Gazzetta n. 241 del 14 ottobre 2013 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
DELIBERA 30 settembre 2013
Valutazione di idoneita' dell'articolo 11, del CCNL del 23 marzo 2012, per il personale dipendente da Enav S.p.A., contenente la disciplina delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, siglato tra Enav S.p.A. e Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Ugl Trasporti, Usae Av, Assivolo Quadri, Anpcat, Cila Av, Licta e Cobas. (Pos. 1446/13). (Delibera n. 13/295).


LA COMMISSIONE

su proposta del Commissario delegato per il settore, Avv. Prof. Nunzio Pinelli; Premesso:
che, in data 25 giugno 2013, la Commissione, avendo appreso dell'avvenuta sottoscrizione, in data 23 marzo 2013, del CCNL per il personale dipendente da Enav S.p.A., chiedeva al predetto Ente di trasmettere copia del predetto Contratto, al fine della valutazione di idoneita', ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;
che, in data 26 giugno 2013, Enav S.p.A. trasmetteva alla Commissione il testo dell'art. 11 del predetto CCNL;
che detto articolo veniva inviato, in data 2 luglio 2013, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, alle Organizzazioni dei consumatori e degli utenti, dando termine di 15 giorni dalla data di ricezione, per il prescritto parere;
che, nei termini prescritti, perveniva parere favorevole solo da parte di Adiconsum; Considerato:
che la disciplina vigente delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, per il personale Enav, da esperire obbligatoriamente prima della proclamazione dello sciopero, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, e' stata definita dalle parti nell'accordo del 18 dicembre 2008, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 09/374, del 25 giugno 2009;
che il testo dell'art. 11 del CCNL Enav 2012-2014 riproduce in parte le disposizioni contenute nell'accordo del 2009, valutato idoneo dalla Commissione, con le seguenti modifiche:
1) viene stabilito che l'incontro a livello aziendale avverra' entro 5 giorni dal primo giorno lavorativo successivo a quello della formale comunicazione di apertura della vertenza;
2) viene prevista l'obbligatoria redazione di un verbale al termine di ogni incontro;
3) vengono previsti termini finali (di 15 giorni) per ritenere conclusa, con esito negativo, la procedura di raffreddamento e conciliazione;
4) viene previsto che, sia con riferimento al primo, che al secondo livello, le due fasi non possono esaurirsi prima dello scadere del decimo giorno successivo alla data della prima riunione;
5) viene previsto un termine (di 45 giorni) decorso il quale, in caso di inattivita' delle Organizzazioni sindacali, la vertenza si intende esaurita;
che le suddette modifiche sono volte a dare certezza al procedimento ed individuano ulteriori strumenti conformi allo spirito della legge ed alle disposizioni contenute nella Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo (delibera n. 01/92, del 19 luglio 2001); Rilevato:
che l'art. 13, comma 1 e 2, del predetto CCNL richiama l'obbligatorieta' dell'esperimento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione prima della proclamazione di uno sciopero, come gia' previsto dall'art. 2, comma 2, della predetta legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;
che, conseguentemente, le predette disposizioni pattizie nulla innovano rispetto a quanto gia' previsto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, in ordine all'obbligatorieta' di far precedere la proclamazione di uno sciopero, dall'esito negativo delle previste procedure di raffreddamento e di conciliazione;
che il comma 3 dell'art. 13 non puo' costituire oggetto di valutazione di idoneita' da parte della Commissione, atteso che rinvia ad un apposito protocollo la determinazione di ulteriori e avanzate forme rappresentative e conoscitive, collegate alle fasi antecedenti e successive alla proclamazione di uno sciopero, nonche' l'individuazione di forme di azione diverse dallo sciopero; Valuta idonea:
ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. a), della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, la disciplina delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, di cui all'art. 11 del CCNL, del 23 aprile 2013, riguardante il personale dipendente di Enav S.p.A.;

Delibera

che, per tutto quello non espressamente previsto dal citato art. 11, rimane valido quanto stabilito nella Regolamentazione provvisoria del settore del trasporto aereo (Deliberazione n. 01/92, del 19 luglio 2001, pubblicata in G.U. del 10 agosto 2001, n. 185);
Dispone la trasmissione della presente delibera ad ENAV S.p.A. e alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali e Associazioni Professionali Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Ugl Trasporti, Usae Av, Assivolo Quadri, Anpcat, Cila Av, Licta e Cobas, al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, nonche' ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 13 lett. n), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;
Dispone, inoltre, la pubblicazione della presente delibera e dell'art. 11 del CCNL del personale Enav, del 23 aprile 2013, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito Internet della Commissione.
La presente delibera annulla e sostituisce la delibera n. 09/374, del 25 giugno 2009.
Roma, 30 settembre 2013

