Gazzetta n. 237 del 9 ottobre 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
CIRCOLARE 30 settembre 2013, n. 32024
Agevolazioni in favore delle piccole e micro imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane delle regioni dell'Obiettivo Convergenza e nei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias - Circolare esplicativa delle modalita' di funzionamento degli interventi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 10 aprile 2013.


Alle imprese interessate
Ai Comuni delle Zone franche urbane
delle regioni dell'Obiettivo
Convergenza
Ai Comuni della Provincia di
Carbonia-Iglesias
Alle Regioni dell'Obiettivo
Convergenza
Alla Regione Sardegna
Alle Camere di commercio interessate
Alle Prefetture - Uffici territoriali
del Governo interessati
All'Agenzia delle entrate
1. Premessa
In attuazione dell'art. 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il decreto 10 aprile 2013 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'11 luglio 2013, n. 161 (nel seguito «Decreto»), prevede la concessione di agevolazioni, sotto forma di esenzioni fiscali e contributive, in favore di imprese di micro e piccola dimensione localizzate nelle Zone Franche Urbane (nel seguito «ZFU») dell'Obiettivo Convergenza, nonche', ai sensi del comma 4-bis dello stesso articolo, nel territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias, ai quali le misure agevolative sono applicate sperimentalmente nell'ambito dei programmi di sviluppo e degli interventi compresi nell'accordo di programma «Piano Sulcis».
La presente circolare fornisce chiarimenti in merito alla tipologia, alle condizioni, ai limiti, alla durata e alle modalita' di fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dal Decreto, al fine di portare a conoscenza di tutti i soggetti interessati, anteriormente all'adozione dei bandi per la presentazione delle domande, le modalita' di funzionamento dell'intervento.
Ai sensi del Decreto i predetti bandi, che potranno riguardare una o piu' ZFU, saranno adottati dal Ministero dello sviluppo economico (nel seguito «Ministero») dopo aver acquisito le indicazioni formulate dalle Amministrazioni regionali competenti in merito all'eventuale attivazione di ulteriori risorse regionali, nonche' all'individuazione, secondo i criteri stabiliti nel Decreto, di eventuali riserve finanziarie di scopo.
In proposito, per quanto riguarda le ZFU dell'Obiettivo Convergenza, si fa presente che, alla data della presente circolare, i termini per la formulazione delle proposte regionali non sono ancora spirati.
Le ZFU della Puglia, pur previste nel Piano di Azione Coesione (PAC) con cui sono stati riprogrammati i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 e al cui interno e' collocata la specifica misura sulle ZFU dell'Obiettivo Convergenza, non sono state incluse nell'elenco allegato al Decreto, in quanto la Regione Puglia aveva all'epoca rappresentato la volonta' di finanziare gli interventi nelle ZFU ricadenti nel territorio regionale con propri strumenti. Stante la successiva proposta della Regione di utilizzare per l'attuazione degli interventi lo strumento agevolativo nazionale, il Ministero procedera' alla modifica del Decreto, al fine di consentirne l'applicazione anche alle ZFU pugliesi, subordinatamente all'aggiornamento del PAC stesso e alla relativa informativa al CIPE.
Per pronto riferimento, e' riportato in allegato alla presente circolare l'elenco di tutte le ZFU dell'Obiettivo Convergenza previste nel PAC (III aggiornamento, dicembre 2012), quindi anche di quelle ricadenti nel territorio della regione Puglia, con l'avvertenza che la singola ZFU non coincide con l'intero territorio comunale, ma include solo porzioni di esso. Il Ministero provvedera' tempestivamente, in relazione ai tempi a disposizione delle imprese per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni, a comunicare l'esatta perimetrazione delle singole ZFU sulla base dei criteri e degli indicatori stabiliti dal CIPE con la delibera n. 5/2008.
Per l'attuazione dell'intervento nel territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias e' stato adottato, in data 2 settembre 2013, dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il decreto, ora in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 37 del decreto-legge n. 179 del 2012, sono individuate, a valere sulle somme destinate all'attuazione del «Piano Sulcis» dalla delibera CIPE n. 93/2012 del 3 agosto 2012, come integrate dal medesimo decreto-legge n. 179 del 2012, le risorse per l'applicazione sperimentale in detto territorio delle misure in favore delle ZFU.
Le risorse individuate ammontano a circa 124 milioni di euro. Il loro effettivo utilizzo e' subordinato al versamento, gia' avviato alla data della presente circolare, delle somme di cui all'art. 34, comma 2, del decreto legge n. 179 del 2012 da parte della Cassa conguaglio per il settore elettrico.
