Gazzetta n. 239 del 11 ottobre 2013 (vai al sommario) |
SENATO DELLA REPUBBLICA |
DELIBERAZIONE 3 ottobre 2013 |
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali. |
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Art. 1 Istituzione della Commissione
1. Ai sensi dell'art. 82 della Costituzione e' istituita presso il Senato della Repubblica una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali, di seguito denominata «Commissione», con il compito di svolgere indagini sui numerosi e reiterati episodi di intimidazione, anche non riconducibili alla mafia o ad altre organizzazioni criminali, che hanno per destinatari gli amministratori locali. 2. Ai fini della presente deliberazione, per intimidazioni si intendono gli atti di qualunque matrice, quali minacce, danneggiamenti o aggressioni, compiuti contro le persone o contro beni pubblici o privati, posti in essere con l'obiettivo di condizionare l'attivita' degli amministratori locali ovvero di pregiudicare il libero e democratico esercizio della funzione rappresentativa e di governo locale da essi svolta. 3. La Commissione dura in carica sei mesi ed entro tale termine presenta la relazione conclusiva di cui all'art. 3, comma 10.
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| Art. 2 Compiti della Commissione
1. La Commissione ha il compito di: a) svolgere indagini sulle reali dimensioni, condizioni, qualita' e cause delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali; b) valutare la natura e le caratteristiche dei motivi che hanno provocato un incremento delle intimidazioni; c) verificare la congruita' della normativa vigente in materia e della sua applicazione; d) accertare il livello di attenzione e la capacita' di intervento delle autorita' e delle pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, competenti a svolgere attivita' di prevenzione delle intimidazioni; e) proporre soluzioni di carattere legislativo e amministrativo al fine di realizzare la piu' adeguata prevenzione e il piu' efficace contrasto delle intimidazioni per garantire il migliore e libero esercizio delle funzioni attribuite agli enti e agli amministratori locali. 2. Nello svolgimento dei propri compiti la Commissione tiene conto di quelli gia' attribuiti alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.
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| Art. 3 Poteri della Commissione
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e con le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria. La Commissione non puo' adottare provvedimenti attinenti alla liberta' e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonche' alla liberta' personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'art. 133 del codice di procedura penale. Ferme restando le competenze dell'autorita' giudiziaria, per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale. 2. La Commissione puo' richiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti all'inchiesta. 3. La Commissione puo' richiedere copie di atti e di documenti riguardanti procedimenti e inchieste in corso presso l'autorita' giudiziaria o altri organi inquirenti, nonche' copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. 4. Sulle richieste di cui al comma 3 l'autorita' giudiziaria provvede ai sensi dell'art. 117 del codice di procedura penale. 5. La Commissione mantiene il segreto funzionale fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto nei termini indicati dagli organi e uffici che li hanno trasmessi. 6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le testimonianze e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse. 7. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. 8. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. 9. La Commissione puo' organizzare i propri lavori tramite uno o piu' gruppi di lavoro, disciplinati dal regolamento di cui all'art. 6, comma 1. 10. La Commissione termina i propri lavori con la presentazione di una relazione conclusiva nella quale illustra l'attivita' svolta, le conclusioni di sintesi e le proposte, in conformita' a quanto stabilito dagli articoli 1 e 2. 11. Possono essere presentate e discusse in Commissione relazioni di minoranza.
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| Art. 4 Composizione della Commissione
1. La Commissione e' composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare. 2. Il Presidente del Senato, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza. 3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, e' eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nell'elezione del presidente, se nessun componente riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parita' di voti e' proclamato eletto o entra in ballottaggio il piu' anziano di eta'. Per l'elezione dei vicepresidenti e dei segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parita', il piu' anziano di eta'.
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| Art. 5 Obbligo del segreto
1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'art. 3.
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| Art. 6 Organizzazione interna
1. L'attivita' e il funzionamento della Commissione e dei gruppi di lavoro di cui all'art. 3, comma 9, sono disciplinati da un regolamento approvato dalla Commissione stessa prima dell'avvio dell'attivita' di inchiesta. 2. Tutte le sedute sono pubbliche. Tuttavia la Commissione puo' deliberare di riunirsi in seduta segreta. 3. La Commissione puo' avvalersi dell'opera di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie. 4. Per l'espletamento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali, strumenti operativi e risorse messi a disposizione dal Presidente del Senato. 5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro e sono poste a carico del bilancio interno del Senato. Il Presidente del Senato puo' autorizzare un incremento delle spese, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta'. Roma, 3 ottobre 2013
Il Presidente: Grasso
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