procedere, previa
autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero
dell'economia e delle finanze ad assunzioni di personale in
via anticipata rispetto a quelle consentite dalla normativa
vigente per l'anno di cessazione dal servizio per limiti di
eta' del dipendente collocato in posizione di esonero. Tali
assunzioni vengono scomputate da quelle consentite in tale
anno.
7. All'articolo 16, comma 1 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, dopo il
primo periodo sono aggiunti i seguenti: «In tal caso e'
data facolta' all'amministrazione, in base alle proprie
esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la
richiesta in relazione alla particolare esperienza
professionale acquisita dal richiedente in determinati o
specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento
dei servizi. La domanda di trattenimento va presentata
all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai
dodici mesi precedenti il compimento del limite di eta' per
il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento.»
.
8. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio in
essere alla data di entrata in vigore del presente decreto
e quelli disposti con riferimento alle domande di
trattenimento presentate nei sei mesi successivi alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
9. Le amministrazioni di cui al comma 7 riconsiderano,
con provvedimento motivato, tenuto conto di quanto ivi
previsto, i provvedimenti di trattenimento in servizio gia'
adottati con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009.
10. I trattenimenti in servizio gia' autorizzati con
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010 decadono ed i
dipendenti interessati al trattenimento sono tenuti a
presentare una nuova istanza nei termini di cui al comma 7.
11. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche
amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, possono, a decorrere dal compimento
dell'anzianita' massima contributiva di quaranta anni del
personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui all'
articolo 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001,
risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il
contratto individuale, anche del personale dirigenziale,
con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto
previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza
dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e
degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e
le modalita' applicative dei principi della disposizione di
cui al presente comma relativamente al personale dei
comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle
rispettive peculiarita' ordinamentali. Le disposizioni di
cui al presente comma si applicano anche nei confronti dei
soggetti che abbiano beneficiato dell' articolo 3, comma
57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive
modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non
si applicano ai magistrati, ai professori universitari e ai
dirigenti medici responsabili di struttura complessa.
11-bis. Per le determinazioni relative ai trattenimenti
in servizio e alla risoluzione del rapporto di lavoro e di
impiego, gli enti e gli altri organismi previdenziali
comunicano, anche in via telematica, alle amministrazioni
pubbliche richiedenti i dati relativi all'anzianita'
contributiva dei dipendenti interessati.".
Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 14
gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10:
"Art. 1. (Azione di responsabilita') - 1. La
responsabilita' dei soggetti sottoposti alla giurisdizione
della Corte dei conti in materia di contabilita' pubblica
e' personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi
con dolo o con colpa grave, ferma restando
l'insindacabilita' nel merito delle scelte discrezionali.
In ogni caso e' esclusa la gravita' della colpa quando il
fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto
vistato e registrato in sede di controllo preventivo di
legittimita', limitatamente ai profili presi in
considerazione nell'esercizio del controllo. Il relativo
debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei
casi di illecito arricchimento del dante causa e di
conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi.
1-bis. Nel giudizio di responsabilita', fermo restando
il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi
comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o
da altra amministrazione, o dalla comunita' amministrata in
relazione al comportamento degli amministratori o dei
dipendenti pubblici soggetti al giudizio di
responsabilita'.
1-ter. Nel caso di deliberazioni di organi collegiali
la responsabilita' si imputa esclusivamente a coloro che
hanno espresso voto favorevole. Nel caso di atti che
rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o
amministrativi la responsabilita' non si estende ai
titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano
approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito
l'esecuzione.
1-quater. Se il fatto dannoso e' causato da piu'
persone, la Corte dei conti, valutate le singole
responsabilita', condanna ciascuno per la parte che vi ha
preso.
1-quinquies. Nel caso di cui al comma 1-quater i soli
concorrenti che abbiano conseguito un illecito
arricchimento o abbiano agito con dolo sono responsabili
solidalmente. La disposizione di cui al presente comma si
applica anche per i fatti accertati con sentenza passata in
giudicato pronunciata in giudizio pendente alla data di
entrata in vigore del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 248.
In tali casi l'individuazione dei soggetti ai quali non si
estende la responsabilita' solidale e' effettuata in sede
di ricorso per revocazione.
1-sexies. Nel giudizio di responsabilita', l'entita'
del danno all'immagine della pubblica amministrazione
derivante dalla commissione di un reato contro la stessa
pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in
giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio
della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra
utilita' illecitamente percepita dal dipendente.
1-septies. Nei giudizi di responsabilita' aventi ad
oggetto atti o fatti di cui al comma 1-sexies, il sequestro
conservativo di cui all'articolo 5, comma 2, del
decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e'
concesso in tutti i casi di fondato timore di attenuazione
della garanzia del credito erariale.
2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in
ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si
e' verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di
occultamento doloso del danno, dalla data della sua
scoperta.
2-bis. Per i fatti che rientrano nell'ambito di
applicazione dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 27
agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 ottobre 1993, n. 423, la prescrizione si compie
entro cinque anni ai sensi del comma 2 e comunque non prima
del 31 dicembre 1996.
2-ter. Per i fatti verificatisi anteriormente alla data
del 15 novembre 1993 e per i quali stia decorrendo un
termine di prescrizione decennale, la prescrizione si
compie entro il 31 dicembre 1998, ovvero nel piu' breve
termine dato dal compiersi del decennio.
3. Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento
sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia
del fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che
hanno omesso o ritardato la denuncia. In tali casi,
l'azione e' proponibile entro cinque anni dalla data in cui
la prescrizione e' maturata.
4. La Corte dei conti giudica sulla responsabilita'
amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici
anche quando il danno sia stato cagionato ad
amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di
appartenenza, per i fatti commessi successivamente alla
data di entrata in vigore della presente legge."..
Si riporta il testo del comma 169 dell'articolo 1 della
legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
Legge di stabilita' 2013) , pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2012, n. 302, S.O.:
"169. Avverso gli atti di ricognizione delle
amministrazioni pubbliche operata annualmente dall'ISTAT ai
sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, e' ammesso ricorso alle Sezioni riunite della
Corte dei conti, in speciale composizione, ai sensi
dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione.".
 
