Gazzetta n. 243 del 16 ottobre 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 30 settembre 2013 |
Modifica delle autorizzazioni all'immissione in commercio e all'impiego di prodotti fitosanitari, contenenti le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam e imidacloprid, in attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013 della Commissione del 24 maggio 2013. |
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IL DIRETTORE GENERALE per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei sottosegretari di Stato»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute; Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; Visto il Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»; Visti i Regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, n. 541/2011, n. 544/2011, n. 545/2011, n. 546/2011, n. 547/2011, di attuazione del Regolamento (CE) n. 1107/2009; Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; Considerato che le sostanze attive thiamethoxam e imidacloprid sono iscritte nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 ed ora sono confluite nell'allegato del Reg. (CE) n. 540/2011 in quanto considerate approvate ai sensi del Reg. (CE) n. 1107/2009; Visto il Regolamento (CE) 178/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare, ed in particolare l'art. 7, che stabilisce il principio di precauzione; Visto il decreto dirigenziale 17 settembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 221 del 20 settembre 2008, relativo alla «Sospensione cautelativa dell'autorizzazione di impiego per la concia di sementi dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid e fipronil, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290»; Vista la direttiva 2010/21/UE della Commissione del 12 marzo 2010 che ha modificato l'allegato I della direttiva 91/414/CEE per quanto riguarda le disposizioni specifiche relative alle sostanze attive thiametoxam e imidacloprid, comprese le adeguate misure di attenuazione dei rischi per gli organismi non bersaglio, con particolare riferimento alle api da miele; Visto il decreto dirigenziale 25 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 30 gennaio 2013, relativo alla «Proroga della sospensione cautelativa dell'autorizzazione di impiego per la concia di sementi dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive thiamethoxam, imidacloprid e fipronil, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, fino al 30 giugno 2013»; Considerato che l'EFSA ha concluso il 16 gennaio 2013 le valutazioni che identificavano un rischio di esposizione delle api alle tre sostanze attive neonicotinoidi thiamethoxam, imidacloprid clothianidin e la Commissione europea, sulla base delle suddette valutazioni tecnico-scientifiche, ha emanato, in data 24 maggio 2013, il Regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013; Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013 della Commissione, in vigore dal 25 maggio 2013, il quale modifica le condizioni di approvazione delle sopra citate sostanze attive e vieta l'uso e la vendita di sementi conciate con prodotti fitosanitari che le contengono; Considerato che il suddetto regolamento prevede che l'uso come applicazione fogliare di prodotti fitosanitari contenenti le suddette sostanze attive, non e' autorizzato per le colture elencate nell'allegato I del predetto regolamento, salvo nel caso in cui siano coltivate in serra e con l'eccezione dei trattamenti fogliari dopo la fioritura; Considerato che tale modifica delle condizioni di approvazione delle suddette sostanze attive rende necessario l'adeguamento delle etichette dei prodotti fitosanitari attualmente autorizzati; Ritenuto pertanto di dover provvedere alla modifica delle autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam e imidacloprid, ai sensi dell'art. 3 del citato Regolamento (UE) n. 485/2013 della Commissione;
Decreta:
Ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013 della Commissione, le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui all'elenco allegato, sono modificate relativamente alle applicazioni fogliari. E' consentito l'uso in serra e il trattamento in pieno campo dopo la fioritura. Le etichette opportunamente modificate sono rese disponibili nella Banca dati di questo Ministero all'indirizzo: www.salute.gov.it. Ai sensi dell'art. 3 del citato regolamento, i prodotti fitosanitari di cui in allegato, devono essere commercializzati con le etichette modificate a partire dal 1° ottobre 2013. I titolari delle autorizzazioni, sono tenuti, pertanto, a fornire a rivenditori e distributori il facsimile della nuova etichetta da consegnare all'acquirente/utilizzatore finale. L'utilizzazione dei prodotti fitosanitari muniti di etichetta non modificata e' consentita fino al 30 novembre 2013. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e notificato alle imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari in questione. Roma, 30 settembre 2013
Il direttore generale: Borrello
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| Allegato Elenco dei prodotti fitosanitari, contenenti le sostanze attive clothianidin, tiametoxam imidacloprid, le cui condizioni d'uso, relativamente ai trattamenti fogliari, sono modificate in attuazione del Regolamento (UE) n. 485/2013 della Commissione
Parte di provvedimento in formato grafico
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