La Regione Sardegna, con nota n. 22550 del 4 settembre 2013, ha informato il Ministero, ai sensi dell'art. 8, comma 6, del Decreto, che, a seguito dell'interlocuzione con il territorio interessato e in accordo con esso, non intende procedere all'individuazione di riserve finanziarie di scopo nell'ambito della dotazione finanziaria dell'intervento.
Il Ministero provvedera' a breve, non appena il predetto decreto interministeriale 2 settembre 2013 sara' stato registrato, ad adottare il bando relativo ai comuni della provincia di Carbonia-Iglesias, con il quale saranno resi disponibili il modello di istanza per la richiesta delle agevolazioni e fornite indicazioni puntuali sulle modalita' e sui termini di presentazione delle domande da parte delle imprese interessate. Si rappresenta, fin d'ora, che la presentazione delle domande sara' comunque consentita per un periodo congruo, calcolato dalla data di apertura del bando stesso. 2. Intensita' e decorrenza delle agevolazioni
Le agevolazioni di cui al Decreto sono concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto all'art. 2, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1998/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»).
Pertanto, ciascun soggetto puo' beneficiare delle agevolazioni previste dal Decreto fino al limite massimo di 200.000,00 euro, ovvero di 100.000,00 euro nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada, tenuto conto di eventuali ulteriori agevolazioni gia' ottenute dall'impresa a titolo di de minimis nell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell'istanza e nei due esercizi finanziari precedenti.
Nel modulo di istanza che sara' definito dal Ministero con i bandi di cui al paragrafo 1, l'impresa richiedente dovra', pertanto, indicare gli importi delle eventuali agevolazioni gia' ottenute, alla data di presentazione dell'istanza, a titolo di de minimis nel predetto periodo temporale di riferimento.
A tali fini, l'esercizio finanziario dovra' coincidere con quello di riferimento dell'impresa, cosi' come indicato dalla stessa impresa nel modulo di istanza, nell'ambito dell'apposita sezione relativa ai «dati identificativi dell'impresa richiedente». L'esercizio finanziario corrisponde, dunque, al periodo contabile di riferimento dell'impresa, che, per talune attivita', puo' non coincidere con l'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre).
Le agevolazioni decorrono dal periodo di imposta di accoglimento dell'istanza di agevolazione. La data di accoglimento dell'istanza coincide con quella di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del provvedimento del Ministero recante l'approvazione dell'elenco delle imprese ammesse alle agevolazioni. 3. Soggetti interessati alla presentazione dell'istanza
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di micro e piccola dimensione, gia' costituite e regolarmente iscritte nel Registro delle imprese alla data di presentazione dell'istanza.
Le stesse devono altresi' trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.
Ai sensi di quanto previsto dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e tenuto anche conto dei rapporti di associazione o di collegamento intercorrenti tra l'impresa che presenta l'istanza di agevolazione e altre imprese o persone fisiche, si considerano:
a) «microimprese» le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato, oppure un totale di bilancio annuo, inferiore ai 2 milioni di euro;
b) «piccole imprese» le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo, oppure un totale di bilancio annuo, non superiore a 10 milioni di euro.
Per una piu' puntuale trattazione dei criteri e delle modalita' di determinazione della dimensione aziendale ai fini dell'accesso alle agevolazioni, si rimanda a quanto stabilito dalla predetta Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 e dal decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238.
Possono accedere alle agevolazioni anche gli studi professionali e, piu' in generale, i professionisti purche' svolgano la propria attivita' in forma di impresa e siano iscritti, alla data di presentazione dell'istanza di agevolazione, al Registro delle imprese.
Le imprese ammissibili alle agevolazioni devono svolgere la propria attivita' all'interno del territorio della ZFU (con il termine «ZFU» e' fatto riferimento anche al diverso ambito territoriale costituito dai comuni della provincia di Carbonia-Iglesias), disponendo, alla data di presentazione dell'istanza, di un ufficio o locale destinato all'attivita', anche amministrativa, ubicato all'interno del predetto territorio, regolarmente segnalato alla competente Camera di commercio e risultante dal relativo certificato camerale.
Per ufficio o locale si intende la sede legale, amministrativa, produttiva o qualsiasi altra sede secondaria o unita' locale dell'impresa, cosi' come risultante dal certificato camerale.
Per le imprese che svolgono attivita' non sedentaria e', inoltre, richiesto che:
a) presso il predetto ufficio o locale sia impiegato almeno un lavoratore dipendente a tempo pieno o parziale che vi svolga la totalita' delle ore lavorative; ovvero
b) almeno il 25% del volume di affari dell'impresa sia realizzato da operazioni effettuate all'interno del territorio della ZFU.