Art. 12
Disposizioni urgenti per agevolare la diffusione di donazioni di
modico valore in favore della cultura e il coinvolgimento dei
privati.
1. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, (( da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, )) sono definite le modalita' di acquisizione delle donazioni di modico valore (fino all'importo di euro (( diecimila ))) destinate ai beni e alle attivita' culturali, secondo i seguenti criteri:
a) massima semplificazione ed esclusione di qualsiasi onere amministrativo a carico del privato;
b) garanzia della destinazione della liberalita' allo scopo indicato dal donante;
c) piena pubblicita' delle donazioni ricevute e del loro impiego, mediante una dettagliata rendicontazione, sottoposta agli organi di controllo;
d) previsione della possibilita' di effettuare le liberalita' mediante versamento bancario o postale ovvero secondo altre modalita' interamente tracciabili idonee a consentire lo svolgimento di controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria.
2. Entro il 31 ottobre 2013 il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo individua, in coerenza con l'articolo 9 della Costituzione, sulla base della legislazione vigente e alla luce delle indicazioni fornite dalla commissione di studio gia' costituita presso il Ministero, forme di coinvolgimento dei privati nella valorizzazione e gestione dei beni culturali, con riferimento a beni individuati con decreto del medesimo Ministro.
Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 9 della Costituzione
della Repubblica italiana, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 1947, n. 298, ediz. straord.:
"Art. 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della
cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico
della Nazione.".
 
