Gazzetta n. 239 del 11 ottobre 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 23 settembre 2013
Riparto del contributo alla finanza pubblica previsto dall'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 tra le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano. Determinazione dell'accantonamento.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario»;
Visto, in particolare, l'art. 16, comma 3, come modificato dall'art. 1, commi 118 e 469, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che prevede che, con le procedure previste dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano un concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di 1.200 milioni di euro per l'anno 2013;
Considerato che, fino all'emanazione delle nonne di attuazione di cui al predetto art. 27, il citato art. 16, comma 3, prevede che l'importo del concorso complessivo alla finanza pubblica delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano e' annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, sulla base di apposito accordo sancito tra le medesime autonomie speciali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 gennaio di ciascun anno. In caso di mancato accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'accantonamento e' effettuato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 15 febbraio di ciascun anno, in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al citato art. 27, gli obiettivi del patto di stabilita' interno delle predette autonomi speciali sono rideterminati tenendo conto degli importi incrementati di 500 milioni di euro annui derivanti dalle predette procedure;
Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei ministri - Conferenza Unificata n. CSR 1569 P-4.23.2.6 del 15 marzo 2013, con cui si e' data comunicazione che il coordinamento delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano non ha raggiunto l'accordo di cui al citato art. 16, comma 3, per cui si dovra' procedere all'accantonamento in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE;
Considerata la necessita', pertanto, di predisporre un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze con cui effettuare l'accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali per l'anno 2013 e la rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilita' interno delle autonomie speciali per il medesimo anno.

Decreta:

Art. 1
Determinazione dell'accantonamento a valere sulle quote di
compartecipazione ai tributi erariali di ciascuna regione a statuto
speciale per l'anno 2013
1. Per l'anno 2013, l'accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali di ciascuna Regione a statuto speciale e Provincia autonoma e' effettuata sulla base degli importi di cui alla tabella 1, facente parte integrante del presente decreto. Tali importi sono determinati in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE.
2. Per l'anno 2013, gli obiettivi del patto di stabilita' interno di ciascuna Regione a statuto speciale e Provincia autonoma sono rideterminati tenendo conto degli importi di cui al comma 1.
3. Quanto previsto dai commi 1 e 2 opera fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui all'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 settembre 2013

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Saccomanni
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico


 
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