Ai fini del Decreto, sono considerate non sedentarie le attivita' esercitate prevalentemente al di fuori di un ufficio o locale aziendale e svolte principalmente, se non esclusivamente, direttamente presso la clientela dell'impresa o in spazi pubblici. In tal senso, a fini esemplificativi e non esaustivi, sono considerate attivita' di tipo:
non sedentario, i venditori ambulanti, le imprese di costruzione, gli idraulici e i parrucchieri che svolgono la propria attivita' prevalentemente presso l'abitazione dei clienti;
sedentario, le attivita' manifatturiere svolte all'interno di uno stabilimento produttivo, gli esercizi commerciali, i ristoranti, i saloni di parrucchiere.
Non sono ammesse alle agevolazioni di cui al Decreto le «imprese in difficolta'» ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta'. A tal fine, si considera impresa in difficolta' l'impresa che:
a) se si tratta di una societa' a responsabilita' illimitata, abbia perduto piu' della meta' del capitale sottoscritto e la perdita di piu' di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, ovvero
b) se si tratta di una societa' in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilita' illimitata per i debiti della societa', abbia perduto piu' della meta' del capitale, come indicato nei conti della societa', e la perdita di piu' di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, ovvero
c) indipendentemente dal tipo di societa', le imprese per cui ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.
Una micro o piccola impresa costituitasi da meno di tre anni non e' considerata un'impresa in difficolta' per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste alla suddetta lettera c). 4. Importi richiesti
L'importo complessivo delle agevolazioni richieste non puo' essere superiore al massimale previsto all'art. 4, comma 2, del Decreto, pari a:
a) 200.000,00 euro, ovvero,
b) 100.000,00 euro, nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada.
Inoltre, per le imprese che abbiano beneficiato, nell'esercizio finanziario in corso alla data di inoltro dell'istanza e nei due precedenti, di altre agevolazioni a titolo di «de minimis», l'importo massimo delle agevolazioni richiedibili ai sensi del Decreto non potra' essere superiore alla differenza tra il limite previsto dalla normativa «de minimis» (200.000,00 euro, ovvero 100.000,00 euro, in funzione del settore di attivita' dell'impresa) e il totale delle agevolazioni «de minimis» gia' ottenute dall'impresa, cosi' come riportate nel modulo di istanza. 5. Agevolazioni concedibili
Le imprese possono beneficiare delle tipologie di agevolazioni previste alle lettere a), b) e d) del comma 341 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, consistenti in:
a) esenzione dalle imposte sui redditi,
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attivita' produttive,
c) esenzione dall'imposta municipale propria,
d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente. a) Esenzione dalle imposte sui redditi
Il reddito derivante dallo svolgimento dell'attivita' svolta dall'impresa all'interno del territorio della ZFU, fino a concorrenza dell'importo di 100.000,00 euro per ciascun periodo di imposta e fatto salvo quanto di seguito previsto in termini di maggiorazioni, e' esente dalle imposte sui redditi, a decorrere dal periodo di imposta di accoglimento della istanza di agevolazione, nei limiti delle seguenti percentuali:
100%, per i primi cinque periodi di imposta;
60%, per i periodi di imposta dal sesto al decimo;
40%, per i periodi di imposta undicesimo e dodicesimo;
20%, per i periodi di imposta tredicesimo e quattordicesimo.
Ai fini della determinazione del reddito per cui e' possibile beneficiare dell'esenzione, non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze realizzate ai sensi degli articoli 54, 86 e 101 del Testo unico delle imposte sui redditi (nel seguito «TUIR»), ne' le sopravvenienze attive e passive di cui agli articoli 88 e 101 del medesimo TUIR.
I componenti positivi e negativi riferiti a esercizi precedenti a quello di accoglimento della istanza, la cui tassazione o deduzione e' stata rinviata in conformita' alle disposizioni del TUIR, concorrono, in via ordinaria, alla determinazione del reddito.
Per l'esenzione dalle imposte sui redditi non si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 1 dell'art. 83 del TUIR.
Il limite di 100.000,00 euro e' maggiorato, per ciascuno dei periodi di imposta, di un importo pari a 5.000,00 euro, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo dipendente, residente nel territorio della ZFU e che nello stesso territorio svolga l'attivita' di lavoro dipendente, assunto a tempo indeterminato dall'impresa beneficiaria. A tale fine, rilevano le nuove assunzioni che costituiscono un incremento del numero di dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale, rispetto al numero di lavoratori, assunti con la medesima tipologia di contratto, in essere alla data di chiusura del periodo di imposta precedente a quello di decorrenza dell'esenzione. L'incremento e' considerato al netto delle diminuzioni verificatesi in societa' controllate o collegate all'impresa richiedente ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto.