Art. 13
Disposizioni urgenti per assicurare l'efficace e tempestivo
svolgimento delle valutazioni tecniche nel settore della cultura e
per la razionalizzazione degli organismi collegiali operanti presso
il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.
1. (( Allo scopo di assicurare il regolare, efficace e tempestivo svolgimento delle attivita' di valutazione tecnica previste dalla normativa vigente, le disposizioni dell'articolo 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano nei confronti degli organismi operanti nei settori della tutela e della valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e delle attivita' culturali, nonche' nei confronti dei nuclei di valutazione degli investimenti pubblici. Ai componenti degli organismi di cui al precedente periodo non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza o rimborso spese per la partecipazione ai lavori degli organismi stessi. I predetti organismi sono ricostituiti anche ove siano cessati per effetto delle disposizioni di cui al primo periodo. In occasione della ricostituzione o del primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli organismi assumono nuovamente la durata prevista dalle disposizioni che ne prevedono l'istituzione e ne regolano il funzionamento. Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ridetermina, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il numero dei componenti degli organismi di cui al presente comma, assicurandone una riduzione pari ad almeno il 10 per cento. ))
2. Gli organismi di cui al comma 1 operano senza oneri a carico della finanza pubblica, salvo il solo rimborso delle eventuali spese di missione, ove previsto nel rispetto delle limitazioni previste a legislazione vigente per tali categorie di spese e comunque nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente per le medesime spese. Ai componenti dei suddetti organismi collegiali non spetta alcun emolumento o indennita'.
(( 2-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze continua ad avvalersi della Commissione permanente tecnico-artistica di cui al regio decreto 20 gennaio 1905, n. 27, e successive modificazioni, e al regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 5 agosto 1999, n. 524, che ha il compito di esaminare i tipi delle nuove monete metalliche nazionali, con esclusione del lato comune delle monete euro ed i relativi conii e di pronunziarsi su ogni altro argomento affine o attinente alla monetazione. Per la partecipazione alla Commissione sono esclusi compensi e indennita' a qualsiasi titolo, incluso il rimborso spese. ))
Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 68, comma 2, del
citato decreto-legge n. 112 del 2008:
"2. Nei casi in cui, in attuazione del comma 2-bis
dell'articolo 29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006
venga riconosciuta l'utilita' degli organismi collegiali di
cui al comma 1, la proroga e' concessa per un periodo non
superiore a due anni. In sede di concessione della proroga
prevista dal citato comma 2-bis dovranno inoltre prevedersi
ulteriori obiettivi di contenimento dei trattamenti
economici da corrispondere ai componenti privilegiando i
compensi collegati alla presenza rispetto a quelli
forfetari od onnicomprensivi e stabilendo l'obbligo, a
scadenza dei contratti, di nominare componenti la cui sede
di servizio coincida con la localita' sede
dell'organismo.".
Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 20, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2012, n. 156,
S.O., onvertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto
2012, n. 189, S.O.:
"20. A decorrere dalla data di scadenza degli organismi
collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in
regime di proroga ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le
attivita' svolte dagli organismi stessi sono
definitivamente trasferite ai competenti uffici delle
amministrazioni nell'ambito delle quali operano. Restano
fermi, senza oneri per la finanza pubblica, gli osservatori
nazionali di cui all'articolo 11 della legge 7 dicembre
2000, n. 383, e all'articolo 12 della legge 11 agosto 1991,
n. 266, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza di cui all'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, la
Consulta nazionale per il servizio civile, istituita
dall'articolo 10, comma 2, della legge 8 luglio 1998, n.
230, l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e
della pornografia minorile, di cui all'articolo 17, comma
1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269 nonche' il
Comitato nazionale di parita' e la Rete nazionale delle
consigliere e dei consiglieri di parita' di cui,
rispettivamente, all'articolo 8 ed all'articolo 19 del
decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. A decorrere
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, ai componenti dei suddetti organismi
collegiali non spetta alcun emolumento o indennita'.".
Il regio decreto 20 gennaio 1905, n. 27 (Istituzione
presso il Ministero del tesoro di una commissione
permanente artistica in riguardo alla monetazione), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1905.
Il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica 5 agosto 1999, n. 524
(Regolamento recante norme per la fabbricazione e
l'emissione delle monete metalliche in lire e in euro), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 2000, n. 10.
 
Art. 14
Oli lubrificanti e accisa su alcool

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'aliquota dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e' fissata in euro 787,81 per mille chilogrammi.
2. Nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e le relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le aliquote di accisa relative ai prodotti di seguito elencati sono determinate nelle seguenti misure:
a) per l'anno 2014
Birra: euro 2,39 per ettolitro e per grado-Plato;
Prodotti alcolici intermedi: euro 69,78 per ettolitro;
Alcole etilico: euro 814,81 per ettolitro anidro;
b) a decorrere dall'anno 2015
Birra: euro 2,48 per ettolitro e per grado-Plato;
Prodotti alcolici intermedi: euro 72,28 per ettolitro;
Alcole etilico: euro 844,01 per ettolitro anidro.
3. Con determinazione direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro il 30 novembre 2013, e' incrementato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo fiscale sui prodotti da fumo in misura tale da assicurare maggiori entrate pari a euro 50.000.000 annui a partire dal medesimo anno.
Il Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 novembre 2013 e con aggiornamento quadrimestrale, i dati previsionali correlati al maggior gettito previsto ai sensi del primo periodo. In caso di scostamento, il Direttore della predetta Agenzia provvede ad adeguare la misura del prelievo fiscale, al fine di assicurare le predette maggiori entrate.
Riferimenti normativi

