Gazzetta n. 241 del 14 ottobre 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 5 settembre 2013 |
Interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario in recepimento della direttiva 2013/9/UE, che modifica l'allegato III della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario; Vista la direttiva 2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie; Vista la direttiva 2009/131/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 ottobre 2009, che modifica l'allegato VII della direttiva 2008/57/CE; Vista la direttiva 2011/18/UE della Commissione, del 1° marzo 2011, che modifica gli allegati II, V e VI della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, di recepimento delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE; Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, di recepimento delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE, che istituiscono un quadro normativo comune per la sicurezza delle ferrovie; Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, di recepimento delle direttive 2008/57/CE e 2009/131/CE, relative all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario e, in particolare, l'art. 1, comma 6; Visto il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 43, che ha modificato il decreto legislativo n. 162 del 2007, di recepimento della direttiva 2008/110/CE, che modifica la direttiva 2004/49/CE sulla sicurezza delle ferrovie comunitarie; Visto l'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689; Vista la direttiva 2013/9/UE, che modifica l'allegato III della direttiva 2008/57/CE; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, in particolare l'art. 35, comma 3; Considerata la necessita' di modificare l'allegato III del decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191;
Decreta:
Art. 1
1. All'allegato III, del decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla Sezione l, sono aggiunti i seguenti paragrafi: «1.6 Accessibilita' 1.6.1. I sottosistemi «infrastrutture» e «materiale rotabile» devono essere accessibili alle persone con disabilita' e alle persone a mobilita' ridotta, in modo da garantire l'accesso su base di uguaglianza con gli altri mediante la prevenzione o la rimozione delle barriere e attraverso altre misure adeguate. Cio' comprende la progettazione, la costruzione, il rinnovo, la ristrutturazione, la manutenzione e l'esercizio delle pertinenti parti dei sottosistemi cui il pubblico ha accesso. 1.6.2. I sottosistemi «esercizio» e «applicazioni telematiche per i passeggeri» devono offrire la funzionalita' necessaria per facilitare l'accesso alle persone con disabilita' e alle persone a mobilita' ridotta, in modo da assicurare l'accesso su base di uguaglianza con gli altri mediante la prevenzione o la rimozione degli ostacoli e attraverso altre misure adeguate.». b) alla Sezione 2: 1) al punto 2.1 e' aggiunto il seguente paragrafo: «2.1.2 Accessibilita' 2.1.2.1 I sottosistemi «infrastrutture» cui il pubblico ha accesso devono essere accessibili alle persone con disabilita' e alle persone a mobilita' ridotta conformemente al punto 1.6.». 2) al punto 2.4 e' aggiunto il seguente paragrafo: «2.4.5. Accessibilita' 2.4.5.1 I sottosistemi «materiale rotabile» cui il pubblico ha accesso devono essere accessibili alle persone con disabilita' e alle persone a mobilita' ridotta conformemente al punto 1.6.». 3) al punto 2.6 e' aggiunto il seguente paragrafo: «2.6.4 Accessibilita' 2.6.4.1. Occorre adottare le misure adeguate per garantire che le norme operative offrano la funzionalita' necessaria a garantire l'accessibilita' per le persone con disabilita' e per le persone a mobilita' ridotta.». 4) al punto 2.7 e' aggiunto il seguente paragrafo: «2.7.5. Accessibilita' 2.7.5.1. Occorre adottare le misure adeguate per garantire che le applicazioni telematiche per i passeggeri offrano la funzionalita' necessaria a garantire l'accessibilita' per le persone con disabilita' e per le persone a mobilita' ridotta.». Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa trasmissione agli organi di controllo per la registrazione. Roma, 5 settembre 2013
Il Ministro: Lupi
Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2013 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 9, foglio n. 238
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