Il Presidente: Alesse
 
Allegato

CAPO II

PROCEDURE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI CONFLITTI

Art. 11.
Procedure di raffreddamento e conciliazione delle controversie
collettive

1. Fermo restando quanto disciplinato dalla Commissione di Garanzia con la regolamentazione provvisoria, di cui alla delibera n. 01/92 formulata nella seduta del 19 luglio 2001, che qui s'intende riportata fatta eccezione per quanto previsto agli artt. 30 e 31 e fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della Legge 12 giugno 1990, n. 148, cosi come modificata dalla Legge 11 aprile 2000, n. 83, le sotto elencate procedure si applicano in occasione di apertura di controversie e/o dichiarazione di stati di agitazione sia di carattere locale che nazionale.
2. Le organizzazioni sindacali, firmatarie del presente contratto nazionale di lavoro o riconosciute dalla Societa', le rappresentanze sindacali aziendali o le rappresentanze sindacali unitarie, ove costituite, che in presenza di una controversia hanno comunicato alla Societa' la formale apertura di vertenza e/o lo stato di agitazione, dovranno osservare le seguenti procedure di raffreddamento e conciliazione delle vertenze.
- II primo livello di raffreddamento e di conciliazione di una controversia collettiva, in caso di vertenza di carattere locale, avverra' con un incontro a livello aziendale che sara' effettuato con le rappresentanze sindacali aziendali o le rappresentanze sindacali unitarie, ove costituite, presso la sede di riferimento, mentre, in caso di vertenza di carattere nazionale rincontro avverra' presso la sede centrale della Societa' con le organizzazioni sindacali nazionali interessate.
L'incontro dovra' avvenire entro cinque giorni a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo, a quello della formale comunicazione di apertura della vertenza avanzata dalle rappresentanze sindacali aziendali o dalle rappresentanze sindacali unitarie, ove costituite, e/o dalle organizzazioni sindacali nazionali.
La relativa procedura non potra' esaurirsi prima dello scadere del decimo giorno successivo alla prima riunione, salvo esito positivo della stessa.
La suddetta procedura di raffreddamento di primo livello si riterra' comunque espletata con esito negativo qualora le Parti, entro quindici giorni a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo a quello della formale comunicazione di apertura della vertenza, non abbiano trovato una positiva composizione della stessa.
- Il secondo livello di raffreddamento e di conciliazione di una controversia collettiva avverra', successivamente al mancato accordo nel primo livello, con un incontro che sara' effettuato, unicamente in merito alle motivazioni poste a base della vertenza iniziale.
In caso di vertenza locale l'incontro sara' effettuato presso la sede di riferimento.
Previo accordo fra la Societa' e le organizzazioni sindacali nazionali interessate alla vertenza l'incontro di secondo livello relativo alla vertenza locale si potra' tenere presso la sede centrale della Societa'.
In caso di vertenza di carattere nazionale l'incontro sara' effettuato presso la sede della Societa' o in alternativa presso la sede dell'associazione datoriale con la partecipazione delle organizzazioni sindacali nazionali interessate alla vertenza.
L'incontro di secondo livello dovra' avvenire, successivamente al mancato accordo di primo livello, entro cinque giorni a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo a quello della richiesta avanzata dalle rappresentanze sindacali aziendali o dalle rappresentanze sindacali unitarie ove costituite e/o dalle organizzazioni sindacali nazionali.
La relativa procedura non potra' esaurirsi prima dello scadere del decimo giorno successivo alla prima riunione, salvo esito positivo della stessa.
La suddetta procedura di raffreddamento di secondo livello si riterra' comunque espletata con esito negativo qualora le Parti, entro quindici giorni a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo a quello della formale comunicazione di richiesta d'incontro di secondo livello della vertenza, non abbiano trovato una positiva composizione della stessa.
In alternativa a quanto sopra previsto e fermo restando i termini di cui al punto precedente le Parti concordemente possono decidere di esperire il tentativo di raffreddamento e di conciliazione di secondo livello nelle sedi amministrative previste dall'art. 2, comma 2 della Legge 12 giugno 1990, n. 146, cosi' come modificata dalla Legge 11 aprile 2000, n 83.
A conclusione dell'incontro di secondo livello viene redatto il relativo verbale inerente l'esito della riunione.
 
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