Il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29
novembre 1995, n. 279.
Per il testo dell'articolo 10, comma 5, del decreto
legge n. 282 del 2004, si veda la relativa nota all'art.
5-bis.
 
Art. 15
Norme finanziarie

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, e' incrementata di 1,8 milioni di euro per l'anno 2013, 11 milioni di euro per l'anno 2014, 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, 4,5 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017 e 4,5 milioni di euro a decorrere dal 2018.
2. Agli oneri di cui all'articolo 1, commi 8 e 12, pari a 200.000 euro per l'anno 2013, 909.500 euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, e 109.500 euro a decorrere dall'anno 2017, all'articolo 2, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2014, all'articolo 3 pari a 12,8 milioni di euro a decorrere dal 2014, (( all'articolo 5, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2013 e 19 milioni di euro per l'anno 2014, agli articoli 5-ter e 5-quater, pari a 600.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, all'articolo 7, pari a )) 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016, (( all'articolo 8, pari a 65 milioni di euro per il 2014 e 110 milioni di euro a decorrere dal 2015, )) all'articolo 10, pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, all'articolo 11, (( comma 7, pari a 3 milioni di euro )) a decorrere dal 2015, (( all'articolo 14 comma 1 pari a 3,41 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1,93 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 all'articolo 14, comma 2, pari a 5,1 milioni di euro per il 2015, a 11,5 milioni di euro per il 2016 e a 7,8 milioni di euro a decorrere dal 2017 )) e al comma 1 del presente articolo, pari a 1,8 milioni di euro per l'anno 2013, 11 milioni di euro per l'anno 2014, 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, 4,5 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017 e 4,5 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede:
a) quanto a euro 3.000.000 per l'anno 2013 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
(( a-bis) per le finalita' di cui agli articoli 5-ter e 5-quater, quanto a 600.000 euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «'Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a euro 600.000 per ciascuno degli anni 2014 e 2015, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), limitatamente alla parte corrente, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75; ))
b) quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2013 e euro 8.600.000, per ciascuno degli anni dal 2014 al 2018, con le maggiori entrate di cui all'articolo 11, comma 12;
c) quanto a euro 20.100.000, per l'anno 2014, e euro 61.600.000 a decorrere dall'anno 2015, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 14, comma 2;
d) quanto a euro 49.599.500 per l'anno 2014, a euro 47.609.500 per l'anno 2015, a euro 49.529.500 per l'anno 2016, a euro 49.029.500 per l'anno 2017 e 49.129.500 euro a decorrere dall'anno 2018 mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 14, comma 3;
e) quanto a euro 13.410.000 a decorrere dall'anno 2014, mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 14, comma 1;
(( e-bis) per le finalita' di cui all'articolo 5, commi 3 e 3-bis, quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2014, mediante ulteriore incremento delle aliquote di accisa di cui all'articolo 14, comma 2, che garantisca un maggior gettito netto pari almeno a 8 milioni di euro per l'anno 2014;
e-ter) per le finalita' di cui all'articolo 8, quanto a 20 milioni di euro a decorrere dal 2014, mediante ulteriore incremento delle aliquote di accisa di cui all'articolo 14, comma 2, che garantisca un maggior gettito netto pari almeno a 20 milioni di euro a decorrere dal 2014.
2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano, a decorrere dall'anno 2014, nel limite di spesa complessivo di 2 milioni di euro, ivi incluse le spese di manutenzione straordinaria degli immobili e le eventuali minori entrate per il bilancio dello Stato. ))

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi

Per il testo dell'articolo 1, comma 1, lettera b), del
decreto-legge n. 34 del 2011, si veda la relativa nota
all'art. 6.
 
Art. 16
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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