Nel caso in cui l'impresa richiedente svolga la propria attivita' anche al di fuori del territorio della ZFU, ai fini della determinazione del reddito prodotto all'interno del predetto territorio sussiste l'obbligo in capo all'impresa di tenere un'apposita contabilita' separata. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio dell'attivita' svolta all'interno del predetto territorio e al di fuori di esso concorrono alla formazione del reddito prodotto nel territorio della ZFU per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi o compensi e altri proventi che concorrono a formare il reddito prodotto dall'impresa nel territorio di interesse e l'ammontare di tutti gli altri ricavi o compensi e altri proventi. Per il periodo d'imposta in corso alla data di emanazione del Decreto non si applica tale disposizione.
Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'art. 12, comma 2, del TUIR, rileva altresi' il reddito determinato per l'esenzione dalle imposte.
Ai fini dell'applicazione degli articoli 12, commi 1, 13, 15 e 16 del TUIR, il reddito determinato per l'esenzione dalle imposte e' computato in aumento del reddito complessivo. Resta fermo il computo del predetto reddito ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.
Il reddito determinato per l'esenzione dalle imposte concorre alla formazione della base imponibile dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'addizionale comunale di cui all'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. b) Esenzione dall'imposta regionale sulle attivita' produttive
Per ciascuno dei primi cinque periodi di imposta decorrenti da quello di accoglimento dell'istanza di agevolazione, dall'imposta regionale sulle attivita' produttive e' esentato il valore della produzione netta nel limite di euro 300.000,00.
Per la determinazione del valore della produzione netta, non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze realizzate.
I componenti positivi e negativi riferiti a esercizi precedenti a quello di accoglimento dell'istanza, la cui tassazione o deduzione e' stata rinviata in applicazione dell'art. 5-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonche' della disciplina vigente in data anteriore a quella di introduzione delle modifiche recate dal comma 50 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concorrono alla determinazione del valore della produzione netta.
Nel caso in cui l'impresa svolga la propria attivita' anche al di fuori nel territorio della ZFU, ai fini della determinazione della quota di valore della produzione netta per cui e' possibile beneficiare dell'esenzione dall'imposta regionale sulle attivita' produttive si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. c) Esenzione dall'imposta municipale propria
Per gli immobili situati nel territorio della ZFU, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al paragrafo 3 per l'esercizio dell'attivita' d'impresa, e' riconosciuta l'esenzione dall'imposta municipale propria per i primi quattro anni a decorrere dal periodo di imposta di accoglimento dell'istanza. d) Esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro
dipendente
Relativamente ai soli contratti a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, e a condizione che almeno il 30 percento degli occupati risieda nel Sistema Locale del Lavoro in cui ricade la ZFU, ovvero nel territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias, e' riconosciuto, nei limiti del massimale di retribuzione fissato dall'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 1° dicembre 2009, l'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente nelle seguenti percentuali:
100%, per i primi cinque anni;
60%, per gli anni dal sesto al decimo;
40%, per gli anni undicesimo e dodicesimo;
20%, per gli anni tredicesimo e quattordicesimo. 6. Concessione delle agevolazioni
L'importo dell'agevolazione per ciascun soggetto beneficiario e' calcolato sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate e l'ammontare del risparmio d'imposta e contributivo complessivamente richiesto dalle imprese istanti.
In considerazione della modalita' («proporzionale») con la quale e' effettuato il riparto delle risorse disponibili tra le imprese istanti, ne consegue che l'importo dell'agevolazione richiesta dalla singola impresa nel modulo di istanza potra' subire una riduzione nel caso in cui l'ammontare delle agevolazioni complessivamente richieste dalle imprese istanti risulti essere superiore all'ammontare delle risorse stanziate.
Gli importi delle agevolazioni spettanti sono determinati con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, pubblicato anche nel sito istituzionale (www.mise.gov.it). 7. Informazioni antimafia
Laddove previsto dalla vigente normativa, il Ministero provvede ad inoltrare alla competente Prefettura-UTG la richiesta di informazioni circa l'eventuale sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa. In tali casi, l'efficacia del provvedimento di concessione delle agevolazioni resta subordinata all'acquisizione dell'informativa antimafia recante l'attestazione dell'insussistenza di condizioni interdittive. 8. Modalita' di fruizione delle agevolazioni
Le agevolazioni sono fruite mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con il modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalita' e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.
Le agevolazioni sono fruite dalle imprese beneficiarie fino al raggiungimento dell'importo dell'agevolazione concessa, cosi' come determinato dal Ministero (vedi paragrafo 6). 9. Informazioni e contatti
Ulteriori informazioni o chiarimenti in merito alle modalita' di accesso alle agevolazioni possono essere richieste ai contatti riportati nell'apposita sezione del sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it) dedicata alle agevolazioni per le ZFU.
Roma, 30 settembre 2013


Il direttore generale per l'incentivazione
delle attivita' imprenditoriali
Sappino
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico


 
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